Differimento dell'efficacia dell'obbligo di patente nautica per unità con cilindrata superiore a 750 cc 24 maggio 2019 |
ContenutoLa proposta di legge A.C. 1822 consta di un articolo unico con il quale si dispone il differimento al 1° gennaio 2021 del termine per l'applicazione della disposizione del Codice della nautica da diporto che prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. La disposizione a cui si fa riferimento è contenuta nell'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto, il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che prevede, nella formulazione attuale, l'obbligo delle patente nautica per tutte le unità da diporto, di lunghezza non superiore a ventiquattro metri, nei seguenti casi:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore
di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.
Tale formulazione era stata recentemente modificata con il decreto legislativo di revisione del Codice della nautica da diporto, il Decreto legislativo n. 229 del 2017, introducendo tra l'altro, rispetto al regime giuridico precedentemente vigente, l'obbligo del conseguimento della patente nautica anche per la conduzione di unità a bordo delle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Precedentemente alla riforma la patente nautica era necessaria, con riferimento alla conduzione di unità con motori di cilindrata superiore 750 cc ma inferiore a 1000 cc, solo per i motori a carburazione a due tempi mentre non era necessaria per i motori ad iniezione.
Sul richiamato articolo 39 del Codice era già intervenuto l'
articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 91 del 2018 (decreto di proroga dei termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,
prevedendo il differimento al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità con installati gli stessi motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.
Di tale termine si propone pertanto, con
l'articolo 1 della proposta in esame, l
'ulteriore differimento al 1° gennaio 2021.
In proposito si ricorda che nel corso
dell'audizione svolta alla Camera dei deputati il 19 luglio 2018 presso le Commissioni riunite IX e XIV il rappresentate di UCINA – Confindustria nautica, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 31, in materia di requisiti tecnici per le unità navali adibite alla navigazione interna, ha segnalato incidentalmente le problematiche connesse all'entrata in vigore della disposizione sottolineando che il nuovo testo dell'articolo 39, comma 1, ha prodotto l'effetto di imporre a un significativo numero di titolari di piccole e piccolissime imbarcazioni dotate di motori fuori bordo l'obbligo di conseguire la patente nautica (secondo quanto affermato nel corso dell'audizione si tratta di circa 6000/8000 privati). Inoltre anche alcune centinaia di aziende che hanno acquistato motori della tipologia sopra indicata proprio al fine di utilizzarli per la locazione di piccole unità (evidentemente per soggetti non titolari di patente nautica) si sono trovate spiazzate dalla novità legislativa.
Nella relazione illustrativa sono indicate le ragioni a sostegno dell'intervento, in particolare si segnala come
il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti i motori di cilindrata superiore a 750 cc ad iniezione fino al 1° gennaio 2019 "si è rivelato troppo breve in relazione al periodo di ammortamento del costo di acquisto di un motore marino che non può essere limitato a un anno". Il differimento al 1° gennaio 2021 della disposizione "consentirebbe di evitare danni economici agli operatori del settore e di contribuire, al contempo, allo sviluppo del turismo nautico, in linea peraltro con le finalità della riforma del codice". S
i precisa poi che "I motori in oggetto – infatti – sono circa 7.000. Molti di questi sono stati acquistati dalle 217 società italiane di locazione di piccoli natanti (...)".
In considerazione dell'imminente avvio della stagione, andrebbe valutata l'opportunità di inserire un articolo 2 che stabilisca l'immediata entrata in vigore della disposizione alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge.
Si ricorda che sia nel caso del differimento previsto dal D.L. 91/2018, che nel caso della presente proposta di legge,
il differimento è limitato ai soli casi di motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. L'obbligo della patente nautica rimane invece per gli altri casi contemplati dalla lettera b) del richiamato articolo 39 del Codice, come previsto anche precedentemente alla riforma del Codice della nautica, cioè:
Quanto alle
sanzioni nel caso di guida senza patente nautica l'articolo 53, comma 1, del Codice della nautica da diporto (
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171), come novellato dal decreto legislativo
3 novembre 2017, n. 229
, prevede che "chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto".
Andrebbe valutata l'opportunità di disciplinare le fattispecie che dovessero intervenire tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge posto che in tale periodo la conduzione di unità da diporto con motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi in mancanza di patente nautica sarebbe assoggettabile a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Codice della nautica da diporto.
Il Codice della nautica da diporto (D.Lgs n. 171/2005 di attuazione della direttiva 2003/44/UE), è stato interamente revisionato dal
decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229,
in base a quanto previsto dalla legge delega
7 ottobre 2015, n. 167.
Le
principali novità
introdotte nel Codice della nautica da diporto sono idi seguito sinteticamente indicate (in parentesi il relativo articolo del Codice):
Per
l'applicabilità delle nuove disposizioni
del Codice, l'art. 61 del D.L.gs. n. 229/2017, prevede che fino piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto e all'adozione del decreto di fissazione delle tariffe applicabili, occorre riferirsi agli organismi e procedure preesistenti e continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
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Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla necessaria relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeLa proposta di legge modifica il termine di applicazione di una specifica fattispecie prevista dall'articolo 39 del codice della nautica da diporto oggetto di un precedente differimento ad opera del decreto-legge n. 91 del 2018. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa riforma attiene essenzialmente alla materia ordinamento civile di cui al comma secondo lettera l), di competenza esclusiva dello Stato. In particolare la norma interviene sulla disciplina delle patenti nautiche, che è funzionale ad assicurare la sicurezza della navigazione marittima. |
Compatibilità con la normativa dell'Unione europeaNon si rilevano problemi di compatibilità con la normativa europea, nè procedure di contenzioso aperte. Non risultano documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea. |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoLa disposizione differisce al 1° gennaio 2021 i termini di applicazione dell'articolo 39 comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto (il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171), senza modificare tuttavia il testo della norma, che al decorrere del termine, e salve ulteriori proroghe che dovessero successivamente intervenire, sarà automaticamente vigente. |