Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 88
Data: 02/03/2020
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre

2 marzo 2020
nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

Il disegno di legge reca disposizioni per fronteggiare le conseguenze della frana verificatasi nel territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019, prevedendo misure a sostegno dei lavoratori dell'area interessata e risorse finanziarie per il ripristino della funzionalità degli impianti di Funivie S.p.a. di Savona danneggiato a seguito dei citati eventi metereologici.

 

La relazione illustrativa evidenzia che le funivie di Savona sono un complesso di linee a fune per trasporto merci che venne realizzato all'inizio del XX secolo per trasportare il carbone scaricato al porto di Savona fino a un'area di stoccaggio in frazione Bragno (Cairo Montenotte).
L'impianto, della lunghezza di circa 17 Km, si caratterizza per la presenza di quattro stazioni intermedie motrici (San Lorenzo, Ciatti, Cadibona, Sella) e prevede l'utilizzo di vagonetti con una portata di c.a. 1100 kg.
L'area di stoccaggio di monte copre una superficie complessiva di circa 120.000 metri quadrati. In corrispondenza del "parco-deposito" sono attivi impianti di vagliatura e frantumazione del carbone che consentono di soddisfare le diverse esigenze merceologiche degli utilizzatori finale.
Le funivie, in concessione alla società Funivie S.p.a. di Savona, sono state interessate, nel mese di novembre 2019, da un eccezionale nubifragio, che ha determinato l'abbattimento di due piloni ed il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività.

 

L'articolo 1 autorizza la regione Liguria ad erogare nell'anno 2020 - in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie S.p.a. - un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi.

La misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

L'articolo 2 nomina il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie S.p.a., ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge "sbloccacantieri" (DL n. 32/2019).

Il Commissario straordinario provvederà, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto "sbloccacantieri", alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto.

In particolare, in base al comma 2 del citato articolo 4, il Commissario potrà approvare i progetti non ancora appaltati. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

In base al comma 3 del citato articolo 4, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il Commissario straordinario - al quale non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata né il rimborso delle spese - si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle società dallo stesso controllate.

Il comma 5 prevede la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi di ripristino.

 

L'articolo 3 prevede che il provvedimento in esame entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Le disposizioni dell'articolo 1 appaiono riconducibili alla materia previdenza sociale di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione.

Le disposizioni dell'articolo 2 appaiono invece riconducibili alla materia governo del territorio di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento alla conseguente esigenza di un coinvolgimento delle regioni, si segnala che la norma prevede l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale dispone che il Commissario straordinario possa approvare i progetti di ricostruzione della funivia solo d'intesa con la regione interessata, cioè la Liguria.