Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Riferimenti: AC N.105/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 260
Data: 22/06/2022
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

22 giugno 2022
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali|


Contenuto

La proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata presentata alla Camera dei Deputati; la Commissione Affari costituzionali ha abbinato altre proposte di legge C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini e C. 2269 Siragusa. Si prevede un intervento organico di riforma delle modalità di acquisizione della cittadinanza, mediante modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che attualmente detta la disciplina della materia. La proposta originaria riproduceva, con alcune modificazioni, il testo della proposta di legge di iniziativa popolare presentata alla Camera nella XVI legislatura e mantenuta anche nella XVII legislatura ai sensi dell'art. 107, co. 4 del regolamento Camera (atto Camera n. 9). 

Il testo base elaborato dalla Commissione consta di 2 articoli.

L'articolo 1  introduce una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. ius culturae), mediante modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che attualmente detta la disciplina della materia. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, lettera a), introduce alcune integrazioni all'articolo 4 della L. 91 del 1992, tese a favorire l'acquisizione della cittadinanza ai minori stranieri, nati o entrati in Italia nei primi anni di vita. Nel dettaglio, la proposta di legge prevede che acquista la cittadinanza italiana il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia, qualora abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Ai sensi della disposizione introdotta, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, resa entro il compimento della maggiore età dell'interessato da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. L'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove i genitori non abbiano reso la dichiarazione di volontà.

Con una seconda modifica, il medesimo articolo 1 della proposta in esame, al comma 1, lettera b), inserisce nella legge n. 91 del 1992 un nuovo articolo 23-bis. Il primo comma del nuovo articolo, con una disposizione generale di carattere interpretativo, specifica che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Tale specificazione vale ai fini dell'intera legge n. 91 del 1992 per le disposizioni in cui venga in rilievo il requisito della minore età. Il secondo comma dello stesso articolo 23-bis dispone l'obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e del nuovo comma 2-bis, introdotto dalla proposta in commento, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, il quale stabilisce l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di acquistare la cittadinanza iure domicilii esercitando il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. Tale abrogazione è correlata all'introduzione di analoga disposizione nel corpo della legge n. 91 del 1992, al nuovo articolo 23-bis, comma 2, introdotto dalla disposizione in commento. Il comma 2 autorizza il coordinamento, riordino e accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine è previsto si provveda con regolamento governativo di esecuzione ex art. 17, comma 1, L. 400/1988, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è stabilito un termine di trenta giorni.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di cittadinanza, stato civile ed anagrafe di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione.