Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano
Riferimenti: AC N.3151/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 254
Data: 30/05/2022
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano

30 maggio 2022
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali|


Contenuto

La proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata presentata alla Camera dei Deputati; nel nuovo testo, adottato dalla Commissione Cultura il 27 aprile 2022, consta di 3 articoli.

L'articolo 1 sancisce che la Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale. Stabilisce altresì – in attuazione dei principi stabiliti dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – l'impegno a promuoverne lo sviluppo e a sostenerne la conoscenza e la diffusione, ravvisando in esso un fattore che favorisce la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale.

L'articolo 2  istituisce il giorno 6 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale dell'opera lirica italiana.

L'articolo 3  dispone che i soggetti destinatari dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovano la diffusione e la conoscenza del melodramma italiano; il comma 2 stabilisce che la RAI-Radiotelevisione italiana SpA riservi appositi spazi della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale all'informazione sul melodramma italiano. Il comma 3 dà agli istituti italiani di cultura all'estero la possibilità di organizzare eventi promozionali riguardanti il melodramma italiano.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

L'intervento appare riconducibile principalmente alla materia,  di competenza concorrente, "promozione e organizzazione di attività culturali", di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.. Con riferimento all'articolo 2, istitutivo della giornata nazionale dell'opera lirica italiana, assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale "ordinamento civile", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione (pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova giornata nazionale ovvero di una ricorrenza civile della Repubblica richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, e appare pertanto riconducibile nell'ambito della materia "ordinamento civile").

Con riguardo alla promozione e organizzazione di attività culturali, inoltre, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». In questa prospettiva, le tutele e iniziative promozionali prefigurate dalla norma appaiono avere carattere "addizionale" rispetto ad analoghe iniziative che le Regioni e altri enti territoriali possono intraprendere nell'esercizio delle proprie competenze.

Più di recente, nella sentenza n. 153 del 2011, con riguardo alle attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche, la Corte ha confermato il suddetto orientamento "a prescindere da ogni richiamo, pur ipotizzabile, all'area della tutela "conservativa" dei beni culturali, [...] appannaggio della sola competenza legislativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.)", concludendo che "la dimensione unitaria dell'interesse perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano [...] impongono, dunque, che sia il legislatore statale a ridisegnarne il quadro ordinamentale [...]".