Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disciplina dell'ippicoltura
Riferimenti: AC N.2531/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 240
Data: 13/04/2022
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Disciplina dell'ippicoltura

13 aprile 2022
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali|


Contenuto

La proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata presentata alla Camera dei Deputati; in seguito all'esame della competente Commissione, si compone di tre articoli: il primo articolo reca le definizioni dell'attività di ippicoltura ai fini civilistici e previdenziali e ulteriori disposizioni anche fiscali in materia. il secondo articolo reca la clausola di salvaguardia e il terzo reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 1 definisce cosa debba intendersi per ippicoltura. Più nel dettaglio, si intende tale l'attività che interessa tutti gli equidi e che riguarda la riproduzione, la gestazione, la nascita e lo svezzamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e ad esse si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Inoltre, sono considerate connesse all'attività agricola le seguenti attività: esercizio e gestione di stazioni d fecondazione, l'assistenza e la gestione della produzione del seme; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone; la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi; la promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e allevamenti e le cliniche veterinarie; la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia. Alla cessione e vendita degli equidi si applica l'Iva al 10 per cento. Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali, lavoratori agricoli dipendenti. Infine, si fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento, pur attenendo all'ippicoltura, ne reca la disciplina ai fini civilistici, fiscali e previdenziali ed appare pertanto riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato, previdenza sociale e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), o) della Costituzione).

Per quanto riguarda invece l'ippicoltura come disciplina zootecnica, si ricorda che la Corte costituzionale, nella  sentenza n. 173 del 2014 ha sostenuto che: "«il significato corrente del termine "zootecnia" richiama indubbiamente l'attività diretta all'allevamento e allo sfruttamento degli animali "produttivi", cioè idonei a fornire all'uomo un'utilità di natura economica»; e che «ciò è confermato dal rilievo che l'attività zootecnica è stata sempre considerata, proprio in tema di riparto di competenze tra Stato e regioni, come inscindibile dalla materia dell'"agricoltura" [di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione] ed anzi come un settore, un aspetto particolare di questa» (sentenza n. 123 del 1992). Ed ha, viceversa, ritenuto che al paradigma della «tutela della salute», materia ascrivibile alla competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., sono riconducibili gli obiettivi di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria (sentenza n. 222 del 2003)".