Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: DL 9/2022 "Contrasto della peste suina africana"
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 230
Data: 09/03/2022
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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DL 9/2022 "Contrasto della peste suina africana"

9 marzo 2022
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato ed autonomie territoriali|


Contenuto

L'articolo 1 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano il compito di predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali. Nel definire le modalità di adozione del Piano regionale, sotto il profilo procedurale si prevede l'acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina.

In ragione della situazione emergenziale non sono invece richieste la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, fermo restando che il Piano Regionale deve rispettare la normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale. Sono inoltre disciplinate le attività di attuazione del Piano regionale, ivi incluse quelle di ispezione concernenti gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal Piano e destinati al consumo alimentare. La definizione delle condizioni di biosicurezza degli allevamenti suinicoli è demandata ad un decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

 

L'articolo 2 prevede la nomina con d.p.c.m di un Commissario straordinario con compiti - ulteriormente specificati al comma 2 dell'articolo in questione -  di coordinamento, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana. Il Commissario straordinario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può provvedere in via sostitutiva laddove la Regione non adotti entro i termini prescritti il Piano regionale di cui all'art. 1 (alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata). Nell'esercizio delle funzioni enunciate all'art.2, il Commissario straordinario può adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità. Il comma 10 dell'art. 2 prescrive che la disposizione non si applichi alla Regione Sardegna. In proposito, la relazione illustrativa afferma che l'esclusione della Regione Sardegna è dovuta al fatto che tale Regione "ha già da tempo intrapreso un percorso straordinario di eradicazione che a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus".

 

L'articolo 3 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, irrogata dal Prefetto territorialmente competente nei confronti di chi omette di segnalare al servizio veterinario o alla ASL competente il rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti. L'obbligo di segnalazione è configurabile allorché il rinvenimento sia avvenuto nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, della coltivazione di fondi o in occasione di un sinistro.

 

L'articolo 4 prevede che le disposizioni in esame si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

 

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ad essa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

L'articolo 6 stabilisce che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 18 febbraio 2022.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato ed autonomie territoriali

Il provvedimento appare riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di profilassi internazionale e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere q) ed s) della Costituzione), cha appaiono prevalenti, alla competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma) e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura e allevamento (articolo 117, quarto comma); con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 assume anche rilievo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l).

 

A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'adozione di piani regionali per il contrasto dell'epidemia di peste suina africana; in connessione con tale disposizione, l'articolo 2, comma 2, prevede che, in caso di mancata adozione del piano, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, ordini al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva; alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il presidente della regione o della provincia autonoma interessata; inoltre, l'articolo 1, comma 7, prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute chiamato a definire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.