Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Proroga dell'applicazione delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 228
Data: 22/02/2022
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Proroga dell'applicazione delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti

22 febbraio 2022
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare è stato presentato al Senato della Repubblica; si compone di un articolo, suddiviso in due commi.

 

L'articolo 1, comma 1, novellando il decreto legislativo n. 155 del 2012, proroga dal 14 settembre 2022 al 14 settembre 2024 il termine iniziale di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti e delle relative sedi distaccate; inoltre, ripristina e proroga al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti.

L'articolo 1, comma 2, provvede sugli stanziamenti necessari.

Si ricorda che la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012 ha previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.

 

Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. Successivamente è intervenuto l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d'appello de L'Aquila, ha posticipato l'efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». Ancora, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, co. 1139, lett. d) ha prorogato il termine al 14 settembre 2021. Tale termine è stato da ultimo differito dal decreto legge n. 162 del 2019 (conv. legge n. 8 del 2020) al 14 settembre 2022.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" e "giurisdizione e norme processuali" (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione).