Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Delega al Governo in materia di disabilità
Riferimenti: AC N.3347/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 218
Data: 15/12/2021
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Delega al Governo in materia di disabilità

15 dicembre 2021
nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali.|


Contenuto

Il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, conferisce una delega di venti mesi al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di disabilità.

 

Nell'ambito del procedimento di delega si prevede, all'articolo 1, comma 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo; la procedura di attuazione della delega, inoltre, è articolata in più passaggi e prevede che la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere avvenga successivamente al raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata (il termine per l'espressione dei pareri parlamentari è di quaranta giorni); si prevede inoltre la trasmissione di una relazione alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ed anche nel caso in cui il Governo a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata; in questa seconda ipotesi è previsto che la Conferenza unificata assuma le conseguenti ulteriori determinazioni entro il termine di quindici giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati. Se poi il Governo, anche a seguito – ma non solo quindi – per le nuove determinazioni della Conferenza unificata non intende conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari, reinvia il testo per un secondo parere da rendersi entro dieci giorni.

 

Inoltre, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente disciplina di delega e con la procedura summenzionata (comma 4 dell'articolo 1).

 

Gli ambiti della delega sono individuati in termini generali nell'articolo 1, comma 5, mentre l'articolo 2, comma 1, specifica che nell'esercizio della delega si deve provvedere al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti (ivi comprese quelle di recepimento e attuazione della normativa europea), apportando ad esse le opportune modifiche, volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare (fatti salvi gli eventuali effetti di abrogazione implicita).

Il comma 2 dello stesso articolo 2 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Tra le altre cose, essi concernono l'adozione di una definizione di "disabilità" coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con l'introduzione di norme che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale (fondata sull'approccio bio-psico-sociale), consentano l'attivazione della stessa valutazione di base da parte della persona con disabilità o di chi la rappresenta ed assicurino, in merito ad essa, l'applicazione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere (numero 1) della lettera a)); la separazione dei percorsi valutativi per le persone anziane da quelli per gli adulti e da quelli per i minori (numero 3) della lettera a)); la razionalizzazione e l'unificazione in un'unica procedura - demandata ad un solo soggetto pubblico - del processo valutativo di base della disabilità con le altre valutazioni attualmente previste (tra le quali vengono menzionate quelle relative ai trattamenti assistenziali, all'integrazione ed inclusione scolastica, al cosiddetto collocamento obbligatorio, all'assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, al concetto di non autosufficienza, alle agevolazioni tributarie e a quelle relative alla mobilità) (numeri 2) e 4) della lettera b)); la disciplina di tale nuova procedura deve contemplare procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione (nell'ambito dei quali siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità); la previsione che, con decreto ministeriale, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento delle percentuali di invalidità (numero 3) della lettera b)), fermi restando i diritti già acquisiti (numero 1) della lettera h)); l'adozione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche dati già esistenti e definendo specifiche fattispecie di esonero (ferme restando quelle già vigenti) dalle procedure di nuova verifica delle condizioni di disabilità (numero 5) della lettera b)); la previsione che la valutazione multidimensionale della disabilità sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale, composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale (amministrazioni per le quali devono essere definite modalità di coordinamento) (numeri 1 e 2) della lettera c)); l'istituzione di piattaforme informatiche, accessibili e fruibili, che coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefìci economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità e comprendano le informazioni relative ai benefìci eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona medesima (lettera d)); la previsione che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità (numero 1) della lettera e)); la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione relativa alla suddetta accessibilità del Piano integrato di attività e organizzazione (Piano che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi della recente disciplina generale) (numero 2)); l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, con i compiti di raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, vigilare sul rispetto delle norme in materia di disabilità, anche con lo svolgimento di verifiche, formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi, promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive (in particolare, nelle istituzioni scolastiche), nonché di trasmettere alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità una relazione annuale sull'attività svolta (lettera f)).

 

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dai decreti legislativi in esame si provvede, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, oltre che mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità, mediante:

-           le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza. Si ricorda che tale Fondo è stato istituito ai fini della copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in materia; la dotazione del Fondo è pari a 300 milioni di euro annui; peraltro, il disegno di legge di bilancio per il 2022 prevede un incremento della dotazione per il periodo 2023-2026, nella misura di 50 milioni di euro annui, e dispone la ridenominazione del Fondo in "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" e il suo trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

-           l'impiego delle risorse disponibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attuazione degli interventi rientranti nella materia di cui alla presente delega.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 3, ai fini della copertura del principio di delega relativo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (della Presidenza del Consiglio dei ministri), principio i cui oneri sono valutati dal medesimo comma 2 pari a 800.000 euro annui a decorrere dal 2023, dispone la riduzione, in identica misura, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. I commi 3 e 4 recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (ivi compreso il principio secondo il quale, per gli oneri non coperti mediante i mezzi di cui al suddetto comma 1, i relativi decreti legislativi possono essere adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie).

 

L'articolo 4 reca - con riferimento sia alla disciplina di delega sia ai relativi decreti legislativi - la clausola di salvaguardia concernente le regioni a statuto speciale e le province autonome.

L'articolo 5 dispone che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali.

Il provvedimento, che all'articolo 1, comma 1, conferisce una delega di venti mesi al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di disabilità, appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), alla materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma).

 

Ricordo che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo, nella seduta del 2 dicembre 2021, un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione richiedeva l'introduzione di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata o per altre motivazioni, non intendesse conformarsi ai pareri parlamentari espressi. L'osservazione è stata recepita.

 

Si segnala infatti che, a fronte dell'intreccio di competenze sopra descritto, il provvedimento prevede tra le altre cose, all'articolo 1, comma 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo; la procedura di attuazione della delega, inoltre, è articolata in più passaggi e prevede che la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere avvenga successivamente al raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata (il termine per l'espressione dei pareri parlamentari è di quaranta giorni); si prevede inoltre la trasmissione di una relazione alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ed anche nel caso in cui il Governo a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata; in questa seconda ipotesi è previsto che la Conferenza unificata assuma le conseguenti ulteriori determinazioni entro il termine di quindici giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati. Se poi il Governo, anche a seguito – ma non solo quindi, sembra desumersi – per le nuove determinazioni della Conferenza unificata non intende conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari, reinvia il testo per un secondo parere da rendersi entro dieci giorni.