Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Bilancio di previsione 2022
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 211
Data: 01/12/2021
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Bilancio di previsione 2022

1 dicembre 2021
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali|


Contenuto

Il disegno di legge governativo di bilancio è stato presentato al Senato della Repubblica; originariamente era composto di 199 articoli nella Sezione I e 20 articoli nella Sezione II (Stati di previsione); nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 2021 il Presidente del Senato ha comunicato lo stralcio degli articoli 58, 59, 64, 90 comma 2, 93 comma 3, ai sensi della legge n. 196 del 2009; tali articoli erano tutti nella Sezione I, che quindi si compone di 196 articoli, ripartiti in 16 Titoli.

Si darà di seguito conto soltanto degli articoli di particolare interesse per la Commissione Questioni regionali, rinviando qui e qui al dossier schede di lettura del Servizio Studi per ulteriori approfondimenti.

Gli articoli 20, 21 e 22 dispongono, rispettivamente, il rifinanziamento del reddito di cittadinanza (RdC), la modifica della disciplina sostanziale del suddetto beneficio economico e una previsione di spesa per gli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego. In particolare:

l'art. 20 dispone il rifinanziamento del RdC a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029; l'art 21, tra le misure più rilevanti, con riferimento ai beni detenuti all'estero, prevede un piano di verifiche, entro il 31 marzo, da parte dell'INPS, dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica; configura il RdC come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità; considera equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro la domanda di RdC resa dall'interessato all'INPS; modifica il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere; circa la disponibilità del beneficiario del RdC per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, si prevede che, nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni siano tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti; si prevede che i Comuni effettuino a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti; si prevede una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun Ente nella fase di verifica delle domande per l'accesso al beneficio; configura nuove figure sanzionatorie, accanto a quelle già attualmente previste, cui consegue la revoca del beneficio del RdC; dispone la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare non si presenta presso il Centro per l'impiego entro il termine da questo fissato; l'articolo 22 autorizza una spesa nel limite di 70 milioni di euro, a decorrere dal 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego ed una spesa nel limite di 20 milioni di euro, sempre a decorrere dal 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani.

L'articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere ed estende le finalità dello stesso, prevedendo procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

L'articolo 37 prevede l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere. A tal fine istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. La definizione dei parametri per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito decreto del Presidente del consiglio o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.

L'articolo 43 definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni e dei Servizi) nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale. L'attuazione degli interventi proposti dall'articolo in commento, e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata, sono demandate a linee guida definite in sede di Conferenza Unificata con intesa (per la cui stipula non viene indicato un termine temporale). Il SSN e gli ATS garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA) la cui sede operativa è situata presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità. I commi 7 e 8 recano rispettivamente disposizioni relative alla qualificazione del lavoro di cura e alla collaborazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali /ANPAL; collaborazione che, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, dovrà definire strumenti e modelli, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, da impiegare: - nell'area dei servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; - nelle attività e nei programmi di formazione professionale; - nei progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti. Le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti sono determinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (anche in questo caso non sono indicati termini temporali). Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS rivolti agli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza. In sede di prima applicazione sono definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, al cui finanziamento concorrono le risorse nazionali già destinate per le stesse finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 unitamente alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

L'articolo 44 incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.

 

L'articolo 45 dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

 

L'articolo 46 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.

 

L'articolo 47 istituisce, al comma 1, presso il Ministero del turismo un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, l'emanazione delle disposizioni di attuazione del presente articolo.

 

L'articolo 48 attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienza la nuova denominazione di "Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità", e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia. Il citato Fondo è pertanto incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026.

 

L'articolo 49 istituisce il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di € 100 mln annui dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

L'articolo 88, comma 1, dispone una variazione in aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l'anno 2024. Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard così come stabilito dalla disposizione in esame viene integrato degli stanziamenti di risorse definiti per gli incrementi per il Fondo farmaci innovativi (comma 2) e per i Contratti di formazione medica specialistica (comma 3). Il comma 2 dispone l'incremento - il cui finanziamento integra, aggiungendovisi, quello stabilito al comma 1 che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato – delle risorse previste per il Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi pari a +100 milioni nel 2022, +200 milioni nel 2023 e +300 milioni dal 2024. Il comma 3 dispone l'incremento di risorse per il finanziamento delle disposizioni vigenti relative ai contratti di formazione specialistica medica, pari a +194 milioni nel 2022, +319 milioni nel 2023, +347 milioni nel 2024, +425 milioni nel 2025, +517 milioni nel 2026 e +543 milioni dal 2027). Tale finanziamento integra, e quindi si aggiunge, a quello stabilito al comma 1 che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

 

 L'articolo 91 al comma 1 prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. I successivi commi da 2 a 5 dispongono, a valere sulle risorse stanziate per i suddetti interventi dalla normativa già vigente, una destinazione di spesa per altri interventi nel settore sanitario: la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione; lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase di allerta pandemica.

L'articolo 103, comma 1, incrementa, a decorrere dal 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Il comma 2 incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.  

L'articolo 121 al comma 1 interviene sul comma 4 dell'articolo 13-quater, del decreto-legge n. 34/2019, il quale prevede l'istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Con la modifica si prevede che il decreto ministeriale che fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati disciplini, oltre che le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute, anche la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

L'articolo 132 stanzia fondi per la progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

L'articolo 137 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza.

L'articolo 138 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, per il periodo 2022-2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Sono altresì disciplinate le condizioni per l'erogazione del contributo.

 

L'articolo 139 autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di Regioni, Province e Città metropolitane.

 

L'articolo 140  prevede l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

 

L'articolo 141 modifica ed integra la disciplina recata dai commi 51-58 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023), stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR e prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l'anno 2022.

 

L'articolo 142 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si demanda a un DPCM, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di stabilire il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse.

 

L'articolo 144 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne, già stanziate nell'ambito del Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR (comma 1). I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle risorse autorizzate dal Piano complementare; riguardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si tenga conto anche delle nuove Aree interne, le quali, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, saranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022 (comma 2).

L'articolo 148 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per il rifinanziamento degli interventi di protezione civile, connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i quali i Commissari delegati hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive.

L'articolo 149:

  • proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
  • incrementa, al fine di proseguire e accelerare i processi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma 2016 e 2017, la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e per ulteriori 100 milioni a decorrere dall'anno 2024 (comma 10);
  • proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012 (comma 3);
  • proroga fino all'anno 2022 l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per il sisma 2012, per una spesa di 15 milioni (comma 3);
  • proroga fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento da parte dei commissari delegati per il sisma 2012 del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa di 300.000 euro (comma 3);
  • proroga fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria per il sisma dell'isola di Ischia del 2017, per una spesa di 4,95 milioni (comma 4);
  • autorizza per l'anno 2022 per il sisma dell'isola di Ischia del 2017 una spesa complessiva pari a 2,92 milioni, per la struttura commissariale, per la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per le assunzioni di personale a tempo determinato (comma 5);
  • proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma della Città metropolitana di Catania del 2018, nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza (comma 6);
  • proroga fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario per il sisma della Città metropolitana di Catania del 2018, la gestione straordinaria, e le norme sul personale assunto dai comuni interessati e dalla struttura commissariale (comma 7);
  • proroga fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario e la gestione straordinaria per il sisma di Campobasso del 2018, prevedendo per gli interventi complessivi per i due eventi sismici di Catania e Campobasso del 2018 una spesa di 2,6 milioni per l'anno 2022 (comma 7);
  • autorizza una spesa di 0,80 milioni, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia", per il supporto tecnico-operativo e per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per gli eventi sismici del 2009 e 2016, nell'ambito Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (comma 9);
  • proroga fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 2,32 milioni per l'anno 2022, la dotazione di risorse umane assunte con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione previsti per il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009 (comma 8);
  • assegna per l'anno 2022 un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a 7 milioni di euro, ed un contributo per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a 1 milione di euro (comma 13);
  • proroga fino all'anno 2022 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico per il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, per una spesa di 1,45 milioni per l'anno 2022 (comma 14);
  • proroga fino al 31 dicembre 2022, a favore del comune dell'Aquila, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione di euro (comma 15);
  • precisa che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi del presente articolo, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata previsti dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego (comma 11);

riduce, per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di 4,95 milioni (comma 12).

L'articolo 156 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Sono altresì disciplinate le istanze al Ministero per l'accesso alle risorse del fondo e le modalità di impiego e di gestione del fondo medesimo.

L'articolo 160 istituisce nello stato di previsione del MIPAAF un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 165 istituisce - presso il MIPAAF - un fondo per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

L'articolo 166 prevede l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.

 

L'articolo 167 incrementa il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale.

 

L'articolo 168, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, assegna ai Comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022. Sono disciplinate le modalità procedurali per addivenire all'erogazione dei contributi, i termini di affidamento dei lavori e le procedure di monitoraggio. I commi da 1 a 17 recepiscono gli accordi bilaterali sottoscritti, o in via di definizione, con ciascuna autonomia speciale in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e seguenti.

Per la regione Sardegna, con i commi 1 e 2, viene rideterminato il concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e al contempo viene attribuito alla stessa un contributo di 100 milioni di euro annui. Analogamente con i commi da 3 a 5, per la regione Sicilia, viene rideterminato il concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e viene attribuito alla regione un contributo di 100 milioni di euro annui; viene inoltre esteso l'ambito di utilizzo del contributo erogato dallo Stato ai liberi consorzi ed alle città metropolitane siciliane.

I commi da 6 a 9 per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla:

  • definizione del gettito delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi attribuito alle Province autonome, anche con la modifica dell'articolo 75 dello statuto;
  • determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla Regione e dalle Province autonome per gli anni 2022 e dal 2023, con la modifica dell'art. 79 dello statuto;
  • attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 20 milioni di euro annui ciascuna, come restituzione delle riserve all'erario di cui alla legge di stabilità 2014.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia, i commi da 11 a 16 intervengono in materia di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regione-enti locali per gli anni dal 2022 al 2026 (i commi 12 e 14 ne determinano la misura e i commi 15 e 16 apportano le conseguenti modifiche alle risorse già stanziate) e in materia di entrate spettanti alla regione, con la modifica dell'art. 51 dello statuto a seguito della soppressione delle province regionali (comma 13).

Per la regione Valle d'Aosta, infine, il comma 17, ridetermina il concorso alla finanza pubblica richiesto alla regione.

 

L'articolo 169 al comma 18 detta una interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti l'accesso al finanziamento sanitario corrente delle autonomie speciali per il potenziamento dell'assistenza territoriale ed ospedaliera, includendo anche la spesa relativa all'anno 2021. Ne consegue che, per tali spese correnti, le autonomie speciali accedono alle corrispondenti risorse del finanziamento sanitario corrente con oneri a carico dello Stato - e in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente -, limitatamente agli anni 2020 e 2021.

 

L'articolo 170 stanzia un contributo per le Province e le Città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

 

L'articolo 171 dispone l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai Comuni delle regioni Siciliane e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull'identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere.

 

L'articolo 172 ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022 in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.

 

L'articolo 173 ripropone i contenuti di un intervento legislativo, recato all'art.53 del DL 104/2020, diretto a sostenere i Comuni che hanno intrapreso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che, nello specifico, presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, sì da tener conto della giurisprudenza della Corte costituzionale. A tal fine sono stanziati per il biennio 2022-2023 450 milioni di euro. La principale novità del presente intervento è costituita dell'esplicita estensione dell'intervento anche ai comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse.

 

L'articolo 174 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da indicatori ivi previsti.

 

L'articolo 175 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario sia incrementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni. L'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti.

 

L'articolo 176 modifica le modalità di riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza da COVID-19, con riferimento alle somme derivanti dalle attività di lotta all'evasione.

 

L'articolo 177 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

 

L'articolo 178 dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite.

 

L'articolo 179 dispone il parere obbligatorio della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie per le funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del relativo monitoraggio.

 

L'articolo 180 istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani.

 

L'articolo 181 consente alle Regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3% (comma 1). Per tale finalità, si prevede che il MEF e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) stipulino un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali (comma 2). Il comma 3 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore degli enti locali, mentre il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro per le attività affidate a CDP. Il comma 5 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore delle Regioni. Il comma 6 precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione con le regioni e gli enti locali, non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Il comma 7 modifica la disciplina della Gestione Commissariale Piemonte istituita per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale, sia di competenza legislativa concorrente e residuale. A fronte di questo intreccio il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

-         il comma 1 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto sulla programmazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese;

-         il comma 1 dell'articolo 21, alla lettera d), numero 3, prevede la definizione in sede di Conferenza Stato-città delle misure per i controlli a campione in relazione al reddito di cittadinanza;

-         rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI parteciperanno all'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere istituito dall'articolo 37;

-         il comma 1 dell'articolo 38 prevede il parere in sede di Conferenza unificata per l'adozione del piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle relative risorse;

-         i commi 3, 8 e 9 dell'articolo 43 prevedono l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza;

-         il comma 1 dell'articolo 44 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi educativi dell'infanzia;

-         il comma 1 dell'articolo 45 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti al trasporto scolastico di studenti disabili;

-         il comma 2 dell'articolo 49 prevede intese in sede di Conferenza unificata e in sede di Conferenza Stato-città per il riparto delle risorse del fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità;

-         il comma 1 dell'articolo 65 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori;

-         il comma 1 dell'articolo 89 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse per la preparazione e la risposta a una pandemia influenzale per il periodo 2021-2023;

-         il comma 4 dell'articolo 91 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse dedicate all'edilizia sanitaria;

-         il comma 2 dell'articolo 92 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

-         il comma 2 dell'articolo 139 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture chiamato a ripartire le risorse stanziate le infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane;

-         il comma 1 dell'articolo 142 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM di riparto delle risorse del fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche istituito dalla disposizione;

-         il comma 1 dell'articolo 157 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto del fondo per il controllo delle specie esotiche invasive;

-         il comma 1 dell'articolo 165 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto del fondo per l'attuazione della strategia forestale nazionale;

-         il comma 1 dell'articolo 166 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture di riparto delle risorse stanziate per la messa in sicurezza di ponti e viadotti;

-         il comma 1 dell'articolo 171 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto dell'incremento del fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali;

-         il comma 1 dell'articolo 173 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse stanziate per i comuni che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

-         il comma 1 dell'articolo 174 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per il riparto delle risorse per i comuni fino a 5000 abitanti in difficoltà economiche;

-         il comma 4 dell'articolo 175 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse stanziate per l'incremento delle indennità dei sindaci;

-         il comma 1 dell'articolo 177 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse del fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di reati intimidatori;

-         il comma 3 dell'articolo 180 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini del riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate ad interventi di competenza delle regioni e degli enti locali.

Ciò premesso, si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare.

-         il comma 4 dell'articolo 42 prevede che con decreto del Ministro per le politiche giovanili possano essere definitive ulteriori misure per l'istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila; al riguardo, si valuti in particolare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che appare prevalente, con la competenza concorrente in materia di protezione civile e con quella residuale regionale in materia di assistenza;

-         il comma 11 dell'articolo 43 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i LEPS negli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza¸ al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto, alla luce dell'intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza residuale regionale in materia di assistenza;

-         il comma 1 dell'articolo 47 prevede un decreto del Ministro del turismo per lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto alla luce delle competenze residuali regionali in materia di turismo e di assistenza coinvolte;

-         il comma 1 dell'articolo 93 prevede un decreto del Ministro della salute per l'adozione del regolamento sugli standard per l'assistenza territoriale e un decreto del Ministro della salute per il riparto delle relative risorse stanziate; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, per entrambi i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce dell'intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza concorrente in materia di salute;

-         il comma 1 dell'articolo 95 prevede il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute chiamato ad aggiornare le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero ordinario e diurno; al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in luogo del semplice parere alla luce dell'intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza concorrente in materia di salute;

-         il comma 4 dell'articolo 116 prevede un decreto del Ministro della cultura per l'attuazione del contributo riconosciuto agli esercenti attività commerciali nei piccoli borghi e nelle aree interne; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto, alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 14 del 2004, ha ricondotto le misure di sostegno dell'apparato produttivo), che appare prevalente, con la competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e con la competenza residuale regionale in materia di commercio;

-         il comma 1 dell'articolo 120 prevede un decreto del Ministro del turismo per il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo istituito dal medesimo articolo; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto, alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, con la competenza residuale regionale in materia di turismo;

-         il comma 1 dell'articolo 131 prevede due decreti del Ministro delle infrastrutture per stabilire, rispettivamente, i criteri di riparto e gli interventi ammissibili al finanziamento dell'istituendo fondo per la strategia di mobilità sostenibile; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, per entrambi i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce della competenza residuale regionale in materia di trasporto pubblico locale (ai sensi della sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale) coinvolta;

-         il comma 1 dell'articolo 140 prevede un decreto del Ministro dell'interno per il riparto delle risorse stanziate per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, il parere in sede di Conferenza Stato-città alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva ordine pubblico e sicurezza (alla quale è ricondotta la sicurezza stradale, cfr. sentenze n. 428/2004 e 9/2009 della Corte costituzionale), della competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio e delle competenze comunali in materia urbanistica;

-         il comma 3 dell'articolo 156 prevede un decreto del Ministro della transizione ecologica per il riparto delle risorse stanziate per i centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, il parere in sede di Conferenza unificata alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e delle competenze concorrenti concernenti la tutela della salute e il governo del territorio;

-         il comma 1 dell'articolo 160 prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole per la gestione del fondo mutualistico nazionale contro i rischi nel settore agricolo; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa in materia di agricoltura coinvolta.