Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
Riferimenti: AC N.1825/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 196
Data: 06/10/2021
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina

6 ottobre 2021
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali|


Contenuto

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità della proposta di legge, che sono individuati come la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina ed il contrasto allo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonanti.

 

L'articolo 2 fornisce le definizioni di aziende agricole contadine, le quali svolgono attività agricola su piccola scala, per la sussistenza o per il mercato, tramite vendita diretta svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda o nelle province vicine. L'azienda agricola contadina non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.

 

L'articolo 3 istituisce il Registro delle aziende agricole contadine a carico delle Regioni e delle Province autonome.

 

L'articolo 4 è volto alla semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, disponendo che le Regioni e le Province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministero delle politiche agricole, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

L'articolo 5 dispone agevolazioni per le aziende che svolgono agricoltura contadina, da individuare nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

L'articolo 6 reca norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica, assegnando alle Regioni, alle Province autonome, ai liberi consorzi ed alle città metropolitane la possibilità di redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica. Il comma 3 dispone che le Regioni e le Province autonome possano assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie, tenendo conto della presentazione, da parte del richiedente, di un progetto agricolo di durata non inferiore a cinque anni e dando la preferenza, in presenza di più richieste per il medesimo terreno, a quelle presentate da aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.

 

L'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta  ad individuare, i terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 che saranno censiti in un registro tenuto dal comune.

 

L'articolo 8 dispone in materia di associazioni, prevedendo che i comuni possono promuovere la costituzione di associazioni volte ad agevolare coloro che praticano attività di agricoltura, anche contadina, o attività forestali al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, il recupero e l'utilizzazione di terreni abbandonati o incolti, o allo scopo di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture. Sono indicate le finalità che possono essere perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali, si ricordano la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

 

L'articolo 9 prevede l'istituzione della giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell' 11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale  possono essere organizzati,  cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzate a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. E' poi specificato che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

 

L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine disponendo che il Ministero per i beni e le attività culturali (rectius Ministero della Cultura) di concerto con il Ministero del turismo e  con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce, con decreto, la Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. La disposizione in esame disciplina inoltre la composizione e le attività della stessa Rete italiana delle civiltà e delle tradizioni contadine.

 

L'articolo 11 reca le Disposizioni finali e finanziarie prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo unificato in esame e statuendo che dallo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente progetto di legge in esame siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia "agricoltura", di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

 

Si ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera (c. 1825), nella seduta dell'11 maggio scorso. In quell'occasione la Commissione ha approvato un parere favorevole con una condizione e un'osservazione.

La condizione era volta a richiedere l'inserimento all'articolo 4 della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a stabilire i principi generali per la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina.

La condizione è stata recepita.

L'osservazione era invece volta ad invitare la Commissione di merito a garantire un maggior coinvolgimento dei comuni nell'attuazione della legge, con particolare riferimento alla realizzazione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, di cui all'articolo 8 (ora articolo 9).

Successivamente al parere reso dalla Commissione è stato introdotto nell'articolo 2 un nuovo comma 7. Tale comma prevede che i comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche possono riservare alle aziende agricole contadine esercenti la vendita di prodotti agricoli e alimentari appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato, promuovere la creazione di appositi mercati contadini periodici nonché favorire l'accesso a luoghi e locali deputati alla logistica dei gruppi di acquisto solidale.