Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale 20 luglio 2021 |
Indice |
Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni| |
ContenutoL'articolo 1 indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirata la proposta di legge in esame. Le finalità consistono nella valorizzazione e nella promozione della produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti da produzioni aziendali e riconoscibili attraverso una specifica indicazione in etichetta. La stessa disposizione prevede che tali finalità siano perseguite nel rispetto dei seguenti principi: 1) principio della salubrità nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; 2) principio della marginalità o della limitata produzione; 3) principio della limitatezza; 4) principio della specificità. La disposizione in esame fa espressamente salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001. Il comma 2 contiene la definizione di « PPL – piccole produzioni locali » (di seguito denominate «PPL») ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue. Il comma 3 specifica che - ad eccezione delle deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 - per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue. L'articolo 2 indica l'ambito soggettivo di applicazione della proposta di legge in esame che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici. La stessa disposizione, al comma 1, chiarisce che essa si applica ai predetti soggetti in quanto titolari di un'azienda agricola o ittica, qualora lavorino o vendano prodotti primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa. Lo stesso comma 1 ricomprende nell'ambito applicativo della presente proposta di legge le aziende agricole o ittiche che svolgono attività identiche a quelle sopra descritte, nonché gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati. Il comma 2 prevede che - fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo - gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristica possono avvalersi dei prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o in quelle contigue; qualora producano un prodotto PPL devono, inoltre, attenersi alle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame. Il comma 3 specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura (il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele, previsti dall'articolo 2, co. 2, della L. 313/2004), di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica non è correlata necessariamente alla gestione del terreno. Il comma 4, fa salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi del sopra richiamato art. 4 del d. lgs. n. 228 del 2001. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1, che i prodotti PPL siano venduti nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti (si fa riferimento, in particolare, al Regolamento (UE) n. 1169/2011 e al d.lgs. 231/2017). La stessa disposizione chiarisce, inotre, le indicazioni che possono essere riportate nelle etichette dei prodotti sopra richiamati. Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale. Si tratta, in particolare di quelle inerenti:
- l'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, di cui al
d.lgs. 145/2017;
- l'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012;
- ai vini e ai prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013,
- ai prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014,
- ai prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848,
- alle bevande spiritose di cui al
regolamento (CE) n. 110/2008.
Il comma 3 stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori provvedono alla conservazione della documentazione necessaria e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione a quella di commercializzazione.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia di logo PPL. In particolare, il comma 1 demanda ad un apposito decreto del MIPAAF - da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sentita la Conferenza unificata - l'istituzione del logo «PPL – piccole produzioni locali». Il medesimo comma precisa, inoltre, che il richiamato decreto definisce le modalità di utilizzo del marchio. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dalla provincia in cui si trova la sede di produzione o dalle province contermini, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il comma 2 riguarda l'esposizione del logo esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati. Il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1 sono descritte le modalità con le quali avviene il consumo immediato e la vendita diretta dei prodotti PPL nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contermini all'interno dello stesso territorio regionale. Il comma 2 prevede la facoltà – da parte dei comuni – di riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL, spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007. Il comma 3 prevede, infine, che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita. L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature. In particolare, al comma 1 si prevede che, al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente proposta di legge. I commi 2 e 3 stabiliscono che gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 e che i locali già registrati ai sensi del predetto regolamento sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente proposta di legge. L'articolo 7 disciplina i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, prevedendo che, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL. L'articolo 8 istituisce, al comma 1, all'interno del sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2 si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della suddetta sezione del sito internet. Al comma 3 è specificato che all'attuazione di tali disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 9 autorizza, al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I commi 2 e 3 precisano che i corsi devono essere di regola frequentati entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e, in ogni caso, prima dell'avvio delle lavorazioni e che gli stessi corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL. L'articolo 10 contiene disposizioni in materia di attività di controllo. Si stabilisce, in particolare, che, fermo restando quanto disposto dal d.lgs. 231/2017, con riferimento alle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della proposta di legge in esame, tramite i servizi veterinari e i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. A tale scopo le amministrazioni competenti possono avvalersi degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento. L'articolo 11 prevede al comma 1 che, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988 , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori: 1) il « paniere PPL », ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, recante anche l'indicazione dei relativi limitati che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL descritti nella proposta di legge in esame, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal regolamento di cui si prevede l'emanazione ai sensi della presente disposizione, il quale stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi; 2) le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla proposta di legge in commento; 3) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL; 4) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli. I successivi commi 2, 3, 4 e 5 fanno salve le disposizioni in materia di prodotti PPL compatibili con il predetto regolamento eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome, prevedendo che esse adottino le iniziative di propria competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL. Si statuisce, poi, che le disposizioni dettate dalla proposta di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. È inoltre prevista la facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la facoltà di istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui agli articoli 3 e 4 in forma bilingue. Il comma 6 fa salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al Regolamento (UE) n. 251/2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 848/2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 534/2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.Il comma 7 prevede, infine, che ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale. L'articolo 12 disciplina le sanzioni. E' prevista, al comma 1, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi in cui - sempre che non sia configurabile un'altra figura di reato - un operatore immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'art. 3 o il marchio di cui all'art. 4 in assenza dei requisiti prescritti all'articolo 1. Al comma 2 è stabilito che. fermo restando quanto previsto dal precedente comma, in caso di uso del marchio di cui all'art. 4 in assenza dei requisiti di cui all'art. 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio. Al comma 3 si designa il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'irrogazione delle predette sanzioni.
L'articolo 13 reca disposizioni finanziarie statuendo che dall'attuazione della presente proposta legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioniIl provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale "tutela della concorrenza" (in particolare con riferimento all'istituzione del logo "PPL –piccole produzioni locali"), alla materia di competenza concorrente "alimentazione" e alla materia di residuale competenza regionale agricoltura;
A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo "PPL" mentre l'articolo 11 richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento attuativo della legge previsto dall'articolo. Si segnala che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo, nella seduta del 9 giugno 2021, un parere favorevole. |