Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disciplina della professione di guida turistica
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 159
Data: 18/05/2021
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Disciplina della professione di guida turistica

18 maggio 2021
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare è stato presentato al Senato della Repubblica; consta di 7 articoli e 14 commi ed è esaminato congiuntamente all'A.S. 2087.

L'articolo 1 reca le finalità della legge e definisce l'attività di guida turistica in termini di "professione", disciplinata da disposizioni regionali.

L'articolo 2 reca la definizione di "guida turistica" e stabilisce l'oggetto della professione.

L'articolo 3 dispone che l'esercizio della professione di guida turistica sia subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale - da definire tramite regolamento adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [attualmente Ministero del Turismo; i regolamenti sono adottati dal Ministro e non dal Ministero] - nonché a seguito dell'iscrizione nell'elenco nazionale da istituire. 

L'articolo 4 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [attualmente Ministero del Turismo] l'elenco nazionale delle guide turistiche.

L'articolo 5 riguarda i corsi di formazione, propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione e stabilisce che è possibile ottenere l'abilitazione in più aree territoriali.

L'articolo 6 dispone che i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia, secondo specifiche condizioni.

L'articolo 7 stabilisce che l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea sia disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i bene e le attività culturali e per il turismo [ora Ministro del Turismo].




Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Le misure del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili alla materia "ordinamento civile" di esclusiva competenza statale (art. 117, quarto comma, della Costituzione) e alla materia "professioni" di competenza concorrente (art. 117, terzo comma); al riguardo, si ricorda anche che la sentenza n. 98 del 2013 della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato l'individuazione delle figure e dei titoli abilitanti mentre l'intervento legislativo regionale è ammesso negli aspetti che hanno un collegamento con le specifiche realtà regionali.

 

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 3, comma 2, il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro dei beni culturali chiamato a disciplinare l'esame di abilitazione professionale delle guide turistiche;

 

Ciò premesso, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dei beni culturali previsto all'articolo 4, comma 3, in materia di istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e ai fini dell'adozione del DPCM di cui all'articolo 7, comma 1, in materia di disciplina delle attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea.