Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli 21 aprile 2021 |
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Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni| |
ContenutoIl disegno di legge di iniziativa parlamentare è stato presentato al Senato della Repubblica; consta di 4 articoli suddivisi in 5 commi. L'articolo 1, inserendo un nuovo articolo al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha la finalità di introdurre le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola. Le linee guida hanno lo scopo, tra le altre cose, di: assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo. L'articolo 2 modifica il comma 2 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, specificando le modalità di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli, con l'obiettivo di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione e, nello stesso tempo, di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Tali modalità devono, tra le altre cose, tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavor, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 dispone che la relativa legge entri il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. |
Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioniIl provvedimento appare riconducibile sia alla materia tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione sia alla materia agricoltura, di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;
A fronte di questo "intreccio" di competenze il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a stabilire le linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola; si valuti l'opportunità, dal punto di vista della formulazione, di sostituire le parole: "d'intesa con" con le seguenti: "previa intesa in sede di". |