Norme in materia di produzione e vendita del pane 13 aprile 2021 |
Indice |
Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni| |
ContenutoIl disegno di legge di iniziativa parlamentare è stato presentato presso il Senato della Repubblica; è composto di 15 articoli suddivisi in 43 commi.
L'articolo 1 stabilisce quale finalità del disegno di legge quella di valorizzare il pane fresco italiano, quale patrimonio culturale nazionale.
L'articolo 2 reca le diverse definizioni di "pane" come prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata, preparata con sfarinanti di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. La denominazione di pane può essere integrata da quella di "pane fresco", "pane di pasta madre", "pane con pasta madre" (per ognuna di queste denominazione integrative l'articolo fornisce un'apposita definizione.
L'articolo 3 reca la definizione di "prodotto intermedio di panificazione".
L'articolo 4 dà la definizione di "pane conservato o a durabilità prolungata" .
L'articolo 5 definisce i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione. In particolare, è definito lievito l'organismo unicellulare, tassonicamente appartenente, non limitatamente, alla specie Saccharomyces Cerevisiae, avente la capacità di fermentare gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata.
L'articolo 6 definisce la "pasta madre essiccata" e ne regola l'uso.
L'articolo 7 reca la definizione di "panificio" come impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati e regola la modalità di vendita del pane. In particolare si prevede che l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
L'articolo 8 individua la figura del responsabile dell'attività produttiva del panificio o impresa di panificazione, stabilendone i compiti e le modalità di formazione professionale.
L'articolo 9 dispone che le disposizioni in esame non si applichino ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o fabbricati in uno Stato dell'EFTA.
L'articolo 10 stabilisce l'attribuzione della denominazione "pane fresco tradizionale" ai tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, i quali non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante. In base al comma 2, le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei diversi tipi di pane fresco tradizionale.
L'articolo 11 pone la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in esame in capo alle aziende sanitarie locali ed ai Comuni e reca al comma 2 la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 12 dispone che le Regioni adeguino la propria normativa alle disposizioni in esame e reca, al comma 2, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 13 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane).
L'articolo 14 indica una serie di abrogazioni normative.
L'articolo 15 stabilisce che le disposizioni in esame si applichino a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale.
|
Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioniIl provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e alle materie di competenza concorrente "tutela della salute" e "alimentazione" (articolo 117, terzo comma). Per quanto riguarda la materia "tutela della concorrenza" si ricorda che la giurisprudenza costituzionale ritiene sotteso a tale materia "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese" (sentenza n. 14 del 2004) |