Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 -DL 41/2021
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 145
Data: 13/04/2021
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 -DL 41/2021

13 aprile 2021
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; esso è articolato in 5 Titoli e consta di 43 articoli, suddivisi in 236 commi.

Il Titolo I (SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA) comprende gli articoli da 1 a 6.

L'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti, specificando le condizioni per accedere al contributo e chiarendo che tale contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.I commi da 13 a 17 disciplinano le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche.

L'articolo 2 istituisce un fondo di 700 milioni di euro destinato alle regioni e alle province autonome per la concessione di contributi per le attività di impresa svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 incrementa, nella misura di 1.500 milioni di euro, la dotazione, per il 2021, del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, inizialmente pari a 1.000 milioni di euro, elevandola ora a 2.500 milioni di euro. L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 4 differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Viene inoltre fissato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2021, stabilendo che esse sono presentate entro il 31 dicembre 2026. Viene stabilità la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e I.V.A anno 2018, alle somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e a quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018. Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. I commi 4-11 dispongono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

L'articolo 5 consente agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali. Inoltre, vengono prorogati, differiti o spostati altri termini tributari.

L'articolo 6 al comma 1 prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".I commi 5-7 riducono del 30% il canone RAI per l'anno 2021 a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. 

Il Titolo II (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO) comprende gli articoli da 7 a 19.

L'articolo 7 contiene disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale.

L'articolo 8 preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo: a) fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria; b) dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Le disposizioni in esame, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

L'articolo 9 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 400 mln di euro per il 2021 e di 80 mln di euro per il 2022 e stanzia ulteriori risorse – anche a valere su tale Fondo – per la proroga per il 2021 dell'integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale anche con riferimento all'ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa ai sensi del presente decreto.

L'articolo 10 riconosce un'indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

L'articolo 11 dispone, per l'anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa a del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di euro (comma 1) e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista (comma 2). Per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, sono quantificati, complessivamente, oneri pari a 1.010 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 3).

L'articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza – Rem per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Il comma 2 riconosce le predette tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021

L'articolo 13 prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del "Fondo per il reddito di ultima istanza", al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

 

L'articolo 14 dispone un incremento, in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, con copertura a valere sulle disposizioni finanziarie del presente provvedimento. Proroga inoltre (dal 31 marzo) al 31 maggio il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

 

L'articolo 15 (commi 1-3) stabilisce l'estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021 di due discipline temporanee - relative a "lavoratori fragili" - che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 - e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021.

L'articolo 16 prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego – NASpI - sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell' interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

L'articolo 17 modifica una disciplina transitoria (all'articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni) in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cd. "Navigator" conferiti da ANPAL Servizi Spa. Viene inoltre disposto che il servizio prestato dai suddetti soggetti costituisca titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle regioni e dagli enti ed agenzie dipendenti dalle stesse.

 

L'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.

Il Titolo III (MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA) comprende gli articoli da 20 a 22.

L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni - con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 - e in materia di farmaci. I commi 4 e 5 prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19 -.  Il comma 12 reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Al riguardo, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni del comma 2, lettere c) e h), da un lato, e quelle del comma 12 lettera c), dall'altro, che intervengono tutte sulle modalità di trasmissione dei dati.

L'articolo 21 proroga per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021, le misure relative ai COVID Hotel, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei, di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. A tal fine sono stanziati, per le regioni e le province autonome, 51,6 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 22 proroga, ai commi 1 e 2, fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid. L'onere della misura è quantificato in 11.978.000 euro per il 2021. I commi 3 e 4 prorogano di 12 mesi gli incarichi individuali a tempo determinato di 15 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, in relazione al perdurare dell'emergenza pandemica.

Il Titolo IV (ENTI TERRITORIALI) comprende gli articoli da 23 a 30.

L'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e delle province autonome. Per il fondo relativo agli enti locali l'incremento è di 1 miliardo di euro e al riparto si provvederà, in base a quanto già disposto dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, co. 822, l. 178/2020) mediante il decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città entro il 30 giugno 2021. Per le regioni e le province autonome l'incremento è di 260 milioni e lo stesso articolo 23 dispone che al riparto si proceda con decreto del Ministro dell'economia previa intesa in sede Conferenza Stato-regioni, da adottare entro il 30 aprile 2021.

 

L'articolo 24 prevede l'istituzione di un fondo di un miliardo di euro per il 2021 per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e altri beni sanitari. Alla definizione delle modalità di riparto si provvede con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

L'articolo 25 istituisce un fondo di 250 milioni di euro per il 2021 per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno. Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

L'articolo 26 istituisce un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19. Al riparto si provvede con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

L'articolo 27 modifica l'articolo 32-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. "DL ristori"), confermando il contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, in favore delle regioni a statuto ordinario destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 e disponendone, con un'apposita tabella, il riparto tra le regioni. La modifica fa venire meno la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e procede direttamente al riparto. Si segnala però che tale modifica è stata sollecitata dalle stesse regioni e concordata nella riunione della Conferenza Stato-regioni del 21 gennaio 2021.

L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (artt. 54-61 del D.L. n. 34/2020).

L'articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale in ragione della pandemia da COVID-19. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture previa intesa in sede di Conferenza unificata.

 

L'articolo 30, ai commi 1 e 2, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitari nonché dal canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati.

Il comma 3 incrementa di 180 giorni il termine entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali.

Il comma 4 dispone un'ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Il comma 5 proroga al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI.

Il comma 6 prevede che al riparto delle risorse destinate, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna si provveda con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città.

Il Titolo V (ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI) comprende gli articoli da 31 a 43.

L'articolo 31 reca un complessivo incremento di € 300 mln per il 2021 delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19.

L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'articolo 33 incrementa di € 78,5 mln per il 2021 il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e già incrementato, da ultimo, dalla L. di bilancio 2021.

  L'articolo 34 prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità; il fondo è ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell'economia e del lavoro.

L'articolo 35 autorizza lo stanziamento di 92.063.550 euro per il pagamento in favore del personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021; autorizza inoltre, per il medesimo arco temporale, uno stanziamento di 24.960.000 euro per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale. Il comma 3 destina risorse (per circa 5,7 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco. Il comma 4 reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. Il comma 5, autorizza la spesa di 1.940.958 di euro dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 al fine di consentire lo svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19. Il comma 6 autorizza la spesa di 6.489.000 euro per l'anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021. Il comma 7 autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale. Il comma 8 proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate impiegate nell'operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza Covid, e a tal fine autorizza con il comma 9 la spesa di 7.164.575 per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario.

L'articolo 36 incrementa di € 200 mln per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

L'articolo 37 prevede la creazione di un apposito fondo dotato di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria.

L'articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi. Al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo.

L'articolo 39 incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

 

 L'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi) nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile.

 

L'articolo 41 incrementa di 550 milioni di euro per il 2021 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nel corso della gestione.

L'articolo 42 provvede, in primo luogo, a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata dalle Camere il 20 gennaio 2021. Incrementa inoltre, per l'anno 2020, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 1). Incrementa di 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione di titoli pubblici stabilito per l'anno 2021 (comma 2) e determina il limite massimo di interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 3). L'articolo incrementa inoltre di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021 gli stanziamenti da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni sul fabbisogno finanziario, prevedendo altresì che le risorse destinate all'INPS siano trasferite all'Istituto trimestralmente (comma 4). Incrementa di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (comma 5) e di 390 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 6). Incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, abrogando di conseguenza due commi della legge di bilancio 2021 al fine di coordinarne le fonti normative in materia di contributi ai locatori per la riduzione dei canoni di locazione (commi 7 e 8). Il comma 9 sospende per l'anno 2021 l'applicazione delle disposizioni che prescrivono alle amministrazioni pubbliche il conseguimento di risparmi di spesa annuale per la gestione del sistema informatico. Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 10).

L'articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, sistema tributario, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; profilassi internazionale (articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o) e q) della Costituzione), alle materie di competenza legislativa concorrente istruzione e tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma).

 

A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza  di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

 

Il provvedimento già dispone, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 23 (incremento risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome); all'articolo 24 (modalità di riparto del fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari) e all'articolo 26 (riparto fondo 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 25 (riparto del fondo per il ristoro delle minori entrate comunali derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno) e all'articolo 30, comma 6 (riparto delle risorse per gli asili nido); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per il provvedimento attuativo di cui all'articolo 29 (rifinanziamento del settore del trasporto pubblico locale).

 

L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno; le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di inserire la previsione che il decreto sia adottato d'intesa con le medesime regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (istruzione).

 

L'articolo 34 prevede l'istituzione di un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per l'inclusione delle persone con disabilità; il fondo è ripartito con DPCM, ovvero con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell'economia e del lavoro; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata; la materia della disabilità appare infatti caratterizzata da un "intreccio" tra la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la competenza residuale regionale in materia di assistenza sociale, con un forte ruolo nel settore anche dei servizi sociali comunali.

 

L'articolo 38, tra le altre cose, istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'epidemia da COVID-19, di fiere e congressi; al riparto si provvede con decreto del Ministro del turismo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali l'intesa in sede di Conferenza unificata, in quanto assume rilievo, a fianco della competenza esclusiva statale in materia di "tutela della concorrenza", quella residuale regionale in materia di "commercio" e alla luce anche dei regolamenti comunali in materia commerciale.