Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
Riferimenti: AC N.2790-bis/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 130
Data: 24/11/2020
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

24 novembre 2020
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

Tra le misure relative agli enti territoriali presenti nel disegno di legge di bilancio si segnalano le seguenti disposizioni:

  • si semplificano le modalità di determinazione e comunicazione dei tassi massimi di interesse applicabili aiMutui enti locali mutui concessi agli enti locali, nonché ai mutui e alle obbligazioni con onere a totale carico dello Stato di importo fino a 51.645.689,91 euro (articolo 44);
  • si prevede che la conoscenza della sola lingua tedesca possa costituire requisito sufficiente per l'esercizio della professione medica nella provincia autonoma di Bolzano e si autorizza il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma a costituire una sezione autonoma dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca (articolo 85);
  • si incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 il fondo per il sostegno ai Comuni in deficitcomuni in deficit strutturale per cause imputabili alle condizioni socio economiche dei territori (articolo 143);
  • si definiscono nuove modalità di Finanziamento province e città metropolitanefinanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse (articolo 144);
  • vengono introdotte una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali: si estende all'esercizio finanziario 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di Disposizioni contabilispese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti; si proroga al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19; si proroga al 2021 la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare; si consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta; si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19; si istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19 (articolo 145);
  •  si dispone l'Incremento del fondo di Fondo solidarietà comunalesolidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (articolo 147);
  • in attuazione dell'accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, si riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, a Autonomie specialititolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19. Inoltre, si dispone l'accantonamento, a decorrere dal 2021, della somma di 300 milioni di euro annui da impiegare per la revisione degli accordi bilaterali in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché per la sottoscrizione di un accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato alla compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2022 (articolo 148);
  • si incrementano di 1 miliardo le risorse stanziate per Investimenti regioniinvestimenti delle regioni ordinarie, ampliandone contemporaneamente gli ambiti di utilizzo. Si prevede, poi, che  le risorse per l'edilizia scolastica possano essere possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi (articolo 149);
  • si prevedono interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le Divario infrastrutturalearee del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033 (articolo 150);
  • si prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021, per il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per gli Indennizzi vaccinazioniindennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni (articolo 153);
  • si incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla pIncremento Fondo enti localierdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi, attraverso decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021 (articolo 154);
  • si definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle auSpending reviewtonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, di cui 200 milioni annui per le regioni e le province autonome, 100 milioni annui per i comuni e 50 milioni annui per le province e le città metropolitane (articolo 157).

Per una ricostruzione completa delle misure del provvedimento si rinvia ai dossier schede di lettura parte prima e parte seconda e al dossier quadro di sintesi degli interventi


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

L'articolo 85 prevede che la conoscenza della sola lingua tedesca possa costituire requisito sufficiente per l'esercizio della professione medica nella provincia autonoma di Bolzano e autorizza il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma a costituire una sezione autonoma dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca

In proposito si ricorda che risulta pendente presso la Corte costituzionale un ricorso del Governo sulla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2019 che analogamente prevede la possibilità di iscrizione negli albi professionali di professionisti che conoscano la sola lingua tedesca e quindi possano operare nel solo territorio della provincia.

In particolare il Governo sostiene la lesione dell'obbligo della provincia autonoma di legiferare in armonia con la Costituzione e con gli impegni internazionali dell'Italia, richiamando, per quest'ultimo profilo, l'articolo 53 della direttiva 2005/36/UE che vieta un riconoscimento di qualifica professionale ad una specifica area del territorio di uno Stato membro.

L'articolo 150 istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033; a tal fine, con il comma 1 dell'articolo si demanda ad uno o più DPCM il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del DPCM; in particolare, poiché assumono rilievo sia, in modo che appare prevalente, le competenze esclusive statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e di intervento speciale dello Stato per promuovere lo sviluppo (articolo 119, quinto comma) sia quelle concorrenti in materia di tutela della salute e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma), potrebbe risultare idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza unificata.

 

L'articolo 153 prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021, per il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni; alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni; al riguardo, dato il carattere concorrente della competenza coinvolta (la tutela della salute), si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'intesa anziché il parere.

 

L'articolo 157 definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane); la norma prevede anche, al comma 2, che il riparto di tale contributo tra gli enti territoriali avvenga in sede di "autocoordinamento" tra le regioni e le province autonome da formalizzare con DPCM e, solo in assenza di "accordo in sede di autocoordinamento" attraverso un DPCM da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo si ricorda che, in precedenti disposizioni (si vedano ad esempio l'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016, la legge n. 208 del 2015; l'articolo 1, comma 398, della legge di stabilità 2015, la legge n. 190 del 2014 e l'articolo 1, comma 481, della legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013) anche l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento era comunque recepito con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.