Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 24 novembre 2020 |
Indice |
Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni| |
ContenutoTra le misure relative agli enti territoriali presenti nel disegno di legge di bilancio si segnalano le seguenti disposizioni:
Per una ricostruzione completa delle misure del provvedimento si rinvia ai dossier schede di lettura parte prima e parte seconda e al dossier quadro di sintesi degli interventi. |
Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioniL'articolo 85 prevede che la conoscenza della sola lingua tedesca possa costituire requisito sufficiente per l'esercizio della professione medica nella provincia autonoma di Bolzano e autorizza il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma a costituire una sezione autonoma dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca In proposito si ricorda che risulta pendente presso la Corte costituzionale un ricorso del Governo sulla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2019 che analogamente prevede la possibilità di iscrizione negli albi professionali di professionisti che conoscano la sola lingua tedesca e quindi possano operare nel solo territorio della provincia.
In particolare il Governo sostiene la lesione dell'obbligo della provincia autonoma di legiferare in armonia con la Costituzione e con gli impegni internazionali dell'Italia, richiamando, per quest'ultimo profilo, l'articolo 53 della direttiva 2005/36/UE che vieta un riconoscimento di qualifica professionale ad una specifica area del territorio di uno Stato membro.
L'articolo 150 istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033; a tal fine, con il comma 1 dell'articolo si demanda ad uno o più DPCM il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del DPCM; in particolare, poiché assumono rilievo sia, in modo che appare prevalente, le competenze esclusive statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e di intervento speciale dello Stato per promuovere lo sviluppo (articolo 119, quinto comma) sia quelle concorrenti in materia di tutela della salute e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma), potrebbe risultare idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza unificata.
L'articolo 153 prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021, per il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni; alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni; al riguardo, dato il carattere concorrente della competenza coinvolta (la tutela della salute), si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'intesa anziché il parere. L'articolo 157 definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane); la norma prevede anche, al comma 2, che il riparto di tale contributo tra gli enti territoriali avvenga in sede di "autocoordinamento" tra le regioni e le province autonome da formalizzare con DPCM e, solo in assenza di "accordo in sede di autocoordinamento" attraverso un DPCM da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo si ricorda che, in precedenti disposizioni (si vedano ad esempio l'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016, la legge n. 208 del 2015; l'articolo 1, comma 398, della legge di stabilità 2015, la legge n. 190 del 2014 e l'articolo 1, comma 481, della legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013) anche l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento era comunque recepito con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
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