DL 1/2020: istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca 28 gennaio 2020 |
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Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni| |
ContenutoL'articolo 1 reca l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e, contestualmente, la soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine viene modificato il decreto legislativo n. 300/1999.
L'articolo 2 attraverso ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Sono trasferite al Ministero le corrispondenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. La disposizione attribuisce anche al Ministero dell'università e della ricerca le funzioni e i compiti dello Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con conseguente trasferimento delle necessarie risorse. È fatta salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Sono inoltre definite le aree funzionali e l'organizzazione dei due ministeri. In particolare, il Ministero dell'istruzione sarà organizzato in due dipartimenti mentre il Ministero dell'università e della ricerca vedrà la presenza di un segretario generale e di altre cinque posizioni dirigenziali generali.
L'articolo 3 prevede che entro il 30 giugno 2020 siano adottati i regolamenti di organizzazione dei nuovi ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione. I regolamenti saranno adottati con DPCM, su proposta del ministro competente, di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione, previa delibera del Consiglio dei ministri e parere del Consiglio di Stato. L'articolo dispone anche il trasferimento ai due ministeri delle necessarie risorse finanziarie, strumentali e di personale.
L'articolo 4 disciplina la fase transitoria in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei ministeri, con riferimento, tra gli altri aspetti, agli incarichi dirigenziali già attribuiti e agli uffici di diretta collaborazione.
L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 6 l'entrata in vigore. Per ulteriori elementi si rinvia al dossier - schede di lettura n. 202. |
Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioniIl provvedimento appare riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, attinente ad ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.). |