Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: D.L. 126/2019: scuola, università, ricerca
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 79
Data: 10/12/2019
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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D.L. 126/2019: scuola, università, ricerca

10 dicembre 2019
nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

Nella presente nota si dà conto delle principali modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'iter alla Camera. Per un quadro completo degli interventi si rinvia al dossier schede di lettura n. 180/2.

All'articolo 1 sono stati inseriti i commi da 17-bis a 17-novies. In particolare, con i commi da 17-bis a 17-septies si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni e province. Il comma 17-octies innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio, per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, l'obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021. Inoltre, il comma 17-novies prevede che le predette disposizioni non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali e fa salvi i deversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo prima delle immissioni relative all'anno scolastico 2020-2021. 

 

Al medesimo articolo sono stati inseriti i commi da 18-bis a 18-octies. Il comma 18-bis  dispone che i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 possono richiedere l'inserimento in una fascia aggiuntiva delle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Il comma 18-ter prevede che siano ammessi con riserva alle selezioni per i posti di sostegno anche i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La riserva si scioglie positivamente solo in caso di conseguimento del relativo titolo entro il 15 luglio 2020. Il comma 18-quater prevede che, in via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti nelle graduatorie utili, in considerazione dei tempi di applicazione della disciplina relativa alla cd. "quota 100" sono nominati in ruolo docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato che siano in posizione utile per la nomina. In base al comma 18-septies, alla copertura degli oneri si fa fronte con i risparmi di spesa generati dal comma 18-sexies che stabilisce che i componenti dei gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità non sono più esonerati dalle attività didattiche. Il comma 18-quinquies prevede l'incremento, finanziato dai medesimi risparmi, del fondo "La buona scuola", istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015. Il comma 18-octies prevede infine che nei concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di docente di scuola secondaria, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca, è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

 

L'articolo 1-bis autorizza l'avvio di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica. Nelle more dell'espletamento del concorso alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

 

L'articolo 1-ter prevede l'acquisizione da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica.

 

L'articolo 1-quater prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche. Inoltre differisce dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e reca indirizzi per l'aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico.

 

L'articolo 1-quinquies reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, disponendo che, nel caso in cui gli stessi provvedimenti intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono trasformati in contratti a tempo determinato.

 

L'articolo 1-sexies dispone, in via transitoria, l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

 

Oggetto di significative modifiche alla Camera sono quindi state le lettere da a) ad e) del comma 5 dell'articolo 2. Nel testo attuale le disposizioni modificano la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni. In particolare, differisce dal 1° gennaio al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi possono essere erogati esclusivamente da parte di personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e sostituisce alla procedura selettiva per titoli e colloquio una prima procedura selettiva per soli titoli. Il comma 5-bis reca la copertura dei relativi oneri.

 

La lettera f) del comma 5 dell'articolo 2 autorizza lo scorrimento della graduatoria riferiata alla procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei confronti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

 

Il comma 1-bis dell'articolo 6 prevede la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto del personale che presso gli enti di ricerca svolga attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o ad un assegno di ricerca. Si prevede che l'ente possa procedere a tale trasformazione previa procedura selettiva per titoli e colloquio dopo che il soggetto abbia svolto le suddette attività per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare principalmente riconducibile, come segnalato dall'analisi tecnico-normativa, alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera g), m) ed n).

Si ricorda che la Corte costituzionale ha ricondotto, in particolare con la sentenza n. 76/2013, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico.

L'articolo 3, comma 2, interviene infatti su un contenzioso giurisdizionale concernente la qualificazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 63/2017. In una prima fase infatti alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti avevano assimilato tale servizio a un servizio di trasporto pubblico locale, richiedendo pertanto che i comuni, ai sensi dell'articolo 117 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) sottoponessero il servizio ad una tariffa che costituisse il corrispettivo dei servizi pubblici. Successivamente la Corte dei conti sezione autonomie, con la delibera 25/2019 ha invece precisato che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio. Tale qualificazione non osta quindi – a differenza di quella di servizio di trasporto pubblico locale – ad una forma di graduazione della tariffa o di gratuità stabilita dall'ente locale. La norma recepisce l'orientamento affermato dalla delibera 25/2019.

Appaiono comunque meritevoli di approfondimento due aspetti. In primo luogo, merita richiamare che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63/2017 afferma, al comma 1, il principio generale della programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità per le alunne e gli alunni di tutte le scuole; il comma 2 prevede poi che sia assicurato il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali da parte degli enti territoriali su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. La disposizione in commento richiama in termini generali l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63/2017 andrebbe quindi chiarito se si intenda fare riferimento al trasporto degli alunni di tutte le scuole o solo a quello degli alunni delle scuole primarie statali.

In secondo luogo andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato il carattere interpretativo, e quindi anche retroattivo della disposizione.