Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Ratifica Convenzione Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 4
Data: 11/02/2019
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Ratifica Convenzione Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale

11 febbraio 2019
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, entrata già in vigore nell'ottobre 2011, è stata ad oggi ratificata da 18 Paesi membri del Consiglio d'Europa. La Convenzione si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

 

Nello specifico la Convenzione di Faro intende promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato.

 

Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. La Convenzione non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste.

 

Composta di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in V parti, la Convenzione richiama innanzitutto gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa e rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita. Definisce quindi i suoi obiettivi e individua il "diritto al patrimonio culturale", riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l'importanza della sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica (articolo 1). Il testo connota il "patrimonio culturale" come l'insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la "comunità patrimoniale" quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio (articolo 2). La Convenzione definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l'impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5). La Parte II della Convenzione (articoli 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società, ed esplicita l'impegno delle Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche del patrimonio culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente (articoli 8-10). La Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico, e prescrive l'impegno delle Parti a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali.  Il testo traccia inoltre uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti della conoscenza e della formazione (articolo 13). La Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, impegnando le Parti a sviluppare un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione e di politiche, attribuendo questo compito a un apposito Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Da ultimo, le clausole finali (Parte V, articoli 18-23) definiscono le modalità per la firma, per l'adesione, per l'applicazione territoriale, per la denuncia e per l'emendabilità del testo convenzionale.

 

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione (articolo 3), la copertura finanziaria (articolo 4) e l'entrata in vigore (articolo 5). L'articolo 3, in particolare, reca norme di attuazione dell'articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione. Si prevede in particolare che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni culturali e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, predisponga un programma triennale di iniziative dirette a facilitare l'inserimento nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In via generale, il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia "politica estera e rapporti internazionali dello Stato", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Inoltre, le disposizioni dell'articolo 3, volte a promuovere iniziative dirette a facilitare l'inserimento nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua, in attuazione dell'articolo 13 della Convenzione, appaiono riconducibili alla materia "norme generali sull'istruzione", anch'essa affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

Si ricorda in proposito che la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2009 ha valutato riconducibili alle norme generali sull'istruzione anche la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e la definizione generale dei "percorsi" tra istruzione e formazione.

La richiamata sentenza della Corte ha evidenziato che "una chiara definizione vincolante– ma ovviamente non tassativa –degli ambiti riconducibili al 'concetto' di "norme generali sull'istruzione" è ricavabile dal contenuto degli artt. 33 e 34 Cost. In particolare, la Corte ha evidenziato che il legislatore costituzionale ha inteso individuare già negli artt. 33 (in base al quale, tra l'altro, alla Repubblica è affidato il compito di dettare le norme generali sull'istruzione) e 34 Cost. le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative:
  • alla istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi (art. 33,secondo comma, Cost);
  • al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione,senza oneri per lo Stato (art, 33, terzo comma, Cost.);
  • alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (art. 33, quarto comma, Cost.);
  • alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (art. 33, quinto comma, Cost.);
  • all'apertura della scuola a tutti (art. 34, primo comma, Cost.);
  • alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (art. 34, secondo comma, Cost.);
  • al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34, terzo comma, Cost.);
  • alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (art. 34, quarto comma, Cost.).

La Corte ha inoltre rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla L. 53/2003. Si tratta, in particolare, di:

  • definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle suefinalità ultime;
  • regolamentazione dell'accesso al sistema e termini del diritto-dovere alla sua fruizione;
  • previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la "quota nazionale";
  • previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli;
  • definizione degli standard minimi formativi richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici;
  • definizione generale dei "percorsi" tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale)
  • valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti;
  • princípi della valutazione complessiva del sistema;
  • modello di alternanza scuola--lavoro;
  • princípi di formazione degli insegnanti.