Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 35
Data: 28/05/2019
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

28 maggio 2019
nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

L'articolo 1, co. 1, stabilisce che nell'ambito della programmazione triennale nazionale degli interventi in materia di edilizia scolastica è definito un piano triennale di interventi utilizzando le risorse destinate ai settori di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

La programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica è stata introdotta nell'ordinamento – con riferimento al triennio 2015-2017 - con il  decreto interministeriale 23 gennaio 2015 (MEF-MIUR-MIT), emanato al fine di dare attuazione all'articolo 10 del  D.L. n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla L. 128/2013, che ha autorizzato le regioni, per interventi di edilizia scolastica, a stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti (BEI). Da ultimo, la programmazione unica triennale 2018-2020 è stata adottata con il  D.M. n. 615 del 2018. Il 7 gennaio 2019 è stato stipulato un Protocollo d'intesa tra il MIUR, il MEF, la BEI, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione di un nuovo piano di interventi nel contesto del Piano di edilizia scolastica 2018-2020. Qui maggiori informazioni sulla programmazione unica nazionale.
Si ricorda che l'articolo 10- bis del  D.L. n. 104/2013 aveva previsto che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno – che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione. Successivamente, l'articolo 4, comma 2, del  D.L. n. 210/2015 (convertito, con modificazioni dalla L. 21/2016) aveva disposto che l'adeguamento delle strutture scolastiche dovesse essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del citato decreto ministeriale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Il decreto del Ministro dell'interno è stato adottato, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 12 maggio 2016 ( D.I. 12 maggio 2016).


Le risorse necessarie per il piano triennale di interventi 2019-2021 sono attinte dalla quota parte spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Fondo di cui all'articolo 1, co. 140, della L. 232/2016, rifinanziato dall'articolo 1, co. 1072, della L. 205/2017. Si tratta di un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ripartito tra i seguenti settori di spesa:

  1. trasporti e viabilità;
  2. mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
  3. infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
  4. ricerca;
  5. difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
  6. edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
  7. attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
  8. digitalizzazione delle amministrazioni statali;
  9. prevenzione del rischio sismico;
  10. investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
  11. potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
  12. eliminazione delle barriere architettoniche.

L'utilizzo del suddetto Fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. 

L'articolo 1, co. 2, stabilisce che nelle more dell'attuazione del piano triennale di interventi 2019-2021, vengono differiti alcuni termini previsti dall'articolo 4 del D.L. 244/2016:

  • dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (già prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 ad opera dell'articolo 6, co. 3-bis, del D.L n. 91/ 2018);
  • dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (già prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 ad opera dell'articolo 6, co. 3-ter, del D.L n. 91/2018).

 

Con  D.I. 21 marzo 2018 sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

L'articolo 1, co. 3, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici rientra, a legislazione vigente, tra le funzioni fondamentali degli enti locali (i comuni per le scuole primarie e secondarie di primo grado, le province per le scuole secondarie di secondo grado, si vedano al riguardo l'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78/2010). Inoltre, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nella disciplina dell'edilizia scolastica  «si intersecano più materie, quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018).

L'aspetto della "prevenzione antincendio" appare altresì riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione ( a tale materia è infatti ricondotta anche la tutela della pubblica incolumità; si veda al riguardo la sentenza n. 21/2010 della Corte costituzionale).

In questo quadro, si segnala che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104/2013, il decreto interministeriale 23 gennaio 2015, che ha introdotto la programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica e nell'ambito della quale il provvedimento in esame prevede la definizione di un piano per la prevenzione antincendio, è stato adottato in conformità ai contenuti di una specifica intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata.

Al riguardo, potrebbe quindi risultare opportuno specificare, all'articolo 1, comma 1, che per la definizione del piano per la prevenzione antincendio sarà utilizzata la medesima procedura pervista per la definizione della programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica, prevedendo così il coinvolgimento della Conferenza unificata.