Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 27
Data: 06/05/2019
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini

6 maggio 2019
nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

L'articolo 1 dispone il distacco dei due comuni dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. Ricordo, al riguardo, che in base alle informazioni acquisite nel corso dell'esame in sede consultiva nel corso dell'iter alla Camera, i sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio considerano tuttora persistenti le motivazioni che hanno portato all'esito referendario del 2007.

 

Come già accennato, L'articolo 2 dispone, al comma 1, la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un commissario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni.

Il comma 2 stabilisce che il commissario sia nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario.

Si prevede inoltre che gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento - le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini - provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Gli strumenti per attuare tale collaborazione sono accordi, intese e atti congiunti. In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; la definizione dei profili successori (anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari): la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese.

Il comma 3 specifica che anche i sindaci dei due comuni partecipano alle attività connesse al trasferimento, con poteri consultivi.

Il comma 4 stabilisce che gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti (regioni e province) entro 180 giorni. Nel caso in cui entro tale termine il trasferimento non sia completato il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge.

Al comma 5 dell'articolo 2 viene chiarito che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 - Pesaro (Camera) e Marche 01 Pesaro (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 - Rimini (Camera) ed Emilia-Romagna 01 - Rimini (Senato). Si tratta dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indicati, rispettivamente, nelle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo n. 189 del 2017, emanato in attuazione della legge di riforma elettorale n. 165 del 2017.

In tale contesto segnalo come non sia necessario modificare le tabelle dei collegi plurinominali (tabella A2 Camera e B2 Senato), in quanto il relativo territorio è definito per aggregazione dei collegi uninominali contigui (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b), della legge n. 165 del 2017).

Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri.

 

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

La materia trattata rientra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una regione a un'altra avvenga con legge della Repubblica.