Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche
Riferimenti: AC N.1615/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 17
Data: 01/04/2019
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche

1 aprile 2019
nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

La proposta di legge, che consta di due articoli, modifica l'articolo 5 della legge n.128 del 2017 in materia di ferrovie turistiche. 

L'articolo 5 della legge n. 128 del 2017 disciplina la g estione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse. Si prevede in particolare che le amministrazioni competenti procedano all'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, previa pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse, l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasportodi cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112nonché le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vincolanti.

Le modifiche introdotte dalla proposta di legge sono volte a estendere, attraverso una modifica all'articolo 5 della citata legge n. 128 del 2017, l'ambito dei soggetti che possono esercitare il servizio ferroviario turistico

A questo scopo viene inserito un nuovo comma 1-bis che indica che il servizio ferroviario turistico può essere svolto da:

a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale;

b) imprese ferroviarie o soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;

c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio.

A fini di coordinamento è modificato anche il comma 3 che, nella formulazione attualmente vigente, fa riferimento esclusivamente alle imprese ferroviarie.

Le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge sono volte da un lato a superare la problematica derivante dal fatto che, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 5 comma 3, della legge n.128 del 2017 l'esercizio del trasporto ferroviario, anche con riferimento alle ferrovie turistiche, debba essere esercitato da un'«impresa ferroviaria» ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di recepimento della direttiva europea 2012/34/UE che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico, e dall'altro a estendere la possibilità di esercitare servizi ferroviari turistici anche ad "altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b)". 

Con riguardo alla prima problematica, la relazione illustrativa della proposta di legge segnala che "alcune società che esercitano servizi di trasporto e che, anche se in mancanza della qualifica di imprese ferroviarie, hanno operato nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all'entrata in vigore della legge n. 128 del 2017, oggi rischiano di non poter proseguire l'attività in quanto non posseggono tale qualifica." Si cita, a titolo di esempio, il caso della società ARST spa con un socio unico facente capo alla regione autonoma della Sardegna che "gestisce il servizio di trasporto ferroviario sia pubblico locale per 160 chilometri e turistico per 440 chilometri sulla rete ferroviaria regionale senza essere titolare di licenza ferroviaria".

In effetti il decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo (tra le quali  quelle in materia di licenza ferroviaria) le "reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri" e "le imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti".

Con riguardo al secondo profilo si segnala che l'esercizio del servizio ferroviario turistico, pur consentito a musei ferroviari e associazioni, dovrebbe comunque svolgersi sotto la responsabilità delle imprese ferroviarie o di soggetti che, ancorché non siano imprese ferroviarie, gestiscono servizi ferroviari sulla rete esistente che dovrebbero pertanto valutare entro quali limiti sia possibile che i soggetti indicati alla lettera c) possano esercitare attività concernenti il servizio ferroviario turistico.

Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare, ferma restando la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b) a quali condizioni e con quali limiti i soggetti indicati alla lettera c) possano svolgere il servizio ferroviario.

L'articolo 2 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

La proposta di legge può essere ricondotta a diversi ambiti costituzionalmente rilevanti. Assume in primo luogo rilievo la materia del trasporto ferroviario riconducibile in parte alla materia di legislazione concorrente grandi reti di trasporto (con specifico riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale) in parte alla materia di competenza residuale delle regioni trasporto ferroviario regionale e locale. La giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni. Al riguardo, si ricorda che la proposta si inserisce in una disciplina, quella recata dalla legge n. 128 del 2017, che già prevede, tra le altre cose, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'individuazione delle "ferrovie turistiche" (articolo 2).

Entra inoltre in considerazione l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria riconducibile all'articolo 117, comma 2, lettera h),ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato.