Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Legge di delegazione europea 2021
Riferimenti: AC N.3208-B/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 162
Data: 28/07/2022
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Legge di delegazione europea 2021

28 luglio 2022
Elementi di valutazione sulla qualità del testo


Indice

Contenuto|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

Il disegno di legge di delegazione europea 2021, già approvato in prima lettura dalla Camera, consta, a seguito delle modiche apportate dal Senato, di 21 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A.

L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e il recepimento di una raccomandazione.

 

Tra le principali modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si segnalano:

- l'introduzione di due nuovi articoli: l'articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 784 del 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, e l'articolo 21, recante princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

- la soppressione dell'ex articolo 20 del testo approvato in prima lettura dalla Camera - relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche – disposta in virtù del recepimento della medesima direttiva in altro provvedimento normativo nelle more intervenuto; la medesima direttiva è stata conseguentemente espunta anche dall'Allegato A del disegno di legge;

- l'inserimento nel citato Allegato A di ulteriori cinque direttive, ovvero: la summenzionata direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realizzazione della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T); la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati; la direttiva n. 2118 del 2021 sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli e, infine, infine, la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

 

Il Senato ha apportato inoltre limitate modifiche al testo degli articoli 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18 e 19.

 

L'articolo 1, comma 1, reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione e recepimento degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il comma 1 rinvia da un lato alle disposizioni specifiche contenute nei singoli articoli del disegno di legge in esame, e dall'altro a quanto stabilito in via generale dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. 

Il comma 3  dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di regolamenti dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti dell'Unione europea pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del documento in esame, per i quali non siano già previste sanzioni.

L'articolo 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo debba osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di princìpi e criteri direttivi specifici. In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2019/2121 mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.

L'articolo 4 contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo – conferita dall'articolo 1, comma 1 e Allegato A del disegno di legge - per il recepimento della Direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. L'articolo, composto di un unico comma, dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento della direttiva alle disposizioni del codice del consumo (decreto legislativo 206/2005);
  2. coordinare le disposizioni sull'indicazione di prezzi da introdurre nel codice del consumo con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni sulle vendite straordinarie di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 114/1998.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 che disciplina i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. Il regolamento (UE) 2020/1503 definisce una specifica disciplina per i fornitori di servizi di crowdfunding. In sede referente è stato eliminato dall'articolo 5 il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 che ha modificato la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID") al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del citato regolamento (UE) 2020/1503. La direttiva è stata infatti attuata dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 238 del 2021 (legge europea 2020-2021).

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della disciplina europea sugli indici di riferimento ("benchmark") da cui dipende il valore di contratti finanziari. Nel dettaglio il comma 1 della disposizione delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreto legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (come modificato dal regolamento (UE) 2021/168).

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Le disposizioni di delega si occupano delle attribuzioni, dei poteri e dei profili di responsabilità delle Autorità di vigilanza, in linea con la normativa UE sulle crisi delle controparti centrali. Viene delineata una specifica disciplina sanzionatoria e sono previste forme di coordinamento con il vigente quadro normativo in materia di mercati finanziari, banche e di crisi di impresa. In particolare si delega il Governo (comma 1) ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e con le procedure generali di adozione delle norme di adeguamento alla disciplina UE (di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, v. scheda dell'articolo 1 del provvedimento in esame), una volta acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo al quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

L'articolo 8, introdotto dalla Camera, reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. In particolare, il comma 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021. In estrema sintesi, tale regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/2402 (si veda il seguente box per un'illustrazione) al fine di estendere il quadro sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) alle cartolarizzazioni sintetiche e rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario.

L'articolo 9 delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati - previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (n. 2017/1939), attuato dal decreto legislativo n. 9 del 2021 - di esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti.

L'articolo 10, modificato durante l'esame in sede referente, reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente - quest'ultimo - ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in commento prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge - previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni - uno o più decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.



L'articolo 11 contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust). La delega concerne, tra l'altro: le procedure di nomina nonché la posizione giuridica ed economica del membro nazionale di Eurojust e i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

L'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Nel dettaglio il comma 1 della disposizione delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreto legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca.

L'articolo 13, , introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (sulla quale si veda infra l'apposita scheda di sintesi). Il comma 1 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • modificare, in conformità alla disciplina della direttiva europea citata, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della predetta direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva;
  • curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
  • esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
  • operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

L'articolo 14 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726) (comma 1).

Nel dettaglio il comma 2 stabilisce anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012:

   a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;

   b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai princìpi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;

   c) adottare - al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati- ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi emanati in attuazione:

  • della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
  • della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
  • della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
  • della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Tale Regolamento è destinato ad applicarsi a partire dal 7 giugno 2022. Il Regolamento (UE) 2021/784 stabilisce norme a livello dell'Unione per contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online.

L'articolo 16 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati(13) (tale regolamento si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022). Ai sensi del comma 1, la delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; le altre disposizioni sulla procedura di esercizio della delega sono stabilite dall'articolo 1 del presente disegno di legge, nonché, in base al richiamo ivi posto, dall'articolo 31 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni (concernente le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con le leggi di delegazione europea); cfr., al riguardo, la scheda di lettura del precedente articolo 1. Per l'esercizio della delega, il comma 2 reca princìpi e criteri direttivi specifici, ad integrazione di quelli generali, posti - per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con le leggi di delegazione europea - dall'articolo 32 della citata L. n. 234 del 2012.

I princìpi e criteri direttivi specifici prevedono:

  • l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal citato regolamento (UE) 2019/4 e la definizione delle rispettive competenze (lettera a));
  • l'adeguamento e la semplificazione delle norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti (lettera b)). Tale criterio, inserito dalla Camera, non specifica a quali processi e a quali vincoli si dovrà fare riferimento. Sul punto si valuti l'opportunità di inserire una specifica più puntuale (cfr., in merito, anche infra);
  • la revisione delle norme sanzionatorie, con riferimento alla violazione delle disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2019/4, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (lettera c)).

L'articolo 17 dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari. Il citato Regolamento dispone l'abrogazione della direttiva 2001/82/CE che reca il Codice comunitario relativo a tali medicinali, la quale, insieme al Regolamento (CE) n. 726/2004, ha definito il quadro normativo dell'Unione sui medicinali veterinari.

L'articolo 18 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Il comma 2, oltre a rinviare ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della L. 234/2012, elenca i seguenti principi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega di cui al comma 1:

   a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali, oppure sia necessario in casi specifici per motivi connessi alla protezione degli animali;

   b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione dell'articolo 17 in esame, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;

   c) favorire l'introduzione, lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo (cosiddetta «in-ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica di abbattimento dei pulcini;

   d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;

   e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

L'articolo 19 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

L'articolo 20 contiene i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti relative all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone, all'attività di trasporto su strada di merci e persone, alle violazioni e sanzioni afferenti alla predetta attività, nonché in materia di condizioni di lavoro dei conducenti. Durante l'esame da parte della Camera dei deputati è stato approvato uno specifico emendamento volto a far precedere l'adozione dei provvedimenti attuativi della delega dall'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 2 individua, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i principi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega di cui al comma 1. In particolare:

  • alla lettera a), si prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  • alla lettera b), si prevede di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada, nonché di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, individuando le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni.
  • alla lettera c), si prevede il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri sulle sanzioni irrogate.

L'articolo 21, introdotto dal Senato, specifica ulteriori princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concerntente la qualità delle acque destinate al consumo umano, tra i quali la ridefinizione del relativo sistema sanzionatorio.


 

 


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Alcuni principi di delega (la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15; la lettera f) del comma 1 dell'articolo 21) prevedono, con varia formulazione, l'introduzione di un apparato sanzionatorio effettivo, efficace, proporzionato e dissuasivo, per le violazioni della disciplina introdotta in recepimento della normativa dell'Unione europea; tali principi si prefigurano quindi come disciplina speciale rispetto al principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, che indica il regime sanzionatorio applicabile, "salvi gli specifici principi della legge di delegazione"; tuttavia la disciplina generale dell'articolo 32 appare ben più dettagliata di quella recata dai principi di delega (in particolare vengono indicati limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative); si valuti pertanto l'opportunità di specificare ulteriormente i principi di delega richiamati; peraltro, si rileva che già l'articolo 2 del disegno di legge in esame delega, in via generale, il Governo ad adottare disposizioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o regolamenti dell'ordinamento dell'Unione europea; si valuti, pertanto, l'opportunità di approfondire la formulazione delle disposizioni citate anche rispetto al più ampio perimetro applicativo dell'articolo 2;

 

Si valuti inoltre l'opportunità di specificare meglio la portata dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • articolo 15, comma 1, lettera f), che, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 sul contrasto alla diffusione di contenuti terroristici on-line, prevede che venga apportata "ogni necessaria modifica alle norme in matera di terrorismo già vigenti";
  • articolo 19, comma 2, lettera m) che, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2009 in materia di fertilizzanti, richiede di "evitare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici";

 

Per quanto concerne il principio di delega di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 19 ("apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti") si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo, come quella che sembra essere prefigurata dal principio richiamato, concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021).