Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
Riferimenti: AC N.3634/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 158
Data: 29/06/2022
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

29 giugno 2022
Elementi di valutazione sulla qualità del testo


Indice

Contenuto|Tipologia del provvedimento|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

Il disegno di legge annuale sulla concorrenza, riferito al 2021, è di iniziativa governativa ed è stato presentato al Senato della Repubblica. In seguito alla prima lettura, esso consta di 36 articoli.

L'articolo 1 – modificato al Senato - illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini.

L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il comma 2 elenca i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;

b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione.

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 - l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive e, conseguentemente, riconosce il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data. Si tratta, in definitiva, della normativa in materia di concessioni balneari.

L'articolo 4, inserito dal Senato, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

L'articolo 5 del disegno di legge porta una novella all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, in materia portuale. Esso introduce il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali e reca una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario.

L'articolo 6, comma 1, modificato dal Senato, elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (DM n. 226/2011).

L'articolo 7 modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica. Il comma 1, modificato al Senato, novella la disciplina relativa alle procedure di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, come da ultimo riformato dall'articolo 11-quater, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 135/2018. La prima modifica dispone che le procedure di assegnazione delle concessioni sono effettuate secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso. La seconda modifica prevede che le procedure di assegnazione debbano essere avviate comunque non oltre il 31 dicembre 2023. In difetto, lo Stato interviene in via sostitutiva. La terza modifica introduce una disciplina speciale o temporanea che consente, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, incluse quelle già scadute, la prosecuzione dell'esercizio da parte del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. I commi 2 e 3 riguardano le grandi concessioni di derivazione idroelettrica nel Trentino Alto-Adige, posto che le province autonome di Trento e Bolzano hanno in materia una competenza esclusiva, a differenza delle altre regioni.

 

L'articolo 8, modificato dal Senato, reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico (comma 1). Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad attenersi a determinati principi e ai criteri direttivi (comma 2). La delega è esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella relativa procedura di adozione, si prevede, sugli schemi di decreto legislativo, il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, nonché - a seguito di modifiche approvate dal Senato - il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, oltre che quello dell'ARERA (comma 3).

L'articolo 9 reca disposizioni volte a dare seguito all'intenzione legislativa – emersa a più riprese nel recente passato - di mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL).

L'articolo 10 contiene una delega legislativa ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). Il decreto delegato dovrà essere adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro IMS, di concerto con il Ministro EF, e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.

L'articolo 12, modificato dal Senato, prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, da parte di un'amministrazione pubblica. La disposizione dispone in merito all'oggetto e alle modalità di tale pronuncia ed ai relativi obblighi di trasmissione. La pubblica amministrazione è obbligata a dare pubblicità al parere reso dalla Corte dei conti e a motivare l'eventuale scelta di procedere secondo la propria deliberazione quando tale parere sia, in tutto o in parte, negativo. La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente).

 

L'articolo 13, nel testo risultante dalle modifiche approvate dal Senato, novella l'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2021 (n. 178 del 2020), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo l'obbligo per i concessionari autostradali di selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative. È altresì stabilito che anche le concessioni in essere e non ancora oggetto di rinnovo devono prevedere l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di servizio.

L'articolo 14, inserito al Senato, integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica. In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione.

L'articolo 15 reca alcune novelle al Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) relative: alla scelta - da parte delle utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani - di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (comma 1); ai compiti dell'ARERA (comma 2); nonché all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione (comma 3).

 

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale - da parte della regione - relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; tale novella, tra l'altro, sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio; i criteri per l'accreditamento indicati dalla novella sono stati integrati dalla riformulazione operata dal Senato. La successiva lettera b) modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati - strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari -, titolari del suddetto accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale; la novella, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione - criteri in ogni caso conformi ai princìpi posti dalla medesima novella, come integrati dalla riformulazione operata dal Senato -. La novella di cui alla lettera c) - lettera inserita dal Senato - specifica che il mancato adempimento, nel termine indicato dalla relativa disciplina, degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo (tra il Servizio sanitario e una struttura pubblica o privata). La novella di cui alla lettera d) - lettera introdotta dal Senato - reca alcune norme in materia di sanità integrativa, con riferimento alle prestazioni che possono essere erogate da parte dei fondi integrativi in senso stretto del Servizio sanitario nazionale - cosiddetti fondi doc -, all'istituzione dell'osservatorio sulle varie forme di sanità integrativa e al monitoraggio da parte del Ministero della salute sulle medesime forme. Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, relativi agli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci certificati e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

L'articolo 17 modifica la disciplina sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici. La novella, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento (relativa all'ampiezza minima dell'assortimento).

Il comma 1 dell'articolo 18 abroga la norma che esclude la possibilità di inserimento con decorrenza anteriore alla data di scadenza della tutela brevettuale - relativa al medicinale di riferimento - dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. I commi 2 e 3 - introdotti dal Senato - esplicitano gli effetti già compresi implicitamente nel testo originario (il quale constava della sola norma abrogatoria). Viene dunque ammesso esplicitamente che i medicinali in oggetto siano eventualmente classificati a carico del Servizio sanitario nazionale prima della suddetta data di scadenza, con possibilità di applicazione del regime di rimborsabilità già dal giorno successivo a tale data.

L'articolo 19 introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili (da parte del Servizio sanitario nazionale), con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso. Tale disciplina viene posta per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e concerne esclusivamente: i medicinali orfani; altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale, previsti in una specifica deliberazione dell'Azienda Italiana del Farmaco (AIFA), adottata su proposta della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica; i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina relativa al sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuando i principi che fondano il sistema di plasmaderivazione italiano basati sulla donazione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema. In particolare viene chiarito che i medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Viene inoltre specificato che il plasma raccolto deve provenire esclusivamente dalla donazione volontaria, che sia anche periodica, responsabile, anonima e gratuita, del sangue umano e dei suoi componenti (comma 1). Per la lavorazione del plasma nazionale, si considera necessario stipulare apposite convenzioni tra le regioni o le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati, sulla base di uno schema tipo definito con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 2). Sono inoltre definiti specifici requisiti di accesso per le aziende produttrici di medicinali emoderivati alla lavorazione del plasma nazionale tramite le convenzioni, tra cui l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, in cui il plasma raccolto sul proprio territorio derivi soltanto da donatori volontari non remunerati (comma 3). Le aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni devono essere inserite in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro della salute (comma 4), specificando la documentazione da presentare ai fini dell'inserimento in tale elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni e rinviando ad un decreto del Ministro della salute, la definizione delle modalità di presentazione e di valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle istanze presentate (comma 5). Presso le aziende convenzionate deve essere conservata specifica documentazione da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato (comma 6). I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle Regioni e alle province autonome, fornitrici del plasma, devono essere sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea (comma 7). Le aziende convenzionate devono documentare, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato (comma 8). La norma individua le risorse finanziarie (comma 9, v. avanti) necessarie a garantire l'incentivazione alla donazione di plasma, prevedendo che siano definiti dal Ministero della salute, sentiti il Centro Nazionale Sangue e la Conferenza Stato-regioni, programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Inoltre, al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale (comma 10). Alla copertura degli oneri, complessivamente previsti in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (comma 11). In base alla disciplina transitoria (comma 12) si stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dalle norme in esame, devono continuare a trovare applicazione le convenzioni stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mentre ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali devono essere stipulate nuove convenzioni.

L'articolo 21 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.

L'articolo 22 - inserito dal Senato - prevede la possibilità di riconoscimento da parte delle regioni o delle province autonome, su richiesta delle università, della validità di diplomi di master universitari di secondo livello al fine del soddisfacimento di una delle condizioni poste per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio Sanitario nazionale. In tale ambito, si prevede la possibilità di considerare come equivalente ai corsi già previsti il diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria.

L'articolo 23 prevede alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga.

L'articolo 24, interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. L'articolo in questione sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più̀ operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.

L'articolo 25 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.

L'articolo 26 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. In particolare, l'articolo in questione, al comma 1, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie. Il comma 2, invece, mira ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni relative al settore postale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 27 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure. La delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame. È altresì prevista la facoltà di adottare decreti integrativi e correttivi entro un anno dall'entrata in vigore di ciascun decreto. È affidata alla Commissione parlamentare per la semplificazione la verifica periodica dello stato di attuazione dell'articolo in esame, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere.

L'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.

L'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Si tratta di dati ulteriori rispetto al codice fiscale e partita IVA, i quali, ai sensi della disciplina già vigente, sono comunicati immediatamente.

L'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali. Il comma 2, nella formulazione iniziale, recava soltanto la clausola d'invarianza finanziaria. Il Senato lo ha integrato con l'inserimento della specificazione secondo cui, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità (L. n. 196/2009).

L'articolo 31 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private.Per quanto riguarda la nozione di "operatività" nel territorio della Repubblica, si rinvia espressamente agli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private, disciplinanti, rispettivamente, le attività in regime di stabilimento e le attività in regime di prestazione di servizi.

L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lett. a)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lett. b)) e sul trattamento delle imprese comuni (lett. c)). Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE).

 

L'articolo 33 – interamente sostituito al Senato - modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una presunzione relativa (iuris tantum) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.

L'articolo 34 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. settlement) nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

L'articolo 35, modificato al Senato, estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'AGCM in ogni momento, dunque ora anche al di fuori di procedimenti istruttori, può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. Al Senato, è stato precisato che le richieste di informazioni devono indicare le relative basi giuridiche, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione. Inoltre, l'Autorità deve riconoscere un congruo periodo di tempo per rispondere alle richieste di informazioni, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata. A tale fine, sono novellati gli articoli 12 e 16 della legge n. 287/1990.

L'articolo 36, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.


Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge, composto da 36 articoli,  rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in particolare, il disegno di legge  trae origine nella componente 2 concernente «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo» della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (M1C2-6); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano richiede l'entrata in vigore della legge e di tutti gli strumenti attuativi, anche di diritto derivato, volti a realizzarne l'effettiva attuazione entro il 31 dicembre 2022; in base alla menzionata decisione, la legge annuale sulla concorrenza 2021 deve trattare i seguenti temi: applicazione delle norme antitrust; servizi pubblici locali; energia; trasporti; rifiuti; avvio di un'attività imprenditoriale; vigilanza del mercato.


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 4 dell'articolo 27 prevede che il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione che non consente di individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; potrebbe risultare pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di "ciascuno" dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, un anno dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi.

Si valuti l'opportunità di verificare e coordinare la disciplina prevista al capoverso 2-bis, della lettera a) del comma 1, dell'articolo 35, con le recenti modifiche disposte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, atteso che in materia di istruttoria e di sanzioni il testo vigente della legge n. 287 prevede che le sanzioni dell'AGCM possano ricorrere anche nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che si rifiutano di collaborare agli accertamenti ispettivi circa l'esistenza di pratiche anticoncorrenziali.


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

  • all'alinea del comma 2 dell'articolo 4 andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere meglio la portata della possibilità di derogare, nell'attuazione della delega prevista dall'articolo, al codice della navigazione (R.D. n. 327 del 1942);
  • alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, si prevede che il legislatore delegato debba disciplinare, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, le conseguenze delle relative violazioni; al riguardo si valuti l'opportunità di precisare meglio il sistema sanzionatorio; le medesime considerazioni valgono con riferimento all'articolo 30, comma 1, lettera h), che autorizza il Governo a definire il sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020;
  • il comma 3 dell'articolo 8 prevede che i decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Arera nonché acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; al riguardo, si ricorda che in una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998 i presidenti delle Camere chiarivano che "l'introduzione [in uno schema di atto governativo sottoposto al parere parlamentare], successivamente all'espressione del parere parlamentare, di parti nuove […] pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento […] si pone l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo"; in tal senso si valuti l'opportunità di approfondire se la formulazione adottata risulti idonea ad escludere del tutto che il parere dell'Arera possa essere successivo a quello delle Commissioni parlamentari competenti;
  • il comma 3 dell'articolo 9 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili "d'intesa" con il Ministro dell'economia anziché "di concerto", come richiesto, nell'ambito di procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente, dal paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;
  • al comma 1 dell'articolo 24 andrebbe verificata la correttezza del richiamo normativo all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259 del 2003, volto ad attribuire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevanti poteri sanzionatori, atteso che il testo vigente del citato articolo 98, per come riformulato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, si compone solamente di tre commi, essendo stata trasferita la relativa disciplina sanzionatoria nel comma 12 dell'articolo 30;
  • il comma 3 dell'articolo 27 prevede che i decreti legislativi attuativi della delega per la revisione dei procedimenti amministrativi siano adottati previa acquisizione del parere, "ovvero, per i profili di competenza regionale" dell'intesa in sede di Conferenza unificata; al riguardo, si valuti l'opportunità di distinguere meglio i principi e criteri direttivi per la cui attuazione sarà necessario il parere in sede di Conferenza unificata e quelli per i quali sarà necessaria l'intesa, come peraltro previsto dal comma 3 dell'articolo 8 per i decreti legislativi attuativi della delega in materia di servizi pubblici locali;
  • il capoverso 2-ter della lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 prevede che determinati soggetti siano sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare se il "giustificato motivo" si riferisce solo, come appare ragionevole, all'ipotesi del rifiuto o dell'omissione delle informazioni richieste, o anche, come pure si potrebbe desumere dalla formulazione sintattica della frase, a quella dell'esibizione di documenti non veritieri;
  • con riferimento al capoverso articolo 16-bis, comma 1, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 35, si segnala che il divieto di operazioni di concentrazione è sancito nella legge n. 287 del 1990, non già dagli articoli 2 e 3, i quali riguardano rispettivamente, il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante, bensì dall'articolo 5; quanto alla disciplina europea richiamata, sarebbe invece opportuno richiamare il Regolamento 139/2004/CE «Regolamento comunitario sulle concentrazioni» e il Regolamento di esecuzione della Commissione (Reg. n. 802/2004/CE), la cui base giuridica poggia sull'articolo 103 TFUE e sull'articolo 308 TFUE (quindi non 101 e 102, come prevede il testo);

 

Si valuti altresì l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare alcuni principi di delega sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega; tale circostanza va valutata alla luce del paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso:

  • all'articolo 4, comma 2, le lettere g) ("disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa") e i) ("definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante");
  • all'articolo 8, comma 2, le lettere f) ("razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza") h) ("previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali"), n) ("revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento"), r) ("razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari") e v) ("definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo");
  • all'articolo 10, comma 2, le lettere c) nella parte relativa alla "razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia" e f) ("armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali");
  • all'articolo 27, comma 2, la lettera b) ("tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione");
  • all'articolo 28, comma 1, la lettera a) ("eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici");