Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Riferimenti: AC N.3495/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 148
Data: 08/03/2022
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

8 marzo 2022
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

L'articolo 1 rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 – l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

 

 

L'articolo 2, comma 1, riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022. Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri, pari a 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

 

 

L'articolo 2, ai commi 3 e 4, rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 – il compito conferito ad ARERA di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro.

 

 

L'articolo 3 dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il II trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. L'importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA entro il 31 maggio 2022.

 

 

L'articolo 4, comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il comma 2 chiarisce che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022.

L'articolo 5, comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

 

L'articolo 6 incrementa di 25 milioni di euro complessivi per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa per l'autotrasporto, sia per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sia per la deduzione forfetaria di spese non documentate (commi 1 e 2); concede, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D (commi 3 e 4) e per l'acquisto di metano (GNL) utilizzato per l'autotrazione dei mezzi (commi 5 e 6).

 

L'articolo 7 destina contributi a fondo perduto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine.

 

L'articolo 8, comma 1, lettera a) estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese – previste dall'articolo 1 e dall'articolo 1-bis 1 del decreto-legge n. 23/2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Le garanzie in questione sono concedibili sino al 30 giugno 2022.

Il medesimo articolo 8, al comma 1, lettera b), interviene sulla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI, di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23/2020, disponendo che, fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Il pagamento della commissione è stato reintrodotto con effetto dal 1° aprile (articolo 1, comma 53, della legge di bilancio 2022).

 

L'articolo 9 prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ad accezione degli impianti che ricadono in aree o immobili dichiarati di notevole interesse pubblico.

 

L'articolo 10 estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall'articolo 9 del provvedimento in esame.

Le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico sono demandate a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 2 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge).

 

L'articolo 11 introduce deroghe alla norma - contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (l. n. 27/2012) - che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).

Il comma 1, lett. a) dispone che il divieto non si applica e, dunque, che accedono agli incentivi statali:

  • gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (nuovo comma 1-septies nell'articolo 65 del decreto-legge n. 1/2012);
  • gli impianti agro-voltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle già ammesse (moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione), prevedano comunque un sistema di monitoraggio della continuità dell'attività agricola e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (nuovo comma 1-octies nell'articolo 65).

Il comma 1, lett. b), dispone che il limite del 10 per cento della superficie agricola occupabile opera anche per gli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative già ammesse (montaggio dei moduli con possibilità di rotazione, per cui vi è un sistema di monitoraggio della continuità dell'attività agricola) (novella al comma 1-quinquies gell'articolo 65).

L'articolo 12 interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

 

L'articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021.

Il comma 1 prevede che siano sottoposte ad autorizzazione unica anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti.

Il comma 2, alla lettera a), prevede che le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti off-shore in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applichino anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore. Ai sensi della lettera b) per tali impianti, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei relativi procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.

Infine, la lettera c) dispone che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, non più di concerto con il Ministero della cultura, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

L'articolo 14 introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea.

 

L'articolo 15 demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

Si prevede altresì che il medesimo DM individui i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, alle seguenti condizioni:

- che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW;

- e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

L'articolo 16 disciplina l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. La finalità è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

 

L'articolo 17 introduce un nuovo parametro per il calcolo della quota - almeno pari al 16 per cento - di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento, che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Il nuovo vincolo si sostanzia nella previsione che, a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza deve essere pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio. L'articolo inoltre istituisce, nello stato di previsione del MITE, il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN, con una dotazione pari a euro 205 milioni per il 2022, a euro 45 milioni per il 2023 e a euro 10 milioni per il 2024. La finalità è quella di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza.

 

L'articolo 18 contiene alcune disposizioni volte a considerare i siti e gli impianti di proprietà di società del Gruppo FS (ferroviarie e stradali) come potenziali aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.



L'articolo 19 apporta modifiche alla disciplina del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, prevedendo tra i soggetti cui le pubbliche amministrazioni centrali possono rivolgersi per elaborare i progetti, in alternativa ai Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche l'Agenzia del demanio (comma 1). Inoltre attribuisce anche all'Agenzia del demanio il ruolo di soggetto "facilitatore" nella fase di predisposizione delle proposte progettuali del programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (c.d. "PREPAC").

 

L'articolo 20 riguarda l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale.

 

L'articolo 21 prevede, al comma 1, l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di:

- misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale, anche tenendo conto di logiche di mercato; nel dettaglio, in base all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011[1], espressamente richiamato, il Ministro dello sviluppo economico emana, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti, in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché della qualità e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

- misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema del gas naturale o del sistema elettrico; infatti, in base all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, anch'esso espressamente richiamato, ricorrendo i predetti presupposti, il Ministero dello sviluppo economico può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

[1] Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

La finalità è quella di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti civili e tutelati ai sensi degli articoli 12, comma 7, lettera a), e 22 del decreto legislativo n. 164/2000.

 

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.

 

L'articolo 23, al comma 1, istituisce un fondo nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. Il comma 2 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione degli ambiti di applicazione e di intervento nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 1. Il comma 3 rinvia all'articolo 42 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri relativi.

L'articolo 24 amplia il novero dei datori di lavoro che possono accedere alle risorse del Fondo nuove competenze - come ridefinite dalla normativa vigente, anche al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR – includendovi coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

 

L'articolo 25 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare nel primo semestre dell'anno 2022, in relazione ai contratti in corso di esecuzione, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. A tal fine viene previsto (al comma 1) l'incremento di 150 milioni di euro per il 2022 della dotazione del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" (istituito dall'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021). Sono altresì disciplinate: la copertura degli oneri conseguenti al citato rifinanziamento (comma 9); la determinazione delle variazioni superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, in relazione alle quali provvedere alle compensazioni (comma 2); le modalità per l'effettuazione delle compensazioni medesime (commi 3-8).

 

Il comma 1 dell'articolo 26 incrementa la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. L'incremento di cui al comma 1 è pari a 400 milioni di euro, i quali si aggiungono alla dotazione di 400 milioni già prevista per il medesimo anno; resta fermo che le risorse in oggetto, pur essendo stanziate nell'esercizio finanziario statale per il 2022, riguardano le spese sostenute dai suddetti enti territoriali nel 2021 e che i contributi così attribuiti concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei medesimi enti. Il comma 2 del presente articolo 26 rinvia, per la copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 1, alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

 

L'articolo 27 autorizza alcuni contributi finanziari in favore enti locali destinati a diverse finalità.

Il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del fondo di ristoro ai comuni a seguito dei minori incassi dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno, relativi al secondo trimestre del 2022.

Il comma 2 istituisce un fondo per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro, in favore dei comuni e, per 50 milioni di euro, in favore delle città metropolitane e delle province.

I commi 3 e 4 recano un contributo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 a sostegno dei comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019.

Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo in 322,6 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 28 dispone una serie di misure volte a rafforzare gli interventi della Missione M5C2-2.1, per la rigenerazione urbana nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a favore dei progetti di determinati comuni, ritenuti ammissibili ma non finanziati.  A tale fine, si prevede lo scorrimento della graduatoria prevista nel D.M. 30 dicembre 2021 del Ministero dell'interno e l'assegnazione, con successivo decreto ministeriale, di complessivi 905 milioni, per il periodo 2022-2026 (commi 1 e 2), con obbligo, a carico degli enti locali beneficiari del contributo previsto, del rispetto di determinati criteri (comma 3). Sono inoltre individuate le dotazioni finanziarie, presenti in diverse disposizioni di legge, che vengono ridotte, al fine di coprire gli oneri previsti dal presente articolo (comma 4). È previsto, altresì, il vincolo del 40 per cento delle risorse assegnate a favore degli enti locali del Mezzogiorno (commi 6 e 7). In conseguenza degli interventi previsti, viene poi abrogata la norma che permette alle regioni, a decorrere dall'anno 2023, di assegnare specifiche risorse previste nella legge di bilancio 2019 al finanziamento delle opere degli enti locali ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, presenti nella graduatoria del D.M. 30 dicembre 2021 (comma 5).

 

L'articolo 29, comma 1, proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Il comma 2 aumenta dall'11 al 14 per cento le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Il comma 1 dell'articolo 30 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2022, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2, nell'ambito degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il comma 2 rinvia, per la copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 1, alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

 Il comma 3 dell'articolo 30 dispone la conservazione come residui di stanziamento, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di 25 milioni di euro per il 2022, destinati a finalità di sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché di sostegno del funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali.

 

L'articolo 31 modifica la disciplina vigente riguardante le iniziative di solidarietà in favore dei famigliari del personale sanitario, socio-sanitario, nonché degli esercenti la professione di assistente sociale che sono stati impegnati nel contrasto dell'emergenza epidemiologica ed abbiano contratto, per causa di servizio, una patologia dalla quale sia derivata la morte.

In particolare, per il 2022 viene incrementata di 15 milioni di euro la dotazione del Fondo esistente a tale scopo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; vengono inoltre previste speciali elargizioni in luogo di iniziative di solidarietà; è precisato il grado di parentela dei famigliari beneficiari.

L'articolo 32 autorizza la spesa annua di 2,6 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024, allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della REMS provvisoria di Genova-Prà e di consentire contestualmente l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) in Liguria.Inoltre, dal 2025 si prevede l'incremento di 1 milione di euro dello stanziamento statale indirizzato alle REMS, attualmente pari a 55 milioni di euro.

 

L'articolo 33 contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti relativi alle assunzioni presso l'ufficio del processo, effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR.

In particolare:

- dispone che, per i soggetti che vengono assunti presso l'ufficio del processo durante lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, il periodo lavorativo svolto dopo l'assunzione si cumula con il periodo di tirocinio effettivamente svolto ai fini del raggiungimento dei 18 mesi di durata del tirocinio stesso, in modo da consentire che il titolo sia riconosciuto valido per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario (comma 1);

 - introduce l'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell'attività di addetto all'ufficio del processo, imponendo la sospensione dall'esercizio della professione per l'intero periodo di lavoro svolto presso la P.A., con obbligo di comunicazione al consiglio dell'ordine (comma 2, lettera a);

- detta norme di semplificazione della procedura di assunzione degli addetti all'ufficio del processo, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso e, per il distretto di Trento, la facoltà, per la commissione esaminatrice, di ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta, dei posti messi a concorso, in deroga al bando (comma 2, lettera b).

 

L'articolo 34 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO». Al riguardo il decreto legge:
- innalza il limite di età per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED) (comma 1, lett. a), n.1);
- introduce una specifica disciplina relativa alla designazione di PED addetti esclusivamente alla trattazione dei 

giudizi innanzi alla Corte di cassazione, specificando che in tal caso le candidature possono essere presentate dai soli magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità (comma 1, lett. a), n.1));
- apporta numerose modifiche volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, riguardanti tra l'altro la sede in relazione alla quale la dichiarazione di disponibilità viene presentata dai candidati, le limitazioni connesse al tramutamento di funzioni, i provvedimenti organizzativi che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dovrà adottare in conseguenza della nomina dei suddetti PED, la riassegnazione di questi ultimi in caso di cessazione dell'incarico (comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4; lett. b), nn. 1 e 2; lett. e));
- specifica che la riassegnazione del PED alla sede di provenienza, una volta cessato l'incarico, non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte (lett. b), n. 3);
- interviene sul regime contributivo dei procuratori europei delegati (comma 1, lett. c);
- dedica specifiche disposizioni agli obblighi di comunicazione al Procuratore capo europeo di determinati provvedimenti adottati dal CSM (cessazione dal servizio; disciplinari, anche di natura cautelare e trasferimento di ufficio), modificando altresì la disciplina affinché il Procuratore stesso possa esprimere il consenso prima che il procedimento disciplinare nei confronti del PED sia iniziato, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento europeo (comma 1, lett. f) e g));
- modifica la tabella relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria, includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità quelli destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione (comma 2).

 

L'articolo 35 prevede l'istituzione dell'Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché del completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

 

 

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di indicare un termine certo per l'avvio dell'istruttoria da parte delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC e di attribuire alle medesime commissioni il compito di richiedere al richiedente le eventuali integrazioni alla documentazione presentata qualora la stessa risulti incompleta.

L'articolo 37, comma 1, modifica la disciplina in materia di candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030 recata dall'art. 1, comma 447, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). La norma dispone, da un lato, che gli importi di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinati alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Expo del 2030, già stanziati dal comma 447 della legge di bilancio 2022, sono interamente erogati in forma di contributo statale a favore di Roma Capitale. Dall'altro, la disposizione integra la disciplina prevista dal citato comma 447 riconoscendo a Roma Capitale e alle società in house dalla stessa controllate i poteri attribuiti ai Commissari straordinari dall'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019, e dettando ulteriori disposizioni concernenti la costituzione del Comitato promotore e l'autorizzazione di consulenze e assunzioni di unità di personale da parte di Roma Capitale e delle società in house dalla stessa controllate.

 Ai commi 2 e 3, l'articolo 37 reca novelle alla legge di bilancio per il 2022 per anticipare al 2022 rispetto al 2023 la spesa autorizzata necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, recandone la copertura di spesa.

 

L'articolo 38 dispone il riorientamento delle quote non spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, adottati fino al 2022, per finalità non più attuali (sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane) e la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per incrementare le dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d'interventi umanitari d'aiuto e di assistenza.

L'articolo 39 incrementa di 200 milioni di euro per il 2022 la dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital previsto dall'articolo 1, comma 932, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'incremento - pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 - del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (Fondo 394 del 1981), disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021).

 

L'articolo 40 apporta alcune modifiche volta a semplificare la normativa vigente in materia di obblighi di sorveglianza radiometrica in capo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, operano con materiali in metallo, rinviando le norme di carattere esecutivo, originariamente rimesse all'adozione di decreto interministeriale, direttamente ad un allegato al decreto legislativo che disciplina modalità e criteri di osservanza di detti obblighi. Ulteriori modifiche sono previste con riferimento all'entrata in vigore delle modifiche apportate al procedimento e all'adozione di eventuali successivi aggiornamenti.

 

L'articolo 41 estende al 2022 la disposizione che consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nel corso dell'esercizio, concessi ai comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

L'articolo 42, comma 1, differisce per il solo anno d'imposta 2021 la deducibilità della quota del 12 per cento dell'ammontare delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata nella misura del 3 per cento annuo dall'anno 2022 all'anno 2025.

I commi 2 e 3 dell'articolo 42 recano le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 43 articoli, per un totale di 116 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo a cinque distinte finalità: 1) l'introduzione di misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; 2) l'introduzione di misure strutturali e di semplificazione in materia energetica 3) l'introduzione di misure per il rilancio delle politiche industriali; 4) l'introduzione di misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali; 5) ulteriori misure urgenti; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo" per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari" e "perché la "materia finanziaria" risulta concettualmente "anodìna", dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria".

Alla luce di quanto sopra esposto si valuti l'opportunità di approfondire se le medesime considerazioni non possano valere per quanto concerne le finalità del provvedimento relative al rilancio delle politiche industriali, all'adozione di misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti locali e alle ulteriori "misure urgenti"

Si ricorda che il titolo IV del provvedimento, relativo alle "ulteriori misure urgenti" reca disposizioni sui termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (art. 29); sulle risorse relative all'emergenza COVID-19 (art. 30); sulle iniziative relative alle iniziative di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie (art. 31); sulle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS, art. 32); sul tirocino formativo presso gli uffici giudiziari e gli uffici del processo (art. 33); sulla procura europea EPPO (art. 34); sull'anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione (art. 35); sulle commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC (art. 36); sulla partecipazione italiana alle esposizioni universali (art. 37); sulle situazioni di crisi internazionale (art. 38); sul fondo di venture capital (art. 39); sulla sorveglianza radiometrica (art. 40); sui mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 (art. 41).
In proposito si ricorda infine che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha raccomandato al Legislatore " di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, "evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogeneii"  (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 12 maggio 2021 sul disegno di legge C. 3099 di conversione del decreto-lege n. 41 del 2021).

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 febbraio 2022, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" ad undici giorni di distanza, il 1° marzo 2022; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 19 ottobre 2021 sul disegno di legge C. 3314 di conversione del decreto-legge n. 118 del 2021).

Sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 116 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di due DPCM, 13 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura, in 3 casi è poi previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; il comma 2 dell'articolo 32 troverà inoltre applicazione a decorrere dall'anno 2025.


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 2 dell'articolo 22 e il comma 2 dell'articolo 23 prevedono l'adozione di DPCM su proposta di un ministro e di concerto con altri ministri; al riguardo si ricorda che il Comitato ha costantemente rilevato che ""il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto" (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 23 giugno 2021 sul disegno di legge C3161 di conversione del decreto n. 82 del 2021).

 

Il comma 5 dell'articolo 28 prevede l'abrogazione della disposizione novellante (l'articolo 1, comma 458 della legge di bilancio 2022, legge n. 234 del 2021) anziché come corretto dell'articolo 1, comma 135.1 della legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018, introdotto dal richiamato comma 458.


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

  • l'articolo 12 interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che in tale parere sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA); al riguardo, si valuti l'opportunità di coordinare la previsione in esame con l'articolo 25, comma 2-bis, del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relativamente alle procedure di VIA per le opere di competenza statale rientranti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare, di cui all'allegato 1-bis del medesimo Codice (tale procedura prevede che la VIA sia rimessa al direttore generale del Ministero della transizione ecologica previa acquisizione del concerto del direttore generale del Ministero della cultura, e non previo parere obbligatorio, come previsto invece dalla norma in commento; in caso di impianto a energia rinnovabile inserito nel PNIEC vi potrebbe infatti essere incertezza su quale procedura applicare);
  • all'articolo 13, comma 2, lettera b), si valuti l'opportunità di specifiare meglio nella norma – ad esempio riprendendo quanto affermato nella relazione illustrativa – la fattispecie di "aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore";

La relazione illustrativa afferma infatti che "per aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore si intendono quelle in cui non sussistono vincoli di natura amministrativa in attuazione della normativa europea e nazionale a tutela di aree protette, di specifici valori di biodiversità (riferit, ad esempio, alle rotte migratorie degli uccelli e agli habitat delle specie marine protette) o della navigazione civile e militare".

  • all'articolo 31, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di precisare meglio le modalità attraverso le quali la dotazione del fondo di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie potrà essere incrementato da parte di soggetti o enti privati;