Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti
Riferimenti: AC N.2751/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 111
Data: 14/06/2021
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

14 giugno 2021
Elementi di valutazione sulla qualità del testo


Indice

Contenuto|Collegamento con lavori legislativi in corso|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

Il disegno di legge governativo è collegato alla legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ed è stato presentato alla Camera dei deputati; consta di 5 articoli suddivisi in 12 commi.

L'articolo 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42) nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abiliti all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo. Il comma 2 dispone che nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le predette classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari vengano acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

L'articolo 2 interviene sulle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, stabilendo che l'esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abiliti all'esercizio della professione e dunque consenta l'iscrizione all'albo professionale. La riforma non modifica i requisiti per l'accesso alla professione da parte dei possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 3 dispone, anzitutto, che gli esami finali di laurea e laurea magistrale di cui alle classi citate, rispettivamente negli articoli 1 e 2, comprendano lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del corso di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. La disciplina attuativa, con riferimento alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa e alla composizione della commissione giudicatrice, deve essere definita con uno o più regolamenti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988. Lo stesso art. 3 dispone inoltre, che, all'adeguamento della disciplina delle stesse classi di laurea e di laurea magistrale si provveda con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 17, co. 95, della L. 127/1997. Rispetto alla disciplina recata dalla disposizione citata, tuttavia, si esclude l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. A loro volta, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'art. 11 della L. 341/1990, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea e di laurea magistrale abilitanti, con decorrenza dall'a.a. successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate - senza l'ulteriore intervento della fonte primaria, ma attraverso un regolamento di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988) -  i titoli universitari che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato per lo svolgimento delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della giustizia:

  • tecnologo alimentare (legge n. 59 del 1994);
  • dottore agronomo e dottore forestale (legge n. 3 del 1976);
  • pianificatore, paesaggista e conservatore. Si ricorda che il capo III (artt. 15-19) del D.P.R. n. 328 del 2001 disciplina i requisiti di accesso alla professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore. Le quattro categorie professionali formano, infatti, un solo ordine professionale al quale si accede previo superamento di un esame di Stato che richiede il possesso, per ciascuna delle diversa professioni, di una laurea specialistica. Il disegno di legge consente eventualmente che la laurea abbia valore abilitante all'esercizio della professione per i soli pianificatori, paesaggisti e conservatori, escludendo questa possibilità per gli architetti;
  • assistente sociale (legge n. 84 del 1993);
  • attuario (legge n. 194 del 1942);
  • geologo (legge n. 2 del 1963)

e delle seguenti professioni, vigilate dal Ministero della salute:

In base al comma 1, il regolamento di delegificazione potrà essere emanato, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante la professione, "su richiesta dei consigli dei competenti ordini o collegi professionali o delle relative federazioni nazionali". La disposizione rimette dunque all'iniziativa degli ordini professionali la valutazione circa l'esigenza di prevedere lauree abilitanti ovvero di mantenere l'esame di Stato. Il comma 2 prevede che i citati regolamenti di delegificazione debbano anche, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge:

  • prevedere lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di laurea;
  • disciplinare gli esami finali per il conseguimento della laurea abilitante, includendovi lo svolgimento di una prova pratica valutativa;
  • integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali;
  • prevedere che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione.

Infine, il comma 3, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, co. 2 e 3, del disegno di lgge, demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca ed a decreti rettorali, rispettivamente, la disciplina delle classi di laurea e l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

L'articolo 5 reca una disciplina transitoria, disponendo che coloro che hanno conseguito il titolo di studio nelle classi di laurea e laurea magistrale di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e 2, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Si stabilisce, inoltre, che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento è corredato sia di analisi tecnico-normativa sia di analisi di impatto della regolamentazione.




Collegamento con lavori legislativi in corso

Il provvedimento rientra tra le misure legislative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ne indica la presentazione alle Camere entro il mese di dicembre 2021, senza invece prospettare la data di approvazione (per approfondimenti vedi il dossier sul Piano qui).


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Con riferimento alla norma di delegificazione inserita all'articolo 4, si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 richiede che la legge che autorizza la delegificazione indichi sia le norme generali regolatrici della materia sia le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Al riguardo si osserva, anche se non espressamente indicate come tali, possono essere considerate come norme generali regolatrici della materia le previsioni, di cui al comma 2, in ordine allo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti e di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi nonché all'integrazione della commissione giudicatrice con professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalla relative federazioni nazionali; si valuti però l'opportunità di integrare tali norme generali regolatrici della materia con ulteriori previsioni in particolare con riferimento alla definizione delle ulteriori lauree che potranno divenire abilitanti, alla procedura con cui i consigli degli ordini professionali formuleranno una richiesta sul punto e al regime transitorio per coloro che al momento della data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione abbiano già conseguito un titolo di studio non abilitante; si valuti altresì l'opportunità di inserire l'indicazione delle disposizioni da abrogare. 


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

  • al comma 3 dell'articolo 3 si valuti l'opportunità di precisare che i percorsi di laurea oggetto del provvedimento diventeranno abilitanti a partire dagli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo come adeguati ai sensi del medesimo comma 3;
  • al comma 1 dell'articolo 5 andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una norma che disciplini – presumibilmente applicando la disciplina previgente - l'abilitazione alla professione per coloro che hanno acquisito la laurea con il vecchio ordinamento nelle more dell'adozione del decreto previsto dal secondo periodo del comma e chiamato a definire, per tali soggetti, le modalità di definizione del tirocinio pratico-valutativo integrativo; inoltre, all'ultimo periodo del medesimo comma andrebbe inserito il riferimento al corso di laurea magistrale.