Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure in materia di beni ed attività culturali
Riferimenti: AC N.2019/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 39
Data: 30/07/2019
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Misure in materia di beni ed attività culturali

30 luglio 2019
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Relazioni allegate|Specificità ed omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

Il decreto-legge in esame dopo l'esame presso il Senato consta di 9 articoli.

L'articolo 1 – modificato durante l'esame al Senato – reca una disciplina speciale per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, in presenza di determinate esigenze, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dei teatri di tradizione e dei soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle medesime fondazioni. In particolare, stabilisce che la relativa durata non può superare i 36 mesi, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2019. In caso di superamento del termine, prevede il risarcimento del danno per il lavoratore. Inoltre, modifica la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle medesime fondazioni lirico-sinfoniche e introduce una disciplina transitoria per le assunzioni a tempo indeterminato, volta, in particolare, a stabilizzare il personale che abbia prestato servizio presso le stesse fondazioni sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato. Modifica, altresì, la procedura per la definizione della dotazione organica delle medesime fondazioni. Infine, reca una norma di interpretazione autentica in materia di trattamenti economici aggiuntivi del personale delle fondazioni liricosinfoniche.

L'articolo 2 – modificato durante l'esame al Senato - stanzia risorse aggiuntive per finanziarie attività di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 2 riserva una quota degli utili derivanti dal gioco del lotto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. Detta quota è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il MIBAC.

L'articolo 3 - modificato durante l'esame al Senato - interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020. Il comma 3 ridisciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, in particolare riducendo a 49 i membri complessivi, di cui 1 con funzioni di Presidente, e introducendo elementi di maggiore flessibilità. Il comma 4 – modificato durante l'esame al Senato – aumenta il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi previsti per opere cinematografiche e audiovisive e prevede che siano gli stessi esperti ad attribuire anche i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Inoltre, interviene sulla quota del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo da destinare ai contributi citati. Il comma 4-bis  - introdotto durante l'esame al Senato - inserisce i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati dai soggetti che compiono 18 anni nel 2019 tramite la c.d. Card cultura. Il comma 4-ter – introdotto durante l'esame al Senato - individua la disciplina per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva.

L'articolo 3-bis - introdotto durante l'esame al Senato - modifica la disciplina degli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. In particolare, riformula, dal 2019, la misura dell'incentivo e individua la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 4 esclude gli spettacoli viaggianti dalla disciplina in materia di titoli di accesso nominativi agli spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori. La relazione illustrativa ricomprende i parchi divertimento tra i soggetti di tale esclusione.

L'articolo 4-bis - introdotto durante l'esame al Senato - differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

L'articolo 5 prevede la facoltà da parte di Roma Capitale di nominare un commissario straordinario preposto alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 a Roma. Il commissario straordinario provvede, in qualità di stazione appaltante, allo svolgimento delle procedure per la realizzazione dei lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture. Può, inoltre, predisporre ed approvare il piano degli interventi, nonché applicare riduzioni di termini temporali previsti da talune disposizioni del Codice degli appalti e fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Sono quindi dettate norme per la predisposizione e l'approvazione del piano degli interventi.

L'articolo 5-bis - introdotto durante l'esame al Senato - reca interventi inerenti il processo in atto relativo alla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziati dagli enti locali.

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Relazioni allegate

Sul provvedimento sono state trasmesse, nel  corso dell'iter al Senato, la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita all'articolo 3; è stata inoltre trasmessa la dichiarazione di esenzione dall'AIR prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al DPCM n. 169 del 2017. 

Si ricorda che il DPCM n. 169 del 2017, che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, prevede, all'articolo 7, la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-ter (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.


Specificità ed omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente

Il decreto-legge, originariamente composto da 6 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 9 articoli; in termini di commi si è passati dai 16 originari a 25; sulla base del preambolo il provvedimento appare riconducibile a una finalità di portata in vero assai ampia, quella di adottare misure in materia di beni e attività culturali; il medesimo preambolo specifica inoltre tale finalità generale facendo riferimento alla necessità di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo e di finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali; il preambolo non fa invece riferimento alle motivazioni della necessità ed urgenza delle disposizioni dell'articolo 5, che prevede misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020; andrebbe inoltre approfondita la coerenza con tale perimetro delle disposizioni dell'articolo 4-bis, che proroga al 31 dicembre 2019 il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido.

 

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 25 commi complessivi 3 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; il numero complessivo di provvedimenti attuativi previsti è 4, due decreti ministeriali, un regolamento di un'Autorità indipendente e un provvedimento comunale di nomina di un Commissario. 


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2, prevede l'adozione di un regolamento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico; al riguardo andrebbe approfondita la coerenza con il sistema delle fonti della previsione di un regolamento di un'Autorità indipendente adottato con il parere di specifici ministeri.

 

L'articolo 5, comma 1, prevede che l'ente Roma Capitale possa nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva alle procedure di lavori e di acquisizioni di servizi e forniture per gli eventi connessi alla manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale; al riguardo andrebbe approfondito se i compiti affidati al Commissario siano assimilabili a quelli per i quali è possibile, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, la nomina di Commissari straordinari, poiché in tal caso si sarebbe derogato, peraltro in modo solo implicito, alla procedura di nomina indicata dal medesimo articolo 11 (nomina con decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri)


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni del testo; in particolare:

  • l'articolo 1, comma 2, capoverso 2-septies,  prevede che ciascuna fondazione lirico-sinfonica assuma "con diritto di precedenza" i candidati che alla data di entrata in vigore della disposizioni risultino "vincitori" di procedure selettive precedentemente bandite; al riguardo andrebbe chiarito se con l'espressione "diritto di precedenza" si intenda dire "prima di espletare ulteriori procedure selettive" e se con il termine "vincitori" si intenda impropriamente fare riferimento, oltre che ai vincitori veri e propri anche agli idonei ovvero se oggetto della disposizione siano effettivamente i soli vincitori che, pur vincitori, non hanno potuto perfezionare l'assunzione a causa di provvedimenti di limitazione o blocco delle assunzioni;
  • il successivo capoverso 2-octies stabilisce, al quarto periodo, che le assunzioni previste da parte delle fondazioni siano effettuate nel rispetto del comma 2-sexies nonché di ulteriori requisiti che riproducono però quanto già previsto dal comma 2-sexies e che quindi potrebbero essere espunti;
  • l'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 7, fa riferimento ad una percentuale delle "quote" di opere di produzione italiana mentre, ai sensi dell'articolo 44-ter del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), il termine esatto è "sotto-quota" (rispetto alla quota da riservare alle opere europee);
  • l'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1),  coordina il testo dell'articolo 44-quater del Testo unico sui media audiovisivi con le modifiche introdotte dall'articolo 3; nel richiamare le disposizioni che prevedono le sotto-quote di produzione italiana dovrebbe però essere mantenuto il riferimento al comma 4 dell'articolo 44-ter, che invece è stato espunto;