Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia
Riferimenti: AC N.1486/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 21
Data: 17/01/2019
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia

17 gennaio 2019
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

Il testo del decreto-legge è costituito da 23 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Banca CARIGE) si compone degli articoli da 1 a 11.

L'articolo 1 autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere, fino al 30 giugno 2019, la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione di Banca Carige S.p.A., fino a un valore nominale di 3 miliardi di euro.

L'articolo 2 definisce le caratteristiche degli strumenti finanziari di nuova emissione per i quali può essere concessa la garanzia dello Stato, in linea con quanto previsto dal paragrafo 59 della Comunicazione sul settore bancario.

L'articolo 3 introduce alcuni limiti alla concessione della garanzia da parte dello Stato. In particolare, ai sensi del comma 1, l'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine della Banca Carige S.p.A. Il comma 2 prevede inoltre che l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di ciascuna banca non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.

L'articolo 4 dispone che la Banca Carige S.p.A., in relazione alla concessione della garanzia statale, svolga la propria attività in modo tale da non abusare del sostegno ricevuto né da conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
   L'articolo 5 chiarisce le caratteristiche della garanzia statale, la quale è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (comma 1) e copre il capitale e gli interessi (comma 2).

L'articolo 6 indica le modalità per determinare, con riferimento a ciascuna operazione, il corrispettivo per la garanzia statale, in linea con le comunicazioni della Commissione in materia.

L'articolo 7 disciplina la procedura per accedere alla garanzia: la Banca Carige S.p.A. può presentare una richiesta secondo un modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro, il quale la concede sulla base di una valutazione positiva della Banca d'Italia. A specifiche condizioni, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico.

L'articolo 8 detta le modalità di escussione della garanzia: entro 30 giorni dalla scadenza, la banca invia una richiesta motivata alla Banca d'Italia e al Tesoro e quest'ultimo provvede al pagamento. La banca rimborsa le somme pagate dallo Stato con l'applicazione di interessi al tasso legale; contestualmente, essa presenta un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea.

L'articolo 9 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze possa rilasciare, secondo le modalità previste dall'articolo in esame, la garanzia statale sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (Emergency Liquidity Assistance – ELA).

L'articolo 10 detta le modalità di escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza.

L'articolo 11 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Banca d'Italia, si prevedano misure di attuazione del Capo I.

Il Capo II (Interventi di rafforzamento patrimoniale) è composto dagli articoli da 12 a 21.

L'articolo 12 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, a sottoscrivere o acquistare, entro il 30 settembre 2019, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da Banca Carige, secondo specifiche modalità e condizioni di legge.

L'articolo 13 subordina la possibilità di Banca Carige di chiedere l'intervento dello Stato alla preventiva sottoposizione di un programma di rafforzamento patrimoniale all'Autorità competente (BCE). L'Autorità è tenuta a valutare l'adeguatezza del piano a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale. Ove il programma risulti insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, la banca può presentare la richiesta di intervento dello Stato.

L'articolo 14 disciplina la presentazione della richiesta di erogazione del sostegno pubblico, specificando la documentazione e le informazioni di cui la richiesta deve essere corredata.

L'articolo 15 dispone che l'autorità competente (BCE) comunichi al MEF il fabbisogno residuo di capitale regolamentare evidenziato dall'emittente.

L'articolo 16 prevede che la Banca Carige presenti - con la richiesta di intervento dello Stato - anche una dichiarazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF. Si tratta di una serie di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse.

L'articolo 17 disciplina le modalità concrete di realizzazione dell'intervento statale di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige.

L'articolo 18 disciplina la procedura di sottoscrizione delle azioni di Banca Carige da parte del MEF in seno alla ricapitalizzazione precauzionale.

L'articolo 19 dispone in merito ad alcuni effetti relativi all'eventuale assunzione di partecipazioni in Banca Carige da parte del MEF. In particolare, non si applicano le disposizioni del Testo Unico
Finanziario – TUF, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 (contenute negli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1) che obbligano a promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, in caso di superamento delle soglie di legge.   

L'articolo 20 disciplina le misure che prevedono la partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cd. burden sharing).

L'articolo 21 consente di emanare disposizioni di attuazione delle norme sull'intervento dello Stato di cui al Capo II in esame e autorizza il MEF ad avvalersi di esperti in materia finanziaria, contabile e legale per la strutturazione degli interventi di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige.

Il Capo III (Disposizioni finanziarie) si compone degli articoli 22 e 23.

L'articolo 22 riguarda la copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale di Banca Carige e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore della medesima banca.

L'articolo 23 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Alcune disposizioni del provvedimento appaiono meritevoli di approfondimento per quel che attiene la chiarezza della formulazione; in particolare:

  • al Capo I, il comma 1 dell'articolo 3 fa riferimento a "la capacità di finanziamento a medio-lungo termine dell'Emittente"; appare evidente che si tratta di Banca Carige; tuttavia al comma 1 dell'articolo 2, dove Banca Carige è richiamata, è assente la specificazione: "di seguito «l'Emittente»", a differenza di quanto avviene all'articolo 12, comma 1, per il Capo II;
  • al comma 4 dell'articolo 6, per un evidente refuso, si fa riferimento all'articolo 24 comma 3 anziché all'articolo 22, comma 3;
  • al comma 5 dell'articolo 17 si utilizza, per un refuso, l'espressione "I decreti indicato ai commi 2", andrebbe in proposito chiarito se si faccia riferimento al solo decreto indicato al comma 2 o ai due distinti decreti indicati ai commi 2 e 3;
  • anche al successivo comma 7 l'espressione: "I decreti indicato ai commi 2 e 3" andrebbe sostituita con l'espressione: "I decreti indicati ai commi 2 e 3";
  • al comma 9 dell'articolo 20 dopo le parole "Testo unico bancario" andrebbero indicati gli estremi normativi del provvedimento ("decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385").