Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Prevenzione e contrasto di condotte di maltrattamento o di abuso su minori, anziani e persone con disabilità
Riferimenti: AC N.1066/XVIII AC N.480/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 9
Data: 09/10/2018
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Prevenzione e contrasto di condotte di maltrattamento o di abuso su minori, anziani e persone con disabilità

9 ottobre 2018
Elementi di valutazione sulla qualità del testo


Indice

Contenuto|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

 

La proposta di legge C. 1066 - aodttata dalla I Commissione Affari costituzionali come testo base nella seduta del 4 ottobre 2018 - ha la finalità, enunciata all'articolo 1, di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tal fine, la proposta disciplina anche la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

L'articolo 2 reca una delega in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con
disabilità. La delega mantiene in ogni caso ferma la disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, la cui istituzione, prevista originariamente dalle deleghe di cui all'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015, è stata attuata dal D.Lgs. n. 65/2017.

L'articolo 3 demanda al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli utenti delle strutture, di definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

L'articolo 4 prevede la possibilità, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, diversi da webcam, le cui immagini sono cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica. Il Garante per la protezione dei dati personali è chiamato a provvedere alla verifica preliminare dei dispositivi e a definire, con propri provvedimenti, gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla loro installazione.

L'articolo 5 dispone che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, nella quale dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero
della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'àmbito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

L'articolo 6 reca le norme finanziarie del provvedimento. 

L'articolo 7 specifica che le norme della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Si segnala l'esigenza di aggiornare alcuni riferimenti normativi contenuti nel testo.
In particolare:

  • all'articolo 1, comma 1, si richiama la delega in materia di disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni conferita dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge n. 107 del 2015, delega poi attuata con il decreto legislativo n. 65 del 2017; è a tale decreto legislativo che appare quindi opportuno fare riferimento;
  • all'articolo 4, comma 1, si richiama l'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che risulta abrogato e il cui contenuto appare ora ricollocato all'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo codice;
  • all'articolo 4, comma 10, si richiamano le sanzioni al titolo III della parte III del medesimo codice, mentre potrebbe essere opportuno fare riferimento specifico alle sanzioni previste dall'articolo 166 del codice.

 

Con riferimento specifico all'articolo 4, comma 1 - che consente all'installazione negli asili nido, scuole dell'infanzia, e strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso - si segnala che il regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il citato articolo 2-quinquiesdecies del codice prevedono l'adozione di provvedimenti generali da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i trattamenti dati svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati per la riservatezza dei dati.

Potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità, per ragioni di coerenza con l'impianto normativo sopra descritto, di prevedere nella norma l'adozione da parte del Garante di tali provvedimenti generali, stabilendo contestualmente un termine per la loro adozione e sopprimendo la previsione di un più generico provvedimento del Garante di cui al successivo comma 8.


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 2 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento");

Al riguardo si ricorda che si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta o sessanta giorni prima della scadenza della delega);