Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: D.L. 84/2018: Cessioni di unità navali alla Libia
Riferimenti: AC N.1004/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 6
Data: 31/07/2018
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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D.L. 84/2018: Cessioni di unità navali alla Libia

31 luglio 2018
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Relazioni allegate|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|


Contenuto

L'articolo 1 dispone la cessione a titolo gratuito al Governo libico, di complessive 12 unità navali al fine di incrementare la capacità operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attività di controllo e di sicurezza per il contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani. Più nel dettaglio, il comma 1 autorizza le singole componenti di Forze di Polizia e di Forze Armate alla cessione a titolo gratuito al governo libico, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, di motovedette fino a un massimo rispettivamente:

  • di n. 10 unità navali CP, classe 500, fra quelle in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

Si tratta di unità navali in vetroresina di circa 10 mt. che possono raggiungere una massima velocità di 35 nodi con un'autonomia di oltre 200 miglia con propulsione ad elica o ad idrogetto. L'equipaggio è composto da 3 persone. Le unità della classe sono entrate in servizio tra il 1997 ed il 2009. Le motovedette sono state costruite in più tranches presso i Cantieri Navali del Golfo di Gaeta, Cantieri Tencara di Venezia e Cantieri Stanisci di Taranto.

  •  di n. 2 unità navali, da 27 metri, classe Corrubia, fra quelle in dotazione alla Guardia di finanza.

Il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per la copertura degli oneri derivanti dal ripristino in efficienza e dal trasferimento delle unità navali cedute, per un importo pari complessivamente a 1.150.000 di euro, così distinti per ciascuna Amministrazione:

  • in favore del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in relazione alle prime 10 motovedette in dotazione alla Guardia costiera: euro 695.000 per l'anno 2018;

In particolare - come si precisa nella relazione tecnica- per tali unità navali sono previsti interventi di manutenzione correttiva finalizzati a ripristinare la perfetta efficienza, con cancellazione della livrea, per 500.000 euro. A questi si aggiungono gli oneri per il trasferimento delle unità navali in Libia e per il personale della Guardia costiera da impiegare per tale operazione (195.000 euro di funzionamento delle citate unità navali sono stati calcolati sulla base della tabella di onerosità della classe (costi per ora di navigazione).

  • in favore del Ministero dell'Economia e Finanze in relazione alle ultime due unità in dotazione al Corpo della GdF: euro 455.000 per l'anno 2018.

Per quanto concerne la cessione delle unità navali da parte della Guardia di finanza la relazione tecnica quantifica in circa 430.000 euro gli oneri per gli interventi di manutenzione correttiva finalizzati a ripristinarne la perfetta efficienza e l'adeguamento strutturale (ivi incluso il cambio della livrea esterna e lo sbarco dell'armamento fisso e di tutte le strumentazioni-dotazioni classificate. A tali oneri si aggiungono euro 25.000 euro per il trasferimento delle unità navali in Libia.

L'articolo 2, autorizza, per l'anno 2018, la spesa di complessivi 1.370.000 euro per garantire la manutenzione delle singole unità navali cedute e per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici, ai fini di potenziarne la capacità operativa nel contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani.

  • La spesa autorizzata per il Ministero delle infrastrutture è pari a 800.000. Più nel dettaglio per la formazione e l'addestramento a cura della Guardia Costiera italiana la spesa è quantificata in 300.000 euro. A questi si aggiungono gli oneri di manutenzione ovvero di supporto logistico da assicurare in territorio libico fino alla fine del 2018 e nell'attesa che la componente manutentiva libica acquisisca le necessarie capacità tecniche (500.000 euro).
  • La spesa autorizzata per il Ministero dell'economia e delle finanze è pari a 570.000 euro. Per l'attività addestrativa relativa alla cessione delle due unità navali da 27 m della classe Corrubia demandata alla Guardia di finanza, i costi complessivi sono stimati in 400.000 euro per l'addestramento dei due equipaggi, composti da 14 unità ciascuno. Per la formazione si prevede un corso, da svolgersi presso la Scuola nautica del Corpo di Gaeta, della durata di tre settimane per 28 frequentatori più due tutor. A ciò si aggiungono i costi di gestione manutentiva stimati in 170.000 euro.

L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede, al comma 1,che le modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera siano disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il provvedimento, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sarà emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il comma successivo dispone che l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a circa 2.520.000 euro, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto dello stato di previsione del MEF per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno per 900.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000 euro.

L'articolo 4 reca, infine, le disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento. È stabilito che il decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Relazioni allegate

Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; in data 31 luglio 2018 è pervenuta alla Camera la dichiarazione di esenzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del medesimo regolamento, dall'AIR, in quanto il provvedimento reca disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Si ricorda che il DPCM n. 169 del 2017, che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, ha introdotto, all'articolo 10, una specifica disciplina dell'AIR nei decreti-legge; tale disciplina è semplificata rispetto a quella generale e prevede un'articolazione dell'analisi in: individuazione dei problemi da affrontare; definizione degli obiettivi; individuazione dei possibili destinatari; quantificazione dei principali impatti. L'articolo 7 prevede invece la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-ter (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

il decreto-legge presenta nella formulazione originaria un contenuto circoscritto e corrispondente al titolo; esso infatti reca all'articolo 1 l'autorizzazione alla cessione di unità navali alla Libia per lo svolgimento di attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonché al soccorso in mare; l'articolo 2 dispone lo stanziamento di fondi per lo svolgimento di attività addestrativa e di formazione del personale libico; l'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore; nel corso dell'esame, il Senato ha aggiunto a tali disposizioni l'articolo 2-bis, il cui contenuto appare comunque riconducibile alle finalità indicate nel preambolo del provvedimento, in quanto rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto, degli aeromobili a pilotaggio remoto ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espletamento dei compiti d'istituto.