Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Lavoro
Titolo: Riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista e istituzione del registro nazionale
Riferimenti: AC N.2568/XVIII AC N.2745/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 381
Data: 17/11/2020
Organi della Camera: VII Cultura


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Riconoscimento della qualifica di attrice o attore professionista e istituzione del registro nazionale

17 novembre 2020
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La relazione illustrativa alla proposta di legge in esame riconosce che la professione di attore attraversa un momento di crisi in Italia, come dimostrano le statistiche ufficiali, che  descrivono   l'occupazione  nel  settore  culturale e dello  spettacolo come caratterizzata da forte  intermittenza e saltuarietà dei periodi di lavoro effettivo. Per questo motivo, anche in considerazione degli effetti della pandemia in atto, la proposta in esame si propone di affrontare la questione della regolamentazione dell'accesso alle professioni  nel  settore  dello  spettacolo, ai fini del riconoscimento professionale della figura di attore e in particolar modo della tutela giuridica del lavoro dell'attore e delle  attrici.

L'intento della proposta, anche in attuazione di quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (2006/2249/INI), volto alla salvaguardia  degli artisti professionisti in Europa, è quello  di istituire, presso  il  Ministero del lavoro  e delle politiche sociali, il registro nazionale  delle attrici e degli attori professionisti in base ai requisiti individuati, condivisi  e riconosciuti dalla  categoria  stessa, definendo, in tal modo, lo status di attore.

L'articolo 1, in particolare,  definisce la finalità dell'intervento  normativo, riconoscendo l'alto  valore sociale della professione  di attrice e di attore, quale forma di rappresentazione vivente  e personificata dell'espressione  artistica  e narrativa. L'articolo 2 riconoscere la qualifica di attrice e di attore professionista in base a particolari requisiti, quali  un diploma di formazione e un livello  minimo di contributi previdenziali.  L'articolo 3 istituisce,  presso il Ministero  del lavoro  e delle  politiche sociali,  il registro  nazionale  delle attrici e degli attori professionisti, che non costituisce, tuttavia,  un albo professionale; è, inoltre, specificato  che la mancata iscrizione dei professionisti nel registro  non preclude  in alcun modo la possibilità di esercitare  la professione.


Articolato

L'articolo 1 della proposta di legge, nel riconoscere l'alto valore sociale della professione di attrice e di attore, quale forma di rappresentazione vivente e personificata dell'espressione artistica e narrativa (comma 1), considera attrici e attori professionisti coloro che esercitano tale attività in via esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività lavorative o professionali e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 (comma 2).

L'articolo 2 della proposta di legge, al comma 1, stabilisce che la qualifica di attrice e di attore professionista è riconosciuta a coloro i cui redditi derivanti dalla professione di attrice e di attore costituiscono più del 50% del loro reddito complessivo da lavoro, per un periodo di almeno 5 anni, e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

 

a) un diploma rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla formazione degli attori, riconosciuti a livello nazionale o regionale, di durata almeno triennale e che "rispettano gli orari scolastici nazionali o regionali";

 

Preliminarmente, si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento al rispetto degli "orari scolastici", dal momento che i corsi per la formazione degli attori, allo stato, sembrerebbero non collegati ai percorsi scolastici del sistema nazionale di istruzione.

A livello nazionale, tra le istituzioni preposte alla formazione degli attori, si ricordano, quelle inserite nell'ambito del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale ( AFAM). Si tratta dell' Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico", nonché delle seguenti istituzioni non statali, autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o, dal 2020, dal Ministero dell'università e della ricerca (ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005):
In particolare, le istituzioni AFAM istituiscono e attivano corsi di formazione di primo e di secondo livello – di durata, rispettivamente, triennale (cui si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e biennale –, all'esito dei quali sono rilasciati diplomi accademici di primo e di secondo livello.
 
Nell'ambito dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalle regioni, si ricordano, a titolo di esempio, i seguenti, cui si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
-       Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova (regione Liguria), che prevede lo svolgimento di un corso di Alta formazione per attore che si compone di un biennio cui segue la Masterclass di specializzazione;
-       Scuola di Teatro "Luca Ronconi" del "Piccolo" Teatro di Milano (regione Lombardia), che prevede lo svolgimento di un corso della durata di tre anni;
-       Scuola di formazione per attori della Fondazione del Teatro Stabile di Torino (regione Piemonte), che prevede lo svolgimento di un corso di studi suddiviso in due anni di formazione ed un anno di specializzazione.

 

Esistono, inoltre, svariate altre scuole, alcune delle quali riconosciute a livello nazionale. In questa sede, si ricordano, in particolare:

- Scuola Nazionale di Cinema della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che prevede, tra l'altro, lo svolgimento di un corso di recitazione della durata di tre anni, per l'accesso al quale è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Accademia d'arte del dramma antico della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico, che prevede un corso triennale di recitazione, per l'ammissione al quale non è specificatamente richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

b) aver versato un numero minimo di contributi previdenziali, secondo quanto previsto  ai sensi dei commi  2 e 3.

 

Con riferimento alla lettera b), il comma 2 dell'articolo dispone che, in  sede di  prima  applicazione, il numero minimo di  contributi  previdenziali è di 150 versamenti effettuati nel corso  della  vita lavorativa, con  i seguenti codici  di categoria ex-Enpals relativi a contributi obbligatori che danno diritto a pensione IVS (di invalidità, vecchiaia e superstiti):codice 021 (relativo agli "attori di prosa (mimi)"), codice 023 (relativo agli "attori doppiatori"), codice 024 (relativo agli "attori da operetta") e codice 025 (relativo agli "artisti di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti, soubrette)", stabiliti ai sensi del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio  1947, n. 708 (recante Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), o di 50 versamenti con codice di categoria 022 (relativo agli "attori cinematografici e di audiovisivi"). In caso di attività combinata con i diversi  codici,  al fine  del calcolo  per il  raggiungimento di  150  versamenti  ogni contributo con codice di categoria 022 ha il valore  di  3 versamenti.
Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento ai versamenti contributivi effettuati "nel corso della vita lavorativa", atteso che, trattandosi di un requisito minimo per accedere alla iscrizione all'albo, tale formulazione potrebbe consentirne l'accesso solo al termine del percorso professionale, a differenza di quanto accadrebbe se fosse previsto che il requisito del numero dei versamenti sia valutato al momento della iscrizione, a prescindere dall'arco temporale di riferimento alla vita lavorativa.
Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo in oggetto prevede, all'articolo 4 che le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto, che si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto (considerando l'anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno).
Ai sensi del comma 3, infine, il numero minimo di  contributi previdenziali e  i criteri di  calcolo  di  cui  al comma  2 possono essere modificati, entro un minimo e un massimo del 10 per cento, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo  17, comma  1, della  legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta  del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di  concerto   con  il Ministro del  lavoro   e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per  i rapporti tra  lo  Stato,  le regioni  e le province  autonome  di Trento  e di Bolzano  e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori del settore.

Ai fini dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, l'attuale disciplina precede la distinzione dei lavoratori dello spettacolo in tre gruppi (A, B e C), indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, ma distinguendo solo tra rapporto a tempo determinato e indeterminato,  che configura il numero di contributi giornalieri necessari per acquisire il diritto alla annualità di contribuzione(ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs legislativo 182/1997, nell'ambito delle categorie professionali di cui all'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, secondo le indicazioni specifiche del D.M. 10 novembre 1997 e successive modificazioni ).

Gruppo A: Prestazione a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli
Numero di contributi giornalieri per anno: 120
Gruppo B: Prestazioni a tempo determinato in attività al di fuori delle ipotesi di cui al gruppo A
Numero di contributi giornalieri per anno: 260
Gruppo C: Prestazioni a tempo indeterminato
Numero di contributi giornalieri per anno 312
E' consentito il passaggio dell'assicurato da un gruppo all'altro, determinate dal mutare della natura dei rapporti di lavoro, che dà luogo ad un riproporzionamento delle contribuzioni del gruppo di provenienza in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile nonché dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni , gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate dall'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708,  nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva.

L'articolo 3 della proposta di legge istituisce il registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 1).

Con proprio decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce le modalità per l'iscrizione, a domanda, e per l'eventuale cancellazione, delle attrici e degli attori professionisti nel registro.  Il decreto è emanato sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, individuate ai sensi della legge 14 gennai 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249/INI). Inoltre, il decreto medesimo deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.(commi 2, 3 e 5).

Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 4).

 Il registro non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione al registro non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione di attrice e di attore (comma 6).