Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro 14 febbraio 2020 |
ContenutoLo schema di decreto legislativo in esame (AG 153) è volto al recepimento della Direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE, con lo scopo di garantire ai lavoratori un maggiore livello di protezione contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, anche definendo i limiti di esposizione professionale a determinate sostanze pericolose. Il provvedimento è adottato in attuazione di quanto previsto dalla Legge 117/2019 (legge di delegazione europea 2018); in particolare, la Direttiva è contenuta nell'Allegato A (punto 11) che non prevede, per l'esercizio della delega, criteri aggiuntivi rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge (art. 32 della L. 234/2012). Il termine per il recepimento della direttiva era fissato al 17 gennaio 2020 (sul punto, cfr. paragrafo "Conformità con la norma di delega"). Preliminarmente, si segnala che - come riportato anche nella Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame - non si è ritenuto necessario dare attuazione ad alcune disposizioni della richiamata Direttiva atteso che le garanzie ivi previste sono già assicurate dalla normativa nazionale vigente dettata dal D.Lgs. 81/2008 (cfr. la Tabella di concordanza in calce al presente dossier).
Di seguito, le modifiche apportate dallo schema di decreto in esame (composto da 3 articoli) al richiamato D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 1 – modificando l'art. 242, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 – delinea ulteriormente i compiti affidati al medico competente, allo scopo di offrire una maggiore tutela ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria a seguito dei risultati della valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni che ha evidenziato un rischio per la loro salute. In particolare, si dispone che il medico competente, oltre a fornire adeguate informazioni sulla suddetta sorveglianza sanitaria (come già previsto):
La Relazione illustrativa specifica che la sorveglianza sanitaria in corso di rapporto di lavoro rimane a carico del datore di lavoro, mentre quella successiva alla conclusione di detto rapporto è a carico del Servizio sanitario nazionale.
La medesima Relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che l'impiego del termine "indicazioni", così come il riferimento allo stato di salute e alle conoscenze scientifiche, soddisfa la volontà di prevedere un sistema analogo a quello già previsto con riferimento all'esposizione all'amianto (art. 259 D.Lgs. 81/2008) concordemente espressa dalle parti sociali nei giorni 16 e 20 gennaio 2020 in occasione delle consultazioni svoltesi in merito alla formulazione dello schema di decreto in esame.
L'articolo 2 modifica l'elenco delle sostanze, miscele e processi pericolosi, nonché quello sui valori massimi di esposizione dei lavoratori ai diversi agenti, attualmente contenuti negli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008. Più nel dettaglio:
L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria. |
Conformità con la norma di delegaLo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398, inserita nell'Allegato A della legge di delegazione europea 2018 (legge n.117/2019). Il termine per il recepimento della direttiva in commento era fissato al 17 gennaio 2020. Tuttavia, per la direttiva in commento trova applicazione il meccanismo di scorrimento dei termini previsto, in via generale, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 31 della L. 234/2012. Ai sensi del comma 1, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, quindi, nel caso di specie, entro il 17 settembre 2019 (essendo il termine di recepimento della direttiva in esame fissato al 17 gennaio 2020). Poiché il termine così determinato del 17 settembre 2019 era già scaduto alla data di entrata in vigore della richiamata legge di delegazione europea 117/2019 (ossia il 2 novembre 2019), il Governo, sempe ai sensi del comma 1, è chiamato ad adottare i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (ossia, nel caso di specie, entro il 2 febbraio 2020). Inoltre, ai sensi del comma 3 del citato articolo 31, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega così determinati o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Poiché, nel caso concreto, il termine per l'espressione del parere parlamentare (fissato per l'11 marzo) scade successivamente al suddetto termine del 2 febbraio 2020, la scadenza dei termini di delega determinati ai sensi del comma 1 è prorogata, come previsto dal comma 3, di tre mesi decorrenti dal 2 febbraio 2020 (vale a dire, nel caso di specie, fino al 2 maggio 2020). |
Relazioni e pareri allegatiLo schema di decreto in esame è accompagnato dalla Relazione illustrativa, dalla Relazione tecnica e dalla Tavola di concordanza. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla materia di potestà legislativa concorrente Stato-regioni "tutela e sicurezza del lavoro". |
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni: normativa vigente
Gli artt. da 233 a 245 del D.Lgs. 81/2008 recano disposizioni in merito alla valutazione (non solo alla presunzione) del rischio derivante dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
In particolare, il datore di lavoro è chiamato ad evitare o ridurre l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno, sostituendolo se tecnicamente possibile, e ad effettuare una valutazione dell'esposizione ai suddetti agenti agli esiti della quale adotta le misure preventive e protettive previste dal medesimo D.Lgs. 81/2008, tra cui la sottoposizione a sorveglianza sanitaria. I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e Il medico competente fornisce agli stessi adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono iscritti in un apposito Registro di esposizione, istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, nel quale sono riportate notizie relative all'attività svolta, all'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, se noto, al valore dell'esposizione a tale agente. Inoltre, presso l'INAIL è attivo il Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.
Da ultimo, si ricorda che l'art. 6, c. 8, del richiamato D.Lgs. 81/2008 attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il compito di redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica delle direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Direttiva (UE) 2017/2398
La Direttiva (UE) 2017/2398 modifica la vigente direttiva 2004/37/CE, che cerca di garantire ai lavoratori un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni, e definisce i limiti di esposizione professionale a sostanze pericolose.
Vengono inseriti i valori limite per l'esposizione professionale sia per la polvere di silice cristallina respirabile sia per altri agenti cancerogeni (composti di cromo VI, fibre ceramiche refrattarie, ossido di etilene, 1,2-epossipropano, acrilammide, 2-nitropropano, o-toluidina, 1,3-butadiene, idrazina, bromoetilene). Vengono inoltre modificati i valori limite per le polveri di legno duro e il cloruro di vinile monomero alla luce dei dati scientifici più recenti.
L'articolo 1, paragrafo 3, del testo in argomento (che introduce un articolo 18-bis alla direttiva 2004/37/CE, oltre a prevedere un riesame del limite relativo alla polvere di silice cristallina respirabile, incarica altresì la Commissione europea di valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva per includervi sostanze tossiche per la riproduzione.
Si introduce inoltre la necessità di assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio, che può proseguire anche oltre il termine dell'esposizione sulla base di una decisione del medico o dell'autorità responsabile per la sorveglianza (articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
È inoltre specificato che "tutti i casi di cancro che (...) risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile" (articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
Il termine per il recepimento era fissato per il 17 gennaio 2020 (articolo 2).
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Tavola di concordanza |