Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Lavoro |
Titolo: | Legge di bilancio 2020 - Profili di competenza della XI Commissione Lavoro |
Riferimenti: | AC N.2305/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 230/3/0/XI |
Data: | 17/12/2019 |
Organi della Camera: | XI Lavoro |
LEGGE DI
BILANCIO 2020
Profili di interesse della XI Commissione Lavoro
A.C. 2305
Servizio Studi
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@SR_Studi
Dossier n. 181/3/0/11
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it -
@SR_Bilancio
Servizio Studi
Dipartimento Lavoro
Tel. 06 6760-4884 - st_lavoro@camera.it -
@CD_lavoro
Progetti di legge n. 230/3/0/XI
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
LA00146.docx
NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
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la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della XI Commissione Lavoro, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
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la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2020-2022 di competenza della XI Commissione Lavoro.
I N D I C E
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1.La disciplina contabile della prima sezione
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2. Profili di competenza della XI Commissione
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Articolo 1, comma 7 (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti)
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Articolo 1, comma 9 (Riduzione dei premi e contributi INAIL)
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Articolo 1, comma 11 (Bonus occupazionale per giovani eccellenze)
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Articolo 1, comma 127 (Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)
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Articolo 1, comma 160 (Dipendenti degli uffici stampa presso pubbliche amministrazioni)
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Articolo 1, comma 255 (Fondo retribuzione dirigenti scolastici)
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Articolo 1, comma 256 (Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica)
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Articolo 1, comma 269 (Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale)
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Articolo 1, commi 297-299 (Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)
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Articolo 1, comma 342 (Congedo obbligatorio di paternità)
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Articolo 1, comma 418 (Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della giustizia)
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Articolo 1, comma 473 (Proroga Ape sociale)
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Articolo 1, commi 474 e 475 (Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)
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Articolo 1, comma 476 (Proroga opzione donna)
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Articolo 1, commi 477 e 478 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)
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Articolo 1, comma 503 (Interventi a favore dell'agricoltura)
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Articolo 1, commi 515-517 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)
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Articolo 1, commi 590-602 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)
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Articolo 1, comma 607 (Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici)
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Articolo 1, comma 608 (Soppressione di un Fondo istituito presso l’INPS)
La disciplina contabile della Sezione II
Le spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizzate per gli anni 2020-2022
Le spese del Ministero dell’economia e delle finanze
Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
Nella tabella seguente sono indicate le norme contenute nella Sezione I del DLB di interesse della XI Commissione. Seguono le schede di lettura relative alla stretta competenza della Commissione. Per le altre, comunque di interesse, si rinvia al dossier generale, Sezione I e Sezione II.
SETTORE
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DDL DI BILANCIO 2020
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SEZIONE I
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CONTENUTO
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LAVORO E OCCUPAZIONE
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Comma 7
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Costituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale), con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021
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Comma 8
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Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati successivamente al 1° gennaio 2020, si dispone, per le imprese che occupano fino a nove dipendenti, l'esonero totale dal versamento della contribuzione prevista per le medesime imprese e pari all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto
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Comma 9
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Estensione al 2022 dell'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
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Comma 10
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interviene sulla disciplina in materia di sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti, analoga a quella già prevista dall’art. 1-bis del D.L. 87/2018 (mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale) che viene conseguentemente abrogata
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Comma 11
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Relativamente all'incentivo, previsto in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti (cd Bonus giovani eccellenze), rinvia alla disciplina concernente lo sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti, conseguentemente sopprimendo il rinvio ad una circolare INPS per la definizione delle medesime modalità
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Comma 12
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Non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio
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Comma 13
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Amplia le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato, comprendendovi talune tipologie di lavoro stagionale
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Comma 181
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Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, esonera le società sportive femminili dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022
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Comma 332
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Incremento di 5 milioni di euro per il 2020 del Fondo lavoro disabili
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Comma 342
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Proroga per il 2020 del congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni
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Commi 479-481
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Al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale e gli istituti di patronato, vengono stanziati 40 milioni di euro dal 2020
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Comma 482
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Incremento di 1 milione di euro per il 2020, 2 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per il 2022 del Fondo vittime gravi infortuni
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Commi 491-494
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Per quanto? riguarda la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nel 2020 nelle aree di crisi complessa, si consente l'impiego nel 2020 delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019, nonché di ulteriori 45 milioni di euro, estendendo, per la medesima annualità, i suddetti trattamenti anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e Torino.
Incremento di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro
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Commi 495-497
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Con riferimento ai lavori socialmente utili, in primo luogo vengono prorogati (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, nonché alcune convenzioni relative ai medesimi lavoratori (articolo 18-bis).
Inoltre, viene modificata la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) - da parte di pubbliche amministrazioni - dei suddetti soggetti, prevedendo, in particolare, la possibilità di derogare, per il solo 2020, ai limiti della dotazione organica, dei vincoli assunzionali vigenti e del piano di fabbisogno del personale, nel limite di risorse determinate
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Comma 503
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Con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, viene riconosciuto l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, dalla contribuzione in materia pensionistica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni
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Commi 515-517
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Indennità settore pesca
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Comma 607
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Riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato, stabilendo che, a decorrere dal 2020, venga corrisposto nel limite del 44,32%
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PREVIDENZA
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Comma 473
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Viene prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione dell’APE sociale.
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Commi 474 e 475
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Ricostituzione di due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l’altra per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020
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Comma 476
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Viene estesa la possibilità di fruizione della cd. Opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018
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Comma 477
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Viene modificata la disciplina transitoria finora vigente in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, valida per il triennio 2019-2021. In particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS
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Comma 478
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Viene introdotta, a decorrere dal 2022, una nuova disciplina a regime in materia di perequazione (in sostituzione di quella posta dall'art. 69, c. 1, della L. 388/2000) con riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all'importo complessivo
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Commi 483-485
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Riapertura termini iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
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Commi 498-500
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Si incrementano i limiti di spesa attualmente previsti per sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
In deroga alla disciplina vigente, si dispone che per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell’AGO di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.
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Comma 601
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I soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie vengono esclusi dall'ambito di applicazione delle norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni
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Comma 608 |
Viene soppresso il Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti
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Comma 609 |
Vengono ridotte - nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022 - le risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva
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PUBBLICO IMPIEGO
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Comma 127
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Vengono incrementati di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021
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Comma 134
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Incremento Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa
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Comma 135
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Si autorizza anche per l'anno 2021 uno stanziamento di 21 milioni per l'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa e si dispone, inoltre, l'incremento della dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria del personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF
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Commi 141 e 142
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Incremento di 12 milioni di euro per il 2020 del Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’Interno
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Commi 143 e 144
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Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori
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Commi 145-149
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Pubblicità in materia di concorsi per il reclutamento di personale e scorrimento di graduatorie
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Commi 151-154
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Rimodulazione della dotazione organica delle Capitanerie di porto
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Commi 155-159
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Assunzioni Ministero dei trasporti
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Comma 160
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Personale Uffici stampa delle Regioni
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Commi 164-165
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Assunzioni personale Ministero Interno
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Commi 166-167
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Assunzioni personale Ministero Politiche agricole
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Commi 168-169
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Dotazione organica dell’Agenzia nazionale beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata
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Commi 170-174
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Dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato
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Comma 255
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Somme contrattazione integrativa del personale scolastico
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Comma 256
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Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica
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Comma 269
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Limite spesa personale SSN
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Comma 299
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Assunzioni ICE
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Comma 301
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Concorso pubblico carriera diplomatica
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Commi 362-363
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Interventi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
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Commi 415-416
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Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso
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Comma 418
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Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della giustizia
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Comma 451
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Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria
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Comma 853
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Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria
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Articolo 1, comma 7
(Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti)
Il comma 7 stabilisce la costituzione di un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L'attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi interventi normativi.
Il comma in esame dispone la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Finalità del fondo è il finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche.
La disposizione rinvia ad appositi provvedimenti normativi l'attuazione di tali interventi, nei limiti delle risorse stanziate nel fondo medesimo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell’ambito dei medesimi provvedimenti.
Si segnala che la riduzione del carico fiscale sul lavoro figura tra le prime raccomandazioni specifiche avanzate dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti dell'Italia il 9 luglio scorso.
In risposta alle raccomandazioni, il Governo cita l'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale tra le linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 (NADEF 2019). Tra i provvedimenti che il Governo dichiara, nella NADEF 2019, collegati alla decisione di bilancio a completamento della manovra 2020-2022 figura, infatti, un "disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale".
Definito come differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore (OCSE, Taxing Wages 2019), il cuneo fiscale si calcola come rapporto percentuale della somma delle imposte sul reddito, dei contributi sociali a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, e il costo del lavoro totale. Quindi il cuneo fiscale indica quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di imposta sul reddito o di contributi sociali, al netto di ogni trasferimento monetario goduto dal lavoratore.
Con un cuneo fiscale per un lavoratore medio senza figli pari al 47,9% del costo del lavoro, l'Italia si colloca nel 2018 al terzo posto (dopo il Belgio e la Germania) nella classifica dei paesi OCSE, come mostrato dalla tabella seguente (cfr. la tabella 1 della brochure di Taxing Wages 2019 dell'OCSE). Nel 2018 il costo del lavoro è aumentato di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, interamente a causa delle imposte sul reddito (si vedano le colonne da (2) a (5) della tabella).
Anche nella maggior parte degli altri paesi OCSE, tuttavia, la variazione del costo del lavoro è principalmente dovuta alla variazione dell'imposta sul reddito.
In media, il cuneo fiscale dei paesi OCSE nel 2018 risulta pari al 36,1%, in diminuzione di 0.16 punti percentuali rispetto all'anno precedente.
Se si guarda tuttavia alla composizione assoluta del cuneo fiscale dell'Italia nel 2018 (cfr. la tabella seguente), si nota che la maggior parte del cuneo è riconducibile ai contribuiti sociali a carico del datore di lavoro (24% del costo del lavoro totale), quindi alle imposte sui redditi (16,7% del costo del lavoro) e, infine, ai contributi sociali a carico del lavoratore (7,2% del costo del lavoro). Tale composizione rispecchia quella media dei paesi OCSE.
Articolo 1, comma 8
(Sgravio contributivo apprendisti)
Il comma 8, introdotto al Senato, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, riconosce uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.
Più in dettaglio, lo sgravio contributivo, previsto nella misura del 100%, si riferisce alla contribuzione prevista dall’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 296 del 2006 secondo cui “la complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.
Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Lo sgravio, secondo la disposizione, si applica “ai contratti stipulati nel 2020.
In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 1, comma 773, L. n. 296/2006). Tale aliquota è comprensiva della quota INAIL (pari allo 0,30%), nonché della quota malattia.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta anche la contribuzione aggiuntiva dell'1,31% per l'ASpI, poi NASpI, a cui va aggiunto il contributo dello 0,30% destinato alla formazione (art. 25, L. n. 845/1978). Pertanto l'incremento complessivo della contribuzione è pari all'1,61% (INPS circc. n. 140/2012 e n. 144/2013).
La contribuzione a carico degli apprendisti è, invece, pari al 5,84%.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono previste riduzioni per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. In tali casi, limitatamente ai contratti di apprendistato, l'aliquota complessiva a carico dei datori di lavoro, è pari:
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all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (riduzione di 8,5 punti percentuali);
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al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (riduzione di 7 punti percentuali).
Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo, la contribuzione è dovuta nella misura del 10%.
Quale ulteriore incentivo, l'art. 22, della L. n. 183/2011 ( legge di stabilità 2012) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% (+ 1,61%) per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Tale sgravio trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Tuttavia, poiché i due regimi contributivi sono alternativi, se il datore di lavoro ha beneficiato dello sgravio triennale di cui alla L. n. 183/2011 e la durata del contratto di apprendistato è superiore alla durata dello sgravio, lo stesso non può fruire anche dei benefici ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 per il periodo residuo (v. infra, INPS mess. n. 2499/2017).
Lo sgravio contributivo del 100% deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento UE n. 1407/2013 (vd. anche INPS circ. n. 15/2014).
Per l'accesso allo sgravio, le imprese devono, quindi, presentare all'INPS apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis", ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel D.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione deve attestare che, nell'anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis". La dichiarazione deve, inoltre, contenere la quantificazione degli incentivi "de minimis" già fruiti nel triennio alla data della richiesta. L'importo totale dell'agevolazione non deve superare i limiti massimi su un periodo di tre anni. Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è, quindi, fruito dell'agevolazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione "de minimis".
Per la corretta fruizione dell'agevolazione, occorre:
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determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato;
§
calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti "de minimis", di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire.
Oltre che alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", l'accesso allo sgravio contributivo è, altresì, subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (v. INPS circ. n. 128/2012).
Ai fini delle riduzioni contributive di cui sopra, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato. Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica e vanno, invece, esclusi:
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gli apprendisti;
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eventuali CFL ex D.Lgs. n. 251/2004 ancora in essere dopo la riforma operata dal D.Lgs. n. 276/2003;
§
i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.Lgs. n. 276/2003;
§
i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, L. n. 223/1991;
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i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore.
I lavoratori assenti, ancorché non retribuiti (es. per servizio militare, e/o gravidanza), sono esclusi dal computo solamente se, in sostituzione, sono stati assunti altri lavoratori, poiché in tal caso devono essere computati i sostituti.
I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno; i lavoratori intermittenti sono considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento. Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato con periodi inferiori all'anno e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta (INPS circ. n. 22/2007).
Per incentivare la stabilizzazione dei contratti di apprendistato, i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità assunti tramite tale tipologia contrattuale (v. infra) (art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015).
Il beneficio contributivo spetta anche nell'ipotesi in cui la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato avvenga anticipatamente rispetto al termine previsto nel contratto. In tal caso i 12 mesi di agevolazione decorrono dal momento della trasformazione del rapporto (ML nota n. 3883/2006 e circ. n. 27/2008).
É, altresì, dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del trattamento mensile iniziale di ASpI, poi NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 2, commi 31 e 32, legge n. 92/2012; INPS circ. n. 140/2012).
Articolo 1, comma 9
(Riduzione dei premi e contributi INAIL)
Il comma 9 estende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.
Resta fermo che le riduzioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto.
La presente norma di estensione al 2022 non indica l'importo delle minori entrate che deriverebbero dal suddetto decreto attuativo. Sembrerebbe di conseguenza mancare, per il 2022, il riferimento a cui il medesimo decreto debba attenersi; la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio valuta l'onere per il 2022 pari a 534 milioni di euro. Si ricorda che, per gli altri anni, le minori entrate sono indicate (nella disciplina legislativa [1] ) pari a: 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020, 600 milioni per il 2021, 630 milioni per il 2023, 640 milioni per il 2024, 650 milioni per il 2025, 660 milioni per il 2026, 671 milioni per il 2027, 682 milioni per il 2028, 693 milioni per il 2029, 704 milioni per il 2030 e 715 milioni annui a decorrere dal 2031 [2] .
Le risorse in oggetto sono aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'articolo 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini della riduzione degli stessi premi e contributi per gli anni successivi al 2013.
La nuova norma estende, di conseguenza, al 2022 la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1124, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che concerne l'attività di monitoraggio sugli effetti finanziari delle riduzioni in esame (tale disciplina già trova applicazione sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi).
In base al suddetto comma 1124, l'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.
Articolo 1, comma 11
(Bonus occupazionale per giovani eccellenze)
Il comma 11 - introdotto dal Senato - modifica la disciplina concernente l’incentivo previsto dall’articolo 1, commi 706 e ss. della l. 145 del 2018 per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti.
L’incentivo previsto dall’art. 1, comma 706, della l. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), dispone che, “ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 707 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
Ai sensi del comma 707, l’esonero è previsto per le seguenti categorie di soggetti: a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute; b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
Nel dettaglio, per la definizione della suddetta disciplina si rinvia, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per l’esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (esonero in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti).
Le disposizioni richiamate si riferiscono all’incentivo finalizzato a promuovere l'occupazione giovanile stabile, in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,. In particolare, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
A tal fine, il comma 11 abroga la disposizione dell’articolo 1, comma 714 della l. 145 del 2018, che demanda ad una circolare dell'INPS la definizione delle modalità di fruizione dell'incentivo previsto dal comma 706, mentre il comma 11 modifica alcune disposizioni relative alle medesime modalità di fruizione, alle procedure ed ai controlli. La stessa novella di cui al comma 11 pone, come detto sopra, una decorrenza dal 1° gennaio 2020; al riguardo occorrerebbe chiarire gli effetti di tale previsione, considerato che l'incentivo concerne le sole assunzioni effettuate nel 2019
[3]
.
La novella prevede altresì che l'INPS acquisisca, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni conseguiti che rilevino ai fini dell'applicazione dell'incentivo in esame.
La novella reca infine, con riferimento alle attività previste dalla medesima, una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 1, comma 12
(Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI
per sottoscrizione capitale cooperative)
Il comma 12 – introdotto nel corso dell’esame al Senato – prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
La NASpI è stata istituita dal D.Lgs. 22/2015 con lo scopo di fornire uno strumento di sostegno al reddito ai lavoratori i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, che hanno perso involontariamente la propria occupazione. Il diritto al trattamento - corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni - è subordinato alla sussistenza: dello stato di disoccupazione; di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 riconosce al lavoratore avente diritto alla NASpI la possibilità di richiederne, con riferimento agli importi non ancora erogati, la liquidazione anticipata, in unica soluzione, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di associarsi in cooperativa. In tale ultima ipotesi l’indennità è volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Il comma in esame dispone che tale liquidazione anticipata si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Viene, inoltre, demandato ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate - da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame – la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni volte a consentire la predetta esenzione fiscale, nonché ad attestare, nei confronti dell’INPS quale soggetto erogatore dell’indennità, l’effettiva destinazione dell’importo anticipato al capitale sociale della cooperativa interessata.
Articolo 1, comma 13
(Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa
ai contratti di lavoro a termine)
Il comma 13 - introdotto dal Senato - amplia le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.
Le nuove esclusioni concernono:
§ i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
§ i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.
Si ricorda che il contributo previdenziale addizionale [4] è pari all’1.4% (ovvero, in alcuni casi, all'1,9% [5] ) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo deve essere restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o qualora il datore di lavoro assuma il soggetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine; in quest'ultimo caso, dalla restituzione viene detratto un numero di mensilità di contribuzione addizionale (rispetto al numero totale di esse) ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto a termine.
In base all'attuale disciplina, il contributo addizionale in esame non si applica - oltre che ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni - nel caso di lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali [6] , nonché ai rapporti di apprendistato.
Articolo 1, comma 127
(Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)
Il comma 127 - modificato al Senato - incrementa di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.
§ In particolare, la disposizione modifica gli importi degli oneri per la contrattazione stabiliti dall’articolo 1, comma 436 della L. 145/2018 per il triennio 2019-2021:
§ 1.750 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.425 milioni attualmente previsti);
§ 3.375 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo dei 1.775 milioni attualmente previsti).
I suddetti importi sono stati aumentati, rispetto alla previsione iniziale, dal Senato nella misura di 100 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.650 mln di euro inizialmente previsti) e di 200 milioni di euro dal 2021 (in luogo dei 3.175 mln di euro inizialmente previsti).
Gli importi sopra indicati per ciascun anno sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all’1,3 per cento per il 2019, all’1,9 per cento per il 2020 e al 3,5 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.
La richiamata Relazione tecnica afferma, inoltre, che gli incrementi contrattuali relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – che, in base all’art. 1, c. 438, della L. 145/2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci – determinano oneri, comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla medesima L. 145/2018, quantificabili in complessivi 940 milioni di euro per il 2019, 1.340 milioni per il 2020 e 2.530 milioni dal 2021.
La medesima Relazione tecnica ribadisce che i suddetti incrementi si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e conferma quanto previsto dall’art. 1, c. 440 e 441, della L 145/2018, che dispongono, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e a valere sulle predette risorse:
§ l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
§ l’erogazione dell’elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;
§ l’incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Un blocco economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010 che aveva previsto che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e congelò (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.
Il suddetto blocco venne prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 e successivamente, fino al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, c. 254-256 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro impulso della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l’art. 1, c. 466 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.
Successivamente, l’art. 1, c. 365, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.
Al superamento del blocco economico della contrattazione collettiva nel pubblico impiego si perviene con la legge di bilancio per il 2018. L’art. 1, c. 679 e 681-684, della L. 205/2017, infatti, determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018.
In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.
Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).
Da ultimo, il richiamato art. 1, c. 436-441, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha rideterminato gli oneri complessivi - pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 - per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, si è disposto (a valere sulle predette risorse):
§ l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
§ l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018 (terminata il 31 dicembre 2018);
§ l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 1, comma 134
(Fondo risorse decentrate personale Difesa)
Il comma 134 - introdotto dal Senato - autorizza anche per l'anno 2021 uno stanziamento di 21 milioni per l'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.
Siffatta autorizzazione di spesa di 21 milioni era già recata per il solo triennio 2018-2020 dall'articolo 614 del Codice dell'Ordinamento militare.
Tale stanziamento è da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.
Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 94 del 2017 - il quale prevede la destinazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, del 50 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale militare delle Forze armate.
Articolo 1, comma 135
(Personale uffici diretta collaborazione del MEF)
Il comma 135, introdotto dal Senato, dispone l'incremento della dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria del personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF.
Il comma 135 incrementa la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze del personale degli Uffici di diretta collaborazione del MEF di cui all'articolo 7, comma 7, del d.P.R. n. 227 del 2003 per un importo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La finalità è indicata nel potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali.
L'articolo 7, comma 7 del d.P.R. n. 227 del 2003 stabilisce che al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Articolo 1, commi 141 e 142
(Incremento del Fondo risorse decentrate del personale
contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'interno)
I commi 141 e 142 incrementano il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, per 12 milioni per l'anno 2020.
La disposizione - introdotta dal Senato - incrementa il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno.
Tale incremento è di 12 milioni per l'anno 2020.
Esso è aggiuntivo rispetto a quello dettato dalla legge n. 145 del 2018 (articolo 1, comma 149), ove già si è disposto un incremento del Fondo di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 (e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021).
La medesima legge di bilancio 2019 previde, per quell'incremento allora disposto, che non valessero per esso i limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017) al fine di limitare la crescita dei trattamenti accessori (articolo 1, comma 150).
Così come previde che il Fondo potesse essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente incidenti sullo stato di previsione del Ministero dell'Interno (articolo 1, comma 152).
Quanto alla copertura finanziaria dell'onere previsto dalla presente disposizione - si è ricordato, 12 milioni per l'anno 2020 - essa è provvista mediante corrispondete riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (questo Fondo è presente nello stato di previsione del Ministero dell'interno - come di ogni altro Ministero - per effetto dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che a tale Fondo traslò il 10 per cento delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria).
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno che correda il disegno di legge di bilancio 2020 in esame, il Fondo per le risorse decentrate (cap. 2970) è destinatario di uno stanziamento pari a: 21,9 milioni per ciascuno degli anni 2020-21; 20,9 milioni per l'anno 2022.
Tale stanziamento è comprensivo degli effetti dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12-ter del decreto-legge n. 53 del 2019 (cd. sicurezza bis) per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Articolo 1, commi 143 e 144
(Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori
del personale appartenente alle aree professionali
e del personale dirigenziale dei ministeri)
I commi 143 e 144 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei ministeri con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A decorrere dall’anno 2020, il fondo può essere inoltre alimentato con le eventuali somme che si rendano disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021.
La disposizione autorizza inoltre la Presidenza del Consiglio ad incrementare, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui.
Nel dettaglio, il comma 143 prevede che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze uno specifico fondo da ripartire.
La dotazione base del fondo è di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Inoltre, a decorrere dal 2020, il fondo può essere alimentato con somme eventualmente disponibili, a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.
La disponibilità di tali somme è accertata dal Ministro dell'economia e finanze con proprio decreto.
La disposizione del testo unico del pubblico impiego da ultimo richiamata (art. 48, co. 1) prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano quantificati con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.
Per la eventuale alimentazione del fondo con le somme disponibili di cui sopra, si prevede che le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo perequativo di cui alla disposizione in esame.
Il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, è stato istituito dall’art. 1, comma 365, della L. 232/2016, ed è allocato sul cap. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le risorse del fondo sono destinate:
§ per il 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale;
§ per il 10 per cento, alla armonizzazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni.
Le aree professionali sono caratterizzate da competenze professionali omogenee in cui sono ricomprese le attività della singola Amministrazione. A decorrere dal 1° luglio 1995, al personale delle predette aree viene corrisposta l'indennità di amministrazione (di cui all'art. 34 del CCNL del 16 maggio 1995), rientrante nell’ambito del trattamento accessorio, consistente in un assegno tabellare riconosciuto per 12 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute contributive (assistenziali e previdenziali) dello stipendio. Ai fini della contrattazione integrativa, annualmente sono rese disponibili le risorse corrispondenti ai differenziali di indennità di amministrazione (laddove previsti) rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza.
Il trattamento economico dei dirigenti si compone di una parte fissa, lo stipendio tabellare, e di una parte accessoria, costituita dalla retribuzione di posizione e di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato del personale dirigenziale dell’Area contrattuale Funzioni centrali (ex Area I Ministeri e Aziende) vengono erogate a carico Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia e dal Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia (si veda da ultimo il CCNL del 12 febbraio 2010, rispettivamente articolo 19 e articolo 22).
Alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze. La ripartizione tiene conto anche del differenziale dei trattamenti.
Con i medesimi decreti si provvede anche alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione, in deroga all'articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale del pubblico impiego.
Si prevede, inoltre, che la Presidenza del Consiglio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo, incrementi:
§ di 5 milioni di euro annui il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale;
§ di 2 milioni di euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale.
Il comma 148 provvede alla copertura finanziaria delle maggiori spese di cui sopra mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente dove sono allocate le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti eliminati, di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 1, commi 145-149
(Norme in materia di pubblicità relativa ai concorsi
per il reclutamento di personale e in materia di utilizzo
e termini di validità delle graduatorie concorsuali)
I commi 145 e 146 modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale.
Il testo originario del successivo comma 147 concerneva le possibilità di scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In base alla modifica introdotta dal Senato, i commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei suddetti concorsi ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.
La disciplina oggetto dei commi 145 e 146 è posta dall'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni (articolo che viene parzialmente novellato dal comma 145); l'ambito dei soggetti pubblici, nonché di soggetti privati con rilevanti profili pubblicistici, rientranti nell'ambito di applicazione di tale decreto legislativo è definito dall'articolo 2-bis del medesimo decreto, e successive modificazioni.
La novella di cui al comma 145, lettera a), estende l'obbligo di pubblicità sul sito internet istituzionale del soggetto
[7]
alle tracce delle prove diverse da quelle scritte ed alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori
[8]
. Nella disciplina finora vigente, l'obbligo in esame concerne i bandi di concorso (per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale), i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte (restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale previsti dall’ordinamento). Sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento alle tracce delle prove diverse da quelle scritte. Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe preferibile specificare che le graduatorie finali si riferiscono ai vincitori (oltre che agli idonei oggetto del suddetto eventuale scorrimento).
La novella di cui al comma 145, lettera b), richiede la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati summenzionati. Tale novella appare sostanzialmente ripetitiva della novella di cui alla lettera a) e sopprime l'obbligo specifico di pubblicazione dell'elenco (costantemente aggiornato) dei bandi in corso - elenco che, quindi, la norma finora vigente distingue rispetto ai singoli bandi -. Appare opportuna una valutazione di tali profili.
La novella di cui al comma 145, lettera c), prevede che i soggetti a cui si applichino gli obblighi in oggetto assicurino, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, il collegamento ipertestuale dei dati summenzionati, ai fini dell’inserimento in apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Il successivo comma 146 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti ipertestuali.
Il comma 147, nella versione originaria, consentiva che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale approvate nel 2019 fossero impiegate dalle pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento, per l'assunzione di idonei non vincitori, fino ad un ulteriore trenta per cento dei posti banditi (nel rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti e dei termini temporali di validità delle graduatorie).
In base alle modifiche introdotte dal Senato, i commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.
Riguardo al primo profilo, viene abrogato l'articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, secondo il quale, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
[9]
(fatte salve le esclusioni, transitorie o permanenti, di cui al comma 365 - anch'esso oggetto del presente intervento abrogativo - e del comma 366 del medesimo articolo 1 della L. n. 145, e successive modificazioni), le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per fattispecie specifiche di scorrimento (relative alla mancata costituzione o all'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori ed al cosiddetto collocamento obbligatorio).
Anche in relazione al disposto di cui al citato comma 361, i successivi commi 363 e 364 della L. n. 145 hanno abrogato alcune norme, connesse alle possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi. In particolare, le norme abrogate riguardavano: la condizione, per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, ai fini dell'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza; la conferma, per le medesime amministrazioni, della possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate
[10]
; la facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore (ferme restando le norme specifiche relative al settore scolastico). La presente novella non interviene su tali profili.
Riguardo ai termini temporali di validità delle graduatorie, la nuova normativa concerne tutte le suddette pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
[11]
. Si rileva che la disciplina generale finora vigente (posta dall'articolo 35, comma 5-ter, del citato D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 362, 362-bis, 362-ter e 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni) esclude dal proprio ambito
[12]
le assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in quanto per tali amministrazioni è prevista, in merito, una normativa specifica. Sembrerebbe opportuna una valutazione di tale profilo.
In base alla nuova disciplina (che ribadisce la norma di salvezza già vigente, relativa agli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali):
§
si conferma la previsione finora vigente per le graduatorie approvate nell'anno 2011; il termine di validità è tuttavia ora posto al 30 marzo 2020, anziché al 31 marzo 2020. Resta quindi fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
§
si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017; rispetto alla norma finora vigente, la variazione del termine concerne esclusivamente le graduatorie approvate nel 2017, con una riduzione del periodo di validità rispetto al termine del 31 marzo 2021;
§
per le graduatorie approvate nell'anno 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021);
§
per le graduatorie approvate nell'anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale;
§
per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni.
Articolo 1, commi 151-154
(Personale Capitanerie di porto)
I commi 151-154, introdotti al Senato, rimodulano la dotazione organica relativa al personale in servizio permanente dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.
Nel dettaglio, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per l’attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza (anche ambientale) della navigazione e dei traffici marittimi, il comma 151 – nel confermare la consistenza della suddetta dotazione organica per gli anni 2020 e 2021, pari, rispettivamente, a 3.500 e 3.600 unità di personale – la rimodula (modificando l’art. 815, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 66/2010) per gli anni successivi nel seguente modo:
§ 3.730 unità di personale per il 2022 (in luogo delle 3.700 attualmente previste);
§ 3.860 unità di personale per il 2023 (in luogo delle 3.800 attualmente previste);
§ 3.990 unità di personale per il 2024 (in luogo delle 3.900 attualmente previste);
§ 4.120 unità di personale per il 2025 (in luogo delle 4.000 attualmente previste dal 2025);
§ 4.150 unità di personale dal 2026.
Per completezza, si ricorda che la successiva lettera b) del richiamato art. 815, c. 1, del D.Lgs. 66/2010 dispone che la dotazione organica del personale volontario in ferma ovvero in rafferma sia pari a 1.775 unità.
Conseguentemente, i commi 152 e 153 rispettivamente, rimodulano gli oneri, di cui all’art. 1, c. 585, del D.Lgs. 66/2010, riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto [13] e autorizzano la spesa necessaria per le assunzioni di cui al comma 3-bis [14] .
Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 152 e 153 (comprese le spese per mense e buoni pasto), il comma 154 autorizza la spesa di euro 43.680 per il 2022, 87.360 per il 2023, 131.040 per il 2024, 174.720 per il 2025 e 218.400 dal 2026.
Articolo 1, commi 155-159
(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
I commi 155-159, introdotti al Senato, recano disposizioni volte ad autorizzare assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza e di verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, relative all'esecuzione del Contratto di servizio di media e lunga percorrenza tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia spa, si assegnano risorse pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2026.
Il comma 155, al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 11, comma 5, secondo periodo, del D.L. 216/2011), autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 50 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare:
- nel limite di 28 unità, nella III area funzionale, posizione economica F1;
- nel limite di 22 unità nella II area funzionale, posizione economica F2.
Si ricorda che l’art. 36, commi 1-10, del D.L. 98/2011 ha introdotto un’articolata disciplina volta a ridefinire l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il MIT e, per l’altro, la conseguente ridefinizione delle funzioni di ANAS S.p.A. (in particolare mediante il subentro dell’Agenzia ad Anas nelle funzioni di concedente).
Nelle more dell’adozione dello statuto della nuova Agenzia, l’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 s.m.i., ha previsto, in caso di mancata adozione dello statuto stesso nel termine previsto, la soppressione dell'Agenzia stessa e il trasferimento al MIT, dal 1° ottobre 2012, delle attività e dei compiti già attribuiti alla medesima.
Poiché lo statuto non è mai stato emanato, scaduto il termine citato è stata quindi considerata soppressa l’Agenzia e, con il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, il MIT ha provveduto all’istituzione della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, cui sono state affidate le funzioni indicate inizialmente affidate all’Agenzia (tali funzioni sono oggi svolte dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72).
Lo stesso comma 5 dell’art. 11 del D.L. 216/2011 s.m.i., ha altresì disciplinato il trasferimento al MIT delle risorse (finanziarie, umane e strumentali) destinate all’Agenzia, nonché alle altre strutture dell'Anas che svolgono le funzioni di concedente (trasferite dall’ANAS al MIT), pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente lo stesso comma ha previsto l’incremento della dotazione organica del MIT di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito.
Relativamente alle modalità di reclutamento, il comma in esame precisa che alle citate assunzioni il Ministero può provvedere anche mediante:
- l'indizione di nuovi concorsi;
- l'ampliamento dei posti messi a concorso;
- ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.
Il comma in esame specifica inoltre che le assunzioni da esso previste hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020.
A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l’anno 2020, e di euro 1.773.356 a decorrere dal 2021.
Il comma 156 interviene sull’applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di limiti di utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni statali (di cui al comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010).
Il testo vigente di tale comma stabilisce che la previsione di cui al richiamato comma 28 - secondo la quale le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione o di formazione lavoro, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - non si applica, nei limiti di 50 unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (del cui trasferimento al MIT si è dato conto in precedenza, v. supra).
Il comma 157 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 solo dopo la cessazione dell’efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 9, comma 28, tredicesimo periodo, del D.L. 78/2010, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 158 fissa al 12% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia (in luogo dell’8%) la percentuale di incarichi di livello dirigenziale non generale che il Ministero delle infrastrutture e trasporti può conferire al personale di comprovate professionalità, in servizio presso il medesimo Dicastero. Gli oneri sono a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero.
La disposizione è finalizzata ad assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (di cui al comma 155) e a sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022.
Si ricorda che l’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 consente a tutte le pubbliche amministrazioni di conferire, previa esplicita motivazione, una determinata percentuale di incarichi dirigenziali a personale ‘esterno’ ai ruoli dirigenziali che presentino una particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile da una serie di esperienze lavorative pregresse tassativamente indicate dalla legge. Per quanto riguarda gli incarichi di livello dirigenziale, la percentuale è fissata all’8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.
Il comma 159 assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse pari a 500.00 euro per ciascuno degli anni 2020-2026, al fine di potenziare le attività di monitoraggio e vigilanza e la verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, relative all'esecuzione del Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza.
Si ricorda che Trenitalia è la società che è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci. Il 19 gennaio 2017 è stato definito tra Trenitalia e MIT/MEF il nuovo Contratto di Servizio 2017-2026, per i servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza. L'affidamento diretto a Trenitalia è avvenuto ai sensi del Regolamento UE 1370/2007. Il Contratto comprende il network degli Intercity che garantiscono i collegamenti di media media/lunga percorrenza tra medi e grandi centri urbani: gli Intercity giorno e gli Intercity notte.
Con riguardo alla copertura finanziaria dell’intervento si prevede contestualmente la corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art. 4 della legge n. 538 del 1993.
In particolare il comma 4 della citata disposizione prevede che “A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti in materia, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico i cui oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato”.
Articolo 1, comma 160
(Dipendenti degli uffici stampa presso pubbliche amministrazioni)
Il comma 160 - introdotto dal Senato - concerne la disciplina dei dipendenti degli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni.
In particolare, si prevede che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [15] ) ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, possa essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello stabilito dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam, da riassorbirsi con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si ricorda che l'articolo 9, comma 5, della L. 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni, prevedeva che ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continuasse ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
Articolo 1, commi 164 e 165
(Assunzione di personale della carriera
prefettizia del Ministero dell'interno)
I commi 164 e 165 autorizzano - in aggiunta alla facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - l'assunzione da parte del Ministero dell'interno di 130 unità di personale della carriera prefettizia.
La disposizione - introdotta dal Senato - autorizza l'assunzione di 130 unità di personale della carriera prefettizia.
Le assunzioni sono nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (si intende la qualifica di viceprefetto aggiunto, la cui dotazione è attualmente pari a 283 unità).
L'autorizzazione qui legislativamente resa al Ministero dell'interno si pone in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
L'onere di spesa è quantificato in:
§ 1.1751.513 euro per l'anno 2021;
§ 7.006.049 euro per l'anno 2022;
§ 8.329.819 per l'anno 2023;
§ 12.301.128 dall'anno 2024.
La copertura finanziaria è a valere sulla Tabella A, voce Ministero dell'interno.
La decorrenza dell'onere di spesa dal 2021 (non già dal 2020) è in relazione ai tempi tecnici richiesti dall'espletamento delle procedure concorsuali, destinate ad ultimarsi verosimilmente per ottobre 2021 - donde una quantificazione di spesa su base trimestrale, per quell'anno.
Art.1, commi 166-167
(Assunzioni di personale per il MIPAAF)
I commi 166-167 incrementano di una unità i posti con funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca, rideterminando, quindi, la dotazione organica dirigenziale nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale.
Il comma 166 incrementa di una unità i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il MIPAAF, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca.
La dotazione organica dirigenziale dello stesso Ministero è quindi rideterminata nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale e 61 posizioni di livello non generale.
Attualmente, l'art. 1, co. 3, del D.L. 104/2019 (L. 132/2019), prevede che la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di 11 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale.
L'incremento è volto a garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del MIPAAF tramite un potenziamento delle sue strutture e articolazioni.
Il comma 167 prevede che, in attuazione di tale disposizione, il MIPAAF modifichi, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del D.L. 86/2018 (L. 97/2018).
La disposizione richiamata prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
Articolo 1, commi 168 e 169
(Organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata)
Il comma 168, introdotto al Senato, modifica il Codice antimafia prevedendo che le procedure di reclutamento e inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avvengano senza la complessa procedura vigente che prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia. Il comma 169 reca la copertura finanziaria di questa previsione.
Più nel dettaglio la disposizione, al comma 168, apporta modifiche all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, il c.d. codice antimafia, finalizzate ad accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
Si tratta di finalità che, come specifica la stessa disposizione, si pongono in linea con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Cipe del 25 ottobre 2018, n. 53.
In particolare l'Azione 1.1. Rafforzamento, a livello centrale, dell’Agenzia nazionale per la destinazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità (ANBSC) precisa che: " In seguito alle modifiche normative introdotte con il nuovo Codice Antimafia, all’ANBSC vengono affidati nuovi compiti che ne estendono le responsabilità, oltre a quelli già assegnati, portati avanti con difficoltà per inadeguatezza organizzativa rispetto all’entità della sfida della valorizzazione dei beni confiscati. Le nuove responsabilità si estendono dal primo sequestro alla piena restituzione alla collettività di beni ed aziende sottratte alla criminalità. Considerando la ridefinizione della dotazione organica dell’ente, la recente estensione delle responsabilità richiede di potenziare dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le professionalità in forza all’ANBSC. L’azione di adeguamento straordinario in termini di persone e mezzi, si avvale da un lato di procedure di mobilità e di progettualità specifiche che diano opportuna rappresentazione del valore di un impiego presso l’ANBSC e dall’altro del sostegno finanziario delle politiche di coesione attraverso un progetto del Programma Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, in fase di avvio operativo. L'azione è volta ad assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali di gestione dei beni confiscati nonché a fornire supporto alle attività degli altri soggetti istituzionali, sociali ed economici che con l’ANBSC collaborano, inclusi l’Autorità giudiziaria con cui interagisce nella fase del sequestro e della confisca non definitiva, gli enti locali e gli esponenti del mondo associativo ed imprenditoriale".
La prima modifica (lettera a) consiste nella soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 113-bis del codice antimafia.
La norma della quale si propone la soppressione prevede con riguardo al reclutamento - mediante transito nei ruoli e mobilità - di cento unità della dotazione di organico dell'ANBSC che il passaggio del personale determini la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.
La seconda modifica (lettera b) riguarda il comma 3 dell'articolo 113-bis del codice antimafia.
Tale comma, nella sua formulazione vigente, prevede che, fino al completamento delle procedure di cui al comma 2 (ovvero il reclutamento di cento unità mediante procedure di mobilità), il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche nonché dagli enti pubblici economici, in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa presentazione di una apposita istanza. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.
La disposizione in esame sostituisce quest'ultima previsione per la quale si prevede, come detto, la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, stabilendo invece che il reclutamento del personale proveniente da amministrazioni pubbliche e da enti pubblici economici, in servizio alla data del 31 dicembre 2019, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, avverrà con le forme ordinarie con risorse proprie dell'Agenzia
Il comma 169 prevede la copertura dell'intervento legislativo. È all'uopo autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui, a decorrere dal 2020.
Articolo 1, commi 170-174
(Aumento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato)
I commi 170-174, introdotti dal Senato, prevedono l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere non solo avvocati dello Stato ma anche personale amministrativo, con contestuale ampliamento delle rispettive dotazioni organiche. Sono introdotte inoltre disposizioni volte a potenziare l'attività di difesa dello Stato italiano dinnanzi alle Corti europee.
Il comma 170 amplia di 15 unità le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato, disponendo la conseguente modifica della tabella A, di cui alla legge n. 103 del 1979 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) che viene ad aggiornarsi come di seguito.
Tabella A
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Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato
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Qualifiche
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Numero dei posti
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Avvocato generale dello Stato
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1
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Avvocati dello Stato
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324
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Procuratori dello Stato
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80
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Totale
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405
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La disposizione precisa che le procedure per i relativi concorsi saranno disciplinate con decreto dell’Avvocato generale dello Stato nonché disposte anche in deroga ai vincoli sul reclutamento nelle P.A. e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente sul turn over.
Vengono, infine, previste, per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni dei nuovi avvocati dello Stato dal 2020 (471.452 euro) e, dal 2030 (2.953.736 euro), anno in cui l’onere finanziario si stabilizza, le necessarie crescenti autorizzazioni di spesa.
Il comma 171 autorizza, per il triennio 2020-2022, l’Avvocatura dello Stato, all’assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami un contingente di personale non dirigenziale di 25 unità così suddivise:
§ 2 unità appartenenti all’Area III, fascia retributiva F3;
§ 8 unità appartenenti all’Area III, fascia retributiva F1;
§ 15 unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2.
Conseguentemente, la dotazione organica dell’Avvocatura è incrementata di 25 unità.
Si tratta di un incremento della dotazione del personale amministrativo- particolarmente qualificato - dovuto alla esigenza di assicurare un adeguato supporto alle attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo e a quelle degli Avvocati dello Stato nell'ambito della difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Alla copertura dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 253.445 euro per il 2020, 1.013.778 a decorrere dal 2021) si provvede ai sensi del comma 174 (vedi infra).
Il comma 172 prevede poi la nomina di esperti, nel numero massimo di 8, da parte dell'Avvocato generale, a supporto delle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Gli esperti devono essere individuati tra:
§ magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
§ professori universitari;
§ ricercatori a tempo determinato;
§ assegnisti di ricerca;
§ dottori di ricerca;
§ dirigenti dell'amministrazione dello Stato.
L'incarico ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile. Gli esperti nominati sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
Spetta agli esperti un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. La copertura di tali oneri (pari a un massimo di euro 320.000 annui a decorrere dal 2020) è indicata dal comma 174 (vedi infra).
Il comma 173 prevede che l'Avvocatura dello Stato provveda agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e all'attività difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine, tenuto conto delle esigenze connesse sia all'attività dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (partecipazione alle udienze e alle riunioni degli Agenti del Governo, traduzioni giurate di documenti particolarmente complessi da produrre necessariamente in lingua inglese e francese nelle cause dinnanzi alla Corte di Strasburgo), sia alle missioni per la partecipazione alle udienze dinnanzi alla Corte di Lussemburgo, è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020.
Il comma 174, nell'autorizzare la spesa massima complessiva per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame, precisa che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciale" della Missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
Articolo 1, comma 181
(Sport femminile)
Il comma 181, introdotto al Senato, al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, esonera le società sportive femminili dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Più in dettaglio, l’esonero riguarda le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 91 del 1981.
Gli articoli 3 e 4 definiscono l’inquadramento contrattuale (lavoro subordinato o autonomo) e le modalità di costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso
[16]
.
L’esonero riguarda il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8 mila euro annui.
Articolo 1, comma 255
(Fondo retribuzione dirigenti scolastici)
Il comma 255 incrementa le risorse destinate al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato di questi ultimi.
In particolare, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) –, vengono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato". Ciò al fine di aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato.
Si segnala che in virtù dell'intesa siglata il 29 ottobre 2019 tra il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca, il MIUR si è impegnato a rifinanziare il citato Fondo unico nazionale a fronte di una possibile riduzione della retribuzione pro-capite di posizione variabile e di risultato, dovuta all'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del concorso bandito nel 2017. L'aumento del Fondo pare quindi finalizzato a mantenere gli attuali livelli retributivi medi individuali.
Si ricorda che l'art. 1, co. 591, della L. 205/2017 ha previsto l’istituzione di una specifica sezione del fondo per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) –, le cui risorse sono finalizzate alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca.
Il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale relativo al periodo 2016-2018, sottoscritto il 13 luglio 2016, ha istituito il Comparto dell'istruzione e della ricerca che, con riferimento ai dirigenti, comprende, ai sensi dell’art. 7, quelli di scuole statali ed istituzioni educative, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), università ed Aziende ospedaliero-universitarie, enti di ricerca (inclusi INDIRE e INVALSI). L’art. 8 del Contratto ha fatto salva la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno di ciascun comparto.
Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione, composta da una parte fissa ed una variabile, e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del Fondo unico nazionale costituito ai sensi dell’art. 25 del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010. Ai sensi dell’art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il MIUR ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
Il CCNL dei dirigenti scolastici per il periodo 2016-2018 è stato siglato a luglio 2019; l'art. 41 del citato CCNL prevede un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione di parte fissa e di risultato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di 2.896.592 euro annui.
La dotazione originaria della nuova sezione è 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono integrate da quelle previste dall’art. 1, co. 86, della L. 107/2015, prevedendo, al contempo, che queste ultime siano destinate prioritariamente alla citata armonizzazione.
L’art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione, fissa e variabile, e di risultato (v. infra) in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
Articolo 1, comma 256
(Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica)
Il comma 256, modificato dal Senato, incrementa, per il triennio 2020-2022, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica, di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lett. e) del co. 7 dell'art. 1 della L.107/2015, la disposizione in esame prevede un aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125 della succitata l. n. 107, pari a:
§ 11 milioni di euro per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica (lett.a).
§ Si segnala in proposito che il testo originario del disegno di legge già prevedeva per questa medesima finalità questo stesso aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co.125 della L.107/2015;
§ 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'art. 4 della L. 71/2017, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione(lett. b).
In proposito è opportuno ricordare che la richiamata lett. e) del co. 7 dell'art. 1 della l. L. n. 107 individua tra gli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Il co. 125 dell'art.1 della medesima L., poi, stanzia 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti.
Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 è stato adottato con D.M. 797/2016. Il capitolo 4.5 del citato Piano è espressamente dedicato a Inclusione e disabilità e prevede le seguenti linee strategiche:
§
rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza;
§
promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni;
§
promuovere metodologie e didattiche inclusive;
§
garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità;
§
rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti;
§
assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che appartengono alla comunità educante del territorio di riferimento;
§
promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti, in collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni;
§
sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili;
§
favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali;
§
promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi.
Per ulteriori approfondimenti si veda qui.
La L.71/2017 ha introdotto una serie di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. In particolare l'art. 4, richiamato dalla disposizione in esame, ha previsto che il MIUR emanasse proprie "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico".
A seguito dell’emanazione, nell' ottobre 2017, delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, il MIUR si è quindi impegnato nell’attuazione di un piano nazionale di formazione dei docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
In questo contesto si inserisce la realizzazione, in collaborazione con il dipartimento di formazione, intercultura, lingue, letterature e psicologia dell’università di Firenze, della Piattaforma ELISA (E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), presentata nel corso della seconda edizione della Fiera Didacta Italia il 19 ottobre 2018.
La Piattaforma ELISA si suddivide in due sezioni, dedicate, rispettivamente:
§
ai corsi in e-learning, sia teorici che pratici. Questa sezione è rivolta ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, individuati da ogni scuola, fino ad un massimo di due ed è finalizzata a consentire l’acquisizione delle competenze psicopedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile;
§
al monitoraggio. Questa sezione è rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale. Ogni scuola può accedere periodicamente a survey nazionali on line, da far compilare a studenti, docenti e dirigenti scolastici per valutare l’estensione dei fenomeni fra gli studenti e la percezione degli stessi da parte di docenti e dirigenti scolastici, ricevendo un report personalizzato.
Con riguardo all'insegnamento dell'educazione alla parità di genere e al contrasto di ogni forma di violenza legata al sesso, si ricorda che il co. 16 dell'art. 1 della L.107/2015 prevede espressamente che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei princìpi di pari opportunità "promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate" dal D.L. 93/2013 (conv. L.119/2013) c.d. decreto antifemminicidio.
Si ricorda, infine che una ulteriore finalizzazione delle risorse del Piano nazionale di formazione per specifiche attività di formazione è prevista dall'art. 6 della L. 92/2019, secondo cui una quota parte delle risorse destinate al Piano, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
Articolo 1, comma 269
(Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale)
Il comma 269 - introdotto dal Senato - concerne l'ambito di applicazione dei limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
La novella abroga il comma 4-bis dell'articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, ed inserisce i riferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nella disciplina sui limiti in oggetto relativa alle altre regioni.
Si ricorda che il comma 4-bis - ora oggetto di abrogazione - ha escluso le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'ambito di applicazione dei limiti in esame, come stabiliti dai precedenti commi da 1 a 4 del medesimo articolo 11, a condizione che tali enti provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia).
Dalla norma ora oggetto di abrogazione deriverebbe, secondo una certa interpretazione, l'applicazione agli enti in oggetto dei più severi limiti previgenti [17] .
Si ricorda che, in base alle disposizioni dei commi da 1 a 4 del citato articolo 11, i limiti annui (a decorrere dal 2019) si calcolano applicando, per ogni regione, un incremento annuo rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa
[18]
. Tale incremento è pari, nel triennio 2019-2021, al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente - secondo l'elevamento da 5 a 10 punti percentuali operato dalla novella di cui all'articolo 45, comma 1-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati) - e negli anni successivi a 5 punti percentuali (della suddetta base di calcolo). La novella di cui all'articolo 45, comma 1-bis, del D.L. n. 124 ha inoltre previsto, per il medesimo triennio 2019-2021, che, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale (rispetto alle suddette facoltà assunzionali), valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possa essere concesso (alla medesima regione) un ulteriore incremento, pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.
Dall'anno 2021 tutti gli incrementi percentuali summenzionati sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.
Articolo 1, commi 297-299
(Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)
Il comma 297, autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l’attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione è in corso. Lo stanziamento di spesa è autorizzato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
L’attuazione del Piano viene confermata in capo all’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Il comma 298, al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano autorizza alcuni interventi di potenziamento del contingente di personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari all’estero, disponendone un incremento di 30 unità e stanzia a favore del MAECI 0,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per iniziative di formazione del personale.
Il comma 299 autorizza l’ICE, a bandire per l’anno 2020, concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1.
Il comma 299 autorizza l’ICE, per l’anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1.
Ciò in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti. A Tale fine è autorizzata la spesa di 951.667 euro per l’anno 2020 e di euro 2.855.000 dall’anno 2021.
Articolo 1, comma 301
(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)
Il comma 301 - introdotto dal Senato - autorizza il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il concorso pubblico per la carriera diplomatica per un contingente massimo annuo di 32 segretari di legazione in prova.
L'indizione dei concorsi annuali per la carriera diplomatica da parte del MAECI è autorizzata nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base di un piano triennale dei fabbisogni. L'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del d. lgs. n. 165/2001, articolo 35, comma 4.
Si ricorda che il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (SEAE), disponeva, ai fini dell’entrata in funzione del nuovo Servizio europeo per l’azione esterna, a partire dall’aprile 2010, che il Ministero degli affari esteri fosse autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per il quinquennio 2010-2014, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, specificando che tale contingente era comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi di alcune disposizioni
[19]
.
Con successiva novella alla richiamata norma apportata dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, art.1, comma 244, lett. a)) l’indizione del concorso annuale in questione e l’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova era stata autorizzata per il triennio 2016-2018.
Ancora una novella recata dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, art.1, comma 286) aveva prorogato fino al 2019 tale autorizzazione all’indizione del concorso annuale in questione e all’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova.
Articolo 1, comma 332
(Fondo diritto al lavoro dei disabili)
Il comma 332 – introdotto al Senato- incrementa il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 5 milioni di euro per il 2020.
L’art. 13 della L. 68/1999 ha istituito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, al fine di incentivare l’assunzione delle persone disabili.
In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità
[20]
, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo:
§
nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978);
§
nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle richiamate tabelle;
§
nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
Per le suddette finalità, il comma 4 del richiamato articolo 13 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, attraverso cui, nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili è stato emanato con D.M. 3 gennaio 2000, n. 91.
In merito alla dotazione del Fondo, si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 160-161, della L. 190/2014) ha disposto un incremento della dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Per il 2017, l’art. 55-bis del decreto-legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017) ha disposto un incremento dello stanziamento di 58 milioni di euro. Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 520, L. 145/2018) ha disposto un ulteriore incremento di 10 milioni di euro per il 2019
Qui un focus del Ministero sul funzionamento del Fondo in esame e sulle ulteriori risorse ad esso attribuite per decreto (v. da ultimo il decreto interministeriale MLPS - MEF del 7 maggio 2018).
Articolo 1, commi 362 e 363
(Interventi per il personale del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo)
I commi 362 e 363 stanziano risorse per le indennità del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) e destinano una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti alla remunerazione del lavoro straordinario dei dipendenti del MIBACT.
In particolare, il comma 362 stabilisce che, a decorrere dal 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del MIBACT per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.
Si segnala che secondo l'art. 45 del d.lgs. 165/2001 il trattamento economico fondamentale ed accessorio (incluse dunque le indennità) dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi.
Non risulta chiaro se il decreto - per l'adozione del quale non è previsto un termine - abbia ad oggetto la previsione di nuove indennità o l'adeguamento dell'importo di indennità già esistenti; in ogni caso, il decreto costituirebbe una deroga al citato art. 45 del d. lgs. 165/2001.
Agli oneri derivanti dal comma in esame si provvede utilizzando una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al netto dell'eventuale aggio. Si tratta di proventi già iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBACT, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.
Attualmente, l'art. 110, co. 3, stabilisce che detti proventi sono destinati:
§ alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione;
§ al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato;
§ all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
Il comma 363 stabilisce che, a decorrere dal 2020, una quota dei proventi - prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento - derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del d.lgs. 42/2004, al netto dell'eventuale aggio e della spesa destinata al pagamento delle indennità descritte in precedenza, è versata al bilancio dello Stato entro il 31 luglio per essere destinata a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del MIBACT. Si introduce dunque un ulteriore vincolo di destinazione, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente, delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti.
Viene fissato comunque un tetto massimo alla quota dei proventi destinata a tale scopo, pari a 10 milioni di euro annui e si precisa che ciò è posto in deroga i limiti finanziari disposti dalla normativa vigente.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono dovute a "indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse al potenziamento del funzionamento dei servizi e allo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali".
Esigenze di lavoro straordinario risulterebbero connesse tra l'altro alle aperture domenicali dei musei, previste con decreto 9 gennaio 2019, n. 13, preceduto dal decreto 27 giugno 2014, n. 94.
Articolo 1, comma 342
(Congedo obbligatorio di paternità)
Il comma 342, proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni.
Più nel dettaglio, la disposizione in esame, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi infra), elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020 (lett. a) e b))
[21]
.
Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (lett. c)).
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2019 dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 278, della L. n. 145/2018) che ne ha anche elevato la durata a cinque giorni.
Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che la durata dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).
Si fa presente, infine, che la recente direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE, stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia.
La citata Direttiva, infatti, all’articolo 4, dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore.
Articolo 1, commi 415 e 416
(Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso)
Il comma 415 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020. Il comma 416 reca la copertura finanziaria della disposizione.
La Relazione tecnica dell’originario disegno di legge di bilancio, chiarisce che si tratta dell’autorizzazione all’assunzione dei magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti, bandito con il D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell’anno 2019. La Relazione specifica inoltre che in relazione al suddetto concorso si prevedono un totale di 250 vincitori (che saranno immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 2020) e che la quantificazione degli oneri si riferisce a 200 unità, in quanto l’assunzione delle ulteriori 50 unità potrà essere effettuata mediante utilizzo delle somme derivanti da turn over.
Articolo 1, comma 418
(Disposizioni in materia di personale
dell’Amministrazione della giustizia)
Il comma 418 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di sette direttori di istituti penitenziari minorili.
Si introduce un ulteriore comma, il 311-bis, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). La nuova disposizione prevede che le modalità e i criteri per le assunzioni dei sette direttori di istituti penitenziari minorili, previste dal comma 311 della legge di bilancio 2019, siano determinate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
Il comma 311 della legge di bilancio dello scorso anno ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione ha previsto che il Ministro della giustizia dovesse, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni
[22]
classificati come uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la disposizione ha modificato le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il Ministero è stato quindi autorizzato nel triennio 2019-2021 a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono stati autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari.
La disposizione in esame, come precisa la relazione, è volta ad assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria e ad accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall’articolo 1, comma 311, della legge n. 145 del 2018.
Articolo 1, comma 451
(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)
Il comma 451 - inserito nel corso dell’esame al Senato - integra e definisce la procedura speciale di reclutamento, presso gli IRCCS pubblici e gli IZS, di personale a tempo determinato appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità dedicata al personale del ruolo della ricerca sanitaria (avvenuta il 12 luglio 2019), i summenzionati Istituti possono assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio ovvero titolarità di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque sanitaria. La progressione economica alle fasce retributive superiori del personale così assunto avviene, in fase di prima applicazione, secondo le procedure e i criteri di valutazione definiti con decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La disposizione in commento integra alcune norme sul personale che svolge attività di ricerca sanitaria presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). Tali norme sono poste nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, la quale ha fra l’altro previsto l'istituzione, presso gli Istituti summenzionati, di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
L’attuazione delle norme, come previsto dall’art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2019, era legata all’entrata in vigore (avvenuta il 12 luglio 2019) del CCLN relativo al personale della sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria - triennio 2016-2018 [23] . Nell'ambito del predetto CCLN sono stati definiti i trattamenti economici dei relativi profili, valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. Come previsto dall’art. 1, comma 432, della legge di bilancio 2019, in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del CCLN, gli Istituti possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, di una procedura speciale di reclutamento in base alla quale può essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio ovvero titolarità di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque.
Il reclutamento del personale è consentito nei limiti delle risorse previste dall’art. 1, commi 424 e 425, della stessa legge di bilancio 2019 (non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri).
A decorrere dal 2019, tale limite è pari alla somma del 30 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del suddetto comma 424, a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ulteriori risorse sono pari, complessivamente, a 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021
La novella in esame - inserendo il comma 432-bis nel citato articolo 1 della L. n. 205 - prevede, con riferimento ai soggetti assunti (a tempo determinato), che le fasce economiche stabilite dal suddetto contratto dell'11 luglio 2019 siano attribuite secondo criteri individuati dal Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 427 dell'articolo 1 della L. n. 205 (decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).
Articolo 1, comma 473
(Proroga Ape sociale)
Il comma 473, proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
A seguito della suddetta proroga, mediante modifica della norma istitutiva dell’APE sociale (articolo 1, comma 179 della L. 232/2016), l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della L. 232/2016, che stabilisce i limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio, è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025.
Sul punto, la Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio precisa che il maggiore onere derivante dal suddetto incremento della relativa autorizzazione di spesa, che costituisce in ogni caso limite di spesa, è parametrato a circa 15.000 nuovi accessi, sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili.
Il richiamato comma 186 ha, inizialmente, disposto che il beneficio dell’indennità è riconosciuto, a domanda, entro i seguenti limiti annuali di spesa (già incrementati dall’art 1, c. 162, lett. h), della L. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018): 300 milioni di euro per il 2017, 630 milioni di euro per il 2018, 666,5 milioni di euro per il 2019, 530,7 milioni di euro per il 2020, 323,4 milioni di euro per il 2021, 101,2 milioni di euro per il 2022 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2023.
A seguito della proroga dell’Ape sociale per il 2019 disposta dall’art. 18 del D.L. 4/2019 [24] , i suddetti limiti di spesa sono poi stati ulteriormente incrementati, dal medesimo art. 18, nella misura di: 16,2 milioni di euro per il 2019, 131,8 milioni di euro per il 2020, 142,8 milioni di euro per il 2021, 104,1 milioni di euro per il 2022, 51,0 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro per il 2024. Conseguentemente, il medesimo art. 18 del D.L. 4/2019 ha contestualmente soppresso l’art. 1, c. 167, della L. 205/2017, che aveva istituito il Fondo APE sociale nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (definiti con il D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
Infine, la disposizione in esame prevede che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all’APE sociale (di cui al secondo e terzo periodo dell’articolo 1, comma 165, della L. 205/2017 – vedi infra), si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020.
Pertanto, devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell’istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.
Il richiamato comma 165 semplifica la procedura per l'accesso all’APE sociale, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.
In particolare, il secondo periodo del comma 165 stabilisce che i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell’istituto nel corso dell'anno 2018 dovevano presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l’accesso all’istituto e l’eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (termine da ultimo prorogato dal DL 4/2019), l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.
In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016 (come modificati sostanzialmente dalla L. 205/2017) possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. È stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.
Inoltre:
- per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);
- per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.
Si ricorda anche l’istituzione, ad opera della L. 205/2017, del Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità, Fondo successivamente soppresso dall’art. 18 del D.L. 4/2019.
L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:
- mancata cessazione dell'attività lavorativa;
- titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
- soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
- soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.
L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.
Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.
Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.
Si segnala che l’art. 53, c. 1, del D.L. 50/2017 attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale).Le attività lavorative gravose si considerano svolte in via continuativa (che, come detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della L. 205/2017, l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita, prevista per alcune categorie di lavoratori, non si applica ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale.
Articolo 1, commi 474 e 475
(Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)
I commi 474 e 475 prevedono la ricostituzione di due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l’altra per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020.
Più nel dettaglio, viene demandata a due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - da emanarsi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame - l'istituzione:
§ di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale (comma 474);
§ di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo ed internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (comma 475).
Ciascuna delle suddette Commissioni:
§ è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato;
è composta:
§ da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e, per la sola Commissione sulle attività gravose, del Consiglio superiore degli attuari;
§ da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).
§ conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020. Entro i 10 giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori.
I medesimi decreti provvederanno a definire anche le modalità di funzionamento delle predette Commissioni, nonché la possibilità per le stesse di richiedere contributi ad esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, europee ed internazionali competenti nelle materie oggetto di studio:
Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
Infine, all'attuazione delle suddette disposizioni si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che le medesime Commissioni, con le medesime finalità (ma presiedute dal Presidente dell’ISTAT), sono state istituite con i Decreti del Presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2018 e 10 aprile 2018, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 155 e 158, L. 205/2017), che prevedeva anche che i loro lavori si sarebbero conclusi entro il 15 novembre 2018, per la Commissione sui lavori gravosi, ed entro il 30 settembre 2018, per la Commissione sulla spesa previdenziale ed assistenziale.
Articolo 1, comma 476
(Proroga opzione donna)
Il comma 476 reca disposizioni concernenti l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.
Più nel dettaglio – modificando l’articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 - si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo [25] venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2018, vedi infra) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal richiamato art. 16, c. 1, del D.L. 4/2019, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre al suddetto trattamento pensionistico si applica quanto disposto dall’art. 12 del D.L. 78/2010, secondo cui il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome (v. infra).
Conseguentemente, la medesima disposizione in esame - modificando l’articolo 16, comma 3, del D.L. 4/2019 - posticipa al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.
Sul punto, si ricorda che il richiamato art. 16, c. 3, del D.L. 4/2019 dispone che al suddetto personale si applica la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici di cui all’art. 59, c. 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno [26] .
La cosiddetta opzione donna è una misura sperimentale introdotta dall’art. 1, c. 9, della L. 243/2004 che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le lavoratrici dipendenti, o 58 anni, per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.
Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.
La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati entro il 31 dicembre 2015 ha posto significativi problemi interpretativi. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato risoluzioni (rispettivamente la 7-00159/2013 e la 7-00040/2013) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.
Successivamente, l’art. 1, c. 281, della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'accesso all'istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la maturazione dei requisiti entro tale data.
L’art. 1, c. 222 e 223, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita. Più specificamente, si estende, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la frazione di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale).
Da ultimo, l'articolo 16 del D.L. 4/2019 estende la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.
Articolo 1, commi 477 e 478
(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)
Il comma 477 concerne la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 (modificando le norme transitorie già vigenti, valide per il triennio 2019-2021). Il comma 478 prevede una nuova disciplina a regime in materia, decorrente dal 2022. La modifica prevista da entrambe le nuove discipline - transitoria e a regime - rispetto alle corrispondenti norme vigenti è costituita dall'elevamento della misura di perequazione al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS [27] .
Si ricorda che gli incrementi a titolo di perequazione automatica si basano sulla variazione del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
[28]
; gli incrementi sono determinati secondo varie aliquote decrescenti (rispetto alla base di calcolo costituita dalla variazione del costo della vita).
Il comma 477 modifica la disciplina transitoria finora vigente
[29]
, valida per il triennio 2019-2021; in particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte).
Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste dall'attuale disciplina transitoria; esse sono pari:
§ al 77% qualora l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;
§ al 52% qualora l'importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
§ al 47% qualora l'importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
§ al 45% qualora l'importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo;
§ al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.
Nell'applicazione delle suddette aliquote si prevede (così come nella disciplina transitoria già vigente) un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate; tale meccanismo è inteso a garantire che i trattamenti complessivamente superiori a tale limite non risultino inferiori al medesimo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica.
Il comma 478 prevede, a decorrere dal 2022, l'applicazione di una nuova disciplina a regime in materia di perequazione, in sostituzione di quella posta dall'articolo 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Le nuove norme - così come quelle di cui al suddetto articolo 69, comma 1, della L. n. 388 e a differenza delle disposizioni transitorie summenzionate - fanno riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all'importo complessivo.
In particolare, le nuove norme di cui al comma 478 prevedono l'applicazione della perequazione: nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore, come stabilisce la norma vigente a regime, di cui al citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore, come previsto dal citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo (così come previsto anche dall'articolo 69, comma 1, della L. n. 388).
Sulle disposizioni applicate in anni precedenti in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici
L'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011 ha previsto, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici nei seguenti termini:
§
la rivalutazione non è concessa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS;
§
per gli stessi trattamenti, la rivalutazione opera, nella misura del 70%, nella fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo;
§
con un'apposita clausola di salvaguardia, si prevede che, nel caso in cui i trattamenti sottoposti al blocco siano superati, per effetto della rivalutazione, dai trattamenti non sottoposti al blocco della rivalutazione (verosimilmente quelli di importo fino a 5 volte il trattamento minimo o comunque di poco inferiori a tale limite), la rivalutazione sia attribuita fino a concorrenza del limite incrementato di questi ultimi per effetto della rivalutazione automatica.
In materia è quindi intervenuto, nel quadro degli interventi per il contenimento della spesa previdenziale, l'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero), che (abrogando l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011) ha disposto il blocco dell'indicizzazione (sempre per il biennio 2012-2013) per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, adeguando pienamente quelle di importo complessivo fino a tre volte il richiamato trattamento minimo (e cioè 1.442,99 euro lordi per il 2012).
Successivamente, l'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto che per il triennio 2014-2016 (periodo successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015) la rivalutazione dei trattamenti pensionistici operasse nei seguenti termini:
§
100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
§
95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
§
75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
§
50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
§
40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.
Sulla materia è quindi intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 70/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011, nella parte in cui ha disposto la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
A seguito di tale sentenza è stato emanato il Decreto-Legge 65/2015, il quale ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente al biennio 2012-2013, al fine di garantire una rivalutazione parziale e retroattiva ("nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale") dei trattamenti ricompresi tra tre e sei volte il minimo INPS, confermando sostanzialmente il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS.
Più precisamente, ai sensi del D.L. 65/2015, la perequazione automatica è stata riconosciuta:
§
per il biennio 2012-2013 nella misura del:
-
40% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;
-
20% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;
-
10% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.
§
per il biennio 2014-2015, nella misura del 20% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS;
§
a decorrere dal 2016, nella misura del 50% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.
Lo stesso D.L. 65/2015 ha inoltre specificato che la rivalutazione riconosciuta per il biennio 2014-2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale debba intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia, per il triennio 2014-2016 - successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015 -, dell'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013) per il medesimo biennio.
Si ricorda, infine, che l'articolo 3, commi 3-sexies e 3-septies, del D.L. 244/2016, ha differito al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015.
Articolo 1, commi 479-481
(Risorse per attuazione Reddito di cittadinanza)
I commi 479-481 – introdotti al Senato – dispongono lo stanziamento di un importo complessivo pari a 40 milioni di euro dal 2020 al fine di consentire l’attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza.
Nel dettaglio, il comma 479 dispone lo stanziamento di 35 milioni di euro dal 2020 per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) in convenzione con l’INPS, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF.
Si ricorda che l’art. 12, c.5, del D.L. 4/2019 ha stanziato una cifra di pari importo, per le medesime finalità, per il 2019.
Dalla medesima annualità e al fine di finanziare le attività relative al Rdc e alla Pdc da parte degli istituti di patronato, il comma 480 dispone l’incremento di 5 milioni di euro del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene demandata poi ad apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei criteri di ripartizione delle suddette risorse.
Infine, il comma 481 dispone che ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede:
§ nel 2020, mediante corrispondente riduzione dei limiti di spesa autorizzati ai fini dell’erogazione del beneficio economico del RdC e della Pdc (di cui all’art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019);
§
dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all’art. 1, c. 255, della L. 145/2018.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Articolo 1, comma 482
(Fondo vittime di gravi infortuni)
Il comma 482, introdotto al Senato, ridetermina la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
In particolare, la norma incrementa il suddetto Fondo nella misura di 1 milione di euro per il 2020, due milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per il 2022.
Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall’articolo 1, comma 1187, della L. 296/2006, con lo scopo di fornire un puntuale supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni. Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore (ad esclusione, quindi, delle malattie professionali e degli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo alla data richiamata). Beneficiari del Fondo - come previsto dall’art. 1, comma 131, della legge di stabilità 2013, L. n. 147/2013
[30]
, sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti: coniuge superstite; figli legittimi, naturali, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità. In mancanza di coniugi o figli, beneficiari sono i genitori (naturali o adottivi) a carico del lavoratore deceduto; fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto. L’erogazione dei fondi è di competenza dell'INAIL, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
In attuazione del citato comma 1187 della L. 296/2006, sono stati emanati alcuni decreti ministeriali. In particolare, il D.M. 2 luglio 2007 ha disciplinato le tipologie dei benefici concessi, comprese le anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi benefici, mentre il D.M. 19 novembre 2008, oltre a determinare le procedure, i requisiti e le modalità di accesso, individua i beneficiari, nonché le tipologie di benefici spettanti. I successivi decreti
[31]
hanno provveduto a rideterminare gli importi delle prestazioni.
Con particolare riferimento ai benefici spettanti, non sottoposti a tassazione, si ricorda che l’erogazione degli stessi è subordinata all'esito di un accertamento sommario e a un’ispezione da parte degli organismi preposti. Si tratta, in particolare:
§
di una prestazione una tantum, con importo (fissato annualmente con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall'andamento del fenomeno infortunistico. I beneficiari di tale prestazione sono sia i superstiti di lavoratori assicurati (ai sensi del D.P.R. 1124/1965) sia quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (di cui alla L. 493/1999);
§
di un’anticipazione della rendita dei superstiti, pari a 3 mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.
Con riferimento alla dotazione del Fondo, l’articolo 1, comma 534, della legge finanziaria 2008, L. n. 244/2007 ne ha disposto un incremento di 2,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Successivamente, l’art. 1, comma 435, della legge di bilancio 2019, L. n. 145/2018, ne ha disposto un incremento nella misura di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019.
Articolo 1, commi 483-485
(Prestazioni creditizie agevolate)
I commi 483-485 – introdotti al Senato – riaprono i termini ai fini dell’accesso facoltativo alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPS.
I suddetti commi riaprono i termini per l’iscrizione facoltativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono del trattamento pensionistico a carico della “Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, già iscritti all’INPDAP”, nonché dei dipendenti o pensionati delle amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che siano iscritti ad enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale, che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non siano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (comma 483).
L’adesione alla suddetta Gestione unitaria, che è irrevocabile, avviene previa comunicazione scritta all’INPS da effettuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto interministeriale attuativo dell’articolo in commento, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (commi 484 e 485).
La Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è stata istituita dalla L. 662/1996 ed è attualmente gestita dall'INPS. Tale gestione eroga una serie di prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici iscritti, i quali versano una apposita contribuzione al relativo Fondo: il contributo a carico dei lavoratori in servizio è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, mentre il contributo a carico dei pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione.
Al suddetto Fondo sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione ex-INPDAP. Successivamente, il D.M. 45/2007 ha esteso la possibilità di iscrizione alla suddetta anche ai dipendenti e pensionati di tutte le amministrazioni pubbliche. Il termine ultimo per l'esercizio dell'opzione era il 31 maggio 2008.
Si ricorda che, come specificato nel messaggio INPS 3282/2017, possono aderire alla Gestione anche i dipendenti neo-assunti o trasferiti presso amministrazioni statali, non iscritti alla Gestione dipendenti pubblici ai fini delle prestazioni pensionistiche o del trattamento di fine rapporto o fine servizio. In questi casi, la volontà di aderire deve essere manifestata entro 30 giorni dalla data di assunzione o dalla data del trasferimento.
Anche i dipendenti civili e i militari in servizio, già iscritti alla Gestione Credito e prossimi al pensionamento, possono iscriversi alla Gestione in oggetto. La volontà di adesione deve essere manifestata entro l'ultimo giorno di servizio.
Articolo 1, commi 491-494
(Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2020
nelle aree di crisi complessa e finanziamento percorsi formativi)
I commi da 491 a 494, introdotti al Senato:
§
consentono l'impiego nel 2020, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga in determinate aree, delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019 e di ulteriori 45 milioni di euro;
§
estendono i suddetti trattamenti anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e Torino;
§ incrementano di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.
Conseguentemente, la rubrica del Capo V del disegno di legge in esame viene modificata in “Misure in materia di pensioni e lavoro”.
Nel dettaglio, il comma 491 prevede, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, la possibilità di impiegare, per il 2020, le risorse finanziarie residue già stanziate per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa da specifiche disposizioni (l’art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 nonché le ulteriori disposizioni adottate per le specifiche situazioni occupazionali delle regioni Sardegna, Sicilia, Lazio e dell’area di crisi complessa di "Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto" – vedi infra box ricostruttivo).
Per le medesime finalità e sempre per il 2020, il comma 1 stanzia ulteriori 45 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione. La ripartizione delle suddette risorse è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (per la cui adozione non viene previsto un termine).
Il comma 492 estende, per il 2020, la possibilità di concedere i suddetti trattamenti in deroga anche alle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e Torino (riconosciute con i DM del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019), entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Per quanto riguarda il trattamento di mobilità in deroga - di cui all’art. 53-ter del D.L. 50/2017 - la possibilità di destinare le suddette risorse è riconosciuta in favore dei lavoratori delle predette aree di crisi che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga al 31 dicembre 2019.
Il richiamato articolo 53-ter del D.L. 50/2017 ha riconosciuto alle regioni la possibilità di impiegare alcune risorse finanziarie (nei limiti della parte non utilizzata) per la corresponsione dei suddetti trattamenti; si tratta delle risorse finanziarie di cui all’art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 stanziate per interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga riconosciuti ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa. I lavoratori interessati da tale possibilità sono quelli operanti in aree di crisi industriale complessa (riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico) e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. L'eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.
La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale - da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ed è ammessa a prescindere dall'applicazione dei criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.M. 1° agosto 2014, n. 83473 (che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente)
Infine, il medesimo comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (per la cui adozione non viene previsto un termine) la ripartizione proporzionale delle risorse tra le regioni in base alle richieste, sempre entro il suddetto limite massimo di 10 milioni di euro per il 2020.
Il comma 493 introduce la possibilità, per il 2020 e nel limite massimo complessivo delle risorse stanziate, di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi (attualmente il limite massimo è di 12 mesi) l’intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga.
La proroga può essere autorizzata previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa, qualora vi siano state particolari complessità (anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico) per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato
Riconoscimento
Per quanto attiene alle aree di crisi industriale complessa, la L. 181/1989, come modificata dal D.L. 83/2012 e dal D.L. 145/2013, ha delineato misure di sostegno consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) nelle aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi complessa o non complessa. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
In particolare, l'art. 27 del D.L. 83/2012 prevede che, nei casi di situazioni di crisi industriali complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MISE adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale e demanda al MISE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza della regione interessata. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
Si prevede poi lo strumento degli accordi di programma per l'adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Si demanda inoltre a un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la previsione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (le c.d. aree di crisi industriale "non complessa").
Con decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi.
Trattamenti in deroga
L'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto la possibilità di concedere un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa), entro un limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017. Il trattamento può essere concesso, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell'8 ottobre 2016. Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa ha l'obbligo di presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, con contestuale dichiarazione della impossibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni presenti nello stesso D.Lgs. 148/2015, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Con specifico decreto interministeriale, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa in precedenza richiamato. È previsto, infine, il monitoraggio da parte dell'INPS.
Per la concessione, nelle aree interessate da crisi industriale complessa (come riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico), di interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, l'articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha consentito l'impiego, nel 2018, delle residue risorse finanziarie stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017 dall'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, nonché dall'articolo 53-ter del D.L. 50/2017 (per quanto attiene alla mobilità in deroga). I trattamenti di integrazione salariale straordinaria possono essere concessi fino al limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Riguardo ai trattamenti di mobilità in esame, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). L'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti all'uopo emanati.
Sul punto si ricorda che con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016 sono state assegnate (per le competenze relative al 2016) alle regioni le risorse finanziarie (pari a 169.781.840 euro) per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, riconosciuta alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016 che ha introdotto il suddetto comma 11-bis. Per le medesime finalità, con il successivo decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, sono state assegnate alle stesse regioni le risorse (pari a 117 milioni di euro) per le competenze relative al 2017.
Successivamente, l’art. 1, c. 1136, lett. c), della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto per il 2019:
L’art. 1, c. 282, della richiamata L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha previsto la facoltà di utilizzare, per il 2019, le restanti risorse finanziarie stanziate per la concessione, nelle aree di crisi industriale complessa, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, nonché per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna, disponendo inoltre lo stanziamento di ulteriori 117 milioni di euro, ripartite con il decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019.
Per quanto riguarda specificamente le situazioni occupazionali della Sardegna e della Sicilia, l’art. 9 del D.L. 101/2019 ha attribuito la facoltà di destinare ulteriori risorse fino al limite, rispettivamente, di 3,5 milioni di euro e di 30 milioni di euro per il 2019 per la prosecuzione dei trattamenti in deroga in favore dei lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa.
Infine, l’art. 10 del richiamato D.L. 101/2019 ha disposto che il trattamento di mobilità in deroga, previsto dall’articolo 53-ter del D.L. 50/2017 (vedi infra) venga riconosciuto anche ai lavoratori dell’area di crisi industriale complessa "Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto” che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga alla data del 31 dicembre 2016 (oltre che, come già previsto, a quelli che risultino beneficiari di uno dei suddetti due trattamenti alla data del 1° gennaio 2017), nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2019.
Le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, sono le seguenti:
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REGIONE
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AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA
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Data e atto di riconoscimento
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1
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Lazio
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Rieti
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D.M. 13/04/2011
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2
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Puglia
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Taranto
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D.L. 129/2012
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3
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Toscana
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Piombino
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D.L. 43/2013
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4
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Friuli Venezia Giulia
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Trieste
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D.L. 43/2013
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5
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Sicilia
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Termini Imerese
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AdP 22/07/2015
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6
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Sicilia
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Gela
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D.M. 20/05/2015
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7
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Molise
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Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro
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D.M. 07/08/2015
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8
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Toscana
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Livorno
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D.M. 07/08/2015
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9
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Marche-Abruzzo
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Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno
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D.M. 10/02/2016
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10
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Lazio
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Frosinone
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D.M. 12/09/2016
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11
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Sardegna
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Portovesme
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D.M. 13/09/2016
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12
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Liguria
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Savona
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D.M. 21/09/2016
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13
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Sardegna
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Porto Torres
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D.M. 07/10/2016
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14
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Umbria
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Terni-Narni
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D.M. 7/10/2016
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Il comma 494 incrementa lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall’articolo 110 della L. 205/2017 (75 milioni di euro a decorrere dal 2018) per un importo pari a 46,7 milioni di euro portando così il finanziamento a 121,7 milioni di euro limitatamente al 2020.
Agli oneri così quantificati si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008), che è conseguentemente incrementato di 21,7 milioni di euro per il 2020.
A tale ultimo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2020, sia dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (di cui all’art. 1, c. 3, lett. f), della L. 247/2007, sia, in misura corrispondente, degli importi previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 67/2011 per l’attuazione delle misure per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti.
L’articolo 1, comma 110, della L. 205/2017 ha previsto specifici finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato, a decorrere dal 2018, a carico del richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.
In particolare il comma 110, lettera b), ha stanziato 75 milioni per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro. Tale stanziamento è stato incrementato di 50 milioni di euro per il 2019 dall’art. 1, c. 281, della L. 145/2018.
Articolo 1, commi 495-497
(Assunzioni di soggetti impegnati in lavori
socialmente utili o in attività di pubblica utilità)
I commi 495-497 - introdotti dal Senato - modificano la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) - da parte di pubbliche amministrazioni - di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità.
Le modifiche rispetto alla disciplina finora vigente - posta, con riferimento al triennio 2019-2021, dall'articolo 1, commi da 446 a 449, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni - sembrano concernere, almeno in base alla formulazione letterale, le sole pubbliche amministrazioni utilizzatrici dei soggetti summenzionati, mentre il comma 448 del suddetto articolo 1 della L. n. 145 fa riferimento anche alle altre pubbliche amministrazioni.
In particolare, in base alle modifiche:
si consente, per le assunzioni in esame, anche l'utilizzo delle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni) e si prevede un incremento di queste ultime, a decorrere dal 2020, nella misura di 9 milioni di euro annui. Si dispone altresì che, ai fini dell'utilizzo in esame, le risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2020. Ai fini del riparto, le amministrazioni interessate, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;
si sopprime la condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e si consente una deroga ai limiti della dotazione organica nonché a quelli stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (si specifica che per il solo anno 2020 i soggetti sono assunti in qualità di lavoratori sovrannumerari). Tali soppressioni e deroghe sono ammesse nei limiti delle risorse finanziarie summenzionate.
Resta fermo che:
le assunzioni in oggetto sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili. Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA;
le disposizioni in esame concernono i soggetti che abbiano svolto lavori socialmente utili o attività di pubblica utilità per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (o che abbiano gli altri requisiti di anzianità di servizio richiamati dal citato comma 446, lettera a), dell'articolo 1 della L. n. 145).
Sembrerebbe opportuno chiarire se resti fermo che le norme in oggetto concernano il solo triennio 2019-2021. Si rileva altresì che i summenzionati termini temporali relativi alla procedura di riparto delle risorse sono posti con riferimento al solo anno 2020.
Articolo 1, commi 498-500
(Norme in materia di incentivo all’esodo
per i lavoratori del settore editoriale)
I commi 498-500, introdotti al Senato, sono volti ad incrementare i limiti di spesa vigenti per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale e a ridefinire le condizioni per l’accesso alle prestazioni di vecchiaia anticipata per giornalisti e lavoratori poligrafici.
Più in dettaglio, il comma 498 dell’articolo incrementa i limiti di spesa attualmente previsti dall’'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
[32]
per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituiscono tetti di spesa, previsti per sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma l, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.
L’articolo 41-bis, comma 7, del D.L. 207/2008 ha disposto un intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della L. 416/1981. Tale intervento consiste in una riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009), per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Lo stesso comma ha previsto altresì (secondo periodo) che, nel caso in cui i datori di lavoro delle aziende in precedenza richiamate presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni di euro annui fino al 2013, 23 milioni di euro nel 2014, 29 milioni di euro nel 2015, 33 milioni di euro nel 2016 e 2017, 30,8 milioni di euro nel 2018, 23 milioni nel 2019 e 20 milioni a decorrere dal 2020, sussista l’obbligo di introdurre, con specifico decreto interministeriale, a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo da versare INPGI per il finanziamento dell’onere eccedente.
L’articolo 37, comma 1, lettera b) della L. 416/1981 ha disposto che i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale possano optare, entro 60 giorni dall’ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per una liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia a 58 anni, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI dello specifico requisito contributivo previsto (360 contributi mensili accreditati).
Il comma 499 sostituisce integralmente l’articolo 2, comma 2 del d.lgs 69 del 2017,- che, attraverso il rinvio all’articolo 1-bis, commi 2 e 3 del d.l. 90 del 2014, richiama la disciplina dei trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati nelle imprese editrici, con specifico riferimento ai giornalisti - introducendo anche il comma 2-bis.
A tale riguardo, si ricorda che, nella normativa vigente, i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati possono riguardare
[33]
i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, nell'àmbito dei soggetti ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale. Ai fini in esame, l’articolo 1-bis, comma 2 del d.l. 90 del 2014 dispone che i piani di ristrutturazione o riorganizzazione devono prevedere la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con l'attuazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti; tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
Ai sensi del successivo comma 3, dell’articolo 1-bis, l'instaurazione, da parte dell'impresa editrice, di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti pe
r la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti (già dipendenti dalla medesima impresa) che abbiano optato per i trattamenti in esame comporta la revoca del finanziamento concesso per questi ultimi la revoca ha luogo anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa, facente capo al medesimo gruppo editoriale.
La disposizione del comma in esame, introduce, in particolare, una disciplina modificativa rispetto a quella dettata dall’articolo 1-bis comma 2, richiamato nella disposizione sostituita:
§
autorizza la possibilità di presentare al Ministero del Lavoro i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale in data successiva al 31 dicembre 2019;
§ specifica che in tali piani sia indicata la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di una assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti (anziché di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti come attualmente previsto): a) di giovani di età non superiore a 35 anni; b) di giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale; c) di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli art. 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
§ sopprime il riferimento che esclude le imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti dalla applicazione del rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti;
La disposizione del comma in esame, in particolare, introduce anche un comma 2-bis che riproduce esattamente il contenuto della disciplina dettata dall’articolo 1-bis comma 3, richiamato nella disposizione sostituita, in tema di revoca del finanziamento concesso (v. sopra), coordinandole con quanto disposto dal nuovo comma 2.
Il comma 500, deroga, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 alla disposizione di cui all’art. 37, comma l, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che definisce i requisiti contributivi per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici
L’art. 37, comma l, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 41 dispone che i lavoratori poligrafici che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018, possano optare per il trattamento di pensione, entro 60 giorni dall’ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta (limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).
In deroga a tale disposizione, il comma dispone che per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il l o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 [34] . I suddetti trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
I trattamenti pensionistici sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.
La copertura di tali oneri è a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, per 6,1 milioni nel 2020, 10,2 milioni nel 2021, 11,7 milioni nel 2022, 12,5 milioni nel 2023, 11,6 milioni nel 2024, 7,6 milioni nel 2025, 4,4 milioni nel 2026, 0,3 milioni nel 2027.
L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente, verificando il rispetto, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti, se del caso non prendendo in esame ulteriori domande di pensionamento
Non si applicano le disposizioni sulla speranza di vita di cui all’articolo 12, commi da 12.bis a 12-quinquies del d.l 31 maggio 2010, n. 78 [35] .
Il D.Lgs. 69/2017 (adottato in attuazione della delega prevista dalla L. 198/2016), ha modificato i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato dei giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.
Per quanto riguarda i giornalisti dipendenti di aziende in crisi che hanno concluso accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si dispone che questi possano accedere alla pensione anticipata nei 5 anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI (in luogo del raggiungimento dei 58 anni di età come precedentemente previsto) a condizione che abbiano almeno 25 anni (in luogo dei 18 richiesti dalla disciplina antecedente) di anzianità contributiva.
Si dispone, infine, un regime transitorio per gli anni 2017-2018 per i dipendenti da aziende in crisi i cui accordi non siano stati recepiti alla data del 12 giugno 2017. Questi possono accedere alla pensione anticipata:
§
con un'anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI;
§
con un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini
Per completezza, si ricorda che diversi provvedimenti (art. 1-bis della L. 90/2014, art. 1, c. 226-232, L. 232/2016 e art. 53-bis del D.L. 50/2017) hanno rifinanziato la spesa autorizzata per il sostegno degli oneri derivanti dall'accesso alla suddetta pensione di vecchiaia anticipata.
CIGS
Il richiamato D.Lgs. 69/2017, inoltre, ha riformulato la disciplina dei trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018 per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, prevedendo alcune ipotesi speciali rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. 148/2015, applicabili a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro.
In particolare:
§
si prevede la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento);
§
la durata del trattamento per i casi di crisi aziendale viene stabilita in 24 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti, per la suddetta causale, dalla normativa generale).
Si ricorda, infine, che il decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 ha definito i criteri per il riconoscimento del trattamento in relazione alle causali della riorganizzazione aziendale (in presenza di crisi) e della crisi aziendale, le modalità di applicazione della suddetta disciplina speciale, nonché la durata minima del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (da esercitarsi entro 60 giorni dell'ammissione ai suddetti trattamenti).
Articolo 1, comma 503
(Interventi a favore dell'agricoltura)
La disposizione del comma 503-reca una serie di disposizioni in favore degli imprenditori agricoli.
Il comma 503 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Il comma 503 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Per l'art. 1 del d.lgs. 99/2004, ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.
L'art. 5 del reg. (CE) n. 1257/1999 (abrogato dal regolamento (CE) n. 1698/2005) prevede che il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole viene concesso ad aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni in esame si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Articolo 1, commi 515-517
(Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)
I commi 515-517, introdotti al Senato, recano disposizioni in merito alle misure di sostegno al reddito previste per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, prorogando, inoltre, di un anno, sino al 31 dicembre 2020, il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.
Conseguentemente, la rubrica dell’articolo 60 del disegno di legge in esame viene modificata in “Interventi in favore dell’agricoltura e della pesca”.
Nel dettaglio, il comma 515 riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021. Viene poi demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità.
Si ricorda che l’art. 1, comma 673 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha riconosciuto, per l’anno 2019, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti e limiti.
Il comma 516 incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2021 le risorse – di cui all’articolo 1, comma 346, della L. 232/2016 - destinate alla corresponsione dell’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto temporaneo non obbligatorio avvenuti nel corso del 2020.
Si ricorda che la disposizione sopra citata della legge di bilancio 2017 prevede che, a decorrere dall’anno 2018, per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, sia riconosciuta una indennità giornaliera onnicomprensiva, fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (valevole per un periodo non superiore, complessivamente, a quaranta giorni in corso d'anno). A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, c. 803, della L. 145/2018, il suddetto riconoscimento opera, dal 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni annui.
Anche in tale caso, viene demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità.
Il comma 517 proroga al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all’art. 2, comma 5-decies del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 2010 del 2011), adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico.
Articolo 1, commi 590-602
(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)
I commi 590-602 dettano norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni.
Si prevede, in primo luogo, la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni, indicate in apposito allegato, adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di ciò, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.
Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell’allegato, incrementato del 10%.
Si prevede, quindi, che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni.
Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione.
Il comma 601 esclude dall'ambito di applicazione dei commi 588-613 i soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (soggetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103).
La disposizione opera inoltre un richiamo, confermandone le previsioni, all'articolo 1, comma 183, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Quest'ultimo, a sua volta, esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dall'anno 2020, dall'àmbito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale -, norme previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato (elenco redatto dall'ISTAT)
[36]
.
Articolo 1, comma 607
(Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici)
Il comma 607 prevede, dal 2020, una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.
Più precisamente, si prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all’articolo 6 del D.L. n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere dal 2020, venga corrisposto nel limite del 44,32%.
Si fa presente che un’analoga disposizione è contenuta nell’articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, dal 2018, nella misura del 45,07%.
L’articolo 6 del D.L. 457/1997 ha stabilito la concessione, alle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale, di un esonero totale dagli oneri contributivi (sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente) per il personale italiano o comunitario imbarcato a decorrere dal 1° gennaio 1998. L’esonero opera anche nei confronti del richiamato personale. Allo stesso tempo, è stata disposta la concessione (a determinate condizioni), alle stesse imprese, di un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nel 1997 nei confronti della gente di mare, nel rispetto di specifici limiti.
Merita ricordare che negli ultimi anni una serie di provvedimenti hanno rideterminato, riducendolo progressivamente, il richiamato sgravio, ampliandone contestualmente l’ambito oggettivo di applicazione.
In particolare, l’articolo 2, comma 2, della L. 203/2008 aveva esteso, dal 2009 (e comunque nel limite dell’80%) il beneficio richiamato alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (estendendo alle stesse anche il credito d’imposta in misura corrispondente all'I.R.P.E.F. dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, di cui all’articolo 4 dello stesso D.L. 457/1997). Successivamente, l’articolo 4, comma 55, della L. 183/2011 aveva ulteriormente diminuito lo sgravio (nella misura del 60% per il 2012 e del 70% dal 2013). Con l’articolo 1, comma 74, della L. 228/2012, era stata disposta la corresponsione dello sgravio nel limite del 63,2% per il biennio 2013-2014, del 57,5% per il 2015, del 50,3% a decorrere dal 2016. L’articolo 1, comma 431, della L. 232/2016 e l’articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 hanno ulteriormente ridotto lo sgravio, rispettivamente, al 48,7% dal 2017 e al 45,07% dal 2018.
Articolo 1, comma 608
(Soppressione di un Fondo istituito presso l’INPS)
Il comma 608 sopprime il Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti.
In particolare, si sopprime il comma 709 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge finanziaria per il 2014), che, appunto, destina le economie, da accertare a consuntivo [37] , derivanti dalle disposizioni del precedente comma 707 (cfr. infra), ad un apposito fondo, istituito presso l’I.N.P.S., finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con specifico D.P.C.M.. Quest’ultimo provvedimento provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.
L’articolo 1, comma 707, integrando il testo dell’articolo 24, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 - con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data - il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo, cd. calcolo pro-rata) prevede che, in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa
Articolo 1, comma 609
(Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico
ed Accantonamenti di spesa in bilancio)
Il comma 609 opera, in base ad una revisione delle stime, una riduzione delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme pensionistiche e prevede un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare - di fronte alla suddetta riduzione - il rispetto dei saldi di finanza pubblica.
La riduzione suddetta concerne, nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022, le stime relative alle norme in materia pensionistica di cui agli articoli 14 e 15 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva -.
Tale riduzione è ulteriore rispetto a quelle contemplate nelle stime della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (riguardo a queste ultime, cfr. la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio).
Per quanto riguarda il 2020, il summenzionato accantonamento, corrispondente all'ulteriore riduzione in esame, rientra nell'accantonamento complessivo, per il medesimo anno, di cui ai successivi commi 624 e 625, alla cui scheda si rinvia.
Per gli anni 2021 e 2022, l'accantonamento corrispondente alle ulteriori riduzioni in oggetto è invece disposto dal presente comma 609 e dall'elenco 1 a cui esso fa rinvio. Tale accantonamento concerne (in termini di competenza e di cassa) le unità di voto 1.4 ("Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte") e 23.2 ("Fondi di riserva e speciali") dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali accantonamenti possono essere rimodulati - con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, come ha specificato il Senato - nell'ambito dello stato di previsione del Ministero, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica; le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del citato D.L. n. 4 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 2019) [38] , e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.
Articolo 1, comma 853
(Assunzioni nei piccoli comuni)
Il comma 853 novella la disciplina in materia di facoltà assunzionali dei comuni recata all'art. 33, comma 2, del DL n. 34 del 2019, con la finalità di favorire le assunzioni nei piccoli Comuni facenti parte di Unioni di comuni.
La disposizione interviene sulla disciplina che attribuisce ai Comuni la facoltà di assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale.
Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, senza tener conto degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.
La norma in esame novella il secondo periodo del comma 2 dell'art. 34, che nel testo vigente demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le Province che si collocano al disotto del predetto valore soglia.
La prima delle novelle recate nella disposizione in commento dispone che il citato decreto ministeriale debba altresì stabilire un valore soglia superiore a quello prossimo al valore medio, cui sono tenuti a convergere i comuni con una spesa di personale eccedente anche la soglia superiore. Ai comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia è fatto divieto di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (cioè i piccoli comuni) facenti parte di un'Unione di comuni, qualora si collochino al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, è consentito incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato anche se ciò può determinare lo sforamento della stessa. Ciò al solo al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità e sempre che, con l'attivazione delle facoltà assunzionali, non si ecceda il valore superiore. I comuni che procederanno in tal senso collocheranno dette unità in comando preso le corrispondenti Unioni, che ne sosterranno i relativi oneri, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.
Ulteriori novelle sono infine dirette a coordinare le restanti disposizioni dell'art.33, comma 2, del DL 34/2019 con le disposizioni appena illustrate.
La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.
Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare
[39]
- contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente
[40]
.
Le previsioni di entrata e di spesa contenute nella Sezione II:
sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale tiene conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno e delle rimodulazioni compensative che interessano anche i fattori legislativi
[41]
;
evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra, riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa che costituiscono l’unità di voto (art. 21, co. 1-sexies, legge n. 196/2009).
La presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio è stabilita entro il termine del 20 ottobre di ogni anno (art. 7, L. n. 196).
Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio. La normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).
1. Le unità di voto parlamentare
In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le unità di voto sono individuate:
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
A titolo esemplificativo, le voci che costituiscono l’unità di voto sono rappresentate, per le entrate tributarie, dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad es. imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad es. proventi speciali, redditi da capitale, ecc.).
b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.
La classificazione del bilancio per missioni e programmi è volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, e a rendere più agevole l’attività di verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. A tal fine, la legge di contabilità prevede la corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile con l’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.
Per quanto concerne i contenuti, l’unità di voto deve indicare:
§
l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
§
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
§
le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative sia all’anno cui il bilancio si riferisce sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Le spese del bilancio dello Stato sono classificate in:
§
oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§
fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§
spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
La classificazione della spesa nelle tre categorie si fonda sulla natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).
Per ciascun programma. la quota della spesa per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione.
2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo
Con la c.d. flessibilità di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a)
la rimodulazione in via compensativa tra dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).
La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 196, il quale prevede la rimodulazione delle quote annuali nel rispetto del vincolo finanziario complessivo anche per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti: in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale).
Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è altresì consentita la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio (cfr. Box successivo):
b)
il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, concorrono alla manovra di finanza pubblica
[42]
.
Delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa è data esplicita evidenza contabile in appositi allegati al deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
In relazione alle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, l’articolo 30 commi 1 e 2 della legge di contabilità consente, con la Sezione II del disegno di legge di bilancio:
a)
la rimodulazione delle quote annuali ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter, fermo restando l’ammontare complessivo autorizzato dalla legge, o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, al fine di adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti.
Le autorizzazioni in ordine alle quali è esercitabile tale facoltà sono soltanto quelle individuate con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali in conto capitale oggetto di monitoraggio e di rendicontazione ai fini dell’allegato alla Nota di aggiornamento al DEF;
b)
per le autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio.
La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall’Amministrazione anche per i residui di stanziamento provenienti dagli esercizi precedenti a quello consuntivato, così come previsto dall’art. 34-ter, comma 1, della legge di contabilità.
Si ricorda che l’articolo 4-quater del D.L. n. 32/2019 (Sblocca cantieri) ha introdotto una disciplina sperimentale per il triennio 2019-2021 che consente la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario anche per le autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali.
In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita evidenza delle rimodulazioni orizzontali proposte per le leggi pluriennali di spesa in conto capitale e delle reiscrizioni nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziate e non impegnate risultanti dall’ultimo Rendiconto.
Il comma 1-ter dell’articolo 23 della legge di contabilità (introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 93/2016, attuativo della delega in materia di potenziamento del bilancio di cassa), entrato in vigore dal 1° gennaio 2017, stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel triennio, distinguendosi la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito che le dotazioni di competenza in ciascun anno si adeguino a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente.
Ciò al fine di rafforzare concretamente l’attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti.
4. Classificazione delle entrate e delle spese
Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione:
a)
titoli, a seconda della loro natura:
-
titolo I: entrate tributarie;
-
titolo II: entrate extra-tributarie;
-
titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
-
titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti.
I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all’entità del ricorso al mercato finanziario;
b)
ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad alcuni esercizi;
c)
tipologia di entrata, ai fini dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti;
d)
categorie, secondo la natura dei cespiti;
e)
unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, che possono eventualmente essere suddivise in articoli.
La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a)
missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b)
programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni;
c)
unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).
Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.
Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.
Le azioni, disciplinate dall’art. 25-bis della legge di contabilità – individuate con il D.P.C.M. 14 ottobre 2016 ed adottate a partire dall’esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.
Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione sull'efficacia delle azioni, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La Prima Relazione è stata presentata al Parlamento il 12 ottobre 2018 (Doc. XXVII, n. 2). Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.
Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).
Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.
La legge di contabilità prevede che tali classificazioni si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. È pertanto prevista la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. In appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione. È richiesto altresì, in apposito prospetto, il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi di spesa, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.
Tutti i suddetti prospetti devono essere aggiornati dopo l’approvazione della legge di bilancio.
5. La struttura della Sezione II del bilancio di previsione
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri.
Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti Allegati:
Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) – Allegato n. 587;
Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a) – Allegato n. 589;
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b) – Allegato n. 588;
Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4) – Allegato n. 670;
Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2) – Allegato n. 585.
L’articolo 21della legge di contabilità dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.
Ciascuno stato di previsione della spesa nelle singole Tabelle allegate al ddl di bilancio è inoltre corredato dei seguenti elementi informativi:
la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti, con indicazione delle risorse finanziarie per il triennio con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, con riferimento;
per ogni programma, viene presentata la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;
per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
il budget dei costi della relativa amministrazione.
Di tali elementi informativi è richiesto l’aggiornamento al momento dell’approvazione della legge di bilancio. Per il budget dei costi, è previsto l’aggiornamento anche sulla base del disegno di legge di assestamento (art. 33, co. 4-octies).
Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti.
L’articolo 21 dispone inoltre:
§
la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (sia in I che in II Sezione) nel corso della discussione parlamentare;
§
l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva, iscritti nell’ambito del MEF: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa;
§
la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;
§
l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.
Per quanto riguarda il settore del lavoro, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ddl di bilancio 2020-2022 (A.C. 2305), come modificato nel corso dell’esame al Senato, autorizza spese finali, in termini di competenza, per 142.590,5 milioni di euro nel 2020, 144.830,5 milioni di euro per il 2021 e 146.772,1 milioni di euro per il 2022, come si evince dalla tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2019
|
Previsioni
|
|||
Ddl di bilancio 2020
|
Diff. |
Ddl di bilancio 2021
|
Ddl di bilancio 2022
|
||
Spese correnti
|
134.448,4
|
142.520,8
|
+8.072,4
|
144.762,1
|
146.714,3
|
Spese in c/capitale
|
56
|
69,7
|
+13,7
|
68,4
|
57,7
|
SPESE FINALI
|
134.504,4
|
142.590,5
|
+8.086,1
|
144.830,5
|
146.772,1
|
Spese MINISTERO in % spese finali STATO
|
21,1%
|
21,5%
|
-
|
21,7%
|
22,1%
|
Rispetto alla legge di bilancio per il 2019, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 espone per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel triennio di riferimento un andamento crescente.
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2020, il ddl di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2019 che, in termini assoluti, è pari a 8.086,1 milioni di euro. Tale aumento deriva dagli effetti congiunti di un aumento di 8.072,4 milioni di spese correnti e di un aumento di 13,7 milioni delle spese in conto capitale.
Gli stanziamenti di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizzati per il 2020 dal ddl di bilancio rappresentano, in termini di competenza, il 21,5% della spesa finale del bilancio statale.
Le previsioni di spesa per il 2020
Con riferimento al 2020, lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4 del DDL), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2020 di 141.617 mln di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria, attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio, come modificata al Senato, determina un aumento delle spese finali come evidenziato nella tabella che segue:
|
2019
|
2020
|
||||||
Legge di Bilancio
|
BLV *
|
Manovra Ddl originario
|
Modifiche Senato
|
|||||
Sez II
|
Sez I
|
DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II
|
Sez II
|
Sez I
|
Bilancio integrato sez I+Sez II
|
|||
Spese correnti
|
134.448,4
|
141.547,3
|
141.861,3
|
572,2
|
142.433,5
|
141.861,3
|
659,6
|
142.520,8
|
Spese c/capitale
|
56
|
69,7
|
69,7
|
-
|
69,7
|
69,7
|
-
|
69,7
|
SPESE FINALI
|
134.504,4
|
141.617
|
141.931
|
572,2
|
142.503,2
|
141.931
|
659,6
|
142.590,5
|
* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all’entrata in vigore della manovra in esame.
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2020 per ciascuna Missione e Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2019.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente 2019, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione e programma.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
|
|||||||
|
Missione/Programma
|
2019
|
2020
|
|||||
Legge di Bilancio.
|
BLV
|
Modifiche sez. II
|
DDL bilancio
Sez. II
|
Effetti Sez. I
|
Dlb integrato sez I+Sez II
|
|||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
1
|
Politiche per il lavoro (26)
|
10.493,2
|
11.191,9
|
-
|
293
|
11.485
|
38,6
|
11.523,6
|
1.1
|
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
|
9.701
|
9.564,4
|
|
300
|
9.864,5
|
37,5
|
9.902
|
1.2
|
integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
|
31,6
|
31,2
|
-
|
-
|
31,2
|
-0,1
|
31,1
|
1.3
|
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
|
64
|
64,7
|
-
|
-
|
64,7
|
1
|
65,7
|
1.4
|
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
|
325,6
|
332
|
-
|
-
|
332
|
-
|
332
|
1.5
|
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
|
347,4
|
1.161,8
|
-
|
-7
|
1.154,8
|
-
|
1.154,8
|
1.6
|
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)
|
23,6
|
38
|
-
|
--
|
38
|
-
|
38
|
2
|
Politiche previdenziali (25)
|
84.936,9
|
90.959,3
|
-
|
-14
|
90.945,3
|
-114,5
|
90.846,3
|
2.1
|
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
|
84.936,9
|
90.959,3
|
-
|
-14
|
90.945,3
|
-114,5
|
90.846,3
|
3
|
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
|
39.028,3
|
39.408,1
|
-
|
35
|
39.443
|
720
|
40.163
|
3.1
|
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
|
99
|
101,6
|
-
|
-10
|
91,6
|
2,3
|
93,9
|
3.2
|
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
|
38.929,3
|
39.306,5
|
-
|
45
|
39.351,5
|
717,7
|
40.069,2
|
4
|
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
|
5,2
|
12,3
|
|
-
|
12,3
|
-
|
12,3
|
4.1
|
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
|
5,2
|
12,3
|
|
-
|
12,3
|
-
|
12,3
|
5
|
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
|
40,8
|
45,3
|
|
-
|
45,3
|
-
|
45,3
|
5.1
|
Indirizzo politico (32.2)
|
10
|
15,6
|
|
-
|
15,6
|
-
|
15,6
|
5.2
|
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
|
30,8
|
29,7
|
|
-
|
29,7
|
-
|
29,7
|
|
SPESE FINALI MINISTERO
|
134.504,4
|
141.617
|
-
|
314
|
141.931
|
572,2
|
142.590,5
|
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
La spesa complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è allocata su 5 missioni, di cui quelle di maggior rilievo per il lavoro sono la Missione 1 (Politiche per il lavoro) e la Missione 2 (Politiche previdenziali).
Per la Missione 1, nel corso dell’esame al Senato, sono state proposte, per il 2020, variazioni in aumento della Sezione I pari a 38,7 milioni di euro, che portano il Bilancio integrato, dopo la nota di variazione, alla cifra di 11.523,6 milioni di euro. Le variazioni in aumento sono quasi interamente ascrivibili al Programma Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione, e sono pari a 37,7 milioni di euro.
Per la Missione 2, nel corso dell’esame al Senato, sono state proposte, per il 2020, variazioni in aumento della Sezione I pari a 15,5 milioni di euro, che portano il Bilancio integrato, dopo la nota di variazione, alla cifra di 90.846,3 milioni di euro. Le variazioni in aumento sono interamente ascrivibili all’unico Programma Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali.
Per quanto riguarda il settore delle politiche sociali, la Missione di maggior rilievo è la Missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia).
Per la suddetta Missione, nel corso dell’esame al Senato sono state proposte, per il 2020, variazioni in aumento della Sezione I pari a 33,15 milioni di euro, che portano il Bilancio integrato, dopo la nota di variazione, alla cifra di 40.162,9 milioni di euro. Le variazioni in aumento sono a carico per 2,15 milioni al programma Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni e per 31 milioni a carico del programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, le cui previsioni finali dopo la nota di variazione, sono pari a 40.069,1 milioni di euro.
Analisi per Missione/Programmi
La Missione 23 “Fondi da ripartire” presenta un incremento delle risorse conseguenti alle misure riportate nella Sezione II per 4.864 milioni, a cui si contrappone una riduzione disposta in Sezione I di 1.629 milioni.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato, il Programma Fondi da assegnare registra un decremento di 551,3 milioni di euro.
(valori in milioni di euro)
|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
|
|||||||
|
Missione/Programma
|
2019
|
2018
|
|||||
Legge di Bilancio.
|
BLV
|
Modifiche sez. II
|
DDL bilancio
Sez. II
|
Effetti Sez. I
|
Dlb integrato sez I+Sez II
|
|||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
23
|
Fondi da ripartire (33)
|
11.138
|
8.960
|
-
|
4.864
|
13.824
|
-1.629
|
12.195
|
23.1
|
Fondi da assegnare (33.1)
|
5.771
|
3.820
|
-
|
4.864
|
8.684
|
-1.690,5
|
6.993,5
|
[1] Ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, e dell'articolo 3-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
[2] In base alle summenzionate risorse finanziarie, sono stati emanati, con riferimento al triennio 2019-2021, tre decreti ministeriali in data 27 febbraio 2019, recanti: le "nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e le "relative modalità di applicazione"; la "nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione"; la "nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare" e le "relative modalità di applicazione".
[3] Si ricorda che la norma finora vigente fa rinvio al D.M. 23 ottobre 2013 ("Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo") ed all'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (concernente il "credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati").
[4] Secondo la disciplina di cui all'art. 2, commi da 28 a 30, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
[5] La suddetta misura più elevata è prevista per ogni ipotesi di rinnovo del contratto a termine (ivi compresi i casi in cui il contratto intercorra tra un'agenzia di somministrazione ed un lavoratore).
[6] Riguardo all'ambito delle attività stagionali, cfr. il D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, a cui fa rinvio il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81).
[7] La nozione di pubblicazione, ai fini dell'applicazione del citato D.Lgs. n. 33 del 2013, è posta dall'art. 2, comma 2, del medesimo.
[8] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, commi 5, 6 e 6-bis, del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"): le graduatorie dei vincitori dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata (nell'albo pretorio, per gli enti locali territoriali); di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per le eventuali impugnative).
Per una fattispecie eventuale di pubblicazione (relativa sia ai vincitori sia agli idonei collocati in graduatorie concorsuali), cfr. l'articolo 4, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.
[9]
Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.
[10] Tale possibilità è ammessa in attesa dell'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 9 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.
[11] Cfr. supra, in nota.
[12] Ai sensi dell'articolo 1, comma 366, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.
[13] Nella misura di euro 82.631.031,99 per il 2022; 87.949.528,79 per il 2023; 93.268.025,59 per il 2024; 98.586.522,39 per il 2025; 100.024.990,19 per il 2026; 100.268.081,29 per il 2027; 100.507.908,99 per il 2028; 100.747.736,69 per il 2029; 100.987.564,39 per il 2030; 101.743.114,09 per il 2031; 102.469.571,39 per il 2032; 103.140.459,99 per il 2033; 103.811.348,59 per il 2034; 104.482.237,19 per il 2035; 104.637.404,79 dal 2036
[14] Nella misura di euro 1.183.808,70 per il 2022, 2.426.449,50 per il 2023, 3.669.090,30 per il 2024, 4.911.731,10 per il 2025, 6.154.371,90 per il 2026, 6.213.204 per il 2027, 6.268.772,70 per il 2028, 6.324.341,40 per il 2029, 6.379.910,10 per il 2030, 6.435.478,80 per il 2031, 6.646.214,10 per il 2032, 6.801.380,70 per il 2033, 6.956.547,30 per il 2034, 7.111.713,90 per il 2035 e 7.266.880,50 dal 2036
[15]
Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.
[16] L’articolo 3 dispone che “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”. Ai sensi dell’articolo 4, invece, “il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.”
[17] Riguardo a questi ultimi, cfr. infra.
[18] In base a quest'ultima, il limite annuo era pari al corrispondente ammontare della spesa per l'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento.
[19] Articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008; articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il 2005.
[20] Secondo cui gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino determinate condizioni.
[21] Si ricorda che tale congedo è attualmente operativo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo di cui all’art. 1, c. 8, della L. 92/2012.
[22] Attualmente gli istituti penali per i minorenni sono 17 e sono situati ad Acireale, Airola, Bari, Bologna, Cagliari – Quartucciu, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Nisida (NA), Palermo, Pontremoli, Potenza, Roma, Torino e Treviso.
[23] Tale sezione contrattuale è posta ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018. La sezione ha definito i profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria
[24] Per ulteriori dettagli, si veda la circolare INPS 15/2019
[25] Così come previste dal D.Lgs. 180/1997, il quale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 24, della L. 335/1995, ha definito le modalità esplicative in caso di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
[26] Con riferimento all’accesso ad opzione donna con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018, cfr. la Nota del MIUR 4644/2019 secondo cui tutte le relative domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.
[27] Il valore del trattamento minimo annuo INPS è pari nel 2019 a 6.669,13 euro. Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima.
[28] Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.
Si ricorda che la disciplina della perequazione concerne anche i trattamenti pensionistici di natura assistenziale.
L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo (articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni). Nella valutazione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto si deve tener conto (ai sensi del medesimo articolo 34, comma 1, della L. n. 448, e successive modificazioni) anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, assegni che sono quindi inclusi nella base di riferimento pur essendo estranei all'ambito di applicazione degli incrementi a titolo di perequazione.
[30] L’elenco dei beneficiari del Fondo coincide con quello già individuato dal D.M. 19 novembre 2008, attuativo del citato art. 1, comma 1187, della L. 296/2006.
[31] Cfr, da ultimo, il D.M. 15 maggio 2019, n. 51, di determinazione degli importi dei benefici del Fondo.
[32] L’articolo 41-bis, comma 7 è stato rifinanziato da ultimo dall’articolo 53-bis, comma 1 del d.l. 50 del 2017.
[33] In base alla disciplina di cui all'art. 37 della L. n. 416 del 1981, e successive modificazioni.
[34] In cui si dispone che “l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;”
[35] Si ricorda che attualmente è previsto un adeguamento biennale dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento. Per quanto concerne l’ultimo adeguamento previsto, il decreto 5 novembre 2019 ha disposto che dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati. Il prossimo adeguamento si avrà nel 2023.
[36] Si ricorda che gli enti previdenziali in esame sono inclusi nel suddetto elenco.
[37] Con le procedure previste dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la Conferenza di servizi.
[38] Il citato comma 3 prevede un monitoraggio da parte dell'INPS (con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni successivi) delle domande dei trattamenti pensionistici ivi richiamati e l'invio, da parte del medesimo INPS, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, della rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
[39] Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.
[40] Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l’andamento delle entrate e delle spese è riservata alla sezione normativa, cioè la Sezione I, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella Sezione II.
[41] Non sono considerate aggiornamenti della legislazione vigente eventuali proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che siano non compensate; queste ultime facoltà, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.
[42] Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della legge di stabilità. I rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni erano, infatti, prima della riforma ex legge n. 163/2016, operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.