Disposizioni in materia di rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006) 26 novembre 2019 |
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Contenuto|Rapporto periodico sulla situazione del personale - quadro normativo|Relazioni allegate o richieste| |
ContenutoLe proposte di legge in esame (C. 615, Gribaudo ed altri, C. 1925 del CNEL e C. 1345, Benedetti ed altri) intervengono sulle modalità di redazione del Rapporto sulla situazione del personalerapporto biennale, che deve essere presentato dalle aziende con più di cento dipendenti, relativo alla situazione del personale e ai diversi aspetti inerenti alle pari opportunità sul luogo di lavoro, nonché sulle sanzioni in caso di inottemperanza all'obbligo di presentazione del predetto rapporto.
Le
Relazioni illustrative allegate ai provvedimenti specificano che tale intervento è volto a garantire la
parità salariale tra uomo e donna, attraverso l'introduzione di disposizioni che diano maggiore trasparenza al suddetto rapporto, consentendo l'individuazione delle aziende che assolvono o meno il suddetto obbligo, nonché l'accesso dei dipendenti al rapporto in oggetto.
Le proposte di legge in esame intervengono su alcune disposizioni del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006): in particolare, la proposta di legge C. 615 si compone di due articoli, mentre le proposte di legge C. 1345 e C. 1925 si compongono di un articolo unico. Per quanto riguarda l'Obbligo di redazione del rapportoobbligo di redigere il suddetto rapporto biennale, che attualmente sussiste per le aziende che occupano oltre cento dipendenti, ai sensi del citato art. 46 (vedi infra), le proposte di legge C. 1345 e C. 1925, modificando il predetto articolo, ampliano l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo in questione, configurandolo anche in capo alle aziende (pubbliche e private) che impiegano, rispettivamente, più di 25 dipendenti (C. 1345, art. 1, comma 1) e più di 50 dipendenti (C. 1925, art. 1, comma 1, lett. a)). Inoltre, la proposta di legge C. 1925 elimina la previsione secondo la quale le aziende sono tenute a redigere almeno ogni due anni il rapporto, del quale, pertanto, viene stabilita la cadenza biennale.
La sola proposta di legge C. 615, modificando l'articolo 46 del citato D.Lgs. 198/2006, introduce la facoltà di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale per le aziende pubbliche e private che occupano meno di 100 dipendenti, disponendo, al contempo, che l'INPS invii annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del Codice delle pari opportunità (C. 615, art. 1, comma 1, lett. a)). In considerazione del fatto che, attualmente, l'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale è previsto per le aziende con oltre cento dipendenti, sembrerebbe opportuno che l'articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge C. 615 facesse riferimento alle aziende che occupano fino a cento dipendenti. La medesima proposta di legge dispone, inoltre, la pubblicazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, dell'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e di quelle che non lo hanno trasmesso (art. 1, comma 1, lettera b)). Sulle Modalità di redazione del rapportomodalità di redazione del rapporto intervengono le sole proposte di legge C. 615 e C. 1925. In particolare, l'A.C. 615 (art. 1, comma 1, lettera c)) amplia il contenuto del decreto ministeriale al quale è demandata la definizione delle modalità di redazione del predetto rapporto.
Si ricorda, in proposito, che l'art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 198/2006, attualmente, prevede la redazione del suddetto rapporto in conformità alle indicazioni definite con apposito decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che, in attuazione di tale norma, è stato emanato il
D.M. 3 maggio 2018, Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. In particolare, si prevede che tale decreto specifichi, oltre alle indicazioni per la redazione del predetto rapporto, definite nell'ambito di determinate specificazioni (come attualmente previsto - vedi infra), anche:
Sul punto, il richiamato Codice (art. 38) prevede, tra l'altro, che qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di discriminazione indicati - o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive - il lavoratore (o, per sua delega, le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o la consigliera o il consigliere di parità della città metropolitana e dell'ente di area vasta o regionale territorialmente competente) può ricorrere al tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato.
L'A.C. 1925 (art. 1, comma 1, lett. b) sostituisce il comma 2 del citato art. 46, prevedendo che il rapporto deve essere:
L'art. 46, comma 2, nella formulazione vigente, prevede la trasmissione del rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La norma in commento amplia il ventaglio dei soggetti destinatari della trasmissione del rapporto in questione, prevedendo che la consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati, trasmettendoli, oltre che alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri - come attualmente già previsto - anche alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Entrambe le proposte di legge C. 615 e C. 1925 intervengono in materia di Sanzionisanzioni. La prima, C. 615, specifica alcune modalità di controllo e di sanzione in ordine all'obbligo di redazione del rapporto. Nel dettaglio:
La seconda, C. 1925, sostuisce in proposito il comma 4 del citato art. 46, prevedendo che, in caso di mancata trasmissione del rapporto, da parte delle aziende, nei termini prescritti, l'ispettorato territoriale del lavoro invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. La norma prevede, inoltre, che:
Con riferimento alle relazioni da trasmettere al Parlamento, la proposta di legge C. 615, con una modifica all'articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 198/2006, dispone che la relazione biennale sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro è presentata alle Camere dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità e non, come attualmente previsto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La suddetta relazione è svolta d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato per le pari opportunità, anche sulla base del rapporto che, entro il 31 marzo di ogni anno, la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora sulla propria attività e su quella svolta dalla Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta alle Camere, almeno ogni due anni. La proposta di legge C. 1925 - attraverso l'introduzione del comma 4-bis al richiamato art. 46 - dispone che il CNEL, con cadenza biennale, tenendo conto anche della relazione sul bilancio di genere redatta ai sensi dell'articolo 38-septies, comma 3-bis, della legge legge di contabilità e finanza pubblica, trasmette una relazione al Parlamento nella quale sono contenute considerazioni e proposte, anche legislative, volte a garantire effettive condizioni di pari opportunità di genere nel mercato del lavoro.
Si ricorda, in proposito, che l'articolo 38-
septies, comma
3-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), dispone la trasmissione alle Camere, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una relazione sulla sperimentazione - e, successivamente, sui risultati dell'adozione definitiva - di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche al fine di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile.
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Rapporto periodico sulla situazione del personale - quadro normativo
Preliminarmente, occorre ricordare che il
più volte richiamato C
odice delle
pari
opportunità - che contiene misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso – dispone esplicitamente (art. 1, c. 2) che la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.
Per quanto concerne, specificamente, la situazione del personale maschile e femminile, l'art. 46 del D.Lgs. 198/2006 obbliga le aziende, pubbliche e private, che occupano oltre 100 dipendenti a redigere almeno ogni due anni un rapporto sulla predetta situazione, contenente le informazioni relative ad ognuna delle professioni, allo stato delle assunzioni, alla formazione, alla promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o di qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all'intervento della CIG, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente corrisposta.
Il rapporto è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il termine di trasmissione è fissato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell'ambito delle suddette specificazioni dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 maggio 2018.
Qualora, nei termini prescritti, le aziende non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei predetti soggetti (R.S.A., consigliera e consigliere di parità), invita le aziende stesse a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 520/1955 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro.
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Relazioni allegate o richiesteAi provvedimenti sono allegate le Relazioni illustrative. |