Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Lavoro
Titolo: Misure urgenti per imprese in aree di crisi industriale complessa
Riferimenti: AC N.583/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 2/1
Data: 13/06/2018
Organi della Camera: COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA E DI ALTRI ATTI URGENTI DEL GOVERNO


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Misure urgenti per imprese in aree di crisi industriale complessa

13 giugno 2018
Progetti di legge


Indice

Contenuto|Normativa vigente|


Contenuto

Il decreto legge in esame consente, per il 2018, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

Tali aree sono territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale. La complessità può derivare o da crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, o da grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio.

In queste aree, l'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha previsto la possibilità di concedere un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa, per il biennio 2016-2017 ed entro il limite di determinate risorse. Successivamente, la L. 205/2017 ha previsto l'utilizzo delle richiamate risorse non utilizzate nel biennio 2016-2017 anche nel 2018, nonché la facoltà, per le regioni, di prorogare specifici trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (vedi infra).

 

In particolare, con il provvedimento in esame:

 

  • si aggiungono alle risorse finanziarie impiegate nel 2018 per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga e di mobilità in deroga per le richiamate aree (ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della L. 205/2017, vedi infra) ulteriori 9 milioni di euro, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna (articolo 1, comma 1). A tali oneri si provvede con il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008 (articolo 1, comma 2). Nel corso dell'esame presso la Commissione speciale per l'esame del documento di economia e finanza e di altri atti urgenti del Governo è stato approvato un emendamento che ha chiarito che le richiamate risorse (fino al limite di 9 milioni di euro) da utilizzare per la regione Sardegna derivano dal Fondo sociale occupazione e formazione, sono da riferirsi al solo anno 2018 e sono destinate per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel territorio della medesima regione;
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, l'ulteriore finanziamento è dovuto al fatto che nella regione Sardegna le richiamate risorse risultano allo stato insufficienti a garantire gli obiettivi programmati.
     Si segnala, inoltre, che la relazione tecnica allegata precisa che le risorse ulteriori assegnate garantiscono la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga (non si fa invece alcun riferimento alla cassa integrazione straordinaria in deroga) per ulteriori 6 mesi, scadendo l'attuale trattamento il 30 giugno 2018. La platea potenziale interessata risulta essere pari a circa 1.000 lavoratori.

 

 

  • si dispone la facoltà per le regioni di prorogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della L. 205/2017, vedi infra) che, pur avendo origine da eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2016, siano stati concessi con provvedimenti adottati dopo tale data (comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2017) (articolo 2).
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale modifica si rende necessaria per superare le difficoltà applicative derivanti dalla normativa vigente, la quale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni di fatto identiche, per il fatto che, pur traendo i provvedimenti di concessione di cassa integrazione in deroga origine da eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2016, sono ammessi a finanziamento solo se adottati entro tale scadenza e non oltre. La relazione tecnica allegata, inoltre, afferma come le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti per coprire le proroghe di cassa integrazione in deroga iniziate nel 2016 e concesse con decreto regionale nel 2017, in quanto i riparti tra regioni, effettuati con i DM. 1/2016 e 12/2017 (vedi infra) sono stati effettuati tenendo conto di tutte le sospensioni o riduzioni di orario di lavoro iniziate entro il 2016, già note alla data di adozione dei D.M. di riparto. "Le situazioni oggetto della presente modifica normativa, quindi", prosegue la relazione tecnica, "potevano essere risolte già ai sensi dell' articolo 1, comma 145, della legge n. 205 del 2017, qualora le regioni avessero decretato entro il 31/12/2016. Pertanto, la modifica è dovuta esclusivamente al ritardo dell'emanazione del provvedimento regionale di concessione dei trattamenti da erogare".

Normativa vigente

Per quanto attiene alle aree di crisi industriale complessa, la L. 181/1989, (come modificata dal D.L. 83/2012 e dal D.L. 145/2013) ha delineato misure di sostegno consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) nelle aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi complessa o non complessa. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

In particolare, l'art. 27 del D.L. n. 83/2012 prevede che, nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MISE adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale e demanda al MISE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza della regione interessata.

Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Si prevede poi lo strumento degli accordi di programma per l'adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Si demanda inoltre a un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la previsione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (le c.d. aree di crisi industriale "non complessa").

Con decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi.

 

Le aree di crisi industriale complessa attualmente sono le seguenti:

 

REGIONE

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Data e atto di riconoscimento

1

Lazio

Rieti

D.M. 13/04/2011

2

Puglia

Taranto

D.L. 129/2012

3

Toscana

Piombino

D.L. 43/2013

4

Friuli Venezia Giulia

Trieste

D.L. 43/2013

5

Sicilia

Termini Imerese

AdP 22/07/2015

6

Sicilia

Gela

D.M. 20/05/2015

7

Molise

Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro

D.M. 07/08/2015

8

Toscana

Livorno

D.M. 07/08/2015

9

Marche-Abruzzo

Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno

D.M. 10/02/2016

10

Lazio

Frosinone

D.M. 12/09/2016

11

Sardegna

Portovesme

D.M. 13/09/2016

12

Liguria

Savona

D.M. 21/09/2016

13

Sardegna

Porto Torres

D.M. 07/10/2016

14

Umbria

Terni-Narni

D.M. 7/10/2016

 

 

L'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto la possibilità di concedere un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa), entro un limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017.Il trattamento può essere concesso, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell'8 ottobre 2016. Per di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa ha l'obbligo di presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, con contestuale dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni presenti nello stesso D.Lgs. 148/2015 né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Con specifico decreto interministeriale, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa in precedenza richiamato. E' previsto, infine, il monitoraggio da parte dell'L'INPS.

 

L'articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 ha consentito l'impiego, nel 2018, per la concessione, nelle aree interessate da crisi industriale complessa (come riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico), di interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie, stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017 dall'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, nonché dall'articolo 53-ter del D.L. 50/2017 (per quanto attiene alla mobilità in deroga). I trattamenti di integrazione salariale straordinaria possono essere concessi fino al limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Riguardo ai trattamenti di mobilità in esame, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). L'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti all'uopo emanati. Con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016 sono state assegnate (per le competenze relative al 2016) alle regioni le risorse finanziarie (pari a 169.781.840 euro) per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa - riconosciuta alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016 - ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015. Per le medesime finalità, con il successivo decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, sono state assegnate alle stesse regioni le risorse (pari a 117 milioni di euro) per le competenze relative al 2017.

Il successivo articolo 1,comma 145, della L. 205/2017 ha previsto la facoltà, per le regioni - in seguito a specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni stesse - di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. La facoltà in esame è ammessa - al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi suddette - nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni per l'erogazione di ammortizzatori sociali in deroga.

 

L'articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008, ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di polita attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.