Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2022 - Schede di lettura - Volume III - Articolo 1, comma 634- Articolo 22 (Edizione provvisoria)
Riferimenti: AC N.3424/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 501/3 Volume III
Data: 27/12/2021
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI BILANCIO 2022

Schede di lettura

Edizione provvisoria

A.C. 3424

 

Volume III

 

Articolo 1, commi 634 – Articolo 22

 

Dicembre 2021

 

 

 

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Dossier n. 474/3 - Volume III

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 501/3 - Volume III

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I – Articolo 1, commi 1-296;

§  Volume II – Articolo1, commi 297-633;

§  Volume III – Articolo 1, comma 634-Articolo 22.

 

 

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I N D I C E

 

 

Tavola di raffronto. 13

Articolo 1, commi 634 e 635 (Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste) 31

Articolo 1, comma 636 (Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279) 33

Articolo 1, commi 637-644 (Conclusione del cashback) 36

Articolo 1, comma 645 (Sgravio contributivo apprendisti) 39

Articolo 1, comma 646 (Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici) 42

Articolo 1, comma 647 (Contributo per un progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio-ACAP Onlus in favore degli anziani) 44

Articolo 1, comma 648 (Contratti a termine del Ministero dell’interno) 45

Articolo 1, comma 649 (Finanziamento al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale) 46

Articolo 1, comma 650 (Risorse per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci contro il COVID-19) 47

Articolo 1, commi 651 e 652 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia) 48

Articolo 1, comma 653 (Inapplicabilità verifica dell’adempimento degli obblighi di versamento) 52

Articolo 1, commi 654 e 655 (Disposizioni finanziarie) 54

Articolo 1, commi 656 e 657 (Abrogazione del decreto-legge n. 209 del 2021) 60

Articolo 1, commi 658-659 (Misure a sostegno dell'industria del tessile) 62

Articolo 1, comma 660 (Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere) 66

Articolo 1, commi 661-667 (Diposizioni in materia di recupero degli uomini autori di violenza) 67

Articolo 1, comma 668 (Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio) 71


 

Articolo 1, commi 669 e 670 (Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità) 73

Articolo 1 , commi 671-674 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 77

Articolo 1, commi 675 e 676 (Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente) 80

Articolo 1, comma 677 (Incremento del Fondo per le non autosufficienze) 82

Articolo 1, commi 678-680 (Fondo per progetti di coabitazione di anziani) 83

Articolo 1, commi 681-682 (Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario) 84

Articolo 1, comma 683 (Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni del D.L. n. 146 del 2021 di modifica della disciplina dell’IVA) 86

Articolo 1, commi 684-686 (Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori) 87

Articolo 1, commi 687-689 (Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione) 90

Articolo 1, comma 690 (Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS) 91

Articolo 1, commi 691-694 (Sanità militare) 93

Articolo 1, comma 695 (Misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa) 96

Articolo 1, comma 696 (Apprendistato Agenzia Industrie Difesa) 97

Articolo 1, commi 697 e 698 (Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche statali) 99

Articolo 1, comma 699 (Risorse per i campionati europei di nuoto) 101

Articolo 1, commi 700-703 (Fondi per la produzione artigiana, della ceramica e del Vetro di Murano) 103

Articolo 1, commi 704 e 705 (Disposizioni concernenti la fauna selvatica) 111

Articolo 1, commi 706-707  (Proroga esonero canone unico e semplificazioni pubblici esercizi) 112

Articolo 1, comma 708 (Esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta) 117

Articolo 1, commi 709 e 710 (Proroga del termine per la richiesta dei partiti politici  di ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato) 118

Articolo 1, comma 711  (Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali) 120

Articolo 1, comma 712 (Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale) 122

Articolo 1; comma 713 (Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile) 124

Articolo 1, comma 714 (Fondo venture capital) 125

Articolo 1, commi 715-717  (Partecipazione al capitale della Banca d’Italia) 128

Articolo 1, comma 718 (Misure per le società d'investimento immobiliare quotate) 130

Articolo 1, commi 719 (Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti) 132

Articolo 1, commi 720-726 (Riordino della disciplina sul tirocinio) 135

Articolo 1, commi 727-729 (Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS) 140

Articolo 1, comma 730 (Disposizione di interpretazione autentica in materia di imposta di registro) 147

Articolo 1, comma 731 (Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento) 149

Articolo 1, commi 732 e 733 (Consiglio nazionale dei giovani) 150

Articolo 1, commi 734 e 735 (Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali) 151

Articolo 1, comma 736 (Contributo a favore dell’Unione italiana ciechi) 154

Articolo 1, comma 737 (Credito d'imposta per le spese relative alla fruizione dell'attività fisica adattata) 155

Articolo 1, comma 738 (Contributo in favore della FISH- Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS) 156

Articolo 1, comma 739 (Contributo a favore dell’Anfass) 158

Articolo 1, comma 740 (Eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport) 160

Articolo 1, commi 741 e 742 (Contributo per il Giro d’Italia Giovani Under 23 del 2022) 161

Articolo 1, comma 743  (IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione) 162

Articolo 1, comma 744 (Contributo in favore della “Casa di Leo” per l’ospitalità dei familiari dei pazienti pediatrici) 164

Articolo 1, comma 745 (Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria) 165

Articolo 1, comma 746 (Fondo per la crescita sostenibile) 170

Articolo 1, comma 747 (Contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù) 171

Articolo 1, comma 748 (Fondo malattie rare della retina) 172

Articolo 1, comma 749 (Presa in cura di bambini affetti da malattia oncologica presso strutture ospedaliere del Comune di Pavia in base al metodo “LAD Proejct”) 173

Articolo 1, comma 750 (Finanziamento a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla) 175

Articolo 1, comma 751 (Contributo alla società BIOGEM per la competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico) 176

Articolo 1, commi 752 e 753 (Interventi perequativi in favore degli ex medici condotti) 179

Articolo 1, comma 754 (Abrogazione compiti Agenas in materia di screening neonatali) 180

Articolo 1, commi 755 e 756 (Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario) 181

Articolo 1, comma 757 (Fondo malattie croniche intestinali) 182

Articolo 1, comma 758 (Contributo all'Accademia Vivarium novum) 183

Articolo 1, comma 759 (Associazione dell’Identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo) 184

Articolo 1, comma 760 (Stabilizzazione del personale del CREA) 185

Articolo 1, commi 761 e 762 (Contributo alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII) 186

Articolo 1, comma 763 (Misure fiscali a sostegno della ricerca) 188

Articolo 1, comma 764 (Xylella fastidiosa e reimpianti) 191

Articolo 1, comma 765 (Scuole di servizio sociale) 193

Articolo 1, comma 766 (Scuola per l'Europa di Parma) 194

Articolo 1, comma 767 (Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario) 197


 

Articolo 1, comma 768 (Disposizioni transitorie in merito alla realizzazione del sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica) 198

Articolo 1, comma 769 (Proroga del termine di conclusione delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione) 200

Articolo 1, comma 770 (Interventi per la continuità didattica nelle scuole statali situate nelle piccole isole) 202

Articolo 1, commi 771-773 (Interventi per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, per l’adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI, nonché per il sostegno della rete dei consoli onorari all’estero) 203

Articolo 1, commi 774-778 (Fondo per la diffusione della cultura della legalità) 206

Articolo 1, comma 779 (Risorse per la Capitale italiana della cultura 2023) 208

Articolo 1, comma 780 (Archi romani antichi) 210

Articolo 1, comma 781  (Contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole) 211

Articolo 1, comma 782 (Contributi per la realizzazione del Festival Donizetti Opera e il Festival Internazionale della Musica MITO) 212

Articolo 1, comma 783 (Contributo in favore dell'istituto della Enciclopedia Italiana,  ) 213

Articolo 1, comma 784 (Contributo alla Fondazione EBRI) 215

Articolo 1, commi 785-791 (Disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari di rilievo culturale) 216

Articolo 1, commi 792-796 (Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini) 218

Articolo 1, comma 797-798 (Sostegno e valorizzazione dei carnevali storici) 221

Articolo 1, commi 799-801 (Fondazioni lirico sinfoniche) 222

Articolo 1, comma 802 (Contributi straordinari ad associazioni musicali) 225

Articolo 1, comma 803 (Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia) 226

Articolo 1, commi 804-806 (Celebrazioni di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino") 229

Articolo 1, comma 807 (Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo) 231

Articolo 1, comma 808 (Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di difesa cibernetica) 233

Articolo 1, commi 809-811 (Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli e finanziamento del sistema ERTMS) 235

Articolo 1, comma 812 (Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili) 236

Articolo 1, commi 813 e 814 (Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi a Mantova) 237

Articolo 1, comma 815 (Finanziamento del Fondo salva-opere) 238

Articolo 1, comma 816 (Sostegno al TPL della Città di Venezia) 240

Articolo 1, commi 817 e 818 (Manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare della Maddalena) 241

Articolo 1, comma 819 (Modifica al Regio Decreto n. 262 del 1942 in materia di appalti) 242

Articolo 1, comma 820 (Rifinanziamento Fondo rotativo progettualità) 243

Articolo 1, comma 821 (Produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti) 245

Articolo 1, comma 822 (Commissario straordinario bob Cortina) 248

Articolo 1, comma 823 (Misure per il completamento della carta geologica d’Italia) 249

Articolo 1, commi 824 e 825 (Fondo pratiche sostenibili) 251

Articolo 1, commi 826 e 827 (Fondo valorizzazione prodotti agroalimentari tradizionali e certificati) 252

Articolo 1, commi 828 e 829 (Finanziamento a favore dell'Ispra per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria) 254

Articolo 1, comma 830 (Potenziamento dei controlli ambientali) 258

Articolo 1, commi 831-834 (Misure per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari) 260

Articolo 1, commi 835-838 (Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357) 262

Articolo 1, comma 839 (Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale) 265


 

Articolo 1, commi 840 e 841 (Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti) 266

Articolo 1, commi 842 e 843 (Contributo per la promozione dei territori locali) 269

Articolo 1, commi 844 e -845 (Interventi urgenti e proroghe di termini per garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in alcuni territori delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania) 271

Articolo 1, commi 846-855 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia) 274

Articolo 1, comma 856 (Personale del Ministero dello sviluppo economico) 280

Articolo 1, commi 857 e 858 (Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali) 282

Articolo 1, commi 859-862 (Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori) 284

Articolo 1, commi 863 e 864 (Misure per il rafforzamento di SIN S.p.A.) 286

Articolo 1, commi 865-867 ((Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche) 289

Articolo 1, commi 868 e 869 (Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana) 290

Articolo 1, commi 870 e 871 (Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche) 292

Articolo 1, comma 872 (Risorse destinate ai territori di Limbadi e Nicotera) 293

Articolo 1, commi 873 e 874 (Rifinanziamento Fondo demolizione opere abusive) 294

Articolo 1, commi 875-877 (Rifinanziamento del contributo cui all'articolo 42-bis, comma 8,.del decreto-legge 14 agosto 2020, n, 104 ed estensione ai commi di Pantelleria e Trapani) 297

Articolo 1, comma 878  (Interventi relativi al Ministero dell’istruzione) 298

Articolo 1, comma 879 (Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali  vittime di atti intimidatori) 299


 

Articolo 1, comma 880 (Interventi per l'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo) 300

Articolo 1, comma 881 (Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN) 301

Articolo 1, comma 882 (Retribuzione di risultato dirigenti ENAC) 302

Articolo 1, comma 883 (Disposizioni in favore del Comune di Verduno) 303

Articolo 1, commi 884 e 885 (Reclutamento e formazione della carriera prefettizia) 304

Articolo 1, commi 886-888 (Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale e altre disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) 306

Articolo 1, comma 889 (Finanziamento a favore dell’Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri) 308

Articolo 1, commi 890-892 (Economia sociale) 310

Articolo 1, commi 893-895 (Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus) 312

Articolo 1, commi 896-898 (Fondazione Anna Milanese; Istituto Campana; Centro Studi Salvo d'Acquisto) 313

Articolo 1, comma 899 (Accademia Galileiana di scienze, lettere e arti) 314

Articolo 1, comma 900 (Biblioteca Italiana per Ipovedenti "B.I.I. ONLUS" di Treviso) 315

Articolo 1, comma 901 (Autorizzazione di spesa per l’Istituto comprensivo P. P. Mennea di Barletta) 316

Articolo 1, commi 902-905 (Autorizzazioni di spesa destinate a vari Istituti) 317

Articolo 1, comma 906 (Strada provinciale Valle Brembilla) 319

Articolo 1, comma 907, primo periodo (Ulteriori risorse per la Capitale italiana della cultura 2023) 320

Articolo 1, comma 907, secondo periodo (Stanziamento in favore della Fondazione Versiliana) 321

Articolo 1, comma 908 (Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria) 322

Articolo 1, commi 909-911 (Riqualificazione ed efficientamento energetico varie strutture) 324


 

Articolo 1, comma 912 (Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”) 325

Articolo 1, comma 913 (Estensione termine cartelle di pagamento) 327

Articolo 1, comma 914  (Disciplina del microcredito) 329

Articolo 1, commi 915 e 916 (Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo risparmiatori) 331

Articolo 1, commi 917-922 (Misure in materia di personale del CONI) 333

Articolo 1, commi 923-924 (Sospensione termini società e federazioni sportive) 338

Articolo 1, comma 925 (Disposizioni per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza) 340

Articolo 1, comma 926 (Contributo in favore delle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede) 342

Articolo 1, commi 927-944 (Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista) 345

Articolo 1, commi 945-951 (Fondazione Biotecnopolo di Siena) 348

Articolo 1, comma 952 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali) 353

Articolo 1, commi 953, 954 e 955 (Continuità territoriale) 355

Articolo 1, comma 956 (Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato per l’a.s. 2021/2022) 361

Articolo 1, comma 957 (Disposizioni relative ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola) 365

Articolo 1, comma 958 (Misure per l’immissione in ruolo di docenti) 366

Articolo 1, comma 959 (Incarichi temporanei per le funzioni ispettive e immissione in ruolo di dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione) 370

Articolo 1, comma 960 (Disposizioni in materia di collaboratori scolastici) 372

Articolo 1, comma 961 (Assunzioni Forze di Polizia e Vigili del fuoco) 377

Articolo 1, comma 962 (Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica) 378

Articolo 1, comma 963 (Fondo per i cammini religiosi) 379


 

Articolo 1, comma 964 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali) 381

Articolo 1, comma 965 (Impianti per la ventilazione meccanica controllata nelle scuole statali) 382

Articoli 1, comma 966 (Autorità sistema portuale Mar Tirreno Centro-Settentrionale ) 384

Articolo 1, comma 967 (Istituzione di una Banca dati dei minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie) 385

Articolo 1, comma 968 (Contributo in favore della Associazione DONNEXSTRADA) 386

Articolo 1, comma 969 (Lavoratori fragili) 387

Articolo 1, comma 970 (Controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi) 388

Articolo 1, comma 971 (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale) 391

Articolo 1, comma 972 (Fibromialgie) 392

Articolo 1, comma 973 (Contributo a favore dell'INDIRE) 394

Articolo 1, comma 974 (Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione) 395

Articolo 1, comma 975 (Contributo per l’Istituto Affari internazionali di Roma) 397

Articolo 1, comma 976 (Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale) 399

Articolo 1, comma 977 (Programma di interventi per i territori del Mezzogiorno) 401

Articolo 1, commi 978 e 979 (Disposizioni in materia di camere di commercio) 404

Articolo 1, commi 980-984 (Disposizioni in materia di animali da pelliccia) 408

Articolo 1, commi 985-987  (Accisa sulla birra) 410

Articolo 1, commi 988-989 (Qualifica di imprenditore agricolo e indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) 412

Articolo 1, comma 990  (Contributo al Comune di Trieste) 414

Articolo 1, comma 991 (Misure per la tutela e valorizzazione di Cividale del Friuli) 415


 

Articolo 1, commi 992-994 (Rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale) 416

Articolo 1, comma 995 (Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione) 419

Articoli 1, commi 996- 998 (Disposizioni per il settore marittimo) 421

Articolo 1, comma a 999  (Scuola politecnica  - Polo ingegneria Great Campus) 422

Art. 1, commi 1000-1001 (Tutela legale e responsabilità civile verso terzi) 423

Articolo 1, comma 1002 (Accordo culturale Italia e Germania) 425

Articolo 1, comma 1003 (Incremento del Fondo per la valorizzazione  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 427

Articolo 1, commi 1004-1005 (Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale  ra Italia e Albania. 428

Articolo 1, comma 1006 (Enti sportivi operanti nella provincia autonoma di Bolzano) 430

Articolo 1, commi 1007-1008 (Autorizzazioni di spesa per interventi culturali in provincia di Como) 432

Articolo 1, commi 1009-1010 (Centro merci di Alessandria) 433

Articolo 1, comma 1011 (Impianti a fune) 434

Articolo 1, comma 1012 (Contributo ad associazioni combattentistiche) 435

Articolo 1, comma 1013 (Limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MISE) 437

SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE.. 439

Articoli 2-20 (Approvazione stati di previsione e quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato - Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione) 439

Articolo 21 (Clausola di salvaguardia) 451

Articolo 22 (Entrata in vigore) 453

 


Tavola di raffronto

 

Oggetto

A.S. 2448
Art. co.

Testo 5a Commissione

A.C. 3424
Art. 1, co.

SEZIONE I

 

 

 

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

 

1

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

2

 

2-4

Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

 

2-bis

5-7

Esclusione IRAP per le persone fisiche

 

2-ter

8-9

Modifiche alla disciplina del Patent box

 

2-quater

10-11

Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

3

 

12

Aliquota iva del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili

4

 

13

Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione

5

 

14-23

Esenzione bollo su certificazioni digitali

6

 

24

Proroga della detassazione ai fini irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli

7

 

25

Potenziamento dei piani individuali di risparmio PIR. Piani di risparmio

8, co 1

8, co 1 e co. 1-bis

26-27

Proroghe: Superbonus fiscale

9, co. 1, lett. a)-e-bis)

9, co. 1, lett. a), c-bis), d-bis), d-quater), e-bis)

28, lett. a-e), lett. g-l)

Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici

 

9, co. 1, lett. d-bis), e co. 1-bis

28, lett. f)

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile. Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi (art. 1, co 1, lett. b) del DL 157/2021)

9, co. 2, lett. a) e b)

9, co. 2, lett. a-b e bis)

29

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (ex art. 2 del DL 157/2021)

 

9, co. 2-bis

30

Controlli dell'Agenzia delle entrate (ex art. 3 del DL 157/2021)

 

9, co. 2-ter - 2-octies

31-36

Detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

9, co. 3

 

37

Bonus verde

9, co. 4

 

38

Bonus facciate

9, co. 5

 

39

Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021 con salvezza degli effetti. Invarianza finanziaria. Modifica rubrica art. 9

 

9, co. 5-bis e 5-ter

40-41

Detrazioni per barriere architettoniche

 

9, co. 5-bis

42

Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell’ambito del Superbonus

 

9-bis

43

Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «transizione 4.0»

10, co. 1

 

44

Proroga del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

10, co. 2

 

45

Credito imposta PMI

 

10, co 2-bis

46

Rifinanziamento della misura “nuova Sabatini”

11

 

47-48

Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese

12, co. 1

 

49

Cabina di regia per l’internazionalizzazione e unificazione fondi ICE

13

 

50

Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia

 

13-bis

51-52

Fondo di garanzia per le pmi

14

 

53-58

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

15

 

59

Garanzia a favore di progetti del green new deal

16

 

60-61

Proroga dell’operatività straordinaria del cosiddetto fondo Gasparrini

17

 

62

Attività Fondo indennizzo risparmiatori

 

17-bis e 17-ter

63-69

Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese

18

 

70-71

Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale

19

 

72

Rifinanziamento del reddito di cittadinanza - Rdc

20

 

73

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza

21

 

74-84

Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego

22

 

85-86

Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata

23

 

87-88

Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi

24

 

89-90

Modifica della normativa sull’APE sociale

25

 

91-93

Opzione donna

26

 

94

Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco

27, co. 1-2

 

95-97

Armonizzazione trattamenti quiescenza Vigili del fuoco

27, co. 3-7

 

98-100

Applicazione al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

28

 

101-102

Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti

29

 

103-118

Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi

30, co. 1 e 2

 

119-120

Riduzione contributi lavoratori

 

30, co. 2-bis

121

Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione

31

 

122-130

Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria

32

 

131-133

Congedo di paternità

33

 

134

Fondo per il contrasto della povertà educativa

34

 

135-136

Decontribuzione per le lavoratrici madri

35

 

137

Finanziamento del fondo per il sostegno alla parità salariale di genere

36

 

138

Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere

37

 

139-148

Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere

38

 

149-150

Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile

39, co. 1-3

 

151-153

Misure per l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi

39, co. 4

 

154

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

40

 

155

Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni

41

 

156-157

Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L’Aquila

42

 

158

Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza

43

 

159-171

Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia

44

 

172-173

Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili

45

 

174

Credito d'imposta per il Mezzogiorno

46

 

175

Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità

47

 

176-177

Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

48

 

178

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

49, co. 1-2

 

179-180

Rifinanziamento per iniziative per persone con disturbi autistici

 

49, co. 2-bis - 2-quater

181-182

Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità

50

 

183-184

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport

51, co. 1-3, 4-5

 

185-187, 189-190

Attività sportive universitarie

 

51, co. 3-bis e 3-ter

188

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria

da 52 a 65

STRALCIATI 58, 59, 64

 

191-203

Fondi di solidarietà bilaterali e FIS

da 66 a 71 e 75

 

204-214 e 219-220

Contratto di espansione

72

 

215

Disposizioni transitorie

73

 

216

Estensione della Cassa integrazione salariale operai agricoli - CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca

74

 

217-218

Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASPI

76

 

221-222

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL

77

 

223

Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva

 

77-bis

224-238

Sostegno in caso di maternità

78

 

239

Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua

79 e 80

 

240-242

Misure di incentivo in relazione ad alcune fattispecie di cassa integrazione guadagni straordinaria e Norme in materia di apprendistato professionalizzante per le medesime fattispecie

81 e 82

 

243-248

Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale

83

 

249-250

Politiche attive per i lavoratori autonomi

84

 

251-252

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori

85

 

253-254

Finanziamento del fondo di integrazione salariale

86

 

255-256

Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

87

 

257

Incremento Fondo sanitario nazionale

88, co. 1

 

258

Incremento Fondo farmaci innovatiti

88, co. 2

 

259

Incremento risorse farmaci specializzazione medica

88, co. 3

 

260

Finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023

89

 

261

Risorse per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto emergenza epidemiologica COVID-19

 

89-bis

262

Risorse per vaccini anti SARS-COV-2

90, co. 1 STRALCIATO   co. 2

 

soppresso

Edilizia sanitaria

91

 

263-267

Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario

92, co. 1, 2 e 3

 

268-269 e 271

Cure palliative

 

92, co. 2-bis

270

Personale 118

 

92, co. 3-bis e 3-ter

272-273

Potenziamento assistenza territoriale

93, co. 1

 

274

Finanziamento a sostegno delle attività della lega italiana per la lotta contro i tumori

93, co. 2

 

275

Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo c.p.s. 13 settembre 1946, n. 233

93, co. 3 STRALCIATO

 

 

Disposizioni in materia di liste di attesa

94

 

276-279

Disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato

95

 

280

Tetti di spesa farmaceutica

96

 

281-286

Tetti di spesa per dispositivi medici

97

 

287

Aggiornamento LEA

98

 

288

Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del ssn

99

 

289

Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica ex art. 33 del dl 73/2021

100

 

290-292

Indennità di pronto soccorso

101

 

293-294

Proroga delle unità speciali di continuità assistenziale - USCA

102

 

295-296

Fondo Finanziamento Ordinario Università

103, co. 1

 

297

Contributo alle spese sanitarie degli studenti fuori sede

 

103, co. 1-bis

298

Strumenti digitali per la didattica

 

103, co. 1-ter

299

Fondo per i collegi di merito

103, co. 2

 

300

Fondo perequativo università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno

 

103, co. 2-bis

301

Cultura scientifica

103, co. 3

 

302

Compensi membri cda AFAM

103, co. 4

 

303

Istituzioni artistiche e musicali. Nucleo di valutazione

103, co. 5

 

304

Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera

 

103, co. 5-bis

305

Erasmus plus

 

103, co. 5-ter

306

Associazione UNI Italia

 

103, co. 5-quater

307

Assunzioni istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica

103, co. 6

 

308

Personale AFAM

103, co. 7

 

309

Fondo ordinario enti vigilati dal MUR

104, co. 1

 

310

Fondo italiano per la scienza

104, co. 2

 

311

Fondo per la ricerca industriale

104, co. 3

 

312

Sostegno e promozione attività degli enti pubblici ricerca

104, co. 4

 

313

Agenzia nazionale ricerca

104, co. 5

 

314

Piano di riorganizzazione e rilancio del consiglio nazionale delle ricerche – C.N.R.)

105

 

319-323

Attività enti pubblici di ricerca

 

105, co 9-bis e 9-ter

324

Contrasto della Xylella fastidiosa

106, co. 1

 

325

Valorizzazione docenti

107

 

326

Valorizzazione della professionalità dei docenti

108

 

327

Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie

 

108-bis

328

Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria

109, co. 1-10

 

329-338

Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici

110

 

339-342

Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi

111

 

343

Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose

112

 

344-347

Fondo cinema

113, co. 1

 

348

Fondo cultura

113, co. 2

 

349

Fondo biblioteche

113, co. 3

 

350

Tax credit per le librerie

114

 

351

Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET

115

 

352

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne

116

 

353-356

App18-Bonus cultura per i diciottenni

117

 

357-358

Fondazioni lirico sinfoniche

118, co. 1-5

 

359-363

Potenziamento e adeguamento degli immobili degli archivi di stato

119

 

364-365

Fondo unico nazionale per il turismo

120

 

366-372

Banca dati delle strutture ricettive

121

 

373-374

Fondo editoria

122

 

375-377

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

123

 

378-379

Incremento del fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

124

 

380

Cooperazione allo sviluppo

125

 

381

Partecipazione italiana ad expo Osaka 2025

126

 

382

Partecipazione italiana al conto speciale CEDU

127, co. 1

 

383

Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale

127, co. 2-5

 

384-387

Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa

128

 

388

Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione

 

 

389

Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo

129

 

390

Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS

130

 

391

Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni

131

 

392

Metropolitane nelle grandi aree urbane

132

 

393

Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica

133

 

394

Contratto di programma RFI

134, co. 1-2

 

395-396

Contratto di programma ANAS

135

 

397

Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

136

 

398-399

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali

137

 

400-402

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali (Cispadana)

138

 

403-404

Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane

139

 

405-406

Messa in sicurezza strade

140

 

407-414

Rifinanziamento progettazione

141, co. 1

 

415

Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici

142

 

416

Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad

143

 

417

Rifinanziamento Aree interne

144

 

418-419

Giubileo 2025

145

 

420-443

Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e Gran Premio d’Italia

146, co. 1-2

146, co. 2-bis

444-446

Candidatura di Roma per l’Expo 2030

147

 

447

Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale

148

 

448

Eventi sismici

 

149, co. 1-2 e 3-15

449-450 e 459-471

Agevolazioni fiscali sisma

 

149, co. da 2-bis a 2-decies

451-458

Rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico

150

 

472

Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi

151

 

473-474

Ammodernamento parco infrastrutturale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza

152

 

475-477

Fondo sostegno transizione industriale

153

 

478-479

Misura di rifinanziamento bonus TV e decoder

 

153-bis

480-485

Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell’automobile

 

153-ter

486-487

Fondo Italiano per il Clima

154

 

488-497

Istituzione del fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico

155

 

498

Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo

156

 

499-501

Ricerca contrasto specie esotiche invasive

157

 

502

Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas

158

 

503-512

Finanziamento per le emergenze ambientali

159, co. 1

 

513

Semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica

159, co. 2

 

514

Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo

160

 

515-519

Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40

161

 

520

Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare

162

 

521-526

IVA agevolata per la cessione di bovini e suini

163

 

527

Filiere delle carni

 

163, co. 1-bis

528

Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto-guardia costiera

164

 

529

Attuazione strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34

165

 

530

Ponti e viadotti

166

 

531-532

Manutenzione scuole

167

 

533

Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

168, co. 1-9

 

534-542

Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi

169, co. 1-17

 

543-559

Disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria

169, co. 18

 

560

Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane

170, co. 1

170, co. 1-3

561-562

Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido

171

 

563

Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili

172

 

564

Rifinanziamento del fondo cui all’art 53 del dl 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna

173

 

565-566

Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitane

 

173-bis

567-580

Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche

174

 

581-582

Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali

175

 

583-587

Versamento ristori minori entrate da lotta all’evasione

176

 

588

Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

177, co. 1

 

589

Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali

178

 

590-591

Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti locali

179

 

592

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

180

 

593-596

Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali

181

 

597-603

Disposizioni in materia di trattamento accessorio

182, co. 1 e 1-ter

 

604 e 606

Trattamento economico accessorio Forze di polizia e Forze armate

 

182, co. 1-bis

605

Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione

183, co. 1

 

607

Disposizioni in materia di ufficio del processo

 

183-bis

608

Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali

184

 

609-601

Ordinamento professionale

185

 

612

Risorse per la formazione

186

 

613

Incremento del ruolo organico della magistratura

187

 

614-615

Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso

188

 

616

Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici

 

188-bis

617-618

Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

189

 

619

Strade sicure

190

 

620

Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione "Strade sicure"

 

190-bis

621

Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali

191

 

622-624

Contributo unificato

192

 

625

Tabelle A e B

193

 

626

Fondo esigenze indifferibili

194

 

627

Fondo di rotazione per l'attuazione del NGEU

195

 

628

Magistratura onoraria

196

 

629-633

Regolazione contabile sovvenzioni Tesoro/Poste

197

 

634-635

Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279

198

 

636

Modifiche all’articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 (Conclusione del programma cashback)

199, co. 1-8

 

637-644

Contratti di apprendistato

 

199, co. 8-bis e 8-ter

645

Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici

 

199, co. 8-bis

646

Progetto pilota della Comunità di Sant’Egidio

 

199, co. 8-ter

647

Contratti a termine del Ministero dell’interno (cittadini stranieri non comunitari)

 

199, co. 8-bis e 8-ter

648

Finanziamento al Gestore infrastrutture ferroviarie e nazionali

 

199-bis, co 1

649

Incremento fondo vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19

 

199-bis, co. 2

650

Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia

 

199-bis, co. 3 e 4

651-652

Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

 

199-bis, co. 5

653

Disposizioni finanziarie

 

199-bis, co. 6 e 7

654-655

Abrogazione DL 209/2021

 

199-bis, co. 8 e 9

656-657

Misure a sostegno dell'Industria tessile

 

13-bis

658-659

Fondo per le attività di formazione certificazione parità di genere

 

36-bis

660

Centri per il recupero di uomini autori di violenza domestica e di genere

 

36-bis

661-666

Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori

 

36-ter

667

Risorse per Centri antiviolenza e case rifugio

 

38-bis

668

Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

 

38-bis

669-670

Cyberbullismo

 

38-bis

671-674

Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente

 

40-bis

675-676

Fondo per le non autosufficienze

 

43-bis

677

Fondo per progetti di cohousing

 

50-bis

678-680

Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario

 

51-bis

681-682

Terzo Settore

 

51-bis

683

Istituzione di un Fondo per i Test di Next- Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori

 

93-bis

684-686

Disturbi di nutrizione e alimentazione

 

98-bis

687-689

Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS

 

102-bis

690

Sanità militare

 

102-bis, co. 1-4 e 4-bis

691-694

Pesonale italiano a Gibuti

 

102-bis, co. 5

695

Apprendistato Agenzia industrie difesa

 

102-bis, co. 6

696

Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche

 

108-bis

697-698

Campionati di nuoto Roma 2022

 

146-bis

699

Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché oer il sostegno alla ceramica artistica tradizionale

 

153-bis

700-703

Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino contraccettivo GonaCon

 

157-bis

704-705

Proroga di disposizioni di esonero CUP/Tosap e Cosap

 

199-bis

706-707

Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta

 

6-bis

708

Ammissione ai benefici previsti dagli articoli 11 del D.L. 149/2013

 

7-bis

709-710

Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

 

8-bis

711

Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale

 

9-bis

712

Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua

 

10-bis

713

Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese

 

12, co. 1-bis

714

Capitale della Banca d'Italia

 

13-bis

715-717

Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate

 

15-bis

718

Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari

 

25-bis

719

Riordino della disciplina sul tirocinio

 

30-bis

720-726

Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS

 

32-bis

727-729

Disposizioni in materia di imposta di registro

 

39-bis

730

Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento

 

39-bis

731

Consiglio nazionale dei giovani

 

41-bis

732-733

Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali

 

43-bis

734-735

Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità

 

48-bis

736

Disposizioni concernenti l'attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità

 

50-bis

737

Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS

 

50-bis

738

Promozione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas

 

50-bis

739

Autorizzazione di spesa sport per disabili (ex Special Olympics Italia)

 

50-bis

740

Ciclismo italiano

 

51, co. 5-bis - 5-quater

741-742

IMU estero

 

51-bis

743

Struttura di accoglienza dell'Associazione ''La Casa di Leo"

 

199-bis

744

Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria

 

51-bis

745

Fondo per la crescita sostenibile

 

85-bis

746

Ospedale Bambin Gesù

 

88, co. 1-bis

747

Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della retina

 

88-bis

748

''LAD Project'' (oncologia pediatrica)

 

92, co. 2-bis

749

Finanziamento a favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla

 

93-bis

750

Attribuzione risorse società Biogem (ricerca oncologica)

 

99, co. 1-bis

751

Interventi perequativi Ministero della Salute

 

101, co. 2-bis e 2-ter

752-753

Interventi relativi agli screening neonatali

 

102-bis

754

Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario

 

102-bis

755-756

Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, del Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), istituzione Registro nazionale dell'endometriosi e disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita

 

102-bis

757

Accademia Vivarium novum

 

104, co. 3-bis

758

Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS)

 

104, co. 3-ter

759

Ricerca nel settore agroalimentare

 

104, co 5-bis

760

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni.

 

104, co 5-bis e 5-ter

761-762

Misure fiscali a sostegno della ricerca

 

104-bis

763

Reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa

 

106, co. 1-bis

764

Scuole di servizio sociale

 

107, co. 1-bis

765

Scuole europee

 

108, co. 2-bis

766

Procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni

 

173-bis

767

Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica

 

108, co. 2-sexies

768

Procedure concorsuali Min istruzione

 

108, co. 2-septies

769

Misure per le scuole situate nelle piccole isole

 

111-bis

770

Promozione della lingua e cultura italiana all'estero

 

112, co. 4-bis - 4-quater

771-773

Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università

 

112-bis

774-778

Bergamo e Brescia Capitali italiane della cultura

 

113, co 3-bis -3-ter

779

Fondo Archi romani antichi d'Italia

 

113, co. 3-bis

780

Scuola di Musica di Fiesole, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e dell'Accademia Internazionale di Imola

 

113, co. 3-bis

781

Festival Internazionale della Musica MITO

 

113, co 3-bis e- 3-quater

782

Enciclopedia italiana

 

113, co 4-quater

783

Fondazione EBRI

 

113-bis, co. 1

784

Disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari di rilievo culturale

 

113-bis, co. 2-8

785-791

Centenario della morte di G. Puccini

 

113-bis

792-796

Carnevali storici

 

116-bis

797-798

Fondazioni lirico sinfoniche

 

118, co. 5-bis-5-quater

799-801

Associazioni musicali

 

118-bis

802

Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia

 

124-bis

803

Celebrazione del pittore Pietro Vannucci "il Perugino"

 

124-bis

804-806

Ulteriori interventi cooperazione allo sviluppo

 

125-bis

807

Fondo difesa cibernetica

 

128-bis

808

Proroga incentivi riqualificazione elettrica veicoli e sistema ETRMS

 

131, co 1-bis - 1-quinquies

809-811

Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili

 

131, co. 1-bis e 1-ter

812

Eventi atmosferici calamitosi provincia di Mantova

 

131-bis

813-814

Fondo salva opere

 

136-bis

815

Sostegno al trasporto pubblico locale di Venezia

 

131-bis

816

Manutenzione straordinaria strutture Vertice G8

 

131-bis

817-818

Modifica al RD 262/1942 (appalti)

 

131-bis

819

Spesa per investimenti pubblici

 

141, co. 1-bis

820

Usi delle acque per approvvigionamento potabile

 

142, co. 1-bis

821

Commissario straordinario bob Cortina

 

146, co. 1-bis

822

Carta geologica d'Italia

 

150-bis

823

Fondo buone pratiche

 

153-bis, co. 1, 2

824-825

Fondo transizione ecologica della ristorazione presso il MIPAAF

 

153-bis, co. 3-4

826-827

Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria

 

154-bis

828-829

Potenziamento controlli ambientali

 

155-bis

830

Misure per incentivare l'istallazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari

 

156-bis

831-834

Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone

 

157-bis

835-838

Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

 

159-bis

839

Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti

 

159-bis

840-841

Contributo per la promozione dei territori locali

 

162-bis

842-843

Commissario EIPLI

 

165-bis

844-845

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia

 

165-bis

846-855

Personale MISE (novella al comma 1 dell'articolo 12 del D.L. n. 101/2019)

 

183-bis, co. 2

856

Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali

 

165-bis

857-858

Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori

 

165-bis

859-862

Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.

 

165-bis

863-864

Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche

 

165-bis

865-867

Sostegno alle eccellenze della gastronomia

 

165-bis

868-869

Sostegno impianti ippici

 

165-bis

870-871

Finanziamento comune di Nicotera

 

168, co. 9-bis

872

Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive

 

170-bis

873-874

Contributo comuni siciliani flussi migratori

 

173-bis

875-877

Strutture territoriali Ministero dell'istruzione

 

174-bis

878

Contributo all'attività della Fondazione Antonino Scopelliti

 

177, co. 1

879

Emergenza cimiteriale comune di Palermo

 

180-bis

880

Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN

 

182-bis

881

Retribuzione di risultato dirigenti ENAC

 

183, co. 1-bis

882

Ospedale Alba-Bra nel Comune di Verduno

 

183-bis

883

Carriera prefettizia

 

186-bis

884-885

Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

186-bis

886-888

Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri

 

186-bis

889

Fondo economia sociale

 

195-bis

890-892

Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus

 

196-bis

893-895

Contributi a varie istituzioni

 

199, co. 8-bis - 8-quinquies

896-898

Accademia Galileiana delle scienze

 

199, co. 8-bis

899

Biblioteca italiana ipovedenti

 

199, co. 8-bis

900

Istituto "P- Mennea"

 

199, co. 8-bis

901

Contributi a vari enti (Istituto Filippo Cremonesi; Franco Zeffirelli onlus; Fondazione De Gasperi; Chiesa di S. Pietro in Colle a Caldiero)

 

199-bis

902-905

Strada provinciale Valle Brembilla

 

199-bis

906

Stanziamenti per Bergamo e Brescia, capitali italiane della cultura

 

199-bis, co. 1

907, primo per.

Fondazione Versiliana

 

199-bis, co. 2

907, secondo per.

Treno della memoria

 

art. 199-bis

908

Riqualificazione ed efficientamento energetico varie strutture

 

199-bis

909-911

Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”

 

8, co. 1-bis

912

Estensione maggior termine cartelle di pagamento

 

8, co. 2-bis

913

Microcredito

 

14-bis

914

Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori

 

17-bis

915-916

Misure urgenti per assicurare la funzionalità del CONI

 

51-bis

917-922

Misure fiscali in favore del settore sportivo

 

51-bis

923-924

Autorità garante infanzia e adolescenza

 

92-bis

925

Ospedale Bambino Gesù e strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta

 

101-bis

926

Adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di infortunio

 

102-bis

927-944

Fondazione Biotecnopolo di Siena

 

104-bis

945-951

Infrastrutture stradali (Milano Cortina 2026)

 

137-bis

952

Continuità territoriale

 

139-bis

953-955

Valutazione apprendimenti ed esami di Stato a.s. 2021/22

 

112-bis, co. 1

956

Esclusione DSGA da vincoli di permanenza nella sede di prima assegnazione

 

112-bis, co. 2

957

Immisioni ruolo docenti

 

112-bis, co. 3

958

Incarichi temporanei funzioni ispettive

 

112-bis, co. 4

959

Stabilizzazione come collaboratori scolastici ex LSU

 

112-bis, co. 5

960

Assunzioni Polizia e Vigili del fuoco

 

189-bis

961

Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE)

 

 

962

Cammini religiosi

 

116, co. 5-bis

963

Investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali

 

140-bis

964

Impianti per la ventialzione meccanica controllata VMC

 

167-bis

965

Contributo autorità protuale Tirreno Centro settentrionale

 

32-bis

966

Banca dati minori in affido

 

35-bis

967

Contributo Associazione Donnexstrada

 

38-bis

968

Indennizzo lavoratori che hanno goduto dell'indennizzo art. 26 DL18/2020

 

50-bis

969

Controllo utilizzo delle risorse di organismi sportivi

 

51-bis

970

Indennità lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

 

76-bis

971

Fibromialgia

 

98-bis

972

Autorizzazione di spesa a favore dell'INDIRE

 

104, co. 1-bis

973

Fondo pluralismo informazione

 

122-bis

974

Contributo Istituto Affari internazionali di Roma

 

128-bis

975

Osservatorio euromediterraneo Mar Nero

 

131-bis

976

Struttura per il Mezzogiorno

 

140-bis

977

Camere di commercio

 

153-bis

978-979

Animali da pelliccia

 

157-bis

980-984

Accisa birra

 

165-bis, co. 1-3

985-987

Sostegno al settore dell'agricoltura

 

165-bis, co. 4 e 5

988-989

Autorizzazione spesa per il comune di Trieste (impianti sportivi e terapeutici)

 

175, co. 4-bis

990

Cividale del Friuli (patrimonio UNESCO)

 

175-, co. 4-ter

991

Rimodulazione Piani riequilibrio enti locali

 

183-bis

992-994

Proroga contratti di consulenza e collaborazione con soggetti esterni alla PA

 

184-bis

995

Disposizioni per il settore marittimo

 

32-bis

996-998

Scuola politecnica  - Polo ingegneria Great Campus

 

103, co. 1-bis

999

Tutela legale e responsabilità civile verso terzi

 

189-bis

1000-1001

Accordo culturale Italia e Germania

 

191-bis

1002

Fondo valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

182, co. 1-quater

1003

Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania

 

29-bis

1004-1005

Associazionisportive Alto Adige

 

51-bis

1006

Misure per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia

 

113-bis

1007-1008

Centro merci di Alessandria smistamento

 

134, co. 2-bis e ter

1009-1100

Ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona

 

142-bis

1011

Contributo a favore delle associazioni combattentistiche

 

199-bis

1012

Limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MISE

 

183-bis, co. 1

1013

SEZIONE II STATI DI PREVISIONE

 

 

 

Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato  Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione

Artt. 200-218

 

Artt. 2-20

Clausola di salvaguardia

Art. 218-bis

Art. 21

Art. 21

Entrata in vigore

Art. 219

 

Art. 22

 

 

 


Articolo 1, commi 634 e 635
(Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni
del Tesoro alle Poste)

 

 

I commi in esame istituiscono un fondo destinato alla regolazione contabile delle partite iscritte in conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS, in caso di insufficienza di fondi, mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

 

In particolare, il comma 634 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) un apposito Fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni per il 2031 e di 1.320,629 milioni per il 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge n. 370 del 1974. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al MEF ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo fornisce i seguenti chiarimenti.

Tra i crediti di tesoreria del Conto riassuntivo del tesoro è presente la voce "Sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi" con un importo, immutato dal 2008, pari ad € 33.628.831.727,81, corrispondente a partite da regolare a fronte di pagamenti effettuati per conto della "Azienda autonoma Sovvenzioni alle Poste". Di tale importo complessivo la somma di € 33.620.628.157,69 riguarda il pagamento di pensioni INPS effettuato tramite il circuito postale, con il ricorso alle "Sovvenzioni postali", utilizzando, cioè, anticipazioni di tesoreria. L'importo è riferibile, presumibilmente, al periodo 1998 - 2000.

Il credito riferito al pagamento delle pensioni INPS ha origine dal meccanismo previsto dall'articolo 16 della legge n. 370 del 1974, in base al quale, per far fronte all'erogazione delle pensioni in caso di insufficienza dei fondi messi a disposizione dall'Istituto, Poste poteva ottenere anticipazioni di tesoreria, con il ricorso alle sovvenzioni postali. Per interrompere il lievitare delle sovvenzioni postali, la cui regolazione aveva reso necessario il ricorso a operazioni straordinarie, è stato posto in capo all'INPS l'obbligo di precostituire i fondi in vista della scadenza del pagamento, escludendo il ricorso automatico alla sovvenzione postale. Il circuito Tesoreria —Poste —INPS è stato quindi interrotto con l'introduzione di apposita disposizione contenuta nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 settembre 2000 e, pertanto, in caso di necessità, eventuali anticipazioni di tesoreria debbono oggi essere esplicitamente e puntualmente richieste dall'istituto previdenziale, cui sono direttamente concesse. L'obbligo per l'INPS di pre-alimentare il conto corrente postale per il pagamento delle pensioni ha eliminato il ricorso alla sovvenzione. Tenuto conto della necessità di procedere alla regolazione contabile della partita iscritta in conto sospeso, ormai risalente e di difficile sistemazione, si ritiene opportuno prevedere una norma che permetta la regolazione contabile della partita in questione nel corso di un periodo di tempo stimato in 12 anni.

 

Il comma 635 autorizza l'INPS, a seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 634, a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili (Conferenza dei servizi).

 


 

Articolo 1, comma 636
(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279)

 

 

Il comma 636 estende fino al 31 dicembre 2025 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.

 

Il regime di tesoreria unica "misto" ? in base al quale le entrate proprie di un ente pubblico (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale e possono essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al sistema bancario ?  è stato originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall’articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, che viene qui novellato, e successivamente più volte prorogato: prima al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 395, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, e quindi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 877, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).

 

Nella relazione illustrativa, il Governo evidenzia che il ritorno alla tesoreria unica mista si tradurrebbe in un prelevamento di risorse dalla tesoreria statale (sotto-conti fruttiferi) per far fronte ai pagamenti senza un successivo ripristino delle giacenze sugli stessi sotto-conti, poiché le entrate diverse da quelle provenienti dal bilancio dello Stato sono detenute presso l'istituto bancario/postale. Pertanto, il Governo ritiene opportuno prorogare di ulteriori quattro anni la sospensione del sistema misto al fine di evitarne i possibili effetti finanziari negativi.

 

La disposizione determina – secondo la Relazione tecnica – un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2022 e a 3.000 milioni nel 2023.

 

Si ricorda che il sistema di tesoreria unica, previsto dalla legge n. 720 del 1984, obbliga gli enti locali a depositare tutte le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (assegnazioni, contributi, trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono alle contabilità speciali “infruttifere”.

Tale sistema rispondeva all’esigenza di contenimento dei costi dell'indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo, pertanto, il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.

Con l’accelerazione del processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, manifestatosi a partire dal 1997 con l’istituzione dell’IRAP, si è imposta l’esigenza un progressivo superamento del sistema di tesoreria unica. Per tali enti è stato, dunque, definito ? con il decreto legislativo n. 279 del 1997 (articoli 7-9) ? un nuovo sistema di tesoreria definito come “misto”, secondo il quale le entrate proprie dell’ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al sistema bancario.

L’applicazione del sistema c.d. “misto”, inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle Università statali, con la legge n. 449 del 1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle Autorità portuali, ai sensi della legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.

Per i Dipartimenti universitari e per le Camere di commercio era stata prevista la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica (dal 1999 per i Dipartimenti universitari, ai sensi dell’articolo 29, comma 10, della legge n. 448 del 1998, e dal 2006 per le Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005).

Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica, e in particolare la difficoltà a finanziare il fabbisogno di liquidità del settore statale sperimentata all'inizio del 2012, hanno portato il legislatore a sospendere, con l’articolo 35, commi da 8 a 10, del decreto-legge n. 1 del 2012, il regime di tesoreria unica misto per gli enti sopraindicati e a ripristinare l’originario regime di tesoreria unica.

Analoghe considerazioni hanno comportato la reintroduzione del sistema di tesoreria unica per i Dipartimenti universitari (articolo 35, commi 11-12, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012) e per le Camere di commercio (queste ultime, reinserite dal 2015, ex art. 1, commi 391-394, della legge di stabilità 2015) che ne erano fuoriusciti. Sempre nel 2012, con il decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review, articolo 7, commi 33-36) è stato inoltre disposto l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali, alle quali il sistema non era mai stato applicato.

Infine, i commi da 742 a 746 della legge n. 208 del 2015 prevedono dal 2016 l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali.

Anche l’Ispettorato nazionale del lavoro è dal 2015 assoggettato alla tesoreria unica (articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015).

 


 

Articolo 1, commi 637-644
(Conclusione del cashback)

 

 

L’articolo 1, ai commi da 637 a 644, fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021

 

A seguito della conclusione del programma, viene abrogato il riferimento alle disponibilità delle risorse nell'anno 2022, previste dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 289-bis, 289-ter e 290) per:

§  le spese connesse ai i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso, affidati alla società PagoPA S.p.A;

§  le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie, affidate alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

L'art. 1, comma 290, della citata legge n. 160 stanzia, su apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo annuo di tre miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022. I commi 289-bis e 289-ter destinato quota parte di tali risorse alle attività di gestione del programma qui sopra ricordate.

 

L'art. 1, comma 289-bis, della legge n. 160 del 2019, prevede che il MEF debba utilizzare la piattaforma PagoPA (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005-Codice dell'amministrazione digitale), e affidare alla società PagoPA S.p.A. (articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018), i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l’anno 2020, e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.

Il comma 289-ter prevede che le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria (ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie) siano affidate dal MEF alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, sono anch'esse a carico delle risorse finanziarie di cui al già citato comma 290.

Come già detto, rimane ferma la sospensione del programma cashback per il secondo semestre 2021, già prevista dall'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito della legge n. 106 del 2021).

È abrogata la disposizione del regolamento sul cashback concernente la possibilità di erogare i rimborsi nel primo semestre 2022 (lettera c) dell’art. 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 156 del 2020).

Si specifica, quindi, che la disciplina sui rimborsi speciali contenuta nell'articolo 8 del medesimo regolamento si applichi al solo primo semestre 2021.

Si tratta del rimborso di 150.000 euro spettante ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei semestri considerati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In caso di parità nel numero di transazioni, viene stilata la graduatoria in base alla data dell'ultima transazione utile effettuata (dalla data anteriore).

 

A decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso relative al primo semestre 2021, sono risolte le convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con PagoPa S.p.A. e con Consap, stipulate ai sensi dell’articolo 1, commi 289-bis e 289-ter della legge n. 160 sono risolte.

Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico delle due Società relativi alla gestione delle controversie previste dalle medesime convenzioni. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di tre milioni di euro per il 2022.

 

Sulla disciplina inerente ai reclami è intervenuto dall'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 che ha novellato l'art. 10 comma 2 del regolamento prevedendo che il reclamo:

§  abbia ad oggetto la mancata o inesatta contabilizzazione nella App IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale;

§  sia presentato dal quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di riferimento (15 luglio 2021 per il primo semsetre 2021, unico periodo attivo secondo le disposizioni in esame) ed entro il successivo 29 agosto.

La PagoPA S.p.A. mette a disposizione degli aderenti un apposito servizio di help desk per gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso la App IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate (art. 10, comma 1, del regolamento).

I reclami dovranno essere presentati a Consap S.p.A., quale soggetto incaricato delle attività di erogazione dei rimborsi, mediante invio dell'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, attraverso canale telematico dedicato (ivi, comma 4).

Il termine per la decisione di Consap sui reclami è fissato (ivi, comma 5) a trenta giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo.

 

Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento sul cashback (d.m. n. 156 del 2020) e del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito dalla legge n. 106 del 2021) incompatibili con le misure per la conclusione del programma dei rimborsi di cui al presente articolo.

Si valuti l'opportunità di specificare puntualmente le disposizioni abrogate, fatto salvo il principio di abrogazione implicita per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, di cui all'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

 

 

L'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Il comma 289 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.

Con il più volte citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 156 del 2020, sono state stabilite le modalità di attuazione della disciplina in oggetto.

Si ricorda che l'adesione al cashback è comunque su base volontaria.

Si segnala infine che le iniziative relative al cashback (come altre misure quali la alla lotteria dei corrispettivi) erano ricondotte al c.d piano Italia Cashless, relativo alle misure per ridurre dell'uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti.

 


 

Articolo 1, comma 645
(Sgravio contributivo apprendisti)

 

 

Il comma 645, introdotto al Senato, proroga per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove.

 

Il suddetto sgravio contributivo totale, finalizzato a promuovere l'occupazione giovanile, è riconosciuto – per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, con riguardo ai periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l’aliquota del 10 per cento – di cui all’art. 1, comma 773, della L. n. 296/2006 – relativa ai periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

A decorrere dal 2007, il richiamato art. 1, c. 773, della L. 296/2006 ha ridotto, a regime, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti - generalmente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali - all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

Si ricorda, inoltre, che il beneficio in questione era stato prorogato, per il 2020, dalla L. di bilancio 2020 (art. 1, comma 8) e, per il 2021, dal D. L. n 137/2020 (art. 15-bis, commi 12 e 13).

 

Si ricorda, infine, che il disegno di legge in esame, al comma 154, pone, per i lavoratori sportivi, un limite di età specifico per la possibilità di stipulazione con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di apprendistato professionalizzante, mentre i commi da 243 a 248 recano misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale (per approfondimenti, si rinvia alle relative schede di lettura).

 

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. In generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 ed i 29 anni (i limiti di età variano a seconda della tipologia di apprendistato) per un periodo minimo di sei mesi (mentre la durata massima si differenzia a seconda della tipologia di apprendistato).

Attualmente ne sono previste tre tipologie:

- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni, in tutte le attività (al fine di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro);

- apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di attività, per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;

- apprendistato di alta formazione e ricerca, in tutti i settori di attività, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale o del diploma di maturità professionale, volto al conseguimento di titoli di studio specialistici.

Ai sensi dell’articolo 43 del d.lgs. 81/2015, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

Ai sensi dell’art. 44 del d.lgs  15 giugno 2015, n. 81 possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e a partire dal diciassettesimo anno di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale. Ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto legislativo, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

 

Incentivi e risorse per l’apprendistato nella normativa vigente

 

Dal 1° gennaio 2007 sono stati introdotti degli strumenti volti ad incentivare tale misura. In particolare, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti (generalmente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) è stata ridotta all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

La legge di bilancio per il 2018 ha stanziato risorse per il potenziamento della formazione e dell'apprendistato, prevedendo, in particolare, stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue (come modificate da ultimo dalla legge di bilancio 2020, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione:

circa 189 milioni di euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);

75 milioni di euro (incrementati di 50 milioni di euro limitatamente al 2019 e di 46,7 milioni limitatamente al 2020) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro;

15 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante;

5 milioni di euro per l'estensione dei suddetti incentivi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo numero 150 del 2015 (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Si tratta della disapplicazione del contributo di licenziamento, della riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5% e dello sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro;

5 milioni di euro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Sempre in tema di incentivi all'assunzione di apprendisti, la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 108, L. 205/2017) ha introdotto, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero totale dei contributi previdenziali dovuti – nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di trentasei mesi – per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 281 e 290, della L. n. 145/2018) ha rideterminato specifiche risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (e dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro), nonché agli incentivi per le assunzioni con la medesima tipologia di apprendistato.

 

 


 

Articolo 1, comma 646
(Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici)

 

 

Il comma 646, introdotto dal Senato, abroga la previsione in base alla quale, a decorrere dall’a.s. 2022/2023, sarebbero state soppresse le disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

 

In particolare, si abroga l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – come modificato, da ultimo, dalla L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) e si dispone che ai relativi oneri, pari a € 1884,659 nel 2022, e ad € 4.711.648 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

 

L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – nel testo come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 57, della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

·       fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del DPR 309/1990;

·       fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

In base ai successivi periodi dello stesso art. 26, co. 8, della L. 448/1998, le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

A sua volta, il co. 9 dello stesso art. 26 della L. 448/1998 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.

 

Successivamente a quanto inizialmente disposto dall’art. 1, co. 330, della L. 190/2014, il termine per la soppressione del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998 è stato differito dall’art. 1, co. 223, della L. 208/2015, dall’art. 1, co. 618, della L. 232/2016, dall'art. 1, co. 606, della L. 205/2017, dall’art. 1, co. 272, della L. 160/2019 e, da ultimo, a decorrere dall’a.s. 2022/2023, dall'art. 1, co. 974, della L. 178/2020.


 

Articolo 1, comma 647
(Contributo per un progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio-ACAP Onlus in favore degli anziani)

 

 

Il comma 647 - introdotto dal Senato - prevede, ai fini dell'estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, un contributo, pari a 1.278.000 per il 2022, a 2.278.000 euro per il 2023 e a 2.444.816 per il 2024, in favore del progetto pilota "Viva gli Anziani" della Comunità di Sant'Egidio-ACAP ONLUS.

Il comma in esame prevede che la Comunità di Sant'Egidio-ACAP ONLUS assicuri forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente.


 

Articolo 1, comma 648
(Contratti a termine del Ministero dell’interno)

 

 

Il comma 648, introdotto dal Senato, autorizza il Ministero dell’interno ad utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per un periodo di 18 mesi, con relativo rifinanziamento a valere sull’anno 2022.

 

In dettaglio, la disposizione in esame modifica l’art. 103, comma 23, del dl 34/2020, autorizzando il Ministero dell’interno ad utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per un periodo di 18 mesi, più ampio di quello attualmente previsto a legislazione vigente, pari a 6 mesi, con relativo rifinanziamento, a valere sull’anno 2022, pari a 20 milioni di euro. (lett. a) e b).

 

L’art. 103, comma 23, del dl 34/2020 autorizza il Ministero dell’interno ad utilizzare, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni euro per il 2021, da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione. La disposizione deroga espressamente dall’obbligo, per tutte le amministrazioni dello Stato, di avvalersi di personale, tra cui quello a tempo determinato, nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010).

A tal fine il Ministero dell’interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; in forza del quale “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

 


 

Articolo 1, comma 649
(Finanziamento al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale)

 

 

L’articolo 1, comma 649, introdotto al Senato, incrementa di 1.450 milioni € per il 2021, l’autorizzazione di spesa per il contributo in conto impianti a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a

 

In dettaglio, si incrementa di 1.450 mln € per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 86 della legge n.266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

Si ricorda che tale finanziamento era stato inserito inizialmente nel D.L. n. 209/2021, il cui contenuto è poi confluito nel maxi emendamento del Governo presentato al Senato.

Si tratta del contributo in conto impianti previsto dalla suddetta legge finanziaria a favore del Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI) a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria.

Si ricorda che i finanziamenti in conto impianti a RFI sono posti sul cap.7122/MEF, nell’ambito del Programma 13.8 “Sostegno allo sviluppo del Trasporto”.

 

Si ricorda che un finanziamento analogo, per 1.300 milioni di euro per il 2021, è previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021.

Quindi il finanziamento per 1.450 milioni € disposto dal comma in commento si va ad aggiungere al finanziamento di 1.300 milioni € già disposto dal D.L: n. 146/2021, per un totale di 2.750 milioni di € per il 2021.

Si ricorda che il MIMS e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) hanno sottoscritto, il 26 novembre 2021, l'Aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma 2017–2021, parte Investimenti, che prevede l'assegnazione di risorse per un valore di circa 31,7 miliardi di euro recependo l'evoluzione della programmazione e contrattualizzando i finanziamenti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, del Fondo Complementare, dell'Allegato Infrastrutture al DEF e delle leggi di Bilancio 2020 e 2021.

Si ricorda altresì che il presente disegno di legge di Bilancio 2022, prevede ai commi 395-396, i seguenti finanziamenti del Contratto di programma tra MIMS e RFI- Parte Investimenti 2022-2026:

-       250 milioni di euro l’anno 2025;

-       300 milioni per il 2026;

-       500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032;

-       550 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036.

Articolo 1, comma 650
(Risorse per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci contro il COVID-19)

 

 

Il comma 650 - introdotto dal Senato - costituisce la trasposizione dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 10 dicembre 2021, n. 209, D.L. di cui il comma 656 dispone l'abrogazione, con la clausola di salvezza degli effetti già prodottisi. La norma in esame, oggetto di trasposizione, incrementa, nella misura di 1.850 milioni di euro, la dotazione per il 2021 del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa dotazione per il 2022) per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva. Si ricorda che, in relazione a tale incremento, è stato soppresso il comma 1 dell'articolo 90 dell'originario disegno di legge di bilancio, che recava, per il Fondo in oggetto, uno stanziamento - nella medesima misura di 1.850 milioni - per il 2022, anziché per il 2021.

Si ricorda che, nella normativa previgente[1]  rispetto al suddetto incremento di 1.850 milioni, la dotazione del Fondo era pari a 3.200 milioni, sempre per il 2021.


 

Articolo 1, commi 651 e 652
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia)

 

 

Le disposizioni in esame destinano risorse - per il periodo tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2021 - sia per l'impiego delle Forze di polizia e delle polizie locali nel dispositivo di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 (per complessivi 49,1 milioni: comma 651) sia per il Corpo di polizia penitenziaria a fronte della situazione emergenziale epidemica (per complessivi 3,9 milioni: comma 652).

 

Il comma 651 autorizza - ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di 49.103.808 euro, per il personale delle Forze di polizia e delle polizie locali.

Il lasso temporale di riferimento è dal 1° agosto al 31 dicembre 2021.

 

Tale autorizzazione di spesa è così ripartita:

§  900.558 euro per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate;

§  1.940.625 euro per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;

§  15.835.500 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia;

§  30.427.125 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

 

La quantificazione degli oneri è calcolata (si legge nella relazione tecnica) sulla base di una proiezione delle unità di personale impiegate giornalmente durante l'anno 2020 ed in un quadrimestre del 2021, vale a dire: 20.500 unità per le Forze di polizia (7.500 unità per la Polizia di Stato; 10.000 unità per l'Arma dei Carabinieri; 3.000 unità per la Guardia di Finanza) e 1.500 unità delle polizie locali.

Diversamente da analoga disposizione valevole per il trimestre del 2021 antecedente (recata dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021), la disposizione in commento non menziona il pagamento delle indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia, alla luce della sufficiente capienza delle risorse finanziarie disponibili per il corrente esercizio finanziario e di una prevista diminuzione delle giornate di ordine pubblico, quale tipologia di impiego delle Forze di polizia.

Diversamente, sul piano operativo è riscontrabile un crescente impiego in servizi perlustrativi e di pattugliamento (per controlli o in funzione anti-assembramento) svolti congiuntamente con le Forze armate. Di qui la menzione, nella disposizione, di tale tipo di impiego, ai fini dell'autorizzazione di spesa. 

 

La previsione, si è ricordato, fa seguito a quanto disposto dall'articolo 74, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021.

Esso ha autorizzato - in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di 40.317.880 euro, per il personale delle Forze di polizia e delle polizie locali. È da intendersi che il lasso temporale di riferimento fosse dal 1° maggio al 31 luglio 2021.

Tale autorizzazione di spesa era così ripartita: 13.185.180 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 8.431.150 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia; 18.701.550 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia[2].

Precedentemente, l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. 'decreto-sostegni') ha autorizzato lo stanziamento di 92.063.550 euro per le medesime finalità sopra ricordate (secondo la seguente ripartizione: 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia; 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia).

Antecedentemente, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 351, legge n. 178 del 2020) è intervenuta per finalità analoghe con autorizzazioni di spesa per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, così modulate: 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Innanzi, l'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 disponeva per il periodo dal 16 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020 l'autorizzazione di spesa di complessivi 67.761.547 euro, ripartiti per il pagamento della indennità di ordine pubblico (44.177.280 euro, si evinceva dalla relazione tecnica) nonché delle prestazioni di lavoro straordinario (15.304.267 euro) del personale delle Forze di polizia. Così come autorizzava risorse per fare fronte agli oneri connessi all'impiego delle polizie locali (euro 8.280.000, si evinceva dalla relazione tecnica).

Ed in sede di conversione di quel decreto-legge, vi confluiva altresì (quale articolo 32-bis) quanto statuito dall'articolo 20 del successivo decreto-legge n. 157 del 2020 (cd. 'ristori-quater'), recante autorizzazione per il periodo ricompreso tra il 25 novembre e il 31 dicembre 2020: 48.522.984 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 13.773.840 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Risalendo ancora a ritroso, l'articolo 37 del decreto-legge n. 104 del 2020 autorizzava (al comma 1) - per la prosecuzione dal 1° luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della emergenza epidemiologica - l'ulteriore spesa di 24.696.021 euro, di cui 20.530.146 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e 4.165.875 euro per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali (precedentemente per le polizie locali, l'articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale).

A monte di tutta la sequenza normativa, dapprima l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, indi con l'identico testo l'articolo 74, comma 01, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (abrogativo del decreto-legge n. 9) avevano autorizzato la spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La spesa era finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.

Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 1, ancora del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzava una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato. Siffatta autorizzazione di spesa era pari a complessivi 59.938.776 euro per l'anno 2020 (dei quali 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale).

Il combinato disposto sopra ricordato del decreto-legge n. 18 'copriva' dunque un periodo complessivo di quattro mesi. Poiché la data di effettivo impiego delle Forze di polizia per l'emergenza epidemiologica era stata il 24 febbraio 2020, il termine di 'esaurimento' delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 18 si collocava sul finire del mese di giugno 2020.

Seguivano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020. Esse non agivano sulla proiezione temporale di tale termine, il quale rimaneva pressoché immutato (30 giugno 2020). Agivano bensì sull'estensione della platea dei destinatari.

Infatti il personale delle Forze di polizia impegnato nell'emergenza era stato in fatto ben superiore a quello inizialmente stimato. Se il decreto-legge n. 18 aveva stimato l'impegno di 4.000 unità, il dispositivo effettivo impiegato era giunto a 55.700 unità (impegnate nelle attività per assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio). Ad esse si erano aggiunte allora 1.000 unità della Guardia di finanza (impegnate nei controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, con supporto ai Prefetti sul territorio) nonché circa 12.000 unità di appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti.

Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020 mirava a 'ricalibrare' le analoghe previsioni del decreto-legge n. 18, alla luce dell'andamento effettivo dell'impiego di forze dell'ordine nell'opera di contenimento dell'epidemia. Pertanto autorizzava l'ulteriore spesa per le Forze di polizia di 13.045.765 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di 111.329.528 euro per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

 

 

Il comma 652 autorizza - del pari per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 - la spesa di 3.948.105 euro per il pagamento (anche in deroga ai limiti vigenti) delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria dei compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

 

L'articolo 32-bis del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 come convertito, al comma 5 autorizzava la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del solo personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

Successivamente l'articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha autorizzato la spesa di 3.640.384 euro per il pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

A seguire l'articolo 74, comma 11 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 ha previsto 3.427.635 euro per il pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021.

 

Per le modalità della copertura finanziaria si veda il comma 654.

 


 

Articolo 1, comma 653
(Inapplicabilità verifica dell’adempimento
degli obblighi di versamento)

 

 

Il comma 653, introdotto al Senato, dispone che l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.

 

In particolare, la norma, che riproduce l’articolo 3 del decreto legge 209 del 2021, stabilisce che le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni in materia di verifica dell’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento necessaria ai fini del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

A tale proposito si ricorda che il sopra citato articolo 48-bis prevede, tra l’atro, che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Nella Relazione tecnica sulla norma in esame viene evidenziato che i contributi a fondo perduto di che trattasi, con finalità di sostegno economico alle imprese in ragione all’emergenza Covid (oltretutto esente da imposizione), non possono che derogare alla procedura prevista dall‘art. 48-bis del T.U. riscossione, che ha finalità essenzialmente recuperatorie. Inoltre, le erogazioni massive di contributi correlati all’emergenza COVID-19, quale occasione di verifica di eventuali inadempimenti del contribuente beneficiario di pagamenti da parte della P.A., non potevano essere state considerate all’epoca dell’introduzione dell’art. 48-bis nella formulazione vigente non determinandosi, pertanto, effetti finanziari sul maggior gettito da riscossione coattiva ascritto alla disposizione.

In merito alla individuazione dei diversi contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si veda la pagina web Contributi a fondo perduto nonché della Circolare N. 5/E dell’Agenzia medesima con la quale sono forniti chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e da altri provvedimenti.

 


 

Articolo 1, commi 654 e 655
(Disposizioni finanziarie)

 

 

I commi in esame recano la quantificazione degli oneri e indicano le corrispondenti fonti di copertura finanziaria relativamente ai commi 649, 650, 651 e 652 del presente articolo.

 

In particolare, il comma 654 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 649, 650, 651 e 652 del presente articolo, pari a 3.353.051.913 euro per l’anno 2021.

Quanto alla relativa copertura finanziaria, il medesimo comma stabilisce che si provvede:

a)  quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2021.

 

Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al c.d. assegno temporaneo per i figli minori, una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare di cui di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988. Il beneficio è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.

Secondo la relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame, dalle evidenze amministrative, opportunamente integrate per tener conto delle giacenze ancora esistenti per le domande già pervenute e dalla stima delle domande che perverranno fino alla fine dell’anno, la spesa complessiva 2021 relativa all’assegno temporaneo risulta stimabile in 1.083 milioni di euro, di cui 385 milioni per l’integrazione dell’assegno temporaneo sul reddito di cittadinanza. Il minor onere complessivo stimato per l’anno 2021 (luglio-dicembre), risulta dunque pari a 497 milioni di euro;

 

b)  quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale) della legge di contabilità e finanza pubblica, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

La relazione tecnica (RT) allegata al decreto-legge chiarisce che l'utilizzo disposto dalla lettera in esame è reso possibile in ragione del fatto che l’importo del fondo da destinare alla riassegnazione dei residui passivi perenti è stato rideterminato in considerazione delle richieste di reiscrizione, formulate ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2001 (Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti), che sono effettivamente pervenute in misura inferiore alle previsioni;

 

c)  quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

 

Si veda la lettera precedente. Anche per questo utilizzo, la relazione tecnica specifica che le risorse sono rese disponibili dalle minori richieste di reiscrizione di residui passivi perenti;

 

d)  quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 34-ter della legge di contabilità e finanza pubblica prevede che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato venga quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Con la legge di bilancio, annualmente, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate;

 

e)  quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Si veda la lettera precedente;

 

f)   quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all’erario;

 

Si tratta delle somme afferenti le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che pertanto vengono definitivamente acquisite all'erario;

 

g)  quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 330, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», istituito dall'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio 2020 al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo ha una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La relazione tecnica precisa che tale riduzione si rende possibile considerato che il relativo disegno di legge (Delega al Governo in materia di disabilità - Norme per garantire la vita indipendente delle persone con disabilità - AC 3347-A) è in corso di discussione parlamentare e ciò comporterà il mancato utilizzo delle predette risorse per le finalità previste.

 

h)  quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 290, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

Si tratta del fondo per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici (programma c.d. cashback). Su tale fondo, l'articolo della legge di bilancio 2020 sopra citato aveva stanziato, nello stato di previsione del MEF, l'importo annuo di tre miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022.

Il programma cashback è stato sospeso per il secondo semestre 2021 dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito della legge n. 106 del 2021).

Si rammenta che l'articolo 199 del disegno di legge di bilancio 2022, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (Atto del Senato 2448), dispone la conclusione del programma al 31 dicembre 2021.

La RT precisa che le risorse in questione sono disponibili tenuto conto dei pagamenti disposti con riferimento a quanto maturato dagli aderenti l’iniziativa in questione nel corso del 2021.

 

L'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Il comma 289 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.

Con il più volte citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 156 del 2020, sono state stabilite le modalità di attuazione della disciplina in oggetto.

Si ricorda che l'adesione al cashback è comunque su base volontaria.

Si segnala infine che le iniziative relative al cashback (come altre misure quali la alla lotteria dei corrispettivi) erano ricondotte al c.d piano Italia Cashless, relativo alle misure per ridurre dell'uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti.

 

i)   quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, relativi ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

 

La RT specifica che l’attuale dimensione dell’autorizzazione di spesa in esame a seguito delle successive rideterminazioni è pari a 347,9 milioni di euro per l’anno 2021. Con la riduzione di 200 milioni di euro viene rideterminati in 147,9 milioni di euro per l’anno 2021, che sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili risulta, con sufficienti margini di prudenzialità, adeguata per il soddisfacimento del riconoscimento degli istituti in esame. Dalla disposizione deriva pertanto una minore spesa per 200 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e di 148 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (minori prestazioni).

 

l)   quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021.

 

Si tratta dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS di cui di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Secondo la RT, la disposizione, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti dai c.d. fondi alternativi, riduce l’autorizzazione di spesa destinata a finanziare le prestazioni di integrazione salariale riconosciute dai medesimi fondi alternativi per complessivi 150 milioni di euro per l’anno 2021. Dalla disposizione deriva una minore spesa in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l’anno 2021 e di 90 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto (minori prestazioni);

 

m)       quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

 

Si tratta delle risorse relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale (comma 1), ai trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 2) e ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 8) di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Secondo la RT, tali somme risultano disponibili a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento ai contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;

 

n)  quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si tratta delle risorse relative al contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, e che presentano determinati requisiti, nonché di quelle relative al contributo a fondo perduto, alternativo al precedente, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti. Entrambi i contributi sono stati introdotti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Anche in questo caso, secondo la RT, tali somme risultano disponibili

a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento agli ulteriori contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;

 

o)  quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008;

 

p)  quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 651 e 652.

 

Ai sensi del comma 655, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


 

Articolo 1, commi 656 e 657
(Abrogazione del decreto-legge n. 209 del 2021)

 

 

L’articolo 1, comma 656, introdotto dal Senato, prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 209 del 2021, salvi gli effetti.

Tale abrogazione, insieme alle disposizioni corrispondenti al medesimo decreto-legge n. 209 introdotte durante l'esame al Senato (commi da 649 a 655), entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio in esame in Gazzetta Ufficiale (comma 657).

 

La disposizione in esame prevede l'abrogazione del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209 (recante misure urgenti finanziarie e fiscali), disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Al contempo, le modifiche approvate in Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del disegno di legge di bilancio in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni.

 

Si rammenta che nella presente XVIII legislatura, il decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115 ("Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive") non è stato convertito in legge ed è decaduto. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute.

 

 

Sintesi del contenuto del decreto-legge n. 209 del 2021

 

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2021 incrementa di 1.400 milioni di euro per il 2021, l’autorizzazione di spesa per il contributo in conto impianti a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.

Il comma 2 dell'articolo 1 incrementa, nella misura di 1.850 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute) per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva. Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dal suddetto incremento, il comma 3 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 4.

L’articolo 2 destina risorse - per il periodo tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2021 - sia per l'impiego delle Forze di polizia e delle polizie locali nel dispositivo di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 (per complessivi 49,1 milioni: comma 1) sia per il Corpo di polizia penitenziaria a fronte della situazione emergenziale epidemica (per complessivi 3,9 milioni: comma 2).

Il comma 3 demanda per la copertura degli oneri finanziari alle modalità dettate dall'articolo 4 del decreto-legge.

L’articolo 3 dispone che l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.

L’articolo 4 reca la quantificazione degli oneri e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria relativamente agli articoli 1 e 2 del presente decreto.


 

Articolo 1, commi 658-659
(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

 

 

L’articolo 1, commi 658-659, introdotti al Senato, riconoscono al Comune dì Prato un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese.

 

 

Il commi 658.659 introdotti al Senato, riconoscono al Comune dì Prato un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese.

La Delibera Consiglio Regionale della Toscana del 21 febbraio 2000, n. 69, ha individuato i distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri, ai sensi dell’art. 36 della legge 317/1991 come modificato dall’art. 6, comma 8, legge 140/99. Tra i Distretti individuati è compreso il Distretto tessile di Prato.

 

La ragione del riconoscimento economico previsto dall’articolo in esame è individuata nel significativo impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui si persegue la finalità di tutelare e rilanciare la filiera produttiva del distretto industriale pratese tramite il contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Si ricorda che in occasione della discussione del disegno di legge di bilancio per il 2021, fu accolto alla Camera (seduta del 27 dicembre 2020), l’ordine del giorno Nardi n. 9/2790-bis-AR/353, volto a prevedere, nell’ambito dei prossimi provvedimenti di sostegno e di rilancio economico, un intervento a sostegno del distretto pratese, come degli altri distretti del tessile. All’interno di quel provvedimento, per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha attribuito all’Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e le attività di ricerca e sviluppo del settore.

Nella stessa seduta fu accolto anche l’ordine del giorno Mazzetti 9/02790-bis-AR/019 che – sempre a sostegno del settore tessile – prevedeva un sostegno a favore dei suddetti soggetti imprenditoriali che a causa della crisi avevano accumulato scorte di rimanenze finali di magazzino di prodotti tessili riciclati.

 

Il comma 658 individua i criteri per l’assegnazione del contributo alle imprese, selezionando i beneficiari tramite le seguenti linee di intervento:

·     efficientamento e/o riduzione dei costi dì approvvigionamento energetico;

·     transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;

·     ricerca, sviluppo e innovazione;

·     transizione ecologica ed economia circolare;

·     rafforzamento della cultura sugli standard dì prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

·     riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

 

Le modalità di erogazione del contributo saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto deve definire i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, dì controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il contributo (comma 659).

 

Il riconoscimento giuridico dei distretti industriali si è avuto con la legge 5 ottobre 1991, n. 317, che ha previsto un ampio coinvolgimento delle regioni sia nell’individuazione dei distretti, sia nell'attività di sostegno e finanziamento degli stessi attraverso i consorzi di sviluppo industriale.

La legge n. 317 del 1991 definisce i distretti industriali come definisce come aree territoriali locali caratterizzate da un’elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle stesse e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese.

In base alla stessa legge veniva assegnato alle regioni il compito di individuare, previo parere delle unioni regionali delle camere di commercio, i distretti industriali presenti nel proprio territorio sulla base degli indirizzi e di parametri di riferimento fissati con decreto ministeriale. Una volta individuati in questo modo i distretti industriali, le regioni possono approvare finanziamenti a loro diretti.

Il primo documento economico che riconosce esplicitamente i distretti industriali è la Deliberazione CIPE del 21/03/97, in base alla quale i distretti industriali possono farsi promotori per i contratti di programma.

Un successivo rilevante intervento legislativo orientato al finanziamento dei distretti industriali è quello della legge 266/1997 (Legge Bersani). La legge dispone la concessione di un contributo (non superiore al 50% della spesa prevista) per l’innovazione informatica e delle telecomunicazioni dei distretti.

Con la legge 140/1999 si è intervenuti nuovamente sui distretti industriali al fine di semplificare i relativi criteri di individuazione. In particolare, la legge sostituiva alla precedente definizione di sistemi locali del lavoro, quella di sistemi produttivi locali. La stessa legge conferiva poi il compito alle regioni di attivarsi per il finanziamento di progetti innovativi proposti da privati appartenenti ai distretti industriali. Nel complesso la nuova legge garantiva una maggiore flessibilità nell’individuazione delle aree rilevanti ed incrementava il raggio di azione delle regioni nell’ambito della politica industriale a favore dell’innovazione tecnologica locale. A seguito della legge 140/1999, le Regioni hanno cercato di definire criteri comuni per l’individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.

Nell’Atto di Coordinamento del 21 ottobre 1999 le Regioni hanno convenuto di:

-      mantenere ai distretti industriali i caratteri della loro specificità;

-      utilizzare come criteri di selezione quelli indicati nel D.M. 21 aprile 1993, aggiornati al censimento intermedio Istat 1996, modulando però tali criteri su una fascia di oscillazione che considera le realtà produttive del Centro Nord e del Sud;

-      considerare per le realtà produttive del Sud anche indicatori qualitativi;

-      rilevare che comunque i sistemi locali del lavoro non sono esaustivi come ambiti territoriali di riferimento.

Con la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, articolo 1, commi da 367 a 372) si prefigura la definizione di due distinte tipologie di distretti: quelli territoriali e quelli funzionali.

I distretti territoriali, maggiormente ancorati all'esperienza maturata finora nel settore dei distretti produttivi, si caratterizzano per la comune appartenenza delle imprese che vi afferiscono ad un medesimo settore produttivo oltre che ad uno stesso ambito territoriale.

I distretti funzionali, che nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge originario (A.S. 3613) si definiscono come "una libera aggregazione di imprese che cooperano in modo intersettoriale in una logica di mutual business; si prescinde così dalla sussistenza di legami con specifici territori, in funzione del perseguimento di sinergie fra imprese svolgenti attività complementari o comunque connesse, ai fini dell'accesso ad opportunità presenti sul mercato che presuppongono una integrazione dell'offerta produttiva ovvero ai fini dell'ammissione a determinati regimi particolari all'uopo previsti dalla legge".

Disposizioni tributarie, amministrative, finanziarie e di promozione della ricerca e dello sviluppo, applicabili ai distretti produttivi sono determinate dal comma 368 e prevedono la possibilità, per le imprese appartenenti a distretti produttivi, di dare vita a un ambito comune per la fiscalità, gli adempimenti amministrativi e la finanza.

L'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha poi previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto, e ha altresì previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fossero individuati i progetti regionali ammessi al beneficio e i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale.

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 660
(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere)

 

 

Il comma 660 - introdotto dal Senato - istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, la definizione delle misure formative che possano rientrare nell'ambito di applicazione del Fondo nonché delle modalità di erogazione delle relative risorse.

In materia di certificazione della parità di genere, cfr. le schede sui precedenti commi da 138 a 148. Si ricorda qui, in via di sintesi, che l'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, articolo inserito dalla novella di cui all'articolo 4 della L. 5 novembre 2021, n. 162, ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di genere e ha istituito il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese.


 

Articolo 1, commi 661-667
(Diposizioni in materia di recupero degli uomini autori di violenza)

 

 

I commi 661 - 667 incrementano, da un lato, di due milioni di euro, per il 2022, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" destinando le nuove risorse all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento e, ad attività di monitoraggio e raccolta dati e, dall'altro, stanziano 2 milioni di euro per l'anno 2022, per il finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.

 

Nel dettaglio il comma 661, al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e domestica specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, incrementa di due milione di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. l. n. 248 del 2006). Le risorse stanziate sono destinate:

§  quanto a 1 milione di euro, all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, nonché al loro funzionamento (lett. a);

E' opportuno rilevare che il comma 669 reca per analoga finalità incrementa di 5 milioni di euro il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

§  quanto a 1 milione di euro alle attività di monitoraggio e raccolta dati (lett. b).

 

Il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie. Con specifico riguardo agli uomini autori di violenza, l’articolo 26-bis del decreto legge rilancio (d.l. n. 104 del 2020, conv. legge n. 126 del 2020) aveva incrementato di un milione di euro, a partire dal 2020, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", destinando queste nuove risorse esclusivamente all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

 

Il comma 663 dell'articolo precisa che i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

·     enti locali, in forma singola o associata (lett. a);

·     associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato (lett. b);

·     enti locali e associazioni di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

 

Tali centri - ai sensi del comma 664 - devono operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

 

Il comma 662 indica quali siano i criteri e le modalità da seguire nella ripartizione delle risorse stanziate.

 

La disposizione ricalca quanto previsto con riguardo ai centri antiviolenza dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013.

 

A tal fine si prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo. Nella ripartizione il Ministro deve tenere conto:

·     della programmazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

·     del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

·     della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.

 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto sono tenute a presentare - precisa il comma 665 -  al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. La disposizione rimette al decreto ministeriale di ripartizione delle risorse anche la possibilità di procedere alla individuazione di ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione da depositare entro il 30 marzo.

 

Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finalizzate ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza (comma 666).

 

Con riguardo alla questione della riabilitazione degli uomini maltrattanti è opportuno ricordare che l'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del 2013) - in coerenza con quanto stabilito anche dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013) - ha previsto l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza di genere, che tra le finalità contempla anche «?l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva?».

 

Il comma 667 al fine di dare attuazione all'articolo 17 della legge sul c.d. codice rosso (legge n. 69 del 2019), stanzia 2 milioni di euro per il finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.

Tali risorse sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari.

 

L'articolo 17 della legge n. 69 del 2019, la c.d. legge sul codice rosso ha modificato l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull'art. 13-bis. Tale disposizione già prevedeva la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il codice rosso ha previsto questa possibilità anche per i condannati per i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e stalking (art. 612-bis c.p.).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 668
(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

 

 

Il comma 668 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

 

Nel dettaglio la disposizione, introdotta dal Senato, incrementa di 5 milioni di euro la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2022, destinando tali risorse alle finalità dell'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del 2013).

 

L'articolo 5-bis  prevedeva che per il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità fosse incrementato di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni di euro per il 2014 e di 10 milioni di euro dal 2015 (con corrispettiva riduzione: per 10 milioni di euro nel 2013 dell’autorizzazione di spesa prevista per assunzioni in deroga del personale delle forze dell’ordine; per 7 milioni di euro nel 2014 e 10 milioni di euro dal 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica) (comma 1).

Il Ministro per le pari opportunità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ripartisce ogni anno le risorse tenendo conto di una serie di parametri indicati (programmazione regionale e interventi già operativi; centri antiviolenza pubblici e privati esistenti; case rifugio pubbliche e private già presenti; necessità di riequilibrare la presenza dei centri e delle case in ogni regione) (comma 2).

La disposizione individua i soggetti che debbono promuovere i centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è garantito l’anonimato: enti locali, singoli o associati; associazioni e organizzazioni a sostegno delle donne vittime di violenza, con esperienze e competenze specifiche, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato. I soggetti predetti possono operare di concerto, d’intesa o in forma consorziata (comma 3).

I Centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali (comma 4). Sono individuate le finalità che deve promuovere la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case rifugio (comma 5). Le Regioni destinatarie delle risorse debbono presentare al Ministro per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulle iniziative adottate nell’anno precedente utilizzando tali risorse (comma 6). Il Ministro per le pari opportunità presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate (comma 7).

 

Con specifico riguardo alla Governance dei servizi antiviolenza e al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio si rinvia alla Relazione approvata dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio (Doc. n. XXII-bis n. 3).


 

Articolo 1, commi 669 e 670
(Rifinanziamento Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità)

 

 

I commi 669 e 670 incrementano di 10 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Tali risorse sono destinate, da un lato, all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti (5 milioni di euro) e, dall'altro, a interventi per favorire l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (5 milioni di euro).

 

Nel dettaglio il comma 669 al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del c.d. decreto legge rilancio (dl. n. 104 del 2020) ovvero all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, incrementa di 5 milione di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. l. n. 248 del 2006).

 

Il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie. Con specifico riguardo agli uomini autori di violenza, l’articolo 26-bis del decreto legge rilancio (d.l. n. 104 del 2020, conv. legge n. 126 del 2020) aveva incrementato di un milione di euro, a partire dal 2020, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", destinando queste nuove risorse esclusivamente all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

 

E' opportuno rilevare che il comma 661 introdotto anche esso nel corso dell'esame in Senato, incrementa di 1 milione di euro, per il 2022, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" per l’istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

 

Il comma 670 in commento incrementa di ulteriori 5 milioni di euro la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Le risorse incrementali sono finalizzate a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La determinazione dei criteri di ripartizione di tali risorse è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

 

E' opportuno ricordare che l’articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020, (conv. legge n. 77 del 2020) ha istituito un Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, integrando, con 3 milioni di euro, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Le risorse incrementali erano finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La disposizione demandava la definizione dei criteri ripartizione dei tre milioni stanziati a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella G.U. del 20 luglio è stato quindi pubblicato il D.P.C.M. 17 dicembre 2020 che istituisce e disciplina il “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. Viene riconosciuto un contributo denominato “Reddito di libertà”, stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per massimo di 12 mensilità, destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l'autonomia. Il Reddito di libertà viene riconosciuto solo dietro istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero in condizione di povertà, per favorirne l'indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente viene dichiarata dal servizio sociale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione. Non può essere accolta più di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione, ovvero in altra regione.

Il Reddito di libertà viene riconosciuto ed erogato da Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso, ed entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con lo stesso D.P.C.M. I 3 milioni di euro vengono ripartiti tra Regioni e Province autonome, in base ai dati Istat al 1°gennaio 2020, riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia anagrafica 18-67 anni, secondo la tabella allegata allo stesso D.P.C.M. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni, tramite ulteriori risorse proprie traferite direttamente ad Inps.

L'INPS, poi, con la circolare 8 novembre 2021, n. 166, ha illustrato nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificandone i requisiti di accesso, il regime fiscale, le compatibilità con altre misure di sostegno (Reddito di Cittadinanza, REM, NASpI , Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.) e le modalità di presentazione della domanda.

Per facilitare la presentazione telematica delle domande all'Inps, è stata attrezzata una specifica piattaforma di collegamento con i comuni italiani che consente di inoltrare le domande. La circolare ricorda che sono inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l'ammissione al beneficio: l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza. Gli operatori comunali referenti per l'inoltro della istanza possono richiedere l'esibizione del documento di identità o del titolo di soggiorno. La circolare segnala che in ogni caso l’Inps potrà procedere alla revoca del contributo erogato, quando necessario.

La domanda viene presentata dalle donne interessate, «direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare». L’operatore comunale provvede al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda sul portale Inps, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”. Un servizio già utilizzato dai comuni per la trasmissione delle domande di assegno al nucleo familiare e maternità, che ha ora una sezione ad hoc dedicata all'acquisizione delle domande per il reddito di libertà.

Nell’acquisizione della domanda, il servizio svolgerà dei controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, la congruità del codice fiscale), consentendo, al termine, l'invio e la registrazione sul sistema informativo dell'Inps e la stampa della ricevuta di presentazione. Ai fini della prenotazione degli importi del reddito di libertà si tiene conto della data di acquisizione dei dati da parte dell'Inps mediante il servizio online. Viene chiarito che non rileva per l'eventuale priorità della domanda, la data di sottoscrizione del modulo cartaceo. Successivamente alla trasmissione il sistema effettuerà una breve istruttoria automatizzata, che verificherà la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento (codice Iban) indicato in domanda. Le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere accolte in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate.

Con un primo messaggio 24 novembre 2021, n. 4132 l’INPS ha comunicato il rilascio della procedura di acquisizione delle domande relative al Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali.

Infine con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021 l'INPS ha precisato che le domande non accolte per insufficienza dei fondi non saranno scartate, ma conserveranno la loro validità per il 2022 e saranno liquidate in caso di rifinanziamento del Fondo. Il messaggio INPS n. 4352 fa dietrofront rispetto a quanto indicato nella circolare n. 166/2021 in merito alle domande per il reddito di libertà escluse per insufficienza di budget.

La circolare INPS specifica - come accennato - che le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione, e fino al raggiungimento del budget stanziato per il Fondo, pari a 3 milioni di euro.

Nel messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021 l'INPS ha fatto da ultimo un passo indietro e dichiarando che:“Tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021”. Ciò significa che le richieste di reddito, che all’esito dell’istruttoria da parte dell’INPS saranno corredate dalla dicitura “Non accolta per insufficienza di budget”, potranno ancora essere accolte nell’anno 2022. L’INPS, infatti, specifica quanto segue: “Pertanto, in caso di ulteriori finanziamenti del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” nel corso dell’anno 2022, tali domande conserveranno la loro validità ai fini dell’accesso alle risorse e potranno essere istruite e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

 


 

Articolo 1 , commi 671-674
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto
del fenomeno del cyberbullismo)

 

 

I commi 671-674 istituiscono presso il Ministero dell'istruzione e disciplinano il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.

 

Nel dettaglio ai fini della prevenzione e del contrasto al fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado il comma 671 prevede l'istituzione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

 

Tale Fondo è istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione per il 2022 di 2 milioni di euro (comma 672).

 

Alle risorse del Fondo, ai sensi del comma 673, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4 della legge n. 71 del 2017, in materia di contrasto al cyberbullismo.

 

La legge n. 71 del 2017 introduce una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità. In sintesi il provvedimento:

·     individua la finalità dell'intervento nel contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;

·     prevede che il minorenne che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;

·     istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e prevede l'adozione, da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia, di apposite linee di orientamento - da aggiornare ogni due anni - per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;

·     prevede la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;

·     prevede interventi di caratteri educativo in materia di cyberbullismo (finanziamento di progetti e promozione dell'uso consapevole di internet, vedi infra amplius);

·     in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, prevede inoltre l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;

·     applica la disciplina sull'ammonimento del questore, mutuata da quella dello stalking, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

 

Nello specifico il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 71 - richiamato dalla disposizione in commento - prevede che gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.

 

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

·     Associazioni sportive dilettantistiche;

·     Associazioni di genitori facenti parte del FONAGS

Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (Fonags) ha sede presso la Direzione generale per studente, l'inclusione e l’orientamento scolastico e possiede un suo regolamento interno. È un organo di rappresentanza che garantisce la consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche. Il Ministero dell’istruzione e le famiglie sono infatti legati dalla corresponsabilità educativa delle giovani generazioni. La funzione del Fonags è stabilita dal decreto ministeriale 14 del 18 febbraio 2002. Tale soggetto rappresenta il luogo d’incontro tra il Ministero, l'amministrazione e l'associazionismo (composto dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative), costituito al fine di valorizzare la componente dei genitori nelle scuole e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche.

·     Associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

 

Il comma 674 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 1, commi 675 e 676
(Fondo di solidarietà in favore di proprietari di
immobili occupati abusivamente)

 

 

I commi 675 e 676 istituiscono presso il Ministero dell'interno un fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente. Il fondo ha una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Nel dettaglio, il comma 675 istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo di solidarietà in favore dei proprietari con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2, e 633 del codice penale.

 

Si rammenta che l'articolo 614 del codice penale riguarda la violazione di domicilio e stabilisce che chiunque s'introduca nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduca clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

In particolare, il comma 2 stabilisce che alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

 

L'articolo 633 del codice penale riguarda invece l'invasione di terreni o edifici e stabilisce che chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

 

Il comma 676 rinvia a un decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 675.

 

 


 

Articolo 1, comma 677
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

 

 

Il comma 677, inserito nel corso dell’esame al Senato, incrementa, per il 2022, di 15 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze.

 

 

Il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (cap. 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) intende dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione (art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

La legge di bilancio in esame integra le risorse relative al Fondo per le non autosufficienze con 100 milioni per l’anno 2022 (arrivando ad uno stanziamento integrato finale pari a 807 mln di euro), 200 milioni per il 2023 (stanziamento finale pari a 856 mln di euro), 250 milioni per il 2024 (stanziamento finale circa 914 mln di euro).

 

Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione, pari come già detto a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili (di cui all’art. 1, comma 200, legge n. 190 del 2014).


 

Articolo 1, commi 678-680
(Fondo per progetti di coabitazione di anziani)

 

 

I commi da 678 a 680 - introdotti dal Senato - istituiscono, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di curo per il 2022, inteso alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età.

Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei requisiti minimi dei progetti rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto Fondo; tali requisiti comprendono in ogni caso la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia, sposata o convivente, di anziani. Si demanda altresì ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi - entro trenta giorni dall'emanazione del precedente decreto ministeriale - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione del Fondo tra i comuni interessati.


 

Articolo 1, commi 681-682
(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto
o in stato di dissesto finanziario)

 

 

I commi 681 e 682, inseriti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano il rifinanziamento di 8 milioni di euro per il 2022 del Fondo rifugi pubblici per cani randagi esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi e per i soli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi non conformi alle normative specifiche.

Viene inoltre disposto il rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 per le finalità della Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

 

Il comma 681 dispone il rifinanziamento di 8 milioni di euro per l’anno 2022 esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi per cani randagi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia, e per i soli enti locali strutturalmente deficitari, con risorse previste in base alla normativa vigente di cui all’articolo 1, comma 778, della legge di bilancio 2021; tali risorse vengono ripartite e assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell’avviso di cui al Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il MEF del 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse pari a 5 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi, le cui strutture non siano conformi alle normative, per il finanziamento di interventi per la messa a norma o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi.

 

In proposito, il comma 778, articolo 1, della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178 del 2020) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato ad interventi per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi ovvero per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi pubblici per i medesimi animali.

Lo stanziamento è stato disposto esclusivamente in favore degli enti locali che siano proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti e limitatamente (in tale ambito) agli enti strutturalmente deficitari o in stato di predissesto o di dissesto finanziario (secondo le nozioni di cui ai richiamati articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni[3]).

Per le suddette messa a norma o progettazione e costruzione di nuovi rifugi, si richiede il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nella regione. L'assegnazione delle risorse deve essere comunque effettuata solo su istanza degli enti interessati.

 

Il comma 682 prevede inoltre il rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 del Fondo contro il randagismo, previsto dalla Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. n. 281/1991), allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l’aggravarsi del fenomeno del randagismo.

 

In proposito il comma 329 della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2020) ha autorizzato per il 2020 la spesa di 1 milione di euro per le finalità previste dalla Legge quadro sugli animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

La dotazione prevista dall’articolo 8 della predetta legge n. 281/1991 ammonta a circa 1 milione di euro a regime a decorrere dal 1992.

 


 

Articolo 1, comma 683
(Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni del
D.L. n. 146 del 2021
di modifica della disciplina dell’IVA)

 

 

Il comma 683, inserito nel corso dell’esame al Senato, proroga al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva (applicabili, fra l’altro, agli Enti del Terzo settore) recate dal decreto legge n. 146 del 2021[4]

 

La norma in esame proroga al 1° gennaio 2024 le disposizioni recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con legge 17 dicembre n. 215 del 2021, pubblicata sulla G.U. n 301 del 20 dicembre 2021). Le disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater). Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies). Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA (comma 15-sexies).

Per un approfondimento delle disposizioni qui sinteticamente illustrate si rinvia alle schede del Dossier predisposto per l’esame del decreto legge n. 146 del 2021 dai Servizi studi della Camera e del Senato il 6 dicembre 2021.

 


 

Articolo 1, commi 684-686
(Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing
e disposizioni in materia di laboratori)

 

 

I commi 684-686, inseriti nel corso dell’esame al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo denominato Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il Fondo è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

 

 

Il comma 684,  istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo denominato Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il Fondo è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza (comma 685). Viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme (comma 686).

 

In proposito va ricordato che l’articolo 19-octies del DL. 137/2020 (cd. Ristori)[5] ha già previsto, per il 2021, un’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, al fine di consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori.

Il comma 2 del citato articolo ha rimesso ad un  decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la definizione delle modalità di attuazione del citato articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate.

A tale proposito il Ministero della salute, rispondendo ad una interrogazione parlamentare in Commissione affari sociali XII della Camera deputati (5/07239 del 9 dicembre 2021) ha chiarito che sono emerse alcune criticità nella fase di predisposizione del previsto decreto (comma 2, del sopra citato articolo 19-octies) per la definizione più precisa di taluni ambiti applicativi della normativa di elevato profilo e rilievo tecnico-scientifico.

A tale scopo, il Ministero ha recentemente richiesto un parere al Consiglio superiore di sanità in ordine ai seguenti punti:

1.     patologie oncologiche per le quali sono disponibili «test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza» e per le quali non siano ancora disponibili test largamente utilizzati/utilizzabili o addirittura commerciali;

2.     in alternativa, se possano essere identificate patologie oncologiche per le quali i test di profilazione NGS, pur non avendo ancora «evidenza e appropriatezza» risultano cruciali, sulla base di solidi dati scientifici, per l'accesso a farmaci off-label, anche nell'ambito di programmi di sperimentazione o accesso allargato;

3.     i criteri per l'identificazione delle strutture idonee ad effettuare la profilazione NGS.

 

 

Next Generation Sequencing (NGS) è una metodica di analisi genetica con la quale è possibile valutare frequenza, variabilità e stabilità delle alterazioni genetiche di un tumore, studiandone le singole cellule nel corso del tempo per valutare la risposta ai trattamenti, la loro efficacia e lo sviluppo di resistenza.

Il NGS si è dimostrato particolarmente efficace nella profilazione genomica dei sarcomi, un gruppo molto eterogeneo di neoplasie rare di natura mesenchimale che coinvolgono i tessuti connettivi, quali muscoli, il tessuto adiposo, le articolazioni, le ossa, i vasi sanguigni. Si riconoscono oltre 60 diversi tipi di sarcoma, distinti in due macrocategorie: sarcomi dell’osso e sarcomi dei tessuti molli. Globalmente i sarcomi rappresentano circa l’1% dei tumori dell’adulto ed il 15% dei tumori pediatrici e la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti è di circa il 64%.  

Attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili sul territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA e che, mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare.

Si segnala che il tema della profilazione genetica delle neoplasie è anche trattato nel "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze amiche", oggetto di intesa Stato-regioni del 27 ottobre 2017.

Inoltre, l'art. 29 del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis) ha dato facoltà alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento complessivamente pari a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. Nella rete dei laboratori vengono inoltre ricompresi gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). L'incentivo è inteso all'adeguamento degli standard organizzativi e di personale e ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate e si colloca all'interno dei piani di riorganizzazione della rete delle strutture summenzionate già previsti dalla norma vigente. La disposizione peraltro specifica che l'incentivo è subordinato al rispetto di un preciso cronoprogramma integrativo dei piani di riorganizzazione, che deve avere come limite temporale massimo il 31 dicembre 2022 e garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio o prestazioni specialistiche ovvero  5.000 analisi di campioni secondo la suddetta tecnologia NGS.


 

Articolo 1, commi 687-689
(Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

 

 

I commi da 687 a 689 - introdotti dal Senato - prevedono, in primo luogo, che, nell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, si provveda a individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), inserendo in essa le prestazioni, relative a tali disturbi, che siano inserite attualmente nell'area della salute mentale. Inoltre, al fine di garantire il contrasto dei DNA, nelle more di tale aggiornamento, viene istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni per il 2023.

Al riparto del Fondo suddetto accedono le regioni (ivi comprese quelle a statuto speciale) e le province autonome, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021. Il riparto è definito sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome da adottare entro il 31 gennaio 2022. Si valuti l'opportunità di specificare quale sia la tipologia dell'atto di riparto (successivo all'intesa medesima).

Riguardo all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, si rinvia alla scheda relativa al precedente comma 288.


 

Articolo 1, comma 690
(Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS)

 

 

Il comma 690, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza, per il 2022, la spesa massima di 3 milioni di euro per interventi finalizzati alla prevenzione e lotta contro l’AIDS.

 

La disposizione in commento autorizza la spesa massima di 3 milioni di euro per l’anno 2022 per interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanità (finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 135 del 1990[6]).

 

Si ricorda che è in corso di esame in Commissione XII della Camera, la proposta di legge A.C. 1972 "Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza" frutto del lavoro di un intergruppo parlamentare costituitosi sul tema dell'AIDS, al cui interno si è svolto anche un confronto con alcuni soggetti esterni competenti in materia (per un approfondimento si rinvia al Dossier del Servizio studi).

L’A.C. 1972 intende aggiornare i contenuti della legge n. 135 del 1990, che ha segnato l'indirizzo operativo della lotta all'Aids in Italia ma di cui è stata considerata necessaria una revisione già nell'Intesa Stato-Regioni del 2017 sul Piano Nazionale AIDS. Come ricordato dal Ministro della salute il 5 giugno 2020 in occasione dei 30 anni dall'approvazione della legge n. 135, gli obiettivi da questa fissati sono stati, nella maggior parte, raggiunti, restano invece aspetti non ancora risolti, primo fra tutti il persistere della diffusione dell'infezione e lo stigma che colpisce le persone affette da queste patologie. Inoltre, risultano ancora scarse le informazioni in molti ambiti specifici, in particolare in quello preventivo con uno scarsissimo ricorso al Test HIV e conseguente tardivo accertamento della patologia.

 

In risposta a quanto previsto dalla legge n. 135 del 1990, negli anni sono stati varati piani organici di intervento, l'ultimo dei quali, il Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS) del 2017, pianifica l'attuazione degli interventi nel triennio 2017-2019 su prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività del volontariato e si propone di delineare il miglior percorso possibile, segnalando le criticità presenti, per conseguire gli obiettivi indicati come prioritari dalle agenzie internazionali (ECDC, UNAIDS, OMS), rendendoli praticabili anche in Italia. Tra questi, in particolare: - la definizione e realizzazione di modelli di intervento per ridurre il numero delle nuove infezioni; - l'accesso facilitato ad una diagnosi precoce; - la garanzia di cure a tutte le persone con HIV; - il mantenimento in cura dei pazienti; - il miglioramento dello stato di salute e di benessere delle persone che vivono con l'HIV; - il coordinamento dei piani di intervento sul territorio nazionale; - la tutela dei diritti sociali e lavorativi delle persone che vivono con l'HIV; - la promozione della lotta allo stigma; - promozione dell'empowerment e del coinvolgimento attivo della popolazione chiave.

Per quanto riguarda gli stanziamenti dedicati alla lotta contro l’AIDS, questi, dal 2015 (ai sensi dell'art. 1, comma 560, della legge n. 190 del 2014 sono confluiti nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, e non sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con un riparto specifico, bensì con i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. Nei riparti del Fondo sanitario nazionale ante 2015, quando le risorse per la prevenzione dell'AIDS erano ancora a destinazione vincolata e programmata e quindi quantificate, il loro valore si aggirava intorno ai 50 milioni di euro, da destinarsi per circa un terzo alle spese di organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS e per circa due terzi per l'attivazione di servizi per il trattamento domiciliare a favore dei soggetti affetti da AIDS.


 

Articolo 1, commi 691-694
(Sanità militare)

 

 

I commi da 691 a 694, introdotti durante l’esame parlamentare, prorogano, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2021

§  al 31 marzo 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19 (comma 691);

§  al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato per funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica posti in essere durante l’emergenza COVID-19 (comma 692).

Viene inoltre incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, portandola a 5,5 milioni per l’anno 2022 e 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 (comma 693).

L’autorizzazione di spesa prevista dalla la legge di bilancio per il 2021 per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza viene innalzata, a decorrere dal 2022, da 1 milione a 2,5 milioni di euro annui (comma 694).

 

Per quanto concerne i commi 691 e 692, si ricorda che nel biennio 2020/2021 le Forze Armate hanno indetto, nell'alveo della specifica normativa per il contrasto alla pandemia da COVID-19, procedure straordinarie per l'arruolamento a chiamata diretta di personale militare medico e infermieristico, con ferma eccezionale della durata di un anno, previo consenso degli interessati, fino al termine dello stato d'emergenza (31 dicembre 2021). Il personale reclutato con tali modalità non è fornito di rapporto d'impiego, prestando servizio attivo per la sola durata della ferma contratta.

Più nel dettaglio, il comma 691 proroga al 31 marzo 2022, con il consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio al 31 dicembre 2021 di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), all’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) e all’articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori).

 

Si ricorda che:

§  il richiamato comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020 ha autorizzato l’Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri);

§  a sua volta il comma 1 dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha autorizzato per l’anno 2020 l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:

a)     70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;

b)    100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.

L’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari di cui sopra.

Il richiamato articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori) ha previsto l’arruolamento di:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

La norma precisa che la ferma ha la durata di un anno, non prorogabile.

 

Il comma 692 proroga al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 aveva attribuito al Ministero della Difesa la possibilità, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato a 15. La norma precisa che gli incarichi sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

Successivamente, l’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato di dodici mesi gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Si ricorda che i quindici incarichi per i quali il D.L. n. 41/2021 ha previsto la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020 (in quanto, come si è detto, con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato da 6 a 15).

 

Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19”.

 

Il comma 693 incrementa la dotazione del Fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, istituito nello stato di previsione del ministero della difesa dall’articolo 1, comma 488, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), con dotazione iniziale di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Tale dotazione viene portata a 5,5 milioni per l’anno 2022 e 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

 

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, comma 488) ha istituito, all’interno dello stato di previsione del Ministero della Difesa, un Fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (comma 488).

Le modalità di impiego e di gestione del Fondo saranno definite con decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro della Sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 489).

Nello stato di previsione del Ministero della Difesa (Tabella 12) il Fondo per la capacità operativa della sanità militare (capitolo 1157) ha una dotazione di competenza e di cassa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

 

Il comma 694 incrementa l’autorizzazione di spesa prevista dalla la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, comma 490) per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza. L’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 viene incrementata, a decorrere dal 2022, a 2,5 milioni di euro annui.

Articolo 1, comma 695
(Misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

 

 

La disposizione in esame autorizza una spesa di 5.600.000 euro per il 2022 e di 2.800.000 euro annui a decorrere dall’anno successivo al fine di assicurare l’utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti.

 

Il comma 695 autorizza una spesa di 5.600.000 euro per il 2022 e di 2.800.000 euro annui a decorrere dall’anno successivo al fine di assicurare l’utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti. La copertura degli oneri è assicurata a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale dello stato di previsione del Ministero della difesa, pari a 216,5 mln. di euro nel disegno di legge di bilancio 2022 (tabella n. 12)

Al riguardo si fa presente che nel territorio gibutiano è presente, dal dicembre 2012, una base italiana che fornisce supporto logistico alle operazioni militari nazionali che si svolgono nell'area del Corno d'Africa, Golfo di Aden, bacino somalo, Oceano Indiano, nonché al personale italiano in transito sul territorio della Repubblica di Gibuti o impiegato in Somalia.

L'impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti ha l'obiettivo di assicurare il supporto logistico per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (attualmente: missioni Atalanta, EUTM Somalia, EUCAP Somalia, attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane).

Come riportato nella Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche al fine della relative proroga per l’anno 2021, trasmessa alle Camere il 20 giugno 2021 (doc. XVVI, 4), la consistenza massima del contingente nazionale impiegato nella missione è stata incrementata a 147 unità.

 


 

Articolo 1, comma 696
(Apprendistato Agenzia Industrie Difesa)

 

 

Il comma 696, introdotto durante l’esame parlamentare, autorizza l’Agenzia industrie difesa, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti.

 

Con riferimento alle qualifiche-professionali e tecniche dei predetti contratti, il nuovo articolo 2-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, - di cui si prevede l’inserimento con la disposizione in esame - affida tale compito ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il citato decreto dovrà, altresì, stabilire il trattamento economico del personale in esame e la loro distribuzione nell’ambito degli stabilimenti dell’Agenzia.

 

Il nuovo articolo 2-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, precisa, in particolare, che i richiamati contratti di apprendistato sono finalizzati a garantirne l’efficacia delle capacità tecnico-amministrative dell’Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 7, comma 4-bis del DL 152/2021 ha autorizzato un contributo un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023, in coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 – componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», e con gli obiettivi di:

§  favorire la transizione digitale del Ministero della difesa;

§  potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa;

§  realizzare interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti.

 

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla norma in esame, il comma 2 del nuovo articolo 2-bis prevede che ai medesimi si provveda nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l’anno 2022, di euro 1.536,000 per l’anno 2023 e di euro 256,000 per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge n. 244 del 2012 e iscritti sul Fondodi parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio” di cui all’articolo 619 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ).

 

L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione e ammodernamento delle Unità Industriali del Ministero della Difesa con il D.Lgs. n.300/99 (articolo 22).

L'AID opera secondo criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, con la missione di portare all'equilibrio economico gli stabilimenti industriali assegnati in gestione, attraverso il recupero del pieno impiego di risorse, impianti ed infrastrutture; la riduzione dei costi gestionali; il ripristino di condizioni di efficienza operativa, ma soprattutto, attraverso la valorizzazione del personale e delle sue competenze e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

L’Agenzia si articola in una struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del direttore generale, essa assicura il supporto tecnico ed amministrativo al direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Sono organi dell’Agenzia il direttore generale, il comitato direttivo (quattro membri) e il collegio dei revisori dei conti (tre membri effettivi e uno supplente).

Attraverso i nove stabilimenti in gestione (Unità Produttive), Agenzia Industrie Difesa opera in diversi settori, che includono la cantieristica navale, la produzione di cordame, il munizionamento e la demilitarizzazione, la digitalizzazione e la dematerializzazione. Unitamente a queste attività vi è la produzione, ricerca e sviluppo nel settore chimico-farmaceutico.

Ogni tre anni, ai sensi del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (articolo 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell’Agenzia stipulano una convenzione per la definizione e il perseguimento degli specifici obiettivi dell’Agenzia, per la verifica, da parte del Ministro dei risultati raggiunti.

Secondo la convezione triennale (2021-2023) stipulata tra il Ministro ed il Direttore Generale, la Difesa per soddisfare le sue esigenze di forniture interpella con priorità l'Agenzia che risponde con preventivi e fattibilità conformati a valori economici congrui con quelli di mercato, con l'impegno a fornire prodotti/servizi di qualità certificata, rispondenti alle specifiche tecniche concordate.

 


 

Articolo 1, commi 697 e 698
(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche statali)

 

 

I commi 697-698, introdotti in sede referente, incrementano il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per il 2022, al fine di garantire nelle stesse assistenza e supporto psicologici.

 

In particolare, il Fondo, istituito dall’art. 1, co. 601, della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007), è incrementato, per il 2022, di € 20 mln. L’incremento è specificamente destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 697).

Le risorse devono essere assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell’istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del medesimo Fondo (comma 698).

 

Al riguardo, si ricorda che, a seguito dell’art. 1, co. 11, della L. 107/2015 – che ha previsto la ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo, – è intervenuto il DM 834 del 15 ottobre 2015, in base al quale, dall’a.s. 2016/2017, per l’assegnazione del Fondo si fa riferimento a: tipologia dell’istituzione scolastica; consistenza numerica degli alunni e numero degli alunni diversamente abili; numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e numero delle classi terminali.

 

Si tratta di una delle finalità per le quali lo stesso Fondo è stato incrementato, prima, per garantire la ripresa e lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, dall’art. 231, co. 2, lett. a), del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) e, successivamente, sempre per il 2021, dall’art. 31, co. 1, lett. b), del D.L. 41/2021 (L. 69/2021).

In tali casi si è previsto che le risorse dovevano essere assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento (art. 231, co. 4, D.L. 34/2020; art. 31, co. 2, D.L. 41/2021).

 

Al riguardo, si ricorda che nel Protocollo di intesa fra il Ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali per garantire l’avvio dell’a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza, adottato con D.D. 87 del 6 agosto 2020, era stato fatto presente che, sulla base di una Convenzione tra il Ministero dell’istruzione e il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, doveva essere promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggeriva, fra l’altro, il ricorso a sportelli di ascolto e si evidenziava che il supporto psicologico doveva essere coordinato dagli Uffici scolastici regionali e dagli Ordini degli psicologi regionali e poteva essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

Il 16 ottobre 2020 era, dunque, intervenuto il protocollo di intesa fra il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi e il Ministero dell’istruzione, avente durata pari a 9 mesi, seguito da un accordo integrativo siglato il 22 ottobre 2020. Il protocollo era stato trasmesso agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche ed educative con nota 1746 del 26 ottobre 2020.

 

Nel prosieguo, invece, tale finalità è stata prevista dall’art. 58, co. 4-bis), lett. a), del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) per il riparto delle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, istituito dal co. 4 dello stesso art. 58. In tal caso, è stato previsto che il Fondo doveva essere ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il D.I. 265 del 16 agosto 2021, conseguentemente intervenuto, ha comunque fatto riferimento ai criteri di riparto del Fondo per il funzionamento previsti dal DM 834/2015.


 

Articolo 1, comma 699
(Risorse per i campionati europei di nuoto)

 

 

La disposizione di cui all’articolo 1, comma 699, inserita in prima lettura, destina 5 milioni di euro, per l'anno 2022, alla Federazione italiana nuoto (FIN) al fine di supportare le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nel 2022.

 

La disposizione mira:

i) a favorire "l'incremento dell'attrattività turistica del Paese". Al riguardo, tale finalità parrebbe doversi inquadrare in termini indiretti, nel senso che un'efficiente organizzazione dell'evento sportivo sia idonea a determinare benefici in termini di immagine del Paese e, pertanto, anche sulla sua attrattività come meta turistica. Non pare invece che in capo alla FIN possano essere attribuiti compiti diretti alla promozione turistica del Paese nel suo complesso;

ii) a supportare le "attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la Regione Lazio e la città metropolitana di Roma capitale". Tale previsione parrebbe doversi intendere nel senso che le risorse attribuite alla FIN si affiancano alle altre risorse pubbliche stanziate al fine di sostenere gli interventi di contesto (inclusi l'organizzazione e lo sviluppo dei territori regionale e metropolitano).

 

Con riferimento all'evento sportivo in esame, si segnala che sono state destinate risorse statali già con precedenti interventi legislativi. In particolare:

- al fine di finanziare interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all’interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti ad essi connessi, l'articolo 10, commi 13-bis e 13-ter, del DL n.73 del 2021 (conv., con modif., L.106/2021) ha assegnato 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a Sport e salute Spa;

- per la finalità di supportare le attività organizzative relative ai medesimi campionati europei di nuoto, all'articolo 1, comma 563, della legge di bilancio per il 2021 ha disposto un’autorizzazione di spesa (pari a 4 milioni di euro per il 2021) in favore della FIN. Per un approfondimento sul tale intervento normativo e sulla manifestazione sportiva interessata dalla disposizione in commento si rinvia alla scheda riferita all'articolo 1, comma 563, del Dossier dei Servizi studio di Camera e Senato sulla "legge di bilancio 2021 - Schede di lettura. Edizione provvisoria. A.S. 2054 - Volume II- Sezione I- Articolo 1, commi 403-782" (AS 2054)

 


 

Articolo 1, commi 700-703
(Fondi per la produzione artigiana, della ceramica
e del Vetro di Murano)

 

 

I commi 700-703 dell’articolo 1 sono stati inseriti nel corso dell’esame al Senato. Il comma 700 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) un Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la valorizzazione dell’impresa artigiana di produzione di beni, anche semilavorati, aventi valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata.

Il comma 701 rifinanzia di 5 milioni per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188, a tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità.

Il comma 702 istituisce nello stato di previsione del MISE un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla pandemia e gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, nonché per scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e tutelare un marchio di eccellenza nel mondo.

Il comma 703 dispone che i benefici si applichino ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. “de minimis”, di cui al Regolamento 1407/2013/UE.

 

Segnatamente, il comma 700 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) un Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la valorizzazione dell’impresa artigiana avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, che presentano valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata.

 

Il comma 701 rifinanzia di 5 milioni di euro per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188 a tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità, destinando l’importo alla elaborazione e realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica.

Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse.

Il comma 702 istituisce nello stato di previsione del MISE un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano per contenere gli effetti negativi derivanti dalla pandemia da COVID-19 e gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, nonché per scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e tutelare un marchio di eccellenza nel mondo.

Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell’economia, i criteri, le finalità, le modalità di riparto delle risorse e le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione di quelle non utilizzate.

 

Con riferimento all'aumento dei costi energetici e agli effetti che tale aumento può sortire sulla competitività del sistema industriale, con particolare riferimento al comparto del vetro artistico, il Governo è intervenuto, in data 20 ottobre 2021, in risposta all’interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06864 Moretto Sara. In quella sede ha richiamato le misure per il contenimento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas già adottate con il decreto-legge n. 130/2021. Le misure in questione sono state peraltro ulteriormente implementate DDL in esame e sul punto si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 158.

In risposta all’interrogazione, il Governo ha anche richiamato il riconoscimento del distretto industriale del vetro artistico veneziano nell'ambito dell'area di crisi industriale complessa del territorio del Comune di Venezia, nonché l'inclusione di tale distretto nel Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale approvato con Accordo di Programma del 23 ottobre 2018.

Lo stesso Governo si è peraltro impegnato in quella sede a valutare eventuali iniziative al fine di delineare interventi compatibili con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

 

Il comma 703 dispone che i benefici si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. “de minimis”, di cui al Regolamento 1407/2013/UE.

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in commento, si rammenta che l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica. Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Il Regolamento n. 1407/2013/UE relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis», che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[7]. Il massimale previsto da tale regolamento (non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

 

La legge 9 luglio 1990, n. 188 tutela la ceramica artistica e tradizionale (CAT) e la ceramica di qualità (CQ).

Più in dettaglio, ai sensi della Legge, la tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale viene attuata con l'apposizione del marchio «ceramica artistica e tradizionale - CAT», in conformità al disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico. L'istituzione del Consiglio Nazionale ceramico è prevista dalla stessa legge n. 188.

La tutela delle altre produzioni ceramiche, viene attuata con l'apposizione del marchio «ceramica di qualità - CQ», in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico (art. 1, co. 1).

I marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità» individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati - porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformità alle norme UNI. Si tratta di denominazioni di origine delle produzioni ceramiche ai fini della tutela e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive.

Si tratta di denominazioni di origine delle produzioni ceramiche ai fini della tutela e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive.

La legge del 1990 tutela, dunque, i decori, le forme e la qualità della ceramica attraverso:

-      il Consiglio nazionale ceramico, i Comitati di disciplinare, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

-      i Consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi della stessa legge (art.1, co.2).

Le produzioni ceramiche tutelate sono le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione (art. 2, co. 1).

Tutte le altre produzioni, purché effettuate in conformità all'apposito disciplinare tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualità (art. 2, co. 2).

Sul sito istituzionale del MISE è disponibile il disciplinare tipo approvato per la ceramica artistica e tradizionale e il disciplinare tipo per la ceramica di qualità.

L'istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale- CAT» e «ceramica di qualità - CQ» è stata disposta con DM 26 giugno 1997 (pubblicato in G.U. 153 del 3 luglio 1997).

La legge istituisce il «registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale» e il «registro dei produttori di ceramica italiana di qualità», rispettivamente depositati presso la Commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio (art. 3, co. 1).

La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico (art. 3, co. 2).

L'iscrizione al registro è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere dei Comitati di disciplinare, o dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico (art. 3, co. 3).

Il Consiglio nazionale ceramico ha il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualità (L'organo è istituito dall'art. 4, co. 1). È presieduto dal Ministro dello sviluppo economico e dura in carica cinque anni (art. 5, co. 1). Esso è composto da:

-      cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, ed in particolare, dei seguenti Ministeri: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico); Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero della cultura); Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione); Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale); Ministero del turismo e dello spettacolo (ora Ministero del turismo);

-      tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

-      dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale;

-      sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) (art. 5, co. 2).

Nella scelta dei membri rappresentanti delle regioni e dei produttori di ceramica, dovrà anche tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica (art. 5, co. 3).

Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni inerenti la definizione, l'approvazione, l'aggiornamento e la variazione del disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonché due rappresentanti del o dei comuni della zona medesima (art. 5, co. 4).

I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o giuridico (art. 5, co. 5).

Il Consiglio -  con D.M. 13 ottobre 2021 - svolge i seguenti compiti:

a) individua e delimita, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile.

b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualità;

d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la regione interessata i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'art. 7;

e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

f) esamina i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di disciplinare, e adotta le decisioni ritenute opportune;

g) vigila sull'applicazione della legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;

i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonché quella di qualità, coordinando la propria attività con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;

l) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali (art. 4, co. 2).

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio nazionale effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici (art. 4, co. 3).

Secondo quanto risulta dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, i Comuni riconosciuti dal Consiglio quali zone di affermata tradizione ceramica i seguenti:
Abruzzo
1. Castelli (TE)
Calabria
2. Squillace (CZ)
Campania
3. Ariano Irpino (AV)
4. Capodimonte (NA)
5. Cava de' Tirreni (SA)
6. Cerreto Sannita e San Lorenzello (BN)
7. Vietri (SA)
Emilia - Romagna
8. Faenza (RA)
Lazio
9. Civita Castellana (VT)
10. Viterbo (VT)
Liguria
11. Albisola Superiore e Albissola Marina (SV)
Lombardia
12. Laveno Mombello (VA)
13. Lodi (LO)
Marche
14. Ascoli Piceno (AP)
15. Pesaro (PU)
16. Urbania (PU)
Piemonte
17. Castellamonte (TO)
18. Mondovì (CN)
Puglia
19. Cutrofiano (LE)
20. Grottaglie (TA)
21. Laterza (TA)
Sardegna
22. Assemini (CA)
23. Oristano (OR)
Sicilia
24. Burgio (AG)
25. Caltagirone (CT)
26.Santo Stefano di Camastra (ME)
27. Sciacca (AG)
Toscana
28. Borgo San Lorenzo (FI)
29. Impruneta (FI)
30. Montelupo Fiorentino (FI)
31. Sesto Fiorentino (FI)
Umbria
32. Deruta (PG)
33. Gualdo Tadino (PG)
34. Gubbio (PG)
35. Orvieto (TR)
Veneto
36. Bassano del Grappa (VI)
37. Este (PD)
38. Nove (VI)

Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramico, è prevista la costituzione di un comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata, indicato dal Consiglio nazionale (art.7, co. 1).

Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza (art. 8, co. 1).

Il Consiglio determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare e definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonché il disciplinare dei marchi (art. 6, co. 1).

Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di ceramica artistica e tradizionale e di ceramica italiana di qualità e dal funzionamento dei comitati di disciplinare, sono a carico dei richiedenti (art. 6, co. 3). La legge ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalità di versamento.

L'ammontare dei diritti copre tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonché al funzionamento dei comitati di disciplinare (art. 6, co. 3-bis).

Con il D.M. 15 luglio 1996, n. 506 è stato adottato il regolamento di attuazione della legge. Con il successivo D.M. 11 settembre 1997, sono state disciplinate la determinazione e le modalità di versamento dei diritti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici.

La legge disciplina anche i consorzi volontari per la tutela di produzioni ceramiche e le relative modalità di riconoscimento (art. 10). Le modalità di controllo della produzione (art. 11), sono dettagliate nel regolamento attutivo della legge, D.M. 15 luglio 1996, n. 506.

Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione (art. 12, co. 3).

 

L'articolo 52-ter del D.L. n. 34/2020 ha rifinanziato la L. n. 188/1990, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2021 destinando tali risorse all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche. Alla valutazione dei progetti provvede il Consiglio nazionale ceramico, il quale, come sopra accennato, risulta ricostituito recentemente (D.M. 13 ottobre 2021). Ulteriori 2 milioni per il 2021 sono stati poi autorizzati dall’articolo 26, co. 1-bis del D.L. n. 41/2021.

L’articolo 52-ter ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della cultura, Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate[8]. Il decreto ministeriale attuativo non è stato adottato e, dunque, le risorse (in conto corrente) non sono state impegnate e destinate ad andare in economia. Dalle informazioni ricevute per le vie brevi dal Ministero dello sviluppo economico, l’articolo aggiuntivo in esame è dunque finalizzato a spostare all’anno 2022 le risorse per la ceramica artistica, incrementandole.


 

Articolo 1, commi 704 e 705
(Disposizioni concernenti la fauna selvatica)

 

 

Il comma 704, introdotto dal Senato, reca un finanziamento del Fondo per il recupero della fauna selvatica di 4,5 milioni di euro, per l'anno 2022.

Il comma 705 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, per l'introduzione del vaccino veterinario immuno contraccettivo GonaCon. Demanda ad un provvedimento del Ministro della salute l'autorizzazione della sperimentazione del medesimo vaccino.

 

Il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato disciplinato dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), nello stato di previsione del Mite, con una dotazione di 1 milione di euro per il solo anno 2021. Il Fondo è finalizzato a sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste, riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986, che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario.

 

Per quanto concerne la sperimentazione del vaccino GonaCon, la disposizione specifica che essa debba essere autorizzata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio. La finalità dichiarata è quella di contrastare e prevenire la proliferazione di alcune specie, per prevenire danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici.


 

Articolo 1, commi 706-707
 (Proroga esonero canone unico
e semplificazioni pubblici esercizi)

 

 

I commi 706 e 707, introdotti al Senato, prorogano al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal decreto-legge n. 147 del 2020 (cd. decreto ristori).

In particolare si prorogano al 31 marzo 2022:

§  l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati;

§  le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;

§  le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di agevolazione, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022.

 

 

Il comma 706, più in dettaglio, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le disposizioni di esonero contenute nell’articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori).

 

Il vigente comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 - esonera fino al 31 dicembre 2021 gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande (v. infra) dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologiche da COVID-19.

L’esonero si applica alle diverse tipologie di esercizi - titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico - elencate dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991 ("Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi"). Si tratta di:

a)   esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b)  esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c)   esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d)  esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

 

L'esonero in parola era già stato previsto dall'articolo 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, indi prorogato dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto, convertito della legge n. 126 del 2020) e fino al 31 marzo 2021 dall’articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020. Quest'ultimo termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 dall’articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cd. decreto sostegni)

Si rammenta che, nell'ambito di una riforma complessiva prevista dalla legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020), il comma 816 istituisce il canone unico che, dal 2021, sostituisce la Tosap, il Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade (di cui all'articolo 27, commi 7  e  8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e delle province. Il canone - prevede il citato comma 816 - è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Per ulteriori informazioni si veda il sito della documentazione parlamentare.

 

Il vigente comma 3 dell'articolo 9-ter stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati  a mercati,  realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della citata legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).

Tale esonero era già stato previsto fino al 30 aprile 2020 dall'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, indi prorogato dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto) e, fino al 31 marzo 2021, dal citato articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020; il termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2021 dal citato decreto sostegni (articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021).

Si ricorda che il canone in oggetto è stato istituito nell'ambito della richiamata riforma (articolo 1, commi da 837 a 847 della legge n. 160 del 2019) e ha sostituito la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446. Il richiamato articolo 45 del decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, nel qual caso la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. L’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si riferisce invece al canone per l’occupazione dei medesimi spazi e aree, che consente a comuni e province di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone.

 

Il vigente comma 4 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160 del 2010, il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo. Si prevede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. n. 642 del 1972).

Tale disposizione riprende quanto già previsto dall'articolo 181, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020. L’agevolazione è stata confermata dall'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 e infine prorogata al 31 dicembre 2021 dal decreto sostegni.

 

Il vigente comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti, destinatari delle disposizioni in esame, possono effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 (v. supra).

La posa di tali opere amovibili non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").

 

L'articolo 21 del Codice disciplina le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi su beni culturali ivi elencati. Tenuto conto della disposizione in esame, sembra pertinente la disposizione di cui al comma 4 secondo la quale "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" in relazione alla collocazione di opere amovibili in spazi di interesse culturale.

L’articolo 146 del Codice riguarda l'autorizzazione paesaggistica e prevede un regime ordinario e un regime semplificato per interventi di lieve entità. Tale autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (articolo 146, comma 4).

 

Si prevede, inoltre, che alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (di cui all’articolo 6 co. 1, lettera e-bis), del D.P.R n. 380 del 2001, recante il testo unico in materia edilizia). In base a tale disposizione (fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel citato codice dei beni culturali e del paesaggio) rientrano tra gli interventi eseguibili, senza alcun titolo abilitativo, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Tali disposizioni riproducono quanto già previsto dall'articolo 181, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020 e poi confermato dall'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 fino al 31 marzo 2021; il termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto Sostegni.

 

Le suddette agevolazioni sono prorogate al 31 marzo 2022.

 

Il comma 707 dunque istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, destinato a provvedere al ristoro dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. La dotazione del fondo è pari a 82,5 milioni di euro per il 2022.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

 

La disposizione ricalca quanto già previsto dall’articolo 9-ter, comma 6 (come modificato dal decreto-legge n. 41 del 2021, cd. ristori) per l’anno 2021. Si rinvia al dossier sul predetto decreto ristori per ulteriori informazioni sul Fondo istituito nel 2021 e sul relativo riparto.

 


 

Articolo 1, comma 708
(Esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

 

 

Il comma 708 - introdotto in Senato - prevede l'esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.

 

L'esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta, è disposta mediante l’applicazione a quelle componenti dell'articolo 373, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 495 del 1992, che enumera i casi di esenzione dal pedaggio autostradale. La lettera d) vi annovera "i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano".

Si ricorda che nelle Province autonome di Trento e Bolzano (già con legge 20 agosto 1954, n. 24, che istituì il servizio antincendi con i corpi permanenti di Trento e di Bolzano) e nella Regione Valle d'Aosta (con la legge regionale 19 marzo 1999, n.7 secondo cui la regione valdostana disciplina, nel suo territorio, la prevenzione e l'estinzione degli incendi in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale, fino alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37, che ne reca l'odierna disciplina) agisce un Corpo dei vigili del fuoco territoriale.

 


 

Articolo 1, commi 709 e 710
(Proroga del termine per la richiesta dei partiti politici
di ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato)

 

 

I commi 709 e 710 - introdotti nel corso dell’esame parlamentare - recano la proroga del termine per la richiesta, da parte dei partiti politici, di ammissione per l'anno 2021 al finanziamento privato in regime fiscale agevolato. Il termine, scaduto il 30 novembre 2021, è differito al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge (al 30 gennaio 2022).

 

Il decreto-legge n. 149 del 2013 ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti e movimenti politici, disciplinando per converso - per i partiti che rispettino i requisiti di trasparenza e democraticità stabiliti da quel medesimo decreto-legge - le modalità di loro accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata nonché di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini (cd. 'due per mille').

Per quanto riguarda la contribuzione volontaria fiscalmente agevolata - l'unica cui si riferisca la disposizione qui in commento - l'articolo 11 del decreto-legge n. 149 prevede la detraibilità per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici, dall'imposta del reddito per le persone fisiche o delle società (purché non partecipate pubbliche). La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui, i quali devono essere tracciabili nelle modalità di versamento (ferma restando la soglia di erogazione non sormontabile, stabilita in 100.000 euro annui, secondo previsione posta dall'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 149).

A tale finanziamento privato in regime fiscale agevolato possono accedere, a richiesta, i partiti iscritti nel registro nazionale (disciplinato dal decreto-legge n. 149) e titolari di una rappresentanza in Parlamento (più esattamente: qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei Consigli regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un Consiglio regionale o delle Province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; o partito cui dichiari di fare riferimento un Gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto; o partiti che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro prima della data di deposito del contrassegno).

Pertanto i partiti per accedere al finanziamento privato in regime fiscale agevolato devono formulare una richiesta, indirizzata alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (prevista dall'articolo 9 della legge n. 96 del 2012).

Siffatta richiesta è oggetto dell'articolo 10, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 149 del 2013.

Si prevede in particolare in quel comma 3 che i partiti politici presentino l'apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici.

È dunque tale termine ad essere inciso dalla disposizione in esame.

Questa prevede - per i partiti che non abbiano presentato la richiesta in tempo, onde accedere al finanziamento privato in regime fiscale agevolato riferito all'anno 2021 - una proroga, fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio.

 

Ancora il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 149 del 2013 prevede che la Commissione esamini la richiesta del partito e la respinga o accolga, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato.

Tali tempi e modalità di esame della richiesta da parte della Commissione sono fatti salvi dalla novella disposizione.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 711
 (Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

 

 

Il comma 711, introdotto al Senato, estende - a specifiche condizioni - la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento medesimo.

 

Le disposizioni in commento sostituiscono l’ultimo periodo dell’articolo 60, comma 7-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.

I commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 hanno consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale - fino al 100 per cento - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

 

In particolare, il comma il comma 7-bis consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (al 15 agosto 2020), di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno.

 

In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia il vigente comma 7-bis prevede, all’ultimo periodo, che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per effetto delle modifiche in commento, in luogo di disporre l’estensione temporale della misura con decreto ministeriale in relazione all’evoluzione della situazione economica connessa all’emergenza pandemica, essa viene estesa ex lege all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

 

I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (comma 7-ter). In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Il comma 7-quater prevede che la nota integrativa dia conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Il comma 7-quinquies chiarisce che per i soggetti che sia avvalgono della facoltà prevista dall'articolo in esame, la deduzione della quota equivalente all'ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del D.P.R n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), a prescindere dall'imputazione al conto economico. La deduzione è altresì ammessa ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la determinazione della relativa base imponibile (valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997) alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

 


 

Articolo 1, comma 712
(
Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)

 

 

Il comma 712 dell’art. 1- introdotto al Senato – istituisce a decorrere dal 2022 un fondo per la ricerca e la sperimentazione dei progetti nel settore navale di rilevanza strategica.

 

La disposizione in commento – con la finalità di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale – stanzia, mediante un apposito fondo, risorse per progetti di innovazione tecnologica e digitale e di sostenibilità ambientale.

 

Sono previsti:

-       5 milioni di euro per il 2022;

-       10 milioni per il 2023;

-       20 milioni a decorrere dal 2024.

Il fondo è istituito nello stato di previsione del MISE.

Viene all’uopo ridotta in modo corrispondente l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (n. 190 del 2014), come integrata dall’art. 194, comma 1, della legge di bilancio qui in commento.

I progetti di ricerca meritevoli sono individuati con provvedimento del Ministro dello Sviluppo economico, con il concerto dei Ministri dell’università e della ricerca e della difesa, con la precisazione che possono accedere ai benefici di questa disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di loro parti. Il fattore innovativo e di sostenibilità ambientale appare – pertanto – insito anche nel potenziale di riconversione, riqualificazione e recupero di navi esistenti.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti ai vari progetti sono quelle della legge n. 808 del 1985, inerente al sostegno alla ricerca e allo sviluppo nel settore aeronautico.

Si rammenta al riguardo, che la disciplina di dettaglio degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione di tale legge, è attualmente contenuta nel regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive (oggi MISE) n. 173 del 2010. L’art. 1, comma 3, del citato regolamento stabilisce che i finanziamenti ex lege n. 808 del 1985 hanno per finalità l'integrazione in via sussidiaria dell'investimento delle imprese che operano in Italia con attività principale nel settore aerospaziale, per la realizzazione - preferibilmente nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale - di progetti di ricerca e sviluppo in aree nelle quali l'industria italiana appare in grado di esprimere eccellenze, tali da consentirle di operare con ruoli non subalterni nella competizione internazionale.

 


 

Articolo 1; comma 713
(Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi
di filtraggio acqua potabile)

 

 

Il comma 713, introdotto al Senato, proroga al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

 

Si ricorda che il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, è stato istituito e disciplinato dai commi 1087-1089 della legge di bilancio 2021. Tale credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.

 

La norma in esame, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, proroga (lettera a)) al 31 dicembre 2023 la possibilità di avvalersi dell’agevolazione prevedendo altresì che a tal fine, per l’anno 2023, la misura spetti nel limite di 1,5 milioni (lettera b)).


 

Articolo 1, comma 714
(Fondo venture capital)

 

 

L’articolo 1, comma 714, introdotto al Senato, apporta modifiche alla disciplina del Fondo venture capital, estendendo l’area di intervento del fondo, tramite due modifiche all’articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. In particolare, vengono aggiunti altri possibili beneficiari oltre alle start-up innovative, con specifico riferimento alla PMI innovative, nonché alle quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o ancora di fondi che investono in fondi per il venture capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A..

 

Il comma 714 apporta modifiche alla disciplina del Fondo venture capital, estendendo l’area di intervento del fondo, tramite due modifiche all’articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Per una descrizione del Fondo, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.

In particolare, la prima modifica sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 18-quater richiamato.

L’articolo 18-quater al comma 1 ha esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e al comma 2 aveva consentito che gli interventi del Fondo potessero consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento di soci e che gli interventi potessero riguardare anche iniziative di start-up innovative.

Con la nuova formulazione, vengono aggiunti altri possibili beneficiari oltre alle start-up innovative, con specifico riferimento alla PMI innovative, nonché alle quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o ancora di fondi che investono in fondi per il venture capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.

Per una ricostruzione della disciplina su start-up e imprese innovative, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare, nonché al dossier sulle proposte di legge per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero), attualmente all’esame delle X Commissione Attività produttive della Camera.

 

Allo stesso articolo 18-quater viene poi aggiunto un comma 2-bis in base al quale le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital sono effettuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi di Cassa depositi e Prestiti, che controlla la società Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR in base all’autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Per una ricostruzione dei fondi di investimento gestiti da CDP Venture Capital SGR, si rinvia alla apposita sezione del sito istituzionale di Cassa depositi e prestiti.

 

La legge 21 marzo 2001, n. 84, all'articolo 5, comma 2, lettera c), ha istituito presso la Simest S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio, per l'acquisizione di partecipazioni societarie temporanee e di minoranza in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.

Il Fondo nasce dall’intento di supportare gli investimenti in aree strategiche quali Cina, Africa, Medio oriente, America centrale e meridionale, Balcani, Federazione russa ed integra la Legge n. 100/1990, laddove prevede la partecipazione di Simest S.p.A. al capitale di rischio di imprese estere.

Il Fondo interviene ad agevolare la creazione di società miste all’estero, attraverso l’acquisizione da parte di Simest di quote di capitale di rischio in imprese aventi sede in uno dei Paesi di destinazione previsti dal Fondo stesso.

Come anticipato, con l’articolo 18-quater l’operatività del Fondo è stata estesa a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Si ricorda che il venture capital è l'attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata ad operazione c.d. di early stage ovvero l'insieme dei finanziamenti (seed financing e start up financing) a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita.

 Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono definite le modalità e le condizioni di intervento del Fondo di venture capital, nonché le attività e gli obblighi del soggetto gestore del Fondo, le funzioni di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la composizione e i compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione competente all'amministrazione del Fondo.

Il decreto chiarisce che i progetti di intervento proposti devono prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive, per l'intera durata dell'intervento del Fondo.

Le richieste di intervento del Fondo sono da presentare a Simest che svolge l’attività istruttoria e la valutazione di eleggibilità delle richieste di intervento.

Successivamente il Comitato di indirizzo e rendicontazione (costituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) esamina le richieste di intervento del Fondo trasmesse da Simest e delibera la concessione dell'intervento del Fondo a valere sulle disponibilità del medesimo, nonché i successivi aggiornamenti e le modifiche inerenti agli interventi del Fondo con riferimento anche a proroghe, dilazioni, recessi, transazioni, cessioni a terzi e subentri di altri soci.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 715-717
 (Partecipazione al capitale della Banca d’Italia)

 

 

I commi 715-717, introdotti al Senato, elevano la partecipazione massima degli azionisti al capitale della Banca d’Italia dal 3 al 5 per cento. Viene fissato il regime fiscale per i dividendi percepiti nel 2022.

 

Il comma 715 interviene sull’articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133 del 2013, che nella formulazione vigente consente ai partecipanti al capitale della Banca d’Italia di possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento e chiarisce che, ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. 

Il vigente Statuto della Banca d’Italia (Approvato con delibera dell’Assemblea straordinaria dei partecipanti al capitale del 26 novembre 2015 e con D.P.R. 15 febbraio 2016) stabilisce (articolo 3, comma 4), conformemente alla legge, che nessun partecipante può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia; tali quote debbono essere alienate nel termine stabilito dal Consiglio superiore.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 133 del 2013, le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia possono appartenere solamente a: 

a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

c) fondazioni bancarie;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione.

Si veda il sito della Banca d’Italia per l’assetto delle partecipazioni all’istituto.

Nel corso della XVII legislatura, e più precisamente ad opera del decreto-legge n. 133 del 2013, sono stati profondamente rinnovati l'assetto patrimoniale e la governance della Banca d'Italia. Tale provvedimento ha ribadito la natura giuridica dell'Istituto (istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali), ha aggiornato la misura del capitale sociale e ha dettato norme puntuali sul possesso e sulla vendita delle quote. Per ulteriori informazioni si rinvia al focus pubblicato sito della documentazione parlamentare.

 

Con le modifiche in esame viene integralmente sostituito il predetto comma 5, elevando il limite di partecipazione al capitale dell’istituto dal 3 al 5 per cento. Viene espunta la formula di calcolo delle partecipazioni indirette; si dispone che, per le quote in eccesso, non spetti il diritto di voto e ogni altro diritto economico e patrimoniale. Viene altresì espunta la previsione che destina i dividendi relativi alle quote in eccesso alle riserve statutarie dell’istituto.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire, alla luce di tale ultima previsione, quale sia la destinazione dei dividendi relativi alle quote in eccesso.

 

Il comma 716 dispone che lo Statuto della Banca d’Italia sia adattato alle nuove disposizioni entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in commento (1° luglio 2022), con la procedura prevista dall’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 43 del 1998. In particolare, tali modifiche sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

Ai sensi del comma 717, le modifiche sulle quote di partecipazione entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022.

Per i dividendi percepiti nell’esercizio 2022, ma riferibili alle quote possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto agli originari limiti massimi del 3 per cento, l’aliquota ordinaria IRES del 24 per cento, al lordo dell’addizionale del 3,5 prevista per banche e intermediari finanziari (comma 65 della legge n. 208 del 2015) si applica con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.

 


 

Articolo 1, comma 718
(Misure per le società d'investimento immobiliare quotate)

 

 

Il comma 718 modifica la disciplina dell'estensione del regime fiscale agevolato (c.d. regime speciale) alle società controllate che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare.

 

Nel dettaglio, il comma 718 sostituisce il primo periodo dell'articolo 1, comma 125 (Estensione del regime speciale alle società controllate), della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006).

 

Come chiarito dal sito dell'Agenzia delle entrate, è previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80% dell’attivo patrimoniale).

Il regime speciale prevede l’esenzione dall’Ires e dall’Irap del reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione e l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti.

La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la fine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene. Per maggiori dettagli sui requisiti richiesti per aderire al regime agevolato, si veda il sito dell'Agenzia delle entrate.

L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione della qualifica di “Società di investimento immobiliare quotata” (SIIQ), che deve essere indicata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.

 

Il testo vigente del primo periodo del comma 125 citato stabilisce che il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili.

 

Il comma in esame stabilisce che il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile (50.000 euro), non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

1)  una SIIQ o SIINQ (Società di investimento immobiliare non quotata) possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero

2)  almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA (Fondi di investimento alternativi) immobiliare di cui all'articolo 12 dei decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per 1'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.


 

Articolo 1, commi 719
(Rifinanziamento Fondo distribuzione
derrate alimentari agli indigenti)

 

 

Il comma 719 – introdotto dal Senato – prevede il rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento, stabilisce l’incremento della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto legge n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012) nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA  e le sue risorse sono allocate nello stato di previsione del MIPAAF (cap. 1526).

La legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 224, legge 147/2013) ha finanziato il predetto Fondo con 10 milioni di euro per l’anno 2014, ed ha introdotto norme sulla raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare, prevedendo che tali soggetti debbano garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza (commi 236-239). Le risorse, per il 2014, sono state ripartite sulla base dell'apposito Programma adottato dal MIPAAF, in 8,4 milioni di euro per la pasta e 1,1 milioni di euro per la farina.

Il Fondo nazionale indigenti è stato rifinanziato con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 131, legge 190/2014), per 12 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi in favore della famiglia (articolo 1, comma 131, legge 190/2014), e in legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 399 , legge 208/2015) con 2 milioni di euro per il 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 59-64, legge 232/2016) ha previsto incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 20192020 e 2021 lo stanziamento del Fondo nazionale indigenti, il quale già presentava risorse - nel relativo capitolo 1526 del MIPAAFT - per 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668).

L'articolo 5 del decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) ha ulteriormente incrementato le risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono stati quindi stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP, fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e massima 10 mesi, con contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio inferiore al 5 per cento.

Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha ulteriormente rifinanziato di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (art. 1, comma 511), dopo che il disegno di legge iniziale aveva previsto un definanziamento - per il medesimo triennio - di 100 mila euro annui.

Il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020) ha poi incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 il suddetto Fondo, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19 (art. 78, comma 3). Successivamente, l'art. 226 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 250 milioni di euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti. Nello specifico, il comma 1 – così come risultante da un avviso di rettifica del testo del predetto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del 20 maggio 2020 – prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, (art. 5) sia destinato l'importo di 250 milioni di euro, ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e con le procedure previste dal Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal  regolamento (UE) n. 223/2014. Il comma 2 prevede che alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

In seguito, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del suddetto Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare (art. 1, comma 375). E’ stato quindi adottato il decreto ministeriale 26 luglio 2021, recante il "Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari per l'anno 2021".

 

 


 

Articolo 1, commi 720-726
(Riordino della disciplina sul tirocinio)

 

 

I commi 720-726, introdotti al Senato, recano la definizione di tirocinio e di tirocinio curricolare. Si demanda, inoltre, a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione, sulla base di taluni criteri, di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari. Inoltre, si individuano le sanzioni in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione e si specifica che il tirocinio, che non si configura quale rapporto di lavoro, non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente.

 

Il comma 720 reca, innanzitutto, la definizione di tirocinio, introducendo, altresì, la definizione di tirocinio curricolare.

In particolare:

§  il tirocinio è definito come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

§  il tirocinio si definisce curricolare se è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.

 

I tirocini curricolari

Le disposizioni normative alle quali attualmente si fa riferimento per i tirocini

curricolari sono costituite dall'art. 18 della L. 196/1997 – che, tuttavia, ha previsto tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, senza usare le locuzioni curricolare ed extracurricolare e dal regolamento conseguentemente emanato con D.I. 142/1998. A loro volta, le istituzioni formative possono emanare regolamenti per disciplinarne l'attivazione e il funzionamento.

In particolare, l’art. 18 della L. 196/1997, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, ha previsto l’intervento di un regolamento, da emanare con decreto dell’allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con l’allora Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le norme generali regolatrici della materia.

Il D.I. 142/1998 è poi intervenuto, tra l’altro, dettando norme in materia di soggetti abilitati a promuovere i tirocini, obblighi assicurativi del datore di lavoro, durata massima del tirocinio curriculare.

In seguito, l'art. 1, co. 1180, della L. 296/2006 – modificando l’art. 9-bis, co. 2, del D.L. 510/1996 (L. 608/1996) – ha disciplinato l’istituto della comunicazione obbligatoria al Servizio competente del Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo. La citata comunicazione deve essere effettuata da parte dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e degli enti pubblici economici, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Essa deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

 

I tirocini extracurricolari

I principi fondamentali relativi ai tirocini extracurriculari - generalmente diretti all’inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati - sono, invece, attualmente recati dalla L. 92/2012.

Dopo quanto definito con l’art. 18 della L. 196/1997 e con il D.I. 142/1998, infatti, con successivi interventi, la Corte costituzionale ha riconosciuto la competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale. A seguito di ciò, l’art. 1, co. 34, della L. 92/2012 (di cui la norma in commento dispone l’abrogazione), recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro, ha previsto la definizione di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

Ai sensi del successivo comma 35, anch’esso abrogato dalla norma in commento, in ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui a tale ultima lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla L. n. 689/1981.

Sono state, conseguentemente, adottate le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 24 gennaio 2013 e, da ultimo, le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 25 maggio 2017.

In particolare, in base alle Linee guida del 2017, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari non può essere superiore a 12 mesi, mentre la durata minima non può essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad 1 mese.

I disabili (secondo la definizione dell’art. 1, co. 1, L. 68/1999), le persone svantaggiate di cui alla L. 381/1991 (es. invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, etc.), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, possono attivare particolari tirocini di orientamento e formazione ovvero di inserimento/reinserimento. In ragione dei destinatari, per questi tirocini è prevista una durata maggiore di 12 mesi, che arriva a 24 mesi in caso di persone disabili. Per queste tipologie, le linee guida assegnano alle regioni la possibilità di deroga, rispetto a durata e ripetibilità del tirocinio, al fine di garantirne l’inclusione.

L’indennità riconosciuta al tirocinante è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

Sulla base di tali Linee guida, ciascuna regione, esercitando la propria competenza legislativa in materia di formazione professionale, ha definito la disciplina del tirocinio extracurriculare applicabile sul proprio territorio.

 

Il comma 721 affida al Governo e alle regioni la conclusione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari. La definizione di tali linee guida è effettuata sulla base dei seguenti criteri[9]:

a)   revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivono l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b)  individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni di impresa;

c)   definizione di livelli essenziali della formazione, che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d)  definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini alle assunzioni di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e)   previsione di azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto nei confronti di un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

 

A tale proposito si ricorda che, con riferimento all’ambito dell’istruzione, l’art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la definizione delle norme generali. Attribuisce, invece, alla competenza concorrente l’istruzione, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale (di esclusiva competenza regionale).

Al riguardo la Corte costituzionale, con sentenza 200/2009, ha incluso fra le norme generali sull’istruzione il (allora) modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Con particolare riguardo all’istruzione e formazione professionale, nella sentenza n. 50/2005 la Corte ha chiarito, in linea generale, che “la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l’istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi”[10].

 

In caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione si applica una sanzione amministrativa a carico del trasgressore. L’ammontare della sanzione, proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla L. n. 689/1981 (comma 722).

 

Si precisa, altresì, che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente. In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, con elusione di tali disposizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Resta ferma la possibilità di riconoscere, su domanda del tirocinante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale (comma 723).

 

I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (cfr. supra, box ricostruttivo) (comma 724).

Nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (comma 725).

Infine, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 della L. n. 92/2012, con effetto dalla data di entrata in vigore del disegno di legge (comma 726).

 

Le richiamate disposizioni della L. n. 92/2012 (su cui cfr. più diffusamente il box ricostruttivo) prevedono i criteri sulla base dei quali sono definite le linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento nell’ambito di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 1, comma 34), nonché l’ammontare della sanzione amministrativa irrogata a carico del trasgressore in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione (art. 1, comma 35). Infine, come previsto dal comma 36, dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che sono all’esame delle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) della Camera dei deputati le proposte di legge C. 1063 Ungaro e C. 2202 De Lorenzo, recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare.

 


 

Articolo 1, commi 727-729
(Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

 

 

I commi da 727 a 729, introdotti dal Senato, escludono l’applicazione alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS dei vincoli previsti per le altre amministrazioni pubbliche in funzione del contenimento della spesa (comma 727); inoltre, dettano disposizioni in base alle quali, ai fini dell'espletamento delle attività di internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi verso l’utenza, l’INPS può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di Contact Center Multicanale (comma 728).

 

In dettaglio, la diposizione, al comma 727, esclude la applicazione alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS dei vincoli posti dall’art. 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), che limita, per i soggetti di cui al comma 590 la possibilità, a decorrere dall’anno 2020, di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

I commi 590-591 della legge 160/2019 prevedono che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell’allegato A (su cui v. infra). Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale.

Le disposizioni di cui ai commi 590-591 non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale, alle Agenzie fiscali, alle regioni e agli enti locali (e ai relativi organismi ed enti strumentali) (ai sensi del comma 602) e alle casse previdenziali private (ai sensi del comma 601).

Per le Agenzie fiscali resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010[11], ma con un incremento del 10% (ai sensi del comma 594).

La relazione tecnica presentata dal Governo, certifica che dalla disposizione, nel suo complesso, non derivano oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

L’Allegato A prevede la cessazione dell’applicazione delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni:

 

Pubbliche amministrazioni e società partecipate

§  articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l’importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;

§  legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione), comma 10 (limite di spesa annua per le PA per le PA per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 48 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici) e comma 58 (riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali);

§  articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;

§  articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. “taglia-carta”, che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell’abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;

§  articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni), commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza), comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni), e comma 7 (riduzione spese  per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);

§  decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare, l’articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria), comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni), comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni), comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’articolo 6); l’articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);

§  articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;

§  decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14 (che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato); all’articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali, cessa l’applicazione del comma 1, lettera c) (riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2, lettera b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell’INPS dell’attività in convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa per consumi intermedi);

§  decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per le PA) e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all’ articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

 

 

Enti di previdenza e assistenza

§  articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti di previdenza (all’epoca, l'INPS, I'INPDAP e l’INAIL);

§  articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli enti soppressi (INPDAP, ENPALS);

§  articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede ulteriori misure di razionalizzazione organizzativa per INPS ed INAIL volte a ridurre le proprie spese di funzionamento;

§  articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che impone agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici di conseguire ulteriori risparmi derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese;

§  legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 305 (versamento all’entrata del bilancio dello stato di risparmi di spesa dell’INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304), comma 307 (versamento all’entrata del bilancio dello stato da parte dell’INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso la razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia; la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC; la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi INPDAP ed ENPALS) e comma 308 (versamento all’entrata del bilancio dello stato per risparmi di spesa dell’INAIL);

§  articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, che prevedono il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte dall’INPS agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;

§  articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che richiede ulteriori risparmi agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, tramite interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali;

§  legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 321 (recante misure di contenimento della spesa per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e comma 417, sulla riduzione della spesa per consumi intermedi per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private e per quelli di tutela previdenziale obbligatoria dei liberi professionisti.

 

Autorità indipendenti

§  decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 19, comma 3, lett. c) (riduzione delle spese di funzionamento dell’autorità nazionale anticorruzione) e articolo 22, comma 6 (riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) e comma 9, lett. d), ed f) (riduzione della spesa per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni, nonché per incarichi di consulenza, studio e ricerca per i medesimi organismi);

 

Camere di Commercio

§  articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede la possibilità per le camere di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa

 

Con il comma 728, la disposizione introduce i commi 4-bis e 4-ter all'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 ( recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”).

 

L’articolo 5-bis, affida alla Sispi S.p.a. (Società Italia previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa), interamente partecipata dall’INPS e che assume la denominazione di INPS Servizi S.p.a, le attività di Contact center multicanale (CCM) verso l’utenza, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell’ambito delle stesse attività, nel rispetto delle disposizioni in materia di in house providing.

Più nel dettaglio, l’internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi verso l’utenza dell’INPS[12] (attualmente erogati da operatori privati con contratto biennale) disposta a favore della suddetta società è volta alla promozione della continuità nell’erogazione dei medesimi servizi, nonché alla tutela della stabilità del personale ad essi adibito, anche in considerazione dell’assenza dei relativi profili professionali nella pianta organica dell’INPS (commi 1 e 2).

Il passaggio dall'attuale modalità di erogazione del servizio di Contact center multicanale mediante esternalizzazione (o in outsourcing) ad un modello di gestione diretta mediante affidamento ad una società in house, è giustificato in quanto non configura un effettivo ricorso al mercato, ma “una forma di autoproduzione o comunque di erogazione di servizi pubblici direttamente ad opera dell'amministrazione attraverso strumenti propri (in house providing)”.

L'INPS mantiene la partecipazione totalitaria della società e assicura che lo statuto della società contenga i requisiti del controllo analogo, in conformità alla disciplina interna e unionale.

Per l'espletamento delle suddette attività, viene riconosciuta alla società la facoltà di selezionare il proprio personale anche valorizzando le esperienze similari maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) (comma 4).

Il richiamato art. 19 del D.Lgs. 175/2016 dispone, tra l’altro, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico - salvo quanto disposto nello stesso T.U. - sono retti dalle stesse norme valide per il settore privato (codice civile e altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa), e che le modalità per il reclutamento del personale devono rispettare i principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché i principi riguardanti le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni dettati dall’art. 35, c. 3, del D.Lgs. 165/2001.

 

In conformità alle previsioni circa la composizione degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico (di cui all’art. 11 del D.Lgs. 175/2016[13]), alla società INPS Servizi S.p.a. è preposto un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. In fase di prima attuazione, il Presidente dell'INPS provvede, con propria determinazione, alla modificazione dell’oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché al rinnovo degli organi sociali, nel rispetto delle condizioni che devono essere soddisfatte per gli affidamenti in house, ex art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) (comma 3).

Il richiamato art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) disciplina le condizioni che devono essere contestualmente soddisfatte ai fini dell’esclusione dal Codice di una concessione o di un appalto pubblico aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (affidamenti in house). Tali condizioni ricorrono quando:

un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su tale persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore.

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Nelle more dell'adozione della suddetta determinazione, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi carattere urgente motivato e indifferibile, richiedendo l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione (comma 5).

Infine, si prevede la possibilità per la società INPS Servizi S.p.a. di avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS (comma 6) e si dispone che la stessa società continua a svolgere le attività che già costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 7).

 

Il comma 4-bis, introdotto dalla disposizione in esame, prevede che, in sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi verso l’utenza dell’INPS (di cui al comma 1 dell’art. 5-bis), la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di Contact Center Multicanale (CCM) dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. A tal fine, dispone la applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, vale a dire i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Ai sensi del comma 4-ter, le disposizioni di cui al comma 4-bis non comportano in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Il comma 729, infine, prescrive che le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


 

Articolo 1, comma 730
(Disposizione di interpretazione autentica in materia
di imposta di registro)

 

 

Il comma 730, con una disposizione qualificata espressamente come interpretativa, stabilisce l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano.

 

Più in dettaglio, il comma in esame prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge n. 865 del 1971 (in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.

 

Si rammenta innanzitutto che il citato articolo 1, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

 

Il menzionato articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, stabilisce, invece, che gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge n. 865 del 1971 (aree produttive e delle aree su cui insistono abitazioni economiche e popolari - cd. edilizia convenzionata) e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima legge n. 865 del 1971.

 

Sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari si veda il relativo tema del portale di documentazione della Camera dei deputati.


 

Articolo 1, comma 731
(Misure in materia di convenzioni di tirocini
di formazione e orientamento)

 

 

L’articolo 1, comma 731 estende al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, già disposta per il 2021 dall'articolo 10-bis del decreto legge n. 41 del 2021.

 

Nel dettaglio la disposizione in esame modifica l'articolo 10-bis del decreto legge n. 41 del 2021. Il comma 1 di tale disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997. L'articolo in esame integra il dettato di tale previsione stabilendo che l'esenzione si applica anche per l'anno 2022.

L'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 1962, ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri generali dettati dalle lettere da a) ad i) del comma 1 del medesimo articolo.

In attuazione di tale delega è stato emanato il Regolamento sui tirocini formativi e di orientamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1998, n. 108. Sul tema si segnala inoltre  la Direttiva del ministro per la funzione pubblica n. 2 del 2005.

 


 

Articolo 1, commi 732 e 733
(Consiglio nazionale dei giovani)

 

 

Il comma 732 - introdotto dal Senato - eleva da 200.000 a 700.000 euro la dotazione per il 2022 del Fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani ed introduce una dotazione, pari a 500.000 euro, del medesimo Fondo anche per il 2023 (anno che costituisce, quindi, il nuovo anno terminale). Il comma 733 - anch'esso inserito dal Senato - dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda a trasferire le risorse del Fondo al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni del singolo anno.

 

Il Fondo in oggetto è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 2153 dell'unità previsionale di base 18.2), ai fini del successivo trasferimento delle risorse nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - la quale, come detto, in base alla presente novella, trasferisce le risorse del Fondo al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni del singolo anno -.

Si ricorda che il Consiglio nazionale dei giovani e il relativo Fondo sono stati istituiti dall'articolo 1, commi da 470 a 477, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Il Consiglio in esame è un organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia. Tra le funzioni in capo al Consiglio figurano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili; la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessino i giovani; la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.

Per approfondimenti sul Consiglio nazionale, cfr. il sito internet del medesimo.

Le norme in esame relative ai nuovi stanziamenti operano anche un richiamo generale alla coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 ("Istruzione e ricerca") e 5 ("Inclusione sociale") del Piano nazionale di ripresa e resilienza

 


 

Articolo 1, commi 734 e 735
(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

 

 

I commi 734-735, inseriti nel corso dell’esame al Senato, modificano i criteri di riparto applicati alle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale stanziate dalla legge di bilancio 2021 per lo sviluppo dei servizi sociali comunali. Si prevede che tale riparto sia effettuato anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente nell’ambito territoriale di riferimento, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

 

In premessa occorre ricordare che l'art. 1, comma 449, della Legge n. 232 del 2016[14] (come sostituito dall’art. 1, comma 792, della legge n. 178 del 2020[15]) disciplina le modalità di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", prevedendo alla lett. d-quinquies), che il Fondo sia destinato, per le quote incrementali stanziate per gli anni dal 2021 in poi, al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Gli incrementi annuali della dotazione del Fondo destinati dal comma 792 allo sviluppo dei servizi sociali comunali sono pari a: 215,9 milioni di euro per il 2021 (a 254,9 mln per il 202; a 299,9 mln per il 2023; a 345,9 mln di euro per il 2024) con un incremento progressivo fino a 650,9 mln di euro nel 2030.

 

Il citato comma 792 prevede che i contributi per lo sviluppo dei servizi sociali svolti dai comuni delle RSO siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite in prima battuta entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta nella Conferenza, il decreto può essere comunque emanato (lett. d-quinquies del comma 449). Il d.P.C.M. 1° luglio 2021, "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali" ha disciplinato le modalità di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", prevedendo che i comuni, nel 2021, siano tenuti a destinare una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, pari almeno al fabbisogno standard monetario riportato nella nota tecnica allegata, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, commi 791-792, della legge n. 178 del 2020, tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e sono tenuti a riportare (nella relativa scheda) i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica. La "Nota tecnica" specifica che i Comuni che non raggiungono l'Obiettivo di servizio 2021 potranno rendicontare l'impegno delle risorse anche destinandoli ad interventi per un significativo miglioramento dei Servizi sociali (servizi aggiuntivi o intensificazione di servizi esistenti) relativamente a:

·     azioni di sostegno in favore di anziani auto non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza nel proprio domicilio;

·     azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile;

·     azioni di sostegno in favore dei disabili.

Si segnala, peraltro, che la lett. d-quinquies) del comma 449 viene altresì modificata dal comma 563 del disegno di legge in esame (cfr.), il quale ha integrato il Fondo di solidarietà comunale con una quota di risorse aggiuntive da destinare ai comuni delle regioni Siciliane e Sardegna per il finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tra i comuni tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull’identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere.

 

 Il comma 734, inserendo un periodo al comma 449, lettera d-quinquies, della legge n. 232 del 2016 (come modificata dalla legge n. 178 del 2020) incide sui criteri di riparto di tali risorse, attualmente ripartite, come detto supra, fra le regioni a statuto ordinario in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. In futuro, il riparto, come disposto dalla disposizione in commento, dovrà essere effettuato “anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato dall'art. 1 comma 797, primo capoverso della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1-a 6.500”.

 

Sul punto si rammenta che la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2021) ha inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati  nei servizi sociali territoriali e  popolazione residente pari a 1 a 4.000. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un bonus pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.

 

Il comma 735  prevede che lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle RSO (finalità di cui al comma 792 della legga n. 178 del 2020) nonché le assunzioni di assistenti sociali negli ambiti territoriali e nei comuni (finalità di cui al comma 797 della legge n. 178 del 2020), siano a valere sulle risorse del Fondo povertà e all’esclusione sociale (Fondo povertà) per una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 (come attualmente previsto) e sulle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali.

L’intervento legislativo è attuato intervenendo sul comma 801 della legge di bilancio 2021.

 


 

Articolo 1, comma 736
(Contributo a favore dell’Unione italiana ciechi)

 

 

Il comma 736, introdotto durante l’esame al Senato, prevede la concessione di un contributo di due milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva, allo scopo di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse.

 

L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS-APS (UICI), è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato[16], cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti nei confronti della pubblica amministrazione. L'UICI è un'associazione costituita esclusivamente da non vedenti e ipovedenti. Per associarsi occorre infatti avere un visus non superiore ai 3/10 (inteso con correzione). Tuttavia, per raggiungere i suoi obiettivi, essa ha bisogno del supporto di persone vedenti che possono lavorare al suo interno come dipendenti o volontari.

Nucleo primario dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, strutturata secondo un principio democratico, sono le Sezioni Territoriali, presenti sull'intero territorio nazionale. Esse, a loro volta, si raggruppano nei Consigli regionali che, nella loro totalità, danno vita al Consiglio nazionale. Vi è poi la Direzione nazionale, composta da otto Consiglieri nazionali eletti tra i ventiquattro nominati dal congresso, presieduta dal Presidente Nazionale.

L’associazione ha creato strumenti e strutture operativi come il Centro Nazionale del Libro Parlato, l'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il centro studi e riabilitazione "Le Torri" di Tirrenia, l'U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi), l’INVAT (Istituto Nazionale di valutazione ausili e tecnologie) e la IURA (Agenzia per i diritti delle persone con disabilità). L'Unione ha anche istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e fa parte, quale membro fondatore, della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) e dal 2019 fa parte del Comitato Testamento Solidale.

 


 

Articolo 1, comma 737
(Credito d'imposta per le spese relative
alla fruizione dell'attività fisica adattata)

 

 

Il comma 737 - introdotto dal Senato - prevede un credito d'imposta, valido ai fini dell'IRPEF, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di curo per il 2022, per le spese documentate sostenute per la fruizione di attività fisica adattata.

Si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attuative per l'accesso al beneficio in esame e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché delle ulteriori disposizioni ai fini del rispetto del limite suddetto.

Considerato anche che il limite di spesa si riferisce al 2022, si valuti di chiarire se le spese rilevanti siano solo quelle sostenute nel 2021 (con riconoscimento del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi resa nel 2022).

 


 

Articolo 1, comma 738
(Contributo in favore della FISH- Federazione italiana
per il superamento dell'handicap ONLUS)

 

 

Il comma 738, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza un contributo di 0,25 milioni di euro per il 2022 e 0,65 milioni per il 2023 alla FISH- Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS.

 

Il comma 738, inserito al Senato, al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della. legge 3 marzo 2009, n. 18, attribuisce un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 di 0,65 milioni per il 2023 alla FISH, la Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap.

 

Il contributo in esame è stanziato al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006[17], ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ad opera della FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS.

 

La nuova autorizzazione di spesa dovrebbe sommarsi, per l’anno 2022, a quella già prevista dal comma 337 della legge di bilancio n. 160 del 2019 che ha autorizzato a favore della FISH la spesa di 400mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Si ricorda inoltre che l’art. 1, comma 280, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) aveva già previsto per la FISH ONLUS un contributo, pari a 400 migliaia di euro per il 2019.

 

Lo Statuto vigente della FISH, che recepisce le modifiche approvate nel corso del Congresso Straordinario del marzo 2014, è il documento identitario, dove vengono definiti i principi e le linee guida dell’organizzazione, oltreché gli organi sociali di gestione della Federazione stessa (unico soggetto, articolato a livello territoriale, regionale e provinciale). La FISH struttura i propri lavori attraverso gruppi di lavoro specifici sulle questioni dell’educazione inclusiva, dell’occupazione, della riabilitazione/abilitazione, e della discriminazione, nonché su altri temi individuati dagli organi sociali demandati.

La Federazione si avvale di una agenzia Agenzia E.Net quale strumento statutario per la progettazione e la gestione dei propri progetti ed iniziative, per il rafforzamento della rete interassociativa e la promozione di attività di consulenza, formazione, ricerca e monitoraggio.


 

Articolo 1, comma 739
(Contributo a favore dell’Anfass)

 

 

Il comma 739, introdotto durante l’esame al Senato, attribuisce per l’anno 2022 un contributo di 500.000 euro all’Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/ relazionale (Anfass), al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009[18], e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo ed incoraggiando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di difesa.   

 

L’associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - è un'associazione ONLUS che si occupa della tutela dei diritti di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e dei loro genitori e familiari. L'associazione è nata il 28 marzo 1958 a Roma ed è stata fondata da un gruppo di genitori di persone con disabilità[19].

Anffas opera a tutela dei diritti umani delle persone con disabilità, prevalentemente intellettiva e/o relazionale, e dei loro familiari in coerenza con quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con L. 18/2009. Gli scopi dell'associazione sono legati alla solidarietà sociale, al campo dell'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, alla ricerca scientifica, alla formazione, alla beneficenza, e alla tutela dei diritti civili a favore di persone disabili e delle loro famiglie.

Anffas conta oltre 14.000 soci raccolti in 169 associazioni locali, 16 associazioni/coordinamenti regionali e 45 autonomi enti marchio Anffas in tutta l'Italia, sostiene oltre 30.000 persone con disabilità e loro famiglie. Collaborano con l'associazione 3.000 operatori specializzati, inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Anffas.

Le molte attività vengono realizzate anche grazie all'aiuto volontario di migliaia di sostenitori dell'Anffas che concorrono al raggiungimento degli scopi associativi.

 

Va inoltre ricordato che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (in inglese Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in sigla CRPD), unitamente al suo Protocollo opzionale è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la LXI sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata aperta per la firma il 30 marzo 2007. Si tratta del primo trattato di ampi contenuti sui diritti umani del XXI secolo, la prima Convenzione sui diritti umani ad essere aperta alla firma di organizzazioni regionali, nonché il primo strumento giuridicamente vincolante riguardo i diritti dei disabili. Fino a quel momento, infatti, alcuni Paesi si erano dotati di strumenti multilaterali per proteggere i diritti dei disabili, ma nessuno con il rango di Convenzione internazionale.

Al proposito si ricordano: la Dichiarazione sui diritti delle persone disabili (1975); il Programma d’Azione mondiale concernente le persone Disabili (1981); i Principi per la Tutela delle Persone con malattie mentali e il miglioramento dei Servizi di Salute mentale (1991); le Regole sulla equità delle opportunità per persone con disabilità (1993), tutti adottati nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La Convenzione è stata negoziata nel corso dell’VIII sessione di una Commissione ad hoc dell’Assemblea generale che ha lavorato sulla questione dal 2002 al 2006 e segna un punto di svolta nell’approccio verso le persone con disabilità. Essa, infatti, sposta l’ottica tradizionale secondo la quale i disabili erano “oggetti” bisognosi di carità, cure mediche e protezione sociale verso un nuovo modo di considerarli, che li vede “soggetti”, capaci di rivendicare i propri diritti e prendere decisioni per la propria vita basate sul consenso libero e informato, e di essere membri attivi della società. La Convenzione è uno strumento per la tutela dei diritti umani che si pone esplicitamente nella dimensione dello sviluppo umano; fornisce un’ampia categorizzazione di persone diversamente abili e riafferma che tutte le persone, quale che sia la loro disabilità, debbono poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali; chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti;  identifica inoltre le aree nelle quali i diritti sono stati violati e quelle nelle quali la protezione di essi va rafforzata. Scopo della Convenzione non è dunque quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire con molta fermezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. Al riguardo, la Convenzione, oltre a vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone disabili, enumera le molte misure che gli Stati devono adottare per creare un ambiente all’interno del quale esse possano godere di un’effettiva eguaglianza sociale. Sia la Convenzione che il Protocollo opzionale sono entrati in vigore il 3 maggio 2008.

La Convenzione si compone di un Preambolo e di cinquanta articoli. Sembra importante sottolineare che il punto e) del Preambolo riconosce che “la disabilità è un concetto in evoluzione e che essa è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. Conseguentemente, la nozione di “disabilità” non viene fissata una volta per tutte, ma può cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società.

 


 

Articolo 1, comma 740
(Eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport)

 

 

Il comma 740, introdotto dal Senato, destina € 0,3 mln per ciascun anno del triennio 2022-2024 quale contributo al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

 

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).


 

Articolo 1, commi 741 e 742
(Contributo per il Giro d’Italia Giovani Under 23 del 2022)

 

 

I commi 741-742, introdotti dal Senato, prevedono un contributo per il 2022 per l’organizzazione e l’internazionalizzazione del progetto “Giro d’Italia Giovani Under 23”.

 

In particolare, dispone che, al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a € 600.000 per il 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato all’erogazione di contributi per lo sviluppo, l’organizzazione e l’internazionalizzazione del progetto “Giro d’Italia Giovani Under 23” (comma 741).

 

Al riguardo, si ricorda che dal 3 al 12 giugno 2021 si è svolto il 44° Giro d'Italia Giovani Under 23, al quale hanno partecipato 35 team da 14 Paesi. Qui maggiori informazioni disponibili sul sito della Federazione ciclistica italiana.

 

Le risorse devono essere assegnate alla Federazione ciclistica italiana con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 742).

 

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).


 

Articolo 1, comma 743
 (IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)

 

 

Il comma 743, inserito al Senato, riduce al 37,5 per cento per l’anno 2022 l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Conseguentemente, il Fondo di ristoro ai comuni, istituito per compensarli delle minori entrate derivanti dalla misura in parola, viene incrementato, per il medesimo anno, di 3 milioni di euro. Le relative risorse sono ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

Si ricorda che il comma 48 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha ridotto alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l’equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Il successivo comma 49 ha istituito un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate derivanti dalle misure in parola, con dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021.

Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno; alla relativa ripartizione si è provveduto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 24 giugno 2021.

 

Le norme in commento prevedono che per il solo anno 2022 la predetta IMU sia ridotta al 37,5 per cento; conseguentemente, il Fondo di ristoro ai comuni viene incrementato, per il medesimo anno, di 3 milioni di euro e le relative risorse sono ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

L’argomento è stato oggetto di interrogazione a risposta in VI Commissione finanze della Camera (Interrogazione a risposta immediata 5/07031, conclusa il 10 novembre 2021). Con il documento si chiedeva di conoscere, in particolare, il numero delle persone che avessero avuto accesso all'agevolazione e quali fossero le risorse utilizzate da parte dei comuni interessati del Fondo istituito dal successivo comma 49 quale parziale forma di ristoro per i comuni che vedono ridotte le proprie entrate a seguito dell'applicazione della misura sopra citata. Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, il Governo ha ricordato l’emanazione del decreto ministeriale 24 giugno 2021, con il quale è stato disposto il riparto in favore dei comuni del Fondo in questione.

L'articolo 1 del decreto stabilisce che le somme stanziate sono parzialmente ripartite per l'ammontare di 8.758.232,84 euro, sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B «Nota metodologica» mentre la restante parte verrà distribuita con un prossimo provvedimento: nella citata nota metodologica è riportato, tra l'altro, che «il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24)» e che «considerata la necessità comunque di procedere al ristoro della quota prevalente della perdita di gettito puntualmente valutabile, si rinvia a un successivo provvedimento, previa acquisizione di ulteriori dati informativi, il riparto della differenza per il corrente anno e la quantificazione dell'importo complessivo da attribuire a regime per gli anni successivi al 2021». Il Governo nella risposta ha chiarito inoltre di non essere in possesso dei dati richiesti, rilevando, per completezza, che i soggetti passivi che hanno goduto dell'agevolazione presentano la dichiarazione IMU, solo facoltativamente in via telematica, entro l'anno successivo a quello in cui si è goduto del beneficio stesso e che la menzionata dichiarazione deve essere presentata esclusivamente al comune competente.

 


 

Articolo 1, comma 744
(Contributo in favore della “Casa di Leo” per l’ospitalità
dei familiari dei pazienti pediatrici)

 

 

Il comma 744, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza un contributo di 400 mila euro per il 2022 a favore della “Casa di Leo”, un progetto per offrire ospitalità alle famiglie che necessitano di ospedalizzazioni lunghe e frequenti del proprio figlio minore presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

 

Il comma 744 autorizza il contributo di 400 mila euro per il progetto “La Casa di Leo” operante a Bergamo secondo criteri di housing sociale e volto ad offrire ospitalità e accoglienza alle famiglie dei bambini con lunghe ospedalizzazioni presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo.

 

Si segnala che il progetto in esame ottiene per la prima volta una autorizzazione di risorse con legge di bilancio.

 


 

Articolo 1, comma 745
(Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria)

 

 

Il comma 745, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, stabilisce l’assegnazione di risorse in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Umbria, per un importo pari a 18.148.556 euro, in attuazione di quanto disposto dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019.

 

Più nel dettaglio, il comma 745 dispone che il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’art. 5 della legge n. 183 del 1987 (c.d. Fondo IGRUE), eroghi la somma di 18.148.556 euro in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Umbria.

Tale integrazione finanziaria è attuativa di quanto disposto dalle sentenze n. 13 del 2017 e 57 del 2019 della Corte Costituzionale.

 

Si tratta della restituzione delle risorse del Fondo di rotazione già destinate al PAC Umbria, che sono state distratte da tale finalità dal legislatore per sostenere interventi di incentivazione fiscale e contributiva, ai sensi dell’art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), come successivamente modificato dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015, poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 13 del 2017.

In ragione dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78/2015, infatti, il meccanismo di distrazione dei fondi destinati a finanziare il PAC, di cui al citato comma 122 della legge n. 190/2014, operava anche nei confronti della Regione Umbria, che impugnava tale disposizione.

 

Si rammenta che l’art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) autorizzava un finanziamento di taluni incentivi (nella misura di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 500 milioni per l’anno 2018), a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo IGRUE già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

A tale data, la Regione Umbria non aveva ancora aderito al PAC.

Successivamente, tuttavia, è intervenuto l’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 - sopravvenuto dopo l’adesione della Regione Umbria al PAC, adottato con DGR n.1340 del 31/10/2014 - che ha novellato il citato art. 1, comma 122, facendo rientrare nell’applicazione della norma le risorse assegnate al Piano di azione coesione fino alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), vale a dire, fino alla data del 1° gennaio 2015 (in luogo del 30 settembre 2014).

Ne è conseguita l’applicabilità anche alla Regione Umbria del meccanismo di distrazione dei fondi destinati a finanziare il “programma parallelo” al POR FESR 2007-2013. Tale disposizione è stata, dunque impugnata dalla regione Umbria, lamentando l’impossibilità di dare attuazione agli interventi del Piano parallelo appena approvato con la citata delibera della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 1340.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 2017 (cfr. ultra), nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015, ha evidenziato che lo spostamento in avanti del termine ha permesso l’inclusione fra le risorse del PAC dei fondi di spettanza della Regione Umbria ed ha di fatto reso impossibile alla Regione di evitare la perdita del finanziamento mediante l’impegno delle stesse risorse.

 

La norma prevede, altresì, che il Gruppo Azione Coesione, istituito con DPCM del 13 febbraio 2015, provvederà entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022, ad attivare le procedure amministrative per l’adeguamento del piano finanziario del PAC della Regione Umbria.

 

In conseguenza dei ritardi accumulati nell’utilizzo delle risorse destinate ai finanziamenti a valere sui Fondi strutturali 2007-2013 e al fine di evitare la perdita dei finanziamenti determinata con il c.d. disimpegno automatico, nell’ottobre 2011 il Governo italiano, d’intesa con le Autorità comunitarie, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento CE n. 1083/2006, decise, una riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali 2007-2013, con una diversa percentuale della quota di finanziamento comunitario che è stata elevata dall’originario 50 al 75 per cento (limite massimo di partecipazione), con corrispondente riduzione della quota di cofinanziamento nazionale. Conseguentemente il Governo sottoscrisse (novembre 2011) con le Regioni del Mezzogiorno un accordo denominato “Piano Nazionale per il Sud” concernente la rimodulazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali. Le risorse di cofinanziamento nazionale che fuoriuscivano dai programmi attuativi dei fondi strutturali sarebbero state utilizzate per gli obiettivi prioritari del c.d. Piano di Azione Coesione, che costituisce un programma nazionale parallelo ai programmi operativi co-finanziati dai fondi strutturali per il periodo 2007-2013.

Per la Regione Umbria è stato adottato, con DGR n. 1340 del 31/10/2014, un programma parallelo coerente con il programma operativo FESR 2007-2013, in virtù del quale 47.562.904,00 euro sono stati stornati dal POR FESR 2007-2013 e destinati al finanziamento del Programma parallelo (cfr. il Programma Parallelo come modificato, da ultimo, dalla DGR 1105/2016).

 

Il PAC Umbria

Nel corso del mese di febbraio 2014, a seguito di ritardi significativi nell’attuazione del POR FESR Umbria 2007-2013, la Regione Umbria ha avviato con le Autorità nazionali le procedure di interlocuzione per la adesione al Piano di Azione e Coesione, che hanno condotto ad una revisione del Programma.

La modifica è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2014) 6163 del 28 agosto 2014 ed ha determinato la revisione del Piano finanziario del Programma, al fine di liberare risorse del cofinanziamento nazionale del POR FESR - mediante l’aumento del tasso di cofinanziamento comunitario (dal 43,08% al 50%) - da destinarsi al finanziamento degli interventi da realizzare nel Programma Parallelo in adesione al PAC.

Tale revisione ha comportato una rideterminazione dell’ammontare globale delle risorse del POR FESR 2007-2013 da 343.769.306 euro a 296.206.402 euro e dunque la rideterminazione dell’ammontare delle risorse del cofinanziamento nazionale (Fondo di rotazione, L 183/87) da 195.666.105,00 a 148.103.201,00 euro. Ne è conseguita, pertanto, la disponibilità di 47.562.904 euro di risorse nazionali da destinare al Programma Parallelo della Regione.

Il procedimento di adesione della Regione Umbria al PAC è stato così definito:

a)     la Giunta regionale, con deliberazione del 31 ottobre 2014, n. 1340, adottava il “programma parallelo” al POR FESR 2007-2013;

b)     con nota del 5 novembre 2014, la Regione trasmetteva il “programma parallelo” ai componenti del “Gruppo di Azione e Coesione” del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

c)     con nota del 13 novembre 2014, il Presidente del Gruppo di Azione e Coesione comunicava alla Regione l’adesione al PAC trasmettendo «il quadro finanziario degli interventi a titolarità» della Regione;

d)     con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014, n. 61, il Ministero destinava le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale per i programmi FESR 2007-2013 al Piano di Azione e Coesione, per interventi in favore, tra l’altro, della Regione Umbria (interventi indicati nel “programma parallelo” al POR FESR 2007-2013).

Tuttavia, con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014, art. 1, comma 122, come successivamente modificato dall’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015), l’ammontare delle risorse assegnate al Programma in parola è stato decurtato di 18.148.556 euro.

La Regione Umbria, con la deliberazione del 29 marzo 2016, n. 314, ha pertanto rimodulato, nelle more degli esiti del ricorso attivato contro il Governo - ex art. 7, comma 9-sexies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 - il Programma Parallelo coerente con il POR FESR 2007-2013, per un ammontare residuale  di 29.414.348 euro.

 

 

Con la sentenza n. 13 del 2017, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, la Corte ha sottolineato come “la vicenda evidenzia la fondatezza della censura prospettata con riguardo alla violazione del principio di ragionevolezza. (…) La irragionevolezza attiene in particolare alla tempistica delineata dalla disposizione impugnata. Lo spostamento in avanti del termine, da una parte, ha permesso l’inclusione fra le risorse del PAC dei fondi di spettanza della Regione Umbria, dall’altra, ha di fatto reso impossibile alla Regione di evitare la perdita del finanziamento mediante l’impegno delle risorse stesse. Il differimento, pertanto, non solo ha comportato la sopravvenienza di un interesse a ricorrere prima inesistente (alla data originaria del 30 settembre i fondi di competenza della Regione Umbria non erano ancora confluiti nel PAC e quindi non potevano essere sottratti), ma anche la ingiustificata lesione di tale interesse. Difatti, essendo intervenuta l’acquisizione al PAC dei fondi in questione solo il 22 dicembre 2014 (data del decreto ministeriale n. 61), è stato materialmente impossibile adottare atti di impegno entro il vicinissimo 1° gennaio 2015.

Pertanto la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015, n. 78, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione della sentenza stessa, con specifico riferimento alla Regione Umbria.

 

Sulla questione è nuovamente intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 57 del 2019, in quanto successivamente alla sentenza n. 13 del 2017, benché la Regione Umbria, con nota del 13 febbraio 2017, avesse richiesto che si procedesse, entro il termine di 15 giorni, all’immediato ripristino delle disponibilità economico-finanziarie per il programma parallelo della Regione Umbria per l’importo di euro 18.148.556 euro, “tale termine spirava senza che lo Stato avesse ripristinato la menzionata provvista a favore della Regione Umbria e, addirittura, senza che fosse stata formulata alcuna risposta, nemmeno interlocutoria, da parte degli uffici competenti”.

Secondo la Corte, “la riconosciuta incostituzionalità del termine del 1° gennaio 2015, entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’impegno dei fondi relativi agli interventi previsti dal programma parallelo della Regione Umbria, ha comportato il venir meno delle condizioni che giustificano l’automatico incameramento delle risorse da parte dello Stato, a seguito della mancanza di tale adempimento. Ne consegue che il silenzio serbato dall’Amministrazione statale sulla domanda di restituzione di tali risorse, ripristinando di fatto l’efficacia della norma censurata, è privo di giustificazione e quindi illegittimo per violazione del giudicato costituzionale ai sensi dell’art. 136 Cost. (…).

In conclusione, la Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso all’Agenzia per la coesione territoriale, al Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), e al Dipartimento per le politiche di coesione, serbare il silenzio sulla nota della Regione Umbria 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, omettendo così di avviare e concludere in tempi ragionevoli, e in accordo con la controparte, il procedimento mirante a quantificare le spettanze regionali e le modalità della loro soddisfazione”. Non risponde inoltre al principio di leale collaborazione il comportamento tenuto dallo Stato che, pur consapevole degli effetti della sentenza n. 13 del 2017, serba il silenzio sulla nota, non dando seguito al alcuna concreta iniziativa per venir incontro alle esigenze regionali.

 


 

Articolo 1, comma 746
(Fondo per la crescita sostenibile)

 

 

Il comma 746, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina relativa agli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012). La vigente disciplina prevede la possibilità di concedere, per tali finalità, finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il MISE si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Si demanda quindi a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. Le modificazioni previste consistono innanzi tutto nell'introduzione della clausola d'invarianza relativamente all'avvalimento, da parte del MISE dei soggetti sopra richiamati, per la gestione degli interventi. Inoltre, mediante espresso rinvio alle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge Marcora (L. 49/1985), si circoscrive l'avvalimento da parte del MISE alle sole società finanziarie appositamente costituite (e partecipate dallo stesso MISE) al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro. Infine, riguardo alla disciplina di attuazione, si prevede l'adozione di un solo decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

A tal fine il comma in esame novella l'articolo 23, comma 3-quater, del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012).

Si fa presente che l'attuale formulazione di detto comma, nel rinviare all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, consente al MISE di avvalersi, per la gestione degli interventi, anche dei fondi mutualistici e dei fondi pensione costituiti da società cooperative, oltre che degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49.

Articolo 1, comma 747
(Contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

 

 

Il comma 747, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza un contributo di 2 milioni di euro per il 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, in relazione ai maggiori costi operativi sostenuti.

 

Il comma 747 in esame, attribuisce maggiori risorse per l’anno 2022, pari a 2 milioni di euro rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù (v. box), in ragione dei maggiori costi operativi sostenuti.

 

In proposito si ricorda che l’articolo 21-bis del DL. 41/2021[20] (L. 69/2021) ha attribuito ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2021 in aggiunta al contributo previsto a legislazione vigente per l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù (46 milioni di euro nel 2021), al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19 dovuti all’incremento delle prestazioni di alta complessità nell'anno 2020, incrementando pertanto il contributo a regime per il 2021 a complessivi 51 milioni di euro.

 

In proposito si valuti l’opportunità di chiarire la causa dell’incremento dei predetti costi operativi, considerato che già nel 2021 l’incremento di risorse rispetto allo stanziamento a legislazione vigente per il 2021 riconosciuto all’Ospedale Bambino Gesù è stato attribuito alla gestione straordinaria dell’emergenza Covid-19.

 

 

In base all’ultima legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio di programmazione 2021 – 2023 (L. n. 178 del 2020), allo stato di previsione del MEF sono allocati i contributi alle strutture sanitarie private tra cui le somme previste per l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù (cap. 2705), che cifra per l’anno 2021 (e per ciascun anno del successivo di biennio di programmazione) 46 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 748
(Fondo malattie rare della retina)

 

 

Il comma 748, inserito al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con una dotazione di 500.000 euro annui, al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina.

 

È demandata ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo.


 

Articolo 1, comma 749
(Presa in cura di bambini affetti da malattia oncologica presso strutture ospedaliere del Comune di Pavia in base
al metodo “LAD Proejct”)

 

 

Il comma 749, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza un contributo di 1 milione di euro per il 2022 in favore del Comune di Pavia, ai fini della replicabilità della metodologia "LAD Project", riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica,  per interventi di coordinamento con le strutture ospedaliere locali di oncologia pediatrica, con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

 

Il comma 749 in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, ai fini della replicabilità della metodologia "LAD Project", riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, concede un contributo di 1 milione di curo per l'anno 2022 in favore del Comune di Pavia, che realizzerà gli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

 

Il LAD Project è stato avviato da una associazione senza scopo di lucro nel 2010 da alcuni psicologi dell’Unità Operativa di Ematologia ed Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania, con la finalità di rendere meno traumatici la diagnosi ed i percorsi di cura per i bambini affetti da malattie oncologiche e per i loro genitori, e per fornire strumenti per lo stimolo delle loro capacità creative allo scopo di contrastare gli effetti psicologici negativi della malattia.

 

Al trasferimento delle risorse al Comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo la pubblicazione del bando di cui al Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), Parte II (Contratti di appalto per lavori servizi e forniture), Titolo VI (Regimi particolari di appalto), Capo IV (Concorsi di progettazione e di idee), il cui ambito di applicazione sono i concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi e i concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

 

Al Capo IV, articolo 153 (Bandi e avvisi) si stabilisce in particolare che le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 750
(Finanziamento a favore della Fondazione Italiana
per la Sclerosi Multipla)

 

 

Il comma 750, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di un (1) milione di euro annui per ciascun anno del biennio 2022-2023 a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla (FISM).

 

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con sclerosi multipla, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica. Infatti, dal 1998, AISM, attraverso la sua Fondazione FISM, promuove e sostiene la ricerca innovativa di base e applicata, finalizzata al miglioramento della qualità della vita e delle terapie e, nel lungo termine, all’individuazione di una cura risolutiva per la sclerosi multipla. Con il Bando annuale FISM vengono finanziati progetti di ricerca di eccellenza con la finalità di contribuire alla ricerca della causa, della cura, del miglioramento dei servizi e della qualità della vita delle persone con sclerosi multipla.

 


 

Articolo 1, comma 751
(Contributo alla società BIOGEM per la competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico)

 

 

Il comma 751, inserito al Senato, autorizza un contributo ordinario di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 con erogazione diretta in favore della società consortile Biogem (Biologia e Genetica Molecolare), con conseguente riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

 

Il comma 751, aggiunto al Senato, al fine di assicurare lo sviluppo della competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della. sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, prevede un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e Genetica Molecolare).

 

La società consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare) di ricerca nel campo della genetica[21] consorzia enti pubblici di ricerca quali il CNR, Stazione zoologica ‘Anton Dohrn’ di Napoli e il Consorzio per l’Area di Ricerca di Trieste, Universita? (“Federico II” di Napoli, “Luigi Vanvitelli” della Campania, Milano-Bicocca, Sannio, Foggia, Suor Orsola Benincasa di Napoli, Lumsa di Roma, Udine) ed enti locali.

 

La copertura dell’onere è posta a valere su una conseguente riduzione di 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2022 del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[22], per la parte destinata al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).


 

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha previsto che al FOE, iscritto nel cap. 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, affluiscono, dal 1° gennaio 1999, i contributi già previsti da norme vigenti relativi a:

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

Agenzia spaziale italiana (ASI);

Osservatorio geofisico sperimentale (poi, sulla base dell'art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS);

enti già finanziati dall'allora MURST, ossia Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli e Istituto nazionale di geofisica. Quest'ultimo è poi confluito, in base all'art. 1 del d.lgs. 381/1999, nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;

Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). Quest'ultimo è poi confluito, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003, nel CNR.

Al Fondo, a partire dal 1° gennaio 1999, affluiscono altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di:

Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);

INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble;

Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA). In proposito, il comma 552, su cui si veda la relativa scheda di lettura, rende autonomo il finanziamento al Programma nazionale di ricerche in Antaride, che non insiste più sul FOE;

Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. In seguito, esso è stato dapprima trasformato in Istituto nazionale della Montagna e, quindi, soppresso dall'art. 1, co. 1280, della L. 296/2006, che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all'Ente italiano Montagna, a sua volta soppresso dall'art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

 

Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:

§  Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (art. 9, co. 3, lett. g), del d.lgs. 381/1999);

§  Istituto nazionale di alta matematica - INDAM (art. 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999);

§  Istituto italiano di studi germanici (art. 4, co. 5, del d.lgs. 419/1999). L'Istituto è stato poi qualificato ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall'art. 1-quinquies del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);

§  Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi (art. 1, co. 5, della L. 62/1999);

§  Istituto nazionale di astrofisica – INAF (art. 16, co. 1, lett. a), del d.lgs. 138/2003);

§  Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (art. 15, co. 1, lett. a), del d.lgs. 38/2004);

§  Sincrotrone di Trieste Spa, con riferimento al quale l'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un importo annuo pari a 14 milioni di euro, a valere sul FOE, con erogazione diretta;

§  Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE) e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), con riferimento ai quali l'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono sul FOE per essere destinate al funzionamento dei due enti;

§  Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Al riguardo, infatti, l'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010, ha disposto che il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse – oltre quelle iscritte ai fini del funzionamento dell'ANVUR nello stato di previsione del Ministero –, a valere sul FOE (nonché sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università-FFO, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

 

Il FOE è stato da ultimo incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 dal comma 540, art. 1, della Legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e contestualmente ridotto, dal 2021, di 23 milioni di euro, dal successivo comma 552, a seguito a seguito dello scorporo del finanziamento del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA). Il comma 541 della medesima legge di bilancio 2021 ha incrementato ulteriormente il FOE di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021, esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse all'attività dei ricercatori stabilizzati.


 

Articolo 1, commi 752 e 753
(Interventi perequativi in favore degli ex medici condotti)

 

 

I commi 752 e 753 - introdotti dal Senato - autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per il 2022, di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni annui per il periodo 2024-2027 per gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento relative agli ex medici condotti - rispetto agli altri medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - interventi in ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale,  n. 2537/2004 nonché della Nota del Ministero della salute del 16 giugno 2017, DGPROF/P/3/I.8.d. n. 1 -.

 

Si demanda ad un decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, l'individuazione dei criteri per il riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nonché delle modalità del monitoraggio del rispetto del relativo limite.

Si ricorda che un precedente stanziamento - pari a 500.000 euro per il 2018 e ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 - per gli interventi perequativi in oggetto era stato disposto dall'articolo 1, comma 456, della L. 27 dicembre 2017, n. 205; tuttavia, le relative risorse non sono mai state utilizzate. Per una ricostruzione della vicenda normativa ed amministrativa, si rinvia alla risposta ministeriale, resa nella seduta della 12a Commissione del Senato del 1° aprile 2021, all'interrogazione n. 3-02195.

Ai fini della copertura finanziaria del nuovo stanziamento suddetto, si riduce, nella misura corrispondente di 2 milioni di euro per il 2022, di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni annui per il periodo 2024-2027, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili[23].

 


 

Articolo 1, comma 754
(Abrogazione compiti Agenas in materia di screening neonatali)

 

 

Il comma 754, inserito nel corso dell’esame al Senato, elimina i compiti attributi all’Age.Na.S (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) in relazione alla valutazione HTA (Health technology assessment) sui diversi tipi di screening neonatale da effettuare.

 

Il comma 754, aggiunto al Senato, abroga il comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 167/2016 che ha previsto la valutazione di tipo HTA (Health technology assessnent) in capo all’Agenas, con riferimento alla definizione di quali tipi di screening neonatali effettuare, come prevista dalla citata legge n. 167 in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

 

In proposito si ricorda che  l’Health Technology Assessment (HTA) riferito alla valutazione delle tecnologie sanitarie consiste in un processo multidisciplinare che sintetizza le informazioni sulle questioni cliniche, economiche, sociali ed etiche connesse all'uso di una tecnologia sanitaria, con l’obiettivo di individuare politiche sanitarie sicure, efficaci ed incentrate sui pazienti.

Tra questi studi effettuati dall’Agenas si segnala la valutazione del costo efficacia di un programma di screening audiologico neonatale universale nazionale - CCM (v. link).

 

La legge n. 167 del 2016 persegue la finalità di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, mediante l’introduzione di accertamenti diagnosti obbligatori da inserire nei LEA (livelli essenziali di assistenza) per consentire diagnosi precoci su tutti i neonati e un tempestivo trattamento delle patologie, in special modo ereditarie. I soggetti a cui è rivolta questa misura possono essere nati sia da parti effettuati in strutture ospedaliere, sia a domicilio.

In proposito, l'art. 1, co. 167, della legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) ha previsto in via permanente l'incremento, pari a  5 milioni di euro a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa prevista per  lo screening neonatale, anche in via sperimentale, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

La misura era stata disposta dall'art. 1, co. 229, della legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) che, allo scopo, aveva già stanziato, a decorrere dal 2014, una somma pari a 5 milioni di euro. Pertanto, lo stanziamento a regime finalizzato al menzionato screening neonatale ammonta, a decorrere dal 2015, a 10 milioni di euro.

Articolo 1, commi 755 e 756
(Istituzione del Fondo nazionale per la formazione
in simulazione in ambito sanitario)

 

 

I commi 755 e 756, inseriti nel corso dell’esame al Senato, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il "Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario", con l’obiettivo di implementare la formazione in simulazione nell’ambito delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico –IRCCS. Il Fondo è istituito con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.

 

Il termine formazione in simulazione in ambito sanitario rappresenta un complesso di attività che comprendono non solo l’utilizzo di task trainers, manichini di diversa complessità, pazienti e ambienti virtuali, ma anche pazienti simulati, interpretati da persone fisiche opportunamente addestrate a recitare un ruolo ben definito. Lo scopo principale è quello di riprodurre situazioni e ambienti di cura fortemente realistici, per insegnare procedure diagnostiche e terapeutiche, ripetere processi e concetti medici, assumere decisioni da parte di un professionista della sanità o di un team di professionisti (per approfondimenti FNOPI, La formazione in simulazione - “Raccomandazioni per una buona pratica”).

 

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro della Salute, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo.

 


 

Articolo 1, comma 757
(Fondo malattie croniche intestinali)

 

 

Il comma 757, inserito al Senato, dispone l’istituzione di un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali con una dotazione di 500 mila euro per il 2022.

 

Il comma 757, inserito al Senato, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca su tali malattie nonché ai fini della valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

 

Viene fissata una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.

 

Il Ministro della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, deve stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.

 


 

Articolo 1, comma 758
(Contributo all'Accademia Vivarium novum)

 

 

L'articolo 1, comma 758, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, destina 1,2 milioni di euro per 2022 al finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati.

 

A tal fine, il comma opera un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si ricorda che il citato art. 1, comma 335, della legge n.205 ha autorizzato la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento della richiamata istituzione culturale Accademia Vivarium novum. Il contributo è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.

L'Accademia è tenuta a trasmettere ai Ministeri competenti (allora il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, oggi Ministero della cultura, e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oggi Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca), entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, i richiamati Ministeri trasmettono la medesima relazione alle Camere (cfr. Documento XXVII n. 9, recante "Relazione sull'attività svolta dall'Accademia Vivarium novum, nonché sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità, riferita all'esercizio finanziario 2019").


 

Articolo 1, comma 759
(Associazione dell’Identità ogliastrina
e della Barbagia di Seulo)

 

 

Il comma 759, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di 200.000 euro per il 2022 in favore dell’Associazione dell’Identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS). Le risorse sono stanziate per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici della popolazione d’Ogliastra e Barbagia.

 

Notizie di stampa riferiscono che nel settembre 2021 l’IOBS ha presentato il progetto di ricerca “Valutazione delle alterazioni molecolari coinvolte nelle malattie complesse o multifattoriali e loro correlazione con epidemiologia, patologia e genetica”.

 


 

Articolo 1, comma 760
(Stabilizzazione del personale del CREA)

 

 

Il comma 760, introdotto dal Senato, interviene sull'autorizzazione di spesa attualmente prevista dalla legge di bilancio per il 2018 (all'articolo 1, comma 673, della L. n. 205/2017) per la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile. A tal fine, il comma in esame, nel mantenere uno stanziamento per la suddetta stabilizzazione di 27,5 milioni di euro per il 2021, prevede che lo stesso sia di complessivi 30,5 mln di euro annui a decorrere dal 2022.

 

L'articolo 1, comma 673, L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), nella formulazione vigente, autorizza la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019, a 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del CREA di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale autorizzazione di spesa è stata già rimodulata dall'articolo 1, comma 467, L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) e, successivamente, dall'art. 1, comma 132, L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021).

Il richiamato articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disciplinato condizioni e modalità attraverso le quali le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso d.lgs., e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti elencati da detto articolo.

Si ricorda che il comma 381 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 ha disposto l’incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che ha assunto la nuova denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

 


 

Articolo 1, commi 761 e 762
(Contributo alla Fondazione per le scienze religiose
Giovanni XXIII)

 

 

L'articolo 1, comma 761, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, autorizza la spesa, nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI- European Strategy Forum on Research Infrastructures) nel mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'hub della infrastruttura europea di ricerca "Resiliente" a Palermo. Modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 762, anch'esso introdotto in Senato).

 

Il richiamato contributo potrà essere utilizzato per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni.

L'intervento normativo in esame pare porsi in linea con quanto disposto nella legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il triennio 2020-2022), all'art. 1, commi 273-274.

Ai sensi di tali disposizioni è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi dell'Università e della ricerca -MUR), allo scopo di potenziare, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali. Nello specifico, la finalità perseguita è quella di insediare nel Mezzogiorno uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale.

Per l'attuazione dei richiamati interventi, ai sensi del comma 274, il MUR stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 273, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca (come definiti dall'articolo 2, punto 83), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020, accordi di programma.

Modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse oggetto delle disposizioni in commento sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 


 

Articolo 1, comma 763
(Misure fiscali a sostegno della ricerca)

 

 

Il comma 763 estende ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. Tale possibilità è legata al numero dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia.

 

Nel dettaglio, il comma in esame aggiunge, dopo il comma 5-bis, due commi all'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

 

Si rammenta che i commi da 1 a 5 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019 intervengono sulle agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l’ambito applicativo e di chiarire l’operatività dei requisiti richiesti ex lege per l’attribuzione dei relativi benefici fiscali. In particolare, con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 34 (in sostanza, dall’anno 2020):

§  si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;

§  si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

 

L'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 reca un'agevolazione fiscale – ai fini IRPEF ed IRAP – diretta ad incentivare il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero per esercitarvi la loro attività lavorativa. In particolare, il citato articolo 44, al comma 1, prevede che ai fini delle imposte sui redditi sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La misura agevolativa è stata oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 nella quale, al paragrafo 21, è stato precisato che l'agevolazione trova applicazione nei confronti dei ricercatori o docenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- siano in possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato;

- non siano occasionalmente residenti all'estero;

- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;

- acquisiscano e mantengano la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruiscono dell'agevolazione.

 

Ai sensi del nuovo comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, i docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero - si veda il box sopra) del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter (esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del novanta per cento degli emolumenti percepiti ed esclusione dei medesimi emolumenti dalla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive), previo versamento di:

a)   un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b)  un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Il successivo nuovo comma 5-quater rinvia a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione delle modalità di esercizio della suddetta opzione.


 

Articolo 1, comma 764
(Xylella fastidiosa e reimpianti)

 

 

Il comma 764 - introdotto dal Senato - consente di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella Fastidiosa anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate.

 

 

Nel dettaglio, il comma 764 integra l’art. 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44), aggiungendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis.

Si ricorda che il comma 1 del suddetto art. 8-ter del decreto-legge n. 27 del 2019, in materia di misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, prevede che, al fine di ridurre la massa  di  inoculo  e  di  contenere  la diffusione  della  batteriosi,  per  un  periodo  di  sette  anni  il proprietario, il conduttore o il  detentore  a  qualsiasi  titolo  di terreni  possa   procedere,   previa   comunicazione   alla   regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta  dalla  Xylella fastidiosa,  con  esclusione  di  quelli  situati   nella   zona   di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789  e  successive  modificazioni,  in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio  1945,  n.  475,  e  ad  ogni  disposizione vigente anche  in  materia  vincolistica  nonché'  in  esenzione  dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale  e  di  valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Ora, la disposizione in commento (comma 764), prevede che, a seguito dell'estirpazione di cui sopra, sia consentito ai soggetti ivi indicati (il proprietario, il conduttore o il  detentore  a  qualsiasi  titolo  di terreni) di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui ai comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n, 475.

 

 

Si ricorda che il citato art. 18, par. 1, lettera b) del regolamento (UE) 2020/1201 prevede che l’impianto di piante specificate in zone infette possa essere autorizzato dallo Stato membro interessato solo se le piante specificate in questione appartengano di preferenza a varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all’organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell’allegato III del regolamento, ma al di fuori dell’area di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a) del medesimo regolamento.

Si ricorda, altresì, che l’art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945 prevede che la Camera di commercio, industria ed  agricoltura,  su  proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o  conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da  abbattere,  l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di  loro  proprietà  o  da  essi condotti,  altrettanti  alberi  di  olivo  in  luogo  di  quelli   da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.

 

Si ricorda, infine, che il comma 325 del presente provvedimento riporta ulteriori disposizioni per il contrasto della Xylella Fastidiosa (si rimanda, a tal fine, alla lettura della relativa scheda di lettura).

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 765
(Scuole di servizio sociale)

 

 

Il comma 765 - introdotto dal Senato - autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle somme in esame, anche ai fini del rispetto del limite di spesa suddetto.

 

 


 

Articolo 1, comma 766
(Scuola per l'Europa di Parma
)

 

 

L’articolo 1, comma 766, apporta alcune modifiche alla normativa che riguarda la Scuola per l’Europa di Parma.

 

Nello specifico, il comma 2-bis introduce all’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115 Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma le seguenti modificazioni:

·     Inserendo un comma 7-bis, si prevede che, in applicazione del comma 11 dello stesso articolo, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I[24] abbia comunque effetto automaticamente anche per il personale della Scuola per l’Europa di Parma.

·     Inserendo un periodo al comma 8, si prevede che i contratti biennali rinnovabili non possano superare il periodo massimo previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I.

 

Il sistema delle Scuole europee è stato creato nel 1953 per l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee.

Il 21 giugno 1994 è, quindi, intervenuta, in Lussemburgo, la Convenzione recante Statuto delle Scuole europee, poiché, come si legge nella premessa, occorreva, fra l’altro, consolidare lo Statuto adottato nel 1957 e tener conto dell’esperienza acquisita nel funzionamento delle Scuole. La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con legge 6 marzo 1996, n. 151.

In base allo Statuto, l’insegnamento impartito nelle Scuole comprende l’istruzione fino al termine degli studi medi superiori e può articolarsi in un ciclo materno, in un ciclo elementare di cinque anni e in un ciclo secondario di sette anni.

Gli studi sono compiuti nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca: si tratta, peraltro, di un elenco che può essere adeguato dal Consiglio superiore delle Scuole europee. Però, allo scopo di favorire l’unità della Scuola e la reciproca intesa e comprensione fra gli alunni appartenenti alle varie sezioni linguistiche, alcuni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello.

Al termine degli studi secondari viene rilasciata la licenza liceale europea. I titolari della licenza godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi medi superiori e possono iscriversi all’università.

Nelle Scuole europee l’insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore delle Scuole europee. Essi conservano i diritti all’avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale.

A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico di diritto pubblico.

 

La Scuola per l’Europa di Parma è stata istituita con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1° settembre 2004.

Il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare[25], e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l’Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004. Questo Accordo – poi ratificato con legge 10 gennaio 2006, n. 17 – all’art. 3, comma 5, prevede che l’Italia si impegna a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell’Agenzia, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee, attraverso una istituzione scolastica statale o paritaria associata al sistema delle Scuole europee.

Il richiamato decreto n. 41/2004 ha, quindi, autorizzato l’attivazione della Scuola per il triennio scolastico 2004/05 - 2006/2007 e ha previsto tre sezioni linguistiche - francofona, anglofona e italiana – e un progressivo ampliamento, nel corso del triennio, delle classi.

Quanto al personale docente, è stata prevista - con esclusione di quello occorrente per il funzionamento delle classi della sezione linguistica italiana - l’assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale. Ciò, in considerazione dei requisiti particolari richiesti (docenti di madre lingua con titoli di studio conseguiti nel Paese d’origine e dichiarati equipollenti a titoli abilitanti alla professione di insegnante secondo la normativa nazionale). Sono stati, inoltre, previsti l’assunzione con contratto di durata annuale, rinnovabile e previa selezione per titoli e per colloquio, nonché l’applicazione, sia al personale docente che al personale amministrativo, del C.C.N.L. del comparto scuola.

Nell’ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la Scuola per l’Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale Scuola convenzionata[26].

Nel giugno 2010 è stato adottato il Regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma (D.M n. 138/2010), previsto dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 115 del 2009, sull'assetto amministrativo della Scuola, il trattamento giuridico-economico del personale, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8.

 

 


 

Articolo 1, comma 767
(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario)

 

 

Il comma 767, inserito nel corso dell’esame parlamentare, posticipa al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

 

Si ricorda che gli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) prevista dall’articolo 243-bis e seguenti del Testo unico degli enti locali (TUEL - D.Lgs. n. 267 del 2000). La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della procedura di predissesto, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata del piano di riequilibrio è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente, ed è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella (art.243-bis, comma 5-bis, del TUEL).

 

A causa dell’emergenza Covid-19 nel corso dell'anno 2020 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell'ente locale è stato rinviato in un primo momento al 30 giugno 2020 (art.107 del decreto-legge n. 18 del 2020) e quindi al 30 settembre 2020 (art. 17 del D.L. n. 76 del 2020).

Nell’anno 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell'ente locale è stato rinviato al 30 giugno 2021 (art. 11-quater, comma 9, del D.L.n. 52 del 2021) e quindi al 30 settembre 2021 (art. 30, comma 11-bis, del D.L. n. 41 del 2021).

 

 


 

Articolo 1, comma 768
(Disposizioni transitorie in merito alla realizzazione del sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

 

 

Il comma 768, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, introduce disposizioni transitorie nelle more dell'integrazione dell'efficacia della convenzione che regola il rapporto di avvalimento, da parte del Ministero dell'istruzione, della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008) in funzione della realizzazione del sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica (ex art. 234 del decreto-legge n. 34 del 2020).

 

Le disposizioni transitorie introdotte dal comma in esame dispongono la proroga dei contratti di fornitura scaduti e, per il periodo di proroga, la conformazione del valore economico dei servizi erogati ai livelli di mercato, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Come espressamente specificato, esse sono dirette ad assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale.

L'art. 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici - nell'ambito della disciplina della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia - dispone che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione qualora l'opzione di proroga risulti prevista nel bando e nei documenti di gara. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

Dette disposizioni transitorie (introdotte dal comma in esame mediante novella all'art. 234, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020) si applicano per il periodo di tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante (la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008) e all'integrazione dell'efficacia della convenzione, di durata pluriennale, tra il Ministero dell'istruzione e la società medesima.

L'art. 234, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede, infatti, che il Ministero dell'istruzione si avvalga della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale, al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche.

 


 

Articolo 1, comma 769
(Proroga del termine di conclusione delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione)

 

 

Il comma 769, introdotto dal Senato, proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) è stato autorizzato a bandire – al pari del Ministero dell’università e della ricerca (MUR) - a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

 

In particolare, si proroga – senza procedere a novella - il termine previsto dall’art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), già prorogato, con novella, dall’art. 5, co. 2, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021).

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il MI e il MUR, sopprimendo, conseguentemente, il MIUR.

 

Per quanto qui di interesse, l'art. 3, co. 3-ter, ha autorizzato sia il MI che il MUR a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere - in virtù della novella apportata dall’art. 5, co. 2, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) - entro il 31 dicembre 2021, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto "Funzioni centrali" e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo era stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR. Tali facoltà assunzionali sono state riferite, rispettivamente, al MI e al MUR in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al co. 3-bis dello stesso art. 3, come riportate nella Tabella A del medesimo D.L., riportata di seguito:


 

Tabella A (art. 3, co. 3-bis, D.L. 1/2020)

 

Dirigenti di prima fascia

Dirigenti di seconda fascia

III

area funzionale

II

area funzionale

III

area funzionale

Ministero dell'istruzione

25

381

2.307

2.909

322

di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6

1

6

130

di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva

190

Ministero dell'università e della ricerca

6

35

195

244

28

di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6

1

3

60

Totale

31

416

2.502

3.153

350

 


 

Articolo 1, comma 770
(Interventi per la continuità didattica nelle scuole statali
situate nelle piccole isole)

 

 

Il comma 770, introdotto dal Senato, reca misure finalizzate a garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole.

 

In particolare, al fine sopra indicato, istituisce un’apposita sezione nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa[27], con uno stanziamento nel limite di spesa di € 3 mln annui a decorrere dal 2022.

 

Le risorse sono destinate ad attribuire l’indennità di sede disagiata ai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato e assegnati ad un plesso situato in una piccola isola, secondo criteri da stabilire annualmente, entro il 30 aprile, con decreto del Ministero dell’istruzione.

Il medesimo decreto procede alla ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano ivi iscritti al momento della sua emanazione.

 

In argomento, si ricorda che il 9 dicembre 2021 la VII Commissione della Camera ha approvato la risoluzione 8-00144 con la quale ha preliminarmente ricordato che sono circa 250 le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole (come Ustica e Linosa) e nelle comunità montane che affrontano quotidianamente molteplici difficoltà nella gestione dell'organizzazione didattica e del personale. Infatti, per la difficoltà di raggiungere tali scuole, e la diseconomia, il personale scolastico, in particolar modo quello a tempo determinato, è disincentivato ad accettare proposte di lavoro.

Ha, conseguentemente, impegnato il Governo, fra l’altro, ad “adottare iniziative per favorire soluzioni alternative al pendolarismo, anche attraverso la promozione, per il personale scolastico, di soluzioni alloggiative presso le piccole isole e le comunità montane o di misure compensative quali riconoscimenti economici aggiuntivi contrattuali.


 

Articolo 1, commi 771-773
(Interventi per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, per l’adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI, nonché per il sostegno della rete dei consoli onorari all’estero)

 

 

Le norme in commento recano le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) 600.000 euro per il 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero (comma 771):

b) 800.000 euro, a decorrere dall’anno 2022, per l’adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI (comma 772);

c) 600.000 euro, per il 2022, per il sostegno della rete dei consoli onorari all’estero (comma 773).

 

Si autorizza in primo luogo la spesa di 600.000 euro per l’anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero (comma 771).

In proposito si segnala che la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), all’art. 1, comma 307, ha autorizzato una spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero.

Le funzioni ed il ruolo degli enti gestori nella diffusione della lingua e cultura italiana all’estero sono state da ultimo delineate dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

In particolare, i corsi promossi dagli enti gestori, come le altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero, sono ricompresi nel sistema della formazione italiana nel mondo e il MAECI può sostenerne le attività di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti (articolo 3); gli enti gestori possono collaborare con le scuole statali, con le scuole paritarie e con le altre scuole italiane all’estero e sezioni italiane all’estero (articolo 9); l’articolo 11 stabilisce che enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale, possono realizzare le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell’apprendimento della lingua e cultura italiana, che comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese.

Il comma 772 autorizza la spesa di 800.000 euro annui, a decorrere dal 2022, per l’adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI.

In proposito si segnala che l’art. 157 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recentemente novellato dalla legge 29 aprile 2021, n. 61, dispone che la remunerazione di detto personale sia fissata sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell’Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l’assunzione degli elementi più qualificati.  La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.  La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. 

Il comma 773 autorizza la spesa di 600.000 euro per l’anno 2022 per il sostegno della rete dei consoli onorari all’estero.

La rete consolare onoraria svolge la funzione di prestare servizi e assistenza alle comunità italiane presenti all’estero a vario titolo, spesso in località distanti dalle sedi consolari di I categoria Inoltre, alcuni consolati onorari opera in Paesi dove è assente ogni altro tipo di rappresentanza italiana, costituendo quindi il principale punto di riferimento per i nostri connazionali e sostegno al mantenimento dei contatti con le autorità locali.

I funzionari consolari onorari esercitano le funzioni proprie degli uffici consolari (individuate dall’art. 45 del D.P.R. n. 18 del 1967), salvo le limitazioni poste dalla legge (in particolare il d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71) e dall’apposito decreto di limitazione delle funzioni consolari.

Nel rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa nazionale in materia di funzioni e poteri consolari e nell’ambito di quanto disposto dal menzionato decreto di limitazione delle funzioni, sul piano generale, i titolari degli Uffici consolari onorari possono essere chiamati ad assolvere i seguenti compiti:

§  divulgare informazioni di interesse presso i connazionali residenti nella assistere i connazionali residenti nei contatti con le istituzioni locali;

·     assistere i connazionali turisti, o di passaggio, in situazioni di difficoltà ed intervenire a loro tutela in caso di fermo o di arresto;

·     mantenere aggiornata la situazione dei connazionali detenuti nelle prigioni locali, effettuando visite periodiche o su richiesta individuale, in stretto raccordo con l’Ufficio sovraordinato di I categoria;

·     curare i contatti con le associazioni italiane operanti nella circoscrizione di competenza e fornire periodicamente all’Ufficio sovraordinato di I categoria un elenco aggiornato delle associazioni stesse;

·     collaborare con l’Ufficio sovraordinato di I categoria nel mantenere aggiornata la situazione degli imprenditori italiani attivi nella circoscrizione e nel fornire possibile assistenza alle ditte ed agli imprenditori italiani che intendano svolgere attività nella circoscrizione stessa;

·     collaborare nella preparazione ed organizzazione di visite ufficiali e di lavoro di personalità e di delegazioni italiane, dell’Ambasciatore e di funzionari dell’Ambasciata, nonché del titolare dell’Ufficio sovraordinato di I categoria;

·     collaborare con l’Ufficio sovraordinato di I categoria nell’organizzazione di manifestazioni e di eventi patrocinati dal Governo o da enti italiani, che abbiano luogo nella circoscrizione di competenza; tale particolare funzione acquisisce un significato di particolare rilevanza in risposta alla crescente esigenza di promuovere sempre più efficacemente il Sistema Paese;

·     collaborare con l’Ufficio sovraordinato di I categoria nell’attività di coordinamento con gli Uffici consolari dei partner dell’Unione Europea presenti nella circoscrizione di competenza.


 

Articolo 1, commi 774-778
(Fondo per la diffusione della cultura della legalità)

 

 

I commi 774-778 - introdotti dal Senato - istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR) il Fondo per la diffusione della cultura della legalità.

 

In particolare, il Fondo, con una dotazione di € 1 mln per il 2022, è destinato alle università statali italiane allo scopo di “favorire attività seminariali e di studio, iniziative studentesche, promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali, l’impegno contro le mafie e la violenza” (commi 774-775).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

 

I criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per l’organizzazione delle stesse, devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 776).

 

Entro i successivi 90 giorni il MUR emana un bando per ripartire le risorse fra le università statali che presentino uno o più progetti (comma 777).

 

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto finanziamento, le università destinatarie delle risorse provvedono ad avviare le procedure “per garantire” – rectius: garantendo - la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti (comma 778).

 

Iniziative in argomento sono state già avviate a livello amministrativo.

In particolare, qui il bando relativo alla V edizione di “Università per la Legalità”, proposto dalla Fondazione Falcone, d'intesa con il MUR, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e collegato al 23 maggio 2022 - XXX Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D'Amelio.

Per quanto qui più interessa, il bando prevede che:

·     l’attività è rivolta agli studenti e alle studentesse iscritti alle università italiane (statali e non), agli Istituti di alta formazione dottorale ed alle Scuole di studi superiori, per progettare e realizzare iniziative di sensibilizzazione e formazione sul rispetto della legalità;

·     tutte le iniziative devono essere realizzate in autonomia dagli studenti proponenti, che potranno coinvolgere i docenti;

·     la presentazione della manifestazione d’interesse per l’adesione doveva avvenire inderogabilmente entro il 15 novembre 2021;

·     il 22 novembre 2021 presso l’aula bunker del carcere “Ucciardone” di Palermo si doveva svolgere, alla presenza del Ministro dell’università e della ricerca e del Presidente della Fondazione Falcone, un momento di condivisione delle idee progettuali elaborate dagli atenei;

·     i costi per la realizzazione dei percorsi sono a carico di ogni ateneo, nell’ambito delle rispettive dotazioni di bilancio. Sono, altresì, a carico dell’ateneo i costi di realizzazione dei materiali di progetto, oltre alle eventuali spese di viaggio ed alloggio per la partecipazione all’evento del 21 novembre 2021.


 

Articolo 1, comma 779
(Risorse per la Capitale italiana della cultura 2023)

 

 

Il comma 779, introdotto dal Senato, reca un’autorizzazione di spesa, di 1 milione di euro, per il 2022, destinata a Bergamo e Brescia, designate “Capitale italiana della cultura per il 2023”.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 7, co. 3-quater, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto che il Consiglio dei Ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del (allora) Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata[28].

Originariamente, era stato previsto che i progetti presentati dalla città designata dovevano essere finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020.

Successivamente, l’art. 1, co. 326, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) – novellando l’art. 7, co. 3-quater, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) - ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di “Capitale italiana della cultura” è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di € 1 mln annui dal 2021.

Da ultimo, l’art. 183, co. 8-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito, per il 2023, in via straordinaria e in deroga rispetto alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell’area più colpita dall’emergenza sanitaria da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero (ora) della cultura, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Più ampiamente, si veda il tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

In particolare, il comma 779 autorizza la spesa di € 1 mln per il 2022 per il finanziamento dei progetti presentati da Bergamo e Brescia, designate “Capitale italiana della cultura per il 2023”. Le risorse devono essere ripartite in parti uguali fra le due città.

 

Si evidenzia che una disposizione di contenuto analogo è presente al comma 907, primo periodo del presente provvedimento, ove è previsto che, allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della ''Capitale italiana della cultura'', sia autorizzata la spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali “Capitali italiane della cultura per l'anno 2023”.

 

Al riguardo, per completezza, si ricorda che l’art. 16-octies del D.L. 146/2021 (L. 215/2021) ha introdotto norme finalizzate ad assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei territori di Bergamo e Brescia, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’art. 12 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

A tal fine, ha previsto che, previo accordo con le strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), l’esecuzione di tali interventi manutentivi può essere gestita direttamente dall’Agenzia del demanio, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l’efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti.

Per la realizzazione degli interventi manutentivi in questione, l’Agenzia del demanio utilizza anche le risorse di cui al co. 6 del citato art. 12 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), nel limite complessivo di € 6 mln.

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 780
(Archi romani antichi)

Articolo 1, comma 780, introdotto in prima lettura, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il "Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia", con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022.

 

Secondo quanto specificato dalla disposizione in commento, la finalità dell'intervento normativo è quella di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, da perseguire anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori.

I criteri e le modalità per il riparto relativo alle risorse del ricimato Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Tenuto conto che la valorizzazione dei beni culturali, nonché la promozione e organizzazione di attività culturali afferisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni, si valuti l'opportunità di assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella procedura di adozione del provvedimento.

Agli oneri della disposizione in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, comma 200, L. 190/2014).

 


 

Articolo 1, comma 781
(Contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della
Scuola di Musica di Fiesole)

 

 

L'articolo 1, comma 781, introdotto in prima lettura, destina 2,1 milioni di euro complessivi, per l'anno 2022, in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole per il proseguimento della loro attività.

 

A tal fine, la norma in commento incrementa, del medesimo importo per il 2022, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), "della legge n.75 del 2011". Al riguardo si segnala che la citata disposizione deve intendersi riferita al decreto-legge n.34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.75 richiamata dalla disposizione in esame.

 

L'articolo 1, comma 1, lettera c), nello specifico, autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

Tale autorizzazione di spesa è stata peraltro rideterminata con l'incremento di un milione di euro (per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 346, L. 205 del 2017 e, a decorrere dal 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 383, L. 27 dicembre 2019, n. 160) destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività:

Al riparto dell'importo complessivo, che dovrà tener conto delle esigenze prospettate dai beneficiari, si provvede con decreto Ministro per la cultura da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 


 

Articolo 1, comma 782
(Contributi per la realizzazione del Festival Donizetti Opera e il Festival Internazionale della Musica MITO)

 

 

L'articolo 1, comma 782, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca contributi per la realizzazione degli eventi musicali il Festival Donizetti Opera e il Festival Internazionale della Musica MITO. La norma destina a ciascuna delle richiamate manifestazioni un importo pari ad un milione di euro l'anno 2022.

 

A tal fine la disposizione in esame introduce due novelle all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale".

Nello specifico, la dotazione finanziaria già prevista[29] al comma 1-bis del citato articolo 2 della l. 238 del 2012 in favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera è accresciuta di un milione di euro per il 2022, che si aggiunge al milione previsto a legislazione vigente per la medesima annualità.

La seconda novella al citato articolo 2 consiste nell'inserimento di un comma 2-quater, che attribuisce un contributo pari a un milione di euro alla Fondazione I Pomeriggi Musicali e alla Fondazione per la Cultura Torino per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO.

 


 

Articolo 1, comma 783
(Contributo in favore dell'istituto della Enciclopedia Italiana,  )

 

 

L'articolo 1, comma 783, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, reca un contributo pari a un milione di euro per il 2022 in favore dell'istituto della Enciclopedia Italiana.

 

Tale contributo è finalizzato, in particolare, all'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e all'Osservatorio della lingua Italiana e si inquadra nell'ambito della valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto, che si esplicita anche attraverso la fruizione digitale dell'opera.

 

Il progetto di una Enciclopedia Italiana venne avviato dall’imprenditore lombardo Giovanni Treccani nel 1925[30]. Il sostegno pubblico venne riconosciuto con il regio decreto-legge n.699 del 1933, con cui era disposta la costituzione dell'«Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani». L’ente fu trasformato in società per azioni con delibera assembleare del 16 gennaio 1985.

 

L’Istituto ha per oggetto sociale la compilazione, l’aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione dell’Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti; l’esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità per la diffusione della cultura italiana, nonché per esigenze e attività educative, di ricerca, di formazione e di servizio sociale.

 

Nella tabella riportata alla pagina seguente si dà conto della Compagni sociale della società al 31 dicembre 2019.


 

 

Azionisti

(valore nominale unitario: euro 1,0)

Quota azionaria%

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.

9,26

Unicredit S.p.a.

9,18

Fondazione Sicilia

8,56

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.

8,56

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

7,42

Assicurazioni Generali S.p.a.

6,85

Intesa Sanpaolo S.p.a.

6,85

Fondazione Cassa Risparmio in Bologna

6,65

Invitalia S.p.a.

6,47

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

6,18

TIM S.p.a.

5,66

Banca d'Italia S.p.a.

4,28

Fondazione Cariplo

4,28

Leonardo S.p.a.

3,26

Fondazione di Venezia

1,78

Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.

1,48

Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT

1,48

RAI - Radio Televisione Italiana S.p.a.

0,89

Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a.

0,89

Totale

100,00

Tabella Compagine sociale dell’Istituto della Enciclopedia italiana fondata da

Giovanni Treccani S.p.A (Fonte Corte dei Conti 2020, v. nota)


 

Articolo 1, comma 784
(Contributo alla Fondazione EBRI)

 

 

L’articolo 1, comma 784, reca una disposizione, inserita nel corso dell'esame in prima lettura, che autorizza la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI - European Brain Research Institute.

 

La disposizione in esame si muove in continuità con precedenti interventi legislativi che avevano assicurato un sostegno statale alla Fondazione. Da ultimo si segnala che l'articolo 1, comma 407, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha stanziato un milione di euro, a titolo di contributo straordinario, per gli anni dal 2019 al 2021.

 

In precedenza, con la legge di stabilità per il 2016 era stato riconosciuto un contributo straordinario alla Fondazione Ebri pari a un milione di euro per gli anni 2016-2018 (art.1, comma 360, l.n.208 del 2015) e, ancor prima, con la legge di stabilità per il 2013 (art.1, comma 288, l. n. 228 del 2012) era stato concesso un contributo straordinario di 800.000 euro per gli anni 2013-2015.

 

Come precisato nel sito internet della Fondazione EBRI, si tratta di un centro di ricerca non-profit fondato nel 2002 dal Premio Nobel Rita Levi-Montalcini, dedicato alla comprensione delle funzioni cerebrali superiori, attraverso lo studio del cervello a vari livelli, con l'obiettivo di pervenire a conoscenze utili per sviluppare nuove strategie terapeutiche per le patologie neurologiche e neurodegenerative che colpiscono il cervello (fra cui la malattia di Alzheimer e le demenze senili, la sclerosi laterale amiotrofica, la sclerosi multipla, l’epilessia, il dolore cronico, le malattie del neurosviluppo dell’età pediatrica).

 


 

Articolo 1, commi 785-791
(Disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari
di rilievo culturale)

 

 

L’articolo 1, commi 785-791, recano disposizioni, inserite nel corso dell'esame in prima lettura, in materia di celebrazioni e anniversari. Sono in particolare introdotte autorizzazioni di spesa per la celebrazione di determinate figure di particolare rilievo (G. Matteotti, P. Pasolini, E. Berlinguer), è istituita la Giornata nazionale "Giovani e memoria" e sono attribuite, infine, al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.

 

Il comma 785, ai fini della celebrazione della figura. di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinando le relative risorse alla promozione e valorizzazione della conoscenza e dello studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche tramite la raccolta, la conservazione, il restauro e la digitalizzazione della relativa documentazione relativa.

Al riguardo, si segnala che presso la 7a Commissione permanente del Senato è in corso di esame il disegno di legge n.2317, recante "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti", in riferimento al quale la disposizione in commento offre una copertura finanziaria tendenzialmente in linea (sebbene inferiore) a quella prevista all'articolo 6 del citato disegno di legge (pari a 450.000 euro per l'anno 2023, di 650.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per l'anno 2025).

 

Il comma 786, ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinando le relative risorse alla promozione e valorizzazione della conoscenza dell'autore in ambito nazionale e internazionale.

 

Il comma 787, ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinando le relative risorse alla promozione e valorizzazione della conoscenza del politico in ambito nazionale e internazionale.

Il comma 788 riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", dedicata alla promozione dei valori e del significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria. La celebrazione di tale giornata è tesa a rafforzare - anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media - il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (recante "Disposizioni in materia di ricorrenze festive").

 

Il comma 789 prevede che, in occasione della Giornata nazionale "Giovani e memoria", lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, possano promuovere (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.

 

Il comma 790, per le finalità di cui ai commi richiamati nella presente scheda di lettura, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.

La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 791 prevede che con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, siano stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle celebrazioni delle figure di Giacomo Matteotti, Pier Paolo Pasolini ed Enrico Berlinguer e per le attività collegate alla Giornata nazionale "Giovani e memoria".

 


 

Articolo 1, commi 792-796
(Disposizioni per la celebrazione del centenario
della morte di Giacomo Puccini)

 

L’articolo 1, commi 792-796, recano disposizioni - inserite nel corso dell'esame in prima lettura, in vista della celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024. A tal fine si autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023, destinando tali risorse al finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura del Maestro.

 

Il comma 792 elenca in dettaglio gli obiettivi dello stanziamento:

§  sostegno delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale. Il presente obiettivo è diretto a dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali. Il sostegno può avvenire in modo diretto ovvero può essere gestito in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati (lett. a));

§  recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini, nonché recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei relativi risultati nonché di materiali inediti (lett. b));

§  promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, nonché in favore della promozione della conoscenza dell'opera di Puccini nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici. Si valuti l'opportunità di chiarire se borse di studio e bandi di concorso debbano rivolgersi anche alle scuole di ogni ordine e grado, oltre che ai conservatori e alle accademie musicali (lett. c));

§  recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani (lett. d));

§  valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico (lett. e));

§  tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti (lett. f));

§  promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea (lett. g));

§  realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità dell'articolo in esame (lett. h)).

 

Il comma 793 istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca.

Al Comitato, che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati, è affidato il compito, nel limite di spesa di cui al precedente comma, di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani.

Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei predetti componenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che intendano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini.

 

Il comma 794 dispone che, al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, è tenuto a redigere una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere.

Il Comitato promotore costituisce, a sua volta, un Comitato tecnico scientifico incaricato di formulare gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

Si segnala che al fine di recepire il parere della Commissione bilancio del Senato sul maxiemendamento presentato dal Governo, dal testo inizialmente presentato è stata espunta una disposizione ai sensi della quale le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini erano poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

 

Il comma 795 prevede che ai componenti del Comitato promotore e del Comitato tecnico scientifico non siano riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Le spese per il funzionamento del Comitato promotore e del Comitato scientifico sono poste a carico delle risorse di cui al comma 1.

 

Il comma 796, ai fini dell'organizzazione delle celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini, dispone l'attribuzione al Comitato promotore delle risorse di cui al comma 1, per la predisposizione e per l'attuazione del programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani.

 


 

Articolo 1, comma 797-798
(Sostegno e valorizzazione dei carnevali storici)

 

 

L’articolo 1, commi 797-798, recano disposizioni - inserite nel corso dell'esame in prima lettura, dirette alla tutela e valorizzazione della funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori. A tal fine il Fondo unico per lo spettacolo è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022.

 

In particolare, il comma 797 specifica che la disposizione si pone in coerenza con l'art. 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il quale riconosce "il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane". Il medesimo art. 4-ter dispone altresì che i carnevali siano oggetto di tutela e sviluppo in accordo con gli enti locali.

Si ricorda che il Fondo unico per lo spettacolo è stato istituito dalla legge n. 163 del 1985 per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. La dotazione del Fondo è stata rideterminata nel corso degli anni con diversi provvedimenti legislativi.

 

Il comma 798 disciplina il procedimento di accesso alle risorse stanziate ai sensi del comma 1.

In particolare, i soggetti interessati hanno l'onere di trasmettere al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da emanare nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Entro i "successivi due mesi" (decorrenti presumibilmente dal termine di scadenza per la presentazione dei progetti), con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 797.


 

Articolo 1, commi 799-801
(Fondazioni lirico sinfoniche)

 

 

Il comma 799 estende al 2022 il meccanismo di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. Il nuovo comma 800 stabilisce che il compenso straordinario del Commissario straordinario è posto a valere sulle risorse del FUS. Il nuovo comma 801, infine, posticipa dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 una serie di scadenze relative alla disciplina della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

In particolare, il comma 799 estende al 2022 il meccanismo di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche previsto dall'articolo 183, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 183, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014.

 

Il medesimo comma 799 sostituisce il secondo periodo del citato comma 4 in modo tale da prevedere che le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2022, rendicontino l'attività svolta nel 2021 dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

 

Si rammenta che il vigente secondo periodo del medesimo comma 4 stabilisce, invece, che, per l'anno 2022, i criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

 

Il comma 800 stabilisce che il compenso straordinario del Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 (si veda sopra) è posto a valere sulle risorse del FUS anziché, come previsto dal vigente articolo 1, comma 594, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento economico-patrimoniale di cui ai commi 589 e 590 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2021.

 

Il comma 801, infine, posticipa dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 una serie di scadenze relative alla disciplina della dotazione organica delle fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo n. 367 del 1996 come modificato dal decreto-legge n. 59 del 2019.

 

Si rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2019 ha ridisciplinato, anzitutto, la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche. Per quanto qui di interesse, in particolare, il decreto-legge ha disposto che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono procedere, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato:

-       per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico;

-       per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo.

Sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse.

In queste procedure transitorie i limiti finanziari possono essere elevati utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere.

Infine, ha riconosciuto alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato:

-       a condizione che vi siano esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico, ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti;

-       di durata complessiva non superiore a 36 mesi, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2019, anche non continuativi e anche all'esito di successive proroghe o rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi;

-       con atto scritto, a pena di nullità. L'atto deve contenere, tra l'altro, l'indicazione espressa della condizione che giustifica l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, la proroga o il rinnovo, anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o produzioni artistiche cui siano destinati i medesimi lavoratori.

Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, le restanti disposizioni non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali. In caso di superamento del termine di 36 mesi, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno.


 

Articolo 1, comma 802
(Contributi straordinari ad associazioni musicali)

 

 

L'articolo 1, comma 802, reca una disposizione, introdotta in prima lettura, che destina un contributo pari a 500.000 euro complessivi, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da suddividere, in misura proporzionale, tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, la società cooperativa Soundiff – Diffrazioni

Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei.

 

A tal fine la il comma in esame novella l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, che dispone in ordine a contributi straordinari al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

Nello specifico, il richiamato comma 1 assegna:

§  a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago, pari per ciascuna fondazione ad un milione di euro;

§  a decorrere dal 2017, un contributo a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz", pari per ciascuna a un milione di euro;

§  a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini.

§  Inoltre:

§  il comma 1-bis assegna un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera;

§  il comma 1-ter assegna un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.


 

Articolo 1, comma 803
(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

 

 

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 803, inserita in prima lettura, reca le seguenti autorizzazioni di spesa:

i) 2,3 milioni di euro per il 2022 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (di cui alla legge n.72 del 2001[31]);

ii) 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia (di cui alla legge n.73 del 2001[32]);

Inoltre il comma incrementa di 500.000 euro l'autorizzazione di spesa per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 contenuta nella legge n.960 del 1982 di rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

 

Al riguardo, si segnala che la legge n.72 del 2001 è diretta a tutelare le tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale popolare ed il legame storico con le terre di origine.

A tal fine, vengono sostenuti progetti specifici aventi ad oggetto (ai sensi dell'art.1, comma 2): a) organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio; b) istituzione e potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione, nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende; c) iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali neolatine, dell'artigianato e del costume delle regioni di provenienza; d) organizzazione di manifestazioni e di incontri, volti a favorire il mantenimento di contatti culturali con le terre di origine; e) erogazione di borse di studio.

La legge prevedeva un sostegno finanziario tramite l'autorizzazione della spesa di lire 9 miliardi per il periodo 2001-2003, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Tale stanziamento era utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali, l'università popolare di Trieste e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa adeguata consultazione con associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia. La convenzione era chiamata a fissare annualmente le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi, le procedure per i controlli sulle spese ad essi connesse e i termini di presentazione delle relative domande. Le attività di supporto amministrativo e gestionale erano poste in capo all'università popolare di Trieste. Per le iniziative di cui al comma 2 (v. supra) era previsto il coinvolgimento dell'Unione Italiana, rappresentativa degli italiani residenti nei territori di origine appartenenti alla Slovenia e alla Croazia. La ripartizione delle somme stanziate era demandata annualmente ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro degli affari esteri.

La legge n.73 del 2001, nel disporre la proroga delle disposizioni di cui al comma 2[33], dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 fino al 31 dicembre 2003, destinava alle attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti, la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Tale stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia era utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere del Ministero degli affari esteri della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Nello specifico dette risorse erano dirette alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonché nel campo socio-economico.

Quanto alla legge n.960 del 1982, essa reca assegnazione di contributi vari (con particolare riferimento alla realizzazione di interventi infrastrutturali), nonché, all'articolo 4, uno stanziamento annuale (a partire dal 1982, e per tale anno quantificato in 1.800 milioni di lire) destinato ad interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 615.

 


 

Articolo 1, commi 804-806
(Celebrazioni di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino")

 

 

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 804-806, inserite in prima lettura, autorizzano la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 ai fini della celebrazione del pittore Pietro Vannucci, detto "Il Perugino", nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

 

Il comma 804 pone in relazione la celebrazione de "Il Perugino" con le funzioni, attribuite alla Repubblica dalla Costituzione, di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della Nazione.

Il comma 805 dispone la suddetta autorizzazione di spesa.

 

Il comma 806, ai fini delle celebrazioni in argomento, istituisce presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni della figura del pittore.

Il Presidente del Comitato è nominato dal Ministero della cultura (competenza che parrebbe dover spettare al Ministro). Sono, inoltre, componenti del Comitato: un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura.

Al Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, è affidato il compito di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche.

A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805

Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, redige una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate, da presentare al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere.

Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 805.

 


 

Articolo 1, comma 807
(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

 

 

L’articolo 1, comma 807, provvede a rendere triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo"; prevede altresì che la relazione annuale sulle attività di cooperazione a consuntivo non sia più allegata al Documento triennale di programmazione, bensì trasmessa alle Camere singolarmente entro il 31 ottobre e elimina il parere parlamentare su di essa; destina gli incrementi di risorse dell'AICS di cui all'articolo precedente prioritariamente ad interventi bilaterali a dono e dando priorità alle organizzazioni della società civile; destina ai capitoli di spesa dell'AICS gli eventuali risparmi ulteriori derivanti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione.

 

L’articolo 1, comma 807, lett. a) numero 1) novellando l'art. 12, comma 1 della legge di riforma della cooperazione allo sviluppo (legge n. 125/2014) provvede a rendere triennale anziché annuale (entro il 31 marzo di ogni anno) l'approvazione del "Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo" da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

Con la novella recata al comma 2 del citato articolo 12, la relazione annuale sulle attività di cooperazione a consuntivo non sarà più dunque allegata al Documento triennale di programmazione, bensì sarà trasmessa alle Camere in modo a sé stante entro il 31 ottobre, tanto che il Documento triennale non dovrà più tenere conto della relazione a consuntivo dell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia dell'OCSE-DAC.

Si ricorda che il Documento triennale di programmazione deve indicare la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e tematiche ed esplicitare altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali, e che in base al comma 5 - non oggetto di novella - "le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al Documento di cui al comma 1".

 

L’articolo 1, comma 807 lett. a) numero 2) reca novelle all'art. 13 della richiamata legge laddove prevede che le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 12, espungendo il riferimento alla relazione a consuntivo allegata, con l'effetto di espungere dunque anche il parere parlamentare sulla relazione a consuntivo.

 

L’articolo 1, comma 807 lett. b) dispone che gli incrementi di risorse dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) recate dall'art. 1, comma 381, lett. a) del disegno di legge in esame (v. supra) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso prioritariamente alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'art. 26 della citata legge n. 125/2014.

 

L’articolo 1, comma 807 lett. c) novellando l'art. 1, comma 767 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) fa sì che gli ulteriori risparmi derivanti dal processo posto in essere dal Ministero dell'Interno di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti (ulteriori rispetto ai 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) che vengano accertati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscano nel finanziamento annuale in favore dell'AICS iscritto negli appositi capitoli di bilancio del MAECI, di cui all'art. 18, comma 2, lett. c) della citata legge n. 125/2014, anziché nell'apposito fondo istituito nel programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche“ del Ministero dell'interno.

 

 


 

Articolo 1, comma 808
(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento delle iniziative
in materia di difesa cibernetica)

 

 

Il comma 808, introdotto durante l’esame parlamentare, rifinanzia con 1 milione di euro per il 2022 il Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali per la difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale.

 

La norma in esame provvede a rifinanziare Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali per la difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale, istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa dall’articolo 1, comma 227, della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), con una dotazione finanziaria iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

La norma istitutiva prevede che la ripartizione del Fondo tra i diversi interventi sia predisposta con apposito decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da comunicare alle competenti commissioni competenti. In attuazione di quanto disposto, è stato emanato il D.M. 5 agosto 2021 (Ripartizione del Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale), pubblicato nella G. U. 15 novembre 2021, n. 272.

Tale decreto prevede la seguente ripartizione per esercizio finanziario:

 

E.F.

2021

2022

2023

TOTALE

Oneri

(milioni di euro)

0,5

1,6

0,9

3

 

Il D.M. 5 agosto 2021 destina tali risorse alla progettualità citata nelle premesse e relativa allo «Sviluppo di una capacità di simulazione operativa su scenari complessi ibridi generati anche da modelli Industrial Cyber Security (ICS) - Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA).

 

Nello stato di previsione del Ministero della Difesa (tabella 12 allegata al ddl di bilancio 2022-2024) il Fondo da ripartire per potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale (capitolo 7148) presenta una dotazione di 1,6 milioni di euro per il 2022 e di 900 mila euro per il 2023, corrispondente a quanto previsto dal citato decreto. Lo stanziamento tiene conto della reiscrizione in bilancio delle economie di spesa pluriennale dell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge di contabilità n. 196 del 2009.

 

In relazione alla formulazione della norma andrebbe valutata l’opportunità di precisare se il rifinanziamento sarà da destinarsi alla progettualità già indicata dal DM 5 agosto 2021, ovvero se occorra un nuovo decreto di riparto da emanarsi con le stesse modalità previste dalla legge istitutiva del Fondo in esame.


 

Articolo 1, commi 809-811
(Contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli e finanziamento del sistema ERTMS)

 

 

I commi da 809 e 810, introdotti al Senato, prorogano al 31 dicembre 2022 i contributi per la riqualificazione elettrica degli autoveicoli ed il comma 811 finanzia il sistema di segnalamento ferroviario ERTMS.

 

 

In particolare il comma 809 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 del contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli, di cui alla lettera b-bis) del comma 1031 della legge di bilancio 2019.

La lettera b-bis) richiamata ha previsto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 (termine che viene qui  differito) un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 219.

 

Il comma 810 stabilisce che i contributi in questione sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Il comma 811, invece, mira a dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ferroviario ERTMS, in linea con gli stanziamenti finanziari già previsti nel PNRR.
Si ricorda che tale sistema garantisce la gestione, il controllo e la protezione del traffico ferroviario  e relativo segnalamento a bordo, ed è stato progettato allo scopo di sostituire i molteplici, e tra loro incompatibili, sistemi di circolazione e sicurezza delle varie ferrovie europee con l'obiettivo di garantire l'interoperabilità dei treni soprattutto sulle nuove reti ferroviarie ad alta velocità.

A tale riguardo il comma in questione interviene con alcune precisazioni di carattere tecnico.
All’attuazione si provvede con le risorse previste a legislazione vigente.


 

Articolo 1, comma 812
(Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili)

 

 

Il comma 812 introduce, ai fini dell'IRPEF, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, rinviando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità attuative. Il comma 1-ter reca la quantificazione degli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2022, e indica la copertura finanziaria.

 

Nel dettaglio, il comma 812 prevede che, ai fini dell'IRPEF, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.

Il citato articolo 25-bis prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:

a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;

b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;

c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3.

Si veda la Deliberazione 11 dicembre 2014, n. 612/2014/R/eel dell'ARERA.

 

Il comma rinvia quindi a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.


 

Articolo 1, commi 813 e 814
(Misure urgenti in materia di
eventi atmosferici calamitosi a Mantova)

 

 

Le disposizioni in esame istituiscono un fondo con stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2022 al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di tali risorse, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e si demanda a un decreto del Ministero dell'interno l'individuazione delle misure; il decreto è adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

 

Il comma 813 istituisce un fondo con stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2022 al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di tali risorse, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il comma 814 demanda a un decreto del Ministero dell'interno l'individuazione delle misure di cui al comma 1. Il decreto è adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

 

Con riferimento al territorio di Mantova, il decreto 9 agosto 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha recato la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della regione Lombardia dal 5 aprile 2021 al 18 aprile 2021.

Con Ordinanza n. 798 del 23 settembre 2021 (OCDPC 798/2021) emanata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile e relativa agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 3 luglio all'8 agosto 2021 si fa riferimento invece alle province di Como, Sondrio e Varese, mentre non è menzionata la provincia di Mantova.

Sul quadro degli eventi calamitosi, si veda anche la sezione della pagina web della regione Lombardia.


 

Articolo 1, comma 815
(Finanziamento del Fondo salva-opere)

 

 

Il comma 815, introdotto durante l'esame al Senato, prevede un incremento di 1 milione di euro per l’anno 2022 della dotazione del Fondo salva-opere.

 

Si ricorda che il comma 1-bis dell’art. 47 del D.L. 34/2019 (come modificato dall’art. 15 del D.L. 101/2019) prevede un fondo denominato “Fondo salva-opere” – istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in virtù della ridenominazione prevista dal D.L. 22/2021), al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori – che viene disciplinato dal comma 1-bis e dai successivi commi fino al comma 1-septies.

Il fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000.

Si rammenta altresì che il fondo opera solo con riferimento agli appalti di opere pubbliche di competenza statale e non può, quindi, essere attivato per le gare aggiudicate da Comuni, Città Metropolitane, Province, anche autonome, e Regioni.

L’art. 47 prevede inoltre, tra l’altro, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo (comma 1-quater).

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 12 novembre 2019, n. 144. Successivamente, in data 19 giugno 2020, è stato adottato il decreto direttoriale n. 8447/2020 recante gli importi ammessi al Fondo e il primo piano di riparto annualità 2019 e 2020. Successivamente sono stati emanati il decreto n. 5869 del 19 maggio 2021 relativo al saldo del primo piano di riparto, nonché il decreto n. 5911 del 20 maggio 2021 relativo al secondo piano di riparto[34].

Relativamente alla dotazione del fondo, si ricorda che il comma 1-quinquies dell’art. 47 del D.L. 34/2019 prevede uno stanziamento di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.

L’art. 34 del D.L. 34/2020, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito dell’emergenza da COVID-19, ha, tra l’altro, incrementato tale dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020.

La dotazione del fondo è stata ulteriormente incrementata, per l’anno 2021, dapprima con la legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ha operato un rifinanziamento (in sezione II) di 30 milioni di euro, e successivamente dall’art. 30-quater del D.L. 41/2021, che ha previsto un ulteriore incremento di 6 milioni di euro per l’anno 2021 e modificato la disciplina relativa all'istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.

 


 

Articolo 1, comma 816
(Sostegno al TPL della Città di Venezia)

 

 

L’articolo 1, comma 816 contiene alcune misure di sostegno al trasporto locale della città di Venezia.

 

In particolare si prevede un’autorizzazione di spesa nel limite di:

- 15 milioni di euro per il 2022;

- 19 milioni di euro per il 2023;

- 6 milioni di euro per il 2024

a favore dei servizi trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia. Come precisato nel testo in questione tali risorse sono considerate aggiuntive rispetto a quelle già ordinariamente stanziate a legislazione vigente.

Il contributo addizionale viene previsto al fine di sostenere gli effetti negativi provocati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 sull’equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale nelle acque della Città di Venezia nonché al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della Laguna e l’accessibilità e la mobilità nel centro storico, anche in considerazione della particolare conformazione geomorfologica della città di Venezia.


 

Articolo 1, commi 817 e 818
(Manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare della Maddalena)

 

 

I commi 817-818, inseriti durante l'esame al Senato, prevedono, per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare Marina La Maddalena e nelle aree adiacenti all’interno del sito di interesse nazionale, uno stanziamento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Il comma 817 prevede, per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 (poi trasferito a L’Aquila) nell'ex arsenale militare Marina La Maddalena e nelle aree adiacenti all’interno del sito di interesse nazionale, uno stanziamento complessivo di 10,5 milioni di euro (3,5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024).

 

Il comma 818 disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1 comma 200, della legge 190/2014 (come rifinanziato dal comma 627 dell’art. 1 della presente legge, al cui commento si rinvia).

 

Si ricorda che il sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di «La Maddalena» è stato individuato dall’art. 12 dell’ordinanza n. 3716 del 19 novembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri[35]. Successivamente tale sito è stato incluso (dal D.M. Ambiente 11 gennaio 2013) nell’elenco dei siti di bonifica classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti previsti dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e, conseguentemente, declassificato da SIN a SIR (Sito di Interesse Regionale); le competenze per le attività di verifica e bonifica del sito sono quindi state trasferite alla Regione, che è subentrata nella titolarità dei procedimenti (come disposto dall’art. 1, comma 2, del citato D.M.).


 

Articolo 1, comma 819
(Modifica al Regio Decreto n. 262 del 1942 in materia di appalti)

 

 

L’articolo 1, comma 819, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede alcune modifiche all'articolo 1667 del Regio Decreto n. 262 del 1942 in materia di appalti.

 

In particolare si prevede che, qualora l'appalto abbia per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme in materia di trasporto, in quanto compatibili.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 820
(Rifinanziamento Fondo rotativo progettualità)

 

 

Con il comma 820, introdotto dal Senato, si dispone un incremento di 700.000 euro per l’anno 2022 degli oneri posti a carico del bilancio dello Stato relativi al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti, al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR, e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.

 

 

Il comma 820, introdotto dal Senato, dispone un incremento di 700.000 euro per l’anno 2022 degli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con particolare riguardo alla redazione:

§  delle valutazioni di impatto ambientale;

§  e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.

L’art. 1, comma 54, della L. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dispone che al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario e ai contratti di partenariato pubblico privato, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni. Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali. Il successivo comma 58 prevede che alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato.

Si ricorda altresì che l’art. 23 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) dispone che “la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo”. Lo stesso art. 23 definisce i contenuti di massima dei tre livelli progettuali e demanda al regolamento di attuazione (ancora non emanato) la definizione dei contenuti di dettaglio.

 

 


 

Articolo 1, comma 821
(Produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti)

 

 

L’articolo 1, al comma 821, introdotto al Senato, consente ai titolari di concessioni per uso potabile delle acque, di avanzare richiesta all’Autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici già sfruttati.

Non vi deve essere un incremento della portata derivata del corpo idrico naturale, né un incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo.

L’Autorità competente esprime la propria determinazione entro 120 giorni trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi, i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti.

 

Segnatamente il comma 821 inserisce nel Titolo IV del Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), relativo agli usi produttivi delle risorse idriche, un nuovo articolo 166-bis, rubricato “Usi delle acque per approvvigionamento potabile”. La finalità dell’intervento è la semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti, mediante l’impiego di impianti mini idroelettrici.

Ai sensi del nuovo articolo 166-bis i soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per tale uso e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta, all’autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici.

L’autorità competente esprime la propria determinazione entro 120 giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata.

Nell’articolo in esame non è definita o prevista una disciplina attuativa che definisca le modalità di presentazione della richiesta e del successivo iter procedimentale.

Per tali usi, i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi l’articolo 35, comma secondo del R.D. n. 1775/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.

Le caratteristiche costruttive degli impianti devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo.

 

In materia di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico e, in particolare, in tema di determinazione dei canoni di concessione, la normativa di riferimento è in primis contenuta nel R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”. L'art. 6 del T.U. stabilisce che le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni e precisa che sono grandi derivazioni quelle che per produzione di forza motrice eccedono la potenza nominale media annua di kilowatt 3000.

L'art. 35 del medesimo R.D. stabilisce che le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, ancorato a ogni kilowatt di potenza nominale. In particolare, secondo l’articolo 35, le utenze pagano il canone annuo in modo differenziato, a seconda dell’uso: potabile, irriguo, industriale, idroelettrico, etc. Per l’uso idroelettrico/forza motrice il pagamento del canone è rapportato ad ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice. Ai sensi comma secondo dell’articolo 35, la forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Ai sensi del terzo comma il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell’anno[36].

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[37], è stata conferita alle Regioni competenti per territorio l'intera gestione del demanio idrico (art. 86), specificando che la gestione comprende, tra le altre, le funzioni amministrative relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi (art. 88).

In seguito, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione è stata attribuita alle Regioni ordinarie, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, la competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

L'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come da ultimo modificato dall’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 152/2021, dispone che “fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga» e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

Il comma 3-bis del medesimo articolo 154, introdotto dal citato D.L: n. 152/2021, dispone altresì che con il predetto decreto siano definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.

Per ciò che concerne le grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico, si rinvia alla disciplina di cui all’articolo 11-quater del D.L. n. 135/2018, descritta nell’apposito tema dell’attività parlamentare.


 

Articolo 1, comma 822
(Commissario straordinario bob Cortina)

 

 

Il comma 822, inserito durante l'esame al Senato, prevede uno stanziamento di 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, come stabilito dall’art. 16, comma 3-bis, del D.L. 121/2021.

 

Il comma 822 prevede uno stanziamento di 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, come stabilito dall’articolo 16, comma 3-bis, del D.L. 121/2021.

La disposizione in esame stabilisce inoltre che restano ferme le previsioni di spesa indicate al comma 3-quinquies del medesimo articolo 16 del citato decreto-legge, che, per l'avvio dell'attività di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti per l’evento sportivo, concede un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

I commi da 3-bis a 3-quinquies dell’articolo 16 del D.L. 121/2021, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, prevedono che l’amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 sia nominato Commissario straordinario con i poteri previsti dall’art. 4 del D.L. 32/2019 e dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 16/2020. Per la realizzazione dell’opera si prevede un finanziamento pari a complessivi 24,5 milioni di euro per il periodo 2021-2023.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla seguente scheda.

 


 

Articolo 1, comma 823
(Misure per il completamento della carta geologica d’Italia)

 

 

Il comma 823, introdotto durante l'esame al Senato, incrementa di 6 milioni di euro per il 2022 l’autorizzazione di spesa, recata dal comma 103 della legge di bilancio 2020, per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia.

 

Si ricorda che il comma 103 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), come modificato dal comma 742 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), prevede che per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si ricorda altresì che l’art. 6 della legge 132/2016 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

L’opportunità di considerare “tra gli obiettivi strategici del nostro Paese, il completamento della carta geologica nazionale, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a decorrere dalla prossima legge di bilancio” figura tra gli impegni per il Governo previsti dalla mozione 1/00707 (testo 3), approvata nella seduta dell’Assemblea del Senato del 7 marzo 2017.

Una ricostruzione della situazione della cartografia geologica ufficiale è stata fornita dal Ministro dell’ambiente, nel corso della XVII legislatura, in risposta all’interrogazione 4/15360, durante la seduta dell’Assemblea della Camera del 28 aprile 2017.

Nella citata risposta all’interrogazione 4/15360 viene sottolineato che “nel 1988, nell'ambito del Programma annuale di interventi urgenti di salvaguardia ambientale (legge n. 67 del 1988), viene inserito il progetto di realizzazione della Nuova carta geologica alla scala 1:50.000. Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), il servizio geologico d'Italia, allora collocato nel Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità con i propri compiti istituzionali, è chiamato a realizzare un Sistema informativo unico geologico […]. Con la legge n. 305 del 28 agosto 1989 il progetto di realizzazione della nuova carta geologica alla scala 1:50.000, denominato «Progetto CARG», viene inquadrato nella Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, diventando un progetto unitario realizzabile a scala nazionale. La realizzazione della cartografia geologica ha previsto la collaborazione tra servizio geologico d'Italia, regioni, province autonome, università e Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico d'Italia (ora Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra), in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 183 del 1989, assume quindi, come detto, un ruolo primario nell'acquisizione e divulgazione dei dati geologici per consentirne la fruibilità da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinamento delle attività per la realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000”.

 


 

Articolo 1, commi 824 e 825
(Fondo pratiche sostenibili)

 

 

I commi 824 e 825 sono stati introdotti dal Senato. Il comma 824 istituisce nello stato di previsione del MiTur il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di un 1 milione di euro per il 2022, al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero. In base al comma 825, a valere sul fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nel settore turistico e alberghiero al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Si demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri per l'erogazione dei predetti contributi.

 

 


 

Articolo 1, commi 826 e 827
(Fondo valorizzazione prodotti
agroalimentari tradizionali e certificati)

 

 

I commi 826 e 827 – introdotti dal Senato – istituiscono, presso il MIPAAF, il “Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati'', con una dotazione di 1 milione di euro l’anno 2022.

 

Nello specifico, il comma 826 prevede che - al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione - sia istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati '', con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022.

 

A mente del comma 827, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un’offerta adeguata di prodotti censiti come prodotti (agroalimentari) tradizionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n, 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe.

 

Si ricorda che il citato art. 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998, avente ad oggetto la valorizzazione del patrimonio gastronomico, prevede, in particolare, che, per l'individuazione dei "prodotti tradizionali", le procedure delle  metodiche  di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulti  consolidato  dal tempo, siano pubblicate con decreto del Ministro   per  le  politiche  agricole (alimentari e forestali),  d'intesa  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico), e con la Conferenza Stato-regioni. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, con propri atti, l'elenco dei "prodotti tradizionali".

E’ stato quindi emanato il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, recante “Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”, il quale, in particolare, all’art. 3, prevede che sia istituito  presso il Ministero per le politiche agricole (alimentari e forestali) l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Si prevede, inoltre, che l'elenco sia formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi, e che il MIPAAF curi la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero.

Si ricorda, poi, che l’art. 12, comma 1, della legge n. 238 del 2016, ha previsto che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sia aggiornato, annualmente, l'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A tale proposito, si ricorda che – da ultimo - con decreto ministeriale 15 febbraio 2021, è stata adottata la ventunesima revisione dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Per un approfondimento sui prodotti agroalimentari tradizionali, si rinvia all’apposita sezione web del MIPAAF.

 

 


 

Articolo 1, commi 828 e 829
(Finanziamento a favore dell'Ispra per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

 

 

I commi 828-829, introdotti dal Senato, provvedono per l'anno 2022 allo stanziamento di 1 milione di euro a favore dell'ISPRA per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Mite e all'incremento di 1 milione di euro delle risorse previste dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 30, comma 14-ter, per ricondurre l'inquinamento dell'aria nei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE e per finanziare attività specifiche in relazione alla situazione di inquinamento nella pianura padana.

 

Il comma 828 assegna, per l'anno 2022, 1 milione di euro all'ISPRA, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica nonché per l'attuazione del PNRR.

Il comma 829 provvede ad incrementare di 1 milione di euro le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 al fine di finanziare interventi strategici volti a ricondurre l'inquinamento dell'aria nei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE in materia di aria ambiente e per adempiere alle finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), volte a promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.

Si ricorda che il citato articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 è stato riscritto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da ultimo, dall'art. 51, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (misure urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nella versione vigente prevede, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, destinato alle finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88: tale disposizione, in considerazione della situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, ha indicato le finalità di promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino. Il citato Fondo ha dotazioni dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035; in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le relative misure previste, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, per le quali si rinvia al box sottostante, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008; per ulteriori elementi su tale disposizione nonché sulle procedure di infrazione, si veda, con particolare riferimento all'articolo 51, co. 1, lett-b), il relativo dossier di approfondimento.

Si ricorda infine che, in coerenza con il riparto di cui al nuovo comma 14-ter, il decreto-legge  6 maggio 2021 n. 59 (Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito con modificazioni con legge 1 luglio 2021, n. 101, assegna 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 (vd infra)  e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE.

 

 

La direttiva stabilisce obiettivi di qualità dell’aria, per migliorare la salute dell’uomo e la qualità dell’ambiente fino al 2020, con riferimento ai tre inquinanti PM10, PM2,5 e biossido di azoto. Specifica inoltre le modalità per valutare tali obiettivi e assumere eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto delle norme.

In particolare, la direttiva comprende i seguenti elementi chiave:

vengono stabiliti soglie, valori limite e valori-obiettivo per la valutazione di ogni

inquinante compreso nella direttiva (biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio);

le autorità nazionali assegnano tali compiti di valutazione a organismi specifici che utilizzano dati raccolti in punti di campionamento selezionati;

laddove i livelli di inquinamento in una determinata area siano superiori alle soglie, devono essere introdotti piani per la qualità dell’aria che correggano la situazione. Tali piani possono comprendere misure specifiche a tutela di gruppi sensibili di popolazione, quali i bambini;

se esiste il rischio che i livelli di inquinamento possano superare le soglie, devono essere attuati piani d’azione a breve termine per arrestare il pericolo, volti ad esempio a ridurre il traffico stradale, le opere di costruzione o determinate attività industriali;

le autorità nazionali devono garantire che non solo il pubblico, ma anche le organizzazioni ambientali, dei consumatori e di altro tipo, fra cui organismi di assistenza sanitaria e federazioni industriali, vengano informati sulla qualità dell’aria ambiente (ossia dell’aria esterna) nella loro zona;

i governi dell’Unione europea devono pubblicare relazioni annuali sugli inquinanti compresi nella normativa.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal  Decreto legislativo 13 agosto 2010. n. 155 che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, accorpando in un unico testo disposizioni prima contenute in diversi decreti, contestualmente abrogati.

Tale decreto legislativo conferisce funzioni alle Regioni prevedendo in capo ad esse il compito di svolgere le attività di valutazione e di pianificazione volte a conoscere il contesto nazionale e ad identificare le misure più efficaci per il rispetto dei valori di qualità dell'aria e ad assicurarne l'attuazione. Il Governo svolge un'azione di indirizzo, volta a garantire un costante supporto alle amministrazioni locali, assicurando che la valutazione della qualità dell’aria avvenga sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale.

A causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico sono state avviate nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione.

1)   Per la procedura di infrazione 2014/2147 ("Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle PM10 in determinate zone e agglomerati italiani"), il 10 novembre 2020 è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia europea (causa 644/18). Secondo la Commissione, dal 2008 l’Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell’insieme delle zone interessate. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. La sentenza condanna alle spese la Repubblica italiana.

2)   Il 7 marzo 2019, con la procedura di infrazione 2015/2043, la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte europea di giustizia (causa 573/19) per il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. I valori limite di NO2 stabiliti dalla legislazione dell'Ue in materia di qualità dell'aria ambiente, di cui alla direttiva 2008/50/CE, avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010.

3)    Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha avviato la procedura di infrazione 2020/2299 invitando l'Italia a conformarsi alle prescrizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto riguarda il materiale particolato (PM2,5). La Commissione afferma che i dati disponibili per l'Italia dimostrano che dal 2015 il valore limite per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città della valle del Po (fra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano). Inoltre le misure previste dall'Italia non sono sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

 


 

Articolo 1, comma 830
(Potenziamento dei controlli ambientali)

 

 

Il comma 830 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale e per i relativi controlli.

 

Il comma 830, aggiunto durante l'esame al Senato, potenzia i controlli in materia ambientale per mezzo di un aumento delle risorse messe a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia.

Attualmente, alla protezione dell'ambiente è preposto il Sistema nazionale a rete, istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132. Ne fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.

Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 132/2016  stabilisce che l'ISPRA e le agenzie provvedano allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il comma 5 del medesimo articolo dispone che  le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria siano poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 318-ter del Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), gli Organi di vigilanza che si occupano di controlli ambientali, nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, quando accertano violazioni delle norme vigenti impartiscono ai responsabili prescrizioni, asseverate tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia, miranti ad eliminare le contravvenzioni rilevate, fissando un termine per la regolarizzazione.

Si ricorda che la norma citata fa parte della Parte sesta-bis del Codice ambiente, recante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Nel dettaglio, vi si prevede, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, che l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.  Con la prescrizione l'organo accertatore pò imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Il comma 830 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare per finanziare le attività di controllo ambientale previste dal suddetto articolo 318-ter del Codice dell'Ambiente. L'autorizzazione, quindi, vale esclusivamente per l'anno 2022 e non sembra applicarsi alle sole attività di controllo e di protezione ambientale indicate dall'articolo 318-ter del Codice dell'Ambiente.


 

Articolo 1, commi 831-834
(Misure per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari)

 

 

I commi 831-834, inseriti durante l'esame al Senato, riconoscono un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono altresì disciplinate le condizioni e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta.

 

Il comma 831 – per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 e relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia – riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente. Tale contributo è riconosciuto nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023.

 

Il comma 832 dispone che l’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro.

Nel fare riferimento ai rifiuti organici in questione, il comma in esame richiama la definizione recata dall’art. 183, comma 1, lettera d), del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Ai sensi di tale lettera d), sono «rifiuti organici» i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare”.

 

Il comma 832 in esame prevede altresì che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.

 

Il comma 833 reca disposizioni sulle modalità di utilizzazione del credito d’imposta, stabilendo che lo stesso è utilizzabile in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997); all’agevolazione non si applicano il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall’art. 1, comma 53 della legge 244/2007, e il limite massimo per la compensazione previsto dall’art. 34 della legge 388/2000.

Si ricorda che il comma 72 dell’art. 1 del disegno di legge in esame eleva, a regime, a 2 milioni di euro il limite di compensabilità dei crediti di imposta per gli intestatari di conto fiscale, previsto dall’art. 34, comma 1 (primo periodo), della legge 388/2000, in materia di compensazione. L’articolo 34 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fosse fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (art. 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35). L’art. 147 del D.L. 34/2020 ha incremento ulteriormente tale limite, per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro. Successivamente l’art. 22 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, per il solo anno 2021, ha portato a 2 milioni di euro il richiamato limite. Si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 19 per ulteriori informazioni.

 

Il comma 834 chiarisce che l’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento UE sui cd. aiuti di Stato “de minimis” (regolamento n. 1407/2013 della Commissione).

 


 

Articolo 1, commi 835-838
(Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357)

 

 

I commi in esame istituiscono presso il Ministero della transizione ecologica il "Nucleo di Ricerca e Valutazione", indicando il fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 357 del 1997.

 

Si istituisce, con il comma 835, presso il Ministero della transizione ecologica il "Nucleo di Ricerca e Valutazione", indicando il fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357.

Esso è composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale SNPA/ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023.

Ai componenti del Nucleo di Ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il D.P.R. 08/09/1997, n. 357 reca il Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Il suo articolo 12, in materia di immissioni, stabilisce che il Ministero dell'ambiente (ora MITE), sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone indicate, nel rispetto delle finalità del medesimo regolamento e della salute e del benessere delle specie. In attuazione si veda il D.Dirett. 2 aprile 2020.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità previste. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.

Si ricorda che, in base al co. 3, è vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1. Il successivo co. 4 stabilisce che su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale.

Si ricorda che l'autorizzazione è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, e che i risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

 

In base al comma 836, al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di Ricerca e Valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute autoctone dalle rispettive carte ittiche.

 

Il comma 837 demanda a un decreto del Ministero della Transizione Ecologica di definire le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni, o bacini, tenuto conto dei lavori del "Nucleo di Ricerca e Valutazione", sentiti la Conferenza Stato-Regioni e l'ISPRA.

Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione, il comma 838 autorizza la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Per approfondimenti in materia di specie ittiche alloctone, si veda il sito dell'Ente tutela patrimonio ittico.

 


 

Articolo 1, comma 839
(Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

 

 

Il comma 839, inserito durante l'esame al Senato – al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale – autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.

 

Si ricorda che l’art. 74 del D.Lgs. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) prevede che “le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione” e che, sulla base di tale individuazione, le medesime regioni “dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta”. Lo stesso articolo 74 prevede altresì che le regioni definiscono, per le aree individuate, “un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale”.


 

Articolo 1, commi 840 e 841
(Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti)

 

 

I commi 840-841, inseriti durante l'esame al Senato, prevedono un rifinanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2022 del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive oggetto di contenzioso con l’UE (comma 840) ed estendono il divieto di localizzazione di siti di smaltimento finale di rifiuti, nel territorio dell'area «Flegrea» e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai siti di smaltimento e trattamento di rifiuti (comma 841).

 

Il comma 840 – al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive – prevede un rifinanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2022 del “fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007” istituito dall’art. 1, comma 113, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Elementi di informazione sulle discariche oggetto di infrazione, sugli interventi previsti e sulle risorse disponibili sono stati forniti con la "Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (aggiornata al giugno 2020)", trasmessa al Parlamento nell'ottobre del 2020 (Doc. CCXXXV, n. 5).

In particolare, in tale relazione viene ricordato che l’art. 1, comma 113, della legge 147/2013 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica) un Fondo “per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007”, avente una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro (30 milioni per l’esercizio finanziario 2014, successivamente ridotto con variazione diminutiva del MEF a 29.487.705 euro, e 30 milioni per l’esercizio finanziario 2015). Successivamente, l’art. 1, comma 839, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto l’assegnazione di ulteriori 30 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018) da destinare al rifinanziamento del già citato Piano.

Nella stessa relazione si evidenzia inoltre che “rispetto al citato stanziamento complessivo di € 89.487.705,00, sono destinati al Commissario Straordinario € 84.425.465,05 atteso che, in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro del 01.12.2014 tra MATTM e Regione Abruzzo, il finanziamento del valore complessivo di € 14.898.759,75 a valere sulle citate risorse ministeriali è stato ridotto ad € 9.836.520,44 atteso che € 5.062.239,95 sono già stati impegnati a favore della Regione Abruzzo; tale importo definitivo (€ 84.425.465,05) è stato interamente impegnato a favore del medesimo Commissario e i relativi fondi trasferiti alla relativa contabilità speciale”.

Nella stessa relazione viene altresì evidenziato che alle risorse citate si aggiungono ulteriori risorse (fondi comunitari POR/FESR, fondi CIPE, Fondi FSC, Fondi PAC e fondi regionali), per un ammontare complessivo di 202,2 milioni di euro.

Si ricorda altresì che l'art. 5 del D.L. 111/2019, ai commi da 1 a 5, dispone in merito all'attività del Commissario unico in materia di discariche abusive, prevedendo che lo stesso possa stipulare specifiche convenzioni con determinati enti e disciplinando il compenso economico del Commissario unico e del personale della struttura di supporto, la procedura di nomina del Commissario unico e la composizione della struttura di supporto. Inoltre, il comma 747 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) incrementa le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive, a valere su una quota (innalzata dallo 0,5% al 2% annuo) delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

 

Il comma 841 modifica il comma 1 dell’art. 3 del D.L. 61/2007 al fine di ampliarne l’ambito di applicazione. Il richiamato comma 1 – che prevede il divieto di localizzazione, nel territorio dell'area «Flegrea» e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, di ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti – viene infatti modificato prevedendo che tale divieto non si applica ai siti di smaltimento finale di rifiuti ma ai siti di smaltimento e trattamento di rifiuti.

L’art. 3, comma 1, del D.L. 61/2007 (Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti) prevede che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica «Masseria Riconta» - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti”.

L’art. 1, comma 1, del D.L. 61/2007 ha autorizzato l’attivazione di siti da destinare a discarica. Tale articolo è stato successivamente abrogato dal D.L. 90/2008 che “allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio” ha autorizzato la realizzazione dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Terzigno (NA) - località Pozzelle; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera s), del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), per «trattamento» si intendono le “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.

 


 

Articolo 1, commi 842 e 843
(Contributo per la promozione dei territori locali)

 

 

I commi 842 e 843 - introdotti dal Senato - concedono un contributo di 1 milione di euro, per il 2022, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.

 

Nello specifico, il comma 842, prevede che - al fine di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese - sia concesso, per l’anno 2022, un contributo nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l’impiego di un QR code apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest’ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/33 in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

 

Sull’etichettatura dei prodotti alimentari e l’origine dei prodotti e, in particolare, sul citato regolamento (UE) n. 1169/2011, si veda l’apposita sezione web del Servizio studi della Camera dei deputati.

Si ricorda che la nuova Politica agricola comune (PAC), che entrerà in vigore dal 2023 (per il periodo transitorio 2021-2022 si veda qui) si fonda su tre Regolamenti che sono stati approvati dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio dell'UE il 2 dicembre 2021. Essi sono:

a) il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

b) il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

c) il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Nel sito istituzionale del Consiglio si rileva che la normativa appena approvata apre la strada ad una PAC più equa, verde e maggiormente basata sull'efficacia, mirando a garantire un futuro sostenibile per gli agricoltori europei, fornire un sostegno più mirato alle aziende agricole di piccole dimensione e consentire agli Stati una maggiore flessibilità nell'adattamento delle misure alle condizioni locali.

A mente del comma 843, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi.

 

 


 

Articolo 1, commi 844 e -845
(Interventi urgenti e proroghe di termini per garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in alcuni territori delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania)

 

I commi in esame, introdotti dal Senato, recano misure volte a garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in taluni territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, disciplinando le attività conseguenti alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).  

Il comma 844 è volto a prorogare dal 31 marzo 2018 al 31 dicembre 2023 il termine di conclusione delle transazioni con finalità deflattive del contenzioso cui è autorizzato il commissario liquidatore dell'EIPLI (lett. a); a prorogare dal 30 giugno 2018 al 31 marzo 2023 il termine di scadenza del trasferimento delle funzioni del soppresso Ente, nonché a provvedere allo stanziamento della copertura finanziaria per consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle sue funzioni (lett. b).

Il comma 845 - anch'esso composto di due lettere - reca invece previsioni sostanziali e finanziarie sulla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza e sulle nuove assunzioni - fino ad un massimo di 13 unità di personale - finalizzate ad assicurare la continuità delle attività di gestione commissariale dell'EIPLI.

 

Il comma 844 reca modifiche all'articolo 21, commi 10 e 11, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in L. n. 214 del 2011.

Il predetto comma 10 prevede che, al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dal 27 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto n. 201 del 2011), l'EIPLI è soppresso e posto in liquidazione. Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento, il cui termine di scadenza è fissato al 31 marzo 2018. Entro i successivi 60 giorni il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.

Sulla base del comma 11 si prevede che le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, siano trasferite dal 30 giugno 2018 a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta al controllo degli enti pubblici soci costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal MEF, che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure volte alla liquidazione dell'EIPLI, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dalla gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.

 

Alla lettera a) si prevedono due modifiche al comma 10 dell'art. 21 del d.l. n. 201 del 2011 (conv. in L. n. 214 del 2011).

Con la prima modifica si stabilisce che il termine di scadenza degli accordi transattivi cui è autorizzato il Commissario liquidatore del soppresso EIPLI, attualmente fissato al 31 marzo 2018, sia prorogato al 31 dicembre 2023.

La seconda modifica è invece volta a prevedere che nei successivi sessanta giorni (termine anch'esso conseguentemente prorogato dal 31 maggio 2018 al 29 febbraio 2024) il termine riferito alla predisposizione della situazione patrimoniale del soppresso Ente da parte del Commissario liquidatore sia prorogato dal 31 marzo 2018 al 31 dicembre 2023.

 

La lettera b) reca due modifiche al successivo comma 11, con le quali si prevede:

-     la proroga dal 30 giugno 2018 al 31 marzo 2023 del termine per il trasferimento alla società in house partecipata dal MEF delle funzioni poste in capo all'EIPLI;

-     l'inserimento di un nuovo (secondo) periodo volto a stanziare un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 allo scopo di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente.

Nella relazione tecnica si specifica che agli oneri derivanti dal predetto stanziamento si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del MEF (ai sensi dell'art. 1, co. 200, della l. n. 190 del 2014), come rifinanziato dall'art. 194 del disegno di legge in esame.

 

Il comma 845 reca modifiche all'articolo 63, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020 (conv. in L. n. 120 del 2020).

Il predetto comma 5 stabilisce che, al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'EIPLI, in essere alla data del 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto n. 120/2020) e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2021.

 

Alla lettera a), è prevista la proroga ed il differimento dei termini dei contratti del personale a tempo determinato dell'EIPLI, volti a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili alle attività del predetto Ente.

In primo luogo, si prevede che tali contratti - che nel testo novellato possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2021 - potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2023

In secondo luogo, si prevede che il termine di scadenza dei contratti suscettibili di essere oggetto della predetta proroga - attualmente sancito nel periodo tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021 - sia differito al periodo intercorrente tra la data del 31 dicembre 2021 e la data del 31 agosto 2022.

 

Con la lettera b) - introduttiva di un nuovo periodo al predetto comma 5 dell'art. 63 del d.l. n. 76/2020 - si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento dello stato di efficienza e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche, il Commissario dell'EIPLI sia autorizzato a procedere all'assunzione - in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili -  di un numero massimo di 13 unità di personale con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 2023.

Nella relazione tecnica alla disposizione si afferma che agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI possa provvedere a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria.

Il predetto personale dovrà essere reclutato tra i candidati risultati idonei alla selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341 del 2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93 del 4 marzo 2019.

Per approfondimenti sull'Eipli e sulla relativa gestione commissariale, si veda anche il sito istituzionale nonché il tema web a cura della Camera sulle misure relative al Mezzogiorno recate dalla legge di bilancio per il 2018 (co. 904-905).

 


 

Articolo 1, commi 846-855
(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)

 

 

I commi 846-855 sono stati introdotti dal Senato. Il comma 846 rinvia ai commi da 847 a 855 (su cui si veda appresso) per l'individuazione delle misure di intervento per i territori coinvolti dal relativo fenomeno, al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus, denominato bostrico, in fase epidemica nelle regioni alpine, fra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 195 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625), anche urgenti azioni di carattere selvicolturale.

 

Nello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata Strategie di intervento e prevenzione per la tutela dell’abete rosso, in particolare nel Triveneto – n. 3-02448 (seduta della Camera dei deputati n. 555 del 5 agosto 2021), il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ha rilevato che gli alberi caduti o abbattuti a seguito della tempesta Vaia del 2018 hanno contribuito all’incremento delle popolazioni di Bostrico tipografo (Ips typographus), mettendo a rischio la sopravvivenza anche degli altri alberi non direttamente colpiti dalla tempesta. Per la gestione del fenomeno, i metodi di contrasto più efficaci sono essenzialmente di tipo preventivo, quali la gestione silvicolturale e la bonifica fitosanitaria.

Già dal dicembre 2018, grazie al coinvolgimento delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dall’Università degli studi di Padova, che ha iniziato a considerare le infestazioni di Bostrico come potenzialmente conseguenti al citato evento atmosferico nella zona del Triveneto. Nel 2020 è stato istituito un apposito comitato tecnico presso il Ministero, con il compito di fornire le indicazioni e le direttive per l’espletamento delle attività di monitoraggio delle aree colpite dalla predetta tempesta, al cui scopo sono state destinate parte delle risorse del Fondo per le foreste italiane.

Per quantificare la numerosità e il ciclo fenologico della popolazione dell’insetto, è stato avviato un monitoraggio, con la posa in opera di specifiche trappole a feromoni, attive da metà aprile fino a fine settembre, periodicamente controllate. I risultati hanno evidenziato che, nelle aree colpite da Vaia, la densità di Bostrico tipografo ha già raggiunto livelli preoccupanti, ben oltre la soglia di allerta. Pertanto, è sicuramente fondamentale proseguire nell’azione di monitoraggio per verificare il trend di crescita nelle varie zone indagate nel corso del 2021. In ogni caso, nel breve e medio periodo, è necessario sviluppare un’azione gestionale integrata, volta alla prevenzione e basata sul mantenimento di buone condizioni del rimboschimento, sulla rimozione e distruzione, tramite scortecciatura e asportazione, di tutto il materiale infestato e sulla predisposizione di dispositivi di cattura tramite piante esca. Occorre, tuttavia, tenere presente che questi interventi sono ostacolati dall’impossibilità di raggiungere i tronchi abbattuti dal vento nell’ottobre 2018. Nel lungo periodo, è opportuno approfondire la problematica ed effettuare le necessarie ricerche per individuare eventuali agenti di controllo biologico per il contenimento delle popolazioni di Ips typographus e degli altri scolitidi.

 

In base al comma 847, le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione (prevista dal comma 850) da parte dei proprietari pubblici e privati, dei conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, quale titolo abilitativo al taglio delle piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

Il comma 848 prevede che le regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di contrasto alla diffusione del bostrico (come individuate dal comma 846), in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. n. 34/2018).

 

La disposizione citata definisce come terreni silenti i terreni agricoli e forestali abbandonati (questi ultimi definiti dalla lettera g) dello stesso articolo 3) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria.

 

Il comma 849 prevede l'applicazione, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, delle misure di accelerazione e semplificazione previste dal D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847 e 848.

Il comma 850 prevede che i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il comma 851 prevede che, salvi gli interventi sostitutivi delle Regioni in caso di prolungata inerzia dei proprietari dei terreni silenti (come previsto dal comma 848), al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 852 accettano autocertificazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

 Dette autocertificazioni sono accettate anche in deroga agli articoli 81 e 85 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

 

In particolare, l'articolo 81, comma 1, del codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice stesso e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'articolo 85, comma 1, del codice prevede che, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. II DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa talune condizioni previste dal comma in esame.

 

Inoltre, i predetti soggetti verificano le autocertificazioni ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del codice dei contratti pubblici mediante:

 

L'articolo 163, comma 1, del codice dei contratti pubblici consente che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Il comma 2 consente altresì che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza possa essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

Il comma 7 prevede che, qualora si adottino:

- le suddette procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza;

- nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, la procedura negoziata senza previa pubblicazione nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (articolo 63, comma 2, lettera c);

- vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto;

gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

 

- la Banca dati centralizzata gestita dal MIMS;

- i mezzi di prova di cui all'articolo 86 del codice dei contratti pubblici;

- tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

 

Ai sensi del comma 852, fermo restando il potere dei proprietari o dei conduttori e detentori di boschi minacciati dal bostrico di procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, secondo quanto previsto dal comma 850, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di contenimento della diffusione del bostrico disciplinate dai commi da 846 a 855, i soggetti prima richiamati provvedono, mediante le procedure per i contratti sotto soglia (articolo 36 del codice dei contratti pubblici) e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (articolo 63 del codice dei contratti pubblici), anche non espletate contestualmente, alla previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall'articolo 163, comma 7, del codice dei contratti pubblici (cioè mediante controllo delle autocertificazioni presentate dagli affidatari). Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture.

Il comma 853 consente che, tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di contenimento della diffusione del bostrico disciplinati dai commi da 846 a 855, i soggetti individuati dal comma 850 (cioè i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico) possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

 

In particolare, il comma 4 dell'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici prevede che i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

 

Il comma 854 dispone che, nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività disciplinate dai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 (cioè i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico) possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del codice dei contratti pubblici, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, dello stesso codice, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

 

In particolare, il comma 1 dell'articolo 97 del codice dei contratti pubblici prevede che gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

L'articolo 163, comma 5, del codice dei contratti pubblici prevede che, qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

 

Il comma 855 istituisce nello stato di previsione del MIPAAF un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro por ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e per la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 


 

Articolo 1, comma 856
(Personale del Ministero dello sviluppo economico)

 

 

Il comma 856, introdotto dal Senato, alla lettera a), mediante novella al comma 1 dell'articolo 12 del D.L. n. 101/2019 (L. n. 128/2019), proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 l'assegnazione, in deroga alla dotazione organica del MISE, alla struttura di cooperazione tra il MISE stesso e il Ministero del lavoro (appositamente istituita dall’art. 1, comma 852, della L. n. 296/2006 - legge finanziaria 2007), di un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali. La lettera b) del comma in esame, nel novellare il comma 2 dell'articolo 12 prima citato, quantifica gli oneri derivanti dalla proroga disposta con la novella al comma 1 dello stesso articolo 12 in 560.415 euro per il 2022; con la stessa novella operata dalla lettera b), si dispone che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.

 

Il comma 1 dell'articolo 12 del D.L. n. 101/2019 (L. n. 128/2019), con l’esplicita finalità del potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, ha assegnato alla struttura preposta alla gestione dei "tavoli di crisi" istituiti o istituendi presso il MISE, fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, un contingente di personale fino ad un massimo di dodici funzionari di area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione.

Il comma 2 dello stesso articolo 12 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 180.000 euro per l'anno 2019 e in 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

- quanto a 180.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del D.L. 101/2019 non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello stato;

In proposito, si ricorda che l'art. 148, comma 1, della L. n. 388/2000 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2. Il comma 2 specifica che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo - per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

 

- quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente definanziamento del Fondo per il commercio equo e solidale, istituito nello stato di previsione del MISE dall'articolo 1, comma 1089, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 1 milione di euro annui dall’anno 2018.


 

Articolo 1, commi 857 e 858
(Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali)

 

 

I commi 857 e 858 – introdotti dal Senato – istituiscono il Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali.

 

Nel dettaglio, il comma 857, prevede l’istituzione del suddetto Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 2 milioni euro per l’anno 2022. La finalità del Fondo in esame è quella di sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarate dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167.

 

L’articolo 1 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale prevede, tra gli scopi della stessa Convenzione, la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nonché il rispetto del patrimonio culturale immateriale delle comunità dei gruppi e degli individui interessati.

L’articolo 2 contiene poi la definizione di “patrimonio culturale immateriale” da intendersi come le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how che le comunità (o i gruppi) riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale immateriale, ai sensi della stessa disposizione, è costantemente ricreato dalle comunità in risposta al proprio ambiente, alla propria storia dando, alle stesse comunità, un senso d’identità e di continuità.

 

Il comma 858, stabilisce che per l’anno 2022, una quota pari a 500.000 euro è destinata a sostenere l’iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa di cui all’art. 16 della Convezione sopra richiamata.

L’articolo 16 della sopra citata Convenzione stabilisce il Comitato intergovernativo per la salvaguardia per il patrimonio culturale immateriale (uno degli organi istituiti dalla Convenzione ai sensi dell’art. 5) istituisce una lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell’umanità al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale e di acquisire la consapevolezza del suo significato ed incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale.

Per un approfondimento sul patrimonio immateriale e sull’indicazione degli elementi italiani iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale si veda l’apposita sezione nel sito web del MIPAAF.

 

 


 

Articolo 1, commi 859-862
(Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta
a guscio e delle filiere minori)

 

 

I commi 859-862 sono stati introdotti dal Senato. Il comma 859 incrementa di 12,75 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola (relativa cioè alla birra) della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della L. n. 178/2020 - legge di bilancio per il 2021, al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore. Il comma 860 destina una somma pari ad euro 7,75 milioni per il 2022 dell’incremento di cui al comma 859 al sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; all'incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api; all'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo (tali interventi sono previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l) della L. n. 313/2004, in relazione alle materie oggetto del Documento programmatico per il settore apistico). Il comma 861, nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio, destina almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono al settore della corilicoltura (relativo cioè alla nocciola). Ferma restando la previsione relativa all'emanazione della disciplina di attuazione per la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), il comma 862 prevede l'emanazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica di cui al comma 860.

 

L'articolo 1, comma 138, della L. n. 178/2020 - legge di bilancio per il 2021 ha istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021. A un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio per il 2021, è stata demandata la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo.


 

Articolo 1, commi 863 e 864
(Misure per il rafforzamento di SIN S.p.A.)

 

 

I commi 863-864 sono stati introdotti dal Senato. Il comma 863 autorizza la società SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - S.p.a. a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - d.lgs. n. 175/2016, al fine di assicurare l'espletamento dei nuovi compiti previsti dalla disciplina di riordino delle funzioni del MIPAAF e dell'AGEA (articolo 15-bis, comma 1, del d.lgs. n. 74/2018), nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio relativo alla gestione e allo sviluppo del SIAN (di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 116/2019). Per le suddette finalità, il comma 864 incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione finanziaria dell'AGEA.

 

In base all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - d.lgs. n. 175/2016, le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti (che devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società stessa, ai sensi di quanto previsto dal comma 3), criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che detta i criteri a cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare (comma 2). I contratti stipulati in assenza dei predetti provvedimenti o delle richiamate procedure, ai fini retributivi sono nulli, salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile (Prestazione di fatto con violazione di legge). Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale (comma 4).

 

L'articolo 14, comma 10-bis, del d.lgs. n. 99/2004 aveva stabilito che l'AGEA, nell'àmbito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisse una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'àmbito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avrebbe dovuto avvenire mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.

 

L'articolo 1, comma 6-bis, del D.L. 51/2015 (L. 91/2015), ha successivamente previsto che, al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società SIN, l'AGEA dovesse provvedere, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica avrebbe dovuto essere svolta attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta società SIN esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. (quindi alla data del 7 maggio 2015). L'AGEA avrebbe dovuto provvedere all'attuazione delle disposizioni del comma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L'articolo 15-bis, comma 1, del d.lgs. 74/2018, ha previsto che la SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne permettessero la qualificazione quale società in house del MIPAAF e di AGEA, potesse svolgere le seguenti attività: a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca; b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune  della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi; c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain; d) supporto tecnico e amministrativo, al MIPAAF e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA; e) esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari (in base all'articolo 01, comma 1, dello stesso d.lgs.); f) conclusione di accordi, sentito il MIPAAF, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

L'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 116/2019 (recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 74/2018), ha stabilito che, fino alla sottoscrizione dell'ultimo degli accordi quadro affidati a seguito della procedura di gara per l'affidamento della gestione e dello sviluppo del SIAN (di cui al citato articolo 1, comma 6-bis, del D.L. n. 51/2015 - L. n. 91/2015), e al definitivo completamento delle relative operazioni di subentro, il MIPAAF e l'AGEA, tramite SIN S.p.a., garantissero la continuità nella gestione e sviluppo del SIAN.

Il comma 3 di detto articolo ha anche disposto che la società SIN S.p.a. garantisse al MIPAAF, all'AGEA, alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori il supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, al termine delle operazioni di subentro delle attività relative all'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle attività relative alla trasformazione di SIN S.p.a. in società in house del MIPAAF e di AGEA.

 


 

Articolo 1, commi 865-867
((Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle colture
di piante aromatiche e officinali biologiche)

 

 

I commi  865, 866 e 867 – introdotti dal Senato – istituiscono il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche.

 

Nel dettaglio, il comma 865, prevede l’istituzione del suddetto Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Si ricorda, in proposito, che il collegato agricolo (legge n. 154 del 2016) è intervenuto in relazione alle piante officinali, per le quali è stata esercitata la delega prevista all'art. 5, che ha dato luogo all'emanazione del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, recante il testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali (le cui disposizioni sostituiscono la precedente normativa risalente al 1931).

Ai sensi dell’art. 1 del predetto decreto legislativo 75 del 2018 per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono anche alcune specie vegetali che, in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali,  possono   essere   impiegate,   anche   in   seguito   a trasformazione, nelle categorie di prodotti  per  le  quali  ciò  è consentito dalla normativa di settore, previa verifica  del  rispetto dei requisiti di conformità richiesti.

Il comma 866 stabilisce che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente disegno di legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con appositi decreti - da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni -, definisce i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

Il comma 867 prevede che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo in esame sono erogati nel rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Per un approfondimento in tema di aiuti di Stato si rinvia all’apposita sezione del tema web in materia di aiuti di Stato nell’epidemia da Covid-19 a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.

 


 

Articolo 1, commi 868 e 869
(Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana)

 

 

I commi 868 e 869 - introdotti dal Senato - istituiscono, presso il MIPAAF, il ''Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana'', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Nello specifico, il comma 868 prevede che - al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino le assunzioni di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera da parte dei datori di lavoro privati - sia istituito, per il biennio 2022-2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il ''Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana'', con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Il comma 869 stabilisce che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del suddetto Fondo.

 

Il Fondo per la filiera della ristorazione

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020) ha previsto, all'art. 58, commi 1-11, l'istituzione - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del Fondo per la filiera della ristorazione, dotato originariamente di 600 milioni di euro per l'anno 2020 (l'art. 31-decies del decreto-legge n. 137 del 2020 ha rideterminato le risorse del predetto fondo in 250 milioni di euro per il 2020 e in 200 milioni di euro per il 2021): ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare del contributo. E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 27 ottobre 2020, recante "Criteri e modalita' di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2020). Il citato art. 31-decies del decreto-legge n. 137 del 2020, oltre a ridefinire la dotazione del Fondo in 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, ha individuato, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici ATECO, ulteriori attività - come quelle di alloggio connesse alle aziende agricole e di ittiturismo - per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 870 e 871
(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività
di organizzazione delle corse ippiche)

 

 

I commi 870 e 871- inseriti dal Senato - istituiscono, presso il MIPAAF, un fondo per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 e 4 milioni di euro per il 2023.

 

Nello specifico, il comma 870 prevede che - al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura - sia istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - un apposito fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023.

Il comma 871 statuisce, poi, che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui sopra tra gli impianti ippici aperti nel 2021.

 

Al riguardo, si osserva che non è indicato un termine per l’adozione del decreto ministeriale di cui sopra.

 

Si allega un elenco trasmesso dagli uffici competenti del MIPAAF dove sono indicati, al 22 dicembre 2021, “gli impianti ippici aperti nel 2021 nel senso di quelli che hanno svolto attività nel 2021. Si segnalano, al suo interno, l’ippodromo “F. Caprilli” di Livorno e l’ippodromo “La Favorita” di Palermo che hanno iniziato l’attività di corse nel 2021.

 

 


 

Articolo 1, comma 872
(Risorse destinate ai territori di Limbadi e Nicotera)

 

 

Il comma 872, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al Comune di Nicotera per i lavori di rifacimento del lungomare del medesimo Comune. Lo stesso comma autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2022, per lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per il mare Contrada Colle Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 873 e 874
(Rifinanziamento Fondo demolizione opere abusive)

 

 

I commi 873 e 874, introdotti dal Senato, incrementano di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il Fondo per la demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 1, comma 26, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), e provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari.

 

I commi 873 e 874, introdotti dal Senato, dispongono l’incremento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 del Fondo per la demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), provvedendo alla copertura dei relativi oneri.

Si ricorda che il comma 26 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (dotazione successivamente incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 dall’art. 46-ter, comma 1, del D.L. 104/2020). La norma istitutiva del Fondo prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

In attuazione di tale norma è stato adottato il D.M. 23 giugno 2020, che disciplina le modalità per l'erogazione ai comuni dei contributi. Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente. In particolare, l’art. 2 del citato decreto ministeriale prevede che le risorse attribuite al fondo e iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, integrative delle risorse dei comuni, sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m³ insistenti sulle seguenti aree: a) aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici; b) aree a rischio idrogeologico; c) aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; d) aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004; e) aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla Rete Natura 2000. Ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto, i comuni provvedono all'affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l'impresa entro dodici mesi dall'assegnazione delle risorse, pena la revoca del contributo. I comuni concludono gli interventi nel termine di ventiquattro mesi dalla data di assegnazione dei contributi, pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato, i comuni possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una proroga della data di ultimazione di detti lavori, di durata non superiore a ulteriori ventiquattro mesi, in considerazione della dimensione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire.

Da ultimo, con comunicato in Gazzetta ufficiale del 23 agosto 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stato pubblicato il terzo bando (con scadenza del termine per le domande al 13 ottobre 2021) per la concessione di contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive.

Si ricorda inoltre che, in tema di demolizione di opere abusive, l’art. 10-bis del D.L. 76/2020, con novella all’art. 41 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), ha previsto che in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione. Per approfondimenti si rinvia al commento all’art. 10-bis nel relativo dossier.

 

Il comma 874 dispone la copertura dei relativi oneri, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, prevedendo che ad essi si provveda quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all’art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 5 dell’art. 34-ter della L. 196/2009 prevede che, in esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 


 

Articolo 1, commi 875-877
(Rifinanziamento del contributo cui all'articolo 42-bis, comma 8,.del decreto-legge 14 agosto 2020, n, 104 ed estensione ai commi
di Pantelleria e Trapani)

 

 

I commi 875-877 autorizzano per l’anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapanai per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

 

Il comma 875 assegna ai comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra ciascun comune al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori.

I criteri e le modalità di gestione e di ripartizione delle risorse assegnate, che costituiscono un tetto di spesa massima, nonché le modalità di monitoraggio della spesa sono definiti con un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 876).

Ai sensi del comma 877, entro il 28 febbraio 2022 i comuni beneficiari del contributo sono tenuti a presentare un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.

 

La disposizione in esame rifinanzia il contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, disposto per l’anno 2020, con le medesime finalità, dall’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Inoltre, estende il contributo anche ai comuni di Pantelleria e Trapani.


 

Articolo 1, comma 878
(Interventi relativi al Ministero dell’istruzione)

 

 

Il comma 878, introdotto dal Senato, reca disposizioni relative ad alcune strutture territoriali e alla dotazione organica del Ministero dell’istruzione (MI).

 

In particolare, al fine di adeguare le strutture territoriali del MI nella provincia di Barletta-Andria-Trani, autorizza la spesa di € 300.000 per il 2022.

Inoltre, dispone che la dotazione organica del MI sia incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l’indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. A tal fine, autorizza la spesa di € 75.575 per il 2022 e di € 151.149 (annui) a decorrere dal 2023.

 Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

 

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 2, co. 3, del DPCM 166/2020, recante il regolamento di organizzazione del MI, lo stesso è articolato, a livello periferico,  negli uffici scolastici regionali (USR).

In base all’art. 7, gli USR sono 18, di cui 15 di livello dirigenziale generale. Ognuno dei 18 USR è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio.

In particola, l’USR per la Puglia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

In base alla tab. A del medesimo DPCM, i dirigenti di seconda fascia amministrativi sono 191 (compresi 6 posti dirigenziali di livello non generale || presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro), mentre i dirigenti di seconda fascia tecnici sono 190.


 

Articolo 1, comma 879
(Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali
vittime di atti intimidatori)

 

Il comma 879, introdotto dal Senato, destina 250.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 quale contributo all'attività della Fondazione Antonino Scopelliti.

 

La disposizione è volta a destinare 250.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 quale contributo all'attività della Fondazione Antonino Scopelliti, con sede operativa a Reggio Calabria.

È fondazione costituitasi nel 2007, in memoria del magistrato calabrese assassinato in un agguato il 9 agosto 1991, in un tempo in cui egli, sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, era impegnato quale rappresentante la pubblica accusa nel giudizio di appello avverso le condanne del primo 'maxiprocesso' di Palermo.

 

 


 

Articolo 1, comma 880
(Interventi per l'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo)

 

 

Il comma 880 - introdotto dal Senato - reca un'autorizzazione di spesa, pari a 2 milioni di euro per il 2022, per la realizzazione di interventi straordinari intesi al superamento dell'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo.


 

Articolo 1, comma 881
(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN)

 

 

Il comma 881, inserito nel corso dell’esame al Senato, modificando il comma 687 della legge di bilancio 2019[38], prevede che, per il triennio 2022-2024 (precedentemente triennio 2019-2021), la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale sia compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità.

 

In considerazione della mancata attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera b) della legge n. 124 del 2015, riguardante l’istituzione di un ruolo unico dei dirigenti regionali e l’inclusione in detto ruolo della dirigenza SSN, l’art. 1, comma 687, della legge n. 145 del 2018 stabilisce la permanenza nei ruoli del SSN della dirigenza PTA (professionale, amministrativa e tecnica). La norma dispone altresì che, per il triennio 2019-2021, con apposito accordo tra ARAN e OO.SS si provveda alla modifica del CCNQ 13 luglio 2016 che aveva collocato la dirigenza in parola nell’Area delle funzioni locali, al fine di ricondurre la stessa nell’Area della sanità.

Si rammenta che il 3 agosto 2021 è stato sottoscritto il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. Sono stati confermati i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità, la cui composizione è rimasta per lo più analoga a quella del precedente triennio. Per quanto riguarda le Aree dirigenziali, sono state riconfermate le seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: A) Area delle Funzioni centrali: B) Area delle Funzioni locali: C) Area dell’Istruzione e della ricerca: D) Area della Sanità, con la precisazione che la composizione delle stesse sarebbe stata definita in apposita successiva sessione negoziale, da avrebbe dovuto concludersi entro settembre2021.

 

 


 

Articolo 1, comma 882
(Retribuzione di risultato dirigenti ENAC)

 

 

L’articolo 1, comma 882 prevede un incremento della dotazione finanziaria destinata alla retribuzione di risultato dei dirigenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

 

In particolare si prevede per l'anno 2022 un incremento pari a 250.000 euro per l'erogazione di retribuzioni al personale dirigenziale dell'ENAC per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 


 

Articolo 1, comma 883
(Disposizioni in favore del Comune di Verduno)

 

 

Il comma 883 - introdotto dal Senato - reca un'autorizzazione specifica per l'assunzione a tempo indeterminato, nell'anno 2022, da parte del Comune di Verduno, di due unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1.

La norma in esame fa esplicito riferimento ai carichi di lavoro della suddetta amministrazione comunale, derivanti dalle pratiche amministrative inerenti all'avvenuta apertura, nel territorio del medesimo Comune, del cosiddetto nuovo ospedale Alba-Bra (ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno) e alla connessa esigenza di garantire gli ordinari servizi amministrativi.

La relazione tecnica[39] quantifica l'onere derivante dalla norma in esame pari a 82.000 euro annui a decorrere dal 2022.


 

Articolo 1, commi 884 e 885
(Reclutamento e formazione della carriera prefettizia)

 

 

I commi 884 e 885 - introdotti in sede referente - rendono annuale anziché biennale la durata del corso iniziale di formazione della carriera prefettizia.

Ed incide su profilo relativo alla progressione di carriera, in ordine a taluni requisiti ai fini del passaggio alla qualifica di viceprefetto.

Infine autorizza la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia.

 

Si viene a novellare, da un lato, il decreto legislativo n. 139 del 2000, recante "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia" (comma 884).

Dall'altro, si autorizza la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia (comma 885).

In particolare, il comma 884 incide sul decreto legislativo n. 139 del 2000 modificandone gli articoli 5 e 7.

Con la novella a quell'articolo 5, è ridotta ad un anno (anziché due anni, com'è nella disposizione fin qui vigente) la durata del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia.

Permane la sua articolazione in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

Il periodo di prova permane di un anno - periodo che viene ora a coincidere con l'intera durata del corso di formazione.

Immutati rimangono gli altri profili normativi, relativi alla prima assegnazione di sede.

Con la novella a quell'articolo 7 invece, si incide su un profilo inerente alla progressione di carriera.

Si tratta, in particolare, del passaggio alla qualifica di viceprefetto (che permane con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa, alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera).

Ebbene, la novella fa venir meno la condizione di avere svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'àmbito del corso di formazione iniziale (nonché l'altra condizione di una prestazione del servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni).

 


 

Articolo 1, commi 886-888
(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale e altre disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

 

 

L’articolo 1, commi 886-888, reca disposizioni in materia di personale del MAECI, potenziando gli organici dell'area promozione culturale e le posizioni di ministro plenipotenziario, e modificando la disciplina in materia di computo dei servizi in sedi disagiate ai fini del trattamento di quiescenza.

 

Il comma 886 autorizza il MAECI, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno 2022, nell’ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all’area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1 ottobre 2021 ovvero l’indizione di nuovi concorsi. A tal fine autorizza la spesa nel limite massimo di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2022.

 

Il comma 887 reca novella al DPR n. 1093/1973 (trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e precisamente all'art. 23 comma 1 relativo al computo del servizio del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in residenze disagiate. Attualmente tale servizio è aumentato, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, rispettivamente della metà e di tre quarti, a tal fine computando anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo. La novella consiste nel fare rinvio a quanto disposto in altra disposizione (art. 144 del DPR n.18/1967) di tenore equivalente (maggiorazione rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente)  a cui vengono aggiunti 2 ulteriori periodi per stabilire che: il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1 luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo; non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici.

 

Il comma 888 reca modifiche alla tabella 1 allegata al DPR n. 95/2010 relativa alla pianta organica del personale del MAECI, stabilendo in 190, 195 e 200 le unità di ministri plenipotenziari rispettivamente dal ° ottobre 2021, 2022, 2023 in luogo delle 185 unità finora previste per ciascuno degli anni 2021-2023, incrementando in pari misura il totale della carriera di diplomatica e il totale complessivo. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 889
(F
inanziamento a favore dell’Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri)

 

 

L’articolo 1, comma 889, autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2022 a favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

 

 

Al riguardo, si ricorda che l’Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare è stata prevista dal decreto legislativo n. 177 del 2016, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, che ha trasferito le specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato in capo all’Arma dei Carabinieri.

Secondo l’articolo 174-bis, introdotto dal citato decreto legislativo nel Codice dell’Ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, l'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Detti reparti dipendono dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, gerarchicamente sottoposto al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e funzionalmente dipendente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero.

 

Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipendono:

· il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale

· il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi

· il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale

· il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale riunisce sotto un unico comando tutti i reparti forestali con competenze presidiarie e prive di una particolare connotazione specialistica.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, esercita funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei Raggruppamenti Carabinieri Biodiversità, Parchi e CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione[40]).

Il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale è chiamato a contrastare i fenomeni di inquinamento, di abusivismo edilizio nelle aree protette e di smaltimento illecito delle sostanze tossiche. Anche la vigilanza sul “ciclo dei rifiuti” rientra tra le funzioni di questo reparto che, contrastando il degrado ambientale, contribuisce direttamente e fattivamente al benessere collettivo.

Nel settore dell’agricoltura e della pesca l’Arma vigila attraverso il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, che opera con un Reparto Operativo a livello centrale e 5 Reparti Tutela a livello interregionale. Il reparto speciale è prioritariamente impegnato a garantire che i finanziamenti comunitari erogati non siano distratti verso interessi illeciti, nonché a tutelare i consumatori mediante controlli sul ciclo di produzione, nel pieno rispetto dell’ecosistema, a garanzia della genuinità dei prodotti. Particolare cura, infine, viene rivolta alla verifica della qualità dei generi alimentari inviati dall’Italia ad altri Paesi, indigenti o in situazioni di crisi, quali forme di sostegno.

 

 


 

Articolo 1, commi 890-892
(Economia sociale)

 

 

I commi 890-892, inseriti nel corso dell’esame parlamentare, istituiscono un fondo di 1,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 per l'attuazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'Action Plan for Social Economy della Commissione Europea. All’Istat è affidato il compito di disciplinare obiettivi e contributi, realizzare il conto satellite per l'economia sociale nonché di sviluppare le statistiche sui soggetti dell'economia sociale.

 

Il 9 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato un nuovo piano d’azione sull’economia sociale, proponendo misure concrete per rafforzare il contributo delle organizzazioni dell'economia sociale a una crescita equa e sostenibile.

L'economia sociale comprende una serie di soggetti con modelli imprenditoriali e organizzativi diversi, operanti in un'ampia gamma di settori economici, che condividono determinate caratteristiche e principi fondamentali: il primato delle persone, nonché del fine sociale e/o ambientale, rispetto al profitto; il reinvestimento della maggior parte degli utili e delle eccedenze per svolgere attività nell'interesse dei membri/degli utenti ("interesse collettivo") o della società in generale ("interesse generale") e la governance democratica e/o partecipativa.

Tradizionalmente il termine economia sociale si riferisce a quattro tipi principali di soggetti: cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni (comprese le associazioni di beneficenza) e fondazioni. Anche le imprese sociali sono ormai generalmente considerate parte dell'economia sociale, fornendo beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e basando la loro attività commerciale su obiettivi sociali e/o ambientali.

In sintesi, attraverso il piano, la Commissione propone di agire lungo tre direzioni:

- favorire le condizioni per far prosperare l'economia sociale: a tal fine la Commissione proporrà una raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale nel 2023. Pubblicherà inoltre orientamenti per gli Stati membri sui quadri fiscali per le organizzazioni dell'economia sociale e faciliterà l'accesso agli orientamenti sugli aiuti di Stato. Con il piano d'azione, inoltre, si intende migliorare le buone pratiche in materia di appalti pubblici socialmente responsabili e promuovere l'obiettivo dell'economia sociale al di fuori dei confini dell'UE;

- creare opportunità per l'avvio e l'espansione delle organizzazioni dell'economia sociale: la Commissione lancerà un nuovo portale dell'economia sociale dell'UE nel 2023 per garantire che gli attori dell'economia sociale possano reperire le informazioni su finanziamenti, politiche, formazione e iniziative dell'UE. Nel 2022 sono previsti nuovi prodotti finanziari nell'ambito del programma InvestEU e l’istituzione di un Centro europeo per l'innovazione sociale;

- diffondere la conoscenza dell’economia sociale e del suo potenziale; la Commissione svolgerà attività di comunicazione sottolineando il ruolo e le specificità dell'economia sociale e avvierà uno studio per raccogliere dati qualitativi e quantitativi per comprendere meglio l'economia sociale in tutta l'UE.

 

Il comma 890 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il fondo per l'implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, con una dotazione di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il comma 891 prevede che l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), a seguito della stipula di un’apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse stanziate, dovrà disciplinare obiettivi e contributi, procedere alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale[41], nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convezione, l’Istat è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.

Il comma 892 prevede che il riparto delle risorse stanziate dal comma 890 sia effettuato con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.

 

Sulla questione in esame si segnala il rapporto “L’economia sociale in Italia. Dimensioni, caratteristiche e settori chiave” (2021) pubblicato dall’Istat e da EURICSE.


 

Articolo 1, commi 893-895
(Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio
del Coraebus undatus)

 

 

I commi 893-895 – introdotti dal Senato – introducono disposizioni volte a tutelare il sughero nazionale.

 

Nel dettaglio, il comma 893, stabilisce che il sughero estratto in Italia sia obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere trasportato fuori dal territorio regionale di estrazione. Ciò al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale dai danni provocati da un insetto nocivo noto come Coreabus undatus. Il comma in esame, demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge - la definizione delle modalità di contenimento, mediante le tecniche di contrasto del citato organismo nocivo sopra richiamate, della diffusione del Coreabus undatus.

 

Il comma 894, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un apposito Fondo - con una dotazione di 150.000 euro per l’anno 2022 -  con la finalità di finanziare lo svolgimento di attività di monitoraggio del predetto Coreabus undatus mediante un’apposita convenzione con l’Università degli Studi di Sassari.

 

Il comma 895 demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore del presente disegno di legge, la definizione dei criteri di impiego e di gestione del Fondo di cui al comma 894.

 


 

Articolo 1, commi 896-898
(Fondazione Anna Milanese; Istituto Campana;
Centro Studi Salvo d'Acquisto)

 

 

I commi da 896 a 898 - introdotti nell'articolo 1 nel corso dell'esame presso il Senato - autorizzano, rispettivamente, contributi in favore della Fondazione Anna Milanese, dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente, del Centro Studi Salvo D'Acquisto-CESD

 

Nel dettaglio, si autorizza un contributo di 350.000 euro per l'anno 2022 in favore:

§  della Fondazione Anna Milanese al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia, anche al fine di promuovere l'istruzione e la cultura nella popolazione etiopica;

§  dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente, al fine di sviluppare la fruizione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, affiancando l'attività degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado;

§  del CESD - Centro Studi Salvo d'Acquisto, per sostenere e diffondere le attività in ambito culturale dedicate alla figura di Salvo d'Acquisto.

 

 


 

Articolo 1, comma 899
(Accademia Galileiana di scienze, lettere e arti)

 

 

La disposizione, di cui all'articolo 1, comma 899 - introdotta in prima lettura - autorizza la spesa di 125.000 euro per l’anno 2022, al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell’edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell’Accademia Galileiana di scienze, lettere ed arti di Padova.

 

L’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, già Patavina, si è costituita in Padova il 25 novembre 1599. L'Accademia ha la propria sede nel palazzo dei Signori da Carrara. Al riguardo, si veda il sito internet dell'Accademia.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 900
(Biblioteca Italiana per Ipovedenti "B.I.I. ONLUS" di Treviso)

 

 

Il comma 900 - introdotto dal Senato - prevede uno stanziamento di 200.000 euro, per il 2022, in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" (avente sede in Treviso).

Lo stanziamento in esame è inteso a favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per gli ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi (secondo le nozioni poste, rispettivamente, dagli articoli 4, 5 e 6 della L. 3 aprile 2001, n. 138).

 


 

Articolo 1, comma 901
(Autorizzazione di spesa per l’Istituto comprensivo
P. P. Mennea di Barletta)

 

 

Il comma 901, introdotto dal Senato, reca un’autorizzazione di spesa per il 2022 destinata alla corresponsione di un contributo all’Istituto comprensivo Pietro Paolo Mennea di Barletta.

 

In particolare, dispone che all’Istituto comprensivo Pietro Paolo Mennea di Barletta è riconosciuto un contributo di € 600.000 per il 2022 per consentire interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi “del plesso scolastico”.

 

In base alle informazioni disponibili sul portale Scuola in chiaro, l’Istituto comprensivo P. P. Mennea di Barletta si articola in 4 plessi, di cui una scuola dell’infanzia (scuola Carlo Maria Giulini), due scuole primarie (scuola San Domenico Savio e scuola Gianni Rodari), una scuola secondaria di primo grado (scuola Rita Levi Montalcini).

 

Si valuti, dunque, l’opportunità di specificare a quale plesso scolastico è destinata l’autorizzazione di spesa.

 

L’autorizzazione di spesa interviene, dichiaratamente, tenuto conto anche degli obiettivi di riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

 

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).


 

Articolo 1, commi 902-905
(Autorizzazioni di spesa destinate a vari Istituti)

 

 

I commi 902-905, introdotti in sede referente, prevedono contributi, per il 2022, a favore della Fondazione “Istituto Filippo Cremonesi”, della Fondazione “Franco Zeffirelli onlus”, della Fondazione De Gasperi, e della Parrocchia di Caldiero.

 

Nello specifico, il comma 902 dispone che - al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" – è autorizzata la spesa di € 250.000 per il 2022.

 

Il comma 903, al fine di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, autorizza la spesa di € 200.000 per il 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus", istituita ne1 2015.

Come si legge anche nel sito dedicato, il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli è stato “dichiarato nel 2009 “di particolare interesse storico” da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. In esso sono infatti confluiti tutti i documenti, i bozzetti, gli studi per gli allestimenti teatrali e cinematografici, le note di regia, le sceneggiature, le foto di scena, le rassegne stampa riguardanti l’attività del Maestro Zeffirelli nel mondo dello spettacolo, italiano e straniero, dal dopoguerra a oggi”.

 

Il comma 904, in occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana, autorizza la spesa di € 200.000 per il 2022 a favore della Fondazione De Gasperi, ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, e della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.

 

Il comma 905, al fine di sostenere, i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Colle nel comune di Caldiero (VR), autorizza la spesa di € 350.000 per il 2022 in favore della Parrocchia di Caldiero.

Il testo evidenzia che la Chiesa presenta l’interesse culturale di cui agli artt. 10, co. l, e 12, del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

Sulla nozione di bene culturale e sulla verifica dell’interesse culturale, si veda il FOCUS curato dal Servizio Studi della Camera.

 

Agli oneri derivanti dalle previsioni recate dai suddetti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

 


 

Articolo 1, comma 906
(Strada provinciale Valle Brembilla)

 

 

L’articolo 1, comma 906 prevede l'erogazione di un contributo straordinario con l'obiettivo di consentire la prosecuzione di alcune opere relative alla Strada provinciale Valle Brembilla.

 

Nello specifico il comma in questione, al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24, in località Valle Brembilla, in Provincia di Bergamo, stanzia un contributo straordinario di 400.000 euro per l’anno 2023.

 

 


 

Articolo 1, comma 907, primo periodo
(Ulteriori risorse per la Capitale italiana della cultura 2023)

 

 

Il comma 907, primo periodo, introdotto dal Senato, reca un’ulteriore autorizzazione di spesa, di 500 mila euro, per il 2022, destinata a Bergamo e Brescia, designate “Capitale italiana della cultura per il 2023”.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento prevede che, allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della “Capitale italiana della cultura”, sia autorizzata la spesa, per l’anno 2022, di 0,5 milioni di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitale italiane della cultura per l’anno 2023 ai sensi dell’articolo 183, comma 8-bis del decreto-legge 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

Si ricorda che un’altra disposizione di contenuto analogo è presente al comma 779 del presente provvedimento, il quale prevede che, per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate Capitale italiana della cultura pere il 2023, sia autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città.

 

Per un approfondimento sui relativi riferimenti normativi, si rinvia quindi alla lettura della scheda sul predetto comma 779.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 907, secondo periodo
(Stanziamento in favore della Fondazione Versiliana)

 

 

La disposizione autorizza la spesa di 300.000 euro in favore della Fondazione Versiliana di Pietrasanta, con la finalità di sostenere e valorizzare l'attività culturale gravemente penalizzata dall'emergenza da COVID-19.

 

La Fondazione Versiliana organizza il Festival La Versiliana e le attività culturali ad esso correlate. Gestisce il Teatro nel parco de La Versiliana, il Teatro comunale di Pietrasanta e il Teatro sulla Rotonda del Pontile di Marina di Pietrasanta. Si veda, al riguardo, il sito della Fondazione.

 


 

Articolo 1, comma 908
(Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria)

 

 

Il comma 908, introdotto dal Senato, autorizza una spesa di € 300.000 per il 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno della memoria.

 

In particolare, la prosecuzione del viaggio, attraverso un itinerario che raggiunga almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l’Unità nazionale, è finalizzata a favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e a preservarne la memoria per le future generazioni.

 

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la IV Commissione della Camera dei deputati ha approvato, il 31 marzo 2021, la risoluzione 7/00604, che, ricordato che il 29 ottobre 1921 partì da Aquileia il treno che doveva portare il Milite ignoto fino a Roma, dove giunse, dopo aver attraversato 5 regioni e 120 stazioni di varie città d'Italia, il 2 novembre 1921 - ha impegnato il Governo ad organizzare un viaggio della memoria con un treno d'epoca, nella composizione più possibile fedele, che compia un identico percorso con le stesse tappe e gli stessi tempi del treno che portò il Milite ignoto a Roma.

 

Nel prosieguo, il 27 ottobre è stato siglato un accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, fra il Ministero della difesa e il Ministero della cultura per la realizzazione dell’allestimento del Treno della memoria nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della traslazione del Milite ignoto (1921-2021)[42].

In base all’art. 4, l’attuazione dell’accordo è assicurata attraverso il trasferimento di risorse finanziarie del Ministero della difesa a favore del Ministero della cultura.

 

Da ultimo, il 2 novembre 2021, il Ministero della cultura ha reso noto che il viaggio commemorativo del Treno della memoria, promosso dalla Fondazione FS e sostenuto dai Ministeri della cultura e della difesa – che dal 29 ottobre al 2 novembre aveva ripercorso le tappe dello storico viaggio del 1921 - è composto da una locomotiva a vapore Gr. 740, bagagliaio 1926, Carro K, due carrozze “Centoporte”, una carrozza “Centoporte a salone”, un carro “Carnera”, carrozza prima classe “Az 10.000”, carrozza “Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e locomotiva diesel. Ha, altresì dato notizia dell’avvio di una campagna social per il centenario della traslazione della salma al Vittoriano.


 

Articolo 1, commi 909-911
(Riqualificazione ed efficientamento energetico varie strutture)

 

 

I commi 909-911, inseriti durante l'esame al Senato, prevedono una serie di interventi strutturali a favore di varie infrastrutture pubbliche comunali, per una spesa pari a complessivi 9 milioni di euro per il periodo 2022-2024.

 

Il comma 909 prevede il proseguimento degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pedini e annesse aule della scuola media "G. Leopardi", autorizzando una spesa in favore del Comune di Trofanello di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il comma 910 è finalizzato a consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell’immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele, autorizzando una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il comma 911 prevede la riqualificazione del compendio Monte San Primo del Comune di Bellaggio, autorizzando una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Agli oneri derivanti dalle previste disposizioni di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015- L. 190/2014).

 


 

Articolo 1, comma 912
(Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”)

 

 

Il comma 912, introdotto al Senato, proroga all’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei cd. PIR PMI, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità.

 

 

Più in dettaglio, le norme in esame introducono il comma 225-bis nella legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

 

I commi 219-225 della predetta legge hanno attribuito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, a condizione che tali strumenti vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi. Esso è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24. Il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

 

Nel dettaglio, il comma 219 attribuisce un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, ovvero quei piani che (ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 2019), per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti. Si veda la scheda di lettura dell’articolo 8 per un'illustrazione della disciplina dei PIR.

Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei piani predetti ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) con riferimento ai predetti strumenti finanziari qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.

Il comma 220 precisa che il credito d'imposta di cui al comma 219 è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate ai fini delle imposte sui redditi, ovvero in compensazione mediante F24 (articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).

In base al comma 221, l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.

 Inoltre, in base al comma 222, al credito d'imposta non si applicano i limiti di legge per l’utilizzo e la compensabilità (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e articolo 34 della legge n. 388 del 2000; con riferimento a quest’ultimo, si veda anche l’articolo 19 del provvedimento in esame, che ha elevato e reso strutturale il limite di compensabilità pari a 2 milioni di euro per i soggetti titolari di conto fiscale).

Il comma 223 chiarisce che, ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

Ai sensi del comma 224, le componenti negative agevolate non possono essere utilizzate o riportate in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del TUIR e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997).

Il comma 225 chiarisce che il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

 

Le norme in esame introducono il comma 225-bis nella legge di bilancio 2021, il quale:

 

-       proroga il credito d’imposta anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022;

-       prevede che, in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, tale il credito d’imposta non possa eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati (in luogo del limite del 20 per cento valevole per gli investimenti effettuati nel 2021) e che possa essere utilizzabile in quindici quote annuali di pari importo (a differenza delle dieci rate annuali di utilizzo, operanti per il credito d’imposta riferito agli investimenti 2021).


 

Articolo 1, comma 913
(Estensione termine cartelle di pagamento)

 

 

Il comma 913 estende il termine per l'adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

 

I successivi articoli 30 e 50 chiariscono inoltre che decorso inutilmente tale termine sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (articolo 30) e il concessionario procede ad espropriazione forzata, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. A tale proposito si segnala che le Commissioni finanze di Camera e Senato nel testo delle risoluzioni sulla Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi presentata del MEF (approvate il 12 ottobre 2021) avevano chiesto al Governo di valutare l'opportunità di procedere ad una estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nei mesi successivi la ripresa delle attività di notifica e riscossione.

 

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto legge n.146 del 2021 ha esteso il termine per l'adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 da 60 a 180 giorni.

 

Pertanto, in continuità con le previsioni del sopra citato articolo 2, la disposizione in esame estende il termine per l'adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, anche per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

Nella relazione tecnica che accompagna l’articolo si chiarisce che l’introduzione di tale maggior termine non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto per le cartelle che ne sono oggetto, al pari del termine ordinariamente previsto di 60 giorni dalla notifica, il nuovo termine ricade comunque nel 2022.

 

Si segnala che l’Inps aveva ritenuto di interessare il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire un parere sulla portata applicativa dell’articolo 2 del decreto legge n.146. Nella richiesta era stata evidenziata l’assenza nella formulazione della norma di qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, conseguentemente, era stato rappresentato che, a parere dell'Istituto, tali avvisi di addebito si collocavano al di fuori della portata dell’articolo 2. Entrambi i Ministeri avevano confermato la lettura della norma proposta dall’Istituto osservando che “la riscossione delle somme di cui all'articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto”. Pertanto la disposizione in questione avrebbe dovuto essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione. Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso (Messaggio n. 4131 del 24-11-2021).


 

Articolo 1, comma 914
 (Disciplina del microcredito)

 

 

Il comma 914, introdotto al Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina del microcredito.

In sintesi la norma:

-       eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;

-       consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro;

-       prevede che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

 

In particolare, il comma apporta modifiche all’articolo 111 del Testo Unico Bancario – TUB (D. Lgs. n. 385 del 1993) che reca la disciplina del cd. microcredito.

 

Nell'ambito della riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario (TUB - D.Lgs. n. 385 del 1993) ad opera del D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 è stata prevista una specifica disciplina per i soggetti operanti esclusivamente nell'ambito del c.d. microcredito, inteso come attività di concessione di finanziamenti di limitato ammontare rivolta a soggetti non "bancabili" (persone fisiche o microimprese) con la finalità di favorirne l'inclusione sociale e finanziaria. Questi intermediari sono assoggettati a forme di controllo meno stringenti rispetto alla disciplina generale, con lo scopo di favorire lo sviluppo di questa attività, limitando l'onere della regolamentazione su coloro che la esercitano.

La legge (articolo 111 del TUB) prevede due tipologie di microcredito: quello per la microimprenditorialità, destinato al lavoro autonomo ed alla microimpresa, il cui importo massimo erogabile è stabilito nella misura di 40.000 euro (importo così elevato dal decreto-legge n. 23 del 2020), e il microcredito sociale, volto a soddisfare bisogni primari di carattere economico e sociale, con una soglia massima pari a 10.000 euro.  L'accesso ai finanziamenti in regime di microcredito è consentito a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, ma anche ad associazioni o società.

 

La lettera a) del comma 914 eleva da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità, fermo restando che il finanziamento deve essere assistito da garanzie reali. Viene inoltre semplificata (lettera b)) la concessione di tale tipologia di credito, eliminando la condizione secondo la quale i finanziamenti concessi in regime di microcredito devono essere finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.

Resta fermo l’obbligo di accompagnare i finanziamenti da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

 

La lettera c) del comma 914, aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 111, consente agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro.  

 

La lettera d) e la lettera e) del comma 914 modificano l’articolo 111, comma 5 del TUB, che affida al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di emanare le relative disposizioni attuative.

Con una prima modifica si chiarisce che le norme attuative, nel disciplinare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedono comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni.

Con una seconda modifica si specifica che le predette disposizioni secondarie, nel disciplinare i limiti oggettivi alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, devono escludere comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

 


 

Articolo 1, commi 915 e 916
(Misure in materia di accesso alle prestazioni
del Fondo Indennizzo risparmiatori)

 

 

L’articolo 1, commi 915-916, introduce la possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che abbiano presentato domande di accesso incomplete, ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla, a condizione di integrare la relativa documentazione entro un breve termine di decadenza (15 marzo 2022). L’ammissione al beneficio è tuttavia riconosciuta successivamente al compimento delle procedure di indennizzo già in corso e nei limiti delle risorse che residuano al completamento delle stesse.

 

In particolare il comma 915 prevede che i risparmiatori che entro il 18 giugno 2020 (temine previsto dal comma 237 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019) abbiano presentato una domanda di accesso alle prestazioni del FIR incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla possono comunque accedere alle prestazioni del Fondo, se, a pena di decadenza, completino la domanda di indennizzo con l’idonea documentazione attestante i requisiti previsti dalla normativa di riferimento  entro il 15 marzo 2022.

Il comma 916 precisa che resta ferma l’ordinaria attività sia istruttoria che decisoria della Commissione tecnica e che comunque l’indennizzo è riconosciuto, al ricorrere dei requisiti per l’erogazione dello stesso, comunque successivamente al compimento delle procedure di indennizzo previste dai commi 501 e 502-bis della legge n. 145 del 2018 e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.

 

Il comma 501 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 disciplina la procedura ordinaria d’indennizzo, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione di diversi profili attuativi della stessa. Il comma 502-bis disciplina una specifica ipotesi di indennizzo forfettario a beneficio dei risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa ovvero i loro successori mortis causa ovvero alcuni successori per atto inter vivos (essenzialmente soggetti legati da vincoli di stretta parentela, coniugio, unione civile o convivenza more uxorio o di fatto, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

 

Per un’ampia ricostruzione delle modalità di funzionamento del Fondo, le procedure di accesso, i presupposti e i limiti dell’indennizzo si veda la scheda relativa ai commi 63-67.


 

Articolo 1, commi 917-922
(Misure in materia di personale del CONI)

 

 

L’articolo 1, commi 917-921, inseriti in prima lettura, recano disposizioni in materia di rafforzamento dell'organico del CONI. In particolare, si dispone il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute SpA, fermo restando l'assenso del personale interessato. Inoltre, si autorizza il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

 

La procedura per il rafforzamento del personale CONI perseguita con la disposizione in commento è alternativa rispetto a quella prefigurata ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del DL n.5 del 2021 (v.infra), oggetto di conseguente abrogazione.

Tale potenziamento si fonda su due fasi: una prima in cui si prevede la cessione al CONI di determinati contratti di lavoro in essere con Sport e Salute S.p.A e una seconda in cui si autorizza il CONI ad assumere personale a tempo determinato fino al raggiungimento della pianta organica.

Al fine di offrire un inquadramento dell'intervento legislativo in commento, appare opportuno svolgere un sintetico richiamo alla disciplina vigente, ed in particolare ai contenuti dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.5/2021[43]. Ai sensi di tale disposizione, il CONI vanta una propria dotazione organica per poter espletare i compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali.

Essa è quantificata nella misura massima di 165 unità di personale, di cui 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale. La dotazione di risorse umane, unitamente a quelle finanziarie (disciplinate all'articolo 2), assicura l'operatività, l'autonomia e l'indipendenza richieste dalla Carta olimpica (cfr. in particolare il capitolo 4, paragrafi 27 e 28).

L'articolo 1, comma 2 (che unitamente ai commi 3 e 4 sono oggetto di abrogazione ai sensi della nuova disciplina), prevede che il personale di Sport e salute Spa già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002[44] e che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.5/2021 (30 gennaio 2021), presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, sia trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, fatta salva la possibilità di optare per restare alle dipendenze di Sport e Salute.

Quanto all'articolo 1, comma 3, del D.L. n.5/2021, esso stabilisce che una volta conclusa la richiamata procedura di trasferimento del personale verso il CONI, il completamento della pianta organica del medesimo CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nonché ai sensi del comma 4 (v. infra). In sede di reclutamento, è prevista una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, in favore del personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e salute Spa che - pur non essendo stato già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, al 30 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI.

Il comma 4 (anch'esso oggetto di abrogazione ai sensi del presente provvedimento legislativo) prevede, al primo periodo, che il CONI, con proprio atto, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla normativa interna, determini l’articolazione della propria dotazione organica (che come detto è pari a 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale).

Il comma 4, al secondo periodo, dispone in ordine all'inquadramento del richiamato personale di Sport e Salute S.p.A. che è trasferito al CONI, in quanto già dipendente alla data del 2 giugno 2002 e in servizio presso il medesimo Comitato in regime di avvalimento alla data di entrata in vigore del D.L. n.5/2021. Ai fini di tale inquadramento si tiene conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità[45].

Per quanto riguarda i criteri e le modalità per il reclutamento (terzo periodo), essi sono stabiliti con il medesimo atto con cui il CONI provvede a determinare l'articolazione della propria dotazione organica[46].

Ai sensi del novellato comma 4, periodi terzo e quarto, del D.L. n.5/2021, il reclutamento del personale - per il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è prevista una riserva del 50 per cento dei posti per il personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A (che non aveva altrimenti titolo a transitare nei ruoli del CONI) - è svolto mediante una o più procedure concorsuali per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale: da concludersi entro il 31 dicembre 2021; da svolgersi nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; da effettuarsi nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 917, nel disporre la cessione al CONI di determinati contratti di lavoro in essere con Sport e Salute S.p.A., richiama l'obiettivo di realizzare la piena autonomia organizzativa del CONI e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale.

Nello specifico ad essere oggetto di cessione sono i seguenti contratti di lavoro di personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato:

- i contratti del personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021[47] prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5, dell'articolo 1, del decreto-legge n.5 del 2021;

-i contratti del personale di Sport e Salute S.p.A che, alla data del 30 gennaio 2021[48] prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio;

- i contratti del personale indicato dalla Società Sport e Salute d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contrailo di servizio alla data del 30 gennaio 2021.

Contestualmente alla cessione dei contratti di lavoro, si prevede, ai sensi del comma 918, al primo periodo, il trasferimento dei corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. Al secondo periodo, si precisa che la cessione dei contatti è subordinata all'assenso espresso del personale interessato. Tale assenso deve essere manifestato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 919 dispone che il personale interessato dalla cessione dei contratti mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale regime ha carattere transitorio e perdura fino alla scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore. Questi ultimi sono regolati dalla disciplina privatistica e non trova applicazione la normativa generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Il richiamato personale è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non aumentabile successivamente. I costi del personale "sono interamente riconosciuti dal CONI".

Una volta conclusa la descritta procedura relativa alla cessione dei contratti e definito il contingente di personale aggiuntivo del CONI, quest'ultimo è autorizzato ad assumere ulteriore personale (dirigenziale e non) a tempo indeterminato, nei limiti dei posti rimasti ancora vacanti rispetto alla propria pianta organica del CONI (comma 920, primo periodo).

Le assunzioni dovranno avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego.

La dotazione organica del CONI è quella definita ai sensi del richiamato articolo 1, comma 1, del DL n.5 del 2021 e, come detto, è pari a 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

Il comma in esame (al secondo periodo) stabilisce altresì che la cessazione del rapporto dì lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale (in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Al personale assunto direttamente dal CONI (ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma) si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.

Ai sensi del comma 921, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati i richiamati commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n.5 del 2021 (v.supra) e, conseguentemente, è disposta la caducazione delle connesse procedure, ove avviate.

Il comma 922 reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni in esame.


 

Articolo 1, commi 923-924
(Sospensione termini società e federazioni sportive)

 

 

I commi 923 e 924, introdotti al Senato, sospendono fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 222, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

 

 

Più in dettaglio, destinatari della sospensione sono le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi delle disposizioni in materia di svolgimento delle competizioni sportive nell’emergenza epidemiologica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020).

 

Per i predetti enti sono sospesi (comma 923):

a)    i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b)    i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c)    i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d)    i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

 

Il comma 924 dispone che i predetti versamenti sospesi possano essere effettuati, senza sanzioni e interessi:

-        in un’unica soluzione, entro il 30 maggio 2022;

-       mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, con versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022 senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di tale mese.

 

Si precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 


 

Articolo 1, comma 925
(Disposizioni per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

 

 

Il comma 925, introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché a garantire la professionalità e la competenza del personale dell'Autorità stessa.

 

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame in Senato, istituisce un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di:

§  migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

§  garantire la professionalità e la competenza del personale, nonché il mantenimento delle capacità operative e gestionali;

§  salvaguardare l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità stessa.

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è stata istituita con la legge 12 luglio 2011, n. 112. La creazione di un organismo nazionale indipendente dedicato alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età era stata raccomandata dal Comitato Onu sui diritti dell’infanzia e dell'adolescenza nel gennaio 2003 nelle Osservazioni rivolte all’Italia in merito al secondo rapporto periodico sull’attuazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L'articolo 3 della legge istitutiva individua i compiti spettanti a tale Autorità che possono essere ricondotti essenzialmente a due linee di azione: la promozione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e la verifica della loro piena attuazione. La legge n. 47 del 2017 poi ha attribuito all'Autorità garante ulteriori competenze in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati, ossia il monitoraggio della tutela volontaria, anello essenziale del sistema di accoglienza italiano che svolge un ruolo fondamentale nel processo di integrazione del minore straniero non accompagnato. A seguito poi dell'entrata in vigore della legge n. 71 del 2017, per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, l'Autorità partecipa unitamente ad altre istituzioni al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e coordinato dal Ministero dell'istruzione. Ulteriori competenze sono state attribuite all'Autorità garante dalla legge n. 92 del 2019, con la quale è stato introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite, nel febbraio 2019, nelle osservazioni conclusive al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, ha raccomandato allo Stato italiano di rafforzare l'Autorità italiana per l'infanzia e l'adolescenza assicurando la piena indipendenza e autonomia, aumentandone le risorse umane tecniche e finanziarie, nonché creando un'istituzione nazionale per i diritti umani in conformità ai princìpi di Parigi.

Sul piano amministrativo, alle dipendenze dell'Autorità garante è posto l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio. Le spese per l'espletamento delle competenze e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 


 

Articolo 1, comma 926
(Contributo in favore delle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede)

 

 

Il comma 926, aggiunto al Senato, stabilisce la parità di trattamento delle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede con le strutture sanitarie private accreditate regionali (in questo caso della Regione Lazio) anche ai fini, ove ve ne siano i presupposti, del riconoscimento del contributo una tantum come ristoro - legato all'emergenza sanitaria in corso-, dei soli costi fissi comunque sostenuti e appositamente rendicontati, in ragione delle attività ordinarie la cui erogazione è stata sospesa nel 2020.

La disposizione precisa che, ai soli fini del riconoscimento del ristoro, il raggiungimento del budget previsto deve intendersi riferito alla produzione resa nel 2019 e lo stesso deve essere regolato in base all’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria.

 

 Il comma 926, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone l’applicazione alle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e all’Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa sede di cui all’art. 4, comma 13 del D. Lgs. n. 502/1992[49] del trattamento economico già accordato da Regioni e Province autonome alle strutture private accreditate nell’ambito dei propri territori per far fronte all’emergenza sanitaria, a compensazione della sospensione delle attività ordinarie in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, in base all’articolo 4, comma 5-bis del DL. n. 34 del 2020 (v. box).

La disposizione è stata inserita alla fine del summenzionato comma 5-bis, mediante la tecnica della novella.

Il trattamento economico applicato alle predette strutture destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 può essere riconosciuto mediante corresponsione di un importo fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in relazione ad attività ordinarie sospese in funzione dell’andamento dell’emergenza da Covid-19.

In base a tali accordi contrattuali previsti al citato art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 (in particolare lett. b) e c) del comma 1), le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad individuare le strutture interessate per la formulazione dei programmi di attività sanitaria, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale e la determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità ed alla rete dei servizi di emergenza.

 

La disposizione in esame pertanto riconosce una condizione di parità, laddove ne sussistano i presupposti, delle menzionate strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e all’Ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa sede con le strutture sanitarie private accreditate che stipulano accordi specifici con il SSN, per il tramite delle Regioni e Province autonome.

Ai soli fini del riconoscimento del ristoro in base alla sopra richiamata normativa, la norma precisa che nei confronti delle strutture sanitarie parificate il raggiungimento del limite del 90% per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019, e pertanto ai livelli ante emergenza sanitaria.

La Regione Lazio potrà riconoscere alle strutture parificate l’eventuale ristoro in base a quanto regolato nell’ambito dell’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, a seguito di apposita conferenza di servizi di sui all’articolo 14 della legge n. 241/1990 (qui il documento che ha regolato da ultimo la materia), nell’ambito delle risorse assegnate a valere sul livello del finanziamento ordinario per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2022.

 

L’articolo 4, comma 5-bis, del DL. 34/2020 (L. 77/2020) ha dato facoltà alle Regioni ed alle Province autonome di riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 - che abbiano sospeso le attività ordinarie in ragione dell’emergenza epidemiologica – di un importo fino al 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli specifici accordi già sottoscritti nel 2020. Ai fini delle somme da riconoscere si deve tenere conto sia delle attività ordinariamente erogate nel corso del 2020 di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza sanitaria. Tale contributo è erogato sotto forma di ristoro da parte delle Regioni e Province autonome nelle quali è presente la struttura destinataria del budget (nel caso della disposizione in esame che estende la norma alle specifiche strutture sopra menzionate si tratta della Regione Lazio), in ragione dei costi fissi comunque sostenuti dalla struttura sanitaria privata accreditata e rendicontati dalla medesima struttura per le attività ordinarie sospese e facenti parte dei relativi accordi e contratti di competenza dell’anno 2020.

Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.


 

Articolo 1, commi 927-944
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista)

 

 

I commi da 927 a 944 - introdotti dal Senato - introducono una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.

Le nozioni di libero professionista, nonché di infortunio, grave malattia, cura domiciliare e intervento chirurgico sono poste, ai fini in esame, dal comma 933[50]; il successivo comma 940 specifica che le norme in esame si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero qualora il professionista sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale; riguardo a quest'ultima ipotesi, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole "infortunato o malato", considerato che il medesimo comma 940 fa riferimento al complesso dei commi da 927 a 944, quindi anche a fattispecie diverse dall'infortunio e dalla malattia.

In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico - ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero -, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento (commi 929 e 930); nelle fattispecie in esame, i termini per i suddetti adempimenti - nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni - sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari, con obbligo di esecuzione dell'adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione (commi 931 e 932), ferma restando la suddetta esclusione di responsabilità - e delle relative sanzioni penali e pecuniarie amministrative - per il suddetto arco temporale di sessanta giorni. La sospensione dei termini in esame si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare; una copia del mandato, unitamente ad un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato, o inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle norme in esame (commi 934 e 935).

Mentre le disposizioni in oggetto fanno riferimento esclusivamente agli adempimenti tributari, il successivo comma 941 prevede che, per le somme dovute a titolo di imposte o tributi ed oggetto delle sospensioni in esame, si applichino gli interessi al tasso legale (commisurati al periodo di tempo compreso tra la scadenza originaria e la data di effettivo pagamento delle somme oggetto di sospensione).

Le norme suddette - ivi comprese quelle inerenti agli interessi legali - si applicano anche nei casi di:

-       parto prematuro della libera professionista, in seguito al quale il meccanismo summenzionato di sospensione si applica a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo (comma 936). Ai fini in oggetto, la libera professionista deve consegnare, o inviare tramite le suddette modalità, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti;

-       di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa (comma 937). Nell'ipotesi in oggetto, il meccanismo summenzionato di sospensione si applica dall'interruzione della gravidanza e fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione medesima. A tal fine, la libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare, o inviare tramite le suddette modalità, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti;

-       di decesso del libero professionista, evento per il quale il suddetto meccanismo di sospensione viene riconosciuto (commi 938 e 939) per sei mesi (a decorrere dal decesso). La sospensione è subordinata alla condizione della sussistenza di un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso; entro trenta giorni da quest'ultimo evento, il cliente deve consegnare, o inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedano l'applicazione delle fattispecie di sospensione summenzionate (comma 942); per l'attuazione di quest'ultima norma è posta una specifica clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Per i soggetti che beneficino di queste ultime sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sono previsti l'arresto da sei mesi a due anni ed una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro (comma 943); si valuti l'opportunità di chiarire se tale sanzione pecuniaria consista in un'ammenda penale. Per ogni altra violazione delle norme di cui ai commi in esame è prevista una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

Ai soggetti che favoriscano le violazioni in oggetto, si applicano le corrispondenti sanzioni, sopra menzionate (comma 944).

 

 

 


 

Articolo 1, commi 945-951
(Fondazione Biotecnopolo di Siena)

 

 

I commi 945-951 dell’articolo 1, inseriti nel corso dell’esame al Senato, istituisce la Fondazione "Biotecnopolo di Siena", con funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico; la Fondazione svolge altresì le funzioni di Hub antipandemico, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemico emergenti.

La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR.

Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare 1a ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche è autorizzata la spesa di 9 milioni per l’anno 2022, 12 milioni per l’anno 2023 e 16 milioni dall’anno 2024.

Viene infine istituito il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico le cui risorse sono destinate al potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

 

Con il fine di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, il comma 945 prevede l’istituzione della Fondazione "Biotecnopolo di Siena", che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita.

La Fondazione svolge altresì le funzioni di Hub-antipandemico, avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemico emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello One-Health, qui illustrato sul sito dell’Istituto superiore di sanità.

La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti.

A tali fini, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

 

La Fondazione senese sembra destinata ad affiancare l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova e la Fondazione Human Technopole di Milano.

 

Ai sensi del comma 946, sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello Sviluppo economico, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

 

Il comma 947 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di approvare lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità.

Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), che ha sede a Siena, nonché le modalità con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione.

 

La Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) è un ente no-profit che opera dal 2005 nel panorama regionale con l’obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita e, in particolare, per sostenere lo sviluppo di progetti dalla ricerca di base all’applicazione industriale. Tra i soci fondatori sii ricordano la Regione Toscana, Banca e Fondazione Mps, le istituzioni locali senesi, le Università di Firenze, Pisa e Siena e le Scuole di alta formazione Sant'Anna e Normale di Pisa.

 

In base al comma 948, il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei 4 Ministeri che sono membri della Fondazione e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

La Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni.

 

Il comma 949, per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche, autorizza la spesa di 9 milioni per l’anno 2022, 12 milioni di euro per l’anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

 

Fermo restando quanto previsto dal D.L. n.59/2021 (L. n. 101/2021), recante misure urgenti sul Fondo complementare nazionale al PNRR, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lett. e), n. 3, del citato decreto-legge, autorizzate per l’intervento «Ecosistemi innovativi della salute», nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l’intervento «Ecosistemi innovativi della salute», restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella scheda progetto.

 

La lettera e) dell'articolo 1, comma 2, prevede - nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR - una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento a tre programmi e interventi

-       in materia di salute, ambiente e clima e biodiversità, per i quali vengono stanziati dalla disposizione in esame 51,49 milioni per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026.;

-       relativi ad un "ospedale sicuro e sostenibile", per i quali vengono stanziati 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026;

-       relativi ad un "Ecosistema innovativo della salute", per i quali vengono stanziati 10 milioni per il 2021, 105,28 milioni per il 2022, 115,28 milioni per il 2023, 84,28 milioni per il 2024, 68,28 milioni per il 2025 e 54,28 milioni per il 2026. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7-ter, l’attuazione degli investimenti di cui supra costituisce adempimento ai fini dell’accesso a una quota del finanziamento ordinario del SSN. In merito all'impiego delle risorse di cui al numero 3) della presente lettera e), il Governo ha trasmesso al Parlamento una "scheda progetto".

 

 

Il comma 950 consente che tutti gli atti di costituzione della fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa siano esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

 

Da ultimo, il comma 951, al fine di velocizzare gli interventi nell’ambito del settore biomedicale, demanda ad decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle risorse che - nell’ambito del le risorse del "Fondo per il trasferimento tecnologico” di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 -  sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale.

A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato “Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico” cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis della medesima norma.

Il fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Per la realizzazione degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del D.L. n. 34/2020. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato dall’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, l’ENEA è stata autorizzata alla costituzione di una fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Enea Tech e Biomedical”, sottoposta alla vigilanza del MISE, che, mediante l’adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici. Tra le finalità della fondazione rientra in particolare la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie. Lo statuto della Fondazione, adottato, sentita l’ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi testé indicati.

 

Con comunicato stampa del 25 agosto 2020, pubblicato sul sito del MISE, è stata data notizia dell'avvenuta approvazione dello statuto della Fondazione Enea Tech.


 

Articolo 1, comma 952
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

 

 

Il comma 952, inserito durante l'esame al Senato, prevede una spesa complessiva di 40 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l’anno 2024, a favore degli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo lotto funzionale "San Gerolamo".

 

Il comma 952 prevede una spesa complessiva di 40 milioni di euro,  di cui 5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l’anno 2024, a favore degli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo lotto funzionale "San Gerolamo".

La norma in esame specifica che l’intervento in questione è previsto in considerazione della rilevanza ricoperta all’interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della prodromicità all’avvio dei successivi lavori di riquali?cazione della richiamata variante Lecco-Bergamo, ex SS639, nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza, connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale.

In merito all’intervento infrastrutturale previsto nella delibera CIPE 107/2015 del 23 dicembre 2015, nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001 - cd. Legge obiettivo), che individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale a mezzo di un programma, è stato assegnato un importo di 6,9 milioni di euro al finanziamento dell'intervento denominato Variante alla SS639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte-lotto San Gerolamo, di cui 5 milioni di euro per il 2014 e 1,9 milioni di euro per il 2015.

Nell’ambito del Sistema Informativo sulla Legge Opere Strategiche della Camera dei deputati – scheda SILOS 26 – l’intervento relativo al Collegamento Lecco-Bergamo: SP ex SS 639 Variante nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte presenta, per la realizzazione dell’opera, al 31 dicembre 2020, una spesa pari a 155,4 milioni e una disponibilità pari a 118,6 milioni

In esecuzione del DPCM del 21 novembre 2019 (Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto), la richiamata ex SS639 dei laghi di Pusiano e di Garlate (fino al km. 34 di competenza regionale), è in gestione Anas dallo svincolo della SS 36 a Civate fino al confine di Monte Marenzo con provincia di Bergamo e dal confine della provincia di Lecco a Cisano bergamasco.

Nel corso del 2019, in risposta alla interrogazione 5/00571 presso la VIII Commissione della Camera, il Governo ha precisato che “con riferimento al collegamento stradale Bergamo – Lecco, il terzo lotto Lavello in Calolziocorte è in fase di progettazione definitiva, a cura della Provincia di Lecco, con un costo stimato di circa 58 milioni di euro e sono in corso interlocuzioni tra ANAS, regione Lombardia e le Province di Lecco e di Bergamo, al fine di valutare il subentro della società ANAS non appena effettuato il trasferimento dell’intero collegamento. In effetti la ex strada statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Cariate è inserita nell’elenco delle strade da riclassificare per il tratto complessivo di km 18,479, ricadente nelle province di Lecco e Bergamo”.

 


 

Articolo 1, commi 953, 954 e 955
(Continuità territoriale)

 

 

L’articolo 1, ai commi 953, 954 e 955 contiene alcune disposizioni in materia di continuità territoriale.

 

In particolare, i commi in questione prevedono delle compensazioni per gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Trieste ed Ancona verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali stanziando 3 milioni di euro per l’anno 2022.

Il comma 954 prevede che la regione Friuli-Venezia Giulia concorra a titolo di cofinanziamento per un importo pari ad ulteriori 3 milioni di euro, sempre per l’anno 2022.

Il comma 955 introduce un meccanismo analogo di compensazione degli oneri di servizio pubblico per quanto attiene l’aeroporto di Ancona disponendo anche in questo caso lo stanziamento di 3 milioni di euro per l’anno 2022 con un concorso a titolo di cofinanziamento da parte della regione Marche per un importo pari a 3,177 milioni di euro sempre per l’anno 2022.

Per quanto riguarda la disciplina normativa in materia di continuità territoriale garantita tramite trasporto aereo, si ricorda che la stessa è contenuta in una serie di disposizioni sia europee che nazionali, di seguito sinteticamente riportate.

Disciplina dell'Unione europea

Il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento e del Consiglio europeo del 24 settembre 2008 reca norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare l'articolo 16 contiene i principi generali per gli oneri di servizio pubblico intracomunitario e l'articolo 17 disciplina le procedure di gara per gli oneri di servizio pubblico.

L'articolo 16 del regolamento consente agli Stati membri - previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione europea nonché gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta – di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso. L'onere deve essere imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. Inoltre, i criteri specifici imposti sulla rotta oggetto dell'onere di servizio pubblico devono essere stabiliti in modo trasparente e non discriminatorio.

Nel valutare la necessità e l'adeguatezza di un onere di servizio pubblico lo Stato membro deve tenere conto dei seguenti principi:

a) dell'equilibrio tra l'onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico della regione interessata;

b) della possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati;

c) delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;

d) dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi. 

Qualora sia stato imposto un onere di servizio pubblico, qualsiasi altro vettore aereo dell'Unione è autorizzato in qualsiasi momento ad istituire servizi aerei di linea conformi a tutti i requisiti dell'onere di servizio pubblico, incluso il periodo di tempo durante il quale intende effettuare tale prestazione. Tale accesso può però essere limitato dallo Stato membro interessato, su una rotta sulla quale nessun vettore aereo dell'Unione abbia istituito o possa dimostrare di apprestarsi a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta ad un unico vettore aereo dell'Unione, per un periodo non superiore a quattro anni (o fino a cinque anni qualora l'onere di servizio pubblico sia imposto su una rotta verso un aeroporto che serve una regione ultraperiferica), al termine del quale si deve procedere ad un riesame della situazione.

L'articolo 17 del Regolamento n. 1008/2008 definisce in dettaglio la procedura di gara d'appalto per gli oneri di servizio pubblico.

Si prevede inoltre che lo Stato membro possa compensare il vettore aereo così selezionato e che soddisfi i requisiti di onere di servizio pubblico in misura da non superare l'importo necessario per coprire i costi netti sostenuti per la prestazione dell'onere di servizio pubblico, tenendo conto dei conseguenti ricavi ottenuti dal vettore aereo e di un margine di profitto ragionevole. 

Con la Comunicazione C/2017/3712 la Commissione UE ha chiarito l'interpretazione del regolamento n. 1008/2008 (norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) relativamente al ruolo ed alle caratteristiche degli oneri di servizio pubblico nel settore aereo. Inoltre gli Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree di cui alla Comunicazione 2014/C 99/03 stabiliscono ai punti 5.2 (aiuti all'avviamento di rotte) e 6 (aiuti a carattere sociale) i principi in materia di aiuti di Stato per le compagnie aeree ai fini dell'avviamento di una nuova rotta e degli aiuti a carattere sociale.

In particolare si prevede che l'intervento statale sia indirizzato, per gli aiuti all'avviamento di rotte:

·       al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune (ossia l'apertura di una nuova rotta o l'agevolazione dello sviluppo regionale di regioni remote);

·       che tale intervento sia necessario (l'aiuto all'avviamento sarà considerato compatibile soltanto per rotte che collegano un aeroporto con meno di 3 milioni di passeggeri l'anno, salvo che non si tratti del collegamento con una regione remota, rispetto al quale l'aiuto è sempre consentito. In casi eccezionali può essere consentito un aiuto di Stato per un collegamento con aeroporti fino a 5 milioni di passeggeri);

·       che l'aiuto di Stato sia adeguato allo scopo che persegue (in ragione di ciò la compagnia aerea deve impegnarsi ad assicurare il collegamento almeno per il periodo di avviamento o presentare un piano industriale che dimostri che la rotta potrà risultare profittevole dopo 3 anni di esercizio al cessare dell'aiuto);

·       che l'aiuto abbia un effetto incentivante (se la rotta era già avviata prima della domanda di concessione dell'aiuto essa non può formare oggetto dello stesso);

·       che l'aiuto sia limitato minimo (l'aiuto all'avviamento può coprire fino al 50% dei diritti aeroportuali in relazione a una rotta per un periodo massimo di tre anni. I costi ammissibili sono i diritti aeroportuali in relazione alla rotta);

·       che l'aiuto non produca effetti negativi indebiti sulla concorrenza (non sarà ammissibile agli aiuti all'avviamento una nuova rotta qualora sia già effettuato un collegamento tra i due luoghi da un servizio ferroviario ad alta velocità o da un altro aeroporto nello stesso bacino di utenza in condizioni analoghe, con particolare riferimento alla durata del viaggio);

·       il progetto di aiuto deve essere reso pubblico per tempo e in modo sufficiente in modo da permettere a tutte le compagnie aeree interessate di proporre i propri servizi.

Gli aiuti a carattere sociale considerati compatibili se rispettano i seguenti requisiti:

·       l'aiuto deve essere effettivamente a favore di consumatori finali;

·       l'aiuto deve, in linea di principio, riguardare solo alcune categorie di passeggeri che viaggiano su una tratta (ad esempio bambini, persone con disabilità, persone con basso reddito, studenti, persone anziane) salvo il caso di collegamenti con regioni remote, ultraperiferiche, isole e aree scarsamente popolate, in cui l'aiuto può riguardare l'intera popolazione;

·       l'aiuto deve essere concesso indipendentemente dalle compagnie aeree che effettuano i servizi in questione.

La disciplina nazionale e la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

Una specifica disciplina, a seguito degli interventi contenuti nella legge di bilancio 2020, è stata introdotta con riferimento alla continuità territoriale aerea con gli aeroporti della Sicilia. La legge di bilancio ha infatti modificato e rifinanziato le procedure relative al riconoscimento della continuità territoriale con la regione siciliana ai sensi dell'articolo 135 della legge n. 388 del 2000 eliminando contestualmente ogni riferimento alla regione siciliana dall'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 che resta quindi applicabile al riconoscimento degli oneri di continuità territoriale aerea in tutti gli altri casi.

L'articolo 135 della legge n. 388 del 2000, come modificato dalla legge di bilancio 2020 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disponga con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane indìca, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, una conferenza di servizi e che, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

La conferenza di servizi definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione a vari parametri (tipologie e livelli tariffari; soggetti che usufruiscono di agevolazioni; numero dei voli; orari dei voli; tipologie degli aeromobili; capacità dell'offerta).

La decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

Dopo le modifiche intervenute con la legge di bilancio 2020 l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che rappresenta la disciplina generale concernente la continuità territoriale aerea, non è più applicabile alla regione siciliana.

La norma assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali per la Sardegna dotate di scali aeroportuali, in conformità con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

La legge n. 289 del 2002, all'articolo 82 ha esteso le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche agli aeroporti di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta.

Successivamente l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali nei limiti delle risorse già preordinate.

Il procedimento per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico prevede che il Presidente della regione interessata chieda al Ministro delle infrastrutture e trasporti il conferimento di una delega per indire una Conferenza di Servizi avente ad oggetto la definizione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico per il collegamento aereo con uno degli aeroporti previsti dalle disposizioni sopra individuate (art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144). A seguito della definizione degli oneri di servizio pubblico, in sede di conferenza dei  servizi, e individuata la copertura necessaria per il finanziamento dell'intervento, il Ministero, ricevuta la comunicazione da parte della regione interessata, comunica  a sua volta alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico, che viene disposto, come detto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 


 

Articolo 1, comma 956
(Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti
e agli esami di Stato per l’a.s. 2021/2022)

 

 

Il comma 956, introdotto dal Senato, reca disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022.

In particolare, affida ad ordinanze del Ministro dell’istruzione la possibilità di adottare specifiche misure.

 

Più nello specifico, si dispone che, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento dei medesimi esami di Stato, anche tra quelle che sono state previste dall'art. 1 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) per l’a.s. 2019/2020[51].

Le misure adottate non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La disposizione è analoga – fatto salvo il riferimento al coinvolgimento delle Commissioni parlamentari e all’invarianza finanziaria - a quanto ha previsto, per l’a.s. 2020/2021, l’art. 1, co. 504, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021)[52].

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, con riferimento all’a.s. 2019/2020, l’art. 1 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) aveva stabilito che con ordinanze del Ministro dell’istruzione si dovevano disciplinare, fra l’altro:

§  i requisiti per l’ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tal fine, si derogava alle previsioni relative alla frequenza minima necessaria e alla parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, ovvero alla sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio. Rimaneva comunque ferma la non ammissione in caso di sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Inoltre, su richiesta delle famiglie, i dirigenti scolastici dovevano valutare la reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell'a.s. 2019/2020 per alunni con disabilità per i quali fosse stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (co. 3, lett. a), co. 4, alinea e lett. a), co. 4-ter)[53];

§  i requisiti di ammissione e l’ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. A tal fine, si doveva prescindere, oltre che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle prove INVALSI (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO: secondo ciclo). Anche in tal caso, rimaneva ferma la non ammissione ove fossero state presenti sanzioni che comportavano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Le previsioni si dovevano applicare anche ai candidati esterni (co. 3, lett. a), e co. 6, primo e secondo periodo);

§  le modalità di costituzione e di nomina delle Commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo che fossero composte da commissari interni, con presidente esterno (co. 3, lett. c), e co. 4, alinea)[54];

§  le modalità di svolgimento degli esami di Stato. Al riguardo, erano state profilate due diverse discipline, a seconda che l’attività didattica in presenza – sospesa, su tutto il territorio nazionale, dal 5 marzo 2020 – fosse o meno ripresa entro il 18 maggio 2020.

In particolare, con specifico riguardo all’ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell’attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il primo ciclo aveva previsto la rimodulazione dell’esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che doveva tener conto altresì di un elaborato del candidato. Per il secondo ciclo, aveva previsto l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica, di cui costituivano parte le esperienze maturate nei PCTO. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati esterni, nonché i candidati provenienti da percorsi di istruzione parentale, per i quali doveva essere salvaguardata l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni (co. 3, lett. b) e d), co. 4, lett. b), c), e d), co. 6, secondo e terzo periodo)[55];

§  specifiche modalità per l’adattamento di tutte le previsioni agli studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all’immunodepressione (co. 3, lett. d), co. 4, lett. c), co. 5)[56].

 

Parzialmente differente è stata la disciplina prevista dalle ordinanze ministeriali intervenute per l’a.s. 2020/2021 in attuazione dell’art. 1, co. 504, della L. 178/2020.

In particolare, in base all’OM 52 del 3 marzo 2021, relativa all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l’ammissione all’esame occorreva aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo stesso esame. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe poteva deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione.

L’esame – da svolgere in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 – prevedeva una prova orale, condotta a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. L’elaborato doveva essere trasmesso da ciascun alunno al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. I docenti dovevano essere a disposizione degli alunni durante la realizzazione degli elaborati.

L’elaborato poteva essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale (per gli alunni che frequentavano i percorsi a indirizzo musicale), e poteva coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

Nel corso della prova orale dovevano essere accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in educazione civica.

 

In base all’OM 53 del 3 marzo 2021, relativa all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione[57], l’ammissione dei candidati era disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, che valutava le deroghe rispetto al requisito di frequenza per i tre quarti dell’orario individuale, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. La partecipazione alle prove nazionali INVALSI e la partecipazione per il monte orario minimo previsto a regime ai PCTO non costituivano requisito di accesso.

L’esame – da svolgere in presenza a partire dal 16 giugno 2021 – prevedeva un colloquio orale – la cui durata indicativa era di 60 minuti – che partiva dalla discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, che potevano essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai PCTO o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. L’argomento era assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe indicava anche docenti di riferimento per il supporto nella redazione dell’elaborato, che doveva essere trasmesso dal candidato entro il 31 maggio 2021.

Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio proseguiva con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, con l’analisi di materiali predisposti dalla commissione, con l’esposizione dell’esperienza svolta durante i PCTO. Nel corso del colloquio il candidato doveva dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Inoltre, doveva dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell’ambito dell’educazione civica.

Il credito scolastico era attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Per il colloquio potevano essere assegnati fino a 40 punti[58].

 


 

Articolo 1, comma 957
(Disposizioni relative ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola)

 

 

Il comma 957, introdotto dal Senato, dispone che ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola non si applichi l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ma si applichi un termine di permanenza di prima destinazione non inferiore a tre anni.

 

In dettaglio, la disposizione in esame prevede tale specifica eccezione, per questa categoria del personale scolastico, all’articolo 35, comma 5-bis del d.lgs 165/2001, il quale prevede che i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni (sancendo peraltro la inderogabilità della norma medesima da parte dei contratti collettivi).


 

Articolo 1, comma 958
(Misure per l’immissione in ruolo di docenti)

 

Il comma 958, introdotto dal Senato, riguarda l’immissione in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie - pubblicate tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021 - della procedura concorsuale straordinaria per l’insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020 ai sensi dell’art. 1, co. 1-16, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

 

In particolare, esso configura una misura di tutela nei confronti dei soggetti che non hanno potuto prendere parte alle operazioni di immissione in ruolo relative all’a.s. 2021/2022 a causa della tardiva pubblicazione della graduatoria.

 

Nello specifico – introducendo il comma 9-ter nell’art. 59 del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) – dispone che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili (per l’a.s. 2021/2022) che ancora residuano dopo le operazioni di cui al co. 4 del medesimo art. 59 sono destinati, fino al 15 febbraio 2022, alle immissioni in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria sopra indicata, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione delle stesse graduatorie sia avvenuta tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021.

Le citate immissioni in ruolo hanno decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022.

 

Si intenderebbe che tali immissioni in ruolo “precedano” quelle previste dal comma 9-bis dello stesso art. 59 (v. infra).

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 1-16, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – nel testo come modificato, da ultimo, dall’art. 59, co. 21, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) – ha previsto l’indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento – a seguito dell’innalzamento del numero dei posti disposto dall’art. 230, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – di 32.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che avevano svolto, fra gli a.s. 2008/2009 e 2019/2020, almeno 3 annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero erano stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedevano attività di carattere straordinario, e avevano svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale concorrevano[59].

Più nello specifico, si ricorda che l’art. 59, co. 1 e 2, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) ha previsto che, nel limite dell’autorizzazione concessa (ex art. 39 della L. 449/1997), con riferimento all’a.s. 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia dovevano essere coperti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, fatto salvo che:

•   la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie del concorso straordinario a posti di docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, bandito nel 2018 (ai sensi dell’art. 4, co. 1-quater, lett. b), del D.L. 87/2018-L. 96/2018), era incrementata (dal 50%) al 100%;

•   la quota delle immissioni in ruolo dalle graduatorie del concorso straordinario a posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito nel 2018 (ai sensi dell’art. 17, co. 2, lett. b), del d.lgs. 59/2017), era incrementata (dall’80%) al 100%.

Il co. 3 ha stabilito – a regime – l’integrazione della graduatoria del concorso straordinario per le immissioni in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito nel 2020 (ai sensi, come ante ricordato, dell’art. 1, co. 1-16, del D.L. 126/2019-L. 159/2019), con i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 7/10 o equivalente nella prova scritta del concorso (c.d. idonei).

Il co. 4 ha a sua volta disposto che, per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili ancora residuati dopo le immissioni di cui ai co. da 1 a 3 – fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020 –, in via straordinaria, esclusivamente per l’a.s. 2021/2022, si doveva procedere con contratti a tempo determinato, assegnati a docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi. Ai fini dell’assegnazione del contratto a tempo determinato per i posti comuni, era altresì necessario aver svolto su posto comune, entro l’a.s. 2020/2021, nelle istituzioni scolastiche statali, negli ultimi 10 anni scolastici oltre quello in corso, almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive.

In base ai co. 5-8 dello stesso art. 59, il contratto a tempo determinato di cui al co. 4 doveva essere proposto esclusivamente nella provincia e nella classe di concorso per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, seguito da una prova disciplinare, cui hanno accesso i candidati valutati positivamente ai sensi dell’art. 1, co. 117, della L. 107/2015. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato[60].

Infine, il co. 9-bis dello stesso art. 59 ha previsto, per la copertura, a decorrere dal 1° settembre 2022, dei posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022 eventualmente residuati dopo le immissioni in ruolo disposte ai sensi dei co. da 1 a 4 dello stesso articolo (v. ante) una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, riservata ai docenti non ricompresi fra quelli di cui al co. 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, negli ultimi 5 anni scolastici, un servizio di almeno 3 anni anche non consecutivi nelle scuole statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, co. 14, della L. 124/1999[61].

In particolare, ha disposto che la procedura concorsuale straordinaria è bandita – per regione e classe di concorso – per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022, che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei co. da 1 a 4, fatti salvi, anche in tal caso, i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020.

Ogni candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione, per una sola classe di concorso per la quale ha maturato almeno un anno di servizio tra quelli richiesti come requisito.

Il bando determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale.

Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da svolgere, a legislazione vigente, entro il 31 dicembre 2021.

I candidati vincitori partecipano, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione, da organizzare anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva.

Le modalità di svolgimento della prova disciplinare e della prova conclusiva devono essere definite con decreto del Ministro dell’istruzione.

In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva, il candidato è assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022 sui posti di cui si è detto ante, che vengono resi indisponibili per operazioni di mobilità e (altre) immissioni in ruolo. Con l’immissione in ruolo dei vincitori, le graduatorie della procedura concorsuale straordinaria decadono.

Nel corso dall’a.s. 2022/2023 i docenti assunti svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Alla data di redazione della presente scheda, non si hanno notizie circa l’avvio della procedura.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 959
(Incarichi temporanei per le funzioni ispettive e immissione in ruolo di dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione)

 

 

L’articolo 1, comma 959, introdotto dal Senato, prevede la possibilità, per il Ministero dell’istruzione, di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2022, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

 

Più nello specifico, oltre alla possibilità di prorogare gli incarichi già conferiti fino alla data indicata, si stabilisce anche la possibilità – nei limiti della spesa, pari a € 7,9 mln per il 2022, che contestualmente si autorizza (spesa identica a quella già autorizzata per il 2021) – di conferirne di nuovi.

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse destinate dallo stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici.

 

A tali fini, si novella l’art. 230-bis, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 94, periodi terzo e ss., della L. 107/2015 aveva previsto la possibilità per il triennio 2016-2018 di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive al fine di garantire azioni di supporto alle scuole nell’attuazione della medesima legge, nonché assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. Aveva altresì disposto che tali incarichi potevano essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici dell’allora MIUR, anche in deroga alle percentuali previste dall'art. 19, co. 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di seconda fascia. A tal fine, aveva autorizzato una spesa nel limite massimo di € 7 mln annui per il triennio 2016-2018.

Infine, aveva previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti, in base all'art. 19, co. 1-bis, del medesimo d.lgs. 165/2001, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del MIUR, che rendesse conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

Con DM 12 novembre 2015, n. 882, il numero degli incarichi da conferire era stato individuato in 48, da ripartire fra Amministrazione centrale (3) e Amministrazione periferica (45).

Successivamente, l’art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha autorizzato l’allora MIUR, nell’ambito della dotazione organica vigente e in deroga a specifiche disposizioni relative all’avvio di procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni, a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 unità, con conseguente maggiore spesa di personale per € 7,9 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln annui a decorrere dal 2023[62].

Nelle more dell’espletamento del concorso (che a tutt’oggi non risulta essere stato bandito), il co. 4 dello stesso art. 2 ha rifinanziato l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 94, della L. 107/2015[63], al fine di continuare a consentire l’attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso co. 94. Ha comunque previsto che gli incarichi temporanei avrebbero dovuto avere termine all’atto dell’immissione in ruolo dei (primi 59) dirigenti tecnici a seguito del concorso e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, il rifinanziamento è stato pari a € 1,98 mln per il 2019 e a € 7,9 mln per il 2020.

In attuazione, con DM 14 maggio 2020, n. 3 si è proceduto alla ripartizione tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e gli Uffici scolastici regionali (USR) di 59 incarichi a tempo determinato di dirigente con funzioni tecnico-ispettive[64]. In base al DM, gli incarichi sono conferiti mediante procedura di selezione comparativa dei curricula, previa pubblicazione, sul sito del Ministero dell’istruzione e degli USR di appositi avvisi. Le procedure di selezione dovevano essere avviate entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

 

Successivamente, l’art. 230-bis, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato il Ministero dell’istruzione a prorogare, al massimo fino al 31 dicembre 2021, nelle more dello svolgimento del concorso, gli incarichi temporanei in questione, a tal fine facendo fronte ai relativi oneri, pari a € 7,9 mln per il 2021, con le risorse destinate dall’art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019, per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici. Conseguentemente, ha disposto che le assunzioni dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei.


 

Articolo 1, comma 960
(Disposizioni in materia di collaboratori scolastici)

 

 

Il comma 960, introdotto dal Senato, modifica la procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati nell’ambito della procedura per la stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.

 

A tal fine, sostituisce il comma 7-septies dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), introdotto dall’art. 1, co. 964, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021).

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2, co. 5, lett. da a) ad e), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), modificando i co. da 5-bis a 5-quater dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), inseriti dall’art. 1, co. 760, della L. di bilancio 2019 (L. 205/2018), e inserendo nello stesso i co. 5-quinquies e 5-sexies:

·     ha differito (dal 1° gennaio) al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico (co. 5-bis);

·     ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché inclusivi di 2018 e 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli, prevedendo che i candidati dovevano essere graduati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per titoli a posti di collaboratore scolastico, di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/1994, e disponendo che la stessa riguardava l’assunzione di 11.263 collaboratori scolastici. Ha, altresì, disposto che non poteva partecipare alla procedura il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, DPR 309/1990), i condannati per uno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie (artt. 600-septies.2 e 609-nonies c.p.), e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (co. 5-ter)[65];

·     ha confermato che le assunzioni all’esito della procedura selettiva erano autorizzate anche a tempo parziale e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Al contempo, ha previsto che, nel limite complessivo di 11.263 unità, i posti eventualmente residuati all’esito della stessa procedura dovevano essere utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell’ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell’ambito della medesima procedura – di soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia, in virtù della propria posizione in graduatoria[66] (co. 5-quater);

·     ha previsto che, sempre nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l’a.s. 2020/2021 dovevano essere avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria, a domanda – disciplinate da apposito accordo sindacale, e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – sui posti eventualmente ancora residuati all’esito della procedura di chiamata dall’apposita graduatoria nazionale[67] (co. 5-quinquies);

·     ha disposto che, dopo le operazioni di mobilità straordinaria per l’a.s. 2020/2021, il Ministero è autorizzato ad avviare una seconda procedura selettiva per soli titoli (graduando i candidati secondo le modalità previste nel co. 5-ter: si veda il già citato D.I. 1074/2019) per la copertura – originariamente, a decorrere dal 1° gennaio 2021, poi prorogato al 1° marzo 2021 dall’art. 5, co. 5, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) – dei posti eventualmente residuati. Poteva partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma anche a tempo determinato, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi. Non potevano, invece, partecipare i soggetti esclusi dalla partecipazione alla prima procedura selettiva, nonché i soggetti già inseriti nelle graduatorie della medesima[68]. Ha, altresì, previsto che: nelle more dell’avvio della procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all’esito delle procedure di mobilità dovevano essere sono coperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle graduatorie vigenti; le assunzioni sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili; le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto all’esito della seconda procedura selettiva sono utilizzate, nell’ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati all’esito della prima e, poi, della stessa seconda procedura selettiva; il personale immesso in ruolo all’esito della seconda procedura selettiva non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari; successivamente alle procedure selettive, nel rispetto del limite di spesa, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili (co. 5-sexies).

Successivamente, l’art. 1, co. 964, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), inserendo, come detto, il co. 5-septies nell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ha previsto che i posti che, nell’ambito degli 11.263 autorizzati dal co. 5-ter siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi previste dai commi da 5-ter a 5-sexies (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva (di cui al co. 5-sexies) che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un’(ulteriore) apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva.

Inoltre, ha confermato, mutatis mutandis, l’applicabilità di quanto previsto per la seconda procedura selettiva in ordine alla possibilità di assunzioni a tempo parziale, di utilizzo delle risorse derivanti da cessazioni, di esclusione del riconoscimento del servizio pregresso, all’autorizzazione di assunzioni per la copertura dei posti resisi nuovamente disponibili.

 

Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, si dispone ora, sostituendo, come detto, il co. 5-septies dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che, sempre nell’ambito degli 11.263 posti di cui al co. 5-ter, il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad avviare una (terza) procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all’esito della seconda procedura selettiva, graduando i candidati con le stesse modalità previste per quest’ultima (si veda il già citato D.I. 13 maggio 2021 n. 156).

La (terza) procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla seconda procedura selettiva che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza (al riguardo, tuttavia, si veda, infra, quanto disposto con riferimento ai requisiti di ammissione).

Inoltre, con riferimento agli stessi posti eventualmente residuati all’esito della seconda procedura selettiva, si dispone che essi sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell’ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza.

Si valuti l’opportunità di chiarire meglio il raccordo fra la terza procedura selettiva e il collocamento in ruolo una tantum.

 

I posti eventualmente residuati all’esito della terza procedura selettiva sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell’ordine della stessa graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie della seconda procedura selettiva.

 

Si dispone, poi, che i requisiti di ammissione e le cause di esclusione – si intenderebbe, alla terza procedura selettiva – sono gli stessi previsti per la seconda procedura selettiva, “ivi compreso l’aver partecipato alla relativa procedura”.

Si valuti l’opportunità di chiarire come si combini il requisito relativo alla partecipazione alla seconda procedura selettiva con la previsione che la terza procedura selettiva è destinata a chi non abbia potuto partecipare alla stessa seconda procedura selettiva per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

 

Al contempo si prevede – in analogia con quanto disposto per le precedenti procedure selettive - che i requisiti per la partecipazione, unitamente alle modalità di svolgimento della stessa e ai termini per la presentazione delle domande, devono essere determinati con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Rimane fermo che:

·     le assunzioni da effettuare secondo le nuove modalità sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse stabili e certe;

·     le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del nuovo comma 5-septies sono utilizzate, nell’ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e (nuovo) 5-septies del citato art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 69/2013).

Si replica, inoltre, quanto previsto con riferimento alla seconda procedura selettiva, ossia che:

·     nelle more dell’avvio della terza procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all’esito della stessa seconda procedura selettiva sono coperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle graduatorie vigenti;

·     il personale immesso in ruolo non ha diritto, né a fini giuridici, né a fini economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 961
(Assunzioni Forze di Polizia e Vigili del fuoco)

 

 

La disposizione istituisce di un fondo presso lo stato di previsione del MEF destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il fondo ha la seguente dotazione:

§  2 milioni di euro per l’anno 2022;

§  14,5 milioni di euro per l'anno 2023;

§  31 milioni di euro per l’anno 2024;

§  50 milioni di euro per l’anno 2025;

§  62 milioni di euro per l’anno 2026;

§  68,5 milioni di euro per l’anno 2027;

§  71 milioni di euro per l’anno 2028;

§  74 milioni di euro per l’anno 2029;

§  77 milioni di euro per l’anno 2030;

§  79 milioni di euro per l’anno 2031;

§  106 milioni di euro a decorrere dal 2032.

 

Si dispone, inoltre, l’incremento, se necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, si provvede all'attuazione della presente disposizione, nei limiti delle predette risorse finanziarie.

 

 


 

Articolo 1, comma 962
(Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica)

 

 

Il comma 962, introdotto nel corso dell’esame al Senato, riduce la dotazione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l’anno 2023, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032.

 

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L: n. 282/2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3075).

 

Nel disegno di legge di bilancio 2022-2024 (A.S. 2448 - Sezione II), il capitolo 3056 presentava una dotazione a legislazione vigente pari a 567,5 milioni di euro per il 2022, 334,6 milioni di euro per il 2023 e 235,5 milioni di euro per il 2024.

A seguito delle modifiche approvate in Senato, il Fondo presenta ora nel bilancio triennale 2022-2024, come integrato dalla Nota di variazioni, una dotazione di 522,7 milioni per il 2022, di circa 457,1 milioni per il 2023 e di 378,9 milioni per il 2024.


 

Articolo 1, comma 963
(Fondo per i cammini religiosi)

 

 

L’articolo 1, comma 963, introdotto al Senato, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo per i cammini religiosi, dotandolo di 3 milioni di euro per il 2022.

 

Il Fondo è finalizzato al rilancio e alla promozione turistica dei percorsi dei "cammini" religiosi e al recupero e alla valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Le modalità attuative della misura sono demandate ad un decreto del Ministero del Turismo.

Si rileva che non viene indicato il termine per l’adozione del decreto ministeriale.

 

Nel dicembre 2015 è stato firmato un Protocollo d'Intesa tra MiBACT, MIT, ANAS SpA e Agenzia del Demanio per l'avvio di un progetto di valorizzazione di immobili pubblici di proprietà dello Stato e di altri Enti, situati lungo CAMMINI E PERCORSI di carattere sia storico - religioso che ciclopedonale (cd. "Progetto Cammini e percorsi"). Il progetto è richiamato nel Piano straordinario per la mobilità turistica- PSMT 2017-2020, documento di programmazione approvato dal MIT, parallelamente all'adozione del Piano Strategico per il Turismo - PST 2017-2020, volto a favorire la fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese.

Circa l'attuazione del Progetto, si rinvia al Dossier predisposto dall'Agenzia del Demanio, aggiornato all'anno 2018, nonché al sito istituzionale dell'Agenzia.

Nel Piano strategico per il turismo 2017-2022, nella linea di intervento A3, in connessione con i progetti già attivati, sono state previste proposte azioni per "Ampliare, innovare e diversificare l'offerta turistica", anche attraverso la mappatura permanente delle destinazioni turistiche regionali e dei relativi prodotti, il recupero e riutilizzo sostenibile dei beni demaniali a uso turistico e, nello specifico, la creazione di forme di percorrenza alternative - vie e cammini - quali strumenti di conoscenza capillare e ramificata della storia e del patrimonio diffuso dell'Italia (pag. 52 e ss).

In considerazione di quanto previsto dal Piano strategico per il turismo, nel corso dell'anno 2017 sono stati rispettivamente definiti dal MIBACT (ora MIC) e dal MIT, l'Atlante dei Cammini d'Italia.

Quanto ai principali interventi finanziari adottati a livello statale per lo sviluppo dei cammini e percorsi, si ricorda che la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015, articolo 1, comma 640) ha destinato per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Inoltre, 60 milioni a valere sul "Piano Stralcio Turismo e cultura" FSC 2014-2020 sono stati destinati ai cammini storici suddivisi in:

·       20 milioni per i cammini religiosi di san Francesco e santa Scolastica con interventi strutturali e infrastrutturali nei tracciati dei percorsi francescani in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche,

·       20 milioni per Appia regina viarum con la valorizzazione dell'antico tracciato romano fino a Brindisi

·       20 milioni per la via Francigena[69]

Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si segnala l’investimento Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici (M1C3-I.4.3), nella titolarità del Ministero del Turismo, cui sono destinati 500 milioni di euro. Di tale importo, 160 milioni sono destinati ai Cammini giubilari (Dalla Roma pagana alla Roma cristiana), per la valorizzazione, la messa in sicurezza, il consolidamento antisismico, il restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici.


 

Articolo 1, comma 964
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali)

 

 

L’articolo 1, comma 964, introduce alcune disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali.

 

In particolare si prevede che, al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali, assicurando al contempo l’equilibrio economico-finanziario, in sede di gara, in relazione concessioni autostradali, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina prevista dall’Autorità di regolazione dei trasporti, può prevedere che all’equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico, delle risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale purché quest’ultima infrastruttura sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

 

Nel caso in cui si ricada in questa fattispecie il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie dovrà sottoscrivere una convenzione di concessione e risulterà solidalmente responsabile nei confronti dell’amministrazione concedente dell’esatto adempimento, da parte del titolare della concessione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione.

Al contempo, il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie può incrementare, in misura corrispondente all’entità delle risorse messe stesse, l’importo degli investimenti effettuati in relazione all’infrastruttura che gli viene affidata.

 

Il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie, invece, riduce, in misura corrispondente all’entità delle risorse messe a disposizione, l’importo degli investimenti effettuati in relazione infrastruttura che gli è stata affidata.


 

Articolo 1, comma 965
(Impianti per la ventilazione meccanica controllata
nelle scuole statali)

 

 

Il comma 965, introdotto dal Senato, prevede che le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 possano essere destinate anche all’installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.

 

A tal fine, novella l’art. 58, co. 4-bis, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), inserendo la lett. g).

 

L’art. 58, co. 4, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di € 350 mln per il 2021, da destinare a spese per l’acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali.

Il co. 4-bis ha specificato le finalità alle quali possono essere destinate le risorse.

Si tratta di:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) ed altri bisogni educativi speciali (BES);

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

 

Il riparto delle risorse è stato operato con D.I. 265 del 16 agosto 2021.

Con Nota prot. 907 del 24 agosto 2021 sono poi state fornite alle scuole indicazioni operative per l’utilizzo delle stesse risorse.

 


 

Articoli 1, comma 966
(Autorità sistema portuale Mar Tirreno Centro-Settentrionale )

   

 

L'articolo 1, comma 966 prevede un riconoscimento di un contributo pari a 2 milioni di euro, per l’anno 2022 a favore dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale.

 


 

Articolo 1, comma 967
(Istituzione di una Banca dati dei minori in affido,
delle famiglie e delle persone affidatarie)

 

 

Il comma 967 istituisce un fondo, dotato di 500.000 euro per il 2022, finalizzato a costituire una banca dati dei minori per i quali è disposto l’affidamento familiare e dei soggetti disponibili ad accoglierli.

 

In particolare, il comma 967 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro il fondo per la costituzione di una banca dati dei minori per i quali è disposto l’affidamento familiare nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie. La banca dati dovrà agevolare i procedimenti di affido.

Per il 2022 il Fondo è dotato di 500.000 euro.

 

Si ricorda che sono attualmente in corso di esame in Commissione Giustizia alla Camera alcune proposte di legge (AA.C. 2102, 2264, 2796, 2897, 2937, 3148) che prevedono l’istituzione di banche dati analoghe a quella oggetto della disposizione in commento.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 968
(Contributo in favore della Associazione DONNEXSTRADA)

 

 

Il comma 968 riconosce un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore della Associazione DONNEXSTRADA.

 

Nel dettaglio la disposizione, introdotta nel corso dell'esame in Senato, nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, riconosce un contributo pari a 200.000 euro annui per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA. Tale contributo è specificamente volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.

 

DONNEXSTRADA è un’Associazione che offre aiuto alle vittime di violenza di genere per garantire una adeguata sicurezza alle donne anche per strada. Al momento i servizi attivi dell'Associazione sono due: le DirettexStrada e lo Sportello di Supporto Psicologico.

 

   


 

Articolo 1, comma 969
(Lavoratori fragili)

 

 

Il comma 969 - introdotto dal Senato - riconosce, per il 2022, nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il medesimo anno, un indennizzo, pari a 1.000 euro, in favore dei cosiddetti lavoratori fragili (pubblici e privati) che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro, in base alla norma transitoria ivi richiamata, e non abbiano goduto della relativa indennità, in ragione del superamento del limite di durata del trattamento di malattia.

L'indennità una tantum di 1.000 euro in oggetto è esclusa dalla base imponibile (ai fini delle imposte sui redditi); per la medesima indennità non è riconosciuto l'accredito figurativo ai fini previdenziali. Essa è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti in oggetto.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del summenzionato limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori

Per un quadro sulla normativa transitoria sull'indennità per assenza dal servizio dei cosiddetti lavoratori fragili, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 8 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, scheda presente nel dossier n. 468/2 del Servizio Studi del Senato e n. 490/2 del Servizio Studi della Camera dei deputati[70].

 


 

Articolo 1, comma 970
(Controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi)

 

 

L'articolo 1, comma 970, introdotto in prima lettura, attribuisce all'Autorità di governo competente in materia di sport la facoltà di potersi avvalere della società Sport e Salute SpA  nell'ambito dell'attività di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n.145 del 2018. Attribuisce alla richiamata Autorità di governo il potere di nominare uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA). Dispone infine in ordine alle modalità di adeguamento dello statuto, dei principi fondamentali e dei regolamenti del CONI, nonché  degli statuti e dei regolamenti delle FSN e delle DSA a quanto previsto nel presente comma.

 

A tal fine, l'articolo novella l'articolo 2 del DL n.5 del 2021 (conv., con modif., dalla L. n.43 del 2021), inserendo all'articolo 2, i commi 1-bis e 1-ter.

Il citato articolo 1, comma 630, della L. n.145 del 2018 riguarda il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa. Un riferimento agli organismi sportivi è rinvenibile al terzo periodo, che concerne modalità di finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Nello specifico stabilisce che al finanziamento di tali organismi si provveda a valere sulla quota destinata a Sport e salute Spa - ai sensi del primo periodo del medesimo comma 630 - delle risorse derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in determinati settori di attività sportiva (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive).

Le risorse complessivamente spettanti al CONI e a Sport e salute Spa sono definite nella misura annua del 32 per cento delle predette entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui.

A seguito di modifica intervenuta con il decreto-legge n. 5 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2021, le risorse destinate al CONI sono state incrementate, passando a 45 milioni di euro annui (rispetto ai precedenti 40 milioni), e, corrispondentemente, sono state ridotte le risorse destinate a Sport e salute Spa, definite in una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui (rispetto ai precedenti 368 milioni).

Si segnala che l'articolo 46 del DL 152 del 2021, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalle Camere (AS 2483) ed in attesa di pubblicazione, riconosce a Sport e Salute S.p.A., per l'anno 2021, un contributo di euro 27.200.000, destinato al finanziamento degli organismi sportivi. Nel corso dell'esame parlamentare è stato inserito l'art.46-bis che destina ai medesimi organismi una quota non inferiore al cinquanta per cento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n.178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

L'Autorità di Governo competente in materia di sport potrà avvalersi di Sport e Salute SpA nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente[71].

Il comma in esame - nell'attribuire, come detto, all'Autorità di governo in materia di sport il potere di nominare uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA) - specifica che rimane in ogni caso fermo il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.242 del 1999.

Il citato art.7, comma 2, lettera a), individua, tra i poteri della giunta nazionale del CONI, quello di formulare la proposta di statuto dell'ente.

Il comma in esame dispone altresì che resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a FSN e a DSA o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi. Ciò secondo quanto disposto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del richiamato d.lgs. n.242 del 1999.

Il citato articolo 5, comma 2, individua i compiti spettanti al Consiglio nazionale del CONI. Fra l'altro, il Consiglio: stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti (lettera e)); stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale (lettera e-bis)); delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali (lettera e-ter)).

 

Il CONI è tenuto ad adeguare il proprio statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni recate nell'articolo in esame. Tale adeguamento dovrà avere luogo entro 120 giorni "dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Trattandosi di una novella ad un decreto-legge, il riferimento "all'entrata in vigore della presente legge" andrebbe sostituito con quello "all'entrata in vigore della presente disposizione". Si valuti una modifica del testo nel senso indicato.

Le FSN e le DSA, a loro volta, sono chiamate ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti, entro 180 giorni dalla data di approvazione delle "modifiche statutarie del CONI".

Poiché il CONI è tenuto ad adeguare, oltre al proprio statuto, anche i principi fondamentali degli statuti delle FSN e delle DSA, oltre ai regolamenti, si valuti l'opportunità di riferire il termine dei 180 giorni all'avvenuto adeguamento da parte del CONI anche degli atti ulteriori rispetto al proprio statuto.

Qualora i termini decorrano infruttuosamente, l'Autorità di Governo in materia di sport provvede alla nomina di un Commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge. A tale nomina detta Autorità provvede con proprio decreto da adottare "entro i trenta giorni successivi" (si intende alla scadenza dei predetti termini).

 


 

Articolo 1, comma 971
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

 

Il comma 971, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

L’istituzione del richiamato Fondo è finalizzata a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei suddetti lavoratori, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

L'attuazione dell'intervento previsto è demandata a un apposito provvedimento normativo, nei limiti delle sopra citate risorse, che costituiscono il relativo limite di spesa.

Si valuti l’opportunità di specificare la natura del provvedimento normativo di attuazione previsto dalla norma.

 

Si ricorda che, con riferimento al contratto di lavoro a part time verticale ciclico (o multi-periodale) – in cui la prestazione lavorativa si articola solo su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno – la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 350), recependo un indirizzo giurisprudenziale costante, ha incluso anche le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico per i titolari di contratti a part time ciclico verticale.

 


 

Articolo 1, comma 972
(Fibromialgie)

 

 

Il comma 972, inserito al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022.

 

La sindrome fibromialgica, che in Italia interessa circa due milioni di persone, in maggioranza donne, è una forma di dolore muscoloscheletrico diffuso, accompagnato da affaticamento (astenia), facile esauribilità muscolare, sonno disturbato e alterazioni neurocognitive (difficoltà a mantenere la concentrazione, difficoltà nella memoria a breve termine). Spesso i pazienti riferiscono anche cefalea muscolotensiva, e una serie di altri disturbi legati al sistema nervoso autonomo (crampi, occhi secchi, minzione alterata, disturbi gastrointestinali).

La sinrome fibromialgica è stata riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal 1992, anno in cui venne inserita nella revisione dell’ICD-10 (Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati).

La diagnosi di sindrome fibromialgica rimane essenzialmente clinica in quanto non è attualmente disponibile un biomarcatore diagnostico, specialmente nelle fasi precoci della malattia. L'eterogeneità dei sintomi e gli obiettivi terapeutici altamente personalizzati, possono costituire un ostacolo nel riconoscimento e nella misurazione della severità della malattia. Per questo le persone affette da fibromialgia devono spesso aspettare anni per arrivare a una diagnosi, spesso sono stigmatizzate e impossibilitate ad intraprendere percorsi terapeutici adeguati.

Per la fibromialgia esistono però linee guida, centri di riferimento e anche un PDTA con valenza nazionale. Inoltre, alcune regioni hanno predisposto Linee di indirizzo per la diagnosi e la cura della fibromialgia o addirittura atti legislativi che prevedono il suo riconoscimento quale patologia invalidante (fra le altre Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lombardia, Regione Veneto, Valle d’Aosta, Sardegna).

Numerose le iniziative parlamentari in corso fra le quali si ricordano la risoluzione Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti approvata all’unanimità il 15 novembre 2017 dalla Commissione XII della Camera mentre è in corso di esame presso la 12° Commissione (Igiene e sanità) del Senato il disegno di legge A.S. 299 Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia (qui i documenti acquisiti nel corso dell’esame). Il 20 ottobre 2021 il Ministro della salute rispondendo, nel corso del question time, all’interrogazione n. 3-02554 (Noja ed altri) Iniziative di competenza per riconoscere la fibromialgia quale malattia invalidante e per garantire un trattamento dei pazienti appropriato e omogeneo sul territorio nazionale ha sottolineato “La fibromialgia da tempo è oggetto di un numero cospicuo di segnalazioni e di atti parlamentari volti a chiedere una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e della classe medica nei confronti dei pazienti e un eventuale inserimento tra le patologie soggette a specifica tutela. In particolare, le richieste riguardano l'inserimento della fibromialgia tra le malattie croniche invalidanti che danno diritto all'esenzione della spesa sanitaria per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale necessarie al monitoraggio della malattia e alla prevenzione degli aggravamenti e delle complicazioni, fermo restando che il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione degli assistiti, nelle strutture pubbliche e private accreditate, tutte le prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza. Ciò premesso, con riferimento a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, segnalo che la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale è impegnata nell'esame e nella valutazione di tale richiesta di inserimento e delle relative prestazioni di specialistica ambulatoriale appropriate per il monitoraggio della malattia da concedere in regime di esenzione”.

 

 


 

Articolo 1, comma 973
(Contributo a favore dell'INDIRE)

 

L'articolo 1, comma 973, inserito nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di contributo a favore dell'Istituto di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

 

Il contributo è finalizzato a garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica.

 

L'istituto INDIRE - sorto a Firenze nel 1925 come Mostra didattica nazionale e, attraverso un percorso evolutivo, divenuto Istituto di documentazione, innovazione e ricerca educativa nel 2001 - ha sempre accompagnato l’evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.

In particolare, l'INDIRE concorre a realizzare gli obiettivi del sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica, nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche (art. 4 del regolamento di cui al DPR n. 80 del 2013).

Ai sensi dello Statuto, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 2017, l'INDIRE è ente di ricerca di diritto pubblico, dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione.

L’Istituto ha sede legale a Firenze e svolge la propria attività, oltre che presso la sede centrale, anche presso tre ulteriori sedi (Torino, Roma e Napoli).


 

Articolo 1, comma 974
(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

 

 

Il comma 974 - introdotto dal Senato - dispone un incremento per 5 milioni (per il 2022 e 2023) del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

 

 

Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è stato istituito dall'articolo 1 della legge n. 198 del 2016.

Tale Fondo è inteso a dare piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale.

In esso confluiscono un novero di risorse, quali quelle: statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria; statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale; le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di un insieme di soggetti passivi (concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet). Al Fondo affluiscono inoltre talune risorse provenienti dal canone di abbonamento alla radiotelevisione.

Esso è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con d.P.C.m. (allo stato, il più recente è il d.P.C.m. 21 settembre 2021; con distinto d.P.C.m è stabilita annualmente la destinazione delle risorse del Fondo, assegnate alla Presidenza del Consiglio).

La disposizione in esame stabilisce un incremento del Fondo di 5 milioni - per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Si ricorda che lo stanziamento per il Fondo previsto dal disegno di legge di bilancio originario (su cui dunque agisce l'incremento così disposto) è per il 2022 di 195,68 milioni, per il 2023 di 149,88 milioni (identici valori, in conto cassa ed in conto competenza).


 

Articolo 1, comma 975
(Contributo per l’Istituto Affari internazionali di Roma
)

 

 

L’articolo 1, comma 975, attribuisce un contributo di 200.000 euro per l'anno 2022 all'Istituto Affari Internazionali di Roma, con lo scopo di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi.

 

L'articolo in commento riconosce un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma, al fine di conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di Difesa comune in ambito Unione Europea.

 

Al riguardo, si ricorda che la legge di bilancio per il 2020, per favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dello IAI, ha riconosciuto al medesimo un contributo straordinario di 200.000 euro per il 2020 e 100.000 euro per il 2021, finalizzato alla digitalizzazione dei suoi fondi archivistici.

 

L’Istituto Affari Internazionali (IAI) è stato fondato nel 1965 dalla Fondazione Olivetti, dall’Associazione di cultura e politica “Il Mulino” e dal Centro studi “Nord e Sud” su iniziativa di Altiero Spinelli, suo primo direttore.

L’Istituto Affari internazionali di Roma promuove la conoscenza dei problemi di politica internazionale mediante studi, ricerche, incontri e pubblicazioni.

I principali filoni di studio dello IAI si incentrano sui seguenti temi:

1. UE, politica e istituzioni

2. Attori globali (USA, Asia, Africa e America Latina)

3. Europa orientale e Eurasia

4. Mediterraneo e Medioriente

5. Sicurezza, Difesa, Spazio

6. Energia, clima e risorse

7. Multilateralismo e governance globale

8. Politica estera dell’Italia.

La biblioteca dello IAI - aperta al pubblico - si è costituita nel 1965 con la creazione stessa dell’Istituto, rappresentando un punto di riferimento qualificato per esperti e studiosi italiani di temi internazionalistici. Attualmente conta più di 27.000 volumi, ivi comprese le annate dei 589 periodici cessati e dei 95 periodici in corso. La crescita annuale è di circa 350 nuove accessioni. La base bibliografica automatizzata conta oltre 23.000 record.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 976
(Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico
sostenibile locale)

 

 

L’articolo 1, comma 976 autorizza un contributo di 500.000 euro per il 2022 a favore dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero a valere sul fondo esigenze indifferibili.

 

Il presente articolo dispone al comma 1 un contributo per il 2022 a favore dell'Osservatorio istituito nella città di Venezia con legge regionale del Veneto 27 febbraio 2008, n. 1.

Si ricorda che il 2 novembre 2021, nell’ambito della discussione del disegno di legge AS 2169, Legge europea 2019-2020, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G14.100 che impegna il Governo a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli.  Nei considerata si dà conto del fatto che: occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza; il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea.

La legge regionale del Veneto n. 2008/1, legge finanziaria regionale per il 2008, stabiliva all'art. 57, rubricato "Adesione della Regione del Veneto alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà (FISPMED) - ONLUS" l'adesione alla Federazione internazionale de quo in qualità di socio fondatore.

Dal sito web di FISPMED risulta che:

·       l’associazione “Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la Lotta contro la Povertà nel Mediterraneo-Mar Nero” – FISPMED – nasce nel 2004 sulla base dell’esperienza positiva acquisita attraverso il progetto Seam, supportato dalla Commissione Europea (DG Allargamento e DG Politiche Regionali) e del Ministro dell’Ambiente Italiano, il quale diede origine al network composto da 188 partners appartenenti a 38 differenti paesi, rappresentanti di istituzioni culturali, ong, agenzie non governative, centri di studio, istituti di ricerca, università. Nel 2008 la Regione del Veneto con Legge regionale approvata all’unanimità diviene socio Fondatore. L’associazione, ad oggi, conta 229 partners in 39 paesi diversi dell’area Euro-Mediterranea e del Mar Nero, che territorialmente e statutariamente, rappresentano, oltre 1,8 milioni di cittadini e cittadine della medesima area.

·       Sono soci di FISPMED i due più significativi network di rappresentanza confindustriale del Mediterraneo-Mar Nero. FISPMED ha chiesto all’Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea, all’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e ai co-Presidenti dell’Unione per il Mediterraneo il riconoscimento con status di osservatore. Ha già ottenuto lo status di osservatore dal Parlamento del Mar Nero. Ha partecipato alle Assemblee Parlamentari del Parlamento per il Mediterraneo e dell’Assemblea Parlamentare per l’Unione per il Mediterraneo. La FISPMED ONLUS co-coordina la rete nazionale della Anna Lindh Foundation: http://www.euromedalex.org/networks/italy ; Fondazione di proprietà dell’Unione Europea e dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Rete vigilata dal Ministero degli Affari Esteri. Ed è fondatore della RIDE: http://www.alfitaly.org/alf-italy/

·       La FISPMED si occupa del Sustainable Development Solutions Network per l’area Mediterranea assieme all’Università di Siena.

Numerosi disegni di legge sono stati presentati a partire dalla XV legislatura per le finalità di un Osservatorio euro-mediterraneo  - Mar Nero. Nell'attuale legislatura è stato presentato sul tema il ddl AS 432 a firma Causin il cui esame non è ancora iniziato. Il testo prevede l'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero da parte di Fispmed per attuare le finalità previste dall'art. 1, comma 1124 della legge finanziaria per il 2007 che istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile presso il MinAmbiente allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale si settori produttivi o aree geografiche e progetti internazionali di cooperazione ambientale sostenibile; prevede che la gestione dell'Osservatorio sia finanziata dal MAECI e il parere parlamentare sul programma annuale dell'Osservatorio. È stato invece ritirato il ddl a firma Pittella AS.2124.


 

Articolo 1, comma 977
(Programma di interventi per i territori del Mezzogiorno)

 

 

Il comma 977, introdotto dal Senato, chiama il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a individuare, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica. Le finalità del programma sono: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deeptech start-up per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di advisoring ai fondatori di start-up innovative per assisterli nell’evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell’espansione sui mercati; d) mettere a fianco di start-up innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a start-up innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di interventi considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell’economia del Mezzogiorno dando priorità all’information technology, all’agroalimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all’automotive e all’aerospaziale. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, di cui alla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 177, L. n. 178/2020).

 

Al riguardo, si ricorda che i commi 177-178 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 dispongono una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi. Le norme definiscono, altresì, i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord.

In particolare, il comma 177 dispone una prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nell’importo di 50 miliardi di euro, destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese. In analogia con i precedenti cicli di programmazione, le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord. Il finanziamento è autorizzato secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l’anno 2030 (comma 178).

Il comma 178 dispone quindi che al completamento delle risorse da destinare al FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 si provvederà mediante le successive leggi di bilancio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196/2009 consente di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter modulare e/o rifinanziare le risorse autorizzate da leggi di spesa secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa, mediante interventi in Sezione II.

Le lettere da a) a m) del comma 178 in esame recano un'analitica disciplina per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027.

 

L'articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012) definisce l'impresa

start-up innovativa come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: b) è costituita da non più di sessanta mesi; c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.


 

Articolo 1, commi 978 e 979
(Disposizioni in materia di camere di commercio)

 

 

L’articolo 1, commi 978-979, introdotti nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina del riordino del sistema camerale, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico accerti lo stato di realizzazione al 30 giugno 2022 delle disposizioni sul riordino del sistema camerale (articolo 3 del D.lgs. n. 219/2016) e conseguentemente ne definisca le modalità di attuazione, rendendone comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

 

Nel dettaglio, si prevede che il Ministro dello sviluppo economico accerti lo stato di realizzazione al 30 giugno 2022 delle disposizioni che prevedono il riordino del sistema camerale (articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219) e, conseguentemente, ne definisca le modalità di attuazione, rendendone comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari (comma 978).

Le procedure di riordino ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui sopra (comma 978).

 

La legge 29 dicembre 1993, n. 580 reca la disciplina delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualificandole come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 219, ha riformato le funzioni delle camere di commercio, l'organizzazione e la governance complessiva del sistema camerale.

In particolare, sulla base dell'articolo 3 del decreto legislativo (“Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale”), l'Unioncamere ha trasmesso al MISE una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una camera di commercio per regione; accorpamento delle camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte).

Il medesimo art. 3 ha poi rinviato a un successivo decreto del MISE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione.

In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del MISE 8 agosto 2017 ("Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale"), che prevedeva la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento delle sedi (che passano dalle attuali 95 a 60), salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione.

La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2017, n. 261, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3, comma 4, del decreto legislativo n. 219/2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", anziché previa intesa con detta Conferenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 5 gennaio 2018 (Prot. 0008663), è intervenuto in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017, sottolineando che a seguito della sentenza il ricordato decreto 8 agosto 2017 ha cessato di avere efficacia.

È stato quindi adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, anch’esso volto alla riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale. Sullo schema di decreto la Conferenza Stato-regioni -  riunitasi il 21 dicembre 2017 e l’11 gennaio 2018 - non ha approvato l’intesa.

Il decreto contiene l’elenco delle 42 camere di commercio già accorpate o rimaste invariate prima del D.M. 16 febbraio 2018 e successivamente l’elenco delle 18 camere di commercio che si stanno accorpando e delle 45 camere di commercio da accorpare.

Va segnalato che in un nuovo giudizio di legittimità costituzionale (sentenza 28 luglio 2020, n. 169), la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle camere di commercio, laddove la legge di delega prevede il parere, anziché l’intesa, tra lo Stato e le Regioni sul decreto legislativo di attuazione.

La Corte costituzionale ha chiarito che le camere di commercio presentano una natura mista, costituendo da un lato «organi di rappresentanza delle categorie mercantili», de dall’altro «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche».

Dalla loro vocazione pubblicistica discende l’attribuzione a tali soggetti della qualifica di «enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica». Le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono, pertanto, «una disciplina omogenea in ambito nazionale».

Per quanto riguarda la procedura di adozione del decreto ministeriale, la Corte ha rilevato che a seguito della pronuncia n. 261/2017, “l’atto ministeriale inizialmente adottato è stato ritirato e sostituito con altro atto su cui il Governo ha, a più riprese, tentato di raggiungere un accordo con le Regioni, come testimonia l’andamento delle riunioni della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre del 2017 e dell’11 gennaio 2018, e come si evince dalle numerose riunioni tecniche che si sono tenute a latere della Conferenza stessa e di cui viene dato atto nei relativi verbali. Solo a seguito di queste reiterate interlocuzioni il Consiglio dei ministri ha deliberato, l’8 febbraio del 2018, di superare l’impasse, autorizzando il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto ministeriale (emanato il successivo 16 febbraio)”. Non può dunque sostenersi che il procedimento innescato dall’art. 10 della legge n. 124 del 2015 sia stato condotto senza rispettare i canoni della leale collaborazione. Non rileva, a questo proposito, la mancata intesa sul testo del decreto ministeriale, posto che l’intesa non pone un obbligo di risultati ma solo di mezzi. “il superamento del dissenso deve essere reso possibile, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, per evitare che l’inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, impedendo ogni deliberazione”, sempre che le procedure volte a raggiungere l’intesa siano configurate in modo tale da consentire l’adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze.

 

Rideterminatasi in questo modo la questione relativa alle competenze statali, è successivamente intervenuto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), che ha fissato (articolo 61), al 30 novembre 2020 il termine ultimo per chiudere i procedimenti di accorpamento. Scaduto tale termine, per gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, è prevista la decadenza con facoltà per il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, di nominare un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

 

In alcuni casi la nomina non si è rivelata agevole e il processo risulta ancora in corso: da qui la necessità sottesa al nuovo articolo aggiuntivo di porre un ulteriore termine, con una procedura che porti alla conclusione dell’iter di accorpamento delle camere di commercio.

 

Una menzione a parte meritano le recenti disposizioni che stanno riguardando in particolare il sistema camerale della regione Sicilia.

 

L’articolo 54-ter del D.L. n. 73/2021 ha attribuito alla Regione siciliana, in considerazione delle sue competenze e della sua autonomia, la facoltà di provvedere, entro il 31 dicembre 2021, alla riorganizzazione del proprio sistema camerale anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso - nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico, nonché del rispetto del numero massimo di camere di commercio previsto a livello complessivo dal decreto legislativo n. 219/2016 (art. 3, comma 1) - e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale (comma 1).

Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro il 24 agosto 2021 (trenta giorni dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge), anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Il Ministro dello sviluppo economico deve nominare con proprio decreto, d’intesa con il Presidente della Regione siciliana, un commissario ad acta per ciascuna delle predette camere di commercio.

 

All’interno del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, ancora in corso di conversione, è stato inserito un comma aggiuntivo all’articolo 28 che modifica la disciplina descritta. Le modifiche alla disciplina sono finalizzate a precisare i criteri di scelta del commissario che, per ciascuna delle nuove camere di commercio, deve essere nominato dal Ministro dello sviluppo economico, nelle more della riorganizzazione complessiva del sistema camerale siciliano. Il commissario deve essere scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite decadono a decorrere dalla nomina dei commissari.


 

Articolo 1, commi 980-984
(Disposizioni in materia di animali da pelliccia)

 

 

I commi da 980 a 984 – introdotti dal Senato – prevedono il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia e istituiscono un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, volto a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia.

 

Nello specifico, il comma 980, stabilisce il divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione di visoni (Mustela viso e Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides) cincillà (Chincilla laniger) e, più in generale, di animali di qualsiasi specie allevati al fine di ricavarne pelliccia.

 

Il comma 981 prevede che, in deroga al divieto di cui al comma precedente, gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge possono continuare a detenere gli animali presenti nelle strutture per il periodo necessario alla loro dismissione non oltre, però, il termine del 30 giugno 2022, fermo restando quanto previsto, dall’ordinanza del 21 novembre 2020 del Ministro della salute, recante “Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale” e successive disposizioni dello stesso Ministro della salute in materia di diffusione di zoonosi (ossia di malattie che si trasmettono, direttamente o indirettamente, dagli animali all’uomo).

Si ricorda, in proposito, che con la sopra citata ordinanza del 21 novembre 2020 il Ministro della Salute ha disposto la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021, anche a seguito della decisione della Danimarca, il principale paese europeo di esportazione delle pellicce, di abbattere tutti i visoni sul suo territorio nazionale in seguito al ritrovamento di alcune varianti di Sars-CoV-2 mutate che sarebbero passate dall'animale all'uomo. Successivamente, con ordinanza del 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, le disposizioni contenute nella richiamata ordinanza del 21 novembre 2020 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021.

 

Il comma 982 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, volto a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, dispongano ancora di un codice di attività (anche qualora non detengano animali). 

 

Al riguardo, si osserva, che il codice di attività cui fa riferimento la richiamata disposizione sembra essere quello relativo al relativo codice Ateco, ossia al codice 01.49.20, denominato “Allevamento di animali da pelliccia”.

 

Il comma 983 demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (rectius Ministro) - da adottarsi, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica e sentite le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge - il compito di individuare i criteri e le modalità di erogazione dell’indennizzo di cui al comma 3.

 

Il comma 984 prevede che il decreto interministeriale di cui al comma 983, disciplini anche l’eventuale cessione di animali e detenzione ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti e delle misure indicate dal Ministro della salute ai fini della prevenzione della diffusione di zoonosi.

 


 

Articolo 1, commi 985-987
 (Accisa sulla birra)

 

I commi 985-987, introdotti al Senato, apportano modifiche all’accisa sulla birra.

In sintesi:

·       la misura della riduzione dell’accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40 al 50 per cento;

·       sono introdotte specifiche misure di riduzione dell’accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri, per il solo anno 2022;

·       si riduce, limitatamente all’anno 2022, la misura dell’accisa generale sulla birra, che per il predetto anno viene rideterminata in 2,94 euro. Si chiarisce che la misura dell’accisa torna a 2.99 euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 2023.

 

 

Il comma 985, più in dettaglio, apporta modifiche all’articolo 35 del Testo Unico Accise – TUA (D.Lgs. n. 504 del 1995) con particolare riferimento all’accertamento dell’accisa sulla birra per i piccoli birrifici.

Con la lettera a) del comma 1 si modifica il comma 3-bis dell’articolo 35. Nella sua formulazione vigente esso dispone che nei birrifici artigianali (così definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354) con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (cd. microbirrifici) l'aliquota di accisa sia ridotta del 40 per cento.

Con le modifiche in esame, la misura della riduzione dell’accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali viene elevata dal 40 al 50 per cento.

 

La lettera b) del comma 1 introduce il nuovo comma 3-ter nell’articolo 35 il quale prevede che, limitatamente al 2022, per la birra realizzata nei birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri, una ulteriore riduzione di accisa, nelle seguenti misure:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

 

Il comma 986 riduce, per l’anno 2022, la misura generale dell’accisa sulla birra (di cui all’Allegato 1 al TUA).

La legge di bilancio 2019 ha da ultimo rideterminato la misura dell'accisa sulla birra, che è passata da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato (comma 689 della legge n. 145 del 2018), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Con le norme in esami, l’aliquota di accisa generale sulla birra viene fissata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1 ° gennaio 2022: 2,94 euro per ettolitro e per grado-Plato;

 b) a decorrere dal 1 ° gennaio 2023: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

 

Ai sensi del comma 987, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle norme in esame (entro il 2 marzo 2022) si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, che contiene le norme attuative delle semplificazioni in materia di microbirrifici (come definiti dal citato comma 3-bis dell’articolo 35).

 

 

 


 

Articolo 1, commi 988-989
(Qualifica di imprenditore agricolo e indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari)

 

 

I commi 988 e 989 sono stati introdotti dal Senato. Il comma 988 prevede il mantenimento ad ogni effetto di legge della qualifica di imprenditore agricolo a favore dei soggetti che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. Il comma 989 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 quale incremento dell'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanità» ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

 

L'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede che, al fine di attivare gli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 dello stesso d.lgs. e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni.

 

In base all'articolo 2135 c.c., è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

 

In base all'articolo 3, comma 4, del D.L. 1/2001 (L. n. 49/2001), al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, è attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanità».

L'art. 78, comma 3-bis, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), cd. "Cura Italia", ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 per la corresponsione dell’incremento di indennità a favore del personale dell’Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

 

 


 

Articolo 1, comma 990
(Contributo al Comune di Trieste)

 

 

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 990, inserita in prima lettura, dispone un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del Comune di Trieste.

 

Il comma specifica che il contributo è finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici.

Da dichiarazioni del sindaco di Trieste di cui è stato dato conto nelle agenzie di stampa (si veda Ansa-Lazio del 22 dicembre, ore 17,20) risulta l'impegno a destinare tali risorse alla piscina Acquamarina - di cui nella medesima data è stato posto termine al sequestro disposto a suo tempo seguito al crollo del tetto avvenuto il 29 luglio 2019.

 


 

Articolo 1, comma 991
(Misure per la tutela e valorizzazione di Cividale del Friuli)

 

 

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 991, inserita in prima lettura, dispone una autorizzazione di spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022 a favore della città di Cividale del Friuli, iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

 

Il comma specifica che l'autorizzazione di spesa è finalizzata a finanziare interventi urgenti di tutela e valorizzazione nell'area di Cividale del Friuli ricompresa nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

 

Si ricorda che la 35a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunita a Parigi dal 19 al 29 giugno 2011, ha inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, quale 46° sito italiano, il sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)", comprendente le più importanti testimonianze monumentali longobarde esistenti nel territorio italiano.

In particolare, vi sono compresi: l'area della Gastaldaga con il Tempietto Longobardo e il Complesso Episcopale a Cividale del Friuli (UD); l'area monumentale con il complesso monastico di San Salvatore-Santa Giulia a Brescia; il castrum con la Torre di Torba e la Chiesa di Santa Maria foris portas a Castelseprio Torba (VA); la Basilica di San Salvatore a Spoleto (PG); il Tempietto del Clitunno a Campello sul Clitunno (PG); il complesso di Santa Sofia a Benevento; il Santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo (FG).


 

Articolo 1, commi 992-994
(Rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale)

 

 

I commi 992-994, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, prevedono per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui iter non si sia ancora concluso con l’approvazione del Piano da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio, in deroga alle norme in materia del Testo Unico enti locali (TUEL).

A tal fine, si prevede che l’ente ne dia comunicazione alla Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, e che proceda, entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione a presentare la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.

 

Le disposizioni in esame introducono la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL (di cui al D.Lgs. n. 267/2000), prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020), di procedere alla rimodulazione del Piano medesimo.

Tale facoltà è limitata ai soli enti locali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, non si è concluso l'iter di approvazione del Piano stesso da parte della Corte dei conti, previsto dall'articolo 243-quater, comma 3, del TUEL, ovvero non si sia ancora conclusa la procedura in caso di ricorso dell’ente locale avverso la deliberazione di diniego del Piano da parte della Corte medesima, di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del TUEL.

A tal fine, la norma prevede la possibilità per l’ente locale di comunicare, entro i successivi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la facoltà di rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Tale facoltà costituisce una deroga alle norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinate ai sensi degli articoli da 243-bis a 243-sexies del Testo Unico (comma 992).

 

Si ricorda che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) può essere attivata, con deliberazione consiliare, dagli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, che non possono essere superati con le procedure ordinarie previste dal Testo unico degli enti locali (TUEL - D.Lgs. n. 267 del 2000) (art. 243-bis).

La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione consiliare, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario (comma 5).

Una volta deliberato, il piano deve essere trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (prevista dall'articolo 155 del TUEL), per l'istruttoria, ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 243-quater, co. 1), ai fini dell'approvazione o del diniego dello stesso entro 30 giorni, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio (art. 243-quater, co. 5).

La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese (art. 243-quater, co. 5).

 

Il comma 993 prevede che la comunicazione da parte dell’ente è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155 del TUEL.

Nel caso in cui l'ente locale ha già impugnato la delibera di diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

 

Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. Per la rimodulazione di cui all’articolo in esame, si applicano le medesime procedure previste dal TUEL, all'articolo 243-quater, comma 7-bis e 7-ter (comma 994).

 

Le citate norme dell’art. 243-quater prevedono che qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 7-bis), secondo le procedure già previste per la presentazione del Piano (riguardo al termine di 30 giorni per l’approvazione o il diniego del piano da parte della Corte dei conti, della comunicazione della delibera al Ministero dell'interno, nonché del termine di 30 giorni per l’eventuale impugnativa da parte dell’ente della delibera di approvazione o di diniego).

In caso di esito positivo della suddetta procedura, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6 (comma 7-ter).


 

Articolo 1, comma 995
(Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione)

 

 

Il comma 995, introdotto al Senato, consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026,

 

La proroga in questione è consentita nei limiti delle risorse finanziarie già  destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

 

Con riferimento al coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni nelle suddette attività nell’ambito del PNRR, si ricorda che l’art. 7, comma 1, del D.L. n. 80/2021 ha previsto il reclutamento di 500 unità di personale (eventualmente integrabili a ulteriori 300 unità) non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Detto personale è inquadrato nell'Area III, posizione economica F1, nei seguenti profili professionali: economico; giuridico; informatico; statistico-matematico; ingegneristico; ingegneristico gestionale. Il relativo concorso pubblico è stato indetto dal Dipartimento della funzione pubblica (cfr. Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2021). Del predetto contingente, 80 unità sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, e le restanti 420 alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR secondo quanto disposto dal D.P.C.M adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del predetto D.L. n. 80/2021 (Allegato al citato bando)[72].

Con riguardo alle attività di consulenza e collaborazione che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia, stipulano con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, si ricorda che l'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, consente alle amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità[73]:

Inoltre, l'articolo 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità che, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali preveda collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

 


 

Articoli 1, commi 996- 998
(Disposizioni per il settore marittimo)

 

 

L’articolo 1, commi da 996 a 998, reca alcune disposizione a favore del settore marittimo con particolare riguardo all'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.

 

Con il comma 996 viene innanzitutto prolungata l'attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro nelle aree portuali da 54 - originariamente previsti nel decreto-legge n. 243 del 2016 – a 78 mesi e vengono previsti finanziamenti aggiuntivi.

I commi 997 e 998 prevedono che, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani a seguito dell’emergenza da COVID-19, anche al fine di sostenere i livelli occupazionali e di prevedere dei processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna potrà istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022, un’Agenzia per la somministrazione del lavoro nelle aree portuali nonché per la riqualificazione professionale dei lavoratori.

Nell'ambito della suddetta Agenzia potranno confluire i lavoratori in esubero delle imprese che operano nelle realtà portuali dell'Autorità portuale in questione ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni.

La durata dell’Agenzia non potrà superare i 36 mesi dalla data della sua istituzione.


 

Articolo 1, comma a 999
(Scuola politecnica  - Polo ingegneria Great Campus)

 

 

L'articolo 1, comma 999, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, autorizzata la spesa di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per il trasferimento della Scuola Politecnica — Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (Great Campus).

 

Al riguardo, la disposizione in esame inquadra l'intervento nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1333, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Con il richiamato comma 1333 sono state destinate risorse alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia e, nello specifico, è stata autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo.


 

Art. 1, commi 1000-1001
(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

 

 

I commi 1000 e 1001 incrementano le risorse per la copertura assicurativa del personale delle forze armate e del comparto sicurezza e soccorso civile, per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio.

 

Il comma 1000, basandosi sul presupposto della specificità delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco (ex art. 19 della legge n. 183 del 2010), autorizza per il 2022 la spesa di 10.220.800 euro per la stipula di polizze assicurative volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del seguente personale:

 

Personale da assicurare

Spesa autorizzata

Polizia di Stato

1.470.350

Polizia penitenziaria

677.600

Arma dei carabinieri

1.781.475

Guardia di Finanza

910.250

Esercito

2.465.850

Aeronautica

1.008.500

Marina

721.300

Capitanerie di porto

266.475

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

919.000

 

10.220.800

 

In particolare, le polizze sono destinate a coprire i danni causati da tale personale a terzi, nello svolgimento del servizio, per eventi non dolosi.

 

Il comma 1001 specifica che le risorse stanziate potranno essere impiegate per le medesime finalità assicurative, secondo le modalità già previste dall’art. 1-quater del decreto-legge n. 45 del 2005.

Si tratta della disposizione che consente di trasferire le somme iscritte negli stati di previsione dei ministeri e destinate alla copertura assicurativa del personale, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, affinché tali enti provvedano, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

A titolo di esempio si ricorda che con Legge 12 novembre 1964 n. 127 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, ente di diritto pubblico avente come scopo il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della pubblica sicurezza. Il Fondo provvede tra l'altro alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato.

 


 

Articolo 1, comma 1002
(Accordo culturale Italia e Germania
)

 

 

L’articolo 1, comma 1002, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2022, per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania.

 

L'articolo in commento, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, autorizza la spesa 5 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022, per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania.

Una quota parte dello stanziamento, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.

 

Al riguardo, si rammenta che l'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn 1'8 febbraio 1956, è stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911.

 

Riconoscendo come la Germania sia per l’Italia un partner di primo piano per la scienza e la tecnologia, e come l’attuale Accordo di Cooperazione Culturale del 1956 sia ormai inadeguato a sostenere le nuove esigenze della cooperazione bilaterale nel settore dell'innovazione, è stato avviato nel 2021 il negoziato per un Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica e di Sviluppo Industriale italo-tedesca in settori quali le tecnologie quantistiche, il campo aerospaziale e astrofisico, il cambiamento climatico, il patrimonio culturale e il campo energetico. La stipula di un nuovo Accordo sarebbe funzionale alla partecipazione ai programmi europei, a partire da Horizon Europe, il programma UE di ricerca ed innovazione per il 2021–2027, che potrebbe giovarsi di più saldi “pilastri” bilaterali su cui appoggiarsi. Tale cooperazione si inserisce inoltre nell’alveo dei recenti scambi diplomatici relativi alle strutture Copernicus del Centro Europeo per le previsioni metereologiche a medio termine (ECMWF)[74].

 

Le relazioni culturali italo-tedesche possono contare su una capillare rete di soggetti promozionali in entrambi i Paesi. La rete delle 24 istituzioni culturali tedesche in Italia è fra le più ampie al mondo e beneficia di stanziamenti crescenti destinati dal Governo federale alla politica estera culturale.

La rete delle istituzioni culturali e linguistiche italiane in Germania dispone di oltre una cinquantina di punti di corrispondenza, fra cui i seguenti:

·       Istituti di Cultura (Berlino, con sezione distaccata ad Amburgo; Monaco; Stoccarda; Colonia).

·       Facoltà di Filologia Romanza (una quarantina di queste hanno corsi di lingua e cultura italiana, con più di 300 lettori a contratto locale e 13 lettori finanziati dal MAECI operanti in 16 atenei).

·       Centri Studi Italia presso le Università di Berlino, Lipsia, Dresda, Heidelberg, Stoccarda e Bonn, i quali - grazie a una interdisciplinarità di approccio - svolgono una funzione di moltiplicatore nella diffusione della lingua italiana e di raccordo fra discipline specialistiche.

·       40 scuole bilingui, che comprendono tutti i gradi di istruzione dalla scuola d’infanzia alla scuola secondaria di II grado.

Un’azione complementare è svolta da un capillare associazionismo: vi sono 20 circoli della Società Dante Alighieri e 50 associazioni riunite nella federazione VDIG (Vereinigung Deutsch-Italienischer  Kultur-Gesellschaften),  fondata  nel  1953. In Germania opera anche la Deutsche Dante-Gesellschaft (associazione scientifica di studi danteschi costituita nel 1865 a Dresda) e sono presenti tre associazioni accademiche che riuniscono rispettivamente gli storici interessati all’Italia, gli Italianisti e i docenti di lingua italiana.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 1003
(Incremento del Fondo per la valorizzazione
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

La disposizione - introdotta in sede referente - incrementa per 4 milioni annui dal 2022 il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

La disposizione destina 4 milioni di euro a decorrere dal 2022 al Fondo del Ministero dell'interno, finalizzato a provvedimenti normativi per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.

Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 133 della legge n. 160 del 2019 (che ne veniva a prevedere una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022).

La copertura finanziaria di tale incremento è attinta in parte - per 1 milione - dalla spesa autorizzata dal decreto-legge n. 39 del 2009 (sisma Abruzzo), articolo 7, comma 4-bis (per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in parte - per 3 milioni - dal Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (previsto dall'articolo 23 della legge n. 289 del 2002).

Rimane fermo - aggiunge la disposizione - quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 76 del 2020, per gli anni 2020, 2021 e 2022 - articolo che ha dettato disposizioni in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la finalità, tra le altre, di operare una valorizzazione retributiva del personale.


 

Articolo 1, commi 1004-1005
(
Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale
ra Italia e Albania

 

 

La disposizione reca un’autorizzazione di spesa, di diverso importo, a decorrere dal 2023, in vista dell’attivazione di una specifica convenzione italo-albanese in materia di sicurezza sociale.

 

Nel dettaglio, in vista della conclusione di una specifica convenzione italo-albanese in materia di sicurezza sociale, la disposizione autorizza una spesa di 7,6 milioni per l’anno 2023, di 9,8 milioni per l’anno 2024, di 10,9 milioni per l’anno 2025, di 12,3 milioni per l’anno 2026, di 11,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 13,4 milioni per l’anno 2028, di 15 milioni per l’anno 2029, di 16,9 milioni per l’anno 2030, 18,5 milioni per l’anno 2031 e 20,3 milioni annui a decorrere dall’anno 2032 per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori interessati e loro superstiti, limitatamente agli eventi riguardanti l’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità (comma 1004). 
Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa fissata dall’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n, 232, che ha stanziato 587,6 milioni di euro, a decorrere dal 2023, ai fini del riconoscimento, a domanda, del beneficio dell’anticipo del pensionamento (comma 1005).

Sul punto si segnala che il Governo, nella seduta del Senato del 26 febbraio 2019, ha accolto un ordine del giorno del sen. Nannicini, che impegna l’Esecutivo a valutare l’opportunità di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l’Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

L’atto d’indirizzo, dopo avere evidenziato che questo tipo di convenzioni - sono state stipulate per assicurare alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un’attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini, con la possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato, la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni, sottolinea i lavoratori albanesi molte volte scontano il fatto di avere avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania ed altri in Italia, senza potere accedere alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo.

 

 


 

Articolo 1, comma 1006
(Enti sportivi operanti nella provincia autonoma di Bolzano)

 

 

Il comma 1006, introdotto dal Senato, reca disciplina inerente al trattamento fiscale di premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da enti operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano.

 

Il comma 1006 fa riferimento, in particolare, ai seguenti enti:

§  VSS (Verband der S?dtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano);

§  USSA (Unione Società Sportive Altoatesine).

A tal fine esso modifica l'art. 67, comma 1, lett. m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), qualificando come "redditi diversi" i premi e i compensi qui sopra menzionati.

 

Per quanto concerne la tassazione dei compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche, si ricorda che questi, accanto alle tradizionali categorie reddituali del lavoro dipendente e del lavoro autonomo, sono soggetti a una normativa speciale volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi (art. 67, co. 1, lettera m) del Tuir).

Il citato art. 67, co. 1, lett. m), inserisce tra i redditi diversi, tra l’altro, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. L’art. 25 della L. 133/1999 - che reca alcune disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche - ha stabilito che sulla parte imponibile dei redditi di cui al citato art. 67, co. 1, lett. m), del Tuir le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 23% (pari alla misura fissata per il primo scaglione di reddito), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa entro una soglia specificata ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo, per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

Ai sensi dell’art. 69, co. 2, del Tuir, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lett. m) del co. 1 dell'art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 10.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.


 

Articolo 1, commi 1007-1008
(Autorizzazioni di spesa per interventi culturali
in provincia di Como)

 

 

I commi 1007-1008, introdotti dal Senato, recano autorizzazioni di spesa volte all’istituzione di due nuovi Musei e ad altri interventi per lo sviluppo dei beni culturali in provincia di Como.

 

In particolare:

 

·     istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il “Fondo per l’istituzione del Museo nazionale dell’astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como”, con una dotazione di € 1 mln per il 2022. Il Museo deve essere istituito mediante la realizzazione e l’adattamento della sede dello stesso a Palazzo Terragni;

·     autorizza la spesa di € 200.000 per il 2022 per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima guerra mondiale, sito nel comune di Erba;

·     autorizza la spesa di € 400.000 per il 2022 per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani ad Erba e di 400.000 per l’anno 2022;
Villa Candiani è di proprietà del comune di Erba;

·     autorizza la spesa di € 400.000 per il 2022 destinata all’istituzione presso la già citata Villa Candiani del Museo interattivo della scenografia. Al riguardo, specifica che il Museo è costituito da un “percorso multisensoriale e scenografico del percorso opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio”.
Qui notizie sulla realizzazione del Museo;

·     autorizza la spesa di € 500.000, a decorrere dal 2022, a favore del Corpo della guardia di finanza, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle suddette disposizioni (comma 1007).

 

I criteri, le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi sopra indicati devono essere definiti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del turismo (comma 1008).


 

Articolo 1, commi 1009-1010
(Centro merci di Alessandria)

 

 

I commi 1009 -1010, introdotti al Senato, dispongono in materia di progettazione della logistica nella città di Alessandria.

 

In sede referente, sono stati aggiunti i suddetti commi inerenti alla progettazione del centro merci Alessandria Smistamento.

 

Si rammenta che – a seguito del crollo del viadotto Morandi sul Polcevera a Genova nell’agosto 2018 – era stato adottato il decreto-legge n. 109 del 2018, il quale aveva assegnato a un commissario straordinario (individuato nel sindaco di Genova) la ricostruzione del viadotto. Con l’art. 1, comma 1025, della legge di bilancio per il 2019 (n. 145 del 2018), al medesimo commissario straordinario era stata affidata anche l’attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto del capoluogo. Nel contesto di tale attività, il successivo comma 1026 aveva inserito la progettazione di un centro di smistamento merci nel capoluogo della provincia confinante di Alessandria, destinando all’uopo 2 milioni di euro per il 2019.

 

Tappe di questa gestione commissariale sono state sinora - per come si evince dalla relazione illustrativa all’emendamento approvato – un decreto del commissario dell’11 aprile 2019, con cui il soggetto attuatore è stato individuato nella digITAlog (per altro, si v. l’art. 30 del decreto-legge n. 152 del 2021 sui rapporti tra MIMS e digITAlog); e la convenzione del 17 luglio 2019 tra la Struttura tecnica di Missione del MIMS, l’Autorità di sistema portuale di Genova e la medesima digITAlog.

 

Con i nuovi commi 1009 e 1010, le funzioni di commissario straordinario per la predetta progettazione passano al commissario per il c.d. Terzo valico, di cui all’art. 4, comma 12-octies, del decreto legge c.d. Sblocca cantieri (n. 32 del 2019, convertito nella legge n. 55 del 2019). Qui dettagli su questa opera. Le consegne al nuovo commissario straordinario devono avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge qui in commento. Sono trasferite al nuovo commissario – dei 2 milioni citati – anche le risorse ancora disponibili sulla contabilità speciale del precedente.

 


 

Articolo 1, comma 1011
(Impianti a fune)

 

 

L’articolo 1, comma 1011 prevede un finanziamento, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona.

 

Si prevede un ulteriore finanziamento, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, rispetto a quanto già previsto dall'art. 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

E' utile ricordare che il richiamato decreto-legge aveva previsto che per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa, la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria a Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge cosiddetto sblocca cantieri. In base a tale decreto il Commissario straordinario provvede alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa.

 


 

Articolo 1, comma 1012
(Contributo ad associazioni combattentistiche)

 

 

Il comma 1012 - introdotto dal Senato - prevede un contributo di 200.000 euro (sia per il 2022 sia per il 2023) per le associazioni combattentische vigilate dal Ministero dell'interno.

 

Si ricorda che a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, alla vigilanza del Ministero dell'interno, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari, elencati in apposita tabella.

Il comma 40 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Destinatari della ripartizione dei contributi sono le associazioni individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, la quale recato "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche".

 

Per quanto riguarda i soggetti vigilati dal Ministero dell'interno (diversi altri sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa), si tratta di:

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED).

La normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, in sede di ripartizione il decreto ministeriale fa riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, allorché determinò in via puntuale i contributi spettanti alle singole associazioni. Sulla falsariga di quella proporzione, il 10% del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12% all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78% all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Per il 2021, con riferimento al cap. 2309 (Piano gestionale 1), lo stanziamento ripartito ammonta a 1.956.197 euro (stesso importo del 2020).

Medesimo importo è previsto nel disegno di legge di bilancio originario, per il 2022 (per il 2023 e 2024, invece, l'appostamento ivi previsto è di 1.756.197 euro).  


 

Articolo 1, comma 1013
(Limite temporale per l'assunzione
a tempo indeterminato presso il MISE)

 

 

Il comma 1013, introdotto dal Senato, estende (dal 2021) al 2022 il limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MISE di un contingente di complessive 102 unità di personale, autorizzata dall'articolo 1, comma 303, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018), al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi attribuite al MISE.

 

A tal fine il comma 1013 novella l'articolo 1, comma 303, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018).

 

Al riguardo si ricorda che i commi 303 e 304 della legge di bilancio per il 2019 hanno autorizzato il Ministero dello sviluppo economico - per il triennio 2019-2021 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione e nei limiti della dotazione organica, 102 unità di personale.

Più nel dettaglio, il comma 303 ha disposto che la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare l’efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti, nonché dell’attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico, riguardasse le seguenti unità di personale:

? 2 unità con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria (ovvero discipline equipollenti);

? 80 unità da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (posizione economica F1), di cui:

- 50 unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni;

- 30 unità (di cui almeno l’80 per cento costituito da personale di profilo tecnico) con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti;

? 20 unità da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale (posizione economica F2), di cui 10 unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni.

Le suddette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione. Alla copertura dei relativi oneri (pari a 3.863.000,00 euro annui a decorrere dal 2019) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.

Come disposto dal successivo comma 304, fino alla completa attuazione di quanto disposto dal comma 303 e per il solo personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quello scolastico), in possesso dei suddetti requisiti, in posizione di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della L. 127/1997, secondo cui, nei predetti casi, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.


 

SEZIONE II –
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Articoli 2-20
(Approvazione stati di previsione e quadri generali riassuntivi
del bilancio dello Stato -
Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione)

 

 

Gli articoli da 2 a 20 dispongono l’approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.

Gli articoli 18 e 19 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2022-2024.

L’articolo 20 riporta norme aventi carattere gestionale - di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

Considerando che con la Sezione II del disegno di legge di bilancio, sulla base dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità (legge 196/2009), possono essere effettuate variazioni quantitative della legislazione vigente, nella presente scheda si dà conto, in relazione a ciascuno stato di previsione della spesa, delle leggi interessate dalle principali operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione di risorse.

 

Nella presente scheda si dà conto delle leggi di spesa interessate dalle principali operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione effettuate da ciascuno stato di previsione della spesa, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lett. b), della legge di contabilità (legge n. 196/2009), che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica operata dal disegno di legge di bilancio, effettuata direttamente con la Sezione II in quanto non necessita di innovazioni legislative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del ddl di bilancio contenuta nella Sezione II – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[75] - è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, mediante rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità).

 

Si ricorda che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 si compone non solo degli effetti del disegno di legge di bilancio ma anche di quelli recati dal decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. DL fiscale). Tali effetti sono stati contabilizzati in bilancio mediante variazioni di Sezione II. Con la Nota di variazione, in particolare, sono stati inclusi nella Sezione II anche le variazioni derivanti dalla conversione in legge del D.L. n. 146/2021, approvate nel corso iter.

Nelle tavole che seguono sono riportate le principali leggi di spesa oggetto di variazione, suddivise per Ministero, come indicate negli appositi Allegati contenuti nel deliberativo della Nota di variazioni (A.C. 3424/I).

Viene data evidenza contabile alle principali variazioni determinate dal D.L. n. 146/2021.

Nelle tavole che seguono sono indicati, per ciascuna legge, le risorse disponibili a legislazione vigente (LV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.), definanziamento (Def.) o riprogrammazione (Ripr), con l’anno di scadenza della variazione.

N.B. Gli importi esposti in Tabella per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati sul un periodo temporale massimo di 10 anni. Per i rifinanziamenti permanenti è riportata la quota annuale.

Il simbolo (*) individua le leggi di spesa permanente.

 

 

Tabella 1 – Rifinanziamenti Sezione II

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

RIFINANZIAMENTI

 

2022

2023

2024

2025 e seguenti

 

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

 

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 457 - Ipoacusia (*) - (Cap-pg: 2121/1) (Variazione Permanente)

LV

2,0

2,0

2,0

2,0

 

Rif.

4,0

4,0

4,0

4,0

 

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 561 - Attività sportiva di base - (Cap-pg: 2085/1)

LV

0

0

0

 

 

Rif.

20,0

-

-

-

 

DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 - Fondo per le politiche giovanili (*) - (Cap-pg: 2106/1) (Variazione Permanente)

LV

35,9

35,9

35,9

35,9

 

Rif.

50,0

50,0

25,0

25,0

 

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 482 - Anniversario Repubblica - (Cap-pg: 2098/1)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

2,0

2,0

-

-

 

L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 - Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali - (Cap-pg: 3006/1)

LV

1.397,5

500,0

0

0

 

Rif.

-

1.200,0

300,0

-

 

DL n. 78 del 2009 art. 22 c. 6 - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - (Cap-pg: 2705/1)

LV

44,5

44,5

43,5

43,5

 

Rif.

1,0

1,0

2,0

2,0

 

LS. n. 208 del 2015 art. 1 c. 813 - Incremento dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea" - Sanzioni per condanne da parte Corte di Giustizia dell’Unione europea - (Cap-pg: 2816/1)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

261,0

311,0

250,0

-

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis - Edilizia pubblica - Guardia di Finanza - (Cap-pg: 7852/5) - (Scad. Variazione 2035)

LV

0

1,9

5,0

95,4

 

Rif.

24,1

40,0

35,1

337,3

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/bis - Digitalizzazione delle amministrazioni statali - Guardia di Finanza - (Cap-pg: 7837/8) - (Scad. Variazione 2035)

LV

1,4

1,5

1,5

7,7

 

Rif.

8,0

10,1

11,6

111,6

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/bis - Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso- Guardia di Finanza - (Cap-pg: 7837/7) - (Scad. Variazione 2035)

LV

8,7

13,9

12,7

62,7

 

Rif.

23,9

19,9

33,3

795,0

 

DL n. 34 del 2020 art. 169 c. 6 - Sostegno pubblico  liquidazione coatta amministrativa banche - (Cap-pg: 7618/1)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

200,0

-

-

-

 

LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 33 p. 1 - "Contributo alle imprese"-  SIMEST - (Cap-pg: 7298/2) - (Scad. Variazione 2026)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

50,0

50,0

50,0

100,0

 

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 190 - Comitato Paraolimpionico  - (Cap-pg: 2132/1) - (Variazione Permanente)

LV

22,5

22,5

20,5

204,7

 

Rif.

8,0

8,0

8,0

80,0

 

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 177 - Fondo sviluppo e coesione (FSC) ciclo 2021-2027 - (Cap-pg: 8000/11) - (Scad. Variazione 2029)

LV

4.593,9

2.346,0

6.096,0

43.198,0

 

Rif.

3.000,0

3.000,0

3.000,0

14.500,0

 

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 1134 - Violenza di genere (*) - (Cap-pg: 2016/1) - (Variazione Permanente)

LV

2,0

2,0

0

0

 

Rif.

-

-

2,0

2,0

 

DL n. 93 del 2013 art. 5/bis c. 1 - Politiche Pari opportunità (*) - (Cap-pg: 2108/2) - (Variazione Permanente)

LV

7.,1

7.,1

7.,1

7.,1

 

Rif.

-

2,9

2,9

2,9

 

DL n. 135 del 2018 art. 8 c. 1/ter - Attuazione obiettivi dell'Agenda digitale italiana." - APP Immuni (*) - (Cap-pg: 2010/1)

LV

15,8

15,8

15,8

15,8

 

Rif.

3,0

-

-

-

 

D.Lgs. 117/2017, art. 81: Credito di imposta Social bonus Terzo settore (cap.3874/1) (vedi definanziamento)

LV

29,9

29,9

29,9

299,0

 

Rif.

-

-

-

9,1

 

DLG n. 300 del 1999 art. 65 - Agenzia del Demanio per acquisto immobili" - (Cap-pg: 7754/1) - (Scad. Variazione 2030)

LV

27,7

26,3

29,7

283,5

 

Rif.

50,0

75,0

75,0

450,0

 

DL n. 137 del 2020 art. 13/duodecies c. 2 - Fondo per l'estensione delle misure di sostegno economico nelle aree caratterizzate da un più elevato rischio epidemiologico" - (Cap-pg: 3083/1)

LV

130,0

0

0

0

 

Rif.

145,0

-

-

-

 

L n. 825 del 1971 - Delega legislativa per la riforma tributaria – (Fondo rivalutazione marchi) (*) - (Cap-pg: 3811/1)

LV

4.221,0

3.221,0

3.221,0

3.221,0

 

Rif.

500,0

-

-

-

 

LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170  - Banche e fondi internazionali - (Cap-pg: 7175/3) -

LV

500,0

0

0

0

 

Rif.

700,0

-

-

-

 

L n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C  - Edilizia sanitaria pubblica - (Cap-pg: 7464/1) - (Scad. 2035)

LV

1.310,0

1.505,0

1.335,0

6.695,0

 

Rif.

-

-

20,0

1.830,0

 

L n. 183 del 1987 "Fondo di rotazione politiche comunitarie" – Programma complementare di azione e coesione a supporto tecnico operativo del PNRR - (Cap-pg: 7493/4) - (Scad. 2026)

LV

40,0

0

0

0

 

Rif.

15,0

15,0

10,0

10,0

 

DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica economica - FISPE" - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)

LV

196,0

173,7

97,0

1.115,3

 

Rif.

63,0

135,0

165,0

1.227,0

 

SVILUPPO ECONOMICO

 

 

 

 

 

 

DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa - (Cap-pg: 7478/1) - (Scad. Variazione 2036)

LV

100,0

100,0

100,0

1.000,0

 

Rif.

100,0

100,0

100,0

1.000,0

 

DL n. 112 del 2008 art. 43  - Contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale" - (Cap-pg: 7343/1) - (Scad. Variazione 2036)

LV

100,0

100,0

80,0

700,0

 

Rif.

400,0

250,0

100,0

1.000,0

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 203 - Erogazione contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI" - (Cap-pg: 7348/1)

LV

83,4

83,4

83,4

0

 

Rif.

250,0

250,0

-

-

 

L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 - Programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2036)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

-

50,0

85,0

1.260,0

 

DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C - Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico - (Cap-pg: 7420/2) - (Scad. Variazione 2036)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

-

25,0

10,0

190,0

 

LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3  -Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM" - (Cap-pg: 7485/14) - (Scad. Variazione 2036)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

-

-

30,0

1.045,0

 

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 - Contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale - (Cap-pg: 7419/7) - (Scad. Variazione 2036)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

-

25,0

25,0

405,0

 

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 71 "Rifinanziamento interventi per l'autoimprenditorialità giovanile e femminile - (Cap-pg: 7490/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

10,0

10,0

0

0

 

Rif.

50,0

50,0

50,0

-

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/ter - Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap-pg: 7031/5)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

8,0

7,0

-

-

 

DL n. 73 del 2021 art. 11/quater c. 9 "Fondo indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria (Società Aerea Italiana S.P.A.) in conseguenza delle misure di contenimento per l'emergenza covid-19" - (Cap-pg: 2259/1)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

50,0

-

-

-

 

LAVORO

 

 

 

 

 

 

L n. 106 del 2016 art. 9 c. 1 p. g - Fondo finanziamento progetti e attività Terzo settore - (cap-pg: 5247/1) - (variazione permanente)

LV

35,0

35,0

35,0

350,0

 

Rif.

5,0

5,0

5,0

50,0

 

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 334 - Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività non professionali del caregiver familiare - (cap-pg: 3555/1) - (variazione permanente)

LV

30,0

30,0

0

0

 

Rif.

50,0

50,0

50,0

500,0

 

giustizia

 

 

 

 

 

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. f/quinquies - Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria – Polo della giustizia di Bari (risistemazione ex caserme Capozzi e Milano - (cap-pg: 7200/13) - (scad. variazione 2025)

LV

24,2

50,0

56,5

188,1

 

Rif.

35,0

75,0

100,0

100,0

 

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. e/novies - Ripartizione del fondo investimenti (acquisto edifici da adibire ad uffici giudiziari a Modena e Ancona - (cap-pg: 7200/7) - (scad. variazione 2026)

LV

44,2

46,0

39,1

77,3

 

Rif.

10,0

20,0

20,0

30,0

 

affari esteri e cooperazione internazionale

 

 

 

 

 

 

L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 p. c/bis - Contributo Dante Alighieri - (cap-pg: 2742/2)

LV

3,2

3,2

3,2

32,0

 

Rif.

2,0

2,0

2,0

-

 

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 621 - Fondo interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i paesi africani di importanza prioritaria per le rotte migratorie" - (cap-pg: 3109/1) - (scad. variazione 2026)

LV

40,0

0

0

0

 

Rif.

20,0

30,0

30,0

60,0

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. h/sexies - Digitalizzazione delle amministrazioni statali (cap-pg: 7240/5) - (scad. variazione 2024)

LV

3,0

0,8

0

0

 

Rif.

3,0

4,5

7,0

-

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. q/sexies - Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, anche mediante il rinnovo del parco tecnologico - (cap-pg: 7255/3) - (scad. variazione 2024)

LV

5,0

5,0

18,8

0

 

Rif.

3,0

4,5

7,0

-

istruzione

 

 

 

 

 

 

DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 - Contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 per alunni con disabilità frequentanti (*) - (cap-pg: 1477/2)

LV

32,2

32,2

32,2

32,2

 

Rif.

70,0

70,0

-

-

 

DL n. 95 del 2012 art. 23 c. 5 - Gratuità totale o parziale libri di testo (*) - (cap-pg: 2043/1) - (variazione permanente)

LV

103,0

103,0

103,0

103,0

 

Rif.

30,0

30,0

30,0

30,0

 

dl n. 179 del 2012 art. 11 c. 4/sexies - Fondo unico per l'edilizia scolastica - (cap-pg: 8105/1) - (scad. variazione 2036)

LV

141,0

121,0

70,0

1.100,0

 

Rif.

-

-

10,0

1.590,0

 

interno

 

 

 

 

 

 

L n. 189 del 2002 art. 38 - Completamento e ammodernamento di immobili destinati a centri di permanenza temporanea - (cap-pg: 7351/2) - (scad. variazione 2026)

LV

8,5

8,5

8,5

85,0

 

Rif.

7,3

18,3

23,3

13,3

 

LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a centri di permanenza temporanea - (cap-pg: 7351/3) - (scad. variazione 2025)

LV

2,0

2,0

2,0

20,0

 

Rif.

1,7

1,7

1,7

1,7

 

DL n. 120 del 2021 art. 2 c. 1 - Acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - (cap-pg: 7325/37) - (scad. variazione 2025)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

62,0

65,0

70,0

32,5

 

infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 - Potenziamento componenti aereonavali Capitanerie di porto (cap-pg: 7842/1) - (scad. variazione 2032)

LV

13,0

13,0

14,0

15,0

 

Rif.

-

18,0

21,0

261,0

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 523 - Piano straordinario urgente propedeutico al piano invasi - (cap-pg: 7281/1) - (scad. variazione 2027)

LV

50,0

0

0

0

 

Rif.

40,0

80,0

80,0

240,0

 

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 -Trasporto rapido di massa - (cap-pg: 7400/1) - (scad. variazione 2032)

LV

7,0

7,0

7,0

254,0

 

Rif.

50,0

50,0

50,0

850,0

 

LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 - Nuova linea ferroviaria Torino-Lione" - (cap-pg: 7532/1) - (scad. variazione 2026)

LV

153,5

451,1

401,1

1.055,7

 

Rif.

11,4

11,4

11,4

22,8

 

DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis - Olimpiadi invernali 2026- strade - (cap-pg: 7698/1) - (scad. variazione 2025)

LV

141,0

142,0

140,0

147,0

 

Rif.

55,0

55,0

55,0

60,0

 

DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis - Olimpiadi invernali 2026ferrovie - (cap-pg: 7561/1) - (scad. variazione 2025)

 

LV

34,0

32,0

32,0

35,0

 

Rif.

16,0

16,0

16,0

13,0

 

DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis - Olimpiadi invernali 2026trasporto pubblico locale - (cap-pg: 7272/1) - (scad. variazione 2025)

LV

16,0

18,0

18,0

18,0

 

Rif.

10,0

10,0

10,0

8,0

 

DL n. 76 del 2020 art. 7 c. 1 "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" - (cap-pg: 7007/1) - (scad. variazione 2026)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

30,0

30,0

30,0

60,0

 

LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 301 - Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale - (cap-pg: 1315/1) - (variazione permanente)

LV

4.873,3

4.873,3

4.873,3

48.733,0

 

Rif.

100,0

200,0

300,0

3.000,0

 

DL n. 91 del 2017 art. 16/bis c. 1 - Interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 - (cap-pg: 7701/1) - (scad. variazione 2030)

LV

0,3

0

0

0

 

Rif.

0

0

10,0

990,0

 

Introdotto al Senato

 

 

 

 

 

 

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 241 "Spese per tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico" - (Cap-pg: 7531/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

-

-

-

-

 

Rif.

25,0

25,0

25,0

125,0

 

DIFESA

 

 

 

 

 

 

DLG n. 66 del 2010 art. 608 - Spese di investimento del Ministero della difesa - (cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (scad. variazione 2036) (vedi riprogrammazioni e definanziamenti)

LV

2.552,9

1.228,8

1.760,8

14.560,3

 

Rif.

500,0

750,0

850,0

8.780,0

 

D.Lgs n. 66 del 2010 art. 608 - Spese di investimento del Ministero della Difesa" – Arma dei carabinieri (*) - (cap-pg: 7763/1) - (scad. variazione 2036)

LV

18,0

28,0

28,0

30,0

 

Rif.

30,0

30,0

40,0

50,0

 

POLITICHE AGRICOLE

 

 

 

 

 

 

L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 - Attuazione del terzo Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, (*) - (cap-pg: 1476/1 - 1477/1 - 1488/1) - (scad. variazione 2023)

LV

5.961,8

5.961,8

1.961,8

1.961,8

 

Rif.

7,1

7,1

-

-

 

L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5/bis  - Piano pesca (*) - (cap-pg: 1173/1)

LV

0,9

0,9

0,9

0,9

 

Rif.

0,1

0,1

-

-

 

L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 - Piano pesca (*) - (cap-pg: 7043/1) - (scad. variazione 2023)

LV

1,6

1,5

1,0

1,0

 

Rif.

0,8

0,8

-

-

 

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 128 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - (cap-pg: 7098/1)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

80,0

80,0

-

-

 

DL n. 113 del 2016 art. 23/bis c. 1 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali - miglioramento qualità prodotti cerearicoli - (cap-pg: 7825/1)

LV

14,0

14,0

12,0

100,0

 

Rif.

10,0

-

-

-

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 - Fondo competitività filiere agricole - (cap-pg: 7097/1)

LV

10,0

10,0

-

-

 

Rif.

10,0

-

-

-

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 499 p. 6 - Distretti cibo (*) - (cap-pg: 7049/1)

LV

25,5

24,7

13,7

9,7

 

Rif.

120,0

-

-

-

 

CULTURA

 

 

 

 

 

 

L n. 91 del 2003 art. 3 c. 1 p. 2 - Istituzione museo nazionale della Shoa - (cap-pg: 5170/1) - (scad. variazione 2050)

LV

0,8

0,8

0,8

8,5

 

Rif.

2,0

2,0

2,0

20,0

 

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 - Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità - Tutela belle arti e paesaggio - (cap-pg: 8281/19)

LV

9,0

3,0

3,0

30,0

 

Rif.

20,0

20,0

-

-

 

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 - Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità - Musei - (cap-pg: 7505/1)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

5,0

5,0

-

-

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 317 - Funzionamento soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibac per tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – Fondazioni - (cap-pg: 1952/1) - (variazione permanente)

LV

12,0

2,0

2,0

20,0

 

Rif.

-

8,0

8,0

80,0

 

L n. 77 del 2006 art. 4 c. 1 - Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO." - (cap-pg: 7305/2) - (scad. variazione 2024)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

2,0

2,0

2,0

-

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 374 p. 1 - Contributo alla fondazione La triennale di Milano (*) - (cap-pg: 5515/1) - (variazione permanente)

LV

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Rif.

1,0

1,0

1,0

1,0

 

L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 - Piano per l'arte contemporanea - (cap-pg: 7707/13) - (scad. variazione 2050)

LV

6,4

6,4

6,4

64,2

 

Rif.

3,0

3,0

3,0

30,0

 

L n. 69 del 2009 art. 25 c. 1 - Trasformazione in fondazione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee (MAXXI) - (cap-pg: 5514/1 - 5514/2) - (scad. variazione 2050)

LV

5,3

5,3

5,3

53,5

 

Rif.

3,0

3,0

3,0

30,0

 

DL n. 34 del 2011 art. 1 c. 1 p. b - Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - manutenzione e conservazione dei beni culturali (*) - (cap-pg: 1321/1) - (variazione permanente)

LV

10,9

0,9

0,9

0,9

 

Rif.

1,8

4,8

4,8

4,8

 

DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 - Spese per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «grandi progetti beni culturali» - (cap-pg: 8098/2) - (scad. variazione 2022)

LV

130,2

128,1

128,7

941,4

 

Rif.

50,0

-

-

-

 

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 9 - Fondo per la tutela del patrimonio culturale - (cap-pg: 8099/1) - (variazione permanente)

LV

91,4

70,0

70,0

560,0

 

Rif.

50,0

100,0

100,0

1.000,0

 

L n. 169 del 2011 art. 2 c. 1 - Istituto storico italiano per il medioevo (*) - (cap-pg: 2554/1) - (scad. variazione 2050)

LV

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Rif.

0,2

0,2

0,2

0,2

 

L n. 92 del 2004 art. 2 c. 1 p. 1 - Contributo alla Società di studi fiumani - (cap-pg: 2551/5) - (scad. variazione 2040)

LV

0,0

0,0

0,0

0,3

 

Rif.

0,1

0,1

0,1

1,0

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 750 p. 2 - Archivio museo storico di Fiume - (cap-pg: 2551/17) - (scad. variazione 2050)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

0,1

0,1

0,1

1,0

 

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. c – FUS fondazioni lirico-sinfoniche - (cap-pg: 6621/1) - (scad. variazione 2050)

LV

199,2

199,2

199,2

1.992,2

 

Rif.

10,7

10,7

10,7

106,6

 

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. d - FUS attività musicali in Italia e all'estero - (cap-pg: 6622/1) - (scad. variazione 2050)

LV

66,5

66,5

66,5

664,7

 

Rif.

3,8

3,8

3,8

37,9

 

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. e - FUS attività teatrali di prosa - (cap-pg: 6623/1 - 6626/1) - (scad. variazione 2050)

LV

81,9

81,9

81,9

818,9

 

Rif.

4,8

4,8

4,8

48,0

 

L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. f - FUS attività di danza in Italia e all'estero - (cap-pg: 6624/1) - (scad. variazione 2050)

LV

12,9

12,9

12,9

129,2

 

Rif.

0,7

0,7

0,7

7,4

 

L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 - Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi – Beni librari - (cap-pg: 3673/1) - (variazione permanente)

LV

1,4

1,4

1,4

14,1

 

Rif.

0,6

0,6

0,6

5,6

 

L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 - Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi – Beni e attività culturali (cap-pg: 2570/1) - (variazione permanente)

LV

26,5

26,5

26,3

262,9

 

Rif.

10,4

10,4

10,4

104,3

 

LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 396  - Contributi a istituzioni culturali - (cap-pg: 2571/1) - (variazione permanente)

LV

21,9

21,9

21,9

218,7

 

Rif.

9,0

9,0

9,0

90,1

 

SALUTE

 

 

 

 

 

 

DL n. 73 del 2021 art. 34/bis c. 6 - Spese per le attività di sorveglianza epidemiologica del SARS-COV-2- (cap-pg: 3443/6) - (variazione permanente)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

10,0

10,0

10,0

100,0

 

 

Per quanto riguarda i rifinanziamenti disposti in Sezione II, si segnalano, per rilevanza di importo - considerando il complesso del rifinanziamento, che in diversi casi si estende sino al 2036 - le seguenti autorizzazioni di spesa:

§  23.500 milioni per il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (fino al 2029);

§  12.200 milioni per le spese di investimento Difesa (fino al 2036);

§  5.350 milioni per il fondo nazionale trasporti – TPL;

§  3.850 milioni per le politiche di sviluppo dei settori ad alta valenza tecnologica per la difesa e la sicurezza nazionale (dal 2023 al 2036);

§  2.000 milioni per l’edilizia scolastica (fino al 2036);

§  2.000 milioni per l’edilizia sanitaria (fino al 2035);

§  1.950 milioni per i contratti di sviluppo (fino al 2036);

§  1.635 milioni per il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);

§  1.500 milioni per la tutela del patrimonio culturale;

§  1.500 milioni per le missioni internazionali di pace (fino al 2024);

§  1.500 milioni per le crisi d’impresa (fino al 2036);

§  1.000 milioni per il trasporto rapido di massa (fino al 2032);

§  1.000 milioni per la Strada dei Parchi A24-A25 (fino al 2030).

 

 

Nella tabella che segue si riportano, altresì, gli effetti del D.L. n. 146/2011 (decreto-legge fiscale), in termini di maggiori spese, che vengono registrati nel bilancio per il 2022-2024 come rifinanziamenti di Sezione II:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

EFFETTI DEL D.L. n. 146/2021

 

2022

2023

2024

2025 e seguenti

ECONOMIA

 

 

 

 

 

DL n. 146 del 2021, art. 12/quinquies c. 3: esenzione utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale ai fini Irap per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività"- (Cap-pg: 2862/1) - (Variazione Permanente)

LV

-

-

-

-

Rif.

1,2

2,2

3,3

75,7

LF n. 538 del 1993 art. 4 " Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio (Ferrovie) (legge finanziaria 1994)" - (Cap-pg: 1541/1) - (Scad. Variazione 2023)

LV

1.065,7

965,6

965,6

6.153,3

Rif.

90,0

90,0

-

-

DL n. 41 del 2021 art. 12/bis c. 1 "Fondo genitori separati o divorziati" - (Cap-pg: 2079/1) - (Scad. Variazione 2022)

LV

-

-

-

-

Rif.

10,0

-

-

-

DL n. 137 del 2020 art. 1/quater c. 1 "Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro" - (Cap-pg: 3085/1) - (Scad. Variazione 2022)

LV

-

-

-

-

Rif.

780,0

-

-

-

LAVORO

 

 

 

 

 

DL n. 146 del 2021, art. 5, co. 1-4: Rifinanziamento del DL n. 95 del 2012 art. 23/quater "Accorpamento Agenzie fiscali e AAMS" - (Cap-pg: 3890/2 - 3920/4) - (Variazione Permanente)

LV

288,9

229,6

229,6

2.302,0

Rif.

11,0

11,0

11,0

110,3

DL n. 146 del 2021, art. 10, c. 1: Proroga periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS)- (Cap-pg: 2400/1)

LV

0

0

0

0

Rif.

63,5

-

-

-

DL n. 146 del 2021, art. 10, c. 2: proroga CIGS a carico del fondo di solidarietà del trasporto aereo - (Cap-pg: 2141/1)

LV

0

0

0

0

Rif.

212,2

-

-

-

DL n. 146 del 2021 art. 12/quinquies c. 5 "Incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori con disturbi dello spettro autistico" - (Cap-pg: 4364/28) - (Scad. Variazione 2024)

LV

-

-

-

-

Rif.

1,9

2,1

2,0

-

DL n. 146 del 2021, art. 13, c. 1, p. F: Banca dati Ispettorato nazionale del lavoro" - (Cap-pg: 7132/1)

LV

0

0

0

0

Rif.

1,5

-

-

-

DL n. 146 del 2021, art. 13, c. 2: Assunzioni contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità presso Ispettorato nazionale del lavoro - (Cap-pg: 1231/1) - (Variazione Permanente)

LV

0

0

0

0

Rif.

22,2

44,3

44,3

443,3

DL n. 146 del 2021, art. 13, c. 2, p. 2: Spese di funzionamento connesse alle assunzioni contingente di personale ispettivo presso Ispettorato nazionale del lavoro + spese connesse allo svolgimento dei concorsi pubblici - (Cap-pg: 1231/3) - (Variazione Permanente)

LV

0

0

0

0

Rif.

10,6

6,5

6,5

64,6

DL n. 146 del 2021, art. 13, c. 5: Incremento contingente di personale dell’Arma dei carabinieri per rafforzare l’attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro - (Cap-pg: 1231/2) - (Variazione Permanente)

LV

0

0

0

0

Rif.

0,7

3,8

4,3

47,1

DL n. 146 del 2021, art. 17, c. 1, p. 1: Incremento del fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all’art. 1, co. 339, della legge n. 160/2019" - (Cap-pg: 3894/1) - (Variazione Permanente)

LV

0

0

0

0

Rif.

6.000,0

6.000,0

6.000,0

60.000,0

affari esteri e cooperazione internazionale

 

 

 

 

 

DL n. 146 del 2021 art. 14 c. 2: Presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa - (Cap-pg: 3430/1)

LV

0

0

0

0

Rif.

1,5

-

-

-

DL n. 146 del 2021 art. 14 c. 1: Contributo da corrispondere alla Repubblica di San Marino in materia di collaborazione radiotelevisiva - (Cap-pg: 4549/1) - (Variazione Permanente)

LV

0

0

0

0

Rif.

1,6

1,7

1,7

18,3

DL n. 101 del 2013 art. 9/bis "Contributo per il trasporto degli effetti" - (Cap-pg: 1276/9 - 1280/8) - (Variazione Permanente)

LV

6,3

6,4

6,4

63,4

Rif.

2,6

2,6

2,6

26,3

 

 

* * *

Tabella 2 – Definanziamenti Sezione II

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

DEFINANZIAMENTI

 

2022

2023

2024

2025 e seguenti

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

 

L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (vedi riprogrammazione)

LV

3.385,0

922,4

2.497,3

9.778,4

Def.

-1.740,0

-600,0

-200,0

-410,0-

D.Lgs. 117/2017, art. 81: Credito di imposta Social bonus Terzo settore (cap.3874/1)

LV

29,9

29,9

29,9

 

Def.

29,9

19,9

3,0

 

LAVORO

 

 

 

 

 

L n. 68 del 1999 art. 13 c. 4 "Fondo diritto lavoro disabili" - (Cap-pg: 3892/1) - (Variazione Permanente)

LV

76,9

76,9

76,9

769,2

Def.

-5,2

-6,7

-8,4

-131,0

UNIVERSITA’ E RICERCA

 

 

 

 

 

.L. 66/2014, art. 49, co. 2: Somme per il finanziamento di programmi di spesa e ripiano debiti fuori bilancio (cap. 8112/1

LV

62,0

62,0

-

-

Def.

-62,0

-62,0

-

-

DIFESA

 

 

 

 

 

D.Lgs. 66/2010, art. 608: Spese per programmi della Difesa - Componente aerea e spaziale (cap. 7120/2 e 7140/1) (vedi riprogrammazione)

LV

2.552,9

1.228,8

1.760,8

14.506,3

Def.

-340,0

-

-

-

 

Il definanziamento più rilevante riguarda l’autorizzazione di spesa relativa al Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa, con un definanziamento di oltre 2,95 miliardi di euro nel biennio 2022-2023.

In realtà, tale riduzione è da mettere in relazione:

§  per -1,5 miliardi, con quanto disposto dal D.L. n. 146 del 2021 (articolo 16, commi 1-2), che ha anticipato al 2021 alcune spese che si prevedeva di sostenere negli anni successivi, relative a contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato per gli investimenti sulla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, e al completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale (complessivamente 1,84 miliardi nel 2021);

§  per -1,45 miliardi, con quanto disposto dal D.L. n. 209 del 2021 - il cui contenuto è confluito nel maxi emendamento del Governo presentato al Senato e scontato in Sezione II con la Nota di variazioni - che prevedeva l’incremento di 1.450 milioni per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 86 della legge n.266 del 2005.

Con il disegno di legge di bilancio, in Sezione II, sono state corrispondentemente ridotte le risorse previste per le predette finalità nelle annualità 2022-2025.

 

Nella tabella che segue si riportano, altresì, gli effetti del D.L. n. 146/2011 (decreto-legge fiscale), in termini di minori spese, che vengono registrati nel bilancio per il 2022-2024 come definanziamenti di Sezione II:

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

EFFETTI DEL D.L. n. 146/2021

 

2022

2023

2024

2025 e seguenti

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

 

DL n. 146 del 2021: Riduzione DL n. 119 del 2018 art. 18 c. 2 - Rinvio  Lotteria dei corrispettivi -- (Cap-pg: 3919/1) - (Variazione Permanente)

LV

6,0

6,0

6,0

60,0

Def.

-6,0

-6,0

-6,0

-60,0

DL n. 146 del 2021: Riduzione DL n. 124 del 2019 art. 19 c. 1 p. B - Fondo per estrazione speciale premi per pagamenti cashless - (Cap-pg: 3919/1) - (Variazione Permanente)

LV

45,0

45,0

45,0

450,0

Def.

-0,2

-

-

-

DL n. 146 del 2021, art. 17, c. 3, m: Riduzione L n. 720 del 1984 art. 1 - Istituzione del sistema di tesoreria unica - (Cap-pg: 3100/1)

LV

5.497,5

5.497,5

5.497,5

59.979,5

Def.

-165,0

-

-

-

DL n. 146 del 2021: Riduzione DL n. 104 del 2020 art. 105 c. 1 - Somme per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini - (Cap-pg: 1249/1) - (Variazione Permanente)

LV

5,0

5,0

5,0

50,0

Def.

-4,8

-5,0

-5,0

-50,0

DL n. 146 del 2021: Riduzione LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 2 - Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico" - (Cap-pg: 3087/1) - (Variazione Permanente)

LV

8.000,0

7.000,0

7.000,0

7.000,0

Def.

-8.000,0

-7.000,0

-7.000,0

-7.000,0

DL n. 146 del 2021, art. 17: Riduzione L n. 196 del 2009 art. 18 c. 1  -Fondi speciali - (Cap-pg: 6856/1 - 9001/1) - (Variazione Permanente)

LV

1.355,9

1.434,6

1.449,6

15.251,9

Def.

-30,4

-36,1

-36,1

-361,4

LAVORO

 

 

 

 

 

DL n. 146 del 2021: Riduzione L n. 88 del 1989 art. 37 - Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - (cap-pg: 4339/1) - (scad. variazione 2022)

LV

5.446,5

7.411,9

12.750,5

85.850,1

Def.

-62,4

-

-

-

DL n. 146 del 2021: Riduzione DL n. 73 del 2021 art. 41 c. 10 - Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione - (cap-pg: 4385/1)

LV

292,8

0

0

0

Def.

-184,8

-

-

-

ESTERI

 

 

 

 

 

L. n. 335 del 1995 art. 2 "Ritenute previdenziali a carico dell'amministrazione" - (cap-pg: 1276/2 - 1276/3 - 1280/2 - 1280/3) - (variazione permanente)

LV

26,8

27,6

27,5

275,3

Def.

-1,6

-1,6

-1,6

-16,4

DL n. 146 del 2021: DPR n. 18 del 1967 art. 171 "Indennità di servizio all'estero"- (Cap-pg: 1276/1 - 1280/1) - (Variazione Permanente)

LV

224,4

232,3

232,3

2.324,4

Def.

-2,3

-2,3

-2,3

-23,0

INFRASTUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI

 

 

 

 

 

DL n. 146 del 2021, art. 17, c. 3, l: Riduzione LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/decies - Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Capitanerie di porto - (Cap-pg: 7842/2)

LV

12,2

19,2

22,2

53,0

Def.

-10,0

-10,0

-

-

 

* * *

Tabella 3 - Riprogrammazioni

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIPROGRAMMAZIONI

 

2022

2023

2024

2025
e ss.

Anno terminale

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

 

 

L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (vedi definanziamento)

LV

3.385,0

922,4

2.497,3

9.778,4

 

Ripr.

-

2.000,0

-2.000,0

-

 

TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

 

 

 

 

 

L.B. 145/2018, art. 1, co 95: Fondo realizzazione progetti efficienza energetica (cap. 7660/5)

LV

50,0

50,0

50,0

50,0

 

Ripr.

-50,0

50,0

 

 

 

DIFESA

 

 

 

 

 

 

D.Lgs 66/2010, art 608: Spese di investimento del Ministero della difesa – Componente aerea e spaziale (cap. 7120/2 e 7140/1) (vedi definanziamento)

LV

2.552.9

1.228.8

1.760.8

14.560,3

 

Ripr.

-

500,0

-500,0

-

 

 

Riguardo alle riprogrammazioni, con riferimento alle spese di investimento di Ferrovie dello Stato Spa si segnala, oltre al definanziamento di 1,1 miliardi nel 2022 e di 400 milioni nel 2023, di cui alla tabella precedente, anche la correlata riprogrammazione con un anticipo di risorse per 2 miliardi dal 2024 al 2023.

 

 


 

Articolo 21
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L'articolo 21 prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001

 

La disposizione in commento stabilisce che le norme del disegno di legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"[76].

 

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

 

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.


 

Articolo 22
(Entrata in vigore)

 

 

La presente legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio 2022, salvo quanto diversamente previsto.

 

 

 

 

 

 

 



[1]    Cfr. l'articolo 1, comma 447, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e l'articolo 20, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

[2]    Il medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 ha disposto, in altro comma (ossia il comma 9) - per le attività effettuate nel medesimo trimestre: maggio-luglio 2021 - la spesa di 18.575.092 euro per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio ed alla vigilanza economico-finanziaria, rese dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza. Si tratta di stima calibrata sulla previsione di impiego di complessive 62.574 unità di personale (così ripartite, si leggeva nella relazione tecnica: 26.074 unità della Polizia di Stato; 24.000 unità dell'Arma dei Carabinieri; 12.500 unità della Guardia di finanza), per cinque ore mensili aggiuntive pro-capite. È a notare come quelle così considerate fossero prestazioni di lavoro straordinario diverse da quelle oggetto del comma 3 di questo stesso articolo del decreto-legge. Lì si trattava di attività svolta entro il dispositivo di pubblica sicurezza preordinato in via emergenziale al contenimento del contagio pandemico; qui della tradizionale attività di controllo del territorio finalizzata al mantenimento della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto della criminalità.

[3]    Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[4]    Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021.

[5]    Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

[6]    Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

[7]    L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

[8]    Le risorse autorizzate dall’articolo 52-ter del D.L. n. 34/2020, a legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del MISE, sul capitolo di parte corrente cap. 2171/MISE

[9]    Si tratta di criteri parzialmente sovrapponibili con quelli di cui all’art. 1, co. 34, della L. 92/2012 (recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro) sulla base dei quali sono definite le linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento nell’ambito di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni (cfr. supra, box ricostruttivo).

[10]   In tale quadro, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 del d.lgs. 276/2003, recante la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, in quanto attinente alla formazione professionale di competenza esclusiva delle regioni. La Corte, inoltre, con sentenza 287/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), che disponeva in materia di livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari. Infatti, ha ritenuto tali disposizioni invasive della competenza regionale in materia di formazione professionale.

[11]   L’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010 prevede, per gli anni dal 2011 al 2023, che le Agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

[12]   Il Contact center risponde alle richieste di informazione e assistenza di iscritti e pensionati INPS di tutte le gestioni confluite nell'Istituto e di utenti diversamente abili. Per approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata presente sul sito dell’INPS.

[13]   Il richiamato articolo 11 disciplina gli organi di amministrazione e di controllo delle società in controllo pubblico (di amministrazioni pubbliche sia centrali che locali), con riferimento al numero dei componenti e ai requisiti agli stessi richiesti; i compensi corrisposti ai componenti e ai dipendenti delle medesime società.

[14]   L. 11 dicembre 2016, n. 232, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

[15]   L. 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[16]   Fondata nel 1920 a Genova da Aurelio Nicolodi, un ufficiale che perse la vista durante il primo conflitto mondiale.

[17]   Si tratta di un Convenzione internazionale a cui ha aderito anche l'Unione europea, la prima a trattare nello specifico i diritti delle persone con disabilità, allo scopo di eliminare le barriere alla disabilità e le discriminazioni, oltre che promuovere le pari opportunità e l'integrazione nella società civile.

[18]   Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'.

[19]   La cui portavoce era Maria Luisa Ubershag Menegotto.

[20]   Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

[21]   I laboratori del consorzio si occupano di genetica, epigenetica, staminalità e rigenerazione tissutale, nefrologia, oncologia molecolare, geni e ambiente per lo studio di patologie indotte da fattori ambientali inquinanti, anche a carattere transgenico, disponendo di strutture di bioinformatica e di biologia computazionale. E’ l’unico centro del Mezzogiorno abilitato alla sperimentazione regolatoria, volto alla definizione di protocolli per studi di tossicità e biocompatibilità, certificato dal Ministero della Salute per la conformità ai principi della Buona Pratica di Laboratorio (BPL).

[22]   Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[23]   Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

[24] Le scuole europee di tipo I sono gli istituti scolastici disciplinati dalla Convenzione recante lo Statuto delle scuole europee. Le scuole europee di tipo II (o scuole “accreditate”) sono scuole nazionali - pubbliche o private - che offrono un’istruzione europea rispondente ai requisiti didattici previsti per le scuole europee, ma che fanno parte delle reti scolastiche nazionali degli stati membri.

[25] L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata istituita nel gennaio 2002 come fonte indipendente di consulenza e di comunicazioni sui rischi associati alla catena alimentare. L’ambito di competenza dell’EFSA comprende la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la nutrizione, il benessere e la salute degli animali, nonché la protezione e la salute delle piante.

[26] La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che si è trattato del primo esempio di “Scuola associata” che, per la validità del modello, ha già formato oggetto di analoghe iniziative da parte di altri Paesi dell’Unione europea.

[27]   L’attuale Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è disciplinato dall’art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018.

[28]   La procedura è stata definita, da ultimo, con DM 16 febbraio 2016, come modificato con DM 494 del 23 ottobre 2019.

[29] Essa è pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

[30] Si veda la determinazione della sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti del 26 novembre 2020, n. 120 "determinazione e relazione Sul risultato del controllo eseguito Sulla gestione finanziaria dell’Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. - 2019".

[31] Recante "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia".

[32] Recante "Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia".

[33] Tale disposizione, in attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per il periodo 1991-1993, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.

[34]   I testi dei decreti e dei relativi allegati sono consultabili nella sezione “Fondo Salva opere” del sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

[35]   L’art. 12 dell’ordinanza citata dispone, tra l’altro, che “allo scopo di conseguire entro i termini previsti per lo svolgimento del Grande Evento «Presidenza Italiana del Vertice G8» … l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua, è individuata come sito di interesse nazionale”.

[36]   In caso di mancato pagamento del canone è previsto il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 219 dello stesso R.D.

[37]   Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, cd. “Bassanini”.

[38]   Legge 30 dicembre 2018, n. 145

[39]   Cfr. la relazione tecnica presentata all'emendamento del Governo 1.9000 (testo corretto) (cosiddetto maxiemendamento), emendamento presentato presso l'Assemblea del Senato il 23 dicembre 2021.

[40]   La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Convention on International Trade of Endangered Species - CITES), è una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1975. Lo scopo fondamentale della Convenzione è quello di garantire che, ove sia consentito, lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatiche sia sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo habitat.

[41]   I conti satellite costituiscono degli strumenti internazionalmente riconosciuti per valutare la dimensione economica di un determinato settore economico. Ne costituisce un esempio in Italia il conto satellite del turismo.

[42]   L’accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

[43]   Per un'illustrazione approfondita dello stesso si rinvia al Dossier dei Servizi studi di Senato e Camera n. 355 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) - D.L. 5/2021 - A.S. n.2934" del 12 marzo 2021.

[44]   Si tratta di una data di poco anteriore a quella di entrata in vigore del D.L. 8 luglio 2002 con cui si è, fra l'altro, disposto il trasferimento del personale CONI a CONI-Servizi SpA. Si tratta del medesimo personale che, a seguito della successiva trasformazione di CONI-Servizi in Sport e salute SpA (disposta con la legge n.145 del 2018, l. di bilancio per il 2019) è successivamente transitato in Sport e salute SpA.

[45]   Il comma 4 richiamato (così come il comma 3) è stato oggetto di modifiche ai sensi del DL n.80 del 2021. Nel testo originario detto personale avrebbe dovuto essere inquadrato nei ruoli del CONI sulla base di una tabella di corrispondenza da approvare con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport - adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.5/2021.

[46]   Nel testo previgente alle modifiche introdotte dal DL n.80 del 2021, le modalità di reclutamento del personale (di cui al comma 3)  per  le  rispettive  singole  qualifiche professionali, incluso il contingente di personale  dirigenziale, erano demandate al medesimo  citato provvedimento (DPCM o atto dell'Autorità di governo competente in materia di sport) chiamato ad approvare la richiamata  tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. per l'inquadramento nei ruoli del CONI.

[47]   Sulla scelta delle richiamate date si veda quanto detto in sede di commento dell'articolo 1, comma 3, del DL n.5 del 2021.

[48]   Si veda la nota che precede.

[49]   In proposito si ricorda che I rapporti tra l'Ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.

[50]   Riguardo a tali nozioni, cfr. anche il comma 927, il quale, peraltro, richiama l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

[51]   Per le previsioni a regime relative agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, si veda il dossier del Servizio Studi n. 287/2 del 30 maggio 2020.

[52]   Lo stesso art. 1, co. 504, della L. 178/2020 aveva, invece, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione dovevano essere assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati. Allo scopo, il co. 505 aveva incrementato di complessivi € 30 mln per il 2021 le risorse destinate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e alle scuole paritarie.

[53]   In attuazione, è intervenuta l’OM 11 del 16 maggio 2020.

[54]   In attuazione, sono intervenute l’OM 197 del 17 aprile 2020 e l’OM 21 del 3 giugno 2020.

[55]   In attuazione, sono intervenute, per il primo ciclo, l’OM 9 del 16 maggio 2020 e, per il secondo ciclo, l’OM 10 del 16 maggio 2020. Successivamente, è intervenuta l’OM 41 del 27 giugno 2020, concernente l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli esami integrativi e preliminari per il secondo ciclo di istruzione, nonché della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

[56]   Al riguardo, hanno disposto le già citate ordinanze nn. 9, 10 e 11 del 2020.

[57]   Qui gli allegati C/1, C/2 e C/3 – relativi alle materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato dell’esame di Stato, rispettivamente nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali –, l’allegato A – relativo alle tabelle di conversione dei crediti per il terzo e quarto anno e per l’assegnazione del credito del quinto anno – e l’allegato B, recante la griglia di valutazione della prova orale.

[58]   In entrambe le ordinanze, specifiche disposizioni riguardavano gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali.

[59]   La procedura straordinaria per il reclutamento è stata indetta con D.D. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020.

Qui l’allegato A: prospetto ripartizione posti.

Qui l’allegato B: prospetto aggregazioni territoriali;

Qui l’allegato C: programmi prova scritta;

Qui l’allegato D: tabella dei titoli valutabili.

Il D.D. 510/2020 è stato poi modificato e integrato, a seguito delle novità intervenute con il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) e con il D.L. 34/2020 (L. 77/2020), con D.D. 783 dell'8 luglio 2020, pubblicato nella GU-IV serie speciale n. 53 del 10 luglio 2020, che, in particolare, ha sostituito l’allegato A e l’allegato B.

Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dell’istruzione.

[60]   La valutazione negativa del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova, ai sensi dell’art. 1, co. 119, della L. 107/2015.

Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta, invece, la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

La disciplina attuativa è stata definita, in base al co. 9 del più volte citato art. 59 del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), con DM 242 del 30 luglio 2021. Il 10 settembre 2021 il Ministero dell’istruzione ha reso noto che erano stati assegnati con contratti a tempo determinato 12.840 posti.

[61]   In base all’art. 11, co. 14, della L. 124/1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

      Al riguardo, si ricorda, tuttavia, che, con riferimento all’a.s. 2019/2020, in relazione all’emergenza insorta a seguito del COVID-19, l’art. 121-ter del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non potevano effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a regime), l’anno scolastico conservava comunque validità. Erano del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

[62]   Per lo svolgimento del concorso era stata autorizzata la spesa di € 170.000 nel 2019 e di € 180.000 nel 2020.

[63]   La relazione illustrativa al D.L.126/2019 (A.C. 2222) faceva presente che, in realtà, con l’autorizzazione di spesa prevista dalla L. 107/2015 era stato finanziato il conferimento di 51 incarichi, i cui contratti erano scaduti nei primi mesi del 2019 o stavano per scadere.

[64]   La ripartizione tra gli USR teneva conto del numero di dirigenti tecnici di ruolo o a tempo determinato in servizio alla data di emanazione del decreto, del numero di istituzioni scolastiche presenti in ciascuna regione e della necessità di assicurare a ciascun USR almeno due dirigenti tecnici.

[65]   La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con D.I. 1074 del 20 novembre 2019 (qui un errata corrige all'allegato).

      Il bando è stato emanato con D.D. 2200 del 6 dicembre 2019. Il termine per la presentazione della domanda è poi stato prorogato con D.D. 2318 del 20 dicembre 2019.
Il 5 febbraio 2020, rispondendo alla Camera all’interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate 12.977 istanze.

[66]   La previsione era volta a consentire spostamenti fra province o fra posizioni. Con D.D. 573 del 18 maggio 2020 (di cui è stato dato avviso nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50%, ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

L’inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.

Dovevano essere altresì inseriti d’ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all’esito della procedura di cui al D.D. 2200/2019, non erano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si fossero evidenziate ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l’immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.

In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a 1.817, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati.

La graduatoria nazionale è stata approvata, in prima istanza, con D.D. 686 del 16 giugno 2020, e poi rettificata e sostituita con D.D. 713 del 24 giugno 2020.

      Essa include 391 soggetti (a fronte di 485 istanze pervenute).

[67]   La mobilità straordinaria è stata disciplinata con Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020.

      Conseguentemente, con nota 25403 del 24 agosto 2020, il Ministero dell’istruzione ha fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020

[68]   Per la seconda procedura selettiva, il D.I. 13 maggio 2021 n. 156 ha previsto assunzioni a tempo indeterminato per 1.591 posti, indicandone la ripartizione fra le province.

      La seconda procedura selettiva è stata dunque indetta con D.D. 951 del 16 giugno 2021 (qui un errata corrige relativo al termine per l’assunzione). In particolare, in base allo stesso D.D., la domanda di partecipazione poteva essere presentata entro il 5 luglio 2021.

[69] In conseguenza dell’istituzione del nuovo Ministero del Turismo (scorporato dal Ministero della Cultura ai sensi del D.L. n. 22 del 2021) anche per il Piano operativo «Cultura e turismo» si è resa necessaria una suddivisione degli interventi tra i due dicasteri. Conseguentemente, con la delibera CIPESS n. 59 del 3 dicembre 2021 è stato aggiornato il PSC Cultura nella misura di 1.690,57 milioni e con la delibera n. 58 - in pari data – è stato approvato il PSC Turismo.

Nella premessa alla delibera n. 59 si precisa che il PSC Cultura (approvato con la delibera n. 7 del 2021) viene “ridotto di 46,84 milioni per il trasferimento delle corrispondenti risorse al PSC del Ministero del turismo approvato in data odierna con apposita delibera di questo Comitato” e che “le linee di intervento, già contenute nell’originario strumento di programmazione - il Piano operativo cultura e turismo - che transitano dal PSC del Ministero della cultura al PSC del Ministero del turismo, sono segnatamente: «Grandi destinazioni per un turismo sostenibile», «Montagna Italia», « Dashboard turismo», «Wi-fi Italia», «Italia Destination Management System ».

[70]   Il dossier è relativo all'A.C. n. 3395, corrispondente al testo definitivo del citato D.L. n. 146, come convertito in legge.

[71] Siffatta precisazione deriva da una specifica riformulazione del testo del maxiemendamento presentato dal Governo in Senato, e su cui è stata posta la questione di fiducia, al fine di dare seguito ad una delle condizioni (espresse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato sul provvedimento in esame.

[72]   Si segnala che, con particolare riferimento al reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione degli obiettivi del PNRR, l’articolo 34-ter del D.L. n. 152/2021, in corso di conversione, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere, in aggiunta al contingente già previsto dal richiamato articolo 7, comma 1, del D.L. n. 80/2021, un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024.

[73]   In particolare, la norma prevede: a) che l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) che l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) che la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Inoltre, devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

[74]   Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) ha uno dei più grandi computer ed archivi di dati meteorologici del mondo. Oltre alle previsioni meteorologiche, altre attività strategiche includono la fornitura di formazione avanzata e l'assistenza all’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) nell'attuazione dei suoi programmi. Gestisce due servizi del programma di osservazione della Terra Copernicus dell'UE, il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) e il Copernicus Climate Change Service (C3S). Contribuisce anche al Copernicus Emergency Management Service (CEMS).

[75]   Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

[76]   Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.