Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2022 - Quadro di sintesi degli interventi - A.S. 2448
Serie: Progetti di legge   Numero: 501/1
Data: 23/11/2021


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Legge di bilancio 2022 - Quadro di sintesi degli interventi - A.S. 2448

23 novembre 2021
Progetti di legge


Indice

MISURE PER LA CRESCITA, L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE|POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE|LAVORO E OCCUPAZIONE|AMBIENTE E TERRITORIO|TRASPORTI|INFRASTRUTTURE|GIUSTIZIA|SANITA'|POLITICHE SOCIALI|SCUOLA, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE E RICERCA|INFORMAZIONE|CULTURA E SPETTACOLO|SPORT|ENTI TERRITORIALI|COMMERCIO E TURISMO|ENERGIA|AGRICOLTURA|DIFESA|AFFARI ESTERI|


MISURE PER LA CRESCITA, L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Tra le misure volte allo sviluppo delle imprese si segnalano le seguenti disposizioni:

  • viene prorogata e rimodulata la disciplina del Credito d'impostacredito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. In particolare:
    • per gli investimenti in Beni materiali funzionalibeni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
    • per gli investimenti aventi ad oggetto Beni immaterialibeni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", si proroga al 2025 la durata dell'agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l'entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024) (articolo 10, comma 1);
  • viene modificata ed estesa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente. In particolare:
    • il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro;
    • il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
    • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni (articolo 10, comma 2);

  • viene rifinanziata la "Nuova SabatiniNuova Sabatini" per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l'anno 2027 (articolo 11);
  • viene estesa al 30 giugno 2022 la disciplina degli incentivi per le Aggregazioni tra impreseaggregazioni tra imprese, di cui viene altresì ampliata l'operatività. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali - fino alla soglia di cinque milioni di euro - senza il pagamento di alcuna imposta (articolo 18);
  • viene adeguata alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 il Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiornocredito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, consentendo, in particolare, nella regione Molise, l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale (articolo 46);
  • viene istituito il Fondo per il sostegno alla transizione industrialeFondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2 (articolo 153);
  • con le medesime finalità ambientali, la disciplina del Fondo nazionale per l'efficienza energeticaFondo nazionale per l'efficienza energetica viene modificata prevedendo una riserva delle risorse a favore all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (articolo 159).

 

Meritano di essere segnalati anche alcuni dei più significativi rifinanziamenti disposti all'interno della Sezione II (Stati di previsione dei Ministeri), con particolare riferimento allo stato di previsione del MISE. Si segnalano i rifinanziamenti riguardanti:

  • i Contratti di sviluppo contratti di sviluppo nel settore industriale (+400 milioni nel 2022, 250 milioni nel 2023 e 100 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2036) (Missione (11) programma (11.7) "Incentivazione del sistema produttivo");
  • il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (+100 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2036) (Missione (11) programma (11.7) "Incentivazione del sistema produttivo");
  •   gli interventi per l'Autoimprenditorialitàautoimprenditorialità (+ 50 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024) (Missione (11) programma (11.7) "Incentivazione del sistema produttivo").

Tra le misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese,si segnalano invece le seguenti disposizioni:

  • l'incremento della dotazione del Fondo rotativoFondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) e del collegato Fondo per la promozione integrata (150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) (articolo 12);
  • viene modificata la composizione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione e viene fissata una cadenza triennale della programmazione dello stanziamento promozionale dell'ICE, oltre ad essere incrementata la dotazione del Fondo per la promozione degli scambiFondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione (articolo 13).

Tra le misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese delle imprese si segnalano invece le seguenti disposizioni:

  • viene prorogata al 30 giugno 2022 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMIFondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID. La disciplina straordinaria viene anche gradualmente affievolita, in una logica di un graduale phasing out. La dotazione del Fondo viene altresì incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027 (articolo 14);
  • viene prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull'Intervento straordinario in garanzia di SACEintervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), nonché l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (articolo 15);
  • vengono rideterminate le risorse disponibili sul Fondo per il Green New DealFondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro (articolo 16).

POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE

Con riferimento alle politiche fiscali, in primo luogo si segnala che il disegno di legge destina alla Riduzione dell'Irpef e dell'Irap riduzione dell'Irpef e dell'Irap, a decorrere dall'anno 2022, risorse pari a 8 miliardi di euro annui a valere sulla dotazione del Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale (articolo 2).

Specifiche norme prorogano, rimodulano e modificano la disciplina delle Agevolazioni fiscali in ediliziaagevolazioni fiscali in materia edilizia.  In particolare, il disegno di legge:

  • introduce una proroga della misura del Superbonus 110%Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per i condomini e le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025). Si proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). La norma introduce un nuovo termine per l'applicazione della disciplina anche nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (30 giugno 2022). Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche per i quali, alla data del 30 settembre 2021 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. La norma prevede inoltre che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, il Ministro dello sviluppo economico stabilirà dei valori massimi per talune categorie di beni (articolo 9, comma 1);
  • viene prorogata agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari; al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la Cessione del credito e sconto in fatturacessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus (articolo 9, comma 2);  
  • proroga fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di Ristrutturazioni, efficienza energetica, mobiliristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce altresì l'importo massimo detraibile fissandolo nella misura di 5.000 euro (articolo 9, comma 3); 
  • proroga fino al 2024 l'agevolazione fiscale inerente la Sistemazione a verdesistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro (articolo 9, comma 4);
  • estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto "Bonus facciatebonus facciate" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità (articolo 9, comma 5).

 Con riferimento alle agevolazioni in favore delle imprese e delle persone giuridiche, il disegno di legge:

  •  proroga e rimodula la disciplina del credito d'imposta per gliAgevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi investimenti in beni strumentali nuovi.  In sintesi:
    • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se  effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
    • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", si proroga al 2025 la durata dell'agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l'entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024) (articolo 10, comma 1);
  • modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in Agevolazioni fiscali per ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente. In particolare:
    • il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro.
    • il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
    • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni (articolo 10, comma 2);
  • estende al 30 giugno 2022 Incentivo alle aggregazioni aziendalil'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ne amplia l'operatività. L'agevolazione consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività; per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). L'incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto - oltre a quello commisurato alla somma delle attività - pari a 500 milioni di euro. In ragione dell'allungamento e della rimodulazione dell'incentivo per l'aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del cd. bonus aggregazione disciplinato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali - fino alla soglia di cinque milioni di euro - senza il pagamento di alcuna imposta (articolo 18);

  • interviene sulla disciplina del Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiornocredito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale (articolo 46);

  • prevede che per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Si estende all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonusSport bonus) (articolo 51);

  • estende al 2022 l'innalzamento della percentuale massima di Compensazione Iva in agricolturacompensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5% (articolo 163);

  • apporta modifiche alla disciplina della Rivalutazione dei beni d'impresarivalutazione dei beni d'impresa contenuta nel decreto-legge n. 104 del 202 (cd. decreto Agosto).

    In primo luogo, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d'impresa. Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti al dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale introdotta disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l'importo del valore risultante dalla rivalutazione.

    In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l'efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

    Si consente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive (articolo 191).

Inoltre il disegno di legge:

  • posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d.Plastic e sugar tax plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (articolo 3);
  • dispone l'abbassamento dal 22 al 10 per cento dell'aliquota Iva prodotti igiene femminileIVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l'igiene femminile non compostabili (articolo 4);
  • introduce modifiche alla Governance del servizio nazionale della riscossionegovernance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. La disposizione, a tal fine, prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione. In tale ottica, tra l'altro, l' Agenzia delle entrate approva le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra. La norma, pure in ragione delle modifiche apportate alla governance all'Agenzia delle entrate-Riscossione, modifica anche il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi (articolo 5);

  • estende all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di Esenzione bollo certificatibollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021 (articolo 6);
  • estende all'anno 2022 l'esenzione ai fini Irpef agricolturaIrpef - già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 7);
  • aumenta i limiti all'investimento neiPIR ordinari piani individuali di risparmio "ordinari" (articolo 8);
  • modifica a decorrere dal 2022 ilLimite compensazioni limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro (articolo 19);
  • modifica, ampliandola, la detrazione Irpef per le Locazioni immobiliari stipulate dai giovanilocazioni stipulate dai giovani. In particolare le norme in commento: elevano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiutiestendono la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare; innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto; chiariscono che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;elevano l'importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione (articolo 40).

     

In materia finanziaria e bancaria:

  •  si prorogano fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i Mutui prima casamutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19 (articolo 17);
  • sono prorogati per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un Contrasto della povertà educativa minorilecredito d'imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Allo scopo, si stabilisce una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024 (articolo 34).

LAVORO E OCCUPAZIONE

Le misure che interessano lavoro e occupazione, presenti nel disegno di legge di bilancio, sono le seguenti:

  • Gli artt. da 20 a 22 Reddito di cittadinanzaprevedono il riordino della disciplina del reddito di cittadinanza, disponendone il rifinanziamento, a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029 (art. 20), la modifica della disciplina sostanziale (art. 21) e ulteriori risorse, nel limite di 70 milioni di euro, a decorrere dal 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego e nel limite di 20 milioni di euro, sempre a decorrere dal 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani (art. 22). In particolare, l'art 21, tra le misure più rilevanti, prevede: con riferimento ai beni detenuti all'estero, un piano di verifiche, da parte dell'INPS, dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica; configura il RdC come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente sua impignorabilità; considera equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro la domanda di RdC resa dall'interessato all'INPS; modifica il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere, ai fini della accettazione (due anziché tre, come attualmente disposto); circa la congruità dell'offerta di lavoro, che essa sia definita tale se avvenga entro ottanta chilometri di distanza (anziché cento, come attualmente previsto) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta (tale disciplina è applicabile anche nel caso specifico di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale), ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta.. E' altresì, abrogato il limite temporale di dodici mesi di fruizione del beneficio, attualmente vigente, che delimita lo spazio temporale entro il quale sono proponibili le offerte di lavoro; che i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti nell'ambito dei progetti utili alla collettività; con riferimento alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, che essi effettuino a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti; una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun Ente nella fase di verifica delle domande per l'accesso al beneficio; nuove figure sanzionatorie, accanto a quelle già attualmente previste, cui consegue la revoca del beneficio del RdC; la decadenza dal Rdc, quando uno dei componenti il nucleo familiare non si presenta presso il Centro per l'impiego entro il termine da questo fissato; che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore sia riconosciuto al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, ma anche a tempo determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc; (articolo 22)
  • La manovra di Previdenzabilancio interviene anche in materia di pensioni. In particolare, si introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. Quota 102) (art. 23) e si istituisce un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni (art. 24). Si modifica la disciplina dell'APE sociale prorogando, in particolare, l'applicazione sperimentale dell'istituto a tutto il 2022 (art. 25) e si proroga il trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna", per l'anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (art. 26); si introducono disposizioni previdenziali per il personale delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia ad ordinamento civile (artt. 27 e 28). Si assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell'INPGI in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, prevedendo che, con effetto dal 1° luglio 2022, le relative funzioni previdenziali svolte dall'INPGI medesimo vengano trasferite all'Istituto nazionale di previdenza sociale (art. 29);
  • Tra le misure in Lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanilimateria di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, si estende l'esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica (art. 30) e si incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione, al fine di sostenere misure per i lavoratori del settore della pesca, per lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, per Sgravi contributivi in favore di società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, per la proroga CIGS e la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa e la CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica, per l'integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA, per ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (c.d sistema duale) (art. 31). E' prevista la proroga di ulteriori 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023 (art. 32). Si rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno (art. 33) e si riduce, in via sperimentale e per un anno, del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato (art. 35). In materia di parità di genere, si incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere (art. 36) e si prevede l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro: a tal fine istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere (art. 37). Si rafforza, inoltre, la disciplina relativa al Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere (art. 38). Si prorogano le misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile, implementando con ulteriori risorse il Fondo di garanzia per la prima casa (art. 39, commi da 1 a 3);per i lavoratori sportivi, si pone, infine, un limite di età specifico per la possibilità di stipulazione con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di apprendistato professionalizzante (art. 39, comma 4).
  • Numerose Ammortizzatori socialidisposizioni si occupano degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro. Gli artt. da 52 a 57, da 60 a 63 e 65, infatti, modificano la disciplina dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale - operando un complesso di modifiche della disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale - trattamenti concernenti alcuni periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa per alcune categorie di datori di lavoro. In particolare, si estende l'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riduce (ai fini della possibilità di accesso a tali trattamenti) il requisito di anzianità di effettivo lavoro da novanta a trenta giorni (art. 52). Si specifica, inoltre, che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (art. 53 ). Si prevede l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale (limite che è, attualmente, articolato in due importi, in relazione alla retribuzione mensile di riferimento, stabilendo la applicazione in via esclusiva del limite più elevato finora vigente) (art. 54). Si modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro - previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale -, in particolare introducendo un'ipotesi di riduzione del contributo a decorrere dal 2025 (art. 55). Si introducono alcuni obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale (art. 56). Si opera una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale (art. 57).Si modifica la disciplina dell'ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi (in merito a questi ultimi, il successivo articolo 63 reca una novella di coordinamento), che coincide, fatte salve alcune specifiche ipotesi, con quello dei datori di lavoro rientranti nell'istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale o iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS (art. 60). Si  modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (in particolare, la causale di riorganizzazione aziendale, in termini di ampliamento della relativa nozione e quella di contratto di solidarietà, in termini di elevamento dei limiti massimi di riduzione dell'orario di lavoro) (art. 61). Si introduce un'ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale - nell'ambito delle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti (art. 62). Si prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, in sostituzione di una normativa finora vigente relativa all'obbligo di stipulazione - per alcune categorie di lavoratori - del patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego (art. 65). Fondi di solidarietà bilaterali e Fondo di integrazione salariale INPSAlcune disposizioni operano un complesso di modifiche della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. In particolare, ridefiniscono sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà - ivi compresi i due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano - sia la tipologia delle relative prestazioni, prevedendo che i medesimi garantiscano a tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele (assegni di integrazione salariale) corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti. In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono nel suddetto FIS, a decorrere dal 1° gennaio 2023 - ovvero dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale (nel FIS sono altresì iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo); gli assegni ordinari di integrazione salariale a carico del FIS (e la relativa contribuzione) sono definiti, in termini specifici e diversi rispetto alla tutela ordinaria di integrazione salariale; inoltre, i datori iscritti al FIS rientrano anche nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimensionale ivi prevista. E', altresì, ridefinita la contribuzione relativa al FIS, e per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati da tutti i fondi in oggetto, ivi compreso il FIS, è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare (a carico dell'INPS). Si specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Viene prolungato il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, prevedendo per i medesimi anni che il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non possa essere inferiore a cinquanta. Sono previste, poi, disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale. Viene fissato un termine più ampio per l'adeguamento delle discipline previste per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte dei fondi bilaterali costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Si estende il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari e detta disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Si estende, inoltre, la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e si modifica la disciplina dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022 (articoli da 66 a 77).
  • Lavoro autonomoTra le misure a sostegno del lavoro autonomo, si riconosce a determinate categorie di lavoratrici l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità (art. 78).
  • In ordine alla formazione professionale, le politiche attive del lavoro e la promozione dell'occupazione, si Politiche attive e formazione professionalespecifica che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro (art. 79) e si prevede che, per il 2022 e il 2023, si definisca un rimborso in favore dei fondi suddetti che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori summenzionati (art. 80). Sono previste alcune misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale costituita dai casi di concessione per ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria - nell'ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti (artt. 81 e 82). Si consente la sottoscrizione, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori nei richiamati settori della transizione ecologica e digitale (art. 83). Si estende ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) (art. 84).Si riconosce l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel limite di 6.000 euro su base annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa (art. 85).e' previsto un trasferimento, a carico dello Stato, al fondo di integrazione salariale, nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per il 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023 (art. 86) e si istituisce un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (art. 87).
  • Nell'ambito delle disposizioni in materia di Sostegno economico temporaneoCultura, turismo, informazione e innovazione, l'articolo 115si istituisce il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 20 milioni di curo per il 2022 e di 40 milioni annui a decorrere dal 2023, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 115).
  • Con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica amministrazione e il lavoro pubblico,si prevede un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei Lavoro pubblicodipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021 (art. 182). Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - da parte di pubbliche amministrazioni nazionali. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 250 milioni annui a decorrere dal 2024 (art. 183). Per il triennio 2022-2024, sono determinati gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazional, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023 (art. 184). Si prevedono le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche (art. 185), e si istituisce un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022 (art. 186).

AMBIENTE E TERRITORIO

Tra le misure in materia di ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici si segnalano le seguenti disposizioni:

  • al fine di prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55", si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Fondo strategia mobilità sostenibilefondo per la strategia di mobilità sostenibile, con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034 (articolo 131);

  • al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel Rifiuti pericolosi ex area Cemeraddeposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, si autorizza la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 143);

  • si introducono misure volte al finanziamento del Piano triennale di coordinamento delle azioni di previsione, Piano incendi boschiviprevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 120 del 2021, mediante l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024, demandando al D.P.C.M. approvativo del Piano triennale il compito di ripartirne le risorse (articolo 151);  

    si istituisce un fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. con il quale finanziare interventi, Fondo italiano per il climaanche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito (articolo 154);

  • si Programma nazionale controllo inquinamento atmosfericoistituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035, demandando a decreti del MITE il compito di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del fondo (articolo 155);

  • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei Centri per la preparazione per il riutilizzocentri per la preparazione per il riutilizzo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (articolo 156);

  • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo per il controllo delle Specie esotiche invasive specie esotiche invasive, con dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (articolo 157);

  • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo da destinare ad interventi di ripristino delle opere di Collettamento e depurazione acquecollettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi (articolo 159, comma 1).   

Tra le misure in materia di territorio e protezione civile si segnalano le seguenti:

  • sono disposti interventi in materia di contributi agli enti locali per Spese di progettazionespese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023), stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR e prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l'anno 2022 (articolo 141);
  • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in Efficienza opere idrauliche e reticoli idrograficiefficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, demandando a un D.P.C.M., da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il compito di stabilire il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse (articolo 142);
  • viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per il rifinanziamento degli Rifinanziamento interventi protezione civileinterventi di protezione civile, connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e i Commissari delegati hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive (articolo 148);
  • si introducono numerose disposizioni in materia di eventi sismici, volte, tra l'altro: 
    • a prorogare fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma in Italia centrale del 2016 e 2017, per una spesa nel limite di 173 milioni per l'anno 2022, e la gestione straordinaria dell'emergenza, per una spesa di 72,27 milioni per l'anno 2022 (articolo 149commi 1 e 2);
    • a prorogare fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012 (articolo 149, comma 3);
    • a prorogare fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria per il sisma dell'isola di Ischia del 2017, per una spesa di 4,95 milioni (articolo 149, comma 4);
    • a prorogare fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma della Città metropolitana di Catania del 2018, nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza (articolo 149, comma 6), prorogando fino al 31 dicembre 2022 la nomina del relativo Commissario straordinario (articolo 149, comma 7);
    • a Disposizioni in materia di eventi sismiciprorogare fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario e la gestione straordinaria per il sisma di Campobasso del 2018 (articolo 149, comma 7);
    • ad autorizzare una spesa di 0,80 milioni, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia", per il supporto tecnico-operativo e per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per gli eventi sismici del 2009 e 2016, nell'ambito Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (articolo 149, comma 9);
    • ad assegnare per l'anno 2022 un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a 7 milioni di euro, ed un contributo per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a 1 milione di euro (articolo 149, comma 13)
    • a disporre il rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico per complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024- 2029, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e le azioni di prevenzione non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza (articolo 150).
  • si Contributi ai comuni per rigenerazione urbanadispone l'assegnazione ai comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di favorire interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (articolo 168).

TRASPORTI

 Il disegno di legge reca diverse disposizioni inerenti al finanziamento di specifiche iniziative sul fronte dei trasporti, alcune delle quali riconducibili agli impegni previsti nel PNRR, di seguito descritte:

  • viene CIGS lavoratori Alitaliaprorogato di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. In relazione agli oneri delle prestazioni integrative di tale trattamento, a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, viene altresì previsto un finanziamento di  32,7 milioni di euro per il 2022 e di 99,9 milioni di euro per il 2023. A carico del Fondo, vengono posti altresì gli oneri dei programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 32).
  • viene istituito nello stato di previsione del MIMS un apposito Fondo strategia mobilità sostenibileFondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", inteso come misura per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55" (articolo 131)La dotazione complessiva è di 2 miliardi di euro, così ripartiti:

   - 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

   - 150 milioni di euro per il 2027 e il 2028;

   - 200 milioni di euro per l'anno 2029;

   - 300 milioni di euro per l'anno 2030;

   - 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034 

  • sono stanziati fondi per la progettazione e l'acquisto o il rinnovo del Fondi metropolitanemateriale rotabile per il trasporto rapido massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino (articolo 132). In particolare, sono autorizzate spese sull'arco dei prossimi 15 anni così ripartite:

      -   50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

      -  100 milioni di euro per l'anno 2024;

      -   200 milioni di euro per il 2025;

      -   250 milioni di euro per l'anno 2026;

      -   300 milioni di euro per l'anno 2027;

      -   350 milioni di euro per l'anno 2028;

      -   300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 .

  • sono stanziati fondi per RFI, finalizzati a rendere la Fondi ferrovia adriatica AV/ACferrovia adriatica idonea all'alta velocità e all'alta capacità (articolo 133). Anche con la finalità del suo inserimento nella rete core Ten-T, la norma autorizza sull'arco dei prossimi 14 anni (quindi oltre l'orizzonte del PNRR) spese per 5 miliardi, così ripartite:

     -     50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

     -    150 milioni di euro per l'anno 2024,

     -    200 milioni di euro per il 2025;

     -    250 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027;

     -    400 milioni di euro per gli anni dal 2028 al 2030;

     -    450 milioni di euro per l'anno 2031;

     -    650 milioni dal 2032 al 2034;

     -    450 milioni di euro per il 2035 .

  • viene finanziato il Contratto di programma MIMS-RFIcontratto di programma tra MIMS e RFI (articolo 134). Con la finalità di rendere disponibili risorse finanziarie per l'esecuzione delle opere e dei servizi inseriti nel periodico contratto di programma tra MIMS e RFI, – autorizza sull'arco dei prossimi 15 anni spese così ripartite.

-    Parte investimenti 2022-2026:

   o   250 milioni di euro l'anno 2025;

   o   300 milioni per il 2026;

   o   500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032;

   o   550 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036;

-    Parte servizi 2022-2027:

   o   500 milioni di euro per l'anno 2022;

   o   1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

   o   600 milioni per il 2027 .


INFRASTRUTTURE

Il disegno di legge reca i seguenti interventi in materia di infrastrutture stradali e autostradali:

  • autorizza la spesa complessiva di Contratto di programma ANAS4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 (articolo 135);
  • incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (previsto dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021), Prezzi materiali contratti pubbliciestendendo le compensazioni agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (articolo 136);
  • autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro (40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) a titolo di contributo pubblico per Autostrada tirrenica spaassicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza (articolo 137);
  • autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, per il periodo 2022-2027, quale Autostrada regionale Cispadanacontributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana (articolo 138);
  • autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di Viabilità stradale regioni, province e città metropolitanemanutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane (articolo 139);
  • prevede l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla Manutenzione strade comunalimanutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (articolo 140);

  • prevede l'assegnazione alle province e alle città metropolitane di ulteriori risorse per la Messa in sicurezza ponti e viadottimessa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza (articolo 166).

In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, si dispone, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire con una dotazione complessiva di Risorse per Giubileo 20251,34 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 (290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, 330 milioni per il 2025 e 140 milioni di euro per il 2026), nonché di un fondo da ripartire con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento (articolo 145).


GIUSTIZIA

Gli interventi in materia di giustizia riguardano diversi ambiti.

In particolare, per quanto riguarda il Ruolo organico della magistraturaruolo organico della magistratura, sono previsti:

  • l'aumento di 82 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, la cui assunzione è prevista attraverso procedure concorsuali che il Ministero della giustizia deve bandire nel 2022 (art. 187);
  • l'assunzione, nel 2022, dei magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (art. 188).

Le altre disposizioni di interesse della giustizia concernono:

  • il Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere (art. 38), con una serie di modifiche all'art. 5 del d.l. n. 93 del 2013 (conv. in legge n. 119 del 2013), che comportano:
    • il cambio della denominazione in Piano contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domesticaPiano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
    • l'elaborazione del Piano da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità (non più dal Ministro per le pari opportunità), con cadenza almeno triennale e previo parere (anziché previa intesa) in sede di Conferenza unificata;
    • l'istituzione di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    • la soppressione dell'obbligo di trasmissione annuale alle Camere  di una relazione sull'attuazione del Piano da parte del Ministro delegato per le pari opportunità;
    • l'incremento della dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per il finanziamento del Piano (con la contestuale soppressione dell'art. 1, comma 353, della legge di bilancio 2020 che aveva incrementato di 4 milioni di euro il medesimo Fondo per il finanziamento del Piano); le risorse sono destinate tanto alle azioni a titolarità nazionale quanto a quelle a titolarità regionale previste dal Piano;
  • una modifica alla disciplina del contributo unificato (di cui all'art. 16  D.P.R. n. 115 del 2002-TU spese di giustizia) in base alla quale l' Contributo unificatoomesso o parziale pagamento dello stesso, comporta la mancata iscrizione a ruolo delle cause civili, amministrative e tributarie. Viene inoltre modificato l'art. 208 del TU spese di giustizia per stabilire che l'ufficio competente al recupero delle spese di giustizia è quello presso la Corte d'appello di Roma in tutti i casi in cui la Corte di Cassazione non possa avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 192);
  • l'istituzione di un apposito Fondo per interventi in materia di magistratura onorariaFondo, nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, con la finalità di attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche alla luce delle sollecitazioni della Commissione europea, in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio (art. 196).


SANITA'

In tema di sanità si segnalano i seguenti interventi:

  • viene prevista una variazione in aumento del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l'anno 2024, prevedendosi  che rientrano nell'ambito di tale finanziamento gli interventi delle Regioni e delle Province autonome previsti agli articoli 89  (finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023), 92 (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario), 93, comma 1 (potenziamento dell'assistenza territoriale), 94 (disposizioni in materia di liste di attesa), 95 (disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato), 96 (tetti di spesa farmaceutica), 98 (aggiornamento LEA), 100 (proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica), 101 (indennità di pronto soccorso) e 102 USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale) (art. 88, comma 1);
  • viene disposto l'incremento - il cui finanziamento integra, aggiungendovisi, quello stabilito al comma 1 che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato – delle risorse previste per il Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativiFondo per l'acquisto dei farmaci innovativi pari a +100 milioni nel 2022, +200 milioni nel 2023 e +300 milioni dal 2024 (art. 88, comma 2);

  • viene previsto l'incremento di risorse per il finanziamento delle disposizioni vigenti relative ai Contratti di formazione specialistica medica,contratti di formazione specialistica medica, pari a +194 milioni nel 2022, +319 milioni nel 2023, +347 milioni nel 2024, +425 milioni nel 2025, +517 milioni nel 2026 e +543 milioni dal 2027). Tale finanziamento integra, e quindi si aggiunge, a quello stabilito al comma 1 che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato (art. 88, comma 3);

  • viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale PanFlu 2021-2023(PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022, in attesa che Regioni e Province autonome approvino i decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali. Una ulteriore spesa di 350 milioni nel 2023 è autorizzata per le medesime finalità e nelle more dell'adozione di detti Piani, coperta a valere sul fabbisogno standard per l'anno 2023, con importo da definire in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome in merito al riparto del fabbisogno sanitario. Ai predetti finanziamenti è consentito l'accesso di tutte le Regioni, quindi anche a quelle a statuto speciale, e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario (art. 89);

  • viene disposto uno stanziamento per il 2022, pari a 1.850 milioni di euro, ai fini della dotazione del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa dotazione per il 2022) per l'Acquisto dei vaccini contro il COVID-19 acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva (art. 90, comma 1);

  • viene previsto un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di Edilizia sanitariaedilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. E' poi disposta, a valere sulle risorse stanziate per i suddetti interventi dalla normativa già vigente, una destinazione di spesa - per un importo pari a 860 milioni nel comma 2 ed a 42 milioni nel comma 3 - per altri interventi nel settore sanitario; questi ultimi concernono, rispettivamente: la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione; lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase di allerta pandemica (art. 91);

  • vengono coperti i maggiori costi relativi al personale aggiuntivo SSN da assumere per garantire il potenziamento dell'Assistenza territorialeassistenza territoriale, realizzato attraverso l'implementazione di ulteriori standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A tal fine è autorizzata, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la spesa massima di: 90,9 milioni per il 2022, 150,1 milioni per il 2023, 328,3 milioni per il 2024, 591,5 milioni per il 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dal 2026. L'autorizzazione di spesa decorre dall'entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici per l'assistenza territoriale, da emanare entro il 30 aprile 2022 con decreto salute/economia. Con successivo decreto salute/economia le somme sono ripartite fra le regioni e le province autonome, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR (art. 93);
  • viene disposta e disciplinata la proroga al 31 dicembre 2022 del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il Recupero delle liste di attesarecupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica (art. 94);

  • viene previsto  che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle tariffe massime per la rEmunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acutiemunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché, congiuntamente, all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Si stabilisce inoltre che le tariffe massime così aggiornate costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e che le stesse tariffe siano successivamente aggiornate ogni due anni con la medesima procedura (art. 95);

  • viene operata una modifica deiLimiti di spesa farmaceutica limiti di spesa farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), elevando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti (costituita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medicinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto). Tale limite viene elevato da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il 2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024 , fermo restando, nell'ambito di tale valore, un limite separato già vigente - pari a 0,20 punti - per gli acquisiti diretti relativi a gas medicinali. Gli incrementi sono subordinati all'aggiornamento annuo, da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), di alcune determinazioni in materia di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Si prevede, inoltre, una procedura per l'eventuale ridefinizione, nell'ambito delle leggi di bilancio, dei vari limiti relativi alla spesa farmaceutica (art. 96);

  • a Aggiornamento delle prestazioni comprese nei LEAdecorrere dal 2022 viene indirizzato uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro all'aggiornamento delle prestazioni comprese nei LEA. Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale (art. 98);

  • viene disposta la proroga al 2022 della possibilità di utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 99);

  • vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le misure proposte dall'art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 per la tutela, dagli Salute psicologica di bambini e adolescentieffetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti (art. 100);

  • vengono prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale – USCA. All'onere derivante dalla disposizione, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l'anno 2022 (art. 102).


POLITICHE SOCIALI

In tema di politiche sociali si segnalano i seguenti interventi:

  • vengono prorogati per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d'imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della Povertà educativa minorilepovertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Allo scopo, è disposta una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024 (art. 34);

  • viene definito il contenuto dei Livelli essenziali delle prestazioni socialilivelli essenziali delle prestazioni sociali, e  gli ambiti territoriali sociali (ATS) sono qualificati quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.

    L'attuazione degli interventi proposti dall'articolo in commento, e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata, sono demandate a linee guida definite in sede di Conferenza Unificata con intesa (art. 43);

  • attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienzaFondo per la disabilità e non autosufficienza la nuova denominazione di "Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità", e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia. Il citato Fondo è pertanto incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026 (art. 48);

  • viene disposto un finanziamento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilitàFondo per l'inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Inoltre vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico (art 50).


SCUOLA, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Per quanto concerne la scuola:

 

  • si dispone che il termine degli ulteriori Docenti c.d. COVIDincarichi temporanei di personale docente attivati con riferimento all'a.s. 2021/2022 può essere prorogato (dal 30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso a.s. e, dunque, fino al 30 giugno 2022, nel limite di spesa di € 300 mln per il 2022 (articolo 107);
  • si ampliano i parametri da considerare per l'utilizzo delle risorse destinate alla Valorizzazione docentivalorizzazione della professionalità del personale docente – stabilendo che esse sono volte a premiare anche la "dedizione nell'insegnamento", l'impegno nella promozione della comunità scolastica e il costante e qualificato aggiornamento professionale – e si incrementano le stesse (da € 30 mln) a € 240 mln annui dal 2022 (articolo 108); 
  • si dispone la graduale introduzione dell'insegnamento dell'Educazione motoria scuola primariaeducazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall'a.s. 2023/2024. A tal fine, si prevede l'istituzione della nuova classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria". In fase di prima applicazione, i posti sono coperti con concorsi per titoli ed esami abilitanti, da bandire nel 2022 e 2023. Qualora le graduatorie dei concorsi non siano approvate in tempo utile per l'assunzione dei docenti, possono essere attribuiti contratti a tempo determinato anche a soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado (articolo 109);
  • si incrementa il Retribuzione Dirigenti scolasticiFondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato (FUN) dei dirigenti scolastici di € 20 mln a decorrere dal 2022, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile, e si prevede che continuino ad operare per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le contrattazioni integrative regionali (CIR) volte alla definizione, a livello regionale, delle retribuzioni di posizione e di risultato dei medesimi dirigenti scolastici (articolo 110);
  • si dispone che anche per l'a.s. 2022/2023 è possibile Dimensionamento scolasticoattribuire alle istituzioni scolastiche un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in via esclusiva in presenza di almeno 500 alunni (invece di 600), ovvero, per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, in presenza di almeno 300 alunni (invece di 400). Conseguentemente, si incrementa la relativa autorizzazione di spesa per € 13,6 mln per il 2022 ed € 27,23 mln per il 2023 (articolo 111);
  • si autorizza il Ministero dell'istruzione a istituire, nelle scuole caratterizzate da determinati valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, Numero alunni nelle classiclassi in deroga alle dimensioni previste a legislazione vigente. La deroga opera, però, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente (articolo 112);
  • si incrementano ulteriormente, in quote variabili da € 5 mln a € 400 mln, le risorse destinate dalla L. di bilancio 2020 agli interventi di manutenzione straordinaria,Edilizia scolastica messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale, e si allunga il periodo di finanziamento fino al 2036 (articolo 167).

 

Inoltre:

  • si proroga al 2024 la previsione di Fondo povertà educativariconoscimento alle fondazioni bancarie di un credito di imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla L. di stabilità per il 2016. A tal fine, si autorizza la spesa di € 25 mln per il 2024 (articolo 34);
  • si dispone l'assegnazione di una quota delle Trasporto studenti disabilirisorse del Fondo di solidarietà comunale – di importi variabili da € 30 mln per il 2022 a € 120 mln a decorrere dal 2027 – allo scopo di incrementare il numero di studenti disabili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica (articolo 45).

 

Per quanto concerne l'ambito universitario:

 

  • si incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario (FFOFFO) di € 250 mln per il 2022, € 515 mln per il 2023, € 765 mln per il 2024, € 815 mln per il 2025, ed € 865 mln annui dal 2026. Parte di tali incrementi per il biennio 2022-2023 – per complessivi € 165 mln per il 2022 e € 410 mln per il 2023 – e l'intero ammontare per il 2024, il 2025 e dal 2026, sono destinati a specifiche finalizzazioni. Si tratta di: assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo; valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; incentivo delle chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore; Scuole superiori ad ordinamento speciale e completamento del processo di consolidamento della Scuola superiore meridionale; incremento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (articolo 103, comma 1);
  • si incrementa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 loResidenze e collegi universitari stanziamento destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati (articolo 103, comma 2).

 

Per quanto concerne le istituzioni AFAM:

 

  • si reintroduce, a decorrere dal 2022, la previsione di Compensi Presidente e nuclei di valutazionecorresponsione di compensi al Presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione delle Istituzioni; (articolo 103, commi 4 e 5);
  • si incrementa, a decorrere dal 2022, (da € 15 mln) a € 19,5 mln annui la dotazione del Fondo – istituito dalla L. di bilancio 2021 - finalizzato all'Dotazioni organicheintroduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio nelle dotazioni organiche del personale non docente delle Istituzioni AFAM statali. Al contempo, si precisa che le risorse sono destinate anche alle Istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione, all'esito dello stesso (articolo 103, comma 6);
  • si autorizza la spesa di € 8,5 mln annui, a decorrere dal 2022, per la Valorizzazione personalevalorizzazione del personale delle Istituzioni (articolo 103, comma 7);

 

Per quanto concerne la ricerca:

 

  • si incrementa il Fondo FOE e finanziamento premiale enti MURordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MUR (FOE) di € 90 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di € 100 mln annui a decorrere dal 2025. Le risorse sono destinate a essere: in parte, ripartite fra gli enti per consentire lo svolgimento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al III livello professionale per l'accesso al II livello; in altra parte, ripartite fra gli enti per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; in altra parte ancora ripartite fra gli stessi enti – fatta eccezione per il CNR -, con vincolo di utilizzarne una quota per completamento del processo di superamento del precariato. Inoltre, si destinano € 30 mln per il 2023 al finanziamento premiale in favore degli stessi enti (articolo 104, commi 1 e 4);
  • si prevede un piano di riorganizzazione e rilancio del CNRCNR, finalizzato a raggiungere maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale e deve concludersi entro 3 anni dalla sua approvazione. Si dispone, inoltre, che al CNR è attribuito un contributo di € 60 mln annui a decorrere dal 2022 – da utilizzare in parte per la copertura dei costi connessi ai processi di stabilizzazione del personale precario, in parte per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio - incrementati di ulteriori € 20 mln annui decorrere dal 2023. Ulteriori € 5 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sono attribuiti al CNR per sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della "Xylella fastidiosa" (articoli 105 e 106);
  • si incrementa il Fondo italiano per la Fondo italiano scienzascienza – istituito dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021 - di € 50 mln per il 2023 e di € 100 mln annui a decorrere dal 2024 (articolo 104, comma 2);
  • si abrogano (parte delle) disposizioni della L. di bilancio 2020 che avevano previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale ricercaAgenzia nazionale per la ricerca (articolo 104, comma 5);
  • si riconosce alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze un Cultura scientificacontributo pari, per ciascuno, a € 1,5 mln annui, a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse destinate alla diffusione della cultura scientifica. Inoltre, si attribuisce al MUR il potere di vigilanza sugli stessi enti (articolo 103, comma 3);

Nel settore della ricerca applicata e della politica spaziale, si segnala l'istituzione di un Fondo con una Programma spaziale ARTEMISdotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di curo per l'anno 2023 e 20 milioni di curo per l'anno 2024, volto a garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS (programma di volo spaziale con equipaggio), ai fini di stabilire una presenza stabile e autosufficiente sulla Luna e rendere possibile lo sbarco degli umani su Marte (articolo 130).

 

Merita di essere segnalato anche il rifinanziamento disposto all'interno della Sezione II (Stato di previsione del MISE) riguardante l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEIIPCEI  (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) (+250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023) (Missione (11) programma 11.7 "Incentivazione del sistema produttivo").


INFORMAZIONE

Nel settore dell'informazione:

 

  • si istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Sostegno straordinario editoriaFondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione di € 90 mln per il 2022 e di € 140 mln per il 2023. Il Fondo è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali, nonché la domanda di informazione (articolo 122);
  • si consente alle imprese editrici di quotidiani e di periodici di usufruire anche nel 2022 e nel 2023 del credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto della Credito di imposta cartacarta utilizzata per la stampa. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di € 60 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (articolo 123).


CULTURA E SPETTACOLO

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo:

 

  • si incrementano le Fondo cinemarisorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo – istituito dalla L. 220/2016 - dal 2022, (da € 640 mln) a € 750 mln annui (articolo 113, comma 1);
  • si Fondo culturarifinanzia il Fondo per la cultura – istituito dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – di € 20 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (articolo 113, comma 2);
  • si autorizza la spesa di € 30 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dellEditoria libraria'editoria libraria. In particolare, le risorse sono destinate alle biblioteche per l'acquisto di libri (articolo 113, comma 3);
  • si stabilizza, a decorrere dal 2022, la previsione di assegnazione della c.d.18APP Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 - ai giovani che ogni anno compiono 18 anni. A tal fine, si autorizza la spesa di € 230 mln annui (articolo 117);
  • si incrementano di € 10 mln, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del Tax credit libreriecredito di imposta – istituito dalla L. di bilancio 2018 - in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (articolo 114);
  • si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - Fondo SET lavoratori spettacoloSET", in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Il Fondo ha una dotazione di € 20 mln per il 2022 ed € 40 mln annui a decorrere dal 2023 (articolo 115);
  • si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo con dotazione pari a € 100 mln per il 2022 ed € 50 mln per il 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle Fondazioni lirico-sinfonichefondazioni lirico-sinfoniche. Parte del Fondo è destinata alle fondazioni con specifici problemi economico-patrimoniali. L'altra parte è destinata a finanziare, nelle altre fondazioni, investimenti volti ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo (articolo 118);
  • si autorizza la spesa di € 25 mln per il 2022, € 45 mln per il 2023, € 20 mln per il 2024 ed € 10 mln per il 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti Archiviarchivistici e per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente (articolo 119).


SPORT

Per quanto concerne lo sport:

 

  • si riduce (da 30) a 23 anni il Apprendistato lavoratori sportivilimite massimo di età per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante (articolo 39, comma 4);
  • si prevede, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, che gli utili delle Federazioni sportive nazionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Utili FSNIRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno esse destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (articolo 51, commi 1-3);
  • si autorizza anche per il 2023 la spesa di € 50 mln per gli Sgravi contributivisgravi contributivi nel settore dilettantistico (articolo 51, co. 4);
  • si prevede nuovamente, per il 2022 (dopo l'assenza per il 2021) la possibilità di fruire del Sport bonuscredito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (articolo 51, comma 5) ;
  • si autorizza la Federazione sportiva nazionale ACI (Automobile club d'Italia) a sostenere la spesa per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio ImolaGran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola, allo scopo riconoscendo alla stessa un contributo di € 5 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (articolo 146).

ENTI TERRITORIALI

Tra le misure relative agli enti territoriali si segnalano le seguenti disposizioni:

  • si incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili Asili nidonegli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro l'anno 2027, considerando anche il servizio privato. (articolo 44);
  • si dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Trasporto studenti disabiliFondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica (articolo 45);
  • si incrementano di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse destinate alla Strategia Nazionale Aree InterneStrategia nazionale per le aree interne, già stanziate nell'ambito del Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR (comma 1). I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle risorse autorizzate dal Piano complementare; riguardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si tenga conto anche delle nuove Aree interne, le quali, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, saranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022 (articolo 144);

  • si prevede l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la Messa in sicurezza ponti e viadottimessa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza (articolo 166);

  • si incrementa il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, Manutenzione scuoledi nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale (articolo 167);

  • al fine di favorire gli investimenti in progetti di Rigenerazione urbanarigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, si assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 168);

  • vengono ridefiniti gli accordi bilaterali con ciascuna delle Autonomie specialiregioni e province autonome in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e seguenti (articolo 169);
  • si prevede un contributo per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro Funzioni fondamentali Provincefunzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali (articolo 170);

  • si dispone l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali comuni Sicilia e Sardegnaservizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull'identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere (articolo 171);

  • si ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunaleFondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022 in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili (articolo 172);
  • si introducono norme per il sostegno dei comuni che hanno intrapreso procedure Enti in crisi finanziariariequilibrio finanziario pluriennale e che, nello specifico, presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, sì da tener conto della giurisprudenza della Corte costituzionale. A tal fine sono stanziati, per il biennio 2022-2023, 450 milioni di euro. La principale novità  è costituita dell'esplicita estensione dell'intervento anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse (articolo 173);

  • si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una Piccoli comunidotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori (articolo 174);

  • si prevede che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e Indennita Sindacidei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia incrementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. L'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti (articolo 175);

  • si modificano le modalità di riacquisizione al bilancio dello Stato Minori entrate da Covid-19 e ristori statalidelle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza da COVID-19, con riferimento alle somme derivanti dalle attività di lotta all'evasione (articolo 176);

  • si dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite (articolo 178);

  • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo Promozione della legalitàcon una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (articolo 177);
  • si introduce il parere obbligatorio della Commissione tecnica per i LEP e parere CTFSfabbisogni standard (CTFS) per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie per le funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del relativo monitoraggio (articolo 179);

  • viene istituito il Fondo per lo sComuni montaniviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani (articolo 180);

  • si consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le Debiti commercialianticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3% (articolo 181).


COMMERCIO E TURISMO

Con riferimento al settore del commercio e del turismo, si segnalano invece le seguenti disposizioni:

 

  • si favorisce la Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree internevalorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne, prevedendo a favore degli esercenti attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni utilizzati per l'esercizio dell'attività economica. Un altro strumento consiste nella possibilità concessa a Stato, regioni, province autonome ed enti locali di concedere ai medesimi soggetti in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali per un periodo massimo di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile (articolo 116);
  • viene istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di parte correnteFondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori per attenuare gli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale (articolo 120, comma 1);
  • viene istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitaleFondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate. (articolo 120, comma 3);
  • viene modificata la disciplina della Banca dati delle strutture ricettiveBanca dati delle strutture ricettive, consentendone - per esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva – l'accesso all'amministrazione finanziaria e agli enti creditori(articolo 121).

ENERGIA

Nel settore della politica energetica, si segnala la disposizione volta a contenere gli effetti degli Aumenti dei prezziaumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, affidando ad ARERA il compito di ridurre le aliquote per gli oneri generali, destinando a tal fine risorse pari a 2 miliardi di euro (articolo 158).


AGRICOLTURA

Le misure di interesse agricolo e della pesca presenti nel disegno di legge di bilancio sono le seguenti:

  • l'estensione all'anno 2022 Esenzione IRPEF redditi dominicalidell'esenzione ai fini Irpef - già prevista per gli anni 2017-2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 7);
  • la proroga al 2024 della detrazione fiscale della sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, di impianti di Bonus verdeirrigazione e di altri interventi ivi indicati, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017 (cosiddetto "bonus verde") (articolo 9, comma 4);
  • l'estensione del trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato CISOA(CISOA), anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari e detta disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (articolo 74);
  • l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per sostenere le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xylella fastidiosaXylella fastidiosa (articolo 106);
  • l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, di un "Fondo per il controllo delle Specie esotiche invasivespecie esotiche invasive", con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (articolo 157); 
  • l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei Fondo danni catastrofalidanni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 160);
  • la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 del termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per poter fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi,Esonero contributivo giovani agricoltori l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni (articolo 161);
  • l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'ISMEA per l'effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse. Si autorizza, inoltre, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022, per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Si estende poi l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alleImprenditoria femminile in agricoltura imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Si incrementa altresì di 5 milioni per il 2022 il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile in agricoltura. Si prevedono poi 15 milioni di euro, per il 2022, per finanziare attività in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Si istituisce, infine, nello stato di previsione del MIPAAF, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato dell'Unione europea (articolo 162);
  • l'estensione al 2022 dell'innalzamento della percentuale massima di Compensazione IVA carne bovina e suinacompensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5% (articolo 163);
  • l'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del MIPAAF, Vigilanza pesca marittimaal fine di assicurare alle Capitanerie di porto-Guardia costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate (articolo 164);
  • l'istituzione - presso il MIPAAF - di un fondo per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale (di cui all'articolo Strategia forestale nazionaleart. 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018), con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 (articolo 165);
  • l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di un Fondo sviluppo montagnefondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 (articolo 180);
  • l'approvazione dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articolo 212).

DIFESA

Per quanto concerne il comparto della Difesa i principali interventi normativi sono previsti dai seguenti articoli.

  • L'articolo 27 istituisce un fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per la realizzazione di Fondo per interventi perequativi di natura previdenzialeinterventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La dotazione è di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni per il 2023 e 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Si prevede che le risorse del fondo vengano destinate all'adozione di provvedimenti normativi che contengano misure compensative rispetto all'ammontare del trattamento pensionistico e (almeno per il 50 per cento) misure integrative delle forme pensionistiche complementari.
  • Nell'ambito del Titolo IX, recante "Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali", l'articolo 128 istituisce (con un articolo aggiuntivo al Codice dell'ordinamento militare) un Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativaFondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa, finalizzato ad assicurare risorse necessarie a garantire il rispetto degli impegni assunti dall'Italia per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. La dotazione del fondo - che incrementa le dotazioni ordinarie di bilancio -  è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. La relazione illustrativa evidenzia che la misura consente alle Forze armate di fare fronte agli elevati oneri di approntamento e mantenimento di alcune Unità operative, il cui impiego deriva da intese internazionali. 
  • Nel quadro delle misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma l'articolo 151 reca disposizioni per il finanziamento di un Piano triennale di lotta attiva contro gli incendi boschiviPiano triennale di lotta attiva contro gli incendi boschivi. La misura finanzia la realizzazione del "Piano nazionale per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa delle azioni di prevenzione e lotta agli incendi", previsto dal decreto-legge n. 120 del 2021.  La dotazione è di 40 milioni di euro per il 2022, 50 milioni per il 2023 e 60 per il 2024 (in parte destinati alle Regioni).
  • Il successivo articolo 152 reca misure per l'ammodernamento del Ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanzaparco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Si prevede un programma di lungo termine per la costruzione di nuove caserme demaniali e interventi straordinari (in particolare per l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico) su quelle già esistenti. Per i Carabinieri la dotazione - nello stato di previsione del Ministero della difesa - è di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni annuali dal 2024 al 2036. L'ammontare complessivo è di 700 milioni di euro in 15 anni. Per la Guardia di finanza il fondo è istituito ovviamente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione è di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. L'ammontare complessivo è 34 milioni di euro.
  • L'articolo 164 prevede invece un finanziamento di 4 milioni - nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Riorse per le funzioni di vigilanza e controllo in materia di pesca marittimaper le funzioni di vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, svolte dalla Guardia costiera.
  • Nel quadro delle disposizioni in materia di Pubblica amministrazione e lavoro pubblico di cui al Titolo XIII, l'articolo 189, che reca misure in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. In aggiunta alle risorse già disponibili a legislazione vigente, viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il personale dirigente della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, di Carabinieri e delle Forze armate. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020,Trattamenti accessori per i dirigenti dele Forze armate dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
  • L' articolo 190 proroga al 31 dicembre 2023 l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate di 5.000 unità per l'operazione Strade Sicure, disponendo anche uno stanziamento aggiuntivo di risorse rispetto a quelle già previste. I finanziamenti disponibili sono - per il 2022 - di poco inferiori a Strade sicure150 milioni (pari esattamente a 149 milioni e 721 mila euro).

AFFARI ESTERI

Gli interventi afferenti al settore degli affari esteri, disposti dal disegno di legge di bilancio 2022, sono riconducibili in primo luogo alle Politiche di internazionalizzazionepolitiche di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale. In particolare:  

  • è incrementa di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 la dotazione del fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Lo stesso articolo prevede un incremento di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 12); 
  • è modificata la composizione della cabina di regia per l'internazionalizzazione e l'unificazione dei fondi ICE nella prospettiva di consolidare e potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane (articolo 13);

Inoltre, per quanto attiene alle politiche di Cooperazione allo sviluppocooperazione allo sviluppo:

  • sono previsti diversi interventi settoriali, tra cui l'incremento delle risorse dell'AICS e modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner (articolo 125).

In relazione alla Organismi internazionalipartecipazione del nostro Paese ad organismi ed iniziative multilaterali e dell'UE, il titolo IX del disegno di legge di bilancio definisce una pluralità di interventi:

  • viene autorizzata, per gli anni dal 2023 al 2026, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026 necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka (articolo 126); 
  • è parimenti autorizzata  la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022 a favore del Conto speciale della Corte europea dei diritti dell'uomo (articolo 127, comma 1);
  • viene Expo universale 2030regolamentata la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale, nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica (articolo 127, commi 2-5).

Infine, è istituito un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alle attività ed agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030 (articolo 147).