Le misure che interessano lavoro e occupazione, presenti nel disegno di legge di bilancio, sono le seguenti:
- Gli artt. da 20 a 22 Reddito di cittadinanzaprevedono il riordino della disciplina del reddito di cittadinanza, disponendone il rifinanziamento, a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029 (art. 20), la modifica della disciplina sostanziale (art. 21) e ulteriori risorse, nel limite di 70 milioni di euro, a decorrere dal 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego e nel limite di 20 milioni di euro, sempre a decorrere dal 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani (art. 22). In particolare, l'art 21, tra le misure più rilevanti, prevede: con riferimento ai beni detenuti all'estero, un piano di verifiche, da parte dell'INPS, dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica; configura il RdC come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente sua impignorabilità; considera equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro la domanda di RdC resa dall'interessato all'INPS; modifica il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere, ai fini della accettazione (due anziché tre, come attualmente disposto); circa la congruità dell'offerta di lavoro, che essa sia definita tale se avvenga entro ottanta chilometri di distanza (anziché cento, come attualmente previsto) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta (tale disciplina è applicabile anche nel caso specifico di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale), ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta.. E' altresì, abrogato il limite temporale di dodici mesi di fruizione del beneficio, attualmente vigente, che delimita lo spazio temporale entro il quale sono proponibili le offerte di lavoro; che i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti nell'ambito dei progetti utili alla collettività; con riferimento alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, che essi effettuino a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti; una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun Ente nella fase di verifica delle domande per l'accesso al beneficio; nuove figure sanzionatorie, accanto a quelle già attualmente previste, cui consegue la revoca del beneficio del RdC; la decadenza dal Rdc, quando uno dei componenti il nucleo familiare non si presenta presso il Centro per l'impiego entro il termine da questo fissato; che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore sia riconosciuto al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, ma anche a tempo determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc; (articolo 22)
- La manovra di Previdenzabilancio interviene anche in materia di pensioni. In particolare, si introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. Quota 102) (art. 23) e si istituisce un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni (art. 24). Si modifica la disciplina dell'APE sociale prorogando, in particolare, l'applicazione sperimentale dell'istituto a tutto il 2022 (art. 25) e si proroga il trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna", per l'anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (art. 26); si introducono disposizioni previdenziali per il personale delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia ad ordinamento civile (artt. 27 e 28). Si assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell'INPGI in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, prevedendo che, con effetto dal 1° luglio 2022, le relative funzioni previdenziali svolte dall'INPGI medesimo vengano trasferite all'Istituto nazionale di previdenza sociale (art. 29);
- Tra le misure in Lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanilimateria di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, si estende l'esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica (art. 30) e si incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione, al fine di sostenere misure per i lavoratori del settore della pesca, per lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, per Sgravi contributivi in favore di società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, per la proroga CIGS e la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa e la CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica, per l'integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA, per ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (c.d sistema duale) (art. 31). E' prevista la proroga di ulteriori 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023 (art. 32). Si rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno (art. 33) e si riduce, in via sperimentale e per un anno, del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato (art. 35). In materia di parità di genere, si incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere (art. 36) e si prevede l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro: a tal fine istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere (art. 37). Si rafforza, inoltre, la disciplina relativa al Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere (art. 38). Si prorogano le misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile, implementando con ulteriori risorse il Fondo di garanzia per la prima casa (art. 39, commi da 1 a 3);per i lavoratori sportivi, si pone, infine, un limite di età specifico per la possibilità di stipulazione con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di apprendistato professionalizzante (art. 39, comma 4).
- Numerose Ammortizzatori socialidisposizioni si occupano degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro. Gli artt. da 52 a 57, da 60 a 63 e 65, infatti, modificano la disciplina dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale - operando un complesso di modifiche della disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale - trattamenti concernenti alcuni periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa per alcune categorie di datori di lavoro. In particolare, si estende l'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riduce (ai fini della possibilità di accesso a tali trattamenti) il requisito di anzianità di effettivo lavoro da novanta a trenta giorni (art. 52). Si specifica, inoltre, che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (art. 53 ). Si prevede l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale (limite che è, attualmente, articolato in due importi, in relazione alla retribuzione mensile di riferimento, stabilendo la applicazione in via esclusiva del limite più elevato finora vigente) (art. 54). Si modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro - previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale -, in particolare introducendo un'ipotesi di riduzione del contributo a decorrere dal 2025 (art. 55). Si introducono alcuni obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale (art. 56). Si opera una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale (art. 57).Si modifica la disciplina dell'ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi (in merito a questi ultimi, il successivo articolo 63 reca una novella di coordinamento), che coincide, fatte salve alcune specifiche ipotesi, con quello dei datori di lavoro rientranti nell'istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale o iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS (art. 60). Si modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (in particolare, la causale di riorganizzazione aziendale, in termini di ampliamento della relativa nozione e quella di contratto di solidarietà, in termini di elevamento dei limiti massimi di riduzione dell'orario di lavoro) (art. 61). Si introduce un'ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale - nell'ambito delle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti (art. 62). Si prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, in sostituzione di una normativa finora vigente relativa all'obbligo di stipulazione - per alcune categorie di lavoratori - del patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego (art. 65). Fondi di solidarietà bilaterali e Fondo di integrazione salariale INPSAlcune disposizioni operano un complesso di modifiche della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. In particolare, ridefiniscono sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà - ivi compresi i due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano - sia la tipologia delle relative prestazioni, prevedendo che i medesimi garantiscano a tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele (assegni di integrazione salariale) corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti. In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono nel suddetto FIS, a decorrere dal 1° gennaio 2023 - ovvero dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale (nel FIS sono altresì iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo); gli assegni ordinari di integrazione salariale a carico del FIS (e la relativa contribuzione) sono definiti, in termini specifici e diversi rispetto alla tutela ordinaria di integrazione salariale; inoltre, i datori iscritti al FIS rientrano anche nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimensionale ivi prevista. E', altresì, ridefinita la contribuzione relativa al FIS, e per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati da tutti i fondi in oggetto, ivi compreso il FIS, è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare (a carico dell'INPS). Si specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Viene prolungato il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, prevedendo per i medesimi anni che il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non possa essere inferiore a cinquanta. Sono previste, poi, disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale. Viene fissato un termine più ampio per l'adeguamento delle discipline previste per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte dei fondi bilaterali costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Si estende il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari e detta disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Si estende, inoltre, la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e si modifica la disciplina dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022 (articoli da 66 a 77).
- Lavoro autonomoTra le misure a sostegno del lavoro autonomo, si riconosce a determinate categorie di lavoratrici l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità (art. 78).
- In ordine alla formazione professionale, le politiche attive del lavoro e la promozione dell'occupazione, si Politiche attive e formazione professionalespecifica che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro (art. 79) e si prevede che, per il 2022 e il 2023, si definisca un rimborso in favore dei fondi suddetti che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori summenzionati (art. 80). Sono previste alcune misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale costituita dai casi di concessione per ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria - nell'ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti (artt. 81 e 82). Si consente la sottoscrizione, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori nei richiamati settori della transizione ecologica e digitale (art. 83). Si estende ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) (art. 84).Si riconosce l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel limite di 6.000 euro su base annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa (art. 85).e' previsto un trasferimento, a carico dello Stato, al fondo di integrazione salariale, nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per il 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023 (art. 86) e si istituisce un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (art. 87).
- Nell'ambito delle disposizioni in materia di Sostegno economico temporaneoCultura, turismo, informazione e innovazione, l'articolo 115si istituisce il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 20 milioni di curo per il 2022 e di 40 milioni annui a decorrere dal 2023, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 115).
- Con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica amministrazione e il lavoro pubblico,si prevede un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei Lavoro pubblicodipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021 (art. 182). Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - da parte di pubbliche amministrazioni nazionali. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 250 milioni annui a decorrere dal 2024 (art. 183). Per il triennio 2022-2024, sono determinati gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazional, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023 (art. 184). Si prevedono le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche (art. 185), e si istituisce un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022 (art. 186).
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