Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2021 - Volume III
Riferimenti: AC N.2790-bis/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 382/6 Volume III
Data: 08/02/2021
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI

BILANCIO 2021

 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

 

Volume III

Articolo 1, commi 626-853

8 febbraio 2021

 

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Dossier n. 323/6 Volume III

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 382/6 Volume III

 

 

AVVERTENZA: il presente dossier è riferito al testo della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) vigente alla data del 31 gennaio 2021.

 

 

Il presente dossier è articolato in cinque volumi:

§  Volume I - Articolo 1, commi 1 – 274;

§  Volume II - Articolo 1, commi 275 –625;

§  Volume III - Articolo 1, commi 626-853;

§  Volume IV - Articolo 1, comma 854 – Articolo 20;

§  Volume V – Stati di previsione.

 

 

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INDICE VOLUME I

 

TAVOLA DI RAFFRONTO.. 25

Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1

Comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 53

Commi 2-7 (Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico). 57

Commi 8 e 9 (Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente). 64

Commi 10-15 (Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile). 68

Commi 16-19 (Sgravio contributivo per l’assunzione di donne). 73

Commi 20-22 (Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e del personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza) 76

Commi 23-28 (Misure di conciliazione vita-lavoro) 79

Commi 29-32 (Disposizioni relative ai giornalisti lavoratori dipendenti ed all'INPGI)  82

Comma 33 (Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 86

Commi 34 e 35 (Sgravi contributivi nel settore dilettantistico). 88

Commi 36 e 37 (Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di pro-mozione sportiva e le, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche)  90

Commi 38-40 (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari compensazioni IVA carni e riduzione IVA preparazioni alimentari). 93

Comma 41 (Imposta di registro minima per i terreni agricoli). 97

Commi 42 e 43 (Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni)  99

Commi 44-47 (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)  103

Commi 48 e 49 (IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)  109

Comma 50 (Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)  111

Commi 51-57 (Cofinanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027). 117

Commi 58-60 (Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia). 124

Commi 61-65 (Bonus idrico). 131

Commi 66-75 (Proroga Superbonus). 134

Comma 76 (Proroga bonus verde). 146

Commi 77-79 (Contributo alle famiglie per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica). 148

Commi 80 e 81 (Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi). 150

Comma 82 (Modifica all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di messa all’asta delle quote di emissioni di gas ad effetto serra). 154

Comma 83 (Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica). 156

Commi 84-86 (Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo). 162

Commi 87 e 88 (Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero). 167

Commi 89 e 90  (Ingresso gratuito nella rete dei musei per i cittadini residenti all'estero)  169

Commi 91-94 (Istituzione del fondo per la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico). 171

Commi 95 e 96 (Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”)  173

Commi 97-106 (Fondo impresa femminile). 179

Commi 107 e 108 (Promozione dell’attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione). 186

Commi 109-113 (Fondo per le imprese creative). 190

Commi 114-116  (Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz). 197

Commi 117-123 (Credito d’imposta cuochi professionisti). 200

Commi 124-126 (Fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy). 203

Comma 127 (Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata). 209

Commi 128 e 129 (Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura). 211

Comma 130 (Ristoro aziende agricole). 214

Comma 131 (E-commerce delle imprese agricole). 215

Commi 132 e 133 (Stabilizzazione personale CREA e indennità personale ICQRF)  217

Commi 134 e 135 (Aiuti per lo stoccaggio di vini di qualità). 219

Commi 136 e 137 (Misure per il sostegno del settore suinicolo). 220

Comma 138 (Fondo per la tutela e il rilancio di filiere agricole). 222

Commi 144 e 145 (Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero)  224

Commi 146-152 (Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse). 229

Comma 153 (Acquisto diretto immobili enti pubblici territoriali). 236

Comma 154 (Accordi per l’innovazione). 238

Comma 155  (Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia). 240

Comma 156  (Misure per l’inclusione sociale delle persone con disabilità) 244

Commi 157 e 158 (Misure a sostegno dell’industria tessile). 246

Commi 159 e 160 (Promozione degli investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione). 247

Commi 161-169 (Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali). 249

Comma 170 (Modifiche alla misura “Resto al Sud”). 254

Commi 171 e 172 (Proroga al 2022 del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno) 259

Commi 173-176 (Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia) 261

Commi 177 e 178 (Fondo sviluppo e coesione – Ciclo di programmazione 2021-2027) 266

Commi 179-184 (Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno). 279

Commi 185-187 (Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno). 285

Commi 188-190 (Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno). 289


 

Commi 191-193 (Contratto Istituzionale di Sviluppo sisma centro Italia). 291

Comma 194 (Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria) 295

Comma 195 (Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale). 297

Commi 196-200 (Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali)  299

Commi 201 e 202 (Sostegno al tessuto economico delle imprese con sede nei comuni che hanno registrato interruzioni della viabilità). 305

Commi 203-205 (Scuole innovative nei piccoli comuni delle regioni meridionali)  306

Commi 206 e 208-212 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese). 310

Comma 207 (Termini scadenza titoli di credito). 324

Comma 213 (Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione) 325

Commi 214 e 215 (Cartolarizzazioni di crediti). 329

Commi 216-218 (Modifiche alla disciplina straordinaria  del Fondo di garanzia PMI)  332

Commi 219-226 (Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”)  337

Commi 227-229 (Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche). 340

Comma 230 (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI). 343

Comma 231 (Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal). 345

Comma 232 (Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)  349

Commi 233-243 (Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale)  352

Commi 244-247 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI). 364

Commi 248-254 (Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)  370


 

Comma 255 (Avvio o esercizio attività di lavoro autonomo o di microimpresa)  374

Commi 256-258  (Estensione dell'ambito di operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura). 376

Commi 259-262 (Rafforzamento degli strumenti di sostegno all’azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori). 378

Commi 263 e 264 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni). 384

Comma 265 (Ampliamento dell’operatività della finanza mutualistica e solidale)  391

Comma 266 (Ulteriori misure a sostegno delle imprese). 395

Comma 267 (Ammissione alla negoziazione dei titoli di Stato). 400

 

 

 


INDICE VOLUME II

 

Comma 275 (Fondo occupazione e formazione) 403

Commi 276 e 277 (Fondo per il sostegno della parità salariale di genere). 404

Comma 278 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività). 406

Comma 279 (Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)  409

Comma 280 (Settore call center). 411

Comma 281 (Disposizioni in materia di lavoro portuale). 413

Commi 282 e 283 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca). 415

Comma 284 (Sostegno  al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate)  417

Comma 285 (Trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica) 419

Commi 286-288 (Trattamenti di integrazione salariale in deroga per crisi aziendali)  421

Comma 289 (Piani di recupero occupazionale). 423

Comma 290 (Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). 425

Comma 291 (Indennità per i lavoratori della regione Campania). 426

Commi 292-293 e 295-296 (Assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità)  428

Comma 294 (Convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili). 431

Comma 297 (Sistema duale). 432

Comma 298 (Incremento del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore)  433

Commi 299-308 e 312-314 (Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale). 436

Commi 309-311 (Disposizioni in materia di licenziamento). 448

Commi 315-319 (Sostegno al reddito in favore dei lavoratori della pesca). 452

Comma 320 (Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.A.). 455


 

Comma 321 (Finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale). 457

Commi 322 e 323 (Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia). 459

Commi 324-328 (Fondo per le politiche attive del lavoro). 462

Comma 329 (Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)  466

Commi 330-332 (Fondo per l’Alzheimer e le demenze). 468

Comma 333 (Detrazioni per spese veterinarie). 470

Comma 334 (Fondo caregiver). 471

Comma 335 (Care leavers). 474

Comma 336 (Proroga opzione donna). 476

Commi 337 e 338 (Disposizioni in  materia di Pensioni di cittadinanza e Isee)  480

Commi 339 e 340 (Proroga Ape sociale). 482

Commi 341-344 (Raccolta delle sottoscrizioni per la richiesta di referendum con modalità digitale). 487

Comma 345 (Isopensione). 490

Commi 346-348 (Disposizioni speciali sui requisiti e le decorrenze dei trattamenti pensionistici - cosiddetta nona salvaguardia pensionistica). 491

Comma 349 (Contratto di espansione interprofessionale). 495

Comma 350 (Calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico). 500

Commi 351-355 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposizione in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno) 502

Commi 356-361 (Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto). 504

Comma 362 (Assegno di natalità- Bonus bebè). 516

Commi 363 e 364 (Congedo di paternità). 519

Commi 365 e 366 (Sostegno alle madri con figli disabili). 521

Commi 367 e 368 (Supporto all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). 522

Comma 369 (Contributo all’Unione italiana ciechi e ipovedenti). 525

Comma 370 (Sostegno all’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi)  526

Comma 371 (Reddito di cittadinanza). 527

Comma 372 (Autorizzazione di spesa per la copertura degli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020). 533

Commi 373 e 374 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti). 535

Comma 375 (Rifinanziamento del Fondo indigenti). 539

Commi 376-379 (Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona). 542

Comma 380 (Indennizzo per cessazione attività commerciale). 545

Commi 381-384 (Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali). 547

Comma 385 (Contributo per il Progetto Filippide). 549

Commi 386-401 (Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata). 550

Comma 402 (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura). 556

Commi 403 e 404 (Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard 2021 ed incrementi per gli anni successivi). 558

Comma 405 (Nuovo termine per la presentazione della certificazione requisiti medici cure palliative). 562

Comma 406 (Accreditamento cure domiciliari). 564

Commi 407 e 408 (Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria). 566

Commi 409-411 (Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale). 568

Comma 412 (Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016). 569

Comma 413 (Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell’emergenza da COVID-19)  571

Commi 414 e 415 (Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari). 573

Commi 416 e 417 (Disposizioni per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). 574

Commi 418-420 (Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi). 580

Commi 421 e 422 (Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)  582

Commi 423-428 (Proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale). 588

Commi 429-434 (Norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell’AIFA)  597

Commi 435 e 436 (Assunzioni da parte dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà). 600

Commi 437-439 (Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto). 602

Commi 440 e 441 (Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide). 603

Commi 442-444 (Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico) 608

Commi 445 e 446 (Finanziamento per lo sviluppo della produzione di ossigeno a uso medicinale). 611

Commi 447-449 (Fondo sanità e vaccini). 613

Commi 450 e 451 (Disposizioni su procreazione medicalmente assistita). 615

Commi 452 e 453 (Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici) 617

Commi 454-456 (Disposizioni su procreazione medicalmente assistita) 619

Commi 457-467 (Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e individuazione dei professionisti sanitari per la somministrazione dei vaccini) 622

Commi 468-470 (Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS). 632

Comma 471 (Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie). 635

Commi 472 e 473 (Incremento del contributo ordinario in favore dell’Istituto superiore di sanità). 636

Comma 474 (Incremento di produzione di cannabis per uso medico e continuità terapeutica) 637

Commi 475-477 (Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica) 639

Comma 478 (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti). 643

Commi 479 e 480 (Fondo per acquisto test genomici carcinoma mammario). 645


 

Commi 481-483 (Disposizioni in materia di lavoratori fragili e Stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche). 647

Comma 484 (Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria). 650

Commi 485 e 486 (Disposizioni concernenti la Croce Rossa italiana). 652

Comma 487 (Personale transitato in amministrazioni pubbliche dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana). 658

Commi 488-490 (Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare)  660

Commi 491-494 e 496 (Norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, linee guida sul controllo dell'appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie e programmi di sviluppo dei servizi sanitari di prossimità). 664

Comma 495 (Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)  668

Comma 497 (Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento di qualifiche professionali in ambito sanitario). 671

Comma 498 (Sostegno dello studio e ricerca endometriosi). 675

Commi 499-501 (Training e simulazione per finalità legge n. 10/2020). 676

Comma 502 (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa). 678

Comma 503 (Incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa) 682

Commi 504-506 (Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato per l’a.s. 2020/2021). 685

Commi da 507 a 509 (Programma nazionale di ricerca e interventi sul contrasto alla povertà educativa). 690

Commi 510 e 511 (Offerta formativa dei licei musicali). 692

Commi 512-513 e 970-971 (Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)  694

Comma 514 (Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)  698

Commi 515-517 (Disposizioni in materia di servizi di intermediazione on line)  700

Commi 518 e 519 (Borse di studio e altre risorse per ampliare l’esonero contributivo nelle università e nelle istituzioni AFAM). 706

Comma 520 (Interventi a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute)  715

Comma 521 (Interventi a sostegno delle università del Mezzogiorno). 717

Comma 522 (Interventi a sostegno delle residenze universitarie statali e dei collegi di merito accreditati). 719

Comma 523 (Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale) 722

Comma 524 (Progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato)  724

Comma 525 (Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca). 727

Commi 526 e 527 (Contributo per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede delle università statali). 729

Commi 528-533 (Borse di studio per master interdisciplinari e per progetti di ricerca  di orientamento professionale nelle pubbliche amministrazioni). 731

Comma 534 (Scuola europea di industrial engineering and management). 735

Comma 535 (Autorizzazione di spesa per interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica). 736

Commi 536-539 (Credito d'imposta per la promozione delle competenze manageriali)  737

Commi 540-541 e 548-550 (Fondi per la ricerca). 739

Comma 542 (Incremento di risorse per le istituzioni AFAM per servizi in favore degli studenti con disabilità, invalidità e certificazione di DSA). 747

Comma 543 (Potenziamento delle infrastrutture europee delle scienze umane e sociali nel Mezzogiorno e della ricerca digitale multilingue nell’ambito del dialogo interculturale)  749

Comma 544 (Contributo a favore del CENSIS). 751

Comma 545 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana). 753

Comma 546 (Finanziamento della Fondazione IFEL). 754

Comma 547 (Finanziamento dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani)  756

Comma 551 (Valutazione dei progetti di ricerca). 758

Comma 552 (Programma nazionale di ricerche in Antartide). 761

Commi 553 e 554 (Nuova sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche e Fondo per la ricerca in campo economico e sociale). 764

Commi 555 e 556 (Master in medicina clinica termale). 767

Commi 557-560 (Recupero e sviluppo del complesso sportivo "Città dello sport")  768

Commi 561 e 562 (Promozione dell'attività sportiva di base sui territori). 770

Comma 563 (Attribuzione di risorse per l’organizzazione dei campionati europei di nuoto 2022)  772

Comma 564 (Contributo per il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo)  774

Comma 565 (Contribuzione pensionistica dei professori e ricercatori delle università private) 776

Commi 566-569 e 571 (Fondazione per il futuro delle città). 778

Comma 570 (Azioni per il rimboschimento delle città). 780

Comma 572 (Consiglio nazionale dei giovani). 781

Comma 573 (Studi in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani)  782

Comma 574 (Risorse per l’esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIBACT)  783

Comma 575 (Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi della cultura statali). 784

Commi 576 e 611 (Card cultura per i diciottenni) 785

Comma 577 (Incremento delle risorse per i soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)  788

Comma 578 (Fondo per il funzionamento dei piccoli musei). 790

Comma 579 (Fondazione Libri italiani accessibili - LIA). 791

Comma 580 (Fondo per il diritto di prestito pubblico). 793

Comma 581 (Celebrazioni dell’ottavo centenario del presepe). 794

Comma 582 (Istituzione dell’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale Unesco)  796

Commi 583 e 584 (Interventi per il settore del cinema e dell’audiovisivo). 798

Commi 585-588 (Istituto Luce Cinecittà S.p.A.). 804

Commi 589-594 (Interventi per la prosecuzione del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche). 806

Commi 595-597 (Disposizioni in materia di strutture ricettive). 816

Commi 599-604 (Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo e credito d’imposta canoni di locazione). 823

Commi 605-607 (Promozione turistica del territorio attraverso manifestazioni sportive)  830

Commi 608-610 (Misure a sostegno della filiera della stampa). 832

Commi 612 e 613 (Bonus per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale). 838

Commi 614 e 615 (Bonus TV 4.0). 841

Commi 616-619 (Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione) 843

Commi 620 e 621 (Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale; Piattaforma per il tracciamento dei contatti). 847

Comma 622 (Contributo ai gestori dell’identità digitale) 850

Commi 623-625 (Kit digitalizzazione). 853

 

 

 

 

 


INDICE VOLUME III

 

Comma 626 (Conferenza sul futuro dell’Europa). 855

Comma 627 (Regime temporaneo aiuti di Stato). 857

Commi 628-630 (Soppressione IRBA). 866

Commi 631-633 (Fondi di investimento esteri). 868

Comma 634 (Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani). 872

Comma 635 (Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato). 876

Commi 636-641 (Partecipazione dell’Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust). 877

Comma 642 (Attuazione della Risoluzione ONU n. 1325(2000) su Donne pace e sicurezza)  881

Comma 643 (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). 884

Comma 644 (Fondi partecipazione ad organismi internazionali) 887

Comma 647 (Expo Dubai). 893

Comma 648 (Spese per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero) 895

Commi 649 e 650 (Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus). 897

Commi 651-659 (Proroga e modifiche all’incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all’imposta sull’acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2)  900

Comma 660 (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa - metropolitana di Brescia) 906

Comma 661 (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale). 907

Commi 662-668 (Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi). 909

Comma 669 (Riqualificazione del Porto di Reggio Calabria). 915

Comma 670 (Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca e all’acquacoltura)  916

Comma 671 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci). 921

Commi 672-674 (Ferrobonus e Marebonus). 922

Commi 675-680 (Misure di sostegno al settore ferroviario). 924

Commi 681 e 682 (Reintroduzione del parere parlamentare sui contratti di servizio ferroviario). 930

Commi 683-687 (Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi). 932

Commi 688 e 689 (Disposizioni in materia di tariffe sociali e determinazione costi insularità) 935

Comma 690 (Determinazione dei costi scaturenti dalla condizione di insularità per la Regione Siciliana). 939

Commi 691-695 (Misure per la promozione della mobilità sostenibile). 943

Comma 696 (Targhe veicoli storici). 948

Comma 697 (Punti di ricarica elettrica autostradali) 950

Commi 698-699 (Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike). 952

Comma 700 (Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020). 954

Commi 701-704 (Assunzioni di personale in materia di dissesto idrogeologico)  955

Commi 705-707 (Buono veicoli sicuri). 958

Commi 708-712 (Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare). 960

Comma 713 (Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)  967

Commi 714-720 (Misure a sostegno del settore aeroportuale). 969

Commi 721 e 722 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali). 974

Commi 723 e 724 (Messa in sicurezza della Via Salaria). 980

Commi 725-727 (Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). 982

Commi 728-732 (Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti). 987

Comma 733 (Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli) 990

Commi 734 e 735 (Fondo ristori città portuali). 992

Commi 736-741 (Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)  993

Commi 742-751 (Potenziamento delle misure di tutela ambientale). 999

Comma 752 (Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica)  1012

Commi 753 e 754 (Risorse per l’approvvigionamento idrico e l’attrazione degli investimenti nelle isole minori). 1014

Commi 755 e 756 (Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA)  1017

Commi 757 e 758 (Fondo per il recupero della fauna selvatica) 1019

Comma 759 (Progetti pilota di educazione ambientale). 1022

Commi 760-766 (Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali). 1024

Commi 767-769 (Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali). 1028

Commi 770 e 771 (Misure finalizzate all’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali). 1032

Comma 772 (Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)  1035

Commi 773 e 774 (Finanziamento opere connesse agli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026) 1037

Commi 775-777 (Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori). 1042

Commi 778-780 (Rifugi pubblici per cani randagi). 1052

Commi 781 e 782 (Eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna). 1054

Commi 783-785 (Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario). 1056

Commi 786-789 (Norme contabili per gli enti territoriali). 1063

Comma 790 (Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico)  1070

Commi 791-794 (Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido). 1074

Commi 795 e 796 (Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori). 1084

Commi 797-804 (Potenziamento dei servizi sociali) 1086

Commi 805-807 (Attuazione dell’Accordo tra il Governo e le autonomie speciali)  1096

Comma 808 (Contributo ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana) 1104


 

Commi 809, 810, 812-814 (Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali e norme in materia di edilizia scolastica). 1107

Comma 811 (Incremento delle risorse destinate ad interventi urgenti di edilizia scolastica)  1116

Comma 815 (Fondo per la perequazione infrastrutturale). 1119

Comma 816 (Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)  1126

Commi 817-820 (Servizi aggiuntivi ed altri interventi per il trasporto pubblico locale)  1129

Comma 821 (Concorso statale all’esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni). 1132

Commi 822 e 823, e 827-831 (Incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali). 1134

Commi 824-826 (Disciplina del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni)  1144

Comma 832 (Fondo per i comuni con meno di 500 abitanti). 1149

Commi 833-842 (Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali). 1150

Comma 843 (Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare ai comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa) 1159

Commi 844-846 (Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri). 1161

Comma 847 (Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia). 1163

Comma 848 (Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti). 1167

Commi 849-853 (Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali). 1170

 


INDICE VOLUME IV

 

Commi 854 e 900 (Fondo per la assunzione di personale). 1177

Commi 855-868 e commi 871-872 (Personale del Ministero della giustizia). 1179

Commi 869 e 870 (Risorse per copertura a regime dell’elemento perequativo dei CCNL e per trattamenti economici accessori ). 1187

Commi 873-876 (Assunzioni presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) 1190

Commi 877-879 (Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 1196

Commi 880 e 881 (Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell’interno)  1199

Commi 882 e 883 (Assunzioni da parte del Ministero della salute). 1201

Commi 884 e 885 (Assunzioni presso le Ragionerie Territoriali dello Stato e le Commissioni Tributarie). 1203

Comma 886 (Assunzioni presso il MEF per l’attuazione del Programma Next Generation EU) 1206

Commi 887-894 (Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)  1208

Commi 895-898 (Oneri per il personale dell’Agenzia Spaziale Italiana) 1222

Comma 899 (Assunzioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)  1227

Commi 901-907 (Istituzione del Centro di formazione territoriale dell'Aquila e altre disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)  1229

Commi 908 e 909 (Assunzioni presso l'AGEA). 1232

Commi 910-913 (Assunzioni presso l’Agenzia nazionale per i giovani). 1234

Commi 914 e 915 (Assunzione di personale operaio presso l’Arma dei Carabinieri)  1238

Comma 916 (Obblighi di comunicazione dei dati sulle unità di personale assunte)  1240

Commi 917 e 918 (Assunzioni di personale civile da parte del Ministero della difesa)  1241

Commi 919 e 920 (Indennità di comando al personale dell’Arma dei Carabinieri)  1243

Comma 921 (Personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)  1245

Commi 922-924 (Facoltà assunzionali del MAECI). 1248

Commi 925-927 (Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l’esecuzione delle sentenze penali di condanna) 1250

Commi 928-933 (Norme sul personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo). 1253

Comma 934 (Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF). 1261

Commi 935-941 (Dotazione organica e assunzioni del Ministero dell'università e della ricerca). 1262

Comma 942 (Dotazione organica del Ministero dell'istruzione). 1270

Commi 943 e 944 (Fondo per le assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici)  1273

Comma 945 (Contributi per il sisma Abruzzo 2009). 1275

Commi 946-950 (Sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi calamitosi)  1277

Commi 951-953 (Stabilizzazioni delle assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici)  1280

Comma 954 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione post-sisma in Campania)  1284

Commi 955-958 (Poli territoriali avanzati). 1286

Comma 959 (Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)  1289

Commi 960-963 (Misure per l'inclusione scolastica). 1292

Commi 964 e 965 (Disposizioni in materia di collaboratori scolastici). 1299

Commi 966 e 967 (Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo). 1305

Comma 968 (Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia)  1308

Comma 969 (Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)  1310

Commi 972 e 973 (Disposizioni relative al concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018). 1314

Comma 974 (Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici). 1317

Commi 975-977 (Scuole italiane all’estero). 1319


 

Commi 978 e 979 (Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi). 1326

Comma 980 (Nuove procedure selettive per l’accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno) 1329

Commi 981 e 982 (Fondo per evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici nell’a.s. 2019/2020). 1337

Comma 983 (Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa). 1340

Commi 984-988 (Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)  1343

Commi 989-992 (Assunzioni straordinarie del Corpo delle capitanerie di porto)  1348

Commi 993-995 (Misure in favore della polizia locale). 1350

Comma 996 (Misure per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati). 1353

Comma 997 (Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura) 1354

Commi 998-1000 (Disposizioni in materia di Corpo della guardia di finanza)  1356

Commi 1001-1003 (Collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). 1361

Commi 1004-1007 (Disposizioni in materia di personale ENAC). 1364

Commi 1008 e 1009 (Beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti). 1366

Commi 1010-1012 (Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)  1368

Commi 1013 e 1014 (Potenziamento dello strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari) 1374

Commi 1015-1022 (Rimborso delle spese legali per gli imputati assolti  on sentenza penale passata in giudicato). 1376

Commi 1023-1026 (Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nel dispositivo “Strade Sicure”). 1379

Comma 1027 (Integrazione del Fondo a disposizione del Ministro dell’interno)  1384

Commi 1028-1031 (Misure in favore del personale dirigenziale del Ministero dell’interno, della carriera prefettizia, delle Capitanerie di porto e dei direttori delle Ragionerie territoriali) 1386

Commi 1032 e 1033 (Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno)  1388

Commi 1034-1036 (Medici INPS). 1391

Comma 1037-1050 (Misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU)  1393

Commi 1051-1063 e 1065 (Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi)  1405

Commi 1064, 1066 e 1067 (Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0). 1418

Commi 1068-1074 (Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico) 1429

Commi 1075-1078 (Contrato frodi nel settore carburanti). 1434

Commi 1079-1083 (Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA). 1441

Commi 1084 e 1085 (Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti). 1445

Comma 1086 (Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax). 1451

Commi 1087-1089 (Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile) 1455

Comma 1090 (Subentro Agenzia delle entrate - Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A.)  1457

Comma 1091 (Contributo all’Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022) 1459

Commi 1092 e 1093 (Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali)  1463

Comma 1094 (Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017). 1466

Commi 1095-1097 (Lotteria dei corrispettivi e cashback). 1467

Commi 1098-1100 (Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro) 1472

Comma 1101 (Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). 1474

Commi 1102-1107 (Semplificazioni fiscali). 1478

Comma 1108 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche). 1485

Commi 1109-1115 (Memorizzazione e trasmissione corrispettivi). 1488

Commi 1116-1119 (Esenzione IMU territori colpiti sisma). 1495

Comma 1120 (Abrogazione imposta sul Money transfer). 1497

Comma 1121 (Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche). 1499

Commi 1122 e 1123 (Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni). 1502

Commi 1124 e 1125 (Sigarette elettroniche). 1504

Comma 1126 (Tabacco riscaldato). 1508

Comma 1127 (Agevolazioni fiscali rientro studenti dall’estero –  Interpretazione autentica)  1509

Commi 1130-1133 (Disposizioni in materia di giochi). 1515

Commi 1134-1139 (Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere). 1518

Comma 1140 (Tabelle A e B). 1523

Comma 1141 (Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione). 1535

Comma 1142 (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese). 1537

Comma 1143 (Modifiche alla disciplina Fondo indennizzo risparmiatori - FIR)  1540

Comma 1150 (Clausola di salvaguardia). 1550

Sezione II – Approvazione degli stati di previsione. 1552

Articoli 2-16 (Approvazione degli stati di previsione dei Ministeri  Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione)  1552

Articoli 17 e 18 (Quadri generali riassuntivi). 1580

Articolo 19 (Disposizioni diverse). 1583

Articolo 20 (Entrata in vigore). 1589

 

 

 

 

 


 

Comma 626
(Conferenza sul futuro dell’Europa)

 


626. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per realizzare iniziative, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volte a dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.


 

 

Il comma 626 autorizza per l’anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell’Italia alla Conferenza sul futuro dell’Europa.

 

L’autorizzazione di spesa è intesa ad assicurare il concorso del nostro Paese a alle iniziative afferenti alla Conferenze, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La Conferenza, il cui inizio era stato originariamente previsto il 9 maggio scorso e rinviata a causa della crisi pandemica, ha l’obiettivo di rivitalizzare il processo europeo, rafforzare lo spazio democratico e promuovere un migliore funzionamento dell’Unione europea, coinvolgendo nel progetto dell’Europa futura – con un approccio inclusivo - cittadini di ogni categoria, rappresentanti della società civile e autorità a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

L’evento, della durata di due anni, sarà articolato in due fasi: la prima fase prevede un ampio coinvolgimento “dal basso” mediante una serie di iniziative volte ad interessare il maggior numero possibile di attori pubblici, privati e della società civile in generale. La seconda fase sarà invece strutturata in una serie di incontri a Bruxelles per dare conto dei risultati emersi nella prima fase dei lavori ed eventualmente formulare proposte operative.

In particolare, come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge originario, le iniziative della prima fase prevedono:

§  incontri e scambi con rappresentanti delle istituzioni europee;

§  organizzazione d’incontri con la società civile su temi di interesse, volti a definire il concetto di “beni pubblici europei”;

§  convegni e dibattiti rivolti alle nuove generazioni al fine di organizzare una “Conferenza dei giovani”, aperta a giovani dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali; eventi istituzionali da organizzare presso le sedi della Camera e del Senato o di altre istituzioni nazionali od europee;

§  iniziative di comunicazione, mediante una campagna radio-televisiva dedicata alla Conferenza, una piattaforma web dedicata dal titolo “Europa = Noi”;

§  eventi socio-culturali; allestimento del nuovo percorso “Scegli l’Europa di domani, nell’ambito della mostra Italia in Europa, rivolta in particolare agli studenti e da diffondere attraverso istituti di cultura e consolati;

§  l’iniziativa “Back to Schoolarticolata in incontri degli studenti con funzionari e parlamentari europei che tornano nella loro scuola;

§  seminari estivi dedicati agli studenti della scuola secondaria.


 

Comma 627
(Regime temporaneo aiuti di Stato)

 


627. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 »;

b) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

« Art. 60-bis. - (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) - 1. Le regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021;

b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021.

3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti.

4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita.

5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 3 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;

c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole: « da 54 a 60 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « da 54 a 60-bis »;

d) all'articolo 61, comma 2, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 ».


 

 

Il comma 627 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 54- 62 del D.L. n. 34/2020).

L’intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo, e all’inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione UE con l’approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro).

 

Nel dettaglio, il comma 627, alla lettera a) modifica l’articolo 54 del D.L. n. 34/2020, il quale traspone sostanzialmente nell’ordinamento interno il contenuto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni. Tale sezione consente la concessione di aiuti pubblici sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

La lettera a), in particolare, introduce nell’articolo 54 due ulteriori commi, 7-bis e 7-ter, i quali dispongono che:

§  gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell’articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile (800 mila euro) non sia superato (nuovo comma 7-bis).

§  se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione “Quadro temporaneo” (nuovo comma 7-ter).

Si valuti l’opportunità di coordinare tale previsione con quanto già dispone l’articolo 61, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 34/2020, il quale prevede che, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.

 

Le previsioni introdotte appaiono ricalcare quanto previsto dalla Sezione 3.1, punti 21-23-bis del Quadro temporaneo nella sua versione consolidata è (disponibile qui). La Sezione consente aiuti pubblici di importo limitato nella forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni).

L'aiuto non deve superare complessivamente 800 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere). L'aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER) . L'aiuto non può essere concesso, in via generale, a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER). Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

L'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021.

 Gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale pertinente è superato.

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lettere da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa.

Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800 mila euro per impresa.

Gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale è superato.

 

La lettera b) del comma in esame aggiunge un nuovo articolo 60-bis nel D.L. n. 34/2020, il quale prevede, al comma 1, che le Regioni e le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, ai sensi, nei limiti e alle condizioni dettate dalla sezione 3.12 del “Quadro temporaneo”.

La sezione 3.12 è stata introdotta dalla recente Comunicazione della Commissione europea, Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro, cfr. infra).

 

Il comma 2 del nuovo articolo dispone che tali tipologie di aiuti sono concesse purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a)   l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 ("periodo ammissibile");

b)   l'aiuto è concesso a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nel 2020 o nel 2021.

Il comma 3 del nuovo articolo reca la definizione di costi fissi (quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione), di costi variabili (quelli sostenuti in funzione del livello di produzione) e di "costi fissi non coperti" (i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno).

Dispone altresì che le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite.

L'intensità di aiuto non deve superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti; per le micro imprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria, Reg. UE 651/2014/UE - GBER), l'intensità di aiuto non deve superare il 90 per cento.

Il comma 4 del nuovo articolo consente che gli aiuti possano essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione europea (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali.

La parte di aiuti che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto deve essere restituita.

Ai sensi del comma 5, in ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non deve essere superiore a 3 milioni di euro per impresa.

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale rimanga al di sotto del predetto importo per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai sensi del comma 6, gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Infine, ai sensi del comma 7, la concessione degli aiuti è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità della Commissione europea.

 

L’impianto dell’articolo 60-bis introdotto dalla norma qui in esame appare ricalcare quello della sezione 3.12 (punti 86-87) del “Quadro temporaneo”, introdotta dalla recente Comunicazione della Commissione europea, Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro).

In particolare, ai sensi di tale Sezione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi delle imprese per le quali il focolaio di COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione della loro attività, in termini di calo del fatturato. La Commissione valuterà ammissibili tali interventi ai sensi dell'articolo 107, par. 3, lettera b) TFUE.

Nel dettaglio, l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo (tempo ammissibile). L'aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. L'importo complessivo dell'aiuto non deve superare 3 milioni di euro per impresa.

I costi fissi sono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i costi variabili sono sostenuti in funzione del livello di produzione.

Per costi fissi non coperti si intendono quelli non coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) e non coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Temporary Framework e/o sostegno da altre fonti. Gli aiuti per i costi fissi non sono quindi cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

L'intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti.

Le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

Gli aiuti possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati.

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti purché il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale complessivo sopra indicato (gli importi devono essere lordi, cioè prima qualsiasi deduzione di imposte o altri oneri). Le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

 

Conseguentemente all’introduzione del nuovo articolo 60-bis, il comma 1, lettera c) opera un coordinamento degli articoli della cornice normativa, introducendo all’interno degli stessi un richiamo a tale nuova disposizione.

 

Infine, la lettera d) del comma in esame interviene sull’articolo 61, comma 2, primo periodo del D.L. n. 34/2020, il quale dispone attualmente che gli aiuti che possono essere riconosciuti alle imprese dalle regioni e dagli altri enti territoriali ai sensi del Quadro temporaneo sono concessi entro il 31 dicembre 2020.

La modifica è finalizzata a prorogare tale termine al 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica del “Quadro temporaneo”.

Il D.L. n. 34/2020, agli articoli 54-62, ha definito la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Gli articoli 54-60 prevedono i seguenti regimi di aiuti:

§  sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);

§  garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);

§  prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);

§  finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);

§  investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):

§  investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19(art. 59);

§  sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).

La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è stata subordinata all’adozione della decisione positiva di compatibilità da parte della Commissione europea, intervenuta il 21 maggio 2020.

L’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60, delle norme comuni. In particolare, secondo l’articolo 61, comma 1, non possono essere concessi aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi:

§  dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);

§  dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);

§  dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un’impresa come “impresa in difficoltà[1].

L’articolo 62 dal D.L. n. 104/2020 ha poi integrato la cornice normativa per adeguarla alla Terza modifica del Quadro temporaneo. L’articolo ha disposto che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

a)    non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

b)   non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

c)    non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Specificamente, l’articolo 62 del D.L. n. 104/2020 ha integrato l’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 (con nuovo comma 1-bis).

L’articolo 62 del D.L. n. 34/2020 dispone che amministrazioni territoriali provvedono alle concessioni degli aiuti consentiti dagli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica quanto per esse specificamene previsto dall'articolo 125, comma 4, D.L. 18/2020 (L. n. 27/2020).

Gli articoli 63-64 recano norme sulla registrazione nel Registro aiuti di Stato degli aiuti in questione e di contestuale adeguamento di tale registro e dei registri SIAN e SIPA, con la costituzione di una apposita sezione dedicata agli aiuti COVID.

Per una disamina più ampia del quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato, si rinvia, infine, all’apposito tema dell’attività parlamentare.


 

Commi 628-630
(Soppressione IRBA)

 


628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

629. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 628.

630. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


 

 

I commi 628-629 abrogano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA).

Il comma 630, ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate, istituisce conseguentemente un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze,

 

Il comma 628 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2021 le norme che disciplinano l’applicazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, IRBA.

In particolare, vengono soppresse le disposizioni introdotte dall’articolo 17 del decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398 (attuativo dell’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge delega 14 giugno 1990, n. 158 n materia di autonomia impositiva delle regioni) che stabiliscono che le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni in misura non eccedente lire 30 al litro.

 

In merito alla soppressione dell’imposta si ricorda che la Commissione europea aveva inviato un parere motivato all'Italia proprio per la riscossione, a livello regionale, di un'accisa sulla benzina per gli autoveicoli (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione - IRBA) in aggiunta all'accisa già riscossa sulla base della normativa UE. La Commissione chiariva che secondo il diritto dell'UE (direttiva del Consiglio 2008/118/CE), gli Stati membri possono riscuotere altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa se vengono rispettate due condizioni: l'imposta è riscossa per scopi specifici e l'imposta è conforme alle norme dell'UE applicabili in materia di accisa o valore imposta aggiunta. Secondo la Commissione, questi due requisiti non sono soddisfatti nel caso dell'IRBA.

 

Il comma 628, ai fini di coordinamento normativo, sopprime altresì le norme in materia di:

§  modalità di gestione del tributo, in particolare sul versamento alla regione da parte del concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera (articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

§  determinazione della misura massima degli aumenti dell’IRBA (articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché articolo 1, commi 670, lettera a) e 671 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

L’ultimo periodo del comma 628 fa salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si evidenzia che attualmente il tributo in questione è applicato solo in un numero assai limitato di regioni e peraltro con aliquote diversificate. In tale contesto ogni regione ha disciplinato autonomamente la materia operando anche distinzioni e specificazioni. La gestione del tributo in questione, affidata all’Agenzia delle dogane e monopoli, è risultata, quindi, particolarmente gravosa dal punto di vista amministrativo e spesso foriera di contenziosi tra l’Amministrazione finanziaria e gli operatori del settore della distribuzione dei carburanti.

 

Il comma 629 stabilisce che le regioni a statuto ordinario adeguano la propria normativa conformandola alle disposizioni in esame.

 

Il comma 630 dispone che, ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.


 

Commi 631-633
(Fondi di investimento esteri)

 


631. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni ».

632. La disposizione di cui al comma 631 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

633. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.


 

 

I commi da 631 a 633, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'OICR è istituito, non si applica la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti (comma 631). Il comma 633 dispone inoltre che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito.

 

Le norme in esame allineano il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia, estendendo le esenzioni già previste per gli utili da partecipazione percepiti e per le plusvalenze realizzate dagli OICR istituiti in Italia derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane.

 

In particolare, l'articolo 110 del disegno di legge in esame integra l'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 che disciplina, nell'ambito disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, la ritenuta operata dalle società a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti.

Il comma 631 dell'articolo 110 integra il comma 3 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 specificando che, con riferimento agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, la ritenuta del 27 per cento sui dividendi applicabile ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato identificati dal primo periodo della disposizione, non si applica sugli utili corrisposti a:

§   organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE ("Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS, che disciplina gli OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari)

§  OICR non conformi alla direttiva UCITS, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers - AIFMD, che disciplina gli OICR cosiddetti "alternativi" che investono prevalentemente in attivi diversi dai valori mobiliari).

Il comma 3 dell'articolo 27 stabilisce che la ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che sono inclusi nella lista adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto 9 agosto 2016 e successivi aggiornamenti (cd. White list) relativa ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari similari alle azioni, e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella White list del MEF.

 

Il comma 633 dispone inoltre che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui al comma 1 (OICR di diritto estero istituiti in conformità alle direttive UCITS e AIFMD, nel caso in cui il gestore sia sottoposto a vigilanza nel Paese in cui l'organismo è istituito) non concorrono a formare il reddito.

L'articolo 67, lettera c) del comma 1 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) include fra i le componenti che concorrono alla formazione del reddito (redditi diversi) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. In particolare, costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società diverse dalle associazioni e dai soggetti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1)   cessione di strumenti finanziari assimilabili alle azioni ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2)   cessione dei contratti di associazione in partecipazione o di partecipazione agli utili e alle perdite di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto.

 

Si segnala che l'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR, fa riferimento alle plusvalenze e non alle minusvalenze.

 

 


 

Comma 634
(Risarcimenti derivanti dalla violazione
della Convenzione europea dei diritti umani)

 


634. Al fine di provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'onere di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è incrementato di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.


 

 

Il comma 634 dispone lo stanziamento di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario.

 

La disposizione è volta a fornire la copertura finanziaria, per il triennio 2021-2023, degli oneri per i rimedi risarcitori - di cui all’articolo 35-ter della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) - in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (secondo il quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”).

Si ricorda che l’art. 35-ter è stato introdotto nell’ordinamento penitenziario dal decreto-legge n. 92 del 2014, emanato in ottemperanza alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Strasburgo Torreggiani e altri c. Italia, pronunciata l’8 gennaio 2013 sulla base dei principi già consolidati (sentenza Sulejmanovic c. Italia del 2009).

 

I ricorrenti, detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza, avevano adito la Corte EDU lamentando che le loro rispettive condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno spazio personale di 3 metri quadri), l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una insufficiente aereazione e illuminazione delle celle.

La Corte, con la decisione dell'8 gennaio 2013, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 3 CEDU, avendo accertato che le condizioni detentive descritte avevano sottoposto gli interessati a un livello di sofferenza d'intensità superiore a quello inevitabilmente insito nella detenzione.

La Corte rileva che «la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone».

Per questo la Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo sarà divenuta definitiva, le misure necessarie che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni. Nelle more dell'adozione di tali misure, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame degli altri ricorsi aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia.

 

A seguito della sentenza Torreggiani, il legislatore italiano ha dunque emanato dapprima il D.L. 146/2013 (che ha modificato la disciplina generale del reclamo al magistrato di sorveglianza) e ha introdotto una specifica disciplina compensativa e risarcitoria con il D.L. 92/2014 per offrire uno strumento accessibile per una tutela effettiva al detenuto.

 

L’art. 35-ter O.P. dispone che, quando il pregiudizio della persona sottoposta a restrizione della libertà personale consiste nella detenzione in violazione dell’art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a 15 giorni, “il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”. Quando il periodo di pena ancora da espiare è inferiore a quindici giorni, il magistrato di sorveglianza liquida al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma pari a 8 euro per ciascuna giornata di inumana detenzione.

Quando si tratta invece di detenzione non computabile nella pena da espiare (per esempio detenzione in misura cautelare seguita da assoluzione), ovvero per “coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere” è prevista la azione civile, proposta personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, avanti al Tribunale nel capoluogo del distretto di residenza dell’istante, al fine di ottenere un risarcimento pecuniario.

L’azione civile si esercita mediante ricorso ai sensi dell’art. 737 c.p.c, trattato in camera di consiglio e definito con decreto non soggetto a reclamo, appellabile e ricorribile per cassazione. L’azione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla liberazione del detenuto.

La misura del risarcimento, ove ne sussistano i presupposti, viene liquidato dal giudice civile nella misura preordinata dal legislatore di 8 euro per ogni giorno di inumana detenzione.

 

Attualmente, la copertura degli oneri per i rimedi risarcitori di cui all’articolo 35-ter OP è prevista - dall’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 9 - per i soli anni 2014, 2015 e 2016. Scopo della disposizione in esame è dunque quello di assicurare la copertura degli oneri per definire il contenzioso degli anni successivi al 2016 e comunque quello che potrà instaurarsi nel corso del triennio 2021-2023.

Secondo dati forniti dal Ministero della giustizia, la spesa effettivamente registrata per il periodo 2014-2016 è stata pari ad euro 1.871.178,70 in favore di 377 aventi diritto, per un onere unitario medio di euro 4.963,34.

Ogni anno vengono accolti in media circa 160 ricorsi dai Tribunali di sorveglianza (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti condannati) o dai Tribunali civili (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti imputati).

 

Si ricorda altresì che, con riguardo alla prescrizione del diritto all’indennizzo ex art. 35 ter, la giurisprudenza ha precisato che “il diritto ad una somma di denaro pari ad otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della CEDU si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'Amministrazione penitenziaria” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/03/2019, n.6738). Nella medesima sentenza la Corte di Cassazione precisa che “Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle sopra indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. 92 del 2014, rispetto ai quali il termine comincia a decorrere solo da tale data”.

 

Alla data del 31 ottobre 2020 sono presenti nelle carceri italiane 54.868 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.553 posti. Ci sono dunque 4.315 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti. La situazione del sovraffollamento, peraltro, è migliorata con i provvedimenti adottati per fronteggiare il Covid-19: basti pensare che a febbraio 2020 erano presenti nelle carceri 61.230 detenuti, con una eccedenza rispetto alla capienza regolamentare di 10.299 unità.

Il sovrannumero non rappresenta una novità per il nostro Paese.

Nel giugno 2006, alla vigilia della legge che avrebbe poi concesso l'indulto, erano presenti in carcere 61.264 detenuti (seppure con una capienza regolamentare di 43.219), con una percentuale di sovraffollamento del 42%. All'indomani dell'indulto del 2006, la popolazione carceraria era scesa a 39.005 detenuti (31 dicembre 2006). Negli anni seguenti, tuttavia, si è registrato un rapido ritorno alla situazione pre-indulto: le presenze al 31 dicembre 2007 erano già 48.693; a fine 2008 58.127, a fine 2009 64.791, a fine 2010 67.961.

All'inizio della scorsa XVII legislatura (15 marzo 2013) erano presenti nelle carceri italiane 65.906 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 44.041 unità, con ben 18.865 detenuti in eccedenza. A seguito della condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, il legislatore è intervenuto con numerose misure deflattive, che hanno consentito al Paese di superare l'esame del Consiglio d'Europa. Nel giugno 2014 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, chiamato a valutare l'ottemperanza del nostro Paese alla sentenza pilota Torreggiani c. Italia osserva che le statistiche sulla popolazione carceraria mostrano trends positivi ed incoraggianti e valuta l'introduzione di un rimedio preventivo come un passo fondamentale e un anno dopo il Segretario generale del Consiglio d'Europa loda le misure messe in campo dall'Italia per fronteggiare il problema del sovraffollamento affermando che «l'Italia è diventato un esempio di buone pratiche per diversi altri Stati membri [...]».

Progressivamente, però, già nella XVII legislatura per proseguire in questa, il numero dei detenuti è tornato a salire senza che a ciò abbia fatto seguito una corrispondente crescita della capienza regolamentare.


 

Comma 635
(Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)

 

635. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.

 

 

Il comma 635 prevede che la spesa autorizzata dall’art. 1, comma 426, della legge 160/2019, allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, è incrementata di un ulteriore milione di euro per l’anno 2021.

 

Il comma 635 incrementa di un milione di euro per l'anno 2021(portando in tal modo il finanziamento totale a 3 milioni di euro per il 2021) lo stanziamento previsto dal comma 426 dell'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 160 del 2019).

 

Il comma 426 stanzia 1 milione per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l’assistenza alle vittime dei reati. Tali stanziamenti sono destinati all’assistenza delle vittime dei reati, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime.


 

Commi 636-641
(
Partecipazione dell’Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust)

 


636. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo.

637. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 636 del presente articolo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.

638. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

639. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

640. Sui prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636 e 637, la predetta garanzia si estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.

641. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al comma 640 del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché sulle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da versare per l'importo eventualmente necessario all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi 636-641 dettano disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale, nell’ambito di una complessiva strategia internazionale mirante al rafforzamento della stabilità monetaria e finanziaria.

 

Il comma 636 autorizza la Banca d’Italia alla proroga al 31 dicembre 2025 dell’accordo di prestito multilaterale New Arrangements to Borrow (NAB) la cui durata era finora prevista fino al 16 novembre 2022, nonché a raddoppiare il tetto massimo erogabile fino alla soglia di 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) rispetto agli attuali 6.898,52 milioni di DSP.

I New Arrangements to Borrow (NAB) sono un complesso di accordi di prestito multilaterali che impegnano numerosi Stati, tra cui l’Italia, a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del Fondo monetario internazionale (FMI) in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Il ricorso allo strumento dei NAB era stato a suo tempo incentivato dal vertice G20 di Londra dell’aprile 2009, nel corso del quale si decise di aumentare le capacità di intervento del FMI a sostegno dei paesi in difficoltà, dando la facoltà al Fondo medesimo di richiedere questi eventuali fondi aggiuntivi con una propria Decisione. L’Italia ha recepito queste esigenze con il decreto-legge 225 del 2010[2] - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Lo strumento NAB è stato da ultimo rinnovato dal Consiglio di amministrazione del FMI fino al 16 novembre 2022.

I diritti speciali di prelievo (in inglese Special Drawing Rights, SDRs) costituiscono un’attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è attualmente determinato in base ad un paniere di cinque valute (dollaro USA, euro, sterlina UK, yen giapponese e yuan cinese). Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta.

Il più recente intervento normativo in materia di accordi di prestito multilaterali è rappresentato dall’articolo 13, commi da 6-bis a 6-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244recante proroga e definizione di termini -, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. In particolare, il comma 6-bis autorizza la Banca d’Italia a prorogare fino al 16 novembre 2022 la durata dei New Arrangements to Borrow (NAB), per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo (DPS). Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

La durata dell’accordo di prestito sopra richiamato era stata già prorogata dall’articolo 2, comma 13, del D.L. n. 225/2010: tale differimento era stato disposto al fine di contrastare la crisi finanziaria ed in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del successivo Vertice G20 di Seoul di novembre 2010.

Il comma 637 autorizza la Banca d’Italia a stipulare con il FMI un nuovo accordo di prestito bilaterale (Bilateral Borrowing Agreement – BBA), per un ammontare di euro 23.480.000.000, con scadenza al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno. È altresì previsto che dalla data di efficacia del prestito di cui al precedente comma 636, l’ammontare dell’accordo di prestito bilaterale di cui al comma 637 in commento venga ridotto a 10.115.000.000 di euro.

Come emerge dalla relazione illustrativa, il combinato disposto dei commi 636 e 637 determina un aumento delle risorse a favore del NAB, compensato da una riduzione del volume dei prestiti su base bilaterale, con il risultato di una sostanziale invarianza del complesso delle risorse a disposizione del FMI, e peraltro con una lieve riduzione dell’ammontare delle linee di credito concesse dal nostro Paese. In riferimento agli accordi di prestito bilaterale, la relazione illustrativa nota come, in ragione del fatto che il rapporto tra i DPS e l’euro risente delle possibili oscillazioni del cambio, l’ammontare dei crediti da parte della Banca d’Italia potrebbe temporaneamente eccedere i limiti fissati dalla legge, se valutati ai tassi di cambio correnti.

Il comma 638 autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito garantito dallo Stato a favore di paesi più poveri nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Fondo fiduciario del FMI Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il MEF e la Banca d’Italia; tale intervento si somma al già autorizzato prestito garantito dallo Stato a favore di paesi più poveri di 400 milioni di euro da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT) di cui all'art. 13, comma 6-sexies del D.L. n. 244/2016.

 

Il FMI sostiene le strategie dei Paesi a basso reddito (Low Income Countries, LIC) mirate al perseguimento di una crescita economica sostenibile e della riduzione della povertà.

 Per il sostegno ai paesi a basso reddito il FMI si avvale oltre che delle risorse ordinarie anche di risorse più specificamente dedicate a tale scopo da paesi donatori. L’intervento più robusto è dato dal Poverty Reduction and Growth Trust, Fondo fiduciario nel quale sono confluite le risorse destinate all’assistenza dei paesi più poveri e che ha sostituito il pre-esistente Poverty Reduction and Growth Facility –Exogenous Shocks Facility Trust (PRGF – ESF) a partire dal gennaio 2010.

 

Il comma 639 precisa che i rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 sono regolati mediante convenzione tra il MEF e la Banca d’Italia.

Il comma 640 stabilisce che ai prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636 e 637, la predetta garanzia si estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall’esecuzione dei relativi accordi.

Il comma 641 prescrive, infine, che agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie dello Stato di cui al comma 640 del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell’articolo 13, comma 6-ter, del D.L. n. 244/2010 (a valere sul programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2017), nonché sulle risorse (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili) di cui all’articolo 25, comma 6, del D.L. 216/2011, disponibili sulla contabilità speciale per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane di cui all’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 201/2011.

 


 

Comma 642
(Attuazione della Risoluzione ONU n. 1325(2000)
su Donne pace e sicurezza)

 


642. Ai fini dell'attuazione del piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e alle risoluzioni seguenti, comprese le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso piano nonché la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.


 

 

Il comma 642 autorizza la spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per l’attuazione del Piano d’azione in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Donne, pace e sicurezza, nonché per la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti.

 

Il comma 642 reca l'autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per l'attuazione del nuovo Piano d'azione italiano su Donne, Pace e Sicurezza 2020-2024, il quarto in ordine di tempo.

Il 30 novembre 2020 il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) ha approvato il IV Piano d'Azione Nazionale su Donne, Pace e Sicurezza, 2020 – 2024, alla luce del venticinquesimo anniversario della IV Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino (1995) e nel quadro del ventesimo anniversario della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000). Successivamente, il Piano d’Azione Nazionale su Donne, Pace e Sicurezza è stato diffuso il 10 dicembre 2020, con l'intento di celebrare, altresì, la Giornata Internazionale dei Diritti Umani.

Il nuovo Piano persegue 4 Obiettivi volti a promuovere e rafforzare: 1) il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali; 2) la prospettiva di genere nelle operazioni di pace; 3) l’empowerment delle donne, la parità di genere e la protezione dei diritti umani di donne e bambine/i in aree di conflitto e post-conflitto; 4)  attività di comunicazione, advocacy e formazione, a tutti i livelli, sull’Agenda Donne, Pace e Sicurezza e le questioni connesse, accrescendo al contempo le sinergie con la società civile per implementare efficacemente la Risoluzione 1325(2000) e l’Agenda Donne, Pace e Sicurezza.

In Italia sono stati finora adottati quattro Piani di Azione Nazionale: nel dicembre 2010 il primo, per il periodo 2010-2013; nel novembre 2014, il secondo, per il periodo 2014-2016; nel dicembre 2016 il terzo, per il periodo 2017-2019; nel novembre 2020 il piano in commento.

In precedenza, i finanziamenti per l'attuazione del Terzo Piano di azione nazionale erano recati dalla legge di bilancio per il 2017. In particolare, l'articolo 1, comma 350, della legge n. 232/2016 autorizzava la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzata alla predisposizione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne pace e sicurezza”, nonché alle azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo.

Successivamente, lo stanziamento integrativo disposto dalla legge di bilancio per il 2018 incrementava le risorse di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 e vi aggiungeva 1 milione di euro per il 2020 (con ciò determinando uno stanziamento annuo di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020).

Il 31 ottobre 2000 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la Risoluzione 1325, il primo documento del Consiglio di sicurezza che menziona esplicitamente l’impatto dei conflitti armati sulle donne e sottolinea il contributo femminile alla risoluzione dei conflitti e alla costruzione di una pace durevole, è stata adottata il 31 ottobre del 2000 ed ha stabilito l'agenda per le donne, la pace e la sicurezza (WPS).

Da allora, le Nazioni Unite hanno adottato altre nove Risoluzioni che hanno ampliato il quadro giuridico e politico e delineato un sistema ampio di obiettivi a garanzia della prevenzione, della partecipazione e protezione delle donne (paradigma delle 3”P”) nei contesti di conflitto, focalizzando tre elementi:

1. le donne ed i fanciulli rappresentano i gruppi più colpiti dai conflitti armati;

2. le donne svolgono un ruolo imprescindibile sia nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, sia nelle attività di ricostruzione della pace;

3. gli Stati membri dell’ONU sono invitati ad assicurare una più ampia partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali, con particolare riferimento ai meccanismi di prevenzione, gestione e risoluzione del conflitto.

 

L’Agenda Donne, pace e sicurezza del Consiglio di Sicurezza, riprendendo lo schema delineato nella Risoluzione 1325, definisce azioni rivolte a:

§  aumentare la rappresentanza femminile nelle istituzioni a qualsiasi livello;

§  aumentare il sostegno finanziario, tecnico e logistico alle strutture dell’ONU impegnate nella formazione della cultura di genere;

§  coinvolgere le donne nei negoziati per gli accordi di pace e nei processi decisionali contestuali alla risoluzione dei conflitti e alla ricostruzione post conflitto;

§  fornire un’adeguata preparazione al personale civile e militare dispiegato in operazioni decise dal Consiglio di Sicurezza;

§  adottare misure speciali di protezione delle donne rispetto alla violenza di genere;

§  considerare le esigenze delle donne nella pianificazione post conflitto dei programmi di disarmo, smobilitazione e reintegro.

Nelle Risoluzioni adottate negli anni successivi il punto focale delle azioni si sposta dalla questione della violenza contro le donne all’interno dei conflitti armati verso l’evidenziazione della partecipazione e del rafforzamento del ruolo femminile nella gestione e risoluzione di tali conflitti.

 

A fronte dell’ampiezza del mandato della risoluzione 1325 e della mancanza di indicazioni precettive in ordine all’attuazione delle sue disposizioni, e mentre si continuavano a registrare numerosi casi di violenza sessuale nelle aree di conflitto armato e post conflitto, il Consiglio di Sicurezza ha previsto, nel Presidential Statement del 28 ottobre 2004, la possibilità che gli Stati membri proseguissero sulla strada dell’attuazione della Risoluzione 1325 anche attraverso l’adozione di “National Action Plans”.

 

Si rammenta che la legge-quadro missioni internazionali (legge n. 145/2016),  all’articolo 1, comma 3, prevede che nell’ambito della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali siano adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione 1325 (2000) e le successive risoluzioni 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) e 2122 (2013) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unit,e nonché il Piano d’azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

Quanto alle attività di monitoraggio e valutazione, il Piano d'azione nazionale prevede la predisposizione di un progress report annuale, curato dal CIDU, il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani del MAECI, deputato al monitoraggio e al follow-up dell’applicazione da parte dell’Italia dei trattati internazionali in materia di Diritti Umani.

 

 

 


 

Comma 643
(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)


 

643. Al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, il finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2021.


 

 

Il comma 643 incrementa di 9 milioni di euro per il 2021 il finanziamento in favore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l’aiuto pubblico allo sviluppo.

 

Per quanto concerne l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli stanziamenti recati dal disegno di legge di bilancio per il 2021 - nel testo proposto dal Governo - sono pari ad un totale di 513,63 milioni di euro, raggruppati in tre capitoli dello stato di previsione del MAECI (tab. 6):

§  cap. 2021, spese per il personale: 33,15 milioni

§  cap. 2171, spese di funzionamento: 7,58 milioni

§  cap. 2185, interventi di cooperazione int.le: 472,9 milioni.

 

Il totale degli interventi esposti dall’Allegato al disegno di legge di bilancio relativo all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) comprendente anche gli stanziamenti relativi ad altri ministeri oltre al MAECI – stanziamenti di competenza 2021- raggiunge la somma di 5.346,03 milioni.

 

Per ciò che concerne il riallineamento all'obiettivo dello 0,7% del rapporto tra APS/RNL fissato dall'Agenda 2030 dell'ONU, si ricorda che in Italia il rapporto tra Aiuto pubblico allo sviluppo e Reddito nazionale lordo dopo il picco del 1989, ha conosciuto una lunga fase di contrazione e finalmente un'inversione di tendenza dal 2013 al 2017 (pur senza mai superare lo 0,3%); nel 2018 si è assestato allo 0,25%. Nel 2019, secondo i dati comunicati dalle amministrazioni italiane all'OCSE/DAC[3], il rapporto tra APS e RNL è stato pari allo 0,19% ma sarebbe frutto di una trasmissione di dati incompleta a causa della pandemia del COVID-19; l'OCSE aveva autonomamente fatto una stima per eccesso, sulla base del dato comunicato nel 2019, pari allo 0,24%.

La legge n. 125/2014 sulla cooperazione, all’articolo 30, prevede che “a partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l’Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo”.

Nel Documento Triennale 2019-2021 si afferma che è impegno del Governo a partire dal prossimo DEF rilanciare un percorso di adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione allo sviluppo tale da porre l'Italia in linea con gli impegni assunti a livello internazionale conformemente a quanto previsto dall'art. 30 della legge n. 125/2014.

 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è una delle principali novità della legge di riforma della cooperazione (legge n. 125/2014, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016 con l'ambizione di allineare l'Italia ai principali partner europei e internazionali nell'impegno per lo sviluppo. Il compito dell'Agenzia è quello di svolgere le attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione internazionale. La legge 125/2014 ha riformato la cooperazione italiana attraverso la costruzione di quattro pilastri. Il primo è la “coerenza delle politiche governative”, garantita dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), sede istituzionale di confronto a livello di Ministri (dal Ministro dell'Interno a quello dell'Ambiente, dallo Sviluppo economico alla Cultura) sulle diverse politiche internazionali del Governo, con lo scopo di aumentarne la compatibilità e la coerenza quanto a obiettivi e a risultati raggiunti. Il secondo pilastro è l’istituzione di un Viceministro alla Cooperazione con una delega ampia e specifica sulla materia e che potrà sede al Consiglio dei Ministri, in caso si trattino questioni riguardanti la cooperazione. Il terzo pilastro è la definizione di “un sistema italiano della cooperazione” che vede il coinvolgimento e l’interazione di nuovi attori del non profit (Fondazioni, Onlus, Finanza etica, diaspore dei migranti etc.) e del settore privato. Infine, il quarto pilastro è incarnato dalla nuova Agenzia italiana per la Cooperazione, un’Agenzia che, sotto la vigilanza del MAECI, è dotata di una larga capacità di azione grazie a una personalità giuridica autonoma, un proprio bilancio ed una sua organizzazione. Tutte capacità che dovrebbero consentirle di fungere da vero e proprio hub tra le istituzioni nazionali e locali, il mondo no-profit e quello profit.

La legge del 2014 indica gli obiettivi della cooperazione nello sradicamento della povertà, nella riduzione delle disuguaglianze, nell’affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui - compresa l’uguaglianza di genere e le pari opportunità -, nella prevenzione dei conflitti e nel sostegno ai processi di pacificazione. È prevista l'adozione di un Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ogni anno.

 


 

Comma 644
(Fondi partecipazione ad organismi internazionali)


 

644. Al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, sono disposti i seguenti interventi:

a) il contributo per la partecipazione italiana al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in 25,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato;

b) il contributo al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, è incrementato di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140, è incrementato di 182.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

d) il contributo per la partecipazione italiana alla European Peace Facility è determinato in 55.561.000 euro per l'anno 2021, in 68.561.000 euro per l'anno 2022, in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024.


 

 

Il comma 644, al fine di assicurare l’adempimento di una serie di impegni assunti dall’Italia in ambito multilaterale, ridetermina i seguenti contributi versati ad organizzazioni internazionali:

a) il contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO) (di cui alla legge 127/82) è rideterminato in euro 25,5 milioni annui, abrogando contestualmente l’articolo 1, comma 983 della legge 208/2015;

b) il contributo al Consiglio d’Europa (CdE) (di cui alla legge 433/49) è incrementato di euro 2,2 milioni annui, a decorrere dal 2021;

c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù (di cui alla legge 140/80) è incrementato di 182.000 euro annui, a decorrere dal 2021;

d) il contributo alla European Peace Facility, è determinato in euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall’anno 2024.

 

La disposizione di cui alla lettera a) ridetermina  in 25,5 milioni di euro il  contributo annuale all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO), abrogando contestualmente l’articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: ciò determina conseguentemente, come riportato nella relazione tecnica, una minore spesa per il bilancio dello Stato pari a 17, 44 milioni di euro a decorrere dall’anno prossimo.

 

L’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (European Southern Observatory - ESO) è l’Organizzazione Europea per le Ricerche Astronomiche nell’Emisfero Australe, organizzazione intergovernativa con sede a Garching (nei pressi di Monaco di Baviera) che rappresenta la componente europea della scienza astrofisica mondiale, rivolta allo sviluppo delle ricerche astronomiche con grandi telescopi. Vi partecipano anche Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera.

Il principale mandato dell’ESO è la ricerca fondamentale in astrofisica, con attenzione particolare ai risvolti legati allo sviluppo delle tecnologie. Tra i centri di ricerca italiani, l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è il principale partner di ESO nei vari progetti. European Extremely Large Telescope (E-ELT). Il 26 aprile 2010 l'ESO identificò il luogo di costruzione del telescopio in Cile, sulla montagna Cerro Amazones nel Deserto di Atacama.

 

Il nostro Paese si è aggiudicato il principale contratto nell’ambito della costruzione del più grande telescopio ottico al mondo (2017-2024), denominato European Extremely Large Telescope (E-ELT), finalizzato alla costruzione della cupola e della struttura metallica del telescopio (Dome and Main Structure - DMS), per un importo di circa 393 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dalla lettera b), il contributo annuale dell’Italia al Consiglio d’Europa (CdE) è incrementata di 2,2 milioni di euro a decorrere dal 2021, al fine di adempiere – come riportato nella relazione illustrativa – alla maggiorazione del contributo di partecipazione del nostro Paese per il biennio 2021-2022 derivante da un cambiamento del criterio di definizione del bilancio dell’Organizzazione. Si ricorda che il contributo italiano al bilancio del Consiglio d’Europa per l’anno 2020 è stato di 36.610.055 euro.

 

La disposizione di cui alla lettera c) incrementa di 182.000 euro, a decorrere dal 2021 il contributo al Fondo europeo per la gioventù del Consiglio d’Europa. Tale misura è resa necessaria - come nel caso precedente – a sovvenire alla maggiorazione del contributo di partecipazione dell’Italia al bilancio dell’Organizzazione, conseguente ad una ridefinizione del suo assetto finanziario interno.

Il Fondo europeo per la gioventù del Consiglio d’Europa, cui l’Italia ha aderito ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 140, costituisce lo strumento finanziario della Fondazione europea per la Gioventù, istituita dal Consiglio d’ Europa nel 1972 per fornire sostegno economico e formativo alle organizzazioni europee attive nell’ambito giovanile. La Fondazione offre supporto alle organizzazioni giovanili attraverso differenti tipologie di bandi che finanziano iniziative, progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni.

La disposizione introdotta dalla lettera d) autorizza il versamento di un contributo da parte dell’Italia di 55.561.000 euro nel 2021, 68.561.000 euro nel 2022, di 80.561.000 euro nel 2023 e euro 92.000.000 euro a decorrere dall’anno 2024, per la partecipazione, definita in seno al Consiglio europeo, ad un nuovo strumento finanziario dell'UE, denominato Fondo europeo per la pace (European Peace Facility - EPF).

Nella relazione illustrativa si segnala che la quota di contribuzione italiana al Fondo è frutto di una stima prudenziale, dal momento non è ancora noto il criterio di ripartizione annuale di tale cifra né è prevedibile la quota a carico del nostro Paese.

Il Fondo europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) -è un fondo fuori bilancio dell’Unione europea che ha l’obiettivo di contribuire a costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, aumentando la capacità dell’Unione Europea di agire come attore unico nelle aree di crisi.

L’EPF dovrebbe semplificare e razionalizzare le modalità di finanziamento attualmente previste, in particolare il meccanismo Athena ed il Fondo per la pace in Africa, garantendo finanziamenti su base permanente consentendo dispiegamento rapido degli assetti e maggiore flessibilità. Attualmente, per le missioni militari il principio generale è che le spese devono essere coperte dagli Stati che vi prendono parte (costs lie where they fall). Tuttavia, i "costi comuni" della missione (una quota di spese in media del 5-10%  dei  costi complessivi) vengono finanziati collettivamente dagli Stati membri, in base al PIL, fuori dal bilancio comune, secondo il meccanismo di ripartizione  Athena, istituito nel 2004.

Il Consiglio europeo di luglio 2020 ha assegnato al Fondo una dotazione finanziaria fuori bilancio, per il periodo 2021-2027, pari a 5 miliardi di euro. Il Fondo è attualmente in fase avanzata di definizione a Bruxelles, presso i competenti gruppi di lavoro.

 


 

Commi 645 e 646
(Iniziative per il Giubileo 2025)

 


645. Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonché due senatori e due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

646. Gli interventi e le opere di cui al comma 645, se realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione.


 

 

I commi 645 e 646 prevedono l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l’anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati. Gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale tra quest’ultima e lo Stato Italiano.

 

Il comma 645 dispone che, al fine di coordinare tempestivamente tutte le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l’anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate, un piano degli interventi e delle opere necessarie.

Il comma in questione stanzia inoltre un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie.

 

Si ricorda che in vista del Giubileo dell’anno 2000 (dopo alcuni decreti-legge decaduti per mancata conversione o abrogati) fu adottato il D.L. 551/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 651/1996. Il provvedimento (all’art. 1, comma 2) affidava alla commissione per Roma Capitale istituita dall'art. 2, comma 1, della L. n. 396/1990 (recante “Interventi per Roma, capitale della Repubblica”) il compito di definire, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il piano (adottato poi con D.P.C.M. 18 settembre 1996), degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. L’art. 1, comma 3, del citato D.L. 551/1996 disciplinava poi i contenuti del piano, prevedendo che questo indicasse le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento, le risorse finanziarie necessarie, i termini entro i quali avrebbero dovuto essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti e i tempi entro i quali le opere avrebbero dovuto essere completate. L’art. 1, comma 4, precisava poi che nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'art. 6 del D.L. 444/1995 (il quale prevedeva la facoltà per la Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, di partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.). L’art. 1, comma 8, attribuiva al Ministro dei lavori pubblici il compito di assicurare il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato.

L’art. 1, comma 10, del D.L. 551/1996 stabiliva, inoltre, l’obbligo per la commissione per Roma capitale di riferire ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi (si vedano, in proposito, a titolo di esempio, le relazioni presentate alle Camere il 25 giugno 1997 e il 21 marzo 2000).

L’art. 2 del D.L. 551/1996 recava, poi, uno specifico finanziamento degli interventi, autorizzando il Ministro del tesoro a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3 (lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998).

Con la successiva L. n. 270/1997 vennero adottate specifiche disposizioni concernenti il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

Nell’imminenza del Giubileo straordinario della Misericordia del 2015-2016 è intervenuto l’art. 6 del D.L. 185/2015, il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016.

Si fa presente, infine, che in occasione del Giubileo straordinario del 2015-2016 l’ANAC ha approvato, con delibera dell’8 settembre 2015, le “Linee Guida per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del Giubileo Straordinario della Misericordia”.

Si valuti l’opportunità di prevedere un termine per l’adozione del DPCM istitutivo del tavolo istituzionale.

Si valuti, inoltre, l’opportunità di chiarire i contenuti del piano degli interventi e delle opere necessarie, in analogia con quanto previsto da analoghe disposizioni approvate in vista del Giubileo del 2000.

 

Il comma in questione disciplina la composizione del tavolo istituzionale, prevedendo che esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, con possibilità di delegare a loro rappresentanti, nonché da due senatori e da due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari.

 

Il comma 646 prevede che gli interventi e le opere di cui al comma 645, se realizzati su area ubicata almeno parzialmente sul territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, delle modalità di attuazione.

 

 


 

Comma 647
(Expo Dubai)

 


647. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle attività all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ».


 

 

Il comma 647 novella l art. 1, comma 587 della legge di bilancio per il 2019 portando l’autorizzazione di spesa, riferita al 2021, per l’esecuzione degli adempimenti connessi con la partecipazione italiana all’Expo Dubai, da 2,5 a 8,7 milioni di euro. Prevede altresì che per le attività all’estero del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. La disposizione precisa altresì che il Commissariato sia assistito da un Comitato di monitoraggio. Presieduto da un membro designato dal Presidente della e da due componenti designati rispettivamente dal MAECI e dal MEF.

 

 

Nel dettaglio, il comma 647 incrementa in primo luogo l’autorizzazione di spesa contenute all’art. 1, comma 587 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per adeguarle al rinvio dell’Esposizione universale di Dubai, stabilita dal governo degli Emirati Arabi Uniti, su richiesta di diversi paesi partecipanti, a seguito delle difficoltà provocate dalla pandemia da Covid-19 in atto.

L’Esposizione universale di Dubai, precedentemente prevista dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, in concomitanza con il Giubileo d’oro degli Emirati Arabi Uniti, si svolgerà il prossimo anno, in una data che sarà stabilita a breve dal Comitato esecutivo e dall’assemblea del Bureau International des Expositions (BIE) su proposta del Governo emiratino.

L’esposizione dal titolo "Unire le menti, creare il futuro" si articolerà in tre sotto temi: sostenibilità, ovvero progresso e prosperità senza compromettere i bisogni delle generazioni future; mobilità di persone, beni idee; opportunità, come condizione imprescindibile dello sviluppo individuale e collettivo.

 

Il comma 647 integra altresì il testo della richiamata disposizione di cui all’art. 1, comma 587 della legge n. 145/2018, nel senso di prevede che per le attività all’estero del Commissariato generale di sezione trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 e che lo stesso organo sia assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro, designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di Presidente, e da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il regolamento richiamato disciplina l’autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del MAECI: in particolare il titolo VI del provvedimento detta la disciplina in materia di gestione economica degli uffici all’estero.

 


 

Comma 648
(Spese per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero
e del Consiglio generale degli italiani all’estero)

 


648. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021.


 

 

Il comma 648 autorizza la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2021 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero, nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni.

 

I Comitati degli italiani all’estero (COMITES), istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003 n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione).

Si tratta di organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all’estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall’autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani.

I COMITES sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti). Anche attraverso studi e ricerche, i COMITES contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l’autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l’Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

Il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), istituito con la legge 6 novembre 1989 n. 368 e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all’estero.

Esso deriva la propria legittimità rappresentativa dall’elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l’organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l’Italia e le sue istituzioni.

Il CGIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 89/2014, si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e 20 di nomina governativa.

Si ricorda che le ultime elezioni per i COMITES si sono svolte nell’aprile 2015 come stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). La nuova tornata elettorale - secondo quanto disposto dall’art. 14, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 - si svolgerà tra il 15 aprile ed il 31 dicembre dell’anno prossimo.

La disciplina delle modalità di voto è, a sua volta, recata dal decreto-legge 30 maggio 2012 n. 67 che ha introdotto, all’articolo 1, la modalità del voto informatico, rinviando ad un successivo regolamento per l’attuazione della disposizione. Successivamente, il comma 3 dell’art. 10 del D.L. n. 109/2014 recante proroga di missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2014 - nelle more dell’emanazione del regolamento per il voto informatico - ha introdotto modifiche al citato decreto-legge n. 67/2012 (aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 1) tali da consentire la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge 286 del 2003.

Sono ammessi al voto i soli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell’elenco elettorale presso l’ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni. È in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione.

 


 

Commi 649 e 650
(Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone
su strada mediante autobus)

 


649. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno ».

650. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma ».


 

 

I commi 649 e 650 intervengono con alcune modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020 che aveva previsto l'istituzione di un fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

Il comma 649 interviene prevedendo una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, del suddetto fondo al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto in questione.

 

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 649, il fondo agisce in una duplice direzione:

 

1)   per quanto attiene il 2020 viene assicurata una compensazione dei danni attraverso risorse del fondo, pari a 20 milioni di euro, per ristorare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture dei trasporti ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 2005 (che disciplina i servizi di trasporto interregionali di competenza statale) o rilasciate dalle regioni e dagli enti locali (ai sensi delle norme generali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997). Tali compensazioni mirano a compensare le imprese del settore in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure di contenimento per il contrasto all’emergenza da COVID-19 nell’arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi che erano stati registrati nello stesso periodo temporale del precedente biennio;

2)   ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021 sono invece destinati al ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2020 e relativa agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3.

 

Si rinvia, infine, ad un decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 649.

Il decreto interministeriale in questione, al fine di evitare eventuali sovra compensazioni dovrà tenere conto, nella definizione delle modalità per l’erogazione delle relative risorse, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese del settore a causa della medesima emergenza.

Da ultimo si segnala che il comma 650 interviene con alcune modifiche all’articolo 1, comma 114 della legge di bilancio 2020, recentemente novellato dall’articolo 86 del decreto-legge n. 104 del 2020 con l’obiettivo di prevedere che, nell’ambito dello stanziamento complessivo di 53 milioni di euro allora previsto, la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada di cui alla legge n. 218 del 2013 (attività di noleggio) è elevata da 30 a 50 milioni di euro. 

Tali risorse sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o del canone di leasing, la cui scadenza è compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, relativa agli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.

 

 


 

Commi 651-659
(Proroga e modifiche all’incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all’imposta sull’acquisto di autoveicoli
ad elevate emissioni di Co2
)

 


651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1034, le parole: « Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo » sono sostituite dalle seguenti: « Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo »;

b) al comma 1042, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

c) dopo il comma 1042 è inserito il seguente:

« 1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:


 

CO2 g/km

Imposta (euro)

191-210

1.100

211-240

1.600

241-290

2.000

Superiore a 290

2.500

»;


d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: « al comma 1042 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1042 e 1042-bis »;

e) dopo il comma 1046 è inserito il seguente:

« 1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:


 

CO2 (g/km)

Contributo (euro)

0-20

2.000

21-60

2.000


b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:


 

CO2 (g/km)

Contributo (euro)

0-20

1.000

21-60

1.000

 


653. I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

655. Il contributo di cui al comma 654 è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

656. I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:


 

Massa totale a terra (tonnellate)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

0-1,999

Con rottamazione

4.000

2.000

1.200

Senza rottamazione

3.200

1.200

800

2-3,299

Con rottamazione

5.600

2.800

2.000

Senza rottamazione

4.800

2.000

1.200

3,3-3,5

Con rottamazione

8.000

4.400

3.200

Senza rottamazione

6.400

2.800

2.000

 


658. Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

659. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione:

a) euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 652;

b) euro 250 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui al comma 654;

c) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.


 

 

I commi da 651 a 659 hanno ad oggetto la c.d. ecotassa per l’acquisto degli autoveicoli, nonché i contributi per l’acquisto di veicoli nuovi. Si modifica infatti, per il 2021, l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. “ecotassa”), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti (comma 651); si conferma inoltre per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2 (commi 652-656), ma con alcune modifiche rispetto al 2020 e si introduce un nuovo contributo statale per l’acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali (commi 657 e 659).

 

In dettaglio, il comma 651, lett. b) e c), modifica per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. Per l’anno 2021 in base al nuovo comma 1042-bis, introdotto dalla disposizione in commento all’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), l’imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente). L’importo rimarrà variabile, come attualmente, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce di emissione per l’applicazione dell’imposta, cosicché la sua misura risulterà inferiore per molte delle fasce di emissioni inquinanti rispetto a quella vigente. Tale modifica va anche ricollegata a quanto previsto dal comma 651, lett. e) che introduce un nuovo comma 1046-bis alla legge di bilancio 2019, in base al quale a partire dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di Co2 dei veicoli si dovrà applicare il nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151 (riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione), che sostituisce l’attuale ciclo NEDC. Tale nuovo sistema, più rigoroso, sarà il riferimento sia per la determinazione dell’ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031, che per il calcolo della c.d. ecotassa (l’imposta sui veicoli maggiormente inquinanti di cui al comma 1042-bis). Ai fini della sola erogazione dell’ecobonus, si prevede peraltro un periodo transitorio di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio ciclo NEDC, per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021.

Il comma 652, concede anche per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L’importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Si conferma la possibilità di acquisto in locazione finanziaria e il limite di prezzo (comma 653) del veicolo di 50.000 euro. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021(comma 656).

Per quanto riguarda il veicolo consegnato per la rottamazione, il comma 651, lett. a), modificando il comma 1034 della legge di bilancio 2019, sposta da 15 a 30 giorni il termine per il venditore per avviare il veicolo alla rottamazione.

Il comma 654 prevede un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km). Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA (comma 655).

 

Il comma 657 prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (definiti dall’art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall’art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc). La disposizione specifica inoltre che deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).

Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro, come indicato nella relativa tabella.

 

Agli incentivi dei commi 2, 4 e 7 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge di bilancio 2019 che disciplinano gli aspetti relativi alla rottamazione dei veicoli, alla corresponsione dei contributi ai venditori e ai requisiti per l’accesso all’incentivo, con riguardo all’ecobonus nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, contenente la disciplina applicativa dell’ecobonus (comma 658)

 

Il comma 659 provvede al rifinanziamento del fondo (di cui al comma 1041 della legge di bilancio 2019) per il 2021 per 420 milioni di euro per l’erogazione dei contributi suddetti, così ripartiti:

a)    120 milioni di euro per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (fascia da 0 a 60 gr/KM Co2);

b)   250 milioni per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km Co2;

c)    50 milioni per i contributi all'acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.


 

Comma 660
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa -
metropolitana di Brescia)

 

660. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

 

 

Il comma 660 autorizza una spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, finalizzata alla gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia.

 

In particolare, il finanziamento in questione è volto a consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia, improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati.

 


 

Comma 661
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale)

 

661. All'articolo 1, comma 866, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « nonché alla riqualificazione elettrica » sono inserite le seguenti: « e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5 ».

 

 

Il comma 661 estende alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5, nei limiti del 15 per cento delle dotazioni del Fondo, gli interventi finanziabili dal Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale.

 

In dettaglio la disposizione consente l’utilizzo del c.d. Fondo mezzi", di cui all’articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, poi modificato dal D.L. n. 50 del 2017, art. 27, comma 12-ter, per la riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5.

Si tratta del Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, con l'intento di allineare il parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale agli standard europei. Al Fondo sono stati assegnati, dal citato comma 866, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

Successivamente, il comma 613 della legge di Bilancio 2017 ha disposto l'incremento delle risorse attribuite al Fondo mezzi di altri 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, per un totale di 3,7 miliardi €, e ne ha esteso le finalità al finanziamento delle infrastrutture tecnologiche di supporto, segnatamente le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, finalizzando tali risorse anche alla realizzazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.

In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023, le risorse sono appostate sul cap. 7248 (tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e sono presenti risorse pari a 503.703.380 per l’anno 2021, 496.000.000 di euro per l’anno 2022 e 405.986.182 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Si ricorda che con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 613- 615, della L. 232/2016) è stata prevista l'emanazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile ed il rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la promozione e il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa europea.

Si ricorda altresì che il Fondo mezzi, a seguito della proroga disposta dal decreto-legge n. 210 del 2015, è divenuto operativo dal 1° gennaio 2017 ed in esso sono confluite le risorse già disponibili (di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti - in Tabella E della legge 190/2014), pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Per la ripartizione alle regioni del Fondo, è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 25 del 23 gennaio 2017, che ha ripartito tra le regioni una quota di risorse del Fondo pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (cui si deve aggiungere un cofinanziamento regionale per 35,5 mln € complessivi annui), per l'acquisto di autobus urbani ed extraurbani. Il decreto prevede l'utilizzo, in via sperimentale, di una centrale unica di committenza (Consip S.p.S.), che individuerà con procedure ad evidenza pubblica il soggetto fornitore per ciascuno dei lotti previsti, con cui stipulare apposite convenzioni.

Si ricorda infine che in materia di riqualificazione elettrica dei veicoli, l'art. 74-bis del DL n. 104 del 2020 ha introdotto, in via sperimentale, un incentivo economico, pari al 60 per cento del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3500 euro, per coloro che entro il 31 dicembre 202, installino un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione.

 

 


 

Commi 662-668
(Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)

 


662. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e di 68 milioni per l'anno 2021 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « nel limite di 5 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021 »;

b) al comma 10-ter, dopo le parole: « nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 » e le parole: « nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ».

663. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

664. All'articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 30 aprile 2021 »;

b) al comma 2, le parole: « e 7 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 35 milioni di euro per l'anno 2021 ».

665. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « di 50 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 ».

666. In considerazione dei danni subìti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

668. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


 

 

I commi 662-668 novellano alcune disposizioni introdotte da precedenti decreti-legge (n. 34 del 2020, n. 76 del 2020 e n. 104 del 2020) dirette a sostenere il settore marittimo e portuale in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed istituiscono un nuovo Fondo a sostegno dei concessionari di aree portuali e del demanio marittimo. Sono innanzi tutto rifinanziate per il 2021 le misure volte a compensare i mancati introiti delle Autorità di sistema portuale e di alcune imprese di navigazione marittima in ragione delle limitazioni connesse alla citata emergenza (comma 662), vengono sospesi per le imprese croceristiche iscritte al registro internazionale i limiti per lo svolgimento di attività di cabotaggio marittimo (comma 663), è prorogata l’estensione dell’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere, incrementando le risorse ad essa destinate (comma 664) e viene rifinanziato il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale (comma 665). Viene infine istituito un nuovo Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari dei soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali e dei titolari di concessioni demaniali marittime, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione di modalità e criteri di attribuzione e subordinandone l’efficacia all’autorizzazione dell’Unione europea (commi 666-668).

 

In particolare (comma 662) viene novellato l’articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prevedere:

§  il rifinanziamento del Fondo di cui al comma 10-bis, con ulteriori 68 milioni di euro per l’anno 2021 (lettera a);

Il fondo di cui all’articolo 199, comma 10-bis è destinato a compensare le Autorità di sistema portuale per i mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti in relazione all’emergenza COVID-19 e, come previsto dal comma 10-ter a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto una diminuzione del fatturato. Le risorse previste per il 2020 sono pari a 10 milioni di euro. Tali risorse sono ripartite per le due citate finalità nella misura di 5 milioni di euro ciascuna.

 

§  la destinazione di 63 milioni di euro (dei 68 aggiuntivi) alla compensazione dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti in relazione all’emergenza COVID-19 per le Autorità di sistema portuale (lettera a).

 

La relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge di bilancio presentato alla Camera dei deputati segnala che l’incremento di risorse si rende necessario in considerazione della nuova stima della riduzione degli introiti derivante dalla riduzione dei traffici registrati dalle Autorità di sistema portuali che, per il 2020, è pari a circa 115 milioni di euro (-34,670 milioni di euro di riduzione degli introiti connessi alla tassa portuale, -53,031 milioni di euro per la riduzione degli introiti derivanti dalla tassa di ancoraggio e -25,290 milioni di euro di riduzione degli introiti da diritti di porto). Pertanto le risorse pari a 63 milioni di euro stanziate, unite ai 5 milioni di euro già disponibili, coprono circa il 60% delle perdite stimate.

 

§  l’attribuzione dei restanti 5 milioni di euro del Fondo sopra descritto per compensare, per l’anno 2021, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e al 31 dicembre 2020 (nella precedente disposizione il termine era il 31 luglio 2020) rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (lettera b).

 

Le risorse, pari a 68 milioni di euro, concernenti tale intervento sono appostate sul capitolo 1805 (tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

 

Il comma 663, novellando l’articolo 48, comma 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, proroga al 30 aprile 2021 (termine fissato dalla vigente disposizione al 31 dicembre 2020) la possibilità per le navi da crociera iscritte al registro internazionale di svolgere servizi di cabotaggio in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (che stabilisce, per lo svolgimento di servizi di cabotaggio marittimo svolte da navi iscritte al registro internazionale, il limite massimo di sei viaggi mensili, ovvero di viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, nel rispetto dei limiti relativi ai requisiti di nazionalità dell’equipaggio imbarcato), subordinatamente ad un accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale.

 

Il comma 664, novellando l’articolo 88 del decreto-legge n. 104 del 2020, proroga al 30 aprile 2021 (termine fissato dalla vigente disposizione al 31 dicembre 2020) l’estensione alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista  per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, ed incrementa da 7 a 35 milioni di euro le risorse assegnate per il finanziamento di tale misura per l’anno 2021.

 

La relazione tecnica al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati segnala che l’estensione del beneficio sopra ricordato determina l’ammissione al trattamento sopra descritto di circa 5.000 lavoratori per 4 mesi. Essendo l’onere stimato pari a 1400 euro lavoratore per ciascun mese, si giustifica l’assegnazione di ulteriori 28 milioni di euro.

 

Il comma 665, novellando l’articolo 89 del decreto-legge n. 104 del 2020, rifinanzia con 20 milioni di euro per il 2021 il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il citato Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 ed è destinato alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare.

La relazione tecnica al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati precisa che la perdita stimata dal settore a seguito della riduzione dei traffici è pari a 405 milioni di euro per l’anno 2020.

Le relative risorse sono appostate sul capitolo 1269 (tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

 

Il comma 666 istituisce un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La finalità è quella di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19.

 

Il comma 667 precisa che il citato Fondo è destinato alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione.

 

Si tratta quindi dei soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale (articolo 6 della legge n. 84 del 1994), dei concessionari di aree e banchine portuali (articolo 18 della legge n. 84 del 1994), e dei titolari di concessioni demaniali marittime (articolo 36 del codice della navigazione).

Anche tali risorse sono appostate sul capitolo 1805 (tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

 

I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione sono rimessi, secondo quanto previsto dal medesimo comma 6, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento. La disposizione definisce alcuni principi riguardanti i criteri da adottare per l’attribuzione delle risorse indicate, al fine di evitare sovra compensazioni. Si precisa che si dovrà tenere conto anche dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono espressamente esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

 

La relazione tecnica al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati precisa che alla luce dei dati di traffico del 2020 (che stimano una riduzione del traffico pari al 40,13%) le imprese del settore soffriranno di una perdita stimata in 149,216 milioni di euro compensata per 40,288 milioni di euro dal ricorso agli ammortizzatori sociali, e per 14,921 milioni di euro dalla riduzione dei canoni concessori prevista dall’articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020. Pertanto la perdita netta risulta pari a circa 94 milioni di euro. La compensazione individuata dalle presenti disposizioni copre quindi più del 20% di tale importo.

Il comma 668 infine subordina l'efficacia delle disposizioni relative a quest’ultimo Fondo all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


 

Comma 669
(Riqualificazione del Porto di Reggio Calabria)

 


669. Al fine di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina.


 

 

Il comma 669 prevede un finanziamento per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria, al fine di agevolare la mobilità dei passeggeri ed i collegamenti con il Porto di Messina.

 

Il comma in questione, nello specifico, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2021 di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 con l'obiettivo di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina.


 

Comma 670
(Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca
e all’acquacoltura)

 


670. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , nonché esclusivamente di quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009, »;

b) le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».


 

 

Il comma 670 interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca ed acquacoltura - a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009.

È inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018.

 

A tal fine novella il comma 18 dell’articolo 1 del D.L. n. 194/2009 (L. n. 25/2010).

 

La disposizione qui novellata ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il termine di durata di talune concessioni in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 194/2009) e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia.

Le concessioni la cui durata è stata prorogata sono le concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

È stata altresì prevista la salvezza delle disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del D.L. n. 400/1993 (L. n. 494/1993), secondo cui le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Tali disposizioni non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali.

Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, il procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, deve essere realizzato, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione.

Tale disposizione - abrogata dallo stesso comma 18, dell'articolo 1, del D.L. n. 194/2009 - aveva previsto che fosse altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

 

L'attività di concessione del demanio pubblico rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkenstein).

In particolare, la fattispecie della concessione demaniale rientra nel campo di azione dell'articolo 12, ai sensi del quale "Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (...), gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" (par. 1). Il par. 2 della medesima norma aggiunge che "l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami".

La Corte di giustizia, nella sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C?458/14 e C?67/15) relativa al sistema italiano di aggiudicazione delle concessioni balneari, ha avuto modo di specificare che "l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale (...) che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico?ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati" (punto n. 57). Qualora poi le concessioni abbiano un interesse transfrontaliero certo, il divieto deriva direttamente dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regola il diritto di stabilimento.

Proprio richiamando la sopra citata giurisprudenza della Corte di giustizia, il Consiglio di Stato (sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019) ha confermato che "la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione europea sulla indizione delle gare" (par. 10). Pertanto, a fronte della cessazione del rapporto concessorio il relativo titolare vanta un "mero interesse di fatto" (e non già una situazione qualificata) a che l’amministrazione proceda ad una nuova concessione in suo favore.

Si segnala che a carico dell'Italia risulta pendente la procedura di infrazione 2020/4118 dovuta alla non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE in virtù della reiterata proroga della durata concessioni balneari ad opera delle seguenti disposizioni di legge (si veda in questo senso la Banca dati Eurinfra):

1)   articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni nella legge del 26 febbraio 2010, n. 25. La disposizione ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il termine di durata delle concessioni in essere alla data del decreto stesso e in scadenza entro il 31 dicembre 2015. La disposizione era stata adottata "nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto"[4];

2)   articolo 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160, introdotto a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia. "Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea", ha confermato la validità della proroga descritta al punto precedente al fine di "garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità";

3)   articolo 1, commi 675-685, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), che ha stabilito la durata di quindici anni per le concessioni vigenti alla sua data di entrata in vigore (comma 682), nonché di quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009 (comma 683);

4)   articolo 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale disposizione vieta alle amministrazioni competenti di avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, procedimenti amministrativi per:

-         la devoluzione delle opere non amovibili;

-         il rilascio o l'assegnazione con procedure di evidenza pubblica delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Tale disposizione è giustificata "per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";

5)   articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ha reso applicabili le disposizioni già riassunte al punto n. 3, introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle concessioni lacuali e fluviali, comprese quelle gestite da società sportive, alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto ed ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

La procedura è stata approvata il 3 dicembre 2020 e si trova attualmente allo stato di messa in mora ex articolo 258 del TFUE. L'Italia potrà presentare le proprie osservazioni entro il termine di due mesi. 
 

Si ricorda come negli anni scorsi era stata aperta contro l'Italia, sempre in relazione al rinnovo automatico delle concessioni e alla preferenza accordata al concessionario uscente, la procedura di infrazione n. n. 2008/4908.

Per rispondere ai rilievi sollevati all'epoca dalla Commissione europea, il legislatore italiano è dapprima intervenuto - con l'articolo 1, comma 18, del menzionato decreto-legge 194/2009 - abrogando il secondo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, che dava preferenza al concessionario uscente in occasione del rinnovo delle concessioni. La Commissione europea, con un atto successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010) ha però evidenziato ulteriori profili di illegittimità della normativa italiana. In seguito agli ulteriori rilievi, con l’articolo 11 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) è stato abrogato il comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 400/1993 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata. L’articolo 11 della legge comunitaria 2010 ha infine delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012. 


 

Comma 671
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)

 


671. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021.


 

 

Il comma 671 autorizza una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19.

 

In base a quanto stabilito dal comma in questione, le imprese interessate dovranno produrre, entro il 15 marzo 2021, un rendiconto degli effetti economici subiti nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

 

Le modalità di rendicontazione saranno definite da un apposito decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto dovrà essere adottato entro il mese di febbraio 2021.

 

Le risorse a favore delle imprese beneficiarie, infine, dovranno essere assegnate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2021.

 


 

Commi 672-674
(Ferrobonus e Marebonus)

 


672. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

673. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 672 e 673 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


 

 

I commi 672-674 rifinanziano fino al 2026, con risorse complessivamente pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 38,5 milioni di euro per l’anno 2022 e a 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sia il cosiddetto “marebonus”, di cui all’articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto “ferrobonus” previsto dall’articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate a tali interventi per l’anno 2021, dalla legge di bilancio 2020.

 

In particolare il comma 672 prevede l’attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare il cosiddetto “marebonus”.

 

Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018.

La legge di bilancio 2020 ha autorizzato con riferimento al “marebonus” la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 110). Si ricorda inoltre che il decreto-legge n.34 del 2020 ha assegnato 30 milioni di euro per l’anno 2020 per il “marebonus” (art. 197, comma 1).

Le risorse per il “marebonus” sono appostate sul capitolo 1245 (tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e sono pari a 45 milioni di euro per il 2021, 19,5 milioni di euro per il 2022 e 21,5 milioni di euro per il 2022.

 

Il comma 673 ha previsto l’attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l’anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare il cosiddetto “ferrobonus”.

 

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di Stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus".

La legge di bilancio 2020 ha autorizzato a spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 111). Si ricorda inoltre il decreto-legge n. 34 del 2020 ha assegnato 20 milioni di euro per l’anno 2020 per il “ferrobonus” (art. 197, comma 2).

Per ulteriori elementi informativi relativi al cosiddetto “marebonus” e al cosiddetto “ferrobonus” si rinvia all’apposito approfondimento “Gli incentivi per il miglioramento della logistica: ferrobonus e marebonus” sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Le risorse per il “ferrobonus” sono appostate sul capitolo 1246 (tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e sono pari a 50 milioni di euro per il 2021, 19 milioni di euro per il 2022 e 22 milioni di euro per il 2022.

 

Il comma 674 infine subordina l’efficacia dell’autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.


 

Commi 675-680
(Misure di sostegno al settore ferroviario)

 


675. Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.

676. Le imprese di cui al comma 675 del presente articolo procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo comma 675, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

677. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 675 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

678. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 677 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

679. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

680. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 679, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 679 e del presente comma.


 

 

I commi 675-680 estendono fino al 30 aprile 2021, prevedendo l’attribuzione di ulteriori risorse, l’indennizzo per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza COVID-19, previsto dall’art. 214 del decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinando altresì le modalità di rendicontazione e di attribuzione delle risorse nonché subordinando l’efficacia dell’autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea (commi 675-678). È inoltre prevista l’estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, attribuendo a tale scopo risorse ulteriori a Rete ferroviaria italiana e disponendo che la riduzione medesima possa giungere fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore della rete ferroviaria delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel periodo tra compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 (commi 679 e 680).

 

In particolare il comma 675 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (per un totale di 420 milioni di euro) a beneficio delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

 

La relazione tecnica del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati precisa che il fabbisogno di 420 milioni di euro è stato determinato sulla base di proiezioni della domanda per il prossimo anno che si prevede essere in linea con quella registrata nella parte finale del 2020 (-15% circa per il settore merci e -50% per il settore passeggeri rispetto ai livelli pre-COVID).

 

Il comma 676 prevede che le citate imprese provvedano a rendicontare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici sopra descritti, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4 dell’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

L’articolo 214, al comma 3 ha previsto l’assegnazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 per i medesimi soggetti indicati dalla presente disposizione con riferimento agli effetti economici subiti, direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. Il comma 4 della stessa disposizione prevede che le imprese sopra indicate procedono a rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici di cui al comma 3 secondo le modalità definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le cui disposizioni saranno quindi applicabili anche alle risorse previste dalla norma in commento. Il comma 5 dispone che le risorse complessivamente stanziate siano assegnate alle imprese beneficiarie, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Il comma 5-bis, introdotto dall’articolo 44-bis del decreto-legge n.104 del 2020, infine ha disposto che le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle medesime imprese per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020 prevedendo modalità di rendicontazione e di assegnazione di tali ulteriori risorse.

 

Le risorse relative a questi interventi sono appostate sul capitolo 1301 (tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e sono pari, in ragione di quanto sopra detto, con riferimento a ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, a 110 milioni di euro.

 

Il comma 677 dispone che le risorse complessivamente stanziate sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.

 

Il comma 678 subordina l’efficacia dell’autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

 

Il comma 679 autorizza la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 (per un totale di 150 milioni di euro) a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. La misura indicata ha lo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario.

Le risorse relative a questo intervento sono appostate sul capitolo 1300 (tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

 

Le somme sopra indicate sono dedotte da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 e sino al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento indicato, una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto n. 112 del 2015 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.

Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

 

La relazione illustrativa chiarisce che la riduzione, fino all’azzeramento, del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria si riferisce alla “componente B del pedaggio”.

La relazione tecnica precisa che dai “dati acquisti da RFI, risulta che la quota quadrimestrale dell’intera componente B definita dalla delibera 96/2015 per i servizi ferroviari passeggeri e per i servizi ferroviari merci, comporta una minore entrata pari a 150 milioni di euro calcolata sulla base dei dati dei volumi considerati dall’ART (tale importo si scompone in circa 28 milioni di euro per i servizi merci e circa 122 milioni di euro per i servizi passeggeri a mercato)”.

 

Con delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato i principi e criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (vd. anche l'Allegato alla delibera e il testo consolidato redatto dagli Uffici a seguito delle modifiche intervenute con la delibera n. 130/2019).

La delibera definisce, nell'Allegato, la componente B del canone di accesso all'infrastruttura. In base a quanto previsto, essa dovrà concretizzarsi in una tariffa variabile, market-based, ossia: basata sull’importo medio chilometrico definito a partire dal costo correlato alla componente A (canone base) del pedaggio; rettificata, attraverso un coefficiente di maggiorazione, in funzione dell’importo dei costi residui per il recupero dell’Efficient Total Cost; ripartita in tre sub-componenti additive fra loro, sulla base di due fattori, stabiliti dal Gestore sulla base di motivate scelte di carattere tecnico-economico.

Si ricorda che i principi e i criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sono attualmente definiti in Allegato alla delibera n. 96/2015.

Si segnala che il comma 4 del dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2015 prevede che i canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio siano stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, sulla base di quanto disposto al comma 1 e tenuto conto delle modalità di calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE che attribuisce, tra l’altro, alla Commissione europea le competenze di esecuzione in merito alle modalità applicabili al calcolo del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario. La Commissione europea ha adottato a tal fine il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario.

Si ricorda altresì che l’articolo 196, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A che la medesima società deve dedurre dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari merci.

Si segnala infine che il pacchetto minimo di accesso comprende, secondo quanto disposto dall’articolo 13 comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 2015, il trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ferroviaria, ai fini della conclusione dei contratti di utilizzo dell'infrastruttura; il diritto di utilizzo della capacità assegnata; l’uso dell'infrastruttura ferroviaria, compresi scambi e raccordi; il controllo e la regolazione della circolazione dei treni, il segnalamento e l’instradamento dei convogli, nonché la comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione; l’uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile; tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità.

 

Il comma 680 prevede infine che eventuali risorse residue, di cui al comma 5, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo.

In considerazione di ciò Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti, entro il 30 settembre 2021, una rendicontazione sull’attuazione delle disposizioni del comma 5.

 

Si ricorda che l’articolo 196, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha destinato 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, prevedendo (comma 2) che RFI disponga una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.


 

Commi 681 e 682
(Reintroduzione del parere parlamentare
sui contratti di servizio ferroviario)

 


681. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: « i contratti di programma » sono inserite le seguenti: « e i contratti di servizio ».

682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.


 

 

I commi 681-682 reintroducono il parere parlamentare sui contratti di servizio con società del gruppo Ferrovie dello Stato, abrogando altresì la disposizione che aveva soppresso tale parere parlamentare.

 

A questo scopo viene modificato il comma 1, dell’articolo 1, della legge n. 238 del 1993 (comma 681).

Viene quindi abrogato l’articolo 9, comma 2-ter, del decreto-legge n. 238 del 1993 che aveva precedentemente soppresso tale parere parlamentare (comma 682).

 

I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale (passeggeri e merci) da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, sono regolati con contratti di servizio (articolo 38 della legge n. 166/2002, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159/2007). L'affidamento del servizio deve avvenire da parte del Ministero dei trasporti nel rispetto della normativa europea: si tratta in particolare del Regolamento UE 1370/2007 che disciplina i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che, nella sua formulazione originaria, non prevedeva l'obbligo di espletamento di una gara per il servizio pubblico di trasporto per ferrovia; si prevede infatti anche la possibilità, all'art. 5, di procedere con affidamento diretto, se non vietato dalle legislazioni nazionali. Tale disposizione sarà applicabile fino al 25 dicembre 2023. Dopo tale data l'affidamento del servizio dovrà seguire le regole stabilite dal Regolamento 14 dicembre 2016, n. 2016/2338 che ha profondamente modificato il Regolamento UE 1370/2007. Tuttavia, in considerazione di un'esplicita eccezione prevista per la fase di transizione al nuovo regime, il vigente contratto di servizio potrà restare in vigore fino al 2026. In base alla legge n. 166 del 2002, i contratti di servizio devono avere durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali (il regolamento 1370/2007 impone comunque che non siano di durata superiore a 15 anni, salvo casi specificamente indicati). I contratti di servizio aventi dimensione nazionale (media e lunga percorrenza) per il trasporto passeggeri sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione (articolo 15, comma 1-quater, del decreto-legge n. 148 del 2017). Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L’articolo 1 della legge n. 238 del 1993 ha previsto, peraltro che il Ministro dei trasporti trasmetta al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i contratti di programma (e, a seguito della modifica introdotta anche i contratti di servizio, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (le cui competenze sono state trasferite al CIPE). Le commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti sopra ricordati nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.

Per approfondimenti sulla materia relativa ai contratti di servizio pubblico passeggeri si rinvia al paragrafo “Il trasporto ferroviario passeggeri: gli obblighi di servizio pubblico e i contratti di servizio”, pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 


 

Commi 683-687
(Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)


 

683. Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra lo Stato, le regioni e le province autonome interessate, sono attribuiti alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e alla regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi ferroviari interregionali indivisi attualmente svolti sulla direttrice Bologna-Brennero.

684. Entro il 31 dicembre 2021, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 683 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.

685. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 687. A tale fine, le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

686. Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi di cui al comma 683 del presente articolo, le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziate per interventi di rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla regione Veneto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

687. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio, provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 683, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 684 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.


 

 

I commi 683-687 conferiscono alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia le funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi (comma 683).

Le Regioni interessate potranno, quindi, procedere all'affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2021 (comma 684).

I commi in questione, inoltre, attribuiscono le relative risorse finanziarie necessarie (comma 685), ripartiscono tra le regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia le risorse del Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio 2018 destinato al rinnovo del materiale rotabile ferroviario (comma 686), e assicurano la continuità del servizio da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, fino all'avvenuta assegnazione del servizio stesso da parte delle Regioni coinvolte, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (comma 687).

 

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 683, sono conferiti:

§  alla Regione Friuli Venezia Giulia tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia;

§  alla Regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla tratta Bologna-Brennero.

Si prevede che il conferimento in questione avvenga previa sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate. Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia la proposta in questione costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 7 del decreto legislativo n. 111 del 2004.

Tale decreto legislativo aveva disciplinato, in attuazione delle norme dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

 

In base a quanto previsto dal comma 684, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia dovranno procedere all'affidamento dei relativi servizi, che, si precisa, costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale, e alla sottoscrizione dei contratti di servizio entro il 31 dicembre 2021.

 

Il comma 685 prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per l’effettuazione dei servizi interregionali ferroviari. In particolare sono assegnati:

§  alla Regione Veneto 11.212.210 euro annui;

§  alla Regione Friuli Venezia Giulia 22.633.652 euro annui.

La decorrenza per il conferimento delle risorse è individuata nella data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le previsioni del comma 5. A decorrere dal 2021 le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono integrate con 3.906.278 di euro annui.

 

Il comma 686 provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, a decorrere dalla data di decorrenza dei servizi attribuiti ai sensi del comma 1, attribuendo alla Regione Veneto 11.042.500 euro per l’anno 2021, 15.859.375 euro per l’anno 2022, 21.875.000 euro per l’anno 2023, 22.649.375 euro per l’anno 2024 e 4.375.000 euro per l’anno 2025 e alla Regione Friuli Venezia Giulia 14.197.500 euro per l’anno 2021, 20.390.625 euro per l’anno 2022, 28.125.000 euro per l’anno 2023, 29.120.625 euro per l’anno 2024 e 5.625.000 euro per l’anno 2025.

 

Con riferimento all’utilizzo del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) si veda l’apposito paragrafo del tema “I Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Il comma 687, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicuri, nel limite delle risorse destinate allo scopo, la continuità del servizio fino all'affidamento del servizio stesso da parte delle Regioni interessate e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.


 

Commi 688 e 689
(Disposizioni in materia di tariffe sociali e
determinazione costi insularità)

 


688. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e di assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022, nel limite delle risorse disponibili. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 126 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

689. Per le medesime finalità di cui al comma 688 del presente articolo, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 25.000 euro »;

b) alla lettera d), le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 25.000 euro ».


 

 

I commi 688 e 689 interviene al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e di assicurare il diritto alla mobilità nonchè di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

 

In particolare, il comma 688 stabilisce che il contributo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, fino al 31 dicembre 2022 nel limite delle risorse disponibili.

 

A tale riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 124 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020 prevedendo il riconoscimento di un contributo alle categorie dei soggetti di seguito individuate dall'art. 1, comma 125 della stessa legge, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania.

 

Il citato comma 125 ha previsto che le disposizioni di cui al comma 124 si applichino ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

a)    studenti universitari fuori sede;

b)   disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c)    e) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000;

d)   migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

 

Il comma 688 del disegno di legge in esame prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Il comma 689, inoltre, stabilisce un innalzamento da 20.000 euro a 25.000 euro della soglia di reddito lordo annuo per i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e dei migranti per ragioni sanitarie che sono tra i soggetti beneficiari della misura.

Per ulteriori informazioni relativamente alle misure sociali di supporto al trasporto aereo e alla disciplina della continuità territoriale aerea si rimanda al paragrafo "La continuità territoriale aerea e gli aiuti sociali nel trasporto aereo" pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Da ultimo si segnala che l'articolo 125, nel citare il principio della continuità del diritto alla mobilità, richiama l'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul quale si rinvia al box sottostante.

 

L'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiara incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, "sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Il par. 2 del medesimo articolo 107 elenca alcune fattispecie definite sempre compatibili con il mercato interno, in quanto tali ammissibili ipso iure, ovvero gli aiuti: a) "a carattere sociale" concessi ai singoli consumatori, "a condizione che siano accordati senza discriminazione determinate dall'origine dei prodotti"; b) destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali; c) concessi all'economia di alcune regioni tedesche per compensarne gli svantaggi economici dopo la riunificazione.

Il par. 3 del medesimo articolo elenca invece gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno, previo esame caso per caso da parte della Commissione europea. Si tratta di aiuti destinati a: a) favorire lo sviluppo economico delle regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione; b) promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; d) promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; e) altre categorie, decise dal Consiglio su proposta della Commissione.

Specificamente in tema di collegamenti aerei, nel 2014 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" ( 2014/C 99/03). Tale documento dedica il capitolo 6 (par. 156 e 157) alla categoria degli "aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del trattato", a cui fa riferimento la disposizione in esame.

 

Ai fini della corretta individuazione degli aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo, e per poterli considerare compatibili con il mercato interno, la Comunicazione elenca i seguenti tre requisiti cumulativi:

1.    la circostanza che l'aiuto sia effettivamente a favore di consumatori finali;

2.    il carattere sociale dell'aiuto, che riguardi dunque solo alcune categorie di passeggeri che viaggiano su una tratta (ad esempio bambini, persone con disabilità, persone con basso reddito, studenti, persone anziane). Si specifica ulteriormente che "nel caso in cui la rotta in questione serva a collegare aree remote, regioni ultraperiferiche, isole (...), l'aiuto potrebbe riguardare l'intera popolazione della regione interessata;

3.    la concessione dell'aiuto "senza discriminazioni per quanto riguarda l'origine dei servizi, vale a dire indipendentemente dalle compagnie aeree che effettuano i servizi in questione".

 

La materia è regolata in dettaglio dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La sezione 9 (articolo 51) è dedicata agli "aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote[5]" e ne stabilisce la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 2, let. a) del TFUE, esentandoli dall'obbligo di notifica, purché soddisfino le seguenti condizioni:

1.    l'intero aiuto sia destinato ad utenti finali che abbiano la residenza abituale in regioni remote. Ai sensi dell'articolo 2, par. 132, del medesimo regolamento, si intende per "residenza abituale" il luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali", laddove "la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale";

2.    gli aiuti siano concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto in una regione remota con un altro aeroporto all'interno dello Spazio economico europeo;

3.    gli aiuti siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della rotta precisa;

4.    i costi ammissibili corrispondano al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tasse e spese fatturate dal vettore all'utente;

5.    l'intensità di aiuto non superi il cento per cento dei costi ammissibili;

La compatibilità è inoltre riservata agli aiuti trasparenti (per i quali sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza necessità di effettuare una valutazione dei rischi, articolo 5) e che abbiano un effetto di incentivazione (articolo 6).

 

 


 

 

Comma 690
(Determinazione dei costi scaturenti dalla condizione
di insularità per la Regione Siciliana)

 


690. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione.


 

 

Il comma 690 attribuisce alla commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione Siciliana il compito di quantificare i costi derivanti dalla condizione di insularità per la medesima Regione entro il 30 giugno 2021.

 

La Commissione si avvale a tal fine di studi e di analisi di "amministrazioni ed enti statali", nonché di quelli della regione.

 

Le Commissioni paritetiche, come noto, sono previste in tutte le Regioni a statuto speciale. Ad esse è demandata l'elaborazione delle norme di attuazione degli statuti che sono successivamente sottoposte alla (eventuale) adozione, da parte del Governo, con lo strumento del decreto legislativo.

Le Commissioni paritetiche sono, come noto, organismi composti, in modo eguale (da qui il termine "paritetiche") da rappresentanti di nomina statale e di nomina regionale. Il provvedimento costitutivo di ciascuna Commissione è rimesso al Ministro per gli Affari regionali che, al contempo, individua i rappresentati dello Stato e recepisce i nominativi dei componenti designati dalla Regione.

 

La Commissione paritetica per la Regione siciliana è prevista dall'art. 43 dello Statuto, approvato con Regio D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2. Ai sensi di detta disposizione, la Commissione paritetica è composta da "quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato", con il compito di definire le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione dello Statuto.

I componenti di una Commissione paritetica possono essere confermati o sostituiti ad ogni cambio di Governo statale o regionale, o quando se ne ravvisi la necessità istituzionale. Di norma, nella prima riunione di insediamento, la Commissione nomina il Presidente, individuato tra i componenti stessi.

In ordine alla natura giuridica, le Commissioni paritetiche sono un organo consultivo e nel contempo, "uno strumento di collaborazione e raccordo tra Stato e Regioni ad autonomia speciale finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra posizioni ed interessi diversi" (sentenza Corte Costituzionale 109 del 1995).

La Commissione si limita a formulare la proposta di norma attuativa, che il Governo può liberamente decidere di accogliere (mediante l'approvazione di un decreto legislativo), o meno. Non è consentito invece al Governo alcuna potestà di incidere unilateralmente sul contenuto dell'atto. A differenza dei decreti legislativi adottati sulla base di una legge delega ordinaria, per i quali l'approvazione definitiva è subordinata alla richiesta di parere parlamentare, per l'attuazione degli statuti non è previsto uno specifico coinvolgimento delle Camere.

 

La composizione della Commissione paritetica per la Regione Siciliana è stata da ultimo ridefinita con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 25 ottobre 2019, che ha provveduto alla sostituzione dei precedenti rappresentati di nomina statale e alla conferma di quelli di nomina regionale.

 

Con riferimento ai costi derivanti dalla condizione di insularità, si segnala che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1708, recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia, l'Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze del Senato ha svolto, lo scorso 22 ottobre, l'audizione del Vice Presidente nonché Assessore per l'Economia della Regione Sicilia. Quest'ultimo, in quell'occasione, ha dato conto degli esiti di uno studio commissionato dalla Regione che determina in oltre 6 miliardi di euro i costi dell'insularità, intesi come "la tassa occulta che grava su ogni cittadino siciliano per il sol fatto di risiedere in un'Isola che è anche frontiera d'Europa[6]".

 

Occorre peraltro segnalare che già nell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana del 19 dicembre 2018 vi era un riferimento ad iniziative dirette a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Nello specifico, al punto n. 7 del medesimo accordo le parti hanno assunto l'impegno di verificare la possibilità di individuare forme di fiscalità di sviluppo" "con le modalità indicate nei tavoli in materia di autonomia finanziaria regionale, fiscalità locale e condizione di insularità" "al fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione siciliana".

 

L'esigenza di riconoscere costi legati all'insularità trova fondamento nell'art.119, quinto comma, della Costituzione, che dispone in ordine a risorse statali aggiuntive nei confronti degli enti territoriali e all'effettuazione da parte dello Stato di interventi speciali in favore di tali enti al fine di perseguire una o più delle seguenti finalità: promuovere sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Peraltro, nella versione previgente alle modifiche del Titolo V della Costituzione del 2001, l'articolo 119 conteneva un comma (il terzo) che prevedeva esplicitamente interventi volti a favorire le isole. Al fine di "provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole", lo Stato era chiamato infatti ad assegnare, con propria legge, "contributi speciali" "a singole Regioni".

 

Si segnala che, in proposito, l'intento di reintrodurre in Costituzione un esplicito riferimento alle isole è contenuto nel disegno di legge costituzionale Atto Senato n. 865, di iniziativa popolare, "Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità", di cui la Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame.

 

Il disegno di legge[7] è diretto ad introdurre un comma aggiuntivo, dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in cui lo Stato:

i) «riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità»;

ii) «dispone le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili».

 

Il comma in esame presenta talune analogie con una misura adottata nel corso della manovra economica per il 2020, relativa ai costi dell'insularità della Regione Sardegna.

L'art. 1, comma 867, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che interviene (unitamente ai commi dall'866 all'873) nell'ambito del recepimento dell’accordo in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra il Governo e la regione Sardegna, rinvia ad una sede ad hoc la definizione della questione della compensazione dei costi dell’insularità.

Nello specifico, il citato accordo, al punto n. 10, secondo periodo, reca l'intesa fra lo Stato e la Regione per l'istituzione "entro 60 giorni" dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo di un "tavolo tecnico-politico per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularità come enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2019 e degli strumenti compensativi più idonei alla loro rimozione in ossequio ai principi di uguaglianza, coesione territoriale e pari opportunità". Ai sensi del terzo periodo, al tavolo è demandata la predisposizione entro il 30 giugno 2020 di un testo di accordo istituzionale, che le parti si impegnano a sottoscrivere.


 

Commi 691-695
(Misure per la promozione della mobilità sostenibile)

 


691. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

692. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità », di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

693. Alle medesime finalità di cui al comma 692 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693 del presente articolo, le eventuali disponibilità sono destinate, per l'anno 2021, alla finalità di cui all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

695. All'onere derivante dal comma 692 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30


 

 

Il comma 691 riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo.

Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (comma 692) e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (comma 693).

Le eventuali disponibilità che residueranno dall’erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l’anno 2021, all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria (comma 694).

 

Il bonus per l’acquisto di motoveicoli elettrici e ibridi (comma 691)

In dettaglio, il comma 691, prevede che il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per incentivare l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, sia riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

Le risorse relative a questo intervento sono appostate sul capitolo 7321 (Tabella 2, Ministero dello sviluppo economico).

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2019, ha previsto (comma 1057) un contributo pari al 30% del prezzo (sino ad un massimo di 3.000 euro), inizialmente per l'acquisto nel 2019, anche in locazione finanziaria, di ciclomotri e motocicli nuovi di fabbrica di potenza inferiore o uguale a 11kW di categoria L1e ed L3e, previa consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa tipologia, di cui l'acquirente fosse proprietario o utilizzatore, di categoria euro 0, 1 o 2. L’autorizzazione di spesa per il contributo del comma 1057 era prevista nel comma 1063 della legge di bilancio 2019. Il comma 1060 prevede che il bonus venga concesso sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Le modalità applicative per le agevolazioni sono state definite con il decreto interministeriale 20 marzo 2019 (G.U. 6 aprile 2019). Con l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 l'incentivo è stato esteso a tutti i veicoli elettrici e ibridi rientranti nelle categorie L a prescindere dalla potenza (quindi anche motocarrozzette e quadricicli a motore), mentre la misura del contributo è rimasta invariata. Per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, che ha eliminato la vecchia targa dei ciclomotori a cinque cifre e previsto l’obbligo della nuova tipologia di targa).

Con il decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 44-bis) si è poi estesa l'applicazione dell'incentivo (la proroga al 2020 era stata disposta dal DL n. 162/2019) anche nel caso in cui non vi sia la rottamazione di un analogo veicolo inquinante, mentre, nel caso di rottamazione di un qualsiasi veicolo (quindi anche un autoveicolo o un veicolo destinato al trasporto delle merci) lo stesso bonus è aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, mantenendosi la previsione che occorre essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi del veicolo che si rottama ovvero che lo sia un familiare convivente. Tali contributi sono riconosciuti, oltre che alle persone fisiche anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate. Il venditore ha l'obbligo di consegnare quello usato ricevuto dall'acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista. Il comma 1061 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l'importo del contributo, recuperandolo sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute - anche in acconto - per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Il comma 1062 prevede per le imprese costruttrici o importatrici, l'obbligo di conservare specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore.

Si ricorda che il bonus è fruibile per l’acquisto di una delle seguenti categorie di veicoli, definite dall’art. 47 del Codice della Strada:

§  categoria L1e: veicoli a due ruote fino a 50 cc e velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;

§  categoria L2e: veicoli a tre ruote fino a 50 cc e velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;

§  categoria L3e: veicoli a due ruote superiori ai 50 cc o con velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore ai 45 km/h;

§  categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche (motocicli con carrozzetta laterale);

§  categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore ai 50 cc o velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore a 45 km/h;

§  categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima per costruzione fino a 45 km/h e cilindrata inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

§  categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e con massa a vuoto fino a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Il rifinanziamento del “Programma sperimentale buono mobilità” (commi 692, 693 e 694)

Il comma 692 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” per consentire il rimborso degli acquisti dei beni e servizi effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 di:

a) biciclette, anche a pedalata assistita;

b) veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Si tratta gli acquisti di beni e servizi previsti dall’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 111/2019, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il decreto del Ministro dell'ambiente del 14 agosto 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha definito le modalità e termini per l'erogazione del contributo, anche per il rispetto del limite di spesa. Esso ha previsto sia la richiesta di rimborso (nei giorni 3 e 4 novembre 2020 tramite il portale dedicato del MISE) per gli acquisti effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020, che la richiesta di un “voucher” per gli acquisti ancora da effettuare dal 3 novembre al 4 dicembre 2020, che può essere speso entro 30 giorni dalla data di erogazione.

La Relazione illustrativa al Ddl riporta in proposito che sono state ricevute 559.228 richieste, di cui 301.600 di rimborso degli acquisti già effettuati, per 99,388 milioni di euro e 257.628 richieste per il voucher (per un importo di circa 115,67 milioni di euro), che hanno portato all’esaurimento del fondo stanziato.

Le risorse relative a questo intervento sono appostate sul capitolo 7955 (Tabella 9, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) che presenta 170 milioni di euro per il 2021, 55 milioni di euro per il 2022 e 45 milioni di euro per il 2023.

 

Si ricorda che il Programma sperimentale buono mobilità è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020, il programma incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il “buono mobilità”, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane.

 

Il comma 693 prevede di destinare alla medesima finalità di riconoscere l’erogazione del buono mobilità, anche le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, che sarà registrato alla data del 5 dicembre 2020 degli stessi buoni mobilità erogati, in quanto il 4 dicembre 2020 scade il termine per effettuare gli acquisti, sempre ai sensi dell’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.

In base al comma 694, alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693, le eventuali disponibilità saranno destinate, per l’anno 2021, alla finalità di cui all’articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, cioè all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria.

 

Il richiamato sesto periodo dell’art. 2, comma 1 del DL 111/2019, ha previsto infatti, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, che le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 siano destinate nei limiti della dotazione del fondo "Programma sperimentale buono mobilità" e fino ad esaurimento delle risorse, la concessione a coloro che rottamino, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. La norma si applica ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi sulla qualità dell’aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

 

Il comma 695 reca la copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 692, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, alla quale si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.


 

Comma 696
(Targhe veicoli storici)

 


696. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ».


 

 

Il comma 696 reca alcune modifiche all'articolo 93, comma 4 del Codice della strada relativamente all'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

 

In particolare il comma in questione novella l’articolo 93, comma 4, del Codice della strada, al fine di prevedere che l’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico avviene su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati alla registrazione dei veicoli di interesse storici. In caso di nuova immatricolazione di veicoli precedentemente iscritti al P.R.A. e successivamente cancellati, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante. Tale possibilità è prevista retroattivamente anche per i veicoli successivamente reimmatricolati e ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Con un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri, l’ammontare e le modalità del contributo da corrispondere per l’ottenimento dei servizi sopra descritti e tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

 

 


 

Comma 697
(Punti di ricarica elettrica autostradali)

 


697. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.


 

 

Il comma 697 prevede l’obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata per gli autoveicoli e che qualora non provvedano nei tempi stabiliti, debbano consentire ad altri soggetti interessati di candidarsi ad installarli.

 

Si tratta in dettaglio dei punti di ricarica per i veicoli elettrici in grado di assicurare una ricarica veloce, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

 

Il punto di ricarica di potenza elevata è così definito dalla norma richiamata: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

1)   veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;

2)   ultra-veloce: superiore a 50 kW;

 

La disposizione prevede altresì che occorre garantire che le infrastrutture messe a disposizione assicurino ai fruitori tempi d’attesa per il servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.

 

Si prevede inoltre che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge i concessionari pubblichino le caratteristiche tecniche minime delle strutture che intendono installare nelle tratte di loro competenza e, qualora entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, siano tenute a consentire a chiunque ne faccia richiesta, di candidarsi a installare sulla rete di loro competenza le predette infrastrutture.

Entro 30 giorni dalla richiesta il concessionario autostradale dovrà pubblicare una manifestazione d’interesse volta a selezionare l’operatore per l’installazione dei punti di ricarica sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali e dei modelli contrattuali proposti.

Andrebbe chiarito quale soggetto e sulla base di quali parametri sia tenuto a verificare se il concessionario autostradale si sia o meno dotato di un adeguato numero di punti di ricarica.

 

 


 

Commi 698-699
(Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike)

 


698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. ».

699. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


 

 

I commi 698 e 699, attribuiscono un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano.

 

In particolare i citati commi attribuiscono un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 698).

 

Le risorse relative a questo intervento sono appostate sul capitolo 8419 (Tabella 9, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) in termini di “somma da accreditare alla contabilità speciale1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti dalle microimprese e piccole imprese per le spese sostenute per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita”.

 

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sono demandati a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'efficacia delle disposizioni in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 699).

È inoltre introdotta una modifica al Codice della strada finalizzata ad incentivare l'uso delle cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano.

In particolare viene modificato l'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevedendo che i velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

 

L’articolo 50 del Codice della strada prevede che i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.


 

Comma 700
(Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020)


 

700. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

 

Il comma 700 autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata.

 

Il comma in esame, al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale (ai sensi dell’art. 24 del Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. 1/2018), autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, per provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata (interventi indicati alle lettere d) ed e) dell’art. 25, comma 2, del citato Codice).

Per la finalità indicata, si prevede l’istituzione, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, da ripartire con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.


 

Commi 701-704
(Assunzioni di personale in materia di dissesto idrogeologico)

 


701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

702. Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

703. Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.


 

 

Le disposizioni di cui ai commi da 701 a 704, al fine dell’accelerazione e dell’attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico, ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano Nazionale per la ricostruzione e la resilienza, sono volte a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021. Il comma 704 reca, per l'attuazione dei commi da 701 a 703, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021.

 

Nel dettaglio, con i commi da 701 a 704, si prevede che al fine dell’accelerazione e dell’attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico, ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, è consentito il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e con durata non superiore al 31 dicembre 2021.

I contratti sono finalizzati all’assunzione di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

La disposizione in esame individua i soggetti che possono stipulare tali contratti e le finalità dei contratti medesimi. I contratti in questione possono essere stipulati da:

§  Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano

§  dal Dipartimento della protezione civile

§  e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sulla base della ricognizione e del riparto previsto dal comma successivo e nel limite delle risorse assegnate.

I soggetti indicati come abilitati alla stipula dei contratti in questione inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie nel limite massimo fissato. Al riparto si provvede con apposito D.P.C.M. emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Si prevede che, per le assunzioni in questione, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

Il comma 704 reca, per l'attuazione dei commi da 701 a 703, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021.

In materia di dissesto idrogeologico, si ricorda che sono state adottate numerose disposizioni normative, anche con modifiche alla governance del settore e che è all'esame del Parlamento il disegno di legge (c.d. CantierAmbiente, A.S. 1422). Il  piano nazionale  prevede risorse per il triennio 2019-2021 pari a circa 10,9 miliardi di euro; per ulteriori approfondimenti, si veda il tema web a cura della Camera.

Si ricorda inoltre che nella Proposta di Linee guida relative al Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), citato nella disposizione, si indica l'impegno a favorire la realizzazione di un ampio programma di investimenti al fine di conseguire gli obiettivi dello European Green Deal. Tali investimenti dovranno mirare alla de-carbonizzazione ma anche, per favorire i processi di transizione verde, il tema della messa in sicurezza del territorio, al fine di garantire maggiore resilienza rispetto agli eventi naturali. Per approfondimenti sui contenuti del PNRR, si veda in particolare la missione 2, analizzata nel seguente dossier.

 


 

Commi 705-707
(Buono veicoli sicuri)

 


705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.

706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato « buono veicoli sicuri », ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma.

707. Ai fini di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.


 

 

I commi da 705 a 707 recano alcune modifiche alla normativa in materia di revisione dei veicoli a motore al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Al contempo, come misura compensativa, viene introdotto per un triennio un buono denominato "buono veicoli sicuri".

 

In particolare, il comma 705 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, si provveda ad aumentare di 9,95 euro la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi.

Il comma 706 prevede, a titolo di misura compensativa per i tre anni successivi all’entrata in vigore del citato decreto ministeriale, un buono denominato “veicoli sicuri”, d’importo parti all’aumento della tariffa, da assegnare ai proprietari di veicoli a motore che sottopongono a revisione un proprio veicolo nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per una sola volta e per un solo veicolo a motore. Le modalità attuative delle disposizioni concernenti il buono, sono definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Il comma 707 prevede, infine, l’istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.


 

Commi 708-712
(Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto
e delle navi adibite alla navigazione in alto mare)

 


708. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare ».

709. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

3-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».

710. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

711. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

712. Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 711.


 

 

I commi 708-712 integrano la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi. Prevedono altresì la corrispondente disciplina sanzionatoria e definiscono gli aspetti della procedura da seguire per evitare l'imposizione dell'IVA.

 

Nel dettaglio, il comma 708 specifica i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi aggiungendo un comma, dopo il secondo, all’articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA):

 

L'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8, e quindi non soggette a imposizione IVA,

a)      le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge n. 50 del 1971;

a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b)      le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c)      le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d)      le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;

e)      le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b);

e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.

 

Il comma che si intende aggiungere specifica cosa debba intendersi per nave adibita alla navigazione in alto mare ai fini dell’applicazione del primo comma dell'articolo 8-bis: una nave che ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento.

Si specifica inoltre cosa debba intendersi per viaggio in alto mare: il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

Il comma definisce inoltre le modalità da seguire per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta:

§  i soggetti interessati attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione che deve essere redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

§  La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

§  Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

§  I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.

 

Il comma 709 introduce nuove fattispecie sanzionatorie riguardanti le operazioni relative alla cessione di navi mediante alcune modificazioni all’articolo 7 (violazioni relative alle esportazioni) del decreto legislativo n. 471 del 1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi).

 

a)   Sono aggiunti due commi dopo il comma 3 dell'articolo 7.

 

In particolare, il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dispone che chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge n. 746 del 1983, n. 746, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

La disposizione in esame, aggiungendo alcuni commi, dopo il comma 3, all'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede che:

-         la sanzione amministrativa dal centro al duecento per cento dell'imposta, di cui al comma 3, si applica anche a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (nuovo comma 3-bis).

-         È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente, ai sensi dell’articolo 8-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (nuovo comma 3-ter).

 

b)   dopo il comma 4-bis è aggiunto il comma 4-ter con cui si dispone che è punito con la sanzione prevista al comma 3 anche il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del D.P.R. n. 633 del 1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto.

 

Il comma 710 prevede una disciplina di dettaglio per le dichiarazioni riguardanti l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea di alcune prestazioni. In particolare, si stabilisce che:

§  la dichiarazione resa dall’utilizzatore, in relazione all’effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione europea (UE) delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell’IVA dovuta su tali prestazioni ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972 è redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

§  La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

§  Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione di servizio.

§  Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto dell’imbarcazione, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell’Unione europea e integrano, entro il primo mese dell’anno successivo la dichiarazione.

§  Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica senza applicazione di sanzioni e interessi.

§  In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell’utilizzatore la differenza fra l’IVA dovuta in base all’effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo nel territorio dell’UE e l’imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace e irroga all’utilizzatore la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima, e il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

§  Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, resta responsabile dell’IVA dovuta in relazione all’effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell’Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

 

Il comma 711 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per l'approvazione del modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e del modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710. Entro 120 giorni dall’adozione del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

 

Il comma 712 stabilisce la decorrenza del nuovo regime fiscale di cui ai commi 708, 709, 710, riferendola alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 711.

 

Nella relazione tecnica, il Governo non attribuisce effetti finanziari all'articolo in considerazione del carattere classificatorio delle disposizioni.

 

Per una rassegna del quadro legislativo vigente e delle recenti innovazioni normative in materia di nautica da diporto, si rinvia al Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato in materia di Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo di revisione del codice della nautica da diporto (Atto del Governo 101) del luglio 2019.

 


 

Comma 713
(
Compagnie aeree che effettuano prevalentemente
trasporti internazionali
)

 


713. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, per l'anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.


 

 

Il comma 713 prevede che, in ragione delle restrizioni alla circolazione legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 siano considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito con riferimento all’anno 2019.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8-bis, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972 (che reca la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), sono assimilate alle cessioni all’esportazione, e dunque sono operazioni non imponibili a fini IVA, le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

Le lettere successive alla c) consentono alle imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali (ai sensi della lettera c)) di beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA per l’acquisto di dotazioni di bordo e per l’acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili.

Il requisito della prevalente effettuazione di trasporti internazionali, necessario per l’applicazione di tale regime, deve essere verificato in relazione alla attività svolta nell’anno solare precedente e deve essere mantenuto anche nel corso dell’anno nel quale gli acquisti sono effettuati, come chiarito dalla risoluzione n. 126/E dell’Agenzia delle entrate del 21 maggio 2009.

L’Agenzia ha al riguardo specificato, anche in coerenza con gli orientamenti della Corte di Giustizia UE, che la prevalenza del trasporto internazionale è accertata – su base annua – rapportando i corrispettivi relativi a tali trasporti ai corrispettivi dei trasporti effettuati in Italia e comporta normalmente che la valutazione venga effettuata con riguardo all’anno precedente, cioè dopo che sia stato determinato l’ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti della compagnia aerea. È necessario, inoltre, ai fini dell’attribuzione del beneficio fiscale, che la prevalenza del traffico internazionale sussista non solo con riguardo all’anno precedente a quello di acquisto dell’aeromobile, ma anche all’anno nel corso del quale l’acquisto è effettuato.

 

L’articolo 8-bis ha attuato nell’ordinamento nazionale quanto previsto dall’articolo 148, lettera f), della Direttiva n. 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA, che impone agli Stati membri di esentare da IVA le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio.

 

La norma in esame chiarisce che, per il solo anno 2020, sono compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA per specifiche operazioni, quelle che - ai sensi dell’articolo 8-bis, primo comma, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - rispettavano tale requisito con riferimento all’anno 2019.

 

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che l’alterazione del funzionamento ordinario del mercato, a causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, determinerebbe per il 2020 il venir meno del requisito richiesto dall’articolo 8-bis. Si consente dunque di applicare il regime di non imponibilità degli acquisti in base ai requisiti esistenti nel 2019, vale a dire in condizioni di normale svolgimento delle attività da parte delle compagnie aeree che effettuano voli internazionali.

 

 


 

Commi 714-720
(Misure a sostegno del settore aeroportuale)

 


714. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 300 del presente articolo, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

715. Per le medesime finalità di cui al comma 714, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione:

a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

b) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

716. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma 715, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

717. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subìto e determinato ai sensi del comma 716. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 715, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse indicate al medesimo comma 715.

718. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Il parere delle Commissioni parlamentari è reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.

719. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

720. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 719, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera a), che ne facciano richiesta, nonché un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera b), che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.


 

 

I commi 714-720 contengono diversi interventi di sostegno al settore aeroportuale. Si prevede in particolare l’estensione ai trattamenti di integrazione salariale richiesti ai sensi del comma 300 del disegno di legge all’esame, per il personale delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate, nonché delle imprese del sistema aereoportuale, di alcune integrazioni previste dalla normativa vigente (comma 714); l’istituzione di un Fondo di 500 milioni di euro destinato a compensare i danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (comma 715), determinando l’oggetto della compensazione (comma 716) e la misura del contributo rispetto al danno subito (comma 717). L’efficacia della misura è subordinata alla valutazione dell’Unione europea in merito alla compatibilità della stessa con le norme in materia di aiuti di Stato (comma 719), ma si prevede nelle more dell’istruttoria europea l’assegnazione di un’anticipazione ai soggetti beneficiari, da restituire, con il pagamento di interessi, nel caso di istruttoria con esito negativo (comma 720). Si rimanda infine a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il cui schema è sottoposto al parere parlamentare, l’attuazione delle misure.

 

Con riferimento all’erogazione delle misure di supporto previste al comma 714 si tratta in particolare dell’estensione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, richiesti ai sensi del comma 300 dell’articolo 1, del disegno di legge in esame, destinati al personale delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate, nonché delle imprese del sistema aereoportuale (di cui all’art. 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) delle prestazioni integrative dell’indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, previste ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 (comma 714).

Agli oneri in termini di fabbisogno ed indebitamento netto della misura, stimati pari a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Con riferimento alla ripartizione del Fondo di 500 milioni di euro esso è destinato a compensare nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali (comma 715 lettera a) e nel limite di 50 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (comma 715 lettera b). Il contributo è riconosciuto a condizione che sia gli uni che gli altri siano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dell’Enac.

 

Le risorse relative a tale Fondo sono appostate sul capitolo 1920 (Tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

 

Il Fondo è volto a compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 e, al fine di calcolare tale importo, si fa riferimento ai servizi offerti nonché, per evitare sovra compensazioni, alle riduzioni di costi, registrati nel medesimo periodo sopra indicato, in relazione allo stesso periodo dell’anno precedente, dovuti all’accesso agli ammortizzatori sociali, alle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate mitigare gli effetti economici causati dall’emergenza COVID-19 e agli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno (comma 716).

Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito nei limiti sopra indicati. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l’entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale e, comunque, il contributo è riconosciuto nel limite massimo del venti per cento delle risorse indicate al comma 715 (comma 717).

 

L'efficacia delle disposizioni sopra indicate è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato (comma 719), ma, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio dell’aiuto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lett. a), ed un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lett. b) che ne facciano richiesta. In caso di mancato perfezionamento della procedura entro il termine del 30 novembre 2021, l’anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione e maggiorato di 1.000 punti base, è restituita entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di esito positivo invece resta acquisita definitivamente ai beneficiari (comma 720).

Quanto alle modalità di attribuzione si rinvia ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2021, la definizione dei contenuti nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo ed i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Si prevede che sullo schema del decreto o dei decreti si esprimano le Commissioni parlamentari competenti entro sette giorni dalla richiesta, prevedendosi che, decorso inutilmente tale termine, si prescinda dall'acquisizione del parere (comma 718).

 

Andrebbe valutata la congruità di tale termine in relazione alla possibilità di svolgere di un’adeguata istruttoria parlamentare dell’atto.

 

 


 

Commi 721 e 722
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

 


721. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo, la società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo. Le risorse versate dalla società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana Spa ».

722. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022 ». Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 721 reca una serie di modifiche alla disciplina, prevista dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22 Brennero-Modena. Le modifiche sono finalizzate, in particolare, a prorogare e rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell’A22. Il comma 722 provvede invece a prorogare e rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria subentrante.

 

 

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell’autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.

Sul punto è intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal MIT con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016[8], che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 29 dicembre 2020.

Tale scadenza è la risultante di numerose proroghe, susseguitesi nel tempo, del termine introdotto, nel testo dell’art. 13-bis di cui trattasi, dall'art. 1, comma 1165, lett. b), della L. 205/2017. Tale termine, inizialmente fissato al 30 settembre 2018, è stato poi prorogato dall'art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 91/2018, dal comma 719 della legge di bilancio 2020, dall'art. 92, comma 4-quinquies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, infine, dall’art. 94, co. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Si ricorda che, in risposta all’interrogazione 5-00917, nella seduta del 13 dicembre 2018 il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha comunicato che “lo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena per il periodo 2019-2048 è stato approvato con prescrizioni e osservazioni dal CIPE – ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 – nella seduta del 28 novembre scorso” (delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 68).

Dopo tale data, il CIPE ha approvato la delibera 20 maggio 2019, n. 24 (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 2019), di approvazione dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena.

Successivamente il CIPE ha approvato la delibera 1 agosto 2019, n. 59 (pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 2019), recante “Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario”.

In relazione all’accordo di cooperazione, nella risposta all’interrogazione 5/04720, resa dal Viceministro alle infrastrutture e ai trasporti nella seduta del 7 ottobre 2020, viene ricordato che tale accordo “oltre a disciplinare le modalità di gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena, è corredato da un Piano Economico Finanziario riportante il complesso degli interventi da eseguire durante i trent'anni di concessione. Trattasi di investimenti per circa 4 miliardi di euro, comprensivi di interventi di adeguamento e riqualificazione autostradale, nonché di interventi connessi alla mobilità dell'intero corridoio viario e distribuiti su tutti i territori sui quali insiste l'autostrada in questione”.

Si ricorda inoltre, come sottolineato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS 1652, che “l’iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell’autostrada A22 avrebbe inizialmente dovuto concludersi entro il 30 settembre 2018; in caso contrario, si sarebbe proceduto alla pubblicazione del bando per il riaffidamento entro il 31 dicembre 2018. Detto termine è stato poi prorogato al 30 novembre 2018 dall'art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. l08). Con la modifica oggetto della legge di bilancio 2020 è stato nuovamente differito il termine per la sottoscrizione della convenzione per la concessione della tratta autostradale A22 e, quindi, anche la possibilità, in caso di mancata sottoscrizione, di avviare le procedure di gara per l'individuazione di una nuova concessionaria”.

Nella stessa segnalazione viene sottolineato che, da quanto emerge nella Relazione della Corte dei conti concernente "Le concessioni autostradali" (deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), non risulta ancora perfezionata la liquidazione dei soci privati dell'attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A., la cui presenza, per l'eventuale affidamento della concessione in modalità in house, è in contrasto con l’art. 13-bis del D.L. 148/2017 e con il parere rilasciato dalla Commissione europea il 20 novembre 2018 e, pertanto, non consente la sottoscrizione dell’accordo.

Ciò considerato, l’AGCM, nella segnalazione citata, auspica una celere conclusione dell'iter procedurale di sottoscrizione della convenzione di concessione dell'A22 e, in caso di mancato rispetto della tempistica fissata dalla norma, “l'effettivo espletamento di una procedura di gara per l'individuazione della nuova concessionaria, entro e non oltre il 30 giugno 2020. In altri termini, l'Autorità auspica che l'assenza dei requisiti per un legittimo affidamento in house (per il mancato completamento del processo di uscita dei soci privati[9]) non costituisca la ragione per ulteriori proroghe e ritardi nel ricorso a procedure competitive”.

In proposito si segnala che l’art. 31-undecies del D.L. 137/2020 (c.d. decreto ristori, la cui legge di conversione approvata in via definitiva dal Parlamento è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale), al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari, stabilisce che:

- la società da essi a tal fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-sexies c.c. ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell’assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità (alla data del 30 novembre 2020) di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni (si tratta di una norma finalizzata a consentire il riscatto delle azioni possedute da soggetti privati al fine di consentire l’adempimento dell’obbligo previsto dalla citata lettera b) del comma 1 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017);

- detta ulteriori disposizioni volte a regolare il riscatto delle azioni e la determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Relativamente al versamento degli importi dovuti dal nuovo concessionario subentrante, si ricorda che il comma 3 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 prevede, tra l’altro, che tale soggetto versi all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro.

L’art. 94, comma 1, del D.L. 104/2020 ha provveduto a differire al 31 dicembre 2020 i termini per il versamento, da parte del nuovo concessionario subentrante, degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti ai sensi del citato comma 3.

Per una trattazione più approfondita riguardo al riaffidamento della concessione dell’A22 si rinvia alla nota del MIT del 27 novembre 2020.

 

Il comma 721 riscrive il primo periodo del comma 2 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 – ove si prevede che successivamente alla data di affidamento della nuova concessione la Società Autobrennero S.p.A. provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997[10] – al fine di precisare che tali risorse:

§  devono essere trasferite all’entrata del bilancio statale, ma non entro 30 giorni dalla data dell’affidamento (come prevede il testo vigente), bensì entro il 2028 e mediante versamenti annuali rateizzati di pari importo da effettuare entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione del nuovo affidamento;

§  sono poi riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., come già previsto dal testo vigente. Rispetto al testo vigente, però, la riscrittura in esame elimina la parte della disposizione che precisa che tale trasferimento avviene senza alcuna compensazione a carico del subentrante.

 

Nella relazione tecnica viene sottolineato che la dilazione fino al 2028 non incide in alcun modo sui tempi di realizzazione degli interventi a cui è destinato il c.d. Fondo ferrovie (di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997) poiché “allo stato, risulta già quasi integralmente finanziata, con differenti risorse, la realizzazione del nuovo Tunnel del Brennero e, per quanto concerne le linee di accesso da sud (Verona-Fortezza) si stanno ancora valutando le relative soluzioni progettuali. Conseguentemente, il versamento frazionato delle risorse accantonate nel c.d. Fondo ferrovie non appare suscettibile di produrre alcun effetto con riguardo alla tempistica di effettuazione degli interventi de quibus. Per quanto concerne gli interventi afferenti l’interporto di Trento, l'interporto ferroviario di isola della Scala (Verona) e il porto fluviale di Valdaro (Mantova), si evidenzia che gli stessi non risultano allo stato inseriti nei contratti di programma con R.F.I. S.p.a. e che, pertanto, in sede di aggiornamento degli stessi si provvederà a modulare i tempi di realizzazione in coerenza con le risorse che si renderanno annualmente disponibili per effetto dei versamenti effettuati dalla società Autobrennero S.p.A.”.

 

Il comma 722 modifica il comma 4 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 al fine di prorogare:

§  dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;

§  il termine per il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura. Viene infatti previsto che tale versamento può avvenire, anziché in un’unica soluzione ed entro il 31 dicembre 2020, in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno 2021 e 30 aprile 2022.

Si ricorda che l’art. 13-bis del D.L. 148/2017 prevede, al comma 1, lettera c), che le convenzioni di concessione “devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti”.

 

Il comma in esame inoltre, al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga, prevede che agli stessi, pari a 70 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 115, comma 1, del D.L. 34/2020.

Il comma in esame prevede altresì l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge.


 

Commi 723 e 724
(Messa in sicurezza della Via Salaria)

 


723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, la società ANAS Spa è autorizzata a effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse già destinate, nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

724. Alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 723 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e già assegnate alla società ANAS Spa per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64.


 

 

I commi 723-724 autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 per l’effettuazione da parte di ANAS s.p.a. degli interventi urgenti di messa in sicurezza della SS. 4 Via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, prevedendo che ad essi si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 1, comma 95, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e già assegnate ad ANAS.

 

 

Il comma 723, nelle more dell’adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della SS. 4 Via Salaria per il tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, autorizza ANAS s.p.a. ad effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l’importo di euro 2 milioni per l’anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse già destinate, nell’ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 – via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

Il comma 724 indica la copertura finanziaria prevedendo che alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 723 si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui sll’art. 1, comma 95, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e già assegnate ad ANAS s.p.a. per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della S.S. 4 Via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

Il comma 95 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria (comma 96).

Per approfondimenti sul citato art. 1, comma 95 si rinvia alla relativa scheda del dossier sulla legge di bilancio 2019.

Il comma 7 dell’art. 94-bis del D.L. n. 18/2020 ha poi rideterminato la citata autorizzazione di spesa riducendola di 4 milioni di euro per l’anno 2020, a copertura di interventi a favore del territorio di Savona. Successivamente, tale autorizzazione di spesa è stata ulteriormente ridotta di 130 milioni di euro nel quinquennio 2020-2024 dall’art. 213, comma 1, del D.L. n. 34/2020 per far fronte a interventi a favore della mobilità nel comune di Taranto.

Con D.M. 29/05/2020 (pubblicato nella G.U. 11 luglio 2020, n. 173) si è provveduto a determinare la ripartizione e l’utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, cui è allegato il piano di riparto delle risorse assegnate alle singole province e città metropolitane.

Si fa presente, infine, che nell’aggiornamento del Contratto di programma MIT-ANAS 2016-2020, approvato dal CIPE con delibera n. 36 del 24 luglio 2019, nell’Allegato "A", Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020, nella sezione A.1, contenente l’elenco degli interventi suddivisi tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 1, comma 870, della legge di stabilità 2016, e quelli finanziati con contributo in conto impianti, sono riportati gli interventi Variante all'abitato di Monterotondo Scalo 1° e 2°  stralcio e  le opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti - Interventi A, B e C, mentre l’adeguamento della piattaforma stradale e la messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 risulta riprogrammato al 2022.

 


 

Commi 725-727
(Disciplina per le infrastrutture per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

 


725. All'articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: « partecipa al cofinanziamento » fino a: « dei progetti » sono sostituite dalle seguenti: « finanzia le spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti nell'ambito dei progetti ».

726. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di alimentazione della PUN da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire ».

727. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « in coerenza con i propri strumenti di pianificazione » sono sostituite dalle seguenti: « in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali ».


 

 

I commi 725-727, modificano alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici: viene stabilito che il MIT finanzi l’acquisto e l’installazione degli impianti da parte delle regioni, eliminando però la previsione di una quota massima del 50% di tale cofinanziamento (comma 725); si prevede poi l’adozione di un decreto ministeriale per definire le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico (comma 726).

Si prevede infine che la disciplina adottata da ciascun comune per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale (comma 727).

 

 

In dettaglio, il comma 725 novella l’articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipi, con una quota di cofinanziamento fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli, nell'ambito degli accordi di programma stipulati per concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. La norma novellata prevede più genericamente che il Ministero finanzi tali spese, senza più prevedere una specifica quota massima per tale finanziamento.

 

Si ricorda in proposito che il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) approvato nel 2014, come previsto dall'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, poi  aggiornato con DPCM 18 aprile 2016 è infine confluito nel Quadro strategico nazionale previsto dalla direttiva stessa, con il D.Lgs. n. 257/2016, di recepimento della c.d. direttiva DAFI n. 2014/94. Per la sua attuazione si è prevista la stipula di accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza unificata. Con DPCM 1 febbraio 2018 è stato approvato l'Accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica finalizzato alla individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome (elencati nell'Allegato 1) per la realizzazione di reti di ricarica e per la cui attuazione è prevista la stipula di apposite convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la singola Regione/Provincia Autonoma.

Per quanto riguarda i finanziamenti, il comma 8 dell'art. 17-septies, ha istituito di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento del PNIRE. Il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015 ha impegnato e assegnato le risorse alle Regioni, per una somma complessiva pari ad euro 28.671.68 (le risorse sono iscritte sul Capitolo 7119/MIT). Per l'attuazione degli interventi dell' Accordo di Programma, il DPCM 1° febbraio 2018, dispone che le Regioni/Province Autonome assicurino la copertura finanziaria anche attraverso uno o più soggetti cofinanziatori pubblici e/o privati purché la scelta di questi ultimi sia effettuata secondo i principi di trasparenza e garanzia di accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati Il DPCM ha quantificato le risorse disponibili in 33,213 milioni di € circa di cui 4,5 milioni circa sono stati assegnati per il 2013 alle Regioni per i programmi prioritari di prima attuazione, come previsto dal comma 10 dell'art. 17-septies del decreto-legge n. 83 del 2012.

La Relazione illustrativa al ddl di Bilancio presentato alla Camera dei deputati riporta in proposito, che: “il contributo ministeriale da ripartire, tra le Regioni e le Province Autonome, secondo i criteri previsti dall’Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi € 28.671.680 Allo stato non è stata sottoscritta alcuna convenzione con i beneficiari del predetto contributo ministeriale proprio in ragione delle difficoltà che le Regioni hanno incontrato nel reperimento della quota di cofinanziamento. Pertanto, la proposta in esame consentirebbe a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto. “

 

Si ricorda altresì che la legge di Bilancio 2017 (comma 613), ha disposto l'incremento delle risorse attribuite al c.d. "Fondo mezzi" (previsto dall'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015), per 200 milioni di euro per il 2019 e per un importo di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, per un totale di 3,7 miliardi €. Si tratta di risorse finalizzate alla realizzazione del Piano Strategico nazionale della mobilità sostenibile, poi approvato con Dpcm 30 aprile 2019 e destinate al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale e regionale. La legge di Bilancio 2017 ha esteso le finalità del Fondo anche al finanziamento delle infrastrutture tecnologiche di supporto per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

Il comma 726 modifica l’articolo 8, del decreto legislativo 6 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della c.d. direttiva DAFI n. 2014/94. In particolare, relativo alle informazioni agli utenti circa i punti di ricarica ed i carburanti alternativi disponibili. La disposizione aggiunge all’articolo 8 un nuovo comma 5-bis, che rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza Unificata, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) per i gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico, obbligati a conferire alla PUN un set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE.

Si ricorda in proposito che lo stesso art. 8 ha previsto, al comma 5, che sia resa disponibile la mappa nazionale dei punti di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e la mappa nazionale dei punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi elettricità e idrogeno per il trasporto stradale e che per la predisposizione di tale mappa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Piattaforma unica nazionale (PUN), prevista nell'ambito del PNire, raccolga le informazioni relative ai punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico, quali la localizzazione, la tecnologia della presa, la potenza massima erogabile, la tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica, la disponibilità di accesso, l'identificativo infrastruttura, il proprietario dell'infrastruttura.

Il D.L. n. 32 del 2019 (art. 4, comma 7-bis), ha successivamente rinviato ad un decreto interministeriale (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'individuazione degli interventi diretti a realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi e degli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (cosiddetto "PNire 3"), prevedendo che gli investimenti del Pnire siano a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

Il comma 727 modifica l’articolo 57, del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), che ha provveduto a definire normativamente le "infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici", in particolare novellando il comma 6, che rinvia a provvedimenti dei comuni, da adottare in conformità ai propri ordinamenti, come previsto dall'articolo 7 del codice della strada, entro sei 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto la disciplina dell'installazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.  Con la novella si precisa che tale disciplina adottata da ciascun comune, relativamente all'installazione, alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale.

 

Si ricorda che il DL n. 76/2020 definisce le infrastrutture di ricarica come l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici, prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione, che può avvenire:

a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all'uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;

d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

 

Il comma 7 dell’art. 57 consente ai comuni di affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati. Qualora il comune non abbia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso, si prevede che soggetti pubblici o privati possano richiedere al comune o all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area a pubblico accesso o per un insieme di esse.

 


 

Commi 728-732
(Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione
delle navi abbandonate nei porti)

 


728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

729. Il fondo di cui al comma 728 è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 732.

730. Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente.

731. Per le finalità di cui al comma 729, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

732. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalità di applicazione del comma 730 del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 728 del presente articolo, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione.


 

 

I commi da 728 a 732 prevedono l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volto alla rimozione delle navi abbandonate nei porti.

L'obiettivo della norma è quello di gestire e risolvere un fenomeno frequente nei porti italiani relativo alla presenza di relitti navali e navi abbandonate che debbono essere rimossi e demoliti per ragioni di sicurezza della navigazione o per rendere nuovamente fruibili gli spazi portuali attualmente occupati.

Il fondo avrà una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

In particolare, il comma 728 prevede l’istituzione del fondo e la relativa dotazione finanziaria.

 

Il comma 729 specifica che il fondo è finalizzato ad assicurare una copertura parziale dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti. Per la copertura dei suddetti costi è previsto un massimale del 50 per cento.

 

Il comma 730 specifica che una quota parte del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, demolizione e vendita, eventualmente anche solo parziale, di navi, galleggianti compresi i sommergibili radiati dalla marina militare che siano presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.

 

Il comma 731, al fine di perseguire al meglio l’obiettivo della rimozione delle navi abbandonate nei porti, autorizza le Autorità di sistema portuale a sostenere i costi necessari per la rimozione delle stesse prevedendo anche la possibilità, al fine di contenere i costi, di procedere alla vendita delle navi per un loro successivo reimpiego nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e del regolamento UE 1257/13 sul riciclaggio delle navi.

 

Da ultimo, il comma 732 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro della difesa, le modalità di attribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 728. 

Lo stesso decreto, inoltre, dovrà definire:

§  le modalità di notificazione all’eventuale proprietario della nave da rimuovere;

§  le forme di pubblicità dell’avvio delle procedure di vendita;

§  le modalità di ripartizione dei ricavi realizzati con la vendita dell’imbarcazione o dei gli eventuali rottami ricavati dalla demolizione della stessa.

Lo stesso comma 732, infine, fa salvi gli effetti dell’articolo 73 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che prevede una specifica procedura da porre in essere, a cura dell’autorità marittima, per la rimozione dei relitti con esecuzione a carico del proprietario/armatore e, in caso di inadempimento di quest’ultimo, con la possibilità di procedere d’ufficio da parte dell’autorità marittima.

 


 

Comma 733
(Rifinanziamento del Fondo destinato
agli inquilini morosi incolpevoli)

 

733. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

 

 

Il comma 733 incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per le morosità incolpevoli già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si incrementa il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, di 50 milioni di euro per l’anno 2021 di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/13.

Con l’art. 6, comma 5 del D.L. 102/13 è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda a ripartire le risorse assegnate al Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. La norma prevede inoltre che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo e che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine è previsto che le Prefetture adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Il Fondo morosità incolpevole sostiene i destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale. In particolare, l’art. 6, comma 5 del D.L. 102/2013 prevede che le risorse possano essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative, per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

L’art. 1, comma 2 del D.L. 47/2014 ha rifinanziato il Fondo inquilini morosi incolpevoli prevedendo 225,92 milioni di euro di risorse per il periodo 2014-2020, di cui 9,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’annualità 2019 è stata ripartita con il D.M. 23 dicembre 2019. Nel dettaglio, ha incrementato la dotazione del Fondo di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Si ricorda che il riparto della annualità 2020 è avvenuto con il D.M. 23 giugno 2020. Per approfondimenti, si veda il sito del MIT.

 

Si rammenta infatti che, in relazione alla situazione di emergenza, i commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 65 del D.L. c.d. cura Italia (DL 18/2020, come convertito in legge) hanno previsto una procedura d’urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l’annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli. In particolare, il comma 2-ter ha previsto il riparto per l'annualità 2020 delle risorse, pari a 9,5 milioni di euro, del Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito dal citato articolo 6, comma 5 del D. L. 102/2013, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali, adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019. Il comma 2-quater ha stabilito - nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore - l’attribuzione da parte delle regioni ai comuni delle risorse assegnate, prevedendo, inoltre, l’applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione.

L’articolo 1, comma 21 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede, tra l’altro, che al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli: con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019 sono state individuate le modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli.


 

Commi 734 e 735
(Fondo ristori città portuali)

 


734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19.

735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri.


 

 

I commi 734 e 735 istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall’epidemia di Covid-19.

 

I commi in questione, inoltre, stabiliscono che i criteri e le modalità di riparto del Fondo, in ragione della riduzione del numero dei passeggeri, saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

 


 

Commi 736-741
(Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)

 


736. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

737. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

738. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

739. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

740. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente:

« ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente ».

741. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 740 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

 

I commi 736-741 sono volti ad incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (comma 736), nonché ad incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e dei parchi sommersi (comma 737). Al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, si autorizza, inoltre, la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione del programma “Caschi verdi per l'ambiente” di cui all’art. 5-ter del D.L. 111/2019 (comma 738). A copertura degli oneri di cui al comma 738 viene ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della L. 120/2002, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto (comma 739). Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, vengono inserite nell’elenco delle aree marine di reperimento in cui è possibile istituire parchi marini o riserve marine anche le Isole Cheradi e Mar Piccolo (comma 740), per la cui istituzione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2021 (comma 741).

 

Il comma 736, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 le risorse di cui all'art. 1, comma 43, della L. n. 549/1995, ossia quelle destinate al riparto dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Il comma 43 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dispone che la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 della medesima disposizione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della L. n. 468/1978 (e quindi nell’ambito della manovra annuale di bilancio). Il comma 40 del citato art. 1 stabilisce, a sua volta, che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

 

Il comma 737 dispone che, al fine di garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell’art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della L. n. 93/2001 è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 10 dell’art. 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ha previsto, per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle L. 31 dicembre 1982, n. 979, e L. 6 dicembre 1991, n. 394, una autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 nonché di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 per investimenti. Con il comma 117 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'art. 6, comma 1, della L. 28 dicembre 2015, n. 221 si è provveduto alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa in parola.

La L. n. 221/2015 (cd. collegato ambientale) in particolare ha previsto, all'art. 6, che per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sia incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Si rammenta che il collegato ambientale ha altresì previsto, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della L. n. 979/1982 sia incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015.

Da ultimo, l’art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019 (proroga termini), al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, ha incrementato l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Inoltre, lo stesso comma 4 ha incrementato di 2 milioni di euro nell’anno 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 32 della L. 979/1982, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento di cui all’articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge quadro sulle aree protette (ossia quelle afferenti a: Penisola della Campanella - Isola di Capri (lett. d), Costa di Maratea (lett. f), Capo Spartivento (lett. o), Isola di San Pietro (lett. cc)).

Si ricorda che in base all'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente le aree marine di reperimento, sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4 della legge quadro, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della L. n. 979/1982, in una serie di aree, elencate dalle lettere a) a ee-septies)

Si ricorda che la L. n. 394/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri previsti.

Nell'ambito del sistema delle aree naturali protette sono previste le Riserve naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

 Inoltre, le aree di reperimento terrestri e marine costituiscono aree la cui conservazione, attraverso l'istituzione di aree protette, è considerata prioritaria. Per approfondimenti in ordine alla classificazione delle aree, si veda la apposita sezione del MATTM.

Con riferimento ai parchi sommersi, si ricorda che il secondo periodo del comma 10 dell’art. 114 della L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, ha previsto l’assegnazione di un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro.

La relazione illustrativa della presente legge di bilancio segnala che “la disposizione mira, in particolare, con i commi 1 e 2, ad aumentare le risorse per il funzionamento delle Aree Naturali Protette in un contesto nazionale ed europeo che vede nel rafforzamento della tutela ambientale e naturalistica garantita dalle aree protette uno degli strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo prioritario del contrasto, attraverso la riduzione della perdita di biodiversità, al cambiamento climatico. L’ultimo parco nazionale in ordine di tempo istituito, quello di Pantelleria nel 2016, ha portato a 23 i parchi tra i quali vengono ripartite le risorse assegnate, e attualmente sono in corso i procedimenti istitutivi per altri 4 nuovi parchi nazionali” (si treatta dei parchi del Matese e di Portofino, dei Monti Iblei e della Costa Teatina). La relazione illustrativa sottolinea pertanto che, a legislazione vigente, è prevista l’istituzione di 11 nuovi parchi nazionali.

La relazione tecnica evidenzia, in proposito, che “relativamente agli 11 parchi nazionali da istituire in attuazione delle leggi vigenti, la loro istituzione, a partire da quelli del Matese e di Portofino, eroderà le risorse complessivamente appostate per i parchi nazionali” e che per gli altri 9 parchi previsti dalle leggi 394/91 e 222/2007 “non sussiste alcuna previsione finanziaria per la loro istituzione ed il successivo funzionamento ordinario”, aggiungendo che va ritenuta congrua la somma di circa euro 1,2 milioni per ogni nuovo parco da istituire in attuazione delle norme vigenti “al fine di incrementare le risorse complessivamente dedicate ai parchi nazionali senza erodere quelle finora ripartite per ogni parco già istituito”, con conseguente necessità di prevedere risorse annuali aggiuntive per 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, tenuto conto “che annualmente le strutture sono in grado di predisporre gli atti per l’istituzione di 4 parchi nazionali”.

Quanto alle aree marine protette, la relazione illustrativa sottolinea che esse sono 29 oltre ai Parchi sommersi di Baia e Gaiola, e che ve ne sono 4 di prossima istituzione (Capo Spartivento, Isola di Capri, Isola di S Pietro e Costa di Maratea). Peraltro – aggiunge la relazione illustrativa – è prevista l’istituzione di altre 15 nuove aree marine protette che ad oggi sono Aree marine protette di reperimento di cui all’art. 36 comma 1, della L. 394/1991.

Sempre la relazione illustrativa evidenzia che l’art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019 ha già previsto un incremento delle risorse per tutte le aree marine protette a decorrere dal 2021 ma che “tale modifica non incrementa a sufficienza le risorse necessarie al corretto funzionamento delle AMP”.

 

Il comma 738, al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, autorizza la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all’art. 5-ter del D.L. 111/2019 (cd. decreto clima).

L’art. 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (convertito, con modificazioni, dalla L. 141/2019) prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente” per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma «L'uomo e la biosfera» (MAB) dell’Unesco, e per il contrasto degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici, autorizzando a tal fine la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Si ricorda che il programma “L’uomo e la biosfera” (Man and the Biosphere – MAB) è un programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile.

La relazione illustrativa sottolinea che il programma “è stato talmente apprezzato a livello internazionale da essere divenuto uno degli outcome previsti del G20 Ambiente che l’Italia ospiterà a Napoli il 22 luglio 2021” e che pertanto la norma “si rende indispensabile per assicurare continuità al programma suddetto”.

 

Il comma 739, a copertura degli oneri recati dal comma 3 (come si evince dalla relazione tecnica), riduce di euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

L’art. 3 della L. 120/2002, al fine di ottemperare all’impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, ha autorizzato la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2003.

La relazione tecnica precisa che “le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente comma, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto”.

 

Il comma 740 dispone, al fine di tutelare gli ecosistemi marini, una novella all’art. 36, comma 1, della L. n. 394/1991 finalizzata ad inserire (con una nuova lettera e-septies)) nell’elenco delle aree marine di reperimento in cui è possibile istituire parchi marini o riserve marine anche le Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente.

Si ricorda che l’art. 36, comma 1, della L. 394/1991, in materia di aree marine di reperimento, prevede che sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della L. 979/1982, nelle seguenti aree: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti 282 Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano; ee-ter) Alto TirrenoMar Ligure «Santuario dei cetacei»; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; eequinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo; ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente.

 

Il comma 741 prevede che per l’istituzione delle aree di cui al comma 740 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2021 e stabilisce che per le relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

Commi 742-751
(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)

 


742. All'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

743. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il « Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile » cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria.

744. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato e di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché i dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

745. Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.

746. Al fine dell'attuazione dei commi 743, 744 e 745 del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021.

747. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: « non superiore allo 0,5% annuo » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore al 2% annuo ».

748. Al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e all'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

749. Al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

750. Per le finalità di cui al comma 749 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

751. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.


 

 

I commi 742-751 recano norme in materia ambientale. Il comma 742 incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia.

I commi da 743 a 746 recano norme in materia di certificazione ambientale per la finanza sostenibile:  si istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile", cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria; si indica il fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Si demanda  a una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione - in via sperimentale - di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi. Si istituisce, presso il Ministero dell’ambiente, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale, definendone la composizione e demandando a un D.P.C.M. la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato, ivi compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso e si reca la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni, pari ad euro 500.000 a decorrere dall’anno 2021.

Il comma 747 incrementa le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive, a valere su una quota (innalzata dallo 0.5% annuo al 2% annuo dalla disposizione in esame) delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 748 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero.

Il comma 749 stabilisce che - al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie della Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC nonché dalla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC - il Ministero dell’Ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, mediante una specifica convenzione. Il comma 750 autorizza una spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 749.

Il comma 751 incrementa, a decorrere dall’anno 2021, di 6 milioni di euro le risorse destinate all’attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale in relazione alle acque marine al fine di garantire l’implementazione delle funzioni di monitoraggio del Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente e l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali in modo omogeneo sul territorio nazionale.

 

Carta geologica ufficiale d'Italia (comma 742)

Nel dettaglio, si modifica l'art. 1, comma 103, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) il quale prevede – per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali – l’assegnazione all’ISPRA di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Si prevede che tale dotazione sia innalzata a 10 milioni di euro (dai 5 milioni attuali) per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si ricorda che l’art. 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

L’opportunità di considerare “tra gli obiettivi strategici del nostro Paese, il completamento della carta geologica nazionale, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a decorrere dalla prossima legge di bilancio” figura tra gli impegni per il Governo previsti dalla mozione 1/00707 (testo 3), approvata nella seduta dell’Assemblea del Senato del 7 marzo 2017.

Una ricostruzione della situazione della cartografia geologica ufficiale è stata fornita dal Ministro dell’ambiente, nel corso della XVII legislatura, in risposta all’interrogazione 4/15360, durante la seduta dell’Assemblea della Camera del 28 aprile 2017.

Nella citata risposta all’interrogazione 4/15360 viene sottolineato che “nel 1988, nell'ambito del Programma annuale di interventi urgenti di salvaguardia ambientale (legge n. 67 del 1988), viene inserito il progetto di realizzazione della Nuova carta geologica alla scala 1:50.000. Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), il servizio geologico d'Italia, allora collocato nel Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità con i propri compiti istituzionali, è chiamato a realizzare un Sistema informativo unico geologico […]. Con la legge n. 305 del 28 agosto 1989 il progetto di realizzazione della nuova carta geologica alla scala 1:50.000, denominato «Progetto CARG», viene inquadrato nella Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, diventando un progetto unitario realizzabile a scala nazionale. La realizzazione della cartografia geologica ha previsto la collaborazione tra servizio geologico d'Italia, regioni, province autonome, università e Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico d'Italia (ora Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra), in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 183 del 1989, assume quindi, come detto, un ruolo primario nell'acquisizione e divulgazione dei dati geologici per consentirne la fruibilità da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinamento delle attività per la realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000”.

 

Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (co. 743-746)

Il comma 743 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile", al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. La norma prevede che ad esso ciascun soggetto, pubblico o privato può accedere su base volontaria.

Il comma 744 demanda  a una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione - in via sperimentale - di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (D.L. semplificazioni)

L'articolo 64 del D.L. semplificazioni, recante semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal, ha previsto al comma 1 che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili - la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 - possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE - che il Cipe può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno - e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli "produttivi" con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier.

Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. n. 111 del 2019 (c.d. D.L. clima), ha recato una disposizione in materia di CIPE e di coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ridenominando il Cipe in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato ed evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché le tipologie di dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

 

Il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento (articolo 1). L'armonizzazione di tali criteri ha lo scopo di "rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la raccolta dei fondi per i progetti di ecosostenibilità e impedire che emergano in futuro barriere per tali progetti" (punto n. 12 delle Premesse). Si ritiene infatti che la messa a disposizione di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili sia "un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili" (punto n. 11).

L'articolo 3 stabilisce che un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

1)   contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali elencati all'articolo 9, ovvero: mitigazione dei cambiamenti climatici (dettagli sulla quale sono forniti nell'articolo 10); adattamento ai cambiamenti climatici (articolo 11); uso sostenibile e protezione di acque e risorse marine (articolo 12); transazione verso un'economia circolare (articolo 13); prevenzione e riduzione dell'inquinamento (articolo 14); protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (articolo 15);

2)   non arreca un danno significativo ai sopra elencati obiettivi ambientali. L'articolo 17 individua puntualmente, per ogni obiettivo, i casi in cui vengono arrecati danni significativi;

3)   è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste dall'articolo 18, ovvero attuando procedure che garantiscano che le attività economiche di un'impresa siano in linea, tra gli altri, con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

 

Le attività economiche devono inoltre essere conformi ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione mediante atti delegati, da adottare tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e relativi:

1)    alle condizioni in cui si possa considerare che una determinata attività economica contribuisca in modo sostanziale a ciascuno dei sopra elencati obiettivi (art. 10, par. 3, lett. a); art. 11, par. 3, lett. a); art. 12, par. 2, let. a); art. 13, par. 2, let. a; art. 14, par. 2, let. a); art. 15, par. 2, lett. a);

2)   ai casi in cui venga arrecato un danno significativo all'obiettivo medesimo (art. 10, par. 3, let. b); art. 11, par. 3, let. b); art. 12, par. 2, let. b); art. 13, par. 2, let. b; art. 14, par. 2, let. b); art. 15, par. 2, lett. b).

Dal registro interistituzionale degli atti delegati disponibile sul sito del Parlamento europeo non risulta che i criteri di vaglio tecnico siano stati adottati.

 

 

Il comma 745 istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale.

Esso è composto da:

§  tre esperti designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente

§   due esperti designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente

§  due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, ivi compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.

 

Il comma 746 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 743, 744 e 745, pari ad euro 500.000 a decorrere dall’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002 che ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

La legge n. 120 del 2002 reca la Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003; essa è stata oggetto di successive rideterminazioni, si veda: l'art. 5-ter, comma 1, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, e, successivamente, l'art. 50, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

La RT al disegno di legge afferma che le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente articolo, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

 

Commissario unico in materia di discariche abusive

Il comma  747 modifica l'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019 (conv. dalla legge n. 141 del 2019). I commi da 1 a 5 del citato art. 5 dispongono in merito all’attività del Commissario unico in materia di discariche abusive – nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) – prevedendo che lo stesso possa stipulare specifiche convenzioni con determinati enti e disciplinando il compenso economico del Commissario unico e del personale della struttura di supporto, la procedura di nomina del Commissario unico e la composizione della struttura di supporto. Il comma 3 del medesimo art. 5 assegna al Commissario unico una struttura di supporto, composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche che cessa al termine del mandato del Commissario unico. Il comma 5 stabilisce che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, compresi gli oneri dovuti per la stipula delle convenzioni previste, siano poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. Con la modifica in esame, si prevede un nuovo limite della quota pari al 2% annuo.

 

Si ricorda che l'art. 5, comma 1, consente al Commissario unico per le discariche abusive la possibilità di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, dei seguenti enti:

§  società in house delle amministrazioni centrali dello Stato;

§  sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;

§  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica.

Le previste convenzioni coinvolgono i soggetti indicati nell’ambito delle rispettive aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli oneri per la stipula delle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Il comma 2 reca le disposizioni concernenti la nomina ed il compenso del Commissario.

Il comma 3 dell'art. 5 assegna al Commissario unico una struttura di supporto, composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che cessa al termine del mandato del Commissario unico. Il comma 4 prevede che il Commissario operi, sulla base di una specifica convenzione, presso il Ministero dell’ambiente, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per approfondimenti, anche in relazione alle procedure di infrazione in materia ambientale, si veda il dossier sul decreto-legge n. 111 del 2019.

 

Norme in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero nonché in materia di Ispra (commi  748, 749 e 450)

Il comma 748 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero di cui alle disposizioni richiamate (in materia di funzioni di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero e ruolo delle Corpo delle capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente).

L’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 stabilisce che per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Si ricorda che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

La legge n. 84 del 1994, recante Riordino della legislazione in materia portuale.

stabilisce all'art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie) che l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.

Il D.Lgs.  n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare stabilisce all'art. 135 (recante Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare) che il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.

Nel dettaglio, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le  seguenti funzioni: a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità; b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, il controllo del traffico marittimo; c) provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; d) esercita la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento; e) in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui al codice dell'ambiente; f) per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque dl mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino - attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.

 

Il comma 749 stabilisce che - al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC, nonché dalla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC - il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). A tal fine si prevede una specifica convenzione.

La Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC sono disciplinate dall’art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente). Essa fornisce  supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme del codice ambiente nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato. E' composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.

Il co. 2-bis dell'articolo 8 del codice (inserito dall'art. 50, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, c.d. D.L. semplificazioni; per l'applicabilità di tale disposizione si veda l'art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020) prevede poi ha istituito la Commissione Tecnica PNIEC che per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis; essa è alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, dettandosi le norme su composizione e nomina dei membri. La norma prevede che per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca.

La Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC di cui all’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del codice ambiente. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ed ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonchè approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione.

Il comma 749 in parola - nel prevedere che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvalga dell'ISPRA con apposita convenzione - fa riferimento alla finalità di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalle varie Commissioni indicate (Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica, Commissione tecnica PNIEC, Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC). Al riguardo si evidenzia che le norme che regolano le attività di tali Commissioni prevedono il possibile avvalimento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e di altri enti pubblici di ricerca di enti di ricerca.

L'ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile; è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali. Come evidenziato sul sito dell'Istituto, fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati all’Istituto ai sensi della legislazione vigente, nell’ambito delle predette direttive sono altresì indicate le priorità relative agli ulteriori compiti, al fine del prioritario svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 750 autorizza infine una spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 749.

 

Il comma 751 incrementa, a decorrere dall’anno 2021, di 6 milioni di euro le risorse destinate all’attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale al fine di garantire l’implementazione delle funzioni di monitoraggio del Sistema nazionale a rete con riferimento alla protezione delle acque marine, previsti dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190 (recante Istituzione di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino). Le risorse previste sono volte a garantire l’implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente, nell‘ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

L'art. 11 del D.Lgs. 190/2010 reca i Programmi di monitoraggio. Esso stabilisce che il Ministero dell'ambiente elabora ed attua, con apposito decreto e sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10 del D.Lgs., nonché per l'aggiornamento di tali traguardi. A tale riguardo, si veda il vedi il D.M. 11 febbraio 2015 recante la Determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio in parola.

In base al comma 3 citato, il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi, procede inoltre ad una ricognizione dei programmi di monitoraggio ambientale già esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

 Si ricorda che l'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata, senza oneri a carico della finanza pubblica (co. 3bis).

Si ricorda che la citata legge 132/2016 istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha introdotto i c.d. Lepta, Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, per determinare quali e come debbano essere garantiti i livelli minimi di prestazione necessari per assicurare la tutela dell’ambiente in modo omogeneo e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Si rammenta che è all'esame della Commissione ambiente del Senato il disegno di legge c.d. Salvamare (AS 1571 Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare), già approvato dalla Camera dei deputati, che reca un articolato quadro di disposizioni per la tutela dell'ambiente marino. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier.


 

Comma 752
(Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica)

 


752. Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica » con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.


 

 

Il comma 752 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”, destinato all’effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

 

La relazione tecnica sottolinea che con il presente articolo sono rafforzate le modalità attuative del principio europeo di risparmio della risorsa idrica declinato a livello nazionale nel Codice dell’ambiente.

Il riferimento sembra essere all’art. 98, comma 1, del Codice dell’ambiente, secondo cui “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”.

 

Il comma in esame, al fine di garantire l’attuazione del principio di risparmio dell’acqua attraverso la promozione della misura individuale dei consumi, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”.

La dotazione del fondo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è destinata all’effettuazione, in collaborazione con l’autorità del settore idrico (ARERA - Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente), di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato.

La definizione delle modalità di utilizzo del fondo è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente, che dovrà essere adottato - sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l’ARERA - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

Commi 753 e 754
(Risorse per l’approvvigionamento idrico e l’attrazione
degli investimenti nelle isole minori)

 


753. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

754. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo di cui al presente comma è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.


 

 

Le disposizioni istituiscono, al comma 753, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo per l’approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021- 2023.

Il riparto delle risorse è effettuato con decreto del Ministro dell’interno, entro il 28 febbraio 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, e in proporzione alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento dell’acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

Si prevede poi, al comma 754, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - di un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021- 2023, destinato al finanziamento di iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori.

 

Il comma 753 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo per l’approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Si prevede una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021, 2022 e 2023.

Il riparto delle risorse tra i comuni indicati è effettuato:

§  con decreto del Ministro dell’interno da adottare, entro il 28 febbraio 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali;

§  in proporzione alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento dell’acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

 

Si prevede poi, al comma 754, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - di un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tale fondo è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.

Il comma 754 non risulta specificare quali siano i criteri per il riparto del fondo per il finanziamento delle iniziative di promozione e attrazione degli investimenti, né individua lo strumento normativo cui demandare tale definizione e quello con cui procedere al successivo riparto fra i destinatari.

Si ricorda che il comma 553 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha istituito il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Lo stesso comma prevede che il fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori elencate nell’allegato A alla L. 448/2001, vale a dire: Isole Tremiti (San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa); Pantelleria; Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione, Linosa); Isole Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica); Ustica; Isole Eolie (Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina); Isole Sulcitane (Sant'Antioco, San Pietro); Isole del Nord Sardegna (La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara); Isole Partenopee (Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara); Isole Ponziane (Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano); Isole Toscane (Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria); Isole del Mare Ligure (Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto) e Isola del lago d'Iseo. Qui il parere, reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 27/07/2020, ai sensi del citato articolo 1, comma 553,  della  legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento sui criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

Si ricorda che in materia di isole minori è all'esame del Parlamento (A.S. 497) il disegno di legge recante "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri" (già approvata dal Senato, A.C. 1285).

 


 

Commi 755 e 756
(Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA)

 


755. E' istituito, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al periodo precedente.

756. Gli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.


 

 

I commi 755 e 756 istituiscono presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e, a tal fine, autorizzano la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021, per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro.

 

Il comma 755 prevede l’istituzione, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. “Codice dell’ordinamento militare”), del Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali (vedi infra).

A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021 per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro Nazionale di Accoglienza.

Il comma 756 dell’articolo in esame stabilisce, inoltre, che gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell’Autorità Giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all’eventuale confisca dell’animale.

 

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. 228/2017), è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).

A sua volta l’art. 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), disciplina l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all’Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari.

Tale Comando dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero. Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipendono: il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale; il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi; il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale; il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

 

Si ricorda, altresì, che la Convenzione CITES del 1973 regolamenta il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio. La citata Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la legge n. 150/1992, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della citata legge 150/92, il Ministero dell’ambiente può avvalersi per il necessario supporto delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. L'Autorità di gestione della CITES in Italia è costituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento.

In tale ambito nel 2018 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’ambiente e il CUFA in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.


 

Commi 757 e 758
(Fondo per il recupero della fauna selvatica)

 


757. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757.


 

 

Le disposizioni di cui ai commi 757 e 758 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, finalizzato a sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. Si demanda la definizione delle modalità di utilizzo del fondo ad un decreto del Ministro dell’ambiente da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute. Entro novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell’ambiente l’elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle suddette associazioni.

 

La norma prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021. Il Fondo è finalizzato a sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge n. 157 del 1992, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

La direttiva 2009/147/CEE (c.d. "direttiva Uccelli") si prefigge la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici stabilendo regole per la loro protezione, conservazione, gestione e regolazione. Si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat. Reca misure per le specie minacciate di estinzione e per preservare, mantenere o ristabilire una sufficiente varietà e superficie di habitat per tutte le specie di uccelli (istituzione di zone di protezione, mantenimento e gestione degli habitat all’interno e all’esterno di esse, ripristino dei biotopi distrutti e creazione di nuovi). Prevede poi misure speciali per alcune specie definite nonché per le specie migratrici (tra cui la creazione di zone di protezione speciali, ZPS). La direttiva istituisce inoltre una protezione generale per tutte le specie di uccelli selvatici nell’Unione, sancendo alcuni divieti (ad esempio il divieto di ucciderli, catturarli, distruggerne le uova). Per alcune specie di uccelli consente la possibilità di caccia, nel rispetto di precisi principi (per citarne alcuni, le specie non devono essere cacciate durante i periodi di riproduzione e, se specie migratrici, durante il ritorno alle aree di riproduzione). Il recepimento in Italia della "direttiva Uccelli" è avvenuto attraverso la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, integrata successivamente dal  D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e successive modifiche e integrazioni.

La direttiva 1992/43/CEE (c.d. "direttiva Habitat") mira a garantire la biodiversità dell’Unione europea, impegnandosi a conservare gli habitat naturali, la flora e la fauna selvatiche. Istituisce la rete «Natura 2000», la più ampia rete ecologica a livello globale, che comprende zone speciali di conservazione, designate dai paesi dell’UE. La rete include anche le zone di protezione speciale, classificate ai sensi della direttiva "Uccelli". Definisce gli obiettivi e le misure di conservazione che gli Stati membri devono adottare per le zone speciali di conservazione; reca inoltre l'obbligo per questi ultimi di introdurre un regime di rigorosa tutela per una serie di specie vegetali e animali gravemente minacciate, definendo precisi divieti (tra cui divieto di  cattura o uccisione deliberata, di distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale, di perturbare le specie segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione). La direttiva è stata recepita in Italia dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003 .

Si ricorda che la L. n. 157 del 1992 reca Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La norma demanda la definizione delle modalità di utilizzo del fondo ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute.

L’art. 13 della L. n. 349/1986 (istitutiva del Ministero dell’ambiente) prevede, al comma 1, che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

Si ricorda che le associazioni di protezione ambientale sono state individuate con numerosi decreti ministeriali, a partire dal D.M. 20 febbraio 1987.

Si stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell’ambiente l’elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle associazioni di cui al comma 757.


 

Comma 759
(Progetti pilota di educazione ambientale)

 


759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attività previste dal presente comma, comprese quelle che coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata.


 

 

Il comma 759 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche.

 

Il comma 759 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche[11], per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole “materne, elementari e medie” (rectius: dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado).

 

Nello specifico, gli istituti scolastici coinvolti dalla previsione in esame devono essere situati nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali (ZEA), previste all’art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, nelle riserve MAB-UNESCO[12] e nei siti naturalistici dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità[13].

Si ricorda che l’art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ha previsto, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti, che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Attraverso le ZEA si intende inoltre assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, nonché supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.

A tal fine, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili.

 

I criteri e le modalità di riparto del suddetto Fondo sono definiti con un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per lo svolgimento delle attività previste dalla norma in esame, ivi comprese quelle che coinvolgano i docenti scolastici, si provvede, nel limite delle risorse del predetto fondo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa “dell’istituzione scolastica interessata”.

Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è stato disciplinato, da ultimo, dall’art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018.

 


 

Commi 760-766
(
Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali)


 

760. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

761. Agli utilizzatori di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 del presente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.

762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

763. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.

764. Il credito d'imposta di cui al comma 763 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

765. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

766. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi da 760 a 765.


 

 

I commi da 760 a 766 riconoscono un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Si ricorda che l’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ha previsto, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti, che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Attraverso le ZEA si intende inoltre assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, nonché supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.

A tal fine, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili.

Relativamente al sistema del vuoto a rendere, si ricorda che l'articolo 39 del collegato ambientale (L. 221/2015) ha inserito, nel testo del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) un nuovo articolo 219-bis che ha itrodotto, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006). La disciplina delle modalità della sperimentazione e la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione sono state demandate ad un apposito regolamento ministeriale. Tale regolamento attuativo, emanato con il D.M. Ambiente 3 luglio 2017, n. 142 (pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2017), ha disposto l'avvio della citata fase di sperimentazione a decorrere dal 7 febbraio 2018.

L’articolo 219-bis in questione è stato poi riscritto dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 su rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Il nuovo testo prevede, tra l’altro, che gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Viene altresì previsto che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro, l'impiego di premialità e di incentivi economici e la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.

 

In particolare, il comma 760 promuove il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili con l’obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorirne il riutilizzo nelle zone economiche ambientali (ZEA).

 

L’articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale) definisce gli imballaggi per la vendita o imballaggi primari come imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (lettera b)), mentre gli imballaggi riutilizzabili sono imballaggi o componenti di imballaggi concepiti, progettati e immessi sul mercato per sopportare nel corso del ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo (lettera e)).

 

Il comma 761 riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori, ai sensi della lettera s), del predetto articolo 218, comma 1, del Codice ambientale) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali e che introducono per la vendita agli utenti il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi sopra indicati. Il contributo massimo riconosciuto è di importo pari a 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse.

 

Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale (comma 762). Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti (comma 763).

 

Ai sensi del comma 764, il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L’agevolazione si applica nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, cd. regime de minimis (comma 765).

Le disposizioni attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 766).


 

Commi 767-769
(Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti
nelle zone economiche ambientali)

 


767. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il « Fondo per la promozione della tariffazione puntuale » con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

768. Agli enti di governo d'ambito com-posti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, è erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.

769. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.


 

 

I commi 767-769 istituiscono in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale. Il contributo è erogato - a valere sulle risorse del fondo - fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione dei sistemi di misurazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, di stabilire criteri e modalità per l’attuazione della disposizione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

 

Il comma 767 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via sperimentale, il “Fondo per la promozione della tariffazione puntuale” al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale.

 

L’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (c.d. D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 ha recato Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. In particolare, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, tale norma ha previsto che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità indicate - di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 - a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni in parola, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in materia di aree protette. Per approfondimenti si veda il seguente dossier con riferimento all'articolo 4-ter del citato D.L. clima.

Il comma 2 di tale norma ha inoltre previsto che, nell'ambito dei progetti finanziati indicati, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.  Si ricorda che su tale disposizione è di recente intervenuto l'art. 55, comma 3-ter, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Per approfondimenti, si veda qui.

 

La dotazione del fondo istituito è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Il comma 768 stabilisce i destinatari, i presupposti e i limiti del riconoscimento dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 767. Il contributo spetta agli Enti di governo d’ambito composti dai comuni di cui al comma 1, dunque aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA o, laddove essi non siano costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA, che adottino uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente del 20 aprile 2017 (che ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) e spetta fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione stessi.

Nel dettaglio, si ricorda che il D.M. 20/04/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2017) ha dettato Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Esso individua le modalità con cui la misurazione puntuale dei rifiuti possa realizzarsi con riferimento a peso e volume quali grandezze caratteristiche oggetto della misurazione, flussi e frazioni di rifiuto oggetto della misurazione,  infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per effettuare la misura, modalità con cui la misurazione deve avvenire e gestione dei dati raccolti. In particolare, si ricorda che in base all'articolo 4 del D.M., recante Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. L'articolo 6 del D.M. detta disposizioni per la Misurazione della quantità di rifiuto: si prevede che la misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere: a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta; d) effettuata presso un centro di raccolta. I commi da 2 a 8 dell'articolo 6 dettano la disciplina applicativa in materia di sistemi in parola anche con riferimento ai profili di pesatura diretta e indiretta dei rifiuti. L'articolo 7 del D.M. reca la Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche, mentre l'art. 8 reca Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate. I criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale sono recati dall'art. 9, mentre l'art. 10 ha dettato le relative norme transitorie.

 

Il comma 769 della norma demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di stabilire criteri e modalità per l’attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.


 

Commi 770 e 771
(Misure finalizzate all’acquisto del compost
nelle zone economiche ambientali)

 


770. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

771. Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.


 

 

I commi 770-771 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente il Fondo Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA), con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle ZEA. L'assegnazione delle risorse del Fondo avviene mediante bandi pubblici, a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale. Il contributo è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

 

Il comma 770 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il FondoContributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali” con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si indica la finalità di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA).

L’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha recato disposizioni in materia di zone economiche ambientali (ZEA). Per una ricostruzione più ampia in materia, si veda la scheda relativa all'articolo 140 del presente dossier.

Si segnala, sul piano della formulazione letterale, che la rubrica della norma fa riferimento all'acquisto di 'compost', mentre i contenuti della norma appaiono riferiti a contributi all'acquisto di composterie di comunità, quali strumenti volti alla produzione e autoproduzione del compost stesso.

Il comma 771 regola l'assegnazione delle risorse del Fondo: esso è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale, per contribuire all’acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2016, n. 266 (recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici). La norma non indica la tempistica per i suddetti bandi.

Il contributo riconosciuto ai Comuni è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2021 evidenziava che la norma è volta a promuovere la diffusione del compostaggio di comunità attraverso la dotazione di compostiere nei Comuni facenti parte, in tutto o in parte, del territorio di una zona economica ambientale, considerato che chi vive e opera all’interno di una ZEA abbia un maggiore ruolo nell'impegno alla tutela della biodiversità e dei valori ecosistemici inclusi nel territorio; si richiamano al riguardo le esperienze di talune Regioni in ordine a specifici finanziamenti sperimentali per sostenere i Comuni nell’acquisto e nella gestione di apparecchiature per il compostaggio di comunità, evidenziando la finalità di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi viene evidenziata in connessione ai benefici ambientali e di sostenibilità della filiera.

Si ricorda che il D.M. 29/12/2016, n. 266 (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017) reca il regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in base a quanto previsto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale). Si rammenta che l'art. 38 del collegato ambientale, recante disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, ha previsto (cpv. 1-septies) che al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del codice dell'ambiente. Ai sensi di tale norma, i comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti con il compostaggio.

Il cpv. 1-octies dell'articolo 38 del collegato ambientale ha poi previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, fossero stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Il D.M. del 2016 citato detta quindi i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del codice dell'ambiente, e si applica alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti mentre non si applica alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue (per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del citato codice ambientale); le disposizioni del D.M. inoltre non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del codice ambiente. Il D.M. reca le procedure per l'autorizzazione e la gestione, nonché le condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura.

 


 

Comma 772
(
Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)

 


772. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina:

a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del programma integrato di intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e le modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;

b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la zona speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area indicata, limitatamente all'area identificata dal master-plan previsto dall'accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo accordo di programma.


 

 

Il comma 772 contiene alcune norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina).

 

In particolare si prevede che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, le procedure di VIA regionale si svolgono con provvedimento autorizzativo unico regionale dimezzando la relativa tempistica, ma facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa euro unitaria.

 

Il comma in questione, inoltre, contiene ulteriori disposizioni volte alla accelerazione delle procedure per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie.

In G.U. n. 26 del 1 febbraio 2021 è pubblicato il Decreto 7 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante l’identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.


 

Commi 773 e 774
(Finanziamento opere connesse agli impianti sportivi
per le Olimpiadi 2026)

 


773. Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

774. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773.


 

 

I commi 773 e 774 autorizzano - con riferimento a tutte le aree olimpiche - la spesa di 45 milioni di euro per il 2021, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per le opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026, nelle Regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi oggetto di finanziamento e il relativo riparto sono identificati con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti territorialmente interessati.

 

L'evento in questione sono i XXV Giochi olimpici invernali e i XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» che si svolgeranno, rispettivamente, dal 6 al 22 febbraio 2026, e dal 6 al 15 marzo 2026. In base al Dossier di candidatura italiana (si veda infra) è prevista la collaborazione fra le città di Milano e Cortina, con il sostegno delle regioni Lombardia e Veneto, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La finalità della proposta è di "accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026" e di incrementare l'attrattività turistica di queste zone. Il finanziamento è concesso "con riferimento a tutte le aree olimpiche".

 

Si ricorda che il D.L. 16/2020 (L. 31/2020) ha adottato disposizioni urgenti, tra l'altro, per i summenzionati Giochi olimpici invernali 2026, affidando, per quanto di interesse (art. 3), alla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» il compito di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con i decreti interministeriali che devono essere adottati ai sensi dell'art. 1, co. 20, della L. di bilancio 2020.

L’art. 1, co. 18 e 20-23, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha previsto un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026 – di cui  50 milioni per il 2020, 180 milioni per il 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 ed 10 milioni per il 2026, a valere sulle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese istituito nello stato di previsione del MEF dal co. 14 del medesimo art. 1 – riservato alla realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Ai medesimi fini, ha autorizzato, per il completamento del polo metropolitano M1–M5 di Cinisello–Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021.

Le risorse devono essere ripartite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. Con i medesimi decreti devono essere identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto[14] , con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

 

La disposizione in commento demanda ai decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con gli enti territoriali interessati, l'individuazione degli interventi, il riparto delle risorse e l'indicazione dei soggetti attuatori per ciascun intervento. Rispetto alla legislazione precedente, non è previsto, per l’emanazione dei decreti attuativi, il concerto o l’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Con riferimento ai medesimi decreti interministeriali previsti dall’art. 1, co. 20, della L. 160/2019, l'art. 3, co. 12-bis, lett. b), del D.L. 16/2020 dispone – novellando la disposizione citata – che l’intesa dei Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve essere resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

Dispone, inoltre, che i decreti sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con atto n. 647, l'11 dicembre 2020 è stato trasmesso alle Camere il D.I. con il quale sono state individuate le opere infrastrutturali da realizzare per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Si segnala dunque che la disposizione in commento, in luogo dell'intesa con i Presidenti delle Regioni e delle province autonome coinvolti sentiti gli enti locali territorialmente interessati, prevede l'intesa con gli enti locali interessati. Peraltro, non è previsto un coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, disposto invece dalla legislazione precedente.

In G.U. n. 26 del 1 febbraio 2021 è pubblicato il Decreto 7 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante l’identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

 

 

Il 1° agosto 2018 il Consiglio Nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), all’unanimità, ha deciso di inviare al CIO la proposta di candidatura delle città di Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo per i Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, “per un progetto innovativo, atto a garantire un equilibrio tra le rispettive competenze territoriali mediante il rafforzamento della coesione e del rispetto tra le aree individuate per lo svolgimento dei Giochi e l’individuazione di soluzioni che diano le maggiori possibilità di successo della candidatura per l’Italia intera”. Qui il comunicato stampa del CONI, qui il Masterplan della candidatura italiana, qui la proposta della Commissione di valutazione.

Successivamente, la città di Torino ha deciso di non partecipare alla candidatura.

La proposta di candidatura di Milano-Cortina è stata accettata dal CIO il 9 ottobre 2018 insieme con quelle di Calgary e Stoccolma.

A seguito dell’accettazione da parte del CIO, il 26 ottobre 2018 la Giunta comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per la stipulazione di un protocollo di intesa tra regione Lombardia, regione Veneto, comune di Milano, comune di Cortina d’Ampezzo e CONI, al fine di disciplinare ruoli e attività da espletare per sostenere la selezione della candidatura italiana, tra i quali la pubblicazione del budget di candidatura e la presentazione del ‘Dossier di candidatura’ e delle garanzie previste. Il protocollo di intesa è stato sottoscritto il 5 novembre 2018.

A sua volta, il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha garantito il sostegno del Governo alla candidatura Milano-Cortina. La lettera di garanzia inviata dal Presidente del Consiglio al Presidente del CIO ha previsto, fra l’altro, la tutela e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto delle norme e degli accordi internazionali, applicabili in Italia, in materia di progettazione e realizzazione di opere, di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’adozione delle misure necessarie in materia di antidoping. Aveva, altresì, previsto che i servizi di competenza statale da mettere a disposizione del Comitato organizzatore sarebbero stati prestati senza oneri a carico di quest’ultimo, né dello Stato, e che le relative coperture e quelle degli eventuali ulteriori oneri sarebbero state oggetto di uno specifico accordo tra il Governo e gli enti territoriali interessati.

L’11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il Dossier della candidatura italiana, che ha previsto la collaborazione fra le città di Milano e Cortina, con il sostegno delle regioni Lombardia e Veneto, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano. I quattro enti hanno fornito le garanzie richieste. Il medesimo Dossier evidenzia che i Giochi olimpici si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026, mentre le Paralimpiadi si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026.

Per quanto riguarda i Giochi olimpici, sono state individuate 14 sedi di gara, incluse in 4 clusters (Milano; Valtellina; Cortina; Val di Fiemme). In particolare:

-       il cluster di Milano include 3 impianti di gara (PalaItalia Santa Giulia - Hockey 1; Arena Hockey Milano - Hockey 2; Forum Mediolanum - Pattinaggio di figura e Short Track);

-       il cluster della Valtellina comprende 4 sedi di gara (Bormio-Pista Stelvio - Sci alpino maschile; Livigno-Mottolino/Sitas-Tagliede/Carosello 3000 - Snowboard e freestyle);

-       il cluster della Val di Fiemme include 3 sedi di gara (Baselga di Piné-Pista di pattinaggio di Pinè - Pattinaggio di velocità; Tesero-Centro sci di fondo Tesero - Sci Nordico; Predazzo-Trampolino ‘G. Dal Ben’ - Salto con gli sci);

-       il cluster di Cortina comprende 4 sedi di gara (Cortina-Stadio Olimpico - Curling; Cortina-Tofane - Sci alpino femminile; Cortina-Sliding Centre ’E. Monti’ - Bob, Slittino, Skeleton; Anterselva/Antholz-Südtirol Arena – Biathlon).

Sempre in base al Dossier, solo 2 degli impianti olimpici chiave (inclusi quelli non dedicati alle competizioni) necessitano di infrastrutture completamente nuove. Tutte le altre sedi sono esistenti, oppure esistenti ma con la necessità di eseguire opere permanenti o temporanee. In particolare, gli impianti olimpici che necessiteranno dei lavori di costruzione più significativi sono: Villaggio Olimpico di Milano, che ospiterà gli atleti (e che successivamente ai Giochi ospiterà alloggi per studenti universitari) (nuovo); Pala Italia Santa Giulia, che ospiterà il torneo maschile di hockey su ghiaccio (nuovo); Stadio Hockey Milano, che ospiterà il torneo femminile di hockey su ghiaccio (esistente con lavori permanenti necessari); Sliding Centre ’Eugenio Monti’ a Cortina, che ospiterà le gare di Bob, Skeleton e Slittino (esistente con lavori permanenti necessari); Pista di pattinaggio su ghiaccio Pinè che ospiterà il pattinaggio di velocità (esistente con lavori permanenti necessari); Villaggi Olimpici di Livigno (che successivamente ai Giochi ospiterà un Centro sportivo per la preparazione fisica e tecnica, e per l’allenamento) e Cortina (temporanei, con una componente permanente a Livigno).

Infine, evidenzia che lo Stadio Giuseppe Meazza (comunemente chiamato San Siro) è stato individuato quale sede della Cerimonia di apertura, mentre l’Arena di Verona è stata individuata quale sede della Cerimonia di chiusura. Sono state, infine, previste Piazze per le cerimonie di consegna delle Medaglie (Medal Plazas) sia a Milano sia a Cortina.

Relativamente ai Giochi paralimpici, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli stessi, tra cui il minor numero di discipline, il Dossier individua 6 sedi di gara, incluse in 3 clusters (Milano; Valtellina; Cortina). In particolare:

-       il cluster di Milano include un impianto di gara (Arena Hockey Milano - Hockey);

-       il cluster della Valtellina comprende due sedi di gara (Valdidentro-Stadio Azzurri d’Italia - Biathlon; Valdidentro-Stadio Azzurri d’Italia - Sci di fondo);

-       il cluster di Cortina comprende 3 sedi di gara (Cortina-Stadio Olimpico - Curling; Cortina-Tofane - Sci alpino; Cortina-Tofane - Snowboard).

Il PalaItalia Santa Giulia è stato individuato quale sede della Cerimonia di apertura, mentre Piazza Duomo è stata individuata quale sede della Cerimonia di chiusura. La stessa Piazza Duomo sarà la piazza per le cerimonie di consegna delle Medaglie (Medal Plazas).

Nell’aprile 2019 il rappresentante del Governo ha poi consegnato al presidente della commissione CIO, al Castello reale di Milano, una seconda lettera di garanzie finanziarie. Il 24 giugno 2019, a Losanna, il CIO ha designato vincente la candidatura Milano-Cortina.

Successivamente, il 9 dicembre 2019 – con la firma dell’atto costitutivo e l’approvazione dello Statuto da parte dei soci fondatori, ossia il Presidente del CONI, il Presidente del CIP, il Presidente della regione Lombardia, il Presidente della regione Veneto, il sindaco di Milano, il sindaco di Cortina d’Ampezzo – è stata costituita la Fondazione “Milano-Cortina 2026”, con sede in Milano.

 


 

Commi 775-777
(Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili
alle condizioni socio economiche dei territori)

 


775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

776. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495; i criteri tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

777. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 775 e 776 del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.


 

 

I commi 775-777 incrementano il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 e dispongono in ordine ai criteri per il riparto di tali risorse.

L'art.53, comma 1, del decreto-legge, n. 104 del 2020 ha istituito detto fondo al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da "patologie organizzative", bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio.

Il Fondo ha, a legislazione vigente, una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, che l'articolo in esame, come detto, incrementa.

 

Si segnala che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell’11 novembre 2020[15], previo parere favorevole della Conferenza Stato-città, ha ripartito le risorse del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale già stanziate con il DL n.104 per il triennio 2020-2022. I comuni beneficiari, con i relativi importi, sono indicati nell'allegato A al medesimo decreto, in una tabella che si riporta a seguire.

 

Comuni beneficiari del fondo per gli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori.

 

Si ricorda che il fondo è stato introdotto - come recita la stessa fonte legislativa - "[i]n attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115 del 2020".  La sentenza, peraltro richiamata anche nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, chiarisce, in un obiter dictum, che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi.

 

Il comma 775, nel rifinanziare detto fondo, introduce alcune novità volte ad ampliare la platea degli enti potenzialmente interessati alla misura, rispetto a quanto disciplinato dal richiamato art.53, comma 1, del DL n.104. Nel prosieguo della trattazione si evidenzieranno le differenze rispetto a quanto disposto da detto decreto-legge.

 

Il fondo assicura, nello specifico, risorse in favore dei comuni (che presentino determinate criticità strutturali, su cui si dirà oltre) che si possono, per finalità illustrative, raggruppare in due distinte categorie.

 

§  La prima, la seguente, è già prevista nel più volte citato art.53, comma 1. Essa si compone dei comuni che i) hanno deliberato la procedura di equilibrio finanziario di cui all'art.243-bis del TUEL ii) e il cui piano di riequilibrio risulti, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale".

In proposito, si rammenta che ai sensi dell'art.243-bis gli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ivi prevista.

La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il piano di riequilibrio ha una durata compresa tra quattro e venti anni, che è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente. La durata massima del piano è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella;

 

Nella disposizione in esame rientrano i comuni che, dopo essersi visti approvare un piano di rientro secondo le normative all'epoca vigenti, hanno proceduto alla relativa rimodulazione o riformulazione ai sensi di successive disposizioni legislative, le quali sono state oggetto di censure da parte della Corte costituzionale, su ricorso della Corte dei conti.

In sintesi, taluni enti locali, con l'obiettivo di evitare le procedure di dissesto nonostante le gravi difficoltà finanziarie[16] in cui versavano, hanno fatto inizialmente ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL). A tal fine hanno deliberato un piano che contemplava il rientro decennale dal disavanzo, approvato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (ai sensi dell'art.243-quater).

Successivamente l'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, ha consentito agli enti locali in predissesto di riformulare o rimodulare i piani di riequilibrio finanziario pluriennale, con restituzione delle anticipazioni di liquidità su un arco temporale di trent’anni (e non più di dieci anni)[17].

Tale disposizione, sulla base della quale gli enti che hanno ritenuto conveniente la riformulazione o la rimodulazione del piano di riequilibrio hanno attivato le procedure di approvazione, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n.18 del 2019), che ha rilevato, fra l'altro, che «[l]a tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale».

 

A seguito della citata sentenza n. 18 del 2019, l'art. 38, comma 2-bis, del DL 34 del 2019 ha autorizzato gli enti locali che avevano proposto la rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi del già citato comma 714 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (v. supra) di riproporre il piano, al fine di adeguarlo alla normativa vigente. Tale facoltà è consentita agli enti che hanno proceduto in tal senso entro il 14 febbraio 2019 (che corrisponde alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019), anche nel caso in cui il piano non fosse stato ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero fosse inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente.

Successivamente è intervenuta la sentenza n.115 del 2020[18] (si veda in proposito la relativa scheda di approfondimento in calce alla presente scheda di lettura), che ha vagliato la legittimità della nuova disciplina, salvando la durata ventennale del piano ma censurando una disposizione (art. 38, comma 2-ter) di cui gli enti locali (nonché le Sezioni regionali della Corte dei conti) dovranno tener conto nell'ambito della gestione del piano pluriennale.

 

§  La seconda categoria di beneficiari, non prevista dall'art.53, comma 1, del DL n.104/2020, include i comuni il cui  piano di riequilibrio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, risulti in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso.

La disposizione estende il novero dei comuni beneficiari anche a coloro che hanno (solo) approvato la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, deliberato[19] un piano di riequilibrio finanziario e trasmesso quest'ultimo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (che è tenuta a delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo piano (art.243-quater, comma 3, del TUEL).

 

Il comma 776 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la fissazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e 2022 (si intende limitatamente alle risorse allocate con il presente articolo), tra i comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio pluriennale. Detto provvedimento è emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale procedura è la medesima prevista dal citato art.53, comma 2, del DL n.104.

Con specifico riferimento al parere da parte della Conferenza Stato-città inteso a soddisfare il principio di leale collaborazione fra Stato ed enti locali, si segnala che la Commissione affari costituzionali del Senato e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei rispettivi pareri resi sul decreto-legge n.104/2020 nel corso dell'esame in prima lettura avevano approvato specifiche osservazioni dirette a rafforzare il coinvolgimento degli enti locali proponendo, rispettivamente, il ricorso all'accordo e all'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

 

Il decreto dovrà disporre affinché le risorse siano destinate ai comuni che presentino criticità strutturali sulla base dei seguenti indicatori:

 

§  Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Occorre che detto indice (nel valore più recente disponibile) sia superiore al valore medio nazionale (all'art.53, comma 1, del DL n.104 del 2020 si prevedeva invece un valore dell'indice superiore a 100).

L'IVSM è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[20].

§  Capacità fiscale pro capite (CF). Tale indicatore deve essere inferiore a 495 (soglia significamene superiore rispetto a quella prevista dall'art.53 del decreto-legge n104, comma 1, pari a 395).

 Detta CF è determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018 "Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018). Il citato DM è stato adottato ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Nell'Allegato A al medesimo DM si rinviene la stima della capacità fiscale (CF) per ciascuno dei 6605 comuni delle regioni a statuto ordinario (calcolata sulla base dei dati del 2018)[21] sulla base della metodologia illustrata nella nota tecnica contenuta nell'allegato B al decreto.

Sulla base di quanto chiarito in tale ultimo documento, la stima della CF si basa sul gettito dell’IMU e della TASI (standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili), che rappresenta il 47% della CF complessiva; sul cd tax gap dell’IMU e della TASI per i soli fabbricati diversi dall’abitazione principale (calcolato sulla base della differenza tra il gettito catastale ad aliquota standard, che costituisce un gettito teorico, e il gettito effettivo standardizzato); sul gettito dell’addizionale comunale IRPEF standardizzato sulla base dei redditi imponibili per l’anno 2016, desumibili dalle dichiarazioni Unico-Persone fisiche presentate nel 2017; sulla Capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che risulta derivata dalla nuova stima dei fabbisogni standard (servizio rifiuti); sulla stima econometrica della capacità fiscale residuale.

Fermo restando che le stime sulle capacità fiscali riguardano i singoli comuni e che all'interno della medesima regione si collocano comuni con indici di CF talvolta molto diversificati fra loro (cioè con elevata varianza rispetto al valore medio), si segnala che i valori aggregati per regioni restituiscono un quadro in cui emerge che le regioni composte da comuni che in media hanno un indice inferiore a quello previsto nella presente disposizione (pari a 495) sono le seguenti: Abruzzo (con CF pari a 474), Lazio (420), Marche (406), Umbria (457) e Veneto (481), che si aggiungono alle seguenti regioni che presentano un valore della CF pro capite inferiore alla soglia (pari a 395) che era stata prevista con l'art.53 del decreto-legge n104, comma 1: Basilicata (con CF pari a 268), Calabria (253), Campania (320), Molise (327), Puglia (354).

 

Ai fini del riparto si tiene altresì conto: i) dell’importo pro capite della quota di debito oggetto del piano pluriennale di rientro, sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2020; ii) del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; iii) della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti "sono considerati come enti di 200.000 abitanti".

La disposizione replica quanto disposto all'art.53, comma 2, del DL n.104/2020.

 

Il comma 777 esclude che gli enti che hanno già beneficiato delle risorse del Fondo (si veda la tabella allegata al citato DM  11 novembre 2020, riportata nella presente scheda di lettura, v. supra) possano ulteriormente avvantaggiarsi delle risorse stanziate con l'articolo in comento.

 

 

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 115[22], è stata chiamata a vagliare la costituzionalità di alcune disposizioni contenute all'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019 che hanno consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale.

In sintesi, la Corte:

i) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2-ter del citato articolo ai sensi del quale la riproposizione del piano di riequilibrio da parte degli enti locali (effettuato per adeguarlo alla disciplina legislativa vigente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019) deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, "ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi". In proposito, la Corte afferma che la disposizione introduce un «meccanismo di manipolazione del deficit che consente [..] di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione» (Considerando in diritto n. 7, sesto capoverso)[23];

ii) dichiara l'infondatezza delle ulteriori censure, fra cui quella relativa alla durata ventennale del piano;

iii) con riferimento agli effetti della sentenza e all'impatto sugli enti locali della declaratoria di illegittimità del comma 2-ter, afferma che la «normativa di risulta [..] è immediatamente applicabile anche in assenza di ulteriori interventi legislativi» (Considerando in diritto n. 9, primo capoverso). Con riguardo alla situazione determinatasi nell'arco temporale compreso tra il momento dell'approvazione del piano decennale e la presente declaratoria di incostituzionalità, in cui si sono svolte gestioni di bilancio fondate sulla norma vigente, ancorché illegittima, ciascun ente locale dovrà procedere al necessario risanamento, sulla base della normativa di risulta, secondo il principio di gradualità, al fine di non compromettere il perseguimento dle livello essenziale delle prestazioni sociali[24];

iv) rivolge un monito al legislatore, in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell'esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo.

Nel richiamare quanto già affermato nella sent. n.18 del 2019  circa l’intrinseca pericolosità di «soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell’equilibrio del bilancio» rileva che  «[l]a tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento» e che «[d]i fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore» (sentenza n. 18 del 2019, Considerando in diritto n. 10).

v) inoltre, ed è questa la parte della decisione che maggiormente rileva ai fini dell'articolo 53 in esame, sottolinea come l'intervento statale di risanamento degli enti locali dovrebbe essere diretto a compensare gli squilibri strutturali imputabili alle caratteristiche socio-economiche del territorio e non ad introdurre misure che, attenuando il controllo sull'equilibrio finanziario, finiscono per favorire l'espansione del deficit.

Invero tale principio, effettivamente richiamato nella sentenza in commento, è ancor più diffusamente sviluppato nella (precedente) sentenza n. 4 del 2020[25], con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione. In quell'occasione la Corte afferma che solo in presenza di «insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali» imputabile «alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio», si impone il dovere dello Stato di attuare gli strumenti a tal fine previsti dall'articolo 119, terzo, quarto e quinto comma. Dovere che non può invece estendersi ai casi in cui i deficit degli enti territoriali derivino da inefficienze amministrative, quali in particolare l'incapacità di riscuotere i tributi. In tal caso, sono piuttosto da evitare interventi estemporanei che hanno l'effetto di determinare un incremento della capacità di spesa dell'ente, senza che sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica. Occorre evitare l'adozione di ogni misura  che «migliora in modo solo apparente il risultato di amministrazione, così esonerando l’ente locale dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effettivo [..] Ciò pregiudica ulteriormente, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l’equilibrio strutturale dell’ente locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione».

 


 

Commi 778-780
(Rifugi pubblici per cani randagi)

 


778. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.

779. Il fondo di cui al comma 778 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.

780. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 778, da effettuare previa istanza degli enti interessati.


 

 

I commi in esame istituiscono un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato ad interventi per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi ovvero per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi pubblici per i medesimi animali. Lo stanziamento è disposto esclusivamente in favore degli enti locali che siano proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti e limitatamente (in tale ambito) agli enti strutturalmente deficitari o in stato di predissesto o di dissesto finanziario (secondo le nozioni di cui ai richiamati articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni[26]).

 

Per le suddette messa a norma o progettazione e costruzione di nuovi rifugi, si richiede il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nella regione.

Si demanda la disciplina inerente alle modalità di assegnazione delle risorse ad un decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Si prevede che in ogni caso l'assegnazione sia effettuata solo su istanza degli enti interessati.


 

Commi 781 e 782
(Eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna)

 


781. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

782. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 781.


 

 

I commi 781 e 782, al fine di far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna, prevedono l’istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, per la concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati. La definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di ripartizione dei contributi è demandata ad un apposito decreto ministeriale.

 

Il comma 781, al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione, nel limite di 5 milioni di euro per il medesimo anno, di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

 

Il comma 782 demanda la definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di ripartizione dei contributi in questione, ad un apposito decreto del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Presidente della regione Sardegna.

Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro e sono stati stanziati 2 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali. In attuazione di tale delibera sono state emanate le ordinanze di protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 e n. 722 del 9 dicembre 2020.

Informazioni sono state fornite nella seduta del 2 dicembre 2020 dell’VIII Commissione della Camera, in risposta all’interrogazione 5-05103.


 

Commi 783-785
(Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane
delle regioni a statuto ordinario)

 


783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

784. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 783 del presente articolo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

785. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 del presente articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.


 

 

I commi 783-785 definiscono nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare, si prevede l’istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse.

 

In particolare, il comma 783 dispone che, a partire dall’anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente, attualmente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, vengano fatti confluire in due specifici fondi da ripartire.

La Relazione tecnica precisa che l’operazione è finanziariamente neutrale per le province/città metropolitane, in quanto attuata fermo restando l’importo complessivo dei fondi, che resta invariato.

 

Relativamente alle modalità di riparto, si introduce un meccanismo di perequazione delle risorse, stabilendo che i nuovi fondi saranno ripartiti sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard[27], tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

Il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

Si rammenta che in base alla disciplina vigente, le risorse per il finanziamento dei bilanci delle province e delle città metropolitane, ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, sono iscritte nel Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, istituito nel 2012 in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), a seguito della soppressione dei trasferimenti erariali (allora quantificati nell'importo di 1.039,9 milioni) e della loro sostituzione con entrate proprie. Il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato conseguentemente determinato nel medesimo importo, con il D.M. Interno 4 maggio 2012.

Per il riparto del Fondo, è previsto un decreto annuale del Ministro dell’interno, che quantifica l’importo spettante a ciascun ente, sulla base dei seguenti criteri indicati dal citato D.M. del 4 maggio 2012[28]:

a)      il 50% in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;

b)      il 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

c)      il 5% in relazione alla popolazione residente;

d)      il 7% in relazione all'estensione del territorio provinciale.

Si rammenta che nel corso del tempo, il Fondo ha subito parecchie decurtazioni, principalmente per assicurare il concorso alla finanza pubblica di tali enti (cfr. il box seguente). Nel bilancio 2021 è pari a 126,5 milioni. Le conseguenti difficoltà economico-finanziarie del comparto, hanno pertanto indotto il legislatore, dal 2016, ad attivare misure finanziarie straordinarie in favore di Province e Città metropolitane, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali e sostenere gli investimenti.

La ripartizione del Fondo per l’anno 2020 è stata effettuata con il D.M. Interno 9 aprile 2020. Successivamente, l’art. 108 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) - nel sottolineare la necessità di una “revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane” - ha rideterminato l’importo per l’anno 2020 in 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni, in relazione alle esigenze connesse all’emergenza sanitaria.

Si rammenta, inoltre, che i trasferimenti erariali spettanti alle province delle regioni a Statuto speciale non sono stati oggetto di fiscalizzazione, ma la loro disciplina è stata lasciata alle norme attuative previste dai rispettivi statuti delle Regioni stesse. Diversamente da quanto avvenuto per Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna non sono ancora intervenute le norme di attuazione dello statuto speciale che avrebbero consentito di provvedere alla finanza locale con risorse del proprio bilancio. In tali Regioni, benché titolari della competenza esclusiva in materia di enti locali, la finanza locale è dunque ancora tutta a carico dello Stato. Si rammenta che, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012, il D.P.C.M. 12 aprile 2012 ha quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati nell’importo di 13,4 milioni.

 

Il Fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato istituito dall'articolo 21 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68[29], in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (L. n. 42/2009), per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione dell'autonomia di entrata delle province. Il Fondo, operante dal 2012, è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dall’anno 2012.

La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata nel 2012, con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di 1.039,9 milioni (secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012). Il Fondo sperimentale di riequilibrio delle province, è stato conseguentemente determinato nel medesimo importo di 1.039,9 milioni di euro (con il D.M. Interno 4 maggio 2012). Nel corso degli anni l’entità del fondo è stata via via confermata, e rideterminata, a decorrere dal 2014, in 1.046,9 milioni.

Rispetto a tale dotazione, le risorse effettivamente disponibili in bilancio del Fondo (iscritto sul cap. 1352/Interno) sono state via via ridotte nel corso degli anni, ad opera di diversi provvedimenti normativi che hanno disposto il taglio dei trasferimenti in favore delle province al fine di garantire il concorso di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. I tagli disposti a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio, ne hanno in sostanza azzerato la dotazione, inficiandone, di fatto, la finalità programmatoria e di riequilibrio ad esso assegnata dal legislatore. Come già sopra ricordato, nel bilancio di previsione per il 2021, il Fondo di riequilibrio provinciale presenta una dotazione di appena 126,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

In merito alla riduzione delle risorse a disposizione del comparto provinciale si è più volte espressa la Corte dei conti[30]. Analizzando i dati relativi alla ripartizione annuale del Fondo sperimentale di riequilibrio, che mostrano l'incidenza dei recuperi e delle riduzioni operate in forza delle disposizioni di finanza pubblica ed il significativo disallineamento tra le somme astrattamente spettanti a titolo di Fondo sperimentale, quelle effettivamente assegnate e quelle, addirittura, oggetto di recupero (annualmente esposte nella tabella in appendice ai decreti di riparto) – si vede come le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio rappresentino ormai, un'entrata solo nominale (in merito, si veda, l’ultimo D.M. 9 aprile 2020 di ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020). Le ingenti misure di riduzione della spesa imposte a province e città metropolitane hanno determinato il fenomeno dei c.d. "trasferimenti negativi", che si concretizzano in un obbligo forzoso di rimborso a carico degli enti locali. Il risultato dell'applicazione di queste norme ha, cioè, progressivamente invertito il flusso dei trasferimenti dallo Stato verso le Province; per la quasi totalità di Province e Città metropolitane il saldo algebrico si conclude con una posizione debitoria nei confronti Stato che gli enti devono liquidare attraverso versamenti diretti o attraverso prelievi a cura dell'Agenzia delle entrate.

 

Ai fini dell’assegnazione dei contributi, il comma 784 stabilisce che, dall’anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana, a valere sui predetti due nuovi fondi di cui al comma 783, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si ricorda che il richiamato comma 418 impone alle province/Città metropolitane, a titolo di contributo alla finanza pubblica, risparmi di spesa corrente nell'importo di 3 miliardi di euro a decorrere dal 2017, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

 

Dal punto di vista contabile, la norma dispone che ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il richiamato concorso alla finanza pubblica, al lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 ecceda il concorso alla finanza pubblica, di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato (comma 785).

Secondo quanto affermato nella Relazione illustrativa, la procedura contabile descritta dalla norma consente di regolare le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente a valere sui nuovi fondi unici è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.

 

Le ingenti misure di riduzione della spesa, imposte a province e città metropolitane a partire dal 2010 per assicurare il concorso di tali enti al risanamento dei conti pubblici in nome del principio del coordinamento della finanza pubblica[31], nonché la riforma effettuata con la legge 56/2014 che ha ridefinito le funzioni e il ruolo delle province stesse, hanno inciso profondamente sugli assetti finanziari di tali enti.

Il concorso delle amministrazioni provinciali al risanamento dei conti pubblici, è stato, negli anni, assicurato sia attraverso misure di riduzione delle risorse finanziarie attribuite (a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio o sui trasferimenti erariali per gli enti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) sia mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato[32].

Il concorso più rilevante è quello richiesto dall'art. 1, comma 418, legge n. 190/2014, che (anche in considerazione delle misure di riordino delle funzioni introdotte dalla citata legge n. 56/2014) impone alle province/Città metropolitane risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi a decorrere dal 2017, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

A seguito delle conseguenti difficoltà economico-finanziarie del comparto, dal 2016 sono state attivate misure straordinarie a favore di Province e Città metropolitane, sia di carattere finanziario, con l'autorizzazione di diversi contributi a sostegno della spesa per l'esercizio delle funzioni fondamentali, sia di tipo contabile, quali, in particolare, la possibilità di approvare il solo bilancio annuale (anziché quello triennale), la possibilità di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione (liberi, destinati e perfino vincolati) per il raggiungimento degli equilibri, l'ampliamento da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti del limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria. Diversi sono stati i contributi riconosciuti in favore delle province e delle città metropolitane (principalmente per l'esercizio delle funzioni fondamentali e in materia di strade e scuole) al fine di riassorbire parte del concorso alla finanza pubblica.

Alcuni di questi contributi[33], infatti, sono versati direttamente dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. Soltanto nel caso in cui i suddetti contributi eccedano il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

Si ricorda infine, che anche in considerazione della mancata attuazione del quadro di riforma complessiva prevista dalla legge 56/2014 che ha ridefinito le funzioni e il ruolo delle province stesse, l'articolo 1, comma 2-ter, del D.L. n. 91/2018 ha disposto l'istituzione di un Tavolo tecnico-politico, si è insediato il 20 dicembre 2018 presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'avvio di un percorso di revisione della disciplina di province e città metropolitane.

 


 

Commi 786-789
(Norme contabili per gli enti territoriali)

 


786. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020 »;

b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: « all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 »;

c) al comma 2-bis, le parole: « Per l'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

787. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza »;

b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: « Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente » sono inserite le seguenti: « e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19 ».

788. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

789. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».


 

 

I commi 786-789 dettano una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali.

Il comma 786 estende all’esercizio finanziario 2021 la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per l’anno 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020. Si tratta, in particolare, della facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica. Sono inoltre prorogate al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19 e la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell’organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare.

Il comma 787 consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. Inoltre, si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all’emergenza COVID-19.

Il comma 788 istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19.

Il comma 789 dispone che, per le regioni a statuto ordinario e gli enti locali, non costituiscono indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

 

Il comma 786, lettera a), proroga al 2021 la facoltà a favore delle Regioni e degli enti locali, prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020, di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte dell’organo esecutivo, determinate quote dell’avanzo vincolato di amministrazione. Si tratta delle quote riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti territoriali sono tenuti ad informare l'amministrazione che ha erogato le somme e ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

Il comma 1-ter del D.L. n. 18 del 2020, nell'individuare la platea dei soggetti interessati alla disposizione in esame, richiama l'art. 2 del D.lgs. n. 118/2011, che a sua volta contempla i seguenti soggetti tenuti all'adozione di sistemi contabili omogenei: i) "le regioni e gli enti locali di cui all'art.2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" (cioè i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali); ii) gli enti strumentali delle medesime amministrazioni; iii) le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del citato d.lgs. n.267/2000  e gli altri organismi strumentali delle citate amministrazioni pubbliche.

 

La lettera b) proroga al 2021 la facoltà per gli enti locali, prevista per il 2020 dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio. Sono escluse dall’applicazione di tale disposizione le sanzioni per inottemperanza all'ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico).

 

Ai sensi dell'art. 16 del citato testo unico sull’edilizia, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (comma 1), in favore del comune all'atto del rilascio del permesso di costruire (comma 2).

Gli interventi soggetti a permesso di costruire sono elencati dall'articolo 10 del TU: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Il capo II del titolo IV del testo unico disciplina le sanzioni da irrogare per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso.

 

La lettera c) proroga al 2021 la possibilità, prevista per il 2020 dal comma 2-bis dell’articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, che le variazioni al bilancio di previsione delle Regioni e delle Province autonome possano essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza, opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. L'organo consiliare, nel caso in cui non proceda alla ratifica o la stessa sia parziale, è tenuto ad adottare con legge, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

 

Il comma 2-bis citato prevede una esplicita deroga all’articolo 51 del D.Lgs. n.118/ 2011, il quale circoscrive le ipotesi in cui è possibile procedere alle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

 

Il comma 787 modifica l’articolo 50 del D.Lgs. n. 118 del 2011, in tema di assestamento del bilancio delle Regioni e delle Province autonome, e l’Allegato 4/2 dello stesso provvedimento, in tema di principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

La lettera a) inserisce il comma 3-bis all’articolo 50, con il quale si prevede che i consigli delle Regioni e delle Province autonome approvano la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto dell’esercizio precedente da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. A seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parifica, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie. La norma prevede che, in ogni caso, l’eventuale avanzo di amministrazione, libero o destinato agli investimenti, può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell’approvazione definitiva con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

L’art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 2011 dispone che il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

L’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012 prevede che il rendiconto regionale venga parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le formalità proprie del giudizio contenzioso. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. Analogamente al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, la parifica in ambito regionale ha lo scopo di fornire al consiglio regionale elementi di valutazione per l’approvazione con legge del rendiconto generale annuale presentato dalla Giunta regionale.

L’art. 50 del D.Lgs. n. 118 del 2011 dispone l’approvazione entro il 31 luglio con legge regionale dell’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli volti all’equilibrio di bilancio previsti dall'art. 40. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti volti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

 

La lettera b) integra il paragrafo 3.23 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 18 del 2011, in tema di accertamento dell’entrata e relativa imputazione contabile, prevedendo che le somme ricevute dall’ente in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, possono essere destinate, oltre che alla riduzione di altri debiti dell’ente (come già previsto dalla norma vigente), anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell’epidemia da COVID-19.

 

Il comma 788 prevede l’istituzione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e delle Regioni e Province autonome per valutare l’utilizzo delle quote accantonate (ad. es. il Fondo crediti di dubbia esigibilità – FCDE e il Fondo di anticipazione liquidità – FAL) e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo, in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19.

Si ricorda che la legge di bilancio 2019, oltre a ridefinire la regola del pareggio di bilancio degli enti territoriali, ha introdotto nuovi criteri per la spendibilità degli avanzi, legati alla situazione contabile dell’ente, individuando delle limitazioni per gli enti in disavanzo (legge n. 145 del 2018, art. 1, commi 819-826 e commi 897-900).

Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale dato è desunto dal prospetto della verifica degli equilibri che gli enti devono allegare al rendiconto della gestione. Conformemente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018), gli enti possono utilizzare il risultato di amministrazione risultante dall’esercizio precedente e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118 del 2011 (comma 820).

La stessa legge di bilancio per il 2019, contestualmente al superamento dei vincoli finanziari aggiuntivi, ha introdotto alcune limitazioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in particolare per gli enti in disavanzo. Per gli enti che hanno chiuso l’ultimo rendiconto in avanzo, la limitazione riguarda unicamente la non spendibilità dell’avanzo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Per gli enti in disavanzo, tenuti quindi al relativo ripiano, è introdotto un limite quantitativo all’uso delle quote accantonate, vincolate e destinate dell’avanzo eventualmente presenti in bilancio. Tale limite è diversamente articolato a seconda della capienza del risultato di amministrazione complessivo rispetto alla quota minima obbligatoria accantonata al FCDE e al FAL (commi 897 e 898, della L. 145/2018).

 

Il comma 789 contiene una precisazione alla definizione di indebitamento, prevista dall’art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, disponendo che per le regioni a statuto ordinario e gli enti locali e loro aziende ed organismi, non costituiscono indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

 

L’articolo 119, comma 6, della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) consente alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane di ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Al fine di evitare ogni ambiguità nell’interpretazione dell’articolo 119 della Costituzione, il legislatore è intervenuto nella materia elencando espressamente quali operazioni costituiscono indebitamento e quali operazioni possono configurarsi come investimenti (articolo 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, successivamente modificati). Il comma 17, oggetto dell’integrazione in esame, è stato sostituito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014.

La disposizione vigente, integrata dal comma 789 in esame, prevede che non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

 

 


 

Comma 790
(Comuni TPL Scuola -
Incremento risorse per il Trasporto scolastico)

 


790. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.


 

 

Il comma 790 istituisce un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

 

In dettaglio, il comma 790, istituisce il Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020. La dotazione del fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Analoghi finanziamenti sono previsti per le regioni dal comma 816 della legge in commento, alla cui scheda si rinvia.

 

Le risorse relative a questo Fondo sono appostate sul capitolo 1318, che complessivamente conta 650 milioni di euro per l’anno 2021, comprensivi oltre che delle risorse di cui al comma in commento, dei 300 milioni di euro di cui all’articolo 22-ter del decreto-legge n.137 del 2020 e per 200 milioni di euro le previsioni del comma 816.

 

L’istituzione del fondo, come anche evidenziato nella Relazione illustrativa, risponde all’esigenza emersa in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per il trasporto pubblico e quelle per il trasporto scolastico.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ha previsto le nuove misure nel settore dei trasporti applicabili fino al 3 dicembre 2020. Nell' Allegato 15 sono riportate le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico", mentre nell’Allegato 16 sono riportate le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, a cui non si applica (in base all’art. 1, comma 9, lett. mm) del DPCM), il criterio del coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento della capienza, previsto in generale per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.

In particolare, le Linee guida sul trasporto pubblico, di cui all’Allegato 15, prevedono tra le misure di sistema, che i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale “dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.”

 

Per la definizione dei criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, il secondo periodo del comma 790 rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In base alla norma, i criteri di riparto dovranno essere definiti tenendo anche conto di quanto previsto del comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: si tratta della disposizione che ha autorizzato i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (per una descrizione di tale ultimo fondo si veda il box sub).

 

Si ricorda altresì che l’art. 22-ter del DL n. 137/2020 rifinanzia per l’anno 2021 per 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti, la dotazione del Fondo per il ristoro alle aziende di trasporto pubblico locale dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19, ampliando inoltre fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo stesso. La medesima disposizione prevede che per i servizi aggiuntivi, le regioni e i comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

 

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è stato demandato a un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico. Con il Decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020. La ripartizione delle risorse del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020.

Il Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente, è stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020. Esso si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. - ed è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Successivamente, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, ha disposto un incremento della dotazione del Fondo nell’importo di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 1,22 miliardi di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

L’incremento è finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19 (al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese).

Il riparto delle suddette risorse incrementali del Fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo tecnico, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020.

Le risultanze intermedie del tavolo tecnico sono evidenziate nelle Note metodologiche allegate al D.M. del Ministero dell'interno del 16 luglio 2020[34], che reca i criteri e le modalità di riparto del Fondo per il comparto comuni (Allegato A) e per il comparto province e città metropolitane (Allegato B), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

 

 


 

Commi 791-794
(Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido)

 


791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

792. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:

« d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui al primo periodo è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 ».

793. I commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 ».


 

 

Il comma 791 dispone l’incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Il comma 792 reca i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo per servizi sociali e asili nido, integrando a tal fine la normativa vigente.

I commi 793 e 794 provvedono a ricondurre nell’ambito della disciplina del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020, che incidevano sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, rideterminandone, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 1, l’ammontare complessivo a decorrere dal 2021.

 

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito[35] dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. In particolare, l’alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune.

Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016) si è arrivati ad una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale che fissa:

§  la dotazione annuale del Fondo (comma 448), fermo restando la quota parte dell'IIMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente (quantificata in 2.768,8 milioni). La dotazione del Fondo - originariamente fissata in 6.197,2 milioni di euro a decorrere dal 2017 - è stata da ultimo ridefinita in 6.213,7 milioni a decorrere dal 2020 dall'art. 57, comma 1-bis, del D.L. n. 124/2019;

§  i criteri di ripartizione del Fondo medesimo (comma 449), distinguendo tra la componente ristorativa e quella c.d. tradizionale del Fondo, da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all'allocazione storica delle risorse ed in parte secondo logiche di tipo perequativo;

§  la data di emanazione del DPCM di ripartizione del Fondo, fissata al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. Per l'adozione del DPCM di ripartizione è richiesto, a partire dal 2020, il previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 57-quinquies, co. 2, del D.L. n. 124 del 2019).

 

Il comma 791 reca un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di complessivi 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 354,9 milioni per l’anno 2022, 499,9 milioni per l’anno 2023, 545,9 milioni per l’anno 2024, 640,9 milioni per l’anno 2025, 742,9 milioni per l’anno 2026, 501,9 milioni per l’anno 2027, 559,9 milioni per l’anno 2028, 618,9 milioni per l’anno 2029 e di 650,9 milioni a decorrere dall’anno 2030, rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente.

L’incremento di risorse è destinato:

§  allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura di 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 254,9 milioni per l’anno 2022, 299,9 milioni per l’anno 2023, 345,9 milioni per l’anno 2024, 390,9 milioni per l’anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030;

§  il potenziamento degli asili nido dei comuni, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

 

Il comma 792 integra la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo stanziate dal comma precedente, destinate ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.

In particolare – mediante l’inserimento delle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-septies) nel comma 449 - si prevede che:

§  i contributi per lo sviluppo dei servizi sociali svolti dai comuni delle RSO, negli importi sopra indicati, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta nella Conferenza, il decreto può essere comunque emanato (lett. d-quinquies del comma 449);

 

§  i contributi per il potenziamento degli asili nido nei comuni delle RSO e delle regioni Siciliana e Sardegna, negli importi sopra indicati, sono finalizzati ad incrementare l’ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".

Tali contributi sono ripartiti su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate (lett. d-sexies del comma 449);

 

§  una quota pari a 1.077.000 euro a decorrere dall’anno 2021, è destinata alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada - distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito della Provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182[36] - delle somme di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 (lett. d-septies del comma 449).

Si tratta delle somme indicate nel D.P.C.M. 7 marzo 2018 di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2018, riferite al Comune di Sappada, relative alla quota di IMU trattenuta dall’Agenzia delle entrate per alimentare FSC 2018 (383.403,39 euro) e alla quota del Fondo spettante al comune dopo le operazioni di perequazione (-694.022,54 euro) che non sono state recuperate per gli effetti della legge n. 182/2017.

 

Il comma 792 dispone, altresì, che le somme dei suddetti contributi che a seguito del monitoraggio non risultano destinate ai servizi sociali o al potenziamento dei posti di asilo nido, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 

Infine, i commi 793 e 794 provvedono a ricondurre nell’ambito della vigente disciplina del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale (di cui ai commi 848 e 850 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019), sopprimendo le disposizioni in questione e rideterminando l’ammontare complessivo del Fondo a decorrere dal 2021, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 791.

In particolare, il comma 793 reca l’abrogazione dei commi 848 e 850 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono, rispettivamente:

§  un incremento della dotazione del Fondo - di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 - al fine di garantire ai comuni il progressivo reintegro delle risorse a suo tempo decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica ai sensi dell’art. 47[37] del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019 (comma 848, L. n. 160/2019). L’incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo nella ripartizione delle risorse del Fondo. I comuni beneficiari ed i criteri di riparto sono definiti nel D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo. Per il 2020, era previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

§  una riduzione della dotazione del Fondo di 14,171 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 a valere sulla “quota ristorativa”, per il minor ristoro dovuto ai comuni a seguito del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell’unificazione di tale imposta con la TASI (comma 850, L. n. 160/2019).

 

Il comma 794 ridefinisce la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale sulla base delle disposizioni recate dai commi da 791 e 793, rispetto all’importo di 6.213,7 milioni previsto a decorrere dal 2020 dalla legislazione vigente.

In particolare - intervenendo sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 – il Fondo viene quantificato in 6.616,5 milioni per l’anno 2021, in 6.855,5 milioni per l’anno 2022, in 6.980,5 milioni per l’anno 2023, in 7.306,5 milioni per l’anno 2024, in 7.401,5 per l’anno 2025, in 7.503,5 milioni per l’anno 2026, in 7.562,5 milioni per l’anno 2027, in 7.620,5 milioni per l’anno 2028, in 7.679,5 per l’anno 2029 e in 7.711,5 milioni a decorrere dall'anno 2030.

Come precisato dalla relazione illustrativa, tale dotazione ricomprende gli effetti del comma 791 nonché delle abrogate disposizioni di cui al comma 793, ferma restando la finalità originaria del contributo assegnato ai sensi del comma 848 della legge di bilancio dello scorso anno, che, si rammenta, è destinato ad introdurre un meccanismo correttivo nel riparto del Fondo.

Si ricorda, al riguardo, che la quota dell'anno 2020 dell'incremento del Fondo di solidarietà comunale disposto dall'art. 1, comma 848, della legge n. 160 del 2019, nell'importo di 100 milioni di euro nel 2020, è stata ripartita con DPCM 26 maggio 2020, e destinata, come previsto dal comma 849, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà. A tal fine, sono stati individuati due criteri di riparto:

-        il primo direttamente collegato al taglio a suo tempo subito da ciascun ente per effetto del D.L. n. 66/2014, per il 60% dell'importo disponibile. Nel caso dei Comuni di Sicilia e Sardegna, il riparto riguarderà l'intero ammontare ad essi attribuibile considerato che tali enti non partecipano al riparto su basi perequative;

-        il secondo, collegato alle riduzioni di risorse subite da circa 4.100 enti con la ripresa del percorso perequativo avvenuta nel 2020 in base alle nuove indicazioni del D.L. n. 124/2019, dopo la pausa decisa per il 2019. A tale secondo criterio si assegna il restante 40% dell'importo complessivamente disponibile. Nell'ambito di questo criterio è definita una riserva a vantaggio dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 5mila abitanti, così da consentire una maggiore attenuazione della riduzione di risorse subita tra il 2019 e il 2020.

 

Tra le funzioni fondamentali dei Comuni è stata compresa la funzione sociale, che il D.Lgs n. 216 del 2010 ha scorporato in due ambiti trattati separatamente dal punto di vista metodologico:

          il settore sociale al netto del servizio di Asili nido (servizi sociali) che include una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano diverse fasce di utenza tra cui i minori, i giovani, gli anziani, le famiglie, i disabili, le persone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute mentale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-economico;

          il settore asili nido che comprende il servizio rivolto alla prima infanzia a favore dei bambini con età compresa tra zero e due anni.

Per un approfondimento si rinvia a  UPB, Fabbisogni standard e capacità fiscali nel sistema perequativo dei Comuni, Nota di lavoro 1/2017

 

Preme qui ricordare che, oltre le risorse perequative inserite nel Fondo di solidarietà comunale ad opera dei commi in esame, gli asili nido e i servizi sociali godono di altre importanti linee di finanziamento.

Gli asili nidi, istituiti in Italia nel 1971 come “servizi sociali di interesse pubblico” (legge n. 1044 del 1971), sono stati finanziati in un primo tempo attraverso le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2007 per un Piano per lo Sviluppo del Sistema Territoriale dei Servizi Socio-educativi per la prima infanzia. Il Piano si proponeva di costruire una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio nazionale, relativa agli asili nido, ai servizi integrativi e ai servizi innovativi nei luoghi di lavoro, volta a promuovere il benessere e lo sviluppo sociale ed educativo dei bambini, il sostegno del ruolo genitoriale, la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura tenendo conto della necessità di assicurare un adeguato livello di copertura della domanda dei servizi socio-educativi, stabilito nella misura media nazionale del 13% e, all'interno del sistema integrato di ciascuna Regione, in misura non inferiore al 6%.

Successivamente, la riforma della “Buona scuola” (legge n. 107 del 2015) ha sottratto gli asili nido dall’ambito assistenziale e ha integrato i servizi educativi per l’infanzia (zero/tre anni) e le scuole dell’infanzia (tre/sei anni) in un unico "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni", disciplinato dal D. Lgs. n. 65 del 2017 che ha istituito un Fondo dedicato nel quale confluiscono le risorse del Piano di azione pluriennale indirizzate a:

a)       interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione, messa in sicurezza, risparmio energetico di edifici pubblici che accolgono scuole e servizi per l’infanzia;

b)      finanziamento di spese di gestione delle scuole e dei servizi educativi per l’infanzia, per abbassarne i costi per le famiglie e migliorarne l’offerta;

c)       interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Il rapporto Nidi e servizi educativi per l’infanzia del giugno 2020, curato dal Dipartimento politiche per la famiglia e l’Istat, chiarisce come il tradizionale ruolo del nido d’infanzia come servizio assistenziale e di sostegno al lavoro femminile ha fatto sì che la diffusione dei servizi per la prima infanzia fosse guidata dal grado di sviluppo economico dei territori. Il risultato è una forte eterogeneità dell’offerta pubblica e privata sul territorio, dettagliatamente illustrata nel report, sulla quale si riflettono anche le scelte operate nel corso di decenni dalle amministrazioni regionali e comunali, che crea forti iniquità nelle opportunità di accesso a sfavore del Mezzogiorno. Nelle regioni meridionali i posti disponibili nei nidi e nei servizi integrativi pubblici e privati non raggiungono mediamente il 15% del potenziale bacino di utenza, costituito dai bambini fino a 3 anni di età, contro una media italiana del 24,7% (per la diffusione territoriale e i costi per l’utenza, si rinvia al Report Istat Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia | anno educativo 2018/2019occorre in premessa ricordare che ). La carenza di investimenti pubblici e di spese correnti da parte dei Comuni è spesso associata ad una scarsa diffusione anche dei servizi privati. Il rapporto sottolinea inoltre come i contributi statali introdotti con la legge n. 232 del 2016, erogati a partire dal 2017 (“bonus nido”), hanno dato un impulso positivo allo sviluppo del sistema, contribuendo probabilmente all’aumento della domanda e dei tassi di utilizzo dei servizi registrati negli anni più recenti.

Per quanto riguarda i servizi sociali, occorre in premessa ricordare che l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo dei tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

I servizi sociali vengono dunque sostenuti a livello nazionale attraverso le risorse che affluiscono nei fondi dedicati alle politiche sociali (qui un approfondimento sui fondi rivolti al sociale).

Un loro specifico rafforzamento è stato previsto a partire dalla legge legge 33/2017 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", collegata alla legge di bilancio 2016, che ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (c.d. Fondo povertà) e delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di: una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.

Il D. Lgs. n. 147 del 2017, istitutivo del Reddito di inclusione, ha poi dedicato il  Capo IV al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, inoltre all’interno del Fondo Povertà è stata prevista una ”Quota servizi” destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari prima del Reddito di inclusione, poi del Reddito di cittadinanza

Successivamente, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà ha inteso fornire indirizzi programmatici a livello nazionale per un rafforzamento dei servizi sociali. Inoltre, il Piano ha fornito le priorità per l’utilizzo delle risorse assegnate alla Quota servizi del Fondo povertà; priorità definite nella logica degli obiettivi di servizio, intesi come strumento per avviare il riconoscimento di livelli essenziali delle prestazioni a livello di servizi rivolti alla lotta alla povertà e all’inclusione, tenuto conto delle risorse disponibili.

La pubblicazione Istat, La spesa dei Comuni per i servizi sociali, del febbraio 2020, valuta, nel 2017, la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, a circa 7 miliardi 234 milioni di euro, corrispondenti allo 0,41% del Pil nazionale (dati provvisori). La spesa di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è pari a 119 euro a livello nazionale, con differenze territoriali molto ampie. La spesa sociale del Sud rimane molto inferiore rispetto al resto dell’Italia: 58 euro contro valori che superano i 115 euro annui in tutte le altre ripartizioni, toccando il massimo nel Nord-est con 172 euro.

 


 

Commi 795 e 796
(Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti
nella gestione dei flussi migratori)

 


795. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

796. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 795 e 796, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, destinano 5 milioni di euro per l’anno 2021 in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori istituendo un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

La disposizione mette in relazione lo stanziamento con le misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19 legate ai flussi migratori (comma 795).

Si demanda ad un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri e le modalità di concessione dei contributi, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa (comma 796).

 

Si ricorda che il Governo ha adottato misure di potenziamento delle azioni di tutela della salute dei cittadini migranti residenti negli insediamenti irregolari al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 in tali contesti particolarmente a rischio.

Si segnalano, in proposito gli interventi previsti dal Programma SU.PR.EME. Italia, nell'ambito dei fondi AMIF – Emergency Funds (AP2019) che la Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs ha messo a disposizione di un ampio partenariato guidato dal Ministero del lavoro con diverse regioni del meridione.

Gli interventi sanitari previsti consistono in azioni integrate di assistenza, trattamento, tutela e prevenzione in favore di cittadini di paesi terzi in condizione di vulnerabilità, che trovano impiego nel lavoro intensivo nei campi e che, a causa delle loro condizioni di "soggiorno", sono particolarmente esposti ai rischi legati al Covid-19 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato del 27 marzo 2020).

Il 7 settembre 2020 il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno istituito una task force interministeriale composta dal personale sanitario della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e dell'USMAF (ufficio sanità marittima, aerea e di frontiera)-SASN Sicilia, per assicurare il supporto ai prefetti delle province della Regione Siciliana interessati dall'attuazione dei necessari interventi di adeguamento delle strutture di accoglienza per migranti. La realizzazione di tali interventi è legata alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19, che impone l'adozione di rigorose misure di prevenzione volte a contenere il rischio contagio, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali per i profili igienico-sanitari.

 


 

Commi 797-804
(Potenziamento dei servizi sociali)

 


797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

799. Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate « somme prenotate », e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate « somme liquidabili », sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.

800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.

801. Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

803. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.


 

 

I commi da 794 a 804 intendono potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.

Ai sensi del comma 799, tale contributo è a valere sul Fondo povertà. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo povertà è riservata a tal fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale è tenuto ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente, numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito o direttamente dall’ambito e la suddivisione dell’impiego degli assistenti sociali per area di  attività (comma 798).

Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi sono determinate (sulla base dei prospetti da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno e nel rispetto della quota massima di 180 milioni di euro del Fondo povertà) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno (comma 799).

La definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso, è anch’esso demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 800).

In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, il comma 801 stabilisce che, per il potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di 180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali vigenti, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

Inoltre, ai sensi del comma 802, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda determinati requisiti.

Infine, il comma 803 incrementa, dall’anno 2021, di 2 milioni di euro annui la dotazione del Fondo povertà, mentre, corrispondentemente, il comma 804 riduce il Fondo nazionale per le politiche sociali di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

 

Il sistema dei servizi sociali

 

Si ricorda che legislazione sul sistema dei servizi sociali è stata incisivamente innovata dalla legge n. 33 del 2017[38], collegata alla legge di bilancio 2016, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di: una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328 del 2000. A tal fine, la legge delega n. 33 del 2017 ha previsto un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), la Rete della protezione e dell'inclusione sociale. In attuazione della delega, è stato emanato il D. Lgs. n. 147 del 2017[39], che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il ReI è stato finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Il Fondo, a carattere permanente e con risorse certe, è stato in parte finalizzato alla copertura del beneficio economico collegato al ReI, ma una sua quota (Quota Servizi) è stata destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. A fronte di risorse certe e programmate, il ReI è stato riconosciuto livello essenziale delle prestazioni, come esplicitamente dichiarato dal decreto istitutivo (art. 2, comma 16, del D. Lgs. 147/2017). Conseguentemente, sono stati considerati livelli essenziali delle prestazioni anche i servizi e gli interventi di accompagnamento del nucleo familiare dal momento della richiesta del ReI all'affrancamento dalla condizione di povertà ed esclusione sociale: dall'accesso ai servizi, alla valutazione della condizione di bisogno, alla progettazione personalizzata fino all'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli impegni assunti dai suoi membri. Il D. Lgs. n. 147del 2017 ha definito livello essenziale delle prestazioni anche l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate, definite dalle regioni e dalle province autonome. Nel giugno 2018 è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà insieme al riparto della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020. Il Piano ha sottolineato l'importanza di rendere omogenei, a livello territoriale, gli ambiti di programmazione dei comparti sociale, sanitario e delle politiche del lavoro, tenendo conto, nella programmazione e realizzazione degli interventi, delle attività del Terzo Settore ed ha definito le priorità per l'utilizzo delle risorse afferenti al Fondo attraverso "obiettivi di servizio", considerati strumenti per avviare il riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni, tenuto conto delle risorse disponibili. Più precisamente, è stato previsto:

- un rafforzamento del servizio sociale professionale, per arrivare ad avere almeno 1 assistente sociale ogni 5mila abitanti;

- l'elenco tassativo dei servizi e degli interventi finanziabili, di cui all’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 147 del 2017 (prima citati), ritenuto compatibile anche con il Patto di inclusione previsto dal Reddito di cittadinanza.

In questa cornice, il Piano individua le priorità nazionali, mentre, in coerenza con queste, i Piani regionali possono indicare ulteriori specifici rafforzamenti da prevedere nei territori di competenza. Inoltre, ogni singola regione o provincia autonoma deve rispettare la condizione posta dall'art. 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017 nella predisposizione della programmazione regionale dei servizi e interventi di contrasto alla povertà (definita livello essenziale delle prestazioni). Più precisamente, le regioni devono definire l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate, da raggiungere attraverso l'adozione di:

- ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego;

- atti di indirizzo in grado di promuovere accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 255, della legge 145/2018) ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza. Le risorse indirizzate al beneficio economico collegato al ReI sono state trasferite nel Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza, mentre la Quota servizi del Fondo povertà è stata destinata allo sviluppo degli interventi e dei servizi sociali previsti per il Patto di inclusione, il progetto orientato alla rimozione delle condizioni che sono alla radice della condizione di povertà dei beneficiari de RdC.

Nel periodo emergenziale, in cui è venuta in rilievo l'importanza dell'integrazione socio-sanitaria, il rafforzamento dei servizi sociali in una ottica di integrazione fra i diversi livelli di governo, è stata sottolineata dall'art. 89, comma 2-bis del decreto legge n. 34 del 2020 che ha inteso garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza. A tal fine, entro il 16 settembre 2020, le regioni e le province autonome sono state impegnate a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali. La norma sottolinea anche che i servizi sociali indicati dall'articolo 22, comma 4, della Legge quadro n. 328 del 2020  (più precisamente il servizio sociale professionale e il segretariato sociale, il servizio di pronto intervento sociale, l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e i centri di accoglienza residenziali o diurni) devono essere considerati servizi pubblici essenziali anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

Il comma 797 intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (di cui all’art. 7, co. 1, del D.Lgs. n. 147 del 2017, precisamente: il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; l’assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; il servizio di mediazione culturale; il servizio di pronto intervento sociale) nella  prospettiva del  raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,  di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a  5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a.    un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno[40], in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b.   un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.

 

Il comma 798 impegna, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:

a.    il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito o direttamente dall’ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b.   la suddivisione dell’impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

 

Ai sensi del successivo comma 799, il contributo di cui al comma 797 è a valere sul Fondo povertà e all’esclusione sociale (Fondo povertà). In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

 

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 386, della legge di bilancio 2016 – legge n. 208 del 2015) originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione. A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019 viene istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza destinato al finanziamento del sostegno economico in favore dei beneficiari della misura. Il Fondo povertà, pertanto, viene ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l’accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l’inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. Il cap. 3550 Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reca uno stanziamento pari a 615 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Nell’ambito di tale quota, dal 2018, un ammontare pari a 20 milioni è finalizzato ad interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

 

Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate “somme prenotate”, e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguito denominate “somme liquidabili”, sono determinate (sulla base dei prospetti da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo Povertà e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita di 180 milioni, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile.

I contributi non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione dei prospetti riassuntivi contenenti le informazioni previste dal comma 798.

La definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo  suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso (anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati  a  realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali) è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, il comma 801 stabilisce che, per il potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di 180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali introdotti per i comuni dall’articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Il comma 801 chiarisce inoltre che tali assunzioni sono in linea con quanto stabilito dall’art. 57, comma 3-septies, del decreto legge n. 104 del 2020 il quale esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2020[41], finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

 

Si ricorda che un analogo intervento è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017), che, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e di garantire gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla poverta?, ha dato facoltà agli ambiti territoriali di effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, il comma 801 rinvia all’art.  9, comma 28, del decreto legge n. 78  del  2010[42] e all’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Al proposito si ricorda che il citato art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, fissa i limiti delle assunzioni flessibili, stabilendo che tutti gli enti locali (anche quelli soggetti al patto di stabilita?) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per quanto riguarda i vincoli assunzionali, il comma 801 rinvia all’art. 33 del decreto legge n. 34 del 2019[43] che ha introdotto norme volte ad accrescere le facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. A tal fine si prevede, in particolare, che l’incremento delle facoltà assunzionali sia consentito agli enti la cui spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non sia superiore ad un determinato valore soglia, stabilito con decreto ministeriale, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

 

Ai sensi del comma 802, per gli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all’art. 20, comma 2,  del  D. Lgs.  n. 75 del 2017[44], ovvero:

a.    risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015[45]) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b.   sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c.    abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

 

Infine, il comma 803 incrementa, dall’anno 2021, di 2 milioni di euro annui la dotazione del Fondo povertà, mentre il comma 804 riduce corrispondentemente il Fondo nazionale per le politiche sociali di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

 

Si ricorda infine, che il cap. 3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali, a carattere strutturale, ha una previsione per ciascun anno del triennio 2021-20203 pari a circa 394 milioni di euro.


 

Commi 805-807
(Attuazione dell’Accordo tra il Governo e le autonomie speciali)


 

805. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:


REGIONI E PROVINCE AUTONOME Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021

Valle d'Aosta

3.200.000

Sardegna

18.200.000

Trento

13.700.000

Bolzano

14.200.000

Friuli Venezia Giulia

20.700.000

Sicilia

30.000.000

TOTALE

100.000.000


806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.

807. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.


 

 

I commi 805-807 attuano l’accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali in materia di ristoro della perdita di entrate tributarie subita dalle regioni a statuto speciale: il comma 805 riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell’emergenza COVID-19.

Il comma 806 stabilisce l’accantonamento, a decorrere dal 2021, della somma di 300 milioni di euro annui da impiegare per la revisione degli accordi bilaterali in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché per la sottoscrizione di un accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato al ristoro della perdita di gettito a causa dell’emergenza COVID-19, per l’anno 2022.

Il comma 807 stabilisce, infine, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE.

 

I commi 805-807 danno attuazione all’accordo quadro tra il Governo e le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il 5 novembre 2020, concernente le misure per assicurare l’espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l’anno 2021, in conseguenza della perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19.

 

Il comma 805 stabilisce che il ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 è attuato mediante riduzione del contribuito alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021, di 100 milioni di euro. La cifra riferita a ciascuna autonomia è stabilita nell’accordo e riportata nella tabella inserita nella norma.

 

 

L’accordo del 5 novembre 2020 specifica che le suddette cifre sono determinata in via provvisoria. Il tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 111, comma 2, del decreto legge 34 del 2020, con il compito di monitorare gli effetti dell’emergenza sanitaria sulle entrate tributarie delle regioni, dovrà procedere ad effettuare una stima aggiornata della perdita di entrate in riferimento all’esercizio 2021, entro il mese di maggio 2021.

Viene inoltre stabilito che nel secondo esercizio successivo a quello del ristoro, si proceda al conguaglio in favore di ciascuna autonomia o dello Stato, sulla base dei dati effettivi di minori entrate tributarie quantificate per l’anno 2021, rispetto alla media delle stesse entrate tributarie, in relazione agli esercizi 2017, 2018 e 2019. Tale disposizione è recepita dal comma 824 della legge di bilancio 2021 in esame.

 

Il ristoro della perdita di gettito per il 2020

Anche in riferimento all’anno 2020 il ristoro della perdita di gettito per le autonomie speciali è avvenuto, per la maggior parte, mediante riduzione del contribuito alla finanza pubblica stabilito dall’articolo 111, comma 2-bis, del decreto legge 34 del 2020 (come modificato dal decreto legge 104 del 2020), in attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020.

 

Si ricorda che l’articolo 111 del decreto legge 34 ha istituito un fondo con una dotazione di 4.300 miliardi di euro per il 2020, di cui 1.700 a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 a favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome, da ripartire sulla base della rispettiva perdita di entrate tributarie dovuta alla emergenza sanitaria. Con l’accordo del 20 luglio 2020 tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (Repertorio atti n. 115/CSR del 20 luglio 2020) sono state stabilite le modalità di attuazione della compensazione delle minori entrate e le quote spettanti a ciascuna autonomia. Nello specifico, il comma 2-bis del citato articolo 111, stabilisce che il ristoro delle minori entrate viene attuato per 2.404 milioni di euro come riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali, mentre 196 milioni costituiscono erogazioni dal fondo, la legge riporta le quote spettanti a ciascuna autonomia.

 

 

Con il decreto legge 104 del 2020, inoltre, viene estesa alle regioni a statuto speciale e alle due province autonome la disciplina relativa alla sospensione della quota capitale dei prestiti contratti con il Ministero dell'Economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.a., disciplina che l'art.111 del decreto legge 18 del 2020, nella sua formulazione originaria, riservava alle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico l’articolo 42 del decreto legge 104 del 2020 stabilisce la sospensione del pagamento delle quote capitale, la cui scadenza ricada nell’anno 2020; i relativi risparmi dovranno essere destinati al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica. La norma, inoltre, al comma 2, consente alle autonomie speciali di recuperare le quote capitali dei mutui contratti nel 2020 che siano state versate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 18 (17 marzo 2020), consentendo in tal modo di beneficiare della sospensione del pagamento delle quote capitale, al pari delle regioni a statuto ordinario.

Il recupero avviene mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 per tutte le autonomie, ad eccezione della regione Sardegna per la quale, in considerazione del fatto che il contributo alla finanza pubblica dovuto è esaurito, è prevista l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020. Il comma 3 dell’articolo 42, infine, ridetermina il concorso alla finanza pubblica del 2020 di ciascuna autonomia speciale, secondo gli importi individuati nella tabella inserita nel testo di legge, tenendo conto delle riduzioni operate:

§  dall’art. 111, comma 2-bis, del decreto legge n. 34 del 2020,

§  dall’art. 42, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020.

 

 

Il contributo alla finanza pubblica delle autonomie speciali

Il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e province autonome è stabilito dalla legge in attuazione di accordi bilaterali e per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, contributo e disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79.

 

Il contributo è determinato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, come modificata e integrata dagli articoli 33-ter e 38-quater del decreto legge 34 del 2019) per le regioni Valle d'Aosta (commi 876-879 e 886-bis), Sicilia (commi 880-886-bis) e Friuli-Venezia Giulia (commi da 875-bis a 875-septies). Per questa regione, inoltre, la misura del concorso alla finanza pubblica è stata successivamente inserita nella norma di attuazione adottata con decreto legislativo 154 del 2019.

Per la regione Sardegna, la legge di bilancio 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (legge 160 del 2019, commi 868-869).

Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, invece, il contributo e la disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (comma 407 della legge 190 del 2014).

 

In relazione al concorso alla finanza pubblica da parte delle autonomie speciali, si segnala, infine, che la legge di bilancio 2021 stabilisce, al comma 849, l’ammontare del concorso alla finanza pubblica dovuto da tutto il comparto delle regioni e delle province autonome per gli anni 2023-2025, nell’importo annuo in 200 milioni di euro per ciascun anno. Il comma 852, inoltre, stabilisce che la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali dei rispettivi territori, la norma stabilisce che il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell’articolo 79, comma 4 ter, del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige).

 

Il comma 806 in esame stabilisce l’accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2021, per l’attuazione dei punti 9 e 10 dell’accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 luglio 2020, vale a dire per la revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le autonomie, in particolare con le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia e per gli eventuali accordi come quelli già sottoscritti in materia di ristoro della perdita di gettito.

La norma specifica che per l’anno 2021 la somma di 300 milioni è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021 stabilito dal comma 1.

 

Il punto 9 dell’accordo del 20 luglio concerne la necessità di rivedere gli accordi bilaterali in materia di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna, con particolare riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità e la Regione Sicilia per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria. Nell’accordo del 5 novembre 2020 il termine per tale revisione, fissato al 30 settembre 2020 dall’accordo del 20 luglio è posticipato al 31 marzo 2021.

Il punto 10 dell’accordo del 20 luglio riguarda la sottoscrizione, entro il 30 novembre 2020, di un accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali per l’anno 2021, analogo a quello del 20 luglio 2020, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all’emergenza Covid-19, previa individuazione della relativa copertura finanziaria. Il punto 10 sembrerebbe quindi già attuato con la norma in esame, dichiaratamente attuativa dell’accordo del 5 novembre 2020.

 

Gli accordi bilaterali tra Stato e Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Con l’accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 sono stato definiti i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia in relazione al contributo regionale alla finanza pubblica ed alle competenze regionali in materia di tributi locali. I contenuti principali sono stati recepiti dai commi da 875-bis a 875-septies dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge 145 del 2018), inseriti dall’art. 33-ter, commi 1-3, del decreto legge 34 del 2019. In relazione al concorso alla finanza pubblica, l’accordo è stato compiutamente recepito dalla norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottata con decreto legislativo 154 del 2019. La norma definisce il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia come l’insieme della regione, degli enti locali del proprio territorio e dei rispettivi enti strumentali e organismi interni (articolo 1). Con il metodo dell’accordo e nel rispetto del principio di leale collaborazione, devono essere regolati i rapporti finanziari tra Stato e sistema integrato, nonché disciplinata l’applicazione al sistema stesso delle norme statali di contenimento della spesa (articolo 2). I principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica (articolo 3) si sostanziano nell’obbligo da parte degli enti che fanno parte del sistema integrato di mantenere i bilanci in equilibrio (secondo le disposizioni costituzionali) e di corrispondere un contributo in termini di saldo netto da finanziare, di durata provvisoria e preventivamente concordato con lo Stato. L’articolo 4 stabilisce la misura e le modalità di realizzazione del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale, riprendendo quando stabilito nell’accordo del 25 febbraio 2019.

 

L’ultimo accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la regione Sardegna è stato siglato il 7 novembre 2019 ed è stato recepito con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ai commi da 866 a 873. Il comma 867 recepisce il contenuto dell’accordo nella parte in cui si dichiara che attraverso le norme concordate sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 10 del 2018 nelle quali viene esplicitato il principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, nonché la sentenza n. 6 del 2019, con la quale la Corte ribadisce la necessità di arrivare ad una ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Sardegna. Viene inoltre citato anche il pronunciamento del Tribunale amministrativo (sentenza del TAR della Sardegna n. 194 del 2019) che interviene in quella che è stata definita la ‘vertenza entrate’, ossia il mancato adeguamento delle entrate erariali della regione alle modifiche statutarie che hanno attribuito alla regione, a decorrere dal 2010, i nove decimi dell’IVA e i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette. Il richiamo a queste sentenze, perciò, significa che con le norme in esame le due parti ritengono concluso tale contenzioso. A conferma di ciò, la norma specifica che rimane invece aperta la questione della compensazione dei costi dell’insularità che verrà affrontata in apposita sede istituzionale, come stabilito al punto 10 dell’accordo. Il tavolo ‘tecnico-politico’, da istituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 giugno 2020 con la predisposizione di un testo di ‘accordo istituzionale’.

 

L’accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 19 dicembre 2018 stabilisce il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall’anno 2018; disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione ed attribuisce alla regione un contributo di 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole; è stato recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 880-886. Con tale accordo si intendono risolti i contenziosi ancora pendenti e la Regione si impegna a ritirare i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi in materia di finanza pubblica e a rinunciare agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti.

Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo integrativo dell’Accordo del 19 dicembre 2018 in relazione al sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica.

 

Il comma 807, infine, concerne le rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La norma, in recepimento di quanto stabilito al punto 5 dell’Accordo, prevede che ciascuna autonomia speciale ponga in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE[46], come anche stabilito dall’art. 31 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Il comma 3 del citato articolo 31, infatti, estende agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard.

Si ricorda a riguardo che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione. La competenza riguarda tutti gli aspetti dell'ordinamento - circoscrizioni territoriali, conferimento di funzioni, sistema elettorale -  ed anche la finanza locale.

Per quest'ultimo aspetto, tuttavia, esiste di fatto una differenza sostanziale tra le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano da una parte e la regione Sardegna e la Regione siciliana dall'altra.

Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione - o la provincia autonoma - a provvedere interamente alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio e senza alcun apporto da parte dello Stato. Ciò non è avvenuto, invece, nel caso della regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

 


 

Comma 808
(Contributo ai liberi consorzi e alle città metropolitane
della Regione siciliana)

 


808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'incremento del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.


 

 

Il comma 808, aumenta di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2021, il contributo in favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana, previsto dalla legge di bilancio 2020 a decorrere dal 2020, portandolo da 80 a 90 milioni di euro. La quota aggiuntiva del contributo è ripartita tra gli enti in proporzione alle quote spettanti a ciascun ente per il 2020 e stabilite dalla medesima legge di bilancio 2020.

 

La norma aumenta il contributo previsto dalla legge di bilancio 2020 in favore degli enti di area vasta della Regione siciliana, portandolo da 80 a 90 milioni di euro.

Gli enti di area vasta sono i liberi consorzi di comuni (corrispondenti alle ex province) e le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, istituite dalla regione.

 

Il comma 875 della legge 169 del 2019, come modificato dal decreto legge 162 del 2019, attribuisce ai medesimi enti, un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

La ripartizione del contributo tra gli enti è riportata in una tabella allegata al testo di legge (e riprodotta a seguire) che indica la quota spettante a ciascuna città metropolitana (Catania, Messina e Palermo) ed a ciascun libero consorzio di comuni (LCC di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani). Il contributo spettante a ciascun ente verrà utilizzato a parziale copertura del concorso alla finanza pubblica richiesto all’ente stesso dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418).

 

Si ricorda che il comma 418 della legge 190 del 2014 disciplina il concorso alla finanza pubblica da parte delle province, attraverso la riduzione della spesa corrente, a decorrere dal 2017, di complessivi 3.000 milioni di euro annui, ripartiti nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna. Ciascuna provincia è tenuta a versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai risparmi di spesa di propria pertinenza.

 

La norma in esame stabilisce che la quota aggiuntiva del contributo è ripartita tra gli enti in proporzione alle risorse già attribuite a ciascun ente sulla base delle quote determinate nel citato comma 875 della legge di bilancio 2020 e nella tabella allegata (riportata sopra).

 

Analogamente a quanto stabilito per l’anno 2020, le quote determinate per ciascun ente (comprensive ora dell’incremento del contributo) verranno versate dal Ministero dell’Interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti (concorso stabilito, come detto, al comma 148 della legge 190 del 2014).

 

A decorrere dal 2021, la norma in esame stabilisce una diversa modalità di scrittura contabile, non prevista nella disciplina del contributo di 80 milioni stabilito dalla legge di bilancio 2020.

L’ente beneficiario del contributo dovrà infatti iscrivere in entrata la cifra corrispondente al contributo ricevuto e impegnare nella spesa la cifra corrispondente al concorso alla finanza pubblica dovuto, al lordo del contributo ricevuto.

 

La disciplina prevista per il 2020 dalla legge di bilancio 2020 prevedeva, invece, che ciascun ente beneficiario non iscrivesse in entrata il contributo ricevuto e iscrivesse nella spesa il concorso alla finanza pubblica stabilito dal comma 418 della legge 190 del 2014, al netto dell’importo corrispondente al contributo ricevuto.

 

In relazione alle misure di sostegno ai liberi consorzi ed alle città metropolitane, si segnalano inoltre gli ultimi accordi sottoscritti tra il Governo e la Regione siciliana. In particolare il già ricordato accordo del 19 dicembre 2018 tra le altre misure, attribuisce alla regione un contributo di 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole; come stabilito dal comma 883 della legge 145 del 2018, l’importo è erogato in quote pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo integrativo del precedente in relazione al sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica.

 

 


 

Commi 809, 810, 812-814
(Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali e norme in materia di edilizia scolastica)

 


809. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dai seguenti: « Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » e, al secondo periodo, le parole: « di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo periodo »;

b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato H annesso alla presente legge;

c) al comma 135, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:

« c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale »;

d) dopo il comma 135 è inserito il seguente:

« 135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019" »;

e) dopo il comma 136 è inserito il seguente:

« 136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato »;

f) al comma 137, dopo le parole: « opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « o forniture »;

g) il comma 138 è sostituito dal seguente:

« 138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ».

810. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno ».

812. Per le finalità di cui al comma 811 e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) alla lettera a), dopo la parola: « articoli » sono inserite le seguenti: « 21, 27, ».

813. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, » sono soppresse.

814. All'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « studio universitario » sono inserite le seguenti: « , per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale ».


 

 

I commi 809, 810 e 812-814 recano una serie di disposizioni che intervengono su ambiti diversi. Il comma 809 modifica la disciplina dei contributi per investimenti alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di particolari forniture. Il comma 810 prevede che le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020 per l’edilizia scolastica di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi.

I commi 812 e 813 prorogano i poteri commissariali straordinari in materia di edilizia scolastica attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 814 amplia la tipologia degli interventi che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui al comma 871 della legge di bilancio 2020, prevedendo che le stesse possono essere destinate anche all’acquisto di particolari forniture.

 

Modifica della disciplina dei contributi per investimenti alle regioni ordinarie (comma 809)

Il comma 809 interviene sulla disciplina recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di forniture.

 

Il primo periodo del comma 134 della L. 145/2018, legge di bilancio 2019 (come riscritto dal comma 66 della L. 160/2019), assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,3 miliardi per gli anni successivi, poi ridotti a 3 miliardi dall’art. 39, comma 14-octies, del D.L. 162/2019 (c.d. proroga termini).

In base al disposto del secondo periodo del comma 134, gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla L. 145/2018 e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In virtù della riduzione di risorse operata dal succitato comma 14-octies dell’art. 39 del “milleproroghe”, il successivo comma 14-novies ha provveduto alla riscrittura della tabella 1 al fine di operare le conseguenti modifiche al prospetto regionale di riparto dei contributi in questione.

Le risorse stanziate dal comma 134 sono in ultima istanza destinate soprattutto ai comuni: il comma 135 precisa infatti che i citati contributi sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio, entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Lo stesso comma 135 indica, nel dettaglio, le seguenti finalità che devono essere perseguite dai comuni nell’utilizzo dei contributi: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati.

I commi 136-138 disciplinano invece le procedure da seguire per l’impiego delle risorse stanziate nonché per il monitoraggio degli investimenti e delle opere realizzate con tali risorse.

 

La lettera a) della disposizione in esame riscrive il comma 134 della L. 145/2018 al fine di:

§  inserire, tra le finalità a cui sono destinate le risorse, anche il finanziamento degli investimenti di cui alla lettera c) del comma 18 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

§  incrementare di 1 miliardo di euro le risorse stanziate, prevedendo un aumento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un aumento di 400 milioni per il 2024. La riscrittura in esame provvede inoltre a chiarire che i nuovi importi tengono già conto delle riduzioni operate dal decreto “milleproroghe” (v. supra);

§  includere tra gli investimenti finanziabili non solo quelli per la realizzazione delle opere indicate dalla norma ma anche quelli per la progettazione delle opere medesime.

 

La lettera b), in virtù del rifinanziamento operato dalla lettera a), provvede alla conseguente riscrittura della tabella 1 allegata alla L. 145/2018, che contiene il riparto regionale delle risorse. Il nuovo totale complessivo della tabella, relativo al periodo 2021-2034, è quindi pari a 4.279,5 milioni di euro.

 

La lettera c) provvede a integrare il comma 135 onde inserire la nuova finalità introdotta dalla precedente lettera a) – vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale – nel novero delle finalità a cui devono tendere gli investimenti effettuati dai comuni con le risorse ad essi assegnate.

 

La lettera d) inserisce un nuovo comma 135-bis in base al quale:

§  le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, provvedono all’individuazione degli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP;

§  i comuni beneficiari dei contributi, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, provvedono alla classificazione, nel sistema di monitoraggio previsto dal comma 138 (che viene riscritto dalla successiva lettera g), sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”.

Si ricorda che l’art. 11 della L. 3/2003 prevede, a fini di monitoraggio degli investimenti pubblici, che “ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un ‘Codice unico di progetto’, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”. Nel sito internet del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è disponibile una trattazione approfondita del CUP.

 

La lettera e) introduce un nuovo comma 136-bis che disciplina la procedura per la revoca dei contributi.

Viene infatti previsto che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.

Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere.

I comuni beneficiari della riassegnazione devono provvedere all’affidamento dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138.

Nel caso di mancato rispetto del termine citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

 

La lettera f) modifica il comma 137, nella parte in cui prevede che le regioni effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei contributi, precisando che tale controllo dovrà essere svolto non solo sulle opere ma anche sulle forniture.

Si tratta di una disposizione conseguente alla modifica recata dalla lettera a) che consente di destinare i contributi anche all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale, per cui il controllo a campione viene esteso anche su tali acquisti.

 

La lettera g) riscrive il comma 138 al fine di estendere il monitoraggio da parte dei comuni (che in base al testo vigente deve essere svolto, mediante il sistema di cui al d.lgs. 229/2011, per le sole opere pubbliche) anche alle forniture.

Viene altresì precisato che, nel caso di investimenti diretti, il monitoraggio sarà svolto dalle regioni.

Un’ulteriore modifica consiste nell’eliminazione della parte della disposizione che impone di classificare le opere sotto la voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019”, dato che tale disposizione, opportunamente modificata, viene ricollocata nel nuovo comma 135-bis dalla lettera d) del comma in esame.

Si fa notare che anche le modifiche operate dalla lettera in esame sono consequenziali a quelle recate dalle lettere precedenti.

Ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse per l’edilizia scolastica (comma 810)

Il comma 810 modifica il comma 63 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – che ha autorizzato una serie di stanziamenti per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale – al fine di includere, tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici.

Si ricorda che, per le finalità indicate, il comma 63 (come da ultimo riscritto dall’art. 48, comma 1, del D.L. 104/2020) autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Commissari straordinari per l’edilizia scolastica (commi 812-813)

Il comma 812 proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, l’attribuzione a favore di sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane di poteri commissariali straordinari previsti all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “decreto sblocca cantieri"), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (lett. a).

In merito ai poteri commissariali prorogati, l'art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019 consente ai commissari straordinari di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori. I commissari straordinari provvedono, in particolare, all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi. L’approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale. In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all’approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell’autorità competente, l’autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato. In materia di tutela ambientale, i termini previsti per i relativi procedimenti autorizzatori risultano dimezzati. L’art. 4, comma 3, del D.L. 32/2019, recentemente modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b) del D.L. 76/2020, attribuisce, inoltre, ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi previsti, prevedendo la possibilità di derogare al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50 del 2016), fatto salvo il rispetto degli articoli 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) del medesimo Codice e delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d. lgs. 159 del 2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all‘Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE (appalti pubblici) e 2014/25/UE (contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali), e delle disposizioni in materia di subappalto (art. 105 del Codice dei contratti pubblici).

Il comma 812 introduce, inoltre, al comma 1, lett. a) dell’art. 7-ter del D.L. 22/2020, ulteriori deroghe alle disposizioni del  Codice dei contratti pubblici (per un approfondimento sugli articoli per i quali è già stata riconosciuta la facoltà di deroga da parte dei commissari straordinari si veda il seguente dossier), riguardanti gli articoli 21 e 27 del Codice, che disciplinano, rispettivamente:

§  la procedura per l’inserimento degli interventi previsti dalle amministrazioni nella programmazione triennale dei lavori pubblici;

§  e la procedura di approvazione dei progetti, secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in sede di conferenza di servizi (lett b).

 

In sintesi, l’art. 21 del Codice dei contratti pubblici prevede una programmazione differenziata per servizi e forniture e per lavori: un programma biennale degli acquisiti di beni e servizi e un programma triennale dei lavori pubblici, approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio degli enti.

Per quanto concerne il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, il comma 3 dell’art. 21 individua la soglia obbligatoria di inserimento di 100.000 euro, mentre per i lavori aventi un importo superiore a 1.000.000 di euro l’inserimento nell’elenco annuale deve avvenire previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L’art. 27 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina i principi e le modalità per lo svolgimento del procedimento amministrativo, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. In particolare, la norma specifica che si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi semplificata dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990. Si prevede l’obbligo, in merito al progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, che tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, si pronuncino sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza dei servizi in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'art. 14-bis, comma 3-bis e all'art. 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità

 

Il comma 813 riattribuisce i poteri commissariali straordinari previsti dal citato art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 32/2019, ai commissari per l’edilizia scolastica di cui all’art. 7-ter del D.L. 22/2020.

In sostanza, il vigente art. 9, comma 3, del D.L. 76/2020, che viene ora parzialmente soppresso, ha attribuito i poteri dei commissari previsti dal “c.d. decreto sblocca cantieri” a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate, tra le quali figurano i commissari per l’edilizia scolastica, ai quali tali poteri erano stati invece attributi dall’art. 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

Ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse attribuite alla Sardegna (comma 814)

Il comma 814 amplia la tipologia degli interventi per spese di investimento che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui all’art. 1, comma 871, della L. 160/2019, prevedendo che tali risorse possono essere destinate anche all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

Si ricorda che il citato comma 871, in estrema sintesi, riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici. A tali possibili utilizzi, il comma in esame aggiunge l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

 


 

Comma 811
(Incremento delle risorse destinate ad interventi urgenti
di edilizia scolastica)

 

811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

 

 

Il comma 811 incrementa di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l’edilizia scolastica.

 

A tal fine, il testo fa riferimento al “fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica”, utilizzando un’espressione già presente nell’art. 232, co. 8, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Al riguardo, si evidenzia che con tale espressione ci si riferisce – come si è appreso attraverso una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – alle risorse appostate sul piano di gestione 11 del capitolo afferente al Fondo unico per l’edilizia scolastica (cap. 8105 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, non visibile nel decreto ministeriale di riparto in capitoli), sul quale, come si evince dalla rubrica del piano, sono allocate risorse provenienti dalla ripartizione del Fondo infrastrutture, di cui all’art. 1, co. 1072, della L. 205/2017 (L. di Bilancio 2018).

 

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 232, co. 8, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha incrementato le risorse in questione di € 30 mln per il 2020, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento, per l’avvio dell’a.s. 2020/2021, degli ambienti e delle aule per il contenimento del contagio relativo al COVID-19[47].

 

Più in generale, si ricorda che il Fondo unico per l’edilizia scolastica è stato istituito nello stato di previsione dell’allora MIUR dall’art. 11, co. 4-sexies dal D.L. 179/2012 (L. 221/2012). In base alla norma istitutiva, nel Fondo dovevano confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Di fatto, le linee di finanziamento sono numerose e fanno capo anche ad altri Ministeri[48].

Successivamente, l’art. 58-octies del D.L. 124/2019 (L. 157/2019) ha previsto l’istituzione di un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, le cui risorse – pari a € 5 mln per il 2019 e a € 10 mln annui dal 2020 al 2025 – sono destinate a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274[49] (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20-bis del D.L. 8/2017 (L. 45/2017[50]) (per le zone 1 e 2).

Le disposizioni attuative, incluse le modalità di accesso alle risorse e le priorità degli interventi, devono essere stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, che sarebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto non è finora intervenuto. Nel frattempo, però, le risorse relative agli anni 2019-2021 sono state destinate dall’art. 32-bis, co. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) agli enti locali per la realizzazione, a seguito dell’emergenza da COVID-19, di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione, al fine di garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell'a.s. 2020/2021.


 

Comma 815
(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

 


815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale:

a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;

e) particolari requisiti delle zone di montagna;

f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera b).

1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, lettera a), con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti. Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021"».


 

 

Il comma 815 prevede interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

 

Nello specifico, il comma in esame novella l'art. 22  della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione all'art. 119, quinto comma, della Costituzione,  sostituendo il comma 1 ed aggiungendo i commi da 1-bis a 1-sexies[51].

 

L'art.119, quinto comma, della Costituzione dispone in ordine a risorse statali aggiuntive (rispetto a quanto previsto nei primi quattro commi del medesimo articolo[52]) nei confronti degli enti territoriali e all'effettuazione da parte dello Stato di interventi speciali in favore di tali enti al fine di perseguire una o più delle seguenti finalità: promuovere sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

 

In luogo di operare specifiche modifiche all'art.22, la disciplina in esame riscrive la disposizione, pur confermandone parte dell'impianto. Nell'esposizione che segue si segnaleranno gli aspetti innovativi rispetto alla disciplina vigente.

 

Con il comma 1 del novellato art.22, viene demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti (nel testo previgente si prevedeva invece direttamente una ricognizione degli "interventi infrastrutturali", "in sede di prima applicazione" della disposizione). I DPCM sono adottati entro e non oltre il 30 giugno 2021, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.

Non è contemplato alcun coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nel processo di adozione dei DPCM.

 

La finalità degli interventi perequativi è il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tale riferimento ai territori intraregionali, ancorché potenzialmente desumibile dalla disciplina vigente, viene ora reso esplicito. La tipologia di perequazione perseguita va pertanto intesa non come volta a beneficiare esclusivamente le regioni con minore grado di sviluppo infrastrutturale, bensì come diretta a colmare eventuali divari strutturali riguardanti territori anche situati all'interno di regioni che, nelle restanti parti, siano adeguatamente dotate di capitale fisico.

 

Sono confermati gli ambiti oggetto della ricognizione, già previsti dalla norma precedentemente in vigore: strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale[53], idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas.

Risulta invece innovativa la scelta di precisare che la ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

Considerato che nell'ambito della ricognizione delle dotazioni infrastrutturali saranno verosimilmente censite anche strutture statali e di enti locali, la norma parrebbe doversi intendere nel senso che le regioni, per il tramite della Conferenza, siano tenute a trasmettere i dati delle strutture di propria competenza e che pertanto la ricognizione si avvalga "anche" (quindi non esclusivamente) del contributo della Conferenza delle regioni.

Ai medesimi DPCM è demandata altresì la definizione degli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

 

Il comma 1-bis dell'art.22 della legge n.42 del 2009, introdotto con la legge di bilancio in esame, riguarda i parametri su cui la ricognizione va condotta. Esso riproduce i contenuti della disposizione previgente (di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art.22 medesimo), anche se va rilevato che la stessa riguardava, come detto, la ricognizione degli interventi, non già delle dotazioni.

Ai fini della ricognizione, si terrà conto, in particolare:

a)   dell'estensione delle superfici territoriali;

b)   della valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c)   del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo;

d)   della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;

e)   di particolari requisiti delle zone di montagna;

f)    delle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g)   della specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

 

Ai sensi del comma 1-ter dell'art.22 della legge n.42/2009, risultante dal comma 815 in esame, il coordinamento delle attività propedeutiche all’emanazione dei richiamati DPCM spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che InvestItalia è una struttura di missione, istituita con il DPCM 15 febbraio 2019 (in attuazione dell'art.1, comma 162, della legge n.145 del 2018 - legge di bilancio 2019). Essa opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri per il coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati.

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è disciplinato dagli articoli 2 e 20 del D.P.C.M. 1/10/2012 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri". È la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie. Fra le principali funzioni vi è quella di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

 

Trattandosi di strutture che operano già alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, quest'ultimo ha facoltà di avvalersi delle medesime già sulla base dell'ordinamento vigente.

 

In collaborazione con i Ministeri competenti, il Presidente (o il Ministro delegato), avvalendosi delle anzidette strutture, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione e gli standard di riferimento.

In proposito, la norma non specifica con quale atto debbano essere approvati tali schemi tipo.

 

Il comma 1-ter presenta contenuti innovativi rispetto alle disposizioni previgenti.

 

Il comma 815 in commento introduce un ulteriore comma (1-quater) all'art.22 della l.n.42/2009, contenente disposizioni precedentemente non previste. Ai sensi di tale comma, è demandata ad ulteriori DPCM l'individuazione sia delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, sia dei criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti.

Tali decreti sono adottati, entro sei mesi dalla richiamata ricognizione della dotazione infrastrutturale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata.

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo perequativo infrastrutturale” per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale. La relativa dotazione complessiva, pari a 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, è così ripartita: 100 milioni per l’anno 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033.

Si stabilisce che al predetto Fondo non si applica l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016[54], il quale introduce, al fine di favorire il riequilibrio territoriale, un criterio di assegnazione preferenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

 

L’articolo 7-bis del citato D.L. n. 243 del 2016[55] detta un criterio di assegnazione differenziale dei finanziamenti per gli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna: il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano già individuati specifici criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione residente (ciò che comporta, di fatto, una riserva pari al 34% delle risorse complessive).

 

Ai sensi del comma 1-quinquies dell'art.22 della l.n.42/2009, risultante dal comma 815 in commento, la ripartizione del Fondo perequativo infrastrutturale è effettuata con DPCM. La relativa adozione avviene su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato regioni. Con tale atto sono individuati gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

Rispetto alla procedura prevista per l'adozione dei DPCM  di individuazione delle infrastrutture da realizzare e di fissazione dei criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti(si veda il comma 1-quater), si rilevano le seguenti differenze:  viene meno il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, nonché l'intesa in sede di Conferenza unificata, che viene "sostituita" con l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

L'articolo aggiunge infine il comma 1-sexies all'art.22 della l.n.42/2009, ai sensi del quale il monitoraggio della realizzazione degli interventi è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229[56]. A tal fine si precisa che la classificazione degli interventi dovrà avvenire sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021”.

 

Il citato D.lgs. n. 229 contempla specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

 

Si segnala che i contenuti dell'articolo in esame sono frutto di condivisione con le regioni, secondo quanto previsto nell'accordo in materia di interventi strategici a favore delle regioni e delle province autonome, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 5 novembre 2020.

 

Ai sensi del punto n. 2 dell'accordo medesimo, le parti hanno concordato sulla necessità di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali statali esistenti e di individuare le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tali interventi verranno finanziati con le risorse stanziate sul “Fondo perequativo infrastrutturale”, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nell'allegato n.1 al predetto accordo, è stato condiviso un testo normativo che prevede specifiche novelle all'art.22, sostanzialmente recepite nell'articolo in esame.

 


 

Comma 816
(Regioni TPL Scuola - Incremento risorse
per il trasporto pubblico locale)

 


816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.


 

 

Il comma 816, finanzia i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Si consente alle regioni ed ai comuni di ricorrere a convenzioni con operatori di servizi autobus passeggeri, taxi ed NCC.

 

In dettaglio, il comma 816 istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti.

Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all’atto dell’emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1, prevedendosi inoltre che, per le finalità citate, le regioni e i comuni possano ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

 

Un finanziamento analogo a quello in commento è disposto a favore dei comuni dal comma 790 del presente disegno di legge, alla cui scheda di lettura si rinvia per approfondimenti.

 

Il secondo periodo del comma 816 rinvia l’assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La ripartizione delle risorse avverrà secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 44 del decreto-legge n. 104/2020.

Eventuali risorse del Fondo che dovessero residuare possono essere utilizzate nell’anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell’emergenza Covid, secondo le previsioni dell’articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

Si tratta della disposizione che ha autorizzato le regioni e le province autonome all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal comma 1, le stesse percentuali di ripartizione previste dal Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340 adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.

Si ricorda che le Linee guida sul trasporto pubblico, di cui all’Allegato 15 del DPCM 3 novembre 2020, prevedono tra le misure di sistema, che i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale “dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto legge n. 104 del 2020, potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.”

Nella seduta del 5 novembre 2020 della Conferenza Stato-Regioni (Repertorio atti n. 187/CSR del 5 novembre 2020), è stato raggiunto un accordo in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome, in considerazione dell’articolo 111 del decreto-legge n. 34/2020, modificato dall’articolo 41 del decreto legge n. 104/2020, che ha istituito il “Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome” per garantire alle regioni e alle province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza in data 20 luglio 2020. L’accordo prevede tra l’altro (punto 7), che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in considerazione dell’impegno del Governo assunto in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, concordano di prevedere uno specifico finanziamento per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'anno scolastico. Inoltre (punto 1) le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato la necessità di realizzare opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di adottare misure opportune in materia di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti. A tal fine, si prevede l’assegnazione alla Regioni ordinarie di ulteriori contributi (indicati in Allegato 1) per investimenti per il periodo 2021-2034 (di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).


 

Commi 817-820
(Servizi aggiuntivi ed altri interventi per il trasporto pubblico locale)

 


817. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a tale fine ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ».

818. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

819. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.

820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 819, nonché le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.


 

 

I commi 817-820 intervengono in materia di espletamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale in convenzione (comma 817), sulle funzioni di controllo degli ausiliari del traffico nel periodo di emergenza epidemiologica (comma 818), nonché istituendo un fondo per promuovere la realizzazione dei “parcheggi rosa” nonché di aree di sosta per i soggetti con disabilità (commi 819-820).

 

In dettaglio, il nuovo comma 817, modifica l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, che prevede la possibilità di assicurare servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi, appostando specifiche risorse, disponendo che tale offerta di servizi avvenga ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

 

Con il comma 818, si interviene in materia di controlli sul rispetto delle norme anticovid nel TPL,  disponendo che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale (soggetti indicati all’articolo 12-bis, commi 1-3 del Codice della strada), possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia di Covid -19.

 

Il comma 819 dispone l’istituzione di un Fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2021 e 6 milioni di euro per l’anno 2022 per erogare contributi ai comuni che, con ordinanza da adottare entro il 30 giugno 2021, provvedano a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza.

 

Le risorse destinate a tale intervento sono appostate sul capitolo 1310 (tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

 

Si rinvia con il comma 820 ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il compito di definire i criteri di determinazione dell’importo da assegnare a ciascun comune, a valere sulle risorse suddette, le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo.

 


 

Comma 821
(
Concorso statale all’esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)

 


821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.


 

 

Il comma 821 prevede l’istituzione di un fondo con dotazione di 50 milioni per l’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo di disporre il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, con successivo riparto del contributo regionale in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

 

Il comma 821 in esame dispone l’istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un nuovo fondo con una dotazione prevista di 50 milioni per il 2021 allo scopo di prevedere il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni.

Tali indennizzi – si ricorda – sono previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e la corrispondente funzione di concessione i soggetti beneficiari, come da essa individuati, è stata trasferita alle Regioni in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, facendo rientrare perciò tale funzione nella piena competenza regionale. Detto decreto, attuando la delega prevista dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 in relazione al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi dell’art. 123, comma 1, del medesimo decreto, ha peraltro disposto, con riferimento al contenzioso relativo alla concessione degli indennizzi in esame, la conservazione in capo allo Stato delle funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da tali complicanze di tipo irreversibile.

La norma in esame prevede inoltre che il riparto del contributo in questione dovrà avvenire in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2021.

In proposito si segnala che in base all’Accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome (v. Repertorio atti n.  187/CSR  del 5 novembre 2020)  lo Stato si è impegnato a concorrere per 50 milioni di euro per l’anno 2021 all’onere sostenuto dalle regioni per l’esercizio della sopra illustrata funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti beneficiari certificati come danneggiati dai trattamenti sanitari in questione.

 

Sugli stanziamenti relativi al ripiano delle somme da parte dello Stato dovute per la rivalutazione delle indennità integrative di alcuni indennizzi per vaccinazioni obbligatorie e altri trattamenti sanitari si veda la scheda di lettura dei commi 440-441 di cui al presente Dossier.


 

Commi 822 e 823, e 827-831
(Incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali)

 


822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

828. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

829. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 827.

830. All'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2021 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».

831. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».


 

 

Il comma 822, incrementa di 500 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Il riparto delle risorse integrative del fondo, da effettuarsi in due fasi, è demandato a due distinti decreti del Ministro dell’interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021. Il primo riparto dovrà avvenire sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze dell’apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze; il secondo riparto dovrà tenere conto anche delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

Il comma 823 vincola le risorse aggiuntive del Fondo alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

I successivi commi 827-829 sono volti a definire la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’anno 2021 e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari delle predette risorse incrementali del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19 e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti.

I commi 830 e 831 recano il rinvio di alcuni termini previsti dai decreti legge n. 34 e n. 104 del 2020. In particolare, si prevede il rinvio dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 del termine per l’invio della certificazione concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo stanziate dall’art. 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, (comma 9, lett. a); la ridefinizione della sanzione finanziaria prevista per gli enti locali che non trasmettono la predetta certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021 (comma 9, lett. b); il rinvio di 1 anno, dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, del termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme originariamente attribuite.

 

Il comma 822 dispone un incremento di 500 milioni di euro per l’anno 2021 della dotazione del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - istituito dall’articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) e successivamente rifinanziato dall’articolo 39 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) - finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19.

Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

 

Il riparto delle risorse integrative del fondo è effettuato in due tranches, mediante due distinti decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

§  un primo decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell’apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020;

§  un secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto dei restanti 250 milioni per i comuni e 30 milioni per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione che sarà inviata al MEF dagli enti entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente.

Si rammenta che, il comma 2 dell’articolo 39 del D.L. n. 104/2020 dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari del Fondo di inviare al MEF - Ragioneria generale dello Stato - per via telematica[57], una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, necessaria ad attestare che la perdita di gettito sia dovuta esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza.

Il modello e le modalità della certificazione sono stati definiti con D.M. economia 3 novembre 2020, n. 212342, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinato nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è effettuato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia con il compito di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sulle tenuta delle entrate locali e sull’espletamento delle funzioni fondamentali (comma 2 dell’art. 106, D.L. n. 34/2020).

Il Tavolo tecnico è stato istituito con D.M. economia 29 maggio 2020. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.

I criteri e le modalità di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020[58]cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

La ripartizione dei 3,5 miliardi del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020[59].

L’articolo 106 prevede inoltre una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

La dotazione del Fondo è stata successivamente integrata di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 1,22 miliardi in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, dall’articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto). Per il riparto di questa dotazione aggiuntiva è prevista l’emanazione di un ulteriore decreto del Ministro dell’interno da adottare entro il 20 novembre 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori in itinere del Tavolo tecnico, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020.

Ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate locali connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali, è stato previsto l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al MEF una certificazione entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, volta ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi. Tale termine è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge in esame (cfr. ultra).

E’ inoltre prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il suddetto termine del 30 aprile 2021, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale. Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione. Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della verifica a consuntivo da effettuare entro il 30 giugno 2021, come già previsto dall’art. 106 del D.L. n. 34/2020.

Tale termine è stato rinviato al 30 giugno 2022 dal comma 831 della legge in esame (cfr. ultra). Anche le sanzioni previste in caso di mancata o tardiva presentazione della predetta certificazione sono state ridefinite dal comma 830, lett. b) della legge in esame (cfr. ultra).

Con il D.M. interno dell’11 novembre 2020 è stato effettuato il riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane) delle risorse incrementali del Fondo previste dall’art. 39, co. 1, del D.L. n. 104/2020.

Con il successivo D.M. del 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse incrementali del fondo ex art. 39, co. 1, del D.L. n. 104/2020, pari a complessivi 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020. Il decreto aggiorna altresì i criteri e le modalità di riparto del saldo.

 

Il comma 823 vincola le risorse aggiuntive del Fondo di cui all’articolo in esame – così come quelle dell’analogo fondo costituito per assicurare l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si rammenta che l’articolo 109 del D.L. n. 18/2020 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti (art. 42, co. 6 del D.Lgs. n. 118/2011 per le regioni, e art. 187, co. 2, del TUEL per gli enti locali).

Ai sensi del comma 1-ter, Regioni ed enti locali sono altresì autorizzate, con l'approvazione del rendiconto 2019, allo svincolo di determinate quote di avanzo di amministrazione vincolato, individuate in relazione ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che queste ultime non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e che non si tratti di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti sono tenuti ad informare l'amministrazione statale che ha erogato le somme e, successivamente, ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

I richiamati commi 897 e 898 della legge n. 145/2018 consentono l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, in particolare dalla lettera A) del prospetto. La quota del risultato di amministrazione come sopra definita è applicata al bilancio di previsione al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È quindi incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Il comma 898 disciplina, particolare, il caso in cui l’importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

 

I successivi commi 827-829 sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari delle risorse incrementali del Fondo, stanziate dall’articolo in esame.

In particolare, il comma 827 dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica[60] al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022.

La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.

Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

 

Il comma 828 introduce una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2023.

In particolare, la riduzione applicata è commisurata all’80 per cento delle risorse attribuite ai sensi del comma 1, per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022; al 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022 e al 100 per cento delle risorse attribuite per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.

A seguito dell’invio invio tardivo della certificazione, le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

In caso di incapienza delle risorse sui suddetti fondi, la norma richiama l’operatività delle procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

Il comma 829 stabilisce il termine del 30 giugno 2022 per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto delle predette certificazioni.

 

I commi 830 e 831 dispongono il rinvio di alcuni termini previsti dai decreti legge n. 34 e n. 104 del 2020 relativi alla disciplina del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali.

In particolare, il comma 830 prevede:

§  il rinvio del termine previsto per la certificazione concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane, ai fini dell’assegnazione delle risorse stanziate dall’articolo 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 (comma 9, lett. a);

§  la ridefinizione della sanzione finanziaria prevista, dall’art. 39, co. 3, del D.L. n. 104, per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021. A tal fine si dispone una riduzione progressiva del fondo di solidarietà comunale ovvero del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (o dei trasferimenti spettanti compensativi alle province delle regioni a statuto speciale) nella misura dell’80 per cento delle risorse attribuite in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021, del 90 per cento in caso di presentazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, ovvero del 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021. Tali riduzioni si applicano in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.

 

Il comma 831, infine, rinvia di 1 anno, dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022, il termine – previsto dall’art. 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Ciò anche in considerazione del fatto che - si precisa nella relazione illustrativa - nel 2021 gli enti possono utilizzare per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020.

 


 

Commi 824-826
(Disciplina del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni)

 


824. Nell'anno 2023 è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

825. Entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

826. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 sono sostituiti dai seguenti:

« 2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.

2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al periodo precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale »;

b) dopo l'allegato D è inserita la tabella 1 di cui all'allegato I annesso alla presente legge.


 

 

I commi da 823 a 826 riguardano il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome, istituito e finanziato dall’art. 111 del decreto legge 34 del 2020.

Il comma 823 vincola le risorse del Fondo (e le risorse Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

I commi 824 a 825 disciplinano la quantificazione delle effettive minori entrate registrate nel 2021, rispettivamente, per le regioni a statuto speciale e le province autonome e per le regioni a statuto ordinario.

Il comma 826 modifica le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione, al fine di semplificare la procedura e posticiparla di un anno, dal 2021 al 2022.

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome[61] è stato istituito con l’art. 111 del decreto legge 34 del 2020, come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, a seguito dei due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti. n.114 CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti. n.115 CSR).

Il Fondo è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ed ha una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il citato articolo 111 del decreto legge 34 del 2020 ripartisce il Fondo tra le regioni e le province autonome.

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, in attuazione dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (rep. atti. n.115 CSR), il comma 2-bis stabilisce che il ristoro della perdita di gettito conseguente agli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria dei suddetti enti è effettuato in quota parte (per circa 2,4 miliardi di euro) mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e in quota parte mediante trasferimenti diretti dal Fondo (per un importo pari a circa 196 milioni di euro), alle tre autonomie interessate (Sardegna e le due province autonome); la tabella inserita nella norma riporta le quote di spettanza di ciascuna autonomia. Il comma 2-ter, per la regione Trentino Altro Adige, stabilisce che rimane fermo l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente (art.1, comma 407, della legge n.190 del 2914). Per il dettaglio, si veda quanto riportato nella scheda relativa ai commi 805-807, della legge di bilancio in esame.

Per le regioni a statuto ordinario in attuazione dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (rep. atti. n.114 CSR) il comma 2-quinques determina, nella tabella inserita nella legge, le quote del fondo di spettanza di ciascuna regione, per l’importo totale di 1.700 milioni di euro, suddiviso in una prima quota pari a complessivi 500 milioni di euro ed in una seconda quota pari a complessivi 1.200 milioni.

Il comma 2-sexsies detta le norme per la contabilizzazione dei trasferimenti alle tre autonomie ed alle regioni a statuto ordinario.

Criteri e modalità di riparto del fondo, poi recepiti nei due accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stati individuati sulla base delle valutazioni del Tavolo tecnico, istituito con D.M. economia 11 giugno 2020 in attuazione di quanto stabilito al comma 2 del citato art. 111, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il tavolo tecnico, i cui lavori proseguiranno nel corso del 2021, ha il compito di monitorare gli effetti dell’emergenza COVID-19, con particolare riferimento alla perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, in relazione ai fabbisogni di spesa; è composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

 

Il comma 823 concerne i due Fondi: quello per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui al precedente comma 822) e quello per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome. La norma vincola le rispettive risorse alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato (si veda, a riguardo, la scheda di lettura dei commi 822-823 del presente dossier).

 

Il comma 824 disciplina, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, la quantificazione delle effettive minori entrate registrate nel 2021. La norma stabilisce che nel 2023 sarà determinato l’importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 in rapporto alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017-2019, ai sensi dei rispettivi statuti e tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19. La norma recepisce quanto stabilito in tal senso nell’accordo quadro del 5 novembre 2020 tra lo Stato e le autonomie speciali (si veda a riguardo la scheda di lettura dei commi 805-807 nel presente dossier).

Si rammenta che in relazione alla verifica delle minori entrate per l’esercizio 2020, ha già disposto in modo identico il comma 2-quater del citato articolo 111 del decreto legge 34. Nel 2022, infatti dovrà essere determinato l’importo delle minori entrate per l’esercizio 2020 in relazione alla media delle spettanze del triennio 2017-2019.

 

Il comma 825 stabilisce che entro il 30 giugno 2022 è determinato l’importo dell’effettivo minore gettito registrato nell’esercizio 2021 dalle Regioni a statuto ordinario, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.

In relazione alla verifica delle minori entrate per l’esercizio 2020, il comma 2-septies del citato art. 111 del decreto legge 34 del 2020 stabilisce che dovrà essere determinato entro il 30 giugno 2021.

 

Il comma 826 novella i commi 2-octies e 2-novies del citato articolo 111 del decreto legge 34 del 2020, al fine di modificare le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione fiscale ed incluse nel Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni (e quindi nelle quote riportate nella tabella allegata al comma 2-quinques del citato art. 111, che ripartisce il fondo tra le regioni).

Nello specifico si tratta delle risorse, complessivamente pari a 950.751.551 euro, riferite alla lotta all’evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle regioni (IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica), che dovranno essere riacquisite al bilancio delle Stato nel momento in cui verranno progressivamente recuperate dall’Agenzia delle entrate.

 

Le modifiche introdotte dai commi in esame semplificano la procedura di riacquisizione al bilancio dello Stato delle citate risorse e la posticipano di un anno, dal 2021 al 2022.

In particolare il comma 2-octies, come modificato dalla norma in esame, prevede che le suddette risorse sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza dell’importo complessivo.

Il comma 2-novies, come modificato dalla norma in esame, determina la quota di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario nella Tabella 1 allegata al decreto legge 34 del 2020 (e riportata a seguire) e stabilisce le modalità di versamento degli importi. Ciascuna regione, a decorrere dal 2022 e fino alla concorrenza della propria quota indicata nella citata Tabella 1, provvede a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla Tabella 1 e l’ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione incassate nell’anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione nel triennio 2017-2019 relative all’attività di accertamento e recupero per lotta all’evasione con riferimento ai tre tributi regionali.

La norma prevede inoltre che la media di cui sopra venga determinata dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla base dei rendiconti delle regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Viene infine previsto che, in caso di mancato versamento alla scadenza di ciascun anno, si procede al recupero della somma dovuta a valere sulle somme depositate a qualsiasi titolo nei conti regionali presso la tesoreria statale.

 

Tabella 1 (articolo 111, comma 2-novies)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimane invariata la disposizione recata dal comma 2-decies del citato articolo 111 del DL n.34/2020, secondo cui i versamenti delle regioni al bilancio dello Stato effettuati ai sensi dei commi precedenti sono contabilizzati al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).


 

Comma 832
(Fondo per i comuni con meno di 500 abitanti)

 


832. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.


 

 

Il comma 832 istituisce un Fondo per i piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato ad assicurare a tali enti i trasferimenti necessari per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, è destinato ai comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una minore quota di trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale di oltre il 15 per cento in meno rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.

Per una ricostruzione del Fondo di solidarietà comunale si veda la scheda relativa ai commi 791-794.

 

I criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra gli enti beneficiari sono demandati a un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa dell’ente e alle minori entrate (considerate al netto delle minori spese).


 

Commi 833-842
(
Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali)

 


833. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

834. Per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

835. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.

sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:

a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

837. L'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All'erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.

838. L'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

839. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

840. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b).

841. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

842. La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.


 

 

I commi da 833 a 842 prevedono la concessione di anticipazioni di liquidità da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti. Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni e gli enti sanitari, in quanto volte a consentire esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità, e non costituiscono indebitamento. La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere deliberata dalla giunta tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite delle risorse disponibili. Entro 10 giorni dall’acquisizione delle anticipazioni le regioni provvedono al trasferimento della liquidità agli enti sanitari.

Nel dettaglio, il comma 833 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell’addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 834 stabilisce che, per l’attuazione del comma 833, il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) stipula con la CDP Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

Si rammenta che l’articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. "rilancio") ha istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 115, il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili per gli enti locali e le regioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, è distinto in due Sezioni (ognuna corrispondente ad un articolo nell'ambito del medesimo capitolo di bilancio) dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: i) alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale; ii) agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Ogni Sezione ha una propria dotazione finanziaria: quella per i debiti degli enti del SSN ha una dotazione pari a 4 miliardi; l'altra Sezione è pari a 8 miliardi.

Eventuali variazioni compensative tra le Sezioni (ovvero fra gli articoli all'interno del medesimo capitolo) possono essere disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui si prevede una comunicazione al Parlamento.

Si segnala che nell'ambito della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari la dotazione complessiva è ulteriormente ripartita fra enti locali (per una quota pari a 6,5 miliardi) e regioni/province autonome (per una quota pari a 1,5 miliardi).

Agli oneri derivanti dal comma 1, come detto pari a 12 miliardi di euro nel 2020, si provvede ai sensi dell'art.265 (alla cui scheda si fa rinvio).

Il comma 2 del medesimo articolo 115 rinvia ad una convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) la definizione delle modalità operative del Fondo.

La Convenzione tra il MEF e la CDP è stata sottoscritta il 28 maggio 2020.

L'addendum alla Convenzione previsto dal comma in esame è stato siglato il 20 gennaio 2021.

 

La dotazione del fondo è stata da ultimo ridotta di 1.200 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 149 del 2020 (c.d. "ristori-bis"), di ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 4, comma 3, lettera f), del decreto-legge n. 154 del 2020 (c.d. "ristori-ter") e, infine, di ulteriori 4.000 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 26, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 157 del 2020 (c.d. "ristori-quater").

 

Peraltro, va segnalato che il ritardo nei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni costituisce una criticità ben antecedente rispetto all'emergenza sanitaria in corso. Per ridurre detto ritardo il Governo e il Parlamento hanno in passato adottato soluzioni simili a quelli recati nell'articolo in esame, che hanno contenuto, ancorché non risolto, il problema (si veda il box di approfondimento seguente).

 

Il ritardo nei pagamenti dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni costituisce un problema assai risalente, al quale il Governo e il Legislatore hanno tentato di porre rimedio con precedenti interventi legislativi, ed in particolare con  il decreto-legge 35 del 2013, senza riuscire a superare del tutto la criticità[62].

Il decreto-legge reca, all'art.1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. Nello specifico, il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di circa 16,5 miliardi di euro per il 2013 e di circa 7,3miliardi per il 2014. Il Fondo è suddiviso in tre distinte Sezioni (mentre il decreto legge in esame, come visto, ne contempla due): una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012 che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del SSN (per i quali il termine è di 60 giorni).

Anche in considerazione degli effetti di tale provvedimento e degli ulteriori interventi legislativi, si è registrato un miglioramento  complessivo, negli ultimi anni, nei tempi di pagamento, come segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze (http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html), che monitora il processo di estinzione dei debiti commerciali avvalendosi del sistema informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), in cui confluiscono le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.200 amministrazioni pubbliche registrate.

Nonostante tale miglioramento, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha recentemente riconosciuto (Causa C-122/18 del 28 gennaio 2020) che «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti» in forza della citata direttiva poiché non ha assicurato «che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento» pari a 30 o 60 giorni. Nell'occasione, la Corte non ha ritenuto di poter prendere in considerazione «la circostanza, quand'anche accertata, che la situazione relativa ai ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali [...] sia in via di miglioramento» (paragrafo n.64). In proposito, nella decisione, al paragrafo 61, si fa riferimento a tempi medi di ritardo, secondo le argomentazioni prodotte dall'Italia, pari a 10 giorni per le pubbliche amministrazioni non appartenenti al SSN e di 8 per quelle ad esso appartenenti.

 

Il comma 835 precisa che le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un’idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell’articolo 62 (mutui e altre forme di indebitamento) del decreto legislativo n. 118 del 2011. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell’allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.

Il comma 836 precisa gli aspetti procedurali. In particolare, la richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:

a)   una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l’elenco dei debiti sanitari commerciali dell’ente da pagare con l’anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013;

b)   una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l’elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell’ente sanitario, da pagare con l’anticipazione.

 

Ai sensi del comma 837, l’anticipazione è concessa entro il 5 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All’erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell’anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021[63].

 

Il comma 838 indica le modalità di restituzione dell'anticipazione, che deve avvenire, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all’articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e fino alla data di decorrenza dell’ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

 

Il comma 839 disciplina le anticipazioni relative alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le quali procedono, entro dieci giorni dall’acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell’anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all’erogazione dell’anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall’acquisizione dell’anticipazione all’estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Il comma 840 stabilisce che la Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera a), l’avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un’apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b).

 

Il comma 841 prevede che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il MEF provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Il comma 842 riguarda la regione Calabria, la quale, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all’anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l’anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all’approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.


 

Comma 843
(Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare ai comuni i cui organi sono stati sciolti
per infiltrazione mafiosa)

 


843. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a favore dei comuni di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


 

 

Il comma 843 incrementa di 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario. Tali risorse aggiuntive sono destinate a determinati comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa.

 

Il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario è stato istituito dall’articolo 106-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

L’articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267). Il fondo è stato ripartito con il decreto del Ministro dell’interno 19 ottobre 2020.

 

Il comma 843 incrementa il Fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei comuni di cui all’Allegato B del decreto del Ministero dell’interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267.

Si tratta dei seguenti comuni:

§  Caivano (NA);

§  Cirò Marina (KR);

§  Amantea (CS);

§  Pizzo (VV);

§  San Cataldo (CL),

§  Crucoli (KR);

§  Pachino (SR);

§  Briatico (VV).

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

Commi 844-846
(Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e
all'Arma dei carabinieri)

 


844. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2021.

845. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 844 sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.

846. Il fondo di cui al comma 844 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 844-846 incrementano di 5 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario. Tali risorse aggiuntive sono destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.

 

Il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario è stato istituito dall’articolo 106-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

L’articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267). Il fondo è stato ripartito con il decreto del Ministro dell’interno 19 ottobre 2020.

 

Il comma 844 rifinanzia il Fondo di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

Il comma 845 destina le suddette risorse aggiuntive esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri. Le risorse sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 dai comuni in stato di dissesto finanziario.

Il comma 846 prevede che il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.


 

Comma 847
(Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia)

 


847. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « , le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni » sono inserite le seguenti: « da soggetti »;

c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni ».


 

 

Il comma 847 integra la disciplina dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), per escludere dall’applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni.

 

Il comma in esame integra la disciplina dell’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), istituita dai commi 559-568 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

In sintesi l’ILCCI si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, nonché all’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea; è considerato consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa, arti o professioni, nonché chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera. Soggetto attivo dell’imposta è il comune di Campione d’Italia, mentre il soggetto passivo è chi nel territorio del Comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi, nonché i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune. L’imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali.

La base imponibile corrisponde all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo si ricorda che in Svizzera la maggior parte delle merci e delle prestazioni di servizi soggiace a un’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto del 7,7 per cento; soggiacciono ad aliquota ridotta del 2,5 per cento alcuni beni di uso quotidiano, quali generi alimentari, bevande analcoliche, libri, giornali, riviste, medicinali;  il pernottamento in albergo (colazione inclusa) soggiace a un’aliquota speciale del 3,7 per cento. Si rinvia al sito istituzionale della Federazione Svizzera per approfondimenti sull’IVA.

In attesa dell’emanazione della disciplina secondaria (decreto del MEF con indicazione, tra l’altro, delle operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera; dei termini, delle modalità di versamento, delle modalità di dichiarazione, accertamento e riscossione dell’imposta), il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato specifiche linee guida sull’applicazione dell’ILCCI, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2020 (più precisamente, essa si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020).

 

Con una prima modifica (comma 847, lettera a)) le norme in esame integrano la disciplina sui presupposti di territorialità dell’imposta (comma 562 della legge di bilancio 2020).

Le norme vigenti dispongono che le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune; le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede dell’attività economica nel territorio di Campione d’Italia. Si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia. Viene poi prevista una specifica disciplina applicabile alle prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia, per le quali la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

 

Le disposizioni in commento anzitutto recano specifiche regole per le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento: esse non si considerano effettuate nel Comune e, dunque, non sono assoggettate a imposta.

 

La lettera b) del comma 847 in esame effettua una correzione formale al terzo periodo del comma 562, e la lettera c) esclude dall’imposta le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni, chiarendo che esse non si considerano effettuate a Campione d’Italia.

La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che le disposizioni introdotte hanno il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali servizi.

 

I commi 559-580 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), anche in considerazione dell’inclusione dell’ente nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise, hanno introdotto una serie di disposizioni concernenti Campione d’Italia.

I commi da 559 a 568 hanno disciplinato una nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) , sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere. Viene assoggettata a tale imposta anche l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.  Con norma di rango secondario sono stabilite le franchigie applicabili alle importazioni dall’UE soggette a imposta e i casi di esonero dall’obbligo dichiarativo.

Non si applicano ai residenti a Campione d’Italia le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise che sono, invece, ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera. Per i residenti a Campione d’Italia si affida la determinazione di tali soglie alle norme di rango secondario, in coerenza con la normativa vigente in materia di franchigie doganali UE.

Viene poi chiarito che Campione d’Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell’ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 569-572).

Sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d’Italia, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 573-576).

Si prevede un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d’Italia, fino al 2024 (commi 577-579).

Infine, il regime agevolato IRES per Campione d’Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel Comune medesimo (comma 580).

La disciplina della legge di bilancio 2020 è conseguente alle novità recate dal Regolamento (UE) 2019/474 e dalla Direttiva (UE) 2019/475 che hanno incluso il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, rispettivamente, nel territorio doganale dell'Unione e nell’ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise.

Si segnala che la Direttiva (UE) 2019/475 è tra quelle elencate nell’Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721), all’esame del Senato al momento della redazione del presente lavoro.

Come emerge dai considerando alla richiamata direttiva, con lettera del 18 luglio 2017 l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva (UE) 2019/475 chiarisce al riguardo che l’inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano discende dalla circostanza secondo cui le motivazioni storiche che ne giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. 

L'Italia ha chiesto tuttavia l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva IVA 2006/112/CE, ritenendo che ciò fosse essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

L’articolo 129-bis del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha modificato e ampliato alcune agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2020: si allunga da cinque a dieci periodi di imposta la riduzione a metà delle imposte sui redditi e dell’IRAP per le delle persone fisiche e le società che risiedono o sono iscritte alla camera di commercio di Campione d’Italia e si eleva il massimale di tali agevolazioni;  viene modificata la misura del credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione d’Italia, modulata secondo la dimensione dell’impresa, anche nell’importo massimo concedibile; si affida a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d’Italia; si sottopongono ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l’energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzato a Campione d’Italia.

 

 


 

Comma 848
(
Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale
per le occupazioni permanenti
)

 


848. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

« 831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:


Classificazione dei comuni

Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti

euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti

euro 1


In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale ».


 

 

Il comma 848 interviene sulla normativa in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, a tal fine modificando la relativa disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Si precisa in particolare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria.

 

 

Nel dettaglio, il comma 848 interviene sulla normativa in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, a tal fine modificando la relativa disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

Viene sostituito dunque il comma 831 della legge n. 160 del 2019 al fine di precisare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

 

 

In ogni caso, l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone, inoltre, è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPa (si veda il tema relativo ai servizi digitali della PA curato dal Servizio studi della Camera per un approfondimento), di cui all’articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

Di conseguenza, viene eliminata la disposizione che consentiva al soggetto tenuto al pagamento del canone di rivalersi nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

 

 


 

Commi 849-853
(Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali)

 


849. In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute a effettuare a decorrere dall'anno 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato L annesso alla presente legge sono ridotte degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane.

851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

852. Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


 

 

I commi 849-853 dettano norme per la revisione della spesa delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni e delle autonomie speciali. In particolare, per le amministrazioni centrali si prevede la riduzione delle dotazioni relative ai programmi e alle missioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, nella misura stabilita in apposito allegato (allegato L). Per le autonomie territoriali si definiscono specifiche modalità di concorso alla finanza pubblica.

 

Il comma 849 disciplina la revisione della spesa delle amministrazioni centrali. In particolare si prevede che le amministrazioni statali siano tenute, a decorrere dal 2023, a porre in essere processi di riorganizzazione amministrativa volti a conseguire risparmi di spesa nella misura corrispondente alle riduzioni delle dotazioni (di competenza e di cassa), relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei ministeri, nella misura indicata in apposito allegato al disegno di legge (allegato L). Su proposta dei ministri competenti, con decreto del MEF, le riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell’ambito dei pertinenti stati di previsione, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa in termini di indebitamento netto della P.A.

 

Per un quadro della normativa vigente in materie di revisione della spesa a livello delle amministrazioni centrali si rinvia al tema web Il controllo della spesa pubblica e la spending review.

 

I commi 850-853 disciplinano il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, così suddivisi:

§  200 milioni annui per le regioni e le province autonome;

§  100 milioni annui per i comuni;

§  50 milioni annui per le province e le città metropolitane.

 

Il concorso alla finanza pubblica è connesso ai risparmi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa, da attuare anche attraverso la digitalizzazione delle attività e il potenziamento del lavoro agile.

 

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica di regioni e province autonome (200 milioni annui), si prevede (comma 851) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento, formalizzato con DPCM su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

 

In assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto di CINSEDO[64] e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali si prevede (comma 852) che, fermo restando l’importo complessivo di 200 milioni di euro annui a carico del comparto, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Per la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali dei rispettivi territori di ciascuna provincia autonoma, la norma stabilisce che il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell’articolo 79, comma 4 ter, del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige).

L’articolo 79 dello statuto, infatti, disciplina il concorso alla finanza pubblica per il ‘sistema territoriale regionale integrato’ costituito dalla regione Trentino Alto Adige, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti strumentali. In particolare, il comma 3 del citato articolo 79, stabilisce che le province le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria.

Il comma 4-ter dell’articolo 79 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, il contributo complessivo alla finanza pubblica della regione e delle province autonome (stabilito al comma 4-bis in complessivi 905 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022)  è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA; il contributo cosi rideterminato è ripartito tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale.

 

La necessità di fare riferimento alle norme contenute negli statuti speciali discende dal fatto che la legge ordinaria non può intervenire, senza l’accordo della regione, nell’ordinamento finanziario delle autonomie speciali dettato da norme di rango costituzionale.

 

Attualmente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale è determinato dalla legge in attuazione di accordi bilaterali. Il contributo è determinato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, come modificata e integrata dagli articoli 33-ter e 38-quater del decreto legge 34 del 2019) per le regioni Valle d'Aosta (commi 876-879 e 886-bis), Sicilia (commi 880-886-bis) e Friuli-Venezia Giulia (commi da 875-bis a 875-septies). Per questa regione, inoltre, la misura del concorso alla finanza pubblica è stata successivamente inserita nella norma di attuazione adottata con decreto legislativo 154 del 2019.

Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, come ricordato nella norma in commento, il contributo e la disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (comma 407 della legge 190 del 2014).

Per la regione Sardegna, infine, la legge di bilancio 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (legge 160 del 2019, commi 868-869).

Si segnala, infine che il comma 805 del disegno di legge in esame, in attuazione dell’accordo tra il Governo e le autonomie speciali del 5 novembre 2020, a titolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell’emergenza COVID-19, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021.

 

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica dei comuni (100 milioni annui) e delle province e città metropolitane (50 milioni annui) si prevede (comma 853) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard[65], con il supporto di IFEL[66] e UPI[67] e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Si ricorda che il contributo alla finanza pubblica agli enti locali e alle regioni è stato assicurato oltre che attraverso le regole e gli obiettivi del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio), anche tramite misure di riduzione delle risorse finanziarie attribuite agli enti (Fondo di solidarietà comunale/Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, e trasferimenti erariali per gli enti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) o mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente, da versare al bilancio dello Stato.

 

Per quel che riguarda in particolare comuni e province/città metropolitane, i principali tagli dei trasferimenti sono stati previsti dall'art. 14, co. 1-2, D.L. n. 78/2010, dall'art. 28, co. 7-8, del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) e dall'art. 16 del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review), poi implementato dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). A partire dal 2014, con il D.L. n. 66/2014 (art. 47), il concorso alla finanza pubblica è stato assicurato attraverso la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato, relativi a determinate categorie di spesa (acquisto di beni e servizi, autovetture, incarichi di consulenza, studio e ricerca e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa), sulla base di specifici criteri indicati dalla norma. Il concorso più rilevante è quello richiesto dalla legge n. 190/2014, che impone alle province/Città metropolitane risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi a decorrere dal 2017 (da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato) (comma 418); e ai comuni una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1,2 miliardi a decorrered all’anno 2015 (comma 435).

 

Il contributo finanziario cumulato richiesto dai tre principali interventi di spending review (D.L. n. 95/2012, D.L. n. 66/2014 e legge n. 190/2014) ammonta a oltre 4,3 miliardi per il comparto dei comuni e a oltre 3,8 miliardi per le province[68].

 



[1]     È in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)     nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;

b)     nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)     qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)    qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e)     nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

                i.          il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

              ii.          il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

[2]     Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[3] Rendiconto generale dello Stato per il 2019, tab 6, Allegato sulla cooperazione allo sviluppo nel 2019.

[4]     L'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 è già stato oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016.

[5]     Il par. 25, n. 27 dei citati Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree include tra le "regioni remote" le isole che sono parte del territorio di uno Stato membro.

      Tra l'altro l'articolo 174 del TFUE, disciplinando la coesione economica, sociale e territoriale, statuisce che "tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle (...) regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali (...) le regioni insulari". Nel corso degli anni, tuttavia, poche iniziative concrete sono state assunte per dare attuazione a tale disposizione. Per maggiori approfondimenti, si rinvia a: "Islands of the EU. Taking account of their specific needs in EU policy", Parlamento europeo, 2016.

[6]     Si veda il testo scritto depositato nel corso della richiamata audizione, p.14.

[7]     Si veda in proposito il Dossier del servizio studi del Senato n.262 "Sul riconoscimento degli svantaggi naturali derivanti dall'insularità", giugno 2020.

[8]     A pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato viene ricordato che “nel gennaio 2016, il MIT e le amministrazioni dei territori attraversati dalla A22 avevano sottoscritto un protocollo d’intesa che consentiva l’affidamento in house della concessione a una società interamente partecipata dalle amministrazioni territoriali. Si dovevano, dunque, liquidare i soci privati che detengono circa il 14% della società Autostrada del Brennero S.p.A. L’iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell’autostrada A22 non si è ancora concluso ed anche la data, oramai imminente, del 30 giugno trascorrerà senza che venga perfezionata la liquidazione dei soci privati dell’attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A.”.

[9]     V. pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato.

[10]   Si ricorda che l’art. 55, comma 13, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, che la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, in esenzione di imposta, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova).

[11]   In Italia esistono 871 aree protette, disciplinate dalla legge 394/91, per un totale di oltre 3 milioni di ettari tutelati a terra, circa 2.850mila ettari a mare e 658 chilometri di costa. I parchi nazionali sono 24 e coprono quasi 1,5 milioni di ettari a terra e 71mila a mare; le Aree marine protette, invece, sono 32, per un’estensione di circa 222mila ettari e ad esse occorre aggiungere due parchi sommersi ed il Santuario internazionale dei mammiferi marini, con altri 2.5 milioni di ettari protetti (dati del VI aggiornamento dell´Elenco U?ciale delle Aree protette)

[12]   Il Programma MAB include al suo interno le Riserve della Biosfera, che comprendono ecosistemi terrestri, marini/costieri o una combinazione degli stessi. Il Network mondiale delle Riserve della Biosfera comprende attualmente 714 Riserve della Biosfera (incluse 21 transfrontaliere), in 129 Paesi, di cui 19 in Italia.

[13]   In base alla Convenzione l’UNESCO ha fino ad oggi riconosciuto un totale di 1121 siti (869 siti culturali, 213 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo. Attualmente l'Italia e la Cina sono le nazioni che detengono il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità. In Italia sono presenti 55 siti, di cui 5 sono siti naturali (Isole Eolie, Monte San Giorgio, Dolomiti, Monte Etna, Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa).

[14]   Il co. 21 dell'art. 1 della L. 160/2019 definisce opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel medesimo dossier, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi. Il co. 22 definisce opere connesse quelle la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura, per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento. Il co. 23 definisce opere di contesto quelle la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026.

[15]   Recante «Riparto del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, e che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale», previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

[16]   Spesso in ragione delle criticità di bilancio connesse alla revisione straordinaria dei residui imposta dalle nuove disposizioni contabili.

[17]   Nello specifico, ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, «gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell’approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015 [..]».

[18]   Sulla base del ricorso della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riferite alle richiamate disposizioni del D.L. n.34 del 2019, nell'ambito dell'attività di controllo sulla rimodulazione del piano di riequilibrio che il comune di Reggio Calabria ha adottato sulla base della facoltà contenuta al citato art. 38, comma 2-bis.

[19]   Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della medesima delibera.

[20]   Si tratta dei seguenti: i) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; ii) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; iii) incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; iv) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; v) incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; vi)  incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; vii) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro (si veda la nota metodologica sull'IVSM pubblicata sul sito internet di ISTAT).

[21]   Nella nota tecnica, cui si rinvia, si precisa che il numero totale dei comuni interessati dalla rilevazione sono stati 6605, e non 6606, in quanto (per le ragioni ivi illustrate) non è stato possibile stimare la CF per il comune di Mappano (TO).

[22]   Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza e per un inquadramento nell'ambito di pregresse decisioni si rinvia alla Nota breve n. 212 del Servizio studi del Senato " I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020", luglio 2020.

[23]   Il giudice delle leggi (al considerando in diritto n. 7.1, capoversi quinto, secondo periodo, e sesto) afferma che la disposizione censurata «consente di tenere più disavanzi (e, in definitiva, più bilanci paralleli) sui quali definire separatamente ad libitum sia l’uso irrituale delle singole anticipazioni, sia il calcolo dell’indebitamento e delle quote annuali di rientro. Ciò spiega in particolare come, nel caso oggetto del giudizio a quo, a fronte del deficit accertato dalla Commissione prefettizia a monte dell’unico piano di riequilibrio approvato dal Ministero dell’interno e dalla Corte dei conti – pari a euro 110.918.410,00, ripartito in dieci annualità di accantonamento di 11.091.804,10 – ci si trovi ora in presenza di anticipazioni di liquidità pari a euro 258.837.831,63 oltre ad un ulteriore prestito regionale per un servizio obbligatorio di parte corrente pari a euro 64.974.388,27 a fronte di una rata di accantonamento ventennale sottostimata in euro 2.538.485,47 annui».

[24]   La Corte richiama in proposito quanto affermato nella sentenza n. 4 del 2020, in cui, preso atto che le amministrazioni territoriali avevano comunque operato in modo conforme alle disposizioni statali allora vigenti e che gli impegni e i pagamenti effettuati sulla base di bilanci adottati ai sensi di quelle disposizioni avevano determinato un legittimo affidamento dei soggetti venuti in contatto con le stesse amministrazioni, aveva chiarito che «non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia» (Considerando in diritto n. 5, quarto capoverso). Al riguardo, aveva affermato l'esigenza di «assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento» (Considerando in diritto n. 5, settimo capoverso, primo periodo).

[25]   Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza si rinvia alla Nota breve n. 172 del Servizio studi del Senato "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020".

[26]   Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[27]   La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, legge n. 208/2015) e il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216), i cui dati sono disponibili presso il sito www.opencivitas.it. La Commissione è formata da undici componenti di cui uno con funzioni di presidente. La Commissione è istituita senza oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell’organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Contestualmente all’istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata soppressa la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) (di cui all’art. 34 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La Commissione tecnica per i fabbisogni standard agisce come organo tecnico collegiale con l’obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l’individuazione dei fabbisogni standard e l’aggiornamento della base dati utilizzata.

[28]   Si rammenta che l’applicazione dei criteri recati dal D.M. 4 maggio 2012, adottato per la ripartizione delle risorse per l’anno 2013, è stata di anno in anno prorogata, mediante apposite norme di legge, e poi confermata a regime a decorrere dal 2019 dall'articolo 1, comma 896, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018).

[29]   “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[30]   Cfr. in particolare, Relazione sul "Riordino delle province, aspetti ordinamentali e riflessi finanziari" di aprile 2015.

[31]   Va ricordato che l'obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica discende dalla competenza dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, indicata dall'articolo 117 della Costituzione, ed è più esplicitamente previsto dalla attuale formulazione dell'articolo 119 della Costituzione - operata dalla legge costituzionale n. 1/2012 - volta ad introdurre il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. L'articolo 119, infatti, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, prevede che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

[32]   Il comparto Province/Città metropolitane è stato interessato già a partire dal 2010 da rilevanti tagli dei trasferimenti previsti dall'art. 14, co. 1, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 28, co. 8, del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) e dall'art. 16, co. 1-7, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review) poi implementati dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Ulteriori tagli sono stati introdotti, in relazione alla riduzione dei costi della politica, con il D.L. n. 16/2014. Dal 2014, con il D.L. n. 66/2014 e poi con la legge n. 190/2014 (art. 1, co. 418), il concorso alla finanza pubblica è stato assicurato mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato.

[33]   Si tratta dei contributi assegnati ai sensi dei commi 838 della legge n. 205/2017, unitamente a quelli a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

[34]   Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

[35]   In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

[36]   Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

[37]   Si ricorda che l’art. 47 del D.L. n. 66/2014, successivamente integrato dall’art. 1, coma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l’obbligo per i comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2014 al 2018, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Nel definire tale contributo, il comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Ai fini del complessivo recupero dei risparmi, è stato corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà comunale.

[38]   Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

[39]   Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

[40]   È un’unità di misura del volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative. È calcolata riducendo il valore unitario delle posizioni lavorative a tempo parziale in equivalenti a tempo pieno.

[41]   Data di entrata in vigore della legge n. 126 del 2020 di conversione del decreto legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

[42]   Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.    

[43]   Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

[44]   Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

[45]   Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

[46]   SOSE, Soluzioni per il sistema Economico, S.p.A., fornisce supporto tecnico agli organi di governo della finanza pubblica attraverso l’analisi e il monitoraggio delle spese, delle entrate e dei servizi offerti dagli enti locali e dalle regioni.

[47]   Le risorse sono state ripartite con DM 77 del 29 luglio 2020. Qui la tabella con la ripartizione tra province, città metropolitane e comuni.

[48]   In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, per il 2021 sul cap. 8105 sono allocati, complessivamente, € 527.787.084.

[49]   L’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 ha previsto la classificazione del territorio nazionale in 4 zone a pericolosità sismica decrescente: zona 1 (la zona più pericolosa, in cui possono verificarsi fortissimi terremoti); zona 2 (in cui possono verificarsi forti terremoti); zona 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari) e zona 4 (la zona meno pericolosa, in cui i terremoti sono rari). Nel sito del Dipartimento della Protezione civile è disponibile l'elenco dei provvedimenti di classificazione adottati a livello regionale.

      Inoltre, ha introdotto l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

[50]   L’art. 20-bis del D.L. 8/2017 (L. 45/2017) ha destinato alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici situati nelle zone sismiche 1 e 2, nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse non utilizzate di cui all’art. 1, co. 161, della L. 107/2015, disponendo che almeno il 20% delle stesse doveva essere riservato alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

      Ha, inoltre, stabilito – a seguito delle modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 6, co. 5-novies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) – che, entro il 31 dicembre 2021, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

[51]   Si segnala che i contenuti dell'articolo in esame sono stati illustrati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel corso dell'audizione "sui rapporti tra lo Stato e le regioni in conseguenza delle recenti evoluzioni dell’emergenza coronavirus" presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 18 novembre 2020.

[52]   Il primo comma dell'art.119 dispone che gli enti territoriali, e non solo alle Regioni (come previsto nel testo previgente alla riforma del Titolo V della Costituzione) vantano autonomia di entrata e di spesa. Il secondo comma afferma il principio secondo cui i predetti enti godono di risorse autonome. L'autonomia delle risorse è declinata come potestà di fissare e applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e nello specifico con i principi di coordinamento della finanza pubblica, nonché in termini di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. Il terzo comma demanda alla legge statale l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse, nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti, non possono avere una destinazione vincolata (la destinazione è decisa dagli enti stessi). Il quarto comma stabilisce il principio della necessaria corrispondenza fra funzioni attribuite e risorse.

[53]   Nel testo previgente, invero, si faceva riferimento "alle strutture portuali ed aeroportuali".

[54]   "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno".

[55]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n.18 del 2017 e come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) e dall'art. 41, comma 3-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ("Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno").

[56]   "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

[57]   Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

[58]   Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

[59]   Si veda al riguardo il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.

[60]   Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it..

[61]   La denominazione del Fondo è rimasta invariata, benché le modifiche apportate all’art. 111 del D.L. 34/2020 dall’art. 41 del D.L. 104/2020, abbiano ridefinito la finalità dell'intervento complessivo, ora rappresentata dal ristoro della perdita di gettito, sopprimendo ogni riferimento al concorso statale all'espletamento di specifiche funzioni delle regioni (che nella formulazione previgente riguardavano la sanità, l'assistenza e l'istruzione).

[62]   Molti dei contenuti della presente scheda sono tratti dalla Nota Breve del Servizio studi del Senato "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020", del febbraio 2020.

[63]   Per un'illustrazione delle procedure e dei soggetti previsti nell'ambito della spending review sanitaria, si rinvia al relativo tema di approfondimento curato dal Servizio studi della Camera.

[64]   Il Centro interregionale di studi e documentazione, denominato "CINSEDO", è una struttura associativa con compiti di informazione, di studio e di supporto operativo e logistico alla Conferenza delle regioni e delle province autonome ed ha come soci le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il CINSEDO, in particolare:

a) effettua – su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di ciascun Presidente di Regione e Provincia autonoma – studi e ricerche in materia giuridica, economica, amministrativa con particolare riferimento all’ordinamento ed alle esigenze regionali e locali ed ai rapporti con i poteri dello Stato;

      b) garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo, anche come segreteria della Conferenza, la documentazione necessaria all'attività della stessa;

      c) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi attinenti all'ordinamento regionale italiano e al suo funzionamento;

      d) cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati conseguiti;

      e) raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi con le finalità anzidette;

      f) favorisce l'informazione e la documentazione sulle attività delle Regioni e Province autonome;

      g) collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano delle finalità di cui sopra;

      h) svolge ogni altro compito affidatogli dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

[65]   Per elementi sulla Commissione tecnica per i fabbisogni standard si rinvia alla scheda relativa all’articolo 144 del presente dossier

[66]   L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita nel 2006 dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). In particolare IFEL:

§  produce studi, analisi e ricerche in materia di economia e finanza locale;

§  assicura il monitoraggio e l’analisi dei principali fenomeni connessi con la finanza e l’economia locale e cura la diffusione dei risultati;

§  elabora proposte e progetti finalizzati al miglioramento delle attività amministrative connesse alla finanza e all’economia locale, all’attuazione legislativa e amministrativa del principio di autonomia finanziaria;

§  partecipa, attraverso attività di monitoraggio, analisi, indirizzo scientifico e sperimentazione, all’attuazione delle riforme legislative in materia di finanza      locale;

§  realizza attività di aggiornamento, formazione e assistenza tecnica in    materie di economia e finanza pubbliche e in tutte le materie che consentano ai Comuni italiani l’utilizzo più efficiente ed efficace delle proprie risorse e del proprio patrimonio, e l’accesso a ulteriori risorse, in un’ottica di accrescimento dell’autonomia finanziaria;

§  promuove e realizza studi, seminari, incontri, iniziative culturali e di comunicazione d’interesse economico e finanziario per le autonomie locali;

§  realizza prodotti editoriali, pubblica rapporti annuali in materia di finanza locale;

§  nell’interesse proprio, di ANCI o dei Comuni italiani, stipula e sviluppa accordi di cooperazione con pubbliche amministrazioni per la realizzazione di progetti e servizi di comune interesse e coerenti con le rispettive finalità istituzionali.

[67]   Unione delle Province Italiane.

[68]   Sull'entità e sulle modalità del concorso agli obiettivi alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle regioni, si veda quanto esposto nella "Relazione sulle manovre di finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali" trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale a febbraio 2018.