Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Le leggi - Legge di bilancio 2021 - Volume II |
Riferimenti: | AC N.2790-bis/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 382/6 Volume II |
Data: | 08/02/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
BILANCIO 2021
Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Volume II
Articolo 1, commi 275-625
8 FEBBRAIO 2021
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 323/6 Volume II
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 382/6 Volume II
AVVERTENZA: il presente dossier è riferito al testo della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) vigente alla data del 31 gennaio 2021.
Il presente dossier è articolato in cinque volumi:
§ Volume I - Articolo 1, commi 1 – 274;
§ Volume II - Articolo 1, commi 275 –625;
§ Volume III - Articolo 1, commi 626-853;
§ Volume IV - Articolo 1, comma 854 – Articolo 20;
§ Volume V – Stati di previsione.
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
ID0014f_vol_II.docx
INDICE VOLUME I
Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
Comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Commi 2-7 (Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico).
Commi 8 e 9 (Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente)
Commi 10-15 (Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile)
Commi 16-19 (Sgravio contributivo per l’assunzione di donne)
Commi 23-28 (Misure di conciliazione vita-lavoro)
Commi 29-32 (Disposizioni relative ai giornalisti lavoratori dipendenti ed all'INPGI)
Comma 33 (Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
Commi 34 e 35 (Sgravi contributivi nel settore dilettantistico)
Comma 41 (Imposta di registro minima per i terreni agricoli)
Commi 42 e 43 (Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni)
Commi 44-47 (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)
Commi 48 e 49 (IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)
Comma 50 (Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)
Commi 51-57 (Cofinanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027)
Commi 66-75 (Proroga Superbonus)
Comma 76 (Proroga bonus verde)
Commi 84-86 (Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)
Commi 89 e 90 (Ingresso gratuito nella rete dei musei per i cittadini residenti all'estero)
Commi 95 e 96 (Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”)
Commi 97-106 (Fondo impresa femminile)
Commi 109-113 (Fondo per le imprese creative)
Commi 117-123 (Credito d’imposta cuochi professionisti)
Comma 130 (Ristoro aziende agricole)
Comma 131 (E-commerce delle imprese agricole)
Commi 132 e 133 (Stabilizzazione personale CREA e indennità personale ICQRF)
Commi 134 e 135 (Aiuti per lo stoccaggio di vini di qualità)
Commi 136 e 137 (Misure per il sostegno del settore suinicolo)
Comma 138 (Fondo per la tutela e il rilancio di filiere agricole)
Commi 144 e 145 (Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero)
Commi 146-152 (Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)
Comma 153 (Acquisto diretto immobili enti pubblici territoriali)
Comma 154 (Accordi per l’innovazione)
Comma 156 (Misure per l’inclusione sociale delle persone con disabilità)
Commi 157 e 158 (Misure a sostegno dell’industria tessile)
Comma 170 (Modifiche alla misura “Resto al Sud”)
Commi 171 e 172 (Proroga al 2022 del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)
Commi 177 e 178 (Fondo sviluppo e coesione – Ciclo di programmazione 2021-2027)
Commi 188-190 (Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno).
Commi 191-193 (Contratto Istituzionale di Sviluppo sisma centro Italia)
Comma 195 (Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale)
Commi 196-200 (Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali)
Commi 203-205 (Scuole innovative nei piccoli comuni delle regioni meridionali)
Commi 206 e 208-212 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)
Comma 207 (Termini scadenza titoli di credito)
Comma 213 (Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione)
Commi 214 e 215 (Cartolarizzazioni di crediti)
Commi 216-218 (Modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI)
Commi 219-226 (Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”)
Comma 232 (Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)
Commi 233-243 (Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale)
Commi 244-247 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI)
Commi 248-254 (Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)
Comma 255 (Avvio o esercizio attività di lavoro autonomo o di microimpresa)
Comma 265 (Ampliamento dell’operatività della finanza mutualistica e solidale)
Comma 266 (Ulteriori misure a sostegno delle imprese)
Comma 267 (Ammissione alla negoziazione dei titoli di Stato).
INDICE VOLUME II
Comma 275 (Fondo occupazione e formazione)
Commi 276 e 277 (Fondo per il sostegno della parità salariale di genere)
Comma 279 (Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)
Comma 280 (Settore call center)
Comma 281 (Disposizioni in materia di lavoro portuale)
Commi 282 e 283 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca).
Comma 284 (Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate)
Commi 286-288 (Trattamenti di integrazione salariale in deroga per crisi aziendali)
Comma 289 (Piani di recupero occupazionale)
Comma 291 (Indennità per i lavoratori della regione Campania).
Comma 294 (Convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili)
Comma 298 (Incremento del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore)
Commi 309-311 (Disposizioni in materia di licenziamento)
Commi 315-319 (Sostegno al reddito in favore dei lavoratori della pesca)
Comma 320 (Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.A.)
Comma 321 (Finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale).
Commi 324-328 (Fondo per le politiche attive del lavoro)
Comma 329 (Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)
Commi 330-332 (Fondo per l’Alzheimer e le demenze)
Comma 333 (Detrazioni per spese veterinarie)
Comma 336 (Proroga opzione donna)
Commi 337 e 338 (Disposizioni in materia di Pensioni di cittadinanza e Isee)
Commi 339 e 340 (Proroga Ape sociale)
Commi 341-344 (Raccolta delle sottoscrizioni per la richiesta di referendum con modalità digitale)
Comma 349 (Contratto di espansione interprofessionale)
Commi 356-361 (Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto)
Comma 362 (Assegno di natalità- Bonus bebè)
Commi 363 e 364 (Congedo di paternità)
Commi 365 e 366 (Sostegno alle madri con figli disabili)
Commi 367 e 368 (Supporto all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
Comma 369 (Contributo all’Unione italiana ciechi e ipovedenti)
Comma 370 (Sostegno all’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi)
Comma 371 (Reddito di cittadinanza)
Comma 375 (Rifinanziamento del Fondo indigenti)
Commi 376-379 (Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona).
Comma 380 (Indennizzo per cessazione attività commerciale)
Comma 385 (Contributo per il Progetto Filippide)
Comma 402 (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)
Comma 405 (Nuovo termine per la presentazione della certificazione requisiti medici cure palliative)
Comma 406 (Accreditamento cure domiciliari)
Commi 414 e 415 (Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari)
Commi 418-420 (Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi)
Commi 421 e 422 (Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)
Commi 429-434 (Norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell’AIFA)
Commi 437-439 (Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto)
Commi 445 e 446 (Finanziamento per lo sviluppo della produzione di ossigeno a uso medicinale)
Commi 447-449 (Fondo sanità e vaccini)
Commi 450 e 451 (Disposizioni su procreazione medicalmente assistita)
Commi 452 e 453 (Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici)
Commi 454-456 (Disposizioni su procreazione medicalmente assistita)
Commi 468-470 (Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS)
Comma 471 (Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie)
Commi 472 e 473 (Incremento del contributo ordinario in favore dell’Istituto superiore di sanità)
Comma 474 (Incremento di produzione di cannabis per uso medico e continuità terapeutica)
Commi 475-477 (Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica)
Commi 479 e 480 (Fondo per acquisto test genomici carcinoma mammario).
Commi 485 e 486 (Disposizioni concernenti la Croce Rossa italiana)
Commi 488-490 (Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare)
Comma 495 (Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)
Comma 498 (Sostegno dello studio e ricerca endometriosi)
Commi 499-501 (Training e simulazione per finalità legge n. 10/2020)
Comma 503 (Incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa)
Commi 510 e 511 (Offerta formativa dei licei musicali)
Commi 512-513 e 970-971 (Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)
Comma 514 (Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)
Commi 515-517 (Disposizioni in materia di servizi di intermediazione on line)
Comma 520 (Interventi a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute)
Comma 521 (Interventi a sostegno delle università del Mezzogiorno).
Comma 523 (Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale)
Comma 524 (Progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato)
Comma 525 (Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca)
Comma 534 (Scuola europea di industrial engineering and management)
Commi 536-539 (Credito d'imposta per la promozione delle competenze manageriali)
Commi 540-541 e 548-550 (Fondi per la ricerca)
Comma 544 (Contributo a favore del CENSIS)
Comma 545 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)
Comma 546 (Finanziamento della Fondazione IFEL)
Comma 547 (Finanziamento dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani)
Comma 551 (Valutazione dei progetti di ricerca)
Comma 552 (Programma nazionale di ricerche in Antartide)
Commi 555 e 556 (Master in medicina clinica termale)
Commi 557-560 (Recupero e sviluppo del complesso sportivo "Città dello sport")
Commi 561 e 562 (Promozione dell'attività sportiva di base sui territori)
Comma 563 (Attribuzione di risorse per l’organizzazione dei campionati europei di nuoto 2022)
Comma 564 (Contributo per il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo)
Comma 565 (Contribuzione pensionistica dei professori e ricercatori delle università private)
Commi 566-569 e 571 (Fondazione per il futuro delle città)
Comma 570 (Azioni per il rimboschimento delle città)
Comma 572 (Consiglio nazionale dei giovani)
Comma 573 (Studi in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani)
Comma 574 (Risorse per l’esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIBACT)
Comma 575 (Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi della cultura statali)
Commi 576 e 611 (Card cultura per i diciottenni)
Comma 577 (Incremento delle risorse per i soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)
Comma 578 (Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)
Comma 579 (Fondazione Libri italiani accessibili - LIA)
Comma 580 (Fondo per il diritto di prestito pubblico)
Comma 581 (Celebrazioni dell’ottavo centenario del presepe)
Comma 582 (Istituzione dell’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale Unesco)
Commi 583 e 584 (Interventi per il settore del cinema e dell’audiovisivo)
Commi 585-588 (Istituto Luce Cinecittà S.p.A.)
Commi 589-594 (Interventi per la prosecuzione del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)
Commi 595-597 (Disposizioni in materia di strutture ricettive)
Commi 605-607 (Promozione turistica del territorio attraverso manifestazioni sportive)
Commi 608-610 (Misure a sostegno della filiera della stampa)
Commi 614 e 615 (Bonus TV 4.0)
Commi 616-619 (Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione)
Comma 622 (Contributo ai gestori dell’identità digitale)
Commi 623-625 (Kit digitalizzazione)
INDICE VOLUME III
Comma 626 (Conferenza sul futuro dell’Europa)
Comma 627 (Regime temporaneo aiuti di Stato)
Commi 628-630 (Soppressione IRBA)
Commi 631-633 (Fondi di investimento esteri)
Comma 634 (Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani)
Comma 635 (Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)
Comma 642 (Attuazione della Risoluzione ONU n. 1325(2000) su Donne pace e sicurezza)
Comma 643 (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)
Comma 644 (Fondi partecipazione ad organismi internazionali)
Comma 660 (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa - metropolitana di Brescia)
Commi 662-668 (Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)
Comma 669 (Riqualificazione del Porto di Reggio Calabria)
Comma 670 (Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca e all’acquacoltura)
Comma 671 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)
Commi 672-674 (Ferrobonus e Marebonus)
Commi 675-680 (Misure di sostegno al settore ferroviario)
Commi 681 e 682 (Reintroduzione del parere parlamentare sui contratti di servizio ferroviario)
Commi 688 e 689 (Disposizioni in materia di tariffe sociali e determinazione costi insularità)
Commi 691-695 (Misure per la promozione della mobilità sostenibile)
Comma 696 (Targhe veicoli storici)
Comma 697 (Punti di ricarica elettrica autostradali)
Commi 698-699 (Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike)
Comma 700 (Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020)
Commi 701-704 (Assunzioni di personale in materia di dissesto idrogeologico)
Commi 705-707 (Buono veicoli sicuri)
Comma 713 (Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)
Commi 714-720 (Misure a sostegno del settore aeroportuale)
Commi 721 e 722 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)
Commi 723 e 724 (Messa in sicurezza della Via Salaria)
Commi 728-732 (Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti)
Comma 733 (Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
Commi 734 e 735 (Fondo ristori città portuali)
Commi 736-741 (Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)
Commi 742-751 (Potenziamento delle misure di tutela ambientale)
Comma 752 (Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica)
Commi 755 e 756 (Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA)
Commi 757 e 758 (Fondo per il recupero della fauna selvatica)
Comma 759 (Progetti pilota di educazione ambientale)
Commi 760-766 (Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali).
Commi 767-769 (Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)
Commi 770 e 771 (Misure finalizzate all’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali)
Commi 773 e 774 (Finanziamento opere connesse agli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026)
Commi 778-780 (Rifugi pubblici per cani randagi)
Commi 781 e 782 (Eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna)
Commi 786-789 (Norme contabili per gli enti territoriali)
Comma 790 (Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico)
Commi 797-804 (Potenziamento dei servizi sociali)
Commi 805-807 (Attuazione dell’Accordo tra il Governo e le autonomie speciali)
Comma 808 (Contributo ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana)
Comma 811 (Incremento delle risorse destinate ad interventi urgenti di edilizia scolastica)
Comma 815 (Fondo per la perequazione infrastrutturale)
Comma 816 (Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)
Commi 817-820 (Servizi aggiuntivi ed altri interventi per il trasporto pubblico locale)
Commi 822 e 823, e 827-831 (Incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali)
Commi 824-826 (Disciplina del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni)
Comma 832 (Fondo per i comuni con meno di 500 abitanti)
Commi 833-842 (Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali).
Comma 847 (Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia)
Commi 849-853 (Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali)
INDICE VOLUME IV
Commi 854 e 900 (Fondo per la assunzione di personale)
Commi 855-868 e commi 871-872 (Personale del Ministero della giustizia)
Commi 873-876 (Assunzioni presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
Commi 877-879 (Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Commi 880 e 881 (Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell’interno)
Commi 882 e 883 (Assunzioni da parte del Ministero della salute)
Comma 886 (Assunzioni presso il MEF per l’attuazione del Programma Next Generation EU)
Commi 887-894 (Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)
Commi 895-898 (Oneri per il personale dell’Agenzia Spaziale Italiana)
Comma 899 (Assunzioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Commi 908 e 909 (Assunzioni presso l'AGEA)
Commi 910-913 (Assunzioni presso l’Agenzia nazionale per i giovani)
Commi 914 e 915 (Assunzione di personale operaio presso l’Arma dei Carabinieri)
Comma 916 (Obblighi di comunicazione dei dati sulle unità di personale assunte)
Commi 917 e 918 (Assunzioni di personale civile da parte del Ministero della difesa)
Commi 919 e 920 (Indennità di comando al personale dell’Arma dei Carabinieri)
Comma 921 (Personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
Commi 922-924 (Facoltà assunzionali del MAECI)
Commi 935-941 (Dotazione organica e assunzioni del Ministero dell'università e della ricerca)
Comma 942 (Dotazione organica del Ministero dell'istruzione)
Commi 943 e 944 (Fondo per le assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici)
Comma 945 (Contributi per il sisma Abruzzo 2009)
Commi 946-950 (Sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi calamitosi)
Commi 951-953 (Stabilizzazioni delle assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici)
Comma 954 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione post-sisma in Campania)
Commi 955-958 (Poli territoriali avanzati)
Comma 959 (Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)
Commi 960-963 (Misure per l'inclusione scolastica)
Commi 964 e 965 (Disposizioni in materia di collaboratori scolastici)
Commi 966 e 967 (Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)
Comma 968 (Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia)
Comma 969 (Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)
Comma 974 (Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici)
Commi 975-977 (Scuole italiane all’estero)
Comma 980 (Nuove procedure selettive per l’accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno)
Commi 984-988 (Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)
Commi 989-992 (Assunzioni straordinarie del Corpo delle capitanerie di porto)
Commi 993-995 (Misure in favore della polizia locale)
Comma 997 (Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
Commi 998-1000 (Disposizioni in materia di Corpo della guardia di finanza)
Commi 1004-1007 (Disposizioni in materia di personale ENAC)
Commi 1008 e 1009 (Beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti)
Commi 1010-1012 (Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)
Comma 1027 (Integrazione del Fondo a disposizione del Ministro dell’interno)
Commi 1032 e 1033 (Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno)
Commi 1034-1036 (Medici INPS).
Comma 1037-1050 (Misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU)
Commi 1051-1063 e 1065 (Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi)
Commi 1068-1074 (Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico)
Commi 1075-1078 (Contrato frodi nel settore carburanti)
Commi 1079-1083 (Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA)
Commi 1087-1089 (Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)
Comma 1090 (Subentro Agenzia delle entrate - Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A.)
Comma 1091 (Contributo all’Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)
Commi 1092 e 1093 (Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali)
Commi 1095-1097 (Lotteria dei corrispettivi e cashback)
Commi 1098-1100 (Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro)
Commi 1102-1107 (Semplificazioni fiscali)
Comma 1108 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
Commi 1109-1115 (Memorizzazione e trasmissione corrispettivi)
Commi 1116-1119 (Esenzione IMU territori colpiti sisma)
Comma 1120 (Abrogazione imposta sul Money transfer)
Comma 1121 (Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)
Commi 1122 e 1123 (Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni)
Commi 1124 e 1125 (Sigarette elettroniche)
Comma 1126 (Tabacco riscaldato)
Comma 1127 (Agevolazioni fiscali rientro studenti dall’estero – Interpretazione autentica)
Commi 1130-1133 (Disposizioni in materia di giochi)
Commi 1134-1139 (Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)
Comma 1141 (Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)
Comma 1142 (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)
Comma 1143 (Modifiche alla disciplina Fondo indennizzo risparmiatori - FIR)
Comma 1150 (Clausola di salvaguardia)
Sezione II – Approvazione degli stati di previsione
Articoli 17 e 18 (Quadri generali riassuntivi)
Articolo 19 (Disposizioni diverse)
Articolo 20 (Entrata in vigore)
Comma 275
(Fondo occupazione e formazione)
275. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 275 rifinanzia il Fondo sociale per occupazione e formazione di 600 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro per il 2022.
Il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 18, comma 1, lett. a), del DL n. 185/2008, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
In particolare, la norma aveva previsto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alle risorse destinate alle infrastrutture – provvedesse ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Il comma 1, alla lettera a), indicava proprio il Fondo sociale per occupazione e formazione, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si specifica, al riguardo, che in tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politica attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
Come risulta da un’interrogazione effettuata nel Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato in relazione al Fondo in questione, le somme allo stato disponibili a bilancio 2021 sono pari a 1.559,2 milioni di euro (capitolo 2230/1).
Commi 276 e 277
(Fondo per il sostegno della parità salariale di genere)
276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.
277. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 276.
I commi 276-277 istituiscono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere - con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 – demandando a un successivo decreto l’individuazione delle modalità di attuazione della norma.
Più in dettaglio, il Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della dotazione del Fondo – pari, come detto, a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 – di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro (comma 276).
Si demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità di attuazione della norma (comma 277).
Si ricorda, al riguardo, che sul tema è in corso di discussione presso l’XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati il testo unificato “Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale” (AA.CC. 522 Ciprini, 615 Gribaudo, 1320 Boldrini, 1345 Benedetti, 1675 Gelmini, 1732 Vizzini, 1925 CNEL, 2338 Carfagna, 2424 Fusacchia e 2454 Carfagna). Il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 4 novembre 2020, reca disposizioni volte a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità retributiva tra i sessi, attraverso la previsione, tra l’altro, di incentivi alle assunzioni, di agevolazioni fiscali, di strumenti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, nonché di nuove modalità per la redazione da parte delle aziende del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, concernente, tra l’altro, le differenze salariali tra i sessi e la composizione delle rispettive retribuzioni.
Per una panoramica sulle principali misure vigenti in materia di conciliazione vita-lavoro e di occupazione femminile si rinvia al documento di sintesi in allegato (consultabile anche al seguente link).
Comma 278
(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale
per cessazione di attività)
278. E' prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.
Il comma 278 proroga per il 2021 e il 2022, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi. Tale possibilità è attualmente prevista sino alla fine del 2020.
La disposizione in commento fa salva la disciplina prevista dall’articolo 44 del D. L. 109/2018 (vedi infra) in materia di condizioni e presupposti per l’accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività.
In particolare l’autorizzazione, come accennato, è ammessa:
§ qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
- risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
- sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
- siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto;
§ per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;
§ anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;
§ subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui viene altresì verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario e indicato il relativo onere finanziario. Tali accordi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile del rispetto dei limiti di spesa pari a 200 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni di euro per il 2022 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 18/2008). Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.
In attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, che ha disposto, nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni. Tuttavia, l’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.
Successivamente, il richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 - come modificato, da ultimo, dal comma 493 della L. 160/2019 - ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per il periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa costituito dalle risorse stanziate ai sensi del predetto art. 21, c. 4, del D.Lgs. 148/2015 e non utilizzate, nonché (come disposto dai decreti legge nn. 124 e 162 del 2019) nel limite di 45 milioni di euro per il 2019 e di 28,7 milioni di euro per il 2020.
Inoltre, il medesimo art. 44 prevede, ferme restando le risorse stanziate, la possibilità per il 2020 di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi l’intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in oggetto. Sul punto, si ricorda che l'art. 60, c. 3, lett. c), del D.L. 104/2020 dispone che la procedura di licenziamento eventualmente già avviata è sospesa per la durata della suddetta proroga.
Comma 279
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)
279. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ».
Il comma 279 concerne le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato, differendo dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria in materia (di cui all'articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni). La novella consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta[1], mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 dicembre 2020), anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.
Si ricorda che il suddetto articolo 19, comma 1, alle lettere a) e b), fa riferimento alla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; l'articolo 21, comma 01, dello stesso D.Lgs. n. 81 richiede la sussistenza[2] di una di tali esigenze per: i rinnovi dei contratti a termine; le proroghe dei contratti a termine che determinino una durata complessiva del rapporto superiore ai dodici mesi[3].
Riguardo agli altri limiti e condizioni posti dalla disciplina vigente[4] per i rinnovi o le proroghe dei contratti di lavoro a termine, la novella richiama (confermandone l'applicazione) la norma in base alla quale - fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali - la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore), per effetto di un contratto o di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi.
Si ricorda che, qualora il suddetto limite di ventiquattro mesi sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento. Tuttavia, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso gli uffici del lavoro competenti per territorio.
La norma transitoria - sulla quale interviene la novella di cui al presente comma 279 - limita l’ambito della propria deroga ad un solo rinnovo o proroga; in merito, la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713[5], ha interpretato nel senso che i precedenti rinnovi o proroghe non escludono la possibilità di ricorso alla deroga in esame (ai fini dell'ulteriore rinnovo o proroga). Sempre secondo l'interpretazione della suddetta nota, la norma transitoria in oggetto consente altresì che: la proroga sia in deroga al numero massimo di proroghe, previsto dalla normativa generale sui contratti di lavoro a termine; il rinnovo possa essere stipulato anche senza il rispetto dei termini dilatori minimi (previsti dalla suddetta normativa per il rinnovo medesimo)[6].
Comma 280
(Settore call center)
280. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il comma 280 rifinanzia anche per l’anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall’articolo 44, comma 7, del d.lgs. 148 del 2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
Agli oneri quantificati dalla norma, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione e la formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008).
In base all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e al relativo DM attuativo n. 22763/2015, le citate misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center consistono in un’indennità, riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015[7], appartenenti alle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse regioni o province autonome, e che, come ricorda la relazione illustrativa, abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto[8].
Tale indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.
Si ricorda, inoltre, che, da ultimo, la misura è stata rifinanziata, per il 2020, dall’art. 11-quater, comma 2, del DL 162/2019 per un importo pari a 20 milioni di euro.
Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 1, comma 275, del disegno di legge in esame, alla cui scheda si fa rinvio, prevede un rifinanziamento del citato Fondo nella misura di 600 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro per il 2022.
Comma 281
(Disposizioni in materia di lavoro portuale)
281. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 ».
Il comma 281 aggiunge il limite massimo di 2 milioni di euro per il 2021 al limite massimo, già previsto, di 4 milioni di euro per l'anno 2020, entro il quale può essere riconosciuto al lavoratore, dalle Autorità di sistema portuale e dall’Autorità portuale di Gioia Tauro, un contributo di 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, per le mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale conseguenti all'emergenza da COVID-19.
Più in dettaglio, la norma interviene sull’articolo 199, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020, con particolare riferimento alla facoltà, ivi prevista per le Autorità di sistema portuale, di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.
La norma in commento aggiunge al limite massimo di 4 milioni di euro già previsto per l'anno 2020, entro il quale il contributo in questione può essere riconosciuto, il limite massimo di 2 milioni di euro per il 2021.
Si ricorda, al riguardo, che sul richiamato articolo 199, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020 è intervenuto l'art. 93, comma 1, lett. 0a), del D.L. n. 104/2020, introducendo misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, nonché misure a sostegno dell’operatività degli scali nazionali, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19.
In particolare, il D.L. n. 104/2020, al comma 1, lett. 0a), ha previsto la facoltà per le Autorità di sistema portuale di riconoscere un contributo, pari almeno a 90 euro per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19, in favore delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84 e che operino con contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84/1994.
Commi 282 e 283
(Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)
282. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
283. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
I commi 282 e 283 recano uno stanziamento di risorse per l’erogazione, anche per il 2021, dell’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Nel dettaglio, il comma 282 stanzia 12 milioni di euro per il 2021 - a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione[9] - per il finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per il 2021, riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio.
Si ricorda che l’art. 1, comma 515, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha riconosciuto, per il 2020, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti, ma nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021.
Analogamente, il comma 283 stanzia 7 milioni di euro per il 2021 - a valere sul medesimo Fondo sociale per l’occupazione e formazione - per il finanziamento della suddetta indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per il 2021, riconosciuta in favore dei medesimi soggetti nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
Si ricorda che la legge di bilancio 2017 (art. 1, c. 346, della L. 232/2016) ha previsto, a decorrere dall’anno 2018, il riconoscimento per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di una indennità giornaliera onnicomprensiva, fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (valevole per un periodo non superiore, complessivamente, a quaranta giorni in corso d'anno).
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, c. 803, della L. 145/2018, dal 2019 il suddetto riconoscimento opera nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui, incrementato di 2,5 milioni di euro per il solo 2021 dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 516, L. 160/2019).
Per la disciplina delle modalità relative al pagamento delle predette indennità, con riferimento all’anno 2019, sono stati emanati il decreto interministeriale del 22 gennaio 2020, n. 1 e il decreto direttoriale del 10 luglio 2020, n. 11, mentre con riferimento all’anno 2020 è stato emanato il decreto interministeriale del 3 febbraio 2021, n. 1.
Comma 284
(Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese
sequestrate o confiscate)
284. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il comma 284 proroga, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
In dettaglio, la disposizione proroga il suddetto trattamento, previsto per il triennio 2018-2020 dall'articolo l, comma l, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72[10], alle medesime condizioni: per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di euro l.000.000 per ciascuna annualità.
Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, all'articolo l, ha introdotto (nel caso non sia possibile il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) un sostegno al reddito pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività ai sensi dell'art. 41 del c.d. Codice Antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011).
All’onere derivante dalla disposizione, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
Comma 285
(Trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica)
285. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il comma 285 proroga per il biennio 2021-2022 – entro determinati limiti di spesa - la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria. Tale possibilità è attualmente riconosciuta sino alla fine del 2020.
Più in dettaglio, alle suddette imprese è riconosciuta anche per il 2021 e il 2022 la possibilità (di cui all’articolo 22-bis del D.Lgs. 148/2015 - vedi infra) di chiedere la proroga dell’intervento di CIGS, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente[11].
Tale ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
La suddetta proroga opera nel limite di 130 milioni per il 2021 e di 100 milioni di euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a) del D.L. 185/2008).
La disposizione in commento non interviene sulla disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso alla proroga del richiamato trattamento straordinario di integrazione salariale.
In base al richiamato art. 22-bis l’autorizzazione dell’ulteriore periodo di CIGS da parte delle imprese di rilevanza economica strategica è subordinata alla presentazione di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale e alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi:
1. il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario;
2. il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale;
3. per la causale contratto di solidarietà;
4. il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento.
Per le ipotesi da 1 a 3 si prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la quarta ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi.
Per il complesso delle suddette proroghe è fissato un limite massimo di spesa per il 2020 pari a 95 milioni di euro (come previsto dal medesimo art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015 e dall’art. 11-quater, c. 6, del D.L. 162/2019), a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Commi 286-288
(Trattamenti di integrazione salariale in deroga per crisi aziendali)
286. Al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.
287. All'onere derivante dall'attuazione del comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono l'indennità di cui al comma 286 del presente articolo, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
288. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
I commi in esame consentono, a determinate condizioni, che le regioni e le province autonome riconoscano, nel 2021, ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga - per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi -, in relazione all'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni.
Il trattamento in oggetto può essere concesso dalle regioni o dalle province autonome solo previa verifica da parte dell'INPS dell'effettiva disponibilità finanziaria, nei limiti delle risorse, già assegnate al medesimo ente territoriale e richiamate dal comma 287, che residuino rispetto agli utilizzi anch'essi ivi richiamati[12], e in ogni caso nel rispetto di un limite massimo pari a 10 milioni di euro per il 2021.
I medesimi enti territoriali assicurano ai beneficiari dei suddetti trattamenti di integrazione salariale l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Le risorse finanziarie in oggetto erano state stanziate - in favore delle regioni e delle province autonome - per trattamenti anche in deroga di integrazione salariale o di mobilità, ovvero per misure di politica attiva del lavoro. Gli utilizzi richiamati concernono alcune fattispecie di riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga.
Comma 289
(Piani di recupero occupazionale)
289. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il comma 289 stanzia ulteriori risorse pari a 180 milioni di euro sul Fondo sociale per occupazione e formazione volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell’anno 2021.
In dettaglio, la disposizione prevede il rifinanziamento delle misure relative ai piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il 2021 mediante ulteriori 180 milioni di euro per tale anno 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (analogo intervento, da ultimo, per l’anno 2020, è stato disposto dall’art. 1, comma 492, l.160/2019 (Legge di bilancio per il 2020)).
Tali risorse, ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate nell'anno 2021, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, nonché a quelle dell'articolo 53- ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
L’articolo 44, comma 11-bis autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Le risorse stanziate all’uopo, coperte a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Ai sensi dell’articolo 53 ter del dl 50/2017, le risorse finanziarie di cui sopra, come ripartite ai sensi del predetto art. 44, comma 11-bis, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Comma 290
(Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori
delle aree di crisi industriale complessa)
290. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente comma.
Il comma 290, istituisce il “Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021.
In dettaglio, il Fondo è istituito al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per il 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria
I criteri e le modalità di riparto tra le Regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto, sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Le aree di crisi industriale complessa sono territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale. La complessità può derivare o da crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, o da grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio.
In queste aree, l'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha previsto la possibilità di concedere un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa.
Comma 291
(Indennità per i lavoratori della regione Campania)
291. All'articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola: « decreto » sono inserite le seguenti: « , nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti, »;
2) le parole: « delle aree di crisi complessa » sono soppresse;
3) le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
4) le parole: « , nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020 » sono soppresse;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo la parola: « presenza » sono inserite le seguenti: « alla data di presentazione dell'istanza »;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) »;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) »;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Indennità per i lavoratori della regione Campania ».
Il comma 291, modifica l’articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, estendendo a tutti i lavoratori della regione Campania l’indennità prevista per i lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania stessa, e prorogandone, altresì, gli effetti al 2021.
L’articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede, al comma 1, in favore dei lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la concessione, fino al 31 dicembre 2020, di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che subordina l’accesso a tutte le forme di integrazione del reddito al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa. L'indennità, ai sensi del comma 2, non è compatibile con il reddito di emergenza nè è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
d) essere percettori di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe.
In particolare, al comma 1, dell’articolo 1-ter, viene soppresso il riferimento alle aree di crisi complessa (e di conseguenza viene modificata la rubrica dell’articolo, che a tali aree fa riferimento) e la data del «31 dicembre 2020», sostituito con la nuova scadenza della misura al « 31 dicembre 2021 ». Viene, altresì, soppressa la quantificazione finanziaria presente nell’articolo 1-ter , prevista « nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l’anno 2020 ».
Al comma 2 dell’articolo 1-ter, è aggiunto un ulteriore requisito, oltre a quelli già esistenti, che limitano la possibilità di beneficiare della predetta indennità: aver percepito o essere percettori dell’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI) (nuova lettera d-bis));
Dopo il comma 3 dell’articolo, è inserito il comma 3-bis, con il quale, ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Commi 292-293 e 295-296
(Assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività
di pubblica utilità)
292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del presente comma;
c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d) del presente comma;
d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c) del presente comma.
293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 292 del presente articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
295. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per il solo anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2021 ».
296. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo ».
I commi 292 e 293 modificano la disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Le modifiche concernono l'anno 2021, che è l'ultimo anno in cui opera tale disciplina speciale.
I commi 295 e 296 concernono la possibilità di procedere, per alcune delle assunzioni in oggetto, in deroga ad alcune condizioni.
Le modifiche di cui ai commi 292 e 293 riguardano esclusivamente i profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.
In tale ambito, mentre la lettera a) del comma 292 e il comma 293 confermano disposizioni già vigenti (della suddetta disciplina transitoria), le lettere b) e c) del comma 292 prevedono: che le assunzioni siano operate in via diretta (senza selezione) per i casi in cui i lavoratori siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche, anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione; che per i lavoratori non rientranti in quest'ultima fattispecie resti possibile (come già previsto) lo svolgimento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità; che tali procedure di selezione possano essere espletate anche presso pubbliche amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Rispetto a tale quadro, si valuti l'opportunità di chiarire la portata della successiva lettera d) e se in particolare essa consenta la doppia possibilità di procedura (assunzione diretta o di selezione riservata) per tutti i casi in cui i soggetti siano stati in precedenza utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione in forma coordinata e continuativa o altre tipologie contrattuali.
Si ricorda che, in base alla disciplina di cui ai commi da 446 a 449 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni - disciplina posta con riferimento al triennio 2019-2021 -[13], le assunzioni a tempo indeterminato - che possono essere anche a tempo parziale - sono effettuate anche da parte di pubbliche amministrazioni diverse da quelle che abbiano utilizzato in precedenza i soggetti in esame; le assunzioni sono ammesse nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nonché delle risorse finanziarie richiamate dai suddetti commi; fatte salve le nuove previsioni di cui ai commi 292 e 293 in esame, le assunzioni sono effettuate mediante selezioni riservate (con prova di idoneità) per i profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili. Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA.
Le novelle di cui ai commi 295 e 296 estendono la possibilità di procedere, per alcune delle assunzioni oggetto dei precedenti commi 292 e 293, in deroga ad alcune condizioni.
Le deroghe concernono le condizioni del rispetto del piano di fabbisogno del personale e dei limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente e consentono altresì che, fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, ovvero al 31 dicembre 2020 per i lavoratori socialmente utili di cui al comma 296, i soggetti assunti siano in posizione di lavoratori sovrannumerari (in deroga alla dotazione organica). Le deroghe concernono le assunzioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni -.
Comma 294
(Convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili)
294. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
Il comma 294 prevede la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.
Le convenzioni oggetto della proroga sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica"; la proroga concerne anche le convenzioni La proroga è disposta nei limiti della spesa annua già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
297. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il comma 297 incrementa di 55 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per il 2022 le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.
La norma in commento incrementa nella suddetta misura le risorse destinate ai percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall’articolo 110 della L. 205/2017 (pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2018) portando così il relativo finanziamento a 130 mln di euro per il 2021 e a 125 mln di euro per il 2022.
Agli oneri così quantificati si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008).
L’articolo 1, comma 110, della L. 205/2017 ha previsto specifici finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato, a decorrere dal 2018, a carico del richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.
In particolare il comma 110, lettera b), ha stanziato 75 milioni per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro. Tale stanziamento è stato incrementato di 50 milioni di euro per il 2019 dall’art. 1, c. 281, della L. 145/2018 e di 46,7 milioni di euro per il 2020 dall’art. 1, c. 494, della L. 160/2019.
Comma 298
(Incremento del Fondo per l’istruzione
e formazione tecnica superiore)
298. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
Il comma 298 incrementa di € 20 mln per il 2021 il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore.
Preliminarmente, si ricorda che il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 – è stato riorganizzato, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il DPCM 25 gennaio 2008, che ha previsto tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS: per essi, v. infra).
A sua volta, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore è stato istituito dall’art. 1, co. 875, della stessa L. 296/2006.
In particolare, al Fondo confluiscono somme a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della medesima L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, prevista dal già citato art. 1, co. 631, della stessa L. 296/2006) – che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), ammontano a € 14 mln annui e sono specificatamente destinate ai percorsi svolti dagli ITS –, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore[14].
Successivamente, l’art. 1, co. 67, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che il Fondo è incrementato di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 35 mln annui dal 2020, per consentire al sistema degli ITS di aumentare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.
Ancora dopo, l’art. 1, co. 412, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha stabilito che, per il 2020, una quota del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, pari a € 15 mln, era destinata a investimenti in conto capitale non inferiori a € 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0, al fine di favorire, mediante il sistema degli ITS, la diffusione della cultura tecnica e scientifica, necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano.
Da ultimo, sulla base dei criteri previsti dal DM 63 del 14 luglio 2020, il pagamento delle risorse 2020 in favore delle regioni, da riversare agli ITS, pari complessivamente a € 32.079.747,00, è stato disposto con D.D. 863 del 23 luglio 2020.
A seguito di quanto disposto dal comma 298, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, allocato sul cap. 1464 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dispone, per il 2021, in base al DM 30 dicembre 2020, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, di € 68.355.436.
Gli Istituti tecnici superiori
Il DPCM 25 gennaio 2008 ha disposto che gli ITS - istituiti dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) - possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza.
Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale – in base all’allegato A del DPCM – possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l’alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ITS.
Ai percorsi si accede, previa selezione, con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, a seguito, dell’art. 1, co. 46, della L. 107/2015, con un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all’esito di un percorso IFTS, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con D.I. (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272.
In particolare, gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore con riferimento alle seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il Made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Gli indirizzi in cui le aree tecnologiche si articolano sono deliberati dalle regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale.
I percorsi rispondono a standard minimi riferiti, tra gli altri, ai seguenti criteri:
§ hanno durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, i percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri;
§ ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio;
§ i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
§ la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto.
A seguito dell’art. 1, co. 47, lett. f), della L. 107/2015, è stato previsto che gli ITS esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché dotati di un patrimonio non inferiore a € 100.000, possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Successivamente, l’art. 1, co. 467, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha disposto che gli ITS possono comprendere nei piani triennali di attività anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.
Da ultimo, l’art. 1, co. 410 e 411, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) – novellando l'art. 1, co. 468, della L. 145/2018 – ha previsto che, a partire dal 2020, si procede, con frequenza biennale, all'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati. L’attualizzazione è finalizzata all'istituzione di nuovi ITS o all'eventuale accorpamento di quelli già istituiti. A tali fini, deve intervenire un decreto (ora) del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, nonché con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Qui i dati di sintesi del monitoraggio nazionale 2020 sugli ITS effettuato dall’INDIRE.
Commi 299-308 e 312-314
(Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano
gli interventi di integrazione salariale)
299. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'importo di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario.
300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.
301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
303. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e ai sensi dei commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
305. I benefìci di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.
306. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
307. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo.
308. Il beneficio previsto dai commi 306 e 307 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 306 e 307 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
312. Il trattamento di cui ai commi 300 e 304 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.
314. Alle minori entrate derivanti dai commi da 306 a 308, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.
I commi da 299 a 305 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - nella misura massima complessiva di: dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale; dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (commi 300 e 303), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi[15] (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal comma 303); dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 300 citato); novanta giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 304).
Sempre con riferimento agli interventi di integrazione salariale in oggetto (con causale COVID-19), il comma 299 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 5.333,8 milioni di euro per il 2021 (dotazione che in sostanza assorbe anche l'importo, richiamato nel medesimo comma 299, pari a 1.503,8 milioni, derivante, per il medesimo anno 2021, da precedenti norme di spesa in materia, importo che viene, in base al medesimo comma, versato all'entrata del bilancio dello Stato e acquisito all'erario). Una quota del suddetto fondo - quota pari a 4.982,1 milioni di euro - è destinata (commi 313 e 314) alla copertura degli interventi di cui ai commi da 299 a 305 nonché alla copertura dell'esonero contributivo di cui al comma 306; la quota residua (pari a 351,7 milioni) è intesa a garantire (comma 299 citato) la possibilità di ulteriori interventi normativi in materia di integrazione salariale, in relazione all'emergenza da COVID-19.
Il comma 312 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti in esame (diversi da quelli oggetto del summenzionato comma 303). I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Il suddetto comma 306 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato[16], con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di otto settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile[17]. Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio omologo concesso da norme precedenti. Il riconoscimento dello sgravio di cui al comma 306 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (comma 308).
Il comma 307 prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base all'omologa norma precedente possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dei precedenti commi 300 e 303.
Riguardo ai suddetti trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà bilaterale istituiti presso l'INPS e trattamenti di integrazione salariale in deroga, i periodi di integrazione (o le relative frazioni) precedentemente richiesti e autorizzati (con causale COVID-19) con riferimento ai mesi del 2021 sopra menzionati sono imputati (comma 300) alle dodici settimane suddette, che costituiscono, come accennato, il limite massimo di fruizione (con causale COVID-19) per il complesso dei medesimi mesi (quest'ultimo periodo temporale, come detto, varia a seconda del tipo di trattamento).
Per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dei commi in esame non è previsto alcun contributo addizionale. Si valuti l'opportunità di chiarire se anche per le domande presentate in base alle norme già vigenti (in materia di interventi di integrazione con causale COVID-19) operi, con riferimento ai periodi o frazioni di periodo decorrenti dal 1° gennaio 2021, tale esenzione.
Le domande relative ai suddetti trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà bilaterale istituiti presso l'INPS e trattamenti di integrazione salariale in deroga devono essere presentate all’INPS[18], a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (comma 301); in fase di prima applicazione, il termine di decadenza scade il 28 febbraio 2021 (la norma transitoria fa infatti riferimento alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge).
In caso di pagamento diretto della prestazione al dipendente da parte dell’INPS (ivi compreso il trattamento di CISOA)[19], il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo di integrazione salariale[20], ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (comma 302); tuttavia, qualora il termine così determinato sia anteriore al 31 gennaio 2020, il termine medesimo è costituito da quest’ultima data. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente.
Riguardo al suddetto termine relativo all’invio per il pagamento o per il saldo, si ricorda che, nel caso di pagamento diretto dei trattamenti in esame (con la causale COVID-19), la normativa[21] (che già pone il principio di decadenza summenzionato) prevede che la domanda del datore di lavoro contenga anche i dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo - anticipazione che l’INPS dispone entro quindici giorni dal ricevimento della domanda -. In merito, si segnala che, secondo l'interpretazione seguita dalla circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020, nella richiesta del datore di lavoro relativa alla prestazione si può rinunziare al meccanismo dell'acconto. Si ricorda inoltre che, nel caso di decadenza summenzionata, l'INPS provvede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, dell'acconto eventualmente corrisposto[22].
Il comma 303 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS[23] garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale con le medesime modalità summenzionate. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla suddetta prestazione - con causale COVID-19 e per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 - è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per il 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse sono successivamente trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Riguardo al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA)[24], richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 304 ammette i suddetti novanta giorni massimi di trattamento (per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021) in deroga ai limiti di fruizione relativi al singolo lavoratore e al numero minimo di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. Si ricorda che tali deroghe concernono le norme - poste dalla disciplina specifica sul trattamento di integrazione salariale relativo alla categoria in oggetto[25] - che prevedono: un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell'anno; la condizione dello svolgimento annuale di almeno 181 giornate lavorative presso lo stesso datore.
Ai fini della valutazione delle successive richieste di intervento di integrazione salariale (a titolo di CISOA) in base alle suddette norme ordinarie, si segnala che: i trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non vengono considerati ai fini del limite di durata di 90 giorni nell’anno[26]; sono computati come giornate lavorative, ai fini del suddetto requisito di 181 giornate (quest’ultima specificazione è posta dal presente comma 304).
La domanda di trattamento di cui al presente comma 304 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del periodo successivo a quello in cui abbia inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa[27]; qualora il termine così determinato sia anteriore al 28 febbraio 2020, il termine medesimo è costituito da quest’ultima data.
Il comma 304 fa anche riferimento all'ipotesi in cui gli interventi di integrazione a titolo di CISOA (con causale COVID-19) siano stati già richiesti e autorizzati per periodi successivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. Si consideri l'opportunità di valutare se tale norma di chiusura sia superflua, dal momento che il suddetto articolo 1, comma 8, fa riferimento esclusivamente alla concessione di trattamenti fino al 31 dicembre 2020.
Il comma 305 specifica che gli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi ai sensi dei commi precedenti si applicano con riferimento ai lavoratori che siano alle dipendenze del datore di lavoro (richiedente la prestazione) alla data del 1° gennaio 2021[28].
Riguardo all’ambito dei datori di lavoro interessati dalle varie tipologie di intervento summenzionate, si ricorda che, anche in virtù del carattere residuale e di chiusura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga[29], esse, nel loro complesso, coprono quasi tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato[30].
Si ricorda che - mentre, in generale, i trattamenti di integrazione salariale non riguardano i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia di apprendistato diversa da quello professionalizzante (cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) - i trattamenti in deroga in esame sono ritenuti applicabili (cfr. la circolare dell'INPS n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a tutti i lavoratori apprendisti ed ai lavoratori a domicilio; restano esclusi i dirigenti.
Per i datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti in deroga sono subordinati alla conclusione di un accordo - che può essere concluso anche in via telematica - tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (comma 1 dell'articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni). Si ricorda altresì che: per i trattamenti in deroga - così come per gli altri trattamenti in oggetto con causale COVID-19 - l’obbligo dello svolgimento della procedura aziendale di informazione, consultazione ed esame congiunto può essere adempiuto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva circa la richiesta di intervento medesimo[31]; anche per i trattamenti in deroga (così come per gli altri interventi di integrazione salariale in oggetto) sono riconosciuti la contribuzione figurativa e gli oneri accessori (comma 1 citato dell’articolo 22 del D.L. n. 18).
Si ricorda altresì che:
§ i trattamenti ordinari e gli assegni ordinari di integrazione salariale, concessi con la causale COVID-19 in oggetto, non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata previsti dalle norme generali (relative alle medesime tipologie di trattamento) e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste[32];
§ la concessione di uno degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 in oggetto determina una sospensione (per la durata del trattamento) degli obblighi di assunzione derivanti dal cosiddetto collocamento obbligatorio[33].
Il comma 312 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti in oggetto (diversi dagli assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS, assegni che sono invece oggetto del suddetto comma 303). I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Tali limiti sono pari, rispettivamente, a 2.576,8 milioni di euro, 1.067,7 milioni e 282,0 milioni, per un totale pari a 3.926,5 milioni. Ai sensi del medesimo comma 312, l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Si valuti l’opportunità di chiarire se le clausole di monitoraggio e salvaguardia in esame si applichino con riferimento a ciascuno dei limiti di spesa di cui al comma 312.
Come accennato, il comma 306 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato[34], con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di otto settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021[35] e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale (di cui ai commi 300 e 303). L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di maggio e giugno 2020[36] ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile[37]. Si valuti l’opportunità di chiarire se il riferimento concerna i soli interventi di integrazione concessi con causale COVID-19.
Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio omologo concesso dalle norme precedenti, di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126 del 2020) e all'articolo 12, comma 14, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Il presente comma 306 conferma altresì che: lo sgravio non concerne i premi e i contributi dovuti all’INAIL[38]; resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Si ricorda che la circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020 - emanata con riferimento al citato articolo 3 del D.L. n. 104 - ha specificato che l’esonero contributivo in esame è compatibile con le richieste dei suddetti interventi di integrazione salariale con causale COVID-19[39], qualora queste ultime concernano una o più unità produttive diverse dall’unità o dalle unità per le quali si opti per l’esonero.
Peraltro, il comma 307 prevede che i datori i quali abbiano richiesto lo sgravio in base al suddetto articolo 12, comma 14, del D.L. n. 137 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dei precedenti commi 300 e 303[40].
Si valuti l’opportunità di chiarire se, per i datori di lavoro che avessero fatto (prima dell’entrata in vigore della presente legge) richiesta di intervento di integrazione salariale (con causale COVID-19) per periodi compresi in quello oggetto dei precedenti commi 300 e 303, il trattamento di integrazione sia compatibile con lo sgravio o se, in ipotesi contraria, i datori possano revocare (ai fini del godimento dello sgravio) la richiesta di intervento di integrazione.
Dal richiamo del citato articolo 3 del D.L. n. 104 deriva altresì che:
§ l’eventuale violazione dei divieti e delle sospensioni di cui ai commi da 309 a 311 del presente articolo 1, in materia di risoluzioni del rapporto di lavoro, comporta la revoca dell’esonero contributivo, con efficacia retroattiva, e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale con causale COVID-19[41];
§ l'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).
Il comma 308 subordina l'applicazione del beneficio di cui al comma 306 all'autorizzazione della Commissione europea (in base al richiamato articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, e successive modificazioni[42]. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C/2020/1863, e successive modificazioni, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[43] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 31 dicembre 2021[44].
Il comma 313 quantifica gli oneri in materia di integrazione salariale derivanti dai commi 303 e 312 in 4.826,5 milioni di euro, per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare e in 3.034,8 milioni, sempre per l'anno 2021, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Il successivo comma 314 quantifica le minori entrate derivanti dallo sgravio contributivo di cui al comma 316 in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021. Sia il comma 313 sia il comma 314 pongono i rispettivi oneri a carico del fondo di cui al comma 299.
Commi 309-311
(Disposizioni in materia di licenziamento)
309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
310. Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il periodo entro il qual resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
La disposizione estende dal 31 gennaio 2021[45] al 31 marzo 2021 le preclusioni e le sospensioni in oggetto, in relazione a quanto previsto dall’articolo 54 in ordine alla concessione dell’ulteriore periodo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale (per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 con riferimento ai trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga).
In particolare, le disposizioni in commento prevedono che:
§ resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223[46] (cfr. infra, scheda di approfondimento sull’istituto del licenziamento collettivo) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto (comma 309);
§ resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604[47] e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge[48](comma 310).
In base al comma 311, le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
§ dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
§ nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22[49].
L’istituto del licenziamento collettivo (che non trova applicazione nei confronti dei dirigenti) è disciplinato principalmente dall’articolo 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. È sempre obbligatoria la verifica della sussistenza di un nesso di causalità tra la trasformazione produttiva effettuata ed il ridimensionamento dei dipendenti (Cass., 4 dicembre 1998, n. 12297), nonché un nesso di congruità tra gli stessi (cioè una piccola trasformazione produttiva non può comportare un rilevante numero di licenziamenti). Spetta al datore di lavoro provare l’effettività e la definitività della diminuzione del fabbisogno di forza-lavoro, attraverso la mancata sostituzione dei lavoratori licenziati o l’assenza di ulteriori assunzioni. Si ricorda che la procedura stabilita per il licenziamento collettivo è applicata anche alle aziende in CIGS, qualora nel corso o al termine del programma si verifichi la necessità di procedere anche ad un solo licenziamento. La procedura è contenuta nell’articolo 4 della L. 223/1991, che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità (identica in caso di licenziamenti collettivi). In particolare, tale procedura può essere avviata dall’impresa che sia stata ammessa alla CIGS, qualora nel corso di attuazione del programma – che l’impresa stessa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale – ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative (comma 1). La procedura (commi 2-13) consta in una fase cd. Sindacale e in una fase cd. Amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro ed i sindacati tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento.
Commi 315-319
(Sostegno al reddito in favore dei lavoratori della pesca)
315. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il trattamento di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
316. Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.
317. La domanda deve essere presentata all'INPS, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori di cui al comma 316, entro il 30 settembre 2021.
318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per i lavoratori di cui al comma 316, nella misura di 40 euro netti al giorno. Il trattamento non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.
319. Il trattamento di cui al comma 315 è concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
I commi da 315 a 319 riconoscono, nel limite di spesa di 31,1 mln di euro per il 2021, un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale misura è riconosciuta per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.
Nel dettaglio, la suddetta misura è riconosciuta in favore:
§ dei lavoratori marittimi, di cui all’art. 115 del codice della navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari (comma 315);
§ degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi gestita, dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata INPS (di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995) e dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca (di cui alla L. 250/1958). Per tali soggetti, al fine del presente beneficio, la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve essere almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre del 2019. Per tale scopo, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute per l’esercizio dell’attività (comma 316).
La misura in esame è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale e di assegno ordinario concessi, per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021 a seguito dell’emergenza epidemiologica (previsti dai commi da 299 a 308 della legge in esame), nonché con le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (di cui al DM 94343/2016) e dagli altri Fondi di solidarietà bilaterali (di cui al D.Lgs. 148/2015) (comma 315, ultimo periodo).
La relativa domanda deve essere presentata all’INPS (comma 317):
§ per i lavoratori subordinati, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
§ per i lavoratori autonomi, entro il 30 settembre 2021.
Il presente beneficio non concorre alla formazione del reddito, non dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa, né al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare ed è riconosciuto (comma 318):
§ per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di CIG;
§ per gli autonomi, nella misura di 40 euro netti al giorno.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa – pari, come detto, a 31,1 mln di euro per il 2021 – e, qualora dal monitoraggio emerga che il raggiungimento di tale limite anche in via prospettica, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 319).
Misure introdotte per il settore della pesca a seguito dell’emergenza epidemiologica
Tra le misure attualmente vigenti previste in favore del predetto settore – introdotte a seguito dell’emergenza da Covid-19 – si segnala lo sgravio previsto dagli artt. 16 e 16-bis del D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), che riconosce anche a favore delle aziende appartenenti alle filiere della pesca, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relativa a novembre e dicembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
Inoltre, l’art. 10-bis del D.L. 104/2020 ha esteso ai marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca l'applicazione del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Infine, si ricorda che l’art. 222, c. 8, del D.L. 34/2020 ha riconosciuto un’indennità per il mese di maggio 2020, pari a 950 euro, in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.
Comma 320
(Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.A.)
320. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, quale contributo per il funzionamento della società ANPAL Servizi Spa.
Il comma 320 autorizza lo stanziamento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 in favore dell’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.
Si ricorda che l’articolo 11, comma 1, del DL 162/2019 ha disposto, per il 2020, uno stanziamento pari a 10 milioni di euro, sempre come contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a. Come specificato nella relazione tecnica, quindi, la norma in commento stabilizza un contributo finora finanziato anno per anno.
Il successivo comma 1-bis del medesimo articolo 11 ha, inoltre, destinato ulteriori risorse in favore di ANPAL Servizi S.p.a., per le spese di personale e in particolare per nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella misura di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni annui a decorrere dal 2021.
Si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e dell’articolo 4 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, è previsto, inoltre, un contributo permanente, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, per le "ulteriori spese di personale" di ANPAL Servizi S.p.a.
Si ricorda che ANPAL Servizi S.p.a. (originariamente denominata Italia Lavoro Spa[50]) è una società in totale controllo pubblico che opera come soggetto strumentale per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.
Con l’istituzione, ai sensi dell’articolo del decreto legislativo n. 150 del 2015, dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – Agenzia dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, vigilata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – ANPAL Servizi S.p.a ha mutato assetto societario, divenendo ente in house dell’Agenzia. Recentemente, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni - all’articolo 12, comma 3, ha specificato il ruolo di ANPAL Servizi per “garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc”. A tal riguardo, la norma ha assegnato alla Società un significativo ruolo nell’attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro approvato in sede di Conferenza Stato Regioni il 16 aprile 2019.
Si ricorda, infine, che il capitale di ANPAL Servizi S.p.a. è posseduto dall'ANPAL.
Comma 321
(Finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)
321. Per l'esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 321 assegna per il 2021 ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale, che si aggiungono a quelle già previste dal cosiddetto “decreto Agosto” nella misura di 20 milioni di euro.
Nel dettaglio, il comma in commento assegna, limitatamente all’esercizio finanziario 2021, ulteriori risorse pari a complessivi 15 milioni di euro per il finanziamento dei suddetti Istituti, ad incremento di quanto disposto dall’art. 18 del DL 104/2020 (cd “decreto Agosto”) che ha previsto un finanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro annui dal 2020.
La suddetta somma è erogata interamente entro il primo semestre del 2021, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze), da adottarsi entro il 2 marzo del 2021 (sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio in esame).
Il finanziamento per l’attività di istituti di patronato e assistenza sociale è disciplinato dall’articolo 13, della legge n. 152/2001, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota di finanziamento (pari, nella normativa vigente, allo 0,199%) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL.
L’importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:
§ 89,90% all'attività;
§ 10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
§ 0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.
Si ricorda, inoltre, che le risorse destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno in passato subito riduzioni per effetto di diversi provvedimenti, da ultimo l’art. 1, c. 605, della L. 208/2015 che, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, ha disposto una riduzione delle suddette risorse pari a 15 milioni di euro.
Anche l’aliquota di finanziamento degli istituti in questione è stata oggetto di ripetute modifiche, passando dallo 0,226% inizialmente previsto a decorrere dal 2001, allo 0,199% previsto dall’art. 1, c. 605, della L. 208/2015 a decorrere dal 2015.
Parimenti, si è provveduto anche alla rimodulazione della quota di acconto del finanziamento statale, fissata dal 2019 al 78% dall’art. 1, c. 134, della L. 205/2017.
La ripartizione del finanziamento ai sensi del richiamato art. 13 della L. 152/2001 avviene con decreti della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative. L’ultimo di tali decreti, il n. 36 del 18 marzo 2020 (integrato poi da successivi decreti direttoriali) ha disposto la ripartizione tra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di 328 milioni di euro a titolo di prima anticipazione per il 2019
Commi 322 e 323
(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti
con bambini al seguito in case-famiglia)
322. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
323. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui al comma 322 del presente articolo sono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il limite di spesa massima di cui al medesimo comma 322.
Il comma 322 istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo, per finanziare la predisposizione di case famiglia protette. Al riparto delle risorse tra le Regioni è chiamato a provvedere il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e sentita la Conferenza Unificata (comma 323).
Il comma 322 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.
Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro della giustizia, con decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e sentita la Conferenza Unificata, provvede al riparto delle risorse tra le regioni. La definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione è demandata allo stesso decreto ministeriale (comma 323). ?
La legge n. 62 del 21 aprile 2011(legge che ha dettato disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori) ha previsto l'istituzione di case famiglia protette, quali strutture residenziali destinate all'accoglienza di:
§ imputate/i genitori, incinte o con prole infraseienne, nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia disposto gli arresti domiciliari presso tali strutture in alternativa alla propria abitazione, luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura e assistenza (art. 284 c.p.p.);
§ madri e padri con prole di età inferiore ai dieci anni, convivente, ammessi alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter o alla detenzione speciale ex art. 47-quinquies;
I requisiti delle case famiglia protette sono stati definiti dal Decreto 8 marzo 2013. In base a tale decreto le case famiglia protette:
§ sono collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, e che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia dei genitori; le strutture hanno caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore;
§ possono ospitare non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole;
§ i profili degli operatori professionali impiegati e gli spazi interni sono tali da facilitare il conseguimento delle finalità di legge;
§ le stanze per il pernottamento e i servizi igienici dei genitori e dei bambini devono tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione in considerazione della possibile presenza di soggetti di sesso maschile;
§ sono in comune i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura (cucina etc. ...);
§ sono previsti spazi da destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all'aperto;
§ sono previsti spazi, di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi;
§ il servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria interviene nei confronti dei sottoposti alla misura della detenzione domiciliare;
§ il Ministro della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture da utilizzare come case famiglia protette.
Attualmente le case famiglia protette attive sul territorio nazionale sono due: una a Roma, la casa di Leda e un'altra a Milano gestita dalla Associazione Ciao Onlus.
Tali strutture vanno tenute distinte dagli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).
Commi 324-328
(Fondo per le politiche attive del lavoro)
324. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato « Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU », con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo pari, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma nazionale di cui al presente comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU.
325. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma 324, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.
326. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, adottata previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione di cui al comma 325 e le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 325, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei regimi di accreditamento regionale. In considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del mercato del lavoro, l'assegno di ricollocazione deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore.
327. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 325 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 324 e il relativo riconoscimento è subordinato all'operatività del rispettivo finanziamento nell'ambito del programma React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
328. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 325 a 327 è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React EU.
I commi da 324 a 328, dispongono la istituzione di un “Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU” - con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021.
Nel dettaglio, le risorse di tale Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferirsi successivamente alla Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). – sono in parte utilizzate, per un importo pari a 233 milioni di euro per l’anno 2021, per l’istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all’inserimento occupazionale, volto all’inserimento occupazionale mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra i soggetti disoccupati e i centri per l’impiego al fine dell’inserimento lavorativo (ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 150/2015). Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro sono rideterminate nell’ambito del Programma in esame.
L’individuazione delle prestazioni connesse al Programma - individuate tra quelle ammissibili al finanziamento del Programma React EU (vedi infra) -, nonché la declinazione dei medesimi a seconda della tipologia di beneficiari, è demandata ad apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 324).
Nelle more dell’istituzione del Programma GOL e nel limite di 267 mln di euro per il 2021, la disposizione in commento (comma 325) prevede che l’assegno di ricollocazione – che consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione – è riconosciuto anche ai soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione di coloro che, beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti per l’accesso al pensionamento al termine della fruizione degli stessi:
? collocazione in cassa integrazione;
? sospensione del rapporto di lavoro con collocazione in cassa integrazione per cessazione di attività;
? percezione di NASpI o DIS-COLL da oltre 4 mesi. Conseguentemente, viene soppresso il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 4/2019 che sospende sino al 31 dicembre 2021 l’erogazione di tale assegno in favore dei percettori di NASpI.
Sul punto, si segnala che, in base alla normativa vigente, il predetto assegno di ricollocazione è riconosciuto ai percettori del reddito di cittadinanza e ai lavoratori in Cassa integrazione straordinaria, a condizione che i profili e ambiti di questi ultimi siano previsti dall’Accordo di ricollocazione sottoscritto dalla loro azienda e dalle organizzazioni sindacali.
Le modalità di erogazione del predetto assegno di ricollocazione – che deve prevedere anche un piano di riqualificazione diretto a colmare il fabbisogno formativo del beneficiario - sono definite da apposita delibera del Cda di ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l’impiego o dai servizi per il lavoro accreditati (comma 326).
Infine, si precisa che l’efficacia delle misure previste dall’articolo in commento è subordinata all’approvazione dell’ammissibilità delle stesse al finanziamento nell’ambito del Programma React EU (comma 328).
Si ricorda che l’iniziativa REACT-EU (47,5 miliardi di euro, previsti tramite Next generation EU) è specificamente adottata per gli anni 2021-2022 per assegnare risorse supplementari volte a rafforzare l'economia e l'occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19.
Comma 329
(Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)
329. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Il comma 329 opera il rifinanziamento del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
Si ricorda che il fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione finanziaria limitata al triennio 2018-2020 - pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e (in base all'incremento disposto dall'articolo 25, comma 4-octies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) a 7 milioni di euro per il 2020[51] -.
Al fondo in esame (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme) in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175[52].
In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni sopra indicate, anche in partenariato tra di esse. I progetti devono prevedere "lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:
a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari".
Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.
Commi 330-332
(Fondo per l’Alzheimer e le demenze)
330. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato « Fondo per l'Alzheimer e le demenze », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
331. Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze - strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
332. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
I commi 330-332 istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute un “Fondo per l'Alzheimer e le demenze”, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze.
Il comma 330, allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un “Fondo per l'Alzheimer e le demenze”, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 del presente disegno di legge.
Il comma 331 precisa che tale fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze per le strategie di promozione e miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. Il Fondo è volto inoltre a finanziare gli investimenti effettuati delle Regioni e delle Province autonome anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, finalizzati al potenziamento della diagnosi precoce del trattamento del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, anche al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
Il comma 411, articolo 1, della legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232 del 2016) ha stabilito che, in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, con riferimento alla condizione di disabilità molto grave, sia compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer. Peraltro, il successivo decreto di riparto 27 novembre 2017 del fondo per le non autosufficienze ha attribuito le risorse, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, alla disabilità grave, oltre che gravissima (nella quale è compresa, tra l’altro, la sclerosi laterale amiotrofica).
Il comma 332 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, l’individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del predetto Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
Comma 333
(Detrazioni per spese veterinarie)
333. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « di euro 500 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 550 ».
Il comma 333 innalza a 550 euro (rispetto ai previgenti 500 euro) la spesa massima detraibile per spese veterinarie.
La normativa in materia (articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi) prevede che per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime calcolata nel limite massimo di 500 euro (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro).
La disposizione in esame innalza tale soglia portandola a 550 euro.
Si ricorda che la detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 19/E, 8 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate).
Inoltre la detrazione d’imposta, come stabilito dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 (regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta), non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.
Comma 334
(Fondo caregiver)
334. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il comma 334 istituisce un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cd. caregiver (prestatore di cure) familiare, con una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 pari a 30 milioni di euro per ciascun anno.
Il comma 334 dispone l’istituzione di un Fondo cd. caregiver destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell’attività non professionale del prestatore di cure familiare, come definita dall’articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) (v. box), con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio 2021-2023.
La relazione illustrativa indica che l’istituendo Fondo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In proposito si deve sottolineare che il decreto legge 86/2018 (L. 97/2018) per il riordino delle attribuzioni ministeriali, per quanto qui interessa, in materia di famiglia e disabilità, novellando con l’articolo 3 la disposizione del comma 254, articolo 1, della citata legge di bilancio 2018, ha destinato il Fondo denominato “per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” - con risorse stanziate nel bilancio della Presidenza del Consiglio (e non più presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) - ad interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, prevedendo che la definizione dei criteri di riparto e le modalità dell’utilizzo del medesimo fondo siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.
In base alla normativa vigente disposta ai commi 254-256, articolo 1, della citata legge di bilancio per il 2018, per il triennio di programmazione di bilancio 2018-2020 era stata perciò disposta l’istituzione di un analogo Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, anche in quel caso finalizzato a sostenere gli interventi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare. La norma, istituendo il predetto Fondo (comma 254), ha dettato la definizione dei soggetti interessati (comma 255), con l’onere previsto di 20 milioni di euro per ciascun anno coperto a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
Il Fondo è stato poi rifinanziato di ulteriori 5 milioni per il triennio di programmazione 2019-2021 dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 483-484, della legge 145/2018). Per la gestione della procedura di pagamento delle somme residue, il citato comma 484 ha inoltre previsto che al termine di ciascun esercizio finanziario le stesse, qualora non impiegate, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Ciò in quanto, non essendo gli interventi legislativi stati ancora approvati, le risorse risultano attualmente inutilizzate.
Si sottolinea, peraltro, che sul sito del Governo si dà notizia dell’Intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-regioni il 16 ottobre 2020 sul decreto di riparto (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale) delle risorse del predetto Fondo per un ammontare di 68.314.662 euro (suddivisi in 20 milioni per il 2018 e circa 24,5 milioni per il 2019 e 23,9 milioni per il 2020), con l’indicazione che le risorse siano destinate alle Regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità alle seguenti destinazioni: caregiver che assistono persone in condizione di disabilità gravissima (v. art. 3 D.M. 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016); caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative durante l’emergenza sanitaria (comprovata da idonea documentazione); programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.
Le Regioni successivamente saranno chiamate a destinare le risorse ai comuni e agli ambiti territoriali in base agli interventi presentati. Inoltre, il Dipartimento per le politiche della famiglia è chiamato a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati.
La figura a fini giuridici del caregiver familiare è stata definita al comma 255 della citata legge di bilancio 2018, come persona che assiste e si prende cura dei seguenti soggetti:
coniuge;
una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della L. n. 76/2016;
In proposito, la legge n. 76 del 2016 – si ricorda - regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali. L'unione civile tra persone dello stesso sesso, che può essere considerata "formazione sociale" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, avviene mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Sono invece considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune. Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai coniugi (in buona parte così codificati in base ad alcuni orientamenti giurisprudenziali).
familiare o affine entro il secondo grado;
anche di un familiare entro il terzo grado, nei casi individuati dall’art. 33, comma 3, della L. 104/1992[53], che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative:
- sia non autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé;
- sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992;
Quest’ultimo riferimento normativo individua l’handicap grave, in termini di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
- sia titolare di indennità di accompagnamento.
Al riguardo si rileva che la legge n. 18/1980 ha disciplinato l’indennità di accompagnamento quale sostegno economico a carico di risorse statali erogate dall’Inps in 12 mensilità, indipendentemente dal reddito del beneficiario e in regime di esenzione fiscale. Esso è corrisposto a persone per le quali viene accertato uno stato di totale invalidità o incapacità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore. L’accertamento mediante certificazione dell’invalidità del 100% non occorre per i minorenni e per gli ultrasessantacinquenni per i quali basta anche la sola difficoltà nel deambulare da soli e la necessità di assistenza continua in quanto incapaci di svolgere da soli i comuni atti della vita quotidiana.
335. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.
Il comma 335 integra di 5 milioni di euro il Fondo Povertà per ciascun anno del triennio 2021-2023, riservando tale stanziamento a interventi sperimentali in favore dei giovani che, al compimento dei 18 anni, in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, vivono fuori dalla propria famiglia di origine (Care leavers).
Il comma in esame rinnova una misura introdotta dalla legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della legge 205/2017).
Più in particolare, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo Povertà), è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tale stanziamento è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.
La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo esigenze indifferibili.
La legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della legge 205/2017) ha introdotto in via sperimentale una misura finanziata per 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, da destinare ad interventi per il sostegno dei Care leavers. Gli interventi, anche limitati sul piano territoriale, hanno la finalità di garantire la continuità dell'assistenza riferita al percorso di crescita dei giovani verso l'autonomia, fino al 21° anno di età.
La misura, denominata “Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell'autorità giudiziaria”, è stata finanziata mediante quote riservate a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Per il 2018, i criteri di riparto del Fondo sono stati indicati all'interno del decreto del 18 maggio 2018 di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto il documento Interventi in via sperimentale in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, per affiancare gli operatori dei servizi sociali, nonché degli altri servizi territoriali che con essi collaborano, nella predisposizione dei progetti individualizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, da definire con l’attiva partecipazione del ragazzo/ragazza. La definizione del progetto, che prevede specifici impegni da parte del beneficiario e sostegni da parte dei servizi territoriali, richiede sia svolta preventivamente una valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del ragazzo che lascia la presa in carico da parte dei servizi, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dei fattori ambientali e di supporto presenti.
Si ricorda infine, che l'art. 67-bis del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha inserito i Care leavers fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 68/1999.??
Comma 336
(Proroga opzione donna)
336. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 » e, al comma 3, le parole: « entro il 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2021 ».
Il comma 336 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 previsto in precedenza.
La norma in commento – modificando l’articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 - prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle donne secondo le regole di calcolo del sistema contributivo[54] venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020 - in luogo del 31 dicembre 2019 (vedi infra) e indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione, che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data - un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Si ricorda che, in base a quanto previsto dal richiamato art. 16, c. 1, del D.L. 4/2019, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre al suddetto trattamento pensionistico si applica quanto disposto dall’art. 12, c. 2, del D.L. 78/2010, secondo cui il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Conseguentemente, la medesima disposizione in esame - modificando l’articolo 16, comma 3, del D.L. 4/2019 - posticipa al 28 febbraio 2021 (in luogo del 29 febbraio 2020) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.
Sul punto, si ricorda che il richiamato art. 16, c. 3, del D.L. 4/2019 dispone che al suddetto personale si applica la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici di cui all’art. 59, c. 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno[55].
Per quanto concerne la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato in oggetto, il messaggio dell’INPS n. 217 del 2021 specifica che, tenuto conto della data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, questa non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021 per le lavoratrici dipendenti del settore privato e autonome (la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima), e al 2 gennaio 2021 per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico (la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria).
Per quanto concerne le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, il medesimo messaggio INPS ricorda che queste, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.
Inoltre, si precisa che il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.
La Relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge di bilancio evidenzia, come da tabella seguente, gli effetti complessivi per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020
Anno |
Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno |
Onere (+)/risparmio (-) |
Effetti finanziari complessivi
(milioni di euro) |
||
(milioni di euro) |
|||||
(migliaia di unità) |
Pensioni |
TFS/TFR |
Totale |
Totale |
|
2021 |
13,7 |
83,5 |
- |
83,5 |
83,5 |
2022 |
24,4 |
267,7 |
- |
267,7 |
267,7 |
2023 |
24,8 |
365,3 |
101,4 |
466,7 |
448,4 |
2024 |
18,5 |
312,1 |
137,7 |
449,8 |
425,0 |
2025 |
11,7 |
194 |
92,1 |
286,1 |
269,5 |
2026 |
3,5 |
82,6 |
34,1 |
116,7 |
110,6 |
2027 |
0,8 |
9,4 |
-3,8 |
5,6 |
6,3 |
2028 |
- |
-31 |
-119,5 |
-150,5 |
-129,0 |
2029 |
- |
-31 |
-152,7 |
-183,7 |
-156,2 |
2030 |
- |
-31 |
-99,2 |
-130,2 |
-112,3 |
La cosiddetta opzione donna è una misura sperimentale introdotta dall’art. 1, c. 9, della L. 243/2004 che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le lavoratrici dipendenti, o 58 anni, per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.
Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.
La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati entro il 31 dicembre 2015 ha posto significativi problemi interpretativi. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato risoluzioni (rispettivamente la 7-00159/2013 e la 7-00040/2013) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.
Successivamente, l’art. 1, c. 281, della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'accesso all'istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la maturazione dei requisiti entro tale data.
L’art. 1, c. 222 e 223, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita. Più specificamente, si estende, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la frazione di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale).
Successivamente, l'articolo 16 del D.L. 4/2019 ha esteso la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.
Il suddetto termine del 31 dicembre 2018 è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2019 dall’art. 1, c. 476, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020)[56].
Commi 337 e 338
(Disposizioni in materia di Pensioni di cittadinanza e Isee)
337. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:
« 6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6 ».
338. All'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima ».
I commi 337 e 338 dispongono misure di semplificazione in materia di pensioni di cittadinanza e di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
In dettaglio, la disposizione del comma 337 sostituisce il comma 6-bis dell’articolo 5 del dl 4/2019, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica per la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7 del medesimo decreto legge, in base al quale la pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del dl 104/2019, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6 dell’articolo 5.
In base a tale disposizione, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Il comma 338 sostituisce, infine, all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, la lettera a), in base alla quale, ai fini del calcolo dell'ISEE, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorra, tra gli altri, il requisito della “residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro, con la seguente: «a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica di cui all’articolo 10, in alloggio non di proprietà di un suo membro”.
Commi 339 e 340
(Proroga Ape sociale)
339. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 179, alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 186, le parole: « 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026 ».
340. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.
I commi 339 e 340 prorogano a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
A seguito della suddetta proroga - mediante modifica della norma istitutiva dell’Ape sociale (art. 1, c. 179 della L. 232/2016) – vengono incrementati i limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della medesima L. 232/2016, che stabilisce i limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio, che, in base alla modifica operata dalla norma in esame, diventano i seguenti: 411,1 milioni di euro per il 2021, 285,1 per il 2022, 169,3 per il 2023, 119,9 per il 2024, 71,5 per il 2025 e 8,9 per il 2026 (comma 339).
Sul punto, la Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio originario precisa che il maggiore onere derivante dal suddetto incremento della relativa autorizzazione di spesa, che costituisce in ogni caso limite di spesa, è parametrato a circa 13.900 nuovi soggetti, con anzianità contributiva inferiore ai 38 anni, in considerazione del canale di uscita con 62 anni di età e 38 (quota 100) che rientreranno nella proroga dell’attuale norma, per un importo medio dell’indennità pari 1.140 euro mensili.
Inizialmente, il richiamato comma 186 ha disposto che il beneficio dell’indennità fosse riconosciuto, a domanda, entro i seguenti limiti annuali di spesa (già incrementati dall’art 1, c. 162, lett. h), della L. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018): 300 milioni di euro per il 2017, 630 milioni di euro per il 2018, 666,5 milioni di euro per il 2019, 530,7 milioni di euro per il 2020, 323,4 milioni di euro per il 2021, 101,2 milioni di euro per il 2022 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2023.
A seguito della proroga dell’Ape sociale per il 2019 disposta dall’art. 18 del D.L. 4/2019, i suddetti limiti di spesa sono poi stati ulteriormente incrementati, dal medesimo art. 18, nella misura di: 16,2 milioni di euro per il 2019, 131,8 milioni di euro per il 2020, 142,8 milioni di euro per il 2021, 104,1 milioni di euro per il 2022, 51,0 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro per il 2024. Conseguentemente, il medesimo art. 18 del D.L. 4/2019 ha contestualmente soppresso l’art. 1, c. 167, della L. 205/2017, che aveva istituito il Fondo APE sociale nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio.
A seguito della proroga dell’Ape sociale per il 2020 disposta dall’art. 1, c. 473, della L. 160/2019[57], i suddetti limiti di spesa sono poi stati ulteriormente incrementati, dal medesimo comma 473, nella misura di 108 milioni di euro per il 2020, di 218,7 milioni di euro per il 2021, di 184,6 milioni di euro per il 2022, di 124,4 milioni di euro per il 2023, di 57,1 milioni di euro per il 2024 e di 2,2 milioni di euro per il 2025
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (definiti con il D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
La norma in commento prevede, inoltre, che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all’APE sociale (di cui al secondo e terzo periodo dell’articolo 1, comma 165, della L. 205/2017 – vedi infra), si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2021 (comma 340).
Pertanto, devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell’istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2021, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2021. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.
Il richiamato comma 165 semplifica la procedura per l'accesso all’APE sociale, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.
In particolare, il secondo periodo del comma 165 stabilisce che i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell’istituto nel corso dell'anno 2018 dovevano presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l’accesso all’istituto e l’eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.
I soggetti che possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale, come specificato anche nel messaggio INPS n. 62 del 2021, sono coloro che maturano tutti i requisiti previsti nel corso del 2021, nonché tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (termine da ultimo prorogato dal DL 4/2019), l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.
In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016 (come modificati sostanzialmente dalla L. 205/2017) possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. È stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.
Inoltre:
- per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);
- per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.
Si ricorda anche l’istituzione, ad opera della L. 205/2017, del Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità, Fondo successivamente soppresso dall’art. 18 del D.L. 4/2019.
L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:
- mancata cessazione dell'attività lavorativa;
- titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
- soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
- soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.
L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.
Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.
Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.
Si segnala che l’art. 53, c. 1, del D.L. 50/2017 attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale).Le attività lavorative gravose si considerano svolte in via continuativa (che, come detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della L. 205/2017, l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita, prevista per alcune categorie di lavoratori, non si applica ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale.
Commi 341-344
(Raccolta delle sottoscrizioni per la richiesta
di referendum con modalità digitale)
341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
342. La dotazione del fondo di cui al comma 341 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021.
344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
I commi 341-344 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia un fondo, da destinare alla Presidenza del Consiglio, per la realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali ai fini degli adempimenti necessari per la richiesta di referendum ai sensi dell’articolo 8 della L. 352/1970.
Si prevede inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2022, per le richieste di referendum la raccolta, tramite la piattaforma, delle sottoscrizioni e dei dati possa avvenire in forma digitale ovvero con le modalità previste dal codice per l’amministrazione digitale (CAD). Le sottoscrizioni per i referendum tramite firma digitale sono inoltre esentate dall’autenticazione del pubblico ufficiale.
La legge 352/1970 stabilisce che la richiesta di referendum sia effettuata con la firma di 500.000 elettori apposta su fogli recanti il testo della richiesta di referendum e che le sottoscrizioni debbano essere autenticate dai soggetti previsti dalla legge (notaio, cancelliere di tribunale, segretario comunale ecc.).
Secondo quanto evidenziato al comma 341 la norma avrebbe l’obiettivo di “contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantirne il diritto alla partecipazione democratica”.
La dotazione del fondo è di 100.000 euro all’anno a decorrere del 2021 (comma 342); conseguentemente il fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 100 mila euro annui dal 2021.
Il termine per l’entrata in funzione della piattaforma, a cui provvede la Presidenza del Consiglio, è fissata al massimo al 31 dicembre 2021 (comma 343).
A sua volta, il comma 344 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2022, per le richieste di referendum la raccolta, tramite la piattaforma, delle sottoscrizioni e dei dati (di cui al secondo comma dell’art. 8 della L. 352/1970, ossia nome, cognome luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune di iscrizione nelle liste elettorali) possa avvenire in forma digitale ovvero con le modalità previste dal codice per l’amministrazione digitale (CAD).
Il CAD (art. 20, comma 1-bis) prevede i seguenti casi in cui un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta:
§ quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata;
§ quando è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
L’articolo 8 della L. 352/1970 fa espresso riferimento alle richieste di referendum costituzionale ma la disposizione in esame si applica anche al referendum abrogativo in virtù del rinvio operato dall’articolo 40 della medesima legge 352, che dispone l’applicazione a tale tipologia di referendum delle disposizioni, in quanto compatibili, del Titolo I della legge relativo al referendum previsto dall’articolo 138 Cost.
La disposizione in esame, oltre a consentirne la raccolta digitale, dispone che le sottoscrizioni per i referendum tramite firma digitale sono esentate dall’autenticazione del pubblico ufficiale (notaio, cancelliere di tribunale, segretario comunale ecc.) come previsto per le firme apposte su fogli cartacei dal terzo comma dell’art. 8 della L. 352/1970.
Si ricorda che la legge n. 165 del 2017 ha demandato (articolo 3, comma 7) ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione, in via sperimentale, della raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata.
Si ricorda, altresì, che l'articolo 1, commi 627-628 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha istituito il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il Fondo è finalizzato all'introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum. La sperimentazione è riferita al voto degli italiani all'estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
345. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018-2023 ».
Il comma 345 estende sino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (cd isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
La predetta possibilità è stata introdotta - limitatamente al triennio 2018-2020 - dall’art. 1, c. 160, della L. 205/2017 che ha modificato la disciplina dell’istituto dell’esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione, di cui all’art. 4, c. 1-7, della L. 92/2012 - vedi infra), fruibile per i lavoratori interessati da eccedenze di personale i quali raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, elevando tale limite da 4 a 7 anni.
Per quanto concerne la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato in oggetto, l’INPS, con il messaggio n. 227 del 2021, precisa che l’ultima decorrenza ammessa è il 1° dicembre 2023 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023.
L’articolo 4, commi 1-7, della L. 92/2012, ha introdotto l’esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione), utilizzato nei casi di eccedenza di personale, con specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base a tali accordi, che devono essere validati dall’INPS, il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino a che non si siano perfezionati i requisiti per il pensionamento.
Commi 346-348
(Disposizioni speciali sui requisiti e le decorrenze dei trattamenti pensionistici - cosiddetta nona salvaguardia pensionistica)
346. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
347. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il temine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 346 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 346 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefìci previsti dai medesimi commi.
348. I benefìci di cui al comma 346, che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.
I commi in esame consentono l'applicazione delle norme vigenti prima del 6 dicembre 2011 sui requisiti per il trattamento pensionistico e sulle relative decorrenze iniziali, in favore di un contingente massimo di 2.400 soggetti, rientranti in alcune fattispecie, nel rispetto di un limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per il 2021, di 33,5 milioni per il 2022, di 26,8 milioni per il 2023, di 16,1 milioni per il 2024, di 3,2 milioni per il 2025 e di 0,6 milioni per il 2026.
L'introduzione di tale contingente costituisce la cosiddetta nona salvaguardia pensionistica, in quanto si aggiunge ad altri contingenti analoghi, previsti da norme precedenti.
Il nuovo contingente può concernere i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie, a condizione che la prima decorrenza virtuale del trattamento pensionistico, determinata secondo la suddetta disciplina previgente, non sia successiva al 4 aprile 2012[58]. In ogni caso, il trattamento pensionistico riconosciuto nell'ambito del contingente non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.
Le suddette categorie riguardano:
§ i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 e che possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile, alla data del 6 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
§ i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 - ancorché al 6 dicembre 2011 non avessero un contributo volontario accreditato (o accreditabile alla predetta data) -, a condizione che avessero almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgessero attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
§ i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, dopo il 30 giugno 2012, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
§ i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto nel periodo 1° luglio 2012-31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, dopo la cessazione, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
§ i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche qualora abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, attività lavorative, purché non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
§ i lavoratori che nel corso del 2011 fossero in congedo per assistere figli in situazione di handicap grave[59];
§ i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato; da tale fattispecie sono esclusi, tuttavia, i lavoratori del settore agricolo e quelli con qualifica di stagionali.
Le domande per l'applicazione della disciplina previgente in oggetto devono essere presentate entro il 2 marzo 2021, ai sensi del comma 347; quest'ultimo disciplina la procedura (anche facendo rinvio alle disposizioni del D.M. 14 febbraio 2014) e reca le clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziaria, ai fini del rispetto (anche in via prospettica) dei summenzionati limiti, relativi al numero di soggetti e alla spesa. Il criterio di priorità nell'accoglimento delle domande (nell'ambito del contingente unico in esame) è costituito dalla data di cessazione del rapporto di lavoro oggetto delle fattispecie summenzionate; a tali fini, per i lavoratori che fossero nella suddetta fattispecie di congedo e che siano ancora in attività di lavoro, si fa riferimento alla data del 1° gennaio 2021.
Comma 349
(Contratto di espansione interprofessionale)
349. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi »;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefìci di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze »;
d) al comma 6, le parole: « al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis »;
e) al comma 7, le parole: « dal comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 5 e 5-bis » e le parole: « e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022 ».
Il comma 349, proroga al 2021 le disposizioni relative alla applicazione sperimentale del contratto di espansione estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, entro specifici limiti, fino a 250 unità. La disposizione interviene, altresì, sul versamento a carico del datore di lavoro per la NASPI e sul versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, riducendone gli importi.
In dettaglio, la disposizione prevede la proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione di cui all’art 41, d.lgs. n. 148/2015, che viene in tal senso modificato, estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti (tale previsione era già presente nel testo originario del disegno di legge) e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis del predetto art. 41 (introdotto dalla disposizione in esame), fino a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi (lett. a) e b)).
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 41 del d.lgs/ 148/2015, ai commi da 1 a 3, prevede, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità, la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo d.lgs, relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Viene, altresì, introdotto il comma 5-bis all’articolo 41 (lett. c)), prevedendo, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione della stessa NASPI (di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), mentre la formulazione attualmente vigente del comma 5 prevede un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI. Inoltre, il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa, in base all’’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.
In base all’articolo 12, comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui sopra, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore.
Allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui sopra, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l’anno 2021, 132,6 milioni di euro per l’anno 2022, 40,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 3,7 milioni per l’anno 2024 (la lett. c) del disegno di legge originario quantificava, invece, ulteriori risorse per di 36,1 milioni di euro per l’anno 2021, di 33,10 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023).
Se nel corso della procedura di consultazione di cui sopra emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Con la lettera c-bis del comma, inoltre, si estende al comma 5-bis, introdotto dalla disposizione in esame, quanto previsto dal comma 6 dell’art. 41 e cioè che la prestazione di cui al comma 5 può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
Infine, viene incrementata, già dall’articolo 62 del disegno di legge originario, la provvista finanziaria del comma 7 dell’articolo 41, che viene modificata di 101 milioni di euro per l’anno 2021 e di 102 milioni di euro per l’anno 2022 (lett. d)). Tali risorse sono utilizzate a copertura degli oneri di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 41.
Ai sensi del comma 7, per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria, che non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020.
Comma 350
(Calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico)
350. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
Il comma 350 concerne il calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale in cui alcune settimane non sono interessate da attività lavorativa (lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico). L'intervento normativo in esame è inteso a recepire l'indirizzo giurisprudenziale costante, in base al quale anche le settimane in oggetto sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico (nella misura in cui il rapporto tra l'ammontare della contribuzione annua ed il numero complessivo delle settimane sia almeno pari al minimale contributivo settimanale).
Più in particolare, la norma in esame prevede che: per i contratti di lavoro a tempo parziale in oggetto, che siano in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2021) o che abbiano decorrenza iniziale successiva, il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determini rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale; per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti prima della suddetta data, il riconoscimento delle settimane in oggetto è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione. In ogni caso, i trattamenti pensionistici liquidati in base alla nuova norma non possono avere decorrenza anteriore alla suddetta data di entrata in vigore.
L'intervento normativo in esame non concerne i dipendenti pubblici, per i quali, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 (come ricordano le relazioni illustrativa e tecnica dell'originario disegno di legge di bilancio).
Si ricorda che, per i lavoratori dipendenti privati, in base all'articolo 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, il numero dei contributi settimanali da accreditare nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite (o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo), sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato[60].
La giurisprudenza, tuttavia, come detto, in base al principio di parità di trattamento, ha riconosciuto il diritto alla suddetta riparametrazione dei contratti di lavoro a tempo parziale in esame.
Commi 351-355
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposizione in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)
351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
352. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 351, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
353. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021.
354. All'articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 18 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 28 milioni di euro ».
355. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 5 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000.000 di euro annui ». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
I commi 351-355 recano autorizzazioni di spesa per il pagamento delle indennità di ordine pubblico e delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia, compreso il Corpo di polizia penitenziaria, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco, nonché per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.
Inoltre, incrementa il Fondo risorse decentrate (+ 10 milioni) e l'indennità di amministrazione (+ 5 milioni) del personale contrattualizzato non dirigente dell'amministrazione civile dell'Interno.
Per quanto riguarda le Forze di polizia e i Vigili del fuoco, al fine di garantire le attività connesse all'emergenza epidemiologica anche per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, sono autorizzate le seguenti spese:
§ 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali (comma 351);
§ 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia (comma 351);
§ 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco (comma 352);
§ 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria (comma 353).
Inoltre, incrementa di 10 milioni di euro dal 2021 il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'amministrazione civile dell'Interno, attraverso una modifica della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 149) che aveva già incrementato di 18 milioni il Fondo, al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal predetto personale. Il Fondo risulta quindi incrementato di 28 milioni a partire dal 2021 (comma 354).
Viene incrementata di 5 milioni a decorrere dal 2021 anche l'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. Tali risorse si vanno ad aggiungere a quelle di pari importo autorizzate dall'articolo 21-bis del D.L. 162/2019 (comma 355).
Commi 356-361
(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto)
356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.
357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.
358. Sono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020. Le predette disponibilità sono altresì utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa.
359. Agli oneri derivanti dai commi 356 e 357 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 357, si provvede, quanto a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
360. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277 sono inseriti i seguenti:
« 277-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'INPS trasmette le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i successivi sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.
277-ter. All'esito della procedura indicata al comma 277-bis, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:
a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;
b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.
277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-bis a 277-quater, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016.
277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021 ».
361. In conseguenza di quanto disposto dal comma 360 del presente articolo, all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « , 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 ».
I commi da 356 a 361, prevedono: a decorrere dal 1° gennaio 2021, che l’INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata e, per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 (commi 356-359); disposizioni volte ad accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali, presso INPS ed INAIL, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario (commi 360-361).
In dettaglio, le disposizioni di cui ai commi 356-359 prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che l’INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto (di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo e in caso di premorte agli eredi (indicati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124). Essa è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali dell'ordinamento (comma 356).
Per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021 l'INAIL, sempre tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso (comma 357).
Le risorse del predetto Fondo alla data del 31/12/2020, vengono utilizzate per far fronte sia alle prestazioni aggiuntive in favore dei lavoratori esposti all’amianto previste dal comma 243 del medesimo art. 1, con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data, sia per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi, sempre con riferimento ad eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa (comma 358).
Ai sensi del predetto comma, infatti, il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
Agli oneri derivanti dai commi 356 e 357, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l’anno 2021, 40,5 milioni di euro per l’anno 2022, 42,15 milioni di euro per l’anno 2023, 43,8 milioni di euro per l’anno 2024, 45,3 milioni di euro per l’anno 2025, 46,8 milioni di euro per l’anno 2026, 48,15 milioni di euro per l’anno 2027, 49,35 milioni di euro per l’anno 2028, 50,4 milioni di euro per l’anno 2029, e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 relativamente al comma 357, si provvede quanto a 22 milioni annui a decorrere dal 2021 mediante le economie derivanti dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 359).
In base a tale disposizione, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.
Il comma 360 in commento, introduce, all’articolo 1, comma 277 di cui sopra, i commi da bis a sexies, prevedendo:
§ al comma 277–bis, termini perentori per la presentazione della documentazione fornita dal datore di lavoro, su richiesta dell’INPS, a integrazione delle domande già presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della richiamata legge n. 208 del 2015. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione in commento. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l’lNPS trasmette le istanze complete della relativa documentazione all’INAIL, che entro sessanta giorni, invia all’INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti di legge.
§ al comma 277-ter, che l’INPS, una volta acquisite le certificazioni tecniche da parte dell’INAIL, decorsi non oltre 60 giorni, debba eseguire un monitoraggio delle domande, secondo i seguenti criteri: a) la data di perfezionamento, nell’anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; b) l’onere previsto per l’esercizio finanziario dell’anno di riferimento, connesso all’anticipo pensionistico e all’eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
§ al comma 277-quater, ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, le modalità di redazione della graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Nel caso in cui l’onere finanziario accertato sulla base della graduatoria sia superiore allo stanziamento previsto per l’anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti, in base alla posizione ricoperta da ciascun lavoratore all’interno della graduatoria.
§ al comma 277 quinquies, per i profili non espressamente disciplinati, il rinvio alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, in quanto compatibili.
§ al comma 277 sexies l’immediato accesso a pensione con il beneficio di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, senza attendere l’esito della procedura di monitoraggio sopra descritta, ai soggetti che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte di INAIL entro il 30 giugno 2020 e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2021[61]. Infine, si stabilisce che la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.
Con il comma 361 vengono,, conseguentemente adeguati i limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: le parole “, 8,3 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “, 11,5 milioni di euro per l’anno 2024, 12,6 milioni di euro per l’anno 2025, 13,5 milioni di euro per l’anno 2026, 13,2 milioni di euro per l’anno 2027, 12,3 milioni di euro per l’anno 2028, 11,8 milioni di euro per l’anno 2029 e 11,0 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030”.
Con riferimento agli oneri recati dalla disposizione, si allega la seguente tabella prodotta dalla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio.
Le norme adottate in relazione ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto sono state dirette ad estendere la platea dei soggetti beneficiari e a riconoscere maggiori facilitazioni agli ex lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata.
In generale, l'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge numero 257 del 1992 ha disposto la concessione di un beneficio previdenziale a determinate categorie di lavoratori che durante l'attività lavorativa siano stati esposti all'amianto. Tale beneficio consiste nell'applicazione ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all'esposizione all'amianto di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare: ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5; al periodo di esposizione all'amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall'INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5; all'intero periodo di esposizione all'amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25, utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Si ricorda che, sino al 1° ottobre 2003, era invece previsto per tale ultima fattispecie un coefficiente pari all'1,5, che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione.
Oltre a ciò, il comma 2 dello stesso articolo 13, ha riconosciuto (con validità limitata a 730 giorni dalla dal 28 aprile 1992), ai lavoratori delle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva (anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari) un trattamento di pensione a condizione che possano far valere almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni (così come prescritto dall'articolo 22 della legge numero 153 del 1969), e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne.
Si fa presente, inoltre, che l'articolo 47 del decreto legge numero 269 del 2003 ha esteso la rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL. In tal senso, il beneficio viene riconosciuto in favore dei lavoratori (anche quelli non assicurati presso l'INAIL) che siano stati esposti per un periodo superiore a 10 anni all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno". La sussistenza dell'esposizione all'amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall'INAIL.
Interventi effettuati nel corso della XVII Legislatura
La materia è stata interessata anche nel corso della XVII Legislatura, da diversi provvedimenti.
In primo luogo, la legge di stabilità per il 2015 numero 190 del 2014 ha recato una serie di norme in materia di amianto.
Più specificamente:
l'articolo 1, comma 112, ha disposto che per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all'amianto in servizio (cioè non beneficiari di trattamenti pensionistici), con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori (dal citato articolo 13, comma 8, della legge numero 257 del 1992);
l'articolo 1, commi 116 e 117, ha esteso la platea di lavoratori esposti all'amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali. Più specificamente, sono state estese (in via sperimentale per il triennio dal 2015 al 2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, ovvero per comprovata esposizione ambientale. Inoltre, in deroga alla normativa previdenziale vigente, è stata applicata la maggiorazione contributiva (di cui al richiamato articolo 13, comma 2, della legge numero 257 del 1992) ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge numero 257 del 1992);
l'articolo 1, comma 115, ha individuato la data del 31 gennaio 2015 (termine successivamente prorogato 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016) come termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell'entrata in vigore del decreto legge numero 269 del 2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge. In sostanza, la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge numero 257 del 1992, in precedenza illustrato). In ogni caso, le conseguenti prestazioni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.
Successivamente in materia è intervenuta la legge di stabilità per il 2016 che ha prorogato per il triennio dal 2016 al 2018 l'applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all'articolo 13, comma 2, della legge numero 257 del 1992) riconosciuta (ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge numero 190 del 2014) ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto-correlata. Inoltre, è stata estesa la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (articolo 1, comma 115, della legge numero 190 dl 2014) che aveva fissato al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali. Contestualmente, è stato istituito un apposito Fondo, finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori (individuati dall'articolo 1, comma 117, della legge numero 190 del 2014), che non abbiano maturato i requisiti pensionistici ivi previsti. Inoltre, il beneficio previdenziale di cui dall'articolo 13, comma 8, della legge numero 257 del 1992 è stato esteso ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione. Infine, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto (con conseguente applicazione della legge numero 257 del 1992), che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non).
In materia è intervenuta anche la legge di bilancio per il 2017 che ha attribuito, a decorrere dal 2017, entro specifici limiti finanziari, il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da alcune malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto, anche per i casi in cui manchi il presupposto dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per il relativo trattamento, il requisito contributivo - pari, secondo la disciplina generale in materia di pensione di inabilità, a 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda - sussiste anche in presenza della sola condizione del versamento di 5 anni di contribuzione. Le patologie in esame sono le seguenti (purché riconosciute di origine professionale, ovvero quale causa di servizio): mesotelioma pleurico; mesotelioma pericardico; mesotelioma peritoneale; mesotelioma della tunica vaginale del testicolo; carcinoma polmonare; asbestosi. I benefìci in esame - che concernono i soggetti iscritti alle forme obbligatorie di base relative ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, e non sono cumulabili con altri benefìci pensionistici previsti dalla normativa vigente - sono riconosciuti, a domanda (nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 30 milioni annui a decorrere dal 2018). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie summenzionate, il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, a parità dei precedenti criteri, della data di presentazione della domanda.
In attuazione delle disposizioni in oggetto è stato emanato il decreto ministeriale del 31 maggio 2017.
Per ulteriori chiarimenti interpretativi sulla disposizione richiamata si veda la circolare INPS numero 7 del 2018.
Infine, l'articolo 13-ter del decreto legge numero 91 del 2017 (cosiddetto decreto per il mezzogiorno) ha previsto benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
In particolare:
sono ampliati i termini temporali per l'applicazione di un requisito pensionistico più favorevole per alcuni lavoratori, affetti da patologia asbesto-correlata, estendendo l'applicazione del beneficio per il biennio dal 2019 al 2020 (consistente nel diritto al pensionamento sulla base del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, requisito che si intende raggiunto - purché in possesso di almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva - anche con una maggiorazione, non superiore a 5 anni, della medesima anzianità, e dei requisiti inerenti sia alla somma di età anagrafica e anzianità contributiva sia all'età anagrafica minima, previgenti rispetto alla riforma Fornero del 2011 in materia pensionistica). Usufruiscono del beneficio i lavoratori affetti dalla richiamata patologia (accertata e riconosciuta) a causa dell'esposizione all'amianto, occupati nelle imprese che abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica, qualora essi abbiano cessato il rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa e a condizione che il sito dell'impresa sia interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale;
vengono ampliati i termini temporali (anche in questo caso per il biennio dal 2019 al 2020) di applicazione del sussidio di accompagnamento alla quiescenza, previsto, in via transitoria, per i lavoratori interessati dalle norme in precedenza richiamate e ai quali le stesse non siano applicabili per l'impossibilità di maturazione del requisito contributivo ivi stabilito.
Interventi effettuati nel corso della XVIII Legislatura
La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 279, della legge numero 145 del ;2018) ha esteso ulteriormente la platea ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali in virtù dell'esposizione all'amianto (già ampliata, come detto, dalla richiamata legge di bilancio 2016), disponendo che nei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, siano ricompresi (sempre ai fini della fruizione dei benefici pensionistici), i lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST (gestione dei postelegrafonici, attualmente gestita all'interno dell'INPS) abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva (ai sensi dell'articolo 2 della legge numero 29 del 1979) e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria.
Per chiarimenti interpretativi sulla disposizione richiamata si veda la circolare INPS numero 34 del 2019.
Da ultimo, l'articolo 41-bis del decreto legge numero 34 del 2019 ha esteso ad altre fattispecie l'ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di lavoratori esposti all'amianto, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Comma 362
(Assegno di natalità- Bonus bebè)
362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il comma 362 rinnova per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità previste a normativa vigente.
L'onere per il riconoscimento del bonus bebè è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”.
Più in particolare, la disposizione in commento riconosce l’assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con le modalità previste dal comma 340 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), pertanto è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi la prestazione è stata rimodulata dalla legge di bilancio 2020 con nuove soglie di ISEE e spetta, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE. Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo è così modulato:
a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.
Il Bonus bebè, istituito dalla legge di stabilità 2015 (commi 125-129 della legge 190/2014) per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche per i nati o adottati nel 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017). Successivamente, è stato esteso (art. 23-quater, commi da 1 a 3 del decreto legge 119/2018) anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare. L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, ai cittadini italiani, UE, e stranieri in possesso di permesso di soggiorno. Il decreto legge 119/2018 ha anche previsto una maggiorazione del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni relativamente ai figli successivi al primo.
Fino al 2019, l'importo del Bonus bebè, calcolato sull’ISEE, veniva erogato con i seguenti importi: con ISEE uguale o inferiore a 25.000 euro annui (soglia ISEE di accesso), ammontava a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui, con la maggiorazione del 20 per cento, 1.152 euro annui); con un valore ISEE non superiore a 7.000 euro annui, ammontava a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui, con la maggiorazione del 20 per cento, 2.304 euro annui).
L'art. 1, comma 249, della legge n. 205/2017 ha introdotto obbligo di monitoraggio da parte dell'INPS mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'Economia e delle finanze e al Ministro per la Famiglia e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa.
La norma in commento valuta l'onere per il riconoscimento del bonus bebè in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”di cui all'art. 1, comma 339 della legge n. 160 del 2019.
Il comma 339 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2020) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono state indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Con le risorse del Fondo, si è provveduto al rinnovo del Bonus bebè e al finanziamento del Bonus asili nido per il 2020.
L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di riferimento.
Commi 363 e 364
(Congedo di paternità)
363. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 »;
b) al secondo periodo, le parole: « e a sette giorni per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 »;
c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ».
364. All'onere derivante dal comma 363, valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.
I commi 363 e 364 prorogano per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, elevando da sette a dieci giorni la durata.
Più nel dettaglio, la disposizione in esame - modificando l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017) - proroga per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi infra), elevando da sette a dieci giorni la durata (comma 363, lett. a) e b))[62].
Inoltre, dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (comma 363, lett. c)).
Sul tema, si segnala che il comma 25 (alla cui scheda di lettura si rimanda) estende anche ai casi di morte perinatale la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo.
Alla copertura del relativo onere - valutato in 151,6 milioni di euro per il 2021 - si provvede, quanto a 106,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all’art.1, c. 339, della L. 160/2019, come rifinanziata dal comma 7 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 364).
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2020 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 342, della L. n. 160/2019) che ne ha anche elevato la durata a sette giorni.
Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che la durata dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 7 giorni per il 2020 (elevabili a 8 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante)
Si fa presente, infine, che anche la recente direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE, stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia.
La citata Direttiva, infatti, all’articolo 4, dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore.
La suddetta Direttiva – il cui termine di recepimento è fissato al 2 agosto 2022 – è contenuta nell’Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, attualmente all’esame delle Camere.
Commi 365 e 366
(Sostegno alle madri con figli disabili)
365. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.
366. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365.
I commi 365 e 366 autorizzano la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 – che costituisce al contempo limite massimo di spesa – per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico.
Per il riconoscimento del suddetto contributo, la disabilità deve essere riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento (comma 365).
La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché delle modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 2 marzo 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame) (comma 366).
Commi 367 e 368
(Supporto all’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità)
367. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023.
368. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in numero non superiore a dieci, per un importo omnicomprensivo per ciascun anno di 700.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I commi 367 e 368 prorogano fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Più nel dettaglio viene previsto (comma 367) che allo scopo di continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18[63] e all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito dal D.p.c.m. del 21 ottobre 2019, viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al DPCM 25 ottobre 2018.
Va ricordato che la citata segreteria tecnica era già stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 ad opera dell’articolo 1, comma 10, del D.L. n. 162/2019[64].
Con la costituzione dell’attuale Governo la delega in materia di disabilità non è più stata conferita al Ministro per la famiglia e, pertanto, il Presidente del Consiglio, con propri decreti (DPCM 4 ottobre 2019 e DPCM 21 ottobre 2019 di modifica dell’ordinamento delle strutture generali della Presidenza) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di missione e previsto dal 1° gennaio 2020 un apposito Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità.
L’Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l’attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati.
L’organizzazione interna del citato ufficio è stata disciplinata dal D.S.G. del 4 marzo 2020 che, all’articolo 4, prevede che la segreteria tecnica operi alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.
La legge 3 marzo 2009, n. 18, articolo 3, disponendo la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ha istituito, presso il Ministero del lavoro l’Osservatorio in parola, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla citata Convenzione. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con componenti nominati in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità. In base alla norma istitutiva, la Segreteria tecnica deve essere composta da non più di 10 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 303/1999, per i cui compensi è stabilito un importo complessivo non superiore a 240.000 euro annui.
Viene poi previsto (comma 368) che agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303[65], in numero non superiore a dieci, per un importo per ciascun anno, pari a 700.000 euro omnicomprensivi, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Più specificamente la RT precisa che le spese da sostenere per i suddetti compensi troveranno la loro copertura finanziaria tramite le risorse allocate sull'apposito capitolo di spesa “839-Spesa per gli esperti della Segreteria tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” iscritto nel CRI "Segretariato generale".
Il citato comma 2 dell’articolo 9 prevede che la Presidenza si avvalga per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.
Comma 369
(Contributo all’Unione italiana ciechi e ipovedenti)
369. All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021.
Il comma 369 destina un contributo di un milione di euro per l’anno 2021 all’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus.
L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS (UICI), è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti nei confronti della pubblica amministrazione. L'UICI è un'associazione costituita esclusivamente da non vedenti e ipovedenti. Per associarsi occorre infatti avere un visus non superiore ai 3/10 (inteso con correzione). Tuttavia, per raggiungere i suoi obiettivi, essa ha bisogno del supporto di persone vedenti che possono lavorare al suo interno come dipendenti o volontari.
L’associazione ha creato strumenti e strutture operativi come il Centro Nazionale del Libro Parlato, l'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il centro studi e riabilitazione "Le Torri" di Tirrenia, l'U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi), l’INVAT (Istituto Nazionale di valutazione ausili e tecnologie) e la IURA (Agenzia per i diritti delle persone con disabilità). L'Unione ha anche istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e fa parte, quale membro fondatore, della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) e dal 2019 fa parte del Comitato Testamento Solidale.
Comma 370
(Sostegno all’ente nazionale per la protezione
e l’assistenza dei sordi)
370. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.
Il comma 370 autorizza la spesa di un milione di euro per l’anno 2021 al fine di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi.
L’Ens Onlus è l’ente nazionale preposto alla protezione e l’assistenza dei sordi in Italia nonché Associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro nazionale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.10.2002. La missione dell’ENS è l’integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana. Ai sensi della L. 12 maggio 1942 n. 889 l’ENS è stato eretto ad ente morale ed ai sensi della L. 21 agosto 1950 n. 698 è stato riconosciuto quale ente morale per la protezione e l’assistenza dei sordi con l’espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all’attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l’assistenza, l’educazione e l’attività dei sordi, nonché di rappresentare e difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati dell’udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni.
Comma 371
(Reddito di cittadinanza)
371. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il comma 371 incrementa, per gli anni dal 2021 fino al 2028 ed a decorrere dal 2029, l’autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata “Reddito di cittadinanza”.
La disposizione dell’art. 12 del dl 4/2019, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza (di cui agli articoli 1, 2 e 3 e 8 del medesimo dl), nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, autorizzava limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Tale dotazione è stata ridetreminata, da ultimo, dall’articolo 41-bis del dl 34/2019 nella misura di 7,7 milioni di euro per il 2019 e di 1,1 milioni per il 2020 a copertura delle misure che estendono l'ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di lavoratori esposti all'amianto, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
L’onere recato dalla disposizione, come sopra quantificato, è coperto mediante soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 30 dicembre 2018, n. 145.
Tale ultima disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. In seguito, tale dotazione è stata più volte rideterminata nel corso del tempo.
Il Reddito di cittadinanza, introdotto dal D.L. 4/2019 e definito come strumento di politica attiva del lavoro, assume la denominazione di Pensione di cittadinanza nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita). Si prevede la possibilità che la pensione di cittadinanza possa essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Il Rdc assorbe la misura finora vigente del Reddito di inclusione, che non potrà più essere richiesto dal 1° marzo 2019 e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Se riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata prevista e secondo le modalità disciplinate dalla disposizioni istitutive (più specificamente, ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 147/2017), salva la possibilità di far domanda per il Reddito di cittadinanza e fermo restando la incompatibilità di contemporanea fruizione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di inclusione nell'ambito dello stesso nucleo familiare.
Per avere diritto al Rdc è necessario il possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali (tra gli altri, essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa ed un ISEE inferiore a 9.360 euro annui), riferiti al nucleo familiare. Il richiedenete il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o aver riportato condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.
In relazione alla definizione di nucleo familiare, si specifica che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare ricorrendo determinate condizioni (minore di 26 anni, a loro carico, non è coniugato e non ha figli) e che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente al 1° settembre 2018, l'eventuale cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale
E' stata inoltre introdotta la previsione secondo cui i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (fatte salve determinate eccezioni) debbano produrre una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare che deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.
Importo
Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un'integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro (moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, secondo una determinata scala di equivalenza), a cui si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.
Nel caso della Pensione di cittadinanza la suddetta soglia base è pari, anziché a 6.000 euro, a 7.560 euro, mentre la misura massima dell'integrazione per il contratto di locazione è pari a 1.800 euro.
Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di membri del medesimo nucleo, l'integrazione suddetta (del Reddito o della Pensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui
Il beneficio economico del Rdc, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. In ogni caso il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.
Durata ed esclusioni
Il RdC può essere goduto per un periodo di diciotto mesi, rinnovabile a condizione che lo stesso venga sospeso per un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
E' escluso dal diritto al reddito di cittadinanza il soggetto (e non l'intero nucleo familiare) disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.
Si dispone, altresì, l'esclusione dal beneficio del Rdc per i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, nonché condannati in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.
Si prevede, inoltre, la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.
Carta Rdc
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc che permette di soddisfare le esigenze previste per la carta acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individuo singolo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza determinato in base alla composizione del nucleo familiare, di cui all'art. 2, c. 5), nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste dal presente provvedimento per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà.
Sul punto, il Decreto interministeriale del 19 aprile 2019 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2019, definisce gli utilizzi della suddetta Carta.
Obblighi
L'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale (nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali).
Taluni soggetti sono esclusi dai suddetti obblighi, come, tra gli altri, i componenti con disabilità che possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro secondo le modalità stabilite in materia di collocamento obbligatorio. Sul punto, si fa salva la possibilità per il componente con disabilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che deve tenere conto delle condizioni specifiche dell'interessato.
Tra gli obblighi in capo al beneficiario vi è quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi al crescere della durata del godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate). Ai fini della valutazione della congruità della distanza, rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità oppure figli minori. E' stato inoltre specificato che la congruità dipende anche dall'importo della retribuzione, che deve essere superiore al 10 per cento della misura massima del beneficio fruibile dal beneficiario del Rdc:
Vengono inoltre autorizzate delle spese in favore di ANPAL Servizi SpA anche al fine di selezionare figure professionali con il compito di seguire personalmente il beneficiario del Rdc nella ricerca del lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale.
Sanzioni
Vengono previste una serie di sanzioni, graduate in base alla natura della violazione degli obblighi inerenti al riconoscimento e al godimento del RdC, prevedendo, nei casi più gravi, la pena della reclusione fino a sei anni.
Sono altresì contemplati casi che comportano la decadenza o la revoca del beneficio.
Incentivi occupazione
Sono previsti incentivi (consistenti nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore fino ad un massimo di 780 euro mensili) a favore dei datori di lavoro privati e degli enti di formazione accreditati per le assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, nonché in favore dei beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 36 mesi di fruizione del RdC.
Sono esclusi dai suddetti incentivi i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette.
Compatibilità
Ricorrendo determinate condizioni, il RdC è compatibile con altri aiuti già percepiti dal nucleo familiare, come la NASpI e della DIS-COLL. In linea generale, infatti, comportano un taglio dell'importo del RdC tutti i benefici già percepiti che richiedono la prova dei mezzi (il calcolo dell'ISEE o la valutazione del reddito) e che quindi aumentano il reddito disponibile del nucleo familiare. Per espressa previsione normativa, il cd bonus bebè rimane escluso dalle prestazioni che comportano la suddetta riduzione.
Rafforzamento politiche attive del lavoro e reinserimento occupazionale
Al fine di favorire il reinserimento occupazionale del beneficiario di Rdc, si prevede l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, triennale e aggiornabile annualmente, di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro che individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC.
Tale Piano è stato adottato con DM 28 giugno 2019, a seguito dell'Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra Stato e regioni
Parte delle risorse del Piano sono utilizzate da ANPAL Servizi S.p.A per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome.
Prima delle modifiche apportate dal D.L. 101/2019, era stato sanziato un milione di euro annui dal 2019 in favore della stessa ANPAL Servizi S.p.A. per la stabilizzazione del personale a tempo determinato. Il richiamato D.L. 101/2019 conferma la misura dello stanziamento, ma destinandolo solo ad ulteriori spese di personale della società in oggetto.
Col medesimo obiettivo di rafforzare le politiche attive del lavoro, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, le province e le città metropolitane (se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale), sono autorizzate ad assumere personale da destinare ai centri per l'impiego, con relativo aumento della dotazione organica, fino a complessive 3.000 unità di personale con decorrenza dal 2020 e ad ulteriori 4.600 unità di personale a decorrere dall'anno 2021, fermo restando quanto previsto legge di bilancio 2019 (che ha autorizzato le regioni ad assumere fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego).
Il suddetto Piano, tra l'altro:
§ definisce il ruolo delle figure che dovranno affiancare i beneficiari del Rdc nel reinserimento lavorativo (cd navigator), che dovranno supportare gli operatori dei Cpi svolgendo, una funzione di assistenza tecnica. In tal senso è previsto un accordo con la singola Regione che intende avvalersene in sede di convenzione bilaterale con la definizione delle azioni che si intendono realizzare e degli specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
§ sblocca le assunzioni, gestite dalle Regioni, per potenziare gli organici dei Cpi: 4.000 previste dalla legge di Bilancio 2019, fino a 3.000 dal 2020 e ulteriori 4.600 unità di personale dal 2021 (quest'ultima quota include la stabilizzazione delle 1.600 unità di personale reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato). A tale contingente di personale, par a 11.600 unità, vanno aggiunte le 1.600 oggetto dell'intesa del 2017 in Conferenza Unificata. Il predetto limite di 11.600 unità viene incrementato dal DM 22 maggio 2020, che apporta modifiche al suddetto Piano di potenziamento, disponendo l'assunzione fino a 5.600 unità nel 2019 e fino a 8.600 unità nel 2020;
§ opera un rinvio ad apposite linee guida, da concordare tra Governo e autonomie territoriali, per quanto riguarda la convocazione dei percettori del Rdc presso i Cpi.
Al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, la legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 479-481) dispone lo stanziamento di un importo complessivo pari a 40 milioni di euro dal 2020 suddivisi nel modo seguente:
35 milioni di euro per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF;
incremento di 5 milioni di euro del Fondo per gli istituiti di patronato.
Dati statistici
In base all'ultima appendice statistica pubblicata dall'Osservatorio sul Rdc dell'INPS e relativa al periodo aprile 2019-settembre 2020, "a fronte di 1,3milioni di nuclei percettori sono state coinvolte 3,1 milioni di persone, di cui 2milioni nelle regioni del Sud e nelle Isole, 650mila nelle regioni del Nord e 433mila in quelle del Centro".
Comma 372
(Autorizzazione di spesa per la copertura degli effetti finanziari
della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020)
372. Per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 157,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 163,4 milioni di euro per l'anno 2023.
Il comma 372 reca un’autorizzazione di spesa pari a 157,7 milioni di euro per il 2022 e a 163,4 milioni per il 2023 ai fini della copertura degli effetti finanziari derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 22 ottobre-9 novembre 2020. Tale sentenza ha ridotto da 5 anni a 3 anni la durata del periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 1, commi da 261 a 268, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti una riduzione dell’importo dei trattamenti pensionistici eccedenti una determinata soglia, pari originariamente a 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote, crescenti per specifiche fasce di importo[66].
Si ricorda che l’applicazione delle suddette misure decorre dal 1° gennaio 2019 e cessa, in base alla citata sentenza, il 31 dicembre 2021 (anziché il 31 dicembre 2023); i risparmi derivanti dalle medesime misure confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati.
La previsione di un periodo di applicazione quinquennale - anziché triennale - è stato dichiarato illegittimo dalla suddetta sentenza, con riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 della Costituzione, relativamente alle esigenze di ragionevolezza delle prestazioni patrimoniali imposte, in particolare nell’ambito della previdenza dei lavoratori.
Si ricorda che le misure di riduzione in esame si applicano ai trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, delle gestioni speciali INPS relative ai lavoratori autonomi e della cosiddetta Gestione separata INPS[67].
Le misure di riduzione non si applicano ai trattamenti liquidati esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo nonché ai trattamenti individuati dal comma 268 citato.
Commi 373 e 374
(Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti
o razziali e dei loro familiari superstiti)
373. All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « all'8 settembre 1943 » sono sostituite dalle seguenti: « al 25 aprile 1945 »;
b) al secondo comma, lettera b), le parole: « quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato » sono soppresse;
c) al secondo comma, lettera d), le parole: « e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno » sono soppresse;
d) al terzo comma, le parole: « nelle identiche ipotesi » sono soppresse;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria. ».
374. Le disposizioni di cui al comma 373 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.
I commi 373 e 374 dettano novelle alla legge n. 96 del 1955 circa provvidenza a favore dei perseguitati politici antifascisti e dei perseguitati per motivi razziali.
Il comma 373 detta novelle alla legge n. 96 del 1955, recante "Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti".
In particolare, incide sull'articolo 1 di quella legge.
Quest'ultimo ha previsto l'attribuzione di un assegno vitalizio di benemerenza a carico del bilancio dello Stato, ai cittadini italiani perseguitati a seguito dell'attività politica contro il fascismo da loro svolta anteriormente all'8 settembre 1943, i quali abbiano subito una perdita di capacità lavorativa almeno del 30 per cento.
Ed ha tipizzato, per tale fattispecie, le cause di perdita di capacità lavorativa, cui consegua la concessione del beneficio[68].
Così come ha disposto l'attribuzione di un assegno di pari misura, per le medesime cause, se la persecuzione sia stata dettata da motivi di ordine razziale, dopo il 7 luglio 1938.
Ebbene, su tale impianto normativo il comma in esame incide per alcuni riguardi.
Agisce sul termine (riferito alla persecuzione politica fascista) dell'8 settembre 1943, sostituendo ad esso quello del 25 aprile 1945 (anniversario della Liberazione, prevede la legge sulle ricorrenze festive n. 260 del 1949).
Inoltre modifica - in senso estensivo del beneficio - previsioni relative alle cause della perdita di capacità lavorativa.
La legge del 1955 vi annovera (all'art. 1, co. 2, lettera b)) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica antifascista, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, "quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato".
La novella sopprime quel riferimento alla reiterazione ed alla connotazione quale persecuzione continuata (ossia le parole riportate in corsivo).
Ancora, la legge annovera (all'art. 1, co. 2, lettera d)) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste, che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad un anno.
La novella sopprime la condizione della condanna al periodo di reclusione di almeno un anno (parole in corsivo).
Inoltre la legge del 1955 riconosce la provvidenza ai cittadini italiani i quali abbiano subìto persecuzioni per motivi d'ordine razziale, qualora la persecuzione si sia configurata con le medesime modalità sopra ricordate per la persecuzione politica (dunque una determinata perdita di capacità lavorativa conseguente a determinata tipologia di fatti persecutori).
La novella fa venir meno questo 'parallelismo' in ordine alle due diverse fattispecie persecutorie, politica e razziale. Le condizioni sopra ricordate (nonché le altre cause di perdita della capacità lavorativa, enumerate dalla legge e qui non modificate) sono mantenute (con le modificazioni sopra dette) per la persecuzione politica, vengono meno per la persecuzione razziale.
Tale l'effetto della novella, soppressiva delle parole riportate in corsivo entro il seguente periodo (art. 1, comma 3 della legge n. 96): "un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subìto persecuzioni per motivi d'ordine razziale".
Connessa a tale modificazione, infine, è altra novella, introduttiva di un terzo comma entro questo articolo 1 della legge n. 96 del 1955.
Essa prevede che nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero, si presumono, salvo prova contraria.
L'insieme di tali modifiche relative al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 1955, è previsto - dal comma 374 del presente articolo della legge di bilancio.
Non vi è titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.
La legge n. 96 del 1955, approvata nel corso della II legislatura, discese dal disegno di legge A.S. n. 101, sottoscritto dai senatori Terracini, Amadeo, Benedetti, Carmagnola, L.C. Caron, Cerabona, Grammatico, Jannuzzi, A. Merlin, Nacucchi, Nasi, Pannullo, Perrier, Smith, Spallicci, Zanotti Bianco. Riproduceva, salvo lievi mutamenti formali, il testo di un disegno di legge presentato nella precedente legislatura (la cui cessazione ne aveva interrotto l'iter).
Il riferimento alla data del 7 luglio 1938 (di una settimana successiva, il 14 luglio 1938, fu la pubblicazione su "Il Giornale d'Italia" del cd. Manifesto della razza, preannunzio della legislazione razziale fascista) conseguiva all'approvazione in Assemblea del Senato, nella seduta del 20 dicembre 1954, di un ordine del giorno presentato da Umberto Merlin, De Bosio, Sartori, a seguito del quale il disegno di legge tornò in Commissione per una conseguente riformulazione, infine approvata dall'Assemblea il 21 dicembre 1954, e di lì trasmessa alla Camera dei deputati.
Le disposizioni della legge n. 96 del 1955 - la quale equipara persecuzione politica e persecuzione razziale quanto a tipizzazione degli atti persecutori, pur nella diversità di situazioni lesive (posto che "la legislazione antiebraica individua una comunità di minoranza, che colpisce con la 'persecuzione dei diritti', sulla quale si innesterà, poi la 'persecuzione delle vite'": così la sentenza n. 268 del 1998 della Corte costituzionale)[69] - hanno registrato talune incertezze in sede di applicazione (tanto che si sono succedute apposite Commissioni di studio, istituite nel 2002 e nel 2019 presso la Presidenza del Consiglio, per approfondire la materia).
Diversità di orientamenti interpretativi tra il vaglio amministrativo delle richieste di beneficio ed il successivo giudizio contabile (nonché all'interno della stessa giurisprudenza contabile) sono emerse specie riguardo agli atti di persecuzione razziale, che il mero dettato della legge del 1955 pare configurare in modo più circoscritto rispetto alla persecutorietà ed efferata violenza morale pur insita in alcuni provvedimenti (si pensi, ad esempio, all'esclusione dalla scuola frequentata). Altro profilo dibattuto è se l'istante debba provare o meno l'atto di violenza subìto con l'applicazione ai suoi danni delle normative razziali.
Le disposizioni qui commentate (sulla falsariga di proposte elaborate dalla Commissione di studio ultima ricordata) mirano a por fine a tale diversità di orientamenti applicativi.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima la possibile estensione della platea dei beneficiari diretti della provvidenza in duecento persone - cui si aggiungono orfani e vedove a particolari condizioni (tenuto conto dei parametri definiti dagli articoli 45 e 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, il quale reca il Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).
Essa quantifica l'onere di spesa conseguente alle disposizioni in complessivi 2,5 milioni di euro annui, dal 2021 (al 2025; negli anni successivi, è previsto un progressivo decremento).
Comma 375
(Rifinanziamento del Fondo indigenti)
375. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
Il comma 375 incrementa di 40 milioni di euro, per l’anno 2021, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
Tale finanziamento - come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge iniziale - è disposto al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare.
In proposito, si ricorda, che il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, è stato previsto dal comma 1 dell'art. 58, del decreto legge n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012). Le sue risorse sono allocate nello stato di previsione del MIPAAF (cap. 1526). Dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato 2021-2023, risultano iscritte risorse - in tale capitolo - per il 2021, per complessivi 46,9 milioni di euro.
Il Fondo Nazionale Indigenti è stato finanziato dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 131, legge 190/2014) con 12 milioni di euro per il predetto anno, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi in favore della famiglia (articolo 1, comma 131, legge 190/2014) e dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 399, legge 208/2015) con 2 milioni di euro per il 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
La legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 59-64, legge 232/2016) ha previsto incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo nazionale indigenti, il quale già presentava risorse - nel relativo capitolo 1526 del MIPAAF - per 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668).
L'articolo 5 del decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) ha ulteriormente incrementato le risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono stati quindi stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP, fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e massima 10 mesi, con contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio inferiore al 5 per cento.
Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha ulteriormente rifinanziato di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (art. 1, comma 511), dopo che il disegno di legge iniziale aveva previsto un definanziamento - per il medesimo triennio - di 100 mila euro annui.
E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 17 marzo 2020, che ha adottato il "Programma nazionale 2020 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti", destinando 6 milioni di euro all'acquisto di latte crudo da destinare alla trasformazione in latte UHT.
Successivamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020) ha incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 il suddetto Fondo, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19 (art. 78, comma 3). In attuazione di tale ultima disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 8 aprile 2020, recante "Integrazione al decreto di ripartizione del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti» per l'anno 2020". Il predetto decreto ha destinato: 14,5 milioni di euro per l'acquisto di formaggi DOP; 4 milioni di euro per conserve di verdure appertizzate ottenute da prodotto fresco; 2 milioni di euro per zuppe di legumi da verdura fresca; 2 milioni di euro per minestrone da verdura fresca; 2,5 milioni di euro per succhi di frutta; 2 milioni di euro per omogeneizzato d'agnello; 9 milioni di euro per prosciutto DOP; 4 milioni di euro per salumi IGP e/o DOP e 10 milioni di euro per carne bovina in scatola.
Da ultimo, l'art. 226 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 250 milioni di euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti. Nello specifico, il comma 1 – così come risultante da un avviso di rettifica del testo del predetto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2020 – prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, (art. 5) sia destinato l'importo di 250 milioni di euro, ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e con le procedure previste dal Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014. Il comma 2 prevede che alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). E' stato quindi adottato il decreto ministeriale 6 ottobre 2020, che reca un'ulteriore integrazione al programma annuale 2020, ripartendo - tra diversi prodotti - le restanti risorse del Fondo per tale anno, pari a 250,9 milioni di euro.
Commi 376-379
(Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona)
376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.
377. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.
378. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.
379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378.
Il comma 376 prevede la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata il giudice della esecuzione deve sospendere il procedimento esecutivo (comma 377). Una specifica disciplina è prevista nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario (comma 378). Nel caso in cui vi siano pendenti procedure concorsuali il giudice competente deve sospendere il relativo procedimento (comma 379).
Nel dettaglio il comma 376 prevede la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche nel caso di mancata previa formale comunicazione tramite PEC da parte del creditore procedente, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finanziamento territorialmente competente.
La nullità è rilevabile d’ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell’inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.
Come espressione edilizia residenziale convenzionata si fa riferimento a quegli interventi di edilizia residenziale posti in essere previa stipulazione di una convenzione con il Comune con la quale a fronte di concessioni da parte dell’amministrazione pubblica (riguardanti l’assegnazione o la cessione di aree su cui edificare o la riduzione del contributo concessorio), vengono assunti obblighi inerenti l’urbanizzazione del comparto e l’edificazione di alloggi di edilizia economico popolare e dalla quale inoltre discendono vincoli incidenti sulla successiva circolazione degli alloggi così realizzati.
In passato si è spesso posto il problema di stabilire se potessero essere sottoposti ad esecuzione forzata gli alloggi di edilizia economica popolare.
La tematica sorgeva in quanto le norme che ne disciplinano la concessione (si veda, ad esempio, l'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513) prevedono un vincolo decennale di inalienabilità diretto ad evitare che le agevolazioni concesse dallo Stato possano favorire intenti speculativi. Ci si chiedeva allora se il vincolo di inalienabilità valesse anche per i trasferimenti coattivi a seguito di vendita forzata. All'interrogativo ha risposto in senso negativo Cass. civ., sez. III, 5 agosto 1987, n. 6748, affermando che, "gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati e ceduti senza riserva di proprietà possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e, quindi, possono anche essere venduti all'asta a qualsiasi partecipante alla gara a conclusione della procedura esecutiva, ancor prima che sia trascorso il decennio di cui agli artt. 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 28 quinto comma, legge 8 agosto 1977, n. 513 ed indipendentemente dal possesso, da parte dell'acquirente, dei requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi, atteso che la nullità stabilita dalle disposizioni contenute nelle norme sopracitate riguarda esclusivamente gli atti volontari di disposizione compiuti dagli stessi assegnatari".
Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata il giudice dell’esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo per consentire ai soggetti predetti di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi (comma 377).
Nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell’istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario il giudice deve verificare sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri previsti per gli immobili siti in piani di zona (ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 457 del 1978), sia l’inserimento dell’ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti. E' prevista l’immediata improcedibilità per mancanza dei requisiti della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata (comma 378).
L'art.44 della legge n. 457 del 1978 dispone che i mutui concessi per la realizzazione di programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie in piani di zona usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi ed oneri concessi. La ratio della norma è da ricercarsi nella necessità di garantire appieno gli istituti mutuanti in caso di insolvenza dei soggetti che realizzano interventi edilizi, privi di contributo dello Stato, su aree concesse in diritto di superficie, per i quali l'alea degli Istituti stessi appare eccessiva perché non possono iscrivere ipoteca sull'area stessa in quanto di proprietà del Comune, anche se il diritto di superficie è anch'esso capace di ipoteca che però è soggetta ad estinguersi in caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo (art.2810, n.3 e 2186 codice civile).
Infine nel caso in cui vi siano pendenti procedure concorsuali il giudice competente deve sospendere il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche previste dalle disposizioni testé illustrate (comma 379).
Comma 380
(Indennizzo per cessazione attività commerciale)
380. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La contribuzione di cui al primo periodo del presente comma per la quota pari allo 0,46 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per effetto della mancata applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.
Il comma 380 dispone che, dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, in luogo dello 0,09 per cento attuale.
Nel dettaglio, la suddetta contribuzione (di cui all’art. 5, c. 2, del D.Lgs. 207/1996 – vedi infra) è destinata:
§ per la quota dello 0,46 per cento, al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale istituito per far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale;
§ per la quota dello 0,02 per cento, alla Gestione degli esercenti attività commerciali.
La disposizione in commento fa salvo il meccanismo di adeguamento introdotto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 284, L. 145/2018) in base al quale, se dal monitoraggio degli oneri per le prestazioni dovute agli iscritti alla suddetta Gestione e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, si procede all’adeguamento della medesima aliquota con specifico decreto interministeriale, in mancanza del quale l’INPS non riconosce ulteriori prestazioni.
Per effetto della mancata osservazione del suddetto meccanismo di adeguamento non si è proceduto all’aggiornamento dell’aliquota contributiva in questione per il 2021, malgrado, come evidenziato nella Relazione illustrativa al disegno di legge originario, l’analisi della situazione economico-patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale abbia evidenziato, nel decennio di proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni.
Conseguentemente, a causa del mancato adeguamento contributivo per il 2021, la norma in esame consente il riconoscimento delle relative prestazioni mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato, di 167,1 milioni di euro per la medesima annualità al suddetto Fondo.
Si ricorda che l’articolo 5 del d.lgs. 207/1996 ha disposto il versamento obbligatorio dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% (prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS) al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, inizialmente per il triennio 1996-1998. Il termine è stato prorogato più volte, da ultimo l’articolo 1, comma 409, lettera b), della L. 147/2013, ne ha disposto il nuovo termine al 31 dicembre 2018.
Per quanto concerne l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, questo è stato istituito dal richiamato D.Lgs. 207/1996. La misura è stata più volte temporalmente estesa: tra i recenti interventi, l’articolo 19-ter del D.L. n. 185/2009, che ha concesso il beneficio ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 207/1996 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, e l’art. 11-ter del D.L. 101/2019 che lo ha esteso anche ai soggetti in possesso dei suddetti requisiti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018
La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), ha poi reintrodotto l'indennizzo, facendolo divenire strutturale a decorrere dall’anno 2019, in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.
Commi 381-384
(Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti
di unità immobiliari residenziali)
381. Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 384, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.
382. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 381, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
383. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi 381 e 382 e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 384, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 382.
384. Per le finalità di cui al comma 381 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
I commi 381-384 attribuiscono un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo (solo abitazione principale) situato in un comune ad alta tensione abitativa in caso di riduzione del canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Nel dettaglio, il comma 381 attribuisce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di un immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del canone di locazione.
Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di cui al comma 384 ed è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
L'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa è contenuto nella delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003
Il comma 382 stabilisce l'obbligo per il locatore, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 381, di comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
Il comma 383 rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle modalità di attuazione dei commi 381 e 382 anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 384, nonché delle modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 382. Il sito della rivista online Fisco Oggi dell'Agenzia delle entrate precisa che il provvedimento sarà emanato prossimamente.
Il comma 384 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 381.
Si segnala che i commi in esame riproducono quasi integralmente il testo dell'articolo aggiuntivo 9-quater (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali) introdotto nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. "ristori"), approvato definitivamente dalla Camera il 18 dicembre 2020 ma non ancora pubblicato.
La formulazione in esame appare più generale di quella dell'articolo 9-quater citato, il quale limita l'intervento ai contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020. Non prevede, inoltre, a differenza dell'articolo 9-quater, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo denominato "Fondo per la sostenibilità degli affitti di unità immobiliari residenziali" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni in commento e il citato articolo 9-quater.
Comma 385
(Contributo per il Progetto Filippide)
385. All'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».
Il comma 385 stabilizza, a decorrere dal 2021, il contributo annuo di € 500.000 attribuito per il 2020 alle attività del “progetto Filippide”.
Il contributo per il 2020 è stato previsto dall’art. 1, co. 333, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) – ora novellato - al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport.
Dal sito ufficiale si evince che il “Progetto Filippide” è una derivazione dell’Associazione Sport e Società, società sportiva dilettantistica affiliata alla FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive per soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate.
Il progetto è nato a Roma grazie al sostegno e al contributo del Comune di Roma – Assessorato alle Politiche sociali – Ufficio Handicap. Tale sostegno, iniziato nel 2002, prosegue, sempre in base al sito citato, tuttora.
Commi 386-401
(Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi
iscritti alla Gestione separata)
386. Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
387. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
388. L'indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 397, ai soggetti di cui al comma 387 che presentano i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
389. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
390. I requisiti di cui al comma 388, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.
391. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
392. L'importo di cui al comma 391 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
393. I limiti di importo di cui al comma 392 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
394. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
395. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
396. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
397. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
398. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
399. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
400. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395.
401. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dai commi da 386 a 400 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
I commi da 386 a 401 istituiscono in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.
La suddetta indennità – istituita nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali - è riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986) (commi 386 e 387).
Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).
Beneficiari (commi 388, 390 e 397)
La suddetta indennità – erogata dall’INPS nel limite di spesa di 70,4 mln di euro per il 2021, di 35,1 mln per il 2022, di 19,3 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 – è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra che presentano i seguenti requisiti:
1. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
2. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
3. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
4. hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
5. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
6. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.
Importo, durata e decorrenza (commi 391-393 e 396)
L’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
I suddetti limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente
Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Domanda (commi 389 e 394)
La domanda – recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse - è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
Si prevede che la prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
Misure di condizionalità (comma 400)
L’erogazione dell’indennità in esame è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione – anche con riferimento al finanziamento dei medesimi percorsi - è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), da adottare entro il 2 marzo 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame).
Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell’indennità ai percorsi di aggiornamento è affidato all’ANPAL.
Si valuti l’opportunità di specificare se la mancata partecipazione ai predetti percorsi di aggiornamento professionale comporti la decadenza dal beneficio in commento.
Cause di cessazione (comma 395)
La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate successivamente alla data in cui è cessata l’attività.
Monitoraggio (commi 397 e 399)
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Inoltre, si dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi in commento, al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
Oneri (commi 398 e 401)
Per la copertura dei suddetti oneri, si prevede, per i predetti soggetti – ossia gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni -, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all’art. 59, c. 16, della L. 449/1997) pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (di cui all’art. 53, c. 1, del D.P.R 917/1986), con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi
Si dispone, inoltre, che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dalle disposizioni in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 402
(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)
402. A decorrere dall'anno finanziario 2021, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1 milione di euro aggiuntivo per interventi a favore di soggetti a rischio di usura.
Il comma 402 incrementa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
La disposizione interviene sul Fondo per la prevenzione dell’usura di cui all’art. 15 della legge n. 108 del 1996.
Si ricorda che la legge n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura) ha disciplinato, all’art. 15, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Ministero dell’Economia, e finalizzato a far accedere al credito più agevolmente le imprese e le famiglie in difficoltà economica. Il Fondo è gestito dal Dipartimento del Tesoro tramite i Confidi, le fondazioni e le associazioni che, grazie ai contributi del Fondo (il 30% delle risorse del fondo va a queste organizzazioni), riescono ad arrivare capillarmente sul territorio. Le garanzie prestate dagli enti gestori del fondo per la prevenzione dell’usura favoriscono l’accensione di prestiti del circuito bancario sviluppando il circuito legale del credito e prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi agli usurai (il 70% delle risorse del fondo è destinato a questa finalità). L’ammontare del Fondo varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie. Il Rapporto sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura illustra in dettaglio il funzionamento del Fondo, i criteri di assegnazione delle risorse ai soggetti gestori, le attività di comunicazione e di divulgazione, la distribuzione territoriale degli enti e le loro performance a livello di macro aree e a livello nazionale.
Le risorse del fondo sono incrementate di 1 milione di euro a decorrere dal 2021.
Per quanto riguarda l’esercizio 2020, l’art. 26-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha destinato al Fondo 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura, che sono andati ad aggiungersi alle maggiori risorse previste per il fondo dall’art. 13-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, che, sempre per il 2020, ha previsto la riassegnazione al Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura del 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime dell’usura.
Commi 403 e 404
(Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard 2021
ed incrementi per gli anni successivi)
403. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e al netto dell'importo di cui al comma 485 trasferito al Ministero della salute.
404. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 421 e 485, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.
I commi 403 e 404 stabiliscono i nuovi livelli di finanziamento del fabbisogno sanitario standard.
Per l’anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l’attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421, in materia, rispettivamente, di indennità di esclusività della dirigenza medica, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri e nuovi contratti per medici specializzandi, al netto dell’importo trasferito al Ministero della salute di cui al comma 485, per il finanziamento della Croce rossa italiana.
Il comma 404 dispone che per l’anno 2022, l’incremento del livello di finanziamento è programmato in 822,870 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,070 milioni. A decorrere dal 2026, l’incremento sarà di 417,870 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall’anno 2023. Gli incrementi successivi al 2021 – come precisato dalla norma - sono disposti quale concorso al finanziamento di quanto previsto dai citati commi da 407 a 411, oltre che dai commi 421 e 485.
Il comma 403 stabilisce che per l’anno 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro.
L’incremento del fabbisogno, dato dalla differenza tra il nuovo livello per il 2021 normativamente stabilito in 121.370,1 milioni di euro e quello programmato con la legge di bilancio 2020 e successivi incrementi dovuti all’emergenza epidemiologica, pari a 119.477,2 milioni è volto, nel suo complessivo ammontare, a dare copertura anche all’attuazione delle norme riguardanti:
§ l’indennità di esclusività della dirigenza medica (commi 407 e 408) per 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021;
§ l’indennità di specificità infermieristica (commi 409-411) per 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021;
§ l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS (commi 416 e 417), pari a 70 milioni di euro per l’anno 2021;
§ finanziamento dei contratti di formazione specialistica (comma 421 e 422), 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. In proposito si puntualizza che il comma 422 ha previsto, per gli anni 2021 e 2022, il concorso delle risorse del Programma Next Generation EU alla copertura degli oneri per l’ammontare di 105 milioni di euro.
La relazione tecnica inoltre quantifica ulteriori 1.000 milioni di euro stabiliti in bilancio per l’anno 2021 dovuti all’adeguamento del livello del finanziamento al valore dell’anno 2020, in conseguenza del protrarsi dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2.
Viene peraltro chiarito che la rideterminazione del livello del finanziamento di cui al comma 1, tiene conto del trasferimento al Ministero della salute delle risorse per il finanziamento della Croce Rossa italiana, previsto dal comma 485[70], quantificate in 117,1 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Inoltre, il comma 404 prevede, quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai citati commi da 407 a 411, 421 e 485, anche per gli anni successivi al 2021, un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario pari a 822,870 milioni di euro per il 2022, 527,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni a decorrere dal 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall’anno 2023, in quanto, come chiarito dalla RT sono in atto alcuni processi connessi alla riorganizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione, che determinerebbero una minore spesa di 300 milioni di euro annui, con conseguente riduzione del livello del finanziamento.
(valori in milioni di euro)
Livello finanziamento SSN 2021 e incrementi 2022-2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Livello ante manovra 2021 |
119.477,2 |
- |
- |
- |
-- |
|
Indennità esclusività medici (co. 407 e 408) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Indennità infermieri (co. 409-411) |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
Tamponi antigenici rapidi (co. 416 e 417) |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
Contratti formazione specialistica (co. 421 e 422) |
105 |
105 |
109,2 |
109,2 |
- |
- |
Ulteriore incremento livello finanziamento 2021 |
1.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Trasferimento risorse CRI a Min. Salute (co. 485) |
-117,1 |
-117,1 |
-117,1 |
-117,1 |
-117,1 |
-117,1 |
Razionalizzazione della spesa |
|
|
-300 |
-300 |
-300 |
-300 |
Totale incrementi post manovra |
1.892,9 |
822,9 |
527,1 |
527,1 |
527,1 |
417,9 |
Totale livello |
121.370,1 |
- |
- |
- |
-- |
- |
Il livello del 2020 è quantificato per un importo pari a 120.517 milioni di euro, date le risorse straordinarie che sono state stanziate a seguito dell’emergenza sanitaria, e pertanto nel 2021 esso risulterebbe inferiore di circa un miliardo di euro.
Il livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard determina il finanziamento complessivo della sanità cui concorre lo Stato ed è fissato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Pertanto, si tratta di un livello programmato che costituisce il valore di risorse che lo Stato è nelle condizioni di destinare al Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA - DPCM 12 gennaio 2017).
Tale livello è stato determinato, antecedentemente all'emergenza epidemiologica da Sars-COV2 di inizio 2020, per il triennio 2019-2021 dall'art. 1, co. 514-516 della legge di bilancio (L. n. 145 del 2018) in 114.439 milioni di euro nel 2019 ed incrementato di 2.000 milioni per il 2020 e ulteriori 1.500 milioni per il 2021, con accesso da parte delle Regioni agli incrementi del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario, rispettivamente di 2.000 e 3.500 milioni di euro, solo dopo la sottoscrizione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni del Patto per la salute 2019-2021 volto a prevedere, per gli anni 2020 e 2021, misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, oltre che di efficientamento dei costi, tra cui, segnatamente, interventi infrastrutturali e di ammodernamento tecnologico e di riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie.
Rispetto al livello programmato in 114.439 milioni nel 2019, con Delibera CIPE n. 82 del 20 dicembre 2019 e comunicato pubblicato il 17 aprile 2020 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per tale anno è stato successivamente ripartito per un ammontare di 113.810 milioni di euro.
Per il 2020, in seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, il CIPE ha anticipato il riparto delle somme programmate, considerata la contingenza determinata con lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020, principalmente: con Delibera n. 20 del 14 maggio 2020, per 117.407,2 milioni di euro, quali risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e con Delibera n. 21 del 2020 per le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020 di cui alla precedente Del. n. 20/2020 per un ammontare pari a 1.500 milioni.
In ragione dell’emergenza epidemiologica sono stati incrementati i livelli del fabbisogno sanitario anche dal DL. 104/2020 (articolo 29, co. 8, cd. decreto Agosto - L. 126/2020) che ha disposto l'aumento per complessivi 478.218.772 euro, per l'anno 2020, del livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario per sostenere le autorizzazioni delle spese derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 29 riguardanti, rispettivamente, il ricorso in maniera flessibile, da parte di regioni e province autonome, di prestazioni aggiuntive in ambito sanitario riferite in particolare ai ricoveri ospedalieri - per una quota-parte di 112.406.980 euro - e a prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di screening - per una quota-parte di 365.811.792, che include la specialistica convenzionata interna, fino al 31 dicembre 2020. A tale finanziamento accedono tutte le regioni (e pertanto non solo quelle a statuto ordinario) e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.
Si segnala che i riparti delle disponibilità stanziate per l’emergenza epidemiologica tra regioni e province autonome avvengono in deroga – come per il riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 - alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) un differente concorso al finanziamento sanitario corrente e la conseguente esclusione dal riparto delle somme da erogare a titolo di compartecipazione all'IVA e Fondo sanitario nazionale per la copertura delle spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, ad eccezione di una quota residuale prevista per la Regione siciliana.
Comma 405
(Nuovo termine per la presentazione della certificazione
requisiti medici cure palliative)
405. All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2020 ».
Il comma 405 ridefinisce alcuni termini per la presentazione delle istanze di certificazione dei requisiti che permettono ai medici abilitati di operare presso le reti di cure palliative.
Il comma 405 posticipa dal 1° gennaio 2019 - data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) - al 30 dicembre 2020 il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l’istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative.
Si ricorda che il comma 522, articolo 1, della richiamata legge 145/2018 ha disposto l'idoneità dei medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate ad operare presso tali reti, in base a specifici criteri individuati dal Ministero della salute.
Scopo della norma è garantire l’attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38/2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, tenuto altresì conto di specifici criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa in Conferenza Stato-regioni (si veda in proposito il Decreto 4 giugno 2015).
I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche sono considerati idonei, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal DM Salute 28 marzo 2013 in materia di inquadramento ed equipollenze relativa alla disciplina cure palliative, se rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza, quali:
§ esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali- hospice ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate a tale scopo presso il SSN;
§ almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative;
§ acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalla regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.
Comma 406
(Accreditamento cure domiciliari)
406. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per l'erogazione di cure domiciliari »;
b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: « che ne facciano richiesta, » sono inserite le seguenti: « nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, »;
c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, alinea, dopo le parole: « e con i professionisti accreditati, » sono inserite le seguenti: « nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, ».
Il comma 406 modifica alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 relativi alle procedure di accreditamento delle organizzazioni private presso il SSN, con l’obiettivo di estendere la disciplina autorizzatoria vigente all’accreditamento delle strutture che erogano cure domiciliari.
Il comma 406 novella alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992[71] in relazione all’estensione della disciplina autorizzatoria per l’accreditamento delle attività di cure domiciliari, e in particolare:
§ all'articolo 8-ter, in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, al comma 2, si prevede l’estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari;
§ all’articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari.
Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accreditamento istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
§ - all’articolo 8-quinquies, riguardo agli accordi per l’individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, al comma 2, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private.
Si ricorda che in base all’art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017 che ha da ultimo ridefinito i livelli essenziali di assistenza, il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire alle persone non autosufficienti o in condizioni di fragilità, l’assistenza sanitaria a domicilio, attraverso l’erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona.
Commi 407 e 408
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria)
407. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento.
408. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 407, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
I commi 407 e 408 dispongono un incremento, nella misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale[72]. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.
Si ricorda che, per i dirigenti in esame, alla scelta del rapporto di lavoro esclusivo sono connesse l'indennità in oggetto nonché la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria (all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale)[73] - con divieto di svolgimento di attività libero-professionali all'esterno -.
L'incremento di cui ai commi in esame decorre dal 1° gennaio 2021 e si applica sulla misura prevista, per l'indennità in oggetto, dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area sanità per il periodo 2016-2018. Si ricorda che quest'ultimo importo varia a seconda che si rientri nella dirigenza medica e veterinaria o in quella sanitaria e a seconda dell'incarico svolto e dell'anzianità di esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale.
In particolare, in base all'articolo 89 del suddetto contratto, la misura annua lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) dell'indennità, per la dirigenza sanitaria, è pari a:
- 18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;
- 13.461,36 euro, 5.784,38 euro o 1.708,05 euro per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni.
Per la dirigenza medica e veterinaria, il medesimo importo (in base al citato articolo 89) è pari a:
- 18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;
- 13.857,58 euro, 10.167,99 euro e 2.519,19 euro, per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni.
Il comma 407 specifica che l'incremento dell'indennità è inteso alla valorizzazione del servizio svolto dai suddetti dirigenti.
Commi 409-411
(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri
del Servizio sanitario nazionale)
409. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
410. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 409 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
411. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 409 e 410, pari a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
I commi da 409 a 411 recano uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.
Si dispone che l'indennità decorra dal 1° gennaio 2021 e che costituisca una parte del trattamento economico fondamentale.
La definizione della misura e della disciplina dell'indennità sono demandate, nei limiti del suddetto stanziamento, alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021, relativa al comparto sanità (nonché agli omologhi contratti successivi).
La norma in esame specifica che l'introduzione dell'indennità è intesa al riconoscimento ed alla valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri (dipendenti dal Servizio sanitario nazionale).
Comma 412
(Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016)
412. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 412 prevede che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) sia destinato, nell’esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Il comma 412 prevede che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata) sia destinato, nell’esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016), per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.
Si ricorda che il succitato Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate è stato istituito dall’art. 4 del D.L. 189/2016 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”).
Il comma 3 di tale articolo dispone, tra l’altro, che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo citato.
Con il D.P.C.M. 14 febbraio 2020, l'avvocato Giovanni Legnini, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.L. 109/2018, è stato nominato Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Per approfondimenti sulle attività di ricostruzione in corso nelle aree colpite dal sisma del 2016 si rinvia alla memoria depositata dal Commissario Legnini in occasione dell’audizione informale svolta presso l’VIII Commissione della Camera nella seduta del 30 settembre 2020.
Si ricorda che, analogamente alla norma in esame, anche in passato i risparmi versati dalla Camera dei deputati all’entrata del bilancio dello Stato sono stati destinati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate ed assegnati alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati a partire dal 24 agosto 2016 sulla base delle seguenti previsioni normative:
§ art. 18, comma 37, della legge di bilancio 2018, che ha autorizzato il trasferimento di 80 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2017;
§ art. 1, comma 989, della legge di bilancio 2019, che ha autorizzato il trasferimento di 85 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018;
§ art. 9-undetricies del D.L. n. 123/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156/2019, che ha autorizzato il trasferimento di 100 milioni di euro per l’esercizio 2019.
Tutte le somme versate dalla Camera sono destinate a spese per la ricostruzione pubblica e non vengono impiegate per far fronte a spese di funzionamento della struttura commissariale (quali le spese per il personale) o a interventi di ricostruzione privata.
L’ultimo periodo del comma in esame dispone, infine, che il comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.
Comma 413
(Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario
impiegato nell’emergenza da COVID-19)
413. Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, l'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 413 destina una quota-parte di 40 milioni della somma versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020 allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, per incrementare, nell’esercizio 2020, i fondi per la retribuzione accessoria di incentivo al lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale impiegato nell’emergenza sanitaria in corso.
Il comma 413 prevede che l’importo di 40 milioni di euro, quota-parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, sia destinato, nell’esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all’articolo 1, comma 1, del DL. 18/2020 (L. 27/2020).
Tali fondi sono diretti ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dell’infezione da COVID-19.
A tali fini, il comma 1 - ed il comma 2 che ne ha disposto la copertura del derivante onere - dell’articolo 1 prevedono un incremento per il 2020, complessivamente pari a 250 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria, istituito dall’articolo 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti (medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie) dell’area sanità per il triennio 2016-2018 e del "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità, istituito dall’articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2016-2018. L’importo incrementale di 40 milioni viene suddiviso, tra le regioni e le province autonome secondo i criteri con cui sono stati ripartiti gli importi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto legge n. 18/2020 (consulta qui la tabella A), vale a dire in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario per l’anno 2019.
Viene infine stabilito che l’articolo in esame entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.
Commi 414 e 415
(Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari)
414. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
415. La misura e la disciplina dell'indennità di cui al comma 414 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 414, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2021.
I commi in esame prevedono il riconoscimento, a decorrere dal 2021, di un’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute in favore dei dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie, di ostetrica e di assistente sociale, ovvero appartenenti alla categoria degli operatori socio-sanitari. Si demanda la definizione della disciplina dell’indennità (ivi compreso il relativo importo) alla contrattazione collettiva nazionale (in prima fase, a quella relativa al triennio 2019-2021) concernente il comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro. La nuova indennità fa parte del trattamento economico fondamentale ed è prevista al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e del ruolo dei suddetti soggetti nelle attività direttamente intese alla tutela del malato e alla promozione della salute.
In relazione al summenzionato stanziamento annuo, si dispone (a decorrere dal 2021) un corrispondente incremento (pari, dunque, a 100 milioni di euro annui) del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Commi 416 e 417
(Disposizioni per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
416. Per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è autorizzata l'ulteriore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore. In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 416, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al comma 416 e al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al comma 416 e al presente comma è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
I commi 416 e 417 estendono al 2021 il finanziamento per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri, stanziando una spesa di 70 milioni a valere sul Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per il potenziamento del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, prevedendo la corrispondente comunicazione dei dati come già disposta dal decreto legge cd. Ristori (D.L. 137/2020)[74].
Il comma 416 dispone l’autorizzazione di una spesa di 70 milioni di euro prevista per l’anno 2021 per le finalità già previste per il periodo di novembre e dicembre 2020 dall’articolo 18, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Ristori, in corso di conversione), per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS), allo scopo di decongestionare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.
In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. Sulle strategie di testing il Ministero della salute ha aggiornato il quadro in base all’evoluzione della situazione epidemiologica con Circolare dell’8 gennaio 2021.
Il citato articolo 19 dispone specifiche misure per l’implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente articolo 18, per la comunicazione dei casi di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS). Le modalità attuative sono state successivamente definite con D.M. Finanze del 3 novembre 2020. Più in dettaglio, si evidenzia che il presupposto normativo della predetta comunicazione è definito nell’articolo 17-bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia, L. 27/2020) che ha previsto una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19, stabilendo regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa.
Al Sistema Tessera Sanitaria (TS) è attribuito il compito di rendere immediatamente disponibili alcuni dati in modo da garantire con tempestività la coerenza dei contenuti informativi dei diversi sistemi interessati, quali:
§ all’assistito, il referto elettronico (indipendentemente dall’esito), nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
§ il solo referto elettronico con esito positivo, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le ASL successivamente dovranno trasmettere i dati relativi ai casi di positività, acquisiti dai MMG e dai PLS, alle regioni e alle province autonome, che, a loro volta, li invieranno alla piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l’ISS;
§ il numero dei tamponi antigenici rapidi effettivamente eseguiti, aggregato per regione o provincia autonoma, al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del citato D.L. Cura Italia (v. approfondimento), in relazione ai compiti di approvvigionamento dei dispositivi necessari all’effettuazione dei test;
§ il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l’indicazione degli esiti, positivi o negativi, alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità - ISS ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640 che differenzia i casi per sintomaticità/asintomaticità e contatto stretto, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, per l’espletamento dei compiti affidatagli in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive, ai sensi dell’art. 47-ter del D.lgs. n. 300 del 1999.
Ai sensi del comma 417, gli oneri della disposizione trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nelle stesse modalità previste dal citato articolo 18. Infatti, si prevede anche in questo caso che al finanziamento accedano tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.
La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all’allegato A al presente disegno di legge:
Regione o Provincia autonoma |
Importo da ripartire |
PIEMONTE |
5.157.974 |
VALLE D'AOSTA |
147.165 |
LOMBARDIA |
11.654.330 |
Prov. Aut. BOLZANO |
601.185 |
Prov. Aut. TRENTO |
623.834 |
VENETO |
5.702.059 |
FRIULI |
1.445.510 |
LIGURIA |
1.877.472 |
EMILIA-ROMAGNA |
5.226.360 |
TOSCANA |
4.411.138 |
UMBRIA |
1.043.872 |
MARCHE |
1.794.191 |
LAZIO |
6.773.374 |
ABRUZZO |
1.532.592 |
MOLISE |
358.997 |
CAMPANIA |
6.505.752 |
PUGLIA |
4.631.280 |
BASILICATA |
654.230 |
CALABRIA |
2.231.025 |
SICILIA |
5.707.544 |
SARDEGNA |
1.920.116 |
Totale complessivo |
70.000.000 |
La RT precisa che si è utilizzato il costo medio pari a 15 euro per ciascun tampone come già indicato per definire lo stanziamento della spesa con riferimento al periodo novembre-dicembre 2020 (v. box), potendosi prevedere, con l’importo di 70 milioni di euro, la somministrazione potenziale di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi, fabbisogno ritenuto soddisfacente per il primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia.
Come indicato al comma 403, si prevede la copertura della spesa per l’anno 2021 mediante corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Anche in questo caso, tale finanziamento è concesso a tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.
Per potenziare la capacità di risposta dell’assistenza territoriale, anche per allentare la pressione sui Dipartimenti di prevenzione delle ASL e per ridurre i tempi di attesa dei numerosi assistiti nel caso in cui siano identificati quali “contatti stretti” di casi confermati di COVID-19 l’articolo 18 del DL. 137 del 2020 (cd. Ristori, in corso di conversione in prima lettura al Senato) ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta, (PLS), secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.
In proposito si sottolinea che sul testo delle due ipotesi di Accordo con i MMG e di Accordo con i PLS è stata sancita l’Intesa in Conferenza Stato-regioni e Province autonome il 30 ottobre 2020 (pubblicata in G.U. del 6 novembre 2020).
La copertura di questa nuova autorizzazione di spesa (comma 2) per far fronte al rapido peggioramento dei tassi epidemiologici della pandemia in corso, è corrispondentemente fissata, per l’anno 2020, in 30 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno, in base alla seguente tabella di riparto (Allegato 1 al D.L. n. 137/2020).
Regioni |
Quota accesso 2020 |
RISORSE PER MMG TAMPONI RAPIDI |
PIEMONTE |
7,36% |
2.209.433,59 |
V. D'AOSTA |
0,21% |
63.013,50 |
LOMBARDIA |
16,64% |
4.993.267,96 |
BOLZANO |
0,86% |
257.461,47 |
TRENTO |
0,89% |
267.069,57 |
VENETO |
8,14% |
2.442.545,00 |
FRIULI V.G. |
2,06% |
619.330,03 |
LIGURIA |
2,68% |
804.230,97 |
E.ROMAGNA |
7,46% |
2.237.377,56 |
TOSCANA |
6,30% |
1.889.704,34 |
UMBRIA |
1,49% |
447.008,12 |
MARCHE |
2,56% |
769.003,80 |
LAZIO |
9,68% |
2.903.510,03 |
ABRUZZO |
2,19% |
656.940,83 |
MOLISE |
0,51% |
153.958,45 |
CAMPANIA |
9,30% |
2.790.545,16 |
PUGLIA |
6,62% |
1.986.526,10 |
BASILICATA |
0,93% |
280.312,58 |
CALABRIA |
3,19% |
957.153,68 |
SICILIA |
8,16% |
2.448.426,26 |
SARDEGNA |
2,74% |
823.181,00 |
TOTALE |
100% |
30.000.000,00 |
Si deve rilevare che il presente riparto tra regioni e province autonome deroga – come già è avvenuto per il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell’emergenza COVID-19 - alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente. Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana (qui un approfondimento).
La somma stimata di 30 milioni di euro nel 2020, in base alla RT, è stata calcolata quale costo unitario medio ipotizzato per ciascun test antigenico rapido (15 euro) per il numero dei tamponi, pari a 2 milioni, che si valuta verranno richiesti nei mesi di novembre e dicembre 2020 per la somministrazione sia presso gli studi medici - per un costo di 18 euro considerato il maggior costo organizzativo -, sia al di fuori degli stessi studi medici per un costo unitario minore - 12 euro, stimato il minore impatto delle misure di prevenzione e protezione da adottare. Con riferimento ai luoghi al di fuori degli studi medici, si nota che gli accordi raggiunti citano espressamente le sedi messe a disposizione dalle Aziende sanitarie e Agenzie - incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell’assistenza primaria - ovvero, ove possibile e se vi è l’adesione del medico, presso il domicilio del paziente.
L’Accordo chiarisce inoltre che il target affidato al personale medico convenzionato riguarda per i propri assistiti: a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico di medicina generale oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido; b) i casi sospetti di contatto che il medico di medicina generale si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido. Qualora il medico si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall’Azienda sanitaria, per gli assistiti di altri medici di medicina generale, il target è rappresentato dai contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione al medico individuato che si è reso disponibile alla somministrazione del tampone rapido. In proposito si deve fare riferimento alla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 che ha definito la differente durata dei periodi di isolamento fiduciario (casi di infezione) e quarantena (contatti stretti non positivi) per i casi sintomatici e asintomatici.
La scelta di individuare il target sopra definito che raggruppa segnatamente i casi asintomatici risiede anche nel valore diagnostico del test rapido antigenico volto sicuramente ad escludere le infezioni da Sars-CoV-2 per i casi sospetti, in quanto non vi è la possibilità di falsi negativi (mentre, viceversa, non assicura la diagnosi di positività, essendo possibili falsi positivi).
La norma pertanto detta un obbligo e non una facoltà per i medici interessati alla somministrazione del test antigenico rapido. Si segnala peraltro, che i contenuti dei citati Accordi, come definiti dall’apposito Atto di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica per la prevenzione dei contagi COVID19, sono stati sottoscritti tra Sisac - Struttura Interregionale dei Sanitari Convenzionati per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale -, e alcune sigle sindacali, senza raggiungere l’unanimità delle rappresentanze delle parti interessate.
Commi 418-420
(Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi)
418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.
419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
420. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
« e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare ».
I commi in esame consentono lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2.
Si valuti l'opportunità di chiarire se, riguardo ai suddetti test, si faccia riferimento solo agli anticorpi eventualmente formatisi in relazione alla presenza del virus SARS-CoV-2.
I commi in esame richiedono che per l'esercizio di tali eventuali attività le farmacie si dotino di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza e demandano la definizione delle modalità organizzative e delle condizioni economiche, inerenti alle stesse attività, ad un accordo collettivo nazionale - definito dalla struttura tecnica interregionale (per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale)[75] e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale - ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali; tali accordi non possono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sui medesimi accordi si fonda il regime convenzionale tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale (per le attività in oggetto).
Si opera altresì una novella alla disciplina sui "nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"[76], introducendo la fattispecie dell’effettuazione presso le farmacie, da parte di un farmacista, di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.
Commi 421 e 422
(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)
421. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
I commi 421-422 dispongono circa l’ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025. Per l’attuazione del comma 421, il comma 422 prevede che concorrano le risorse del Programma Next Generation EU per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il comma 421 prevede l’ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (v. box).
La RT alla disposizione in esame precisa che, essendo l’importo del singolo contratto pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio, la prevista autorizzazione di spesa consentirà la stipula di 4.200 nuovi contratti per l’anno 2021. Come previsto ai precedenti commi 403 e 404 che dispongono riguardo l’incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario, ai predetti oneri si provvederà a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
Il comma 422 prevede che per i primi due anni di programmazione dell’ulteriore incremento delle nuove borse di specializzazione il Programma Next Generation EU concorre alla spesa di 105 milioni prevista per gli anni 2021 e 2022.
I contratti di formazione medica specialistica, disciplinati dall'articolo 37 del D.Lgs. 368/1999 che ha attuato, per quanto qui interessa, alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici, prevedono la stipula da parte dei medici specializzandi di un contratto annuale di formazione specialistica che non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali con frequenza delle attività didattiche programmata insieme allo svolgimento di attività assistenziali. Il contratto di formazione è stipulato dallo specializzando con l'università sede della scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione.
Nel corso degli ultimi anni le risorse complessive per il finanziamento di tali contratti sono state progressivamente incrementate. Distinguiamo tra risorse stanziate nel periodo precedente all’emergenza epidemiologica e quelle successive (in milioni di euro):
Finanziamento borse di formazione specialistica |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
D.Lgs. 368/1999 (art. 37) - Legislazione vigente, di cui: |
708 |
702 |
702 |
702 |
702 |
702 |
702 |
702 |
|
L. 147/2013 (co. 424) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
L. 208/2015 (co. 252) |
70 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
L.B. 145/2018 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
L.B. 145/2018 |
22,5 |
45 |
68,4 |
91,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
L.B. 160/2019 |
- |
5,425 |
10,85 |
16,492 |
22,134 |
24,995 |
24,995 |
24,995 |
|
L.B. 160/2019 |
- |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Totale risorse |
860,500 |
927,425 |
956,250 |
986,292 |
1.000,134 |
1.002,995 |
1.002,995 |
1.002,995 |
|
Stanziamenti post emergenza COVID-19 |
|
||||||||
D.L. Crescita 34/2020 (art. 1-bis) - MMG |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
D.L. Crescita 34/2020 (art. 5, co. 1) |
- |
105 |
105 |
109,2 |
109,2 |
109,2 |
- |
- |
|
D.L. Crescita 34/2020 (art. 5, co. 1-bis) |
- |
- |
- |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
|
L. n. 178 del 2020 (Legge Bilancio 2021) |
- |
- |
105 |
105 |
109,2 |
109,2 |
109,2 |
- |
|
Totale risorse con incrementi per emergenza COVID-19 |
860,500 |
1.032,425 |
1.186,250 |
1.245,492 |
1.263,534 |
1.267,395 |
1.158,195 |
1.048,995 |
|
La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019), al comma 271 dell'art. 1, è intervenuta disponendo l'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici a regime - numero stimato in 900 borse di specializzazione - mediante l'aumento di 5,425 milioni nel 2020, 10,850 milioni nel 2021, 16,492 milioni nel 2022, 22,134 milioni nel 2023 e 24,995 dal 2024 della spesa autorizzata dal comma 521, art. 1, della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018). Quest'ultima autorizzazione, a sua volta, ha incrementato la spesa prevista all'articolo 1, comma 252, della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015), che aveva già disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013).
Il comma 518, art. 1, della citata legge di bilancio 2019 aveva previsto l'integrazione, con la finalità di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale per un importo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019. L'incremento rappresenta comunque un limite di spesa.
Da notare che il comma 859 della citata legge di bilancio 2020 ha inoltre disposto che per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
In merito alle norme autorizzatorie delle maggiori spese relative ai nuovi contratti di specializzazione a seguito dell'emergenza COVID-19, l'articolo 1-bis del D.L. 34/2020 (cd. Rilancio) prevede di accantonare, a decorrere dal 2021, 20 milioni di euro annui a valere sul finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale, allo scopo di attivare ulteriori borse di studio per medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale.
L'articolo 5, comma 1, del citato D.L. 34 dispone l'ulteriore l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Viene corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per la parte statale.
Peraltro, il comma 1-bis del sopra citato articolo 5 prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica, per ulteriori 25 milioni per il 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, mediante corrispondente incremento del finanziamento statale del fabbisogno nazionale sanitario, in relazione ad un ulteriore aumento del numero dei contratti di circa 960 unità, a partire dal 2022.
Al riguardo, è stata peraltro segnalata l'opportunità, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di accorpare l'identica autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1, considerato il già previsto incremento di 109,2 milioni di euro per ciascun anno. La differenza tra le due autorizzazioni di spesa infatti risiede esclusivamente nella diversa copertura: la prima è a valere sulle risorse stanziate per il decreto-legge Crescita, la seconda sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili (L. 190/2014, art. 1, comma 200).
I contratti di formazione specialistica medica finanziabili nel 2021 dovrebbero pertanto ammontare ad un numero complessivo pari a circa 17.600 unità, numero sufficiente a colmare il cd. "imbuto formativo" dato dai laureati per l'anno accademico 2020/202, in base alle stime riportate da uno studio dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO - Assomed) sulla formazione post-lauream, tenendo conto di un tasso stimato di laurea dell'89,8% degli studenti di medicina entrati tramite concorso 6 anni prima. Qui il documento.
Sulle risorse autorizzate a seguito dell'emergenza COVID-19, come riferito dal Governo in risposta ad una interrogazione al Senato, tenuto conto dell'incremento del numero dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), il Ministero della salute, nel mese di maggio 2020, ha appositamente chiesto al Coordinamento tecnico della Commissione Salute di sapere se, per l'anno accademico 2019/2020, le Regioni e Province autonome ritenessero che il fabbisogno, a suo tempo definito, dovesse essere oggetto di rivalutazioni.
Sul punto, la Regione Veneto, in qualità di soggetto preposto al coordinamento del tavolo tecnico interregionale, sentite in via preliminare tutte le Regioni e Province autonome, ha fornito lo scorso giugno la rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020, stimata in 12.867 unità, ossia 4.263 unità in più rispetto al fabbisogno determinato per il medesimo anno accademico con il richiamato Accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2018. Il Ministero dell'economia e finanze ha peraltro comunicato che, per l'anno accademico 2019-2020, risultava finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di 9.200 nuovi specializzandi. A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio, L. 77/2020) è stata autorizzata un'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare al finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica, in modo da consentire di finanziare, per l'anno accademico 2019/2020, ulteriori 4.200 contratti di formazione specialistica per un intero ciclo di studi, per un numero complessivo di 13.400 contratti (9.200 + 4.200), al netto dei finanziamenti regionali o di altri Enti.
Per accogliere in via prioritaria le richieste delle Regioni, una volta soddisfatto il suddetto fabbisogno di 12.857 unità, si è valutato di distribuire gli ulteriori 533 contratti (dati dalla differenza tra i 13.400 contratti finanziabili ed i 12.867 contratti che rappresentano il fabbisogno regionale) tra le scuole di specializzazione maggiormente coinvolte nella emergenza Covid 19 e tenendo conto dell'art. 2 del citato decreto-legge.
Più in dettaglio, l'articolo 35, comma 1, del D. Lgs. n. 368 prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno di programmazione dei contratti di specializzazione, le Regioni e le Province autonome individuino il fabbisogno dei medici specialisti da formare. È compito del Ministero della salute, entro il 30 giugno del terzo anno, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni per ogni tipologia di specializzazione, determinare il numero globale dei medici da formare annualmente.
In considerazione della circostanza che con l'Accordo Stato - Regioni del 21 giugno 2018 il fabbisogno di specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 era stato fissato in 8.604 unità, a seguito della rideterminazione del fabbisogno, viste le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, si è reso necessario procedere ad un nuovo Accordo Stato – Regioni del 9 luglio 2020 (Rep Atti 111/CSR), specificamente volto a definire il nuovo fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020. In tal modo, oltre ad essere stato soddisfatto - sia in termini assoluti sia per ogni singola specialità-, per complessive 12.867 unità, il fabbisogno di medici specialisti da formare come richiesto dalle Regioni, si è ulteriormente incrementato per complessive 533 unità il numero dei contratti da assegnare alle scuole di specializzazione ritenute di particolare impatto nell'emergenza Covid-19, quali quelle di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina di emergenza ed urgenza, medicina interna, microbiologia e virologia, patologia clinica e biochimica clinica, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva, ematologia, geriatria. Per tali specializzazioni è stato utilizzato, come criterio di distribuzione, anche il peso del disavanzo del fabbisogno - rispetto al numero di contratti assegnati - cumulato negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 per ciascuna delle predette specializzazioni.
All'incremento dei contratti di formazione specialistica che intendono migliorare la copertura dei ruoli della funzione medica del Servizio sanitario, si è affiancato uno specifico intervento volto a garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza dei medici in formazione specialistica. I commi 470-472, articolo 1, della citata legge di bilancio per il 2020, dispongono l'istituzione con una spesa annua di 3 milioni di euro dal 2020, di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'estensione delle competenze dello stesso Osservatorio nazionale - con conseguente cambio della sua denominazione in ''Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica''-, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. In aggiunta alla previsione della tecnostruttura di supporto degli Osservatori sulla formazione specialistica, riguardo lo studio del fabbisogno anche di nuovi specializzanti in campo medico, è stata peraltro autorizzata una spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni annui dal 2021 da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS), per il supporto alle attività del Ministero della salute e delle regioni concernenti la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari e per lo sviluppo e l'adozione di metodologie e strumenti per la definizione di una distribuzione dei posti relativi ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondenti alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Commi 423-428
(Proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario
nel Servizio sanitario nazionale)
423. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
424. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « a 650 » sono sostituite dalle seguenti: « a 800 ».
425. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:
a) articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge;
b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
426. Il termine di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è prorogato al 31 dicembre 2022.
427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 423 e 425 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni di cui ai commi 423 e 425 non impiegate nell'anno 2020.
428. Fermo restando quanto previsto al comma 427, per l'attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021.
Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell’anno 2021, il comma 423, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), permette agli enti del Ssn di avvalersi, non oltre il 31 dicembre 2021, anche mediante proroga, delle seguenti misure:
§ conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici e gli operatori socio-sanitari. Alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;
§ deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
§ ricorso alla stipulazione nell'ambito del Ssn, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale).
§ conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Ssn.
Il comma 424 porta da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
Il comma 425 proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a:
§ Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 (per un totale complessivo di 210 milioni) allegata alla presente legge;
§ trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
Il comma 426 proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, a determinate condizioni.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi 423 e 425 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all’attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell’anno 2020 (comma 427).
Infine, il comma 428, fermo restando quanto previsto al comma 427, stabilisce che, per il 2021, per l’attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro.
Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, il comma 423, dà facoltà, agli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di avvalersi anche nell’anno 2021 (anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021), del personale reclutato grazie alle misure a tal fine previste dal decreto legge n. 18 del 2020. Tali misure possono essere adottate in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
Rispetto al 2009, anno con il numero massimo di occupati nella sanità pubblica (693.716 occupati), a fine 2018 risultavano impiegati nel SSN 648.507 dipendenti, con un decremento del 6,50 per cento (Istat, L’occupazione nella sanità pubblica, maggio 2020).
Le ragioni di tale dinamica sono da individuare in molteplici fattori. A differenza di altre amministrazioni pubbliche, gli enti del Ssn non sono stati sottoposti ad un limite assunzionale da turn over, bensì ad un vincolo di spesa, rafforzato nelle regioni in piano di rientro, ma presente anche in quelle non sottoposte ai piani di rientro (RGS, Monitoraggio della spesa sanitaria: rapporto n.3). In ultimo, l'introduzione delle disposizioni sul pensionamento anticipato (quota 100) ha acuito la grave carenza di personale, rischiando di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
L'articolo 11, commi da 1 a 4-ter, del decreto legge 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) ha operato una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del sn. Il nuovo limite (decorrente dal 2019) non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare riferito al 2004, diminuito dell'1,4 per cento. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Successivamente, il decreto legge 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), articolo 45, co. 1-bis, ha aumentato, nel triennio 2019-2021, il limite dal 5 al 10% in ciascun anno sulla base dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni singola regione sulla base di una specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale.
La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Dal 2021, il medesimo incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno facoltà di incrementare ulteriormente i limiti di spesa di cui sopra, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del Decreto Calabria. Con riferimento ai nuovi limiti, sono estese le procedure previste per la verifica del rispetto dei limiti finora vigenti nonché il principio secondo cui la regione si considera comunque adempiente qualora abbia assicurato l'equilibrio economico. Di conseguenza, il nuovo vincolo di spesa per il personale è assoggettato alle verifiche del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che deve certificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa. L'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Calabria specifica poi che i limiti non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia). Infine, il successivo comma 4-ter sopprime la norma che dispone il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale per l'ipotesi di mancata adozione, entro un determinato termine, dei provvedimenti necessari per il ripiano del disavanzo di gestione.
Più in particolare, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata al presente provvedimento (per una spesa complessiva di 1.100 milioni di euro, incrementati dalle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al successivo comma 428), il comma 423 consente l’estensione, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 2-bis), commi 1 e 5, (misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) e di cui all’art. 2-ter), commi 1 e 5 del decreto legge n. 18 del 2020 (misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al Ssn).
Più in particolare, il citato art. 2-bis consente il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, dei seguenti incarichi:
- incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a sei mesi - a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie[77], nonché agli operatori socio-sanitari. Tali incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, nonché ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione. A quest’ultimo proposito, la norma specifica che i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta; il periodo di attività, svolto dai suddetti medici durante gli incarichi in oggetto, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
- incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;
- contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di professionisti sanitari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo (derogando alla disciplina transitoria posta dall'art. 1, comma 548-bis, della legge di bilancio 2019-legge n. 145 del 2018). Il limite temporale è posto al 31 dicembre 2022. La deroga di cui al citato comma 548-bis consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale previsto dalla medesima disciplina transitoria. Si ricorda che la norma richiamata di cui al comma 548-bis prevede, in materia di formazione specialistica a tempo parziale, la stipulazione di specifici accordi tra le regioni, le province autonome e le università interessate, sulla base di un accordo quadro, adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato- regioni e le province autonome[78]. Tuttavia, ai sensi del citato art. 2-bis, gli accordi tra la regione o la provincia autonoma e le università interessate possono essere operanti anche in assenza dell'accordo quadro summenzionato[79]. Viene inoltre specificato che le assunzioni devono essere effettuate in ogni caso nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e che l'attività dei soggetti così assunti deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. Restano fermi i limiti e le altre modalità posti dalla suddetta disciplina transitoria, anche con riferimento al trattamento economico (relativo ai soli medici in formazione specialistica).
Infine, l’art. 2-ter, commi 1 e 5, del decreto legge n. 18 del 2020 consente, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie[80] e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, estendendo tale possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 424, modificando il comma 2, terzo periodo, dell’articolo 2-quinquies del decreto legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia)[81], porta da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che, anche durante la frequenza dei corsi di formazione specialistica presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ovvero presso corsi di formazione specifica in medicina generale, assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al termine dell’attuale stato di emergenza sanitaria.
In proposito, le norme generali vigenti prevedono che i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi suddetti, possano assumere incarichi di sostituzione di medici di medicina generale (e non anche incarichi provvisori autonomi) e svolgere - previa iscrizione nei relativi elenchi - il servizio di guardia medica notturna e festiva o di guardia medica turistica solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli stessi elenchi.
Il comma 425 in commento, proroga al 31 dicembre 2021 le ulteriori seguenti disposizioni:
§ lettera a): misure di cui all’art. 4-bis, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020 e art. 1, comma 6, del decreto legge n. 34 del 2020, relative al personale sanitario operante presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA). Tali misure sono prorogate nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge per un totale complessivo di 210 milioni, incrementati dalle risorse del Programma Next Generation EU, come stabilito dal comma 428.
Si ricorda che, a legislazione vigente, è già prevista, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità, di cui al successivo comma 7-bis, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo, regolarmente iscritti nell'albo professionale. Gli incarichi sono conferiti a supporto delle USCA, in numero non superiore ad uno psicologo ogni due Unità per un monte settimanale massimo di 24 ore. L'intervento è finalizzato ad una corretta gestione delle implicazioni piscologiche generate dalle particolari condizioni seguite all'evento pandemico da COVID-19.
Tale proroga non è invece prevista per la disposizione recata dal successivo comma 7 dell’art. 1 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020[82]) che consente, alle aziende e agli enti del Ssn, di conferire, fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale. Gli assistenti sociali hanno il compito di supportare le USCA nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti. Gli incarichi possono essere conferiti in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità, per un monte ore settimanale massimo di 24 ore.
Le USCA, istituite presso una sede di continuità assistenziale già presente, con un rapporto di una ogni 50.000 abitanti, sono state costituite per consentire ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) di garantire l'attività di assistenza territoriale ordinaria, indirizzando alle USCA, a seguito del controllo a distanza attraverso triage telefonico, i pazienti sospetti di essere affetti da COVID-19. A seguito della segnalazione, tali pazienti possono essere presi in carico dall'Unità speciale. La norma del Cura Italia specifica inoltre che, per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il triage deve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso.
L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. Per l'attuazione dell'intervento sono stati stanziati 104 milioni di euro dal Decreto Cura Italia.
In considerazione della necessità di rafforzare, nella cd. fase 2, le attività di sorveglianza e monitoraggio presso le Residenze sanitarie assistite (RSA) e di incrementare al contempo le prestazioni domiciliari nei confronti dei soggetti fragili, l'art. 1, comma 6, del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020), ha integrato la composizione delle Unità con medici specialisti convenzionati. Inoltre, in considerazione delle funzioni assistenziali svolte sul territorio, ogni Unità è stata tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale di attività, da consegnare all'ente sanitario di competenza, per essere a sua volta trasmessa alla regione di riferimento.
§ misure di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in virtù delle quali, le aziende e gli enti del Ssn nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 2-bis e 2-ter (come visto prorogate anch’esse al 31 dicembre 2021 dalla norma in commento) possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
Nella disciplina vigente (15-nonies del D.Lgs. 502/1992), la prosecuzione del servizio dei dirigenti medici del Ssn è consentita oltre il limite del sessantacinquesimo anno, su richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo - purché non si superi il limite dei 70 anni di età. Per fronteggiare la carenza di medici specialisti, l'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. 162/2019 (c.d. Decreto proroga termini) ha modificato in via transitoria i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Ssn (la deroga non riguarda infatti il personale medico a rapporto convenzionale). In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche se, prima di tale limite anagrafico, maturano i quarant'anni di servizio effettivo. La disciplina transitoria instaurata dal Decreto proroga termini prevede altresì che l'amministrazione di appartenenza possa autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. La procedura di assunzione di tali ultimi soggetti deve peraltro essere adottata senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.
Per i medici docenti universitari o ricercatori - che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Ssn -, il limite di età è posto a 67 anni, anziché a 65. Peraltro, per tali soggetti, la cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, non è obbligatoria qualora il limite di età per il collocamento a riposo come docente o ricercatore sia più elevato e manchino i protocolli d'intesa tra università e regioni, previsti dalla normativa ai fini della definizione delle modalità e dei limiti per l'utilizzo del medesimo personale universitario per specifiche attività assistenziali, strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca.
Il comma 426 proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale (l’intervento legislativo è operato prorogando quanto disposto dal comma 3, primo periodo, dell’articolo 12 del decreto legge n. 35 del 2019).
Come disposto dal comma 427, alla copertura degli oneri di cui ai commi 423 e 425, le regioni e le province autonome provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all’attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell’anno 2020.
Infine, il comma 428, fermo restando quanto previsto al comma 427, stabilisce che, nel 2021, per l’attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro.
Commi 429-434
(Norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell’AIFA)
429. La dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è incrementata di 40 unità di personale, di cui 25 unità da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 unità di personale della dirigenza sanitaria.
430. L'AIFA è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
432. A decorrere dal 1° luglio 2021, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
433. Per l'attuazione del comma 430 è autorizzata la spesa di 1.213.142 euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
434. All'onere derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui al comma 431, pari a 1.313.892 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 676.654 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
I commi in esame prevedono, in primo luogo, un incremento della dotazione organica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con riferimento ad alcune categorie di personale, e l’autorizzazione allo svolgimento dei concorsi pubblici ed alle assunzioni corrispondenti al suddetto incremento. In secondo luogo, con riferimento alla medesima Agenzia, si recano alcune norme transitorie sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sui contratti di somministrazione di lavoro e si pone un divieto a regime (a decorrere dal 1° luglio 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo[83] - oltre ad un divieto specifico, decorrente già dal 1° gennaio 2021, di ricorso a forme di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle suddette procedure concorsuali -.
Le posizioni oggetto dell’incremento di organico e della conseguente autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, riguardano: 25 unità da inquadrare nell’Area terza[84] (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell’Area seconda[85] (con posizione economica iniziale F2) del medesimo comparto e 10 dirigenti sanitari.
Ai concorsi ed assunzioni suddetti si può procedere senza il previo espletamento delle procedure di mobilità. I medesimi concorsi possono svolgersi in modalità telematica e decentrata[86] e i relativi bandi possono prevedere una valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro.
Riguardo alla locuzione "per l’anno 2021", di cui al comma 430, si valuti l’opportunità di chiarire se lo svolgimento dei concorsi in esame e le relative assunzioni siano possibili anche negli anni successivi al 2021.
L’AIFA può prorogare e rinnovare fino al termine delle procedure concorsuali suddette e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2021: nel limite di 30 unità, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza entro il 31 maggio 2021; nel limite di 43 unità, i contratti di somministrazione di lavoro in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Per il medesimo periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, si pone, con riferimento alle posizioni interessate dalle procedure concorsuali summenzionate, un divieto di ricorso a forme di lavoro flessibile (diverse da quelle ammesse in base alla suddetta norma transitoria e fermi restando i rapporti contrattuali che ancora devono scadere). Si valuti l’opportunità di chiarire se tale divieto riguardi anche i contratti di lavoro dipendente a termine.
Riguardo al summenzionato divieto a regime di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo (posto per l’AIFA dal comma 432 a decorrere dal 1° luglio 2021), si valuti l’opportunità di specificare che il richiamo all’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concerne esclusivamente il comma 2, considerato che il comma 1 di tale articolo riguarda la forma ordinaria di assunzioni (costituita dal contratto di lavoro a tempo indeterminato).
I commi 433 e 434 concernono alcuni profili finanziari, relativi ai commi precedenti, disponendo, tra l’altro, che la possibilità suddetta di proroga o rinnovo fino al 30 giugno 2021 dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro sia a carico delle risorse già disponibili sul bilancio dell’AIFA.
Commi 435 e 436
(Assunzioni da parte dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della povertà)
435. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base e 3 unità di categoria C posizione economica base. Il bando può prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale non di ruolo di qualifica non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, nonché un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative maturate presso l'ente con contratti di somministrazione di lavoro.
436. Per l'attuazione del comma 435 è autorizzata la spesa di 142.550 euro per l'anno 2021 e di 570.197 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
I commi in esame prevedono che, a decorrere dal 2021, l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) possa procedere, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente e senza il previo espletamento di procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità appartenenti alla categoria D del comparto contrattuale relativo alla sanità (con posizione economica base) e 3 unità appartenenti alla categoria C del medesimo comparto (con posizione economica base).
Resta fermo il rispetto dei limiti della dotazione organica vigente.
Le procedure concorsuali in oggetto sono per titoli ed esami. I relativi bandi possono prevedere: una riserva di posti, non superiore al 50 per cento, in favore del personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data del 1° gennaio 2021, sia in servizio presso l’Istituto stesso con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile[87] da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque; un’adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative maturate presso l’ente nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro.
Il profilo finanziario relativo alle assunzioni in oggetto è definito dal comma 436.
Commi 437-439
(Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto)
437. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato « Fondo per la tutela della vista », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
438. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 437 è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
439. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 437.
I commi in esame istituiscono un fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione - nei limiti delle relative risorse - di un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il contributo può essere riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro annui.
Il fondo - che viene istituito nello stato di previsione del Ministero della salute - ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.
Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (costituito, come detto, dalla dotazione del fondo).
Commi 440 e 441
(Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da
vaccinazioni obbligatorie e talidomide)
440. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo pari a euro 9.900.000, a decorrere dall'anno 2021, per l'adeguamento dei ratei futuri.
441. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 440, nonché gli arretrati dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000 per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
I commi 440 e 441 prevedono due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente pertanto la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall’anno 2024.
Il comma 440 autorizza il Ministero della salute a corrispondere agli aventi diritto, in ragione dell’adeguamento dei ratei futuri, le maggiori somme dovute agli indennizzi derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa alla nuova base di calcolo a favore dei soggetti danneggiati, rispettivamente, da vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge n. 229 del 2005[88], e da sindrome da talidomide, ai sensi della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), per un ammontare complessivo di 9,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per ruoli di spesa futuri a 20 anni.
Con riferimento agli importi arretrati a seguito della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al precedente comma, il comma 441, dispone l’ulteriore autorizzazione per il Ministero della salute a corrispondere le somme dovute a tale titolo maturate dagli aventi diritto, oltre che gli arretrati dell’indennizzo per la sola sindrome da talidomide di cui alla citata legge finanziaria 2008 (v. infra), dovuti, a far data dall’entrata in vigore della stessa, ai soggetti interessati nati nel 1958 e nel 1966, fino ad un ammontare annuo pari ad 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023 (v. infra).
Gli arretrati possono essere corrisposti nel termine massimo di prescrizione ordinaria di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Corrispondentemente viene incrementato di 71 milioni il pertinente capitolo dello stato di previsionale del Ministero della salute per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Nel bilancio 2020-2022, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute (20), Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, è presente l’azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali” con stanziamenti di competenza di circa 447 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio di previsione, di cui, più nello specifico, al capitolo 2409 “Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, al piano di gestione (pg) 2. “Somme dovute a titolo di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie” un ammontare di competenza pari a 45 milioni nel 2020, e al pg. 3. “Somme dovute a titolo di indennizzo ai soggetti danneggiati dal farmaco talidomide”, 34 milioni di competenza.
La norma si è resa necessaria dato il notevole contenzioso scaturito da una diversa interpretazione giurisprudenziale successivamente intervenuta rispetto alla norma originaria in relazione all’importo della base di calcolo dell’indennizzo riconosciuto dalla citata legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Pertanto, l’intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, considerate le ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali e la necessità di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.
Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l’importo dell’indennizzo come multiplo dell’indennizzo ex legge n. 210 del 1992 considerato all’epoca certo e fisso. Tuttavia, nel 2011, la Corte Costituzionale (Sentenza n. 293/2011, v. anche box) ha riconosciuto la rivalutazione dell’indennizzo in base alla citata legge n. 210 del 1992 anche per la componente relativa all’indennità integrativa speciale, modificando di fatto la base di calcolo dell’ulteriore indennizzo previsto dalla legge n. 229 del 2005.
Il Ministero della salute, tramite il MEF, ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l’importo dell’indennizzo alla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005[89] mantenendo questa linea anche nella difesa in giudizio.
Alla sentenza della Corte costituzionale cha deciso in modo sfavorevole riguardo tale linea, è stato necessario adeguare tutti gli indennizzi già erogati nel corso degli anni, prevedendo stanziamenti per coprire gli arretrati, ed ulteriori somme per gli adeguamenti per il futuro.
L’onere aggiuntivo è stato perciò quantificato in 150.705.547 euro per la rivalutazione decennale comprensiva degli interessi legali ex articolo della legge 229/2005 (assegno mensile vitalizio, v. ante cap. 2409, p.g.2 stato previsione Min. Salute, per 670 circa posizioni da retribuire) e 5.444.643 euro ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge (rivalutazione dell’assegno una tantum per circa 645 indennizzi).
Anche nel caso degli indennizzi per sindrome da talidomide previsti dalla legge di bilancio 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, comma 363) in relazione alle indicate quantificazioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, il Ministero delle finanze è stato chiamato ad adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro, con un onere aggiuntivo stimato in 54.737.424 euro per gli arretrati (cap. 2409, p.g. 3 Min. Salute, circa 530 posizioni da retribuire) e in 4.429.388 euro per i ratei annuali futuri (rivalutazione di circa 516 indennizzi).
La relazione illustrativa in particolare evidenzia che, considerato il carico di lavoro ordinario che l’ufficio del Ministero è chiamato a svolgere e il fatto che la prevista liquidazione degli arretrati sui richiamati indennizzi porterebbe a istruire nuovamente circa 1200 posizioni, con l’attuale dotazione organica l’ufficio può garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71 milioni annui per il triennio 2021-2023, anche in funzione deflattiva del contenzioso in corso.
Inoltre, si deve considerare l’ulteriore sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019 che ha riconosciuto il diritto a percepire l’indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966, a far data dell’entrata in vigore della citata legge di bilancio 2008 (1° gennaio 2008), quindi retroattivamente rispetto alla liquidazione dell’indennizzo ai sensi del DL. n. 113/2016, art. 21-ter (convertito dalla L. n. 160/2016)[90] che aveva ampliato la platea degli aventi diritto, definita ai sensi del decreto legge 207/2008 per i nati nella fascia temporale compresa tra il 1959 e il 1965, anche ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai soggetti, ancorché nati al di fuori di tali periodi, che avessero presentato malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, facendo però decorrere l’indennizzo solo dall’entrata in vigore della stessa legge n. 160/2016. A seguito di detta sentenza l’onere stimato in base agli indennizzi già riconosciuti è stata quantificata in 7.331.575 euro (cap. 2409, p.g. 3., circa 14 posizioni da retribuire).
Con riferimento alla previsione del concorso dello Stato alla funzione di concessione degli indennizzi trasferita alle Regioni si veda anche la scheda relativa al comma 821 del presente Dossier.
La finalità delle citate leggi n. 210/1992, n. 229/2005 e n. 244/2007 è quella di riconoscere un indennizzo, posto a carico dello Stato, e ispirato al principio della solidarietà sociale, a coloro che abbiano riportato gravi danni in conseguenza dell’essersi sottoposti a determinati trattamenti sanitari.
I benefici economici sono erogati a prescindere dal reddito del richiedente, sono esenti dalle imposte sui redditi e sono cumulabili con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.
Con riferimento agli indennizzi riconosciuti dalla legge n. 210 del 1992 per vaccinazioni obbligatorie, il ristoro consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito, e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
L'indennizzo si compone quindi di due parti: la prima rappresenta il vero e proprio indennizzo mentre la seconda, detta appunto indennità integrativa speciale (IIS), integra la prima.
La Corte costituzionale con la citata sentenza n. 293 del 7 novembre 2011 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010), ha stabilito che l’importo dell’indennizzo di cui alla Legge 210/1992, deve essere rivalutato nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento all'indennità integrativa speciale.
I soggetti beneficiari interessati al riconoscimento dell’indennizzo sono chiamati ad inoltrare la domanda al competente Ministero della salute. Al pagamento dell’indennizzo provvede la Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi – Ufficio V in applicazione di uno specifico provvedimento di riconoscimento del diritto emesso emanato dal Ministero della Salute.
Il DPCM 26 maggio 2000 ha previsto, tra l'altro, a decorrere dall’anno 2001, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario (v. anche scheda articolo 152 del presente ddl bilancio). Le competenze in materia di indennizzi per le Regioni a statuto speciale sono rimaste di competenza statale. Pertanto per coloro che risiedono nelle Regioni a statuto speciale il Ministero della Salute provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute. In base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, al Ministero della salute spetta anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto ordinario.
La citata legge n. 229/2005 sugli indennizzi dispone che ai soggetti beneficiari sia riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera un ulteriore indennizzo. Esso è corrisposto nelle modalità di seguito indicate:
§ soggetto capace di intendere e di volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l'indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato);
§ soggetto capace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa - l'indennizzo viene corrisposto per il 50% al danneggiato e per il 50% ai congiunti che prestano assistenza;
§ soggetto minore e/o incapace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa - l'indennizzo viene corrisposto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza.
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. 6 ottobre 2006, con il termine "conviventi" si intendono coloro che dall’anagrafe comunale risultano iscritti nello stesso stato di famiglia.
Infine, con riferimento alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrata dal decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207 (L. n. 14 del 2009), relativa agli indennizzi per sindrome da talidomide, la procedura per la richiesta dell’indennizzo è analoga a quella prevista per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.
Commi 442-444
(Integrazione del livello del finanziamento del programma
di investimenti per l’edilizia sanitaria
e l’ammodernamento tecnologico)
442. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente comma, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2020, nonché delle disposizioni dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.
443. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.
444. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.
Il comma 442 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con rideterminazione a 32 miliardi di euro dell’ammontare fissato dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988. La ripartizione complessiva di tale incremento di 2 miliardi è fissata nei termini riportati nella prima colonna, della tabella di cui all’allegato B annesso alla legge di bilancio in commento.
Il comma 443 ha poi stabilito che le risorse incrementali previste dalla legge di bilancio 2020 (pari anch’esse a 2 miliardi), sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato B annesso alla legge di bilancio in commento.
Il successivo comma 444 finalizza una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all’incentivo alla telemedicina.
Il comma 442 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al comma in commento, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l’anno 2020, è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all’allegato B annesso alla legge di bilancio in commento.
Per un quadro completo degli interventi attuati dal programma pluriennale nella prima fase, terminata nel 1996, nella seconda fase, completata nel 2006, e nella terza fase avviata nel 2007 e ancora in corso, si rinvia al Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2020 della Corte dei Conti (pagg. 322-323). In merito agli interventi più recenti, si ricorda che la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018) ha assegnato al programma di edilizia sanitaria 4 miliardi di euro (elevando a 28 miliardi l’importo precedentemente determinato in 24 miliardi di euro). Tali risorse sono state ripartite con delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 insieme alle somme residue derivanti dalla legge finanziaria 2010 (il cui art. 2, comma 69, ha assegnato all’edilizia sanitaria risorse pari a 1 miliardo), per un totale di complessivi 4.695 milioni di euro. In ultimo, la legge di bilancio 2020, (art. 1, comma 81, della legge n. 160 del 2019) ha assegnato al programma ulteriori risorse pari a 2 miliardi di euro, elevando le risorse complessive per l’edilizia sanitaria a 30 miliardi di euro. La medesima legge di bilancio 2020 precisa che l’incremento di 2 miliardi è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dalla legge di bilancio 2019.
Come ricordato dalla stessa norma, l’ultimo intervento in materia di edilizia sanitaria è stato operato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 81 e 82 della legge n. 160 del 2019) che ha previsto un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia pari a 2 miliardi di euro. Tali risorse, sono ora ripartite, come specificato, dal comma 443 secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato B annesso alla legge in commento.
Il comma 444, al fine di salvaguardare i livelli di assistenza, impegna le regioni a destinare una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento complessivo del programma di investimenti in edilizia sanitaria di cui al precedente comma 442 alla telemedicina, più precisamente all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.
Commi 445 e 446
(Finanziamento per lo sviluppo della produzione
di ossigeno a uso medicinale)
445. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 445.
I commi 445-446 intendono migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2021. Il comma 446 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, le modalità attuative del comma 445.
Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia durante le fasi acute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 445 incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all’art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016). Lo stanziamento è disposto per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata e la gestione dell’eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale (di cui al D.Lgs. n. 219 del 2006 Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano).
Il comma 446 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in commento, le modalità attuative del comma 445.
Commi 447-449
(Fondo sanità e vaccini)
447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
448. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
449. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.
Il comma 447 dispone, per l’anno 2021, l’istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all’acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l’infezione COVID-19. Ai sensi del comma 448 l’acquisto è effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica. Il comma 449, inserito alla Camera, dispone che per la copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 400 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.
Il comma 447 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo da destinare, per l’anno 2021, all’acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19[91] con una dotazione di 400 milioni di euro per tale anno.
Il Ministero della salute, ai sensi del comma 448, si avvale per l’acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei predetti vaccini e farmaci, del Commissario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19, previsto dall’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia, L. n. 27/2020).
Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 122, con DPCM 18 marzo 2020 è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 il dott. Domenico Arcuri, che, in raccordo con il Capo del Dipartimento del Servizio nazionale della Protezione civile, oltre che del Comitato tecnico scientifico. È chiamato a riferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e può avvalersi di soggetti attuatori e di centrali di acquisto. Al fine di coordinare al meglio le azioni di gestione dell’emergenza, con Ordinanza del medesimo Commissario (la n. 7 del 1° aprile 2020) è stata istituita, di concerto con il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile, la struttura di supporto alle dirette dipendenze del Commissario straordinario. A questo indirizzo è possibile consultare l’attività finora svolta da parte del Commissario straordinario (tra cui acquisti di dispositivi e attrezzature, mascherine e gel, oltre che l’attività di distribuzione degli aiuti e i bandi di gara).
Il comma 449, introdotto alla Camera, ha disposto peraltro che la copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per l’intera parte di 400 milioni di euro per l’anno 2021, sarà effettuata con le risorse del Programma Next Generation EU.
Commi 450 e 451
(Disposizioni su procreazione medicalmente assistita)
450. Al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse di cui al presente comma da parte delle regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule riproduttive.
451. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 450 anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.
I commi 450 e 451 dispongono l’assegnazione di ulteriori risorse al Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio di programmazione 2021-2023.
I commi 450 e 451 incrementano la dotazione del fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 40 del 2004 per un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, coperti a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 1141 del presente disegno di legge.
Il Fondo di cui si dispone l’incremento, istituito presso il Ministero della salute, è stato originariamente ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di appositi criteri determinati con decreto del medesimo Ministero. La dotazione iniziale era di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. A seguito del contenimento della spesa pubblica, è stato progressivamente ridotto. Con la revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 2, commi 106-206, art. 2, della legge n.191/2009 - finanziaria 2010) dal 2010, dette autonomie speciali sono escluse dal riparto. Le risorse ripartite alle regioni nel 2017 (D.M. 14 novembre 2017) sono state pari a 459.642 euro. In proposito, l’Istituto superiore di sanità redige annualmente per il Ministro della salute la Relazione sull'attività delle strutture autorizzate ad eseguire le tecniche di procreazione medicalmente assistita, da presentare in Parlamento (qui l’ultima Relazione del giugno 2019 contenente i dati 2017-2018). Il Ministro della salute redige inoltre apposite linee guida.
L’incremento è diretto a riconoscere un contributo - nella misura massima stabilita con un decreto da emanare ai sensi del successivo comma 2-, in favore delle coppie con infertilità e sterilità per consentire l’accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non risultino ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza ovvero non soddisfano il fabbisogno.
Inoltre, si prevede il monitoraggio annuale da parte del Ministero della salute al fine di verificare l'impiego efficace delle risorse da parte delle regioni. Lo stesso Ministero è chiamato ad avviare campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione dell’infertilità e della sterilità e la donazione di cellule riproduttive.
Il comma 451 prevede che con decreto del Ministero della salute sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto dei sopra indicati limiti di spesa.
Commi 452 e 453
(Trattamento IVA per cessioni di vaccini
COVID-19 e kit diagnostici)
452. In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.
453. In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
I commi 452 e 453 recano esenzioni IVA per i vaccini COVID-19 e per i kit diagnostici. In particolare, si esentano da IVA fino al 31 dicembre 2022:
§ le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19, sia le prestazioni di servizi strettamente connesse;
§ le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.
Più in dettaglio, il comma 452 stabilisce che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino al 31 dicembre 2022:
§ le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nelle norme UE. Si tratta dei requisiti previsti anche dalla direttiva 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, oltre che dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, o nella legislazione europea armonizzata) e
§ le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.
Tale disposizione si pone espressamente in deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) che applicava a tali operazioni un’aliquota IVA del 5 per cento.
Il comma 453, inoltre, dispone che le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi del sopra citato articolo 19) dal 20 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022.
Tale norma deroga al numero 114 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR IVA) che stabilisce che i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all'aliquota del 10 per cento.
Commi 454-456
(Disposizioni su procreazione medicalmente assistita)
454. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 ».
455. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
« 402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;
b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;
c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità ».
456. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 455 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I commi 454-456, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, sono volti ad incrementare la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a definirne la destinazione in misura percentuale in base agli specifici settori di intervento, con un nuovo regolamento del Ministero della salute da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.
Il comma 454, inserito dalla Camera, modifica la disciplina relativa al finanziamento delle misure a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico contenute nella legge di bilancio per il 2016 (Legge n. 208 del 2015), al comma 401, disponendo un incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) ivi previsto, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Si ricorda che i commi 401 e 402 della legge di bilancio per il 2016 hanno disposto l’istituzione, presso il Ministero della salute, di tale Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a seguito dell’approvazione della legge n. 134/2015 che ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto da una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo.
Le modalità di attuazione delle norme sono state disposte mediante il decreto del Ministero dell salute di concerto con il MEF, del 30 dicembre 2016.
Le risorse sono state poi aumentate a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455). Da ultimo, l’articolo 31-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto, L. 126/2020) ha incrementato di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione per il 2020.
Il comma 455 prevede una specifica novella al comma 402, articolo 1, della citata legge di bilancio 2016, disponendo che con decreto di natura regolamentare adottato del Ministro della salute, di concerto con il MEF, siano stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo autismo e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione. Il regolamento, ai sensi del comma 456, deve essere adottato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. In particolare, esso dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alle seguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento:
a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
b) una quota pari al 25% destinata all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del SSN;
c) una quota pari al 60% destinata all'incremento del personale del SSN preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate l'istituto superiore sanità.
Commi 457-467
(Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e individuazione dei professionisti sanitari per la somministrazione dei vaccini)
457. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
458. Il piano di cui al comma 457 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei princìpi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 457 a 467, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
459. Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 457 nel territorio nazionale, i medici specializzandi a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale per la popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli della scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, e da svolgere anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfetario determinato ai sensi del comma 466 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.
460. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 462. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario; dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 462. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti sanitari.
461. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 460 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
462. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari.
463. In ogni caso, i rapporti di lavoro instaurati con i contratti di cui al comma 462 non danno diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio.
464. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
465. La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l'Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
466. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla determinazione del rimborso spese forfetario di cui al comma 459, a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 467, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate.
467. Per l'attuazione dei commi 464 e 466 è autorizzata, per l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per un totale di 110 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati C e D annessi alla presente legge. L'erogazione delle risorse di cui alla tabella di cui all'allegato C è effettuata subordinatamente all'accertamento della necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 464, stabilito con decreto direttoriale del Ministero della salute. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, pari al 5 per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 534.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
I commi in esame prevedono l’adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e disciplinano la relativa attuazione. Quest’ultima è demandata alle regioni e province autonome, che vi provvedono tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri relativi alla remunerazione dei professionisti summenzionati e delle agenzie di somministrazione si provvede nell’ambito dei distinti limiti di spesa (di cui al comma 467 ed ai commi che ad esso rinviano). Si prevede inoltre che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate - sentite le regioni e le province autonome - dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[92] e che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione, senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica (comma 465).
Il piano strategico nazionale summenzionato deve essere inteso a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale ed è adottato con decreto (non avente natura regolamentare) del Ministro della salute (comma 457).
Si ricorda che non esiste un obbligo specifico di adesione alla campagna di vaccinazione in oggetto.
Il piano suddetto è stato poi adottato con il D.M. del 2 gennaio 2021, che ha recepito il precedente documento di programmazione del 12 dicembre 2020 (documento presentato dal Governo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e di cui quest'ultima ha preso atto nella seduta del 17 dicembre 2020). Si ricorda altresì che la disciplina legislativa relativa alle vaccinazioni in esame è stata integrata dall'articolo 1-quinquies del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6[93], e dall'articolo 3 del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, attualmente in fase di conversione alle Camere. Per un quadro complessivo, anche con riferimento all'attuazione dei commi da 457 a 467 in esame e del piano in oggetto, si rinvia alla scheda concernente il suddetto articolo 3, nel dossier[94] dei Servizi Studi della Camera e del Senato relativo al medesimo D.L. n. 2.
Ai sensi del comma 458, il piano è attuato dalle regioni e dalle province autonome, che adottano le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni[95], previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Il comma 459 dispone che i medici specializzandi, già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, concorrano allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale in oggetto e che tale partecipazione configuri a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del medesimo corso di specializzazione. I consigli della scuola di specializzazione individuano tali specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale in esame. In caso di svolgimento di queste ultime presso le strutture esterne, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario; la copertura assicurativa è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale viene svolto il predetto periodo di formazione. Il rimborso forfettario è determinato dalla regione o provincia autonoma, ai sensi dei commi 466 e 467, a consuntivo, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate, fino a concorrenza dell'importo complessivo stabilito per il singolo ente territoriale dall'allegato D - il quale opera un riparto dell'importo di 10 milioni di euro (per il 2021) tra i suddetti enti sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 -.
In base alla disciplina di cui ai commi da 460 a 463 (nonché al comma 467 ivi richiamato):
§ il Commissario straordinario procede - mediante una richiesta di manifestazione di interesse - alla redazione di un elenco dei medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare all'attuazione del piano in esame nell'ambito di una somministrazione di lavoro a termine. Il comma 460 fa riferimento ai soggetti iscritti ai relativi ordini professionali. Si valuti l'opportunità di un chiarimento, considerato che non esistono un ordine ed un albo professionale relativo agli assistenti sanitari. Alla richiesta possono aderire anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea (questi ultimi se in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità) che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza.
Quest'ultima previsione è posta in deroga alle norme di cui agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, concernenti - per gli stranieri non cittadini di Stati membri dell'Unione europea - il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e l'iscrizione in elenchi speciali (presso il Ministero della salute) per le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale[96];
§ il medesimo Commissario straordinario individua, mediante procedura pubblica, una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione, da parte di queste ultime, di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nel suddetto elenco[97]. Le agenzie procedono (ai fini medesimi della stipulazione) alla selezione dei candidati e alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalle norme in esame e dalla richiesta di manifestazione di interesse suddetta;
§ il contratto tra l'agenzia di somministrazione e il professionista ha una durata di nove mesi (con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2021) e prevede la remunerazione contemplata dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Il complesso dei contratti in esame (tra le agenzie e i professionisti) deve riguardare, secondo la formulazione letterale del comma 462, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari; tuttavia, il medesimo comma specifica che il Commissario straordinario può in ogni momento modificare il numero massimo di medici e quello di infermieri e di assistenti sanitari, nel limite di spesa complessiva di cui al successivo comma 467. Si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione di tali norme, considerato che la prima disposizione fa riferimento a contingenti fissi e non a limiti massimi e non reca un riferimento al limite di spesa suddetto.
In merito, il suddetto comma 467 autorizza, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione (da parte delle agenzie) dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari, e di 25.442.100 euro, pari al cinque per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio di selezione reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro, per un totale di 534.284.100 euro; i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;
§ il Commissario straordinario stipula, in nome e per conto dei soggetti utilizzatori, i conseguenti contratti di somministrazione di lavoro con le suddette agenzie.
La disciplina in esame specifica che il ricorso alla somministrazione di lavoro può avvenire in deroga alla normativa vigente e in particolare al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - il quale, all’articolo 31, comma 2, e successive modificazioni, reca limiti quantitativi per il ricorso al contratto di lavoro dipendente a termine ed al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato (presso il soggetto utilizzatore) -;
§ i professionisti in esame svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori, indicati dal Commissario straordinario;
§ resta fermo che né i contratti tra le agenzie di somministrazione e i professionisti in esame né i conseguenti contratti di somministrazione di lavoro tra le agenzie e il Commissario ed i soggetti utilizzatori dànno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale o all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso Servizio.
Come accennato, in caso di insufficienza (ai fini dell'attuazione del piano in esame) delle risorse professionali costituite dai medici specializzandi e dai medici, infermieri ed assistenti sanitari reperiti attraverso l'istituto della somministrazione di lavoro, si prevede lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (comma 464). In particolare, questi ultimi, previo accertamento, con decreto direttoriale del Ministero della salute, della necessità di utilizzo di tali prestazioni aggiuntive (comma 467), possono - anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale - ricorrere alle stesse e remunerarle nel rispetto dei seguenti parametri: un limite di spesa (per tali remunerazioni) pari per ciascuna regione o provincia autonoma a quello stabilito dall'allegato C - il quale opera un riparto dell'importo di 100 milioni di euro (per il 2021) tra i suddetti enti sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 -; un incremento dell'importo della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive, rispettivamente a 80 euro lordi onnicomprensivi per i medici e a 50 euro lordi onnicomprensivi per gli infermieri e gli assistenti sanitari (tali importi sono stabiliti al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione[98]). Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili[99], all’orario massimo di lavoro ed ai riposi.
Riguardo ai medici, si ricorda che l’articolo 24, comma 6, e l’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il periodo 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, prevedono che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano richiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) e remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi.
Riguardo alle prestazioni aggiuntive da parte del personale non dirigenziale (del comparto sanità), si ricorda che i valori delle tariffe in esame sono stabiliti dalla contrattazione integrativa[100].
Come detto, il comma 465 prevede che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate - sentite le regioni e le province autonome - dal Commissario straordinario e che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione. Tali corsi sono effettuati in modalità di formazione a distanza e sono riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina; i corsi sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.
Il citato comma 467 specifica altresì che gli stanziamenti ivi previsti di 100 milioni e di 10 milioni di euro costituiscono un incremento (per l'anno 2021) del livello del finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (mentre lo stanziamento inerente ai rapporti con le agenzie di somministrazione - pari complessivamente, come detto, a 534.284.100 di euro per il 2021 - non rientra in quest'ultimo computo).
Commi 468-470
(Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS)
468. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
469. Per le medesime finalità di cui al comma 468, il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, è complessivamente incrementato, per l'anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
470. Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati E e F annessi alla presente legge.
I commi 468-470 prevedono la spesa di complessivi 35 milioni di euro, a valere su un corrispondente incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario standard, per incentivare i medici di medicina generale (MMG), per 25 milioni, e i pediatri di libera scelta (PLS), per 10 milioni, ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell’assistenza territoriale primaria.
Il comma 468 dispone l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per il 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato del medesimo anno, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 34/2020 (cd. Rilancio, L. 77/2020).
Detta norma ha previsto, nel 2020, un incremento di 10 milioni di euro del fondo regionale di incentivazione, mediante incremento della retribuzione dei medici di medicina generale che si avvalgono della collaborazione di infermieri, aumentando corrispondentemente il finanziamento sanitario corrente per il 2020.
Il Fondo regionale è finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità dell’assistenza primaria, di cui all’art. 46 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i MMG. L’art. 59 dello stesso Accordo, al comma 1, lettera b), indica invece la quota variabile del trattamento economico dei MMG finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, tra i quali, per quanto qui interessa, l’indennità di personale infermieristico.
Il comma 469 dispone, per le medesime finalità di cui al comma 468, a favore dei PLS convenzionati, l’incremento, nell'anno 2021, di 10 milioni di euro, del fondo finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità della pediatria di libera scelta previsto all'articolo 45 dell'Accordo collettivo nazionale 15 dicembre 2005[101], autorizzando in particolare la spesa per la retribuzione variabile legata all’indennità di personale infermieristico, di cui di cui all’articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale.
Agli oneri derivanti dai precedenti commi, quantificati in 35 milioni di euro si provvede, per l’anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (comma 470).
Si prevede che a tale finanziamento accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga all’attribuzione in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per le autonomie speciali, come riportato nelle seguenti tabelle E ed F (annesse al presente disegno di legge).
Pertanto, detto riparto tra regioni e province autonome deroga – come già è avvenuto per il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell’emergenza COVID-19 - alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente. Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana (qui un approfondimento).
(art. 80-bis, co. 14) |
Allegato E |
Allegato F |
|
Regioni |
Quota accesso 2020 |
Incremento fondi remunerazione quota |
Incremento fondi remunerazione quota |
PIEMONTE |
7,36 |
1.841.195 |
736.478 |
VALLE D’AOSTA |
0,21 |
52.511 |
21.005 |
LOMBARDIA |
16,64 |
4.161.057 |
1.664.423 |
BOLZANO |
0,86 |
214.551 |
85.821 |
TRENTO |
0,89 |
222.558 |
89.023 |
VENETO |
8,14 |
2.035.454 |
814.182 |
FRIULI V. GIULIA |
2,06 |
516.108 |
206.443 |
LIGURIA |
2,68 |
670.192 |
268.077 |
EMILIA-ROMAGNA |
7,46 |
1.864.481 |
745.793 |
TOSCANA |
6,30 |
1.574.754 |
629.902 |
UMBRIA |
1,49 |
372.507 |
149.003 |
MARCHE |
2,56 |
640.837 |
256.335 |
LAZIO |
9,68 |
2.419.592 |
967.837 |
ABRUZZO |
2,19 |
547.451 |
218.980 |
MOLISE |
0,51 |
128.299 |
51.320 |
CAMPANIA |
9,30 |
2.325.454 |
930.182 |
PUGLIA |
6,62 |
1.655.438 |
662.175 |
BASILICATA |
0,93 |
233.594 |
93.438 |
CALABRIA |
3,19 |
797.628 |
319.051 |
SICILIA |
8,16 |
2.040.355 |
816.142 |
SARDEGNA |
2,74 |
685.984 |
274.394 |
TOTALE |
100 |
25.000.000 |
10.000.000 |
Comma 471
(Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie)
471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.
Il comma in esame consente che, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali; la possibilità è ammessa previa la stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, e alla condizione che tali accordi non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La norma non specifica a quali vaccinazioni si faccia riferimento. Si consideri l’opportunità di un chiarimento, anche ai fini di valutare se sussista l'esigenza di prevedere un coordinamento con la disciplina dell'Anagrafe nazionale vaccini (di cui al D.M. 17 settembre 2018) e delle relative anagrafi regionali.
La possibilità viene introdotta (come detto, in via sperimentale per il 2021) tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell’Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
La norma opera uno specifico richiamo dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del D.M. 10 dicembre 2010, che prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia).
Commi 472 e 473
(Incremento del contributo ordinario in favore
dell’Istituto superiore di sanità)
472. Il contributo ordinario statale a favore dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 11.233.600 euro per l'anno 2021, di 15.233.600 euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 11.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
473. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al comma 472 all'Istituto superiore di sanità con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio.
I commi in esame prevedono un incremento del contributo ordinario statale in favore dell’Istituto superiore di sanità e demandano ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione di altre risorse (nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della salute) ai fini di ulteriori integrazioni del contributo in oggetto.
La misura dell’incremento disposto direttamente dai commi in esame è pari a 11.233.600 euro per il 2021, 15.233.600 euro per il 2022 e 19.233.600 euro annui a decorrere dal 2023. L’incremento si aggiunge alla misura a legislazione vigente, la quale è pari a 112.707.751 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed a 108.707.751 euro annui a decorrere dal 2023.
Si ricorda che il contributo è iscritto nel capitolo 3443 dell’unità previsionale di base 1.7 dello stato di previsione del Ministero della salute.
Comma 474
(Incremento di produzione di cannabis
per uso medico e continuità terapeutica)
474. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e di euro 700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 18-quater.
Il comma 474 autorizza per il 2021 la spesa complessiva di 4,3 milioni di euro per la coltivazione e la trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali ad uso medico (finalizzazione 3,6 milioni di euro) nonché per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale (finalizzazione 700mila euro) ai fini della continuità terapeutica.
Il comma 474, autorizza, per il 2021, la spesa di:
- 3.600.000 euro per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (di cui all’art. 18-quater del decreto legge n. 148 del 2017) autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea. Lo Stabilimento inoltre provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici;
-700.000 euro per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento.
L'articolo 18-quater del D.L.148/2017 (L. 172/2017) ha confermato, come già previsto dalla disciplina vigente (DM 9 novembre 2015), che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices-GMP), possa procedere alla coltivazione di piante di cannabis ed alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali, derivanti sia da piante così coltivate, sia da quote di cannabis importate, ai fini della successiva distribuzione alle farmacie delle medesime sostanze e preparazioni per la produzione di medicinali ovvero per studi clinici.
Per assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio nazionale e per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis, infatti, autorizza l'importazione di quote di cannabis (per la procedura per l'importazione si veda il DM 11 febbraio 1997) da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare, ai fini della trasformazione e distribuzione presso le farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile di preparazioni vegetali a base di cannabis.
Il medico, come chiarito dal DM 9 novembre 2015 (Allegato), può prescrivere a carico del Servizio sanitario nazionale le preparazioni magistrali a base di cannabis per: la terapia del dolore, ai sensi della legge 38/2010; la sclerosi multipla e lesioni del midollo spinale; la nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa; l'effetto ipotensivo nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. Le prescrizioni si effettuano quando le terapie convenzionali o standard sono inefficaci. Conseguentemente, alcune amministrazioni regionali hanno introdotto norme di favore per la dispensazione di medicinali a base di cannabinoidi.
In ultimo, si ricorda che nel gennaio del 2019, l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato sei raccomandazioni relative alla cannabis in cui raccomanda la rimozione della cannabis dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (che contiene le sostanze "particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto") e l'inserimento di determinate preparazioni farmaceutiche a base di cannabis nella tabella III della stessa convenzione (che elenca le sostanze con valore terapeutico e con basso rischio di abuso). Inoltre il THC viene rimosso dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e ricondotto alla sola tabella I della convenzione del 1961. L’OMS ha così riconosciuto le applicazioni mediche della cannabis e dei cannabinoidi, che vengono reintegrati nella farmacopea. Infine l'OMS ha chiarito che le preparazioni di cannabidiolo puro, con meno dello 0,2% di THC, non devono essere sotto controllo internazionale. In seguito le raccomandazioni OMS sono state inoltrate alle Nazioni Unite, per essere votate dalla Commission on Narcotic Drugs, l'organo esecutivo per la politica sulle droghe con sede a Vienna. La Commissione, nella sua riunione annuale, ha preso in considerazione, ed accolto, soltanto la raccomandazione del 2019 dell'OMS, che chiedeva di togliere la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione del 1961, dove era elencata insieme a sostanze stupefacenti quali l’eroina e la cocaina.
In ultimo, si ricorda che la legge n. 242 del 2016 ha consentito nuovamente la coltivazione della canapa (Cannabis sativa) per utilizzo agricolo e industriale, la circolare n. 5059 del Mipaaf del 22 maggio 2018, ha chiarito che il tenore di THC delle varietà coltivate non deve superare il limite totale dello 0,2 per cento.
Commi 475-477
(Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica)
475. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato nella misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
476. Le percentuali di cui al comma 475 possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.
477. L'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per un importo non inferiore a quello indicato al secondo periodo, come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. Qualora il pagamento sia inferiore a 895 milioni di euro, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 applicando una maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati a titolo di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 476 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
I commi 475-477 recano disposizioni relative alla determinazione dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata e da acquisti diretti nonché disposizioni relative alle procedure di payback 2018 e 2019 a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti.
Per il 2021 i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento (in luogo del 7,96 per cento per la farmaceutica convenzionata e del 6,89 per cento per la spesa per acquisti diretti). Fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14, 85, sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio (comma 476).
Nel 2021, il comma 477 subordina la rimodulazione annuale dei tetti di spesa, al pagamento, entro il 28 febbraio 2021, da parte delle aziende farmaceutiche, degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti 2018 per un importo non inferiore a 895 milioni di euro, come certificato dall’AIFA entro il 10 marzo 2021. In caso di pagamenti inferiori a 895 milioni di euro, si applica il tetto di spesa per acquisti diretti vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall’AIFA su payback 2021 con una maggiorazione del 20 per cento. Inoltre, si dispone che i pagamenti effettuati a titolo di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l’estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo
Nel 2022, l’aggiornamento annuale delle percentuali dei tetti della spesa farmaceutica è subordinato all’integrale pagamento degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l’anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall’AIFA entro il 10 luglio 2021.
Più in particolare, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard, il comma 475 rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale al 7 per cento e della spesa farmaceutica per acquisti diretti al 7,85 per cento. Nell’ambito della spesa per acquisti diretti, resta fermo allo 0,20 per cento il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali (di cui all’art. 1, comma 575, della legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio 2019).
Si ricorda che precedentemente, i valori delle componenti della spesa farmaceutica erano fissati al 7,96 per cento per la farmaceutica convenzionata e al 6,89 per cento per la spesa per acquisti diretti.
Come ricordato dalla Corte dei conti nella Memoria depositata ai fini dell’esame del disegno di legge di bilancio per il 2021, gli ultimi dati diffusi dall’Aifa, relativi al primo quadrimestre dell’anno, segnalano che la quota del fondo sanitario nazionale destinata alla farmaceutica convenzionata si e? ridotta, nel periodo di riferimento, al 7,1 per cento, mentre quella per acquisti diretti ha registrato un ulteriore aumento, rispetto a quelli già rilevanti degli anni precedenti, collocandosi di poco inferiore al 10 per cento. La Corte pertanto sottolinea come la rimodulazione dei tetti delle componenti della spesa farmaceutica incida sulla dimensione degli sfondamenti e per questa via sul contributo richiesto alle imprese farmaceutiche (payback). Sul punto, si ricorda che il termine payback identifica la particolare procedura (introdotta dall'art. 5 del decreto legge n. 159 del 2007 per l'assistenza farmaceutica territoriale, ed estesa successivamente anche alla farmaceutica ospedaliera dall'art. 15, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012) per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare - per intero per quanto riguarda la spesa per la convenzionata territoriale, per metà relativamente alla spesa per acquisti diretti - l'eccedenza della spesa farmaceutica, allorché sia superato il tetto stabilito per legge. Più precisamente, nel caso in cui venga accertato dall'AIFA uno sforamento della soglia, le norme richiamate prevedono che il ripiano sia effettuato dalle imprese mediante versamenti disposti direttamente a favore delle Regioni e delle Province autonome. Tali somme sono calcolate sui prezzi dei farmaci al lordo dell'Iva.
Come rilevato dall’UPB (Ufficio parlamentare di bilancio) nella memoria depositata ai fini dell’esame del disegno di legge di bilancio per il 2021, sulla misura dei rimborsi e dunque del payback indicato dall’AIFA, “si e? determinato un rilevante contenzioso da parte delle imprese, che non riconoscono i conti effettuati. Per il passato, l’accordo tra imprese e Regioni, recepito con la legge n. 12 del 2019, di conversione del decreto legge n. 135 del 2018, ha consentito infine di incassare i versamenti relativi agli anni 2013-17, sia pure scontati. Dal 2019, con l’entrata in vigore di un nuovo sistema, essenzialmente basato sull’uso dei dati delle fatture elettroniche e sull’attribuzione dei rimborsi alle aziende in proporzione alle quote di mercato, invece che in base all’assegnazione di budget aziendali, si dovrebbe raggiungere una maggiore condivisione tra le parti riguardo ai dati e ai risultati in termini di rimborsi da pagare”.
Ai sensi del comma 476, sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l’AIFA, d’intesa con il Ministero dell’economia. Resta fermo il valore complessivo della spesa farmaceutica al valore percentuale del 14,85 per cento.
Il comma 477 regolamenta le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. L’intervento intende instaurare un meccanismo virtuoso in grado di limitare il contenzioso già attivato dalle aziende farmaceutiche con riferimento al ripiano dello scostamento dal tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell’anno 2018. Più precisamente, nel 2021, il comma 477 subordina la rimodulazione annuale dei tetti di spesa, al pagamento, entro il 28 febbraio 2021, da parte delle aziende farmaceutiche, degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell’anno 2018 per un importo non inferiore a 895 milioni di euro, come certificato dall’AIFA entro il 10 marzo 2021. In caso di pagamenti inferiori a 895 milioni di euro, si applica il tetto di spesa per acquisti diretti vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall’AIFA su payback 2021 con una maggiorazione del 20 per cento. Inoltre, si dispone che i pagamenti effettuati a titolo di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l’estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
Nel 2022, il possibile aggiornamento delle percentuali (ai sensi del comma 476) è subordinato all’integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l’anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall’AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
Si ricorda che l’AIFA, con la determinazione n. 128 del 28 gennaio 2020, ha attribuito alle aziende farmaceutiche gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica 2018 per acquisti diretti (medicinali di fascia A e H a carico del Ssn acquistati dalle strutture sanitarie ad esclusione dei vaccini e dei medicinali di fascia C e C bis, delle preparazioni magistrali ed officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, dei farmaci esteri e dei plasmaderivati di produzione regionale). La determina AIFA chiarisce che, nel 2018, il tetto programmato (6,89%) della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stato sforato per 2.245,3 milioni di euro, con conseguente ripiano di 1.1074,1 milioni di euro a carico delle aziende farmaceutiche. La determina rammenta che le aziende titolari dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) tenute al versamento dei suddetti oneri di ripiano, avrebbero dovuto provvedere al pagamento degli importi spettanti, secondo la ripartizione effettuata da AIFA (allegato C), entro il 15 febbraio 2020.
A seguito di numerosi provvedimenti cautelari del TAR Lazio, avviati dalle aziende farmaceutiche per l’annullamento della citata Determinazione n. 128 del 2020, l’AIFA ha avviato, in autotutela, un procedimento di riesame della metodologia di cui alla medesima determinazione (qui il comunicato Aifa del 26 giugno 2020).
Comma 478
(Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti)
478. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è inserito il seguente:
« Art. 10-bis. - (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti) - 1. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.
3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
Il comma 478 dispone una modifica al decreto legislativo di attuazione del codice comunitario dei medicinali veterinari per stabilire le modalità con cui possono essere prescritti medicinali per uso umano per il trattamento di affezioni delle specie animali.
Il comma 478 modifica il decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193 di attuazione della direttiva 2004/28/CE relativa al codice comunitario dei medicinali veterinari, inserendo il comma 10-bis che prevede:
§ al comma 1: l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia del farmaco (AIFA), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per la definizione dei casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura degli animali - non destinati alla produzione di alimenti - un medicinale per uso umano, fermo restando il principio dell'uso prioritario di medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali.
§ La norma è applicabile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di medicinali veterinari, tenuto altresì conto della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, a condizione che il medesimo medicinale abbia lo stesso principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.
§ ai sensi del comma 2, detto decreto deve disciplinare anche le modalità con cui l’AIFA può sospendere l’utilizzo dei medicinali ad uso umano per il trattamento delle affezioni animali, nel caso occorra prevenire possibili carenze del medicinale per uso umano.
§ il comma 3 prevede che il costo dei medicinali così prescritti resti comunque a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione, stabilendo inoltre il comma 4 la clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica.
Commi 479 e 480
(Fondo per acquisto test genomici carcinoma mammario)
479. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
480. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 479, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.
I commi 479 e 480 istituiscono, dal 2021, un fondo destinato al rimborso anche parziale delle spese per l’acquisto di test genomici per il carcinoma mammario, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, nello stato di previsione del Ministero della salute, le cui modalità di accesso dovranno essere definite con decreto del medesimo Ministero.
Il comma 479 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, a decorrere dal 2021, un Fondo, con una dotazione annua di 20 milioni di euro, destinato al rimborso anche parziale delle spese per l’acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormone-responsivo in stadio precoce.
Tale previsione è finalizzata a garantire alle donne che sono colpite da questo tipo di carcinoma, un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, che non comporti l’utilizzo di chemioterapie inutili o di trattamenti che incidano sulle difese immunitarie.
Le modalità di accesso ed i requisiti per l’erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, anche al fine della definizione del limite di spesa previsto per lo stanziamento (comma 480).
Il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) è un tumore mammario. In base ai dati raccolti dal Ministero della salute, si registra negli ultimi decenni una tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8% per anno), attribuibile a maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce e all'anticipazione diagnostica, oltre che dei progressi terapeutici.
Commi 481-483
(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e Stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche)
481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
483. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 481, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.
I commi 481 e 482 concernono l'applicazione per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021 di due discipline temporanee che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e che prevedono: per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile. Per la prima fattispecie, viene posto uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, pari a 282,1 milioni di euro (per il 2021).
Il comma 483 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 53,9 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie.
Tali fattispecie transitorie - già disciplinate dall'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni[102] - riguardano i lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni:
§ riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
§ possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita[103]. La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap[104], dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio[105] -.
Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, la decurtazione ai 2/5 della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico[106].
Il periodo di assenza dal servizio - nell'ambito della fattispecie in oggetto - viene prescritto (come detto, dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria[107]) sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi[108] (resta ferma la responsabilità del suddetto medico in caso di fatto doloso).
Per la fattispecie di assenza dal servizio, si valuti l'opportunità di chiarire se - come sembrerebbe, in mancanza di una norma di esclusione - il periodo di assenza in esame rientri nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro).
Per la medesima fattispecie di assenza dal servizio, il richiamato comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 18 esclude il diritto alla liquidazione in forma monetaria delle ferie non fruite a causa delle assenze. Si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di individuazione delle ferie oggetto di tale esclusione.
Gli oneri finanziari, derivanti dalla fattispecie in esame di assenza dal servizio, che ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell’INPS[109] sono imputati allo Stato, nel rispetto di un limite massimo di spesa (su domanda del datore di lavoro, per quanto concerne gli oneri che sarebbero a suo carico); tale limite è pari a 282,1 milioni di euro (per il 2021 e con riferimento, come detto, alle assenze relative al periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021). L’INPS provvede al monitoraggio finanziario; qualora emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.
Come accennato, i soggetti in esame, in base alla seconda fattispecie transitoria in oggetto, possono di norma svolgere (per il medesimo periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021) la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
Il comma 483, come detto, reca un'autorizzazione di spesa, pari a 53,9 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie.
Comma 484
(Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria)
484. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » sono soppresse.
Il comma 484, con effetto dal 1° gennaio 2021, sopprime, per la certificazione di malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, la prescrizione che il certificato del medico curante indichi gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla condizione suddetta.
La disciplina in oggetto - di cui all’articolo 26, commi 1 e 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - concerne i casi di quarantena o di altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria derivanti dalle disposizioni restrittive della circolazione concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tali casi, il citato comma 1 dell’articolo 26 prevede, per i lavoratori dipendenti privati, l’equiparazione a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, ed esclude il computo ai fini del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro)[110].
Si ricorda che, secondo il messaggio dell’INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020, il lavoratore dipendente in esame che non sia in condizione di malattia può continuare a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio; in tale circostanza, non essendoci sospensione dell’attività lavorativa, non si applica la tutela previdenziale della malattia[111].
Riguardo al profilo della certificazione, il messaggio dell’INPS n. 3871 del 23 ottobre 2020 ha specificato che, qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento (di quarantena o di altra condizione di permanenza domiciliare obbligatoria), queste ultime devono essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’INPS, mediante posta ordinaria o posta elettronica certificata. Tale specificazione viene naturalmente meno in virtù della novella soppressiva in esame (la quale trova applicazione, come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2021).
Riguardo alla disciplina in oggetto, cfr., oltre ai messaggi dell’INPS summenzionati, anche il precedente messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020[112].
Commi 485 e 486
(Disposizioni concernenti la Croce Rossa italiana)
485. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:
« Art. 8-bis. - (Disposizioni finali) - 1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni.
2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.
3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
486. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:
« Art. 4-bis. - (Beni utilizzati per attività istituzionali). - 1. I beni immobili e le unità immobiliari di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4, avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei suoi compiti statutari.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione fa istanza di trasferimento all'Ente strumentale alla CRI e il commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.
3. I provvedimenti di trasferimento adottati dal commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.
4. Tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'usuario.
5. I lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018, spettano all'Associazione ».
I commi 485 e 486 prevedono, rispettivamente, l'introduzione dell’articolo 8-bis e dell’articolo 4-bis nel D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178.
Il comma 1 del nuovo articolo 8-bis del D.Lgs. n. 178 trasferisce, a decorrere dall'anno 2021, al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione (ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 178) del finanziamento concernente la Croce Rossa italiana (CRI) alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa) e all'Associazione della Croce Rossa italiana (associazione di diritto privato). Il Ministro della salute provvede con propri decreti. A tal fine, il comma 1 suddetto istituisce un apposito fondo, a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del medesimo Ministero. La dotazione del fondo è fissata in 117.130.194 euro e il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato - finanziamento nel cui ambito rientrano attualmente le risorse in esame - è ridotto nella misura corrispondente. Sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa le competenze relative alla definizione e sottoscrizione delle convenzioni mediante le quali è attribuito il finanziamento statale alla suddetta Associazione (di diritto privato). Ogni decreto di assegnazione ed ogni convenzione può disporre per un periodo massimo di tre anni.
Il comma 2 del suddetto nuovo articolo 8-bis autorizza il Ministero della salute a concedere anticipazioni di cassa ai suddetti enti destinatari delle risorse in esame, nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascun ente (ivi compresa l'Associazione di diritto privato) dall'ultimo decreto adottato.
Il comma 3 dello stesso nuovo articolo 8-bis demanda ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del finanziamento, destinato alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dall'Ente strumentale ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che deve essere trasferito alle medesime amministrazioni (ai fini dell'esaurimento della gestione liquidatoria). Il summenzionato fondo, istituito ai sensi del precedente comma 1 presso lo stato di previsione del Ministero della salute, viene corrispondentemente ridotto da parte dei medesimi decreti ministeriali.
Il comma 4 dello stesso articolo 8-bis autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti.
Il nuovo articolo 4-bis del medesimo D.Lgs. n. 178 - articolo introdotto, come detto, dal comma 486 - reca una disciplina inerente sia al trasferimento dall'Ente strumentale all'Associazione della Croce Rossa italiana della proprietà di beni immobili e di unità immobiliari sia all’attribuzione di alcuni lasciti testamentari.
Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 178 del 2012 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016[113], la trasformazione in associazione di diritto privato, denominata Associazione della Croce Rossa italiana, del precedente ente pubblico, denominato Associazione italiana della Croce rossa (CRI), con la contestuale trasformazione di quest'ultimo in un ente pubblico strumentale (non più associativo) e la successiva estinzione del medesimo, mediante procedura di liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, l'ente strumentale è stato costituito per svolgere funzioni di supporto tecnico e logistico dell'attività della nuova Associazione, operando altresì come intestatario di beni e del personale[114].
L'articolo 2, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 178 del 2012 prevede che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato (diverse da quelle derivanti dall'erogazione di fondi per attività di volontariato di cui all'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto legislativo) che sarebbero state erogate alla Croce rossa nell'anno 2014 ai sensi della normativa vigente in materia, sono attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati[115].
Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il finanziamento statale è attribuito mediante convenzioni annuali tra i Dicasteri ivi indicati[116] e l'Associazione. Tali convenzioni stabiliscono, altresì, procedure di verifica dell'impiego dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. Il medesimo articolo 8, comma 2 prevede, dal 1° aprile 2018, il trasferimento - con corrispondente trasferimento anche delle risorse finanziarie - presso pubbliche amministrazioni che presentino carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, del personale (della vecchia Associazione) individuato come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria in oggetto. Si prevede che il finanziamento annuale statale della nuova Associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito, in base alla normativa vigente, per l'anno 2014, ad essa ed all'Ente strumentale, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dal 2018.
Si ricorda, inoltre, che i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del D.L. n. 148 del 2017, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172 del 2017) prevedono il trasferimento, mediante mobilità volontaria, presso pubbliche amministrazioni di dirigenti inquadrati (nella vecchia Associazione) nell'area dei professionisti o nell'area medica (così inquadrati nell'ambito del contratto collettivo nazionale relativo ai dirigenti degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, contratto applicato alla vecchia Associazione). Tali norme, al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dalla vecchia Associazione che risulti eccedentario rispetto al fabbisogno di personale della nuova Associazione, consente ai dirigenti suddetti, che abbiano svolto compiti e funzioni in materia di sanità pubblica, di accedere, mediante mobilità volontaria, nel rispetto delle disponibilità in organico e dei limiti alle assunzioni previsti dalla disciplina vigente, alle pubbliche amministrazioni ed alle qualifiche ivi individuate, anche qualora siano in possesso di una specializzazione diversa da quella richiesta per il corrispondente inquadramento. La deroga in oggetto concerne le seguenti destinazioni: dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) - per tale destinazione, la deroga concerne esclusivamente gli incarichi rientranti nella dirigenza di seconda fascia -; dirigenza medica e della professione infermieristica di due Centri dell'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS); qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca.
Il nuovo articolo 4-bis del D.Lgs. n. 178 del 2012 - articolo che viene ora introdotto, come detto, dal comma 486 - prevede, al comma 1, il trasferimento dall'Ente strumentale all'Associazione della Croce Rossa italiana della proprietà dei beni immobili e delle unità immobiliari che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, siano utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali (ovvero delle province autonome) o locali della medesima Associazione e che avrebbero dovuto essere trasferiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 178 del 2012. I beni in oggetto vengono trasferiti ai fini dello svolgimento dei compiti statutari dell’Associazione. I provvedimenti di trasferimento costituiscono titolo per la trascrizione, con gli effetti di cui all'articolo 2644 del codice civile[117] (comma 3 del nuovo articolo 4-bis). Nella fase transitoria, i beni in oggetto sono concessi in uso gratuito alla suddetta Associazione e le relative spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico della medesima (comma 4 del nuovo articolo 4-bis).
Più in particolare, il trasferimento di tali beni avviene su istanza del Presidente dell'Associazione, da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio (comma 2 del nuovo articolo 4-bis). Il commissario liquidatore dell’Ente strumentale, previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, adotta i provvedimenti di trasferimento. Quest’ultimo è esente dalle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché da ogni altra imposta o tassa che sarebbe ad esso connessa (comma 3 citato dell'articolo 4-bis).
Il comma 5 del nuovo articolo 4-bis dispone che i lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017 in favore della vecchia Associazione pubblica CRI o in favore dell’Ente strumentale spettino alla nuova Associazione della Croce Rossa italiana, qualora l’apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018.
Comma 487
(Personale transitato in amministrazioni pubbliche
dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana)
487. Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla presente legge, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente, il commissario liquidatore di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012 è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.
Il comma in esame, insieme con la tabella di cui all'allegato G, trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti ad alcune quote di trattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi, mediante meccanismo di mobilità, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana.
Si ricorda che il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la trasformazione in associazione di diritto privato, denominata Associazione della Croce Rossa italiana, del precedente ente pubblico, denominato Associazione italiana della Croce rossa (CRI), con la contestuale trasformazione di quest'ultimo in un ente pubblico strumentale (non più associativo) e la successiva estinzione del medesimo, mediante procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Nell'ambito di tale procedura, una quota del personale dell'ente pubblico è transitato in mobilità - secondo la disciplina di cui all'articolo 6 del citato D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni - presso altre amministrazioni pubbliche. In particolare, gli enti pubblici che figurano nell'allegato G, come destinatari delle risorse finanziarie suddette, sono: l'INPS, l'INAIL, l'ENAC, l'ACI, il CREA, l'ENEA, l'ISTAT. Il medesimo allegato individua, per ciascuno di tali enti, a valere sul finanziamento previsto a legislazione vigente per la Croce Rossa italiana per i corrispondenti anni, un importo relativo alle quote accantonate per il periodo 2018-2020 e un importo relativo a ciascuno degli anni 2021-2023. Il complesso di tali importi costituisce un debito dell'Ente strumentale, che finora il medesimo, come ricorda la relazione tecnica dell'originario disegno di legge di bilancio, non è stato in grado di onorare per via dell'andamento della liquidazione.
Il commissario liquidatore del suddetto Ente strumentale è di conseguenza autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo dell'ente.
Si ricorda che, a regime, il trasferimento di risorse finanziarie alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle procedure di mobilità in oggetto è disciplinato dal precedente comma 485, capoverso 3, del presente articolo 1.
Commi 488-490
(Istituzione del Fondo per la capacità operativa
della Sanità militare)
488. Al fine di incrementare la capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presìdi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
489. Le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 488 sono definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
490. Al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
I commi 488-490, introdotti durante l’esame parlamentare, istituiscono, nello stato di previsione del ministero della difesa, un Fondo con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare (commi 488 e 489). Inoltre, la norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 490).
All’interno dello stato di previsione del Ministero della Difesa viene istituito un Fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (comma 488).
Le modalità di impiego e di gestione del Fondo saranno definite con decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro della Sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 489).
Per sanità militare deve intendersi il complesso dell’organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese.
Secondo il Codice ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, artt. 181-213), il Servizio sanitario militare (SSM) è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare prioritariamente il complesso delle attività che concorrono a garantire l’efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa.
La sanità militare ha infatti il compito primario di assicurare l’assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all’interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all’assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità.
Essa agisce attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri che, nel loro insieme, ma con le loro specificità, costituiscono il “servizio sanitario militare”.
La sanità militare costituisce un settore di centrale interesse per la Difesa e tale servizio, secondo il D.M. Sanità-Difesa del 4 marzo 2015, che ne individua dettagliatamente i beneficiari, va erogato ad un bacino di potenziali utenti (personale in servizio e in congedo dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti civili della Difesa, e loro familiari) stimabile, secondo la Corte dei conti (delibera 16/2019/G) in almeno di 400.000 unità.
L’attuale organizzazione territoriale della sanità militare è schematizzata nel diagramma seguente:
Fonte: Corte dei conti (delibera 16/2019/G), su dati Ministero della difesa
1 Centro Ospedaliero Militare dal 2018 (precedentemente Dipartimento militare di medicina legale- DMML)
2 Istituti di Medicina Aerospaziale di Milano e Roma
3 Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aerospaziale
4 5 DMML nel 2017, ridotti a 4 nel 2018 (dopo il ripristino del COM di Milano)
5 Già Centro Studi e Ricerche EI, dal 2017 riorganizzato quale Dipartimento del Policlinico Militare “Celio”
6 Dipende dall’Ufficio Studi del Comando Subacqueo Incursori (COMSUBIN
7 Sezioni di Sanità CC (40 dal 1° gennaio 2017, dopo l’assorbimento del Corpo Forestale, in precedenza 38)
Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è avvalso complessivamente di circa 6.300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno (o territoriale), a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e la sanità di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità. Si segnala che, per sanità di aderenza, in ambito militare si intende la componente sanitaria organicamente inquadrata in ciascuna unità combattente, e che con essa si sposta, per assicurare l’assistenza a favore del personale dell’unità stessa, durante le attività di caserma, di addestramento e di effettivo impiego operativo.
Restringendo il campo alla sanità territoriale, la medesima delibera riporta i dati relativi alla consistenza del personale dedicato alla sanità territoriale e i relativi costi (tab. 1 pag. 35). Nell’anno 2018:
§ per l’Esercito, compreso il Policlinico militare del Celio, la consistenza del personale ammonta a 1.486 unità, con un costo lordo di circa 77 milioni di euro;
§ per la Marina, la consistenza del personale è di 553 unità, con un costo di 30,8 milioni;
§ per l’Aeronautica, la consistenza del personale è di 354 unità, con un costo di 21,3 milioni;
§ per i Carabinieri, la consistenza del personale è di 18 unità, con un costo di 1,3 milioni.
In totale, comprese le strutture interforze, il personale della sanità territoriale militare ammonta a 2.446 unità, e il costo totale a 134,3 milioni per l’anno 2018.
Si autorizza, inoltre, la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 490).
Commi 491-494 e 496
(Norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, linee guida sul controllo dell'appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie e programmi di sviluppo dei servizi sanitari di prossimità)
491. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimità dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'ambito del quadro normativo vigente, nonché gli equilibri economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del Servizio sanitario nazionale e tenuto conto del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonché in coerenza con quanto convenuto in sede di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto per la salute 2019-2021, con particolare riguardo alla scheda n. 4, anche in relazione a quanto previsto nella scheda n. 11, dall'anno 2021 i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e con le province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard.
492. La sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
493. Il Comitato di cui al comma 492 adotta linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
494. Il Comitato di cui al comma 492 elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, nei casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato elabora specifici programmi destinati alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.
496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni nonché di un'ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. E' corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
I commi 491 e 492 recano norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. I commi 493 e 494 demandano al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza[118] l'adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità. Il comma 496 incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, ai fini della copertura dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sanitarie rese, in regime di mobilità sanitaria interregionale, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Il comma 491 prevede che, dall'anno 2021, la regolazione dei flussi finanziari tra le singole regioni e province autonome, derivanti dalle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sanitario regionale in favore di cittadini residenti in un'altra regione, sia operata sulla base dei dati relativi all'erogazione delle prestazioni nell'anno precedente rispetto a quello oggetto di riparto delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si specifica che tale regolazione avviene su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e le province autonome, in sede di riparto delle suddette risorse relative al fabbisogno sanitario nazionale standard[119]. La relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di bilancio osserva che, di norma, la regolazione dei flussi finanziari relativi alla mobilità sanitaria interregionale è avvenuta finora il secondo anno successivo rispetto a quello di erogazione delle prestazioni e che il nuovo criterio temporale potrebbe consentire agli enti territoriali una programmazione tempestiva e più efficiente.
Il comma 491 specifica altresì che la regolazione in esame deve essere operata anche tenendo conto dei controlli in materia di appropriatezza del ricorso alla mobilità, comunicati dalle singole regioni e province autonome. Il comma opera anche un richiamo alle schede 4 e 11 allegate all’intesa relativa al patto per la salute per gli anni 2019-2021[120], schede concernenti, rispettivamente, la mobilità in oggetto e la ricerca sanitaria.
Il comma 492 prevede che la stipulazione degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale - prevista in via obbligatoria dall'articolo 1, comma 576, della L. 28 dicembre 2015, n. 208[121] - costituisca uno degli adempimenti ai quali la normativa vigente subordina il riconoscimento di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Si demanda la verifica dell'adempimento in oggetto al suddetto Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Il successivo comma 493 prevede che il medesimo Comitato paritetico adotti linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria[122], al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati (pubblici e privati), con l’obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso ai medesimi erogatori accreditati, nonché di mantenere elevati standard nell’attività resa dagli stessi.
Il comma 494 prevede che il suddetto Comitato elabori: un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità sanitaria, al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di superare, nell'ottica di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non fisiologici; specifici programmi inerenti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali, per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità, al fine di evitare criticità di accesso nonché rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.
Il comma 496 incrementa, come detto, di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, ai fini della copertura dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sanitarie rese, in regime di mobilità sanitaria interregionale, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Il comma opera un richiamo alla disciplina di rango secondario sulla documentazione concernente il riconoscimento della qualifica di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico[123] e fa esplicito riferimento al livello di particolare eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica dei medesimi Istituti.
Comma 495
(Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)
495. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
Il comma 495 dà facoltà alle regioni e alle province autonome di riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2021 (che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVD-19), acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate nell’ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2021. Il predetto riconoscimento tiene conto sia delle attività erogate nel corso del 2021 (di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione), sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell’ambito del budget assegnato per l’anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l’anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
Il comma 495, reca, per il 2021, analoga misura a quella prevista per il 2020 dall’art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dall’art. 19-ter del Decreto Ristori (decreto legge 137 del 2020). Entrambe le misure hanno la finalità di sostenere le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e residenziali per effetto del COVID-19. La disposizione si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.
Più in particolare, le regioni e le province autonome possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2021 (che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali), acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate nell’ambito degli accordi e dei contratti (di cui all’articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992), stipulati per il 2021, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso del 2021 di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati i per l’anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell’ambito del budget assegnato per il 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l’anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
Per quanto riguarda le misure economiche di sostegno per l’approvvigionamento del materiale necessario per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 da parte delle strutture private accreditate, l’art. 19-novies del Decreto ristori (decreto legge 137 del 2020, convertito con legge 24 dicembre 2020, n. 176) ha istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 per facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. La definizione dei criteri di riparto del Fondo, secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le citate strutture residenziali, tenendo anche conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale, è rimessa ad un decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il MEF, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (25 dicembre 2020) della legge n. 176 del 2020 di conversione del citato Decreto ristori, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Comma 497
(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per
il riconoscimento di qualifiche professionali in ambito sanitario)
497. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 1-sexies. In attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per quanto concerne il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni richiamate dal presente comma.
1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma 1-sexies, il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano è autorizzato a istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.
1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 ».
Il comma 497 opera alcune novelle nell'articolo 7 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, al fine di introdurvi disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse.
Il citato decreto legislativo n. 206 del 2007 concerne la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, del riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell’Unione)[124].
In particolare, l'articolo 7 (e successive modificazioni) - oggetto di novella da parte del comma 497 in esame - reca disposizioni in ordine alle conoscenze linguistiche che i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali sono tenuti a possedere per l'esercizio della professione.
In tale ambito, la novella di cui al capoverso 1-sexies del presente comma 497 prevede che nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica per l'esercizio delle professioni sanitarie e che i controlli linguistici previsti dalle norme di cui al citato decreto legislativo n. 206 del 2007 siano svolti in conformità alla suddetta disposizione.
In base al successivo capoverso 1-septies, il presidente dell'ordine dei medici della Provincia autonoma di Bolzano è autorizzato ad istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici, alla quale possono essere iscritti, su domanda, fermi restando gli altri requisiti, i professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
Il capoverso 1-octies fa salva l'applicazione del principio vigente[125], in base al quale nei servizi sanitari di pubblico interesse (così come negli altri servizi di pubblico interesse) l'attività, nel territorio della suddetta Provincia, deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso sia della lingua italiana sia di quella tedesca[126].
Si ricorda che l'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e successive modificazioni, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che i controlli dello Stato sulla conoscenza linguistica del professionista (interessato da un atto di riconoscimento di qualifica professionale) siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante, o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest'ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.
Considerato che, ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige[127], la lingua tedesca è parificata a quella italiana, la quale ultima (come specifica il medesimo articolo 99) è la lingua ufficiale dello Stato, si valuti l'opportunità di un esame circa la compatibilità della disposizione introdotta dal capoverso 1-sexies con la suddetta disciplina europea - la quale non contempla esplicitamente la possibilità di un riconoscimento di qualifica limitato ad un'area del territorio dello Stato membro -.
Riguardo al summenzionato capoverso 1-septies, si rileva che esso fa riferimento solo ai medici e non anche alle altre professioni sanitarie. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo.
Si ricorda che è attualmente pendente presso la Corte costituzionale il ricorso n. 115/2019, con cui il Governo ha impugnato l'articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10.
La disposizione in questione ha previsto che l'ordine o collegio professionale competente per la Provincia di Bolzano possa iscrivere professionisti interessati da atti di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 anche qualora questi ultimi conoscano soltanto la lingua tedesca, con conseguente limitazione degli effetti dell'iscrizione alla possibilità di esercizio della professione nel solo territorio della Provincia di Bolzano.
Il Governo contesta la legittimità costituzionale di tale previsione, sulla base della quale potrebbero operare nella Provincia di Bolzano professionisti in grado di esprimersi soltanto in lingua tedesca e non anche in lingua italiana, in violazione dell'obbligo della Provincia di legiferare in armonia con la Costituzione e con gli impegni internazionali dell'Italia, e in particolare con l'obbligo, ex articolo 117, primo comma, della Costituzione, di osservare i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.
In merito ai summenzionati controlli linguistici, si ricorda che l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 206, e successive modificazioni, prevede che essi siano proporzionati all'attività professionale da eseguire e siano svolti da parte delle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali, definite dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 206, e successive modificazioni.
In relazione alle professioni sanitarie, l'articolo 5 prevede che il Ministero della salute sia l'autorità competente per il riconoscimento della libera prestazione di servizi sul territorio nazionale a carattere temporaneo e occasionale (titolo II, e successive modificazioni) e per il riconoscimento professionale in regime di stabilimento, tanto per le professioni coperte dal titolo III, capo II, e successive modificazioni, quanto per le professioni cui si applica il principio del riconoscimento automatico di cui al titolo III, capo IV, e successive modificazioni.
Più in particolare, le medesime autorità competenti a riconoscere le qualifiche professionali sono tenute a verificare la conoscenza della lingua italiana nel caso in cui la professione abbia ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, nonché nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana, con riguardo all'attività che il professionista intenda svolgere (articolo 7 citato, comma 1-bis). I controlli linguistici in oggetto sono svolti successivamente al riconoscimento della qualifica professionale (o successivamente al rilascio della tessera professionale europea).
Comma 498
(Sostegno dello studio e ricerca endometriosi)
498. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
Il comma 498 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio di programmazione 2021-2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell’utero (endometriosi) nel territorio nazionale.
Il comma 498 è diretto ad autorizzare la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 1141 del presente disegno di legge, per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell’utero (endometriosi) nel territorio nazionale.
A tal fine dispone che il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto stabilisca i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse sopra indicate. Si prevede in particolare che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50% dello stanziamento in commento.
Si ricorda che la legge di bilancio per il 2020 (comma 469, articolo 1, della L. n. 160 del 2019) ha previsto uno stanziamento di 2 milioni per ciascun anno del biennio 2020-2021 per lo studio, la ricerca e la valutazione dell'incidenza di questa specifica patologia. Anche in tale caso è stato previsto che non meno del 50% delle medesime risorse vengano destinate alla ricerca. Si segnala che il decreto di aggiornamento dei LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017) ha inserito l'endometriosi nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati (“moderato o III grado” e “grave o IV grado”) riconoscendo l’esenzione di esami e prestazioni specialistiche di controllo, anche strumentali.
Commi 499-501
(Training e simulazione per finalità legge n. 10/2020)
499. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
500. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri.
501. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento.
I commi 499-501 dispongono un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio di programmazione 2021-2023 per le finalità della legge n. 10 del 2020 in materia di donazione del corpo post mortem. Sono previsti due decreti del Ministero della salute, rispettivamente per individuare i centri di riferimento per l’attuazione della norma in esame e la ripartizione delle risorse autorizzate dai presenti commi.
Il comma 499 prevede, per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10 in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio, ricerca scientifica e formazione, un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1141 del presente disegno di legge.
Ai sensi del comma 500, il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve individuare i centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri. Inoltre, il medesimo Ministro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è chiamato a stabilire con proprio decreto i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse autorizzate dai presenti commi, anche al fine di individuare le specifiche attività da finanziare (comma 501).
La legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate. A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
Comma 502
(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)
502. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario straordinario. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale secondo quanto previsto dal comma 4 ».
Il comma 502 dispone misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa finalizzate a prevedere una struttura di supporto per la realizzazione dei compiti del Commissario straordinario nominato.
Il comma 502 novella l’articolo 42-bis del decreto legge 23/2020 (cd. Decreto Liquidità, L. 40/2020), aggiungendo il comma 5-bis diretto a prevedere una struttura di supporto per la realizzazione dei compiti del Commissario straordinario nominato per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con la finalità di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
La struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di 5 unità di personale di cui:
- 1 unità di livello dirigenziale non generale;
- 4 unità di personale non dirigenziale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche definite ai sensi della normativa vigente, escludendo da questi il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Tra queste ultime unità del contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti e consulenti, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza - in base ai presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stabiliti all’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 -, il cui compenso è definito dal Commissario straordinario, e non può comunque superare i 48.000 euro annui.
La struttura commissariale cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario (che come fissato dal vigente articolo 42-bis ha durata di un anno dall’avvenuta nomina).
Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza.
L'articolo 17, comma 14 della legge 127 del 1997 ha previsto misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari stabiliscano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta.
Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, con obbligo di rendicontazione, mentre le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, analogamente corrisposte previa presentazione di documentazione e con obbligo di rendicontazione.
Agli oneri derivanti dal comma in esame è chiamato a provvedere direttamente il Commissario nei limiti delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale indicata dalle disposizioni del medesimo 42-bis, comma 4.
Il vigente articolo 42-bis ha previsto, al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – adozione avvenuta il 22 settembre 2020 (la norma fissava il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, 7 giugno 2020) -, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, per la nomina di un Commissario straordinario finalizzata alla progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è stata fissata in un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito. Il completamento della struttura è stabilito entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (7 giugno 2020).
Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili per la realizzazione del polo ospedaliero. In essa possono inoltre confluire le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione dell’opera in esame.
Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge11 marzo 1988, n. 67, che stanzia risorse per l’edilizia sanitaria (qui un approfondimento), e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Le risorse per l'edilizia sanitaria sono state unificate in un'autorizzazione di legge contenuta nella legge finanziaria per il 1988 (articolo 20, comma 1, L. n. 67 dell'11 marzo 1988) per un importo complessivo che attualmente ha raggiunto la cifra di 30 miliardi di euro finalizzati all'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, oltre che per la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Da ultimo, il DL. 34 del 2019 (L. 58/2019), articolo 50, comma 1-bis ha incrementato di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 e di 25 milioni per l'anno 2025 le risorse previste dall'articolo 20 della L. n. 67 del 1988 per l'esecuzione del programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria, complessivamente pari a 30 miliardi di euro. L'articolo 33 del medesimo DL. n. 34 ha poi autorizzato programmi regionali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato - in base ai rispettivi fabbisogni di personale - per l'accelerazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento, tra l'altro, alle opere di edilizia sanitaria.
Comma 503
(Incremento del Fondo per l'arricchimento
e l'ampliamento dell'offerta formativa)
503. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.
Il comma 503 incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi per gli anni 2021, 2023, 2024, 2025 e 2026.
La disposizione aumenta il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della L. 440/1997, di 117,8 milioni di euro per il 2021 (per tale annualità vi è una riduzione, su cui si veda infra), di 106,9 milioni di euro per il 2023 (non è previsto un incremento per l'annualità 2022), di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l’anno 2026.
La finalità dell'incremento è ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi.
Originariamente, l'art. 1 della L. 440/1997 ha istituito, nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione, un fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato:
§ alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica;
§ all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;
§ all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;
§ alla formazione del personale della scuola;
§ alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria;
§ allo sviluppo della formazione continua e ricorrente;
§ agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi;
§ ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico;
§ alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa;
§ alla realizzazione di interventi integrati;
§ alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.
Successivamente, il d.lgs. 77/2005 ha inserito anche l'alternanza scuola-lavoro (dal 2019 denominata "percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento"-PCTO) tra le destinazioni delle risorse di cui alla L. 440/1997.
In seguito, l'art. 5, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha inserito una ulteriore destinazione delle risorse di cui all'art. 1 della L. 440/1997, stabilendo che dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo è destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità.
Si ricorda che in virtù dell'art. 1, co. 601, della L. 296/2006, a decorrere dal 2007, l'autorizzazione di spesa di cui alla L. 440/1997, unitamente a quella di cui all'art. 1, co. 634, della medesima L. 296/2006 nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del piano programmatico di cui all'art. 1, co. 3 della L 53/2003 sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (allocato sui capp. 1195, 1196, 1204, 1194, 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione).
Nella Nota 24 gennaio 2007, prot. 1306, il Ministro aveva specificato che nel Fondo citato affluivano le risorse per: il funzionamento amministrativo didattico; le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – in servizio presso le istituzioni scolastiche; la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili. I criteri per l'assegnazione alle scuole delle risorse a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti dal D.M. 633/2016.
Si segnala infine che gli strumenti per garantire l'effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado sono disciplinati dal d.lgs. 63/2017.
Si segnala che, in base ai commi 504-506 e ai commi 981 e 982, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi viene ridotto, rispettivamente, di 30 milioni di euro per il 2021, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2020/2021, e di 25,856 milioni di euro per il 2021 per l'istituzione del Fondo da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali dei dirigenti scolastici.
504. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
505. Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle scuole paritarie.
506. Agli oneri di cui ai commi 504 e 505 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
I commi 504 a 506 recano disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l’a.s. 2020/2021. In particolare, si destinano alle scuole statali e paritarie sede di esame di Stato per il 2021 € 30 mln e si affida ad ordinanze del Ministro dell’istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami.
Più nello specifico, il comma 504 dispone che, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato sono assegnate, con decreto del Ministro dell'istruzione, le risorse necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.
La disposizione è analoga a quanto ha previsto, per l’a.s. 2019/2020, l’art. 231, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
Lo stesso comma 504 dispone, inoltre, che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento dei medesimi esami di Stato, tra le quali anche quelle che sono state previste dall'art. 1 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) per l’a.s. 2019/2020.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, successivamente, l’art. 5, co. 3, del D.L. 183/2020 ha esteso all’a.s. 2020/2021 l'applicazione delle disposizioni – recate dall’art. 87, co. 3-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) in base alle quali la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza produce gli stessi effetti della valutazione in presenza.
Il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disciplinato, tra l’altro, la regolare conclusione dell’a.s. 2019/2020, anche con riferimento agli esami di Stato.
In particolare, l’art. 1 ha stabilito che con ordinanze del Ministro dell’istruzione si dovevano disciplinare:
§ i requisiti per l’ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tal fine, si derogava alle previsioni relative alla frequenza minima necessaria e alla parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, ovvero alla sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio. Rimaneva comunque ferma la non ammissione in caso di sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Inoltre, su richiesta delle famiglie, i dirigenti scolastici dovevano valutare la reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell'a.s. 2019-2020 per alunni con disabilità per i quali fosse stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (co. 3, lett. a), co. 4, alinea e lett. a), co. 4-ter)[128];
§ i criteri generali dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020, che deve avvenire nel corso dell’attività didattica ordinaria dell’a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020 (co. 2)[129];
§ i requisiti di ammissione e l’ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. A tal fine, si doveva prescindere, oltre che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle prove INVALSI (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (secondo ciclo). Anche in tal caso, rimaneva ferma la non ammissione ove fossero state presenti sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Le previsioni si dovevano applicare anche ai candidati esterni (co. 3, lett. a), e co. 6, primo e secondo periodo);
§ le modalità di costituzione e di nomina delle Commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo che fossero composte da commissari interni, con presidente esterno. I risparmi così realizzati sono stati destinati per metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, per l’altra metà, al recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 (co. 3, lett. c), co. 4, alinea, e co. 9)[130];
§ le modalità di svolgimento degli esami di Stato. Al riguardo, erano state profilate due diverse discipline, a seconda che l’attività didattica in presenza – sospesa, su tutto il territorio nazionale, dal 5 marzo 2020 – fosse o meno ripresa entro il 18 maggio 2020.
In particolare, ove l’attività didattica in presenza fosse ripresa entro quella data, le ordinanze avrebbero definito le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, nonché le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione volti ad assicurare uniformità (co. 3, lett. b) e d).
Con specifico riguardo all’ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell’attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il primo ciclo aveva previsto la rimodulazione dell’esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che doveva tener conto altresì di un elaborato del candidato. Per il secondo ciclo, aveva previsto l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica, di cui costituivano parte le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati esterni, nonché i candidati provenienti da percorsi di istruzione parentale, per i quali doveva essere salvaguardata l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni (co. 3, lett. b) e d), co. 4, lett. b), c), e d), co. 6, secondo e terzo periodo).
Quanto ai tempi, aveva previsto che i candidati esterni dovevano svolgere gli esami preliminari per l’ammissione all’esame di Stato in presenza e sostenere lo stesso esame di Stato nel corso della sessione straordinaria. Qualora l’esame di Stato non si fosse concluso in tempo utile, essi, limitatamente all’a.a. 2020/2021, dovevano partecipano con riserva alle prove di ammissione ai corsi di istruzione terziaria e a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali fosse richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Anche i candidati provenienti da un sistema di studio estero che non avessero conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste, dovevano partecipare con riserva (co. 7)[131];
§ specifiche modalità per l’adattamento di tutte le previsioni agli studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all’immunodepressione (co. 3, lett. d), co. 4, lett. c), co. 5)[132].
Per maggiori approfondimenti su quanto sinteticamente illustrato – nonché per le previsioni a regime relative agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo – si veda il dossier del Servizio Studi n. 287/2 del 30 maggio 2020.
Per le finalità indicate dal comma 504, il comma 505 incrementa di complessivi € 30 mln per il 2021 le risorse destinate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche[133] e alle scuole paritarie[134].
Si tratta di una previsione analoga a quella recata dall’art. 231, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che ha stanziato, per le finalità indicate dal citato co. 6 dello stesso art. 231, € 39,23 mln per il 2020.
Per completezza, si ricorda che il co. 7-bis dello stesso art. 231 ha disposto che, per le medesime finalità di cui al co. 6, erano stanziati ulteriori € 2 mln per il 2020 da trasferire alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche ricadenti nei territori di competenza.
Inoltre, lo stesso art. 231 ha previsto, tra l’altro, che:
§ il Ministero dell'istruzione era autorizzato ad anticipare alle scuole le somme assegnate nel limite delle risorse iscritte in bilancio (co. 8);
§ i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche erano tenuti a svolgere controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie in relazione alle finalità in esso stabilite (co. 10).
In base al comma 506, ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della L. 440/1997, disposto dal comma 503 del testo in commento.
507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 509, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
508. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
I commi da 507 a 509 demandano al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la promozione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto della povertà educativa. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del Terzo settore con esperienza specifica. Per tale scopo si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2021.
La finalità della disposizione è di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati. Il programma nazionale di ricerca e interventi - promosso dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione - prevede un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
Nell’attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
In base al decreto 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, il Fondo è iscritto sul cap. 1810.
Sul contrasto alla povertà educativa sono intervenute diverse diposizioni che hanno coinvolto una pluralità di amministrazioni. Con specifico riferimento agli interventi che riguardano le competenze dei Dicastri Istruzione e università, si ricorda che l'art. 11 del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) ha demandato all'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) l'individuazione, nelle Regioni del Mezzogiorno, delle aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. Per tali scopi il MIUR doveva indire una procedura selettiva per la presentazione di progetti, finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020. In attuazione è intervenuto il D.I. 15 marzo 2019, n. 218, con cui sono state individuate 292 aree territoriali di esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata destinatarie degli interventi educativi di cui al presente Avviso. Dette aree sono situate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Il 6 agosto 2019 è stato quindi emanato l'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità, nell’ambito dell’Asse I del PON “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I. Tale avviso è volto a finanziare la realizzazione di interventi educativi di durata biennale. Si veda anche il Rapporto dell'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa", redatto a gennaio 2018. Con riferimento al ruolo del Terzo settore, si veda il Protocollo di intesa siglato il 21 ottobre 2020 tra il Ministero dell'istruzione e il Forum nazionale del Terzo settore, che prevede tra l'altro la costituzione di un Gruppo di lavoro paritetico composto da tre rappresentanti di ciascuna delle parti.
|
Commi 510 e 511
(Offerta formativa dei licei musicali)
510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
511. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.
I commi 510 e 511 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021 per consentire ai licei musicali di attivare corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali.
La finalità della disposizione è di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e permettere l'attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. L'attuazione della disposizione - si intenderebbe anche la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo - avviene con decreto del Ministro, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
In base al decreto 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, il Fondo è iscritto sul cap. 1420.
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ha previsto il liceo musicale e coreutico, articolato nelle due sezioni musicale e coreutica, indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall'allegato E al citato D.P.R. 89/2010.
Con D.M. 7 ottobre 2010, n. 211 sono state elaborate le "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali". Tra gli obiettivi specifici di apprendimento in Storia della musica, per il liceo musicale e coreutico, nel quinto anno, si prevede che lo studente acquisisca la conoscenza "del profilo storico dal secolo XIX ai giorni nostri e analizzi autori come Liszt, Verdi, Wagner, Brahms, Puccini, Debussy, Mahler, Stravinskij, Schönberg, Bartok, Webern, Šostakovic, Britten, Berio, Stockhausen ecc., nonché a margine fenomeni come il jazz, la 'musica leggera' e la cosiddetta popular music".
Si segnala infine che a novembre 2011 è stata costituita la Rete nazionale "Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” (Rete nazionale LMC) attraverso un Accordo sottoscritto dalla Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e i dirigenti scolastici dei licei musicali e dei licei coreutici. Nel mese di dicembre dello stesso anno è stata designata la Cabina di regia della Rete. Nel mese di dicembre 2015 sono stati rinnovati e sottoscritti il l’Accordo di Rete e la Cabina di Regia della Rete nazionale LMC.
Commi 512-513 e 970-971
(Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)
512. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8.184.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
513. Per le finalità di cui all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021.
970. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « 2020/2021 » sono inserite le seguenti: « , 2021/2022 e 2022/2023 »;
b) le parole da: « può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche » fino a: « équipe territoriali formative » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuate dal Ministero dell'istruzione le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio ».
971. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 970 è autorizzata la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023.
Il comma 512 incrementa di 8.184.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2021, il Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale per azioni di innovazione didattica e digitale nelle scuole mediante gli animatori digitali.
Il comma 513 autorizza inoltre una spesa ulteriore di 12 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione del sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica.
I commi 970 e 971 estendono agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire équipe formative territoriali con 20 docenti in comando per il supporto al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e con 200 docenti in semi esonero dall'esercizio dell'attività didattica.
In dettaglio, il comma 512 aumenta di 8,184 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 destinate all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. Il relativo Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, al cap. 8107.
Per il 2020, tali risorse sono state già incrementate di 2 milioni di euro dall'art. 1, co. 257, della L. 160/2019, di 85 milioni di euro dall'art. 120 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), di 2 milioni di euro dall'art. 2, co. 3-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) e di 85 milioni di euro dall'art. 21 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020).
In attuazione dell'art. 21 del D.L. 137/2020 si veda il D.M.155/2020 e relativo Allegato.
Per completezza, si segnala che l'art. 21, co. 7-bis, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) stanzia 2 milioni di euro per il 2021 per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso e per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete da trasferire alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Dette risorse sono ripartite in favore delle istituzioni scolastiche nei territori di competenza.
L'incremento in esame è disposto al fine di potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica.
Si ricorda che la L. 105/2017, all'art. 1, co. 56, ha previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), in coerenza con il quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Il Piano, adottato con D.M. 851 del 27 ottobre 2015, persegue i seguenti obiettivi:
§ sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;
§ potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
§ adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero;
§ formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
§ formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
§ potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
§ valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
§ definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.
L'azione#28 “Un animatore digitale in ogni scuola” del Piano nazionale per la scuola digitale prevede che in ogni scuola siano presenti gli “animatori digitali” ossia docenti che, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori amministrativi, adeguatamente formati su tutti i suoi contenuti, provvedono ad attivare le politiche innovative contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, studenti e famiglie. Tale azione #28 stabilisce che, a decorrere dal 2016, siano destinati 1.000 euro in favore di ciascuna istituzione scolastica statale per la realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative.
Da ultimo, con nota n. 4203 del 20 marzo 2020 è stata comunicata l'erogazione del contributo per il 2020 per l'azione #28.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che la somma di 8,184 milioni di euro è calcolata sulla base del contributo di 1.000 euro per ciascuna delle 8.184 scuole.
Il comma 513 autorizza l’ulteriore spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di cui all'art. 234 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che consistono nella realizzazione di un sistema informativo integrato volto:
§ al supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica;
§ alla raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati;
§ alla previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico;
§ alla gestione giuridica ed economica del personale stesso anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale;
§ alla didattica a distanza.
Tali interventi riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Per gli interventi summenzionati, l'art. 234 del D.L. 34/2020 ha stanziato 10 milioni di euro per il 2020, stabilendo che il Ministero dell'istruzione avrebbe affidato la realizzazione di tale sistema informativo alla società di cui all’art. 83, co. 15, del D.L. 112/2008 - L. 133/2008 (ossia SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.).
Il comma 970 novella l'art. 1, co. 725, della L. 145/2018, al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole. Tale disposizione consente, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 di esonerare dall'esercizio delle attività didattiche 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, che costituiscono le équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al summenzionato Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.
Con avviso pubblico n. 24376 dell’11 luglio 2019 è stata indetta una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, un numero massimo di 120 docenti di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, presso le istituzioni scolastiche statali delle regioni ricomprese nella tabella A allegata, da esonerare dall’esercizio delle attività didattiche. I 120 docenti esonerati dal servizio costituiscono le équipe territoriali formative. Con D.D. n. 356 del 18 settembre 2019 sono state approvate le relative graduatorie.
In virtù della novella, la possibilità di costituire équipe territoriali formative è estesa anche agli anni scolastici 2021/2020 e 2022/2023. Inoltre, si modifica la composizione delle citate équipe, che sono formate da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al PNSD, e da 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio. Tali docenti sono individuati dal Ministero dell'istruzione. La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura aggiunge che i suddetti docenti saranno individuati "con una nuova procedura selettiva".
Per l'attuazione del comma 970, il comma 971 autorizza la spesa di 1.446.158 euro per il 2021, 3.615.396 euro per il 2022 e 2.169.238 euro per il 2023.
Comma 514
(Contributo alle scuole paritarie che accolgono
alunni con disabilità)
514. Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 70 milioni di euro.
Il comma 514 incrementa di € 70 mln per il 2021 le risorse destinate alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
Si tratta dello specifico contributo previsto dall’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), al quale il testo fa riferimento.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, in base all’art. 1 della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
In particolare, si definiscono scuole paritarie, e in quanto tali sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da determinati requisiti di qualità ed efficacia.
Più nello specifico, uno dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica è costituito dall’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.
Con particolare riferimento ai contributi statali, si ricorda che l’art. 1, co. 636, della L. 296/2006 ha disposto che il Ministro dell’istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.
Le risorse sono allocate sul cap. 1477/pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione.
Successivamente, l’art. 1-quinquies, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – come modificato dall’art. 1, co. 616, della L. 232/2016 – ha disposto la corresponsione di uno specifico contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Ha, altresì, disposto che il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
Ancora dopo, l’art. 1, co. 335, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo di cui all’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), destinando l’incremento alle scuole dell’infanzia paritarie.
Le risorse sono allocate sul cap. 1477/pg 2 dello stato di previsione dello stesso Ministero dell’istruzione.
Da ultimo, l’art. 9 del DM 181 del 16 marzo 2020, che ha definito criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2019/2020, ha stabilito che le risorse destinate alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità sarebbero state assegnate agli Uffici scolastici regionali ripartendole sulla base del numero di alunni con disabilità iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie di ogni regione. Gli USR avrebbero poi provveduto a erogare alle scuole paritarie le risorse assegnate, ripartendole per il 50% sulla base del numero di alunni con disabilità presenti in ciascuna scuola e, per l’altro 50%, tenendo conto della percentuale di alunni con disabilità sul numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021–2023, le risorse complessivamente appostate sul cap. 1477 citato per il 2021 sono pari a € 627.134.589.
Commi 515-517
(Disposizioni in materia di servizi di intermediazione on line)
515. Al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: « le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, » sono inserite le seguenti: « i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, »;
2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente:
« 14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti »;
b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: « norme sulle posizioni dominanti » sono inserite le seguenti: « o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ».
516. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
517. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:
« 66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente ».
I commi 515-517 impongono ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (comma 515, lettera a), n. 1), ed attribuiscono all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l’adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 515, lettera a, n.2). A tale scopo si prevede l’applicazione, per le violazioni del citato regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all’importo, al fatturato del trasgressore (comma 515, lettera b). Vengono inoltre fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta (comma 516). Si prevedono infine i contributi dovuti dai soggetti sopra indicati a compensazione dei costi amministrativi connessi all’esercizio delle nuove funzioni a cura dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 517).
In dettaglio il comma 515, lettera a), n. 1), della disposizione in commento modifica il comma 6, lettera a), numero 5), dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di inserire tra gli operatori tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (ROC) anche i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (pur se non stabiliti).
Ai sensi del comma 6, lettera a), numero 5), dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997 al registro degli operatori di comunicazione si devono iscrivere i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale.
Si ricorda che la maggior parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online che offrono servizi in Italia è già attualmente iscritta al Registro nella veste di concessionari di pubblicità via web.
Il comma 515, lettera a) n, 2) aggiunge il n. 14-bis al comma 6, dell’articolo 1, della legge n. 249 del 1997, che disciplina le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di prevedere, tra tali competenze, il compito di assicurare “l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 agosto 2019” anche mediante l’adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta nonché mediante la raccolta di informazioni pertinenti (sul regolamento si veda il box infra).
Il comma 515, lettera b), modifica il comma 31, secondo periodo dell’articolo 1, della legge n. 249 del 1997 che disciplina le sanzioni amministrative per coloro che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, relativamente ai provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, aggiungendo anche la mancata ottemperanza ad ordini o a diffide dell’Autorità in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 (su cui si veda l’approfondimento infra).
Il secondo periodo del comma 31 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Come sottolineato nella relazione illustrativa si tratta di una sanzione superiore a quella prevista in via generale al primo periodo del medesimo comma 31 che prevede, per la mancata ottemperanza agli ordini dell’Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria in cifra fissa compresa tra 20 milioni e 500 milioni di lire (corrispondenti a 10.329,13 euro e 258.228,45 euro).
Il comma 516 fa salvo quanto previsto quanto previsto dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con riguardo alla competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta.
L’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo) dispone che: “anche nei settori regolati la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze”.
Il comma 517 dispone l’attribuzione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a copertura dei costi amministrativi per l’esercizio delle nuove funzioni di regolazione, vigilanza e composizione delle controversie indicate al comma 515, di un contributo a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online che offrono servizi in Italia fissato in via di prima applicazione all’1,5 per mille dei ricavi conseguiti sul territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione risultante dal bilancio di esercizio dell’anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, dalle voci delle omologhe scritture contabili attestanti il valore della produzione. Per gli anni successivi, il contributo è modificabile dall’Autorità, sia nella misura che nelle modalità, fino al limite massimo del 2 per mille dei ricavi individuati come appena descritto.
Il regolamento (UE)2019/1150 introduce a favore degli “utenti commerciali” e degli “utenti titolari di siti web aziendali” specifiche misure per garantire equità (articoli 3-8) nel rapporto tra questi soggetti e i fornitori di servizi di intermediazione online nonché trasparenza (articoli 9-10) e mezzi per la risoluzione delle controversie (articoli 11-14).
I servizi di intermediazione online sono definiti, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento, come quei servizi che presentino tutti i seguenti requisiti: a) sono servizi della società dell’informazione, vale a dire servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni; c) sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori.
Con particolare riferimento alle misure volte ad assicurare l’equità contrattuale vengono stabiliti: una dettagliata disciplina dei contenuti dei termini e delle condizioni stabilite dai fornitori di servizi di intermediazione online, limiti alla possibilità di modificarne i contenuti (articolo 3), precise garanzie procedurali (tra le quali la possibilità di reclamo) nei casi in cui un fornitore di servizi di intermediazione online decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale (articolo 4), l’obbligo per i fornitori di servizi di intermediazione online di precisare, nei propri termini e condizioni, i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri, indicando anche se la corresponsione di risorse economiche possa incidere sul posizionamento dell’utente commerciale (articolo 5), le modalità secondo le quali possono essere offerti servizi accessori (articolo 6), l’obbligo per i fornitori di servizi di intermediazione online di descrivere qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso detti motori di ricerca online (articolo 7), il divieto di imporre modifiche retroattive sfavorevoli alle condizioni contrattuali ed alcuni obblighi informativi in merito alla risoluzione del contratto e all’accesso tecnico e commerciali alle informazioni conservate dopo la cessazione del rapporto (articolo 8).
Con riferimento alla trasparenza si impone ai fornitori di servizi di intermediazione online di inserire nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa all’accesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, da parte degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l’uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi. Inoltre devono essere precisate le modalità ed i limiti con cui il fornitore dei servizi di intermediazione online può accedere ai dati (personali o meno) che sono forniti nell’ambito dell’utilizzo dei servizi di intermediazione online dagli utenti commerciali e dai consumatori (art. 9) e si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione online qualora limitino la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i suddetti servizi, debbano esplicitare le ragioni di tale limitazione, rendendole facilmente accessibili al pubblico (art. 10).
Con riferimento infine alle modalità di soluzione delle controversie si impone ai fornitori di servizi di intermediazione online di prevedere un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali, precisandone gli ambiti per i quali tale sistema è obbligatorio e delineandone le caratteristiche essenziali (art. 11) e si prevede un sistema di mediazione (in relazione al quale la Commissione, ai sensi dell’articolo 13, si impegna ad assumere iniziative per favorire l’istituzione di una o più organizzazioni di servizi di mediazione) con il compito istituzionale di assumere le iniziative necessarie a raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano nell’ambito della fornitura dei servizi di intermediazione online in questione, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami (art. 12). Infine si riconosce che le organizzazioni e le associazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali, come pure gli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, hanno il diritto di adire i giudici nazionali competenti nell’Unione per far cessare o vietare qualsiasi caso di inadempienza delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte di fornitori di servizi di intermediazione online o di fornitori di motori di ricerca online.
518. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
519. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 70 milioni di euro annui.
Il comma 518 conferma, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, già disposti, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
A sua volta, il comma 519 incrementa, sempre a decorrere dal 2021, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, facendo seguito a quanto previsto, per il 2020, dalla L. di bilancio 2020 e dallo stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
Interventi per ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale
Il comma 518 prevede che, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, il FFO è incrementato di € 165 mln annui dal 2021 e il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM statali[135] è incrementato di € 8 mln annui dal 2021.
Si tratta esattamente degli incrementi previsti per il 2020 dall’art. 236, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) che, in particolare, hanno consentito, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale e ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello per l’a.a. 2020/2021, di aumentare la soglia reddituale per l’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti meno abbienti da € 13.000 a € 20.000.
Il FFO è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, ed è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università statali, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie.
Le risorse sono allocate sul cap. 1694 e, in base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, sono complessivamente pari, per il 2021, a € 8.242.345.950.
Le risorse destinate alle Istituzioni AFAM sono allocate nel Programma “Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” dello stato di previsione del MUR. In particolare, quelle destinate al funzionamento amministrativo e didattico sono allocate sul cap. 1673/pg 5.
In base al già citato DM 30 dicembre 2020, esse sono pari, per il 2021, a € 35.229.002.
Alla copertura degli oneri derivanti, negli anni 2021 e 2022, dall’incremento del FFO, per € 165 mln annui, si provvede a valere sulle risorse del Programma Next Generation EU.
Al riguardo, si veda il tema web curato dal Servizio Studi della Camera.
Relativamente ai criteri di riparto delle risorse e alle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, il comma 518 stabilisce – analogamente a quanto già previsto dall’art. 236, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per il 2020 – che:
§ per le università, gli stessi devono essere definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
§ per le istituzioni AFAM, gli stessi devono essere definiti con altro decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Più nel dettaglio, si ricorda che l’art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) - le cui disposizioni non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento[136] - nel ridefinire la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l’istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo che, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive e assorbe la pregressa tassa di iscrizione[137] – ha disposto che sono totalmente esonerati dal pagamento dello stesso contributo (c.d. no tax area) – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall’art. 9 del d.lgs. 68/2012[138] – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (co. 255):
a) appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000 (aumentati, come si è detto, a € 20.000 per l’a.a. 2020/2021);
b) sono iscritti all’università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo a.a., hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto dell’a.a. precedente la relativa iscrizione.
Ai fini dell’esonero, gli studenti iscritti al primo a.a. devono soddisfare solo il requisito relativo all’ISEE (co. 256).
Ha, inoltre, fissato i criteri per la determinazione dell’importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (c.d. esonero parziale).
In particolare:
§ per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra € 13.001 e € 30.000, e che soddisfano i requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c), il contributo non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000 (co. 257)[139];
§ per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore a € 30.000, e che soddisfano solo il requisito di cui alla precedente lett. c), il contributo non può superare quello determinato ai sensi dei co. 255 e 257, aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200[140] (co. 258).
A decorrere dall’a.a. 2020/2021, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell’esonero o delle riduzioni devono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia di tali novità.
Ha, inoltre, esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio.
Nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale, possono essere disposti dal regolamento in materia di contribuzione studentesca che ogni università statale approva e che stabilisce anche l’importo stesso del contributo onnicomprensivo annuale.
Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all’estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE ai sensi dell’art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati dalla nuova disciplina.
Ai fini sopra indicati, la stessa L. di bilancio 2017 ha disposto un incremento del FFO di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln annui a decorrere dal 2018, stabilendo che tali somme sono ripartite tra le università statali, a decorrere dal 2017, con riferimento all'a.a. 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012 e, dal 2018, della nuova disciplina in materia di esonero totale e parziale, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso[141].
A sua volta, il co. 267 dello stesso art. 1 della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha previsto che le istituzioni AFAM dovevano adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle nuove disposizioni entro il 31 marzo 2017, applicandosi comunque le stesse disposizioni in caso di mancato adeguamento entro la data indicata. Ha, altresì, previsto che il MUR, nella ripartizione annuale delle risorse tra le istituzioni AFAM tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
Successivamente, l’art. 1, co. 283, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 10 mln annui dal 2020, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.
Da ultimo, come sopra accennato, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, il già citato art. 236, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha previsto un incremento, per il 2020, del FFO di € 165 mln per il 2020 e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 8 mln.
In attuazione, sono intervenuti per le università il DM 234 del 26 giugno 2020 e, per le istituzioni AFAM, il DM 295 del 14 luglio 2020.
In particolare, il DM 234 del 26 giugno 2020 ha disposto che le università statali provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l’a.a. 2020/2021:
a) all’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 20.000. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 50 mln;
b) ad incrementare l’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 65 mln;
c) a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 50 mln.
Ai fini dell’erogazione delle risorse disponibili, le università erano tenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali e devono comunicare, entro il 15 marzo 2021, i dati definitivi, necessari ai fini dell’erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.
Qui il riparto.
Il DM 295 del 14 luglio 2020 ha disposto che le istituzioni AFAM statali provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l’a.a. 2020/2021:
a) all’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE sia non superiore a € 20.000. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 2,5 mln;
b) ad incrementare l’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 3 mln;
c) a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 2,5 mln.
Ai fini dell’erogazione delle risorse disponibili, le istituzioni AFAM erano tenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali e devono comunicare, entro il 15 marzo 2021, i dati definitivi, necessari ai fini dell’erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.
Qui il riparto.
Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio
Il comma 519 dispone che, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012, è incrementato di € 70 mln annui dal 2021.
In particolare, l’incremento – che fa seguito a quanto previsto, da ultimo, per il 2020, dall’art. 1, co. 265, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) e dall’art. 236, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – è finalizzato a sostenere gli interventi in favore degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. 68/2012.
Per effetto di tale incremento, il Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR, dispone, per il 2021, in base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, di € 307.814.548.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:
§ lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP;
§ le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;
§ le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;
§ le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.
Inoltre, l'art. 6 – nell’indicare gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo[142] – ha disposto che regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM possono definire altri servizi e che l'entità, le modalità di erogazione e i requisiti per l'accesso ai servizi (ad eccezione delle borse di studio) sono stabiliti dalle stesse regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – per gli interventi di rispettiva competenza – in coerenza con i requisiti economici fissati per l'accesso alle borse di studio (art. 8, co. 4, d.lgs. 68/2012). A tal fine, i soggetti indicati utilizzano risorse proprie (art. 18, co. 9, d.lgs. 68/2012).
In particolare, l’art. 8 ha disposto che la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il decreto interministeriale che, ai sensi dell’art. 7, deve fissare con cadenza triennale l'importo delle stesse tenendo in considerazione le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi.
I requisiti di merito sono stabiliti tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea.
Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell’ISEE, anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).
Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale – finora non intervenuto – continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001.
Da ultimo, il DM 6 maggio 2020, n. 63 – esplicitamente intervenuto nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 7 del d.lgs. 68/2012 – ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l’a.a. 2020/2021, fissandole in misura pari a € 5.257,74 per gli studenti fuori sede, € 2.898,51 per gli studenti pendolari ed € 1.981,75per gli studenti in sede.
Con riguardo al finanziamento delle borse di studio, l’art. 18 dello stesso d.lgs. 68/2012 – come modificato dall’art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2012), al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle stesse si provvede attraverso, tra l’altro, un nuovo Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – sul quale sono confluite, fra l’altro, le risorse del (precedente) Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d’onore (art. 16, L. 390/1991) – da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e da ripartire secondo criteri e modalità definiti con il medesimo D.I. che fissa l’importo della borsa di studio[143].
Con particolare riguardo alle ultime previsioni legislative che hanno inciso sulla dotazione del Fondo integrativo statale, si ricorda che il già citato art. 1, co. 265, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) – al fine di promuovere il diritto allo studio universitario – ha disposto l’incremento del Fondo per € 31 mln per il 2020.
A sua volta, il già citato l’art. 236, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentano i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. 68/2012 – ha incrementato le risorse del Fondo di ulteriori € 40 mln per il 2020. In particolare, tale incremento è stato finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultano esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.
Comma 520
(Interventi a sostegno delle università non statali
legalmente riconosciute)
520. Per l'anno 2021, i contributi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 30 milioni di euro.
Il comma 520 incrementa di € 30 mln per il 2021 le risorse destinate ai contributi a favore delle università non statali legalmente riconosciute.
A tal fine, fa riferimento ai contributi di cui all’art. 2 della L. 243/1991, che ha disposto che lo Stato concede contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale[144].
Da ultimo, i criteri di riparto di tali risorse sono stati definiti, per il 2019, con DM 1174 del 23 dicembre 2019. Qui il quadro generale di assegnazione delle risorse.
Le risorse sono allocate sul cap. 1692 dello stato di previsione del MUR, che, in base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, dispone, per il 2021, di € 98.305.000.
La relazione illustrativa all’A.C. 2790 faceva presente che l’incremento è corrisposto in rapporto alle risorse aggiuntive stanziate per il sistema universitario statale, al fine di contrastare la crisi economica derivante dalla situazione emergenziale in atto, in modo da non tralasciare il dovuto sostegno alle università non statali.
Si ricorda che uno specifico Fondo a sostegno (anche) delle università non statali del Mezzogiorno è istituito dal successivo comma 521.
Infine, per completezza, si ricorda che, per il 2020, alle università non statali legalmente riconosciute è stata destinata parte delle risorse del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (vigilati dal MUR), istituito dall’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (più ampiamente, si veda scheda co. 525).
Comma 521
(Interventi a sostegno delle università del Mezzogiorno)
521. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il « Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 3 milioni di euro a beneficio delle università statali del Mezzogiorno aventi un numero di iscritti inferiore a 20.000. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 521 destina risorse al sostegno finanziario delle università, statali e non statali, del Mezzogiorno.
Nello specifico, dispone che, a fini di un adeguato sostegno finanziario delle università del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla mitigazione degli effetti della crisi economica derivante dall’emergenza da COVID-19:
§ nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, con una dotazione di € 5 mln per il 2021.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, le risorse sono state appostate sul cap. 1820;
§ il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) è incrementato, per il 2021, di € 3 mln, da destinare alle università del Mezzogiorno con un numero di iscritti minore di 20.000.
Il FFO è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, ed è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università statali, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie.
Le risorse sono allocate sul cap. 1694 e, in base al già citato DM 30 dicembre 2020, sono complessivamente pari, per il 2021, a € 8.242.345.950.
I criteri di ripartizione delle risorse devono essere definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
522. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2021, di 4 milioni di euro.
Il comma 522 incrementa di € 4 mln per il 2021 lo stanziamento destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, di cui al d.lgs. 68/2012.
La relazione illustrativa all’A.C. 2790 evidenziava che l’incremento è motivato dalle obiettive difficoltà attraversate dai soggetti finanziati per effetto della ridotta residenzialità determinata dall’emergenza da COVID-19.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, le risorse incrementali sono state appostate sul cap. 1692/pg4 dello stato di previsione del MUR.
Preliminarmente, si ricorda che l’art. 6-bis, co. 15-17, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo di € 3 mln per il 2021 a favore dei collegi universitari di merito accreditati.
Inoltre, il co. 525 del testo in commento, destinando risorse anche per il 2021 al “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, include tra i destinatari delle stesse (come per il 2020) anche i collegi universitari di merito accreditati.
In materia, si ricorda che l’art. 13 del d.lgs. 68/2012 ha indicato i requisiti in presenza dei quali una struttura ricettiva è qualificata come struttura residenziale universitaria, disponendo che le strutture residenziali universitarie si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate. In particolare, le stesse si differenziano in:
§ residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura;
§ collegi universitari, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative.
In base agli artt. 15-17 del medesimo d.lgs. 68/2012, i collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture private a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.
Il Ministero dell’università e della ricerca concede, con proprio decreto, il riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano richiesta e che, a tal fine, devono dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale.
L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati, che a tal fine devono avere ottenuto il riconoscimento da almeno 5 anni e devono dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale[145].
Le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, attivate presso le università allo scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
L’art. 23, co. 2, del medesimo d.lgs. ha previsto anche che per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data della sua entrata in vigore, restavano ferme le disposizioni vigenti e gli stessi si consideravano riconosciuti ed accreditati, gravando, in ogni caso, sui medesimi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di disciplina del riconoscimento[146].
L'accreditamento è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale[147].
Le relative risorse sono allocate sul cap. 1696/pg. 1 dello stato di previsione del MI e, in base al già citato DM 30 dicembre 2020, sono pari, per il 2021, a € 14.940.563 (cui si aggiungono le risorse appostate sul pg 4 del medesimo capitolo)[148].
Con particolare riferimento a modalità e condizioni di accesso ai finanziamenti statali, queste sono state definite – in attuazione dell’art. 17 del d.lgs. 68/2012 – dal DM 695/2017 e, da ultimo, dal DM 763/2018.
In particolare, quest’ultimo, ha stabilito che:
§ alle residenze universitarie statali (dell’Università degli Studi di Cosenza, della Scuola Superiore Normale di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, così individuate tenuto conto della specifica natura di istituzione universitaria a “carattere residenziale” posseduta) è attribuita una quota pari al 25% dello stanziamento annuale del cap. 1696/pg. 1, da ripartire tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti iscritti, tenendo conto in ogni caso che la quota complessiva da assegnare loro non può essere inferiore a € 3 mln annui;
§ ai collegi universitari di merito accreditati è attribuita la residua quota pari al 75% dello stanziamento annuale del cap. 1696/pg. 1, da ripartire tra gli stessi sulla base dei criteri indicati nel citato DM 695/2017.
La ripartizione delle quote di finanziamento è operata annualmente con decreto del Ministero dell’università e della ricerca[149].
Comma 523
(Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale)
523. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.
Il comma 523 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il “Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale”.
In particolare, dispone che il Fondo, istituito con una dotazione di € 5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, deve essere ripartito fra le università statali che gestiscono, anche attraverso enti strumentali, collegi universitari.
Sui collegi universitari, si veda la scheda relativa al co. 522 del testo in commento.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023 , il Fondo è allocato sul cap. 1715.
Le modalità di riparto delle risorse e le condizioni di accesso al Fondo devono essere definite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto:
§ del rapporto tra studenti iscritti all’ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all’ateneo;
§ dell’impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti;
§ delle caratteristiche organizzative dei collegi, nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.
Comma 524
(Progressione di carriera dei ricercatori universitari
a tempo indeterminato)
524. Alla lettera b) del comma 5-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « 15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro »;
b) al numero 1), le parole: « per almeno il » sono sostituite dalle seguenti: « fino al »;
c) al numero 2), le parole: « per non più del » sono sostituite dalle seguenti: « per almeno il ».
Il comma 524 incrementa le risorse destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato prevista dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020) e modifica la relativa disciplina, in particolare incrementando la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo.
A tal fine, novella l’art. 6, co. 5-sexies, lett. b), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 6, co. 5-sexies, lett. b), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato le università a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, nel limite di spesa originario di € 15 mln annui dal 2022, riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN)[150].
Per la copertura dei posti, ha disposto che si provvede (come già previsto, per analoga procedura, dalla L. di bilancio 2019)[151]:
§ per almeno il 50% dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’ASN, bandite ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – prevede che le università disciplinano con proprio regolamento, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori[152], la chiamata dei professori di prima e seconda fascia. A tal fine, devono considerare i criteri ivi indicati, relativi, fra l’altro, alla pubblicità del procedimento, all’ammissione allo stesso di studiosi in possesso dell'ASN, alla formulazione della proposta di chiamata e all’approvazione della stessa;
§ per non più del 50% dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, mediante valutazione, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’ASN già in servizio presso il medesimo ateneo.
Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 5, co. 1, lett. b), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), la procedura di cui al co. 5 dello stesso art. 24[153] può essere utilizzata per la chiamata in ruolo di professore di prima e di seconda fascia, rispettivamente, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l’ASN, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge e, dunque, fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, le università possono utilizzare fino a metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo[154].
Rispetto alla disciplina generale prevista dall’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall’art. 6, co. 5-sexies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) sembrerebbe, dunque, aver rappresentato una deroga.
Le risorse sono state ripartite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 84 del 14 maggio 2020 che ha previsto la progressione di carriera per circa 1.034 unità.
Rispetto alla disciplina descritta, si prevede ora, anzitutto, che il limite di spesa è elevato (da € 15 mln) a € 30 mln.
Si modifica, inoltre, la disciplina disponendo che, a tal fine, le procedure di chiamata di cui all’art. 18 della L. 240/2010 possono essere bandite per una quota fino al 50% dei posti (e non più per almeno il 50% dei posti) e, corrispondentemente, che le procedure di valutazione di cui all’art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010 sono attivate per almeno il 50% dei posti (e non più per non più del 50% dei posti).
Comma 525
(Fondo per le esigenze emergenziali di università,
istituzioni AFAM, enti di ricerca)
525. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati.
Il comma 525 destina risorse anche per il 2021 al “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, per il 2020, dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
In particolare, dispone che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, al Fondo sono assegnati € 34,5 mln per il 2021 e che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca.
Con riguardo ai possibili beneficiari, tuttavia, la disposizione si riferisce solo a università, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), enti di ricerca e collegi universitari di merito accreditati[155]. A differenza di quanto previsto dall’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), dunque, non sono menzionate anche le università non statali legalmente riconosciute e non è precisato che tra gli enti di ricerca sono destinatari delle risorse solo quelli vigilati dal MUR.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ha istituito per l'anno 2020 nello stato di previsione del MUR il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca”, con una dotazione di € 50 mln per il 2020, destinandolo alle università, anche non statali legalmente riconosciute, ai collegi universitari di merito accreditati, alle istituzioni AFAM, agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. Ha, altresì, previsto che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse dovevano essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.
Il Fondo è stato allocato sul cap. 1570 dello stato di previsione del MUR.
Successivamente, l’art. 236, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto un incremento di € 62 mln del Fondo, da utilizzare prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti che necessitavano di servizi o strumenti per l’accesso alla ricerca o alla didattica a distanza.
In attuazione, è intervenuto il DM 294 del 14 luglio 2020 che ha operato la seguente ripartizione: € 75 mln alle università statali, di cui € 30 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 45 mln per le finalità del D.L. 34/2020; € 7 mln alle università non statali, di cui € 3 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4 mln per le finalità del D.L. 34/2020 (L. 77/2020); € 8 mln alle Istituzioni AFAM statali, di cui € 3.350.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4.450.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 1 mln alle Istituzioni AFAM non statali, di cui € 450.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 550.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 3 mln ai collegi universitari di merito accreditati, di cui € 2 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 1 per le finalità del D.L. 34/2020; € 18 mln agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di cui € 11 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 7 mln per le finalità del D.L. 34/2020.
In particolare, il DM ha previsto che:
§ le risorse di cui all’art. 100 del D.L. 18/2020 dovevano essere utilizzate per misure straordinarie di sicurezza delle sedi, quali la sanificazione dei locali, l’implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di formazione per la sicurezza;
§ le risorse di cui all’art. 236 del D.L. 34/2020 dovevano, invece, essere prioritariamente destinate a:
- acquisto da parte delle Istituzioni di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. Gli studenti beneficiari dovevano essere individuati dalle Istituzioni secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del “divario digitale”;
- misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all’avvio dell’a.a. 2020/2021, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza.
Per ciascuna categoria, il DM ha individuato poi i criteri di ripartizione.
Commi 526 e 527
(Contributo per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede delle università statali)
526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
527. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.
I commi 526 e 527 istituiscono un Fondo finalizzato alla corresponsione, per il 2021, di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali.
In particolare, il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca con una dotazione di € 15 mln per il 2021, è destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un indice – rectius: indicatore – della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 20.000, che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, il Fondo è allocato sul cap. 1815.
I criteri di erogazione delle risorse del Fondo, per il tramite delle università, nonché le relative modalità, devono essere disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, deve essere prevista l’incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l’alloggio, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa.
Al riguardo si ricorda, infatti, che l'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. A sua volta, l’art. 6, tra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo, ha ricompreso, per quanto qui interessa, i servizi abitativi.
Le disposizioni sono sostanzialmente raffrontabili con quanto previsto per il 2020 dall’art. 29, co. 1-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
Nello specifico, l’art. 29, co. 1-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha vincolato € 20 mln del complessivo incremento, pari a € 160 mln per il 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/1998, art. 11) – previsto dal co. 1 dello stesso art. 29 – al rimborso, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 – e, dunque, fino al 31 luglio 2020 –, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove era ubicato l'immobile locato, che avessero un ISEE fino a € 15.000. La disposizione non specificava se si trattasse solo di studenti iscritti alle università statali.
Le modalità attuative devono essere definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, tenendo conto, anche al fine del rispetto del limite di spesa fissato, dell'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio.
In base ad informazioni acquisite per le vie brevi, il D.I. risulterebbe in via di adozione e anch’esso riguarderebbe solo gli studenti delle università statali.
Nel merito, si ricorda che, in base all’art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001, si considera fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.
In deroga a tale previsione, l’art. 33, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha disposto che, limitatamente all’a.a. 2020-2021 ma, ove possibile, anche per l’a.s. 2019/2020 – può essere considerato come fuori sede lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l’alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.
528. Al fine di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse, presso tre università statali, una del nord, una del centro e una del sud d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso.
529. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università di cui al comma 528.
530. Per l'attuazione del comma 528, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240.000 euro per l'anno 2021.
531. Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione al lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a venticinque anni.
532. I progetti di studio e di ricerca di cui al comma 531, definiti anche in collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile e alle relazioni istituzionali e internazionali.
533. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, di ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.
I commi 528-530 istituiscono sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per il 2021 (cui si provvede incrementando il Fondo per il finanziamento delle università - FFO), per consentire l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso. Tali borse di studio sono istituite presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud).
I commi 531-533 istituiscono inoltre presso la Presidenza del Consiglio, un apposito fondo - gestito dal Dipartimento della funzione pubblica - con una dotazione di 300.000 euro per il 2021 per il finanziamento di 100 borse di studio della durata di sei mesi destinate a giovani di età non superiore a 25 anni. I beneficiari delle borse di studio sono individuati mediante avviso pubblico e i progetti di ricerca sono svolti presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
Master interdisciplinari sul tema della criminalità organizzata di stampo mafioso (commi 528-530)
Il comma 528 ha come finalità quella di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e di formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse. Per tali scopi istituisce, presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud), 6 borse di studio per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso.
In base all'art. 3, co. 9, del D.M. 270/2004 le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Secondo l'art. 7, co. 4, del medesimo D.M. per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti formativi universitari oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
Il comma 529 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI):
§ l'individuazione degli importi erogabili;
§ la definizione delle modalità di assegnazione delle borse di studio;
§ l'individuazione delle università coinvolte.
Il comma 530 incrementa di 240.000 euro per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) per l'attuazione del comma 1.
?
Borse di studio per l'orientamento professionale dei giovani verso la pubblica amministrazione (commi 531-533)
Il comma 531 istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare 100 borse di studio, della durata di 6 mesi, per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione-lavoro - anche in collaborazione con università - di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a 25 anni.
La finalità è di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico.
In base al decreto 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio sono iscritte sul cap. 2015 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Quanto al contenuto dei progetti di studio e di ricerca, finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari, il comma 532 stabilisce che essi hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi:
§ all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale;
§ alla digitalizzazione dei processi;
§ al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti,
§ alla misurazione e valutazione della performance;
§ al lavoro agile;
§ alle relazioni istituzionali e internazionali.
Secondo il comma 533, i 25 giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.
Comma 534
(Scuola europea di industrial engineering and management)
534. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.
Il comma 534 autorizza la spesa di 0,5 milioni per l’anno 2021 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione nell’ambito del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management.
La promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management era già stata oggetto di un finanziamento, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019, con l’approvazione dell’articolo 1, comma 244, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018).
Un ulteriore finanziamento, pari a 600 mila euro per l'anno 2020 e 300 mila euro per l'anno 2021, è stato disposto dall’articolo 6, comma 5-octies, del D.L. n. 162 del 2019 (proroga termini).
Gli stanziamenti sono iscritti, a DLB 2021-2023, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (MISE), cap. 2157 – Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale). Tale capitolo reca una dotazione a legislazione vigente di 300 mila euro per l’anno 2021.
Il 12 ottobre 2020, è stato pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico un invito a manifestare interesse (con scadenza 23 ottobre 2020) avente lo scopo di individuare le università italiane potenzialmente interessate a partecipare al progetto “industrial engineering and management di impresa” in Italia.
Comma 535
(Autorizzazione di spesa per interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica)
535. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.
Il comma 535 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo finalizzato ad interventi su sedi di conservatori di musica.
In particolare, il Fondo, con una dotazione di € 7 mln per il 2021, è destinato a coprire le spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e ospitano conservatori di musica.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, il Fondo è allocato sul cap. 7220.
I criteri e le modalità di erogazione delle risorse devono essere stabiliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Qui la pagina dedicata ai conservatori di musica sul sito del Ministero dell’università e della ricerca.
Commi 536-539
(Credito d'imposta per la promozione delle competenze manageriali)
536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un credito d'imposta fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539 e determinate le aliquote di fruizione del credito d'imposta di cui al primo periodo, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539.
537. Le iniziative formative di cui al comma 536 realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
538. Al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e 537, all'interno della sezione di attività economica 85 « Istruzione » del codice ATECO, l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 « Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive ».
539. Il beneficio di cui al comma 536 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.
I commi da 536 a 539 prevedono un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio e iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata e da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.
Le disposizioni in esame mirano a sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
Il credito d’imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa annua pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Si demanda l'attuazione ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto dovrà altresì determinare le aliquote di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del menzionato limite complessivo di spesa.
Le iniziative formative in oggetto:
§ ove siano solte da università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore;
In base al combinato disposto degli art. 3, co. 9, e 7, comma 4, del D.M. 270/2004 il conseguimento di almeno sessanta crediti formativi universitari oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale è connesso ai corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, attivati dalle università, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Per quanto concerne il sistema ECTS si veda la pagina internet dedicata.
§ ove siano svolte da scuole di formazione manageriale pubbliche o private, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale), EQUIS (EFMD Quality Improvement System) o AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business); tali attività devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Commi 540-541 e 548-550
(Fondi per la ricerca)
540. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
541. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.
548. Al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.
549. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.
550. Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Il comma 540 incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Il comma 541 incrementa il FOE di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assunzione di ricercatori stabilizzati negli enti di ricerca.
Il comma 548 istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 50 milioni di euro per il 2023.
Il comma 549 istituisce il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.
Il comma 550 istituisce il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 e consente al Ministero dell'università e della ricerca di avvalersi di INVITALIA per il supporto agli interventi nella ricerca.
I commi 540-541 e 548-550 prevedono risorse aggiuntive per il settore della ricerca, attraverso l'incremento di un Fondo esistente e l'istituzione di nuovi (alcuni dei quali con una dotazione solo per annualità definite, altre con uno stanziamento a regime). Si fa presente che, per il riparto del Fondo esistente, la normativa vigente prevede il parere delle Commissioni parlamentari, che invece non è previsto nelle disposizioni in commento relative ai nuovi Fondi.
In dettaglio, il comma 540 incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 7 del d.lgs. 204/1998, di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il FOE è iscritto nel cap. 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha disposto che il FOE è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari.
Per l'anno 2020, il FOE è stato ripartito D.M. n. 744 dell'8 ottobre 2020 e relativa Tabella.
L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha previsto che al Fondo affluivano, dal 1° gennaio 1999, i contributi già previsti da norme vigenti relativi a:
§ Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
§ Agenzia spaziale italiana (ASI);
§ Osservatorio geofisico sperimentale (poi, sulla base dell'art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS);
§ enti già finanziati dall'allora MURST, ossia Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli e Istituto nazionale di geofisica. Quest'ultimo è poi confluito, in base all'art. 1 del d.lgs. 381/1999, nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
§ Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). Quest'ultimo è poi confluito, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003, nel CNR.
Inoltre, ha disposto che, dalla medesima data, affluivano al Fondo altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di:
§ Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
§ INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble;
§ Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA). In proposito, il comma 552, su cui si veda la relativa scheda di lettura, rende autonomo il finanziamento al Programma nazionale di ricerche in Antaride, che non insiste più sul FOE;
§ Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. In seguito, esso è stato dapprima trasformato in Istituto nazionale della Montagna e, quindi, soppresso dall'art. 1, co. 1280, della L. 296/2006, che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all'Ente italiano Montagna, a sua volta soppresso dall'art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).
Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:
§ Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (art. 9, co. 3, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
§ Istituto nazionale di alta matematica - INDAM (art. 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
§ Istituto italiano di studi germanici (art. 4, co. 5, del d.lgs. 419/1999). L'Istituto è stato poi qualificato ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall'art. 1-quinquies del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);
§ Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi (art. 1, co. 5, della L. 62/1999);
§ Istituto nazionale di astrofisica – INAF (art. 16, co. 1, lett. a), del d.lgs. 138/2003);
§ Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (art. 15, co. 1, lett. a), del d.lgs. 38/2004);
§ Sincrotrone di Trieste Spa, con riferimento al quale l'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un importo annuo pari a 14 milioni di euro, a valere sul FOE, con erogazione diretta;
§ Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE) e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), con riferimento ai quali l'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono sul FOE per essere destinate al funzionamento dei due enti;
§ Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Al riguardo, infatti, l'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010, ha disposto che il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse – oltre quelle iscritte ai fini del funzionamento dell'ANVUR nello stato di previsione del Ministero –, a valere sul FOE (nonché sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università-FFO, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.
Si fa presente che, in virtù del comma 552, alla cui scheda di lettura si rinvia, il FOE viene contestualmente ridotto, dal 2021, di 23 milioni di euro, a seguito della scelta di scorporare il finanziamento del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA).
Il comma 541 incrementa ulteriormente il FOE di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021. Questo incremento ulteriore è destinato esclusivamente all'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse all'attività dei ricercatori stabilizzati. I criteri e le modalità di riparto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
Con l'espressione "ricercatori stabilizzati" si intendono i ricercatori degli enti pubblici di ricerca destinatari del processo di stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017. Tale disposizione consente alle pubbliche amministrazioni (tra cui gli enti pubblici di ricerca), nel periodo 2018-2021, di assumere a tempo indeterminato - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria - personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015[156] con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione[157];
- essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.
Per gli enti pubblici di ricerca - ai sensi dell'art. 12, co. 4-bis, del d.lgs. 218/2016 - il suddetto requisito si intende assolto anche qualora il soggetto abbia conseguito un'idoneità, per il medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017, relative a procedure concorsuali, ovvero abbia vinto un bando competitivo per il quale sia prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, o sia risultato vincitore di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti sostenuti da finanziamento nazionale o internazionale. Qualora non sussista il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali e trovi invece applicazione una delle fattispecie sostitutive summenzionate, alle iniziative di stabilizzazione si provvede mediante l'espletamento di procedure per l’accertamento dell’idoneità;
- avere maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. In base all'art. 12, co. 4-ter, del citato d.lgs. 218/2016 (novellato dall'art. 3-ter, co. 1, del D.L.1/2020 - L. 12/2020), per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario dell'allora MIUR. In questi casi, si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine;
Si ricorda che, ai fini del requisito in oggetto, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal FOE, rilevano - in base al co. 11 del citato art. 20 del d.lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca.
Il comma 548 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)”, con una dotazione di 200 milioni di euro per (ciascuno degli) gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Il Fondo è iscritto nel cap. 7730 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Le finalità del Fondo sono:
§ rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR).
Il Programma nazionale della ricerca (PNR), predisposto dal Ministero dell'università e della ricerca, è il principale documento programmatico che orienta la politica di ricerca in Italia. Attualmente, è in vigore il PNR 2015-2020, approvato dal CIPE il 1° maggio 2016, in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020. L'11 agosto 2020 il Ministero dell’università e della ricerca ha lanciato una consultazione pubblica per la definizione del Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, che si è chiusa l'11 settembre 2020;
§ garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il Programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea.
I Programmi quadro rappresentano il principale strumento - unitamente ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione - con cui l'Unione europea sostiene la ricerca e sono elaborati su base pluriennale. I programmi quadro fissano gli obiettivi, le priorità e il pacchetto finanziario tramite cui offrire sostegno a progetti di ricerca di tipo multidisciplinare e transnazionale. Per il settennio 2014-2020 il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione è Horizon 2020, mentre per il settennio 2021-2027 il prossimo Programma quadro proposto dalla Commissione europea è Horizon Europe (COM (2018) 435). Per una sintesi dei rispettivi contenuti si vedano i relativi temi web sul sito della Camera dei deputati.
Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.
Il comma 549 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, con stanziamenti pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per (ciascuno degli) gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Il Fondo è iscritto nel cap. 7270 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
La finalità del Fondo è di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca.
Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.
Il comma 550 autorizza il Ministero dell’università e della ricerca ad avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - INVITALIA, per i servizi di supporto specialistico e attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria e per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale della ricerca (PNR) e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione.
INVITALIA è una società per azioni quotata avente quale azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze. Il MEF esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, in quanto l'Agenzia, posta la sua missione istituzionale (cfr. infra), è ente strumentale del MISE.
L'Agenzia nasce nel 2007 a seguito del riordino della Società Sviluppo Italia disposto dalla legge finanziaria (art. 1, co. 460 della L. 296/2006 ). Sviluppo Italia, oltre a cambiare denominazione in Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA, ha subito una profonda riorganizzazione strutturale con riguardo ad una razionalizzazione delle funzioni e ad uno snellimento delle attività con forte riduzione del numero delle partecipazioni e dei livelli organizzativi.
La missione di INVITALIA consiste nel promuovere lo sviluppo produttivo ed imprenditoriale per rafforzare la competitività del Paese, fungendo da catalizzatore di risorse pubbliche e private. Essa gestisce la gran parte degli strumenti agevolativi nazionali a favore delle imprese e detiene inoltre varie partecipazioni societarie. In particolare l'Agenzia è attiva nei seguenti settori: sostegno allo sviluppo d'impresa; supporto alla competitività del territorio e alla pubblica amministrazione; supporto alle amministrazioni centrali dello Stato nella gestione di programmi comunitari cofinanziati con fondi strutturali comunitari; sviluppo di investimenti esteri qualificati. Ogni macro-area ricade nella pertinenza di una specifica Business Unit (Funzione organizzativa complessa).
INVITALIA, nell'assemblea straordinaria del 7 giugno 2017, ha deliberato le modifiche alle disposizioni statutarie che la qualificano come società in house (cfr. delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC con la quale l'Agenzia è stata riconosciuta come soggetto "in house" di tutte le amministrazioni centrali dello Stato in linea con quanto previsto dall'art. 192 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50 del 2016). Si rinvia all'ultima Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito su Invitalia. L'elenco delle società controllate da Invitalia è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.
Le modalità con cui il Ministero si avvale di INVITALIA sono stabilite mediante convenzione.
Per le summenzionate finalità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca”, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il Fondo è iscritto sul cap. 1739 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
542. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.
Il comma 542 incrementa di € 1 mln annui dal 2021 le risorse destinate ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità, con invalidità e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA) nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Inoltre, prevede l’inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.
In particolare, – oltre alla previsione di inserimento del tutor di cui si è detto - dispone l’incremento delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM[158], al fine di consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, e con certificazione di DSA.
Le risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM in rapporto al numero complessivo degli studenti con disabilità iscritti presso le stesse.
Le risorse destinate alle Istituzioni AFAM sono allocate nel Programma “Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” dello stato di previsione del MUR. In particolare, quelle destinate al funzionamento amministrativo e didattico sono allocate sul cap. 1673/pg 5.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, esse sono pari, per il 2021, a € 35.229.002.
La disposizione è raffrontabile esattamente – quanto alle categorie di studenti ai quali si fa riferimento - con quanto disposto dalla L. di bilancio 2019 e in parte con quanto disposto dalla L. di bilancio 2020: in entrambi i casi, tuttavia, si è previsto che le risorse sono ripartite fra le istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti presso di esse.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 742, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha incrementato le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 0,5 mln annui dal 2019, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di DSA, disponendo che le relative risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti presso di esse.
A sua volta, l’art. 1, co. 282, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato le medesime risorse di € 1,5 mln annui dal 2020, al fine di consentire alle istituzioni AFAM di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di DSA (non si è fatto, in tal caso, riferimento anche agli studenti con invalidità superiore al 66%). Anch’esso ha stabilito che le risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti presso di esse.
Comma 543
(Potenziamento delle infrastrutture europee delle scienze umane e sociali nel Mezzogiorno e della ricerca digitale multilingue nell’ambito
del dialogo interculturale)
543. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
La disposizione incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 273, della legge di bilancio per il 2020 per il potenziamento, nel Mezzogiorno, delle infrastrutture europee nel settore delle scienze umane e sociali, ed in particolare per uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose, nonché per incrementare, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale.
Nel dettaglio, il comma 543 incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 273 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 di un milione di euro per il 2021, di due milioni di euro per il 2022 e di tre milioni di euro a decorrere dal 2023.
Si ricorda che la disposizione richiamata introdotta dalla legge di bilancio per il 2020 autorizzava una spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall’esercizio 2020, per l’insediamento, nel Mezzogiorno, di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose, qualificate ad alto potenziale strategico dall’European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI).
L’autorizzazione di spesa, iscritta in un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è altresì finalizzata ad incrementare la ricerca digitale multilingue, attraverso l’analisi e lo studio della lingua ebraica, per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale.
Un’ulteriore disposizione introdotta dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 274) ha altresì previsto che il Ministero dell’università e della ricerca stipuli, nei limiti di spesa prima richiamati, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche ed organismi di ricerca da esso vigilate, così come definiti dalla vigente disciplina già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose e con i quali siano già in vigore accordi di programma.
Si ricorda che l’ESFRI è un forum costituito nell’aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell’Unione europea del giugno 2001 con aggiornamenti del novembre 2004, maggio 2007 e dicembre 2012. L’organismo, composto dalle delegazioni nazionali dei 28 Stati Membri dell’UE, contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa, e svolge il ruolo di incubatore agevolando le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilità.
L’ESFRI realizza periodicamente una Roadmap delle infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all’ambiente, società, patrimonio culturale, energia.
La Roadmap individua le nuove proposte di infrastruttura di ricerca, o i progetti di potenziamento di infrastrutture già attive alla luce del quadro generale degli investimenti in essere, ed è uno strumento indispensabile per facilitare il processo decisionale da parte degli Stati membri e della Commissione europea.
Comma 544
(Contributo a favore del CENSIS)
544. Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese è autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - CENSIS.
Il comma 544 autorizza, per l'anno 2021, un contributo di 300.000 euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali (CENSIS).
Tale contributo è finalizzato a consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese.
Si ricorda che al Centro studi investimenti sociali (CENSIS), istituto di ricerca socio-economica fondato nel 1964, è stata riconosciuta la personalità giuridica di fondazione con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1973, n. 712.
Ai sensi dello statuto della Fondazione (approvato con il richiamato Dpr), il CENSIS persegue i seguenti scopi:
§ promuovere studi, seminari, incontri, iniziative culturali, di comunicazione e formazione sui temi di interesse sociale, economico, territoriale e istituzionale, con particolare riferimento agli investimenti sociali, allo sviluppo locale, alla formazione, alle autonomie locali e funzionali, alla realtà europea e internazionale;
§ eseguire ricerche e svolgere attività di assistenza tecnica, supporto operativo, e studi di fattibilità in ambito sociale, economico, territoriale e istituzionale anche per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali;
§ svolgere attività dirette alla formazione e all’aggiornamento delle risorse umane interessate ai processi di cambiamento nelle strutture sociali, produttive e istituzionali anche per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali;
§ realizzare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediali;
§ effettuare ogni altra iniziativa connessa al miglioramento dell’organizzazione sociale.
Nell'ambito dei suddetti scopi, il CENSIS redige annualmente, dall'anno 1967, il "Rapporto sulla situazione sociale del Paese".
Lo Statuto (art. 2) prevede che, qualora la Fondazione realizzi attività su richiesta e per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali, tali attività siano svolte "anche dietro specifico compenso".
Comma 545
(Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)
545. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « 750.000 euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti « e di 500.000 euro per l'anno 2021 ».
Il comma 545 autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per proseguire l'implementazione del progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano. A tal fine, novella l'art. 1, co. 381, della L. 160/2019.
Per tale progetto, l'art. 1, co. 381, della L. 160/2019 ha già autorizzato la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020. Si tratta di un progetto inaugurato dal CNR a maggio 2019, consistente in una "nuova infrastruttura digitale che permette di conoscere la storia politica, civile e istituzionale del Paese attraverso la lettura integrata della memoria documentaria custodita da diverse istituzioni pubbliche e private".
Per ulteriori informazioni di veda qui. Si veda anche il comunicato stampa della Presidenza della Repubblica.
Comma 546
(Finanziamento della Fondazione IFEL)
546. Al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, le risorse di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore della Fondazione IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Il comma 546 incrementa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le risorse in favore della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l’economia locale, al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali.
Sono pertanto incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse stanziate dall’articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge n. 124 del 2019. Si ricorda che la norma citata ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 a favore della Fondazione IFEL.
La Fondazione IFEL, è stata costituita dall’ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) il 16 marzo 2006, ai sensi del D.M. del 22 novembre 2005, in attuazione del comma 2-ter del D.L. n. 7/2005, che ha attribuito all’ANCI l’obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti.
La Fondazione assiste i comuni in materia di finanza ed economia locale. Oltre ad essere la struttura tecnica di riferimento per la raccolta sistematica, l’elaborazione e la diffusione dei dati relativi ai tributi, l’IFEL opera come ente di ricerca e formazione attraverso la produzione di studi, analisi e proposte di innovazione normativa.
L’IFEL è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito il 22 febbraio 1994, sulla base del D.Lgs. n. 504 del 1992, con cui è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). In particolare, l’articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni, nell’assegnare all’ANCI tali compiti ha previsto un contributo originariamente pari allo 0,6 per mille del gettito ICI, posto a carico dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, e ribadito nell’articolo 3 del D.M. 22 novembre 2005.
L’ammontare del predetto contributo è stato successivamente elevato – tramite apposite modifiche al comma 1 dell’articolo 3 del D.M. 22 novembre 2005 - allo 0,8 per mille del gettito ICI dall’articolo 1, comma 251, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), poi, all’1 per mille dell’ICI per effetto dell’articolo 1, comma 23, lettera b), della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010) che ha affidato all’ANCI, attraverso l’IFEL, ulteriori compiti relativi all’analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni, e successivamente per l’anno 2012, dall’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 16/2012, nella misura dello 0,8 per mille del gettito IMU (in luogo dell’ICI, sostituita dall’imposta municipale propria dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011), da versarsi all’IFEL a carico dei comuni e non più dei concessionari della riscossione. Infine, il comma 386 della legge n. 228/2012 ha rideterminato il contributo destinato al finanziamento dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) per gli anni 2013 e 2014, fissandolo nella misura dello 0,6 per mille del gettito dell’IMU spettante ai comuni, con riferimento alla quota di gettito relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Con l’entrata in vigore dell’IMU e l’obbligatorietà della delega F24, il contributo è trattenuto dalla Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulla quota dei versamenti dell’imposta municipale propria.
Comma 547
(Finanziamento dell’Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani)
547. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani supporta gli enti locali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani.
Il comma 547 autorizza la spesa di 500.000 euro, per l’anno 2021, in favore dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per la sua attività di supporto agli enti locali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell’accesso ai fondi europei.
La norma ha il dichiarato fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale.
Si ricorda che l’articolo 57, comma 2-octies del decreto-legge n. 124 del 2019 ha previsto che l’UNCEM organizzi le attività strumentali volte a promuovere la capacità dei comuni dei territori montani di dare attuazione a talune recenti leggi[159], utilizzando a tal fine il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone annuo pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito del perimetro imbrifero montano.
L’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) è l’organizzazione nazionale unitaria, presente in ogni realtà regionale con proprie delegazioni, che raggruppa e rappresenta i Comuni interamente e parzialmente montani e le Comunità montane, e le Unioni montane di Comuni, oltre ad associare varie amministrazioni ed enti (province, consorzi, camere di commercio) operanti in montagna.
Comma 551
(Valutazione dei progetti di ricerca)
551. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il comma 551 razionalizza i soggetti che effettuano la valutazione e la selezione dei programmi di ricerca nonchè la tipologia di attività svolte, affidate a esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati. Gli oneri per tali attività sono fissati nel limite del 7 per cento delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di ricerca stessi, limite che si applica anche alle spese per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).
In dettaglio, la disposizione è finalizzata a semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell’attuazione e dei risultati dei medesimi.
Il Ministero dell'università e della ricerca si avvale quindi di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di:
§ analisi tecnico-scientifiche, finanziarie, amministrativo-contabili;
§ verifica, monitoraggio e controllo.
Per lo svolgimento di queste attività gli oneri - inclusi quelli per i compensi in favore dei soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca (art. 5 del D.L. 212/2002 - L. 268/2002) - sono a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. La relazione illustrativa fa presente che in questo modo si uniforma - stabilendola al limite massimo - la soglia relativa ai compensi per le attività di valutazione, che attualmente varia dall'1 al 7 per cento delle risorse dei progetti medesimi.
Le disposizioni in esame si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).
In base all'art. 21 della L. 240/2010, il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation.
Conseguentemente, sono abrogate le seguenti disposizioni:
§ l'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D.L. 212/2002 (L. 268/2002), secondo cui la spesa per i compensi dei soggetti svolgenti selezione e valutazione dei progetti è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore al 5 per cento dei predetti fondi;
§ l’art. 32, co. 3, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), secondo cui gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della L. 296/2006;
§ l'art. 21, co. 3, della L. 240/2010, secondo cui la spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi. Per effetto dell'abrogazione di tale disposizione, viene meno anche il secondo periodo dell'art. 21, co. 3, in base al quale "il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti".
Si segnala che l'art. 20 della L. 240/2010, al primo periodo, fa riferimento ad "appositi comitati" per la valutazione dei progetti di ricerca, stabilendo che "i progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari". Il terzo periodo precisa che le attività sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Comma 552
(Programma nazionale di ricerche in Antartide)
552. Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: « del Programma nazionale di ricerche in Antartide, » sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.
Il comma 552 modifica le modalità di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), svincolandone l'erogazione dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), che attualmente rappresenta il canale di finanziamento. Si prevede dunque l'assegnazione annuale di un contributo di 23 milioni di euro a decorrere dal 2021, con modalità da definire con successivi decreti.
Con la L. 963/1980 è stata data attuazione al Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1°dicembre 1959; per assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, la L. 284/1985 ha autorizzato un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche, la cui elaborazione è affidata al Ministro dell'università e della ricerca, al cui interno sono istituiti un Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide e una Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CNSA). Successivamente, la L. 380/1991 ha stabilito che il Ministro dell'università e della ricerca presenta al CIPE ogni tre anni il programma del successivo quinquennio, dopo avere preventivamente acquisito il parere del Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide; è stata altresì modificata la composizione della CNSA.
La L. 266/1997 (art. 5, co. 3), abrogando le LL. 284/1985 e 380/1991, ha demandato ad un successivo decreto la rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, nonché dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie relative al Programma nazionale di ricerche in Antartide.
In attuazione, il D.I. 30 settembre 2010 ha affidato al Ministero dell'università e della ricerca i compiti di:
§ approvare il PNRA contenente le linee strategiche e di indirizzo per la sua attuazione, proposto dalla Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA), definita al successivo art. 2;
§ approvare, previo parere della CSNA, i programmi esecutivi annuali (PEA) predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
§ vigilare sull'attuazione del Programma nel rispetto delle norme previste dal Trattato sull'Antartide;
§ determinare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato in Antartide;
§ emanare direttive, sentite la CSNA, il CNR e l'ENEA, per la migliore attuazione del Programma.
Al CNR sono affidate fra l'altro le attività di programmazione scientifica e di coordinamento scientifico, mentre il coordinamento logistico è affidato all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Le risorse destinate al Programma sono attualmente assegnate allo stesso CNR, nell'ambito del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). Il CNR provvede ad erogare quota parte del finanziamento all'ENEA per la gestione delle campagne in Antartide.
La programmazione strategica 2017-2019 è stata approvata con D.M. n. 948 del 4 dicembre 2017, nel quale si evince che il fabbisogno finanziario per il triennio 2017-2019 è pari a 74 milioni di euro.
La disposizione stabilisce che agli enti pubblici di ricerca incaricati dell’attuazione del PNRA è assegnato annualmente dal Ministero dell'università e della ricerca, con proprio decreto, a decorrere dal 2021, un contributo di 23 milioni di euro.
Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca adottati ai sensi dell’art. 17, co. 3, della L. 400/1988, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati:
§ le modalità per l’approvazione e l’aggiornamento del PNRA;
§ i soggetti incaricati dell’attuazione del PNRA;
§ i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.
Conseguentemente viene abrogato l'art. 5, co. 3, della L. 266/1997. Tale norma, a differenza della disposizione in commento, aveva demandato ad un decreto del Ministro anche la definizione dei compiti e degli organismi consultivi nonché la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie. Considerato che - con una modifica all'art. 7 del D.Lgs. 204/1998 - si prevede lo scorporo delle risorse del PNRA dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) non risulterebbe chiara la modalità di erogazione dei finanziamenti tra i soggetti attuatori del PNRA.
Si segnala peraltro che lo scorporo dal FOE delle risorse sul PNRA implicherebbe il venir meno il parere delle Commissioni parlamentari. La relazione illustrativa motiva tale modalità diversa di attuazione e gestione con l'esigenza di tempestività di finanziamento, trattandosi di risorse doverose e stabili connesse all'applicazione di trattati internazionali.
Agli oneri relativi alla disposizione in commento, pari a 23 milioni di euro dal 2021, si provvede proprio riducendo in misure corrispondente il FOE, che è incrementato di 65 milioni di euro dal comma 540 (su cui si rinvia alla relativa scheda).
553. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata « Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca » dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma.
554. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato « Fondo per la ricerca in campo economico e sociale » con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.
Il comma 553 istituisce una sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche a cui possono iscriversi gli enti, le istituzioni e gli organismi privati ed altri soggetti di diritto privato senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, ad eccezione di università, enti universitari e enti del Terzo settore.
Il comma 554 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Alle risorse si accede previa procedura selettiva annuale riservata ai soggetti iscritti nella summenzionata sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.
In dettaglio, il comma 553 demanda ad un decreto del Ministero dell'università e della ricerca - da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - l'individuazione dei criteri e delle modalità di iscrizione degli enti, istituzioni e organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell’Anagrafe nazionale delle ricerche.
L'art. 63 del D.P.R. 382/1980, al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti, ha istituito l'Anagrafe nazionale delle ricerche. Secondo l'art. 64, all'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiscono tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica, per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca.
In base al D.P.C.M. 164/2020, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, la gestione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche spetta alla Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.
Possono iscriversi alla suddetta sezione le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore, disciplinati dal codice di cui al d.lgs. 117/2017.
Il Dicastero rende note e accessibili, attraverso l'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni relative ai contributi pubblici di cui sono destinatari i soggetti iscritti alla predetta sezione.
Si ricorda che il D.M. 8 febbraio 2008, n. 44 ha introdotto una procedura in base alla quale gli enti privati di ricerca possono fruire dei contributi per il funzionamento previo inserimento in un apposito elenco avente efficacia triennale. Quanto all'ambito soggettivo, il D.M. prevede che sono legittimati a presentare domanda gli enti provati di ricerca che:
§ hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da almeno 3 anni;
§ svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
Non possono usufruire dei contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato. Quanto alla procedura, il D.M. stabilisce che l'elenco triennale in base al quale gli enti privati di ricerca possono usufruire dei contributi è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari. La selezione delle domande avviene sulla base di un bando pubblico, emanato dal medesimo Ministro alla scadenza del triennio precedente.
Con D.D. 3 dicembre 2020, n. 101 è stato emanato il bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca per il triennio 2020-2022, con scadenza al 28 gennaio 2021.
Il comma 554 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
L'obiettivo di istituzione del Fondo è ampliare la conoscenza dei fenomeni, delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
In base al decreto 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, il Fondo è iscritto sul cap. 1812.
Il Ministero dell'università e della ricerca - con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse, mediante una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti nella summenzionata sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.
Commi 555 e 556
(Master in medicina clinica termale)
555. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca le risorse di cui al comma 556 sono ripartite tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale - FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.
556. Per l'attuazione del comma 555 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
I commi 555 e 556 autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da ripartire - con decreto del Ministro dell'università e della ricerca - tra le università che attivano master di secondo livello in medicina clinica termale.
Preliminarmente si ricorda che in base all'art. 3, co. 9, del D.M. 270/2004 le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Secondo l'art. 7, co. 4, del medesimo D.M. per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti formativi universitari oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
La disposizione in commento demanda al un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il riparto delle risorse, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 tra gli atenei che attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale – FoRST.
Secondo il suo statuto, la Fondazione per la ricerca scientifica termale, costituita in ente senza fini di lucro da Federterme, è un'istituzione specificamente dedicata alla promozione della ricerca nel campo della medicina termale, in ossequio alle finalità della L. 323/2000.
Si ricorda altresì che il decreto 4 febbraio 2015 di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria disciplina anche le classi delle scuole di specializzazione in medicina termale.
Commi 557-560
(Recupero e sviluppo del complesso sportivo "Città dello sport")
557. Per l'anno 2021, al Ministero dell'università e della ricerca è assegnata la somma di 25 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, al fine del trasferimento della stessa somma all'università degli studi di Roma « Tor Vergata » per la definizione dei contenziosi in essere con i soggetti affidatari del progetto e dei lavori, connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato « Città dello Sport ».
558. L'assegnazione della somma di cui al comma 557 avviene contestualmente al trasferimento, da parte dell'università degli studi di Roma « Tor Vergata » in favore dell'Agenzia del demanio, del diritto di proprietà dell'area in cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato « Città dello sport », nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti già sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere stipulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021.
559. All'Agenzia del demanio è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023, ai fini della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e della messa in sicurezza dell'area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate.
560. La convenzione tra l'università degli studi di Roma « Tor Vergata » e la società assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla data di definizione dei contenziosi in essere.
I commi da 557 a 560 assegnano 25 milioni di euro, nel 2021, al Ministero dell’università e della ricerca per il successivo trasferimento all'Università di Tor Vergata, al fine di definire il contenzioso pendente connesso alla mancata realizzazione del complesso sportivo “Città dello Sport”. La proprietà dell'area e delle opere realizzate passa all'Agenzia del demanio, con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021. Per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell’area trasferita sono assegnati 3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023 all'Agenzia del demanio. Dalla data di definizione dei contenziosi cessa la convenzione tra l'Università Tor Vergata e la società assegnataria dei lavori.
In dettaglio, il comma 557 dispone l’assegnazione di 25 milioni di euro - che costituisce limite di spesa - al Ministero dell’università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all’università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport, infrastruttura incompiuta che sorge su un terreno di proprietà dell’università stessa.
In base al decreto 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, le somme sono iscritte sul cap. 1717.
Al comma 558 è previsto il trasferimento, contestuale all’assegnazione delle somme, da parte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in favore dell'Agenzia del demanio del diritto di proprietà dell’area su cui insiste il complesso sportivo polifunzionale, nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti sinora sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L’atto traslativo deve essere stipulato e trascritto in ogni caso entro il 31 marzo 2021.
Il comma 559 prevede l’assegnazione all'Agenzia del demanio di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell’area trasferita.
Il comma 560 dispone la cessazione a tutti gli effetti, dalla data di definizione dei contenziosi in essere, della convenzione stipulata il 23 ottobre 1987 ancora in essere tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Vianini Lavori S.p.A., società assegnataria dei lavori.
Commi 561 e 562
(Promozione dell'attività sportiva di base sui territori)
561. Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
562. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561.
I commi 561 e 562 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021.
Le disposizioni istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021. La finalità è di potenziare l’attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico.
In base al decreto 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio sono iscritte sul cap.2085 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si ricorda che con D.P.C.M. 28 maggio 2020, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato istituito il Dipartimento per lo sport, quale struttura di supporto al Presidente ovvero all'Autorità politica delegata per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Con D.M. 9 luglio 2020 è stata disciplinata l'organizzazione del Dipartimento per lo sport, che si articola in un Ufficio di livello dirigenziale generale e in tre Servizi di livello dirigenziale non generale.
Si stabilisce poi che con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle suddette risorse.
Per approfondimenti sugli interventi di promozione dello sport si veda il tema "Misure per la promozione dello sport" sul sito internet della Camera dei deputati.
Comma 563
(Attribuzione di risorse per l’organizzazione dei
campionati europei di nuoto 2022)
563. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma capitale, relative ai Campionati europei di nuoto del 2022, aggiudicati a Roma, in considerazione del favorevole impatto turistico e sociale determinato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'erario statale, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.
Il comma 563 reca un’autorizzazione di spesa volta a supportare le attività organizzative relative ai campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022.
In particolare, al fine indicato autorizza la spesa di € 4 mln per il 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore.
Le risorse, volte a supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma, devono essere utilizzate anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all’evento di atleti paralimpici.
In base al comunicato stampa della Federazione italiana nuoto del 2 dicembre 2019, la 36esima edizione dei campionati europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato si svolgerà a Roma dall'11 al 21 agosto 2022. La presentazione ufficiale del dossier è avvenuta al bureau di Dublino il 12 ottobre 2019 e la site visit è stata effettuata a Roma il successivo 22 novembre.
La candidatura è nata nella primavera del 2018 con plurimi obiettivi: riportare in Italia una manifestazione internazionale delle discipline acquatiche dopo 13 anni; promuovere ulteriormente le specialità natatorie coinvolgendo i migliori atleti europei; alimentare la cultura dell'acqua e la prevenzione di incidenti per sommersione e annegamento attraverso la diffusione degli strumenti atti a vivere con responsabilità il mare e gli specchi d'acqua e fluviali; utilizzare l'eredità impiantistica lasciata dal mondiale del 2009.
E’ prevista la partecipazione di 1500 atleti in rappresentanza di 52 nazioni per 74 finali con 222 medaglie in palio. La presenza mediatica è stimata in più di 800 operatori del settore con 100.000 spettatori in tribuna e 200 milioni di telespettatori.
Il Parco del Foro Italico ospiterà il district market che si svilupperà tra lo Stadio del nuoto, dove si svolgeranno le gare di nuoto e tuffi e il Centrale del tennis, nel quale sarà allestita la piscina removibile del nuoto sincronizzato. Il Centro Federale-Polo Natatorio di Ostia sarà il quartier generale per le gare di nuoto in acque libere, mentre i tuffi dalle grandi altezze (per la prima volta inseriti nel programma degli europei) potrebbero tenersi nella zona di Castel Sant'Angelo.
Saranno coinvolti molteplici impianti sul territorio per la fase di preparazione: tra questi, il centro federale di Pietralata - già sede di attività federali e di collegiali delle nazionali di nuoto sincronizzato -, il Polo Natatorio di Valco San Paolo in via di ripristino e gli impianti dedicati ai tuffi all'Acquacetosa.
Lo stesso comunicato sottolinea che non sarà costruito nessun impianto nuovo, ma saranno valorizzate e utilizzate le strutture nella città metropolitana e nella regione.
Nell'ambito delle attività promozionali saranno organizzati eventi di carattere sportivo, didattico e sociale che coinvolgeranno i cittadini e soprattutto gli studenti delle scuole primarie e secondarie, l'associazionismo, il volontariato e le società sportive.
La manifestazione potrebbe essere integrata negli European Championships - coordinati dalla European Broadcasting Union, peraltro partner della LEN - come avvenuto nel 2018 quando l'evento multidisciplinare si svolse a Berlino e Glasgow, dove si tennero le gare di nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto di fondo (Loch Lomond).
Infine, il comunicato ricorda che i campionati europei torneranno in Italia dopo l’edizione del 1983, che seguì Bologna 1927 e Torino 1954 e che sarà la quinta volta di uno storico evento delle discipline acquatiche a Roma dopo le Olimpiadi del 1960 e i campionati mondiali del 1994 e del 2009[160].
Comma 564
(Contributo per il Comitato organizzatore
dei XX Giochi del Mediterraneo)
564. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il comma 564 reca un’autorizzazione di spesa volta a implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo 2026.
In particolare, destina al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, al fine indicato, € 1,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023.
Il 24 agosto 2019 il CONI aveva reso noto sul proprio sito che in pari data l’assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) aveva deliberato, a Patrasso, che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto[161].
Lo stesso comunicato ricordava che l’Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione sportiva multidisciplinare dedicata ai 26 Paesi dell’area mediterranea, l’ultima delle quali, nel 2009, a Pescara.
Il 9 giugno 2020 il Presidente della regione Puglia e il Sindaco di Taranto hanno sottoscritto lo Statuto del Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in rappresentanza dei due enti promotori e fondatori. Per approfondimenti, si veda qui.
In base al comunicato stampa della Regione Puglia dell’8 luglio 2020, il Comitato organizzatore si è insediato in pari data ed è composto dai rappresentanti nominati dai membri fondatori, Regione Puglia e Comune di Taranto. Lo stesso comunicato evidenzia che il Comitato organizzatore sarà integrato dai componenti nominati dal Ministro dello sport, dal presidente del CONI, dal presidente del CIP e dal presidente della Provincia di Taranto e che lo statuto del Comitato prevede, comunque, l’inserimento di altre istituzioni.
Per completezza, si ricorda che l’art. 213-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha attribuito al comune di Taranto un contributo di € 4 mln per il 2020, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei medesimi Giochi.
Comma 565
(Contribuzione pensionistica dei professori e
ricercatori delle università private)
565. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le università statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054 per l'anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all'ente previdenziale.
Il comma 565 concerne la misura della contribuzione pensionistica prevista per i professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute. Si prevede, in primo luogo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente siano pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali (e quindi pari a quelle in vigore per la generalità dei dipendenti statali). Si dispone, inoltre, un trasferimento dal bilancio dello Stato all'INPS per il 2021, pari a 53.926.054 euro, ai fini della compensazione delle minori entrate contributive, derivanti dalle aliquote più basse (per i suddetti professori e ricercatori delle università private) che restano operanti per il periodo precedente il 2021 (la norma fa riferimento al periodo 2016-2020, periodo per il quale i contributi previdenziali non sono ancora prescritti[162]). Si specifica che restano in ogni caso acquisite all'INPS le contribuzioni versate per il periodo precedente il 2021.
Più in particolare, la norma di equiparazione in oggetto concerne i professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute il cui statuto preveda che per il trattamento pensionistico dei propri professori e ricercatori si applichi la disciplina vigente per i dipendenti statali. In base all'articolo 2, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 335 - il quale ha previsto che per le categorie di personale non statale i cui trattamenti siano a carico del bilancio dello Stato rimangano ferme, in via transitoria, le aliquote di contribuzione pensionistica già vigenti -, per i dipendenti delle università private rientranti nella suddetta disciplina pensionistica statale hanno continuato a trovare applicazione, secondo almeno una certa linea interpretativa, aliquote più basse rispetto a quelle vigenti (in base al medesimo articolo 2, comma 2) per i dipendenti statali.
La possibilità che lo statuto dell'università privata preveda, per i propri professori e ricercatori, l'applicazione del regime pensionistico valido per i dipendenti statali è ammessa e disciplinata dall'articolo 4 della L. 29 luglio 1991, n. 243.
Commi 566-569 e 571
(Fondazione per il futuro delle città)
566. E' istituita la fondazione denominata « Fondazione per il futuro delle città », avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.
567. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.
568. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
569. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
571. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
Il comma 566 istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia.
In base al comma 566, a tal fine, la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.
Ai sensi del comma 567, lo statuto della fondazione, concernente anche l’individuazione degli organi della fondazione, della composizione e dei compiti, è approvato con DPCM, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’economia e delle finanze.
Il comma 568 prevede che il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Per il comma 569, per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
Il comma 571 esclude tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa da ogni tributo e diritto. Essi vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
Comma 570
(Azioni per il rimboschimento delle città)
570. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
Il comma 570, al fine di promuovere interventi di rimboschimento nelle città, incrementa di 3 milioni di euro, per il 2021, lo stanziamento destinato dall’art. 4 del “decreto clima” (D.L. 111/2019) al programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane.
L’art. 4 del D.L. 111/2019, per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Lo stesso articolo ha previsto, tra l’altro, al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale in questione, l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per la definizione delle modalità per la progettazione degli interventi e di ogni eventuale successiva variazione e il riparto delle risorse citate tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell’aria.
In attuazione di tale disposto è stato emanato il D.M. Ambiente 9 ottobre 2020.
Comma 572
(Consiglio nazionale dei giovani)
572. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge è incrementato di 400.000 euro per l'anno 2021.
Il comma in esame incrementa nella misura di 400.000 euro per il 2021 il Fondo destinato al finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani. Tale incremento si aggiunge alla dotazione già prevista a legislazione vigente, pari a 200.000 euro per il medesimo anno 2021 (nonché a 200.000 euro per il 2022[163]).
Il Fondo in oggetto è disciplinato dall'art. 1, co. 472, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
Il Consiglio nazionale dei giovani è stato istituito dalla medesima legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 470 a 477), quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia.
Tra le funzioni in capo al Consiglio figurano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili; la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessino i giovani; la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali.
Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.
Per approfondimenti, cfr. il sito internet del Consiglio.
Comma 573
(Studi in materia di diritto penale internazionale
e di tutela dei diritti umani)
573. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo di cui al primo periodo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.
Il comma 573 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia, dotato di uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare al finanziamento di progetti di formazione di eccellenza in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani.
La disposizione è finalizzata a promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani e conseguentemente prevede che le risorse appostate nel nuovo fondo – pari a 2 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2021-2023 – siano destinate a progetti di formazione di eccellenza.
I criteri di accesso alle risorse dovranno essere individuati con un DM giustizia, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio e dovranno comunque considerare come requisiti prioritari le attività pluriennali di collaborazione, consulenza o cooperazione con organismi e istituzioni internazionali, debitamente documentate.
Comma 574
(Risorse per l’esercizio della facoltà di prelazione
da parte del MIBACT)
574. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Il comma 574 reca un’autorizzazione di spesa decorrente dal 2021 finalizzata a consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali.
In particolare, l’autorizzazione di spesa è pari a € 10 mln per il 2021, € 15 mln per il 2022 ed € 5 mln annui a decorrere dal 2023.
La prelazione è disciplinata dagli artt. 60-63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). In particolare, per quanto qui più interessa, il Ministero ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione così effettuata, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
Comma 575
(Incremento delle risorse per il funzionamento di musei
e luoghi della cultura statali)
575. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « 165 milioni di euro per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « , di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ».
Il comma 575 destina risorse anche per il 2021 e per il 2022 al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
In base all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), sono istituti e luoghi della cultura, oltre che i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
In particolare, il comma 575 novella l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), autorizzando la spesa di € 25 mln per il 2021 e di € 20 mln per il 2022.
Si ricorda che l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) aveva destinato alla finalità sopra indicata € 100 mln per il 2020.
Successivamente, l’art. 80, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato l’autorizzazione di spesa di € 65 mln per il 2020[164].
Al riguardo, nell’apposita sezione del sito del Mibact è evidenziato che si tratta di una misura immediatamente operativa (ossia, che non richiede l’adozione di atti applicativi).
Commi 576 e 611
(Card cultura per i diciottenni)
576. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021 » e dopo le parole: « di 190 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 150 milioni di euro per l'anno 2021 ».
611. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: « quotidiani » sono inserite le seguenti: « e periodici ».
Il comma 576 autorizza la spesa di € 150 mln per il 2021 per l’assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 – anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.
Il comma 611 dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici.
Entrambe le disposizioni novellano l’art. 1, co. 357, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), in base al quale la Carta elettronica è utilizzabile dai soggetti che compiono 18 anni nel 2020 – e, per effetto del co. 576 in commento, nel 2021 - per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani – e, per effetto del co. 611 in commento, periodici – anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Nel tempo, infatti, l’utilizzo della Carta è stato progressivamente esteso a nuove tipologie di prodotti.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica – dell’importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016[165] .
Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017[166] .
Ancora in seguito, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva rifinanziato l’iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione del MIBACT (cap. 1430).
Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso[167].
A tale rilievo aveva dato seguito l’art. 7 del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), che aveva inserito nell’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018[168].
Successivamente, l’art. 1, co. 604, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) aveva definito la disciplina sostanziale per l’assegnazione della carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln (rispetto ai 290 mln previsti in precedenza) e demandando la definizione della disciplina applicativa (non più ad un DPCM, ma) ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Nel prosieguo, l’art. 50, co. 2, lett. h), del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) aveva ridotto l’autorizzazione di spesa per il 2019 di € 100 mln, a copertura di quota parte degli oneri da esso recati – riduzione poi ristorata dalla legge di assestamento per il 2019 (L. 110/2019) – mentre l’art. 3, co. 4-bis, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha inserito i prodotti dell’editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati dai soggetti che compivano 18 anni nel 2019[169].
Da ultimo, il già citato art. 1, co. 357, della L. 160/2019 ha esteso ai residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni di età nel 2020 la disciplina per l’assegnazione della carta, stabilendo un limite massimo di spesa di € 160 mln – poi elevato a € 190 mln dall'art. 183, co. 11-ter, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – e inserendo gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i prodotti che possono essere acquistati con la stessa.
In base al successivo co. 358, gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, devono essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma che non risulta ancora intervenuto. Sul sito dedicato, è indicato, al riguardo, che “Per i nati nel 2002, la procedura di avvio è in corso di definizione”.
Con comunicato del 5 marzo 2020, il MIBACT ha reso noto che dalla prima edizione del 2016 i ragazzi che hanno usufruito della Card cultura sono stati oltre € 1,2 mln e che la spesa complessiva è stata di € 550 mln.
Comma 577
(Incremento delle risorse per i soggetti giuridici creati
o partecipati dal MIBACT)
577. Al primo periodo del comma 317 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».
Il comma 577 incrementa, per il 2021 e il 2022, l’autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al fine di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
In particolare, l’autorizzazione di spesa è incrementata di € 10 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
A tal fine, si novella l’art. 1, co. 317, della L. 205/2017 (L. di stabilità 2018).
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la relazione illustrativa all’A.S. 2960 – poi L. 205/2017 – evidenziava che l’art. 1, co. 317, si rendeva necessario perché in più occasioni la Corte dei conti aveva mosso rilievo nei confronti di finanziamenti riferiti a soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.
A seguito dell’autorizzazione di spesa, le risorse sono state appostate sul cap. 1952 dello stato di previsione del MIBACT.
Originariamente, l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 317, della L. 205/2017 – che dispone anche che le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero (rectius: Ministro) – era pari ad € 1 mln per il 2018 ed € 0,5 mln annui dal 2019. A decorrere dal 2020, essa era poi stata incrementata a € 1 mln annui dall’art. 1, co. 372, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) e di un ulteriore € 1 mln annuo, sempre a decorrere dal 2020, con un intervento operato nella sezione II della stessa L. 160/2019. Per il solo 2020, infine, l’autorizzazione di spesa è stata incrementata a € 6 mln dall’art. 80, co. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).
Per il 2018 le risorse sono state ripartite con DM 193 del 5 aprile 2018, che ha destinato € 300.000 alla Fondazione Real sito di Carditello, € 250.000 alla Fondazione FS, € 200.000 alla Fondazione di Archeologia e storia dell’arte, da costituirsi, € 100.000 al Consorzio delle residenze reali sabaude, € 50.000 al Museo nazionale dell’emigrazione italiana di cui all’accordo di valorizzazione del 22 gennaio 2018 fra MIBACT, Presidente della regione Liguria e sindaco del comune di Genova, € 50.000 alla Fondazione Ente ville vesuviane, € 50.000 alla Fondazione Aquileia.
Per il 2019, le risorse sono state ripartite con DM 578 dell’11 novembre 2019, che ha destinato € 150.000 alla Fondazione Real sito di Carditello, € 125.000 alla Fondazione FS, € 100.000 alla Fondazione biblioteca di archeologia e storia dell’arte, € 50.000 al Consorzio delle residenze reali sabaude, € 25.000 al Museo nazionale dell’emigrazione italiana, € 25.000 alla Fondazione Ente ville vesuviane, € 25.000 alla Fondazione Aquileia.
Per il 2020, al momento, sono intervenuti:
§ il DM 470 del 20 ottobre 2020, che ha destinato € 300.000 alla Fondazione Real sito di Carditello, € 250.000 alla Fondazione FS, € 200.000 alla Fondazione biblioteca di archeologia e storia dell’arte, € 100.000 al Consorzio delle residenze reali sabaude, € 100.000 per la Fondazione Museo Richard Ginori, € 50.000 alla Fondazione Aquileia, € 50.000 alla Fondazione Ente ville vesuviane, e € 50.000 al Museo nazionale dell’emigrazione italiana;
§ il DM 589 del 21 dicembre 2020, che ha destinato € 1 mln alla Fondazione La Triennale di Milano per sostenere l’attività di riallestimento del Museo di fotografia contemporanea.
Comma 578
(Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)
578. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning).
Il comma 578 incrementa di 1 milione di euro per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei.
L'incremento è volto alla digitalizzazione del patrimonio, alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere nonché alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning).
L'art. 1, co. 359 e 360, della L. 160/2019 hanno istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), a decorrere dal 2020, il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. In virtù della disposizione in commento, per il 2021, dunque, le risorse saranno pari a 3 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato ad assicurare, nei piccoli musei, il funzionamento, la manutenzione ordinaria, la continuità nella fruizione da parte dei visitatori, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Le risorse sono appostate sul cap. 5681 dello stato di previsione del MIBACT.
Il piano di riparto delle risorse è definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Con D.M. n. 451 dell'8 ottobre 2020 è stato ripartito il Fondo.
Comma 579
(Fondazione Libri italiani accessibili - LIA)
579. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al primo periodo è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui.
Il comma 579 assegna un contributo aggiuntivo (rispetto a quello già previsto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) di 100.000 euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e di 300.000 euro, a decorrere dal 2023, in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Il contributo, introdotto per il triennio 2017-2019 e poi esteso anche al 2020, viene incrementato nell'importo e assume carattere di stabilità.
La disposizione ha la finalità di garantire l’accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull’accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza.
Il contributo alla Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA, per il triennio 2017-2019, pari a 200.000 euro annui è stato previsto dalla L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), attraverso un intervento operato in Sezione II. Successivamente, l'art. 7, co. 10-quinquiesdecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato, per il 2020, un contributo di 200.000 euro.
Il disegno di legge di bilancio, nel testo originario, nel cap. 2551, p.g.11, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) - Tabella 14 (Sezione II), già prevedeva un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Con la disposizione in esame, si assegna un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (portando dunque il contributo a 300.000 euro per ciascuno degli anni citati) e di 300.000 euro a decorrere dal 2023, come risulta dal decreto 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.
La Fondazione Libri italiani accessibili (LIA), costituita a Milano il 22 maggio 2014, e? iscritta nel Registro delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, presso la Prefettura di Milano. In base all'art. 3 dello statuto, la Fondazione non ha fine di lucro e svolge attività di promozione del libro e della lettura, in tutte le sue forme tradizionali e digitali, attraverso attività di educazione, informazione, sensibilizzazione e ricerca in questo ambito, in particolare fra tutte le categorie deboli (disabili visivi e ad altre tipologie di disabilità, nonchè soggetti in condizioni di disagio sociale o culturale) attraverso iniziative in grado di ampliare il loro accesso ai prodotti editoriali tramite la ricerca e l’innovazione tecnologica.
Il patrimonio della Fondazione è composto:
§ dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità - suscettibili di valutazione economica - impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione ed effettuati dal Fondatore;
§ dai beni mobili e immobili o altre utilità che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio;
§ dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
§ dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
§ dai contributi attribuiti al patrimonio da enti di qualsiasi natura e genere.
Comma 580
(Fondo per il diritto di prestito pubblico)
580. Al fine di assicurare le risorse necessarie a garantire agli aventi diritto un'adeguata remunerazione del prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Il comma 580 incrementa di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse per assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, di cui all'art. 2, co. 132, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006).
La finalità della disposizione è quella di assicurare le risorse necessarie a garantire agli aventi diritto un'adeguata remunerazione del prestito. Si ricorda infatti che l'art. 2, co. 132, del D.L. 262/2006 ha autorizzato la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) del Fondo per il diritto di prestito pubblico.
Il Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e per il turismo, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni in commento si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. Con D.M. 15.10.2009 è stata determinata la provvigione spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo. Da ultimo, con D.M. 27 luglio 2017 sono state regolamentate le modalità di accesso, utilizzazione e rendicontazione del Fondo per il diritto di prestito pubblico da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ad integrazione di quanto già previsto dai DD.MM. 15 ottobre 2007, 18 giugno 2007, 10 dicembre 2007, 15 ottobre 2009, 25 giugno 2013.
Le risorse del Fondo sono iscritte sul cap. 3632 dello stato di previsione del MIBACT. Nel testo originario del disegno di legge di bilancio, nel cap. 3632 dello stato di previsione del MIBACT - Tabella 14, per il 2021, erano previsti 1.047.146 euro.
Comma 581
(Celebrazioni dell’ottavo centenario del presepe)
581. Ai fini della celebrazione nazionale, nell'anno 2023, dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, nonché di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale, sono stanziati 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle iniziative a cui le risorse sono destinate.
Il comma 581 reca un’autorizzazione di spesa per il triennio 2021-2023 volta a consentire le iniziative per le celebrazioni, nel 2023, dell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe.
In particolare, autorizza la spesa di € 1,3 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare ad un Comitato nazionale responsabile delle iniziative, che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è chiamato a istituire.
L’intenzione è quella di garantire la celebrazione nazionale, nonché di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionale in ambito artistico, culturale e sociale.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, le risorse sono appostate sul cap. 2551/pg. 21 dello stato di previsione del Mibact.
Al riguardo, si ricorda, che il 26 agosto 2020, presso la Sala degli Stemmi del Palazzo Papale di Rieti, è stata sottoscritta la Carta d’intenti per la costituzione del Comitato Greccio 2023 tra la Diocesi di Rieti, la Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori e i Comuni di Rieti e Greccio. Come si legge nel relativo sito, il Comitato avrà il compito di definire, coordinare e comunicare le iniziative intorno ai due ottocentenari della Regola bollata, scritta da San Francesco a Fonte Colombo e approvata da papa Onorio III il 29 novembre del 1223, e del primo presepe di Greccio, realizzato nel giorno di Natale dello stesso anno.
In fase applicativa, occorrerà verificare il rapporto intercorrente fra il Comitato Greccio 2023, già costituito, e il Comitato nazionale previsto dalla disposizione in commento.
In argomento, più in generale, si ricorda che la L. 420/1997 aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di Comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di Edizioni nazionali.
Al fine indicato, in particolare, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali, alla quale, per quanto qui interessa, ha affidato il compito di deliberare sulla costituzione e organizzazione dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.
Ha, altresì, disposto che le richieste di istituzione dei Comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.
Nel tempo, tuttavia, sono intervenute iniziative legislative che, di volta in volta con meccanismi diversi, hanno individuato, e in taluni casi anche finanziato, specifici eventi celebrativi, in taluni casi prevedendo anche l’istituzione di Comitati nazionali.
Comma 582
(Istituzione dell’Osservatorio nazionale
per il patrimonio immateriale Unesco)
582. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate e allo scopo di razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo.
Il comma 582 prevede l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell’UNESCO.
In particolare, l’Osservatorio è istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate, e allo scopo di razionalizzare gli interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
A tal fine, si autorizza la spesa di € 500.000 annui, a decorrere dal 2021, che costituisce limite massimo di spesa, disponendo che ai componenti dell’Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese e che alle eventuali spese di funzionamento del medesimo Osservatorio si provvede nel limite di tale autorizzazione di spesa.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, le risorse sono appostate sul cap. 1444.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2 della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con L. 167/2007, ha stabilito che per “patrimonio culturale immateriale” si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.
Il patrimonio culturale immateriale si manifesta tra l’altro nei seguenti settori: tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo; artigianato tradizionale.
L’art. 11 della medesima Convenzione ha affidato ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia. Sulla base degli artt. 16 e 17 della stessa Convenzione, sono state istituite la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale e la Lista del patrimonio immateriale che necessita di urgente tutela.
In ambito nazionale, la L. 44/2017 ha esteso le misure speciali di tutela e fruizione applicabili ai siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO, di cui alla L. 77/2006, anche agli elementi italiani ricompresi nelle Liste UNESCO del patrimonio culturale immateriale. Conseguentemente, ha aumentato di € 0,8 mln per il 2016 le risorse previste dalla medesima L. 77/2006 (quantificate annualmente dalla legge di bilancio).
Al medesimo fine, l’art. 1, co. 618, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2019.
Da ultimo, analoga autorizzazione di € 1 mln per il 2020 è stata prevista dall’art. 185-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
Gli elementi italiani iscritti nella lista del patrimonio culturale immateriale al momento sono 14: Opera dei Pupi siciliani (2008); Canto a tenore sardo (2008); Saper fare liutario di Cremona (2012); Dieta mediterranea, elemento “transnazionale”[170] (2013); Feste delle Grandi Macchine a Spalla (La Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la Faradda dei Candelieri di Sassari, il trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo: 2013); Vite ad alberello di Pantelleria (2014); Falconeria elemento transnazionale[171] (2016); L'Arte del "pizzaiuolo" napoletano (2017); L'Arte dei muretti a secco, elemento transnazionale[172] (2018); Perdonanza Celestiniana (2019); Alpinismo, elemento transnazionale[173] (2019); Transumanza, elemento transnazionale[174] (2019); "L'arte delle perle di vetro", elemento transnazionale[175] (2020); “L’arte musicale dei suonatori di corno da caccia”, elemento transnazionale[176] (2020).
Qui maggiori informazioni.
Commi 583 e 584
(Interventi per il settore del cinema e dell’audiovisivo)
583. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, le parole: « 400 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 640 milioni »;
b) all'articolo 15, le parole: « 30 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;
c) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: « 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;
2) il comma 2 è abrogato;
d) all'articolo 19, comma 1, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;
e) all'articolo 21:
1) al comma 1, le parole: « I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti » sono sostituite dalle seguenti: « I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti »;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo ».
584. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 583. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
I commi 583 e 584 recano disposizioni volte a sostenere il settore del cinema e dell’audiovisivo.
In particolare, incrementano le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e innalzano le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione. Inoltre, stabilizzano alcune disposizioni recate, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), finalizzate a introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime.
Preliminarmente, si ricorda che la L. 220/2016 ha ridefinito la disciplina relativa al cinema e all'audiovisivo, a fini di rilancio e di sviluppo del settore.
In particolare, l’art. 13 ha istituto il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinandolo al finanziamento di diverse tipologie di intervento (incentivi fiscali, incentivi automatici, contributi selettivi, contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).
Il Fondo – le cui risorse sono allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del MIBACT[177] – è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore[178], per un importo che, originariamente, non poteva essere inferiore a € 400 mln annui[179].
In base al co. 5, al riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, fermo restando che l’importo complessivo per i contributi selettivi e per quelli per la promozione deve oscillare tra il 10% e il 15% del Fondo[180].
Con riferimento agli incentivi fiscali (artt. 15-22), i crediti di imposta riguardano le imprese di produzione (art. 15), le imprese di distribuzione (art. 16), le imprese dell'esercizio cinematografico e le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17), il potenziamento dell'offerta cinematografica (art. 18), le imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere (art. 19) e le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20). Per ciascuna di tali tipologie, gli articoli citati hanno stabilito le percentuali di corresponsione degli stessi crediti di imposta.
A sua volta, l’art. 21, dettando disposizioni comuni ai diversi crediti di imposta, ha, anzitutto, disposto che gli stessi sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il citato decreto di riparto del Fondo (di cui all’art. 13, co. 5). Inoltre, ha stabilito che con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di credito di imposta. Ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.
Inoltre, ha demandato a uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il compito di stabilire, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta e nell'ambito delle percentuali per ciascuna previsti, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere, ovvero alla varie tipologie di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza[181].
In particolare, il comma 583, lett. a), eleva (da € 400 mln) a € 640 mln annui l’importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.
A tal fine, novella l'art. 13, co. 2, secondo periodo, della L. 220/2016.
Il comma 583, lett. b), riguarda le imprese di produzione cinematografia e audiovisiva, per le quali eleva (dal 30%) al 40%:
§ l’aliquota massima del credito di imposta;
§ l’aliquota del credito di imposta comunque riconosciuto per le opere cinematografiche;
§ l’aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive.
In tale contesto, stabilisce anche che rientrano in tali categorie le opere audiovisive in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40% (e non più in misura non inferiore al 30%).
A tali fini, novella l’art. 15 della L. 220/2016.
Pertanto, l’art. 15 della L. 220/2016, come novellato dal testo in commento, prevede, in particolare, che alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'art. 21 prevede comunque che:
a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 40%;
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40%, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'art. 21.
Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili.
Il comma 583, lett. c), riguarda le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, per le quali eleva in maniera generalizzata (dal 30%) al 40% l’aliquota massima del credito di imposta.
Conseguentemente, sopprime la previsione di riconoscimento dell’aliquota del 40% in casi particolari.
A tal fine, novella il co. 1 dell’art. 16 della L. 220/2016 e sopprime il co. 2 dello stesso articolo.
Pertanto, l’art. 16, co. 1, della L. 220/2016, come novellato dal testo in commento, prevede, in particolare, che alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
Il comma 583, lett. d), riguarda il credito d'imposta finalizzato all'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da produzioni estere. In particolare, eleva (dal 30%) al 40% l’aliquota massima del credito di imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.
A tal fine, novella l’art. 19 della L. 220/2016.
Pertanto, l’art. 19 della L. 220/2021, come novellato dal testo in commento, dispone che alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25% e non superiore al 40% della spesa sostenuta nel territorio nazionale.
Il comma 583, lett. e), esclude innanzitutto i crediti di imposta di cui agli artt. 15 (imprese di produzione) e 19 (imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere) dal limite massimo complessivo indicato, per le rispettive tipologie di credito di imposta, dal decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016.
Inoltre, stabilizzando alcune delle disposizioni introdotte, per il 2020, dall’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), autorizza il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ad adottare – tenuto conto dell’andamento del mercato nel settore del cinema e dell’audiovisivo, e nel rispetto del limite delle risorse complessive individuate con il medesimo decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016 – uno o più decreti volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito di imposta, le disposizioni applicative utili per stabilire l’entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per ciascuna tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna dal più volte citato decreto di cui all’art. 13, co. 5, della medesima legge.
L’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha introdotto misure finalizzate a mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare stabilendo la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime.
Nello specifico, ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ad adottare – limitatamente agli stanziamenti relativi al 2020, e nel rispetto del limite delle risorse individuate con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016 – uno o più decreti, ai sensi dell’art. 21, co. 5, della stessa legge, volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito di imposta, le disposizioni applicative utili per stabilire l’entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna ai sensi dello stesso decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016.
Ha disposto, inoltre, che, qualora dall’attuazione di quanto previsto derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’art. 89 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), che, a tal fine, sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Infine, ha stabilito che a scopi di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi e i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva previsti dagli artt. 23-27 della L. 220/2016, nonché i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsti dall’art. 28 della stessa legge.
In attuazione, per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva è intervenuto il D.I. 8 luglio 2020.
Successivamente, è intervenuto il D.I. 30 novembre 2020, n. 545, che, oltre modificare il D.I. 8 luglio 2020, ha introdotto disposizioni per i settori della distribuzione cinematografica e dell’esercizio cinematografico.
Da ultimo, l’efficacia delle cui misure di cui al D.I. 8 luglio 2020 è stata prorogata (dal 31dicembre 2020) al 31 gennaio 2021 dall’art. 7, co. 4, del D.L. 183/2020.
Infine, il comma 584 – in accordo con quanto previsto dall’art. 17, co. 12, della L. 196/2009, in materia di copertura finanziaria delle leggi – dispone che il Ministro dell'economia delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal comma 583.
In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, si provvede mediante riduzione del più volte citato Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.
Commi 585-588
(Istituto Luce Cinecittà S.p.A.)
585. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Istituto Luce Cinecittà Srl è trasformato nella società per azioni Istituto Luce Cinecittà Spa, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà Srl alla medesima data.
586. Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
587. L'Istituto Luce Cinecittà Spa è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, designato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e tre, uno dei quali con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
588. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui al comma 585, il capitale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura dell'Istituto Luce Cinecittà Srl alla data del 31 dicembre 2020. Per l'anno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa di un importo pari a 10 milioni di euro.
I commi da 585 a 588 prevedono la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni (detenute dal MEF) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre, la disposizione in esame disciplina la composizione del consiglio di amministrazione ed autorizza un aumento di capitale pari a 10 milioni di euro nel 2021.
Il comma 585, stabilendo la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Luce Cinecittà, specifica che essa subentri in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà s.r.l alla data del 1° gennaio 2021. Ai sensi del comma 586, le azioni sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), d'intesa con il MEF medesimo.
Il comma 587 prevede che i cinque membri consiglio di amministrazione della S.p.A. siano designati nel modo seguente:
§ il membro con funzioni di Presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;
§ un membro è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
§ tre membri sono designati Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo; uno di questi ricopre la funzione di Amministratore delegato.
Il comma 588 assegna alla S.p.A. (al 1° gennaio 2021) un capitale pari al netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura della Istituto Luce S.r.l. al 31 dicembre 2020, autorizzando al contempo il MEF ad incrementare tale capitale di 10 milioni nel 2021.
In base allo statuto dell'attuale Istituto Luce Cinecittà s.r.l., il capitale sociale è di 20 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione in carica, nominato dall'Assemblea il 12 giugno 2020, è formato da tre membri che possono essere scelti anche tra membri non soci e resta in carica per tre esercizi.
Si ricorda che l'art. 14, co. 6-14, del D.L. 98/2011 (L.111/2001) aveva previsto la costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce-Cinecittà, al fine di salvaguardare le funzioni e le attività svolte fino ad allora da Cinecittà Luce S.P.A. Il Ministero dell'economia e delle finanze assumeva la titolarità della relativa partecipazione, che non poteva formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercitava i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
L'art. 1, co. 331, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato la procedura prevista dall'art. 14, co. 6-14, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) per la liquidazione ed il trasferimento della società Cinecittà Luce S.p.A. alla società Fintecna S.p.A., o ad una società da essa interamente controllata, in particolare anteponendo il trasferimento - che doveva essere effettuato entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 2 marzo 2014) - alla liquidazione.
Si segnala, inoltre, che l'art. 27, co. 3, della L. 220/2016 (recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"), dispone che, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, il Ministero provvede, tra l'altro, alle finalità di cui all'art. 14, co. 10, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), inerente alle risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC). Per le modalità attuative, cfr. il DM n. 341 del 2017.
Si rammenta infine che l'Istituto Luce Cinecittà è nato nel 1924. Conserva nel proprio Archivio oltre 90.000 filmati, dagli anni Dieci agli anni Novanta del Novecento, e oltre 3 milioni di fotografie. L'11 aprile 2018 è stato presentato il portale web dell'Archivio Luce: www.archivioluce.com.
Commi 589-594
(Interventi per la prosecuzione del risanamento
delle fondazioni lirico-sinfoniche)
589. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, continuano ad applicarsi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021, le disposizioni del comma 3 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Le fondazioni di cui al presente comma per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
590. Alla procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, possono accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano già presentato un piano di risanamento ai sensi del medesimo articolo 11, nonché dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le fondazioni interessate possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e le linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni di euro e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere superiore alla quota di 20 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse si applicano le disposizioni del comma 7 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente alla data del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere alla data del 31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia stato approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
591. Ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei commi 589 e 590 del presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
592. Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 589 del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590 del presente articolo. Il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al citato articolo 11, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 91 del 2013. A supporto delle attività del commissario straordinario, la Direzione generale spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attività, entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori dodici mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario straordinario siano prorogate fino al 31 dicembre 2023.
593. Ai fini dell'attuazione dei commi da 589 a 592 è autorizzata una spesa pari a 40,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
594. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma 592 del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo.
I commi da 589 a 594 recano interventi volti a consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare:
- differiscono al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che hanno già presentato il piano di risanamento;
- consentono la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni, stabilendo per le medesime il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario;
- prorogano al 31 dicembre 2022 – ovvero, con riferimento ai nuovi piani di risanamento, al 31 dicembre 2023 – il termine per l’esercizio delle funzioni del Commissario straordinario nominato per il risanamento.
Ai fini indicati, si autorizza la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che per le fondazioni lirico-sinfoniche[182] che si trovassero nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del d.lgs. 367/1996, o fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione, ovvero non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi, l’art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) aveva previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento. Tra i contenuti inderogabili del piano era stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.
Il piano doveva essere presentato ad un Commissario straordinario, appositamente nominato (v. infra), e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l’esercizio 2016. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione. In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.
Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1. La dotazione del fondo di rotazione era stata inizialmente fissata a € 75 mln per il 2014.
Successivamente, l’art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali e ha incrementato, per il 2014, di € 50 mln il fondo di rotazione. Inoltre, ha previsto che le Agenzie fiscali potevano ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avessero presentato i piani di risanamento.
Ancora dopo, l’art. 1, co. 355, della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015) aveva prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) – di un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Il successivo co. 356 ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al fondo di rotazione, allo scopo incrementato di € 10 mln per il 2016, stabilendo che quelle interessate potevano presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni dell’art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento[183]. In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.
Nel prosieguo, l’art. 24 del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il (termine originario) 2018. Tale termine è, poi, stato prorogato dapprima al 2019 (art. 1, co. 323, della L. di bilancio 2018-L. 205/2017) e successivamente al 31 dicembre 2020 (art. 7, co. 1, primo periodo, e 3-bis, del D.L. 162/2019-L. 8/2020).
Il monitoraggio semestrale dello stato di attuazione dei piani di risanamento è stato affidato dall’art. 11, co. 3, lett. b), del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) al Commissario straordinario. Da ultimo, il 24 novembre 2020 è stata pubblicata la seconda relazione semestrale 2020 relativa al periodo gestionale di riferimento primo semestre 2020, che, ricordato che il percorso di risanamento riguarda 9 delle 14 Fondazioni (Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio musicale fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona), ha fatto presente, in particolare, che, il percorso di risanamento virtuosamente seguito nell’ultimo quinquennio è stato interrotto bruscamente dall’irrompere della pandemia da COVID-19, anche se, alla chiusura dei dati relativi al primo semestre 2020, nonostante i lunghi periodi di inattività, le fondazioni non mostravano ancora una condizione di severa sofferenza: ciò, per effetto della concomitante contrazione delle voci di costo più significative – quali, quelle relative al personale e alle produzioni artistiche –, della tenuta della contribuzione pubblica e dell’intervento della legislazione emergenziale di sostegno.
Cionondimeno, l’effetto determinato dalla pandemia potrà essere assorbito e superato medio tempore solo con un piano nazionale di “recovery” che possa potenziare le azioni di risanamento e rilancio delle fondazioni nei prossimi anni.
In ogni caso, per tutta la stagione 2021 le fondazioni devono procedere alla redazione di veri e propri “piani di contingenza”, applicando il massimo rigore sia nella gestione economica che in quella finanziaria e perseguendo piani di attività a bassissimo rischio. Al contempo, dovranno elaborare un piano strategico di breve-medio periodo.
Infine, per le ragioni esposte, la relazione sollecitava a differire il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio economico e finanziario.
Per ulteriori dettagli sui contenuti dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), si veda infra.
Piani di risanamento
Il comma 589 prevede che, per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della legge, avevano presentato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), e dell’art. 1, co. 355 e 356, della L. 208/2015, continuano ad applicarsi, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno 2021, le previsioni – di cui all’art. 11, co. 1 (e non co. 3, come indicato nel testo) del D.L. 191/2013 – relative ai contenuti inderogabili degli stessi piani, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei medesimi e nelle loro successive integrazioni.
Per le stesse fondazioni differisce, inoltre, (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico (che, come si è visto, a legislazione vigente dovrebbe essere raggiunto annualmente) e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, disponendo che, in assenza di tale raggiungimento nel termine indicato, le stesse sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
La relazione illustrativa all’A.C. 2790 faceva presente che il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario alla data del 31 dicembre 2020 era stato oggettivamente impedito dalle misure emergenziali adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.
Il comma 590 riguarda le 5 fondazioni lirico-sinfoniche che, alla medesima data di entrata in vigore della legge, non avevano presentato un piano di risanamento in base alle disposizioni pregresse. In particolare, dispone che le stesse possono presentare, entro 90 giorni dalla stessa data di entrata in vigore della legge, un piano di risanamento per il triennio 2021-2023, predisposto secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) e dalle linee guida conseguentemente adottate (v. ante). Al riguardo, specifica che, ai fini della redazione del piano, si fa riferimento, per la rinegoziazione e ristrutturazione del debito e per la riduzione della dotazione organica, al debito e alla dotazione organica esistenti al 31 dicembre 2019.
Per l'attuazione di quanto illustrato, lo stesso comma 590 dispone che il fondo di rotazione è incrementato, per l'anno 2021, di € 40 mln e che il finanziamento attribuibile a ciascuna fondazione non può essere superiore a € 20 mln. Prevede, altresì, che, per l’erogazione delle risorse, si applicano le disposizioni di cui al co. 7 dello stesso art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).
Per l’erogazione delle risorse originariamente previste per il fondo di rotazione, il richiamato art. 11, co. 7, ha previsto che il commissario straordinario doveva predisporre un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale dovevano essere indicati, tra l'altro, il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non avesse adempiuto nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme doveva essere subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni, di contratti conformi al contratto tipo.
Infine, prevede che le fondazioni in questione devono raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l’esercizio finanziario 2023. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti, ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
In argomento, si ricorda che l’art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016 (L. 160/2013) ha previsto la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione – che dovevano essere adottati entro il 30 giugno 2017, ma che non sono finora intervenuti – dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi.
In particolare – nel testo come modificato dall’art. 7, co. 1-bis, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) –, ha previsto che tra i criteri da seguire per la revisione vi era l’individuazione dei requisiti che dovevano essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, “alla data del 31 dicembre 2020” – termine che non è stato prorogato –, al fine dell'inquadramento di tali enti come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità. Fra i requisiti dovevano essere previsti il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, la capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno delle attività, la realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, il livello di internazionalizzazione, la specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana.
L'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato si applicherebbe alle sole fondazioni lirico-sinfoniche.
Il comma 591 dispone che, ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all’art. 182-ter del R.D. 267/1942, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei co. 1 e 2 si applica quanto disposto dall’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).
L’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto che le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del R.D. 267/1942[184] anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), corredati di tutti gli atti indicati al co. 2 del citato art. 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei piani di risanamento, ancorché non abbiano proposto il piano propedeutico al concordato preventivo (di cui all’art. 160 del medesimo R.D.).
Commissario straordinario per il risanamento
Il comma 592 proroga le funzioni del Commissario straordinario (dal 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che li hanno già presentati, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati.
L’incarico è conferito con le modalità di cui all’art. 11, co. 3 e 5, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).
A sua volta, il comma 594 conferma che gli oneri per il compenso del Commissario straordinario sono posti a carico del bilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590.
Al riguardo, si ricorda che in base all’art. 11, co. 3 e 5, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), il Commissario straordinario è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fra persone che abbiano comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Con il medesimo decreto è stabilito il compenso, nel limite massimo nel limite massimo di € 50.000 annui per la parte fissa e di € 50.000 annui per la parte variabile (art. 15, co. 3, D.L. 98/2011-L. 111/2011), a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento, nonché la durata dell'incarico.
Su questa base, con D.I. 17 gennaio 2014 era stato nominato Commissario straordinario l'ing. Francesco Pinelli, per la durata di un anno, a decorrere dal 22 novembre 2013. L'incarico era poi stato prorogato senza soluzione di continuità fino al 20 dicembre 2015.
Successivamente, l’art. 1, co. 357, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) aveva differito le funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la prosecuzione dei percorsi di risanamento già avviati e di procedere all’approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento.
Su questa base, con D.I. 42 del 22 gennaio 2016 era stato nominato Commissario straordinario, con decorrenza dal 1 febbraio 2016, per la durata di un anno, l'avv. Gianluca Sole.
L’incarico all'avv. Sole è poi stato prorogato, senza soluzione di continuità, prima, con D.I. 180 del 14 aprile 2017, fino al 31 dicembre 2017, poi con D.I. 104 del 15 febbraio 2018, fino al 31 dicembre 2018.
Successivamente, a seguito della ulteriore proroga delle funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2020 prevista dall’art. 1, co. 602, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), l’incarico all’avv. Sole era stato confermato fino alla stessa data con D.I. 143 del 12 marzo 2019.
Da ultimo, con D.I. 33 del 12 gennaio 2021 – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione – è stato nominato il nuovo Commissario straordinario.
Il comma 592 dispone, altresì, che, a supporto delle attività del Commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001[185], a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti, ovvero nella pianificazione strategica della loro attività.
Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite di spesa complessivo di € 100.000 annui, per la durata massima di 24 mesi, e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori 12 mesi nel caso in cui le funzioni del Commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023.
Mutatis mutandis, tale possibilità è stata prevista per la prima volta, per la durata massima di 24 mesi, dal già citato art. 1, co. 357, della L. 208/2015[186] e, in seguito, per la durata massima di 12 mesi, dal già citato art. 1, co. 602, della L. 145/2018[187]. Entrambe le disposizioni avevano stabilito il conferimento al massimo di 3 incarichi di collaborazione (limite che non si riscontra nella disposizione in commento) e ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale (ambito di operatività non previsto dalla disposizione in commento).
Il conferimento degli incarichi era stato previsto nel limite di spesa di € 75.000 annui, a valere su corrispondente riduzione del FUS.
Da ultimo, l’art. 24, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) aveva previsto la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale in questione[188], autorizzando la spesa di € 25.000, a valere su corrispondente riduzione del FUS[189].
La relazione tecnica all’A.C. 2970 faceva presente che, alla luce dell’esperienza, si era ritenuto necessario eliminare il vincolo numerico degli esperti, per consentire una maggiore flessibilità nella determinazione del numero di professionisti chiamati a supportare il Commissario. Faceva, inoltre, presente che si era ritenuto di elevare il limite di spesa entro cui conferire gli incarichi, in considerazione della complessità e della gravosità del lavoro da svolgere.
In attuazione di tale previsione, con circolare n. 26 del 25 gennaio 2021 la Direzione generale Organizzazione – dando seguito a quanto richiesto dalla Direzione generale spettacolo con nota prot. 940 del 21 gennaio 2021 - ha avviato un interpello, rivolto al personale della medesima Direzione generale Spettacolo per l’individuazione di 3 unità di area III da destinare ad attività di supporto al Commissario straordinario per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2022. Le candidature devono pervenire entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
Autorizzazione di spesa
Il comma 593 autorizza la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l’attuazione di quanto previsto dai commi da 589 a 592.
Commi 595-597
(Disposizioni in materia di strutture ricettive)
595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
596. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.
597. All'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute »;
b) i commi 5 e 6 sono abrogati;
c) al comma 7, dopo le parole: « strutture ricettive, » sono inserite le seguenti: « i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, » e le parole: « il codice identificativo » sono sostituite dalle seguenti: « i codici di cui al comma 4 ».
Il comma 595 prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le suddette disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Il comma 596 abroga il comma 3-bis dell'articolo 4 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).
La disposizione che qui si abroga aveva demandato a un regolamento governativo la definizione dei criteri in base ai quali l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al TUIR (DPR n. 917/1986), avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.
Il comma 597 novella in varie parti l'articolo 13-quater del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019).
L’articolo 13-quater reca norme volte a contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo.
In primo luogo si stabilisce che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono tramessi ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno a fini di monitoraggio. Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle entrate.
I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
Si ricorda che l’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha esteso il regime della cd. cedolare secca anche alle locazioni brevi. In particolare, si può optare per l’applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se i contratti sono stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. È dettata una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all’atto dell’accredito, a titolo di acconto o d’imposta, a seconda che sia stata effettuata o meno l’opzione per la cedolare secca.
Il comma 5-bis dell’articolo 4 sopra richiamato prevede che gli intermediari non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono all’obbligo di ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo di ritenuta, in qualità di responsabili d’imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973).
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017 ha chiarito le modalità di effettuazione della ritenuta da parte degli intermediari, nonché le modalità di adempimento degli obblighi informativi (che riguardano nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile).
Il comma 1 dell’articolo in esame aggiunge un periodo alla fine del comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, volto a chiarire le conseguenze in caso di assenza di nomina del rappresentante fiscale da parte dell’intermediario non residente privo di stabile organizzazione in Italia.
In tal caso gli intermediari residenti nel territorio dello Stato, appartenenti allo stesso gruppo degli intermediari non residenti, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, di sublocazione, nonché dei contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.
Il comma 2 prevede che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, siano forniti dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno. Inoltre tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (ai sensi del richiamato articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) ai fini dell’analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali.
Il comma 3 affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il compito di individuare i criteri, i termini e le modalità per l’attuazione delle predette disposizioni in tema di trasmissione e utilizzo dei dati sulle generalità dei soggetti alloggiati. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
Il comma 4, per migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono stabiliti:
a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
c) le modalità per la messa a disposizione delle informazioni contenute nella banca dati agli utenti e alle autorità preposte ai controlli e per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.
Il comma 6 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in parola, sentiti il Direttore dell’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di definire le modalità applicative per l’accesso da parte dell’Agenzia delle entrate ai dati relativi al predetto codice identificativo.
Ai sensi del comma 7, i titolari delle strutture ricettive ovvero i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione il richiamato codice identificativo.
L’inosservanza delle disposizioni sulla pubblicazione del codice (comma 8) comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
Ai sensi del comma 9, agli oneri derivanti dalla realizzazione della banca dati, pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
A fronte di tale disciplina vigente,
a) si sostituisce il comma 4 (lettera a)).
Il nuovo comma 4 istituisce, a fini di tutela dei consumatori, presso il MIBACT una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/2017), identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al MIBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame, sono stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.
b) Si abrogano i commi 5 e 6 (lettera b));
Il co. 5 ha demandato a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la definizione: a) delle norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati; b) delle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati; c) delle modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; d) dei criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.
Il co. 6 ha, come già ricordato, previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, fossero definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.
c) Si novella il comma 7 (lettera c)), inserendo tra coloro che sono tenuti a pubblicare i codici identificativi degli immobili nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo.
Nella formulazione vigente, il comma 7 dell'art. 13-quater prevede che i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.
Si segnala che una disposizione corrispondente ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame era stata introdotta nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (AS 1925), mediante approvazione dell'emendamento 77.62 (testo 3), lettera b), capoverso comma 3-bis, nella seduta n. 334 del 2 ottobre 2020 della 5ª Commissione permanente del Senato.
Nella seduta n. 260 del 5 ottobre 2020, in sede di discussione nell'Assemblea del Senato dell'AS 1925, la Presidenza del Senato ha quindi dichiarato improponibili le disposizioni del maxiemendamento presentato dal Governo che riproducevano il contenuto, tra gli altri, dell'emendamento 77.62, limitatamente al comma 3-bis.
Comma 598
(Servizi per lo stazionamento delle navi da diporto)
598. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento » sono soppresse.
Il comma 598, relativo ai servizi per lo stazionamento delle navi da diporto, estende ai servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento, la qualifica di strutture ricettive all'aria aperta.
Il comma in questione interviene con alcune modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n.133 del 2014 che disciplina i Marina Resort.
In particolare, la norma prevede l'inclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento delle imbarcazioni da diporto al regime previsto per le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che sono considerate, in base alla normativa vigente, strutture ricettive all'aria aperta.
599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.
602. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « imprese turistico-ricettive » sono inserite le seguenti: « , le agenzie di viaggio e i tour operator » e le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».
603. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « le imprese turistico-ricettive, » e dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 ».
604. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
I commi da 599 a 604 recano un complesso di agevolazioni finanziarie e fiscali per il settore turistico.
I commi 599-601 esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l’apposito Fondo di ristoro per i comuni.
Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator.
Il comma 603 rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente, il comma estende la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi le imprese turistico-ricettive, genericamente intese.
Il comma 604 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge Agosto in ragione dell’attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021
In primo luogo, come anticipato, il comma 599 esenta dalla prima rata dell’IMU - imposta municipale propria dovuta nel 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.
Si tratta in particolare dei seguenti immobili:
a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Le disposizioni introdotte si applicano in seno al cd. Temporary Framework per gli aiuti di Stato in corso di pandemia (vedi il sito web della documentazione parlamentare) (comma 600).
In ragione dell’emergenza sanitaria ed economica, i provvedimenti d’urgenza emanati dal Governo hanno disposto determinate esenzioni dal pagamento dell’IMU dovuta nel 2020 per i settori maggiormente colpiti dalla crisi.
In particolare, l’articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha abolito la prima rata dell'IMU 2020, quota-Stato e quota-Comune, per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come di immobili classificati nella categoria catastale D2, vale a dire agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. L’agevolazione opera anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Successivamente l’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto) ha esentato dal pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 i predetti immobili già esentati dalla prima; ha poi disposto l’esenzione dalla sola seconda rata IMU 2020 dovuta sugli immobili - rientranti nella categoria catastale D3 - destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il decreto Agosto ha inoltre specificato che l’esenzione dalla seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2) si applica anche alla prima rata già esentata per effetto dell'articolo 177 sopra menzionato. Il medesimo provvedimento prevede poi, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea.
Si ricorda al riguardo che il decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. Ristori) ha disposto:
- all’articolo 9, l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento;
- all’articolo 9-bis, l’estensione della cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute;
L’articolo 9-ter del predetto decreto Ristori ha chiarito che l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2020 disposta dai decreti-legge emergenziali trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione (non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione).
Il comma 601 eleva dunque di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione dell’apposito Fondo di ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU connesse alla pandemia, istituito dall’articolo 177 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) e successivamente incrementato dai provvedimenti emergenziali.
Alla ripartizione dell’incremento si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 2 marzo 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) tenuto conto degli effettivi incassi dell’anno 2019.
Tale Fondo di ristoro, si rammenta, è stato istituito dal decreto Rilancio con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione della prima rata dell’IMU 2020.
La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del decreto Agosto, che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo, nonché, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’abolizione dell’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022.
Il menzionato decreto-legge Ristori ha incrementato ulteriormente detto Fondo:
- l’articolo 9, comma 3 ha previsto un incremento di 112,7 milioni di euro per l'anno 2020;
- l’articolo 9-bis ha ulteriormente integrato le relative risorse, di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020.
Per il riparto delle risorse del Fondo autorizzate dall’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020, destinate al ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'IMU 2020, è stato adottato il D.M. interno 22 luglio 2020, che ha provveduto al riparto di 74,90 milioni, corrispondenti alla dotazione del Fondo come prevista nel testo originario del decreto-legge n. 34/2020, poi incrementata, nel corso dell’iter parlamentare, a 76,55 milioni.
Al riparto delle ulteriori risorse del Fondo autorizzate dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020, per un importo di 87,60 milioni di euro (comprensivo della dotazione di 1,65 milioni di euro non distribuita con il precedente DM del 22 luglio) si è provveduto con il D.M. interno 10 dicembre 2020.
Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator.
Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.
L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) introduce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento per l'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento). Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. L’agevolazione è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai sensi dell’articolo 122 del medesimo decreto Rilancio, i soggetti beneficiari possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Lo stesso articolo 28 prevede che per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%. Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019, le percentuali sono stabilite al 20% (contratti di locazioni) e al 10% (contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda).
Il decreto-legge Ristori (articolo 8) stabilisce che alle imprese operanti in alcuni settori (di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1) coinvolti dalle ulteriori restrizioni previste dalle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal sopra citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 anche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. Tale agevolazione spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Il comma 603 rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti.
Contestualmente, il comma estende la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi le imprese turistico-ricettive, genericamente intese.
Il Fondo è stato istituito presso il MIBACT, dall’articolo 182, comma 1 del D.L. 34/2020. Inizialmente, il fondo è stato finalizzato al sostegno delle guide e gli accompagnatori turistici (attraverso contributi a fondo perduto) e dotato di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità di riparto sono state demandate ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Il successivo D.L. n. 104/2020, all’articolo 77, ha esteso la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi anche le guide e gli accompagnatori turistici, e lo ha rifinanziato, portando la sua dotazione a 265 milioni di euro per l’anno in corso.
L’art. 5, co. 2 del D.L. n. 137/2020 ha incrementato il Fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020.
Il successivo D.L. n. 157/2020, art. 12, co. 2, ha esteso la platea dei beneficiari del Fondo alle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti e l’ha rifinanziato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Quanto alla normativa attuativa della misura, si rinvia al sito istituzionale del MIBACT.
Il comma 604 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge “Agosto” (articolo 79, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020), in ragione dell’attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021.
L’articolo 79 menzionato riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014. L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all’aria aperta.
Commi 605-607
(Promozione turistica del territorio attraverso
manifestazioni sportive)
605. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni.
606. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605.
607. Per le finalità di cui al comma 605 del presente articolo, all'articolo 9, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara ».
I commi 605-607 recano disposizioni finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del territorio italiano attraverso manifestazioni sportive. Sono inoltre disciplinate le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le competizioni su strade e aree pubbliche che interessano più regioni.
A tal fine, il comma 605 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di € 0,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, da destinare all’erogazione di contributi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023, le risorse sono appostate sul cap. 2086.
Il comma 606 dispone che le modalità di riparto delle risorse del Fondo devono essere definite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
Infine, con riferimento alla regolamentazione delle competizioni sportive (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che si svolgono su territori di più regioni, il comma 607, attraverso una modifica all’articolo 9, comma 1, del Codice della strada, prevede che, in tal caso, l'autorizzazione sia rilasciata dalla regione in cui parte la manifestazione, mentre le altre regioni interessate devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di svolgimento della gara.
Commi 608-610
(Misure a sostegno della filiera della stampa)
608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:
« 1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».
609. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.
610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.
I commi 608-610 dispone il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari; del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale.
In particolare, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.
A tal fine il comma 608 introduce un nuovo comma l-quater all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
L’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato, tra l’altro, la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Nello specifico, il comma 1 ha previsto prevede che, per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 sono stati stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato (cd. regime de minimis).
Il comma 1-bis (inserito dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 59 del 2019) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Da ultimo, il comma 1-ter (inserito dall’articolo 98 del decreto legge Cura Italia, n. 18 del 2020 e modificato dall’articolo 96 del decreto legge Agosto, n. 104 del 2020) ha stabilito che l'importo del credito d’imposta sia commisurato al valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il 75% dei soli investimenti incrementali), entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all’illustrato comma 1-ter, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, che ha stabilito le modalità e i criteri di attuazione del credito d’imposta in commento.
Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 1 della L. 198/2016. Esso è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM. La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.
Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il comma 609 proroga - per gli anni 2021 e 2022 – il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole).
I commi 806-809 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) hanno introdotto un’agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. Essa si estende a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però gli unici punti vendita nel comune considerato (come identificati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001).
L'articolo 1, comma 393, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha esteso il credito d'imposta anche nei casi in cui l’attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Il credito d’imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di 13 milioni di euro e di 17 milioni. A ciascun esercente il credito d’imposta spetta nel limite di 2000 euro all’anno. Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione (comma 807 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019).
Il comma 808 rimanda la definizione delle modalità attuative a un D.P.C.M. (poi emanato come D.P.C.M. 31 maggio 2019), anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, nonché alla definizione di eventuali altre spese da ammettere al credito d’imposta. Il comma 809 reca le norme di copertura:
a) 13 milioni di euro nell’anno 2019 e 4 milioni di euro nell’anno 2020 a valere sul il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (per la quota Presidenza del Consiglio dei ministri);
b) 13 milioni di euro nell’anno 2020 a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito di imposta previsto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 63 del 2012 in materia di modernizzazione del sistema di distribuzione dei giornali e tracciabilità delle vendite; il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, è ridotto di 13 milioni di euro per il 2020.
Da ultimo, il citato articolo 98 del decreto legge Cura Italia (comma 2) ha ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo della misura attraverso:
l'incremento dell'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario da 2.000 a 4.000 euro per l'anno 2020;
l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
l'estensione del credito d'imposta, per l'anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Il comma 609 estende quindi il credito d’imposta al 2021 e 2022, alle condizioni e con le modalità illustrate, per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, nel limite di spesa annuale di 15 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, il tetto di spesa per il 2020, pari a 17 milioni di euro, è stato riproporzionato per il biennio 2021-2022 sulla base delle domande pervenute con riferimento all’anno in corso. Secondo i primi dati elaborati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per l’anno 2020 sono pervenute 5.120 domande (di cui 4.081 da parte di edicole, 1.017 da punti vendita non esclusivi e 22 da distributori), per un totale del credito concedibile (applicando il limite individuale di 4mila euro) pari a 13.147.040 euro.
Alla copertura dell'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del citato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto il Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Il comma 610 estende al 2021 e al 2022 il credito d'imposta per i servizi digitali introdotto dall'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio).
Si ricorda che l’articolo 190 citato ha riconosciuto, per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, - quale misura di sostegno fiscale a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 - un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di € 8 mln.
Il beneficio è concesso, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato (regime de minimis), a seguito di istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, vale a dire nell’esercizio di competenza.
Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. In particolare, esso non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici e si può utilizzare esclusivamente in compensazione.
Sulla disciplina dei contributi diretti all’editoria, si veda il tema web Interventi per l’editoria, curato dal Servizio Studi della Camera.
Si prevede inoltre la revoca nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
Il comma 7 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.
Il credito d’imposta è quindi riconosciuto, alle condizioni e con le modalità previste, entro il limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.
Agli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1 778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
612. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 613.
613. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 612 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 612.
I commi 612 e 613, istituiscono un bonus aggiuntivo, per un importo massimo di 100 euro, rispetto al voucher per l’acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti, precisando i presupposti e la definizione delle modalità di erogazione del beneficio.
In particolare il comma 612 prevede che il contributo sia assegnato ai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 20.000 euro, ammessi alla fruizione dei voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020.
Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2020, n. 243, contiene la prima parte del piano voucher rivolta alle famiglie meno abbienti (con ISEE inferiore ai 20.000 euro) e diretta ad assicurare uno sconto massimo fino a 500 euro sul canone del servizio a banda ultralarga per un periodo di 12 mesi. Oltre a tale scopo lo sconto può essere utilizzato per acquistare (unitamente ai servizi di connessione) anche un tablet o un personal computer. Il contratto deve essere stipulato per la massima velocità di connessione disponibile per l'unità immobiliare e deve comunque assicurare una connessione ad almeno 30 Mbps. Le risorse previste per tale forma di sostegno alla domanda sono pari a 204 milioni di euro, finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020 di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 agosto 2017, n. 71.
Lo scopo dell’intervento è quello di sostenere l’accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022. In ragione di ciò il medesimo comma 612 indica in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il tetto di spesa per l’erogazione del beneficio.
Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 613.
Il comma 613 prevede che a fini dell’attribuzione del contributo si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, sopra ricordato, precisando tuttavia che ulteriori disposizioni applicative del comma 5 potranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.
Il decreto ministeriale del 7 agosto 2020 prevede, ai fini della fruizione del contributo ivi indicato, che il beneficiario presenti presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati in un apposito elenco, disciplinato dall'articolo 6 del medesimo decreto, un’apposita richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo. L'operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel
Italia S.p.a., soggetto attuatore delle disposizioni concernenti i voucher per la connettività, gli elementi identificativi del richiedente e dell’offerta del servizio (ed eventualmente del computer o del tablet) incluso nell’offerta. L'operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad internet presso l'unità abitativa del beneficiario, trasmette, tramite il portale di cui all'art. 6, il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del tablet o del personal computer, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi a tal fine di Infratel Italia S.p.A., procede alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle offerte commerciali dei fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti. I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei quali venga accertata l'insussistenza dei requisiti decadono dal beneficio loro riconosciuto.
Commi 614 e 615
(Bonus TV 4.0)
614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.
615. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrate dal comma 614 del presente articolo. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità di cui alla citata lettera c) del comma 1039, come integrate dal comma 614 del presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.
I commi 614-615 assegnano 100 milioni di euro per il 2021, costituente limite di spesa, al fine di finanziare il contributo per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205, finalizzandolo non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete.
La finalità dell’intervento è quella di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (comma 614).
L’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205 prevede un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ed i connessi costi di erogazione assegnando 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022. In attuazione della citata disposizione è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 che ha definito le modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2. Il decreto citato prevede l’assegnazione di un buono di un valore massimo di 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, per l’acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.
L’articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 prevede che a partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.
Per approfondimenti sul cambio di tecnologia per le apparecchiature televisive si veda il paragrafo “il cambio di tecnologia degli apparecchi televisivi” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.
Le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi previsti dal citato articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai fini previsti dalla disposizione in commento, sono definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 615).
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023, le ulteriori risorse sono appostate sul cap. 7595 (tabella 2 Ministero dello sviluppo economico) che passa da 25 a 125 milioni di euro per il 2021.
Commi 616-619
(Destinazione delle entrate a titolo di canone
di abbonamento alla televisione)
616. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate:
a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel predetto Fondo confluiscono, altresì, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;
b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.
617. Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
618. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.
619. A decorrere dal 1° gennaio 2021:
a) il comma 292 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014;
b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati;
c) al comma 163 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».
I commi da 616 a 619 prevedono un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla televisione, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di € 110 mln annui al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che – rispetto alla previsione della L. 488/1999 (art. 27, co. 8, primo periodo), in base alla quale alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo doveva essere attribuito per intero il canone di abbonamento alla radiotelevisione, ad eccezione della quota pari all’1% già spettante all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia[190] – l’art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto la riduzione di € 150 mln per il 2014 degli introiti del canone da attribuire alla RAI e l’art. 1, co. 292, della L. di stabilità 2015 (L. 190/2014), inserendo un secondo periodo nel co. 4 dell’art. 21 dello stesso D.L. 66/2014, ha previsto, dal 2015, la riduzione del 5% dei medesimi introiti da attribuire alla stessa RAI.
In seguito, con l’introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone operata dall’art. 1, co. 152 e ss., della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015), che hanno previsto l’addebito dello stesso, suddiviso in 10 rate mensili, nelle fatture elettriche, è stato stabilito che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) dovevano essere destinate in parte alla RAI, in parte all'Erario per varie finalità.
Nello specifico, l’art. 1, co. 160, della L. 208/2015 – come modificato, in particolare, dall’art. 1, co. 90, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) e, da ultimo, dall’art. 1, co. 356, della L. di bilancio 2020 (L. 160/2019) – aveva disposto che, dal 2017, il 50% del c.d. extra gettito era riversato all’Erario per essere destinato: fino ad un importo massimo di € 125 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1, L. 198/2016), nel quale, in base allo stesso art. 1, co. 162, confluivano anche le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale; al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 1, co. 431, L. 147/2013).
Aveva disposto, altresì, l'assegnazione alla RAI della restante quota del c.d. extra-gettito e che le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità[191] erano attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.
Aveva disposto, infine, che le somme non impegnate in ciascun esercizio potevano esserlo in quello successivo.
Per completezza, si ricorda che, a partire dall’introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone, è stata avviata una progressiva riduzione dell’importo dovuto per uso privato. In particolare, l’importo annuo del canone RAI per uso privato è stato definitivamente fissato in € 90 dall’art. 1, co. 89, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018).
Sempre per completezza, si ricorda che, oltre alle risorse provenienti dal canone, l’art. 1, co. 101, della stessa L. di bilancio 2019 ha riconosciuto alla RAI un contributo di € 40 mln annui, per il 2019 e il 2020, per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale[192].
La relazione illustrativa all’A.C. 2790 faceva presente che, dopo 4 anni di applicazione della normativa introdotta dalla L. di bilancio 2016, il livello complessivo delle entrate derivanti dal versamento del canone può ormai considerarsi stabilizzato a poco meno di € 2 mld annui. Sottolineava, quindi, che era ormai da ritenersi superato il meccanismo di assegnazione delle risorse previsto dall’art. 1, co. 160-162, della L. 208/2015.
Il comma 619, lett. b) abroga, pertanto, dal 1° gennaio 2021, l’art. 1, co. 160-162, della L. 208/2015, mentre il comma 616 dispone, che, dalla medesima data, le entrate derivanti dal versamento del canone RAI sono destinate:
a) quanto a € 110 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Al medesimo Fondo continuano a confluire anche le risorse relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;
b) per la restante quota, alla RAI, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.
In base ai commi 617 e 618, le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo e il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.
Conseguentemente alle nuove previsioni sulla destinazione delle entrate derivanti dal versamento del canone, il comma 619, lett. a), abroga, dal 1° gennaio 2021, il co. 292 dell'art. 1 della L. 190/2014 che, come si è visto, aveva disposto, dal 2015, la riduzione del 5% degli introiti derivanti dal canone da attribuire alla RAI.
Infine, il comma 619, lett. c), modifica, quale necessario coordinamento, il co. 163 dell’art. 1 della L. 208/2015 (che faceva riferimento al “Fondo di cui alla lett. b) del co. 160”, ossia al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione).
Commi 620 e 621
(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale;
Piattaforma per il tracciamento dei contatti)
620. All'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1 ».
621. Per l'anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I commi 620 e 621 prevedono, rispettivamente:
§ la trasferibilità alle varie amministrazioni pubbliche delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale;
§ l'attribuzione alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e l'innovazione, delle attività tese a far funzionare la piattaforma per il tracciamento dei contatti e l'allerta Covid-19.
Il comma 620 prevede che possano essere trasferite alle amministrazioni pubbliche (quelle elencate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale è richiamato dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale) in tutto o in parte le risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Questo, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo.
Tale Fondo, si ricorda, è stato istituito - con uno stanziamento di 50 milioni per il 2020 - dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020.
La sua ripartizione è prevista avvenire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Essi individuano gli interventi a cui sono destinate le risorse (tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica), secondo la previsione dell'articolo 239 citato al comma 2 - il quale viene qui novellato, onde prevedere che i medesimi atti procedano altresì al trasferimento delle risorse del Fondo alle amministrazioni pubbliche.
I decreti del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 5 ottobre 2020 e del 26 novembre 2020 recano, rispettivamente, il riparto ed il secondo riparto del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui al citato art. 239 del decreto-legge n. 34.
Secondo la previsione dell'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020, il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di:
§ una "strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali;
§ la diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;
§ la realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), recate dai seguenti articoli: 5 (sistema di pagamento elettronico, attraverso un sistema pubblico di connettività che assicuri una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente), 64 (sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), e 64-bis (accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione), nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.
Si ricorda che varie previsioni in tema di trasformazione digitale sono state dettate dal decreto n. 76 del 2020 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), anche con più stringenti indicazioni circa un obbligo delle pubbliche amministrazioni a rendere servizi digitali,
Il comma 621 attribuisce - per l'anno 2021 - alla competente struttura per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, lo svolgimento delle attività tese ad assicurare lo sviluppo, l'implementazione ed il funzionamento della piattaforma per il tracciamento dei contatti ai fini del sistema di allerta innanzi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
La piattaforma è stata disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, che ha istituito presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare (è la 'app. Immuni').
La piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19.
Il decreto-legge n. 28 ha attribuito al medesimo Ministero della salute (sentito il Garante Privacy), l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
I dati raccolti non possono essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica, e il mancato utilizzo dell'applicazione non comporterà alcuna conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati.
L’utilizzo di applicazione e piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza. Entro tale ultima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
Il decreto-legge n. 28 ha previsto che la piattaforma fosse realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica.
Comma 622
(Contributo ai gestori dell’identità digitale)
622. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su princìpi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale.
Il comma 622 dispone la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021.
A tal fine è prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di un 1 milione di euro per il 2021.
La disposizione è volta ad assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), alla luce delle iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni per dare attuazione dell’art. 24, co. 4, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto-legge semplificazioni) che comportano l’incremento significativo del numero medio di accessi al minuto secondo al sistema.
In proposito si ricorda che l’art. 24 del D.L. 76/2020 (c.d. decreto-legge semplificazioni) prevede che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete.
E da quel termine (28 febbraio 2021) il comma 4 della citata disposizione pone per le amministrazioni il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.
Si ricorda, inoltre, che il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), è costituito da un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte di AGID, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete, nei riguardi di cittadini e imprese. Il dPCM 24 ottobre 2014, adottato a norma dell’art. 64, comma 2 sexies del CAD, definisce le caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese: ai sensi di tale decreto i gestori dell'identità digitale rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, forniscono i servizi necessari a gestire l'attribuzione dell'identità digitale degli utenti, la distribuzione e l'interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l'autenticazione informatica degli utenti.
Attualmente gli identity provider (gestori di identità) accreditati sono nove, il cui elenco è pubblicato sul sito dell'AgID: Aruba, Infocert, Namirial, Lepida, Poste Italiane, Register.it, Sielte, TIM, Intesa. I rapporti tra gestori e Agid sono disciplinati da apposita convenzione.
Il numero di identità SPID rilasciate è consultabile sul sito Avanzamento trasformazione digitale.
La previsione di tale indennità, come richiamato dalla medesima disposizione, si pone in deroga a quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, in base alle cui previsioni (art. 64, co. 2-decies) le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.
Nel contempo si rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), la previsione delle misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi. Il decreto fissa inoltre i criteri di attribuzione dell’indennità ai gestori, basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità gestite, nonché i criteri di comunicazione all’Agid da parte delle singole amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite SPID, a solo scopo statistico. Il decreto è adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
Commi 623-625
(Kit digitalizzazione)
623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.
624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.
625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623.
I commi 623-625, al fine di ridurre il divario digitale, prevedono la concessione a famiglie a basso reddito di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.
Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni (comma 623):
§ almeno un componente della famiglia deve risultare iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria;
§ un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
§ non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile;
§ dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale (comma 624).
Le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (comma 625).
[1] Riguardo alla portata di quest'ultima locuzione, cfr. il seguito della presente scheda.
[2] La condizione non si applica per le proroghe e i rinnovi dei rapporti di lavoro concernenti le attività stagionali. Si ricorda che la medesima condizione si applica - per quanto riguarda la fattispecie di primo contratto di lavoro a termine (fattispecie che è fuori dall'ambito della presente normativa transitoria) - ai fini della stipulazione di un termine di durata (del contratto) superiore a dodici mesi (in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi).
[3] In caso di violazione di tali disposizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
[4] Riguardo a tali limiti e condizioni, cfr. i citati articoli 19 e 21 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni; cfr. altresì il seguito della scheda per quanto riguarda - in merito ai rapporti tra le suddette norme generali e la disciplina transitoria in esame - le interpretazioni seguite dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, durante il periodo di fruizione di ammortizzatori sociali con causale COVID-19, non trovano applicazione le norme (di cui al comma 2 del citato articolo 21 del D.Lgs. n. 81) che richiedono la decorrenza di termini dilatori minimi, prima del rinnovo del contratto a tempo determinato.
[5] Sulla nota è stato acquisito il nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[6] Riguardo ai riferimenti delle suddette norme generali, cfr. supra, in nota.
[7] Si tratta dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
[8] Tali misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto sono previste dall’articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
[9] Di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.
[10] Recante "Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161".
[11] Si ricorda che i limiti di durata della CIGS (in base alla disciplina dell'istituto ridefinita dal D.Lgs. 148/2015) sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo).
[12] Le risorse finanziarie in oggetto erano state stanziate - in favore delle regioni e delle province autonome - per trattamenti anche in deroga di integrazione salariale o di mobilità, ovvero per misure di politica attiva del lavoro. Gli utilizzi richiamati concernono alcune fattispecie di riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga.
[13] In merito a tali norme, cfr. altresì le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 dell'11 gennaio 2019, n. 15 del 1° agosto 2019 e n. 9 del 15 giugno 2020.
[14] A sua volta, l’art. 12 del DPCM 25 gennaio 2008 ha disposto che, ai fini dell’ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l’obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo.
[15] I Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.
[16] In base all’interpretazione seguita costantemente dall’INPS in materia di sgravi contributivi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici - cfr. la circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020, che esclude dall’ambito in oggetto le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (nozione che non ricomprende gli enti pubblici economici) -. Si ricorda che la suddetta circolare n. 105 concerne l'articolo 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il quale disciplina lo sgravio contributivo di cui il comma 306 in esame prevede una possibilità di prosecuzione. Cfr., in merito, infra.
[17] Riguardo al calcolo del beneficio, cfr. infra.
[18] Il messaggio dell'INPS n. 406 del 29 gennaio 2021 specifica che l'effetto di decadenza concerne solo la frazione di periodo (oggetto della domanda) per la quale il termine sia scaduto e che il trattamento può essere quindi concesso con riferimento alla frazione successiva. Riguardo alle modalità di presentazione della domanda, cfr. il medesimo messaggio n. 406.
[19] Si ricorda che la forma del pagamento diretto al dipendente è tassativa nelle richieste del datore di lavoro relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, fatta salva la possibilità di anticipo della prestazione da parte del datore di lavoro per i casi di aziende con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome (cfr. il messaggio dell'INPS n. 3144 del 25 agosto 2020).
[20] Si ricorda che, con riguardo ad una norma precedente in materia, l’INPS ha interpretato tale locuzione come riferita al mese successivo a quello in cui sia cessato l’intervento di integrazione salariale (cfr. la circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020).
[21] Cfr. l’articolo 22-quater, comma 4, e l’articolo 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
[22] Cfr., al riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 78 del 2020.
[23] Come già ricordato, i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.
[24] Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, concerne i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti (anche da parte di coltivatori diretti) con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività retribuita come dipendenti. Per una ricognizione in materia, nonché per la possibilità, per i lavoratori agricoli a tempo determinato (che non rientrino nelle suddette nozioni), di usufruire dei summenzionati trattamenti di integrazione salariale in deroga, cfr. la circolare dell’INPS n. 84 del 10 luglio 2020. Si ricorda altresì che i periodi dei suddetti trattamenti in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo - in sostanza, come detto, lavoratori agricoli a tempo determinato -, sono equiparati a lavoro ai fini del calcolo delle specifiche prestazioni di disoccupazione agricola (comma 1 dell'articolo 22 del D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni).
[25] Cfr. supra, in nota.
[26] Ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 19 del citato D.L. n. 18 del 2020.
[27] Il messaggio dell'INPS n. 406 del 29 gennaio 2021 specifica che l'effetto di decadenza concerne solo la frazione di periodo (oggetto della domanda) per la quale il termine sia scaduto e che il trattamento può essere quindi concesso con riferimento alla frazione successiva. Riguardo alle modalità di presentazione della domanda, cfr. il medesimo messaggio n. 406. Si ricorda che, in base al citato comma 3-bis dell’articolo 19 del D.L. n. 18, le integrazioni salariali (a titolo di trattamento di CISOA) con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga all’articolo 14 della citata L. n. 457 del 1972.
[28] Il messaggio dell'INPS n. 406 del 29 gennaio 2021 specifica che, ai fini in oggetto, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda (di cui all'articolo 2112 del codice civile) e nei casi di lavoratore che passi alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso sia stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
[29] Questi ultimi concernono i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Cfr. anche infra.
[30] Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, i trattamenti di integrazione salariale in deroga (con la causale COVID-19 in oggetto) sono stati concessi secondo un’autonoma disciplina e non sono oggetto dei commi in esame. Per la relativa disciplina, cfr. la novella di cui all'articolo 2, comma 1, del citato D.L. n. 104 del 2020 ed il comma 2 del medesimo articolo 2.
[31] Cfr. il comma 2 dell'articolo 19 e il comma 6 dell'articolo 22 del citato D.L. n. 18, e successive modificazioni, nonché il paragrafo 4 della circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 (anche per quanto riguarda le modalità particolari relative ad alcuni Fondi di solidarietà bilaterali).
[32] Cfr. il comma 3 del citato articolo 19 del D.L. n. 18 nonché il paragrafo 3 della circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020.
[33] Riguardo a tale sospensione, cfr. la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 21 dicembre 2020.
[34] Riguardo a tale nozione, cfr. supra, in nota.
[35] Tale limite temporale concerne il mese di competenza a cui si riferisca la contribuzione (cfr., al riguardo, il messaggio dell'INPS n. 4781 del 21 dicembre 2020, emanato con riferimento al citato articolo 3 del D.L. n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126 del 2020).
[36] In particolare, in conformità con l’interpretazione della circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020 (emanata, come detto, con riferimento al citato articolo 3 del D.L. n. 104 del 2020), l’importo massimo del beneficio è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle suddette ore di fruizione nei mesi di maggio e giugno 2020. Ai fini di tale calcolo, la retribuzione relativa alle suddette ore di fruizione deve essere maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, come specifica il messaggio dell’INPS n. 4254 del 13 novembre 2020, emanato con riferimento al citato articolo 3 del D.L. n. 104.
Per alcune tipologie di contributi escluse dal beneficio, cfr. infra.
[37] Riguardo al calcolo del beneficio, cfr. infra. Riguardo alle modalità di fruizione del beneficio, cfr. anche il citato messaggio dell'INPS n. 4781 del 21 dicembre 2020, emanato con riferimento al suddetto articolo 3 del D.L. n. 104.
[38] Per ulteriori tipologie di contributi escluse dallo sgravio, cfr. la citata circolare dell’INPS n. 105.
[39] Gli interventi di integrazione salariale ammessi in base alla relativa normativa generale (anziché con causale COVID-19) sono pienamente compatibili con l’esonero contributivo in esame, come specifica la citata circolare dell’INPS n. 105.
[40] Si ricorda che, per una precedente fattispecie analoga, l'articolo 12, comma 15, del citato D.L. n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020) aveva specificato che la rinunzia alla frazione di sgravio contributivo ancora non goduta poteva riguardare anche solo una parte dei lavoratori originariamente oggetto della richiesta di sgravio contributivo.
[41] Riguardo ad altre condizioni per la fruizione dell’esonero in esame, derivanti da norme generali, cfr. la citata circolare dell’INPS n. 105.
[42] La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021. Per il testo consolidato (al momento disponibile in lingua inglese), cfr. la presente url.
[43] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
[44] Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".
[45] Ai sensi dell’art. 12, c. 9-11, del D.L. 137/2020.
[46] Ai sensi dell’art. 4, l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo; l’articolo 5 individua invece i criteri attraverso i quali scegliere i lavoratori da licenziare; l’articolo 24 definisce l’ambito soggettivo e dimensionale delle imprese cui si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 5.
[47] Ai sensi dell’articolo 3, il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
[48] Le procedure di cui all’articolo 7, ai fini del licenziamento per giustificato motivo di cui all’art. 3, comportano una comunicazione del datore di lavoro nella quale egli deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La comunicazione prelude ad un tentativo di conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore previa convocazione dalla Direzione territoriale del lavoro: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione .
[49] Ai sensi del predetto articolo 1, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti …una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
[50] Il cambio di denominazione è stato stabilito dall'articolo 1, comma 595, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.
[51] La dotazione originaria per il 2020 era pari a 5 milioni di euro.
[52] Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in base alla procedura prevista dal citato articolo 1, comma 338, della L. n. 205).
[53] Per quanto qui interessa, si tratta dell’assistenza consentita al lavoratore dipendente, pubblico o privato, per parenti o affini entro il terzo grado con handicap grave, purché non ricoverati a tempo pieno, qualora i genitori o il coniuge di questi abbiano compiuto i 65 anni d’età oppure siano a loro volta affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti; in tali casi è consentito al lavoratore un permesso di tre giorni al mese retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
[54] Così come previste dal D.Lgs. 180/1997, il quale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 24, della L. 335/1995, ha definito le modalità esplicative in caso di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
[55] Con riferimento all’accesso ad opzione donna con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018, cfr. la Nota del MIUR 4644/2019 secondo cui tutte le relative domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.
[56] Per ulteriori dettagli cfr. circolare INPS 18/2020.
[57] Per ulteriori dettagli, si veda la circolare INPS 35/2020.
[58] Si ricorda che, in base a tale disciplina, vigevano termini dilatori di decorrenza iniziale (cosiddette finestre), pari in genere a dodici mesi per i lavoratori dipendenti e a diciotto mesi per i lavoratori autonomi rispetto alla data di maturazione dei requisiti per il trattamento (cfr. l'articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni); per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, il termine dilatorio era incrementato (comma 2 citato dell'articolo 12) di un ulteriore mese per coloro che maturavano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturavano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturavano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
[59] Per la situazione di handicap grave, cfr. l'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
[60] Si ricorda che, per il 2021, il valore provvisorio mensile del suddetto trattamento minimo di pensione è pari a 515,58 euro mensili.
[61] Sulla base della relazione illustrativa del provvedimento, la nozione di “decorrenza teorica” individuata dalla norma è connessa al fatto che gran parte dei lavoratori interessati dalla proposta risultano ancora alle dipendenze delle rispettive aziende.
[62] Si ricorda che tale congedo è attualmente operativo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo di cui all’art. 1, c. 8, della L. 92/2012.
[63] Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
[64] Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020.
[65] Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
[66] La soglia e le altre fasce di importo suddette sono soggette a rivalutazione automatica annua.
[67] Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).
[68] La legge n. 932 del 1980 ("Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali") peraltro ammette (all'articolo 3, modificativo dell'articolo 4 della legge n. 261 del 1967) a godere dell'assegno di benemerenza anche chi abbia raggiunto il limite di età pensionabile, senza che abbia riportato una perdita della capacità lavorativa.
[69] La sentenza n. 268 del 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 96 del 1955 e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede che della Commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici previsti da quella legge, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane.
[70] Il comma 485, aggiungendo l’articolo 8-bis al D.Lgs. n. 178/2012 in materia di riorganizzazione della CRI, trasferisce al Ministero della salute, a decorrere dal 2021, le competenze della stessa Croce rossa in materia di assegnazione di propri finanziamenti agli enti interessati e pertanto istituisce, a decorrere dal 2021, presso il medesimo Ministero, un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a 117.130.194 euro, coperto a valere su una corrispondente riduzione del livello del finanziamento corrente standard del SSN cui concorre lo Stato per il 2021.
[71] Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
[72] L'ambito in esame non concerne i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dei suddetti enti ed aziende.
[73] Cfr. l'articolo 15-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
[74] Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
[75] Struttura di cui all'articolo 4, comma 9, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.
[76] Disciplina che a livello legislativo è posta dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153.
[77] Il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.
[78] Più in particolare, l’accordo nazionale e gli accordi specifici concernono le modalità di svolgimento della suddetta formazione a tempo parziale e delle attività formative, teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.
[79] Si ricorda che, in base alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ogni regione stipula protocolli d’intesa con le università ubicate nel proprio territorio ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale sanitaria.
[80] Il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi
[81] Si ricorda che le misure di cui all’art. 2-quinquies del Decreto Cura Italia sono state prorogate al 31 dicembre 2021 dal n. 3 dell’Allegato A del decreto legge n. 83 del 2020.
[82] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020
[83] Riguardo a tali divieti a regime, cfr. le norme richiamate dal comma 432 - articolo 7, commi 5-bis e 6, e articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni -. In merito al suddetto articolo 36, cfr. anche infra.
[84] Appartengono a quest’area i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, nonché i lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
[85] Appartengono a quest’area i lavoratori che, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono (nel quadro di indirizzi definiti) funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali.
[86] Riguardo a tali modalità, il comma 430 rinvia all’articolo 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.
[87] Riguardo ai contratti di lavoro dipendente a termine e ai contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, cfr. l’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
[88] Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. Le modalità attuative della legge sono state successivamente approvate con DM 6 ottobre 2006.
[89] La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258.
[90] Il corrispondente regolamento di attuazione è stato pubblicato sulla G.U. n. 272 del 21 novembre 2017: DECRETO 17 ottobre 2017, n. 166 Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (in vigore dal 6 dicembre 2017).
[91] Si segnala che la Commissione europea ha sviluppato una strategia per l’acquisto dei vaccini per contrastare l’infezione da Covid-19 con alcune società operanti nel campo farmaceutico, tra cui AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac e Moderna.
[92] Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
[93] L'articolo 1-quinquies reca la disciplina della prestazione del consenso alla vaccinazione in oggetto per il caso di persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali. Tale articolo costituisce la trasposizione dell'articolo 5 del D.L. 5 gennaio 2021, n. 1; quest'ultimo D.L. è stato abrogato dall'articolo 1, comma 3, della citata L. n. 6 (di conversione del suddetto D.L. n. 172), con la clausola di salvezza degli effetti già prodottisi.
[94] Il dossier è relativo all'A.S. n. 2066 (disegno di legge di conversione del suddetto D.L. n. 2) (dossier n. 349 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 399-serie Progetti di legge nella numerazione del Servizio Studi della Camera).
[95] Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 122 del D.L. n. 18, il Commissario straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni, può adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame.
[96] Tali deroghe sono già previste dall'articolo 13 del citato D.L. n. 18 del 2020 (articolo anch'esso richiamato dalla norma in esame), in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento all'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e al reclutamento temporaneo, da parte di regioni e province autonome, di tali professionisti, sempre a condizione del possesso di un certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza.
[97] La norma fa riferimento alla tipologia delle agenzie di somministrazione di lavoro iscritte nella sezione (del relativo albo) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tale sezione concerne le agenzie abilitate allo svolgimento di tutte le attività di somministrazione di lavoro (ivi compresa la stipulazione di contratti a tempo determinato tra agenzia e lavoratore).
[98] Oneri (a carico dell’Amministrazione) corrispondenti all’applicazione di un’aliquota - a titolo di IRAP - pari all’8,5 per cento.
[99] Si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 4, lettera a), della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, i volumi delle prestazioni libero-professionali non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.
[100] Riguardo al rinvio alla contrattazione integrativa, cfr. l’articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2016-2018 del personale del comparto sanità (del Servizio sanitario nazionale).
Si ricorda che la relazione tecnica allegata al disegno di legge A.S. n. 1925 (di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) stima (nella parte relativa all'articolo 29 del suddetto D.L.) che il valore medio della tariffa in esame sia pari a circa 30 euro (la stima è stata effettuata in base ad "una ricognizione dei valori applicati in alcune regioni").
[101] Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006.
[102] Per il 2020, la norma in esame sull'assenza dal servizio ha trovato applicazione per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 15 ottobre 2020, mentre la norma sul lavoro agile ha riguardato il periodo compreso tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.
[103] In merito, la norma in esame opera anche un richiamo di natura generale all’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104. Secondo quest’ultimo comma, è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
[104] Riguardo alla condizione generale di handicap, cfr. supra, in nota.
[105] Cfr., al riguardo, il citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.
[106] Si ricorda che per alcune categorie di dipendenti privati, in base a norme specifiche, il trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo. Cfr. anche infra.
[107] In base al citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, per tutte le fattispecie di cui all'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18 "il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera".
[108] Come detto, riguardo alle norme di cui al citato articolo 26 del D.L. n. 18, cfr. il messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.
[109] Si ricorda che i contratti collettivi di lavoro prevedono spesso un'integrazione del trattamento di malattia riconosciuto dall'INPS; come accennato, in base a norme specifiche, per alcune categorie di lavoratori l'intero trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo.
[110] Riguardo ai dipendenti pubblici, una norma analoga è posta dall'articolo 87, comma 1, alinea, del citato D.L. n. 18, e successive modificazioni. Peraltro, l’articolo 4, comma 2, del D.M. 19 ottobre 2020 prevede che il dipendente pubblico in esame, qualora non sia in condizione di malattia, svolga la propria attività in modalità agile; le disposizioni di cui al suddetto D.M. 19 ottobre 2020 sono state da ultimo prorogate fino al 30 aprile 2021 dal D.M. 20 gennaio 2021.
[111] Riguardo ai dipendenti pubblici, cfr. supra, in nota.
[112] Cfr. anche l’ordinanza del 28 luglio 2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
[113] La decorrenza è stata cosi rideterminata dalle novelle di cui all'articolo 7, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.
[114] Sul punto si rinvia alla Relazione della Corte dei conti al Parlamento su “Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Croce Rossa italiana (CRI) per l’esercizio 2015”, gennaio 2017. Per l'esercizio 2017, cfr. il Doc. XV, n. 118.
[115] In attuazione di tale disposizione, si veda, da ultimo, il d.m. 6 agosto 2020, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e all'Associazione della Croce rossa italiana per l'anno 2020".
[116] Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa.
[117] L'articolo 2644 del codice civile prevede che gli atti soggetti a trascrizione (di cui all'articolo 2643 dello stesso codice) "non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi". Inoltre, ai sensi del secondo comma del citato articolo 2644, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione successiva, a prescindere da quale sia la data dell’atto giuridico sottostante quest’ultima trascrizione o iscrizione.
[118] Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome sancita dalla relativa Conferenza permanente il 23 marzo 2005.
[119] Si ricorda che anche quest'ultimo riparto viene adottato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
[120] Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome sancita dalla relativa Conferenza permanente il 18 dicembre 2019.
[121] In base al citato comma 576, gli accordi dovevano essere conclusi entro il 31 dicembre 2016.
[123] Disciplina di cui al D.M. 14 marzo 2013, come modificato dal successivo D.M. 5 febbraio 2015.
[124] Il decreto legislativo n. 206 del 2007 reca attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.
[125] Cfr. il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari". Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del suddetto D.P.R. n. 574, e successive modificazioni, specifica che, ai fini in oggetto, i concessionari di servizi di pubblico interesse sono i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, ovvero che gestiscono servizi equiparati ai suddetti.
[126] Si ricorda che, in base all'articolo 1 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego", la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni, comunque strutturate e denominate, ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e negli enti pubblici in Provincia di Bolzano.
[127] Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
[128] In attuazione, è intervenuta l’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020.
[129] Al riguardo, ha disposto la stessa ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020.
[130] In attuazione, sono intervenute l’OM n. 197 del 17 aprile 2020 e l’OM n. 21 del 3 giugno 2020.
[131] In attuazione, sono intervenute, per il primo ciclo, l’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 e, per il secondo ciclo, l’ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020. Successivamente, è intervenuta l’ordinanza n. 41 del 27 giugno 2020, concernente l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli esami integrativi e preliminari per il secondo ciclo di istruzione, nonché della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
[132] Al riguardo, hanno disposto le già citate ordinanze nn. 9, 10 e 11 del 2020.
[133] Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado sono allocate sui capp. 1196, 1194 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.
[134] Le risorse destinate alle scuole paritarie sono allocate sul cap. 1477 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione.
[135] L’art. 2 della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).
[136] Le funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento sono state delegate alla provincia autonoma di Trento dall’art. 2, co. 122, della L. 191/2009. I contenuti della delega sono stati specificati con il d.lgs. 142/2011.
[137] Il contributo può essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale.
[138] L’art. 9 del d.lgs. 68/2012 ha disposto che, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi, le università statali e le istituzioni AFAM valutano la condizione economica degli iscritti e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
Ha, altresì, previsto l'esonero totale dal pagamento per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.
Le università statali e le istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – possono disporre autonomamente ulteriori esoneri (totali o parziali) dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.
Ha, infine, previsto che le università non statali legalmente riconosciute devono riservare una quota del contributo statale di cui alla L. 243/1991 per l'esonero totale in favore degli studenti in possesso dei requisiti di accesso alla borsa di studio e degli studenti disabili con invalidità superiore al 66%, nonché per eventuali ulteriori esoneri autonomamente stabiliti. Al tal fine, con il riparto dei contributi di cui alla L. 243/1991 sono definiti specifici incentivi che tengono conto dell'impegno nelle politiche per il diritto allo studio.
[139] Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a € 14.000, il contributo non può superare € 70; nel caso di uno studente con ISEE pari a € 30.000, il contributo non può superare € 1.190.
[140] Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a € 14.000, il contributo non può superare € 200; nel caso di uno studente con ISEE pari a € 30.000, il contributo non può superare € 1.785.
[141] L’art. 12 del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) ha stabilito che per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.
Ha definito, altresì, i criteri sulla base dei quali è determinato (ed eventualmente aggiornato) il modello di calcolo del costo standard per studente che, in particolare, attengono ai costi del personale docente, dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo, nonché ai costi di funzionamento e gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, prevedendo anche alcuni meccanismi perequativi, al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui l’università si trova ad operare.
Il modello di calcolo è determinato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, che stabilisce anche la quota del FFO da ripartire tra gli atenei in base al criterio del costo standard per studente.
Per il triennio 2018-2020 è intervenuto il DM 8 agosto 2018, n. 585. In particolare, il DM ha stabilito che la percentuale di FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, da ripartire sulla base del costo standard è del 22% per il 2018, del 24% per il 2019 e del 26% per il 2020.
Qui, qui e qui le tabelle di determinazione del costo standard per singolo ateneo relative, rispettivamente, al 2018, al 2019 e al 2020.
[142] In particolare: servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio.
[143] Il medesimo art. 18 del d.lgs. 68/2011 ha previsto anche che al finanziamento delle borse di studio si provvede, altresì, attraverso:
- il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente). La misura minima della tassa regionale è fissata, rispettivamente per le diverse fasce, in € 120, € 140 e € 160. Le regioni e le province autonome possono stabilire l'importo della tassa fino ad un massimo di € 200 (da aggiornare annualmente, in base al tasso di inflazione programmato). Qualora non vi provvedano, la stessa è fissata in € 140;
- risorse proprie delle regioni (oltre al gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio), pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo. L'impegno delle regioni in termini maggiori è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del Fondo integrativo statale e del Fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel relativo territorio.
[145] In attuazione di quanto disposto dall’art. 17 del d.lgs. 68/2012, sono intervenuti il DM 672/2016, che ha disciplinato il riconoscimento dei collegi universitari di merito, e il DM 673/2016, che ne ha disciplinato l’accreditamento.
[146] Da ultimo, è intervenuto il D.D. 2165/2019, che ha decretato quali collegi universitari legalmente riconosciuti, essendosi adeguati ai nuovi criteri di accreditamento di cui all’art. 17 del d.lgs. 68/2012 mantengono la qualifica di collegio universitario di merito accreditato acquisita inizialmente ex lege in base all’art. 23, co. 2, del medesimo d.lgs., e quali la perdono.
[148] Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 173, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva autorizzato una spesa integrativa di € 4 mln per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti. A sua volta, l’art. 1, co. 246, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) aveva autorizzato una spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.
[149] Da ultimo, per il 2019, lo stanziamento complessivo, pari a € 14.940.563,00, è stato ripartito con DM 1122 del 6 dicembre 2019.
[150] La L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.
In particolare, l’art. 24, co. 1, ha disposto che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il co. 3 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha previsto che la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’ASN, o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).
[151] Art. 1, co. 401, L. 145/2018.
[152] Di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.
[153] In base all’art. 24, co. 5, della L. 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di ricerca a tempo determinato di tipo B, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. A sua volta, il co. 5-bis, introdotto dall’art. 19, co. 1, lett. f), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020), prevede la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto il passaggio in questione, qualora l’università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato. Resta fermo il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
[154] In base allo stesso art. 24, co. 6, della L. 240/2010 – sempre come modificato dall’art. 5, co. 1, lett. b), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – dal 2022 le università possono destinare fino alla metà delle risorse necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo alle chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B, che abbiano conseguito la stessa ASN.
[155] Ai collegi universitari di merito sono destinate risorse anche dal comma 522.
[156] Data di entrata in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124, recante la delega in base alla quale è stato emanato il d.lgs. 75/2017.
[157] Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.
[158] L’art. 2 della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).
[159] Legge n.158/2017, Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni; D.lgs. n. 34/2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali; Legge n.221/2015, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
[162] Riguardo ai termini di prescrizione, cfr. l'articolo 3, commi 9 e 10, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e l'articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
[163] A legislazione vigente, non sono previste risorse per gli anni successivi al 2022. Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 2153 dell'unità previsionale di base 18.2), ai fini del successivo trasferimento delle risorse nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[164] Le risorse sono allocate sul cap. 5676 dello stato di previsione del Mibact.
[165] I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187.
[166] I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016.
[167] In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.
[168] I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2018 erano dunque stati disciplinati con DPCM 7 dicembre 2018, n. 138, che aveva ulteriormente modificato il DPCM del 2016, stabilendo, in particolare, che la Carta poteva essere utilizzata dagli stessi fino al 31 dicembre 2019.
[169] Gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta per coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2019 sono stati definiti con D.I. 177/2019, in base al quale le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it erano aperte fino al 31 agosto 2020, mentre la scadenza per spendere il bonus è il 28 febbraio 2021.
[170] Comprendente anche Cipro, Croazia, Grecia, Marocco, Spagna e Portogallo.
[171] Comprendente anche Emirati Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Kazakhistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Pakistan, Portogallo, Qatar Arabia saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana.
[172] Comprendente anche Croazia, Cipro, Francia, Slovenia, Spagna e Svizzera.
[173] Comprendente anche Francia e Svizzera.
[174] Comprendente anche Austria e Grecia.
[175] Comprendente anche Francia.
[176] Comprendente anche Belgio, Francia, Lussemburgo.
[177] Al riguardo, tuttavia, la relazione tecnica all'A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d'imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):
- art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 140 mln annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765, Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta per il cinema);
- art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 26,4 mln annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872, recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione al credito di imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).
[178] Il complessivo livello di finanziamento è parametrato all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
[179] Prima dell’intervento in commento, l’art. 1, co. 366, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) aveva incrementato di € 75 mln per il 2020 la dotazione del Fondo, utilizzando una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT. In base alla relazione tecnica all’A.S. 1586 tali risorse erano allocate sul già citato cap. 7765 dello stato di previsione del MEF.
[180] Il riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento è stato effettuato:
- per il 2017, con DM 13 luglio 2017;
- per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018;
- per il 2019, con DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019, DM 199 del 24 aprile 2019, DM 520 del 7 novembre 2019 e DM 7 febbraio 2020;
- per il 2020, con DM 187 del 22 aprile 2020, DM 405 del 12 agosto 2020, DM 574 del 9 dicembre 2020 e DM 615 del 30 dicembre 2020.
[181] In attuazione dell’art. 21, co. 5, della L. 220/2016 sono intervenuti il D.I. 15 marzo 2018 relativo al credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'art. 15 della L. 220/2016 – modificato dal D.I. 8 luglio 2020 e dal D.I. 30 novembre 2020, n. 545 – e il D.I. 15 marzo 2018 relativo ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli artt. 16, 17, co. 1, 18, 19 e 20 della medesima L. 220/2016.
[182] Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale". Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.
[183] In base a quanto riportato nell’Allegato 1 alla prima Relazione semestrale sull’applicazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le linee guida per la compilazione di piani di risanamento sono state emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014.
[184] L’art. 182-ter del R.D. 267/1942 consente ai debitori, con il piano propedeutico al concordato preventivo (di cui all'art. 160), di transigere le pendenze fiscali proponendo il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, a specifiche condizioni di legge. Il debitore può effettuare tale proposta anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (previsto, per l'imprenditore in crisi, dall'art. 182-bis).
[185] In base all’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
[186] Gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice erano stati approvati con D.D. 26 maggio 2016.
[187] Gli esiti della selezione e la graduatoria dei candidati erano stati approvati con D.D. 8 maggio 2019.
[188] La relazione illustrativa all’A.S. 1925 faceva presente che gli incarichi erano scaduti il 30 giugno 2020.
[189] Gli esiti della selezione e la graduatoria dei candidati sono stati approvati con D.D. 7 ottobre 2020, n. 1830.
[190] Destinazione derivante della L. 1184/1935, come modificata dal d.lgs.lgt. 56/1946, provvedimenti poi abrogati dal D.L. 200/2008 (L. 9/2009).
[191] L’art. 47 del d.lgs. 177/2005 ha disposto, per quanto qui più interessa, che l'ammontare dei canoni di abbonamento sono determinati annualmente in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 3). Ha disposto, altresì, che è fatto divieto alla società concessionaria di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 4).
[192] Il contratto di servizio 2018-2022 ha per oggetto, fra l’altro, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.