Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2020 - Volume III
Riferimenti: AC N.2305/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 230/5 Volume III
Data: 02/04/2020
Organi della Camera: V Bilancio

 

LEGGE DI

BILANCIO 2020

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Volume III

Articolo 1, comma 551-Articolo 19

 

2 aprile 2020

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 181/5 Volume III

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

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Progetti di legge n. 230/5 Volume III

 

 

AVVERTENZA: il presente dossier è riferito al testo della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020)  vigente alla data del 1° marzo 2020 comprensivo quindi delle modifiche ad essa apportate dal decreto-legge n. 162/2019 convertito in legge dalla legge n. 8/2020 (cd. decreto millepropoghe).

 

 

 

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

§  Volume I - Articolo 1, commi 1 – 270;

§  Volume II - Articolo 1, commi 271 –550;

§  Volume III - Articolo 1, comma 551 – Articolo 19;

§  Volume IV – Stati di previsione.

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

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INDICE VOLUME I

 

TAVOLA DI RAFFRONTO.. 19

SEZIONE I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 37

Articolo 1, commi 2 e 3 (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise). 39

Articolo 1, commi 4 e 5 (Deducibilità IMU). 43

Articolo 1, comma 6 (Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato)  45

Articolo 1, comma 7 (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti) 47

Articolo 1, comma 8 (Sgravio contributivo apprendisti). 52

Articolo 1, comma 9 (Riduzione dei premi e contributi INAIL). 56

Articolo 1, comma 10 (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)  58

Articolo 1, comma 11 (Bonus occupazionale per giovani eccellenze). 61

Articolo 1, comma 12 (Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI per sottoscrizione capitale cooperative). 64

Articolo 1, comma 13 (Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro a termine). 66

Articolo 1, commi 14-15, 24-25 e 27 (Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)  68

Articolo 1, comma 16 (Metropolitana di Torino). 74

Articolo 1, comma 17 (Trasporti merci nei centri storici delle città metropolitane)  76

Articolo 1, commi 18-23 (Infrastrutture eventi sportivi). 79

Articolo 1, comma 26 (Manutenzione straordinaria strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali). 83

Articolo 1, comma 28 (Interventi rete ferroviaria nazionale) 85

Articolo 1, commi 29-37 (Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)  87

Articolo 1, comma 38 (Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio). 94

Articolo 1, comma 39 (Contributi ai Comuni). 100

Articolo 1, comma 40 (Deroga alla disciplina della variante di progetto per le opere pubbliche propedeutiche alle Olimpiadi invernali) 102

Articolo 1, comma 41 (Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)  104

Articolo 1, commi 42 e 43 (Contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana). 105

Articolo 1, commi 44-46 (Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)  109

Articolo 1, commi 47-50 (Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane) 114

Articolo 1, commi 51-58 (Contributi agli enti locali per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio). 117

Articolo 1, commi 59-61 (Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia). 125

Articolo 1, commi 62-64 e 69 (Contributi per investimenti a province e città metropolitane)  128

Articolo 1, comma 65 (Scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili per l’edilizia residenziale pubblica) 135

Articolo 1, comma 66 (Risorse alle Regioni ordinarie per la messa in sicurezza del territorio, la viabilità, rigenerazione urbana, riconversione energetica e infrastrutture sociali)  138

Articolo 1, comma 67 (Funzioni Amministrazioni territoriali e altre disposizioni sisma 2009)  140

Articolo 1, comma 68 (Contributo straordinario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno). 143

Articolo 1, comma 70 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) 145

Articolo 1, comma 71 (Elettrodotti di rilevanza nazionale). 147

Articolo 1, comma 72 (Messa in sicurezza idraulica Genova, rio Molinassi, rio Cantarena, Sestri Ponente). 148

Articolo 1, comma 73 (Infrastrutture per la mobilità Fiere). 151

Articolo 1 - comma 74 (Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)  153


 

Articolo 1, commi 75–75 septies (Circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e disciplina dell’attività di noleggio degli stessi). 154

Articolo 1, commi 76 e 77 (Proroga delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico in Trentino-Alto Adige). 160

Articolo 1, comma 78 (Disapplicazione del codice dei contratti per appalti di Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta. 163

Articolo 1, commi 79 e 80 (Riduzione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità). 166

Articolo 1, commi 81 e 82 (Edilizia sanitaria). 170

Articolo 1, commi 83 e 84 (Sblocca Italia). 173

Articolo 1, comma 85-100 (Green new deal). 174

Articolo 1, commi 101 e 102 (Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)  200

Articolo 1, commi 103-106 (Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia). 203

Articolo 1, commi 107-109 (Green Mobility). 206

Articolo 1, commi da 110-112 (Trasporto intermodale). 208

Articolo 1, commi 113-117 (Contributi all’autotrasporto per rinnovo veicoli) 212

Articolo 1, comma 118 (Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili). 215

Articolo 1 - commi 119-122 (Centro studio Cambiamenti climatici e interventi per la salvaguardia a Venezia). 216

Articolo 1, comma 123 (Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole)  219

Articolo 1, commi 124-126 (Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana). 223

Articolo 1, comma 127 (Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)  227

Articolo 1, comma 128 (Tutoraggio nella Scuola nazionale dell'amministrazione)  230

Articolo 1, commi 129 e 130 (Lavoro straordinario Forze di polizia). 234

Articolo 1, comma 131 (Lavoro straordinario Vigili del fuoco). 236

Articolo 1, comma 132 (Norme in materia di personale impegnato nel dispositivo "Strade sicure"). 238

Articolo 1, comma 133 (Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) 241

Articolo 1, comma 134 (Fondo risorse decentrate personale Difesa). 242

Articolo 1, comma 135 (Personale uffici diretta collaborazione del MEF). 243

Articolo 1, commi 136-140 (Incremento di dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 244

Articolo 1, commi 141 e 142 (Incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'interno). 247

Articolo 1, commi 143 e 144 (Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei ministeri)  249

Articolo 1, commi 145-149 (Norme in materia di pubblicità relativa ai concorsi per il reclutamento di personale e in materia di utilizzo e termini di validità delle graduatorie concorsuali). 253

Articolo 1, comma 150 (Assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze). 258

Articolo 1, commi 151-154 (Personale Capitanerie di porto). 260

Articolo 1, commi 155-159 (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 262

Articolo 1, comma 160 (Dipendenti degli uffici stampa presso pubbliche amministrazioni)  266

Articolo 1, commi 161 e 162 (Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)  268

Articolo 1, comma 163 (Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)  270

Articolo 1, commi 164 e 165 (Assunzione di personale della carriera prefettizia del Ministero dell'interno) 275

Articolo 1, commi 166 e 167 (Assunzioni di personale per il MIPAAF). 276

Articolo 1, commi 168 e 169 (Organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) 278

Articolo 1, commi 170-174 (Aumento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato) 281

Articolo 1, comma 175 (Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia). 285

Articolo 1, comma 176 (Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica). 289

Articolo 1, commi 177-180 (Sport bonus). 292

Articolo 1, comma 181 (Sport femminile). 295

Articolo 1, comma 182 (Fondo sport e periferie). 296

Articolo 1, comma 183 (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali). 299

Articolo 1, commi 184-197 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali) 301

Articolo 1, commi 198-209 (Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)  315

Articolo 1, commi 210-217 (Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)  336

Articolo 1, comma 218 (Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia). 342

Articolo 1, commi da 219-224 (Bonus facciate). 344

Articolo 1, comma 225 (Determinazione del reddito d'impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici). 348

Articolo 1, commi 226-229 (Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI). 349

Articolo 1, commi 230-232 (Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi). 358

Articolo 1, commi 233 e 234 (Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) 366

Articolo 1, comma 235 (Padova capitale europea del volontariato 2020). 369

Articolo 1, commi 236-238 (Fondo indennizzo risparmiatori). 370

Articolo 1, comma 239 (Versamento all’entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato). 373

Articolo 1, commi 240-248 e 250-252 (Agenzia nazionale per la ricerca - ANR)  374

Articolo 1, comma 249 (Risorse per il personale scolastico). 382

Articolo 1, commi 253 e 254 (Programmi spaziali e aerospaziali). 385

Articolo 1, comma 255 (Fondo retribuzione dirigenti scolastici) 390

Articolo 1, comma 256 (Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica). 392

Articolo 1, comma 257 (Innovazione digitale nella didattica). 396

Articolo 1, commi 258-260 (Edilizia scolastica). 398

Articolo 1, commi 261 e 262 (Scuole innovative). 401

Articolo 1, commi 263 e 264 (Efficientamento energetico edifici scolastici). 404

Articolo 1, comma 265 (Diritto allo studio universitario) 406

Articolo 1, commi 266 e 279 (Incremento della dotazione organica dei docenti)  408

Articolo 1, commi 267 (Fondo nazionale per il servizio civile). 412

Articolo 1, comma 268 (Contributo alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste). 414

Articolo 1, comma 269 (Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale)  416

Articolo 1, comma 270 (Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero). 418

 

 


INDICE VOLUME II

 

Articolo 1, comma 271 (Incremento numero dei contratti di formazione medica specialistica) 421

Articolo 1, comma 272 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici). 424

Articolo 1, commi 273 e 274 (Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell’ambito del dialogo interculturale) 426

Articolo 1, commi 275-277 (Fondazione Human Technopole). 428

Articolo 1, comma 278 (Consiglio nazionale dei giovani) 434

Articolo 1, comma 280 (Stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni di collaboratore scolastico in provincia di Palermo). 435

Articolo 1, comma 281 (Coordinatore di servizi educativi per l'infanzia). 439

Articolo 1, commi 282-285 (Disposizioni in materia di Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). 440

Articolo 1, comma 286 (Disposizioni relative alla Sogei) 445

Articolo 1, comma 287 (Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)  449

Articolo 1, commi 288-290 (Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici)  452

Articolo 1, commi 291-295 (Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet). 454

Articolo 1, comma 296 (Interventi per il restauro e la valorizzazione di beni culturali)  458

Articolo 1, commi 297-299 (Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)  459

Articolo 1, comma 300 (Proroga del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore). 465

Articolo 1, comma 301 (Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)  467

Articolo 1, commi 302-305 (Parità di genere nelle società quotate). 469


 

Articolo 1, comma 306 (Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico - Todi e Orvieto)  475

Articolo 1, comma 307 (Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero) 477

Articolo 1, comma 308 (Società EAV s.r.l.). 480

Articolo 1, comma 309 (Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC). 482

Articolo 1, comma 310 (Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno)  488

Articolo 1, commi 311 e 312 (Fondo infrastrutture sociali) 493

Articolo 1, comma 313 (Zone logistiche semplificate e Fondo per i comuni delle aree interne) 495

Articolo 1, comma 314 (Rifinanziamento strategia nazionale aree interne). 501

Articolo 1, comma 315 (Contributo alle regioni per la realizzazione di tralicci per la telefonia in zone montane). 504

Articolo 1, comma 316, lett. a) e c) (Rafforzamento ZES). 506

Articolo 1, comma 316, lett. b) (Istituzione della Zona franca doganale nell'area portuale di Taranto). 512

Articolo 1, comma 317 (Interventi per il porto di Barletta). 517

Articolo 1, comma 318 (Opere riqualificazione area di Gioia Tauro). 518

Articolo 1, comma 319 (Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)  519

Articolo 1, comma 320 (Misura “Resto al Sud”). 521

Articolo 1, commi 321-326 (Fondo “Cresci al Sud”). 526

Articolo 1, comma 327 (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI)). 532

Articolo 1, comma 328 (Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione ). 534

Articolo 1, comma 329 (Fondo prevenzione randagismo). 538

Articolo 1, commi 330 e 331 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)  539

Articolo 1, comma 332 (Fondo diritto al lavoro dei disabili). 543

Articolo 1, comma 333 (Integrazione dei disabili attraverso lo sport). 545

Articolo 1, comma 334 (Estensione delle categorie di soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria). 546

Articolo 1, comma 335 (Contributo alle scuole paritarie con alunni disabili) 548

Articolo 1, comma 336 (Contributo straordinario unione Italiana Ciechi). 550

Articolo 1, comma 337 (Contributo a favore della FISH). 552

Articolo 1, comma 338 (Contributo Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti- ANGLAT). 553

Articolo 1, commi 339-341 e 343-344 (Disposizioni a favore della famiglia). 554

Articolo 1, comma 342 (Congedo obbligatorio di paternità). 563

Articolo 1, comma 345 (Fondo per le adozioni internazionali ). 565

Articolo 1, commi 346 e 347 (Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito). 567

Articolo 1, commi 348-352 (Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking). 571

Articolo 1, comma 353 (Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere) 575

Articolo 1, comma 354 (Corsi universitari di studi di genere). 577

Articolo 1, commi 355 e 356 (Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)  579

Articolo 1, commi 357 e 358 (Bonus cultura diciottenni - 18app). 581

Articolo 1, commi 359 e 360 (Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)  584

Articolo 1, comma 361 (Detrazioni fiscali per spese veterinarie). 585

Articolo 1, commi 362 e 363 (Interventi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo). 586

Articolo 1, commi 364 e 365 (Iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma e presso il comune di Milano). 588

Articolo 1, comma 366 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo) 591

Articolo 1, comma 367 (Fondo unico per lo spettacolo). 593

Articolo 1, comma 368 (Risorse per enti e istituzioni culturali). 596

Articolo 1, comma 369 (Carnevali storici). 599

Articolo 1, commi 370 e 404 (Pistoia Blues Festival e Festival Donizetti Opera)  601

Articolo 1, comma 371 (Risorse per attività musicali). 603

Articolo 1, comma 372 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT). 605

Articolo 1, comma 373 (Fiera internazionale del libro di Francoforte). 607

Articolo 1, comma 374 (La Triennale di Milano). 608

Articolo 1, comma 375 (Incremento degli utili del gioco del lotto destinati ai beni culturali)  610

Articolo 1, comma 376 (Contributi per teatri all'estero). 611

Articolo 1, comma 377 (Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale)  612

Articolo 1, comma 378 (Festival del cinema italiano all'estero). 614

Articolo 1, commi 379 e 380 (Istituzione del Fondo Antonio Megalizzi). 615

Articolo 1, comma 381 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)  617

Articolo 1, comma 382 (Lega delle autonomie locali). 618

Articolo 1, comma 383 (Contributi per le scuole di eccellenza nazionale nella formazione musicale). 619

Articolo 1, comma 384 (Recupero di beni di interesse storico e riqualificazione aree industriali dismesse). 621

Articolo 1, comma 385 (Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)  623

Articolo 1, comma 386 (Contributo straordinario per la Fondazione Ente Ville Vesuviane)  624

Articolo 1, commi 387 e 388 (Fondo per l'introduzione del «Volo Turistico»)  626

Articolo 1, comma 389-392 (Contributi alle scuole e agli studenti per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore). 627

Articolo 1, comma 393 (Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di giornali)  631

Articolo 1, comma 394 (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici). 633

Articolo 1, comma 395 (Contributo alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma)  638

Articolo 1, comma 396 (Contributo straordinario in favore dello IAI). 639

Articolo 1, commi 397 e 398 (Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari) 640

Articolo 1, commi 399-401 (Presidenza del Consiglio e trasformazione digitale)  644

rticolo 1, commi 402 e 403 (Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni). 647

Articolo 1, commi 405 e 406 (Anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano)  649

Articolo 1, commi 407-409 (Razionalizzazione dei Centri per l'elaborazione delle informazioni-CED della pubblica amministrazione centrale) 651

Articolo 1, commi 410-412 (Interventi per gli Istituti tecnici superiori ed educazione alla cultura d'impresa). 653

Articolo 1, commi 413 e 414 (Carta Giovani nazionale). 656

Articolo 1, commi 415 e 416 (Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso). 657

Articolo 1, comma 417 (Misure per la funzionalità degli uffici giudiziari) 658

Articolo 1, comma 418 (Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della giustizia). 660

Articolo 1, commi 419-421 (Assunzione personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna) 662

Articolo 1, commi 422 e 423 (Assunzione personale amministrativo Dipartimento amministrazione penitenziaria). 665

Articolo 1, commi 424 e 425 (Potenziamento dell’esecuzione penale esterna)  666

Articolo 1, comma 426 (Fondo per le vittime dei reati). 668

Articolo 1, commi 427-430 (Tesoreria spese processi civili). 669

Articolo 1, comma 431 (Esenzione somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo). 674

Articolo 1, commi 432-434 (Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)  677

Articolo 1, commi 435 e 436 (Interventi sull'organizzazione del Ministero della giustizia) 684

Articolo 1, commi 437-444 (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)  688

Articolo 1, comma 445 (Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130). 701

Articolo 1, commi 446-448 (Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie). 704


 

Articolo 1, commi 449 e 450 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). 709

Articolo 1, comma 451 (Personale a tempo determinato che svolge attività di ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli IZS). 711

Articolo 1, comma 452 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà). 713

Articolo 1, comma 453 (Campagne relative agli animali di affezione). 714

Articolo 1, comma 454 (Destinazione dei beni confiscati). 715

Articolo 1, comma 455 (Contributo ENS). 717

Articolo 1, commi 456 e 457 (Disposizioni per l’acquisto di sostituti del latte materno)  718

Articolo 1, commi 458-460 (Medici dell’INPS). 720

Articolo 1, commi 461 e 462 (Nuovi servizi resi dalle farmacie). 723

Articolo 1, comma 463 (Rete e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e referto epidemiologico). 727

Articolo 1, comma 464 (Disposizioni in materia di medicinali omeopatici). 728

Articolo 1, comma 465 (Proroga del riconoscimento dell’equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali). 730

Articolo 1, commi 466 e 468 (Stabilizzazione di personale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e Prosecuzione di rapporti di lavoro). 732

Articolo 1, comma 467 (Stabilizzazione del personale precario del CREA). 736

Articolo 1, comma 469 (Sostegno ricerca su incidenza endometriosi). 737

Articolo 1, commi 470-472 (Formazione specialistica nel settore sanitario). 738

Articolo 1, comma 473 (Proroga Ape sociale). 741

Articolo 1, commi 474 e 475 (Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)  746

Articolo 1, comma 476 (Proroga opzione donna). 749

Articolo 1, commi 477 e 478 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)  752

Articolo 1, commi 479-481 (Risorse per attuazione Reddito di cittadinanza). 757

Articolo 1, comma 482 (Fondo vittime di gravi infortuni). 759

Articolo 1, commi 483-485 (Prestazioni creditizie agevolate). 761

Articolo 1, commi 486-489 (Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio) 763

Articolo 1, commi 490 (Fondo disabili gravi privi del sostegno familiare) 766

Articolo 1, commi 491-494 (Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2020 nelle aree di crisi complessa e finanziamento percorsi formativi). 768

Articolo 1, commi 495-497 (Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità). 777

Articolo 1, commi 498-500 (Norme in materia di incentivo all’esodo per i lavoratori del settore editoriale). 780

Articolo 1, commi 501 e 502 (Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)  787

Articolo 1, commi 503-511 (Interventi a favore dell'agricoltura). 790

Articolo 1, comma 512 (Parco museo minerario zolfo Marche e Emilia-Romagna)  798

Articolo 1, commi 513 e 514 (Oleoturismo). 800

Articolo 1, commi 515-517 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca). 801

Articolo 1, commi 518 e 519 (Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali) 803

Articolo 1, commi 520 e 521 (Sviluppo dell'innovazione in agricoltura) 805

Articolo 1, comma 522 (Fondo per l'agricoltura biologica). 807

Articolo 1, comma 523 (Fondo di solidarietà nazionale). 808

Articolo 1, commi 524-527 (Misure per favorire l'economia circolare del territorio)  810

Articolo 1, commi 528-536 (Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)  814

Articolo 1, commi 537-539 (Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation)  818

Articolo 1, comma 540 (Fondo per la sicurezza urbana). 821

Articolo 1, commi 541-545 (Regioni a statuto ordinario). 822

Articolo 1, comma 546 (Cinquantenario delle Regioni) 827

Articolo 1, comma 547 (Comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea). 828

Articolo 1, comma 548 (Monitoraggio degli effetti di modifiche di tributi erariali su Trentino-Alto Adige/Südtirol - Abrogato). 829

Articolo 1, comma 549 (Minoranze linguistiche). 830

Articolo 1, comma 550 (Comuni montani). 832

 

 

 

 


INDICE VOLUME III

 

Articolo 1, comma 551 (Incremento Fondo di solidarietà comunale per i comuni montani)  835

Articolo 1, comma 552 (Indennità e gettoni di presenza negli enti locali). 836

Articolo 1, comma 553 (Isole minori). 839

Articolo 1, comma 554 (Contributo IMU/TASI). 842

Articolo 1, comma 555 (Anticipazioni di tesoreria degli enti locali) 844

Articolo 1, comma 556 (Anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali). 846

Articolo 1, comma 557 (Debiti enti locali). 851

Articolo 1, comma 558 (Contributo al Comune di Vibo Valentia). 853

Articolo 1, commi 559-580 (Misure in favore di Campione d’Italia). 854

Articolo 1, commi 581-587 (Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)  869

Articolo 1, commi 588 e 610-613 (Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT)  876

Articolo 1, comma 589 (Riduzione della dotazione finanziaria Consip). 881

Articolo 1, commi 590-602 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica) 882

Articolo 1, comma 603 (Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)  893

Articolo 1, comma 604 (Riduzione del contributo italiano all'ONU). 896

Articolo 1, comma 605 (Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche). 899

Articolo 1, comma 606 (Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture)  902

Articolo 1, comma 607 (Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici) 903

Articolo 1, comma 608 (Soppressione di un Fondo istituito presso l’INPS). 905

Articolo 1, comma 609 (Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed Accantonamenti di spesa in bilancio). 906

Articolo 1, commi 614 e 615 (Convenzioni per digitalizzare procedure del Ministero dell'interno) 908


 

Articolo 1, commi 616-620 (Rinegoziazione contratti locazione passiva). 910

Articolo 1, commi 621-623 (Immobili militari della Difesa e Fondo bonifiche)  915

Articolo 1, commi 624 e 625 (Accantonamento di 1 miliardo di euro  per il 2020 e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica). 920

Articolo 1, comma 626 (Trasmissione dati su operazioni di partenariato pubblico-privato)  922

Articolo 1, commi 627 e 628 (Sperimentazione del voto elettronico per gli italiani all’Estero e gli elettori fuori sede). 923

Articolo 1, comma 629 (Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)  926

Articolo 1, comma 630 (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)  930

Articolo 1, comma 631 (Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica) 932

Articolo 1, commi 632 e 633 (Fringe benefit auto aziendali). 938

Articolo 1, commi 634-658 (Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile) 941

Articolo 1, comma 659 (Accise tabacchi lavorati). 954

Articolo 1, comma 660 (Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo). 957

Articolo 1, commi 661-676 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)  960

Articolo 1, comma 677 (Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali). 968

Articolo 1, comma 678 (Imposta sui servizi digitali). 970

Articolo 1, commi 679 e 680 (Tracciabilità delle detrazioni). 981

Articolo 1, commi da 681-686 (Analisi di rischio). 983

Articolo 1, commi 687 e 688 (Documento unico di circolazione) 989

Articolo 1, comma 689 (Coordinamento bande orarie aeroporti nazionali). 992

Articolo 1, comma 690 (Estromissione dei beni immobili imprese individuali)  994

Articolo 1, commi 691 e 692 (Regime forfettario) 996

Articolo 1, commi 693-704 (Rivalutazione dei beni). 1001


 

Articolo 1, commi 705-709 (Continuità territoriale aerea per la regione siciliana)  1010

Articolo 1, commi 710 e 711 (Modifiche all'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE)  1015

Articolo 1, commi 712-715 (Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES)  1019

Articolo 1, commi 716-718 (Addizionale IRES sui redditi da attività in concessione)  1023

Articolo 1, comma 719 (Differimento dei termini relativi alla concessione dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena). 1025

Articolo 1, comma 720 (Cinque per mille IRPEF). 1027

Articolo 1, comma 721 (Trattamento fiscale delle Università non statali ai fini delle imposte sui redditi). 1029

Articolo 1, commi 722 e 723 (Obblighi degli intermediari finanziari per l’acquisizione del codice fiscale statunitense) 1030

Articolo 1, comma 724 (Modifica della disciplina dei contributi agli enti internazionalistici)  1034

Articolo 1, comma 725 e 726 (IVA noleggio imbarcazioni da diporto). 1036

Articolo 1, commi 727-730 (Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento) 1039

Articolo 1, commi 731-735 (Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite). 1044

Articolo 1, commi 736 e 737 (Royalties idrocarburi). 1047

Articolo 1, commi 738-783 (Unificazione IMU TASI). 1051

Articolo 1, commi 784-815 (Riforma della riscossione Enti locali). 1078

Articolo 1, commi 816-847 (Canone unico enti locali). 1103

Articolo 1, commi 848-851 (Rettifica Fondo di solidarietà comunale). 1124

Articolo 1, comma 852 (Contributo alla Fondazione ANT Italia Onlus per assistenza specialistica tumori). 1129

Articolo 1, comma 853 (Assunzioni nei piccoli comuni). 1130

Articolo 1, commi 854 e 855 (Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali). 1132

Articolo 1, comma 856 (Clausola di salvaguardia). 1136

Articolo 1, comma 857 (Tabelle A e B). 1138


 

Articolo 1, comma 858 (Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)  1149

Articolo 1, comma 859 (Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria)  1151

Articolo 1, commi 860 e 865 (Dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente)  1152

Articolo 1, comma 861 (Fondo per il finanziamento ordinario delle università)  1155

Articolo 1, comma 862 (Incremento risorse orfani per crimini domestici). 1158

Articolo 1, commi 863 e 864 (Disaccantonamento di somme relative al pagamento di interessi su titoli del debito pubblico. Dotazione del FISPE). 1159

Articolo 1, commi  866-875 (Recepimento accordi tra Governo e regioni Sardegna e Sicilia)  1163

Articolo 1, comma 876 (Ripiano del disavanzo di amministrazione dovuto a mancato trasferimento di somme). 1176

Articolo 1, comma 877 (Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti). 1178

Articolo 1, comma 878 (Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)  1181

Articolo 1, commi 879 e 881 (Richiesta di cittadinanza da parte di Venezuelani di origine italiana). 1183

Articolo 1, comma 880 (Finanziamento dello studio di fattibilità “Progetto Transaqua”)  1187

Articolo 1, comma 882 e 883 (Fondo minori stranieri non accompagnati) 1189

Articolo 1, comma 884 (Contributo ad associazioni combattentistiche). 1195

Sezione II – Approvazione degli stati di previsione

Articoli 2-15 (Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione della spesa). 1196

Articoli 16 e 17 (Quadri generali riassuntivi). 1225

Articolo 18 (Disposizioni diverse). 1229

Articolo 19 (Entrata in vigore). 1235

 


 

 

 

 

 


Articolo 1, comma 551
(Incremento Fondo di solidarietà comunale per i comuni montani)

 


551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.


 

 

Il comma 551 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Le risorse sono destinate in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in modo da compensare parzialmente l’importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta sull’IMU di loro spettanza.

 

Si rammenta che la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC), definita per legge ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 232/2016, è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

In particolare, l’alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard 2015, che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 16 del 2014, la risorse derivanti dall’IMU vanno iscritte in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.

 

Le modalità di attuazione della disposizione in esame sono rinviate ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.


 

Articolo 1, comma 552
(Indennità e gettoni di presenza negli enti locali)

 


552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.


 

 

Il comma 552 reca una norma interpretativa di due disposizioni legislative in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali. In particolare, tali norme sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

 

Le disposizioni legislative sono l'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Esse hanno inciso sull'art. 82 del TUEL (di cui al D.lgs. n. 267/2000) prevedendo che la corresponsione di gettoni di presenza sia subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni. Tali norme recavano altresì previsioni, in parte successivamente abrogate, relative alla determinazione di incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali. 

 

L'art. 82 dispone, più in generale, in ordine al trattamento economico degli amministratori locali, che si distingue fra indennità di funzione e gettoni di presenza. L’indennità di funzione è corrisposta per le cariche di sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori e il relativo ammontare è stabilito con decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119. I gettoni di presenza sono corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute. La loro corresponsione è subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni.

 

L'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 sostituisce l'art. 82, comma 11, primo periodo, del TUEL con una disciplina, in parte successivamente abrogata, ai sensi della quale: i) le indennità di funzione degli amministratori locali possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee; ii) tale facoltà è esclusa nel caso di enti locali in condizioni di dissesto finanziario o che non rispettano il patto di stabilità interno; iii) le eventuali delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle; iv) la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento.

L'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 è successivamente intervenuto riformulando il comma 11 dell'art. 82 del TUEL, che rispetto al testo introdotto dall'art. 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244, fa salvo soltanto l'ultimo periodo.

Nella formulazione vigente l'art.82, comma 11, del TUEL consta dunque della seguente disposizione: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".

 

La disposizione interpretativa in commento stabilisce che le richiamate norme "sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data".

 

Andrebbe valutata l'effettiva portata della norma interpretativa in commento, atteso che le disposizioni oggetto di interpretazione non contemplano un esplicito divieto di incremento dell'ammontare dei gettoni di presenza, bensì subordinano il percepimento degli stessi alla partecipazione agli organi collegiali degli enti locali.

 

In tema di indennità agli amministratori locali, si sono registrati, nel tempo, numerosi interventi normativi diretti al generale contenimento dei c.d. costi della politica.

L'iniziale determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali è recata nel citato D.M. del 4 aprile 2000, n. 119. Successivamente con l’art. 1, comma 54, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), si è proceduto alla rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle predette indennità e gettoni di presenza.

L’art. 61, comma 10, del citato D.L. 112/2008, ha stabilito, a decorrere dal 1º gennaio 2009, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Il medesimo comma 10 ha previsto la sospensione sino al 2011 della possibilità di incremento dei medesimi compensi. Infine, ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione.

Si consideri infine che non si è mai dato seguito a quanto disposto al comma 10 del TUEL, che prevede un rinnovo con cadenza triennale del DM ai fini dell'adeguamento degli importi relativi ad indennità di funzione e gettoni di presenza sulla base della media degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.

Da ultimo, l’articolo 57-quater del decreto legge n. 124 del 2019 ha disposto l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all’85% della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Ha inoltre previsto l’attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco.


 

Articolo 1, comma 553
(Isole minori)

 


553. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.


 

 

Il comma 553 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni.

 

La disposizione prevede che il Fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Fondo è diretto a finanziare "progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio" dei comuni ricompresi nell'ambito delle isole individuate nell'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

L'allegato A individua 17 distinti ambiti territoriali nei cui territori insistono isole minori marine.

Tale allegato era stato redatto al fine di elencare i beneficiari del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 25, commi 7 e 8, della legge n.448/2001. Detto Fondo è diretto a finanziare misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori.

Si segnala altresì che l'art. 2, comma 41, della legge 244/2007 ha a sua volta istituito il Fondo di sviluppo delle isole minori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali.

Per detto Fondo era stata prevista una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.

Quest'ultimo Fondo finanzia interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare la qualità della vita nelle piccole isole, di cui al citato allegato A. La priorità è riconosciuta ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000" e a quelli improntati alla sostenibilità ambientale (con particolare riferimento ai seguenti ambiti: energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, mobilità e nautica da diporto ecosostenibili, recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, contingentamento dei flussi turistici, destagionalizzazione, protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, valorizzazione dei prodotti tipici, certificazione ambientale dei servizi), nonché a favorire le misure per favorire la competitività delle imprese insulari.

Il Fondo è stato finanziato per le sole annualità 2008 e 2009.

I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della Conferenza unificata.

Tale parere è diretto ad assicurare il coinvolgimento della Conferenza unificata considerato che i progetti potrebbero essere idonei ad incidere su ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (ad es. governo del territorio, sostegno all'innovazione per settori produttivi, protezione civile, grandi reti di trasporto e di navigazione, porti, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali), sia residuale (ad es. commercio, agricoltura, turismo e agriturismo, artigianato, pesca, incentivi alle imprese, e servizi pubblici locali).

Considerate le materie interessate dai progetti finanziati dal Fondo e la consolidata giurisprudenza costituzionale sul principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza unificata avrebbe potuto essere più intenso, subordinando l'adozione del DPCM previa intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del mero parere, come segnalato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel proprio parere favorevole reso sul provvedimento.

Si rileva, al riguardo, che la Corte Costituzionale, nella sent. n.185 del 2018, ha dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione legislativa statale di disciplina del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, "nella parte in cui non prevede la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni sull’atto d’indirizzo con cui sono determinati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili" con detto fondo.

 

La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere favorevole della conferenza unificata.

A differenza della procedura per l'adozione del DPCM, il riparto è condizionato, oltre che al concerto ministeriale, al parere favorevole della Conferenza unificata. Parrebbe pertanto trattarsi di un parere vincolante, e non solo obbligatorio (come nel caso del procedimento di adozione del DPCM), sì da assimilare lo stesso, per alcuni profili, all'istituto dell'intesa.

La disposizione in esame non disciplina alcun meccanismo che consenta di procedere al riparto nel caso in cui la Conferenza non si esprima.

 

Si ricorda, infine, che è all’esame delle Commissioni riunite V e VIII della Camera dei deputati il progetto di legge C.1285 (già approvato dal Senato – AS 497) che detta disposizioni per lo sviluppo delle isole minori, lagunari e lacustri.


 

Articolo 1, comma 554
(Contributo IMU/TASI)

 


554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019».


 

 

Il comma 554 destina ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza dell'introduzione della TASI, nell'ambito della riforma dell'imposizione immobiliare del 2013.

 

La disposizione conferma il contributo, pari a 110 milioni di euro, diretto ai comuni per la medesima finalità, disposto dall'art.1, comma 895-bis, della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018) per il solo 2019, estendendolo sino al 2022.

Il contributo per il 2019 è stato oggetto di riparto con decreto del Ministero dell'interno del 14 marzo 2019.

Le quote del contributo agli enti beneficiari sono state determinate in proporzione a quelle già attribuite ai comuni dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 (secondo quanto previsto dal menzionato comma 895-bis). Il riparto ha interessato 1825 comuni, ciascuno dei quali ha ottenuto una quota del contributo complessivo secondo quanto disposto nell'allegato A al medesimo decreto.

La norma proposta dispone che il contributo annuale per il triennio 2020-2022 sia ripartito fra gli enti beneficiari secondo i medesimi importi di cui all'allegato A al DM 14 marzo 2019 sopra richiamato.

 

La disposizione attribuisce, limitatamente al triennio considerato, un importo, pari a 110 milioni di euro, a titolo di contributo che si aggiunge ai 190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033 disposti dall'art. 1, comma 892, della legge di bilancio per il 2019, in favore dei comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI.

Tale ultimo contributo è destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

 

Si rileva che a titolo di compensazione dei mancati introiti derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati concessi contributi in favore dei comuni a partire dal 2014.

Gli importi annui sono stati i seguenti (non si considerano quelli riferiti al 2019 di cui si è già detto): per 2014,  625 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013 (come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014); per il 2015, 530 milioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015; per il 2016, 390 milioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 208/2015; per il 2017, 300 milioni in termini di saldo netto da finanziare  in sede di ripartizione delle risorse del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 433, della legge n. 232/2016; per il 2018, 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, commi 870-871, della legge n. 205/2017.


 

Articolo 1, comma 555
(Anticipazioni di tesoreria degli enti locali)

 


555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.


 

 

Il comma 555 dispone l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

 

La disposizione in esame interviene con una deroga all'art.222 del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni).

Ai sensi della disciplina del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

 

Si intende perseguire la finalità di favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, secondo quanto stabilito all’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'art.4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (comma 4).

La Relazione tecnica precisa che la norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era stato peraltro già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

L'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n.4/2014 aveva infatti già modificato detto limite per un arco temporale che, in virtù di successivi interventi legislativi (l'ultimo dei quali l'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017) era giunto sino al 31 dicembre 2018.

Per il 2019 l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria era stato invece fissato in quattro dodicesimi delle entrate correnti ai sensi dell'art.1, comma 906, della legge di bilancio 2019.


 

Articolo 1, comma 556
(Anticipazioni di liquidità agli enti locali
per il pagamento dei debiti commerciali)

 


556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».


 

 

Il comma 556 amplia le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La norma stabilisce il limite di ammontare delle anticipazioni, definisce le garanzie e fissa modalità e termini per la richiesta e il rimborso delle anticipazioni.

 

L'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL - decreto legislativo n. 267 del 2000) disciplina le anticipazioni di tesoreria per i comuni, le province e le città metropolitane. Il tesoriere, su richiesta dell'ente, concede delle anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 (elevato a 5/12 per gli enti in dissesto economico-finanziario) delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (entrate correnti) accertate nel penultimo anno precedente. Gli interessi decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione che regola il rapporto con il tesoriere. Alternativamente, l'articolo 195 del TUEL consente agli enti locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di approvazione del piano di riequilibrio da parte del Ministero dell'interno, di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

Le regioni, ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza di natura corrente, salvo che la convenzione di tesoreria preveda un limite più basso. Gli enti pubblici strumentali delle regioni, invece, possono contrarre anticipazioni per un limite non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai trasferimenti correnti dalla regione. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

Un ampliamento delle possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, in termini del tutto analoghi a quelli previsti dal comma 556 in commento, è stata introdotta, da ultimo, dall’articolo 1, commi 849-857, della legge n.145/2018 (legge di bilancio per il 2019). Il termine per il rimborso delle anticipazioni ottenute era fissato al 15 dicembre 2019.

 

Il comma 556 amplia, rispetto alla legislazione vigente, le possibilità per gli enti territoriali di ottenere delle anticipazioni di cassa.

A tal fine viene modificato l’articolo 4 del decreto legislativo n.231/2002 (introducendovi i nuovi commi da 7-bis a 7-novies), che detta norma per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti della P.A., in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

 

Il comma 7-bis prevede che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea (e quindi non soltanto il tesoriere dell'ente) possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni  e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi ad opera della deliberazione del consiglio dell'ente prevista dall'articolo 194 del TUEL.

 

Il comma 7-ter precisa che le anticipazioni devono essere concesse entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, e del 5% delle entrate relative al primo titolo di entrata accertate nell'anno 2018 per le regioni.

Il comma 7-quater, dopo aver rammentato che le anticipazioni non costituiscono una forma di indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, precisa che alle anticipazioni non si applicano le condizioni poste dall'articolo 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) e dall'articolo 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) del TUEL, nonché dall'articolo 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) del decreto legislativo n. 118 del 2011. Rimane tuttavia fermo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

 

L'articolo 3, comma 16, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) dispone che, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del TUEL, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 76 del 2000 solo per finanziare spese di investimento.

Il successivo comma 17 del medesimo articolo precisa le operazioni finanziarie che devono intendersi quali forme di indebitamento agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione. Si tratta dell'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

 

Il comma 7-quinquies dispone che le anticipazioni di cassa agli enti locali siano assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL. Alle anticipazioni, inoltre, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali), comma 2, e dall'articolo 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento), comma 10, del TUEL. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

 

Il comma 7-sexies fissa al 30 aprile 2020 il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis. La richiesta deve essere corredata da una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente che riporta l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013).

 

Il comma 7-septies dispone che il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione debba avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN.

 

Il comma 7-octies dispone che il rimborso delle anticipazioni debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 30 dicembre 2020.

 

Il comma 7-nonies dispone che, in caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.


 

Articolo 1, comma 557
(Debiti enti locali)

 


557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


 

 

Il comma 557 demanda ad un decreto del ministro dell'economia l'individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali.

 

La disposizione stabilisce che il citato DM sia adottato entro il 28 febbraio 2020, previa intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Il decreto deve disporre in ordine alle modalità e ai criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. L'obiettivo è quello di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 71, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Il citato art.1, comma 71, della legge finanziaria 2005, al primo periodo prevede che lo Stato e gli enti territoriali sono tenuti a provvedere alla conversione dei mutui "con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato" in nuovi titoli obbligazionari o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se le condizioni di rifinanziamento permettono una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

La disposizione precisa che dall'attuazione della stessa non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Relazione tecnica segnala che l'eventuale accollo dei mutui da parte dello Stato determinerebbe effetti positivi in termini di riduzione degli oneri finanziari, considerato che il rischio di credito (cioè il rischio di insolvenza del beneficiario del mutuo, prima ente locale, ora Stato) è minore.

Già nel corso della precedente manovra economica era stata introdotta una disciplina volta alla ristrutturazione dei mutui a carico degli enti locali (art.1, commi 961-964, legge n.145/2018). Essa si riferiva tuttavia ai soli mutui: i) concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a enti locali; ii) aventi determinate caratteristiche (a tasso fisso; con oneri di rimborso a diretto carico dell’ente locale beneficiario dei mutui; con scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022; con   debito residuo da ammortizzare superiore a euro 10.000; non rinegoziati ai sensi del DM 20 giugno 2003 con il quale la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a rinegoziare i mutui; senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento previsti per gli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici). Inoltre, l'operazione di rinegoziazione non poteva modificare la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

In attuazione della disposizione è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia 30 agosto 2019 che ha individuato i mutui oggetto delle operazioni di rinegoziazione e definito i criteri e delle modalità di perfezionamento di tali operazioni.


 

Articolo 1, comma 558
(
Contributo al Comune di Vibo Valentia)

 

558. Al comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.

 

 

Il comma 558 attribuisce un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al Comune di Vibo Valentia, per spese di investimento.

 

 


 

Articolo 1, commi 559-580
(Misure in favore di Campione d’Italia)

 


559. E' istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.

560. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.

561. E' soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresì soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559.

562. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.

563. L'imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.

564. La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

565. La dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

566. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

567. L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.

568. L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 566.

569. All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno».

570. All'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « e dai Dipartimenti francesi d'oltremare» sono sostituite dalle seguenti: «, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano».

571. Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

572. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566 del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia

573. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

574. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.

575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l'imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

576. Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.

578. L'agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

579. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

580. All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c),» sono soppresse;

b) al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura».


 

 

I commi 559-580 recano un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d’Italia, anche in considerazione dell’inclusione dell’ente nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise.

I commi da 559 a 568 disciplinano la nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere. Viene assoggettata a tale imposta anche l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.  Con norma di rango secondario sono stabilite le franchigie applicabili alle importazioni dall’UE soggette a imposta e i casi di esonero dall’obbligo dichiarativo.

Non si applicano ai residenti a Campione d’Italia le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise che sono, invece, ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera. Per i residenti a Campione d’Italia si affida la determinazione di tali soglie alle norme di rango secondario, in coerenza con la normativa vigente in materia di franchigie doganali UE.

Viene poi chiarito che Campione d’Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell’ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 569-572).

Sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d’Italia, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 573-576).

Si prevede un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d’Italia, fino al 2024 (commi 577-579).

Infine, il regime agevolato IRES per Campione d’Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel Comune medesimo (comma 580).

 

Premessa: le disposizioni europee e le vigenti agevolazioni (imposte dirette e IRAP) per Campione d’Italia

La disciplina in esame appare conseguente alle novità recate dal Regolamento (UE) 2019/474 e dalla Direttiva (UE) 2019/475 che hanno incluso il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, rispettivamente, nel territorio doganale dell'Unione e nell’ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise.

Si segnala che la Direttiva (UE) 2019/475 è tra quelle elencate nall’Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721), all’esame del Senato Al momento della redazione del presente lavoro.

 

Come emerge dai considerando alla richiamata direttiva, con lettera del 18 luglio 2017 l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva (UE) 2019/475 chiarisce al riguardo che l’inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano discende dalla circostanza secondo cui le motivazioni storiche che ne giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. 

L'Italia ha chiesto tuttavia l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva IVA 2006/112/CE, ritenendo che ciò fosse essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

 

Si ricorda che l’articolo 25-octies del decreto-legge n. 119 del 2018 ha introdotto numerose misure per il rilancio di Campione d’Italia, tra cui la previsione della nomina di un commissario straordinario, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, e numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d'Italia, cui sono concesse specifiche agevolazioni (che consistono nella riduzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP).

 

Con riferimento alle imposte sui redditi, il vigente articolo 188-bis TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) prevede che, a fini IRPEF, i redditi delle persone fisiche diversi dai redditi d’impresa, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, ove prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera siano computati in euro sulla base del cambio (ai sensi delle norme generali sui redditi prodotti in valuta estera di cui all'articolo 9, comma 2), ridotto forfetariamente del 30 per cento.

Il comma 2 dell’articolo 188-bis detta una specifica disciplina relativa ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti IRES residenti in Italia, aventi sede a Campione d’Italia Per i summenzionati soggetti, i redditi prodotti in franchi svizzeri sono computati in euro sulla base del cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti (ai sensi dell’articolo 9, comma 2 TUIR); tale cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. A tal fine le imprese che svolgono attività anche al di fuori del Comune di Campione d'Italia devono tenere apposita contabilità separata.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per parte del loro importo: tale parte corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi. Il comma 5 prevede una ulteriore agevolazione, valida per i soggetti IRPEF e IRES summenzionati, ai sensi della quale i redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione; tale riduzione è pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (ai sensi dei nuovi commi 1 e 3), con un abbattimento minimo di 26.000 euro. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis, ivi compresi quelli nel settore agricolo.

Con riferimento all’IRAP, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997 chiarisce i criteri di calcolo della base imponibile (valore della produzione) con riferimento alla parte prodotta in franchi svizzeri a Campione d’Italia (nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 17).

Ai fini IRAP, il valore della produzione netta espressa in franchi svizzeri (calcolato secondo le ordinarie modalità di legge) è computato in euro sulla base del già menzionato cambio (di cui all'articolo 9, comma 2) e, per tali importi, il cambio è ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espressa in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle predette agevolazioni, si applicano le disposizioni generali IRAP relative all’individuazione territoriale della base imponibile (valevole per il caso in cui l’attività sia esercitata nel territorio di più regioni: articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997). Anche con riferimento a tale disciplina, si richiede la compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti de minimis.

 

Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia

Il comma 559 istituisce l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI). Essa si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale.

Vi3ene assoggettata a tale imposta anche l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea;  è considerato consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa, arti o professioni, nonché chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.

 

Ai sensi del comma 560, soggetto attivo dell’imposta è il comune di Campione d’Italia. Non trova applicazione la generale potestà regolamentare dei comuni in materia tributaria, di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, salvo i casi espressamente indicati dalle norme in esame.

 

L’articolo 52, comma 1, sopra richiamato consente agli enti locali di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

Il comma 561 individua come soggetto passivo d’imposta chi nel territorio del Comune effettua, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi e i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune. L’imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali.

Con riferimento (comma 562) ai presupposti di territorialità dell’imposta:

§  le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune;

§  le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d’Italia se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede dell’attività economica nel territorio di Campione d’Italia. Si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, arti e professioni non aventi sede nel territorio di Campione d’Italia.

 

Viene poi prevista una specifica disciplina applicabile alle prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia, per le quali la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

Si demanda infine alla norma di rango secondario (decreto del MEF) il compito di individuare le prestazioni di servizi assoggettate a imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.

 

L’imposta è esigibile (comma 563) per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito. Per le prestazioni di servizi, essa è esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo.

 

Il comma 564 individua la base imponibile e le aliquote.

La base imponibile corrisponde all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali. Per i beni forniti a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura.

Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo si ricorda che in Svizzera:

§  la maggior parte delle merci e delle prestazioni di servizi soggiace a un’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto del 7,7 per cento;

§  soggiacciono ad aliquota ridotta del 2,5 per cento alcuni beni di uso quotidiano, quali generi alimentari, bevande analcoliche, libri, giornali, riviste, medicinali;

§  il pernottamento in albergo (colazione inclusa) soggiace a un’aliquota speciale del 3,7 per cento.

 

Si rinvia al sito istituzionale della Federazione Svizzera per approfondimenti sull’IVA.

 

Il comma 565 disciplina la dichiarazione dell’imposta, che deve essere presentata dai soggetti passivi al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, mediante il modello da approvare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze nel quale devono essere indicati i dati necessari per determinare l’imposta dovuta. La dichiarazione può essere presentata con modalità non telematica.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta si applicano le sanzioni dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione pari al trenta per cento di ogni importo; nel caso di ritardo non superiore a novanta giorni, quindici per cento dell’importo non versato; per ritardi non superiori a quindici giorni, la sanzione già ridotta, ulteriormente decurtata di un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo).

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, ovvero il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare, con regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l’attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell’imposta.

 

La disciplina secondaria di attuazione è contemplata al comma 566.  Si affida a un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, il compito di stabilire:

§  gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d’Italia può esercitare la potestà regolamentare;

§  le operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera;

§  i termini, le modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell’imposta;

§  le franchigie applicabili alle importazioni dall’UE soggette a imposta;

§  i casi di esonero dall’obbligo dichiarativo.

 

La decorrenza dell’imposta è fissata al 1° gennaio 2020. Più precisamente, si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 (comma 567).

Si demanda alla norma secondaria l’individuazione delle modalità e i termini di riscossione dell’imposta per il primo semestre di applicazione, e più precisamente per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 (comma 568).

Modifiche all’applicazione territoriale di accise e IVA

Il comma 569 modifica il Testo Unico Accise (TUA) – D.Lgs. n. 504 del 1995 - per ricomprendere nel territorio italiano, ai fini dell’applicazione della disciplina sulle accise e sulle imposte di consumo ivi contenuta, sia il comune di Campione d’Italia, sia le acque italiane del lago di Lugano, in attuazione della normativa europea richiamata in premessa.

Analogamente, viene modificata la disciplina IVA (mediante integrazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) al fine di chiarire che sono considerate importazioni le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti da Campione d’Italia e dalle acque italiane del lago di Lugano (comma 570).

 

Entrambe le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2020 (comma 571).

Il comma 572 stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia doganale, dal 1° gennaio 2020, il territorio extra-doganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno, ricomprendendo così Campione d’Italia nel territorio doganale nazionale (dunque europeo).

Ai sensi del comma 572,  ai soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non si applichino né la riduzione delle soglie monetarie, pari a 50 euro, né le altre restrizioni in tema di franchigie doganali che sono ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera dall’articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento adottato con il decreto del MEF 6 marzo 2009, n. 32.

 

Il comma 1 del richiamato articolo 4 dispone che, per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme UE in materia di IVA o di accisa verso l'Unione europea, le soglie per l’importazione non commerciale di merci in esenzione IVA e accise– che ordinariamente non può superare i 300,00 euro per viaggiatore, elevati a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare – sono ridotte, come anticipato, a 50,00 euro.

Il comma 2 prevede, per i soggetti richiamati dal precedente comma 1 l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici, è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati ex lege. Per i medesimi soggetti l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti carburanti è accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto.

 

Più in dettaglio, per i residenti nel comune di Campione, le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al già menzionato comma 8 (concernente la nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia), in coerenza con le disposizioni dell’UE in materia di fissazione delle franchigie doganali.

 

Come già accennato sopra, la vigente normativa comunitaria e la relativa regolamentazione nazionale (articolo 41 del Regolamento CE 1186/2009, Direttiva IVA n. 74/2007 del Consiglio, Decreto 6 marzo 2009 n. 32 e le Circolari n. 2/D del 03/02/2010, n. 14/D dell'11/06/2009 e n.43/D del 28/11/2008) prevedono l'esenzione dai dazi doganali, dall'IVA e dalle accise per le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi, portano con sé nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300 euro per viaggiatore. Detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare (per viaggiatori aerei e viaggiatori via mare si intendono tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l'aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto). Per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni, le soglie monetarie sopraindicate sono ridotte a 150 euro per viaggiatore, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie sopraindicate, il valore delle singole merci non può essere frazionato.

Per i prodotti del tabacco, per l'alcool e le bevande alcoliche, sono invece previsti limiti quantitativi specifici, per cui si rinvia alla Carta doganale del viaggiatore sul sito dell’Agenzia delle dogane. Se il valore del bene supera i limiti di franchigia il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore dello stesso.

 

Si prevede infine che i beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d’Italia presso società, enti e abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 e in uscita dal territorio dello stesso comune siano esenti da IVA, nei casi in cui abbiano come destinazione finale l’Italia.

Agevolazioni imposte dirette e IRAP

Il comma 573 introduce alcune agevolazioni IRPEF temporanee per le persone fisiche iscritte all’anagrafe di Campione d’Italia. Più in dettaglio, l’imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d’impresa dalle persone fisiche residenti al 20 ottobre 2019 a Comune di Campione d’Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel Comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (come modificato dalle norme in esame) è ridotta al cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

Il comma 574 reca agevolazioni temporanee sui redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali e dalle società IRES iscritte al 20 ottobre 2019 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, come determinate ai sensi dell’articolo 188-bis del TUIR: tali imposte sono ridotte al cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

 

Ai sensi del comma 575, per i predetti soggetti, l’IRAP che deriva da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi del richiamato l’articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

Il comma 576 chiarisce che le agevolazioni sulle imposte sui redditi e sull’IRAP contenute nelle predette norme:

§  si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (dunque dal 2020);

§  operano ai sensi e nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

 

In estrema sintesi si ricorda che alcune categorie di aiuti di Stato sono esentate dalla notifica alla Commissione UE, sulla base di specifici regolamenti di esenzione: si tratta degli aiuti definiti dalla UE come de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

Credito d’imposta

Il comma 577, in vista del rilancio economico del Comune di Campione d’Italia, concede alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno (articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi della medesima disciplina UE (articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014).

 

Si ricorda che il regolamento 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione della disciplina europea sulla concorrenza.

In linea generale, l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE qualifica i finanziamenti statali con specifiche caratteristiche come aiuti di Stato, quindi soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, ai fini della valutazione sulla compatibilità con la disciplina europea sulla concorrenza. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti tali categorie di aiuti di Stato, quale il predetto regolamento 651/2014 che individua, tra l’altro, gli aiuti di stato a finalità regionale compatibili con il mercato interno.

In particolare l’articolo 2, ai punti da 49 a 51, definisce come “investimento iniziale”:

§  un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

§  l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

Sono definite “attività uguali o simili” quelle che rientrano nella stessa classificazione operata, a livello statistico, mediante la categorizzazione NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2. Si tratta, in sintesi, della classificazione statistica delle attività economiche nella UE.

Il punto 51 definisce “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”:

§  un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

§  l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

 

§  L’articolo 14 del Regolamento individua quali sono i costi ammissibili, in particolare (par. 4):

§  i costi per gli investimenti materiali e immateriali;

§  i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o

§  una combinazione dei costi precedenti, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

I successivi paragrafi dell’articolo 14 recano la disciplina di dettaglio sui predetti costi, anche con riferimento alle modalità di calcolo.

 

Ai sensi del comma 578 della norma in commento il credito d’imposta si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Il comma 579 subordina l’operatività dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

Modifiche alla disciplina delle imposte sui redditi

Il comma 580 modifica l’articolo 188-bis del TUIR, che reca la complessiva disciplina delle imposte sui redditi per Campione d’Italia.

 

Con una prima modifica (lettera a)), che novella il comma 2, si estende ai redditi d'impresa realizzati da tutti gli enti soggetti a IRES, dunque anche le società, gli enti e i trust  non residenti nel territorio dello Stato, purché vi siano le condizioni di legge (iscrizione alla Camera di commercio di Como e presenza di sede sociale operativa, o di un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia), la possibilità di computare tali redditi in euro anche se prodotti in franchi, sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 30 per cento.

 

Con la modifica (lettera b)) al comma 6 - che condiziona le agevolazioni contenute nell’articolo 188-bis al rispetto della normativa sugli aiuti de minimis - il riferimento alla disciplina europea è integrato con il rinvio al regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, stante l’inclusione delle acque italiane del lago di Lugano nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di applicazione delle accise.


 

Articolo 1, commi 581-587
(Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)

 


581. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile,» sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati,».

582. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la parola: « manutenzione» sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici».

583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

584. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro» sono soppresse.

585. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali».

586. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

587. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi».

 


 

I commi 581-587 recano norme aventi la finalità di estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.

Il comma 581, inserisce alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti.

Il comma 582 è volto a consentire l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici.

Il comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche - ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali - ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito. Il comma 584 reca una novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip.

Il comma 585 stabilisce che la convenzioni Consip per l’approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali.

Ai sensi del comma 586, le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del contratto.

Con il comma 587 l’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.

 

Il comma 581 interviene sull’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, che impone alle amministrazioni pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti, per quanto riguarda le seguenti categorie merceologiche:

§  energia elettrica e gas,

§  carburanti rete ed extra-rete,

§  combustibili per riscaldamento,

§  telefonia fissa e mobile.

Si ricorda che, ai sensi del terzo periodo dell’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

 

Alle categorie elencate, la norma in esame aggiunge le seguenti categorie di veicoli:

§  autovetture (articolo 54, comma 1, lettera a) del Nuovo codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992);

§  autobus (articolo 54, comma 1, lettera b) del Nuovo codice della strada), ad eccezione di quelli per il servizio di linea per trasporto di persone;

§  autoveicoli per trasporto promiscuo (articolo 54, comma 1, lettera c)[1] del Nuovo codice della strada).

 

Il comma 582 integra l’articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement, per estendere l’oggetto degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip anche ai lavori pubblici.

 

Si ricorda che in precedenza la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 504, legge n. 208/2015) aveva esteso l’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip anche ai lavori manutentivi.

 

Il medesimo art. 4, comma 3-ter, D.L. n. 95/2012 è modificato anche dal comma 587 di questo articolo (v. infra).

Il comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) realizzato e gestito dalla Consip medesima. Tale comma generalizza quindi l'obbligo di ricorso ai suddetti strumenti attualmente applicabile solo a determinate categorie merceologiche (v. sopra).

Sono compresi nell'ambito di applicazione della norma in esame:

§  gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,

§  le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,

§  gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici,

§  le agenzie fiscali (Agenzia delle EntrateAgenzia del DemanioAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle entrate-Riscossione) di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.

 

Rimane fermo quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (l. n. 296 del 2006), all'art. 1, commi 449 e 450, concernenti, rispettivamente, gli obblighi di acquisto centralizzato tramite le convenzioni Consip e, per gli acquisti sotto soglia di valore superiore a 5.000 euro, tramite il Mercato elettronico della PA.

In particolare, il citato comma 449 prevede l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali. 

Ai sensi del successivo comma 450, per gli acquisti "sotto soglia"[2] di importo superiore a 5.000, le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Il comma 584 novella l'art. 2, comma 574, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale comma 574 disciplina l'individuazione delle tipologie di beni e servizi, non oggetto di convenzione Consip, per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante, ai fini, anche con modalità telematiche: 

§  dell’espletamento dell’appalto e

§  dell’accordo quadro.

Con la modifica in esame, viene espunto il riferimento all'accordo quadro, anche ai fini del coordinamento con quanto stabilito dal precedente comma 3. Quest'ultimo infatti include anche istituzioni scolastiche e universitarie nell'obbligo di approvvigionamento mediante il medesimo accordo quadro (o sistema dinamico).

 

Ai sensi del citato comma 574 è il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati contenuti nei prospetti inviati dalle pubbliche amministrazioni, a stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip. 

 

Si segnala, peraltro, che l'art. 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126 (recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), come sostituito durante l’esame alla Camera, prevede che alcune disposizioni relative agli acquisti centralizzati tramite Consip SpA non trovano applicazione per le università statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e per gli enti pubblici di ricerca, in relazione agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla terza missione. Il decreto-legge è all'esame del Senato al momento della redazione della presente scheda.

 

Il comma 585 integra l'art. 26, comma 1, della legge finanziaria 2000 (legge n. 488 del 1999). Con la novella in esame si prevede che le Convenzioni possano essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.

Si ricorda che l'art. 26, qui oggetto di modifica, ha posto la disciplina delle convenzioni-quadro, assegnando al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di stipulare tali convenzioni per l’approvvigionamento di beni e servizi attraverso l’espletamento di procedure a evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha individuato, con D.M. 24 febbraio 2000, nella Consip. Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

 

Il comma 586 rende possibile la stipula - da parte di Consip o di soggetti aggregatori - delle convenzioni[3] e degli accordi quadro[4] in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione[5].

Si applica, in tal caso, il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Tale comma prescrive che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il termine dilatorio in parola, prevedendo un impedimento temporaneo alla stipula del contratto di appalto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, si configura quale clausola di stand still, volta ad assicurare la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici, consentendo loro di fare ricorso contro l'aggiudicazione. Esso attua quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE, concernente il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici. L'espressa previsione si rende qui necessaria in quanto il successivo comma 10 dell'art. 32, alla lettera b), stabilisce che tale termine non si applichi all'appalto basato su un accordo quadro nel caso di: appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico entro determinati limiti; determinate tipologie di affidamenti.

 

In estrema sintesi, il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico, aperto a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione, utilizzabile per acquisti di uso corrente. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Secondo l'art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

 

Il comma 587 integra l’articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip S.p.A. le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement. La modifica prevede che Consip S.p.A., nell'àmbito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, possa svolgere procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.   

 

Riguardo al tema degli acquisì nella P.A., si segnala, infine, che è all'esame della Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 1812, il quale (art. 3, co. 1 lettera o)) reca i principi e i criteri direttivi per l'emanazione delle disposizioni di semplificazione e codificazione relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier di documentazione.

 

I principali strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA di Consip, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, sono:

§  Convenzioni

§  Accordi quadro

§  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa)

§  Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione (Sdapa)

§  Gare su delega e gare in ASP (Application Service Provider).

Gli strumenti di acquisto sono oggetto di obbligo/facoltà di utilizzo da parte delle PA, con diversi profili dipendenti dalla tipologia di amministrazione (centrale, regionale, territoriale, ente del servizio sanitario nazionale, scuola/università, organismo di diritto pubblico), di acquisto (sopra soglia comunitaria o sotto soglia comunitaria) e dalla categoria merceologica.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 457, legge n. 296/2006) ha previsto l’operatività di un sistema a rete, costituito da Consip SpA, che opera come centrale di committenza nazionale, e dalle centrali di committenza regionali, per razionalizzare la spesa della PA e per realizzare sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.


 

Articolo 1, commi 588 e 610-613
(Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT)

 


588. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività.

610. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 è ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data center) delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA» (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.

612. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle convenzioni stipulate con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle spese sostenute dalla stessa società con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.

613. Le disposizioni di cui ai commi 610, 611 e 612 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


 

 

Nei commi 588 e 610-613 si prevede che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un apposito disciplinare con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, per razionalizzare i propri Data Center.

Inoltre, si dispone, che le amministrazioni pubbliche (ad esclusione degli enti territoriali) assicurino, per il triennio 2020-2022, una determinata percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico nonché - seppure in percentuale minore - per la gestione delle infrastrutture informatiche Data Center.

Da tali prescrizioni di risparmio è esentata la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria.

 

Il comma 588 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un apposito disciplinare con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, per razionalizzare i propri Data Center secondo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e connettività.  

La società di gestione di cui si tratta è quella oggetto dell'articolo 83, comma 15 del decreto-legge n. 112  del 2008 - disposizione che venne a stabilire che i diritti dell'azionista per la Sogei, quale Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 431 del 1991, siano esercitati dal Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 43 del 2008, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze".

La stipula del disciplinare è previsto - ancor dal comma 1 qui in commento - che avvenga in conformità alla disciplina in materia di Poli Strategici nazionali ed al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica, perseguendone il contenimento dei costi.

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, la disposizione importerebbe risparmi di spesa stimabili in 3 milioni per il 2020 ed 1 milione annuo dal 2021, come effetto di minore onerosità della ricollocazione presso Sogei delle infrastrutture informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rispetto al costo del diretto loro adeguamento da parte di quest'ultima.

 

Una definizione di Polo Strategico Nazionale (di seguito PSN) è rinvenibile nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) n. 1 del 14 giugno 2019 (recante "Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amminsitrazioni e classificazioni delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali - Approfondimenti").

Ebbene, il Polo Strategico Nazionale vi è definito (all'art. 6) come  "soggetto che mette a disposizione a soggetti pubblici infrastrutture IT, centralizzate e/o distribuite, ad alta disponibilità garantendo una gestione amministrativa, tecnica e organizzativa dedicata. Il PSN è identificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri selezionandolo dall’Elenco prodotto da AgID a seguito del processo di classificazione svolto sulla base dei requisiti previsti all'allegato A (nella colonna Candidabilità all’uso da PSN) e secondo le modalità descritte dalla presente circolare. I servizi IT erogati dal PSN sono inseriti ed aggiornati a cura di AGID nel Catalogo dei servizi Cloud".

È da tenere presente come nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 si confermi l'impianto (delle previsioni contenute nel precedente Piano Triennale) in termini di adozione del principio tecnologico del Cloud First, del modello strategico Cloud della PA e della propedeutica classificazione delle infrastrutture fisiche delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Il comma 610 dispone che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, "enti locali") e delle società da questi partecipate - assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

È richiamato (quale possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa) il riuso dei sistemi e degli strumenti di ICT (acronimo che sta per: Information and Communications Technology, tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

 

Siffatto riuso è oggetto dell'articolo 69 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Esso prevede che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, abbiano l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto (salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico) che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

Ancora al fine di favorire il riuso, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale delle soluzioni informatiche sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.

 

Il comma 611 prevede che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba esser parti al 5 per cento (non già al 10 per cento, come previsto dal precedente comma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (dunque esclusi gli enti territoriali e loro società partecipate) per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center).

Questo, al netto dei costi di migrazione - ed a decorrere dalla certificazione da parte dell'AgID del passaggio al “Cloud della PA” (Cloud Service Provider o Polo Strategico Nazionale).

 

Il "Cloud della PA" è l'insieme delle infrastrutture e dei servizi cloud, qualificati da AgID entro la strategia nazionale relativa al Cloud per le pubbliche amministrazioni (la cui 'matrice' è il citato Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021).

Tale insieme è composto da: i Poli Strategici Nazionali; i Cloud Service Providers (soggetti titolari di servizi Cloud o pubbliche amministrazioni interessate ad erogare servizi Cloud ad altre PA secondo il modello Public Cloud) che siano qualificati compatibili da AgID; il contratto quadro stipulato da Consip con il Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della Gara SPC Cloud - Lotto I (Cloud Computing).

 

Il comma 612 dispone che le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si applichino alle spese sostenute dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.

Si prevede altresì l'esclusione delle spese sostenute dall'INPS.

 

Le disposizioni dei commi 610-611 si pongono come principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Così il comma 613.

Si ricorda che le disposizioni dei commi richiamati già escludono dal proprio ambito precettivo gli enti territoriali.

La dicitura di "principio fondamentale" ricorre di norma con riferimento al carattere concorrenziale della competenza legislativa di Stato e Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma (come riscritto con la revisione costituzionale del 2001).

 

La relazione tecnica riferisce (secondo i dati del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021) come la spesa media annua sostenuta per il settore ICT dalla pubblica amministrazione (esclusi gli enti territoriali) sia pari a 4,8 miliardi.

La medesima relazione stima - precisando peraltro che solo a consuntivo possano trarsi dati affidabili, talché le stime non sono computate ai fini dei saldi di finanza pubblica - che le disposizioni recate dai commi 610-611 possano determinare risparmi di spesa di circa 202 milioni annui.


 

Articolo 1, comma 589
(Riduzione della dotazione finanziaria Consip)

 

589. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020».

 

 

Il comma 589 dispone la riduzione della dotazione finanziaria, a decorrere dall'anno 2020, destinata all'attività svolta da Consip S.p.A. nell'ambito degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

 

La dotazione finanziaria ? prevista dall'articolo 1, comma 514-bis, della legge di stabilità 2016 - per sostenere l'attività svolta da Consip S.p.A. a supporto dell'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ? è confermata in 4,3 milioni per il 2019 ed è ridotta da 4,3 milioni a 1,5 milioni annui a decorrere dal 2020 (con una riduzione, quindi, di 2,8 milioni).


 

Articolo 1, commi 590-602
(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)

 


590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.

592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;

b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.

593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.

598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.

601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.


 

 

I commi 590-602 dettano norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede, in primo luogo, la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni, indicate in apposito allegato, adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di ciò, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.  Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate.

Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell’allegato, incrementato del 10%.

Si prevede, quindi, che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni.

Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione.

 

I commi 590-591 prevedono che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell’allegato A. Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale.

Si ricorda che sulla base del Sistema europeo dei conti (SEC 2010, definito dal Regolamento (Ue) n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC fornite nel “Manual on Government Deficit and Debt” pubblicato da Eurostat (edizione 2019), l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC). Nell’ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per tale settore si compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione europea in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht. Ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196  l’Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente (entro il 30 settembre) tale lista sulla Gazzetta ufficiale. Da ultimo è consultabile l’elenco pubblicato il 30 settembre 2019.

 

Le disposizioni di cui ai commi 590-591 non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale, alle Agenzie fiscali, alle regioni e agli enti locali (e ai relativi organismi ed enti strumentali) (v. comma 602) e alle casse previdenziali private (per le quali v. comma 601).

Per le Agenzie fiscali resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010, ma con un incremento del 10% (ai sensi del successivo comma 594).

 

L’articolo articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010 prevede, per gli anni dal 2011 al 2023, che le Agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

 

 

L’Allegato A prevede la cessazione dell’applicazione delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni:

 

Pubbliche amministrazioni e società partecipate

§  articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l’importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;

§  legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione), comma 10 (limite di spesa annua per le PA per le PA per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 48 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici) e comma 58 (riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali);

§  articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;

§  articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. “taglia-carta”, che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell’abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;

§  articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni), commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza), comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni), e comma 7 (riduzione spese  per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);

§  decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare, l’articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria), comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni), comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni), comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’articolo 6); l’articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);

§  articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;

§  decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14 (che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato); all’articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali, cessa l’applicazione del comma 1, lettera c) (riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2, lettera b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell’INPS dell’attività in convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa per consumi intermedi);

§  decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per le PA) e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all’ articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

 

 

Enti di previdenza e assistenza

§  articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti di previdenza (all’epoca, l'INPS, I'INPDAP e l’INAIL);

§  articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli enti soppressi (INPDAP, ENPALS);

§  articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede ulteriori misure di razionalizzazione organizzativa per INPS ed INAIL volte a ridurre le proprie spese di funzionamento;

§  articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che impone agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici di conseguire ulteriori risparmi derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese;

§  legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 305 (versamento all’entrata del bilancio dello stato di risparmi di spesa dell’INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304), comma 307 (versamento all’entrata del bilancio dello stato da parte dell’INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso la razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia; la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC; la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi INPDAP ed ENPALS) e comma 308 (versamento all’entrata del bilancio dello stato per risparmi di spesa dell’INAIL);

§  articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, che prevedono il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte dall’INPS agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;

§  articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che richiede ulteriori risparmi agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, tramite interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali;

§  legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 321 (recante misure di contenimento della spesa per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e comma 417, sulla riduzione della spesa per consumi intermedi per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private e per quelli di tutela previdenziale obbligatoria dei liberi professionisti.

 

Autorità indipendenti

§  decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 19, comma 3, lett. c) (riduzione delle spese di funzionamento dell’autorità nazionale anticorruzione) e articolo 22, comma 6 (riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) e comma 9, lett. d), ed f) (riduzione della spesa per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni, nonché per incarichi di consulenza, studio e ricerca per i medesimi organismi);

 

Camere di Commercio

§  articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede la possibilità per le camere di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa

 

 

A fronte della cessazione dell’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell’allegato A, si prevede che gli enti e gli organismi sopra indicati siano tenuti, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro i livelli registrati mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.

 

La relazione illustrativa spiega che l’intervento è volto a semplificare il quadro normativo vigente (che ha visto la stratificazione di numerose disposizioni volte a contenere varie tipologie di spese) e a garantire maggiore flessibilità gestionale per le pubbliche amministrazioni, garantendo al contempo una più efficace azione degli organismi di controllo.

 

Il comma 592 definisce nel dettaglio le voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi sulle quali opera l’obbligo di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente per gli enti che adottano la contabilità finanziaria e per gli enti che adottano la contabilità civilistica.

 

Il comma 593 prevede che il superamento del livello di spesa stabilito (pari, come detto, alla spesa per l’acquisto di beni e servizi registrata mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018) è ammesso, fermo restando il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Non concorrono comunque alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall’acquisto di beni e servizi.

 

Il comma 594 dispone che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali) sono tenute a versare annualmente allo Stato, entro il 30 giugno, un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nell’allegato A, incrementato del 10%.

L’incremento del 10% non trova applicazione nei confronti di INPS e INAIL.

Per le società pubbliche o partecipate l’incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 506, della legge n.298/2015), la quale dispone che i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo.

Per l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) l’incremento del 10% è operato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n.193/2016), la quale dispone che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa sono versati allo Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente.

Per gli enti in dissesto o commissariati si prevede che le somme da versare al bilancio dello Stato possano essere accantonate in un apposito fondo, per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

 

Il comma 595 prevede che nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 3 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 4 e i ricavi o le entrate di cui al comma 6 e il versamento di cui al comma 7 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi

Il comma 596 prevede che i compensi, i gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese), spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti, sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 597 stabilisce che la relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui al comma 3, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo

 

Il comma 598 stabilisce che l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento (rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019), per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione, con acquisizione al bilancio dell'ente dei relativi risparmi.

 

Il comma 599 prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 3 a 11 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

 

Il comma 600 chiarisce che restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 3.

 

Il comma 601 esclude dall'ambito di applicazione dei commi 588-613 i soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (soggetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103).

La disposizione opera inoltre un richiamo, confermandone le previsioni, all'articolo 1, comma 183, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Quest'ultimo, a sua volta, esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dall'anno 2020, dall'àmbito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale -, norme previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato (elenco redatto dall'ISTAT)[6].

 

Il comma 602 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai relativi organismi ed enti strumentali (questi ultimi come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011).

Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (in corso di conversione in legge).

 

L’articolo 57, comma 2, del decreto-legge n.124 del 2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.118/2011, prevede che per enti strumentali si intendono gli enti sui quali l’ente abbia determinati poteri di indirizzo o controllo[7]; mentre per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

 

Si segnala, infine, che nell’ambito dei definanziamenti disposti con la Sezione II della presente legge sono previsti risparmi di spesa (c.d. spending review) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nella Relazione tecnica in complessivi 977 milioni per il 2020, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022.


 

Articolo 1, comma 603
(Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)

 

603. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro».

 

 

Il comma 603 eleva da 8 a 15 milioni di euro l'importo oltre il quale le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (e versate all'entrata del bilancio dello Stato) sono riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE.

 

Il comma 603 dell'articolo in esame eleva da 8 a 15 milioni di euro l'importo a partire dal quale le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (ai sensi dell'art. 3 della L. 808/1985), e versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE per le medesime finalità di cui alla citata L. 808/1985.

 

Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di sette milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (anno 2016 pari ad euro 24.727.720, anno 2017 pari a euro 79.126.700, anno 2018 pari ad euro 207.088.750,99 e 2019, dati al 30/09/2019, pari ad euro 140.919.125,31) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

 

La suddetta previsione novella quindi l'art. 1, co. 30, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), già modificato dall'art. 1, co. 695, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dall'art. art. 1, co. 778, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

 

L'art. 1, co. 695, L. 205/2017 aveva introdotto il riferimento all'importo di 5 milioni di euro per la riassegnazione in spesa delle somme in questione; l'importo è stato successivamente innalzato a 8 milioni di euro dall'art. art. 1, co. 778, L. 145/2018.

 

La legge n. 808/1985 costituisce il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa. In particolare, l'articolo 3 della legge 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, disponendo, al comma 1, che a queste possano essere concessi:

- finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime (lettera a)). Tali finanziamenti, ai sensi della legge, sono rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici (art. 4, comma nono, lettera c));

- contributi in conto interessi sui finanziamenti:

a sostegno della produzione di serie, concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70% del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni (l'80% per le iniziative localizzate nelle aree del mezzogiorno di cui all'art. 1, D.P.R. n. 218/1978) (lettera b))

per un periodo massimo di dieci anni relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma (lettera c)).

Gli interventi possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 non sono cumulabili con altri incentivi (articolo 4, comma settimo).

 

L'intervento di sostegno di cui alla legge n. 808/85 è di regola nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese beneficiarie, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a) e articolo 4, comma settimo della stessa legge 808. L'accesso ai finanziamenti, avviene attraverso appositi bandi.

L'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, previsto dall’articolo 2 della legge n. 808/1985 per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di sostegno previsti dal citato articolo 3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è costituito da rappresentanti del MISE, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione università e ricerca MIUR e del Ministero della Difesa e da tre esperti (professori universitari) nelle discipline riconducibili all'aerospazio. I componenti del Comitato sono stati rinnovati per il periodo 2017-2019 con D.M. 22 dicembre 2016. Con un recente D.M. 4 ottobre 2018, i componenti del Comitato sono stati integrati con un rappresentante del Ministro per il Sud.

In attuazione dell’articolo 3 della legge n. 808, è stato adottato il D.M. 173/2010 (Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo). Successivamente, è intervenuto il D.M. 3 luglio 2015 ha ridefinito i criteri e le modalità degli interventi finalizzati a promuovere e sostenere i progetti di ricerca e di sviluppo nel settore aerospaziale.

Il D.M. n. 174/2010 disciplina invece specificamente i criteri e le modalità procedurali degli interventi di sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale.


 

Articolo 1, comma 604
(Riduzione del contributo italiano all'ONU)

 


604. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, è ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite.


 

 

Il comma 604 prevede una riduzione del contributo italiano all’ONU, pari a 36 milioni di euro a decorrere dal 2020. È inoltre previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento dei criteri di contribuzione dell’Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

 

La norma riduce il contributo italiano alle spese delle Nazioni Unite di cui alla legge n. 848 del 1957 nella misura di 36 milioni di euro a decorrere dal 2020 sullo stanziamento di cui al cap. 3393, “Contributi ad organismi internazionali”, dello stato di previsione del MAECI, che passa da 400 mln. a 364 mln. a partire dal 2020.

Si ricorda che su tale capitolo sono allocate le risorse per l’erogazione dei contributi alle Nazioni Unite (cfr. infra) e per altre organizzazioni internazionali tra cui l’OSCE ed il Consiglio d’Europa.

La norma dispone altresì che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.

 

L’attuale sistema di finanziamento delle Nazioni Unite si articola in un primo bilancio, a carattere ordinario, finalizzato a coprire le spese per il personale e il funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite. Esso è finanziato tramite contributi obbligatori che vengono stabiliti dall’Assemblea Generale: l’obbligo per ciascuno Stato membro di sostenere una quota percentuale delle spese dell’ONU, come individuata dall’Assemblea Generale, si fonda sulle disposizioni dell’articolo 17, par. 2 della Carta delle Nazioni Unite.

La quota dovuta è stabilita ogni tre anni da un apposito organismo tecnico, il Committee on Contributions, sulla base di dati affidabili, verificabili e comparabili quali, ad esempio, le stime del reddito nazionale lordo, i tassi di cambio, il peso del debito.

La scala della ripartizione delle quote percentuali si distribuisce in una forbice che va dal minimo dello 0,001% al massimo del 22% del totale delle spese.

Per il triennio 2019-2021 la scale of assessment assegna all’Italia l’onere di contribuire nella misura del 3,3% alle spese delle Nazioni Unite.

Nel triennio precedente (2016-2018) il contributo italiano era stato del 3,7%.

Con riferimento al 2018, l’applicazione della quota del 3,7% al totale delle spese ONU, pari a 2,5 mln. di dollari, si è tradotta in un contributo di 91,1 mln. di dollari, pari a 80,2 mln. di euro, che alla data del 30 aprile 2018 risultava interamente versato.

Con riferimento al 2019, il contributo italiano al bilancio ordinario dell’ONU, pari a 92,2 mln. di dollari risultava interamente versato. 

 

Un secondo canale di finanziamento è rappresentato dai fondi che afferiscono al bilancio per le missioni di pace delle Nazioni Unite: le quote di contribuzione per ciascun membro sono stabilite con criteri simili a quelle del bilancio ordinario, anche se i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) contribuiscono in maniera maggiore rispetto a quanto versato per al bilancio ordinario

L’Italia si trova al 7° posto nella lista dei 10 maggiori contributori alle missioni di pace avendo versato per queste operazioni 247,7 mln. di dollari per il triennio 2019-2020, pari al 3,3% delle spese totali.

Il terzo e ultimo canale di finanziamento del sistema ONU è rappresentato dai fondi per i tribunali istituti dal Consiglio di Sicurezza, quali il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e un meccanismo residuale a supporto dei due tribunali citati. Complessivamente, attraverso questo canale, l’Italia ha versato 2,8 mln. di dollari nel 2019.

 

Sul piano normativo, interventi di riduzione dei contributi del nostro Paese a organismi internazionali – con una correlata rinegoziazione dei termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall’Italia - sono stati disposti dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018).

 

In particolare, l’articolo 1, comma 318 della legge di stabilità per il 2015 ha disposto la riduzione dei contributi a organismi internazionali per 25,2 mln. di euro per l'anno 2015 e 8,4 mln. di euro a decorrere dal 2016: in questo caso la riduzione ha operato con un riferimento ad una pluralità di organismi internazionali elencati in uno specifico allegato alla legge di stabilità: tra questi figurava anche l’autorizzazione di spesa riguardante il contributo all’ONU, ridotto per il 2015 di 20 mln. di euro.

L’articolo 1, comma 619 della legge di stabilità per il 2016 ha operato un’ulteriore modesta riduzione per il 2016 (198 euro) e a decorrere dal 2017 (200.198 euro) che ha riguardato il contributo del nostro Paese a due organismi internazionali.

Si segnala altresì che l’articolo 26, comma 3, lett. d) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018 ha previsto che gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento siano parzialmente coperti, quanto a 20 mln. di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui alla richiamata legge n. 848 del 1957, disponendo anche in questo caso che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all’organismo delle Nazioni Unite, per un eguale importo.

Anche la legge di bilancio per il 2019, all'art.1, comma 781, aveva disposto una riduzione del contributo all'ONU pari a 35,35 mln. di euro per il 2019 e a 32,35 mln. di euro a decorrere dal 2020.


 

Articolo 1, comma 605
(Utilizzo da parte delle università di docenti
in servizio presso istituzioni scolastiche)

 

605. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole: « e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020».

 

 

Il comma 605 riduce (da 25,8 milioni di euro) a 11,6 milioni di euro a decorrere dal 2020 il limite di spesa connesso all’utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. A tal fine, novella l’art. 1, co. 4, della L. 315/1998, in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi universitari abilitanti per l’insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati.

 

Il medesimo limite di spesa è stato ridotto anche per il 2019 dall'art. 8, co. 3, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

Ciò sembrerebbe essere connesso alla revisione dei percorsi di formazione e abilitazione del personale docente (su cui si veda il box sottostante), che dovrebbe essere oggetto di un apposito disegno di legge, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, secondo quanto previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis).

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio in prima lettura sottolineava la necessità di assicurare 413 tutor nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ciascuno dei quali gode di esonero totale e deve essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno.

 

Prima della riforma operata con il d.lgs. 59/2017 - come modificato dall’art. 1, co. 792 e 794-796, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) - la formazione iniziale per l’accesso nei ruoli del personale docente della scuola secondaria era disciplinata con il regolamento emanato con D.M. 249/2010.

In particolare, il D.M. 249/2010 disponeva che il percorso formativo per insegnare nella scuola secondaria si articolava in un corso di laurea magistrale o, per l'insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello a indirizzo didattico, e in un successivo tirocinio formativo attivo (TFA), di durata annuale, che si concludeva con la stesura di una relazione e con l'esame finale con valore abilitante. Tale percorso aveva sostituito il percorso effettuato, fino all'a.a. 2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS). Per il percorso formativo erano previsti tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico erano presenti anche tutor organizzatori. I tutor erano docenti e dirigenti in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Attualmente, invece, il percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli si articola così:

§  con cadenza biennale è bandito un concorso pubblico nazionale, su base regionale o interregionale, per titoli ed esami, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali. All’esito del concorso si consegue l’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;

§  possono accedere ai concorsi per posti comuni e per posti di insegnante tecnico-pratico coloro che sono in possesso, alternativamente:
- di abilitazione specifica sulla classe di concorso (o di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, ferma restando la necessità del possesso del titolo di studio specifico richiesto per la classe di concorso per cui si partecipa);
- per i posti comuni, di laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) o, per i posti di insegnante tecnico pratico, per i concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/2025, di laurea (oppure diploma di I livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso[8]), in entrambi i casi unitamente a 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), da acquisire nelle discipline antro-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche.
Per l’accesso ai concorsi per posti di sostegno è necessario anche il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

§  ogni candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso per ciascun grado di scuola (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado), nonché per i posti di sostegno;

§  per i posti comuni, il concorso prevede due prove scritte, a carattere nazionale, e una prova orale; per i posti di sostegno, prevede una prova scritta a carattere nazionale e una prova orale;

§  le graduatorie includono solo i vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso, direttamente immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali. Rimane comunque fermo il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori, ove occorra, anche negli anni successivi. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l’istituzione scolastica cui essere assegnati per svolgere l’anno di formazione iniziale e prova, fra quelle della regione in cui hanno concorso che presentano posti vacanti e disponibili;

§  il percorso annuale di formazione iniziale e prova si conclude con una valutazione finale che, se positiva, assolve all'obbligo dell'anno di prova, per l'effettiva immissione in ruolo. In caso di valutazione negativa, il percorso si può ripetere una volta;

§  in caso di valutazione positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria – ad esaurimento, di merito, o di istituto – nella quale è iscritto, ed è confermato in ruolo nella istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova, dove deve rimanere per almeno altri quattro anni.


 

Articolo 1, comma 606
(Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture)

 

606. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: « e la successiva riassegnazione» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,».

 

 

Il comma 606 modifica le modalità di assegnazione dei proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso, mediante messa all’asta, delle quote di emissioni di gas-serra agli operatori aerei amministrati dall'Italia, riducendo di 1 milione di euro la quota destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

La norma in esame modifica l’art. 6 del D.Lgs. 30/2013, che disciplina l’assegnazione a titolo oneroso, mediante messa all’asta, delle quote di emissioni di gas-serra agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

In particolare viene modificato il comma 4 che demanda ad un apposito decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la disciplina delle procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla citata vendita all'asta e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici (elencate dal medesimo comma 4).

La modifica prevede che tale successiva riassegnazione avvenga per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si fa notare che il D.Lgs. 30/2013 è oggetto di profonda riscrittura da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/410 (atto del Governo n. 156).


 

Articolo 1, comma 607
(Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici)

 

607. A decorrere dall'anno 2020, i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.

 

 

Il comma 607 prevede, dal 2020, una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.

 

Più precisamente, si prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all’articolo 6 del D.L. n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere dal 2020, venga corrisposto nel limite del 44,32%.

Si fa presente che un’analoga disposizione è contenuta nell’articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, dal 2018, nella misura del 45,07%.

 

L’articolo 6 del D.L. 457/1997 ha stabilito la concessione, alle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale, di un esonero totale dagli oneri contributivi (sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente) per il personale italiano o comunitario imbarcato a decorrere dal 1° gennaio 1998. L’esonero opera anche nei confronti del richiamato personale. Allo stesso tempo, è stata disposta la concessione (a determinate condizioni), alle stesse imprese, di un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nel 1997 nei confronti della gente di mare, nel rispetto di specifici limiti.

Merita ricordare che negli ultimi anni una serie di provvedimenti hanno rideterminato, riducendolo progressivamente, il richiamato sgravio, ampliandone contestualmente l’ambito oggettivo di applicazione.

In particolare, l’articolo 2, comma 2, della L. 203/2008 aveva esteso, dal 2009 (e comunque nel limite dell’80%) il beneficio richiamato alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (estendendo alle stesse anche il credito d’imposta in misura corrispondente all'I.R.P.E.F. dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, di cui all’articolo 4 dello stesso D.L. 457/1997). Successivamente, l’articolo 4, comma 55, della L. 183/2011 aveva ulteriormente diminuito lo sgravio (nella misura del 60% per il 2012 e del 70% dal 2013). Con l’articolo 1, comma 74, della L. 228/2012, era stata disposta la corresponsione dello sgravio nel limite del 63,2% per il biennio 2013-2014, del 57,5% per il 2015, del 50,3% a decorrere dal 2016. L’articolo 1, comma 431, della L. 232/2016 e l’articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 hanno ulteriormente ridotto lo sgravio, rispettivamente, al 48,7% dal 2017 e al 45,07% dal 2018.


 

Articolo 1, comma 608
(Soppressione di un Fondo istituito presso l’INPS)

 

608. Il comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

 

 

Il comma 608 sopprime il Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti.

 

In particolare, si sopprime il comma 709 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge finanziaria per il 2014), che, appunto, destina le economie, da accertare a consuntivo[9], derivanti dalle disposizioni del precedente comma 707 (cfr. infra), ad un apposito fondo, istituito presso l’I.N.P.S., finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con specifico D.P.C.M.. Quest’ultimo provvedimento provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

 

L’articolo 1, comma 707, integrando il testo dell’articolo 24, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 - con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data - il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo, cd. calcolo pro-rata) prevede che, in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.


 

Articolo 1, comma 609
(Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico
ed Accantonamenti di spesa in bilancio)

 


609. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e di cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dai commi 624 e 625. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.


 

 

Il comma 609 opera, in base ad una revisione delle stime, una riduzione delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme pensionistiche e prevede un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare - di fronte alla suddetta riduzione - il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

 

La riduzione suddetta concerne, nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022, le stime relative alle norme in materia pensionistica di cui agli articoli 14 e 15 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva -.

Tale riduzione è ulteriore rispetto a quelle contemplate nelle stime della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (riguardo a queste ultime, cfr. la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio).

Per quanto riguarda il 2020, il summenzionato accantonamento, corrispondente all'ulteriore riduzione in esame, rientra nell'accantonamento complessivo, per il medesimo anno, di cui ai successivi commi 624 e 625, alla cui scheda si rinvia.

Per gli anni 2021 e 2022, l'accantonamento corrispondente alle ulteriori riduzioni in oggetto è invece disposto dal presente comma 609 e dall'elenco 1 a cui esso fa rinvio. Tale accantonamento concerne (in termini di competenza e di cassa) le unità di voto 1.4 ("Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte") e 23.2 ("Fondi di riserva e speciali") dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali accantonamenti possono essere rimodulati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica; le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del citato D.L. n. 4 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 2019)[10], e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.


 

Articolo 1, commi 614 e 615
(Convenzioni per digitalizzare procedure del Ministero dell'interno)

 


614. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, la digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: « o altri soggetti non pubblici» sono sostituite dalle seguenti: « dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,»;

b) al comma 4-ter, le parole: « possono essere autorizzati a procedere» sono sostituite dalla seguente: « procedono» e dopo le parole: « degli interessati,» sono inserite le seguenti: « anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,».

615. Dalle disposizioni di cui al comma 614 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

I commi 614 e 615 prevedono che solo con concessionari di servizi pubblici (aventi determinate caratteristiche) il Ministero dell'interno possa stipulare talune convenzioni.

Si dispone altresì circa l'identificazione (da parte di incaricati del pubblico servizio) anche con riconoscimento biometrico e firma grafometrica.

 

La disposizione (recata dal comma 614) novella l'articolo 39 (relativo alle convenzioni in materia di sicurezza) della legge n. 3 del 2003.

Finalità è una razionalizzazione che insieme porti ad una maggiore digitalizzazione delle procedure in capo al Ministero dell'interno.

L'articolo 39, comma 4-bis, nel testo previgente prevedeva che il Ministero dell'interno possa stipulare (nell'ambito delle sue direttive impartite per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) convenzioni con concessionari di pubblici servizi "o altri soggetti non pubblici" per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati loro indirizzati nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

La novella sopprime il riferimento ad "altri soggetti non pubblici".

Ed introduce la specificazione che i concessionari di servizi pubblici (pertanto unici possibili contraenti) debbano presentare alcune caratteristiche.

Essi devono essere dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate.

Devono inoltre essere Identity Provider, avere la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, avere esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari a pagamento.

 

Altra novella incide sul comma 4-ter del citato articolo 39 della legge n. 3 del 2003. Esso prevede (nel testo previgente) che per le finalità sopra ricordate (di cui al comma 4-bis), gli incaricati del pubblico servizio addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possano essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati (con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni).

La novella sopprime la dicitura: "possono essere autorizzati a procedere", sostituendola con: "procedono". Pertanto la facoltà diviene un obbligo.

E viene a prevedere che l'identificazione degli interessati possa avvenire anche mediante riconoscimento biometrico e firma grafometrica.

 

È prevista (dal comma 615) una clausola di invarianza finanziaria.


 

Articolo 1, commi 616-620
(Rinegoziazione contratti locazione passiva)

 


616. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617.

617. Le amministrazioni di cui al comma 616, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Os-servatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.

618. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui è data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

619. Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 616 è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617 e 618. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.

620. Qualora le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della medesima legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono recepiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa, pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.


 

 

Le disposizioni contenute nei commi da 616 a 620 prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato, laddove lo ritengano conveniente, di richiedere ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione.

 

In particolare il comma 616 dispone che al fine di conseguire risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie anche fiscali (compresa l'Agenzia del demanio), nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

 

Si ricorda che numerose norme sono intervenute per disciplinare il regime dei contratti di locazione passiva delle amministrazioni dello Stato ai fini del contenimento della spesa. In particolare l’articolo 1, commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria 2010, stabilisce, tra l’altro, che le amministrazioni dello Stato, nella ricerca di immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa, accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare: Verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi individuati dalle predette amministrazioni, tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. Rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. Le amministrazioni sono altresì obbligate a scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'erario sulla base del parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici.

Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui propri siti internet le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (art. 30 del d.lgs. n. 33 del 2013).

Successivamente, l'articolo 24 del D.L. n. 66 del 2014 ha previsto un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili e la riduzione delle locazioni passive, in modo da garantire per ciascuna amministrazione dal 2016 una riduzione rispetto al 2014 di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati.

Si ricorda che il totale complessivo della spesa per locazioni passive delle amministrazioni statali nel 2018 ammonta a circa 800 milioni (dati DEF 2019).

Per una panoramica delle norme in materia si rimanda alla consultazione del paragrafo Le locazioni passive presente all’interno del temaweb Immobili pubblici e concessioni demaniali sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Si segnala infine che per amministrazioni pubbliche (articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, nonché il CONI.

 

L’ultimo periodo del comma 616 dispone espressamente che rimangono comunque ferme tutte le altre misure di contenimento della spesa pubblica per canoni di locazione passiva previste dall’articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (commi da 1 a 6) in materia di spending review.

 

Si ricorda a tale proposito che l’articolo 3 del richiamato decreto n. 95 stabilisce, tra l’altro, che per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del demanio (comma 6) nonché la sospensione degli adeguamenti Istat (comma 1).

 

Il comma 617 prevede che le Amministrazioni pubbliche, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione ed entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento.

Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.

 

Nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge il Governo rappresenta che l’intento della norma è sia quello di conseguire un risparmio di spesa in termini di abbattimento del canone di locazione, sia quello di facilitare la permanenza negli immobili già locati per un periodo più lungo rispetto alla originaria scadenza contrattuale, evitando così le spese connesse all’individuazione di un nuovo immobile da locare, agli eventuali lavori di ristrutturazione/adeguamento, nonché quelle di trasloco.

 

Si ricorda che l’Osservatorio del Mercato Immobiliare cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di rendita del mercato immobiliare.

 

Il comma 618 dispone che entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui andrà data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio del nullaosta alla stipula. In caso di mancata accettazione il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

 

Il comma 619 stabilisce che la disciplina introdotta si applica anche ai contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni: alle amministrazioni pubbliche è consentito proseguire nell'utilizzo dell’immobile con la stipula di un nuovo contratto con le modalità disciplinata ai commi 617 e 618.

Se la proposta di rinegoziazione non dovesse essere accettata da parte della proprietà si applicano le vigenti procedure (articolo 2, comma 222, della legge finanziaria del 2010) che disciplinano la ricerca di una nuova soluzione allocativa.

 

Il comma 620 introduce una sanzione per le amministrazioni pubbliche che non attuino i piani di razionalizzazione rivolti all’efficientamento della presenza territoriale i quali sono reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie. In tali casi, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5% per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

 

In materia di locazioni passive si segnala che l’articolo 43 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, attualmente all’esame della Camera dei deputati, stabilisce che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato (ridotto del 15 per cento) e che i predetti enti possono usare proprie risorse anche per l’acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato. L’articolo 44 dispone anche l’abrogazione della disciplina delle operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. La disposizione abrogativa sopprime, tra l’altro, la possibilità di realizzare nuove locazioni passive ovvero che l’operazione di permuta possa avere ad oggetto immobili già in uso governativo


 

Articolo 1, commi 621-623
(Immobili militari della Difesa e Fondo bonifiche)

 


621. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a) all'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al quinto periodo, le parole: « un ammontare pari al 10» sono sostituite dalle seguenti: « direttamente in quote del costituendo fondo il 30»;

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione.»;

b) all'articolo 307 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: « 80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 55 per cento» e le parole: « corrispondente al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente al 35 per cento» e le parole: « al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022»;

2) al comma 11-bis, la lettera d-bis) è abrogata.

622. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui al comma 14 del presente articolo per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

623. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.


 

 

I commi 621-623 intervengono sulle quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili della difesa e istituisce un fondo per il recupero e il monitoraggio dei residuati di munizionamento nei poligoni.

Più nel dettaglio:

il comma 621, lettera a), aumenta, al 30 per cento, la consistenza della quota dei proventi di pertinenza del Ministero della difesa derivanti dalle vendite degli immobili militari, ceduti ad uno o più Fondi comuni di investimento.

Il comma 621, lettera b), estende al 31 dicembre 2022 la possibilità di riassegnazione dei proventi monetari derivanti dalle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione dei beni del Ministero della difesa. Diminuisce, inoltre, al 55 per cento, la quota dei proventi monetari derivanti dalla cessione di immobili della difesa da assegnare al Fondo ammortamenti dei titoli di Stato e aumenta, al 35 per cento la quota destinata al Ministero della difesa.

Il comma 622 istituisce un Fondo nello stato di previsione della difesa, per la realizzazione di interventi di bonifica nei poligoni, con risorse pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, 5 milioni di euro per l’anno 2021, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Conseguentemente il comma 623 sopprime la previsione normativa secondo la quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa relativi ad una serie di attività concernenti le bonifiche dei poligoni militari.

 

Il comma 621, lettera a) introduce modifiche all’articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111

Nel dettaglio, il punto 1) prevede che la consistenza della quota dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari di pertinenza del Ministero della difesa passi dal 10 al 30 per cento del valore di apporto dei beni.

Tali proventi sono destinati prioritariamente alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente.

Inoltre, al punto 2), è previsto che le risorse monetarie derivanti dall’alienazione delle quote vengano versate all’entrata del bilancio dello stato per la successiva integrale riassegnazione alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione

 

Si ricorda che l’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ha previsto la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti.

A norma del comma 8-quater il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio, promuove, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari.

Con l’approvazione del “Piano di cessione di immobili pubblici” a norma dell'articolo 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (DPCM 10 luglio 2019 ), è prevista, tra l’altro, la vendita  di quaranta beni immobili di proprietà dello Stato in  uso  al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo,  non  più  necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, per un valore presunto di circa 160 milioni di  euro, individuati con decreto del Ministro della difesa del 14 giugno  2019.  Tale valutazione andrà ulteriormente verificata dall'Agenzia del demanio sulla base dei dati in possesso del Ministero della difesa, ad oggi unico detentore dei beni, in considerazione, in particolare, dei possibili costi di bonifica. 

 

Il comma 621, lettera b) introduce novelle e abrogazioni all’articolo 307, del D.Lgs. 66/2010, in materia di dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa.

Più nel dettaglio, il punto 1) interviene sul comma 10, lettera d), estendendo al 31 dicembre 2022 la possibilità di riassegnazione dei proventi monetari derivanti dalle procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione dei beni del Ministero della difesa. Inoltre, è ridotta la quota dei predetti proventi a favore del Fondo ammortamenti dei titoli di Stato, che passa dall’ 80 al 55 per cento.

Contestualmente è aumentata la quota assegnata al Ministero della difesa che passa dal 10 al 35 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo per la copertura di oneri di parte corrente.

 

La disposizione si riferisce agli immobili, diversi dagli alloggi di servizio, individuati dal Ministero stesso sulla base di un programma di razionalizzazione, accorpamento riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso.

 Tale programma tiene conto del processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorire la riallocazione degli immobili in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti.

Con il programma, che è adottato sentita l’Agenzia del Demanio, sono individuati, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili, sono definite le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare; è quantificato il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; sono stabilite le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, nell’assolvimento di predetti compi, può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare.

Si ricorda infine, che nel 2018, per le finalità di cui all’articolo 307, sono stati sottoscritti n. 2 Protocolli d’intesa aventi ad oggetto 3 immobili ed è stato avviato il Piano strategico nell’ambito del quale le F.A. hanno individuato n. 197 immobili potenzialmente dismissibili (Relazione sullo stato dell’organizzazione delle Forze Armate, relativa all’anno 2018).

 

Il punto 2), abrogando la lettera d-bis), del comma 11-bis, introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, elimina la previsione secondo la quale la quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento.

 

Il comma 622 istituisce un Fondo nello stato di previsione della difesa, per le attività di bonifica di poligoni e delle aree militari.

Più nel dettaglio si tratta di:

§  interventi di recupero dei residuati del munizionamento impiegato nei poligoni (articolo 184, comma 5-bis.3);

§  un monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, e aree limitrofe al poligono (articolo 241-bis, commi 4-bis);

§  interventi di vigilanza e sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti (articolo 241-bis, commi 4-octies).

 

Il Fondo potrà usufruire di risorse pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, 5 milioni di euro per l’anno 2021, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Si ricorda che l’articolo 184, comma 5-bis.3 prevede che entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato.

L’articolo 241-bis, comma 4-bis prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

Infine l’articolo 241-bis, comma 4-octies, prevede che l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto provvedono, alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti.

 

Conseguentemente all’introduzione del richiamato fondo, il comma 623, abroga il comma 4-novies dell’articolo 241-bis del D. Lgs. n.152 del 2006, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa relativi ad una serie di attività riguardanti le bonifiche dei poligoni militari.

 

Il comma 623 richiama, nello specifico le attività di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3 e ai commi 4-bis e 4-octies dell’articolo 241-bis del D. Lgs. n.152 del 2006. Ai sensi del comma 5-bis.3 dell’articolo 184 entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. 

A sua volta il successivo comma 4 – bis dell’articolo 241-bis prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotti un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

Ai sensi del comma 4-octies l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 


 

Articolo 1, commi 624 e 625
(Accantonamento di 1 miliardo di euro  per il 2020
e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica)

 


624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge, per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari a un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

625. Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 624, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.


 

 

I commi 624 e 625 prevedono l’accantonamento di risorse per 1 miliardo di euro nel 2020 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio.

 

I commi 624 e 625, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio per il 2020, prevedono che vengano accantonate, e rese indisponibili per la gestione, risorse per 1 miliardo di euro nel 2020, in termini di competenza e di cassa, secondo quanto indicato nell’elenco allegato (elenco n.2).

 

L’elenco 2 (allegato alla legge), a cui la disposizione fa rinvio, prevede che l’accantonamento riguardi unicamente lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il Programma 1.4[11] per 250 milioni e il Programma 23.2[12] per 750 milioni.

Gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati, nell’ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Camere.

Verificato l’andamento tendenziale dei conti pubblici con il Documento di economia e finanza 2020, in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l’esercizio 2020, gli accantonamenti possono essere resi disponibili, in tutto o in parte, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dell’economia e delle finanze, in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento di bilancio[13].

L’andamento tendenziale dei conti pubblici e il raggiungimento degli obiettivi programmatici per il 2020 devono essere valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici e degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all’evasione fiscale.

Merita al riguardo ricordare che la scorsa legge di bilancio (articolo 1, commi 1117-1120, della legge 145 del 2019) aveva previsto un meccanismo analogo di accantonamento di risorse a salvaguardia dei saldi di bilancio.

In particolare, era previsto che, per l'anno 2019, determinate dotazioni del bilancio dello Stato fossero accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro. Un apposito allegato alla medesima legge di bilancio suddivideva i predetti accantonamenti per Ministero, missione e programma, salva la possibilità di rimodularli a invarianza di effetti sui saldi. La norma prevedeva che gli accantonamenti fossero poi confermati o resi disponibili a seconda degli esiti di un monitoraggio avente ad oggetto la coerenza fra gli andamenti tendenziali dei conti pubblici ed il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2019.

Successivamente, in sede di DEF 2019, gli accantonamenti sono stati resi indisponibili in via definitiva.

 

Si fa presente, infine, che l’accantonamento di 1 miliardo per il 2020 previsto dai commi 624 e 625 in esame è posto a garanzia anche della ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio, per 300 milioni nel 2020, prevista dall’articolo 1, comma 609 (alla cui scheda si rinvia) in relazione alla revisione delle stime di spesa per l’attuazione delle norme sulla cd. Quota 100.


 

Articolo 1, comma 626
(Trasmissione dati su operazioni di partenariato pubblico-privato)

 


626. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente.


 

 

Il comma 626 prevede che le pubbliche amministrazioni trasmettano alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato, ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile.

 

La disposizione specifica, in particolare, che la trasmissione da parte delle P.A. delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato (di cui agli articoli 180-191 del Codice dei contratti pubblici[14]), ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile, è volta a consentire  il monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni che il Governo è tenuto a formulare nell’ambito del Documento di economia e finanza (DEF) e della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF)[15].

 

Per un approfondimento sulle regole del Patto di stabilità e crescita europeo e sulle clausole di flessibilità si rinvia al seguente dossier.

 

Le modalità di trasmissione delle informazioni sono rimesse a un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.


 

Articolo 1, commi 627 e 628
(Sperimentazione del voto elettronico per
gli italiani all’Estero e gli elettori fuori sede)

 


627. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.

628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.


 

 

I commi 627 e 628 istituiscono il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020 per l’introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum.

La sperimentazione è riferita al voto degli italiani all’estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

 

Il comma 627, introdotto dal Senato, provvede ad istituire, presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2020.

Il fondo è finalizzato all’introduzione in via sperimentale di “modalità di espressione del voto in via digitale”.

La sperimentazione riguarda alcune specifiche consultazioni elettorali:

§  elezioni politiche;

§  elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

§  referendum abrogativi (ex art. 75 Cost.);

§  referendum costituzionali (ex art. 138 Cost.).

 

La disposizione sembra dunque volta alla predisposizione e alla sperimentazione di modalità procedurali per l’effettuazione del voto in via digitale e non necessariamente all’applicazione ad una specifica consultazione elettorale (le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo, ad esempio, sono previste nel 2024 mentre lo stanziamento riguarda l’annualità 2020).

La sperimentazione non riguarda in ogni caso le elezioni regionali e amministrative e gli altri tipi di referendum diversi da quello abrogativo e da quello costituzionale.

 

Ai sensi del comma 628 le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il ministro dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 gennaio 2020).

Il comma chiarisce, inoltre, che la sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori:

§  italiani all’estero;

§  elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

 

Per quanto riguarda il voto degli italiani all’estero la legge n. 459/2001 stabilisce che i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, votano, per corrispondenza, nella circoscrizione Estero, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 1).

Per il voto al Parlamento europeo si applica invece una diversa normativa. Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea diverso dall’Italia, possono esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all’elezione dei candidati al Parlamento europeo presentatisi nel Paese di residenza. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le sedi consolari italiane o in altre sedi idonee (decreto-legge n. 408 del 1994, art. 3, commi 1 e 2).

 

La legge n. 52/2015 ha inoltre introdotto la possibilità - per gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero per lavoro, studio o cure mediche - di esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero, previa opzione in tal senso. Possono votare nel Paese estero in cui si trovano temporaneamente, sempre che il loro soggiorno sia dovuto ai medesimi motivi, anche gli elettori iscritti all’AIRE, e residenti in un altro Paese estero (legge n. 459/2001, art. 4-bis, introdotto dall’art. 2, comma 37, della legge n. 52/2015).

Anche costoro possono votare esclusivamente per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

 

Per quanto riguarda gli elettori ‘fuori sede’ nel territorio nazionale, attualmente il voto in Comune diverso da quello di residenza è previsto esclusivamente per alcune particolari categorie di elettori, quali i militari e gli appartenenti alle forze di Polizia, che votano nel comune dove prestano servizio; i naviganti imbarcati, che votano nel comune dove si trovano; i degenti, che sono ammessi al voto nel luogo di ricovero (D.P.R. n. 361/1957, artt. 49-51).

La previsione della possibilità di esercitare il diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza è oggetto di un a proposta di legge approvata dalla Camera e attualmente all’esame del Senato (A.S. 859, art. 7). Essa prevede, con riferimento ai referendum e alle elezioni europee, l’espressione del voto da parte degli elettori che, per motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro comune, sito in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

L’articolo 8 della medesima proposta di legge dispone, inoltre, in ordine, all’espressione del voto da parte del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali nonché del personale impiegato presso piattaforme marine.

 

Si ricorda peraltro che la disciplina normativa vigente consente ai soli elettori temporaneamente all’estero (e ad alcune specifiche categorie di elettori) l’esercizio del diritto di voto in un luogo diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, prevedendone termini e modalità.

 

Il comma 2 dispone invece che la sperimentazione di modelli per l’esercizio del diritto di voto digitale sia riferita anche agli elettori che si trovino temporaneamente in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti.


 

Articolo 1, comma 629
(Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)

 


629. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) ».


 

 

Il comma 629 riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie.

 

Ai sensi del vigente articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986), la detrazione degli oneri ivi indicati dall'imposta lorda sui redditi spetta attualmente per l'intero importo.

 

Il comma 629 integra l'articolo 15 del TUIR in modo da ridurre il grado di detraibilità dall'imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

In particolare, viene aggiunto all'articolo 15 un comma 3-bis ai sensi del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020:

a)   la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b)   la detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

 

La seguente tabella sintetizza il meccanismo di detraibilità proposto dal comma.

 

Reddito (euro)

Quota di detraibilità spettante (%)

Fino a 120.000

100

Oltre 120.000 fino a 240.000

100 x (240.000-reddito)/120.000

Oltre 240.000

0

 

Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

 

Viene inoltre aggiunto all'articolo 15 un comma 3-ter ai sensi del quale, ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Tale disposizione introduce pertanto un beneficio, ai fini della detraibilità degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, per i proprietari di un'abitazione e delle relative pertinenze.

Viene infine aggiunto un comma 3-quater ai sensi del quale la detrazione continua a spettare per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1, lettere a) e b)), di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter), nonché, in seguito alle modifiche apportate in sede referente, per le spese sanitarie (comma 1, lettera c)).

Nella versione originaria della disposizione in esame, la detrazione per l'intero importo spettava soltanto per le spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

 

L'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento di una serie di oneri sostenuti dal contribuente, e segnatamente:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; (100)

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila;

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;

d) le spese funebri;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;

e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;

f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

i-bis) i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

i-quinquies) le spese sostenute per le attività sportive dei ragazzi;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza;

i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000;

i-septies) le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro;

i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

 

Ai sensi del comma 1.1 dell'articolo 15, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 

Ai sensi del comma 1-ter, si detrae dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Ai sensi del comma 1-quater, dall'imposta lorda si detrae, entro certi limiti, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Alla disposizione viene associato dalla relazione tecnica un recupero di gettito IRPEF pari a circa 43 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.


 

Articolo 1, comma 630
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

 


630. A decorrere dal 1° ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: « di categoria euro 2 o inferiore» sono sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore».


 

 

Il comma 630 esclude dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiore. L’esclusione si applica a decorrere dal 1°ottobre 2020. Si prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 l’esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiore.

 

Si ricorda che l’articolo 24-ter del testo unico delle accise –TUA, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, applica al gasolio utilizzato da talune categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri un’aliquota di accisa agevolata, fissata al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo testo unico.

 

Il punto 4-bis della Tabella A – TUA sottopone ad aliquota agevolata, pari a 403,22 euro per mille litri, in luogo dell’ordinaria misura di 617,40 euro per mille litri, il gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e passeggeri.

La disposizione, introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016, si applica secondo le modalità individuate dall’articolo 24-ter TUA. Esso in sintesi prevede che per gasolio commerciale usato come carburante si intenda il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

1.    attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

§  persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

§  persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;

§  imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

2.    attività di trasporto di persone svolta da:

§  enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;

§  imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;

§  imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;

§  imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

Viene considerato altresì gasolio commerciale il gasolio impiegato per attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

Ai sensi del vigente comma 2 dell’articolo 24-ter, è escluso da tale agevolazione il gasolio impiegato nei veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in relazione alla maggiore capacità inquinante di tali veicoli rispetto a quelli più moderni.

Con la norma in esame si escludono dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e a categorie inferiori. Tale esclusione si applica a decorrere dal 1°ottobre 2020.

 

A partire dal 1° gennaio 2021 l’esclusione dal beneficio riguarda anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o categoria inferiore.

Al riguardo il Govern ha chiarito, nella relazione illustrativa al provvedimento, che tali norme intendono incentivare il turn over dei veicoli utilizzati dalle summenzionate categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri con veicoli meno inquinanti.

 

Si ricorda che l’articolo 8 del decreto-legge n. 124 del 2019, all’esame del Parlamento per la conversione in legge, prevede che dal 2020 sia individuato un importo massimo agevolabile dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri. In particolare, si introduce un limite massimo all’importo rimborsabile, parametrato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione di accisa, per ogni chilometro percorso. L’importo cui si riferisce il parametro è relativo a ciascun trimestre di richiesta dell’agevolazione. Tali disposizioni si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.


 

Articolo 1, comma 631
(Accisa sui prodotti energetici impiegati per
produrre energia elettrica
)

 


631. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate:

a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.

9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh;

b) gas naturale 0,220 mc per kWh;

c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;

d) gasolio 0,186 kg per kWh;

e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh;

f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh»;

b) all'allegato I:

1) alla voce: « Oli da gas o gasolio» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri»;

2) dopo la voce: « Oli da gas o gasolio» è inserita la seguente: « Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione»;

3) le parole: « Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: « Oli combustibili:

usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.

Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi»;

4) alla voce: « Gas di petrolio liquefatti» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi»;

5) alla voce: « Gas naturale» è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi»;

6) le parole da: « Carbone, lignite e coke» fino a: « 9,20 euro per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: « Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:

per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;

per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi»;

c) alla tabella A, il numero 11 è abrogato.


 

 

Il comma 631 rimodula e innalza le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, operandone inoltre un complessivo riordino all’interno del Testo Unico Accise.

La normativa previgente

Nell’assetto previgente, i prodotti energetici utilizzati per la produzione - diretta o indiretta- di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista ex lege erano sottoposti ad accisa in specifiche misure riepilogate nella sottostante tabella (fonte: Agenzia delle dogane)

 

Oli vegetali

non modificati  chimicamente

esenzione

Articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 5 del D.Lgs. n. 26 del 20017

Gas naturale

€ 0,4493 per 1000 m³

DPCM 15/01/1999

Gas di petrolio liquefatti

€ 0,6817 per mille kg

DPCM 15/01/1999

Gasolio

€ 12,72601 per mille litri

DPCM 15/01/1999

Olio combustibile

e oli minerali greggi naturali

€ 15,33154 per mille kg

DPCM 15/01/1999

Carbone, lignite e coke

(codici NC 2701, 2702 e 2704)

€ 2,60 per mille kg

Articolo 1, comma 1, lettera cc), punto 5, lett. b) del D.Lgs. n. 26 del 2007

 

Le aliquote previste per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica erano applicate:

a)   ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b)   ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'auto produzione di energia elettrica a vapore;  

c)   ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

La Tabella A allegata al Testo Unico Accise – TUA, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevedeva la riduzione delle suindicate aliquote in caso di autoproduzione di energia elettrica.

Il punto 11 della Tabella A prevedeva inoltre che, nel caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica fossero determinati utilizzando specifici consumi convenzionali: si tratta di criteri volti a determinare la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità, con l’obiettivo di definire il riferimento giuridico necessario per la tassazione dei combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione. Essi erano così determinati:

 

Oli vegetali non modificati chimicamente

0,194 kg per kWh

Gas naturale

0,220 mc per kWh

Gas di petrolio liquefatti

0,173 kg per kWh

Gasolio

0,186 kg per kWh

Olio combustibile e oli minerali

greggi naturali

0,194 kg per kWh

Carbone, lignite e coke (codici NC

2701, 2702 e 2704)

0,312 kg per kWh

 

Le norme in commento

Come anticipato, le norme in esame rimodulano le aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

A tale scopo viene effettuato un complessivo riordino di tale accisa entro il Testo Unico. Viene abrogato il punto 11 della Tabella A allegata al TUA (lettera c) della disposizione in parola), che recava le misure di accisa sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La disciplina è stata riportata nell’articolato del TUA e nell’Allegato I al medesimo Testo unico.

Le norme hanno l’esplicito scopo di introdurre aliquote di accisa specifiche, determinate con riferimento al livello di emissioni nell’ambiente di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri sottili.

 

Si ricorda che al riguardo che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva n. 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, in deroga al generale obbligo di esenzione dall’accisa dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità, attribuisce agli Stati membri la facoltà di tassare gli stessi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella medesima direttiva.

 

Con una prima modifica (lettera a)) viene novellato l’articolo 21 del TUA, in particolare con modifiche al comma 9 e con l’inserimento di due commi aggiuntivi (9-bis e 9-ter).

Il previgente comma 9 si limitava a disporre che i prodotti energetici (individuati al comma 1 del medesimo articolo mediante classificazione doganale, ovvero mediante la nomenclatura combinata convenzionale), ove utilizzati per la produzione di energia elettrica, fossero sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con rinvio alle aliquote stabilite nella tabella A.

Il nuovo comma 9 chiarisce che i prodotti energetici utilizzati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia secondo le norme di legge, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con aliquote individuate all'Allegato I; l’allegato viene contestualmente modificato (vedi lettera b)) con la specifica individuazione della misura di accisa applicabile. In tal modo sono chiarite le aliquote di accisa di ciascun prodotto energetico, distinte in relazione ai diversi impieghi.

Il nuovo comma 9 dispone inoltre, modificando parzialmente il dettato del punto 11 della Tabella A, che le aliquote previste per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica siano applicate:

a)   ai prodotti energetici (in luogo di prodotti petroliferi), limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b)   ai prodotti energetici (non più solo quelli greggi, naturali) impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c)   ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

Viene poi introdotto il comma 9-bis che esplicita, per l’ipotesi di autoproduzione di energia elettrica, la riduzione al 30 per cento delle predette aliquote in relazione al combustibile impiegato.

Viene trasfusa nel nuovo comma 9-ter la previsione di cui al punto 11 della Tabella A, relativa all’utilizzo di consumi specifici convenzionali come parametro di calcolo dell’accisa, nel caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile.

 

La lettera b), come anticipato, modifica l’Allegato I al TUA.

In sostanza, le aliquote di accisa per i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica sono dunque così elevate:

 

Prodotti

Accisa a legislazione previgente

Accisa rimodulata a LDB 2020

Differenza

(euro/unità di misura)

Oli vegetali

non modificati

chimicamente

esenzione

 

esenzione

-

Gas naturale

€ 0,4493 per mille m³

€ 0,45 per mille m³

0,01

Gas di petrolio

liquefatti

€ 0,6817 per mille kg

€ 0,70 per mille kg

0,018

Gasolio

€ 12,72601 per mille lt

€ 12,8 per mille lt

0,074

Olio combustibile

e oli minerali

greggi naturali

€ 15,33154 per mille kg

€ 15,4 per mille kg

0,068

Carbone, lignite

e coke (codici NC

2701, 2702 e 2704)

€ 2,60 per mille kg

 

€ 11,8 euro per mille kg

9,200

 

Con riferimento agli oli combustibili, le norme distinguono le misure di accisa non solo per il tenore di zolfo (come previsto a legislazione vigente), ma anche per l’utilizzo specifico.

In particolare, con riferimento agli oli combustibili usati per riscaldamento:

§  ove siano ad alto tenore di zolfo (ATZ), l’accisa è pari a 128,26775 euro per mille chilogrammi;

§  ove siano a basso tenore di zolfo (BTZ), essa ammonta a 64,2421 euro per mille chilogrammi.

 

Con riferimento all’uso industriale, la misura di accisa è così distinta:

§  ad alto tenore di zolfo (ATZ): 63,75351 euro per mille chilogrammi;

§  a basso tenore di zolfo (BTZ): 31,38870 euro per mille chilogrammi;

Ove si tratti di oli combustibili usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica l’accisa ammonta, come esposto in tabella, a 15,4 euro per mille chilogrammi, così come per gli oli minerali greggi, naturali.

 

Con riferimento al carbone, lignite e coke, attualmente assoggettati ad accisa (codici NC 2701, 2702 e 2704) ove impiegati per uso riscaldamento, le norme in esame rideterminano le aliquote di accisa specificandole secondo il soggetto che utilizza tali combustibili per riscaldamento.

 

In particolare l’aliquota di carbone, lignite e coke usati per riscaldamento dalle imprese aumenta da 4,60 a 12,00 euro per mille chilogrammi; nel caso di uso da parte di soggetti diversi dalle imprese essa aumenta da 9.20 a 15,00 euro per mille chilogrammi.


 

Articolo 1, commi 632 e 633
(Fringe benefit auto aziendali)

 


632. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021».

633. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.


 

 

I commi 632 e 633 modificano la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta.

In particolare, si dispone che, per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. In caso di emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro, viene assunto il 30 per cento dell'importo (in linea con la legislazione vigente). In caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 40 per cento per l'anno 2020 e il 50 per cento per l'anno 2021. Infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 50 per cento per l'anno 2020 e il 60 per cento per l'anno 2021.

 

Il comma 632 modifica l'articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) recante la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

 

In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 51, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta (che comprende i primi 12 giorni del mese di gennaio dell'anno successivo), anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Ai fini della determinazione in denaro dei valori percepiti, il comma 4, lettera a), dell'articolo 51 del TUIR stabilisce che, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Il costo chilometrico di esercizio corrisponde a quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

 

Per effetto del comma 632 viene sostituita la lettera a), del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR stabilendo che, con riferimento ai veicoli espressamente indicati, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

 

Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

 

I veicoli espressamente indicati dalla norma sono: autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - codice della strada), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione.

 

Il nuovo articolo 51 del TUIR prevede, inoltre, che la predetta percentuale venga elevata per tre differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro. In particolare, la determinazione dell’imponibile è effettuata applicando all'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:

§  il 30 per cento (in linea con il testo vigente), per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;

§  il 40 per cento per l'anno 2020 e il 50 per cento per l'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;

§  il 50 per cento per l'anno 2020 e il 60 per cento per l'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro;

 

Il comma 633 stabilisce infine che la disciplina previgente (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019), la quale prevede l'applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 634-658
(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con
singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti
in plastica biodegradabile e compostabile
)

 


634. E' istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432: 2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

636. Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.

637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 634:

a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;

b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;

c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

638. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634.

639. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica:

a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;

b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:

1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;

2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;

c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

640. L'imposta di cui al comma 634 è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI.

641. L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b), all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 645. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

642. L'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.

643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.

644. Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 634 risulti già versata da altri soggetti obbligati.

645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il pagamento dell'imposta di cui al comma 634 è effettuato entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

646. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009.

647. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui al comma 634, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 a 650. La Guardia di finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dei commi da 634 a 650, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

648. Per l'imposta di cui al comma 634, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10.

649. L'imposta di cui al comma 634 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.

650. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all'identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.

652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651.

653. In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002.

654. Il credito d'imposta di cui al comma 653 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

655. Il credito d'imposta di cui al comma 653 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

656. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 653, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

657. I crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

658. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.


 

 

I commi 634-658 stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che gli organismi istituzionali europei hanno da tempo intrapreso una linea strategica mirata al conseguimento di soluzioni in grado di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell’ambiente. Come emerge dalla lettura dei considerando della direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea e finalizzata alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, l’uso sempre più diffuso della stessa plastica in impieghi di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficace, si traduce in modelli di produzione e di consumo sempre più inefficienti e decisamente in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente.

Conseguentemente, in ambito istituzionale europeo, viene fortemente auspicato l’instaurarsi di approcci di tipo circolare che promuovano l’impiego di prodotti e sistemi riutilizzabili e sostenibili in luogo dei prodotti di plastica monouso, con l’obiettivo principale di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

 

La direttiva è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche compreso un divieto a livello dell’UE sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative.

Sancisce pertanto il divieto di alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato) e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.

La direttiva prevede poi una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026 (rispetto all’anno di riferimento 2022).

Fissa un obiettivo di raccolta pari al 90% per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77% entro il 2025). Inoltre, stabilisce che la produzione di queste bottiglie debba prevedere un contenuto di almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET), e il 30% a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie).

La direttiva definisce poi dei requisiti di marcatura al fine di comunicare, per una serie di prodotti, alcune informazioni riguardanti le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, nonché la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione.

Basata sul principio "chi inquina paga", definisce le responsabilità dei produttori che dovranno coprire i costi della gestione e rimozione dei rifiuti, della racconta dei dati e delle misure di sensibilizzazione.

Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2021, salvo alcune eccezioni. Le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024.

 

Secondo la relazione illustrativa, pertanto, la finalità delle disposizioni consiste nella promozione, attraverso lo strumento della leva fiscale, di un’inversione di tendenza nell’utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico, promuovendo al contempo la progressiva riduzione della produzione e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso. Il Governo infatti, come si legge nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, ha sottolineato l'importanza, in un'ottica di sostenibilità, di riorientare il sistema produttivo verso un'economia circolare che diffonda la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto. In questo contesto si è impegnato a perseguire la riduzione del consumo di plastica monouso e ha annunciato misure specifiche per limitare i rifiuti marini (marine litter) e favorire il loro recupero. Al riguardo si ricorda che è stato approvato in prima lettura dalla Camera il ddl cosiddetto "SalvaMare", ora A.S. 1571.

 

In particolare, il comma 634 dispone l'istituzione di un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. La disposizione specifica i requisiti dei MACSI ai fini dell'applicazione dell'imposta: sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono esclusi dall'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, che definisce le caratteristiche in base alle quali un materiale può definirsi compostabile. Sono altresì esclusi dall'imposta i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Nella formulazione originale dell'articolo in esame, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta era limitata alle siringhe anziché a tutti i dispositivi medici.

 

La relazione illustrativa chiarisce che rientrano tra i prodotti soggetti all'imposto, a solo titolo esemplificativo, le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi (latte, bibite, vini, ecc.) nonché i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici. Tra i manufatti utilizzati per la protezione o per la consegna delle merci quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, ecc., invece, rientrano, tra l’altro, gli imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica pluriball e le pellicole e film in plastica estensibili.

Non rientrano invece nella categoria dei manufatti monouso, ad esempio, le taniche e i secchi destinati al contenimento dei liquidi aventi un uso duraturo nonché i contenitori utilizzati per la custodia di oggettistica varia.

 

Il comma 635 precisa che ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

 

Il comma 636 definisce il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, corrispondente al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea. L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.

 

Il soggetto passivo dell'imposta è specificato dal comma 637:

§  per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;

§  per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;

§  per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

 

Il comma 638 specifica che non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 1 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634.

 

Il comma 639 specifica il momento in cui si considera verificata l'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. Il comma si riferisce anche ai MACSI che contengano merci o prodotti alimentari:

§  per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;

§  per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:

§  all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;

§  all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;

§  per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

 

Il comma 640 fissa l'ammontare dell'imposta sul consumo di MACSI nella misura di 0,45 euro (era invece 1 euro nella formulazione originaria) per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.

 

Il comma 641 stabilisce che l'accertamento dell'imposta dovuta avvenga sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. In base al comma 644, in tale dichiarazione sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 1 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.

La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b) all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agenzia delle Entrate nella formulazione originaria) entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 644. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

 

Ai sensi del comma 642, l'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.

 

Il comma 643 fissa un importo dovuto minimo di 10 euro in corrispondenza o al di sotto del quale l'imposta non deve essere versata e non si è altresì dovuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.

 

Il comma 645 specifica le modalità di pagamento, il quale dovrà avvenire, fatto salvo quanto previsto al comma 646, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 641 ed e esclusivamente tramite il versamento unitario (modello F24) previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

 

Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in deroga a quanto disposto dai commi 641 e 645, il comma 646 specifica che l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

 

Il comma 647 attribuisce ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nella disposizione originaria anche a quelli dell'Agenzia delle entrate) il compito di svolgere le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza). Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Ai sensi del comma 648, per l'imposta di cui al comma 634 trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

 

Il comma 649 stabilisce che l'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni, ma la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10,00.

 

Il comma 650 riguarda la disciplina sanzionatoria:

§  per il mancato pagamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500,00;

§  in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;

§  per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 8 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;

§  per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi del quale le sanzioni sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

 

Il comma 651 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (nella disposizione originaria si demandava a un provvedimento interdirettoriale emanato anche dall'Agenzia delle entrate), da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione della presente disposizione con particolare riguardo:

§  alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea;

§  al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641;

§  alle modalità per il versamento dell'imposta;

§  alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati;

§  alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;

§  all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI;

§  alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 642;

§  allo svolgimento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché da parte della Guardia di Finanza, di cui al comma 647;

§  alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648.

Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate.

 

Il comma 652 fissa la decorrenza del presente articolo a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale di cui al comma 651.

 

Il comma 653 riconosce, in coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

 

Il comma 654 limita il credito d'imposta di cui al comma 653 a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e ne consente l'utilizzo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il comma stabilisce inoltre che tale beneficio può essere concesso entro il limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Ai sensi del comma 655, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta di 250.000 euro (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007) e il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili (articolo 34 della legge 23 n. 388 del 2000).

 

Il comma 656 stabilisce che  alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal l° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23 (Credito d'imposta per la formazione 4.0). All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio (articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009).

 

Il comma 657 stabilisce che  i crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti «de minimis», cioè quegli aiuti di piccola entità non suscettibili di incidere sugli scambi tra gli Stati membri né di falsare in misura significativa la concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa da parte di uno Stato membro non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

 

Il comma 658, infine, rinvia a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti e compostabili.


 

Articolo 1, comma 659
(Accise tabacchi lavorati)

 


659. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) al comma 5, alla lettera a), le parole: « euro 30» sono sostituite dalle seguenti: « euro 35», alla lettera b), le parole: « euro 32» sono sostituite dalle seguenti: « euro 37» e, alla lettera c), le parole: « euro 125» sono sostituite dalle seguenti: « euro 130»;

2) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 95,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 96,22 per cento»;

b) all'allegato I, la voce: « Tabacchi lavorati» è sostituita dalla seguente:

« Tabacchi lavorati:

a) sigari 23,5 per cento;

b) sigaretti 24 per cento;

c) sigarette 59,8 per cento;

d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento;

e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;

f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento».


 

 

Il comma 659 eleva le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in particolare innalzando l’importo dell’accisa minima e dell’onere fiscale minimo (quest’ultimo valevole per le sigarette), nonché l’importo dell’aliquota di base sui predetti prodotti.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, le modifiche intendono tenere conto dell’effetto dei prezzi sulla fiscalità dei tabacchi, in ragione delle componenti dell’accisa legate ai prezzi, nonché degli automatismi di adeguamento della fiscalità all’andamento dei prezzi medi. Per una disamina più estesa dei meccanismi che legano il prezzo del prodotto all’accisa sui tabacchi si rinvia ai dossier predisposti in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo emanato in attuazione della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) in relazione alla revisione della tassazione sui tabacchi, d.lgs. n. 188 del 2014, nonché al relativo tema web predisposto nella XVII legislatura.

 

In primo luogo (lettera a)) viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante su sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

La misura di accisa minima per tali prodotti aumenta rispettivamente da 30 a 35 euro, da 32 a 37 euro, da 125 a 130 euro.

Tali misure erano state da ultimo elevate dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

La direttiva 2011/64/UE sulla tassazione dei tabacchi consente agli Stati membri di stabilire un'accisa minima o un onere fiscale minimo, senza prevedere disposizioni particolari in ordine ai criteri o parametri per la loro quantificazione. Tale regime risponde alla finalità di tutelare anche la salute pubblica.

 

Viene altresì elevato l’onere fiscale minimo sulle sigarette, che sale dal 95,22 per cento al 96,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell’IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette.

 

La struttura delle accise sulle sigarette è armonizzata sulla base delle direttive comunitarie (da ultimo dalla direttiva n. 2011/64/UE) e, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 188/2014, è di tipo misto: vi è una componente specifica (in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, che è uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo) ed una componente ad valorem (calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, il prezzo di vendita del prodotto). Con il decreto legislativo n. 188 del 2014 è stato previsto che tanto la componente specifica che quella ad valorem dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al prezzo medio ponderato-PMP delle sigarette.

 

Viene poi modificato (lettera b)) l’allegato I al Testo Unico Accise, al fine di elevare le aliquote di base sui tabacchi lavorati – ovvero di quella componente che serve a calcolare l’accisa globale, la quale fa parte dell’accisa complessiva -  nonché di unificare il prelievo sul tabacco da fiuto o da mastico.

Le aliquote di base dei tabacchi lavorati sono così rideterminate:

§  sigari: dal 23 al 23,5 per cento;

§  sigaretti: dal 23,5 al 24 per cento

§  sigarette: dal 59,5 al 59,8 per cento;

§  tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56,00 al 59 per cento;

§  altri tabacchi da fumo dal 56 al 56,5 per cento;

§  tabacco da fiuto e da mastico, dal 24,78 al 25,28 per cento.

 

Successivamente il comma 3-sexies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha prorogato al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della disposizione che innalza, a decorrere dal 1°gennaio 2020, l’aliquota di base per il calcolo dell’accisa sui sigari dal 23 al 23,5 per cento.

 

Si rinvia al sito dell’Agenzia delle dogane per una disamina delle componenti dei prezzi dei tabacchi lavorati.


 

Articolo 1, comma 660
(Imposta di consumo sui prodotti accessori al
consumo dei tabacchi da fumo
)

 


660. Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 62-quater è aggiunto il seguente:

« Art. 62-quinquies. - (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) - 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.

3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

4. L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 39-decies.

5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

6. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1.

7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili».


 

 

Il comma 660 introduce una nuova imposta di consumo, gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo.

 

A tale scopo è inserito nel Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) un nuovo articolo 62-quinquies, che nel dettaglio assoggetta (comma 1 dell’articolo introdotto) a imposta di consumo le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette.

 

Le disposizioni introducono una esplicita imposta di consumo che non è, a differenza delle accise, armonizzata a livello UE. La direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise (articolo 1, par. 2) consente agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, a specifiche condizioni; inoltre (par. 3) gli Stati membri possono applicare imposte su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa. Tuttavia l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

 

L’imposta è pari a 0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

 

La circolazione di tali prodotti (comma 2 dell’articolo 62-quinquies) è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, affidata a determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ai sensi del successivo comma 3, i prodotti assoggettati a imposta sono venduti al pubblico esclusivamente tramite rivenditori autorizzati alla vendita di generi di monopolio (di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni).

L'imposta (comma 4) è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle predette rivendite, con le modalità previste per l’accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (articolo 39-decies del TUA).

Si affida (comma 5) a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina:

§  della modalità di presentazione e dei contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti soggetti a imposta nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto;

§  degli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

 

Viene vietata (comma 6) la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti sottoposti all’imposta di consumo in esame, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti sottoposti a imposta di consumo.

Trovano applicazione (comma 7)  le norme in materia di contrabbando doganale (reato di contrabbando, circostanze aggravanti e associazione per delinquere: rispettivamente articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e di sanzione in caso di vendita degli articoli da parte di esercizi non autorizzati (la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese, ai sensi dell’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994 n. 50), ove applicabili.


 

Articolo 1, commi 661-676
(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)

 


661. E' istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate « bevande edulcorate».

662. Ai fini dei commi da 661 a 676, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 661 a 676, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

663. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;

c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

664. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 661:

a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a);

b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b);

c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera c).

665. L'imposta di cui al comma 661 è fissata nelle misure di:

a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;

b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

666. L'imposta di cui al comma 661 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 661 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 665, lettera b).

667. Ai fini dell'applicazione dei commi da 661 a 676, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

668. I soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.

669. Per i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

670. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

671. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 661 sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

672. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 661 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.

673. L'imposta di cui al comma 661 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.

674. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

675. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 661 a 676 con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 671. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 661 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675.


 

 

I commi 661-676 prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

 

In particolare, il comma 661 dispone l'istituzione di un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche indicate come "bevande edulcorate".

 

La relazione illustrativa chiarisce che l'imposta in esame risulta essere già applicata in altri Stati dell’Unione europea con la finalità principale di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.

 

Il comma 6622 definisce le "bevande edulcorate" come prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini della presente disposizione, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

 

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha istituito una nomenclatura nota come «nomenclatura combinata», o in forma abbreviata «NC», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, noto come «sistema armonizzato». Secondo le Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea, le voci NC 2009 si riferiscono a "Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti", mentre le voci NC 2202 si riferiscono ad "Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009".

 

La relazione illustrativa chiarisce che la mera sostituzione, nelle bevande in parola, di dolcificanti di origine naturale con sostanze edulcoranti di origine sintetica, pur comportando un abbattimento evidente dell’apporto di zuccheri (e quindi di energia) nell’ambito della dieta giornaliera, avrebbe l’effetto di incentivare l’uso smisurato di tali sostanze sintetiche che può avere effetti collaterali sugli individui. Le sostanze dolcificanti sintetiche in questione sono, infatti, da considerarsi sicure purché consumate esclusivamente nell’ambito delle dosi massime giornaliere consigliate. Inoltre, sempre secondo la relazione illustrativa, una tassazione selettiva delle bevande contenenti zuccheri aggiunti che non riguardasse anche le bevande contenenti dolcificanti di sintesi, sposterebbe immediatamente le preferenze di consumo su queste ultime bevande, con ripercussioni sia sulla salute, per l’aumento del consumo di dolcificanti sintetici che, sull’economia, in relazione allo spostamento della domanda del mercato dagli zuccheri ai prodotti dolcificanti sintetici.

 

Il comma 663 stabilisce il momento in cui l'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

a)   all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b)   all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;

c)   all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

 

Il comma 664 definisce il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta:

a)   il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a);

b)   l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b);

c)   l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera c).

 

Il comma 665 fissa la misura dell'imposta in:

a)   euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;

b)   euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

 

Il comma 666 esonera dall'imposta le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate, nonché le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665, lettera a) (prodotti finiti) e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 665, lettera b) (prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione).

 

Il comma 667 indica il contenuto complessivo di edulcoranti che rendono una bevanda assoggettabile all'imposta. Tale contenuto è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Il potere edulcorante, a sua volta, è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

Il comma 668 stabilisce che i soggetti obbligati di cui al comma 4, lettere a) e b) ? cioè    il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a), oppure l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 3, lettera b) ? sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.

 

Il comma 669 stabilisce che i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b) ? cioè il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a), oppure l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b) ? sono tenuti alla presentazione, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, di una dichiarazione mensile ai fini dell'accertamento. La dichiarazione deve indicare tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'imposta dovuta. Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto obbligato deve versare l'imposta dovuta.

 

Il comma 670 stabilisce, invece, che per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

 

Il comma 671 demanda all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di svolgere le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 661. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Il comma dispone che le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 672 stabilisce che le somme dovute per l'imposta di cui al comma 1 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione). Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.

 

Ai sensi del comma 673, l'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30,00.

 

Il comma 674 disciplina le sanzioni amministrative applicabili:

d)   per il mancato pagamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore comunque a euro 500,00;

e)   in caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250,00;

f)    per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 9 e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00;

g)   per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al presente articolo, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ai sensi del quale le sanzioni sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

 

Il comma 675 demanda a un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo:

h)   al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669;

i)     alle modalità per il versamento dell'imposta;

j)     agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati;

k)   alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità;

l)     alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672;

m) allo svolgimento delle attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 671.

 

Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 1 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

Il comma 676 fissa la decorrenza delle disposizioni del presente articolo dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di attuativo del MEF di cui al comma 675.

 

La relazione tecnica stima un gettito fiscale derivante dall'introduzione dell'imposta pari a circa 58,5 milioni di euro per l'anno 2020, 328,4 milioni per il 2021, 235,9 milioni per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.


 

Articolo 1, comma 677
(Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali)

 


677. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29».


 

 

Il comma 677 interviene sul regime fiscale dei “buoni pasto”, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.    

 

L'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

 

Con le modifiche introdotte dal comma in esame:

§  viene differenziata la disciplina delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto da quella delle indennità sostitutive;

§  con riferimento alle prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro viene ridotto da 5,29 a 4 euro per le prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico e, allo stesso tempo, aumentato da 7 a 8 euro nel caso in cui le prestazioni sostitutive della somministrazione siano rese in forma elettronica.

 

Viene invece mantenuto il limite all’importo complessivo giornaliero pari 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo (in particolare cantieri edili) o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

 

 


 

Articolo 1, comma 678
(Imposta sui servizi digitali)

 


678. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

« 35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare»;

b) al comma 36, alinea, le parole: « nel corso di un anno solare» sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis »;

c) dopo il comma 37è inserito il seguente:

« 37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:

1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa»;

d) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:

« 39-bis. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

39-ter. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite»;

e) dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:

« 40-bis. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

40-ter. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:

a) per i servizi di cui al comma 37, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;

b) per i servizi di cui al comma 37, lettera b), se:

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;

2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;

c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale»;

f) al comma 41, le parole: « in ciascun trimestre» sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare»;

g) il comma 42è sostituito dal seguente:

« 42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo»;

h) al comma 43, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali»;

i) dopo il comma 44è inserito il seguente:

« 44-bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate»;

l) il comma 45è abrogato;

m) il comma 47è sostituito dal seguente:

« 47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020»;

n) dopo il comma 49è inserito il seguente:

« 49-bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale».


 

 

Il comma 678 modifica la disciplina dell’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019.

Le norme in commento tra l’altro:

§  chiariscono le modalità applicative dell’imposta, pari al 3 per cento, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo;

§  individuano le ipotesi di esclusione dall’imposta;

§  obbligano i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale;

§  consentono l’applicazione dell’imposta dal 1° gennaio 2020, svincolandone così l’operatività dalla normativa secondaria;

§  con una norma di chiusura, prevedono che la disciplina dell’imposta sui servizi digitali, come qui modificata, sia abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.

 

 

La questione relativa alle modalità di tassazione dell’economia digitale in Italia ha avuto un iter normativo complesso, anche in considerazione dell’intreccio con il contesto internazionale.

Per una disamina del contesto internazionale ed europeo, si rinvia al focus Web Tax ed economia digitale.

 

In questa sede si ricorda che la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 1011 a 1019 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) aveva istituito una imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale imposta, con un'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione al netto dell'IVA, avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettuasse nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità. Erano escluse le prestazioni rese nei confronti di soggetti committenti che avessero aderito al regime agevolato forfetario per imprese e nei confronti di professionisti di ridotte dimensioni. L'imposta sarebbe stata prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge.  Presupposto per l’applicazione del tributo erano le transazioni corrispondenti all’erogazione di servizi tramite mezzo elettronico di tipo business to business (B2B); erano pertanto escluse le transazioni di commercio elettronico (beni) e quelle di tipo business to consumer (B2C). Sul piano soggettivo, l’imposta si sarebbe dovuta applicare a tutte le imprese che erogano un servizio digitale (residenti e non residenti), con la sola esclusione delle imprese soggette al regime forfetario e dei soggetti agevolati per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Le norme prevedevano un limite dimensionale all’attività digitale tassata, sotto forma del numero di transazioni effettuate.  Tale imposta era destinata ad applicarsi dal 1° gennaio 2019; tuttavia, il perimetro oggettivo di applicazione della stessa era stato demandato a un decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere emanato il 30 aprile 2018 (comma 1012 legge di bilancio 2018), poi non emanato.

 

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 35 a 50 della legge n. 145 del 2018) ha abrogato la precedente imposta sulle transazioni digitali e ha istituito al suo posto l’imposta sui servizi digitali.

Soggetti passivi dell’imposta sono (comma 36) tutti i soggetti esercenti attività d'impresa (persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata), a condizione che superino la soglia di ricavi richiesta ex lege, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare.

In particolare, i soggetti passivi devono realizzare congiuntamente:

a)    un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750.000.000 euro;

b)   un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, nel territorio dello Stato, non inferiore a 5.500.000 euro.

c)    Ai sensi del comma 37 i ricavi da servizi digitali, cui si applica l’imposta, sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

d)   veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

e)    messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

f)    trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Il comma 38 esclude dall’imposta i ricavi derivanti dai servizi digitali, se sono resi a soggetti che, ai sensi delle norme del codice civile (articolo 2359) si considerano in posizione di controllo (siano essi controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante).

Il comma 39 definisce le modalità di calcolo dell’imponibile: i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. Ai sensi del comma 40 il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Il comma chiarisce altresì che un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.

Un utente è localizzato nel territorio dello Stato:

a)     nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata (comma 37, lettera a)), se la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta, per accedere a un'interfaccia digitale;

b)     nel caso di un servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (comma 37, lettera b):

1.      se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2.      se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto 1, se l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta, che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c)     nel caso di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (comma 37, lettera c), se i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

Il comma 41 chiarisce che l'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

Il comma 42 indica le modalità di versamento dell’imposta, da effettuarsi entro il mese successivo a ciascun trimestre; la dichiarazione dell’imposta è invece annuale e riguarda l'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Con norma secondaria (decreto di cui al comma 45) può essere previsto che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in commento sia nominata una singola società del gruppo.

Ai sensi del comma 43, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta, sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di cui al comma 46).

I soggetti residenti nel territorio dello Stato, ove appartengano allo stesso gruppo dei soggetti non residenti (di cui supra) sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalla nuova imposta, la cui disciplina è contenuta nelle norme in esame.

Secondo il comma 44, per l’'accertamento, le sanzioni e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

Le norme (comma 45) affidano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° maggio 2019), il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali. Il successivo comma 46 affida invece ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare le modalità applicative dell’imposta. L’imposta si applica (comma 47) dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF (di cui al comma 45).

Le disposizioni attuative non sono state emanate e, dunque, l’imposta non è applicabile.

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze pro tempore Giovanni Tria, nell’audizione svoltasi presso le Commissioni congiunte 5° del Senato e V della Camera nel mese di luglio 2019 ha reso noto che l’attuazione della predetta imposta è subordinata all’evoluzione del quadro internazionale.

Con riferimento a tale contesto, il 9 ottobre 2019 l'OCSE ha pubblicato una proposta (presentata al G20 di Washington a metà ottobre) volta a promuovere il negoziato sulla tassazione delle multinazionali, specialmente quelle che operano nel digitale, al fine allocare la tassazione di tali imprese nei luoghi in cui svolgono attività significative nei confronti dei consumatori e in cui esse generano i propri profitti.

La proposta OCSE riunisce elementi comuni a tre proposte provenienti dai Paesi membri. Essa è aperta alla consultazione pubblica e intende riallocare alcuni profitti, nonché il corrispondente gettito fiscale, nei Paesi e nelle giurisdizioni in cui sono siti i mercati delle multinazionali.

Per ulteriori informazioni e commenti, si rinvia alla pubblicazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio sull’imposta.

 

Il comma 678, lettera a) dell’articolo 84 aggiunge un comma 35-bis alla richiamata legge di bilancio 2019, al fine di chiarire che l'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (di cui al già richiamato comma 37, art. 1, legge di bilancio 2019), realizzati dai soggetti passivi di imposta (individuati dal comma 36) nel corso dell'anno solare.

La lettera b) effettua una corrispondente modifica al comma 36: si chiarisce così che, per il computo delle soglie di ricavi che consentono l’applicazione dell’imposta, sono presi in considerazione i ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello di riferimento.

 

La lettera c) introduce un nuovo comma 37-bis, che esclude dalla nozione di servizi digitali:

a.    la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b.   la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c.    la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

d.   la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari e, più precisamente:

-       i sistemi dei regolamenti interbancari (di cui al Testo Unico Bancario, D.Lgs. n. 385 del 1993) o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

-       le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici (soggetti che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione), disciplinati dal Testo Unico Finanziario – TUF (articolo l, comma 5-octies, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);

-       le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

-       le sedi di negoziazione all'ingrosso (di cui all'articolo 61, lettera e), del TUF: sedi di negoziazione di strumenti finanziari che, in base alle regole adottate dal gestore, consentono esclusivamente le negoziazioni tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso dei soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie, ordini di clienti professionali);

-       le controparti centrali (di cui all'articolo l, comma l, lettera w-quinquies), del TUF: persone giuridiche che si interpongono tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente);

-       i depositari centrali (di cui all'articolo l, comma l, lettera w-septies), del TUF: persone giuridiche che operano un sistema di regolamento titoli individuato ex lege dalle norme europee);

-       gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

e.    la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari indicati alla precedente lettera d);

f.     lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

 

La lettera d) inserisce i nuovi commi 39-bis e 39-ter nella legge di bilancio 2019.

Il comma 39-bis chiarisce che i corrispettivi versati per la prestazione dei servizi con cui si mette a disposizione un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (di cui al comma 37, lettera b)), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione dì servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

Il comma 39-ter specifica che non devono essere considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa (ai sensi dell'articolo l, paragrafo l, della Direttiva del Consiglio 2008/118/CE dell6 dicembre 2008, relativa al sistema generale di accise), quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

 

La lettera e) inserisce due nuovi commi dopo il 40.

In particolare, il comma 40-bis chiarisce a quali condizioni un dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato, ai fini dell’individuazione degli utenti collocati nel territorio nazionale (e, dunque, ai fini dell’esistenza del presupposto di imposta). In particolare, la localizzazione avviene con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Ai sensi del nuovo comma 40-ter, ove un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare - ai sensi del comma 40 - il totale dei ricavi tassabili viene definito come il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali, ovunque realizzati, per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

Le norme fissano convenzionalmente tale percentuale, che è pari:

a)   per i servizi di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (comma 37, lettera a)), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale, in funzione dei dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;

b)   per i servizi di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (comma 37, lettera b)):

1     se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;

2      se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli dì cui al numero l), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;

c)   per i servizi di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (di cui al comma 37, lettera c)), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un un'interfaccia digitale.

 

La lettera f) chiarisce che l’imposta si applica sui ricavi realizzati nell’anno solare, in luogo dei ricavi realizzati trimestralmente (mediante una modifica al comma 41); di conseguenza si prevede (lettera g), che riscrive il comma 42) che il versamento dell'imposta avvenga entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, e che presentino una dichiarazione annuale sull'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 3l marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo.

La lettera h) inserisce un periodo nel comma 43, al fine di obbligare i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, a nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali.

 

La lettera i) introduce un nuovo comma 44-bis, che obbliga i soggetti passivi dell'imposta a tenere un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, cosi come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni dei servizi imponibili (di cui al già menzionato comma 40-ter). L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate.

 

Le modifiche delle lettere l) ed m) intendono consentire l’applicazione dell’imposta indipendentemente dall’emanazione della relativa normazione secondaria di attuazione.

In particolare:

§  la lettera l) abroga il comma 45 della legge di bilancio 2019, che affida a un decreto ministeriale il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali;

§  la lettera m) sostituisce integralmente il comma 47, stabilendo che l’imposta sui servizi digitali si applichi dal 1° gennaio 2020, in luogo di subordinarne l’applicazione all’emanazione delle relative disposizioni attuative.

 

Infine la lettera n), con una disposizione di chiusura, chiarisce che la disciplina dell’imposta sui servizi digitali in esame è abrogata con decorrenza dal momento in cui entrano in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.


 

Articolo 1, commi 679 e 680
(Tracciabilità delle detrazioni)

 


679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


 

 

I commi 679 e 680 dispongono che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

 

In particolare, il comma 679 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

 

A titolo di esempio si ricorda che il richiamato articolo 15 del TUIR dispone la detraibilità dall'imposta lorda per un importo pari al 19 per cento per gli oneri sostenuti dal contribuente per: spese sanitarie; interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili; spese per istruzione; spese funebri; spese per l'assistenza personale; spese per attività sportive per ragazzi; spese per intermediazione immobiliare; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali; spese relative a beni soggetti a regime vincolistico; spese veterinarie; premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

 

La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

 

Si ricorda che già in passato il legislatore ha concesso la possibilità di fruire di detrazioni fiscali solo a condizione che i pagamenti risultino tracciabili. A titolo di esempio, si segnala che per ottenere la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del TUIR in materia di ristrutturazione edilizia è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale.

 

Il comma 680 dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


 

Articolo 1, commi da 681-686
(Analisi di rischio)

 


681. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera i), dopo la parola: « doganale» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale»;

b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale»;

c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: « e) ed f) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « e), f) e f-bis) ».

682. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

683. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i princìpi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

684. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui al comma 682 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

685. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Garante per la protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al comma 684.

686. Per le stesse finalità di cui al comma 682, la Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dai commi da 681 a 685, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare.


 

 

I commi da 681 a 686 stabiliscono che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possano avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini. Viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

 

Il comma 681 modifica il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, vengono integrati gli articoli 2-sexies e 2-undecies per includere le attività di prevenzione e contrasto dell'evasione fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è ammesso, nel rispetto di specifici presidi normativi, il trattamento di dati personali e vengono limitati i diritti dell'interessato previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGPD).

 

L'articolo 2-sexies, comma 1, del Codice dispone che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. A tali fini, il comma 2 dell'articolo 2-sexies specifica che si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, tra l'altro, nelle attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale.

 

Tale previsione viene integrata specificando che in tali attività sono "comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale" (lettera a) del comma 681).

Viene inoltre integrato l'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, relativo alle limitazioni dei diritti dell'interessato.

 

L'articolo 2-undecies stabilisce che i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del RGPD non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto ad una serie di attività di pubblico interesse.

 

Con l'inserimento della nuova lettera f-bis) del comma 1, (lettera b) del comma 681) vengono inclusi gli interessi tutelati in materia tributaria e lo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. La disposizione in argomento si applica al diritto di accesso (articolo 15 del RGPD), ai diritti di rettifica e cancellazione (articoli 16 e 17 del RGPD) ai diritti di limitazione del trattamento e opposizione al trattamento (articoli 18, 21 e 22 del RGPD) e al diritto alla portabilità (articolo 20 del RGPD). Sono invece esclusi dalle limitazioni i diritti di trasparenza e informazione stabiliti dagli articoli 12 (informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), 13 (informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato) e 14 (informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato) del RGPD.

 

Le norme in esame integrano la disciplina delle analisi del rischio di evasione effettuate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza. A tal fine, il decreto legge n. 201 del 2011 stabilisce che l'Agenzia delle entrate (comma 682) e la Guardia di finanza (comma 686) utilizzino le informazioni sui rapporti bancari e finanziari, nonché sulle operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di rapporti continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe tributaria dagli intermediari bancari e finanziari ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973 e del medesimo decreto n. 201 del 2011.

Le stesse informazioni sono altresì utilizzate dal Dipartimento delle finanze ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.

L'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 dispone che le banche e gli altri operatori finanziari sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria (escluse quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro). I medesimi operatori sono tenuti a rilevare l'esistenza dei rapporti bancari e finanziari, e di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo.  Tali informazioni sono comunicate all'anagrafe tributaria e archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari dei rapporti e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

L'articolo 11, comma 2 del decreto legge 201 del 2011 ha successivamente stabilito che, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti suddetti, e ogni informazione relativa a quest'ultimi necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie effettuate al di fuori dei rapporti continuativi. I dati comunicati sono archiviati in apposita sezione dell'anagrafe tributaria. Il successivo comma 3 dell'articolo 11 stabilisce che le modalità di comunicazione vengano adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali.

 

Il comma 682 stabilisce che, per le attività di analisi del rischio di evasione effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate si avvalga delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini.

 

Il comma 686 stabilisce che anche la Guardia di Finanza possa utilizzare le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe tributaria, per le medesime finalità e con le stesse modalità indicate nell'articolo in esame.

 

Con riferimento alla protezione dei dati personali, si prevede che l'utilizzo delle informazioni sulle operazioni bancarie e finanziarie avvenga anche previa pseudonimizzazione dei dati personali e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGPD).

La "pseudonimizzazione" dei dati personali viene definita dall'articolo 4 del RGPD come il trattamento dei dati personali effettuato in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

L'articolo 23 del RGPD stabilisce che l'ordinamento europeo o quello nazionale al quale sono soggetti il titolare o il responsabile del trattamento dei dati, possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dagli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22. Tali disposizioni recano i principi applicabili al trattamento di dati personali, i diritti degli interessati e le regole sulla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato.

I principi applicabili al trattamento dei dati sono: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. A tutela di tali principi ne viene definito un ultimo, quello di "responsabilizzazione", per cui il titolare del trattamento dei dati è competente per il rispetto dei principi suddetti e in grado di comprovarlo. I diritti attribuiti dagli articoli da 12 a 22 del RGPD all'interessato del trattamento dei dati sono:

§  il diritto di ottenere informazioni su quali dati sono trattati dal titolare (diritto di informazione);

§  il diritto di chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso);

§  il diritto di opposizione al trattamento o di limitazione al medesimo ove ricorrano specifiche condizioni;

§  il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;

§  il diritto di ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare;

§  diritto alla portabilità dei dati;

§  il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

La limitazione di tali diritti da parte del diritto europeo o nazionale è consentita qualora rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare specifici interessi pubblici, tra i quali, la sicurezza nazionale, la difesa e un rilevante interesse, anche in materia tributaria.

Il secondo paragrafo dell'articolo 23 del RGPD stabilisce, inoltre, che le misure legislativa che limitano i diritti riconosciuti a protezione dei dati personali, contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:

a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;

b) le categorie di dati personali;

c) la portata delle limitazioni introdotte;

d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;

e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e

h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

 

Il comma 683 in commento demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, la definizione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia, nel rispetto delle illustrate disposizioni in materia di protezione dei dati personali e considerati i principi di necessità e di proporzionalità.

 

Ai sensi del comma 684, nel rispetto del richiamato principio di responsabilizzazione, il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

 

Il comma 685 chiarisce che, salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari prima della predetta valutazione di impatto.

 


 

Articolo 1, commi 687 e 688
(Documento unico di circolazione)

 


687. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358».

688. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020».


 

 

I commi 687 e 688   prevedono che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con successivi decreti le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione. Il completamento dell'operazione di graduale passaggio è previsto comunque entro il 31 ottobre 2020.

 

Nel dettaglio, il comma 687  aggiunge un comma 4-bis all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, il quale prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con uno o più decreti, sentite l'Automobile Club d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, definisca le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA appositamente individuati dal medesimo Ministero. La disposizione prevede che tale gradualità si inscriva in un completamento dell'operazione di graduale passaggio comunque entro il 31 ottobre 2020.

Nell'ambito dell'adozione dei D.M. del MIT, si prevede siano sentite:

§   l'Automobile Club d'Italia

§  e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

In base alla norma, l'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti del MIT determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Il D.P.R. n. 358/2000 reca il Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50). L'articolo 6, in materia di irregolare rilascio dei documenti, prevede che in caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente. Le disposizioni si applicano anche agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonché agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I

 

Inoltre, con il comma 688, si novella l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 144 del 2018, recante modifiche a talune disposizioni del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada.

 La lettera c) della norma oggetto di novella abroga l'articolo 264 del suddetto D.P.R., in materia di informazioni in tema di cessazione dalla circolazione: per effetto della novella qui in esame, l'abrogazione di tale disposizione viene posticipata, e prevista a decorrere dal 1° novembre 2020, anziché dal 1° gennaio 2020.

 

Si ricorda che in materia di semplificazione amministrativa, è stata introdotta una nuova normativa che prevede che la carta di circolazione costituisca il documento unico di circolazione dei veicoli e che sia pertanto soppresso il certificato di proprietà, (decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015). L'entrata in vigore della disciplina, originariamente fissata al 1° luglio 2018 è stata già differita dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 1140) al 1° gennaio 2019 e, successivamente, dalla legge di bilancio per il 2019 al 1° gennaio 2020 (articolo 1, comma 1135, lettera b)).

Il nuovo documento unico riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t e ne vengono definite le modalità di rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA.

Il certificato di proprietà, di cui si prevede la soppressione, è attualmente rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati di intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nel documento unico saranno annotati anche i dati relativi privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo, con modalità anche telematiche.

Il D.P.R. n. 144 del 2018 reca il Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. L'articolo 264 del citato Regolamento (Art. 103 Cod. Str.) reca Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione, prevedendo che l'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'art. 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione, dettando la relativa normativa, di cui si è prevista l'abrogazione nell'ambito del processo di semplificazione richiamato.

In base all'art. 1 (Documento unico di circolazione e di proprietà) del D.Lgs. n. 98 del 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2020, infatti, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile.

Il D.Lgs. 29/05/2017, n. 98 ha infatti recato la Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Per approfondimenti, si veda il tema web “Il trasporto stradale” sul Portale di documentazione della Camera dei deputati.


 

Articolo 1, comma 689
(Coordinamento bande orarie aeroporti nazionali)

 


689. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina concernente le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresì la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.


 

 

Il comma 689 demanda ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nuova regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti nazionali designati come coordinati o ad orari facilitati. Tale nuova disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilirà altresì la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.

 

Nel dettaglio, si prevede l’emanazione di un regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’oggetto del regolamento è una nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni.

Si ricorda che ai sensi del Regolamento U.E. 793/2004, gli aeroporti possono essere classificati come aeroporti coordinati e aeroporti ad orari facilitati. “Aeroporto ad orari facilitati”, è un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un “Facilitatore degli Orari”, con il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto, consigliando agli stessi orari alternativi di arrivo e/o di partenza quando possono insorgere fenomeni di congestione.

Aeroporto coordinato” è un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte di un Coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari.

Il richiamato Regolamento CEE n. 95/93, al fine di porre rimedio al crescente squilibrio tra l'espansione del sistema di trasporto aereo in Europa e le disponibilità di infrastrutture aeroportuali in grado di fronteggiare la domanda, ha fissato norme imparziali, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti congestionati. Considerato che in determinate condizioni è auspicabile che uno Stato membro sia in grado di classificare un aeroporto come coordinato, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non-discriminazione, il regolamento prevede altresì (art. 4) che lo Stato membro, in tal caso, garantisca la nomina di un coordinatore di indiscussa imparzialità, garantendone la piena indipendenza. Lo stesso art. 4 recita testualmente: "Il sistema di finanziamento dei coordinatori è tale da garantire lo status indipendente degli stessi".

 

Si ricorda che la normativa richiamata tratta di regolamenti adottati con decreto ministeriale nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

Si demanda a tale nuova disciplina, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, di stabilire altresì la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.


 

Articolo 1, comma 690
(Estromissione dei beni immobili imprese individuali)

 


690. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.


 

 

Il comma 690 ripropone il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell'8 per cento ? originariamente previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge di stabilità 2016 ? dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.

 

Più nel dettaglio, il comma prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 208 del 2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.

 

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 208 del 2015 prevedono la facoltà, per gli imprenditori individuali, di applicare un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti a una certa data, e di escludere conseguentemente tali beni dal patrimonio dell'impresa. L'imposta sostitutiva si applica alla differenza tra il valore normale e quello fiscalmente riconosciuto del bene in questione.

Tale facoltà è stata riproposta dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016 e dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2018.

 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26 del 2016, l’esclusione dal patrimonio dell’impresa riguarda i beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR e precisamente i beni immobili:

§  strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;

§  strumentali per natura, cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

 

Si consente di versare l'imposta sostitutiva in due rate con scadenza, rispettivamente, il 30 novembre 2020 (60% dell'imposta dovuta) e il 30 giugno 2021 (40%).

Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

 

La relazione tecnica attribuisce alla disposizione un effetto in termini di maggiori entrate pari a 11,2 milioni di euro nell'anno 2020 e 5,1 milioni nel 2021, mentre negli anni seguenti la disposizione produrrebbe minori entrate per 2,4 milioni nell'anno 2022, 3,1 milioni nel 2023 e 3,8 milioni nel 2024.


 

Articolo 1, commi 691 e 692
(Regime forfettario)

 


691. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

692. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 54è sostituito dal seguente:

« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;

b) al comma 55, le parole: « comma 54» sono sostituite dalle seguenti: « comma 54, lettera a) »;

c) al comma 56, le parole: « del requisito» sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti»;

d) al comma 57, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

« d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»;

e) al comma 71, le parole: « il requisito» sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni»;

f) al comma 74:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno»;

2) al terzo periodo, le parole: « la condizione» sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni»;

g) il comma 75 è sostituito dal seguente:

« 75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario»;

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: « la condizione» sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni»;

2) al terzo periodo, le parole: « sussista la condizione» sono sostituite dalle seguenti: « sussistano le condizioni»;

3) al quarto periodo, le parole: « della condizione» sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni»;

i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « della condizione» sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni»;

l) al comma 89, il primo periodo è soppresso.


 

 

I commi 691 e 692 recano alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario:

§  sopprimono l’imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro) prevista a partire dal 2020;

§  reintroducono come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15 % il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro;

§  stabiliscono un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.

 

In particolare il comma 691 abroga la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 (commi da 17 a 22, dell'articolo l, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che consente dal 1° gennaio 2020 alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito (nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione) ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro di avvalersi di un’imposta sostitutiva con aliquota al 20 per cento dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Per una ricognizione dettagliata della disciplina dell’imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni introdotta dalla legge di bilancio 2019 si rinvia alla scheda di lettura Articolo 1, commi 17-22 del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

 

Il comma 692, lettera a) dell’articolo in esame sostituisce il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento.

La lettera a) del nuovo comma 54, come modificato, mantiene fermo a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.

 

Si ricorda che conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevede l’introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, i commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto un nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni che assicura rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfettario si rinvia alla consultazione del paragrafo Il regime forfettario agevolato all’interno del temaweb Tassazione del settore produttivo sul Portale della documentazione della Camera dei deputati nonché alle schede Nuovo regime forfetario agevolato presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

La lettera b) del nuovo comma 54 reintroduce come condizione accessoria necessaria per l’accesso al regime forfettario il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (requisito soppresso dalla legge di bilancio 2019).

Pertanto potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65.00 euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari.

 

Si ricorda che prima della sua soppressione stabilita dalla legge di bilancio 2019 la lettera b), comma 54, della legge di bilancio 2015 disponeva che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni potevano applicare il regime forfetario se nell'anno precedente avevano sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

 

Nel reintrodurre il limite di spesa, la norma in commento lo eleva quindi da 5.000 a 20.000 euro.

 

Le lettere b) e c) del comma 2 della norma in esame dispongono norme di coordinamento formale che tengono conto delle modifiche del comma 54.

 

La lettera d) introduce una nuova lettera d-ter) al comma 57 che ripristina l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

 

Si segnala come anche la previgente lettera d-bis del comma 57 nel testo precedente le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2029 stabiliva l’esclusione dal regime agevolativo per i soggetti che nell'anno precedente avevano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La lettera e) dispone una norma di coordinamento formale che tiene conto delle modifiche del comma 54.

 

La lettera f) introduce un regime premiale (nuovo periodo comma 74) volto a incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica: per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno ovvero a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).

Si ricorda a tal proposito che l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto del 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che applicano il regime forfettario.

 

Sulla disciplina della fatturazione elettronica si rinvia alla scheda web Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA consultabile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

La lettera g) sostituisce il comma 75 stabilendo che ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

 

Le lettere h) e i) introducono norme di coordinamento formale che tengono conto delle modifiche del comma 54.

 

La lettera l) sopprime il primo periodo del comma 89 che stabilisce che le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.


 

Articolo 1, commi 693-704
(Rivalutazione dei beni)

 


693. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020»;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020»;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020».

694. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 693 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

695. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « del 26 per cento».

696. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

697. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 696, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

698. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 701.

699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

700. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

701. Le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

702. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

703. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

704. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 698.


 

 

Per effetto del comma 693, viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Il comma 694 corregge il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. Il comma 695 aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. I commi dal 696 al 703 prevedono, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10 per cento. Il comma 704 prevede, infine, che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali.

 

Per effetto del comma 693, viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva.

Il decreto legge n. 282 del 2002 ha poi riaperto i termini per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003. In seguito, i termini sono stati riaperti annualmente sino alla proroga contenuta nella disposizione in esame che consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020.  Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2020. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2020.

 

Il comma 694 corregge il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. In particolare, mentre l'aliquota viene mantenuta pari all'11 per cento per le partecipazioni qualificate detenute alla data del 1º gennaio 2020, la stessa viene aumentata dal 10 all'11 per cento per le partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati che non risultano qualificate. La partecipazione in una società non quotata si definisce qualificata, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, quando è associata a una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero ad una quota del patrimonio superiore al 25 per cento. Anche con riferimento alla rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l'aliquota viene aumentata dal 10 all'11 per cento.

 

Il comma 695 aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, prevista dal comma 496 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.

 

Il comma 696 prevede per le società di capitali, per le cooperative, per i trust e per gli altri enti pubblici e privati i quali esercitano attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Dagli attivi soggetti alla rivalutazione sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa,

La norma si applica ai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

La norma consente a quei soggetti che non sono soggetti ai vincoli tecnici recati dai princìpi contabili internazionali, di rivalutare i beni e le partecipazioni aziendali rilevanti anche in deroga ai vincoli giuridici disposti dall'articolo 2426 del codice civile e da altre disposizioni normative. Tali vincoli sono posti al fine di evitare che gli amministratori perseguano comportamenti opportunistici, volti ad accrescere o ridurre il patrimonio aziendale rispetto al valore che risulterebbe dall'applicazione di princìpi di valutazione convenzionalmente accettati, utilizzati per conferire omogeneità alle determinazioni quantitative d'azienda. In generale, i beni destinate a partecipare per più esercizi all'attività produttiva (immobilizzazioni) devono essere iscritti in base al costo di acquisto o di produzione, e sistematicamente ammortizzati, per cui una quota del loro valore deve essere sottratta in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Con riferimento alle partecipazioni in società nei confronti delle quali viene esercitata un'influenza dominate o notevole (rispettivamente controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile), in alternativa al criterio del costo, il codice consente di iscrivere le attività per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princìpi di redazione del bilancio consolidato e dagli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile. L'avviamento (se acquisito a titolo oneroso), i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte all'equo valore di mercato (fair value). Le altre attività che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte in base al costo di acquisto o, in alternativa, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 1070 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto nel decreto legislativo n. 38 del 2005 un nuovo articolo 2-bis, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci, i principi contabili internazionali possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ai sensi del successivo comma 1071, questa facoltà decorre dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della nuova norma (vale a dire, l’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018). Per i soggetti che avessero adottato tale opzione facoltativa, tra i quali anche banche e altri intermediari vigilati, la possibilità di rivalutare i propri attivi sarebbe effettuata in deroga, oltre che all'articolo 2426 del codice civile, anche alla legislazione speciale in materia di redazione del bilancio.

 

Il comma 697 stabilisce che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020. Viene inoltre disposto che la rivalutazione debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e debba essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

 

I commi 698 e 699 stabiliscono imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, applicabili, rispettivamente:

§  al saldo attivo della rivalutazione, che può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva del 10 per cento. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa del Governo, l'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza ulteriori conseguenze impositive sulla società;

§  al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa del Governo, è pertanto previsto il differimento degli effetti fiscali al 2022. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021 (comma 703).

 

Tali imposte sostitutive, ai sensi del comma 701, possono essere versate in più rate, entro un massimo che dipende dall'importo complessivo del versamento. In particolare:

§  per importi complessivi fino a 3 milioni di euro: le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi;

§  per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro: le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi delle disposizioni sul versamento unitario e compensazione recate dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (articoli dal 17 al 23).

 

Il comma 700 disciplina il caso in cui i beni oggetto della rivalutazione siano oggetto di specifiche operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali. In particolare, viene stabilito che laddove gli attivi vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, compreso il consumo personale o familiare dell’imprenditore, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

 

Il comma 702 stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

In particolare, il richiamo all'articolo 15 della legge n. 342 determina un ampliamento dell'ambito soggettivo relativo alle disposizioni in esame, in quanto prevede l'applicabilità delle norme sulla rivalutazione, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, agli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.

Gli articoli da 10 a 16 della legge n. 342 del 2000 hanno consentito alle imprese la facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002 attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio era diretta l’attività dell’impresa. Con riferimento al profilo soggettivo, le disposizioni richiamate interessavano le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitavano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (articoli 10 e 15). La rivalutazione, secondo quanto disposto dall’articolo 11, poteva essere eseguita nell’esercizio successivo a quello indicato all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione. L’articolo 12 prevedeva che sui maggiori valori emersi fosse applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L’imposta sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all’articolo 12, comma 3, era riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata. Ai sensi dell'articolo 13, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione doveva essere destinato ad incremento di capitale sociale oppure iscritto in un'apposita riserva in sospensione d’imposta, la cui denominazione doveva contenere il riferimento alle disposizioni relative alla rivalutazione eseguita. La finalità della norma consiste nell'escludere la possibilità che le somme relative alla rivalutazione, incrementative del patrimonio netto dell’impresa, vengano utilizzate senza essere adeguatamente assoggettate all'imposizione fiscale: il medesimo articolo 13 dispone infatti che, nel caso in cui tali riserve siano distribuite ai soci, le somme versate, incrementate dell’imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della società sia quello dei soci; a tal fine è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva pagata. Se, invece, la riserva è utilizzata per la copertura di perdite, non è possibile dar luogo a distribuzione di utili prima di aver reintegrato la riserva medesima. L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. riallineamento). In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell’articolo 14, l’importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta. L’articolo 16, infine, rimetteva a un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 15. A ciò si è provveduto con i decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.

I commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 disciplinano il versamento di una imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione. Il comma 475 in particolare prevede che le riserve e i fondi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta. Ai sensi del comma 477 l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478).

 

Il comma 704 prevede, infine, che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata. La rivalutazione non viene in tali casi vincolata alla necessità che debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

L’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.


 

Articolo 1, commi 705-709
(Continuità territoriale aerea per la regione siciliana)

 


705. All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indìce una conferenza di servizi»;

c) al comma 3 la lettera g) è abrogata;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008»;

e) il comma 7 è abrogato.

706. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse;

b) al comma 1, alinea, le parole: « e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse;

c) al comma 1, lettera b), le parole: « con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: « con il presidente della regione autonoma della Sardegna» e le parole: « delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse;

d) al comma 1, lettera a), le parole: « e delle isole minori della Sicilia» sono soppresse;

e) al comma 4, le parole: « L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali» sono soppresse.

707. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.

708. Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 706 e 707.

709. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.


 

 

I commi 705-709 intervengono in materia di continuità territoriale aerea con la Sicilia, nonché sulla procedura per l’imposizione di oneri di servizio pubblico in alcuni aeroporti nazionali. L’obiettivo della disposizione sembra essere quello di assoggettare la regione siciliana alle procedure di cui all’articolo 135 della legge n. 388 del 2000, come modificato, assegnando risorse per gli anni 2021 e 2022. Tale disposizione si riferisce ai collegamenti aerei con tutti gli aeroporti della regione siciliana e non soltanto a quelli previsti tra la Sicilia e le isole minori della stessa regione come invece previsto dalla legge n.144 del 1999 nella quale i riferimenti agli aeroporti siciliani vengono soppressi.

 

In dettaglio si apportano una serie di modifiche all’articolo 135 della legge n. 388 del 2000 e all’articolo 36, della legge n. 144 del 1999.

 

L’articolo 135 della legge n. 388 del 2000 prevede una disciplina specifica per la continuità territoriale aerea nella regione siciliana.

Tale disposizione prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disponesse con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi, da convocare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della citata legge e che qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

La conferenza di servizi definiva i contenuti dell'onere di servizio in relazione a vari parametri (tipologie e livelli tariffari; soggetti che usufruiscono di agevolazioni; numero dei voli; orari dei voli; tipologie degli aeromobili; capacità dell'offerta; entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea).

La decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

La norma prevedeva, al comma 6, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto, uno stanziamento di 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e 100 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.

Si prevedeva inoltre che l'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale (comma 7).

I commi 705-709 intervengono, come detto, su tale disciplina.

 

In particolare il comma 705, lettera a), aggiorna i riferimenti normativi presenti al comma 1 dell’articolo 135 della legge n. 388 del 2000, sostituendo il riferimento all’abrogato Regolamento CEE n. 2408/92 con il riferimento al vigente Regolamento (CE) n. 1008 del 2008 e aggiornando la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (al posto della dizione Ministero dei trasporti e della navigazione).

Il comma 705, lettera b) sostituisce il comma 2 dell’articolo 135 della legge n. 388 del 2000 prevedendo che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Presidente della Regione siciliana, indìca una conferenza di servizi (nel testo vigente l’indizione della conferenza di servizi è in capo al Presidente della Regione siciliana, su delega del Ministro).

Il comma 705, lettera c) abroga la lettera g) del comma 3 dell’articolo 135, escludendo dagli aspetti da definire nell’ambito della conferenza di servizi “l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea”.

Il comma 705, lettera d) sostituisce il comma 4 dell’articolo 135 della disposizione prevedendo che, qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Presidente della regione siciliana, provvede all’affidamento mediante gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008. La disposizione non contiene modifiche sostanziali rispetto alla vigente disciplina limitandosi ad aggiornare i riferimenti normativi.

 

Il comma 705, lettera e) abroga il comma 7 dell’articolo 135 della legge n. 388 del 2000 che stabilisce che “l'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale”.

 

Con il comma 706 si introducono modifiche di coordinamento alla legge n. 144 del 1999.

L’articolo 36 della legge n. 144 del 1999 contiene le disposizioni in tema di disciplina della continuità territoriale aerea nelle regioni Sicilia e Sardegna. Tale disciplina presenta forti analogie con quella indicata dall’articolo 135 della legge n. 388 del 2000. Si prevede infatti che il Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi delle infrastrutture e dei trasporti), disponga con proprio decreto gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi, indetta e presieduta dai  presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza; qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico dispone una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando i profili oggetto di disciplina (le tipologie e i livelli tariffari; soggetti che usufruiscono di sconti particolari; numero dei voli; gli orari dei voli; tipi di aeromobili; capacità di offerta). Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della spesa autorizzata dal è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.

 

Le modifiche introdotte alla sopra descritta disciplina sono dirette ad escludere dall’ambito applicativo della norma la Sicilia.

In dettaglio, il comma 706 dispone:

§  una modifica alla rubrica del citato articolo 36 della legge n.144 del 1999 sopprimendo il riferimento alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali. Tale riferimento è soppresso anche all’alinea del comma 1 e alla lettera b) del medesimo comma;

§  anche al comma 1, lettera a) viene soppresso il riferimento alle isole minori della Sicilia;

§  al comma 1, lettera b) è abrogato il riferimento al Presidente della regione siciliana con riguardo alla possibilità di indizione della gara europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, che resta limitata alla regione Sardegna;

§  al comma 4 viene abrogato l’ultimo periodo che destinava l'1 per cento della spesa autorizzata a norma del comma 4 alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.

 

Il comma 707, abroga la disposizione di cui all’articolo 1, comma 486 della legge n. 208 del 2015 che assegnava per l’anno 2016 una somma di 20 milioni di euro per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti.

 

Il comma 708 fa comunque salvi i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della legge all’esame ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 706 e 707.

 

Il comma 709 prevede infine che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 135, comma 6, della legge n. 388 del 2000 sia integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

La materia degli aiuti di Stato con riguardo alla continuità territoriale è regolata in dettaglio dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La sezione 9 (articolo 51) è dedicata agli "aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote[16]" e ne stabilisce la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 2, let. a) del TFUE, esentandoli dall'obbligo di notifica, purché soddisfino le seguenti condizioni:

1)   l'intero aiuto sia destinato ad utenti finali che abbiano la residenza abituale in regioni remote. Ai sensi dell'articolo 2, par. 132, del medesimo regolamento, si intende per "residenza abituale" il luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali", laddove "la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale";

2)   gli aiuti siano concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto in una regione remota con un altro aeroporto all'interno dello Spazio economico europeo;

3)   gli aiuti siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della rotta precisa;

4)   i costi ammissibili corrispondano al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tasse e spese fatturate dal vettore all'utente;

5)   l'intensità di aiuto non superi il cento per cento dei costi ammissibili;

La compatibilità è inoltre riservata agli aiuti trasparenti (per i quali sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza necessità di effettuare una valutazione dei rischi, articolo 5) e che abbiano un effetto di incentivazione (articolo 6).


 

Articolo 1, commi 710 e 711
(Modifiche all'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE)

 


710. All'articolo 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: « dalle persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: « da soggetti»;

b) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta»;

c) al comma 18, le parole: « dalle persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: « da soggetti»;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

« 18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227»;

e) al comma 22, le parole: « l'imposta sul reddito delle persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: « le imposte sui redditi».

711. Le disposizioni di cui al comma 710 si applicano a decorrere dal 2020.


 

 

Le disposizioni dei commi 710 e 711 estendono l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) stabilendo che, a decorrere dal 2020, saranno soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

 

Il comma 710 modifica l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Tali imposte sono state istituite e disciplinate dall'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011.

 

In particolare, è soggetto passivo dell'IVIE (articolo 19, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011) il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. L'aliquota è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili, con una franchigia di 200 euro. Il valore (comma 15) è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è assunto il valore catastale. Il comma 15-bis stabilisce che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall'IVIE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile (comma 16).

 

La base imponibile dell'IVAFE è invece costituita dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011). (202) (209). L'IVAFE è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari (comma 20). Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa (pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche). Nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall'IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

 

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, riferiti sia all'IVIE che all'IVAFE, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni in esame modifica l'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE (comma 710) a decorrere dal 2020 (comma 711). In particolare, per effetto delle modifiche i soggetti passivi delle citate imposte sono, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

 

L'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto disposto dalla disciplina antiriciclaggio.

In particolare, per titolare effettivo di un rapporto o di un'operazione, si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (articolo 1, comma 2, lettera pp), del decreto legislativo n. 231 del 2007). L'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007 fornisce agli intermediari, nell'ambito delle disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, i criteri specifici per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

 

L'articolo 3 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti esteri non sussistono:

§  per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;

§  per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro;

§  per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi IVIE.

 

Nei casi di esonero dagli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 3 del decreto legge n. 167 del 1990, viene stabilito che gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.

 

In conseguenza delle modifiche effettuate, si prevede che, per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, riferiti all'IVAFE, si applichino le disposizioni previste per le imposte sui redditi, mentre il testo vigente fa esclusivo riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 


 

Articolo 1, commi 712-715
(Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES)

 


712. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.

713. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.

714. La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1079 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.

715. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi 712, 713 e 714.


 

 

I commi da 712 a 715 dispongono il differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP, previste da alcune norme di legge:

§  la percentuale di deducibilità, pari al 12 per cento, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, originariamente stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, che slitta ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi;

§  la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, che nasce dalla prima applicazione dell’IFRS 9, che slitta al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028;

§  la percentuale di deducibilità del 5 per cento dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, originariamente stabilita per il 2019, che viene spostata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.

 

Più in dettaglio, il comma 712 differisce ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità, pari al 12 per cento, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari originariamente stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 per effetto dell’articolo 16, commi 4 e 9, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83.

Il differimento viene previsto in quote costanti.

 

L'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015 ha stabilito la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione, modificando l'articolo 106, comma 3, del TUIR. A seguito della novella, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni e le perdite (nette) su crediti verso la clientela iscritti in bilancio e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Il decreto aveva stabilito altresì che, in via transitoria, per il primo periodo di applicazione, le svalutazioni, le perdite (ad eccezione di quelle originate da cessione del credito), le rettifiche e le riprese di valore nette assoggettate all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP) fossero deducibili nei limiti del 75 per cento e che l'eccedenza fosse deducibile pro quota nei successivi esercizi, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025: in particolare, l'eccedenza (oltre il 75 per cento), nonché le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte, erano rese deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Si ricorda al riguardo che il comma 1056 della legge di bilancio 2019 ha disposto lo slittamento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 della deducibilità della quota (10 per cento) dei componenti negativi di enti creditizi e finanziari ai fini IRES e IRAP - disposta dal richiamato articolo 16 – relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

Il comma 713 differisce al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, a seguito della prima applicazione dell’IFRS 9.

 

Per effetto dei commi 1067 e 1068 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, tale deduzione era originariamente stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Più in dettaglio, tali norme hanno stabilito che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti di cui allo standard internazionale IFRS 9, iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo principio, fossero deducibili dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società e dell'IRAP per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

La valutazione contabile del deterioramento delle attività creditizie è una delle fondamentali problematiche che hanno caratterizzato la gestione di banche e altri intermediari finanziari durante la crisi finanziaria iniziata nel biennio 2007-2009. Per evitare che la registrazione delle perdite fosse tardiva e non in grado di stimare l'effettiva erosione del valore degli attivi, nel 2014 l’International accounting standards board (IASB) ha pubblicato il documento "IFRS 9 Financial instruments", comprendente un nuovo standard contabile per gli accantonamenti per perdite su crediti.

Il modello contabile per la rilevazione delle perdite su crediti utilizzato fino al 1° gennaio 2018, comunemente definito come “incurred loss model” (modello basato sulle perdite subite), richiedeva la contabilizzazione delle perdite su crediti subite alla data di chiusura del bilancio, e non delle probabili perdite future. Il nuovo standard IASB è invece basato sulle perdite attese su crediti e ha sostituito il precedente, proponendo un approccio incentrato sulla probabilità di registrare perdite future su crediti.

Le novità derivanti dall'introduzione, a far data dal 1° gennaio 2018, del principio internazionale IFRS 9 comportano, pertanto, che i valori contabili delle attività deteriorate per l'esercizio in corso debbano essere calcolati considerando non più le perdite creditizie registrate, come richiesto dal previgente IAS 39, bensì le perdite creditizie attese (expected credit losses, ECL), proiettando tale stima sull’intera durata residua dell’attività stessa. Tali perdite attese sono oggetto di periodica revisione determinando la rilevazione di rettifiche o riprese di valore.

Tale innovazione metodologica dovrebbe garantire una maggiore capacità del bilancio di rappresentare il deterioramento degli attivi e il relativo impatto patrimoniale.

 

Il comma 714 differisce la percentuale di deducibilità del 5 per cento dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che, per effetto del comma 1079 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, era originariamente stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. Il differimento avviene nei cinque periodi d’imposta predetti e in quote costanti.

 

Si ricorda che il comma 1079 della legge di bilancio 2019 ha rinviato al 2019 la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate - DTA, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d’imposta, non ancora dedotte al periodo d’imposta 2017. Ai sensi della legge di bilancio 2019, la deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029 con percentuali individuate puntualmente, in deroga alla disciplina generale.

La rimodulazione, riferita alle quote non ancora dedotte nel periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2017 prevedeva, ai sensi del comma 1079, la seguente articolazione: 5% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 3% nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, 10% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, 12% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, 5% per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.

 

Il comma 715 dispone infine che, per la determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, non si tiene conto delle disposizioni in esame (di cui ai commi 712, 713 e 714).


 

Articolo 1, commi 716-718
(Addizionale IRES sui redditi da attività in concessione)

 


716. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

a) concessioni autostradali;

b) concessioni di gestione aeroportuale;

c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) concessioni ferroviarie.

717. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

718. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 716 e 717 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.


 

 

I commi da 716 a 718 introducono un’aliquota maggiorata IRES al 27,5 per cento (in luogo della misura ordinaria del 24 per cento) sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione, nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

 

Il comma 716 eleva di 3,5 punti percentuali l’aliquota IRES, portandola dunque dal 24 al 27,5 per cento per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, sul reddito derivante dall’attività svolta sulla base dei seguenti rapporti di concessione o autorizzazione:

§  concessioni autostradali;

§  concessioni di gestione aeroportuale;

§  autorizzazioni e concessioni portuali (ai sensi delle vigenti leggi in materia, in particolare articoli 16 e 18 della legge n.84 del 1984);

§  concessioni ferroviarie.

 

Il comma 717 prevede che i soggetti che abbiano optato per la tassazione di gruppo (cd. consolidato nazionale, di cui all’articolo 117 TUIR) o, in qualità di partecipati, per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR), devono determinare il reddito da concessione o autorizzazione sottoposto ad aliquota maggiorata, provvedendo altresì al relativo versamento.

I soggetti che hanno optato per la predetta trasparenza fiscale, ma in qualità di partecipanti, determinano il reddito da sottoporre all’addizionale senza tener conto della quota di reddito imputato dal soggetto partecipato.

 

Si ricorda in sintesi che:

§  il consolidato nazionale è una particolare regime di determinazione del reddito complessivo IRES per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 TUIR) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile. L'opzione può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata; la sua efficacia è subordinata al verificarsi di specifiche condizioni

§  società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone Il regime di trasparenza è applicabile anche alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (articolo 115 TUIR).

 

Il comma 718 chiarisce che le norme in commento si applicano già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, in deroga al principio dell’irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dallo Statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000, articolo 3).


 

Articolo 1, comma 719
(Differimento dei termini relativi alla concessione
dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena)

 

719. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 30 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020».

 

 

Il comma 719 interviene sulla disciplina relativa all’affidamento della concessione autostradale concernente l'autostrada A22 Brennero-Modena, prevedendo il differimento dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 del termine per la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione.

 

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell’autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.

Sul punto è intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa siglati in data 14 gennaio 2016.

Il comma 4 di tale articolo prevedeva, nel testo previgente, inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 novembre 2018.

Tale scadenza risultava dalla proroga disposta dall'art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 91/2018, del termine introdotto, nel testo dell’art. 13-bis di cui trattasi, dall'art. 1, comma 1165, lett. b), della L. 205/2017.

Su tale termine interviene la disposizione recata dal comma in esame.

 

Si ricorda che, in risposta all’interrogazione 5-00917, nella seduta del 13 dicembre 2018 il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha comunicato che “lo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena per il periodo 2019-2048 è stato approvato con prescrizioni e osservazioni dal CIPE – ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 – nella seduta del 28 novembre scorso” (delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 68).

Dopo tale data, il CIPE ha approvato la delibera 20 maggio 2019, n. 24 (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 2019), di approvazione dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena.

Successivamente lo stesso Comitato ha approvato la delibera 1 agosto 2019, n. 59 (pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 2019), recante “Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario”.


 

Articolo 1, comma 720
(Cinque per mille IRPEF)

 


720. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».


 

 

Il comma 720 incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nell’importo di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022.

 

A tal fine è modificato il comma 154 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) che autorizza la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la liquidazione della quota del cinque per mille del gettito IRPEF.

Con la novella apportata dal comma in esame, l’autorizzazione di spesa – fermo restando l’importo di 500 milioni di euro annui ivi previsto per il periodo 2015-2019 - viene fissata in 510 milioni per l’anno 2020, in 520 milioni per l’anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

 

 

L’istituto del 5 per mille dell’IRPEF, introdotto a titolo sperimentale, per l’anno 2006 dai commi 337-340 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, è stato annualmente riconfermato negli anni successivi da apposite norme di legge che ne hanno definito di volta in volta il relativo ammontare, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

Con l’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) è stato stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015 (iscritto sul cap. 3094/MEF), confermando a regime la disciplina allora vigente, recata dall’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 e dal relativo D.P.C.M. di attuazione (D.P.C.M. 23 aprile 2010). La disciplina è stata successivamente integrata dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014, il quale ha introdotto ulteriori disposizioni ai fini di una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle somme. Da ultimo, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, di riforma del Terzo settore, la disciplina dell’istituto del cinque per mille è stata ridefinita in coerenza con le disposizioni del nuovo Codice del Terzo settore.

La normativa dà facoltà al contribuente di scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare il 5 per mille della propria IRPEF a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l’entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.

Le risorse del 5 per mille sono attualmente dirette alle seguenti attività:

-          sostegno degli enti, di cui all'articolo 1 della legge n. 106/2016, iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;

-          finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

-          finanziamento della ricerca sanitaria;

-          attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

-          sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

-          dal 2012, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

-          dal 2018, finanziamento degli enti gestori delle aree protette.

È previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari. Si prevedono sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell’amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

Quanto ai tempi di riparto del contributo del 5 per mille, a causa della complessa procedura sottesa all’esame dei soggetti ammissibili al contributo e dei relativi ricorsi che questi possono presentare, essa si svolge di media nell’arco di due anni. Ciò ha indotto il legislatore ha disporre in via permanente, il mantenimento in bilancio delle somme stanziate e non utilizzate (impegnate) ai fini dell’utilizzo nell'esercizio successivo.


 

Articolo 1, comma 721
(Trattamento fiscale delle Università non statali
ai fini delle imposte sui redditi)

 


721. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.


 

 

Il comma 721, avente natura interpretativa, mira a confermare che non sono assoggettabili a imposta sui redditi le attività di formazione universitaria esercitata dalle Università non statali legalmente riconosciute.

 

Il comma in esame chiarisce che deve considerarsi esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, e quindi non assoggettabili all'imposta sui redditi (ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR) anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la disposizione interpretativa in esame mira a superare le incertezze che si sono venute a creare a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 1433/2019 il quale ha elaborato una nozione c.d. funzionale di ente pubblico che richiede di verificare la ratio del regime normativo da applicare.

 


 

Articolo 1, commi 722 e 723
(Obblighi degli intermediari finanziari per
l’acquisizione del codice fiscale statunitense)

 


722. A decorrere dal 1 ° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015, n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della medesima legge:

a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;

b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;

c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4 della citata legge n. 95 del 2015, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.

723. A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 722, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della medesima legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, esistenti alla data del 30 giugno 2014.


 

 

I commi 722 e 723 semplificano gli obblighi di comunicazione posti in capo alle istituzioni finanziarie, riguardanti l’applicazione pratica della normativa FATCA. (Foreign Account Tax Compliance Act), volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA.

In particolare, con le norme in parola si consente alle istituzioni finanziarie operanti in Italia di comunicare all’Amministrazione finanziaria, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale, la data di nascita dei titolari dei conti correnti statunitensi o residenti negli USA, fermo restando l’obbligo di reiterare la richiesta del codice fiscale ed effettuare le opportune verifiche. Dal periodo di rendicontazione 2017, per le istituzioni finanziarie che si avvalgono della predetta comunicazione semplificata non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per la mancata acquisizione e comunicazione del codice fiscale statunitense.

 

 

Si ricorda che il 18 marzo 2010 è entrata in vigore la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari offshore.

Le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (Foreign Financial Institution - FFI) di sottoscrivere un apposito accordo (FFI Agreement) con l'Internal Revenue Service statunitense (IRS), nel quale l'intermediario si impegna a: 1) identificare la propria clientela (persone fisiche ed entità giuridiche) in base a classificazioni normative degli USA e secondo stringenti procedure di adeguata verifica ai fini fiscali (due diligence); 2) comunicare all'IRS informazioni sul titolare statunitense del conto (persone fisiche cittadine degli USA o residenti negli USA, persone giuridiche statunitensi, nonché soci statunitensi, che detengono partecipazioni qualificate in società non statunitensi) e sul conto stesso (si tratta, ad esempio, dei dati anagrafici e del codice fiscale USA del titolare del conto, degli estremi del conto, del saldo del conto, dei prelievi e dei versamenti sul conto); 3) applicare una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti a clienti che non forniscono le informazioni sulla loro residenza fiscale (recalcitrants), nonché a intermediari esteri che sono localizzati in un Paese non firmatario di un accordo intergovernativo (IGA) e che non sottoscrivono singolarmente e autonomamente un FFI Agreement (istituzioni finanziarie non partecipanti). Questi ultimi intermediari, peraltro, risultano assoggettati alla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense ricevuti sia per conto della clientela sia per proprio conto.

Con la legge 18 giugno 2015, n. 95 è stato ratificato l'accordo con gli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA. L’accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

L'accordo prevede una serie di adempimenti da parte degli intermediari italiani i quali, tramite l'Agenzia delle Entrate, sono tenuti a fornire alle autorità statunitensi specifici elementi informativi sulle attività dei contribuenti statunitensi nel nostro Paese. E’ stato dunque sottoscritto il relativo accordo tra autorità amministrative ed è stata emanata una copiosa normativa secondaria di attuazione, consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l'articolo 5 della legge n. 95 del 2015 attribuisce alle istituzioni finanziarie operanti in Italia obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di raccolta informazioni all'apertura di conti finanziari non solo da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o di cittadini statunitensi (in attuazione dell'accordo FATCA).

Detti soggetti devono acquisire, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente, numerose informazioni anagrafiche e fiscali, tra cui il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché un'attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense.

Gli obblighi di acquisizione del codice fiscale decorrono dal 1º luglio 2014, con riferimento all'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti residenti o cittadini degli Stati Uniti, esistenti alla data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie sono state tenute ad acquisire il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017.

L’articolo 9 della legge n. 95 del 2015 dispone che, per la violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e per la mancata acquisizione dei dati richiesti, sia applicata una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 21.000 euro (prevista per la violazione degli obblighi di comunicazione degli operatori finanziari ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Tale sanzione si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni.

 

Più, in dettaglio il comma 722 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense, per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, i cittadini statunitensi ovunque residenti, le entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi (indicati dall’articolo 5, comma 3 della legge n. 95 del 2015) le istituzioni finanziarie operanti sul territorio italiano:

§  ottengono e comunicano all’Agenzia delle entrate la data di nascita dei predetti soggetti (articolo 5, comma 3), titolari dei conti finanziari esistenti al 30 giugno 2014, ove non sia stato ottenuto il codice fiscale;

§  richiedono, almeno una volta l’anno, ai predetti titolari il codice fiscale mancante;

§  prima della comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari e ai flussi di pagamenti (prevista dalla legge n. 95 del 2015), effettuano un’apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto MEF del 6 agosto 2015, sui titolari del conto corrente, per acquisire il codice fiscale statunitense eventualmente mancante.

 

Il richiamato articolo 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2015 impone alle istituzioni finanziarie di effettuare, per ciascun conto finanziario, le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) per l'identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (site in Paesi che non hanno sottoscritto un accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance o per attuare il FATCA), applicando specifiche definizioni, procedure, eccezioni e termini indicati nel decreto medesimo.

 

Ai sensi del comma 723, a decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie obbligate a effettuare le predette comunicazioni, ove assolvano gli obblighi di comunicazione con le predette modalità semplificate e ottemperino agli obblighi istituiti dalle disposizioni in esame, non si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 95 del 2015 (sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro) ove non adempiano agli obblighi di acquisizione e comunicazione all’Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti cittadino o residenti negli Stati Uniti  esistenti al 30 giugno 2014.


 

Articolo 1, comma 724
(Modifica della disciplina dei contributi agli enti internazionalistici)

 

724. All'articolo 23-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale» sono sostituite dalle seguenti: « pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati».

 

 

Il comma 724 amplia la platea dei destinatari dei contributi a enti internazionalistici modificando l’articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.  La norma dispone che il MAECI possa erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera.

 

 

A seguito della modifica del comma 1 operata dal comma 724 in commento, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Nella precedente formulazione dell’art. 23-bis del DPR 18/1967 (comma 1) tali contributi erano riconosciuti esclusivamente a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 

L’articolo 23-bis del DPR 18/1967, rubricato “Enti internazionalistici”, contiene la disciplina dell’erogazione di contributi agli enti internazionalistici come novellata dall’articolo 1, comma 588 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che ha inserito tale disposizione nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, (Ordinamento dellAmministrazione degli affari esteri).

Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi.

Il comma 2 prevede che i contributi siano attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti richiamati, nell’ambito delle priorità tematiche fissate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari chiamate a pronunciarsi entro venti giorni dall’assegnazione, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per tali progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e l’impiego delle somme assegnate sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.

Con il comma 3 si è disposta l’abrogazione della legge 28 dicembre 1982 n. 948 recante norme per l’erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri. Il comma 4 del nuovo articolo ha autorizzato la spesa di 778.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per l’attuazione delle norme di cui commi precedenti, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge n. 948/1982.

 

Sullo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2020, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, le Commissioni esteri di Senato e Camera hanno espresso parere favorevole rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 gennaio 2020.


 

Articolo 1, comma 725 e 726
(IVA noleggio imbarcazioni da diporto)

 


725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.

726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020.


 

 

I commi 725 e 726 stabiliscono che, ai fini dell'applicazione dell’IVA per la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori della Unione europea va dimostrata attraverso adeguati mezzi di prova e non è presunta.

 

L’articolo 7-quater, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (D.P.R. IVA), dispone che ai fini della determinazione della base imponibile si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio dell’Unione europea. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell’Unione europea e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

 

La circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 dell’Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni necessarie per l'applicazione della disposizione richiamata. In particolare la circolare specifica che considerato che la rilevanza territoriale ai fini dell’assoggettamento ad IVA delle predette prestazioni è limitata all'utilizzo dei mezzi di trasporto in acque territoriali unionali, e tenuto conto della obiettiva difficoltà a seguire con precisione gli spostamenti degli stessi, si è ritenuto utile enucleare alcune percentuali presuntive di tassazione dei relativi corrispettivi basate sulla lunghezza e sul tipo di propulsione.

 

Tuttavia con il parere motivato del 25 luglio 2019 la Commissione europea ha stabilito che l'attuale normativa UE in materia di IVA autorizza esenzioni fiscali per i servizi quando l'uso e la fruizione effettivi hanno luogo al di fuori dell'Unione, ma non consente di applicare una riduzione forfettaria generale senza una prova del luogo in cui il servizio è effettivamente utilizzato. La Commissione rileva che la base IVA applicabile non può essere determinata attraverso l’applicazione di percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione basate sulla lunghezza e sul tipo di propulsione dell'imbarcazione. Un’applicazione estesa della deroga prevista dall’articolo 59-bis della Direttiva IVA non può costituire la base giuridica di una normativa, come quella italiana, che prevede l’applicazione di percentuali forfettarie di navigazione al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea, senza che sia dimostrato in maniera puntuale il luogo di effettiva utilizzazione.

 

Si ricorda che l’articolo 59-bis richiamato dispone che al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda alcuni servizi (tra cui il noleggio di mezzi di trasporto per un periodo non superiore a novanta giorni):

§  il luogo delle prestazioni situato all’interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori dell’Unione europea qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori dell’Unione europea;

§  il luogo delle prestazioni situato al di fuori dell’Unione europea come se fosse situato all’interno del loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione abbiano luogo all’interno del loro territorio.

 

Il comma 725, facendo pertanto seguito ai rilievi della Commissione europea, specifica che - per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea.

La norma quindi fa riferimento a criteri di effettività per determinare la base imponibile dei servizi in esame da assoggettare a tassazione nello Stato, in sostituzione di quelli forfettari che, in via presuntiva e a fini di semplificazione, erano applicabili in base alla citata circolare n. 49.

Il secondo periodo del comma 725 dispone che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della norma in esame (1 marzo 2020), sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.

 

Il comma 726 prevede che la disposizione in esame si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1°aprile 2020.


 

Articolo 1, commi 727-730
(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

 


727. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita in denaro a distanza e intrattenimento e gioco a distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:

a) 200.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;

b) 50.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti;

c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a euro 11.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

d) 2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto.

728. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati: a) al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report nel proprio sito internet e di documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell'ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed per esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell'in-terno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.

729. Le concessioni di cui al comma 727 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d'asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

730. Possono partecipare alle selezioni di cui al comma 727 i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.


 

 

I commi 727-730 stabiliscono l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.

 

In particolare, il comma 727 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di indire, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, una gara entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza.

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la gestione di tali concessioni è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione che avrà luogo nel marzo 2022. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione in esame rivede l’oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L’attuale concessione infatti, riguarda la “gestione della rete telematica” cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l’Agenzia per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati; attività questa svolta autonomamente dai concessionari che vi rispondono direttamente nei confronti dell’Agenzia.

 

La gara riguarda in particolare le seguenti concessioni:

a)   200.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;

 

Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot),  sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.

Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)).

 

b)   50.000 diritti (per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;

 

Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b)) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

 

c)   35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

d)   2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

e)   40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto.

 

Il comma 728 dispone che, fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), del presente articolo sono riservati:

a)   Al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;

b)   All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;

c)   Alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.

Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e dei sistemi di conservazione dei dati suddetti.

    

Il comma 729 fissa la durata delle concessioni in nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

 

Il comma 730 specifica i requisiti dei soggetti partecipanti alle selezioni, i quali devono avere sede legale nello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, e siano in possesso di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

 

Secondo la relazione illustrativa, il nuovo modello concessorio avrebbe il pregio di:

a)  ridefinire la rete distributiva dell’offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine;

b)  razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti “concessionari”), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore compliance.

 

 


 

Articolo 1, commi 731-735
(Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)

 


731. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nell'8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

732. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

733. A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200.

734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

735. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato.


 

 

I commi 731-735 stabiliscono l'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e su quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Modificano inoltre la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout), nonché il prelievo sulle vincite e il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro.

 

In particolare, il comma 731 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 87 del 2018.

 

Il comma 732 dispone inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, n. 773 e in misura non inferiore all’83 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al medesimo regio decreto. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 733, stabilisce che, a decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16 del 2012, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200.

 

Il comma 734 dispone che, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli sopra menzionato, è fissato al 20 per cento. Con Determinazione 21 febbraio 2020, n. 62649/RU del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi Super Enalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli sopra menzionato, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

Attualmente tale percentuale è del 10%.

 

Si rammenta che gli articoli 5, comma 1, lettera a), e 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sopra menzionato del 12 ottobre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16 del 2012, hanno introdotto un prelievo nella misura del 6% sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni giochi, tra cui gli apparecchi videlottery (c.d. VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), i giochi numerici a totalizzatore nazionale e le lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Successivamente, l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha fissato tale prelievo al 12%.

 

Il comma 735, infine, dispone l'abrogazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 124 del 2019.

 

L'articolo 26 del decreto-legge n. 124 del 2019 dispone che, a decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento.


 

Articolo 1, commi 736 e 737
(Royalties idrocarburi)

 


736. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare.

7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo».

737. Il comma 736 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 736 dispone che le esenzioni dal pagamento delle royalties previste per i concessionari di coltivazione di idrocarburi, si applichino, unicamente ai concessionari con una produzione annua di gas:

·        inferiore o pari a 10 milioni di Smc in terraferma (anziché 25 milioni di Smc, come previsto dalla disciplina previgente)

·        inferiore o pari a 30 milioni di Smc in mare (anziché 80 milioni di Smc come invece previsto dalla disciplina previgente) (nuovo comma 7-bis nell’articolo 19 del D.Lgs. n. 625/1996).

Inoltre, relativamente ai versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per:

·        ciascuna concessione con una produzione annuale di gas superiore alle predette soglie di esenzione, e

·        ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare,

il valore dell’aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all’entrata del bilancio dello Stato (nuovo comma 7-ter nell’articolo 19 del D.Lgs. n. 625/1996).

 

Il comma 737 dispone che quanto previsto dal comma 736 entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame.

 

Nel dettaglio, il comma 736 prevede - nei termini di una novella all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 - che:

§  a decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento delle royalties (previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7, del medesimo articolo 19) si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas in mare (nuovo comma 7-bis all’articolo 19, D. Lgs. n. 625/1996).

Di converso, come evidenzia il MISE, ogni concessione di coltivazione con volumi di produzione di gas superiori a 10 milioni di Smc in terraferma e 30 milioni di Smc prodotti in mare è soggetta al pagamento delle royalties per l’intera produzione annuale di gas.

Tutte le concessioni di coltivazione con produzione di olio greggio sono soggette al pagamento delle royalties per l’intera produzione annuale di olio secondo le aliquote vigenti, riportate nella tabella diffusa dal MISE, disponibile sul sito istituzionale dell’UNMIG.

§  per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, per ciascuna concessione con una produzione annuale di gas superiore alle predette soglie di esenzione, nonché per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell’aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all’entrata del bilancio dello Stato.

Viene dunque così determinata per il triennio la percentuale di destinazione del gettito 2020-2022 derivante dalle royalties tra Stato, Regioni e Comuni.

Si rinvia alla Tabella disponibile sul sito istituzionale del MISE.

 

 

In Italia, le imprese private che, in dipendenza dell’attribuzione di una concessione, effettuano la produzione di idrocarburi corrispondono aliquote di tali produzioni (Royalties) allo Stato, alle Regioni e ai Comuni interessati.

Ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 625/1996, le royalties sono dunque un’aliquota del prodotto della coltivazione.

Per le produzioni di idrocarburi (liquidi e gassosi) in terraferma, compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2009, le royalties sono pari al 10 per cento del valore della produzione.

Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e tali somme sono interamente riassegnate al Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 1, comma 45, L. n. 99/2009).

Per le produzioni in mare, le royalties sono del 7% per il gas e del 4% per il petrolio, e sono applicate sul valore di vendita delle quantità prodotte.

Il d.lgs. n. 625/1996 prevede, inoltre, un’articolata disciplina delle esenzioni.

Segnatamente, il comma 3 dispone che, per ciascuna concessione siano esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2 (produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento), i primi 20 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

Il comma 5-bis, per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, determina i valori unitari dell'aliquota di coltivazione con specifico riferimento a olio e gas.

Il comma 6-bis precisa che, per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni già previste dal comma 6[17], l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare.

Secondo quanto disposto dal comma 7, le riduzioni per gli anni successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote (cfr. D.M. 11 aprile 2019).

Per quanto d’interesse, infine, il comma 10, primo periodo dispone che i versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il calcolo delle royalties dovute è effettuato in controvalore, calcolato sul prezzo dell’olio e del gas definito dall’ARERA per mezzo dell'indice QE (quota energetica costo materia prima gas) espresso in euro/MJ e calcolato per ciascun trimestre dell'anno di riferimento (cfr., da ultimo, Comunicato ministeriale 14 maggio 2019).

Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.

 

Per il gettito delle royalties nell’anno 2019 si rinvia al sito istituzionale del MISE.

 

Il comma 737 dispone che quanto previsto dal comma 736 entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame.

 


 

Articolo 1, commi 738-783
(Unificazione IMU TASI)

 


738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.

740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

771. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

772. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.

776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

777. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

778. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

782. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.

783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.


 

 

I commi da 738 a 783 riformano l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L’aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche.

Tra le altre principali innovazioni, si segnalano la riduzione dell’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l’anticipo al 2022 della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato:

§  viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;

§  è precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;

§  è chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo;

§  analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno;

§  si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI.

 

 

L’effetto principale delle norme in esame è dunque quello di eliminare la TASI.

Viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU e, dunque, riprende l’assetto anteriore alla legge di stabilità 2014. Tale legge ha istituito l’Imposta Comunale Unica, IUC introducendo accanto all’IMU anche la TASI, componente del tributo legata all’erogazione dei servizi.

 

Non viene significativamente innovata l’attuale disciplina dei tributi vigenti, che per molti aspetti è parallela, stanti le analogie nell’individuazione dei soggetti passivi, l’esenzione della prima casa non di lusso da TASI e IMU, nonché la sovrapponibilità di agevolazioni ed esenzioni.

Analoghe norme di riforma sono contenute in alcune proposte di legge all'esame della Commissione VI Finanze della Camera, che intendono riformare l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili – TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo (A.C. 1429, A.C. 1904 e A.C. 1918). Consulta qui il dossier.

 

Si ricorda che la disciplina riguardante la tassazione immobiliare locale è particolarmente complessa e dispersiva. Essa è definita in numerosi provvedimenti – anche d’urgenza – succedutisi velocemente nel tempo, con largo uso di rinvii incrociati a provvedimenti anche risalenti (tra cui la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI, contenuta nel d.lgs. n. 504 del 1992). Ciò ha comportato inevitabili difficoltà conoscitive ed applicative sia per i contribuenti, sia per gli operatori fiscali. Per un quadro più ampio dell’attuale assetto della tassazione immobiliare in Italia si rinvia al dossier di documentazione e ricerca predisposto dal Servizio Studi.

In estrema sintesi, legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 639 e ss.gg. della legge n. 147 del 2013), ha abolito l’IMU sull'abitazione principale e su alcune fattispecie assimilate, nonché la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili, con contestuale introduzione di un'imposta unica comunale- IUC, le cui componenti sono: l'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso; per la componente riferita ai servizi, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, escluse le abitazioni principali, e  la tassa rifiuti (TARI).

 

La disciplina dell’IMU è principalmente contenuta nell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nel decreto legislativo n. 23 del 2011 (articoli 8 e 9) e nella legge di stabilità 2014. L’imposta si applica al possesso di fabbricati (escluse le prime case non di lusso, cioè quelle in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

L’aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%, salvo che per alcune fattispecie (immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES e immobili locati) per le quali l’aliquota può essere diminuita fino allo 0,4%. Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota è pari allo 0,4 per cento e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%. E’ prevista una detrazione di 200 euro, con facoltà per il comune di elevarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

La TASI (articolo 1, commi da 670 a 688 della legge n. 147 del 2013) ha come presupposto il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell’abitazione principale non di lusso - anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale - e dei terreni agricoli. La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante, che deve corrispondere l’imposta nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30%.

L’aliquota ordinaria è pari allo 0,1 per cento, ma i comuni possono ridurla fino all’azzeramento. Nella determinazione delle aliquote i comuni incontrano il limite massimo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire: lo 0,6 per cento per l’abitazione principale di lusso e l’1,06 per cento per gli altri immobili. Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota della TASI non deve superare lo 0,1 per cento; per i cd. beni merce, vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota non può eccedere lo 0,25 per cento. La TASI, infine, è deducibile dalle imposte sui redditi de dall’IRAP.

A decorrere dal 2016, con l’abolizione della TASI sull’abitazione principale anche per il detentore, tale imposta è diventata una duplicazione dell’IMU, perdendo di fatto il carattere di tributo diretto al finanziamento dei servizi.

Con le modifiche in esame si intende quindi superare il complesso meccanismo di quantificazione dell’aliquota TASI, caratterizzato da un peculiare procedimento di interdipendenza con le aliquote dell’IMU, il quale imponeva che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non potesse superare i limiti prefissati per la sola IMU.

Ulteriore obiettivo delle norme, oltre all’invarianza di gettito, riguarda la semplificazione, garantita attraverso l’immediata fruibilità delle aliquote applicabili per il calcolo dell’imposta e una procedura assistita da parte dell’amministrazione centrale per la determinazione del tributo.

 

In primo luogo si abolisce (comma 738) l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 2020, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e si ridisciplina l’imposta municipale propria (IMU) nei commi successivi.

Ai sensi del comma 739, l'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti.

Si ricorda che, in sostituzione dell’IMU e della TASI, nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI, Legge provinciale di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3) e in quelli della Provincia Autonoma di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS, Legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014, n. 14).

 

Il comma 739 prevede quindi che l’IMI e l’IMIS si continuano ad applicare nelle rispettive Province autonome.

 

Presupposto d'imposta e definizioni

Il comma 740 chiarisce il presupposto dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), vale a dire il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

 

Il comma 741 fornisce le definizioni che devono essere utilizzate ai fini dell’applicazione dell’imposta:

In particolare la lettera a), in analogia a quanto già previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, stabilisce che per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, innovando su questo punto, esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

La lettera b) specifica che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.

 

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

 

Sono, altresì, considerate abitazioni principali le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale individuate nella legge. In tale ambito, è stato esplicitato il riferimento alla casa familiare, rispetto alla casa coniugale, per definire la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario (lettera c)).

Il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale che vale ai soli fini dell'IMU.

 

La lettera d) definisce come area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica a tal fine l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale prevede che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. 

Infine la lettera e) dispone che per terreno agricolo è da intendersi il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

 

Soggetti dell'obbligazione tributaria

Ai sensi del comma 742, soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso, mentre (comma 743) soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Sono altresì soggetti passivi il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, nonché il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria; nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

 

Riserva a favore dello Stato

Il comma 744 riserva allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

 

Base imponibile

Il comma 745 stabilisce che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili ed è così determinata:

§  per i fabbricati iscritti in catasto, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento distinti moltiplicatori a seconda della tipologia.

In particolare:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

 

Il comma 746 chiarisce che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti ivi previsti da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il sesto periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, prevede che per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso specifici coefficienti. Successivamente l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 ha disposto che i coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

 

In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

 

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno.

 

Ai sensi del comma 747, resta confermata la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.

 

Aliquote

In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.

Viene quindi meno la quota TASI dovuta dal detentore, che è ora dovuta, a titolo di IMU, dal proprietario dell’immobile.

 

In primo luogo, il comma 748 determina l'aliquota di base per l'abitazione principale di lusso allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. È confermata la vigente detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (comma 749).

 

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento (comma 750).

L’articolo 13, comma 8 del decreto-legge n. 201 del 2011 fissa l’aliquota per tali tipologie di immobili nello 0,2 per cento, con possibilità per i comuni di ridurla allo 0,1 per cento.

 

In sostanza, dunque, le norme in esame introducono un regime più favorevole per i fabbricati rurali strumentali; a legislazione vigente essi non sono soggetti alla TASI (comma 708 della legge di stabilità 2014).

 

Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote TASI per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall’IMU (comma 751).

L’articolo 13, comma 9-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 esenta da IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; essi sono soggetti a TASI (comma 678 legge di stabilità 2014) nella misura dello 0,1 per cento. È facoltà dei comuni modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

 

Per i terreni agricoli, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento (perché esenti da TASI nella normativa vigente) e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento (comma 752).

 

Anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753).

 

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto legge n. 34 del 2019, c.d. decreto crescita, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022). Ai fini IRAP l’IMU è del tutto indeducibile. L’articolo in esame anticipa tale agevolazione di un anno, a decorrere dal 2022.

 

Analoga aliquota è definita per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, con l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e la possibilità per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento (comma 754).

 

In sostituzione della maggiorazione della TASI (di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento sino all’1,14 per cento, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l’aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento (comma 755).

Tale disposizione riguarda esclusivamente i comuni che si trovavano fino al 2019 nelle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Tale comma aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille, nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale. Il comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, e quindi fino all’11,4 per mille, a specifiche condizioni. Le leggi di bilancio 2017, 2018 e 2019 hanno consentito ai comuni di confermare, anche nel triennio 2017-2019, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016.

 

Manovrabilità dell’imposta da parte dei comuni

Ai sensi del comma 756, a decorrere dall’anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 757 obbliga i comuni ad avvalersi di una sorta di griglia di aliquote messa a disposizione dal Portale del federalismo fiscale tramite un’applicazione che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto citato, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera di approvazione delle stesse. Pertanto, la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la realizzazione di tale sistema dovrebbe produrre la semplificazione e razionalizzazione del tributo ai fini dell’applicazione dello stesso e della determinazione degli importi da corrispondere da parte del contribuente. 

 

Esenzioni e riduzioni

Il comma 758 indica le diverse fattispecie di esenzione dal tributo individuando, in primo luogo, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina.

 

Il comma 759 esenta dall’imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, una serie di fattispecie identiche a quelle presenti nel precedente regime.

In particolare, nella lettera g) è confermata l’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali.

Si mantiene ferma l’applicazione dell’imposta ai partiti politici e alle fondazioni bancarie, per gli immobili da essi posseduti, indipendentemente dalla destinazione d’uso.

 

Il comma 760 introduce la riduzione al 75 per cento dell’aliquota base stabilita dal comune per le abitazioni locate a canone concordato, in analogia a quanto previsto per l’IMU dall’articolo 13, comma 6-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 e per la TASI dall’articolo 1, comma 678 della legge di stabilità 2014.

 

Applicazione dell'imposta e versamenti

Il comma 761 disciplina l’applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, regolando ipotesi particolari.

Il comma 762 stabilisce che il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato nell’ultimo anno di applicazione dell’IMU e della TASI per l’anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Per gli enti non commerciali, il versamento è effettuato in tre rate, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito (comma 763).

Ai sensi del comma 764, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote (comma 757) e le disposizioni contenute nel regolamento comunale, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Per quanto concerne le modalità di versamento del tributo, il comma 765 dispone l’utilizzo esclusivo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma PagoPA.

Con decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali sono stabilite modalità attuative che garantiscano l’applicazione dei recuperi a carico dei comuni, inclusa la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

Si ricorda, infatti, che la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, definita per legge (circa 6,2 miliardi di euro), è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente (attualmente quantificata in 2.768,8 milioni).

 

Attualmente le regolazioni finanziarie connesse al riparto del FSC fanno riferimento a gettiti di base calcolati all’aliquota del 7,6 per mille (IMU) e dell’1 per mille (Tasi). Si deve al riguardo ricordare che il fondo è alimentato da una quota fissa predeterminata di trattenuta statale dal gettito IMU comunale standard (attualmente il 22,43%), che rende possibile un riparto a ciascun Comune calcolato come differenza tra Risorse standard – Gettito standard IMU+Tasi, dove, in assenza di modifiche alle risorse, queste sono costituite dall’ammontare assegnato l’anno precedente (FSC + gettiti standard IMU/Tasi) e i gettiti standard sono calcolati al 7,6 per mille per la parte IMU e all’1 per mille per la parte Tasi, su basi imponibili quasi identiche (fatta salva l’esclusione dei terreni agricoli dalla Tasi).

 

Il comma 766 dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati i requisiti dell’applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità del servizio di assistenza per la determinazione e il versamento dell’imposta.

Il comma 767 stabilisce l’efficacia delle aliquote e dei regolamenti per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il regolamento, entro il 14 ottobre, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il comma 768 individua il soggetto tenuto al versamento del tributo per fattispecie particolari. A tale proposito per le multiproprietà l’obbligo del versamento grava su chi amministra il bene; per le parti comuni dell'edificio il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini; per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, infine, l’obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore.

 

Si ricorda, con specifico riferimento all’impiego del termine “fallimento”, che Il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha complessivamente riformato le procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) e ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura di liquidazione giudiziale in sostituzione dell’attuale procedura fallimentare. Anche da un punto di vista lessicale, la riforma ha quindi sostituto il termine “fallimento” (ed i suoi derivati) con l'espressione “liquidazione giudiziale”. La riforma entrerà tuttavia in vigore in vigore il 14 agosto 2020 (ossia decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta ufficiale). La legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e la legge sul sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012) non sono peraltro abrogate: restano disciplinati dalla normativa vigente sia i ricorsi e le domande pendenti alla data del 14 agosto 2020 (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.

 

L’obbligo dichiarativo, ai sensi del comma 769, è assolto dai soggetti passivi dell’imposta, ad eccezione degli enti non commerciali del terzo settore, mediante presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo o, in alternativa, della trasmissione in via telematica della stessa secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili, conservano la loro validità. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il preesistente modello di dichiarazione, adottato per l’IMU.

Gli enti non commerciali, a norma del comma 770, presentano la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per tali soggetti la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Il comma 771 conferma anche per l’IMU oggetto della presente riforma il contributo riconosciuto all’IFEL che viene versato mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta e riversamento diretto, secondo modalità stabilite dall'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, ha introdotto un contributo a carico dei comuni pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta da destinare all’ANCI, che - allo scopo di fornire strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti - provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.

 

Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi

Il comma 772 dispone, relativamente agli immobili strumentali, la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, diversamente da quanto accade per l’IRAP, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, indeducibile.

In via transitoria, il comma 773 stabilisce che la deduzione si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La deducibilità per l’anno 2019 viene invece fissata nella misura del 50 per cento dai commi 4 e 5 del provvedimento in esame.

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. decreto crescita, ha progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).

 

Accertamento e sanzioni

I commi 774 e 775 disciplinano il sistema sanzionatorio dell’IMU, mentre il comma 776 rinvia alle disposizioni recate dai commi da 161 a 169 dell'art. 1 della legge n.296 del 2006, in materia di avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, riscossione coattiva, rimborso delle somme versate e non dovute, pagamento dei tributi locali e compensazioni, deliberazioni di tariffe e aliquote.

 

Riscossione dell’imposta

Rispetto alla disciplina vigente, sono introdotte norme specifiche in materia di riscossione dell’IMU - in deroga alle norme generali sulla riscossione degli enti locali introdotte dal successivo articolo 96 del provvedimento in esame - ferma restando la potestà regolamentare dei comuni sancita dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997. Con regolamento i comuni possono:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 777).

Ai sensi del comma 778, il comune designa il funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa.

 

Regime transitorio e abrogazioni

Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020 (comma 779).

Sono previste inoltre le abrogazioni delle norme che disciplinavano l’imposta comunale unica (IUC) nelle sue componenti relative ai previgenti regimi dell’IMU e della TASI, mantenendo ferme tutte le disposizioni che regolano la TARI (comma 780).

 

Per effetto delle modifiche apportate al Senato il nuovo comma 781 consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI.

 

Imposta immobiliare su rigassificatori e piattaforme marine

Il comma 782 fa salve le disposizioni in materia di IMU sui rigassificatori recate dall’articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché le norme in materia di imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) introdotte dall’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

 

Fondo di solidarietà comunale

Infine, il comma 783 stabilisce che, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, resta fermo il ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dalle agevolazioni IMU introdotte dalla legge n. 208 del 2015 (previsto dall’articolo 1, comma 449, lett. a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232), nell’importo rideterminato dal comma 851 del provvedimento in esame (3.767.450.000 euro sino all’anno 2019 e 3.753.279.000 euro a decorrere dall’anno 2020), da ripartirsi tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all’anno 2015.

Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano come definiti in attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011.

 

Si ricorda che nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi è una componente “ristorativa”, costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dall'applicazione del sistema di esenzione introdotto per l'IMU e la TASI dalla legge di stabilità 2016 (commi da 10 a 16, 53 e 54 della legge 208/2015), che viene ripartita, ai sensi dell’art. 1, comma 449, lett. a) della legge di bilancio 2017, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall’applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016.

Una ulteriore quota delle risorse del Fondo, nell’importo massimo di 66 milioni di euro, è inoltre assegnata ai comuni per i quali il riparto delle risorse di cui sopra non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Per approfondimenti in tema di riparto del Fondo di solidarietà comunale si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 851 del provvedimento in esame.


 

Articolo 1, commi 784-815
(Riforma della riscossione Enti locali)

 


784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati « enti».

785. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792.

786. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « spontaneo» è soppressa e dopo le parole: « resi disponibili dagli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: « o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice»;

b) al terzo periodo, la parola: « spontaneo» è soppressa e le parole da: « esclusivamente» a: « dagli enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: « con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario».

787. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 765, relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui al comma 844, concernente il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

788. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».

789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.

790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:

a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;

b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

794. L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.

805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

806. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:

a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.

809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

810. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle entrate.

813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

814. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

815. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


 

 

I commi 784-815 recano una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, essi:

§  intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;

§  disciplinano in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

§  introducono anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l’accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;

§  novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;

§  in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;

§  istituiscono una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

§  prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo.

 

L’assetto normativo della riscossione degli enti locali è frutto di numerosi interventi normativi succedutisi nel tempo, alla luce di scelte non sempre univoche del legislatore. Da ciò deriva una disciplina stratificata, le cui fonti sono spesso rinvenibili in provvedimenti d’urgenza e che è stata nel tempo foriera di contenzioso e di incertezze interpretative. Per una disamina del quadro normativo antecedente al 2016 si rinvia al dossier sulla tassazione immobiliare in Italia.

In questa sede si ricorda che gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 hanno complessivamente ridisegnato il sistema della riscossione delle imposte, sopprimendo la società Equitalia S.p.A. dal 1 luglio 2017 e istituendo l’ente pubblico economico strumentale Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER), cui sono state attribuite le funzioni e gli asset di Equitalia. Ai sensi delle richiamate norme, AER è un agente della riscossione abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo (ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 sulla riscossione).

Il nuovo ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate (articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016). In particolare, Agenzia delle entrate - Riscossione può continuare l’attività di riscossione per conto degli enti locali, senza il previo espletamento della selezione dell’affidatario, prevista dalla procedura ad evidenza pubblica, essendo sufficiente a tale scopo una semplice delibera consigliare dell’ente locale.

Con riferimento alle entrate degli enti territoriali, il medesimo decreto-legge (articolo 2) ha fissato al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate, in coerenza con la cessazione della società dal 1° luglio 2017.

A decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali menzionate possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate.

Con riferimento alla riscossione spontanea delle entrate locali, essa può avvenire in forma diretta, salvo affidamento ad AER. L’articolo 2-bis del richiamato decreto-legge n. 193 del 2016 (modificato successivamente dal decreto-legge n. 244 del 2016) prevede infatti che da1° ottobre 2017 il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali ovvero mediante F24, o attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le specifiche modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Dalla medesima data, per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici (mentre non è possibile l’utilizzo dell’F24). Tali norme non si applicano se la riscossione spontanea avviene mediante AER.

Con riferimento alla riscossione coattiva, alla luce del suesposto quadro normativo gli enti locali possono:

§  effettuare la riscossione coattiva in forma diretta, ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge n. 446 del 1997 e dell’articolo 7, comma 2, lettera gg-quater e segg., del decreto-legge n. 70 del 2011;

§  ricorrere all’affidamento in house a società strumentali;

§  affidare la riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi delle citate norme del decreto-legge n. 193 del 2016, ma non le attività di accertamento e liquidazione (articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2017) in quanto attività estranee alla missione istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;

§  affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni (ai sensi dell’articolo 52, comma 5 del d.lgs. 446/1997), tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati (articolo 53 del citato d.lgs. n. 446 del 1997), previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo il Codice dei contratti pubblici (salva l'ipotesi di affidamento in house).

Con riferimento alla gestione diretta, il richiamato articolo 52 del decreto-legge n. 446 del 1997 consente a comuni e province di disciplinare con regolamento tutte le entrate di propria pertinenza, sia di natura tributaria che patrimoniale, nonché le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Il richiamato articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70/2011, alla lettera gg-quater) consente ai comuni, in sede di riscossione delle entrate locali, di avvalersi dell’ingiunzione fiscale rinforzata, ovvero quella disciplinata dal regio decreto n. 639 del 1910 ed integrata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, se la gestione è svolta direttamente ovvero affidata in concessione ai privati iscritti nell’apposito albo dei soggetti abilitati.

L’ingiunzione fiscale è uno strumento che consente di riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei comuni; a seconda del tipo di entrata riscossa, l’ingiunzione è accompagnata da alcuni atti prodromici tipici (ad esempio l’avviso di accertamento per riscuotere entrate di natura tributaria); si tratta di un atto amministrativo col quale l’ente creditore individua il quantum dovuto intimandone il pagamento. Ove il contribuente non proceda al pagamento o non si opponga entro 30 giorni, l’ingiunzione diviene definitiva, e l’ente può procedere ad esecuzione forzata utilizzando gli strumenti espropriativi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973.

Dall’altro lato, lo strumento tramite il quale attuare il prelievo del credito da riscuotere è la cartella di pagamento, se l’affidatario è Agenzia entrate - Riscossione (ordinaria procedura di riscossione tramite ruolo).

Come già illustrato, l’utilizzo dell’ingiunzione fiscale è “potenziato” dall’integrazione con le norme sulla riscossione mediante ruolo. I due strumenti appaiono sostanzialmente in linea, con alcune differenze fondamentali; di conseguenza, la scelta dei comuni in ordine alla gestione della riscossione coattiva implica una preventiva valutazione degli strumenti a disposizione dell’ente locale.

L’ingiunzione presenta infatti vantaggi sotto il profilo della rapidità e della snellezza delle procedure; dall’altro lato, l’ente AER ha la possibilità di accedere a un più ampio spettro di strumenti informativi, utili per l’attività di riscossione (accesso diretto a numerose banche dati, ovvero rapporti bancari, rapporti di lavoro presso l'Inps, e ai dati del PRA utili ad attivare le disposizioni sul pignoramento presso terzi ed altre misure cautelari).

 

Il comma 784 delimita l’ambito di applicazione della disciplina introdotta, che si applica agli enti locali: province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi di comuni; resta comunque ferma la riscossione delle entrate mediante ruolo, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Il richiamato articolo 17 chiarisce che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici; può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.

 

Ai sensi del comma 785, ove gli enti locali affidino la riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni sul cd. accertamento esecutivo di cui al comma 792 (per cui si veda infra).

 

Versamento diretto delle entrate degli enti locali

Il comma 786 modifica la disciplina del versamento delle entrate degli enti locali, novellando nel dettaglio l’articolo 2-bis, comma 1 del decreto-legge n. 193 del 2016. Tale norma chiarisce che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari (F24, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Con la soppressione della parola “spontaneo” si prevede che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente. Inoltre, tra gli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute si aggiunge anche la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione digitale).

I versamenti effettuati alle società miste pubblico-private, affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate dell’ente locale (di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) punto 4), sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell’ente affidatario.

 

Il richiamato articolo 52, comma 5, lettera b), al punto 4 fa riferimento alle società miste pubblico-private (articolo 113 TUEL) iscritte nell'albo dei soggetti affidatari della gestione delle entrate locali, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti iscritti all’albo ovvero tra operatori comunitari (in presenza delle condizioni di legge), a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

 

Ai sensi del comma 787, viene tenuto fermo quanto previsto in materia di versamento dell’IMU e del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati (rispettivamente di ai commi 837 e ss.gg. del provvedimento in esame).

 

Il comma 788  integra l’articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, che istituisce l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, al fine di chiarire che il versamento delle entrate degli enti locali non può essere effettuato a favore degli affidatari del servizio di riscossione delle entrate locali (soggetti individuati dall’art. 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 446 del 1997). Tale limitazione vale per tutte le società miste pubblico-private iscritte nell'albo dei soggetti affidatari della gestione delle entrate locali di cui al richiamato articolo 52, comma 5, lettera b), ai punti 1-2-3; sono quindi escluse dalla limitazione le società pubbliche affidatarie di tali servizi (di cui al punto 4), affinché possano continuare a incassare direttamente le entrate di loro competenza.

 

Il comma 789 prevede che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i predetti affidatari dei servizi di riscossione delle entrate locali, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2020 alle disposizioni concernenti la riforma della riscossione in commento.

Il successivo comma 790 disciplina le modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti.

Si chiarisce che gli enti locali, ai soli fini di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di riscossione la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, devono garantire ai concessionari l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati.

Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’art. 255, comma 10 del TUEL, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, che esclude la competenza dell'organo straordinario di liquidazione sulle anticipazioni di tesoreria e sui debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.

 

Il comma 791 disciplina in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione.

Si applicano le seguenti regole:

·      gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale (ivi compresi i concessionari della riscossione della TARI) sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell’ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest’ultimo;

·      a tal fine, l’ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l’utilizzo degli applicativi per l’accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall’Agenzia delle Entrate all’ente stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, e previa nomina del soggetto affidatario quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, cosiddetto regolamento GDPR);

·      restano ferme, per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione, le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria nonché del pubblico registro automobilistico.

Accertamento esecutivo degli enti locali

Il comma 792 introduce per le entrate enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all’esecuzione forzata.

L’accertamento esecutivo degli enti locali è destinato a operare a partire dal 1° gennaio 2020; tale decorrenza opera con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che gli atti di accertamento riguardano non solo i tributi ma anche le entrate patrimoniali degli enti, con esclusione delle contravvenzioni stradali.

La lettera a) stabilisce che l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali, nonché agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dagli enti medesimi e dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie (di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Per i tributi il pagamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione di tali entrate; nell’atto devono essere altresì indicate le disposizioni in tema di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (articolo 32 del D.Lgs. n. 150 del 2011, secondo cui tali controversie sono regolate dal rito ordinario di cognizione ed è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto).

Tali atti devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni (in luogo di 30, termine così modificato per effetto delle modifiche apportate al Senato) dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Il contenuto di tali atti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall’ente, riguardante l’accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (tale formulazione consegue alle modifiche apportate al Senato e appare finalizzata a sottolineare la facoltatività di adottare tale regolamento), del menzionato articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. 

In tale ipotesi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista per omesso, carente o tardivo versamento (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, purché tali pagamenti siano effettuati nei termini previsti dalle norme in tema di accertamento esecutivo.

In ordine alla specifica procedura di esecuzione forzata, la lettera b) chiarisce che gli atti di accertamento esecutivo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata, la riscossione è sospesa per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di dall’affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. Il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento. Nelle more dell’emanazione del decreto MEF, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell’ente.

 

Ai sensi della lettera c), tuttavia, la sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore; essa non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

La lettera d) disciplina l’ipotesi di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione: in questo caso, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata, anche prima del termine di sessanta giorni o l’eventuale termine per il ricorso (previsto dalle lettere a) e b)).

Il fondato pericolo deve essere debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente.

 

In tale ultima ipotesi, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all’affidamento in carico, venga a conoscenza dì elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, la sospensione automatica non opera e non deve essere inviata l’informativa sull’affidamento.

 

Il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo (lettera e)) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

 

La lettera f) dispone che gli enti e i soggetti affidatari dei servizi per la riscossione si avvalgono della disciplina generale per la riscossione coattiva delle entrate, di cui al Titolo II del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, con l’esclusione di quanto previsto (articolo 48-bis del decreto stesso) in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Come anticipato, il citato art. 7, comma 2, lettera gg-quater), punto 1), del decreto-legge n. 70 del 2011, ha già assimilato, da un punto di vista sostanziale, il trattamento da riservare alla riscossione coattiva effettuata dai comuni a quello previsto per l’agente nazionale della riscossione.

 

Con la lettera g) si prevede che, ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’accertamento esecutivo trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso, in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza.

 

La successiva lettera h) stabilisce che, decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973).

 

La lettera i) prevede che, nel caso in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle entrate Riscossione - AER, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica di  riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti esecutivi devono essere maggiorate degli interessi di mora nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale (così determinati ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 e, dal 1° luglio 2019, dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 maggio 2019), calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

All’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all’art. 17, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. n. 112 del 1999.

Si tratta delle seguenti voci:

§  una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;

§  una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione;

§  una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte le somme affidate non dovute.

La lettera l) dispone, con una norma di chiusura, che i riferimenti contenuti in norme vigenti all’avviso di accertamento, al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all’ingiunzione di cui al RD n. 639 del 1910, si intendono riferiti agli atti di accertamento esecutivo come disciplinati dalle norme in esame.

 

Potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione

Il comma 793 reca una specifica procedura per la nomina di funzionari responsabili della riscossione da parte degli enti e dei loro soggetti affidatari.

 

L’articolo 7, comma 2, lettera gg-sexies) del più volte richiamato decreto-legge n. 70 del 2011 dispone che il sindaco o il legale rappresentante della società nomini uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale in materia di incanto (ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639). I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni deve essere accertata mediante prova di abilitazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

Con le norme in esame, tali soggetti sono nominati dai dirigenti dell’ente o dagli organi apicali dei concessionari; esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale in ordine all’assistenza alle procedure di vendita all’incanto (ai sensi dell'art. 11 del R. D. n. 639 del 1910) e sono scelti tra i soggetti in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti diposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

 

Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'esecutività dell’accertamento e certezza degli oneri della riscossione coattiva

Il comma 794 individua il limite minimo, pari a 10 euro, al di sotto del quale l’atto di accertamento esecutivo locale - disciplinato al comma precedente - non acquista efficacia di titolo esecutivo. Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e può comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, il predetto importo minimo.

Il comma 795 disciplina le attività che gli enti e i soggetti affidatari devono compiere dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva. Si introduce l’obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare: con tale atto si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, sono attivate le procedure cautelari ed esecutive  Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 1, comma 544 della legge n. 228 del 2012, per il recupero di importi fino a 1.000 euro, viene ridotto a 60 giorni.

 

I commi da 796 a 802 disciplinano, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute.

In particolare l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

·        fino a € l00,00 nessuna rateizzazione;

·        da € l00,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;

·        da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;

·        da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

·        da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;

·        oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

 

Ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione (in ottemperanza alla potestà conferita dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997), può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

 

Ai sensi del comma 798, in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 800.

Ai sensi del comma 799, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Si decade dal beneficio (comma 800) se vi è stato espresso sollecito, nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi.

In questo caso il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

 

Ai sensi del comma 801 le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

 

Il comma 802 prevede l’applicazione degli interessi di mora su tutte le somme dovute, di qualunque natura (escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione), decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento; tali interessi sono pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con apposita deliberazione dell’ente (ai sensi del già richiamato articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997).

 

Il comma 803 individua i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, posti a carico del debitore.

Essi sono così determinati:

§  una quota denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di accertamento esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

§  una quota denominata spese di notifica ed esecutive, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale. Con riferimento alle spese legali, esse sono limitate a quelle strettamente attinenti alla procedura di recupero. La misura di tali spese deve essere fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa stabiliti dalle norme vigenti (decreti ministeriali 21 novembre 2000, GU n. 30 del 6 febbraio 2001, e 12 settembre 2012, GU n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'1l febbraio 1997 e n. 80 dell5 maggio 2009) per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

 

Il comma 804, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni fiscali, fino all’applicazione delle norme in tema di accertamento esecutivo degli enti locali.

 

Albo dei concessionari; degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale

Il comma 805 affida a un decreto di natura regolamentare, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, il compito di istituire una sezione separata nell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e riscossione delle entrate locali (di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997): in tale provvedimento sono contenute le disposizioni generali sui criteri di iscrizione obbligatoria, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate.

 

Il comma 806 dispone che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite:

§  linee guida sui controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo dei soggetti concessionari;

§  l’indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione, da parte dell'ente, degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

§  definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delie effettive riscossioni.

 

Il comma 807 introduce, per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, ovvero nella sezione separata degli esercenti attività collaterali, l’obbligo di adempiere ai seguenti specifici adempimenti patrimoniali, sotto forma di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

§  due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

§  cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

§  cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

§  un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nelle province, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

 

Infine, il comma 808 prevede che i soggetti iscritti all’albo e alla menzionata sezione speciale devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle predette misure minime entro il 31 dicembre 2020.

Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche

I commi da 809 a 813 prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo, allo scopo di garantire lo stesso trattamento riservato ai soggetti che riscuotono mediante ruolo.

Ai sensi del comma 809, i conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

Il comma 810 obbliga i conservatori a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

Analogamente, ai sensi del comma 811 i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di attribuzione della rendita catastale del bene venduto all’incanto nel caso di procedura di esproprio (di cui all'articolo 79, comma 2 del DPR n. 602 del 1973).

Il comma 812 stabilisce che le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione fiscale o l'atto di accertamento esecutivo sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate. Con le modifiche apportate al Senato viene precisato che tali ordinanze continuano a essere esenti dai predetti adempimenti.

 

Infine, il comma 813 chiarisce che ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati si applica l'imposta di registro nella misura fissa agevolata di dieci euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro, tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

 

Si ricorda che con Risoluzione n. 149 /E del 12 dicembre 2017, l’Agenzia delle entrate aveva già stabilito che le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 47, commi 1 e 2, e 47-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (per le iscrizioni di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973) possano essere applicate anche nelle ipotesi in cui l’amministrazione comunale provveda a riscuotere coattivamente le proprie entrate tributarie e patrimoniali, sia direttamente che tramite affidamento ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In particolare, il citato art. 47, comma 1, prevede che le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti nonché le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario sono eseguite in esenzione da ogni tributo e diritto. Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che i conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni ed iscrizioni.

L’art. 47-bis dispone, invece, al comma 1, che gli Uffici rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati.

Abrogazioni

In conseguenza della riforma di cui all’articolo in esame sono abrogate le seguenti norme (comma 814):

§  la disciplina della nomina del funzionario responsabile della riscossione (comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209; lettera a));

§  l’accesso dei soggetti affidatari ai dati e alle informazioni contenute nel sistema informativo dell’Agenzia delle entrate (comma 225 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244; lettera b));

§  l’accesso per gli enti locali e per i soggetti privati concessionari ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate (comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112; lettera c));

§  le misure minime di capitale richieste per l’iscrizione all’albo dei concessionari (articolo 3-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40; lettera d));

§  la nomina dei funzionari responsabili della riscossione e l’utilizzo da parte dei soggetti affidatari di conti correnti dedicati ad essi intestati dove devono affluire le somme riscosse (lettere gg-sexies) e gg-septies) dell’articolo 7, comma 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70; lettera e)).

Agenti della riscossione

Il comma 815 contiene una norma interpretativa con la quale si chiarisce che il contenuto delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nel caso di trasferimento del ramo d’azienda relativo a tali attività da parte di società in precedenza concessionarie del servizio nazionale di  riscossione (ai sensi dell’articolo 3 comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248).

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del richiamato decreto-legge n. 203 del 2005 la Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, è autorizzata ad acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione. Il successivo comma 24 consente, fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., alle aziende concessionarie di trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali. La lettera b) del comma 24 prevede che, in tale ipotesi, la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura dell’ingiunzione fiscale, (regio decreto 14 aprile 1910, n. 639), salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento.

 


 

Articolo 1, commi 816-847
(Canone unico enti locali)

 


816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

819. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per


l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 30,00


827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:


Classificazione dei comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 2

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 1,30

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 1,20

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 0,60


828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.

831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:


Classificazione dei comuni

Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti

euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti

euro 1


In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

a) eccedenti i mille metri quadrati;

b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

c) con spettacoli viaggianti;

d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

833. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:


Classificazione dei comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 30,00


842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:


Classificazione dei comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 2

Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 1,30

Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 1,20

Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 0,60


843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

845. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.

846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.


 

 

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

 

Si ricorda in questa sede che l'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale) aveva introdotto la cd. Imposta Municipale Secondaria - IMUS, destinata a sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). L’IMUS è stata abrogata dall'articolo 1, comma 25 della legge di stabilità 2016.

Il comma in esame precisa che per l’anno 2020 continuano ad applicarsi i tributi comunali sopra citati che sono sostituiti a partire dal 2021 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai commi 816-836 della legge di bilancio 2020.

 

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Il provvedimento in esame, ai commi 816-836, istituisce il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a partire dal 1° gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Detto canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

 

La TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinata dagli articoli 38 a 57 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Essa era stata abolita, a seguito dell’introduzione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall’articolo 51 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successivamente reintrodotta dall'articolo 31, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

In merito si ricorda che:

§  alla TOSAP sono sottoposte le occupazioni di qualsiasi natura effettuate - anche senza titolo - nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province (articolo 38 del d.lgs. 507/93);

§  soggetto passivo del tributo (articolo 39) – dovuto al comune o alla provincia – è il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio;

§  la disciplina applicativa del tributo è affidata all’ente territoriale, tenuto ad approvare il regolamento per l'applicazione della TOSAP;

§  la normativa statale distingue occupazioni permanenti e temporanee (articolo 42) e disciplina altresì le modalità di graduazione e determinazione della tassa. In particolare (articolo 42, commi 3 e 4) la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; essa si determina in base all'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali;

§  l’articolo 49 del d.lgs. 507/93 elenca i casi di esenzione. Sono tra l’altro esenti da imposta le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

 

Il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, all’articolo 63, ha autorizzato i comuni e le province, con apposito regolamento, ad escludere l'applicazione della TOSAP e ad assoggettare l'occupazione permanente e temporanea di suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione ed in base a tariffa. Tra l’altro, il regolamento (articolo 63, comma 2):

§  deve prevedere le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

§  reca l’indicazione analitica della tariffa, dell'entità dell'occupazione, del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività;

§  reca altresì l’indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone e la previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico;

§  infine, il regolamento deve fissare un limite minimo (516,5 euro) di ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia e dettare i criteri il versamento del canone stesso.

 

L’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dal Capo I del d.lgs. 507/1993.

In particolare, si ricorda che:

§  la pubblicità esterna è soggetta all’imposta comunale, mentre le pubbliche affissioni sono soggette ad un diritto, entrambi in favore del comune nel cui territorio sono effettuate;

§  l’ente territoriale (articolo 3) è tenuto ad adottare uno specifico regolamento ed a deliberare le relative tariffe. Il regolamento sancisce, tra l’altro, le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;

§  ai fini dell’applicazione dell’imposta, i comuni sono suddivisi in classi sulla base della popolazione residente;

§  presupposto per l'applicazione del tributo è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile;

§  la distinzione tra imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è desumibile dall'articolo 18 del decreto: i diritti si applicano ai mezzi pubblicitari esposti, a cura del comune, negli appositi spazi riservati dall'ente locale nell'ambito del proprio territorio;

§  soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (articolo 6).

La legge disciplina la misura delle tariffe per i diversi tipi di pubblicità (articoli da 12 a 15), le riduzioni e le esenzioni (articoli 16 e 17, rispettivamente): sono esenti da imposta, tra le altre, la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, nonché le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento. Sono previste ulteriori esenzioni e riduzioni (articoli da 20 a 21). Gli articoli 22 e ss.gg. recano le modalità e le regole per l’effettuazione del servizio.

 

L'articolo 62 del d.lgs. n. 446/1997 permette (comma 1) che i comuni, con regolamento, escludano l'applicazione nel proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubblicità (di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

In particolare, tra i criteri cui è informato il regolamento comunale, si prescrive (comma 2) che la tariffa sia determinata con criteri di ragionevolezza e gradualità (lettera d)), tenendo conto di alcuni elementi (popolazione residente, flussi turistici, caratteristiche urbanistiche delle zone del territorio comunale, impatto ambientale) e in modo che essa non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite dalle norme (citato d.lgs. n. 507 del 1993) per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di mezzi pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente; il regolamento può anche prevedere (comma 3) divieti, limitazioni e agevolazioni.

 

Il codice della strada prevede (articolo 27, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 285 del 1992) che gli enti proprietari delle strade possano stabilire un canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, da versare annualmente o in unica soluzione. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

 

Più in dettaglio il comma 816 prevede che comuni, province e città metropolitane istituiscano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a partire dal 2021.

Come già anticipato, esso sostituisce alcune vigenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone previsto dal codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Con una norma di chiusura si stabilisce che il predetto canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

 

Ai sensi del comma 817, tale canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il comma 818 ricomprende nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ai sensi del quale le strade urbane sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti).

Il comma 819 chiarisce che il presupposto di imposta è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il comma 820, nel presupposto dell’unicità del canone, si preoccupa di escludere che lo stesso possa contenere una componente relativa all’occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

La disciplina dell’entrata patrimoniale è in gran parte demandata al regolamento dell’ente (comma 821) che deve essere adottato dall’organo consiliare (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

 

Viene anche disciplinato il contenuto obbligatorio del regolamento, che deve recare:

a)   le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b)   l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c)   i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d)   la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e)   la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f)    le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate ex lege;

g)   per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h)   le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità predetta, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

I commi 4 e 5 del richiamato articolo 20 individuano le sanzioni per l’abusiva occupazione del suolo stradale, ovvero, in caso sia stata ottenuta la concessione, per l’inottemperanza alle relative prescrizioni (sanzione amministrativa pecuniaria tra 173 e 695 euro nonché sanzione accessoria di rimuovere le opere abusive). L’articolo 23 sanziona invece la violazione degli obblighi connessi alla pubblicità nelle strade e sui veicoli (sanzione pecuniaria da 431 a 1.734 euro, nel caso di violazione di legge o regolamento; da 1.420 a 14.196 euro, per inottemperanza alle prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni rilasciate).

 

Il comma 822 prevede che gli enti impositori rimuovano le occupazioni e i mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

 

Il comma 823 individua i soggetti passivi: il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

 

Ulteriori elementi distintivi sono contenuti nel comma 824 il quale prescrive che, nel caso in cui il canone riguardi le occupazioni di suolo pubblico, si deve avere riguardo alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione. Inoltre, il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Criteri particolari sono fissati per la determinazione della superficie delle occupazioni realizzate con passi carrabili (la cui superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale) e viene previsto che il canone relativo ai passi carrabili possa essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari (comma 825) il canone è sempre determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi diffusi.

Anche in questa fattispecie vengono previste particolari criteri applicativi del canone: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, esso è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

 

Le norme primarie (comma 826) stabiliscono la tariffa annua e giornaliera, che è comunque modificabile dall’ente che istituisce il canone (ai sensi del comma 817) purché assicuri all’ente lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal canone. Ne discende che l’ente può variare le tariffe in questione nel rispetto degli equilibri del proprio bilancio.  Essa varia in base alla classificazione anagrafica dei comuni.

 

Nel caso di occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari protratta per l’intero anno solare la tariffa è la seguente:


 

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 30,00

 

 

Ove (comma 827) l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, la tariffa è la seguente:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 2,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 1,30

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 1,20

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 0,60

 

Ai sensi del comma 828, i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di enti con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

Particolari riduzioni e criteri di determinazione del canone sono previsti per le occupazioni del sottosuolo dal comma 829: in tal caso la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard ridotta a un quarto va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard ridotta a un quarto viene aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. 

Il comma 830 salvaguarda l’applicazione del canone per l’utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia, ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell’articolo 517 del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952, n. 328. Per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.

 

Le occupazioni permanenti del territorio con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas, acqua, calore, radiotelevisione e telecomunicazione ed altri servizi di rete), di cui al comma 831, sono oggetto di una particolare disciplina, in analogia a quanto avveniva per la TOSAP o per il COSAP.

Il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che usano le reti, moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni fino a 20.000 abitanti

euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti

euro 1

 

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a 800 euro: si precisa che il canone deve essere comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro l,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

 

Nel comma 832 sono individuate alcune fattispecie per le quali gli enti possono stabilire riduzioni al canone.

In particolare si tratta di occupazioni o messaggi pubblicitari:

§  eccedenti i mille metri quadrati;

§  effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui tali fattispecie di cui alla presente lettera vengono realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

§  con spettacoli viaggianti;

§  per l'esercizio dell'attività edilizia.

 

Ai sensi del comma 833 sono esenti dal canone:

a)      le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici residenti nel territorio dello Stato (di cui all'art. 73, comma l, lettera c), del TUIR - testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b)     le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c)      le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d)     le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e)      le occupazioni di aree cimiteriali;

f)      le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g)     i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ave si effettua la vendita;

h)     i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i)       le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l)       le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m)   le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

§  fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

§  fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

§  fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n)     le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o)     i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p)     i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;

q)     i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r)       i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

 

Viene consentito comunque all’ente di prevedere, a norma del comma 834, ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

 

Il comma 835 riguarda il versamento del canone. Esso è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sul riversamento delle entrate, tributarie e non, agli enti locali; per le modifiche a tale norma si rinvia alla scheda di lettura dei commi 784 e ss.gg. del provvedimento in esame). La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Per quanto riguarda il servizio delle pubbliche affissioni, il comma 836 prevede la soppressione dell’obbligo di istituzione di detto servizio a partire dal 1° dicembre 2021. A decorrere dalla stessa data, le comunicazioni istituzionali sono effettuate mediate pubblicazione nei siti internet istituzionali egli enti. I comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati

I commi da 837 a 847 disciplinano il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati: più precisamente si tratta del canone per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Tale canone (comma 837) è istituito da comuni e città metropolitane (soggetti attivi dell’imposta) con delibera consiliare; ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti (di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Esso si applica in deroga alle disposizioni concernenti il già commentato canone patrimoniale per l’occupazione di aree pubbliche e per le comunicazioni pubblicitarie. Esso sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI (comma 838).

 

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata (comma 839).

 

La misura (comma 840) del canone è determinata dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.


 

La tariffa di base (comma 841) è la seguente:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 70,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 60,00

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 50,00

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 40,00

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 30,00

 

Ove (comma 842) l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, la tariffa è la seguente:

Classificazione dei Comuni

Tariffa standard

Comuni con oltre 500.000 abitanti

euro 2,00

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti

euro 1,30

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

euro 1,20

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti

euro 0,70

Comuni fino a 10.000 abitanti

euro 0,60

 

Si consenteo (comma 843) ai comuni e alle città metropolitane di applicare le predette tariffe frazionate per ore e fino a un massino di nove, in relazione:

-         all’orario effettivo;

-         alla superficie occupata.

Rimane ferma, rispetto al testo originario, la possibilità per tali enti di prevedere riduzioni fino all’azzeramento del canone, o aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe previste.

Per le occupazioni dei mercati aventi carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del canone complessivo in una forbice compresa tra il 30 al 40 per cento.

Infine, per il 2020 si vieta agli enti locali di aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap, se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato.

 

Con una innovazione rispetto alla disciplina vigente, il comma 844 dispone che gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA prevista dal Codice dell’Amministrazione digitale (articolo 5 del D.lgs. n. 82 del 2005) o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Ai sensi del comma 845, il calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative è svolto con modalità analoghe al canone unico per occupazioni e pubblicità (per cui si veda il comma 821, lettere g) e h), delle norme in esame), in quanto compatibile.

Regime transitorio e abrogazioni

Il comma 846 consente agli enti - in deroga alle norme generali sull’affidamento del servizio di riscossione locale, di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 -  di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.

A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti, tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni introdotti dalle norme in esame e, comunque, a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Il comma 847 dispone che siano abrogate le norme che regolano le entrate destinate a essere sostituite dal 2021, e cioè:

§  i capi l e Il del decreto legislativo n. 507 del 1993;

§  gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997

§  ogni altra disposizione in contrasto con le norme in esame.

La norma mantiene ferma la disciplina sulla pubblicità in ambito ferroviario e quella che disciplina la propaganda elettorale.  Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993, recante la disciplina TOSAP, rimane come riferimento per la TOSAP regionale, disciplinata agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

 

Il decreto legge proroga termini (articolo 4, comma 3-quater del decreto-legge n. 160 del 2019) ha chiarito che limitatamente all’anno 2020 si applicano le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993) nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997), in deroga a quanto previsto del comma 847 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 che ne dispone l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.


 

Articolo 1, commi 848-851
(Rettifica Fondo di solidarietà comunale)

 


848. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

« d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

850. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.

851. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».


 

 

I commi da 848 a 851 intervengono sulla dotazione e sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

In particolare, i commi 848 e 849 prevedono un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024, quale reintegro del taglio operato con il D.L. n. 66/2014 al comparto dei comuni. L’incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo nel riparto del Fondo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse saranno stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo. Per il 2020, è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

I commi 850 e 851 riducono la dotazione annuale del Fondo a partire dall’anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui. La riduzione è riferita alla minore esigenza di ristoro ai comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell’unificazione di tale imposta con la TASI, di cui all’articolo 95.

 

Si rammenta che il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito[18] dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. In particolare, l’alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune.

 

In particolare, il comma 848 reca un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024.

L’incremento di risorse è disposto al fine di tenere conto del venir meno del contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni ai sensi dell’articolo 47, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 2014, nel periodo 2014-2018, e della conseguente riduzione del Fondo di solidarietà disposta a tale titolo.

In sostanza, con il comma in esame si garantisce ai comuni il progressivo reintegro, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle risorse che sono state decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019.

Si sottolinea, in merito, che la restituzione del taglio a suo tempo disposto con il D.L. n. 66/2014, cessato nel 2019, è già stata garantita per le Città metropolitane e le Province[19].

 

Si ricorda che l’art. 47 del D.L. n. 66/2014, come successivamente integrato dall’art. 1, coma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l’obbligo per i comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2014 al 2018, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Nel definire tale contributo, il comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

Ai fini del complessivo recupero dei risparmi, è stato corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà comunale.

 

L’incremento di risorse in favore dei comuni è finalizzato dal successivo comma 849 all’introduzione di un meccanismo correttivo nella distribuzione delle risorse del Fondo.

A tal fine, viene modificato il comma 449 della legge n. 232/2016, che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, introducendo – mediante l’inserimento della lettera d-quater) al comma 449 – la previsione della destinazione delle suddette risorse aggiuntive a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale.

L’individuazione dei comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse sono stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo.

Per il 2020, è previsto un apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

 

L’intesa è stata sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 gennaio 2020. Nell’allegata nota metodologica, predisposta dal Ministero dell’interno, sono definiti i seguenti criteri di riparto:

·       il primo direttamente collegato al taglio a suo tempo subito da ciascun ente per effetto del decreto-legge n. 66/2014, per il 60% dell’importo disponibile. Nel caso dei Comuni di Sicilia e Sardegna, il riparto riguarderà l’intero ammontare ad essi attribuibile, considerato che i predetti enti non partecipano al riparto su basi perequative;

·       il secondo, collegato alle riduzioni di risorse subite da circa 4.100 enti con la ripresa del percorso perequativo avvenuta nel 2020 in base alle nuove indicazioni del D.L. n. 124/2019, dopo la pausa decisa per il 2019. A tale secondo criterio si assegna il restante 40% dell’importo complessivamente disponibile. Nell’ambito di questa percentuale viene definita una riserva a vantaggio dei piccoli Comuni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), così da consentire una maggiore attenuazione della riduzione di risorse subita tra il 2019 e il 2020.

Per approfondimenti, cfr. Atto N.574 Della Csc Del 30 Gennaio 2020.

 

I successivi commi 850 e 851 prevedono la riduzione della dotazione annuale del Fondo a partire dall’anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui, a valere sulla quota parte del Fondo che provvede al ristoro dei gettiti aboliti dal 2016 per effetto delle esenzioni ed agevolazioni IMU e TASI sull’abitazione principale.

Il comma 850, in particolare, precisa che la riduzione è riferita al minor ristoro dovuto ai comuni per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell’unificazione di tale imposta con la TASI (commi da 738 a 783).

Il comma 851 ridetermina di conseguenza l’importo complessivo della quota ristorativa” del Fondo di solidarietà comunale, con una riduzione di 14,171 milioni di euro a decorrere dal 2020.

 

Si ricorda, al riguardo, che nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi sono due componenti, quantificate dal vigente comma 449 della legge di bilancio 2017: a) una componente “ristorativa”, determinata in 3.767,45 milioni di euro annui[20], costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dall'applicazione del sistema di esenzione introdotto per l'IMU e la TASI dalla legge di stabilità 2016 (commi da 10 a 16, 53 e 54 della legge 208/2015); b) una componente “tradizionale” (determinata in 464,1 milioni per i comuni delle regioni Siciliana e della Sardegna e in 1.885,6 milioni per i comuni delle regioni a statuto ordinario), destinata al riequilibrio delle risorse storiche, parte della quale viene annualmente accantonata e ripartita tra i comuni delle RSO secondo criteri perequativi, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard [21].

Con la modifica disposta dal comma 851, la quota ristorativa del Fondo, quantificata dal comma 449, lettera a) della legge n. 232/2016, viene rideterminata nell’importo di 3.753,28 milioni di euro (14,171 milioni in meno rispetto all’importo previsto a legislazione vigente), fermo restando il criterio di riparto tra i comuni interessati, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all’anno 2015.

 

Si segnala, per completezza, che sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale interviene anche l’articolo 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”), il quale interviene sulla disciplina di riparto della quota del Fondo assegnata a finalità perequativa, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, riducendo dal 60 al 45 per cento la percentuale di risorse del Fondo da redistribuire nell’anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, ed allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020.

L’articolo prevede, inoltre, una revisione della metodologia per la determinazione della differenza tra le capacità fiscali e il fabbisogno standard - che costituisce il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo - da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai fini della neutralizzazione della componente rifiuti. Per quel che concerne, in particolare, la perequazione della capacità fiscale, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario resta confermato, per l'anno 2019, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, prevedendo che, dall’anno 2020 tale quota sia incrementa del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029.

Infine, viene rideterminata la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’anno 2020, con un incremento di risorse pari a 5,5 milioni di euro annui, finalizzate ad introdurre un meccanismo correttivo del riparto del Fondo in favore dei piccoli comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, che presentino, successivamente all’applicazione dei vari criteri di riparto previsti dal comma 449 dell’art. 1 della legge n. 232/2019, un valore negativo del Fondo di solidarietà.

 


 

Articolo 1, comma 852
(Contributo alla Fondazione ANT Italia Onlus
per assistenza specialistica tumori)

 

852. Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnata alla medesima Fondazione un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

 

 

Il comma 852 assegna un contributo di 500 mila euro per il 2020 a sostegno delle attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per l’assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumori.

 

Il comma 852 dispone l’assegnazione di un contributo di 500 mila euro per l’anno 2020 al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT (Associazione nazionale tumori) Italia Onlus di Bologna in particolare per l’assistenza medico specialistica gratuita a domicilio per i malati di tumore.

 

La Fondazione beneficiaria del contributo opera dal 1978 per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. con équipe multi-disciplinari presenti in undici regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). In base a quanto indicato dalla stessa Fondazione, prendendo come riferimento il 2018, l’ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (47%), al contributo del 5×1000 (16%) e a lasciti e donazioni (11%), mentre il 14% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici.


 

Articolo 1, comma 853
(Assunzioni nei piccoli comuni)

 


853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia» sono sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale»;

b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo» sono sostituite dalla seguente: « superiore»;

c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia» è aggiunta la seguente: « superiore».


 

 

Il comma 853 novella la disciplina in materia di facoltà assunzionali dei comuni recata all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, con la finalità di favorire le assunzioni nei piccoli comuni facenti parte di unioni di comuni.

 

La disposizione interviene sulla disciplina che attribuisce ai comuni la facoltà di assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale.

Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, senza tener conto degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La norma in esame novella il secondo periodo del comma 2 dell'art. 34, che nel testo previgente si limitava a demandare ad un decreto ministeriale l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le Province che si collocano al disotto del predetto valore soglia.

La prima delle novelle recate nella disposizione in commento dispone che il citato decreto ministeriale debba altresì stabilire un valore soglia superiore a quello prossimo al valore medio, cui sono tenuti a convergere i comuni con una spesa di personale eccedente anche la soglia superiore. Ai comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia è fatto divieto di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (cioè i piccoli comuni) facenti parte di un'unione di comuni, qualora si collochino al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, è consentito incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato anche se ciò può determinare lo sforamento della stessa. Ciò al solo al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità e sempre che, con l'attivazione delle facoltà assunzionali, non si ecceda il valore superiore. I comuni che procederanno in tal senso collocheranno dette unità in comando preso le corrispondenti unioni, che ne sosterranno i relativi oneri, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

Ulteriori novelle sono infine dirette a coordinare le restanti disposizioni dell'art.33, comma 2, del DL 34/2019 con le disposizioni appena illustrate.


 

Articolo 1, commi 854 e 855
(Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi
nel pagamento dei debiti commerciali)

 


854. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859, le parole: « A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2021»;

b) al comma 861, le parole: « Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;

c) al comma 868, le parole: « A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2021».

855. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « Entro il 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° luglio 2020».


 

 

I commi 854 e 855 prorogano al 2021 la decorrenza dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali.

 

La lettera a) del comma 854 sposta di un anno – portandola al 2021 - la decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 1, comma 859, della legge n. 145/2018.

 

L’articolo 1, comma 859, della legge n. 145/2018, detta le condizioni in base alle quali le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato e dagli enti del SSN (P.A. di cui all'elenco ISTAT), a decorrere dal 2020:

§  devono effettuare l’accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali, (previsto dal successivo comma 862), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria;

§  subiscono le penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi (previste dal successivo comma 864), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale.

In particolare si applicano:

-          le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 se il debito commerciale residuo (di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tali misure, in seguito all’integrazione apportata con il D.L. n. 34/2019 (cd. “Decreto crescita”), non si applicano nei casi in cui il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

-          Le misure di cui ai commi 862 o 864 se le amministrazioni pubbliche medesime rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulla base delle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

 

Il comma 862 dispone che entro il 28 febbraio (secondo la modifica apportata, da ultimo, dal cd. “decreto fiscale” n. 124/2019) dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Il comma stabilisce poi i parametri per il calcolo dell'accantonamento sulla base della spesa per Acquisto di beni e servizi ovvero della mancata riduzione del debito commerciali residuo ovvero dei giorni di ritardo nel pagamento.

Il comma 864 stabilisce la penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi, a carico degli enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, ad eccezione di quelli del SSN, nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859.

 

La lettera b) del comma 854 sopprime la previsione del comma 861 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 secondo cui, limitatamente all’esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registra­zioni contabili dell’ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la co­municazione di cui al comma 867 (relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente) con ri­ferimento all’esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+.

 

Si ricorda che il citato comma 861 specifica al primo periodo che i tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013. Ai sensi del secondo periodo, i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno provveduto a pagare.

 

La lettera c) del comma 854 sposta di un anno – portandola al 2021 – l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 868, della legge n. 145/2018.

L’articolo 1, comma 868, della legge n.145/2018 dispone che a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a) e al comma 865, lettera a) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti (di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013) e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

 

Il comma 855 anticipa al 1° luglio 2020 la decorrenza della misura prevista dall’articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 124/2019 (cd. “decreto fiscale”).

 

L’articolo 50, comma 3, del decre­to-legge n. 124/2019 stabilisce che entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009[22], che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2021 viene meno per le stesse amministrazioni l’obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti[23].

 

Merita ricordare, infine, che con la sentenza del 28 gennaio 2020 (C-122/18) la Corte di giustizia dell’Unione europea ha constatato la violazione da parte dell’Italia della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto non ha assicurato che le sue pubbliche amministrazioni, quando sono debitrici nel contesto di simili transazioni, rispettino effettivamente i termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni di calendario, quali stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva.

La Corte ha respinto, in particolare, l’argomento dell’Italia secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono far sorgere la responsabilità dello Stato membro cui appartengono quando agiscono nell’ambito di una transazione commerciale (jure privatorum), al di fuori delle loro prerogative dei pubblici poteri. Una simile interpretazione, infatti, finirebbe con il privare di effetto utile la direttiva 2011/7, che fa gravare proprio sugli Stati membri l’obbligo di assicurare l’effettivo rispetto dei termini di pagamento da esso previsti nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione.

La Corte ha inoltre sottolineato che la circostanza, quand’anche accertata, che la situazione relativa ai ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali contemplate dalla direttiva 2011/7 sia in via di miglioramento in questi ultimi anni, non può ostare a che la Corte dichiari che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione. Infatti, secondo giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, ossia, nel caso di specie, il 16 aprile 2017.


 

Articolo 1, comma 856
(Clausola di salvaguardia)

 

856. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

 

Il comma 856  prevede che le disposizioni della legge di bilancio si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

La disposizione stabilisce che le norme della legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal disegno di legge in esame) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

 

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

 

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"[24].

La norma in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (che includono anche quelle che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.


 

Articolo 1, comma 857
(Tabelle A e B)

 


857. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.


 

 

Il comma 857 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B allegate alla legge. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Gli importi della tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano complessivamente a 236,4 milioni di euro per il 2020 e a 323,5 milioni per il 2021 e a 394,2 milioni dal 2022.

Per quanto riguarda la tabella B (conto capitale), il disegno di legge prevede importi complessivi pari a 265,1 milioni di euro per il 2020, a 423,4 milioni per il 2021 e 538,4 milioni dal 2022.

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente, nel disegno di legge di bilancio (A.S. 1586) e nella legge n. 160/2019.

                                                                                                    (importi in milioni)

Tabella A

2020

2021

2022

Bilancio previgente

180,9

213,2

213,2

A.S. 1586

309,4

419,2

498,2

L. n. 160/2019

236,4

323,5

394,2

                                                                                                    (importi in milioni)

Tabella B

2020

2021

2022

Bilancio previgente

258,4

315,4

315,4

A.S. 1586

268,4

450,4

595,4

L. n. 160/2019

265,1

423,4

538,4

 

L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate alla legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

 

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel bilancio previgente, nel disegno di legge A.S. n. 1586 e nella legge n. 160/2019. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa.

Gli importi delle tabelle A e B a legislazione vigente fino all'entrata in vigore della legge n. 160/2019, per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

 

 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

58.780,6

58.032,4

58.032,4

A.S. 1586

67.780,6

80.032,4

98.032,4

L. n. 160/2019

60.835,7

76.412,8

92.544,8

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (A.C. 543 — A.S. 859);

§  Progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (A.C. 1012 - A.S. 1178);

§  Disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (d.l. 105/2019, conv. nella legge n. 133/19);

§  Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812);

§  Interventi diversi.

 

 

 

Ministero dello sviluppo economico

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

350

350

350

A.S. 1586

12.350

15.350

25.350

L. n. 160/2019

8.561,5

3.984,6

2.619,1

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (d.l. 105/2019, conv. nella legge n. 133/19);

§  interventi diversi.

 

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

-

-

-

A.S. 1586

10.000

15.000

25.000

L. n. 160/2019

-

15.000

25.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero della giustizia

                                                                                               (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

15.514,4

24.062,5

24.062,5

A.S. 1586

25.514,4

39.062,5

39.062,5

L. n. 160/2019

13.657,7

24.061,6

23.845,3

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (A.C. 1881);

§  interventi diversi.

 

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

                                                                                               (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

53.605,8

63.855

63.855

A.S. 1586

63.605,8

78.855

78.855

L. n. 160/2019

63.605,8

78.855

78.855

 

Finalizzazioni: coperture finanziarie dei provvedimenti concernenti ratifiche di accordi internazionali.

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

                                                                                                (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

8.700

13.150

13.150

A.S. 1586

18.700

28.150

33.150

L. n. 160/2019

14.326

11.526

17.402

 

Finalizzazioni:

§  Insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (A.C. 523 - A.S. 992);

§  Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (A.C. 395 - A.S. 1146);

§  Delega al Governo in materia di turismo (A.C. 1698- A.S. 1413);

§  Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (A.C. 1066 - A.S. 897);

§  interventi diversi.

 

 

 

Ministero dell'interno

                                                                                                (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

2.010

3.600

3.600

A.S. 1586

7.010

13.600

23.600

L. n. 160/2019

7.010

11.848,5

11.298,9

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                               (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

12.200

12.200

12.200

A.S. 1586

17.200

32.200

32.200

L. n. 160/2019

14.200

29.200

29.200

 

Finalizzazioni:

§  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Legge n. 141/19);

§  interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

-

-

-

A.S. 1586

15.000

25.000

30.000

L. n. 160/2019

113

12.226,6

20.741,4

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della difesa

                                                                                               (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

-

-

-

A.S. 1586

10.000

10.000

10.000

L. n. 160/2019

10.000

10.000

10.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

12.000

20.000

20.000

A.S. 1586

20.000

30.000

35.000

L. n. 160/2019

17.249

16.249

32.249

 

Finalizzazioni:

§  delega al Governo in materia di turismo (AC 1698 - A.S. 1413)

§  interventi diversi.

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

                                                                                                 (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

15.273,4

15.187,6

15.187,6

A.S. 1586

24.773,4

29.187,6

35.187,6

L. n. 160/2019

9.390,1

11.410,5

17.655,5

 

Finalizzazioni:

§  disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (A.C. 478 - A.S. 1421);

§  interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

                                                                                               (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

2.485,6

2.750,1

2.750,1

A.S. 1586

17.485,6

22.750,1

32.750,1

L. n. 160/2019

17.485,6

22.750,1

32.750,1

 

Finalizzazioni:

§  disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (A.C. 491 - A.S. 1201);

§  disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (A.C. 181 - A.S. 1441);

§  interventi diversi.

 

 

 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

127.648

139.648

144.648

A.S. 1586

132.648

149.648

229.648

L. n. 160/2019

132.648

149.648

229.648

 

Finalizzazioni:

§  legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285);

§  deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812);

§  interventi diversi.

 

 


 

Ministero dello sviluppo economico

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

5.000

15.000

15.000

A.S. 1586

15.000

35.000

45.000

L. n. 160/2019

15.000

35.000

25.000

 

Finalizzazioni:

§  legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285);

§  interventi diversi.

 

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

2.753

22.753

22.753

A.S. 1586

2.753

22.753

22.753

L. n. 160/2019

2.753

22.753

22.753

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero della giustizia

                                                                                          (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

-

-

-

A.S. 1586

10.000

20.000

30.000

L. n. 160/2019

10.000

20.000

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 


 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

10.000

10.000

10.000

A.S. 1586

20.000

25.000

25.000

L. n. 160/2019

20.000

25.000

25.000

 

Finalizzazioni:

§  finanziamento per l'esecuzione della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale Square Kilometre Array Observatory (SKAO) (A.S. 1376);

§  interventi diversi.

 

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

-

-

-

A.S. 1586

5.000

20.000

30.000

L. n. 160/2019

5.000

20.000

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero dell'interno

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

-

-

-

A.S. 1586

10.000

25.000

30.000

L. n. 160/2019

10.000

25.000

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                               (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

30.000

30.000

30.000

A.S. 1586

30.000

30.000

30.000

L. n. 160/2019

30.000

30.000

30.000

 

Finalizzazioni:

§  legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285)

§  decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

 

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                              (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

-

30.000

30.000

A.S. 1586

10.000

50.000

60.000

L. n. 160/2019

10.000

50.000

60.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero della difesa

                                                                                               (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

-

-

-

A.S. 1586

-

10.000

20.000

L. n. 160/2019

-

10.000

20.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

                                                                                           (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

-

20.000

20.000

A.S. 1586

10.000

30.000

40.000

L. n. 160/2019

6.700

3.000

3.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Ministero della salute

                                                                                                (migliaia di euro)

 

2020

2021

2022

Bilancio previgente

23.000

23.000

23.000

A.S. 1586

23.000

33.000

33.000

L. n. 160/2019

23.000

33.000

33.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.


 

Articolo 1, comma 858
(Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)

 


858. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.


 

 

Il comma 858, modificato dal Senato, incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

 

Gli incrementi ammontano a euro:

§  15.189.498 per l'anno 2020,

§  46.011.123 per l'anno 2021,

§  31.454.444 per l'anno 2022,

§  201.599.290 per l'anno 2023,

§  215.491.923 per l'anno 2024,

§  167.952.895 per l'anno 2025,

§  378.644.496 per l'anno 2026,

§  336.492.531 per l'anno 2027,

§  176.504.373 per l'anno 2028,

§  176.312.770 per l'anno 2029,

§  176.037.560 per l'anno 2030,

§  175.510.748 per l'anno 2031,

§  177.283.937 per l'anno 2032,

§  177.257.125 per l'anno 2033,

§  177.236.989 a decorrere dall'anno 2034.

 

Il fondo è stato istituito dall'art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (l. n. 190 del 2014). Le somme sono allocate presso il capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La Sez. II del presente disegno di legge di bilancio reca, a legislazione vigente, somme di competenza pari a circa 5 milioni di euro nel 2020, 20,2 milioni nel 2021, 90,4 milioni nel 2022.

 

 


 

Articolo 1, comma 859
(Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria)

 

859. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

 

 

Il comma 859 dispone che per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

 

Per la ricostruzione della normativa vigente si v. la scheda del comma 271 sul finanziamento della formazione specialistica dei medici, cui il finanziamento in esame sembra essere stato previsto in aggiunta.

 

 


 

Articolo 1, commi 860 e 865
(Dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente)

 


860. I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono abrogati.

865. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.


 

 

Il comma 860 dispone l'abrogazione di disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 124 del 2019 (Decreto fiscale), recanti, rispettivamente, l’incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e l’incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 865 riduce la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di 203 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021; la incrementa di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

 

In particolare, il comma 860 in esame abroga:

§  art. 59, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019, il quale incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l’anno 2023, di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. La norma precisa che tali risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.

§  art. 59, comma 2, del D.L. n. 124 del 2019, il quale incrementa il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di 26 milioni di euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Come sopra ricordato, il comma 865 modifica la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali:

§  riduce la dotazione di 203 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021

§  la incrementa di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Su questo Fondo si veda anche, infra, la scheda relativa ai commi 863 e 864,

 

Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale è stato istituito dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi 431-435) (cap. 3833/MEF).

La norma prevede che ad esso siano destinate le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l’ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente e a quelle effettivamente incassate nell’ultimo esercizio consuntivato, derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017, commi 1069-1070), intervenendo sulla legge n. 147 del 2013, ha modificato i requisiti di contabilizzazione richiesti per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al fine di renderne più flessibile l'utilizzo. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. Nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato nei predetti termini.

 

In particolare, la NADEF 2019, di settembre scorso, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 434, della legge di stabilità 2014, illustra i risultati ottenuti, le procedure adottate, i criteri applicati per la stima ed il monitoraggio dell’evasione fiscale. La NADEF, inoltre, illustra i criteri adottati per verificare le condizioni ed eventualmente valutare l’ammontare delle maggiori entrate da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

In base alla valutazione effettuata dalla NADEF 2019, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale è previsto che venga incrementato, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, di 370 milioni.

 

Il disegno di legge di bilancio 2020-2022 (A.S. 1586), indicava uno stanziamento di competenza per il Fondo, sul relativo cap. 3833/MEF, a legislazione vigente, pari a circa 371,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, ai sensi del citato articolo 1, comma 434, della legge di stabilità 2014.

Su tale stanziamento a legislazione vigente, il disegno di legge di bilancio A.S. 1586 registrava, in Sezione II, il rifinanziamento disposto dall’art. 59, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019 (per 5,3 mld nel 2020, 4,4 mld nel 2021 e 4,2 mld per il 2022), e la sua contestuale riduzione, nel medesimo importo, disposta, con la Sezione I, dall’articolo 99, comma 3, corrispondente all'articolo 1, comma 860, della legge n. 160 del 2019 in esame  (attraverso l’abrogazione dell’art.59, co.1, del decreto-legge n. 124 del 2019).

Va altresì segnalato che sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale operava un ulteriore definanziamento, disposto con la Sezione II del medesimo ddl di bilancio, di 370 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Pertanto, nella legge di bilancio n. 160 del 2019, a seguito degli interventi di I e di II Sezione, il Fondo presenta una dotazione di circa 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

 

Si osserva che il decreto-legge n. 124 del 2019 (Decreto fiscale), pur non essendo un provvedimento riconducibile alla categoria dei “disegni di legge collegati” alla manovra (ai sensi dell’art. 10 della legge 196/2009) reperisce risorse destinate ai Fondi in esame, utilizzate poi, quali fonti di copertura, nell’ambito del quadro finanziario della legge di bilancio.

Nella manovra di bilancio in esame la confluenza delle risorse dall’uno all’altro provvedimento è stata garantita mediante l’incremento da parte del decreto-legge dei Fondi di cui al presente comma: il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, per le risorse di parte corrente ed il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, per le risorse di parte capitale.

Tale passaggio contabile comporta che le risorse reperite mediante il cosiddetto “decreto legge fiscale”, per lo più maggiori entrate, siano riclassificate come riduzioni di fondi e, quindi, come minori spese, nell’ambito delle coperture fornite alla legge di bilancio. Si veda, al riguardo, il dossier " Manovra di Bilancio 2020-2022. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi" ("Documentazione di finanza pubblica", n. 10, gennaio 2020).

 

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione in termini di sola cassa, dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il Fondo è allocato sul cap. 7593 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale capitolo reca uno stanziamento pari a 186 milioni per il 2020, 463 milioni per il 2021, 514 milioni per il 2022. 


 

Articolo 1, comma 861
(Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

 


861. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è rifinanziato per 5 milioni di euro nell'anno 2021, 15 milioni di euro nell'anno 2022, 25 milioni di euro nell'anno 2023, 26 milioni di euro nell'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.


 

 

Il comma 861 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 5 mln nel 2021, € 15 mln nel 2022, € 25 mln nel 2023, € 26 mln nel 2024, € 25 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ed € 46 mln annui a decorrere dal 2027.

 

Il FFO, istituito dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, e allocato sul cap. 1694 dello stato di previsione del soppresso MIUR[25], è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie.

 

Un ulteriore incremento del FFO, a decorrere dal 2020, è previsto dall’art. 1, co. 354. Si tratta di € 1 mln dal 2020 per la promozione di corsi di studi di genere nelle università.

 

A seguito di questi due interventi, in base al D.M. 30 dicembre 2019, di riparto in capitoli per il triennio 2020-2022, sul cap. 1694 sono allocati € 7.620,4 mln.

 

Successivamente, peraltro, l’art. 6, co. 5-septies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha disposto un incremento del FFO di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022, al fine di consentire alle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, l’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010), a decorrere dal 2021, nonché l’avvio di procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN).

Al contempo, l’art. 32 del medesimo D.L. 162/2019 ha disposto la riduzione delle risorse del FFO per € 1,5 mln annui dal 2021 a parziale copertura dell’incremento delle risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).

 

In precedenza, incrementi e riduzioni del Fondo sono stati previsti, fra l’altro, da:

·       art. 60, D.L. 69/2013 (L. 98/2013): a decorrere dal 2014, nel FFO (e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute) confluiscono le risorse destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario (cap. 1690), nonché quelle relative alle borse di studio post laurea (cap. 1686/pg. 2) e al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (cap. 1713);

·       art. 1, co. 172, L. 190/2014: aumento di € 150 mln annui dal 2015, al fine di aumentare la quota c.d. premiale;

·       art. 1, co. 339, L. 190/2014: riduzione di € 34 mln nel 2015 e di € 32 mln annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi;

·       art. 1, co. 206, L. 208/2015: aumento di € 6 mln per il 2016 e di € 10 mln annui a decorrere dal 2017 per la realizzazione di un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia;

·       art. 1, co. 247, L. 208/2015 e art. 1, co. 633, L. 205/2017: aumento – rispettivamente - di € 47 mln per il 2016 ed € 50,5 mln annui dal 2017, e di € 12 mln per il 2018 ed € 76,5 mln annui a decorrere dal 2019 per la chiamata di ricercatori “di tipo b” (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010);

·       art. 1, co. 265, L. 232/2016: aumento di € 55 mln per il 2017 ed € 105 mln annui dal 2018, a seguito della nuova disciplina relativa ai contributi universitari (recata dai co. 252-264 dello stesso art. 1);

·       art. 1, co. 293, L. 232/2016: aumento di € 5 mln annui dal 2017 per lo sviluppo di attività di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato;

·       art. 11, L. 167/2017: aumento di € 8.705.000 annui a decorrere dal 2017 per il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera;

·       art. 1, co. 639 e 640, L. 205/2017: aumento di € 20 mln nel 2018, € 18,87 mln nel 2019 ed € 17,54 mln annui dal 2020, ai fini dell’incremento delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca[26];

·       art. 1, co. 400 e 979, L. 145/2018: incremento di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B e incremento – senza specifica finalizzazione – di € 40 mln per il 2019.


 

Articolo 1, comma 862
(Incremento risorse orfani per crimini domestici)

 


862. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali a favore delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4.


 

 

Il comma 862, incrementa di 1 milione di euro per il 2020 le dotazioni del Fondo per gli indennizzi alle vittime dei reati, con particolare riferimento al sostegno economico degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie.

 

Si ricorda che l’art. 14 della legge n. 122 del 2016 ha destinato il c.d. Fondo antimafia e antiusura anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. La legge n. 4 del 2018 recante disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (come successivamente modificata, da ultimo dal c,d, Codice rosso, legge n. 69 del 2019) è intervenuta sul Fondo (art. 11) incrementandone la dotazione di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, e destinando tale incremento alle seguenti finalità:

a) 2 milioni di euro all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. In particolare, almeno il 70% di questo stanziamento deve essere destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) 5 milioni di euro a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie dei minori orfani per crimini domestici.

Il regolamento recante i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse (previsto dall’articolo 11 della legge n. 4 del 2018) non è stato ancora emanato.

 

La legge di bilancio aumenta le risorse a favore degli orfani per crimini domestici di un milione di euro, ripartendo la somma in parti uguali tra il sostegno alla formazione degli orfani e al loro inserimento lavorativo e il sostegno alle famiglie affidatarie.


 

Articolo 1, commi 863 e 864
(Disaccantonamento di somme relative al pagamento di interessi
su titoli del debito pubblico. Dotazione del FISPE)

 


863. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:

a) le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;

b) le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

864. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 213 milioni di euro nell'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2030 e di 25 milioni di euro nell'anno 2031.


 

 

Il comma 863, prevede che siano disaccantonate e rese disponibili:

§  le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l’anno 2020;

§  le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l’anno 2020.

Il comma 864 riduce la dotazione del FISPE di 213 milioni di euro per l’anno 2020, di 3 milioni di euro nell’anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.

 

Le disposizioni di cui al comma 863 sono poste a seguito del venir meno della necessità di accantonamento dell’importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017, in relazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio).

L’art. 27 del decreto-legge n. 237 del 2016 prevedeva che, per l'anno 2017,

§  il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa (legge di bilancio 2017 n. 232 del 2016, allegato 1, articolo 1, comma 1) nonché

§  l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero (ivi, articolo 3, comma 2)

fossero rispettivamente incrementati di 20 miliardi di euro.

All'onere derivante dalle maggiori emissioni nette di titoli pubblici, nell'importo massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 – aumentati a 148 milioni di euro per l'anno 2017, a 359 milioni di euro per l'anno 2018 e a 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto - si è provveduto:

a)   quanto a 14 milioni per l'anno 2017, 51 milioni per l'anno 2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);

b)   quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, legge n. 190);

c)   quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, a 81 milioni di euro per l'anno 2018 e a 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

d)   quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Le risorse di cui alle lettere b) e c), sono state iscritte sul FISPE e, unitamente a quelle di cui alla lettera a) e d), sono state accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.

 

Venendo meno l'esigenza dell'accantonamento, il comma 863 dispone che siano disaccantonate e rese disponibili:

§  le risorse del FISPE, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l’anno 2020; viene quindi disposta, dal comma 864, una corrispondente riduzione del FISPE medesimo per l'anno 2020;

§  le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Secondo la relazione tecnica, "tale operazione si rende possibile in quanto le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interessi passivi relativi alle emissioni realizzate nel 2017 sono iscritte negli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi agli interessi sul debito pubblico facendo venire meno la necessità di mantenere indisponibili le risorse dei predetti Fondi".

Inoltre, il comma 864, dispone ulteriori modifiche alla dotazione del FISPE, prevedendo:

§  la riduzione di 3 milioni di euro nell’anno 2028 e di 45,9 milioni di euro nel 2029;

§  l'incremento di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.

 

Si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Infine, si segnala che il comma 865 reca modifiche alla dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali per le annualità 2020 e successive. Si veda, supra, la scheda relativa ai commi 860 e 865.


 

Articolo 1, commi  866-875
(Recepimento accordi tra Governo e regioni Sardegna e Sicilia)

 


866. Le disposizioni recate dai commi da 867 a 873 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

867. Con l'Accordo di cui al comma 866 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6 dell'11 gennaio 2019, nonché la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019, fatta salva la definizione dei costi relativi all'insularità nell'ambito di apposito tavolo.

868. Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

869. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 868 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 868 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.

870. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.

871. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione, nella misura del 20 per cento, a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e, per la restante quota dell'80 per cento, a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione Sardegna l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80 per cento a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.

872. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, e dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

873. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

874. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.

875. A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.


Ente

Importo

Città metropolitana di Catania

16.261.402

Città metropolitana di Messina

10.406.809

Città metropolitana di Palermo

17.718.885

subtotale città metropolitane

44.387.096

% di copertura per città metropolitane

40,51%

LCC di Agrigento

7.146.531

LCC di Caltanissetta

4.943.572

LCC di Enna

4.053.997

LCC di Ragusa

5.559.427

LCC di Siracusa

7.157.158

LCC di Trapani

6.752.219

subtotale LCC

35.612.904

% copertura per LCC

40,51%

TOTALE ...

80.000.000

 

 

I commi da 866 a 875 danno seguito agli accordi bilaterali in materia di finanza pubblica con le regioni ad autonomia speciale Sardegna e Sicilia. Nello specifico:

§  ai commi da 866 a 873, è recepito l’accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Governo e la regione Sardegna con il quale viene stabilito, da un lato, il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (commi 868-869) e dall’altro il trasferimento di risorse dallo Stato alla Regione per la definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870); per spese di investimento in opere pubbliche pari a 1.428,8 milioni in 14 anni e per spese di investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro (comma 871). Agli enti di area vasta della regione, inoltre, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872);

§  con il comma 875 viene attribuito alla regione Sicilia un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della regione, in attuazione dei precedenti accordi; la ripartizione del contributo è determinata dal decreto legge 162 del 2019, che abroga i precedenti criteri di ripartizione;

§  il comma 874 provvede alla copertura finanziaria.

 

 

Si ricorda che la finanza delle autonomie speciali è disciplinata oltre che dagli statuti e dalle norme di attuazione, da accordi bilaterali che ciascuna autonomia stipula con lo Stato. In genere, oltre la disciplina e la quantificazione del contributo alla finanza pubblica da parte di ogni autonomia, l’accordo contiene anche eventuali contributi erogati dallo Stato al fine di far fronte a determinate criticità.

 

L’accordo con la regione Sardegna (commi da 866 a 873)

I commi da 866 a 873 recepiscono l’accordo in materia di finanza pubblica siglato tra il Governo e la regione Sardegna il 7 novembre 2019, mentre il comma 874 provvede alla copertura finanziaria.

I commi 866 e 867 contengono le disposizioni di principio. L’accordo è sottoscritto ai sensi del comma 875 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), vale a dire come accordo bilaterale inteso a determinare il necessario contributo della regione alla finanza pubblica. Le norme di recepimento dell’accordo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge.

Attraverso le norme concordate sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 10 del 2018 nelle quali viene esplicitato il principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, nonché la sentenza n. 6 del 2019, con la quale la Corte ribadisce la necessità di arrivare ad una ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Sardegna.

 

Le prime tre sentenze (n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 10 del 2018) riassumono l’ampia e ormai consolidata giurisprudenza costituzionale sul concorso delle regioni a statuto speciale alla finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale sono tenute come tutti gli altri enti a contribuire alla riduzione del debito; esse non possono per la loro specialità sottrarsi ai doveri costituzionali di solidarietà politica, economica e sociale di cui il coordinamento della finanza pubblica è espressione. Il loro ordinamento costituzionale fa sì che i rapporti finanziari tra Stato e singola regione debbano essere regolati dal principio dell’accordo inteso come «vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione». Anche se tale principio, in casi particolari, può anche essere derogato (nella forma consentita dagli statuti); permangono comunque dei limiti all’azione unilaterale dello Stato come la transitorietà delle misure e la possibilità per la regione di continuare a svolgere le funzioni ad essa attribuite. La Corte esorta da una parte il Governo ad evitare iniziative che si limitino ad estendere di volta in volta il limite temporale del concorso alla finanza pubblica, anziché ridefinire il quadro delle relazioni economiche e, dall’altra parte, esorta le autonomie speciali a non sottrarsi agli accordi bilaterali con lo Stato finalizzati a stabilire la quota della loro contribuzione al risanamento dei conti pubblici, anche in settori specifici.

 

Con la sentenza n. 6 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 851 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), che attribuiva alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 (vedi infra, comma 870), in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, anche in relazione alle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015 e n.154 del 2017. A giudizio della Corte vi è – nella norma censurata – una evidente incoerenza tra la finalità perseguita e le risorse stanziate; lo Stato per il triennio 2018-2020 nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse necessarie all'attuazione della sentenza n. 77 del 2015, che ha stabilito l’obbligo per lo Stato di provvedere alla perequazione delle criticità insulari ed allo stanziamento di somme adeguate per farvi fronte.

 

Il comma 867, oltre le sentenze citate, menziona anche la sentenza del TAR della Sardegna n. 194 del 2019.

 

Con tale sentenza il TAR ha censurato una norma in contrasto con le norme statutarie che attribuiscono, tra l’altro, alla regione Sardegna a decorrere dal 2010, i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette (art. 8, lettera m) dello statuto L. cost. 3/1948 e D. Lgs. 114/2016)

Su ricorso della Regione avverso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 gennaio 2018, con il quale sono state definite le modalità di attribuzione alla Sardegna della compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive dei redditi di capitale, il TAR dichiara illegittimo e annulla l’articolo 1 del decreto in quanto fa decorrere i nuovi criteri di calcolo solo dall’anno 2017, in evidente contrasto con le norme statutarie che fissano la decorrenza del nuovo sistema di calcolo dall’anno 2010 e in assenza di intesa Stato-Regione che possa giustificare la diversa data di decorrenza.

Si ricorda che le quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla regione sono elencate nell’articolo 8 dello statuto speciale della regione Sardegna (L.cost. 4/1948), modificato con la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) al fine di attribuire alla regione, a decorrere dal 2010, i 9/10 dell’IVA e i 7/10 di tutte le altre imposte. Con il decreto legislativo n. 114 del 2016, inoltre, sono state adottate le norme di attuazione che stabiliscono nel dettaglio i criteri per la determinazione e l’attribuzione del gettito delle entrate erariali spettanti alla regione, elencati nell'artico 8 dello statuto, tra cui le ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale (art. 7), oggetto del decreto censurato dal TAR.

 

Anche questo pronunciamento del Tribunale amministrativo interviene in quella che è stata definita la ‘vertenza entrate’, ossia il mancato adeguamento delle entrate erariali della regione alle modifiche statutarie che hanno attribuito alla regione, a decorrere dal 2010, i nove decimi dell’IVA e i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette. Il richiamo a queste sentenze, perciò, significa che con le norme in esame le due parti ritengono concluso tale contenzioso.

A conferma di ciò, nel comma 867 in esame, viene specificato che rimane invece aperta la questione della compensazione dei costi dell’insularità che verrà affrontata in apposita sede istituzionale, come stabilito al punto 10 dell’accordo. Il tavolo ‘tecnico-politico’, da istituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 giugno 2020 con la predisposizione di un testo di ‘accordo istituzionale’.

 

Il comma 868 determina l’ammontare del contributo alla finanza pubblica della regione in 648,210 milioni di euro per il 2018, 536 per il 2019 e di 383 milioni di euro a decorrere dal 2020. La norma stabilisce inoltre che, a decorrere dal 2020, le somme così stabilite sono versate all’erario (con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato) entro il 30 aprile di ciascun anno; in caso di mancato versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), al comma 875 (come modificato dall’art. 33-ter, comma 5, del decreto legge n. 34 del 2019), in assenza di un accordo bilaterale tra Stato e Regione, aveva determinato (nella Tabella 8 allegata alla legge) il contributo di finanza pubblica dovuto dalla regione Sardegna pari a 536 milioni di euro per ciascun anno dal 2019 al 2021. Rispetto a quanto stabilito dalla norma in esame, quindi, per gli anni a decorrere dal 2020 vi è una riduzione del contributo dovuto dalla regione di 153 milioni annui.

 

Il comma 869 disciplina la possibilità da parte dello Stato di modificare unilateralmente il contributo, con norma analoga a quella concordata con le altre autonomie speciali[27]. L’ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione può essere modificato dallo Stato unilateralmente (vale a dire senza accordo con la Regione) solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l’ammontare dell’aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Gli aumenti di importo maggiore devono essere necessariamente concordati.

 

Il comma 870 attua quanto concordato in merito alla definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie spettanti alla Regione. A titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni pretesa relativamente alle entrate tributarie pregresse, è attribuito alla Regione un trasferimento di complessivi 412 milioni di euro, da erogare come segue, in cinque anni:

§  7 milioni di euro per l’anno 2020,

§  116 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,

§  46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024

§  81 milioni di euro per l’anno 2025.

 

In merito alla definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie spettanti alla Regione, si segnala che l’articolo 31 del decreto legge n. 162 del 2019 2019 (convertito con legge n. 8 del 2020), stabilisce che il contributo attribuito alla regione Sardegna dall’articolo 1, comma 851, della legge di bilancio 2018 pari a 15 milioni di euro, costituisce un acconto di quanto dovuto alla regione nell’ambito della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e la Regione in materia di entrate tributarie e in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che su di esso sono intervenute.

 

Il comma 871 attribuisce alla Regione un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento per complessivi 1.428,8 milioni di euro da destinare a spese di manutenzione straordinaria, restauro e conservazione, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili pubblici, beni culturali e archeologici, strutture sanitarie, strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario, nonché per l’integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche. La norma disciplina le modalità di erogazione delle quote annuali in un arco temporale di 14 anni, come illustrato nella tabella seguente.

 

 

Le somme saranno erogate per una quota pari al 20 % come acconto, previa attestazione del Presidente della Regione dell’avvenuto inizio dei lavori o della sottoscrizione dei contratti di acquisto e per la restante quota dell’80 % a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori o dell’avvenuta consegna degli immobili acquistati, entrambi attestati dal Presidente della Regione. La eventuale rimodulazione delle quote annuali è possibile nel rispetto delle norme della legge di contabilità e finanza pubblica concernenti la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa disposte con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio (legge 196/2009, art. 30, comma 2).

 

Viene poi attribuito alla Regione un trasferimento di 111 milioni di euro per spese di investimento nel settore sanitario, a valere sulle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previste dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed incrementate da ultimo dal comma 555 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018). Le modalità di erogazione delle somme sono le stesse previste per il trasferimento destinato a spese di investimento in opere pubbliche (ossia una quota del 20 % ad inizio lavori e il saldo secondo la certificazione dello stato di avanzamento dei lavori).

 

Si ricorda che le risorse per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previste dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, sono state incrementate da ultimo con la legge di bilancio 2019 di complessivi 4 miliardi di euro, con riferimento al periodo 2021-2033. Il comma 555 specifica inoltre che restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.

 

Il comma 872 attribuisce alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari, un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Il contributo (si legge nella relazione tecnica) verrà ripartito tra gli enti in modo tale da compensare il concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418).

La norma in esame stabilisce, infatti, che il contributo è ripartito tra gli enti in proporzione alla quota di concorso alla finanza pubblica richiesto dalla legge 190/2014 (al netto della riduzione di spesa per il personale realizzata negli anni 2014-2018), sottratte le seguenti voci:

§  i due contributi che lo Stato ha attribuito alle province sarde ed alla città metropolitana di Cagliari: 10 milioni annui a decorrere dal 2017 (art. 6 del DPCM 10 marzo 2017) e 10 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 (decreto legge n. 50 del 2017 e successive modifiche)

§  le quote del concorso alla finanza pubblica come stabilite dalla Tabella 2 allegata al decreto legge n. 50 del 2017, in attuazione dell’articolo 47, comma 2 del decreto legge n. 66 del 2014.

Le quote così determinate per ciascun ente verranno quindi versate dal Ministero dell’Interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti; conseguentemente ciascun ente non dovrà iscrivere in entrata i contributi ricevuti e potrà iscrivere come spesa la quota residua del concorso alla finanza pubblica.

 

Il comma 873 concerne il Fondo diretto a finanziare investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle regioni a statuto speciale, nell’ambito degli accordi bilaterali per la definizione del concorso di ciascuna autonomia al contenimento del debito pubblico.

Istituito dall’articolo 1, comma 126 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e alimentato con le risorse residue del Fondo investimenti enti territoriali, tale Fondo era destinato alle regioni a statuto speciale che non avevano ancora concordato con lo Stato il proprio contributo alla finanza pubblica.

La norma in esame abroga i periodi secondo e terzo del comma 126, che disciplinavano l’utilizzo del fondo in caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi.

Inizialmente le regioni interessate erano regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, poi a seguito della sottoscrizione dell’accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia il 25 febbraio 2019 e le modifiche conseguentemente apportate al citato comma 126 dall’articolo 33-ter del decreto legge n. 34 del 2019, la sola regione interessata è rimasta la Sardegna.

A seguito della sottoscrizione dell’accordo bilaterale anche con la regione Sardegna e della definizione in tale ambito dei trasferimenti per spese di investimento (si veda il comma 871 delle norme in esame), non hanno ragione di sussistere le norme che disciplinano l’utilizzo del fondo in caso di mancata conclusione degli accordi.

 

Le risorse del fondo non utilizzate, stabiliva il secondo periodo del comma 126, sarebbero state destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata entro il 31 luglio 2019, ad incrementare i seguenti contributi previsti dalla medesima legge di bilancio 2019:

§  i contributi autorizzati dai commi 134 e 139, finalizzati ad opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio delle Regioni, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane,

§  i contributi di cui al comma 107, assegnati ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Il terzo periodo, infine, stabiliva che il suddetto decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata intesa, avrebbe dovuto essere comunque emanato entro il 31 agosto 2019.

 

Il contributo agli enti di area vasta della Regione siciliana (comma 875)

Il comma 875 attribuisce agli enti di area vasta della Regione siciliana, liberi consorzi di comuni e città metropolitane, un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. In modo analogo a quanto disciplinato in relazione agli enti di area vasta della regione Sardegna (si veda il comma 872), il contributo verrà ripartito tra gli enti in modo tale da compensare il concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418).

Come detto la norma è stata modificata, con riguardo alla ripartizione del contributo tra gli enti interessati, dal decreto legge n. 162 del 2019 (convertito con legge n. 8 del 2020). Il comma 2 dell’articolo 31-bis definisce in apposita tabella - inserita nel testo di legge e riportata a seguire - la ripartizione del contributo di 80 milioni per ciascuna città metropolitana (Catania, Messina e Palermo) e per ciascun libero consorzio di comuni (LCC di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani). Tale ripartizione sostituisce i criteri di riparto previsti dal testo originario del secondo periodo del comma 875.


 

 

Il secondo periodo del comma 875, ora sostituito, stabiliva che il contributo fosse ripartito tra gli enti in proporzione al concorso alla finanza pubblica richiesto dalla legge 190/2014 (al netto della riduzione di spesa per il personale realizzata negli anni 2014-2018), sottratte le seguenti voci:

§  i contributi attribuiti ai liberi consorzi e alle città metropolitane dalla Regione siciliana, a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro secondo quanto stabilito dal comma 885 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018);

§  le quote del concorso alla finanza pubblica come stabilite dalla Tabella 2 allegata al decreto legge n. 50 del 2017, in attuazione dell’articolo 47, comma 2 del decreto legge n. 66 del 2014.

Le quote determinate per ciascuna città metropolitana e per ciascun libero consorzio di comuni, come indicate nella tabella, verranno quindi versate dal Ministero dell’Interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti; conseguentemente ciascun ente non dovrà iscrivere in entrata i contributi ricevuti e potrà iscrivere come spesa la quota residua del concorso alla finanza pubblica.

 

Con riguardo agli enti di area vasta, si segnala inoltre che il già citato articolo 31-bis del decreto legge n. 162 del 2019, al comma 1, proroga al 2020 la possibilità per i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in esercizio provvisorio, di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di esercizio e gestione provvisoria del bilancio di previsione. A tal fine la norma modifica. A tal fine viene modificato l’articolo 38-quater, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2019 (cd. decreto crescita), con il quale è stata data attuazione all'accordo integrativo tra il Governo e la Regione Siciliana del 15 maggio 2019 per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane della regione.

 

Si ricorda che i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sicilia sono stati definiti, da ultimo, con l’accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018, recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 880-886 e con l’accordo integrativo sottoscritto il 15 maggio 2019 in relazione al sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica.

 

Copertura finanziaria (comma 874)

Il comma 874 provvede alla copertura finanziaria delle seguenti spese di parte corrente:

§  riduzione di 153 milioni annui a decorrere dal 2020 del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione Sardegna (comma 868);

§  attribuzione di risorse alla regione Sardegna per la definizione del contenzioso pregresso per una somma di 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870) e agli enti di area vasta per 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872);

§  attribuzione di risorse agli enti di area vasta della Regione siciliana per 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 875).

Le spese in conto capitale relative ai trasferimenti alla Regione Sardegna di risorse per spese di investimento per complessivi 1.428,8 milioni (comma 871) sono coperte con una decurtazione, di importo corrispondente alle quote annuali, del già citato Fondo di cui al comma 126 della legge di bilancio 2019 (legge 148/2019) alimentato con le risorse residue del Fondo investimenti enti territoriali.

Le spese di investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro (comma 871, ultimo periodo) sono a valere – come già ricordato - sulle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previste dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed incrementate da ultimo dal comma 555 della legge di bilancio 2019.


 

Articolo 1, comma 876
(
Ripiano del disavanzo di amministrazione
dovuto a mancato trasferimento di somme
)

 


876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.


 

 

Il comma 876 amplia la possibilità per le regioni e gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) di ripianare il disavanzo di amministrazione quando questo sia riferito all’esercizio precedente e sia dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni.

 

 

Il disavanzo può essere ripianato dall’ente, nei tre esercizi successivi:

§  in quote costanti, con altre risorse dell’ente;

§  in quote determinate dall’esigibilità dei trasferimenti dovuti, sulla base del piano di erogazione delle somme concordato con il livello di governo tenuto al pagamento.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la disciplina di ripiano del disavanzo di amministrazione recata non amplia la capacità di spesa degli enti coinvolti.

 

Il D.Lgs. n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) per quanto riguarda le Regioni, prevede che l’eventuale disavanzo di amministrazione è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio (articolo 42, comma 12). Analogamente, per quanto riguarda gli enti locali, l’articolo 188 del T.U.E.L. dispone che l'eventuale disavanzo di amministrazione è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

 

Si evidenzia che la norma appare ricollegabile alla c.d. ‘vertenza entrate’, ossia il mancato adeguamento delle entrate erariali della regione Sardegna alle modifiche statutarie che hanno attribuito alla regione, a decorrere dal 2010, i nove decimi dell’IVA e i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette. I commi 866-873 della legge di bilancio 2020 in esame hanno recepito l’accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Governo e la regione Sardegna: da un lato è definito il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020; dall’altro sono trasferite risorse dallo Stato alla Regione per la definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque anni (si rinvia alla scheda relativa ai commi 866-875).

Le norme sono volte ad attuare le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 10 del 2018 nelle quali viene esplicitato il principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, nonché la sentenza n. 6 del 2019, con la quale la Corte ribadisce la necessità di arrivare ad una ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Sardegna. Il comma 867, oltre le sentenze citate, menziona anche la sentenza del TAR della Sardegna n. 194 del 2019.


 

Articolo 1, comma 877
(Rifinanziamento del
Fondo per contenziosi connessi
a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti
)

 


877. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2016-2019» sono aggiunte le seguenti: «, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».


 

 

Il comma 877 reca il rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

 

 

In particolare la disposizione apporta modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016 (conv. legge n. 160 del 2016).

 

Questo articolo, nella sua formulazione previgente, al comma 1, prevedeva l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un “Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell’ultimo triennio. Si tratta di un intervento destinato ad evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima.

 

Il comma 877 rifinanzia il Fondo, prevedendo una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.

 

Si ricorda che il comma 1-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 113, differiva, per i comuni che avevano sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, comunicate al Ministero dell’interno, al 30 settembre 2016 i termini per l’approvazione della variazione di assestamento generale; della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

 

Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 113 disciplina le modalità di domanda e assegnazione delle risorse contenute nel fondo. Tale disposizione, nella sua formulazione previgente, prevedeva specifici termini (entro il termine perentorio di 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed infine entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019) entro i quali  gli enti interessati erano tenuti a comunicare, al Ministero dell’interno, con modalità telematiche individuate dallo stesso Ministero la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1. Il comma 877 inserisce un ulteriore termine (entro il 20 dicembre) con riguardo agli anni dal 2020 al 2022.

 

 Successivamente, la ripartizione avviene con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell’Interno e di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80% delle stesse. In caso di fabbisogno eccedente la disponibilità, si procede a riparto proporzionale; in caso opposto, le disponibilità residue sono automaticamente assegnate alle disponibilità di detto fondo per l’anno successivo.

 

L'articolo 194, comma 1, del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) stabilisce che il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio debba essere effettuato dall'ente locale con deliberazione consiliare. Ai sensi della citata disposizione sono riconoscibili i debiti relativi a: sentenze esecutive (lettera a); copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali ed istituzioni (lettera b); ricapitalizzazione di società di capitali (lettera c); procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d); acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi dei primi tre commi dell'art. 191 del TUEL, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'Ente (lettera e).

La giurisprudenza della Corte dei conti ha sottolineato, in più occasioni, la tassatività delle ipotesi previste dall'art. 194 TUEL.

Si veda recentemente Sez. contr. Sicilia, delibera n. 164 del 05/09/2016, nella quale è stato rilevato come l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 TUEL, non possa costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa. Si veda altresì la delibera della Sez. contr. Umbria, n. 123 del 24/09/2015 nella quale è stato espressamente affermato come l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL sia da considerarsi tassativa e non possa estendersi alle transazioni, in considerazione della natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio.

 

Con riguardo alla prevenzione delle situazioni di dissesto finanziario dei comuni è opportuno ricordare come il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), abbia inserito nel TUEL una apposita disposizione, l'articolo 243-bis recante una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

 


 

Articolo 1, comma 878
(
Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)

 


878. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori». A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.


 

 

Il comma 878 estende l’ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori. Al Fondo, che viene conseguentemente rinominato, è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per il 2020, 30 milioni per il 2021 e di 40 milioni per il 2022.

 

Il comma 878 stabilisce che le risorse del “Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie” (c.d. Fondo Africa) istituito nel bilancio del MAECI, dall’articolo 1, comma 621 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) siano destinate anche a Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori.

Al Fondo, rinominato “Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori”, viene assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per il 2020, 30 milioni per il 2021 e di 40 milioni per il 2022. Le risorse sono appostate sul cap. 3109 dello stato di previsione del MAECI.

Ai sensi della sopra richiamata norma istitutiva (art.1, co. 621 della legge 232/2016) il Fondo è finalizzato a interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie. La dotazione originaria del Fondo (competenza), era di 200 milioni di euro per il solo 2017. La legge di bilancio 2018 ha disposto un rifinanziamento di 30 milioni per l’anno 2018: tale dotazione è stata oggetto, in corso di esercizio, di una variazione negativa di 2 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, passando da 30 a 28 milioni, operata con il decreto-legge n. 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla L. 136/2018. Nella legge di bilancio 2019 il capitolo presentava una dotazione di 50 milioni di euro per il solo anno 2019.

I criteri per la gestione delle risorse di detto fondo sono contenuti nel decreto ministeriale del 12 febbraio 2018 n. 423, modificato con decreto ministeriale 28 agosto n. 1648, con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emanato l’atto di indirizzo del Fondo per l’Africa. L’articolo 1 del citato decreto ministeriale sancisce che gli interventi finanziati a valere sul Fondo per l’Africa sono parte qualificante del complesso di misure stabilite dal Governo italiano volte al contrasto all’immigrazione irregolare e al traffico di esseri umani. I settori d’intervento, in linea con l’elenco stabilito ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, hanno riguardato progetti di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei migranti e dei rifugiati, di rimpatri volontari assistiti dai Paesi di transito ai Paesi di origine, di assistenza tecnica e formazione a favore delle Autorità dei Paesi di transito incaricate della gestione delle frontiere e della lotta contro il traffico di esseri umani, nonché di campagne informative sul rischio migratorio.  La programmazione dell’utilizzo delle risorse del fondo per il 2019 è contenuta nel DM 12 marzo 2019


 

Articolo 1, commi 879 e 881
(Richiesta di cittadinanza da parte di Venezuelani
di origine italiana)

 


879. Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020.

881. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello status civitatis italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.


 

 

I commi 879 e 881 recano l’autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui per il 2020 e per il 2021 onde accelerare i procedimenti di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per i richiedenti, cittadini venezuelani di origine italiana.

Inoltre, viene disposta una autorizzazione di spesa di 100.000 euro per il 2020 per la concessione ai medesimi richiedenti il riconoscimento del permesso di soggiorno di lungo periodo ovvero per esigenze di carattere umanitario.

 

La disposizione reca autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Tali risorse sono destinate a rendere più celere l'espletamento dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini di nazionalità del Venezuela di origine italiana che ne abbiano fatto richiesta.

Così il comma 881.

É altresì previsto che ove quei soggetti abbiano fatto richiesta di cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, sia loro riconosciuto il permesso di soggiorno di lungo periodo ovvero "per esigenze di carattere umanitario" (peraltro il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato soppresso dall'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2018).

A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020.

Così il comma 879.

 

La richiesta di riconoscimento del possesso dello status civitatis (ossia della cittadinanza) riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che prevede la cittadinanza jure soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). È il caso di numerosi Paesi esteri d’antica emigrazione italiana, quali gli Stati del continente americano e l’Australia.

Secondo il principio dello jus sangiuinis è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini. Lo stabilisce la legge italiana sulla cittadinanza (art. 1, comma 5, L. 91/1992). Pertanto, i discendenti dei cittadini italiani emigrati all’estero conservano la cittadinanza italiana anche se hanno la cittadinanza del Paese di nascita, attribuita per jus soli.

Tuttavia, il riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis a tale categoria di persone è subordinato al verificarsi di determinate condizioni ed al documentato accertamento di circostanze, che sono indicate nella Circolare del Ministero dell'Interno n. K 28.1 dell'8 aprile 1991.

La circolare prevede, in particolare, che dovendo l’eventuale possesso dello status civitatis italiano essere certificato dal sindaco del comune italiano di residenza, può essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente di un comune italiano. Qualora l’iscrizione anagrafica non risultasse possibile la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano è espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana devono essere corredate da una serie di documenti, tra cui l’estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano di nascita.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati (fonte: Ministero degli affari esteri):

§  accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni);

§  accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;

§  comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale;

§  attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

 

Ulteriori precisazioni in materia falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono contenute nella Circolare del Ministro dell'Interno n. 26 del 01.06.2007, che peraltro richiama al rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nella circolare del 1991.

 

Per quanto concerne i termini del procedimento, viene in rilievo in particolare il D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 90, concernente l'individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, che ha inserito nella tabella il procedimento Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, da parte delle autorità consolari, prevedendo un termine di 730 giorni.

 

Il comma 879, si è ricordato, prevede che ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che abbiano fatto richiesta di cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, sia riconosciuto il permesso di soggiorno di lungo periodo UE ovvero il permesso di soggiorno umanitario.

 

Preliminarmente, si ricorda che il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l'iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno.

Nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 13.06.2007 si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, la c.d. dichiarazione di presenza. Gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al questore, entro otto giorni dall'ingresso.

 

Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è rilasciato ai cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, purché dimostrino la disponibilità di stabili e regolari risorse economiche e siano coperti da adeguata assicurazione sanitaria. Il permesso è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Lo status di soggiornante di lungo periodo reca con sé alcuni diritti, circa la parità di trattamento nell'esercizio di un'attività lavorativa, la tutela contro l'allontanamento, il soggiorno negli altri Stati membri, il ricongiungimento con i familiari (D.Lgs. 286/1998, art. 9).

 

Per quanto riguarda il permesso di soggiorno umanitario si ricorda che il decreto-legge 113/2018 (c.d. decreto sicurezza), ha sostituito il permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno "speciali" che possono essere rilasciati in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile, oltre ai casi già previsti dal testo unico sull'immigrazione (quali in caso di vittime di violenza o grave sfruttamento, violenza domestica, sfruttamento lavorativo).

 

La disposizione in esame riconosce esclusivamente ai cittadini di un solo Paese straniero (il Venezuela), che hanno presentato istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, il diritto all’ottenimento di un permesso di soggiorno nelle more della procedura di riconoscimento.

 

La Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto agli stranieri tutti di diritti fondamentali che spettano alla persona (si veda ad esempio la sent. 148/2008).

Nel contempo, la Corte ha affermato il principio che «un’essenziale parità di trattamento dev'esser mantenuta negli stessi rapporti fra stranieri e stranieri, quand’anche appartenenti a Stati diversi» (sent. 54/1979).


 

Articolo 1, comma 880
(Finanziamento dello studio di fattibilità “Progetto Transaqua”)


 

880. Al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Lake Chad Basin Commission, è cofinanziato lo studio di fattibilità del « Progetto Transaqua» per euro 1.500.000 per l'anno 2021 tramite il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.


 

 

Il comma 880 dispone il co-finanziamento di 1,5 milioni di euro, per il 2021, a valere sulle risorse del Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori, dello studio di fattibilità del “Progetto Transaqua”, in attuazione dell’art. 6 del Memorandum d’intesa stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Lake Chad Basin Commission, organizzazione intergovernativa cui è affidato il compito di gestire in modo sostenibile le risorse idriche del bacino del lago Ciad in Africa.

 

Si ricorda che in data 16 ottobre 2018, a Roma, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Lake Chad Basin Commission hanno firmato un Protocollo d’intesa per gestire l’impatto del cambiamento climatico nel bacino del Lago Ciad. Il Ministero dell’ambiente italiano co-finanzia le attività approvate nell’ambito del Protocollo con un ammontare di 1,5 milioni di euro.

Il Lago Ciad si trova nel Sahel e su di esso affacciano le Repubbliche di Ciad, Camerun, Niger e Nigeria. Dagli anni ’60 del secolo scorso ad oggi, la superficie del lago si è ridotta del 90% a causa del cambiamento climatico (prolungate siccità, scarse precipitazioni, forte evaporazione), dell’aumento della popolazione e di un’irrigazione non pianificata.

Come riportato sul sito del MATTM, l’obiettivo specifico del Protocollo è il coordinamento e lo sviluppo di uno studio di fattibilità per il trasferimento delle acque dal bacino dell’Ubangi-Congo al bacino del Lago Ciad. In particolare, lo studio avrà l’obiettivo di: a) valutare, a livello di fattibilità, la possibilità tecnica di trasferire le risorse idriche dal bacino dell’Ubangi-Congo a quello del Lago Ciad; b) esaminare le opportunità che questo processo può creare in termini di produzione di energia rinnovabile e navigazione interna; c) identificare gli indicatori di impatto ambientale, economico e sociale - diretti e indiretti - riconducibili al trasferimento delle acque da un bacino all’altro, e le rilevanti misure di rimedio e mitigazione; d) sviluppare una stima preliminare dei costi relativi alla realizzazione del progetto; e) Identificare i rischi e le possibili soluzioni alternative.

L’art. 6 del Protocollo stabilisce, in particolare, che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica Italiana fornirà un contributo per un importo non eccedente euro 1.500.000 per il co-finanziamento dello studio di fattibilità, che il contributo della Lake Chad Basin Commission sarà deciso in una fase successiva e notificato alla controparte nel corso della prima riunione del Comitato Congiunto e che le Parti presenteranno congiuntamente proposte progettuali alle varie organizzazioni multilaterali (Unione Europea, Istituzioni Finanziarie Internazionali, le organizzazioni delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale ecc.)

La Lake Chad Basin Commission (Commissione del bacino del Lago Ciad) è stata istituita il 22 maggio 1964 ai sensi della Convenzione di Fort-Lamy (l’attuale N’Djamena) dai quattro paesi rivieraschi: Camerun, Niger, Nigeria e Ciad ai quali si sono affiancati nel 1996 la Repubblica centrafricana e nel 2008 la Libia. Oltre ai sei Paesi membri, altri quattro Paesi hanno lo status di osservatore: Sudan, Egitto, Repubblica del Congo e Repubblica Democratica del Congo. Il quartier generale dell'Organizzazione si trova a N'Djamena, capitale del Ciad.

Il mandato della LCBC è la gestione equa e sostenibile del Lago Ciad e delle altre risorse idriche condivise dell'omonimo bacino e la conservazione dei relativi ecosistemi, la promozione dell’integrazione e la preservazione della pace e della sicurezza transfrontaliere nel bacino del Ciad.

La LCBC si articola in tre organismi direttivi: il vertice dei Capi di Stato, il consiglio dei Ministri e il Segretariato esecutivo.

 

Il comma 878 dell’art. 1 della presente legge di bilancio estende l’ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori e assegnando una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l’anno 2020, 30 milioni di euro per l’anno 2021 e 40 milioni di euro per l’anno 2022. Il Fondo Africa, istituito nel bilancio del MAECI dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 621 legge 232/2016) viene pertanto rinominato “Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi Africani e con altri Paesi d’importanza prioritaria per i movimenti migratori. Per approfondimenti si veda il commento al comma 878.


 

Articolo 1, comma 882 e 883
(Fondo minori stranieri non accompagnati)

 


882. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 883 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità:

a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;

b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;

c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

883. Con decreto del Ministero dell'in-terno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 882.


 

 

I commi 882 e 883 recano un incremento di 1 milione annuo a decorrere dal 2020, per il Fondo minori stranieri non accompagnati.

 

La disposizione reca un incremento di risorse destinate al Fondo minori stranieri non accompagnati.

Tale incremento è di 1 milione annuo, a decorrere dal 2020.

Esso è destinato ad alcune finalità:

§  interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati;

§  rimborso a favore delle aziende fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come "clausola di maggior beneficio" ai tutori volontari, fino a 60 ore per tutore, per adempimento connessi con l'ufficio della tutela;

§  rimborsi a favore dei tutori volontari per spese sostenute in adempimenti connessi all'ufficio della tutela volontaria.

La definizione delle modalità attuative (incluse le modalità di richiesta e di assegnazione dei contributi) è demandata a decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di bilancio).

 

La gestione del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - si ricorda - è stata trasferita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (com'era previsto dall'art. 23, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012) al Ministero dell'interno dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, co. 181-182).

Mediante il Fondo, il Ministro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse stanziate.

La dotazione del Fondo è stata incrementata nel corso degli anni per far fronte alle crescenti esigenze di accoglienza dei minori in relazione ai numeri elevati di ingressi.

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, il Fondo per l'accoglienza dei minori aveva uno stanziamento pari a circa 150 milioni di euro per il 2019 e 170 milioni per il 2020 e il 2021 (cap. 2353 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno).

La legge di bilancio 2020 prevede - includendo l'incremento previsto dalla disposizione qui in commento - uno stanziamento pari a: 166 milioni per gli anni 2020 e 2021; 186 milioni per il 2022.

La possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo è stata estesa a tutti i minori stranieri non accompagnati, richiedenti o non la protezione internazionale: in precedenza erano avviati solo i minori che avessero fatto domanda di protezione internazionale (art. 1, co. 183, legge n. 190 del 2014; art. 12, legge n. 47 del 2017). Con le modifiche da ultimo introdotte con la legge n. 47 del 2017 è stata eliminata ogni distinzione minori richiedenti e non richiedenti la protezione internazionale ai fini dell'accesso ai servizi finanziati con il Fondo SPRAR, a prescindere dai posti disponibili.

Gli interventi a favore minori stranieri non accompagnati sono finanziati, inoltre, anche da parte delle risorse provenienti dal Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020.

 

Per "minore non accompagnato", in ambito europeo e nazionale, si intende lo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore a diciotto anni, che si trovi, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, d.lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).

Nell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) nonché nel relativo Regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999).

Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati sono state previste dal d.lgs. n. 142/2015, con cui nel corso della XVII legislatura è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Esso detta per la prima volta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati (ai quali fino ad allora si erano applicate le norme generali riferite ai minori in stato di abbandono).

Con riferimento particolare ai minori non accompagnati "richiedenti protezione internazionale", oltre al menzionato decreto, si applicano alcune disposizioni del d.lgs. n. 25/2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del d.lgs. n. 251/2007 (art. 28).

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano solo in parte le disposizioni in materia di protezione internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, introdotte con il decreto-legge n. 13 del 2017 (ossia: quelle relative alle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione, nonché di quelle concernenti i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi dinanzi alle Commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo: art. 2, co. 4, d.lgs. n. 220/2017).

Rilevante in materia è la legge n. 47 del 2017, la quale ha introdotto e sistematizzato misure per il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza.

Tra i principi, la legge, da un lato, pone esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, recante il Testo unico dell'immigrazione).

Insieme, la legge n. 47 modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri - che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato - stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

In tema di accoglienza, la legge n. 47 ha introdotto significative modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 142 del 2015 (v. infra).

Ancora, per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art. 6).

Inoltre, ha modificato la competenza dell'organo deputato ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito, trasferendola dal Ministero del lavoro al Tribunale per i minorenni, che decide anche in merito ai provvedimenti di espulsione (art. 8).

 

Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già trovano applicazione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, la legge: assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza (art. 7); prevede, presso ogni Tribunale per i minorenni, l'istituzione da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza di un elenco in modalità informatica di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (art. 11).

Per monitorare l'attuazione i garanti regionali collaborano con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.

Inoltre, il successivo d.lgs. n. 220/2017 ha spostato dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore, in modo da concentrare tutte le fasi procedimentali giurisdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice.

In tema di misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, la legge n. 47 (art. 13) ha disposto che il mancato rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri al compimento del diciottesimo anno di età, non possa legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso. Viene altresì previsto che il decorso del termine del procedimento sia considerato come silenzio assenso ai sensi della legge n. 241 del 1990 (articolo 20, commi 1, 2 e 3). Entrambe queste innovazioni sono state abrogate tuttavia dal decreto-legge n. 113 del 2018.

 

Per implementare le attività di censimento e monitoraggio, la legge n. 47 ha previsto l'istituzione del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale confluiscono le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9).

Alcune disposizioni della legge sono poi finalizzate a rafforzare singoli diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati. In particolare: è estesa la piena garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la normativa previgente considerava obbligatoria solo per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione (resta comunque garantita a tutti i minori la tutela della salute); è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori (art. 14); sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 15) e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16); prevede una particolare tutela per i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17).

 

Il decreto legislativo n. 142 del 2015, si è ricordato, ha dettato per la prima volta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati. Tali disposizioni, come modificate ed implementate dalla quasi coeva legge n. 47 del 2017, rappresentano il quadro normativo di riferimento per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il sistema che ne risulta distingue tra una prima e una seconda accoglienza.

L'accoglienza dei minori si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata di tutti i minori non accompagnati. Come specificato dalla legge n. 47 del 2017, si tratta di strutture specificamente destinate ai minori. Si tratta dunque di centri attivati dal Ministero dell'interno, gestiti da quest'ultimo, anche in convenzione con gli enti locali, finanziati a valere sul Fondo asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

Tali strutture sono istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata e sono gestite dal medesimo Ministero, anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono stabilite le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.

Nelle strutture di prima accoglienza i minori sono accolti, dal momento della presa in carico, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Con le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017, si stabilisce che le operazioni di identificazione del minore devono concludersi entro dieci giorni e devono essere svolte sulla base di una procedura unica sull'intero territorio nazionale disciplinata dalla legge (art. 19-bis, d.lgs. 142 del 2015).

A completamento del quadro normativo vigente, la legge n. 47 (art. 5) ha introdotto una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.

Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, si prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati - SIPROIMI (come ridenominato dal D.L. n. 113/2018), la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri nel territorio nazionale e comunque, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. A tal fine, gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

Nella scelta del posto in cui collocare il minore, tra quelli disponibili, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali sono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.

Il decreto-legge n. 113 del 2018, che ha operato una revisione del sistema di accoglienza territoriale dei migranti, ha confermato che i richiedenti asilo che sono stati inseriti nel SIPROIMI - già SPRAR durante la minore età, al compimento dei diciotto anni, restano in accoglienza fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (v. circolare n. 22146 del 27 dicembre 2018 per altri profili attuativi).

Vi è la possibilità per i prefetti di attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati (art. 19, co. 3-bis, d.lgs. n. 142/2015). In particolare, si stabilisce che in presenza di due condizioni - ossia in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati e qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme già previste dalla legge - il prefetto disponga l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. In tali strutture possono essere accolti solo i minori di età inferiore agli anni quattordici per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza.


 

Articolo 1, comma 884
(Contributo ad associazioni combattentistiche)

 

884. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

 

Il comma 884 reca un contributo di 200.000 euro sia per il 2021 sia per il 2022 destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

 

La disposizione reca un contributo destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

Tale contributo è di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Si ricorda che destinatarie della ripartizione del contributo, in quanto associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno (nel novero di associazioni più complessivo, individuato dalla Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994), sono:

l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);

l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);

l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED).

 

Lo schema di decreto ministeriale di riparto per l'anno 2019 (A.G. n. 130) riserva loro uno stanziamento complessivo di 1.922.264 euro, così distribuiti: ANVCG, 1.499.365,92 euro; ANPPIA, 320.671,68 euro; ANED, 192.226,40 euro.

 

 


 

Sezione II – Approvazione degli stati di previsione

Articoli 2-15
(Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione della spesa)

 


Art. 2 - 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2020, in 58.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 23.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2020, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 400 milioni di euro e 7.600 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2020, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2020, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare», nell'ambito della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'in-terno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2020, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione « Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

11. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma « Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

12. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

13. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2020, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2020, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

Art. 4. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2020, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria» e nel programma « Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione « Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.

Art. 7. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2020, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione « Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'in-terno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione « Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2019.

Art. 10. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2020, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 57;

2) Marina n. 70;

3) Aeronautica n. 98;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 25;

3) Aeronautica n. 30;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 102;

2) Marina n. 30;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 60.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2020, come segue:

1) Esercito n. 289;

2) Marina n. 295;

3) Aeronautica n. 247;

4) Carabinieri n. 112.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:

1) Esercito n. 420;

2) Marina n. 392;

3) Aeronautica n. 351.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:

l) Esercito n. 540;

2) Marina n. 214;

3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal CIP, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 13. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2020 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 14. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 15. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.


 

 

Gli articoli da 2 a 15 dispongono l’approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.

Considerando che con la Sezione II del disegno di legge di bilancio, sulla base dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità (legge n. 196/2009), possono essere effettuate variazioni quantitative della legislazione vigente, nella presente scheda si dà conto, in relazione a ciascuno stato di previsione della spesa, delle leggi interessate dalle principali operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione di risorse.

 

In particolare, l’articolo 2 definisce l’ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, come risultante dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) nei seguenti importi:

Tabella 1 – Ammontare delle entrate

(valori in milioni di euro)

 

2020

2021

2022

BLV

Legge Bilancio

BLV

Legge Bilancio

BLV

Legge Bilancio

Entrate Tributarie

528.757

513.601

540.695

541.171

547.980

554.719

Entrate Extratributarie

67.864

68.072

65.770

66.760

69.330

70.329

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.316

2.316

2.325

2.325

2.234

2.334

Entrate finali

598.937

583.989

608.791

610.256

619.645

627.383

 

I dati di entrata della legge di bilancio sono messi a raffronto con quelli derivanti dal bilancio a legislazione vigente (BLV). In merito all’andamento delle entrate, si evidenzia, in particolare, che i provvedimenti di manovra hanno determinato nel 2020 una riduzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente per un importo pari a circa 14,9 miliardi (da circa 598,9 miliardi a legislazione vigente a circa 584 miliardi). Negli anni successivi si prevede invece un aumento delle entrate rispetto alla legislazione vigente, di circa 1,5 miliardi di euro nel 2021 e di oltre 7,7 miliardi nel 2022 (per approfondimenti si rinvia al volume IV, paragrafo 2.2.1).

 

I successivi articoli da 3 a 15 recano l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese dei singoli Ministeri per l’esercizio finanziario 2020, in conformità agli annessi stati di previsione della spesa (Tabelle da 2 a 14).

Con riferimento ai singoli stati di previsione della spesa, nella tabella seguente è illustrato il totale delle spese finali (cioè al netto delle passività finanziarie) autorizzate per ciascun Ministero per l’esercizio finanziario 2020, a raffronto con le spese previste a legislazione vigente, e nei due anni successivi.

Tabella 2 – Spese finali per ministero

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2020

2021

2022

 

BLV

Variazione

Legge di bilancio

Legge di bilancio

Legge di bilancio

Economia e finanze

368.894

2.937

371.831

376.761

375.077

Sviluppo economico

5.256

-24

5.232

7.029

6.370

Lavoro

141.617

974

142.591

144.831

146.772

Giustizia

8.931

-29

8.902

8.848

8.745

Affari esteri

2.746

232

2.978

2.868

2.864

Istruzione

59.983

59

60.042

59.697

57.563

Interno

24.857

1.033

25.890

25.760

26.300

Ambiente

981

45

1.026

1.045

966

Infrastrutture  e trasporti

15.915

-147

15.768

11.990

12.351

Difesa

22.992

-50

22.942

23.006

22.920

Politiche agricole

1.143

-31

1.112

1.043

855

Beni culturali

2.281

208

2.489

2.130

1.957

Salute

1.807

-24

1.783

1.703

1.621

SPESE FINALI

657.403

5.181

 662.584

665.710

663.361

di cui: Spese correnti

604.201

3.196

 607.397

611.622

608.325

Spese in c/capitale

53.203

1.983

 55.186

54.088

55.036

 

Nel complesso, le spese finali sono attese in aumento rispetto all’andamento a legislazione vigente in tutto il triennio, di circa 5,2 miliardi nel 2020 (da 657,4 miliardi a legislazione vigente a 662,6 miliardi).

Nel complesso, la manovra ha inciso, nel 2020, sia sulle spese in conto capitale, per un importo aggiuntivo di circa 2 miliardi, sia sulle spese correnti, con un incremento di 3,2 miliardi.

Per approfondimenti relativi alle spese finali del bilancio dello Stato relative a ciascun Ministero, si rinvia al volume IV del presente dossier.

 

Considerando che con la Sezione II della legge di bilancio - sulla base dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità (legge 196/2009) - possono essere effettuate variazioni quantitative della legislazione vigente, nella presente scheda si dà conto, in relazione a ciascuno stato di previsione della spesa, delle leggi interessate dalle principali operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione di risorse.

Tali variazioni quantitative della legislazione vigente costituiscono parte della manovra di finanza pubblica operata con la legge di bilancio, che viene effettuata direttamente con la Sezione II in quanto non necessita di innovazioni legislative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016 (cfr. articolo 23, comma 3, lett. b), della legge di contabilità n. 196/2009), la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[28] - è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale, (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità).

 

Nel complesso, con la Sezione II della legge di bilancio all’interno degli stati di previsione sono stati effettuati:

§  rifinanziamenti di leggi di spesa per 2.030 milioni nel 2020, 4.160 milioni nel 2021 e 4.227 milioni nel 2022;

§  definanziamenti di leggi di spesa per 2.911 milioni per il 2020, a 1.736 milioni per il 2021 e a 1.750 milioni per il 2022. Si rammenta che nei definanziamenti sono ricompresi i tagli effettuati ai sensi della c.d. spending review dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che sono indicati nella Relazione tecnica in complessivi 977 milioni per il 2020, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022;

§  riprogrammazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano una riduzione di 285,2 milioni nel 2020 e di 976,6 milioni nel 2021, posticipate agli anni successivi, con conseguente incremento di 694,1 milioni nel 2022 e di 567,7 milioni nel 2023 e anni seguenti.

 

Nella Sezione II sono altresì contabilizzati gli effetti del D.L. n. 124/2019, che comporta maggiori spese per 3.167,8 milioni nel 2020, 2.674 milioni nel 2021 e 2.492,6 milioni nel 2022.

 

Nelle tavole che seguono sono riportate le principali leggi di spesa oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione, suddivise per Ministero, come indicate negli allegati a ciascuno Stato di previsione del Tomo III dell’A.S. 1586 e negli analoghi allegati della Nota di variazioni (A.C. 2305/I).

Nelle tabelle sono indicati, per ciascuna legge di spesa, le risorse disponibili a legislazione vigente (LV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.) o definanziamento (Def.) e di riprogrammazione (Ripr.), limitatamente al triennio 2020-2022.

 

Rifinanziamenti

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI

 

2020

2021

2022

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

D.L. 22/2019, art. 19, co, 1, p. 1: Partecipazione italiana al G20 (cap. 3851/3)

LV

-

-

-

Rif.

+0,1

+0,7

+0,4

D.L. 148/1993, art. 3: Personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria (cap. 7499/1)

LV

-

-

-

Rif.

+90,0

+90,0

+90,0

L. 234/2012, art. 41-bis: Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815/1)

LV

128,6

121,9

121,9

Rif.

-

+50,0

+50,0

D.L. 22/2019, art. 19, co, 3: Contratti di consulenza per la presidenza italiana del G20 (cap. 1647/1)

LV

1,6

1,7

-

Rif.

+0,5

+0,5

+0,8

L. 232/2016, art. 1, co. 582: Partecipazione a centri di ricerca europei e internazionali (cap. 1607/1)

LV

-

-

-

Rif.

+0,5

+0,5

+0,5

L. 228/2012, art. 1, co. 170: Partecipazione a banche e fondi multilaterali di sviluppo (cap. 7175/1)

LV

355,0

355,0

355,0

Rif.

+45,0

+45,0

-

L. 145/2016, art. 4, co. 1: Fondo per il finanziamento delle missioni di pace (cap. 3006/1)

LV

1.308,7

-

-

Rif.

-

+850,0

+850,0

D.L. 93/2013, art. 10, co. 1: Fondo di protezione civile per emergenze nazionali (cap. 7441/1)

LV

340,0

340,0

340,0

Rif.

+345,0

-

-

D.L. 86/2018 art. 3, co. 4: Fondo caregiver familiare (cap. 2090/1)

LV

24,2

10,0

5,0

Rif.

-

+14,0

+21,0

L. 145/2018, art. 1, co. 457: Ipoacusia (cap. 2121/1)

LV

1,0

3,0

-

Rif.

-

+1,0

+2,0

L. 205/2017, art. 1, co. 371: Contributo Agenzia mondiale antidoping – WADA (cap. 2155/1)

LV

0,8

0,8

0,8

Rif.

+0,1

+0,1

+0,1

L. 205/2000, art. 20: Consiglio di Stato e TAR (cap. 2170/2)

LV

6,4

6,4

6,4

Rif.

+5,0

+10,0

+10,0

L. 147/2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020 (cap. 8000/8) - E’ previsto altresì uno rifinanziamento di 3.400 milioni per le annualità 2023-2025

LV

6.669,8

6.850,0

7.600,2

Rif.

-

+800,0

+800,0

D.L. 282/2004, art. 10, co. 5: Fondo interventi strutturali di politica economica – FISPE (cap. 3075/1)

LV

19,9

76,9

229,3

Rif.

-

+50,0

+50,0

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

L. 413/1991, art. 78: Centri autorizzati all’assistenza fiscale – CAF (cap. 3813/1 e 3814/1) Vedi definanziamento

LV

43.809,5

43.963,5

43.963,5

Rif.

+534,0

+534,0

+534,0

D.Lgs. n. 56/2000, art. 1: art. 1: Somme da erogare alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (cap 2862/1) Vedi definanziamento

LV

59.556,3

61.840,6

63.055,8

Rif.

+561,0

+561,0

+561,0


LAVORO E POLITICHE SOCIALI

 

 

 

 

L. 144/1999, art. 68: Obbligo di frequenza di attività formative (cap. 2230/2)

LV

222,8

212,2

257,2

Rif.

+80,0

+80,0

+80,0

L. 448/1998, art. 3, c.8: Incentivi per le imprese - Fondo per l’occupazione (cap. 2230/4)

LV

21,8

21,8

21,8

Rif.

+64,0

+64,0

+64,0

D.L. 185/2008, art. 18, c. 1: Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (cap. 2230/1)

LV

0,3

-

-

Rif.

+96,0

+96,0

+96,0

L. 296/2006, art. 1, c. 1156, p..F: Assunzione di soggetti collocati in attività socialmente utili (cap. 2230/5)

LV

23,0

23,0

23,0

Rif.

+60,0

+60,0

+60,0

L. 68/1999, art. 13, c. 4: Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (cap. 3892/1)

LV

21,9

21,9

21,9

Rif.

+45,0

+50,0

+55,0

SVILUPPO ECONOMICO

 

 

 

 

L. 662/1996, art. 1, c. 100: Fondo di garanzia per le PMI (cap.7345/1)

LV

-

-

-

Rif.

-

+700,0

+700,0

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

 

 

 

 

L. 537/1993, art. 5, co. 1, lett. a): Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) (cap. 1694/1)

LV

6.340,3

6.406,1

6.434,9

Rif.

+16,0

-

-

D.L. 66/2014, art. 49, co. 2: Finanziamento di programmi di spesa - Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature (cap. 7266/1)

LV

-

-

-

Rif.

+60,0

+75,0

+75,0

L. 205/2017, art. 1, co. 70: Spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (cap. 2836/1)

LV

100,0

100,0

-

Rif.

-

-

+100,0

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

L. 205/2017, art. 1, co. 1111: Finanziamento INGV (cap. 7736/1)

LV

5

5

5

Rif.

+3

+3

+3

INTERNO

 

 

 

 

D.Lgs. 267/2000, art. 15, co.3: Fusioni di comuni (cap. 1316/1)

LV

15

15

15

Rif.

+15

+15

+15

AMBIENTE

 

 

 

 

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

D.L. 112/2008, art. 28, co. 1: Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) (cap. 3622/2)

LV

12,5

12,5

12,5

Rif.

+3

+3

+3

INFRASTRUTTURE

 

 

 

 

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

L. 205/2017, art. 1, co. 1076:Programnma straordinario di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (cap. 7574/1)

LV

300

300

300

Rif.

+1

+1

+1

DIFESA

 

 

 

 

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (cap. 1352/1)

LV

0,7

0,7

0,7

Rif.

+1,0

+1,0

+1,0

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

 

 

 

 

L. 190/1975, art. 3: Spese di funzionamento della biblioteca “Vittorio Emanuele II” di Roma (cap. 3610/1)

LV

0,6

0,6

0,6

Rif.

+0,8

+0,8

+0,8

D.P.R. 805/1975, art. 22: Funzionamento istituti centrali (Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche) (cap. 3611/1)

 

LV

0,7

0,7

0,7

Rif.

+0,5

+0,5

+0,5

D.P.R. 805/1975, art. 22: Funzionamento istituti centrali: Istituto superiore per la conservazione e il restauro (cap. 2040/1), Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (cap. 2041/1), Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (cap. 2043/1)

LV

0,9

0,9

0,9

Rif.

+0,5

+0,5

+0,5

L. 244/2007, art. 2, co. 409: Attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura (cap. 3614/1)

LV

1,1

1,1

1,1

Rif.

+0,2

+0,2

+0,2

L. 208/2015 art. 1, co. 349: Funzionamento archivi, biblioteche, istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale (cap. 2048/1, 2048/2, 2048/3)

LV

1,4

1,4

1,4

Rif.

+0,5

+0,5

+0,5

L. 153/2017, art. 2, c.1: Contributo comitato nazionale celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (cap. 3631/14)

LV

0,1

1,0

-

Rif.

+0,5

+1,0

-

L. 205/2017, art. 1, co. 317: Funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (cap. 1952/1)

LV

0,5

0,5

0,5

Rif.

+1,0

+1,0

+1,0

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

L. 29/2001, art. 3, co. 1: Piano per l’arte contemporanea (cap. 7707/13)

LV

2,4

0,9

0,9

Rif.

+0,5

+0,5

+0,5

 

Per quanto riguarda i rifinanziamenti disposti in Sezione II, si segnalano, per rilevanza di importo, i seguenti:

§  90 milioni per ogni annualità del triennio delle risorse destinate al personale utilizzato per gli interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria;

§  50 milioni sia per il 2021 che per il 2022 al fondo per il recepimento della normativa europea;

§  45 milioni sia per il 2020 che per il 2021 quale incremento delle risorse destinate alla partecipazione a banche e fondi multilaterali di sviluppo;

§  850 milioni sia per il 2021 che per il 2022 per il finanziamento delle missioni internazionali di pace;

§  345 milioni per il fondo di protezione civile per emergenze nazionali;

§  un rifinanziamento solo in conto competenza per complessivi 5 miliardi del Fondo sviluppo e coesione, di cui 800 milioni assegnati sia al 2021 che al 2022 e i restanti 3,4 miliardi relativi alle annualità 2023-2025;

§  300 milioni complessivi destinati al Fondo per l’occupazione ripartiti tra più capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

§  700 milioni sia per il 2021 che per il 2022 assegnati al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

§  60 milioni per il 2020 e 75 milioni sia per il 2021 che per il 2022 quale finanziamento del fondo per l’edilizia universitaria;

§  100 milioni per il 2022 destinati all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

Tra i rifinanziamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare si segnalano i seguenti:

·      534 milioni per ciascuna annualità destinati ai Centri autorizzati all’assistenza fiscale – CAF (in considerazione che il testo originario determinava un definanziamento di 1.789 milioni nel 2020 e di 1.605 milioni a decorrere dal 2021);

·      561 milioni per ciascuna annualità da erogare alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA quale concorso dello Stato alla spesa sanitaria (il testo originario disponeva una riduzione di 403 milioni nel 2020, di 111 milioni nel 2021 e di 96 milioni nel 2021.

 

 

Definanziamenti[29]

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

DEFINANZIAMENTI

 

2020

2021

2022

 

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

 

L. 189/1959: Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza – Spese beni e servizi (cap. 4230/25)

LV

5,4

5,4

5,4

 

Def.

-5,0

-5,0

-5,0

 

L. 189/1959 art. 1, c. 1: Attività di protezione sociale svolta dalla Guardia di Finanza (cap. 4258/1)

LV

6,8

6,8

6,8

 

Def.

-1,7

-1,7

-1,7

 

L. 205/2017, art. 1, c. 1072, p. F/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Edilizia pubblica per Guardia di Finanza (cap. 7852/2)

Effetti poi annullati dalla riprogrammazione

LV

15,7

16,8

17,3

 

Def.

-

-10,0

-

 

L. 244/2007, art. 1, co. 350: Fondo Guardia di Finanza (cap. 4299/1)

LV

17,0

17,0

17,0

 

Def.

-3,3

-3,3

-3,3

 

L. 413/1991, art. 78: Centri autorizzati all’assistenza fiscale – CAF (cap. 3813/1 e 3814/1) vedi rifinanziamento Senato

LV

45.598,5

45.598,5

45.598,5

 

Def.

-1.789,0

-1.605,0

-1.605,0

 

D.L. 95/2012, art. 23-quater: Accorpamento Agenzie fiscali e AAMS (cap. 3920/4 )

LV

80,1

80,1

80,1

 

Def.

-3,2

-3,2

-3,2

 

D.Lgs. 300/1999, art. 70, co.2: Finanziamento Agenzia delle Entrate (cap. 3890/2)

LV

686,3

690,3

690,3

 

Def.

-35,0

-35,0

-35,0

 

D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2, p. A: Finanziamento Agenzia del Demanio (cap. 3901/2 e 3920/2)

LV

81,6

81,6

81,6

 

Def.

-3,8

-3,8

-3,8

 

L. 205/2017, art. 1, c. 1072, p. F/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Agenzia del Demanio per interventi di finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale (cap. 7759/5)

LV

38,0

15,0

30,0

 

Def.

-

-

-20,0

 

D.Lgs. n. 56/2000, art. 1: Somme da erogare alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (cap 2862/1) Vedi rifinanziamento

LV

59.959,9

62.015,6

63.220,5

 

Def.

-403,5

-111,6

-96,0

 

L. 183/1987, art. 5: Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493/1)

LV

2.110,0

4.110,0

5.360,0

 

Def.

-25,0

-25,0

-25,0

 

L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. M/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico - Guardia di Finanza (cap. 7837/4)

 

LV

24,4

33,9

32,9

 

Def.

-

-10,0

-

 

L. 232/2016, art. 1, co. 140, p. H/primum: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia (cap. 7458/1)

LV

100,0

100,0

100,0

 

Def.

-

-50,0

-50,0

 

L. 311/2004, art. 1, co. 361: Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (cap. 1900/1)

LV

85,0

85,0

-

 

Def.

-35,0

-

-

 

D.L. 91/2014, art. 19, c.1, p. B: Credito di imposta IRAP su agevolazioni ACE (cap. 7819/1)

LV

76,2

75,8

82,0

 

Def.

-76,2

-75,8

-82,0

 

L. 145/2018, art. 1, co. 81: Credito di imposta Industria 4.0 (cap. 3841/1)

LV

250,0

-

-

 

Def.

-100,0

-

-

 

L. 488/1999, art. 6, co. 14: Fondo per la capitalizzazione delle imprese (cap. 3820/1)

LV

600,0

600,0

600,0

 

Def.

-40,5

-81,1

-81,1

 

D.L. 353/2003, art. 1: Tariffe postali agevolate per prodotti editoriali (cap. 1496/1)

LV

54,3

54,6

54,6

 

Def.

-1,2

-1,4

-2,1

 

L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. E/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (cap. 7322/1)

LV

120,0

-

-

 

Def.

-2,7

-

-

 

L. 190/2014, art. 1, co. 434: Riqualificazione aree urbane (cap. 2099/1)

LV

145,5

232,8

-

 

Def.

-3,3

-5,9

-

 

D.L. 223/2006, art. 19, c. 1: Fondo per le politiche per la famiglia (cap. 2102/7)

LV

100,0

100,0

100,0

 

Def.

-32,5

-2,5

-3,8

 

L. 230/1998, art. 19, co. 4: Obiezione di coscienza (cap. 2185/1)

LV

100,6

101,8

101,8

 

Def.

-3,2

-2,6

-4,3

 

L. 147/2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020 (cap. 8000/8)

LV

6.669,8

6.850,0

7.600,2

 

Def.

-761,0

-111,0

-86,0

 

L. 94/1997: Sistema informatico Ragioneria generale dello Stato (cap. 1228/1 e 7016/1)

LV

12,8

12,8

12,9

 

Def.

-3,1

-

-

 

L. 147/2013, art. 1, co. 431, p. B: Fondo riduzione pressione fiscale (cap. 3833/1)

LV

370,0

370,0

370,0

 

Def.

-370,0

-370,0

-370,0

 

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

L. 145/2018, art. 1, co. 106: Centrale di progettazione presso l’Agenzia del Demanio (cap. 3901/3)

LV

100,0

100,0

100,0

Def.

-95,0

-

-

L. 266/2005, art. 1, co. 86: contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2)

LV

2.650,3

3.092,3

2.480,4

 

Def.

-460,0

0

0

 

L. 195/1958: Consiglio superiore della Magistratura (cap. 2195/1 e 2)

LV

34,4

34,4

34,4

 

Def.

-2,0

-2,0

-2,0

 

L 196/2008, art. 34/ter, co. 5: Fondi riaccertamento residui perenti (capp. 3051/1 e 7591/1)

LV

77,6

80,7

100,7

 

Def.

-3,0

-3,0

-3,0

 

SVILUPPO ECONOMICO

 

 

 

 

 

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali: Risorse per la risoluzione delle crisi d’impresa (cap. 7342/8)

LV

38,0

20,0

-

 

Def.

-30,0

-

-

 

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali: Contributo E.N.E.A.– Ricerca-Mission Innovation (cap. 7630/7)

LV

25,0

43,9

132,0

 

Def.

-

-30,0

-60,0

 

L. 205/2017, art. 1, co. 1039, p. D: Risorse di parte corrente per favorire la transizione verso la tecnologia 5G (cap. 3150/1)

LV

13,9

18,0

19,0

 

Def.

-

-2,0

-2,0

 

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

L 196/2008, art. 34/ter, co. 5: Fondi riaccertamento residui perenti

LV

0,4

64,1

76,6

Def.

-

-

-50,0

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

 

 

 

 

 

D.Lgs. 148/2015, art. 43, c. 6: Rifinanziamento Fondo per le politiche attive del lavoro (cap. 1230/3)

LV

52,0

32,0

20,0

 

Def.

-7,0

-

-

 

L. 88/1989, art. 37: Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (cap. 4339/1)

LV

3.917,7

6.138,7

13.539

 

Def.

-14,0

-14,0

-11,0

 

L. 106/2016, art. 9, c. 1, p. G.: Istituzione Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (cap. 5247/1)

LV

39,0

21,1

35,0

 

Def.

-5,0

-

-

 

D.Lgs. 117/2017, art. 73, c. 1: Interventi a sostegno degli enti del terzo settore (cap. 3523/1)

LV

22,0

22,0

22,0

 

Def.

-5,0

-

-

 

L 145/2018, art. 1, c. 255: Fondo per l’introduzione del Reddito di cittadinanza (cap. 2780/1)

LV

-

264,2

541,8

 

Def.

-

-17,0

-17,0

 

GIUSTIZIA

 

 

 

 

 

L. 354/1975, art. 9: Spese fornitura di vitto alle persone detenute (cap. 1766/1)

LV

130,0

130,0

130,0

 

Def.

-10,0

-4,1

-

 

R.D. 787/1931: Spese per gli istituti di prevenzione e di pena (cap. 7321/1-/2)

LV

12,8

12,6

12,6

 

Def.

-3,2

-3,2

-3,2

 

L. 205/2017, art. 1, c. 475: Fondo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario (cap. 1773/1)

LV

-

-

7,3

 

Def.

-

-

-7,3

 

R.D. 2572/1923: Ordinamento degli uffici e del personale del ministero della giustizia e degli affari di culto (cap. 1451/13-/14-/16-/18 e 1562/28)

LV

99,3

100,9

98,4

 

Def.

-5,0

-5,2

-4,5

 

L. 232/2016, art. 1, co. 140: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria (cap. 7203/8)

LV

244,7

116,5

75,8

 

Def.

-6,5

-9,0

-5,0

 

L. 190/2014, art. 1, c. 526: Spese per gli uffici giudiziari (cap. 1550/1)

LV

156,4

155,3

153,8

 

Def.

-4,4

-6,0

-6,0

 

DPR 115/2002: Spese di giustizia per intercettazioni (cap. 1363/1)

LV

218,8

218,8

218,8

 

Def.

-2,0

-5,0

-5,0

 

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

 

 

 

 

 

L. 440/1997, art. 4: Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (cap. 1195/1)

LV

19,4

19,4

19,4

 

Def.

-

-

-10,2

 

D.Lgs. 204/1998, art. 7: Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) (cap. 7236)

LV

1.630,9

1.630,9

1.630,9

 

Def.

-9,0

-11,0

-11,0

 

L. 296/2006, art. 1, co. 601: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capp. 1194/1, 1195/1, 1196/1, 1204/1)

LV

250,1

155,6

75,8

 

Def.

-99,0

-87,2

-60,8

 

L. 296/2006, art. 1, co. 634: Interventi a favore dell’istruzione (capp. 1195/1, 1196/1, 1204/1)

LV

28,9

28,9

28,9

 

Def.

-

-9,8

-26,0

 

L. 296/2006, art. 1, co. 870: Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (cap. 7245/1)

LV

45,6

45,6

45,6

 

Def.

-12,7

-13,7

-14,7

 

L. 205/2017, art. 1, co. 1072: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese – Finanziamento progetti internazionali CTA E SKA in tecnologie innovative (cap. 7341/1)

LV

10,0

9,0

8,0

 

Def.

-5,0

-4,0

-3,0

 

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali –Prevenzione rischio sismico - Contributi alle regioni per oneri di ammortamento mutui per l’edilizia scolastica (cap. 7106/3)

LV

-

-

85,0

 

Def.

-

-

-20,0

 

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali –Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria - Fondo per l’edilizia universitaria (cap. 7266/2)

LV

20,0

20,0

30,0

 

Def.

-

-10,0

-

 

INTERNO

 

 

 

 

 

L. 689/1981, art. 11: Spese di custodia delle cose sequestrate (cap. 2955/2)

LV

50,0

50,0

50,0

 

Def.

-10,3

-

-

 

L. 59/1997: Fondo per il federalismo amministrativo (cap. 1319/1)

LV

17,3

44,3

44,3

 

Def.

-17,3

-32,3

-32,3

 

D.Lgs. 300/1999, art. 14, co. 2: Riordino organizzazione del Governo - spese gestione e manutenzione immobili (cap. 2731/18 – 2731/19 – 2737/5 – 2737/6 – 2738/7 – 2738/8)

LV

23,4

23,4

23,4

 

Def.

-2,1

-2,1

-2,1

 

L. 469/196: Fitto di locali e spese alloggio personale Corpo nazionale Vigili del fuoco (cap. 1901/9)

LV

28,0

27,0

27,0

 

Def.

-2,0

-2,0

-2,0

 

L. 190/2014, art. 1, co. 181: Fondo minori non accompagnati (cap. 2353/1)

LV

169,6

169,6

189,6

 

Def.

-5,0

-5,0

-5,0

 

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 

 

 

 

L. 120/2002, art. 3: Convenzione sui cambiamenti climatici (cap. 2211)

LV

14,6

12,7

12,7

 

Def.

-1,1

-2,3

-3,7

 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

 

 

 

 

L. 205/2017, art. 1, c. 1072: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese – Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (cap. 7582)

LV

10,0

35,0

15,0

 

Def.

-

-10,0

-

 

L. 7/2009, art. 5, c. 1: Trattato di cooperazione tra l’Italia e la Grande Jamairia libica" (cap. 7800)

LV

0,1

146,7

146,7

 

Def.

-

-80,0

-80,0

 

L. 574/1965: Modificazioni alla legge n. 589/1949, in materia di edilizia ospedaliera (cap. 7606)

LV

22,6

20,0

14,8

 

Def.

-18,8

-16,2

-11,0

 

L. 457/1978, art. 36: Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata (cap. 1701)

LV

3,9

3,9

3,9

 

Def.

-3,9

-

-

 

D.L. 112/2008, art. 11, c. 12: Riassegnazioni di entrata per realizzare un piano nazionale di edilizia abitativa (cap. 7440)

LV

3,5

-

-

 

Def.

-3,5

-

-

 

L. 145/2018, art. 1, c. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali – Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria (cap. 7442)

LV

8,7

7,2

44,1

 

Def.

-8,7

-7,2

-44,1

 

L. 205/2017, art. 1, c. 1072: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria (cap. 7442)

LV

30,9

-

-

 

Def.

-30,9

-

-

 

L. 388/2000, art. 145, c. 33, p. 2: Edilizia residenziale (cap. 7437)

LV

7,7

7,7

7,7

 

Def.

-1,8

-

-

 

L. 232/2016, art. 1 c. 140 p. E/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese (Manutenzione straordinaria immobili cap. 7835/2 - Sviluppo componente aeronavale e sistemi di comunicazione delle capitanerie di porto - guardia costiera cap. 7853/4)

LV

7,5

12,5

20,5

 

Def.

-3,0

-3,0

-2,0

 

L 870/1986, art. 16: Servizi dei trasporti e della motorizzazione civile - spese gestione attrezzature tecniche per i servizi del dipartimento dei trasporti terrestri (cap. 1235/3)

LV

15,3

16,1

16,1

 

Def.

-3,0

-3,0

-3,0

 

D.Lgs. 285/1992, art. 228, co. 2: Spese di funzionamento - procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida (cap. 1296/3)

LV

4,4

4,4

4,4

 

Def.

-2,0

-

-

 

D.Lgs. 250/1997, art. 7, co. 1: Contributo per il funzionamento dell’ENAC (cap. 1923/1)

LV

17,9

17,9

17,9

 

Def.

-5,0

-5,0

-5,0

 

L. 145/2018, art. 1, co. 95 p. O-decies:  Riparto Fondo investimenti Amm. centrali – Incentivi imprese private di autotrasporto (cap. 7309/3 )

LV

36,1

38,6

-

 

Def.

-6,1

-1,1

-

 

L. 190/2014, art. 1, co. 150: Interventi a favore del settore dell’autotrasporto (cap. 7309/2)

LV

25

25

-

 

Def.

-12,9

-

-

 

L. n. 208/2015, art. 1, co. 654, p. 2:  Spese compensazione oneri Autostrada ferroviaria Alpina, in particolare il Frejus (cap. 7290/3)

LV

5,0

5,0

5,0

 

Def.

-3,0

-

-

 

L n. 84/1994, art. 18-bis, co. 1: Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (cap. 7264/1 )

LV

56,0

56,0

56,0

 

Def.

-10,0

-10,0

-10,0

 

L. 232/2016, art. 1, co. 140, p. B/primum: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Fondo per le infrastrutture portuali (cap. 7258/2)

LV

10,0

30,0

30,0

 

Def.

-

-10,0

-

 

L. 190/2014, art. 1, c. 236: Competitività dei porti ed efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali (cap. 7600/1)

LV

25,4

10,0

10,0

 

Def.

-5,0

-5,0

-5,0

 

L. 145/2018, art. 1, co. 95, p. c/decies: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (Cap-pg: 7150/3, 7150/4, 7248/7, 7248/8, 7248/9, 7400/4, 7400/5)

LV

82,5

55,0

194,1

 

Def.

-2,5

-13,1

-53,1

 

L. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale - completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (cap. 7400/3)

LV

34,74

55,0

104,2

 

Def.

-

-10,0

-

 

L. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale - Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche (cap. 7582/3)

LV

10,0

35,0

15,0

 

Def.

-

-10,0

-

 

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

D.Lgs. n. 250/1997, art. 7: Contributo all’ENAC (cap. 1923)

LV

14,0

14,0

14,0

Def.

-13,0

-

-

DIFESA

 

 

 

 

 

D.Lgs. 66/2010, art.564: Spese di funzionamento del Ministero della difesa (cap. 4825/10)

LV

34,2

34,2

34,2

 

Def.

-4,0

-4,0

-4,0

 

L 296/2006, art.1, co. 900: Fondo parco veicoli, sistemi operativi e infrastrutture Arma dei Carabinieri (cap. 7763/1)

LV

57,2

57,2

57,2

 

Def.

-4,0

-4,0

-4,0

 


D.Lgs. 66/2010, art. 608:
Spese di investimento del Ministero della difesa (cap. 7120/2)

LV

1.305,8

1.320,8

1.4231,3

 

Def.

-44,0

-53,0

-68,0

 

L. 145/2018, art.1, co.95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali - Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni (cap. 7120/38)

LV

34,0

56,0

138,0

 

Def.

-

-20

-

 

L. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. E/duodecies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (cap. 7120/30)

LV

15,7

14,7

9,4

 

Def.

-

-10,0

-

 

D.lgs. 66/2010, art.617: Fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (cap. 1186/1)

LV

18,5

18,5

18,5

 

Def.

-18,0

-18,0

-18,0

 

L. 289/2002, art. 23, co.1: Fondo da ripartire per spese concernenti consumi intermedi (cap. 1183/1)

LV

28,5

28,5

28,5

 

Def.

-3,0

-28,0

-28,0

 

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

 

 

 

 

L. 145/2018, art. 1, co. 655: Fondo rotativo acquisto prima casa in prossimità terreno assegnato a nuclei familiari con più figli (cap. 7722/1)

LV

15,0

-

-

 

Def.

-15,0

-

-

 

L. 244/2007, art. 2, c. 123: Piano irriguo nazionale (cap. 7438/5)

LV

44,5

47,8

44,5

 

Def.

-2,6

-3

-2,6

 

D.L. 95/2012, art. 23-quater, c. 9: Trasferimento competenze dall’ASSI al MIPAF (cap./pg 2298/2 e 2298/5)

LV

15,0

15,0

15,0

 

Def.

-1,5

-1,5

-1,5

 


BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

 

 

 

 

 

D.Lgs. 42/2004, art. 110, co. 2: Incasso e riparto di proventi derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso di istituti culturali (cap. 4080/1, 5661/1)

LV

22,8

22,8

22,8

 

Def.

-22,5

-22,5

-22,5

 

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. centrali – Tutela patrimonio culturale (cap. 8099/3

LV

30,0

40,0

59,0

 

Def.

-30,0

-30,0

-21,0

 

D.L. 59/2019, art. 2, co. 2: Quota degli utili erariali del gioco del lotto da destinare a recupero e conservazione dei beni culturali (cap. 7672/2)

LV

2,0

-

-

 

Def.

-2,0

-

-

 

SALUTE

 

 

 

 

 

L. 208/2015, art. 1, co. 946: Incremento Fondo sanitario nazionale (cap. 4386/1)

LV

50,0

50,0

50,0

 

Def.

-

- 6,0

- 6,0

 

 

Tra i definanziamenti più rilevanti, si segnalano le seguenti riduzioni:

§  1.789 milioni nel 2020 e di 1.605 per gli anni successivi delle risorse destinate ai Centri autorizzati all’assistenza fiscale (CAF);

§  50 milioni sia per il 2021 che per il 2022 delle risorse destinate ad interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento “Casa Italia”;

§  100 milioni nel 2020 del credito di imposta Industria 4.0;

§  40 milioni nel 2020 e 81 milioni negli anni successivi del fondo per la capitalizzazione delle imprese;

§  761 milioni nel 2020, 111 milioni nel 2021 e 86 milioni nel 2022 del Fondo sviluppo e coesione;

§  370 milioni per ogni annualità delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale;

§  30 milioni nel 2021 e 60 milioni nel 2022 del contributo all’ENEA per il programma “Mission innovation”;

§  99 milioni nel 2020, 87 milioni nel 2021 e 61 milioni nel 2022 delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

§  80 milioni sia per il 2021 che per il 2022 delle risorse relative ad opere infrastrutturali previste dal trattato di cooperazione con la “Grande Jamairia libica”;

§  22,5 milioni per ciascuna annualità delle risorse provenienti dalla vendita di biglietti di ingresso negli istituti culturali;

§  30 milioni sia per il 2020 che per il 2021 e 21 milioni per il 2022 di risorse destinate alla tutela del patrimonio culturale;

§  l’annullamento delle risorse (15 milioni per il 2020) del Fondo rotativo acquisto prima casa in prossimità terreno assegnato a nuclei familiari con più figli, introdotto con la legge di bilancio per il 2019.

 

Tra i definanziamenti introdotti nel corso dell’esame parlamentare si segnalano le seguenti riduzioni:

·      95 milioni nel 2020 delle somme destinate all’Agenzia del Demanio per la Centrale di progettazione;

·      460 milioni per il 2020 del contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A. (in quanto anticipato al 2019 dal D.L. n. 124 del 2019.


 

Riprogrammazioni

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIPROGRAMMAZIONI

 

2020

2021

2022

2023
e ss.

Anno terminale

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

 

 

L. 205/2017, art. 1, c. 1072, p. F/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Agenzia del Demanio per interventi di finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale (cap. 7759/5)

LV

38,0

15,0

30,0

n.d.

 

Ripr.

-20,0

+10,0

+10,0

-

2022

L. 232/2016, art. 1, co. 140, p. H/primum: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia (cap. 7458/1)

LV

100,0

100,0

100,0

n.d.

 

Ripr.

-50,0

-

-

+50,0

2024

L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2)

LV

3.090,3

2.852,3

2.280,4

n.d.

 

Ripr.

-400,0

+200,0

+200,0

-

2022

L. 448/1998, art. 50, co. 1, p. C: Edilizia sanitaria pubblica (cap. 7464/1)

LV

905,0

2.390,0

1.210,0

n.d.

 

Ripr.

-400,0

-1.420,0

-

+1.820,0

2025

L. 147/2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014-2020 (cap. 8000/8)

LV

6.669,8

6.850,0

7.600,2

n.d.

 

Ripr.

+1.000,0

-200,0

-410,0

-390,0

2023

Introdotti nel corso dell’esame parlamentare

 

 

 

 

 

 

L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. F/bis: Edilizia pubblica - Guardia di Finanza (cap. 7852/2)

LV

15,7

6,8

17,3

205,4

 

Ripr.

-

+10,0

-

-10,0

 


L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. M/bis: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico - Guardia di Finanza (cap. 7837/4)

LV

24,6

23,9

32,9

374,9

 

Ripr.

-

+10,0

-

-10,0

 

L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. G/bis: Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni  (cap. 7298/3)

LV

130,0

30,0

50,0

571,1

 

Ripr.

-

-20,0

-

+20,0

 

SVILUPPO ECONOMICO

 

 

 

 

 

 

L. 266/1997, art. 4, co.3: Programmi tecnologici per la difesa – area nazionaleEurofighter (cap. 7421/20)

LV

895,0

914,2

85,0

n.d.

 

Ripr.

-60,0

-

+20,0

+40

2023

L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2)

LV

50,0

140,0

80,0

n.d.

 

Ripr.

-40,0

-

+20

+20

2023

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali -  Unità navali FREMM - riprogrammazione forniture (cap. 7419/5, 7421/26, 7421/27, 7485/11)

LV

0

130,0

230,0

n.d.

 

Ripr.

0

+119,0

+529,1

-648,1

2023

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

 

 

 

 

 

L. 147/2013, art. 1, co. 68: ANAS (cap. 7002/1)

LV

2.990,0

-

-

-

 

Ripr.

-200,0

+100,0

+100,0

-

2022

L. 145/2018, art. 1, c. 95 p. B/decies: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (cap. 7150/3 - 7150/4 - 7248/7 - 7248/8 - 7248/9 - 7400/4 - 7400/5)

LV

82,5

54,9

194,1

n.d.

 

Ripr.

-25,0

-

+25,0

-

2023

L. 205 del 2017, art. 1, c. 1072, p. B/decies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Mobilità sostenibile e sicurezza stradale (cap 7400/3)

LV

34,7

55

104,2

n.d.

 

Ripr.

-25,0

-

-

+25,0

2023

DIFESA

 

 

 

 

 

 

D.Lgs 66/2010, art 608: Spese di investimento del Ministero della difesa (cap. 7120/2)

LV

1.305,8

1.320,8

1.431,3

n.d.

 

Ripr.

-100

-

-

+100

2023

L. 145/2018, art. 1, co. 95: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni (cap. 7120/38)

LV

34

56

138

n.d.

 

Ripr.

+5,1

+21,4

+66,5

-93,0

2033

L. 145/2018,art.1,co.95p. M/duodecies: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso (cap. 7120/40)

LV

40

50,3

173,6

n.d.

 

Ripr.

-

+72

+111,5

-183,5

2033

L. 205/2017, art.1, co.1072 p. F/duodecies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Edilizia pubblica, compresa quella scolastica (cap. 7120/31)

LV

-

6,6

12

n.d.

 

Ripr.

-

+14,4

+10

-24,4

2033

L. 205/2017, art.1,co.1072 p. H/duodecies: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Digitalizzazione delle amministrazioni statali (cap. 7120/33)

LV

11,1

8

8

n.d.

 

Ripr.

-

+10,5

+5

-15,5

2033

L. 232/2016, art 1, co.140 p. F/ter: Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese - Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni (cap. 7120/27)

LV

134

215

149

n.d.

 

Ripr.

+29,6

+95,9

+6,8

-132,3

2033

 

 

Per quanto riguarda le riprogrammazioni disposte in Sezione II, si segnalano, per rilevanza, le seguenti:

§  il contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa viene ridotto di 400 milioni nel 2020, che vengono spostati per 200 milioni al 2021 e per 200 milioni al 2022;

§  le risorse destinate all’edilizia sanitaria vengono ridotte per 400 milioni nel 2020 e di 1.420 milioni nel 2021, con conseguente spostamento di oltre 1,8 miliardi agli anni 2023 e successivi;

§  l’anticipo di risorse Fondo sviluppo e coesione (FSC) per 1 miliardo di euro all’anno 2020, con riduzioni compensative per 200 milioni nel 2021, per 410 milioni nel 2022 e per 390 milioni nel 2023 e anni successivi;

§  i trasferimenti ad ANAS relativi al 2020 vengono ridotti di 200 milioni, che vengono spostati per 100 milioni sia al 2021 che al 2022.

 

Riprogrammazioni rilevanti riguardano anche il settore della Difesa, relativamente alle forniture e ai programmi aeronautici che interessano gli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della difesa.

Articoli 16 e 17
(Quadri generali riassuntivi)

 


Art. 16. 1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 897.423.599.901, in euro 920.575.917.428 e in euro 927.210.926.029 in termini di competenza, nonché in euro 907.402.639.921, in euro 933.017.841.435 e in euro 937.080.022.042 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.

Art. 17. 1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2020-2022, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.


 

 

Gli articoli 16 e 17 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2020-2022.

 

L’articolo 16 approva i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come indicati nella tabella che segue, riepilogativa dei vari passaggi parlamentari del disegno di legge di bilancio. Nella riga (A) si riportano i totali generali della spesa nel ddl originario del Governo (A.S. 1586) e nella riga (B) di quello approvato definitivamente dalla Camera (legge n. 160/2019).

Tabella 3 – Totali generali della spesa

 (valori in milioni di euro)

 

Competenza

Cassa

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

 (A) Spese complessive  ( A.S. 1586)

896.894

918.639

924.544

907.076

931.097

934.414

(B) Spese complessive (legge n. 145/2018)

897.424

920.576

927.211

907.403

933.018

937.080

differenza (B)-(A)

530

1.937

2.667

327

1.921

2.666

 

L’articolo 17 approva il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le relative tabelle ad esso allegate, che espongono i dati del bilancio integrato (entrate e spese), in termini di competenza e di cassa.

In particolare, il quadro riassuntivo del bilancio dello Stato espone i risultati differenziali del bilancio, indicando i valori effettivi del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), del risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) nonché del ricorso al mercato (quale differenza tra le entrate finale e le spese complessive).


 

Tabella 4 - Quadro generale riassuntivo del bilancio 2019-2021                                 

                                                                                            (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Bilancio
2020

Bilancio
2021

Bilancio
2022

Tributarie

513.601

541.171

554.719

Extratributarie

68.072

66.760

70.329

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.316

2.325

2.334

Entrate finali

583.989

610.256

627.383

Spese correnti

607.397

611.622

608.325

Spese conto capitale

55.186

54.088

55.036

Spese finali

662.584

665.710

663.361

Rimborso prestiti

234.840

254.866

263.850

Spese complessive

897.424

920.576

927.211

Saldo netto da finanziare

-78.595

-55.455

-35.978

Risparmio pubblico

-25.725

-3.691

16.723

Ricorso al mercato

-313.435

-310.320

-299.828

 

Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato le spese del bilancio dello Stato sono esposte ripartite, per Ministero, in divisioni (secondo la classificazione funzionale) e in categorie (secondo la classificazione economica); le entrate sono esposte soltanto secondo la classificazione economica.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati di bilancio, come esposti nel quadro generale riassuntivo, in soli termini di competenza.

Tabella 5 - Ripartizione per funzioni delle spese

                                                                            (dati di competenza, valori in milioni di euro)

DIVISIONI

Bilancio
2020

Bilancio
2021

Bilancio
2022

Servizi generali delle PA

563.363

585.592

594.911

Difesa

20.380

19.966

19.865

Ordine pubblico e sicurezza

26.799

26.738

26.669

Affari economici

57.108

59.199

56.850

Protezione dell’ambiente

1.987

1.744

1.215

Abitazione e assetto territoriale

5.501

4.600

4.829

Sanità

9.765

10.053

9.881

Attività ricreative, culturali e di culto

6.504

6.051

5.840

Istruzione

57.686

56.394

54.196

Protezione sociale

148.331

150.237

152.955

Spese complessive

897.424

920.576

927.211

Tabella 6 - Spese finali per categorie economiche

                                                                    (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

Bilancio
2020

Bilancio
2021

Bilancio
2022

Redditi da lavoro dipendente

94.627

95.560

93.820

Consumi intermedi

13.688

12.999

12.836

Imposte pagate sulla produzione

5.024

5.959

4.815

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

285.093

287.591

290.019

Trasferimenti correnti a famiglie e ist. sociali private

15.560

18.183

18.077

Trasferimenti correnti a imprese

9.386

8.807

8.061

Trasferimenti all'estero

1.495

1.493

1.495

Risorse proprie UE

18.433

19.120

19.120

Interessi passivi e redditi da capitale

76.732

76.590

72.584

Poste correttive e compensative

76.134

72.074

72.071

Ammortamenti

1.155

1.155

1.155

Altre uscite correnti

10.070

13.091

14.272

Totale Spese Correnti

607.397

611.622

608.325

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

7.367

7.241

7.226

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

23.513

23.358

26.946

Contributi agli investimenti ad imprese

13.127

12.774

11.041

Contributi investimenti a famiglie e ist. sociali private

207

115

104

Contributi agli investimenti a estero

453

530

448

Altri trasferimenti in conto capitale

7.487

8.149

7.071

Acquisizioni di attività finanziarie

3.032

1.923

2.252

Totale spese Conto Capitale

55.186

54.088

55.036

Totale Spese Finali

662.584

665.710

663.361

 


 

Tabella 7 - Entrate finali per categorie economiche

                                                                            (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

Bilancio
2020

Bilancio
2021

Bilancio
2022

I - Imposte sul patrimonio e sul reddito

272.045

276.379

278.462

II - Tasse e imposte sugli affari

178.848

196.964

209.211

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

35.497

38.487

39.633

IV - Monopoli

10.774

10.774

10.774

V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

16.438

16.567

16.639

Totale entrate tributarie

513.601

541.171

554.719

VI - Proventi speciali

861

809

763

VII - Proventi dei servizi pubblici minori

29.162

28.224

31.978

VIII – Proventi dei beni dello Stato

316

314

313

IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione

1.600

1.300

1.100

X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro

4.089

4.148

4.152

XI - Recuperi, rimborsi e contributi

28.954

28.776

28.834

XII - Partite che si compensano nella spesa

3.089

3.189

3.189

Totale entrate extratributarie

68.072

66.760

70.329

Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.

2.316

2.325

2.334

ENTRATE FINALI

583.989

610.256

627.383

 

 

 

 


 

Articolo 18
(Disposizioni diverse)

 


Art. 18. 1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2020, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, adottati nel corso dell'anno 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2020, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2019, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate per il finanziamento dello sport al CONI e alla società Sport e Salute Spa, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2020-2022 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

20. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire», programma « Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2019. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2019.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

22. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza», programma « Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2019.

23. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza», programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

25. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

26. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

27. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2020 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.

30. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo», programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».


 

 

L’articolo 18 riporta norme aventi carattere gestionale – di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

 

 


 

Articolo 19
(Entrata in vigore)

 

Art. 19. 1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

 

 

La legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio 2020, ove non diversamente previsto.

 

Una diversa entrata in vigore è stabilita da alcune disposizioni.

 

Prevedono l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale:

§  comma 84 (Sblocca Italia)

§  comma 367 (Fondo unico per lo spettacolo);

§  comma 866 (Accordi tra Governo e regioni Sicilia e Sardegna);

 

Prevedono l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale:

§  commi 736-737 (Royalties).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]     Si tratta di veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.

[2]     Di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. I valori delle soglie suddette sono diversi a seconda della tipologia e dell'oggetto del contratto.

[3]     Disciplinate dal più volte richiamato art. 26 della finanziaria 2000.

[4]     Di cui all'art. 54 del d.lgs n. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici.

[5]     Art. 55 del Codice medesimo.

[6]     Si ricorda che gli enti previdenziali in esame sono inclusi nel suddetto elenco.

[7]     Viene definito ente strumentale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a)     il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b)    il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c)     la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d)    l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e)     un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

      Si definisce invece ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra indicate.

[8]     L’art. 22, co. 2, del d.lgs. 59/2017 prevede che, per i concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico banditi fino all'a.s. 2024/2025, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

[9]     Con le procedure previste dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la Conferenza di servizi.

[10]   Il citato comma 3 prevede un monitoraggio da parte dell'INPS (con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni successivi) delle domande dei trattamenti pensionistici ivi richiamati e l'invio, da parte del medesimo INPS, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, della rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[11]   Missione 1 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, Programma 1.4 “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta”.

[12]   Missione 23 “Fondi da ripartire”, Programma 23.2 “Fondi di riserva e speciali”.

[13]   Si ricorda che ai sensi dell’articolo 7 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) il Documento di economia e finanza (DEF) deve essere presentato alle Camere entro il 10 aprile e il disegno di legge di assestamento entro il 30 giugno.

[14]   Decreto legislativo n.50/2016.

[15]   Di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 10-bis della legge n.196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)

[16]   Il par. 25, n. 27 dei citati Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree include tra le "regioni remote" le isole che sono parte del territorio di uno Stato membro.

      Tra l'altro l'articolo 174 del TFUE, disciplinando la coesione economica, sociale e territoriale, statuisce che "tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle (...) regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali (...) le regioni insulari". Nel corso degli anni, tuttavia, poche iniziative concrete sono state assunte per dare attuazione a tale disposizione. Per maggiori approfondimenti, si rinvia a: "Islands of the EU. Taking account of their specific needs in EU policy", Parlamento europeo, 2016.

[17]   Il comma 6 prevede una serie di casi in cui il valore unitario dell'aliquota è ridotto. In particolare:

§  in terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario è ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema di proprietà del concessionario la riduzione è pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio;

§  per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai concessionari può essere riconosciuta dal Ministero, a determinate condizioni, una ulteriore detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.

[18]   In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

[19]   Cfr. al riguardo, quanto esposto dall’ANCI in sede di audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato sul disegno di legge di bilancio per il 2020-2022 (A.S. 1586), l’11 novembre 2019, in merito alla necessità del ristoro in questione anche per i comuni, ipotizzando “l’opportunità di configurarlo quale primo innesto di risorse per il ritorno ad una condizione di “perequazione verticale” nel Fondo di solidarietà comunale”.

[20]   Come quantificato dalla legge n. 208/2015 (co. 17), in relazione alle minori entrate previste per i comuni dalle esenzioni IMU e TASI.

[21]   Per approfondimenti sul tema della composizione e del riparto del Fondo di solidarietà comunale, si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera: “Le risorse per i comuni: il Fondo di solidarietà comunale”.

[22]   Si ricorda che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT, con proprio provvedimento, ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge n. 196/2009, ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per l’anno 2019, l’elenco delle amministrazioni pubbliche è fornito nel Comunicato Istat del 30 settembre 2019 (G.U. n. 229/2019).

[23]   Obbligo sancito dall’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 35/2013.

[24]   Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

[25]   L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020, approvato definitivamente dalla Camera il 4 marzo 2020 (A.C. 2407), ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sopprimendo, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[26]   Al riguardo, si precisa che il co. 639 ha previsto un incremento del FFO di € 20 mln annui a decorrere dal 2018, alla cui copertura, però, si provvede, in parte, in base al co. 640, mediante riduzione dello stesso FFO.

[27]   Così stabilisce per la Regione Valle d’Aosta e la Regione siciliana la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) rispettivamente ai commi 878 e 882; per la Regione Friuli-Venezia Giulia l’accordo del 25 febbraio 2019 al punto 7; per le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige, lo statuo (DPR 670/1972) all’articolo 79, comma 4-septies.

[28]  Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

[29]   Nella Tabella non sono riportati i definanziamenti di importo inferiore a 1 milione di euro sul primo anno (2020).