Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Legge di bilancio 2019 - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio |
Riferimenti: | AC N.1334/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 58/2 |
Data: | 07/12/2018 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
|
Camera dei deputati |
XVIII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Legge di bilancio 2019 A.C. 1334-A/R |
Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio |
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7 dicembre 2018 |
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 78/2
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - * sbilanciocu@senato.it - @SR_Bilancio
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 58/2
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
ID0006b.docx
NOTA
Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.
Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.
N.B. Si fa presente che la numerazione dei commi ricalca quella dell’A.C. 1334-A/R. Nel dossier è presente una Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 1334), il testo approvato dalla V Commissione della Camera (A.C. 1334-A) e il testo ulteriormente modificato a seguito del rinvio in Commissione del 6 dicembre (A.C. 1334 A-R).
Oggetto |
A.C. 1334 |
Emendamenti |
A.C. 1334-A |
A.C. 1334-A-R |
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
|
1 |
1 |
Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise |
2 |
|
2-3 |
2-3 |
Sterilizzazione aumento accise carburanti |
3 |
|
4 |
4 |
Estensione del “regime forfetario” (Minimi) |
4 |
4.34 |
5-6 |
5-6 |
Deducibilità ai fini Ires e Irpef dell’Imu sugli immobili strumentali |
4-bis |
4.021 |
7 |
7 |
Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni |
5 |
|
8-11 |
8-11 |
Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni |
6 |
6.15 |
12-17 |
12-17 |
Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef |
7 |
|
18-21 |
18-21 |
Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti |
7-bis |
7.07 NF |
22 |
22 |
Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione |
8 |
8.40 |
23-29 |
23-29 |
Accise in materia di autotrasporto |
8-bis |
8.017 |
30-31 |
30-31 |
Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale |
9 |
|
32 |
32 |
Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento) |
10 |
10.60 e 0.10.60.2 |
33-38 |
33-38 |
Estromissione agevolata immobili strumentali |
10-bis |
10.010 |
39 |
39 |
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili |
11 |
|
40 |
40 |
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde |
12 |
|
41 |
41 |
Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo |
13 |
13.22 |
42-44 |
42-44 |
Modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0 |
13-bis |
13.03 NF |
45-48 |
45-48 |
Disposizioni in materia di enti di natura non commerciale e contributo all’ANMIL |
13-bis |
13.022 NF |
49-54 |
49-54 |
Norma di interpretazione autentica in materia di prescrizioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive |
13-bis |
13.026 NF |
55 |
soppresso |
Proroga della convenzione con Radio radicale |
|
1.114 |
|
55-bis |
Canone RAI |
14 |
|
56-57 |
56-57 |
Fondo investimenti Amministrazioni centrali |
15, co, 1-3, 4-5 |
15.26 |
58-60 e-62-63 |
58-60 e-62-63 |
Sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica |
15, co 3-bis |
15.10 NF |
61 |
61 |
Fondo investimenti Enti territoriali |
16, co. 1-3 |
16.6 |
64-66 |
64-66 |
Stazioni appaltanti |
16, co. 4 |
|
67 |
67 |
Limite acquisti di beni e servizi con Mercato Elettronico della PA (MEPA) |
16, co. 4-bis |
16.7 NF |
68 |
68 |
Aeroporto di Reggio Calabria |
16-bis |
16.012 NF |
69-70 |
69-70 |
Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio |
16-bis |
16.12 NF |
71-75 |
71-75 |
Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni |
16-bis |
16.13 NF |
76-85 |
76-85 |
Centrale per la progettazione delle opere pubbliche |
17 |
|
86-93 |
86-93 |
Acceleratore degli investimenti regionali |
17-bis |
17.06 |
94-96 |
94-96 |
InvestItalia |
18 |
|
97-101 |
97-101 |
Nuova Sabatini |
19, Co. 1 |
|
102 |
102 |
Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy |
19, Co. 2 |
|
103 |
103 |
Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa |
19, Co 3 |
|
104 |
104 |
Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica |
19, Co. 4 |
|
105 |
105 |
Aree di crisi industriale - Fondo per la crescita sostenibile |
19, Co. 5-6 |
|
106-107 |
106-107 |
Investimenti in capitale di rischio |
19, Co. 7-15 |
|
108-116 |
108-116 |
Simest – Fondo Start up |
19, Co. 16-19 |
|
117-120 |
117-120 |
Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things |
19, co. 20 |
|
121 |
121 |
Fondo per difesa cibernetica |
19, co. 20-bis |
19.6 NF |
122 |
122 |
Contributo a fondo perduto - Voucher Manager |
19, 21-23 |
19.125 |
123-125 |
123-125 |
Trasporto intermodale verso vie navigabili interne |
19, 23-bis -23-ter |
19.13 NF |
126-127 |
126-127 |
Disciplina PIR |
19, 23-bis |
19.19 |
128 |
128 |
Raccolta capitali PMI e imprese sociali |
19, 23-bis -23-quater |
19.15 NF |
129-131 |
129-131 |
Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico |
19, 23-bis -23-quater |
19.124 |
132-134 |
132-134 |
Scuola Europea Industrial Engineering and Management |
19-bis |
19.067 NF |
135 |
135 |
Modifiche alla normativa in materia di limiti all’utilizzo del denaro contante |
19-bis |
19.06 NF |
136 |
136 |
Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno |
20 |
|
137 |
137 |
Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico |
21, co. 1-4-bis |
21.86 e 0.21.86.19 |
138-142 |
138-142 |
Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi |
Co. 4-bis |
21.1 NF e 0.21.1.1 |
143 |
143 |
Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente |
Co. 4-bis |
21.078 NF |
144 |
144 |
Lavoratori esposti all’amianto |
21-bis |
21.0123 NF |
145 |
145 |
Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus (FISH) |
21-bis |
21.0116 |
146 |
146 |
Sistema duale |
22 |
|
147 |
147 |
Piani di recupero occupazionale |
23 |
|
148 |
148 |
ANPAL |
24 |
|
149 |
149 |
Fondo politiche migratorie |
25 |
|
150 |
150 |
Fondo per l’assistenza e l’aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi |
25-bis |
25.013 NF |
151-152 |
151-152 |
Incentivi al contratto di apprendistato |
26 |
|
153 |
153 |
Investimenti qualificati |
27 |
|
154 |
154 |
Incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto |
27-bis |
27.08 NF |
155-159 |
155-159 |
Finanziamento degli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli |
27-bis |
27.01 NF |
160 |
160 |
Assunzioni nella pubblica amministrazione |
28, co. 1-3 |
|
161-163 |
161-163 |
Assunzioni Ministero giustizia |
28, co. 4 |
28.6 NF |
164 |
164 |
Assunzione dirigenti istituto penitenziario |
28, co. 4-bis - 4-quater |
28.8 NF |
165-167 |
165-167 |
Assunzioni Ministero Interno |
28, co 5 |
|
168 |
168 |
Assunzioni Ministero Ambiente |
28, co. 6 |
|
169 |
169 |
Dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato |
28, co. 7 e comma 7-bis |
28.88 |
170-171 |
170-171 |
Assunzione Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali |
28, co. 8 |
|
172 |
172 |
Assunzione personale non dirigenziale Consiglio di Stato e TAR |
28, co. 9 |
|
173 |
173 |
Ampliamento dotazione organica Referendari Corte dei conti |
28, co. 9-bis |
28.88 |
174 |
174 |
Assunzioni Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostrada |
28, co. 10-12 |
|
175-177 |
175-177 |
Personale della carriera diplomatica |
28, co. 13 |
|
178 |
178 |
Dotazione organica di personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) |
28, co. 13-bis |
28.5 NF 1.103 |
179 |
179 |
Assunzione personale non dirigenziale MIBACT |
28, co. 14 |
|
180 |
180 |
Scorrimento graduatorie beni culturali |
28, co. 15 |
|
181 |
181 |
Copertura posti vacanti MIBAC |
28, co. 15-bis |
28.3 NF |
182 |
182 |
Obbligo di comunicazione |
28, co. 16 |
|
183 |
183 |
Assunzioni a tempo indeterminato ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) |
28-bis |
28.030 |
184-185 |
184-185 |
Incremento dotazioni organiche MEF |
28-bis |
28.031 e 0.28.031.2 |
186-188 |
186-188 |
Assunzioni Accademia della Crusca |
28-bis |
28.032 |
189-191 |
189-191 |
Magistrati ordinari |
29 |
29.5 |
192-195 |
192-195 |
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia |
30 |
|
196-203 |
196-203 |
Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
31 |
|
204-208 |
204-208 |
Assunzioni straordinarie di 1000 ricercatori |
32 |
|
209-210 |
209-210 |
Contributo straordinario al CNR |
32-bis |
32.014 |
211 |
211 |
Contributo straordinario all’European Brain Research Institute |
32-bis |
32.015 |
212-213 |
212-213 |
Scuola Normale Superiore Meridionale |
32-bis |
32.016 |
214-218 |
214-218 |
INAIL |
33, |
|
219-220 |
219-220 |
Investimenti immobiliari da parte dell’INAIL |
Co. 2-bis - 2-quater |
33.4 NF |
221-223 |
221-223 |
Partecipate del MEF |
Co. 2-quinquies |
33.4 NF |
224 |
224 |
Incremento del fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro |
33-bis |
33.01 NF |
225 |
225 |
Rinnovo contrattuale 2019-2021 |
34 |
|
226-232 |
226-232 |
Assunzioni presso l’ispettorato nazionale del lavoro |
35 |
35.2 NF |
233 |
233 |
Modifiche all’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio |
35-bis |
35.07 |
234 |
234 |
Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate |
36 |
|
235 |
235 |
Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza |
36-bis |
36.018 NF |
236 |
236 |
Contributo in favore dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità |
36-bis |
36.022 NF |
237-238 |
237-238 |
Fondo per le politiche giovanili |
37 |
|
239 |
239 |
Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori |
37-bis |
37.032 NF |
240-242 |
240-242 |
Consiglio Nazionale dei Giovani |
37-bis-37-quater |
37.036 NF |
243-250 |
243-250 |
Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, Carta famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro |
37-bis |
37.037 NF |
251-255 |
251-255 |
Fondo per il ristoro dei risparmiatori |
38 |
38.29 e 38.9 |
256-268 |
256-268 |
Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie |
39 |
39.14 |
269-271 |
269-271 |
Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021 |
40, co. 1-4 |
40.81 |
272-276 |
272-276 |
Estensione dell’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico |
co. 3-bis |
40.6 |
275 |
275 |
Disposizioni per la valorizzazione dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) |
co. 4-bis |
40.80 |
277 |
277 |
Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili |
40-bis |
40.039 NF |
278 |
278 |
Contratti di formazione specialistica |
41 |
41.18 |
279-280 |
279-280 |
Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute |
41-bis |
41.07 NF |
281 |
281 |
Pubblicità sanitaria |
41-bis |
41.018 NF |
282-283 |
282-283 |
Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali |
41-bis |
41.021 |
284 |
284 |
Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie ereditarie” |
41-bis |
41.023 NF |
285 |
285 |
Disposizioni in materia sanitaria |
41-bis |
41.027 |
286-290 |
286-290 |
Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi |
41-bis |
41.028 |
291 |
291 |
Disposizioni in materia di sconto per le farmacie |
41-bis |
41.029 |
292-293 |
292-293 |
Quota minima di soci farmacisti iscritti all’albo |
41-bis |
0.41.029.7 |
294-295 |
Espunti |
Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del SSN |
41-bis |
41.030 |
296-297 |
294-295 |
Programmi di edilizia sanitaria |
42, co. 1-2 |
42.4*, 42.6* |
298-299 |
296-297 |
CNAO |
Co-2-bis |
42.3NF |
300 |
298 |
Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali |
42, co. 2-bis-2-ter |
42.5 NF |
301-302 |
299-300 |
UE Disability Card |
42, co. 2-quater |
42.5 NF |
303 |
301 |
Piattaforma italiana del fosforo |
42-bis |
42.031 NF |
304 |
302 |
Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali |
42-bis |
42.032 NF |
305-307 |
303-305 |
Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo |
42-bis |
42.033 NF |
308-310 |
306-308 |
Ospedale Mater Olbia |
42-bis |
42.035 |
311 |
309 |
Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) |
42-bis |
42.036 |
312 |
310 |
Disposizioni in materia di politica farmaceutica |
42-bis |
42.037 |
313-322 |
311-320 |
Presidenza italiana del G20, partecipazione italiana dell’Italia a EXPO 2020 a Dubai ed enti internazionalistici |
42-bis |
42.038 |
323-325 |
321-323 |
Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario |
43 |
|
326 |
324 |
Modifiche al codice civile in materia di donazioni |
43-bis |
43.05 NF |
327-329 |
espunti |
Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016 n. 122 |
43-bis |
43.020 NF |
330-334 |
325-329 |
Modifiche all’articolo 7-bis, del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante modifiche per il riequilibrio territoriale |
44 |
44.4 |
335-338 |
330-333 |
Modifiche alla misura “Resto al Sud” |
45 |
|
339 |
334 |
Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche |
46 |
46.3 |
340-341 |
335-336 |
Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali |
46-bis |
46.025 NF |
342-353 |
337-348 |
Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco |
46-bis |
46.012 NF |
354 |
349 |
Sport bonus |
47 |
|
355-362 |
350-357 |
Disposizioni in materia di sport |
48 |
48.15 |
363-370 |
358-365 |
Programma internazionale di allenamento sportivo “Special Olympics italia” |
48, co. 8-bis |
48.11 |
371 |
366 |
Mutui per finalità sportive |
48-bis |
48.010 NF |
372 |
367 |
Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali |
49, co. 1-3 |
|
373-375 |
368-370 |
Modifica dell’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (XYLELLA) |
49, co. 4 |
|
376 |
371 |
Investimenti di Cassa Depositi E Prestiti |
49, co. 4-bis e 4-ter |
49.35 NF |
377-378 |
372-373 |
Reimpianto piante tolleranti o resistenti Xylella fastidiosa |
49, co. 4-bis |
49.109 NF |
379 |
374 |
Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno |
49-bis |
49.05 NF* |
380-382 |
375-377 |
Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno |
49-bis |
49.079 NF |
383 |
378 |
Catasto frutticolo nazionale |
49-bis |
49.0104 |
384-385 |
379-380 |
Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari |
49-bis |
49.0105 |
386-388 |
381-383 |
Sostegno all’apicoltura nazionale |
49-bis |
49.0106 |
389 |
384 |
Sostegno al reddito per i pescatori nel fermo biologico |
49-bis |
49.069 NF |
390-391 |
385-386 |
Accise sulla birra e birrifici artigianali di minore dimensione |
49-bis |
49.043 NF* |
392-394 |
387-389 |
Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze |
50 |
50.13 NF* |
395-406 |
390-401 |
Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica |
51 |
51.3 NF |
407-408 |
402-403 |
Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole |
52 |
|
409-411 |
404-406 |
Incremento del tempo pieno nella scuola primaria |
52-bis |
52.017 NF |
412-413 |
407-408 |
Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali |
53 |
53.5, 0.53.5.1 |
414-415 |
409-410 |
Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile |
53-bis |
53.07 |
416-417 |
411-412 |
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche |
54 |
|
418-420 |
413-415 |
Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM |
54-bis |
54.067 NF |
421 |
416 |
Interventi a valere sul Fondo Kyoto |
54-bis |
54.071 |
422-424 |
417-419 |
Stanziamento del Fondo risorse decentrate relativo al MIBAC |
54-bis |
54.073 |
425 |
420 |
Fondo per l’attuazione del programma di Governo |
55 |
55.2 55.4 NF e 1.108 55.1 NF |
426 |
421 |
Vittime di reati violenti intenzionali |
Co. 1-bis |
55.4 NF |
427 |
soppresso |
Contratto di programma MIT RFI |
Co. 1-bis |
55.063 NF |
428 |
423 |
Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell’Archivio museo storico di Fiume |
55-bis |
55.040 NF |
429 |
424 |
Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) |
55-bis |
55.067 NF |
430-431 |
425-426 |
Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi |
55-bis |
55.070 |
432-434 |
427-429 |
Scuole belle |
56, co. 1-1-quater |
56.9 NF |
435-438 |
430-433 |
Contenzioso enti locali (Oneri derivanti da sentenze esecutive per contributi e trasferimenti fiscalizzati) |
56, co. 2 |
|
439 |
434 |
Soppressione degli incrementi del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (art. 26 del decreto-legge n. 119 del 2018) |
57, Co.1 |
|
440 |
435 |
Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio |
57, Co.2-3 |
|
441-442 |
436-437 |
Consip |
57, Co.4-5 |
|
443-444 |
438-439 |
Riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive soppressione |
57, Co. 6-9 |
|
445-448 |
440-442 |
Corrispettivo in favore di CONSIP |
57, Co.10 |
|
449 |
444 |
Oneri in capo alle società emittenti |
57, Co.11 |
|
450 |
445 |
Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia |
57, Co.12 |
|
451 |
446 |
Somme da trasferire alla CSEA |
57, Co.13 |
|
452 |
447 |
Fondo efficienza giustizia (riqualificazioni) |
57, Co.14 |
|
453 |
448 |
Contributo Organizzazione della Nazioni Unite |
57, Co.15 |
|
454 |
449 |
Riduzione dei seggi all’estero per le elezioni europee |
57, Co.16 |
|
455 |
450 |
Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche |
57, Co.17 |
|
456 |
451 |
Percorsi per le competenze trasversali |
57, Co.18-21 |
57.15 NF |
457-460 |
452-455 |
Abrogazione delle cattedre Natta |
57, Co.22 |
|
461 |
456 |
Riduzione dello stanziamento per l’attuazione dell’adesione dell’Italia al sistema Schengen e abrogazione dell’art. 1, comma 619 e dell’allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in tema di rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali |
57-bis |
57.020 NF |
462-464 |
457-459 |
Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59) |
58 |
56.9 NF |
465-469 |
460-464 |
Investimenti Difesa |
59, co. 1-2 |
59.19* e 59.16* |
470-471 |
465-466 |
Terra dei fuochi |
59, co. 3-5 |
|
472-474 |
467-469 |
Trasferimenti alle imprese per l’attività di pesca |
59, co. 6 |
|
475 |
470 |
CARD diciottenni |
59, co. 7 |
soppresso |
|
|
Istituti e musei dotati di autonomia speciale |
59, co. 8 |
|
476 |
471 |
Quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta di cui all’elenco 1 |
59, co. 9 |
|
477 |
472 |
Ulteriori misure di riduzione della spesa (carta d'identità elettronica e notifica atti giudiziari) |
59, co 9-bis - 9-quinquies |
59.5 NF |
478-481 |
473-476 |
Celebrazioni ovidiane |
59, co 9-bis - 9-ter |
59.48 |
482-483 e 483-bis |
477-478 e 478-bis |
Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli |
59-bis |
59.011 |
484 |
479 |
Semplificazione delle regole di finanza pubblica |
60 |
|
485-492 |
480-487 |
Disapplicazione delle sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio |
60-bis |
60.054 NF |
493-496 |
488-491 |
Contabilità economico patrimoniale |
60-bis |
60.046 NF |
497 |
492 |
Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario |
61 |
|
498-509 |
493-504 |
Premialità investimenti delle regioni |
61-bis |
61.011 e 1.110 |
510 |
505 |
Compensazione dei crediti e debiti delle Regioni e delle Province autonome in materia di tassa automobilistica |
62 |
|
511-514 |
506-509 |
Rapporti finanziari con le autonomie speciali |
63 |
|
515 |
510 |
Minoranza italiana in Croazia e Slovenia ed esuli istriani, giuliani e dalmati |
63-bis |
63.02 Ult. NF |
516 |
511 |
Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario |
64 |
64.52 |
517-520 |
512-515 |
Interventi bacino del Po |
64, co. 3-bis |
64.3 NF |
521 |
516 |
Fondo sperimentale di riequilibrio per le province |
64-bis |
64.047 |
522 |
517 |
Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo |
65 |
|
523-526 |
518-521 |
Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali |
65-bis |
65.010 |
527 |
522 |
Semplificazione adempimenti contabili |
66 |
66.2 |
528-531 |
523-526 |
Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici |
67 |
|
532-534 |
527-529 |
Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia |
68 |
|
535-538 |
530-533 |
Imposta comunale sulla pubblicità |
co. 4-bis e 4-ter |
68.4 NF |
539-540 |
534-535 |
Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana |
68-bis |
68.016 e 0.68.016.4 |
541 |
536 |
Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale |
69 |
|
542-551 |
537-546 |
Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali |
70 |
|
552-553 |
547-548 |
Rivalutazione quote societarie |
70-bis |
70.01 e 1.111 |
554-564 |
549-550 |
Variazioni di bilancio amministrative |
71 |
|
565 |
560 |
Impianti alimentati da fonti rinnovabili |
71-bis |
71.01 |
566 |
561 |
Tavolo di lavoro per favorire l’attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 |
72 |
|
567-568 |
562-563 |
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale |
73 |
|
569 |
564 |
Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze |
74 |
|
570-573 |
565-568 |
Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome) |
75 |
|
574-577 |
569-572 |
Consultazioni elettorali |
75, co. 4-bis |
75.3 NF |
578 |
573 |
Fondo aree confine |
76 |
|
579 |
574 |
Fondo montagna |
77 |
|
580 |
575 |
Fabbisogno finanziario Università |
78 |
|
581-587 |
576-582 |
Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università |
78-bis |
78.020 NF* 78.033 NF* |
588 |
583 |
Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR |
78-bis |
78.034 NF |
589 |
584 |
Incremento del Fondo per le borse di studio universitarie |
78-bis |
78.036 NF |
590 |
585 |
112 Numero Unico Europeo |
78-bis |
78.046 e 1.112 |
591-593 |
586-588 |
Esigenze emergenziali - Esenzione IMU |
79, co.1 |
|
594 |
589 |
Proroga sospensione mutui |
79, co. 2 |
|
595 |
590 |
Protezione civile sisma centro Italia proroga stato emergenza |
79, co. 3 |
|
596 |
591 |
Somme Camera deputati per il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell’Italia centrale |
79, co. 3-bis |
79.143 |
597 |
592 |
Proroga gestione straordinaria sisma 2016 |
79, co. 4 |
|
598 |
593 |
Convenzione Fintecna eventi sismici 2012 |
79, co. 4-bis-ter |
79.185 NF e altri |
599-600 |
594-595 |
Assunzioni in deroga Commissari delegati, comuni e prefetture per eventi sismici 2012 |
79, co 4-bis |
79.191 NF e altri |
601 |
696 |
Lavoro straordinario (eventi sismici 2012) |
79, co. 4-bis |
79.196 NF e altri |
602-603 |
597-598 |
Sospensione rate mutui Cdp (eventi sismici 2012) |
79, co. 4-bis - 4-quinquies |
79.213 NF e altri |
604-607 |
599-602 |
Incremento Fondo ricostruzione eventi sismici 2012 |
79, co 4-bis e 4-ter |
79.220 e altri |
608-609 |
603-604 |
Contributo a imprese colpite alluvione Piemonte 1994 |
79, co 4-bis e 4-ter |
79.11 |
610-611 |
605-606 |
Rifinanziamento misure di sostegno all’autotrasporto previste dal decreto legge 109 del 2018 |
79, co. 5 |
|
612 |
607 |
Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova |
79, co. 6 |
|
613 |
608 |
Finanziamento del Piano Straordinario di investimenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale |
79, co. 7-8 |
|
614-615 |
609-610 |
Bonus malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture |
79-bis |
49.069 NF |
616-625 |
611-620 |
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU) |
80 |
|
626 |
621 |
Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni |
81 |
|
627-628 |
622-623 |
Abrogazione IRI |
82 |
|
629 |
624 |
Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA) |
83 |
|
630-631 |
625-626 |
Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni |
84 |
|
632 |
627 |
Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 |
85 |
85.1 |
633-635 |
628-630 |
Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali |
85-bis |
85.04 NF |
636-637 |
631 |
Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati |
86 |
|
638-642 |
633-636 |
Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali |
87 |
87.2 |
643 |
638 |
Abrogazione ACE |
88 |
|
644 |
639 |
Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione |
88-bis |
88.037 |
645-646 |
640-641 |
Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazione |
88-ter |
88.037 |
647 |
642 |
Entrate locali |
88-bis |
88.025 |
648 |
643 |
Riduzione base imponibile IMU |
88-bis |
88.013 NF |
649 |
644 |
Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga) |
89 |
|
650 |
645 |
Disposizioni in materia di giochi |
89-bis |
89.026 |
651-654 |
646-649 |
Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo |
89-bis |
89.025 NF |
655-656 |
650-651 |
Fondi Tabella A e B |
90, co. 1 |
|
657 |
652 |
Incremento Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione |
90, co. 2 |
|
658 |
653 |
Clausola di salvaguardia |
90-bis |
90.01 |
659 |
654 |
Sezione II - Approvazione Stati di previsione |
|
|
|
|
Stato di previsione dell’entrata |
91 |
Tab. 1.1, Tab. 2.6 |
2 |
2 |
Stato di previsione del Ministero dell’economia |
92 |
Tab. 1.1, Tab. 2.1, Tab. 2.6, Tab. 2.7 |
3 |
3 |
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico |
93 |
|
4 |
4 |
Stato di previsione del Ministero del lavoro |
94 |
Tab. 2.1 |
5 |
5 |
Stato di previsione del Ministero della giustizia |
95 |
Tab. 1.1 |
6 |
6 |
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri |
96 |
|
7 |
7 |
Stato di previsione del Ministero dell’istruzione |
97 |
|
8 |
8 |
Stato di previsione del Ministero dell’interno |
98 |
|
9 |
9 |
Stato di previsione del Ministero dell’ambiente |
99 |
|
10 |
10 |
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti |
100 |
|
11 |
11 |
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative |
101 |
|
12 |
12 |
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo |
102 |
|
13 |
13 |
Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali |
103 |
|
14 |
14 |
Stato di previsione del Ministero della salute |
104 |
|
15 |
15 |
Totale generale della spesa |
105 |
|
16 |
16 |
Quadro generale riassuntivo |
106 |
|
17 |
17 |
Disposizioni diverse |
107 |
|
18 |
18 |
Entrata in vigore |
108 |
|
19 |
19 |
Articolo 4 - Estensione del regime forfetario (commi 5-6)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.34 |
Relatori |
|
4.12 |
Modifica il comma 1, lettera c), (comma 5) che a sua volta, interviene sull’articolo 1, comma 57 lettera d-bis) della legge n. 190 del 2014. Con le modifiche in esame si chiarisce che sono escluse dal regime forfettario – ampliato dall’articolo in commento - le persone fisiche che esercitino la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro. La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento. Le modifiche espungono inoltre dal testo il riferimento alla soglia dei 30.000 euro che, nella normativa vigente, rileva ai fini dell’esclusione dal regime forfettario. Nel testo originario del DDL, la richiamata lettera d-bis) esclude dal regime forfettario i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (indipendentemente dal compenso percepito) e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dei due anni precedenti, ovvero di soggetti agli stessi riconducibili. |
Articolo 4-bis – Deducibilità ai fini Ires e Irpef dell’Imu sugli immobili strumentali (comma 7 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.021 |
Relatori |
|
4.12 |
Inserisce l’articolo 4-bis (comma 7), che al comma 1 raddoppia, portandola dal 20 al 40 per cento, la percentuale di deducibilità dell’IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. Viene a tal fine novellato l’articolo 14, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale). Alla copertura finanziaria della misura introdotta, il cui onere è valutato in 290,3 milioni di euro per il 2020 e in 166,9 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, istituito dall’articolo 55 (comma 421) del provvedimento. |
Articolo 6 - Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (commi 12-17 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.15 |
Relatori |
|
4.12 |
Modifica il comma 3 (comma 14), sostituendo la lettera e). Con le modifiche in esame si escludono dal regime agevolato con imposta sostitutiva al 20 per cento le persone fisiche che esercitino la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro. La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento. Si vedano anche le modifiche apportate all’articolo 4 (comma 5 dell’A.C. 1334 A/R) dall’em. 4.34. Modifica il comma 5, con finalità di coordinamento: l’esclusione dall’obbligo di operare le ritenute alla fonte richieste dalla legge opera per i soli contribuenti persone fisiche (in luogo di riferirsi ai “soggetti”), ove accedano al regime di imposta sostitutiva. |
Articolo 7-bis - Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti (comma 22 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.07 NF 12.013 NF 7.03 NF |
Grimoldi Paolo Russo Misiti
|
Lega FI M5S |
2.12 |
Introduce l’articolo 7-bis (comma 22), che innalza da 516.46 a 1.000 euro la detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e 290.000 euro a decorrere dall’anno 2021. A tal fine si modifica l’articolo 15, comma 1-quater, Tuir. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di governo, di cui all’articolo 55 (comma 421). |
Articolo 8 - Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione (commi 23-29 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.40 |
Relatori |
|
4.12 |
Modifica il comma 2 (comma 24), lettera b), terzo periodo, che consente di individuare gli investimenti rilevanti, in ciascun periodo d’imposta, per l’applicazione dell’aliquota IRES agevolata al 15 per cento. Si chiarisce che l’ammontare dei predetti investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in luogo dei beni strumentali materiali “nuovi”), ferme restando le specifiche modalità di calcolo. |
Articolo 8-bis – Accise autotrasporto (commi 30-31 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.017 |
Relatori |
|
4.12 |
Inserisce l’articolo 8-bis (commi 30-31), che reca una norma interpretativa in tema di accise applicabili al gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto. In particolare si chiarisce: § che è da intendersi abrogata dal decreto-legge n. 193 del 2016 la norma (articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge di stabilità 2015) che dispone l’operatività dal 2019 del taglio del 15 per cento, disposto dalla legge di stabilità del 2014, della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori per l’aumento di accisa sui carburanti; § che l’aliquota sul gasolio commerciale usato come carburante è stata determinata dal citato decreto-legge n. 193 del 2016 (Tabella A, comma 4-bis del Testo Unico Accise: 403,22 euro per mille litri); § che è dunque superato ogni effetto di riduzione del predetto credito d’imposta. Il comma 2 (comma 31) reca la clausola di invarianza finanziaria. |
Articolo 10 – Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento-iperammortamento (commi 33-38 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.60 0.10.60.2 |
Relatori Faro |
M5S |
4.12 |
Modifica il comma 2 (comma 34), aumentando, ai fini dell’iperammortamento, dal 150 al 170 per cento la misura della maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Conseguentemente Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, rifinanziato dall’articolo 90, comma 2 (comma 653), è ridotto di 37,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 81,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 79 milioni di euro per l'anno 2022 e di 69,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. |
Articolo 10-bis - Estromissione agevolata immobili strumentali (comma 39 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.010 |
Bellachioma |
Lega |
4.12 |
Introduce l’articolo 10-bis (comma 39), che al comma 1 estende la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di stabilità 2016 (comma 121), ovvero l'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018. Anche per tali beni si può optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2021: -4.000.000. |
Articolo 13 – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (commi 42-44 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.22 |
Relatori |
|
4.12 |
Aggiunge un periodo al comma 1 (comma 42), che disciplina la decorrenza delle modifiche apportate al credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Viene specificato che l’ammissibilità di nuove fattispecie di spesa al credito d’imposta (comma 1, lettera c), n. 3) - spese sostenute per materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale) - non opera, qualora l’inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili al credito d’imposta abbia l’effetto di ridurre l’eccedenza agevolabile. |
Articolo 13-bis - Modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0 (commi 45-48 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.03 NF |
Liuzzi |
M5S |
4.12 |
Introduce l’articolo 13-bis (commi 45-48), che proroga di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (comma 45). Resta fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro; sono effettuate alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40 per cento); rimane ferma la misura del 40 per cento per le medie imprese e viene ridotta al 30 per cento per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro. Si autorizza, a tal fine, una spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Conseguentemente, Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, rifinanziato dall’articolo 90, comma 2 (comma 653), è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020. |
Articolo 13-bis - Disposizioni in materia di enti di natura non commerciale e contributo all’ANMIL (commi 49-54 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.022 NF |
Vanessa Cattoi |
Lega |
4.12 |
Introduce l’articolo 13-bis (commi 49-54), che prevede alcune disposizioni a favore di enti di natura non commerciale. In particolare: § è inserita la lett. b-bis) all’art. 79, co. 3, del Codice del Terzo settore (D. Lgs n. 117/2017) che, tra le voci che non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti di tale settore, introduce le attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario, svolte da Fondazioni Ex Ipab (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza), con la condizione di reinvestire tutti gli utili in attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e senza deliberare alcun compenso a favore degli organi amministrativi (comma 49).Tali agevolazioni fiscali si applicano in ogni caso nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti “de minimis” (comma 50); § viene previsto un contributo annuo di 1,5 milioni di euro dal 2019 da corrispondere all’Istituto di riabilitazione e formazione ANMIL (IRFA) volto alla formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e delle loro famiglie (comma 51); § viene prevista una specifica tempistica per l’erogazione del predetto contributo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, con proprio decreto, entro il 31 marzo di ciascun anno trasferisce all’ANMIL (IRFA), a titolo d’acconto, l’80% della somma spettante per l’anno di riferimento (comma 52). Successivamente, entro il 29 febbraio dell’anno successivo, l’Istituto ANMIL (IRFA) è chiamato a trasmettere al MLPS una rendicontazione sull’utilizzo delle somme percepite nell’annualità precedente (comma 53); all’esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il MLPS provvede all’erogazione del restante saldo (comma 54); § agli oneri derivanti dall’applicazione dei precedenti commi, quantificati in 1,5 milioni di euro dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di governo, di cui all’articolo 55 (comma 421). |
Articolo 13-bis – Norma di interpretazione autentica in materia di prescrizioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive - SOPPRESSO
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.026 NF N.B. Tale comma è stato soppresso dall’em. 1.100 dei Relatori riportato di seguito |
Schullian |
Misto-Min.Ling |
4.12 |
Introduce l’articolo 13-bis che reca una norma di interpretazione autentica volta a considerare prestazioni accessorie a quelle rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, sottoposte dunque ad IVA agevolata al 10 per cento, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona, ove rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi servizi. Gli oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2019 sono posti a valere sul Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui all’articolo 55 (comma 421). |
1.100 |
Relatori |
|
6.12 |
Sopprime le disposizioni di cui sopra, introdotte sede referente. La soppressione proposta deriva dall’onerosità dell’emendamento sulle agevolazioni IVA disposte rispetto a quelle quantificate dall’emendamento13.026 (30 mln in luogo di 1 mln di euro). |
Articolo 14-bis – Proroga della convenzione con Radio radicale (comma 55-bis)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.114 (ex. 14.058 NF) |
Brunetta |
FI |
6.12 |
Aggiunge il comma 55-bis che proroga di ulteriori sei mesi (fino al 30 giugno 2019), la convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, autorizza la spesa di € 5 mln per il 2019. Conseguentemente, modifica il comma 653, riducendo di pari importo il Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi rifinanziato |
Articolo 15 – Fondo investimenti Amministrazioni centrali (commi 58-60)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.26 |
Relatori |
|
4.12 |
Modifica il comma 2 (comma 59) per prevedere che una quota parte del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, sia destinato alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. |
64.3 NF |
Lucchini |
Lega |
4.12 |
Modifica il comma 1 (comma 58), riducendo di complessivi 250 milioni di euro il Fondo ivi previsto finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, a copertura finanziaria dell’intervento previsto dal nuovo comma 516, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023 per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po. |
Articolo 15, comma 3-bis – Sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (comma 61 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.10 NF |
Nobili |
PD |
4.12 |
Aggiunge il comma 3-bis (comma 61), il quale autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e monopattini, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili. Per le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Articolo 16 - Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (commi 64-67 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.6 |
Lucchini |
Lega |
3.12 |
Modifica il comma 2 (comma 65), introducendo, tra i settori di spesa cui è destinato il Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, il settore delle bonifiche. |
16.7 NF |
Binelli |
Lega |
4.12 |
Aggiunge il comma 4-bis (comma 68), innalzando da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), ossia lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze. |
16.12 NF |
Frassini |
Lega |
4.12 |
Modifica il comma 1 (comma 64), riducendo il Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di 135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033 a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo comma 71, che assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. |
16.13 NF |
Marattin |
PD |
4.12 |
Modifica il comma 1 (comma 64), riducendo il Fondo per gli investimenti degli enti territoriali nella misura di 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 400 milioni annui dal 2027 al 2032 e 500 milioni per il 2033, a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo comma 76, che assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio |
61.011 |
Bellachioma |
Lega |
4.12 |
Modifica il comma 1 (comma 64), riducendo il Fondo per gli investimenti degli enti territoriali nella misura di 700 milioni complessivi, a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo comma 505 che stanzia 50 milioni di euro annui, dal 2020 al 2033, per la spesa di investimento delle regioni |
Articolo 16-bis - Aeroporto di Reggio Calabria (commi 69-70 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.012 NF |
Cannizzaro |
FI |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 16-bis (commi 69-70), che stanzia 15 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l’aeroporto di Reggio Calabria, finalizzati a consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’aeroporto (comma 69). All’onere (pari a 15 milioni per il 2019 e a 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) si provvede con a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e coesione (comma 70). |
Articolo 16-bis - Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio (commi 71-75 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.12 NF
|
Frassini
|
Lega
|
4.12 |
Aggiunge l’articolo 16-bis (commi 71-75) che assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033 (comma 71), a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all’articolo 16 (comma 64) del disegno di legge. Nel dettaglio la norme chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza: del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti, e viadotti, nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni (comma 72). I contributi sono ripartiti tra le regioni nella misura definita da apposita tabella (allegata al testo dell’articolo); tale riparto può essere modificato mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2020. Ogni anno le regioni devono provvedere all’assegnazione dei contributi ricevuti ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento, mentre i comuni devono affidare i lavori entro 8 mesi dall’assegnazione delle risorse (comma 73). Sono inoltre disciplinati l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta e il monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi. |
Articolo 16-bis - Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio comuni (commi 76-85 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.13 NF
|
Marattin
|
PD
|
4.12 |
Aggiunge l’articolo 16-bis (commi 76-85) che assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nella misura di 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 400 milioni annui dal 2027 al 2032 e 500 milioni per il 2033 (comma 76). Le risorse sono a valere sul fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all’articolo 16 (comma 64) del disegno di legge. L’articolo disciplina la procedura per la concessione dei contributi ai comuni (chiarendo che non sono assegnate risorse per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti) prevedendo che: § i comuni presentano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. Per ciascun anno viene stabilito che la richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e non può eccedere gli importi massimi indicati. Viene altresì specificato che il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande (comma 77); § la determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente. Ulteriori disposizioni sono dettate per il caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili (comma 78) e sono altresì disciplinate le modalità di acquisizione delle informazioni (comma 79); § il comune beneficiario del contributo è tenuto a provvedere all’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di determinazione dei contributi (comma 80). Lo stesso comma disciplina inoltre l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta; § l’erogazione dei contributi agli enti beneficiari viene effettuata dal Ministero dell’interno secondo un preciso scadenzario individuato dal comma 81. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 80 e 81, il Ministero dell'interno provvede al recupero del contributo, secondo le modalità indicate dal comma 82. Sono altresì disciplinate (le procedure per il monitoraggio delle opere (commi 83-84) e viene consentito, al Ministero dell'interno, di stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse autorizzate, con oneri posti a carico delle risorse medesime (comma 85). La disciplina dettata dall'articolo in esame ricalca, per gli anni 2021 e seguenti, quella dettata per il triennio 2018-2020 dai commi 853-861 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018). |
Articolo 17-bis – Acceleratore degli investimenti regionali (commi 94-96 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.06 |
Madia |
PD |
4.12 |
Introduce l’articolo 17-bis (commi 94-96) che aumenta le facoltà assunzionali delle regioni che attivano misure amministrative volte a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti (previsti nel relativo piano definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021) (comma 94). Nel dettaglio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le regioni possono procedere, per il triennio 2019-2021, all’assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/2016) (comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici) (comma 95). Le suddette assunzioni sono realizzate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e i relativi contratti sono esclusi dall’applicazione della disposizione secondo cui le amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (comma 96). |
Articolo 19, comma 21 – Voucher manager (comma 121 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.125 |
Relatori |
|
4.12 |
Sostituisce il comma 21 (comma 121), al fine definire, in senso più favorevole alle micro e piccole imprese, i criteri di riparto del contributo a fondo perduto (voucher manager) riconosciuto alle PMI per l'acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale previsti dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa. Si ricorda che per finanziare il contributo voucher manager di cui al comma 21, il successivo comma 23, istituisce un apposito Fondo dotato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021.Tale Fondo rimane confermato nella sua entità. In particolare, con la novella al comma 21, per i due periodi di imposti successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018: § alle micro e piccole imprese il contributo nella forma di voucher è riconosciuto – in relazione a ciascun periodo di imposta – in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40 mila euro. § alle medie imprese il contributo in questione è riconosciuto in misura pari al 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25 mila euro. Nel testo originario del comma si prevedeva invece - a favore delle PMI, senza una differenziazione, a tal proposito, tra micro, piccole e medie imprese - un contributo non superiore a 40 mila euro e comunque non superiore al 50% dei costi sostenuti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello del 31 dicembre 2018 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020; § nel caso di adesione ad un contratto di rete avente nel programma comune di rete lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0" e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitati, il contributo riconosciuto alla rete è in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro un limite massimo complessivo di 80 mila euro. Nel testo originario del comma si prevedeva invece a favore delle imprese sottoscrittrici o aderenti a un contratto di rete, aventi nel programma comune le predette attività, un contributo, tramite voucher, di importo non superiore a 80.000 euro (non vi era limite del 50% dei costi sostenuti) finalizzato all'acquisizione di prestazioni consulenziali; § rimane fermo che i contributi voucher manager vengano concessi subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari tra i soggetti beneficiari e le società o manager qualificati iscritti in un apposito elenco e che con decreto ministeriale siano fissati i requisiti soggettivi i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi. L’emendamento in esame demanda altresì al decreto ministeriale la definizione dell’eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti di impresa. |
Articolo 19, comma 20-bis – Fondo per difesa cibernetica (comma 122 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.6 NF |
Iovino |
M5S |
4.12 |
Aggiunge il comma 20-bis (comma 122) che istituisce, nello stato di previsione del ministero della difesa un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per il triennio 2019-2021, al fine del potenziamento delle dotazioni strumentali per la difesa cibernetica. La ripartizione del Fondo tra i diversi interventi è predisposta con un decreto interministeriale (difesa e sviluppo economico) da comunicare alle commissioni competenti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di governo, di cui all’articolo 55 (comma 421), nella misura di 1 milione di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. |
Articolo 19, commi 23-bis-23-ter – Trasporto intermodale verso vie navigabili interne (commi 126-127 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.13 NF |
Vanessa Cattoi |
Lega |
4.12 |
Aggiunge i commi 23-bis e 23-ter (commi 126-127) in materia di finanziamenti per il trasporto per vie navigabili interne, prevedendo, con il comma 126: § che lo stanziamento quindicennale di 20 milioni € già previsto a decorrere dal 2006 dall’art.3, comma 2-ter del DL 209/2002 per l’innovazione del trasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e dell’intermodalità per le autostrade del mare, nonché per il cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, sia utilizzabile anche per il trasporto per vie d’acqua navigabili interne (lett.a); § la conseguente modifica del regolamento attuativo (DPR 205 del 2006) che disciplina la ripartizione e l’erogazione dei fondi in questione, in modo da ricomprendere nella nozione di potenziamento dell’intermodalità il trasporto merci che combini anche la modalità strada-vie d’acqua navigabili interne e la modalità mare-vie d’acqua navigabili interne e (lett. b). Con il comma 127 si stabilisce che agli oneri si provveda nel limite di spesa di 2 milioni e per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di € a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di governo di cui all’articolo 55 (comma 421). |
Articolo 19 comma 23-bis – Disciplina PIR (comma 128 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.19 |
Centemero |
Lega |
4.12 |
Aggiunge il comma 23-bis (comma 128), che modifica la disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine – PIR, per introdurre un ulteriore vincolo di destinazione dei relativi investimenti effettuati. Con le modifiche in commento, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di piccole e medie imprese, oltre al 70 per cento già vincolato ai sensi delle norme vigenti. |
Articolo 19, commi 23-bis-23-quater – Raccolta capitali PMI e imprese sociali (commi 129-131 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.15 NF |
Pretto |
Lega |
4.12 |
Aggiunge il comma 23-bis-23-quater (commi 129-131), coi quali: § si integra la definizione di portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali contenuta nel Testo Unico Finanziario (articolo 1, comma 5-novies del D.lgs. n. 58 del 1998). Con le modifiche in esame, tale definizione si estende anche alle piattaforme on line che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, intese come le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250; totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro (comma 129). § modifica la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali (articolo 100-ter del TUF, cui aggiunge il nuovo comma 1-ter), disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob, e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio (comma 130). Agli oneri si provvede mediante la riduzione di 10 milioni di euro per il 2020 del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 66/2014, iscritto nello stato di previsione del MEF (comma 131): Conseguentemente, si incrementa il Fondo per l’attuazione del programma di governo di cui all’articolo 55 (comma 421), di 10 milioni per l’anno 2020. |
Articolo 19, commi 23-bis-23-quater – Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico (commi 132-134 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.124 |
Governo |
|
4.12 |
Aggiunge i commi da 23-bis e 23-quater (commi 132-134), i quali: § autorizzano la spesa di 250 mila euro a decorrere dall’anno 2019 per assicurare le attività di monitoraggio controllo e valutazione sui progetti per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico finanziati ai sensi dell’ art. 3, lettera a), della legge n. 808/1985, nonché per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, di cui all’art.2 della medesima legge (comma 132); § rinviano ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri, delle modalità e degli obiettivi delle attività di monitoraggio controllo e valutazione sui progetti. Le attività in questione potranno essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e società specializzate (comma 133); § intervengono sulla composizione del Comitato, prevedendo che esso abbia tra i suoi componenti anche un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze. A tal fine, si novella l’art. 2, comma 1 della citata legge n.808 (comma 134).
Conseguentemente, § il rifinanziamento del Fondo esigenze urgenze e indifferibili di cui all’art. 90, comma 2 (comma 653), viene ridotto di 250.000 euro a decorrere dal 2019, § si modifica inoltre la rubrica dell’art. 19 aggiungendovi il riferimento all’industria aeronautica. |
Articolo 19-bis – Scuola Europea Industrial Engineering and Management (comma 135 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.067 NF |
D’Attis |
FI |
4.12 |
Introduce l’articolo 19-bis (comma 135), il quale, per la promozione del progetto di “Scuola europea Industrial Engineering and Management”, autorizza, al comma 1, la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti innovativi di formazione in Italia. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di governo, di cui all’articolo 55 (comma 421), nella misura di 2 milioni di euro per l’anno 2019. |
Articolo 19-bis – Modifiche alla normativa in materia di limiti all’utilizzo del denaro contante (comma 136 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.06 NF |
Crosetto |
FdI |
4.12 |
Inserisce l’articolo 19-bis (comma 136), che modifica le vigenti disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti per acquisti di beni e servizi da commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo effettuati da parte di stranieri non residenti. In particolare: § si eleva da 10.000 a 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, da parte di soggetti non residenti in Italia; § si estende la predetta normativa anche ai cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo, che attualmente non sono ricompresi nella norma. Le disposizioni oggetto di modifica (articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 16 del 2012) derogano alle ordinarie norme in materia di uso del contante (le quali prevedono un limite “ordinario” di 3.000 euro) e la cui applicazione è condizionata a puntuali adempimenti, quale tra l’altro la consegna di specifica documentazione agli operatori finanziari presso i quali sono attivati i conti correnti su cui versare i proventi delle predette operazioni e specifiche comunicazioni all’Agenzia delle entrate. L’importo delle operazioni effettuabili in contante è stato abbassato da 15.000 a 10.000 euro dal decreto legislativo n. 90 del 2017, che ha recepito nel nostro ordinamento la cd. Quarta direttiva antiriciclaggio. |
Articolo 21, commi 4 e 4-bis – Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico (commi 141-142 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.86 0.21.86.19 |
Relatori |
|
4.12 |
Aggiunge periodi al comma 4 (comma 141), che destina ai centri per l’impiego una parte delle risorse previste dal Fondo per il reddito di cittadinanza. In particolare, autorizza le Regioni ad assumere fino a 4 mila unità di personale, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, a valere sulle risorse previste per il potenziamento dei suddetti centri, di cui al primo periodo del comma 4, per gli anni 2019 (120 mln di euro) e 2020 (160 mln di euro) e sulle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 21, a partire dal 2021 (160 mln di euro) (comma 1, lett.a)). La ripartizione delle risorse è definita con DM del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata Aggiunge il comma 4-bis (comma 142), prevedendo la facoltà, anziché l’obbligo, per le regioni di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali per garantire la piena operatività dei centri per l’impiego (modificando l’art. 3-bis.del D.L. 12/07/2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) (comma 1, lett. b)). |
Articolo 21, comma 4-bis – Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi (comma 143 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.1 NF 0.21.1.1 |
Relatori |
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4.12 |
Aggiunge il comma 4-bis (comma 143), che reca disposizioni in materia di pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi. In particolare: § si prevede che il limite massimo di spesa entro il quale l’INPS accetta le domande di pensionamento anticipato (pari a 3 milioni annui per il periodo 2018-2020) sia riconosciuto anche per il 2023 per un importo di 1 milione di euro (lettera a); § dispone la non applicazione dell’adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita (accertato dall'ISTAT), di cui all’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del D.L. 78/2010. Agli oneri derivanti dall’applicazione della richiamata disposizione, pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede con la corrispondente riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, istituito dall’articolo 21, comma 2, del provvedimento in esame (lettera b). |
1.101 |
Relatori |
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6.12 |
Modifica il comma 139 dell’A.C. 1334 A/R, ridefinendo per l’anno 2023 la dotazione del “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”, nell’importo di 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 in luogo di 7.000 milioni (fermo restando gli altri importi annuali del Fondo). L’emendamento ha lo scopo di allineare la copertura prevista rispetto a quella quantificata dall’emendamento 21.1 si cui sora. |
Articolo 21, comma 4-quater – Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (comma 144 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.078 NF |
Boschi |
PD |
4.12 |
Aggiunge il comma 4-quater (comma 144) che proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti, da ultimo dall’articolo 1, comma 354, della L. 232/2016), elevandone la durata a 5 giorni. Inoltre, si dispone anche per il 2019 che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima). Si conferma, inoltre, la copertura finanziaria prevista per il biennio 2017-2018 come disposta dall’ultimo periodo del richiamato articolo 1, comma 354, della L. 232/2016. specifica, inoltre, che la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni Conseguentemente all’articolo 90, comma 2 (comma 653), il Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 190/2014 ), viene ridotto di 62,4 milioni di euro per il 2019. |
Articolo 21-bis – Lavoratori esposti all’amianto (comma 145 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.0123 NF |
Pallini |
M5S |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 21-bis (comma 145), il quale estende ulteriormente la platea di lavoratori ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali in virtù dell’esposizione all’amianto (platea già estesa dall’articolo 1, comma 275, della L. 208/2015). In particolare, si dispone che tra i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, siano compresi, ai fini della fruizione dei benefici, i lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST (gestione dei postelegrafonici, attualmente gestita all’interno dell’INPS) abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva (ai sensi dell’articolo2 della L. 29/1979) e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’Assicurazione Generale Obbligatoria. Conseguentemente, gli importi del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 90, comma 2 (comma 653), sono ridotti di 2,3 mln di euro per il 2019, 2,8 mln di euro per il 2020, 3,2 mln di euro per il 2021, 3,7 mln di euro per il 2022, 4,1 mln di euro per il 2023, 2,5 mln di euro per il 2024, 2 mln di euro per il 2025, 1,6 mln di euro per il 2026, 1,7 mln di euro per il 2027,0,8 mln di euro per il 2028 e 0,4 mln di euro per il 2029. |
Articolo 21-bis – Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus (FISH) (comma 146 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.0116 |
Panizzut |
Lega |
4.12 |
Introduce l’articolo 21-bis (comma 146), il quale stanzia un contributo di 400.000 euro per l'anno 2019 finalizzato a garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus (FISH). Conseguentemente Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di governo, di cui all’articolo 55 (comma 421), nella misura di 400.000 di euro per l’anno 2019. |
Articolo 25-bis - Fondo per l’assistenza e l’aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi (commi 151-152 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.013 NF |
Formentini |
Lega |
3.12 |
Introduce l’articolo 25-bis (commi 151-152), il quale istituisce nello stato di previsione del MAECI un Fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per il 2019 e per il 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per interventi di sostegno diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi, posti in essere dalle organizzazioni della società civile e dagli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all’art. 26, comma 2, della legge n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) (comma 151). Sulla realizzazione delle iniziative di sostegno che beneficiano del finanziamento il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta una relazione annuale (comma 152). Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo di cui all’articolo 55 (comma 421). |
Articolo 27-bis – Incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto (commi 155-159 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.08 NF |
Bellachioma |
Lega |
3.12 ant. |
Aggiunge l’articolo 27-bis (commi 155-159), che prevede incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d’età) nel settore dell’autotrasporto merci, disponendo, in particolare, il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi (comma 155). Deve trattarsi di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, alle quali spetta una detrazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, pari ad una quota dei rimborsi effettuati per un importo complessivo massimo di 3 mila euro (commi 156-159). Conseguentemente Agli oneri per il 2019, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui all’articolo 55 (comma 421). Al medesimo fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall’articolo, pari a 16 mln di euro per il 2020 e a 0,5 mln di euro per il 2021 (comma 5). |
Articolo 27-bis – Finanziamento degli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli (comma 160 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.01 NF |
Meloni |
FDI |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 27-bis (comma 160) che stanzia 1 milione di euro da destinare agli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, resi obbligatori dalla legge n.117 del 2018. La legge 117/2018 prevede che l’obbligo di dotazione di tali dispositivi si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà individuare le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi medesimi e comunque a decorrere dal 1°luglio 2019. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione per il Programma di Governo di cui all’art. 55 (comma 421). |
Articolo 28 – Assunzioni di personale presso il Ministero della giustizia (comma 164 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.6 NF |
Salafia |
M5S |
4.12 |
Modifica il comma 4 (comma 164), che prevede l’autorizzazione ad assumere 3.000 unità di personale non dirigenziale nel Ministero della giustizia: § limitando le assunzioni ai soli ruoli dell’amministrazione giudiziaria; sono, infatti, escluse, tra le finalità dell’intervento, la prevenzione dei fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale in carcere e la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri; § stabilendo che le assunzioni possono avvenire anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo). |
Articolo 28, commi 4-bis-4-quater – Assunzione dirigenti istituto penitenziario (commi 165-167 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.8 NF |
Perantoni |
M5S |
4.12 |
Aggiunge i commi 4-bis-4-quater (commi 165-167) che prevedono § l’assunzione a tempo indeterminato – nel triennio 2019-2021 - nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, di 35 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, per assicurare il funzionamento degli stessi istituti (comma 165); § le modalità e i criteri per le assunzioni dei 35 dirigenti sono demandate ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello della pubblica amministrazione, da adottare entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge in esame (comma 166); § si autorizza la spesa per gli anni a decorrere dal 2019 per l’attuazione delle suddette assunzioni (comma 167). Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni: 2019 - 1.689.844; 2020 - 3.379.686; 2021 - 3.749.436 (la riduzione corrisponde all’onere massimo a regime a decorrere dal 2029) |
Articolo 28, comma 7-bis e 9-bis – Dotazioni organiche degli avvocati e procuratori dello Stato e ampliamento delle dotazioni organiche dei Referendari della corte dei Conti (commi 171 e 174 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.88
N.B. Il comma 174 è stato modificato dall’em. 1.102 dei Relatori riportato di seguito |
Relatori |
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4.12 |
Aggiunge il comma 7-bis (comma 171),- che amplia le dotazioni organiche degli avvocati e procuratori dello Stato, rispettivamente di 10 unità e definisce le procedure per le relative assunzioni, con oneri crescenti a partire dal 2019 (1.372.257 euro) fino al 2028 (3.228.143 euro), anno un cui l’onere si stabilizza. Aggiunge il comma 9-bis (comma 174), che, ai fini di agevolare la definizione dei processi giuscontabili, autorizza l’assunzione di Referendari della corte dei Conti senza indicare il numero delle assunzioni ma fissando un tetto massimo di spesa pari a 4,2 mln di euro per il 2019, 5 mln di euro per il 2020 e 5,6 mln di euro a decorrere dal 2021. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è inoltre autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2019 e di 1 mln di euro a decorrere dal 2020. Conseguentemente, il Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui all’art. 55 (comma 421) è ridotto in misura corrispondente agli oneri previsti da questa disposizione. |
1.102 |
Relatori |
|
6.12 |
Modifica il comma 174, introdotto in sede referente, al fine di ridefinire la quantificazione degli oneri per le assunzioni presso la Corte dei conti di cui all’emendamento 28.88, che vengo a tal fine ridefiniti nell’importo massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l’anno 2023, di 3.961.000 euro per l’anno 2024, di 4.032.000 euro per l’anno 2025, di 4.103.000 euro per l’anno 2026 e di 5.308.000 euro a decorrere dall’anno 2027. |
Articolo 28, comma 13-bis – Dotazione organica di personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) (comma 179 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.5 NF N.B. Tale comma è stato modificato dall’em. 1.103 dei Relatori riportato di seguito |
Sabrina De Carlo ed altri |
M5S |
4.12 |
Aggiunge il comma 13-bis (comma 179) che novella l’art. 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, elevando da 200 a 240 unità il limite massimo della dotazione organica di personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS). Quest’ultima è autorizzata a bandire una procedura concorsuale per assumere fino a 20 unità di personale appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Per la copertura degli oneri si ricorre alle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo flessibile entro i limiti di spesa di 812.080 euro annui a decorrere dal 2019, mentre agli ulteriori oneri - sempre pari a 812.080 euro annui a decorrere dal 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale dell’AICS, iscritto nello stato i previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
1.103 |
Relatori |
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6.12 |
Modifica il comma 179, introdotto in sede referente, al fine di ridefinire la quantificazione dell’onere per assunzioni presso l’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, disposta dall’emendamento 28.5, che viene ridefinita entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui. |
Articolo 28, comma 15-bis – Copertura posti vacanti MIBAC (comma 182 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.3 NF |
Testamento |
M5S |
4.12 |
Aggiunge il comma 15-bis (comma 182), che dispone che il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per il 2019, i posti vacanti nei profili professionali delle Aree II e III assumendo, nel limite del 50% delle proprie facoltà assunzionali per il medesimo anno, i candidati idonei presenti nelle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010 a seguito di procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area. Le assunzioni avvengono in ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti in ciascun bando. |
Articolo 28-bis – Assunzioni a tempo indeterminato ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) (commi 184-185 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.030 |
Relatori |
|
4.12 |
Aggiunge l’art. 28-bis (commi 184-185) che, ai fini del superamento del precariato, per il triennio 2019-2021, autorizza l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (nell’ambito della propria autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato) ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un esame-colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti (comma 184): § sia in servizio con contratto a tempo determinato presso la suddetta Autorità alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; § sia stato assunto a tempo determinato attraverso selezioni pubbliche; § abbia maturato (o maturi al 31 dicembre dell’anno in cui si procede all’assunzione) almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni A seguito delle suddette assunzioni la pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità è rideterminata numericamente e il numero dei dipendenti a tempo determinato delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità (di cui all’art. 2, c. 30, della L. 481/1995) è ridotto da 60 a 20 unità (comma 185) |
Articolo 28-bis – Incremento dotazione organica Ministero dell’Economia e delle Finanze (commi 186-188 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.031 |
Relatori |
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4.12 |
Aggiunge l’articolo 28-bis (commi 186-187), disponendo per il triennio 2019-2021 l’incremento della dotazione organica del MEF di 20 posti di funzione dirigenziale di livello non generale (2,7 mln di euro per ciascun anno), al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici e di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi. Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2019: - 2.700.000; 2020: - 2.700.000; 2021: - 2.700.000. |
0.28.031.2 |
Pella |
FI |
4.12 |
Aggiunge all’articolo 28-bis il comma 2-bis (comma 188) disponendo che relativamente agli investimenti locali Investitalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell’ANCI. |
Articolo 28-bis – Assunzioni Accademia della Crusca (commi 189-191 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.032 |
Governo |
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4.12 |
Aggiunge l’art. 28-bis (commi 189-191), il quale dispone che l’organico dell’Accademia della Crusca è aumentato di 3 unità di personale non dirigenziale; e che la gestione amministrativa dell’Accademia è affidata a un Segretario amministrativo. L’assunzione delle suddette 3 unità aggiuntive di personale – due delle quali di Area C (posizione economica C1) e una di Area B (posizione economica B1) – è autorizzata in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, nonché alle disposizioni che subordinano l’avvio di nuove procedure concorsuali alla verifica di determinate condizioni (immissione di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti e assenza di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, ex art. 4, c. 3, del D.L. 101/2013) e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria (ex art. 30, d.Lgs. 165/2001). Il reclutamento del personale appartenente all’Area C può avvenire anche secondo le procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti (ex art. 20, c. 2, del D.Lgs. 75/2017). Il Segretario amministrativo è scelto tramite procedura di selezione pubblica e con contratto a di lavoro subordinato a tempo determinato, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. L’incarico è incompatibile con qualsiasi altro lavoro subordinato pubblico o privato e con incarichi libero-professionali, anche occasionali, che possano entrare in conflitto con gli interessi dell’Accademia. Per far fronte alle assunzioni si autorizza la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dal 2019. Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni: 2019: - 236.000; 2020: - 236.000; 2021: - 236.000. |
Articolo 29 – Ruolo organico della magistratura (commi 192-195 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
29.5 |
Il Governo |
|
4.12 |
Sostituisce la tabella 1 (Tabella 2 dell’A.C. 1334 A/R) a dal comma 3 (comma 194), relativa al ruolo della magistratura ordinaria. Ferma restando la dotazione organica complessiva, sono rimodulati gli organici all’interno delle specifiche funzioni esercitate. In particolare: § nell’ambito della Corte di cassazione, è aumentato di 5 unità (da 60 a 65)-– l’organico dei magistrati con funzioni direttive ed è ridotto di 15 unità (da 455 a 440) quello dei magistrati con funzioni non direttive; § è aumentato di 10 unità (da 9.611 a 9.621) l’organico dei magistrati di merito di primo e secondo grado, dei magistrati distrettuali e di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dei magistrati con funzioni semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado. |
Articolo 32-bis – Contributo straordinario al CNR (comma 211 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32.014 |
Il Governo |
|
4.12 |
Aggiunge l’articolo 32-bis (comma 211), che riconosce un contributo straordinario di € 30 mln annui per 10 anni – dal 2019 al 2028 – al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Non è specificata la finalità del contributo. Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni: 2019: –30.000.000; 2020: –30.000.000; 2021: –30.000.000. |
Articolo 32–bis – Contributo straordinario all’European Brain Research Institute (commi 212-213 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32.015 |
Il Governo |
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4.12 |
Aggiunge l'art. 32-bis (commi 212-213), autorizzando la concessione di un contributo straordinario all’European Brain Research Institute di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Conseguentemente Il rifinanziamento è posto a valere, in parte, sulle risorse del Fondo - iscritto nello stato di previsione del MIUR - da ripartire nel corso della gestione per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, ed in parte a valere sul Fondo “La Buona scuola”, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 58, comma 2 (comma 466), che viene a tal fine modificato. |
Articolo 32–bis - Scuola Normale Superiore Meridionale (commi 214-218 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32.016 |
Relatori |
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4.12 |
Aggiunge l’articolo 32-bis (commi 214-218), che prevede che la Scuola Normale Superiore di Pisa istituisce sperimentalmente, per un triennio, a decorrere dall’a.a. 2019-2020, una propria sede a Napoli, che assume la denominazione di Scuola Normale Superiore Meridionale, in spazi messi a disposizione dall’Università di Napoli Federico II. Al termine della sperimentazione, la Scuola, previa valutazione positiva dell’ANVUR e reperimento di idonea copertura finanziaria, può assumere carattere di stabilità. Per le attività della Scuola Normale Superiore Meridionale si autorizza la spesa di € 8,209 mln per il 2019, € 21,21 mln per il 2020, € 18,944 mln per il 2021, € 17,825 per il 2022, € 14,631 mln per il 2023, € 9,386 mln per il 2024, € 3,501 mln per il 2025. Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2019: –8.209.000; 2020: –21.210.000; 2021: –18.944.000. |
Articolo 33 – INAIL e partecipate del MEF (commi 221-224 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.4 NF |
De Filippo |
PD |
4.12 |
Aggiunge i commi da 2-bis a 2-quater (commi 221-223) che concernono la realizzazione di investimenti immobiliari da parte dell’INAIL. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati, nonché alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza volti al contenimento della spesa sanitaria, Il comma 2-bis (comma 221) autorizza l’INAIL a valutare - in via eccezionale, nell’ambito del piano triennale degli investimenti 2019-2021 e senza maggiori oneri per la finanza pubblica – la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con riferimento esclusivo alle aree caratterizzate da significative condizioni di crisi economico-industriale, individuati nell’ambito degli appositi accordi stipulati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali volti all'unitarietà del sistema termale nazionale (di cui all’art. 4, c. 4, della L. 323/2000). Per il perseguimento delle proprie finalità si riconosce all’INAIL (comma 2-ter) la facoltà di sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi (con particolare riferimento a quelli gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate) la cui politica di investimento sia orientata prevalentemente ad imprese con significative possibilità di crescita, ad imprese attive nella ricerca o alla crescita dimensionale delle imprese. Il comma 2-quater (comma 223) dispone che all’attuazione di quanto previsto dal comma 2-ter si provvede a valere sulle disponibilità che l’INAIL può detenere presso le aziende di credito e Poste italiane S.p.A.. Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il comma 2-quinquies (comma 224) dispone che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate anche per l’aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società. |
Articolo 33-bis – Incremento del fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro (comma 225 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.01 NF |
Schullian |
Misto-Min.Ling |
3.12 pom |
Aggiunge l’articolo 33-bis (comma 225) che incrementa di 1 milione di euro annui, dal 2019, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (di cui all’art. 1, c. 1187, della L. 296/2006). Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui all’articolo 55 (comma 421). |
Articolo 35 - Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro e sanzioni in materia di lavoro (comma 233 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.2 NF
N.B. Tale comma è stato modificato dall’em. 1.104 dei Relatori riportato di seguito |
Faro |
M5S |
3.12 |
Sostituisce l’art. 35 (comma 233) che concerne l’Ispettorato nazionale del lavoro disponendo, in particolare: a) che l’Ispettorato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 330 unità per il 2021. Conseguentemente, viene integrato il Fondo risorse decentrate di cui al CCNL funzioni centrali per il triennio 2016-2018 (di 750.000 euro per il 2019, di 1,5 milioni per il 2020 e di 2.325.000 dal 2021 e viene elevato (da 10) a 13 milioni il limite massimo entro cui riassegnare ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i maggiori importi derivati dall'aumento delle sanzioni per lavoro irregolare. Gli oneri a decorrere dal 2021 sono fissati in 37.000.000 euro (in luogo di 40.655.000). b) l’incremento (da 2) a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e (da 88) a 94 posizioni dirigenziali di livello non generale della dotazione organica dell'Ispettorato. Conseguentemente, viene demandata ad apposito decreto direttoriale dell’Ispettorato la modifica delle disposizioni del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 relative agli organi e strutture centrali di vertice e allo staff dell’Ispettorato medesimo; c) che l’Ispettorato è autorizzato all’assunzione delle suddette unità dirigenziali non generali, nonché di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale (anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, la cui validità viene conseguentemente prorogata al 30 giugno 2019). Non trovano applicazione le disposizioni relative alla mobilità volontaria e all’assegnazione del personale collocato in disponibilità (artt. 30 e 34-bis, c. 2, del D.Lgs. 165/2001). Ai relativi oneri (pari a 1.605.000 euro dal 2019 e 2.730.000 a decorrere dal 2020) si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame; d) un incremento - del 20 per cento dell’importo sanzionatorio dovuto per la violazione di norme in materia di lavoro irregolare di somministrazione di lavoro, di obblighi di comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi, nonché di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale - del 10 per cento degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; le maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti e sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MLPS e destinate all’incremento del fondo risorse decentrate per valorizzare l’apporto del personale secondo criteri da definire mediante contrattazione collettiva integrativa nel rispetto del D.lgs. n. 150 del 2009. e) che le entrate derivanti dall’applicazione delle norme sulla rappresentanza in giudizio dell’Ispettorato (ex art. 9 c. 2 del D.Lgs. 149/2015) siano destinate, nel limite massimo di 800.000 euro ad incrementare il Fondo risorse decentrate e ad incentivare l’attività di rappresentanza dell’ente; f) per consentire la piena operatività dell’Ispettorato, che l’applicazione al personale della previsione secondo cui la conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati è consentita sino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a talune ipotesi (di cui all’art. 14, c. 2, del D.Lgs. 165/2001).
L’articolo 40, comma 4-ter, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’articolo 11, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 75/2017), ha demandato alla contrattazione collettiva il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In relazione a ciò, l’articolo 76 del CCNL per il personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018 (vigenza triennio 2016-2018) ha costituito il Fondo risorse decentrate è stato costituito per razionalizzare e semplificare la disciplina dei fondi per la contrattazione decentrata, al fine di far confluire in un unico Fondo (a decorrere dal 2018) in un unico importo consolidato, tutte le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto richiamato destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori. Più specificamente, affluiscono al suddetto Fondo tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, negli importi determinati per il 2017, come certificati dagli organi di controllo interno ai quali è demandato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (cioè, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali di bilancio o gli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Il Fondo è incrementato stabilmente da specifiche voci inerenti a determinati trattamenti economici accessori del personale. |
1.104 |
Relatori |
|
6.12 |
Modifica il comma 233, introdotto in sede referente, lettera c), al fine di ridefinire la quantificazione dell’onere per assunzioni presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, disposta dall’emendamento 35.2, che viene ridefinita nell’importo di 2.783.000 euro annui, e chiarire il limite della componente variabile della retribuzione |
Articolo 35-bis - Modifiche all’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio (comma 234 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.07 |
Saltamartini |
Lega |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 35-bis (comma 234), recante modifiche all’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia di riordino delle Camere di Commercio, introducendo nel predetto articolo, dopo il comma 9, un nuovo comma 9-bis. Si ricorda che il comma 9 dell’articolo 3 dispone un divieto per le camere di commercio di procedere a nuove assunzioni o al conferimento di incarichi, fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 3. Si tratta delle procedure di mobilità del personale connesse al piano di razionalizzazione organizzativa delle medesime Camere di commercio. L’articolo 3, infatti, nel prevedere la riduzione a 60 del numero delle camere di commercio attraverso la rideterminazione delle relative circoscrizioni territoriali, la razionalizzazione delle sedi delle singole camere nonché delle Unioni regionali ha altresì previsto – all’interno del piano di razionalizzazione organizzativa delle stesse - la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere stesse, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere. Il nuovo comma 9-bis dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, introdotto dall’emendamento in esame, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al medesimo articolo 3, le Camere di commercio, non oggetto di accorpamento, ovvero che ne abbiano concluso il processo, possono procedere all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. |
Articolo 36 - Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza (comma 236 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
36.018 NF |
Mandelli |
FI |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 36-bis (comma 236), che incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 il contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza. Conseguentemente, il Fondo per l’attuazione del programma di governo di cui all’articolo 55 (comma 421) è corrispondentemente ridotto. |
Articolo 36 - Contributo in favore dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (commi 237-238 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
36.022 NF |
Paolo Russo |
FI |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 36-bis (commi 237-238), il quale prevede che il Ministero della salute affidi alla Sezione Italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità la gestione di un progetto di screening relativo alle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche. Per tale finalità, è attribuito alla predetta Sezione un contributo straordinario di 250.000 euro annui per ciascun anno del triennio 2019-2021. Conseguentemente, il Fondo per l’attuazione del programma di governo di cui all’articolo 55 (comma 421) è corrispondentemente ridotto, in misura pari a 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. |
Articolo 37-bis – Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori (commi 240-242 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
37.032 NF |
Fogliani |
Lega |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 37-bis (commi 240-242), che stabilisce che le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS), sono ripartite tra le regioni e assegnate – entro il 30 settembre di ciascun anno – direttamente agli ITS che siano stati valutati nell’annualità formativa precedente secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l’Accordo del 17 dicembre 2015 (commi 240-241). Inoltre, prevede l’integrazione degli standard organizzativi e dei percorsi degli ITS con D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 242). |
Articoli da 37-bis a 37-quater – Consiglio Nazionale dei Giovani (commi 243-250 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
37.036 NF |
Faro |
M5S |
3.12 |
Aggiunge gli articoli da 37-bis a 37-quater (commi 243-250) che istituiscono il Consiglio Nazionale dei Giovani quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia e con ulteriori compiti attribuibili con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia. Allo scopo, viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019, con copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 90, comma 2 (comma 653), del disegno di legge in esame. Le risorse del Fondo sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Tra le funzioni in capo al Consiglio, si segnalano: promuovere il dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, promozione della cittadinanza attiva dei giovani; agevolare la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; esprimere pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani; partecipare ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto. La prima Assemblea generale del Consiglio, a cui partecipano le associazioni aderenti al Forum Nazionale dei Giovani, stabilisce modalità e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne approva lo Statuto e i regolamenti. Conseguentemente È modificato l’articolo 90, comma 2 (comma 653), al fine di ridurre le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di 200.000 euro per il 2019, per la copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli di cui sopra. |
Articolo 37-bis – Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, Carta famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro (commi 251-255 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
37.037 NF
|
Panizzut |
Lega |
4.12 |
Aggiunge l’art. 37-bis (commi 251-255) che ridisciplina il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’art. 1, commi da 1250 a 1252 della legge finanziaria 2007), e introduce ulteriori misure in tema di conciliazione vita-lavoro e sostegno alle famiglie. Più in particolare: Al comma 251, l’intervento legislativo viene attuato sostituendo l’art. 1, commi da 1250 a 1252, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006). Più precisamente, il Fondo per le politiche della famiglia di cui al novellato comma 1250, volto al sostegno alla natalità, alla maternità e alla paternità e dunque al contrasto della crisi demografica, viene finalizzato a finanziare i seguenti obiettivi: a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, in seno al quale si stabilisce, come già previsto dalla legge finanziaria 2007, la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, la cui attività è già sostenuta con le risorse del Fondo politiche per la famiglia. L’Osservatorio è stato finora operante presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari opportunità. Compito dell’Osservatorio è acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le PA, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori; c) l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, la cui attività è già sostenuta dalle risorse del Fondo. L’Osservatorio è attualmente regolato dal DPR 103/2007, che ne affida la presidenza congiunta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro con delega per le politiche della famiglia. Si ricorda che il D.L legge 86/2018 di riordino dei Ministeri ne ha affidato l’esercizio delle funzioni di competenza al Ministro delegato per la famiglia e la disabilità; d) l'elaborazione di un Piano nazionale per la famiglia, e la promozione e organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei Consultori familiari e dei Centri per la famiglia, nonché a realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie Si rileva, che la riorganizzazione dei consultori familiari è già prevista a legislazione vigente tra le finalità del Fondo, risulta invece assente la finalizzazione per i Centri per la famiglia. f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, introducendo, rispetto a quanto attualmente previsto, la previsione di progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; g) progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita. Tale finalizzazione delle risorse del Fondo costituisce una novità; h) interventi a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento, innovando rispetto alle ora previste finalizzazioni, alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo; i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico; j) interventi per incentivare la diffusione della figura professionale dell’assistente familiare; Tale finalizzazione, già ora prevista dall’art. 1, comma 1251, lettera c), della finanziaria 2007, rivolgendosi a operatori di sostegno alla famiglia e alla persona, in grado di assistere nelle attività della vita quotidiana una persona anziana fragile, disabile, temporaneamente o permanentemente priva di autonomia, è l’unico riferimento alla componente anziana dei nuclei familiari; k) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, ivi compresa la Carta della famiglia (di cui all’art.1, comma 391, della legge di stabilità 2016, legge 208/2015); l) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Tale finalizzazione, già prevista, sostiene e promuove iniziative e misure aggiuntive al voucher babysitting e al Buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido; m) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. A tal fine il Ministro per la famiglia e disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, un’intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base delle quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona; n) attività di informazione e comunicazione in materia di politiche per la famiglia, attualmente non prevista; o) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e buone pratiche. La finalizzazione del Fondo, attualmente già prevista (ai sensi dell’art. 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007), rinvia ad iniziative in essere del Dipartimento per le politiche della famiglia quali il monitoraggio delle politiche della famiglia delle Regioni e dei Comuni italiani; p) interventi in materia di adozione e affidamenti, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie affidatarie o adottive, anche al fine di sostenere il percorso successivo all’adozione. Il novellato comma 1251 dispone che il Ministro per la famiglia e le disabilità si possa avvalere del Fondo per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della famiglia e che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più regolamenti provveda al riordino dell’organizzazione e del funzionamento dell’Osservatorio nazionale della famiglia, di quello per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Il comma 1252, come novellato, dispone che il Fondo sia ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con due decreti distinti. Il primo decreto, adottato dal medesimo Ministro, dovrà ripartire le risorse destinate al funzionamento dei tre Osservatori sopra citati e all’attuazione delle misure di competenza statale definite nell’ambito dei correlati Piani nazionali (Piano nazionale famiglia, Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, il quale costituisce parte integrante del Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, predisposto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza), nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire fra le regioni le risorse del Fondo per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251.
Il comma 252 dispone che, in alternativa a quanto previsto dall’art. 16, c. 1, del D.Lgs. 151/2001, che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza in determinati periodi (durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, durante i tre mesi dopo il parto e durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta), alle lavoratrici è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porti pregiudizio alla salute della donna e del bambino.
Il comma 253 pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, l’obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Il comma 254 modifica la normativa vigente in materia di Carta della famiglia di cui all’art. 1, co. 391, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) relativamente alla platea dei destinatari. Con il provvedimento in esame, la Carta è destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano (attualmente “alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano”), con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni (attualmente è richiesto il requisito della minore età). La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, in base ai criteri e con le modalità stabilite da un apposito decreto del Presidente del Consiglio e del Ministro delegato per le politiche della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell’attuazione della misura, il limite massimo di spesa previsto è di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’art. 19, del DL. 223/2006 (L. 248/2006). Si evidenzia che non viene modificata la funzionalità della carta che, come prevede la normativa vigente, consente l’accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi e riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, concedendo sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare a scopi promozionali e pubblicitari la loro partecipazione all'iniziativa. Il comma 255 eleva a 1.500 euro su base annua il buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati previsto alla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 355, della L. 232 del 2016) e lo estende a ciascun anno del triennio 2019- 2021. A decorrere dal 2022 esso è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, con D.P.C.M., su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, con il concerto del MLPS e MEF, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura. Il medesimo comma 255 riduce di 40 milioni di euro, per il 2020, l’autorizzazione di spesa del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, connessi anche al programma Industria 4.0, di cui all’art. 1, comma 1091, della legge n. 205/2017 (il quale reca, a legislazione vigente, uno stanziamento di 125 milioni di euro). |
Articolo 38 – Fondo per il ristoro dei risparmiatori (commi 256-268 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.29 |
Claudio Borghi |
Lega |
3.12 |
Modifica il comma 3 (comma 258), sostituendo la lettera f). Con le modifiche proposte, per i soggetti che accedono al pagamento corrisposto dal Fondo per il ristoro dei risparmiatori resta impregiudicato il diritto di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro erogato dal Fondo.
L’articolo 38 (comma 256 dell’A.C. 1334 A/R) istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il ristoro è pari al 30 per cento dell’importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Nella formulazione originaria del disegno di legge, la lettera f) del comma 3 prevedeva che l’accettazione del pagamento a carico del Fondo equivalesse a rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 6 con riferimento alla possibilità che fosse aumentata la percentuale di rimborso della sentenza o della pronuncia. |
38.9 |
Pretto |
Lega |
3.12 |
Aggiunge il comma 12–bis (comma 268) il quale autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, al fine di potenziare, nell’ambito delle misure a tutela dei risparmiatori, la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) anche in conseguenza dell’attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 sulla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 90, comma 2 (comma 653). |
Articolo 39 – Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie (commi 269-271dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
39.14 |
I Relatori |
|
4.12 |
Modifica il comma 1 (comma 269), incrementando (da 50 milioni) a 150 milioni di euro per il 2019 e (da 50 milioni) a 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le spese in conto capitale per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, finalizzati alla riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie. Conseguentemente Gli oneri derivanti da tale disposizione, pari a complessivi di risorse è posto a valere sul Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 15 (comma 58 dell’A.C. 1334 A/R), che viene conseguentemente ridotto di 100 milioni per il 2019 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Si segnala che il DL 119/2018 (AC. 1408) contiene all'art 23-quater co. 5, per il solo anno 2020, un’autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro, approvata durante l’esame al Senato, per le stesse finalità di riduzione dei tempi delle liste d’attesa per prestazioni sanitarie. Pertanto, se dovesse essere convertito il testo del decreto-legge con le modifiche già approvate, per l’anno 2020 risulterebbero due autorizzazioni di spesa aventi la stessa finalità in base a provvedimenti diversi, per un totale complessivo di 150 milioni di euro. |
Articolo 40 – Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021 (commi 272-276 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.81 |
I Relatori |
|
4.12 |
Modifica il comma 2 (comma 273), fissando per gli anni 2020 e 2021 (anziché fin dall’anno 2019) la condizione che le regioni possano accedere all’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard - stabilito al comma 1 - rispetto all’anno precedente (quindi 2019, invece che 2018) subordinatamente al raggiungimento di una specifica Intesa relativa al Patto per la salute 2019-2021 entro il nuovo termine del 31 marzo 2019 (invece che entro il 31 gennaio 2019). Si ricorda che l’art. 40, comma 1, del disegno di legge in esame (comma 272 dell’A.C. 1334 A/R) conferma, per il 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato in 114.435 milioni di euro. Lo stesso comma incrementa il livello di finanziamento di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. |
Articolo 40, comma 3-bis – Estensione dell’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico (comma 275 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.6 |
Ascani |
PD |
4.12 |
Aggiunge il comma 3-bis (comma 275), che estende l’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista modificando il comma 594, art. 1, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). In particolare tale ambito viene esteso ai presìdi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi, al fine di conseguire risparmi di spesa. |
Articolo 40, comma 4-bis – Disposizioni per la valorizzazione dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) (comma 277 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.80 |
Locatelli |
Lega |
4.12 |
Aggiunge il comma 4-bis (comma 277), che proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 l’autorizzazione concessa alla Regione Siciliana, in deroga alla normativa vigente, ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria e la valorizzazione delle funzioni dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo. |
Articolo 40-bis– Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (comma 278 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.039 NF |
Amitrano |
M5S |
4.12 |
Aggiunge l'art. 40-bis (comma 278), disponendo, per il 2019, un incremento di 10 milioni di euro del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili previsto all’art. 13, co. 4, della L. 68/1999. Conseguentemente È modificato l’articolo 90, comma 2 (comma 653), al fine di ridurre le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione di 10 milioni euro per il 2019, per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo di cui sopra. |
Articolo 41, comma 1-bis – Idoneità medici reti cure palliative (comma 280 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.18 |
I Relatori |
|
4.12 |
Aggiunge il comma 1-bis (comma 280) che stabilisce l'idoneità ad operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate di medici già in servizio presso tali reti alla data di entrata in vigore della presente legge e che, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal DM Salute 28 marzo 2013 - in materia di inquadramento ed equipollenze relativa alla disciplina cure palliative - rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza (con istanza di certificazione da presentare entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge), quali: § esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali- hospice ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate; § almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative; § acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalla regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014. Scopo della norma è di garantire l'attuazione della legge n. 38/2010 in materia di cure palliative, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto dei criteri indicati con un decreto del Ministero della salute di natura non regolamentare, previa intesa in Conferenza Stato-regioni. |
Articolo 41-bis – Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute (comma 281 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.07 NF |
Saccani Jotti |
FI |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 41-bis (comma 281) stabilendo, per il 2019, due finanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno per due reti di ricerca sanitaria del Ministero della salute: la Rete oncologica e la Rete cardiovascolare, cui fanno parte Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e nella prevenzione primaria cardiovascolare. I corrispondenti fondi sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, al programma Ricerca per il settore della sanità pubblica, Missione Ricerca e innovazione. In proposito si segnala che il DL. 119/2018 (AC 1408) prevede analogo finanziamento agli IRCCS delle suindicate reti per l’anno 2020. Conseguentemente Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo di cui all’articolo 55 (comma 421) del disegno di legge. |
Articolo 41-bis - Pubblicità sanitaria (comma 282-283 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.018 NF |
Boldi |
Lega |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 41-bis (commi 282-283) che interviene in ordine alle comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie - in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società operanti nel settore odontoiatrico di cui all'art. 1, comma 153, L. 124/2017 (legge annuale concorrenza). Ai sensi della disposizione in commento, tali comunicazioni possono contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari ed escludendo elementi di carattere promozionale o suggestionale (comma 282). In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli ordini territoriali procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti; inoltre, detti ordini segnalano le violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Inoltre, le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di un Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge in esame (comma 283). |
Articolo 41–bis - Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (comma 284 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.021 |
Tomasi |
Lega |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 41-bis (comma 284), attraverso una modifica dell’art. 1, comma 432, della L. 205/2017, che estende che estende la possibilità di essere assunti a tempo determinato anche ai titolari, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli IRCSS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali a seguito di procedura selettiva pubblica che abbiano maturato una titolarità di borsa di almeno tre anni negli ultimi cinque; la possibilità di assunzione è ora riservata ai soli titolari di rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque. |
Articolo 41-bis – Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie ereditarie” (comma 285 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.023 NF
N.B. Tale comma è stato modificato dall’em. 1.105 dei Relatori riportato di seguito |
Volpi Leda |
M5S |
3.12 |
Introduce l’articolo 41-bis (comma 285), che modifica in più punti la L. n. 167 del 2016 in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori e, in particolare: § agli articoli 1, 2 e 3, comma 4, lett. e) estende, a scopo di prevenzione, l’ambito di applicazione degli screening neonatali anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale; § all’articolo 4, inserisce il comma 2-bis, al fine di prevedere una revisione periodica, almeno biennale, della lista di patologie da ricercare attraverso screening neonatale (revisione a cura del Ministero della salute, in collaborazione con Istituto superiore di sanità, Age.na.s e regioni e province autonome, sentite le società scientifiche di settore); § all’articolo 6, comma 1, si prevede l’inserimento nei LEA della diagnosi precoce anche delle suddette patologie genetiche; § all’articolo 6, comma 2, si incrementa di 4 milioni di euro (da 25,715 a 29,715 milioni), a decorrere dal 2019 la copertura finanziaria della legge n. 167/2016. Si ricorda che ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 167/2016, alla copertura degli oneri derivanti dall'inserimento degli screening neonatali nei LEA, valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'art. 1, comma 554, della legge di stabilità 2015 (legge 208/2015), nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e, quanto a 10 milioni di euro, mediante pari incremento di 10 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale disposto a tal fine dalle leggi di stabilità 2014 e 2015 (Più precisamente, 5 milioni dall'art. 1, comma 229, della legge di stabilità 2014 - legge 147/2013, poi fatti salire a 10 milioni di euro dall'art. 1, comma 167, della legge di stabilità 2015 - legge 190/2014). Conseguentemente Modifica l’articolo 90, comma 2 (comma 653), riducendo la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili nel corso della gestione, di 4 milioni a decorrere dal 2019. |
1.105 |
Relatori |
|
6.12 |
Modifica il comma 285, lettera e), introdotto in sede referente, al fine di ridefinire il profilo temporale degli oneri previsti dall’articolo 6 della legge n. 167/2016. In particolare, è specificato il profilo temporale della copertura finanziaria della legge 167/2016 come modificata dallo stesso comma 285, volto ad estendere gli screening neonatali obbligatori anche alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale. Viene specificato che l’incremento di 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 (da 25,715 a 29,715 milioni) viene caricato sulla quota di finanziamento (15.715.000 euro che salgono così a 19.715.000 euro dal 2019) a cui si provvede con la procedura (di cui all'art. 1, comma 554, della legge 208/2015) di definizione e aggiornamento dei LEA da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
Conseguentemente, viene incrementato di 4 milioni il livello del fabbisogno sanitario nazionale di cui al comma 272 che viene quindi rideterminato in aumento, per il 2019, a 114.439 milioni di euro (in luogo del livello già definito a legislazione vigente di 114.435 milioni). |
Articolo 41-bis – Disposizioni in materia sanitaria (commi 286-290 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.027 0.41.027.16* 0.41.027.28* 0.41.027.11** 0.41.027.29**
N.B. Tale comma è stato sostituito dall’em. 1.106 dei Relatori riportato di seguito |
I Relatori Cestari Darrando Mandelli Lucaselli |
LEGA M5S FI FDI |
4.12 |
Aggiunge l’art. 41-bis (commi 286-290) che interviene su diverse materie sanitarie tra cui: il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva per dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo (comma 286); il passaggio di quote del fabbisogno sanitario del SSN dall’ammontare vincolato alla parte indistinta (comma 287); una nuova disciplina degli incarichi individuali al personale medico con contratto di lavoro autonomo (comma 288); le modalità per l’accesso del ruolo sanitario per i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso (commi 289 e 290); alcune novelle all'art. 1 co. 796, lett. p-bis), legge n. 296/2006 in materia di misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale ed applicazione della quota fissa sulla ricetta. Più in dettaglio: § il comma 286 stabilisce che, a decorrere dal 2019, il trattamento economico stabilito per la categoria di dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'articolo 15-quater, co. 5, del D.Lgs. n. 502/1992 concorre alla formazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico delle amministrazioni competenti, con oneri a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale; § il comma 287 prevede che, dal 2019, fermo restando il livello di finanziamento del SSN, le seguenti quote del fabbisogno vincolato del SSN confluiscono nella quota indistinta e sono ripartiti tra regioni e province autonome secondo i criteri stabiliti a legislazione vigente: § 30,990 milioni per l'assistenza sanitaria a stranieri non iscritti al SSN; § fino a 41,317 milioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale; § i commi 288 e 289 stabiliscono che i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali in esame nella specifica disciplina bandita e collocati, nel caso di esito positivo delle procedure, in una graduatoria separata. La loro eventuale assunzione a tempo indeterminato, nel caso in cui siano risultati idonei o utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. § il comma 290, apporta alcune novelle all'art. 1 co. 796 , lett. p-bis) della finanziaria 2007 (legge. n. 296/2006) relativamente alla possibilità, per le regioni, di applicare misure alternative alla quota fissa di compartecipazione al ticket per la specialistica ambulatoriale, per raggiungere l’equilibrio economico-finanziario e l’appropriatezza nell’erogazione dei LEA. Più precisamente, per le Regioni, viene ora prevista la facoltà di adottare congiuntamente (in luogo di alternativamente) tali misure, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, mediante certificazione congiunta del Comitato per l'erogazione dei LEA e del Tavolo per la verifica degli adempimenti LEA. Si ricorda che le norme della finanziaria 2007 prevedono, da un lato, una quota di compartecipazione di dieci euro a carico degli assistiti non esentati sulle ricette per l’assistenza specialistica ambulatoriale (art.1, comma 796, lettera p), primo periodo) e, dall’altra, la possibilità, per le regioni, di prevedere misure diverse dalla suddetta quota fissa di compartecipazione (art.1, comma 796, lettera p-bis,) con le seguenti modalità alternative: a) le regioni possono adottare misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie diverse rispetto a quelle di cui al primo periodo della lettera p), purché ne sia certificata l’equivalenza sotto il profilo dell’equilibrio economico-finanziario e dell’appropriatezza da parte del competente organismo (Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005) (art.1, comma 796, lettera p-bis), n. 1); b) b) le regioni possono, in alternativa, sottoscrivere un accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, ai fini della definizione di misure di partecipazione equivalenti "sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e del controllo dell’appropriatezza” (art. 1, comma 796, lettera p-bis), n. 2). |
1.106 |
Relatori |
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6.12 |
Sostituisce il comma 286, introdotto in sede referente, precisando la decorrenza del trattamento previsto per i dirigenti medici e delle relative anzianità contributive di cui all’emendamento 41.027, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021. |
Articolo 41–bis – Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi (comma 291 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.028 |
I Relatori |
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4.12 |
Aggiunge l'art. 41-bis (comma 291), disponendo il trasferimento allo stato di previsione del MEF (da quello del Ministero della salute) dei Fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi, introdotti, rispettivamente, dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) nell'ambito del finanziamento - vincolato a tali fini - del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Rimane ferma la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DM 16 febbraio 2018). |
Articolo 41-bis – Disposizioni in materia di sconto per le farmacie (commi 292-293 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.029 |
Il Governo |
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4.12 |
Aggiunge l'articolo 41-bis (commi 293-293), in materia di sconto per le farmacie e in materia di quota minima di soci farmacisti iscritti all’albo nell’ambito di talune società che svolgono attività di farmacie private. Più in particolare il comma 1 apporta modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 662/1996, come di seguito sintetizzato: § la lett. a) numero 1) identifica come farmacie a basso fatturato quelle con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non inferiore a euro 150.000 (attualmente il fatturato è fissato a 300mila euro); § la lett. a) numero 2) aggiunge un periodo al predetto comma 40, confermando per le farmacie con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA inferiore a 150.000 euro sia l’esenzione dagli sconti a beneficio del SSN ex lege 662/1996 (proporzionali al prezzo del farmaco) che l’esenzione dall’ulteriore sconto di cui all’art. 15, comma 2, del decreto-legge 95/2012 (pari al 2,25 per cento). § la lett. b) inserisce nel corpo della legge 662/1996 il comma 41-bis che, facendo salve le determinazioni delle regioni e province autonome già assunte fino a fine 2018, definisce in dettaglio le voci di fatturato che, dal 2019, rientreranno nella determinazione dell'ammontare annuo delle farmacie convenzionate: il fatturato per i farmaci ceduti in regime di SSN; la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di SSN e regionale; le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito. Sono in ogni caso escluse dal calcolo le percentuali IVA, le trattenute convenzionali e di legge, altri sconti, le quote che per legge rimangono a carico dei cittadini e la remunerazione di ulteriori prestazioni per servizi erogati dalle farmacie convenzionate. La copertura degli oneri, quantificati in 4 milioni di euro, dal 2019 è a valere sul finanziamento di cui all'art. 1, co. 34 e 34-bis della L. 662/1996, vale a dire le quote vincolate del FSN per la realizzazione di specifici obiettivi e sulla base di progetti elaborati dalle regioni. |
0.41.029.7
N.B. Tali commi sono stati espunti dal testo ai sensi dell’art. 120, co. 2, del Regolamento Camera |
Trizzino |
M5S |
4.12 |
Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter (commi 294-295 del testo A) che modificano l’art. 7, co. 2, della legge 362/1991 in materia di titolarità e gestione della farmacia. Tali commi sono stati espunti dal testo. In particolare: § il comma 294 del testo A introduceva la condizione che i soci di società di persone, società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata che svolgono l’esercizio di farmacia privata, devono essere, per una quota minima di almeno il 51% del capitale sociale e dei diritti di voto, soci farmacisti iscritti all’albo, pena lo scioglimento della società, salvo il caso che la stessa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza di soci farmacisti; § il comma 295 del testo A imponeva un termine perentorio di 36 mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame, per l’adeguamento delle farmacie a tale quota minima di soci farmacisti. |
Articolo 41-bis – Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del SSN (commi 294-295 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.030 |
I Relatori |
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4.12 |
Aggiunge l'articolo 41-bis (commi 294-295), in materia di criteri e modalità a cui l'AIFA si deve attenere per determinare , mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal SSN. Il comma 294 prevede che, entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono dettati i predetti criteri, al fine di garantire criteri aggiornati all’evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l’AIFA e l’azienda farmaceutica titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del farmaco; Il comma 295 inoltre dispone che, dal 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare dell’AIC del farmaco oggetto di determinazione del prezzo, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengono variazioni di mercato del prezzo del medicinale stesso, tali da far prevedere un incremento del suo livello di utilizzo o configurarne un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale |
Articolo 42 - Programmi di edilizia sanitaria (commi 296-301 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.4 e id. 42.6 N.B. Il comma 299 è stato sostituito dall’em. 1.107 dei Relatori riportato di seguito |
Bellachioma Marattin |
Lega PD |
3.12 |
Modifica i comma 1 e 2 (commi 296-297), rispettivamente: § elevando (da 26 miliardi) a 28 miliardi di euro le risorse per gli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (pertanto, l’incremento di risorse destinate all’edilizia sanitaria, con riferimento al periodo 2021-2032, aumenta da 2 a 4 miliardi di euro) (comma 296); § riducendo corrispondentemente del doppio la dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (Fondo istituito dall’art. 16 del presente disegno di legge) per i seguenti importi: 100 milioni (in luogo di 50 milioni) per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 400 milioni (in luogo di 200 milioni) per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e 200 milioni (in luogo di 100 milioni) per l’anno 2032, a copertura finanziaria (comma 297). |
1.107 |
I Relatori |
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6.12 |
Sostituisce il comma 297, introdotto in sede referente, rimodulando le somme a favore dell’edilizia sanitaria, fermo restando l’ammontare complessivo. |
42.3 NF |
Grimoldi |
Lega |
3.12 |
Aggiunge il comma 2-bis (comma 298), autorizzando un contributo di 5 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse in conto capitale di cui al precedente comma 1 destinate all’edilizia sanitaria. Scopo della norma è consentire la prosecuzione dell’attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante la terapia innovativa dell’adroterapia. Per la concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il piano di investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, impegnandosi a rendicontare a fine anno il processo di avanzamento progettuale. L’erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori. Si segnala che il DM 5339/2018 adottato in attuazione dell’art. 18, comma 2, del D.L. 148/2017 ha individuato il CNAO quale struttura cui destinare 12,5 milioni di euro per l’anno 2017 e che il D.L. 119/2018 (AC. 1408) contiene all’art. 25-sexies una novella alla sopra citata disposizione al fine di estendere anche al 2018 la possibilità che il CNAO sia individuato, anche per tale anno, quale centro di riferimento per l’adroterapia, destinatario di 12,5 milioni, a valere sul Fondo sanitario nazionale. |
42.5 NF |
Frassini |
Lega |
4.12 |
Aggiunge i commi 2-bis-2-quater (commi 299-301): § Il comma 2-bis (comma 299) autorizza l’ulteriore spesa di € 25 mln annui, per il periodo 2019-2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992), nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998). Si tratta delle funzioni che l’art. 1, co. 947, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha attribuito alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, esse erano già state attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. Tali risorse vanno ad aggiungersi a quelle – pari a € 75 mln per ciascuno degli anni del medesimo periodo – stanziate dal ddl di bilancio originario, con un intervento operato direttamente in Sezione II, per le medesime finalità (cap. 2836 dello stato di previsione del MIUR). Per effetto di tale autorizzazione di spesa, le risorse ammonterebbero complessivamente a € 100 mln per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. § Il comma 2–ter (comma 300) dispone, inoltre – novellando l’art. 1, co. 947, della L. 208/2015 –, che il D.P.C.M. di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati ai servizi di assistenza per gli alunni con disabilità è emanato anche di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; § il comma 2-quater (comma 301) demanda ad un decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali la definizione dei criteri per il rilascio della UE Disability Card in Italia, la determinazione delle modalità per l’individuazione degli aventi diritto, la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell’INPS. Per tali finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Conseguentemente all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di governo di cui all'articolo 55 (comma 421) della presente legge. |
Articolo 42-bis - Piattaforma italiana del fosforo (comma 302 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.031 NF |
Zolezzi |
M5S |
3.12 |
Introduce l’articolo 42-bis (comma 302), che rifinanzia per un importo di 200 mila euro per l’anno 2019 il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente. L’intervento è volto a preservare il ciclo del fosforo, l’eutrofizzazione ingravescente e l’import del fosforo, favorendone il recupero dai settori zootecnico e dalla depurazione da varie fonti. Si ricorda che le risorse del fondo citato sono destinate: - alla realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate; - alla raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti; - alla raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo; - alla messa a punto di proposte, anche legislative o regolamentari, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi; - all’istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo; - alla realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma. La copertura finanziaria è posta a valere sulle risorse dl Fondo esigenze indifferibili di cui all’art. 90, comma 2 (comma 653), che viene a tal fine ridotto di 200.000 euro per il 2019 |
Articolo 42-bis – Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali (commi 303-305 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.032 NF |
Carbonaro |
M5S |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 42-bis (commi 303-305), che dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il MIBAC effettua una ricognizione finalizzata al controllo di prevenzione incendi (comma 303). La norma riguarda istituti e luoghi della cultura, sedi del MIBAC, nonché le sedi degli altri Ministeri sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. vincolo). Lo stesso MIBAC e gli altri Ministeri che hanno in uso i suddetti immobili provvedono, poi, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite, secondo modalità e tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l’effettuazione della ricognizione. Con lo stesso atto si prevedono, altresì, misure di sicurezza equivalenti eseguibili ai fini dell’eventuale adeguamento alle norme di prevenzione incendi o all’adempimento delle prescrizioni impartite, da attuare nei termini da esso stesso previsti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022 (commi 304-305). Nella rubrica dell’articolo sarebbe opportuno fare riferimento anche alle sedi degli altri Ministeri vincolate |
Articolo 42-bis – Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo (commi 306-308 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.033 NF |
Massimo Enrico Baroni |
M5S |
3.12 |
Introduce l’articolo 42-bis (commi 306-308), che reca disposizioni in materia di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo. Si prevede in primo luogo che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco (videolottery e new slot), per consentire agli enti locali di monitorarne il rispetto e irrogare le relative sanzioni; si demanda l’attuazione della norma a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane (comma 306, lettera a)). Si chiarisce che le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco da remoto devono prevedere la memorizzazione, conservazione e trasmissione dell’orario di funzionamento (comma 306, lettera b)). Si attribuisce alla riforma complessiva in materia di giochi pubblici, prevista dal decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità), il compito di definire criteri omogenei sul territorio nazionale per la distribuzione e gli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, al fine di monitorarne in via telematica il rispetto dei limiti definiti (comma 307). Ai sensi del comma 308, agli oneri previsti dall’articolo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fa fronte con risorse proprie. |
Articolo 42–bis – Ospedale Mater Olbia (comma 309 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.035
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I Relatori |
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4.12 |
Aggiunge l'art. 42-bis (comma 309), novellando la normativa di cui all’art. 16, commi 2 e 2-bis del DL. 133/2014 che disciplina l'acquisto di prestazioni specialistiche del centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" da parte della regione Sardegna. In particolare, per il triennio 2019-2021, viene estesa dal 6 al 20 per cento la possibilità di incremento della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati definito dall’art. 15, comma 14, del DL. 95/2012 (cd. decreto spending review). La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all’interno del bilancio regionale. Viene peraltro precisato che la predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi di tassi di mobilità attiva ed abbattimento di quelli relativi alla mobilità passiva. Viene inoltre modificata la disposizione di cui al comma 2-bis del citato articolo 16 in materia di monitoraggio delle prestazioni sanitarie, prevedendo che, per il triennio considerato, esso sia effettuato in relazione all’effettiva qualità dell’offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente ed effettivo decremento della mobilità passiva. |
Articolo 42–bis – Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (comma 310 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.036
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I Relatori |
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4.12 |
Aggiunge l'art. 42-bis (comma 310), che autorizza la spesa di 400 mila euro annui dal 2019 per l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT). Conseguentemente ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 55 (comma 421) del disegno di legge (Fondo per l’attuazione del programma di Governo). |
Articolo 42-bis – Disposizioni in materia di politica farmaceutica (commi 311-320 dell’A.C. 1334-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.037
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I Relatori |
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4.12 |
Aggiunge l'art. 42-bis (commi 311-320), che introduce, dal 2019, una nuova disciplina per il monitoraggio del rispetto dei tetti di spesa farmaceutica per acquisti diretti (di cui all'art. 1, co. 398, della legge di bilancio 2017 - legge n. 232/2016), vale a dire la spesa farmaceutica ospedaliera - al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto - il cui payback (ripiano) da parte delle aziende farmaceutiche, a partire dal 2017, è stato previsto in caso di sfondamento di una percentuale pari allo 6,89%. La finalità è di superare il meccanismo di determinazione del payback calcolato sul budget assegnato alle aziende farmaceutiche (cd. budget company) con il metodo delle quote di mercato di ciascuna azienda. Più in dettaglio, il comma 312 prevede che, per il suddetto monitoraggio, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) deve avvalersi dei dati delle fatture elettroniche emesse nell’anno solare di riferimento, attraverso il Sistema di interscambio di flussi informativi fiscali cui al decreto del MEF 7 marzo 2008, con le modalità definite dal DM 20 dicembre 2017, come modificato per le fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per acquisti di prodotti farmaceutici dal DM 23 maggio 2018. In proposito, il successivo comma 320, stabilisce che l’AIFA possa avvalersi fino al 31 dicembre 2021 dei dati presenti nel Nuovo Sistema informativo sanitario (NSIS) per rilevare mensilmente il fatturato delle aziende farmaceutiche, le quali saranno poi tenute a validarlo telematicamente. L’AIFA, inoltre è chiamata a rilevare il fatturato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) relativo al medicinale acquistato, al lordo dell’IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell’anno solare di riferimento, con le seguenti tempistiche: per l’anno 2019, entro il 31 luglio 2020, e per gli anni successivi entro il 30 aprile dell’anno seguente. In tal modo viene determinata la quota di mercato di ciascuna azienda per i medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione di quelli relativi ai vaccini. Per le forniture di gas medicinali, nella fatturazione elettronica si dovrà dare evidenza separata del costo del medicinale e di quello del servizio (comma 313). Il comma 314 precisa quali voci devono essere escluse dalla rilevazione del fatturato annuale di ciascuna azienda titolare di AIC. Più precisamente: a) somme per consumi riferiti agli acquisti diretti effettuati dalle strutture del SSN nello stesso anno di riferimento e versate dalle aziende farmaceutiche a fronte della sospensione dello sconto del 5% sui prezzi dei farmaci richiesta al SSN dalle medesime aziende in base alle modalità di cui all’art. 1, comma 796, lett. g) della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006); b) somme restituite alle regioni e province autonome, in base alla contrattazione tra AIFA e produttori relativamente ai prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità stabilite dalla Delibera CIPE 1° febbraio 2001, ai sensi dell’art. 48, co. 33, del DL. 269/2003; c) fatturato derivante da farmaci orfani per uso umano inclusi nel corrispondente registro comunitario. Il comma 315 stabilisce che lo sfondamento del tetto di spesa per acquisti di farmaci innovativi e innovativi oncologici di cui ai Fondi previsti all’art. 1, co. 400 e 401, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), di competenza di ciascuna azienda farmaceutica concorre alla definizione della quota di mercato mediante rilevazione del fatturato annuale, purchè tali farmaci non rientrino nella categoria di farmaci orfani, le cui aziende titolari di una o più AIC sono escluse ai fini del ripiano (comma 316). Il comma 317 stabilisce pari al 50% la quota di competenza delle aziende farmaceutiche in caso di sfondamento del tetto per acquisti diretti risultante dal monitoraggio AIFA. Il ripiano della quota deve essere effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla quota di mercato determinata ai sensi del comma 313. Il restante 50% è a carico delle sole regioni e province autonome - in proporzione ai rispettivi disavanzi - nelle quali è stato registrato il superamento del tetto di spesa per acquisti diretti. La quota di ripiano è comunicata dall’AIFA sia all’azienda, sia all’ente territoriale e viene ripartita in proporzione alla quota di riparto del FSN. Il ripiano deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione a favore delle regioni e province autonome che, in caso di mancato versamento da parte delle aziende farmaceutiche, devono effettuare comunicazione all’AIFA, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento. È possibile la completa compensazione nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti con i debiti relativi alla spesa per acquisti diretti da parte delle regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del SSN (comma 318). Il comma 319 definisce una specifica procedura per il ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2015 e 2016,come regolata dalla normativa vigente dell’art. 1, co. 389-392 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), oltre che per l’anno 2017 per la sola spesa farmaceutica per acquisti diretti. Infatti, nel caso in cui al 15 febbraio 2019 il MEF - mediante l’apposito «Fondo per payback 2013-2014-2015» istituito dall’art. 21, co. 23, del DL. n. 113/2016 – e le regioni e province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse, il tetto della spesa farmaceutica sia per acquisti diretti, sia per la parte della farmaceutica convenzionata (cd. spesa territoriale) verrà parametrata al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per il 2018 (e pertanto ad un livello più basso rispetto al livello previsto per il 2019), fino al recupero integrale delle predette risorse, che sarà accertato con determina dell’AIFA sentiti i Ministeri vigilanti (MEF e Salute). In proposito si segnala che il DL. 119/2018 (AC. 1408) ha previsto all’art. 22-quater , per snellire la procedura di chiusura delle transazioni che per la validità delle transazioni relative al ripiano della spesa farmaceutica, già previste dalla Legge di bilancio 2018 per gli anni 2013, 2014 e 2015, e ancora pendenti al 31 dicembre 2017, sia sufficiente la sola sottoscrizione dell’AIFA, relativamente alla parte pubblica (attualmente si prevedono a garanzia anche la sottoscrizione dei Ministeri dell’economia e finanze e della Salute). |
Articolo 42-bis – Presidenza italiana del G20, partecipazione italiana dell’Italia a EXPO 2020 a Dubai ed enti internazionalistici (commi 321-323 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.038 |
Relatori |
|
4.12 |
Introduce l’articolo 42-bis (commi 321-323). In particolare, il comma 321 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per il 2019, di 10 milioni di euro per il 2020, di 26 milioni di euro per il 2021 e di 1 milione di euro per il 2022 per il finanziamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con l’esercizio della Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza. Per lo svolgimento di tali attività è’ prevista l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell’Economia, della “Delegazione per la presidenza italiana del G20” da concludersi entro il 31 dicembre 2022. E’ prevista, inoltre, l’istituzione, con decreto del Ministro dell’Economia, di un gruppo di lavoro per l’elaborazione dei contenuti del programma di tale presidenza in ambito economico-finanziario; del gruppo può fare parte anche personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa sopra richiamata la Delegazione ed il Ministero dell’Economia possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile. Il comma 322 autorizza, ad integrazione degli stanziamenti già previsti dalla legge di bilancio per il 2018, la spesa di 11 milioni di euro per il 2019, di 7,5 milioni di euro per il 2020 e di 2,5 milioni di euro per il 2021 in relazione agli adempimenti connessi con la partecipazione italiana a Expo Dubai 2020. E’ altresì disposto che la composizione e l’organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo siano disciplinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell’Economia, prevedendo un massimo di 10 unità di personale reclutato con forme contrattuali flessibili. Nelle more dell’adozione di tale decreto è prorogato, fino al 31 dicembre 2021, il mandato del Commissariato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2018. Si rammenta che l’art. 1, comma 258 della legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017) ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018 per l’avvio della preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020. Il comma 323 inserisce un nuovo articolo, l’art. 23-bis, “Enti internazionalistici”, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, (recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri”): in base al comma 1 del nuovo articolo il Ministro degli Affari esteri può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi ad enti con personalità giuridica o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. Il comma 2 del nuovo articolo prevede che i contributi siano attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti richiamati, nell’ambito delle priorità tematiche fissate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari chiamate a pronunciarsi entro venti giorni dall’assegnazione, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per tali progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e l’impiego delle somme assegnate sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. Il comma 3 del nuovo articolo dispone l’abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 778.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per l’attuazione delle norme di cui commi precedenti, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge n. 948 del 1982. Conseguentemente il fondo di cui all’art. 55 (comma 421) è ridotto nella misura di 3 milioni di euro per il 2019, di 17,5 milioni di euro per il 2020, di 28,5 milioni di euro per il 2021 e di 1 milione di euro per il 2022; alla Tabella A, la voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni: 2019: -10.000.000. |
Articolo 43-bis – Modifiche al codice civile in materia di donazioni (commi 327-329 del testo A espunti dal testo)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.05 NF
N.B. Tali commi sono stati espunti dal testo ai sensi dell’art. 120, co. 2, del Regolamento Camera |
Tomasi |
Lega |
3.12 |
Introduce l’articolo 43-bis (commi 327-329 del testo A), che reca modifiche alla disciplina delle donazioni dettata dal codice civile. Tali commi sono stati espunti dal testo. In particolare, l’articolo (comma 327): § riformulava l’art. 561, primo comma, secondo periodo, che prevedendo l’efficacia dei pesi o ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti a seguito della riduzione della donazione, stabilisce l’obbligo di compensare in denaro i legittimari per il minor valore del bene, salvi gli effetti della domanda di trascrizione; è espunto il riferimento, ai fini della citata efficacia, del decorso del termine ventennale dalla trascrizione della donazione. § riformulava l’art. 562, prevedendo che anche nei casi di cui agli artt. 561, primo comma, secondo periodo, e 563 (v. ultra), se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria pur restando impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente. § riformulava integralmente l’art. 563, prevedendo che la riduzione della donazione, salvi gli effetti della domanda della trascrizione della relativa domanda, non pregiudica i diritti dei terzi ai quali il donatario ha venduto gli immobili donati, fermo l’obbligo di quest’ultimo di compensare in denaro i legittimari ai fini dell’integrazione della quota riservata. In caso, tuttavia, di insolvenza del donatario, la compensazione in denaro dovrà essere fatta dall’avente causa a titolo gratuito, nei limiti del vantaggio conseguito. § riformulava il n. 8 dell’art. 2652, primo comma, prevedendo l’obbligo di trascrizione delle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie (anziché di riduzione delle donazioni) per riduzione di legittima. Si prevede, inoltre che, se la trascrizione è eseguita decorsi tre anni dall’apertura della successione, la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione non pregiudica i diritti dei terzi che hanno acquistato onerosamente diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda. § novellava l’art. 2653, primo comma, n. 1) aggiungendo anche l’obbligo di trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni relative a beni immobili; § per coordinamento con la modifica all’art. 2652 novellava l’art. 2690, primo comma, n. 5), stabilendo l’obbligo di trascrizione delle sole domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima; per analoga necessità di coordinamento con le previsioni del n. 8 dell’art. 2652 è stabilito che se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Si introduceva inoltre una norma transitoria secondo cui la disciplina introdotta dai nuovi articoli del codice civile modificati dall’articolo in esame si applica alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio in esame; alle successioni aperte anteriormente a tale data si applica, invece, la normativa previgente e, a specifiche condizioni, si prevede che possa essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dei donatori (comma 328). Infine, veniva, integrato il contenuto del secondo comma dell’art. 804 c.c. stabilendo la possibilità che l’azione di restituzione avente ad oggetto la donazione di beni immobili non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione stessa (comma 329). |
Articolo 43-bis – Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016 n. 122 (commi 325-329 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.020 NF |
Caso |
M5S |
4.12 |
Introduce l’articolo 43-bis (comma 325-329) recante disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti. In particolare (comma 325) incrementa il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura - destinato attualmente anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti - di 10 milioni annui a partire dal 2019. Inoltre sono apportate (comma 326) una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016, con riguardo alla disciplina del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti prevedendosi: § l’introduzione del delitto di lesione personale gravissima accanto a quelli di omicidio e violenza sessuale, tra i delitti in relazione ai quali l’indennizzo a favore della vittima o degli aventi diritto è elargito anche a prescindere dalla rifusione delle spese mediche e assistenziali e nella misura determinata da decreto ministeriale (viene riformulato il comma 2 dell’art. 11); § la specificazione della platea degli aventi diritto all’indennizzo in caso di morte della vittima in conseguenza di reato; la precisazione dei criteri di ripartizione nel caso di concorso degli aventi diritto (sono aggiunti i nuovi commi 2-bis e 2-ter al citato art. 11); § una riformulazione delle disposizioni che determinano le condizioni per l’accesso all’indennizzo, con particolare riguardo ai casi in cui la vittima abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quelle dovute in base alla legge: in tali casi l’indennizzo non è dovuto, mentre se l’importo delle somme suddette è inferiore all’importo dovuto, l’indennizzo è corrisposto solo per l’importo differenziale (modifica l’art. 12, comma 1, lett. e) che attualmente prevede quale condizione per la concessione dell’indennizzo che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati); § la specificazione che in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni per l’accesso all’indennizzo devono sussistere, oltre che per la vittima anche per gli aventi diritto (inserisce il nuovo comma 1-bis all’art. 12); § l’inserimento tra gli atti cui deve essere corredata la domanda di indennizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche sulla qualità dell’avente diritto (modifica l’art. 13, lett.c)). È prevista la riapertura e la proroga alla data del 30 settembre 2019 dei termini per la presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo; si specifica tuttavia che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1 agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (comma 327) Si specifica altresì (comma 328) che gli importi degli indennizzi relativi alle domande presentate ai sensi delle nuove disposizioni introdotte, sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Infine (comma 329) si prevede la rideterminazione, nel limite delle risorse sopra specificate, degli indennizzi già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, da presentarsi su domanda dell’interessato entro i termini e secondo gli importi rideterminati ai sensi delle nuove disposizioni introdotte. Conseguentemente, per la copertura degli oneri determinati dalle nuove disposizioni introdotte, si riduce il Fondo per l’attuazione del programma di governo, di cui all’articolo 55 (comma 421). |
Articolo 44 – Verifica dell’assegnazione degli stanziamenti ordinari in conto capitale su base territoriale (commi 330-333 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
44.4 |
Relatori |
|
4.12 |
Modifica il comma 2 (comma 331), lettera a, per prevedere che i programmi di spesa oggetto di verifica e monitoraggio siano individuati annualmente del Documento di economia e finanza (DEF) su indicazione del Ministro per il Sud. Si precisa inoltre che l’eventuale “altro criterio relativo a specifiche criticità” che il decreto attuativo della norma potrà stabilire, in alternativa al criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente, dovrà essere individuato nel DEF, su indicazione del Ministro per il Sud.
Sopprime il capoverso 2-quater, all’interno del comma 3 (comma 332), che prevedeva l’individuazione nella Nota di aggiornamento del DEF, per l’anno 2019, dei programmi di spesa in conto capitale di cui al comma 2. A tal fine si prevedeva la trasmissione da parte delle amministrazioni centrali della comunicazione entro il 31 agosto. |
Articolo 46 - Risanamento fondazioni lirico-sinfoniche (commi 335-336 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.3 |
Governo |
|
4.12 |
Aggiunge il comma 1-bis (comma 336), in base al quale restano fermi i contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche previsti dall’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei singoli piani e nelle loro integrazioni. Sulle azioni intraprese per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche – che, in base a quanto disposto, da ultimo, dalla L. di bilancio 2018, devono raggiungere il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l’esercizio finanziario 2019 –, si veda l’apposito paragrafo nel Tema predisposto dal Servizio Studi della Camera. In questa sede si ricorda solo che tra i contenuti inderogabili del piano di risanamento è prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento. |
Articolo 46-bis – Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali (commi 337-348 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.025 NF |
Carbonaro |
M5S |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 46-bis (commi 337-348), che dispone un limite massimo di 230 milioni di euro per l’assegnazione della Card cultura nel 2019 a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità i quali compiono 18 anni di età nel 2019. La disposizione precisa anche le finalità per le quali la Card cultura può essere utilizzata e demanda ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la definizione degli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione di utilizzo della carta anche tenuto dell’ISEE del nucleo famigliare di appartenenza (comma 337). I commi successivi finanziano per un importo complessivo di 40 milioni – a valere sullo stanziamento della card cultura per i diciottenni, come rideterminato a seguito della soppressione del comma 7 dell’articolo 59 (commi 460-464) (vedi oltre) - per finanziare ulteriori iniziative nel settore dei beni e delle attività culturali. In particolare, per il 2019: § il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementato di € 8 mln (comma 338); § per il sostegno di festival, cori e bande, è autorizzata la spesa di € 1 mln (comma 341); § per le fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di € 12,5 mln (comma 340); § per iniziative culturali in zone terremotate è autorizzata la spesa complessiva di € 3 mln (commi 339 e 346); § per la realizzazione di iniziative culturali a Matera, Capitale europea della cultura 2019, è autorizzata la spesa di € 2 mln (comma 339); § il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo è incrementato di € 4 mln (comma 347); § per la riqualificazione delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, è autorizzata la spesa di € 2 mln (comma 343); § per la promozione delle arti applicate (moda, design e grafica) è autorizzata la spesa di € 3,5 mln (comma 342); § per la digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di € 4 mln (comma 344). Conseguentemente modifica l’articolo 59, sopprimendo il comma 7 il quale prevedeva la riduzione di 20 milioni dello stanziamento disponibile per il 2019 per la card cultura per i diciottenni, portando lo stanziamento per la misura da 290 milioni a 270 milioni. |
Articolo 46-bis – Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco (comma 349 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.012 NF |
Paolo Russo |
FI |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 46-bis (comma 349), che autorizza la spesa di € 1 mln per il 2019 al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall’UNESCO, nonché del patrimonio culturale immateriale. Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per l’attuazione del programma di governo di cui all’articolo 55 (comma 421). Nella rubrica dell’articolo si valuti l’opportunità di fare riferimento anche ai siti Unesco (e non solo al patrimonio culturale immateriale). |
Articolo 48 – Disposizioni in materia di sport (commi 358-366 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
48.15 |
Relatori |
|
4.12 |
Modifica i commi 2 e 4 (commi 359 e 361). In particolare, con le modifiche al co. 2 dispone che la società Sport e salute S.p.A. (che, in base al co. 1, sostituisce la società CONI Servizi S.p.A.) provvede al finanziamento (oltre che delle federazioni sportive nazionali) anche delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, nonché delle associazioni benemerite. Si tratta di soggetti che, a legislazione vigente, sono finanziati, come le federazioni sportive nazionali, dal CONI. Qui la pagina dedicata sul sito del CONI. Conseguentemente, incrementa (da € 260 mln) a € 280 mln la misura minima iniziale da destinare, annualmente, al finanziamento di tali soggetti, a valere sulla quota delle risorse (€ 370 mln) destinate alla medesima società. Con le modifiche al co. 4 (comma 361) dispone che la già prevista incompatibilità riguarda gli incarichi degli organi di vertice del CONI e della società Sport e salute S.p.A.. |
48.11 |
Ciaburro |
FdI |
4.12 |
Aggiunge il comma 8-bis (comma 366), volto ad incrementare (da 500.000) a 800.000, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, il contributo per l’attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo “Special Olympics Italia” diretto all’integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva. L’incremento del contributo è operato mediante una novella all’art. 1, comma 407, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Conseguentemente all’onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l’attuazione del programma di governo di cui all’articolo 55 (comma 421) che viene ridotto di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 |
Articolo 48-bis – Istituto per il credito sportivo (comma 367 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
48.010 NF |
Bellachioma |
Lega |
4.12 |
Introduce l’articolo 48-bis (comma 367) che aumenta di 12.829.176,71 euro per l’anno 2019 il fondo costituito presso l'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge n. 1295 del 1957, allo scopo di contribuire agli interessi sui mutui per finalità sportive, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dello stesso Istituto ai sensi del decreto ministeriale 17 novembre 2004. |
Articolo 49, commi 4-bis e 4-ter - Investimenti di Cassa Depositi e Prestiti (commi 372-373 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.35 NF |
Vanessa Cattoi |
Lega |
3.12 |
Introduce i commi 4-bis e 4-ter (commi 372-373), che intervengono, rispettivamente, sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa e sul novero delle operazioni che possono essere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. In particolare, i commi sono volti a: § incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa mediante l’intervento di Cassa depositi e prestiti (CDP), anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di innalzare la misura massima di garanzia del Fondo; § affidare alle norme di rango secondario il compito di disciplinare le condizioni di mantenimento della garanzia del Fondo nel caso di cessione dei mutui (comma 372); § chiarire che CDP può finanziare investimenti in molteplici settori, a prescindere dal finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità; § ampliare le finalità dei predetti investimenti, introducendo la promozione dello sviluppo sostenibile e le iniziative per la crescita delle imprese (comma 373). |
Articolo 49, comma 4-bis - Reimpianto piante tolleranti o resistenti Xylella fastidiosa (comma 374 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.109 NF |
Boccia |
PD |
4.12 |
Aggiunge il comma 4-bis (comma 374), prevedendo un incremento di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 del Fondo per i prodotti cerealicoli. olivicoli e lattiero-caseari, per interventi di contrasto al batterio della Xylella fastidiosa. Conseguentemente all’onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l’attuazione del programma di governo di cui all’articolo 55 (comma 421) che viene ridotto di 1 milione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 |
Articolo 49-bis - Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno (commi 375-377 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.05 NF 49.090 NF |
Schullian Liuni |
Misto Lega |
4.12 |
Introduce l’art. 49-bis (commi 375-377), il quale: § demanda a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno - il compito di innalzare le percentuali di compensazione applicabili a legno e alla legna da ardere, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019. Viene, a tal fine, richiamato l’art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina il regime speciale Iva dei produttori agricoli (comma 375); § istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022. Il Fondo ha la finalità di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (che reca il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) (comma 376); § demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane di cui al comma 2. Il decreto in questione deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (comma 377). Conseguentemente agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui all’art. 55 (comma 421) del disegno di legge di bilancio. Il limite di spesa previsto è di 3 milioni di euro per il 2019, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni a decorrere dall'anno 2022. |
Articolo 49-bis – Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno (commi 378 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.079 NF |
Coin |
Lega |
4.12 |
Introduce l’art. 49-bis (comma 378), che reca norme in materia di interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno. In particolare, l’articolo aggiuntivo: § riconosce un contributo in forma di «voucher», nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. Tale contributo è riconosciuto, nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, a favore dei soggetti pubblici o privati, costituiti in qualunque forma, che posseggono o conducono fondi colpiti dagli eventi atmosferici citati. § demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni descritte, e le modalità per il rispetto del limite di spesa autorizzato. Conseguentemente, si prevede che, all’onere derivante dalla norma, quantificato in 3 milioni di euro per il 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo di cui all’art. 55 (comma 421). |
Articolo 49-bis – Catasto frutticolo nazionale (commi 379-380 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.0104 |
I Relatori |
|
4.12 |
Introduce l’art. 49-bis (commi 379-380), con il quale si istituisce il catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici destinate a ortofrutta, distinte con l’indicazione dei principali cultivar. Sono stanziati, a tal fine, 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto sono definite, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Conseguentemente, la copertura è attuata attraverso la riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo di cui all’art. 55 (comma 421) di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 |
Articolo 49-bis – Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari (commi 381-383 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.0105 |
I Relatori |
|
4.12 |
Introduce l’art. 49-bis (commi 381-383), il quale prevede: § l’autorizzazione all’assunzione di un numero massimo di 57 unità di personale operante presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020; § la possibilità per il personale dell’ICQRF di poter richiedere talune indennità (di trasferta e speciale). § l’aggiunta di due commi all’art. 26 del D.Lgs n. 231/2017, che individua l’ICQRF come Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni previste nel medesimo decreto e derivanti dalle violazioni delle disposizioni recate dal Reg. (UE) 1169/2011. I commi aggiuntivi prevedono, rispettivamente, che siano iscritte nell’apposito capitolo del Capo XVII dello Stato di previsione del bilancio dello Stato le somme dovute a titolo di sanzioni e che le stesse siano poi riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Dicastero agricolo per essere destinate alle spese di funzionamento nonché all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell’ICQRF, con una quota annua, la cui misura è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, non superiore al 15% della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del personale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle misure in esame, pari a 1,3 milioni di euro per il 2019 e 3,7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede attraverso riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo di cui all’art. 55 (comma 421). |
Articolo 49-bis – Sostegno all’apicoltura nazionale (comma 384 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.0106 |
I Relatori |
|
4.12 |
Introduce l’art. 49-bis (comma 384) che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione apistica. Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è disposta la seguente riduzione: 2019: -1.000.000; 2020: -1.000.000. |
Articolo 49-bis – Sostegno al reddito per i pescatori nel fermo biologico e bonus malus sulle emissioni CO2 (commi 385-386 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.069 NF |
Viviani |
Lega |
4.12 |
Introduce l’art. 49-bis (commi 385-386), che prevede due misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. La prima dispone la proroga, per i suddetti lavoratori, per l’anno 2019, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio. Si ricorda che l’art. 1, comma 121 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha riconosciuto, per l’anno 2018, per i medesimi soggetti, una identica misura con gli stessi presupposti e limiti. La seconda prevede che, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all’art. 1, comma 346, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), siano incrementate, per l’anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Si ricorda che la disposizione sopra citata della legge di bilancio 2017 prevede che, a decorrere dall’anno 2018, e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, sia riconosciuta una indennità giornaliera onnicomprensiva, fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (valevole per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno). Si segnala che questa disposizione è stata modificata dal disegno di legge di bilancio 2019 in esame, il quale, all’art. 59, comma 6, ha ridotto il relativo limite di spesa, a decorrere dal 2019, da 5 milioni di euro annui, a 4,5 milioni di euro annui.
Conseguentemente, introduce l’articolo 79-bis (commi 611-620), rubricato “Bonus malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture”, che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta a carico di chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia (inclusi i veicoli già immatricolati in altri Stati), un veicolo nuovo di categoria M1 (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Tale imposta è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 110 CO2 g/km, secondo gli importi (da 150 a 3000 euro) di cui alla tabella ivi riportata (nell’ambito di 9 fasce di emissioni della suddetta sostanza). In via sperimentale è riconosciuto per i soggetti che immatricolano un veicolo di categoria M1 caratterizzato da basse emissioni inquinanti, conformemente a quanto specificato nella Tabella, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro, nell’ambito di 3 fasce di emissioni della suddetta sostanza. Il suddetto contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto, nel limite complessivo di spesa annuo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo come credito d’imposta. Per l’erogazione di detti contributi è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle sviluppo economico, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le eventuali ulteriori entrate rispetto ai 300 milioni affluiscono al Fondo per le esigenze indifferibili. Conseguentemente viene disposta una copertura di 13,5 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 90 (comma 653). |
Articolo 49-bis – Accise sulla birra e birrifici artigianali di minore dimensione (commi 387-389 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.043 NF 3.011 NF |
Gagnarli |
M5s Lega |
4.12 |
Introduce l’articolo 49-bis (commi 387-389), il quale reca numerose agevolazioni in tema di accise sulla birra. L’accisa sulla birra viene ridotta, in via generale da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato (comma 387). Viene poi modificato (comma 388) l’articolo 35 del Testo Unico Accise (TUA, D.Lgs. n. 504 del 1995), per introdurre disposizioni specifiche per i birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Per tali soggetti, con una novella al vigente comma 3-bis dell’articolo 35: § il prodotto finito viene accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento, in luogo di essere accertato immediatamente a monte di tali operazioni. Resta ferma la possibilità di optare per le procedure ordinarie di accertamento; § si prevede un’aliquota differenziata e inferiore per la birra realizzata nei predetti birrifici artigianali di minore dimensione, che in particolare viene ridotta del 40 per cento rispetto all’aliquota ordinaria, rideterminata ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento. Si demanda a un decreto del MEF il compito di emanare le disposizioni attuative, con particolare riferimento alle procedure semplificate di accertamento (introdotto comma 3-ter dell’articolo 35).
In ordine all’efficacia delle norme introdotte, si dispone che la nuova disciplina sui birrifici artigianali si applichi a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo all’entrata in vigore delle disposizioni attuative sopra menzionate; dalla medesima data sono abrogate le precedenti norme sull’assetto dei depositi fiscali nei birrifici di minore dimensione (comma 389). Conseguentemente Si riduce l’importo del rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, operato dall’articolo 90, comma 2, (comma 653), di 11,54 milioni per il 2019, 12,71 milioni per il 2020, 12,98 milioni per il 2011 e di 13,02 milioni a decorrere dal 2022.
Si riduce altresì l’importo del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui all’articolo 55 (comma 421) del provvedimento, di 2,32 milioni per il 2019, 2,55 milioni per il 2020, 2,61 milioni per il 2021 e 2,63 milioni annui per l’anno 2022. |
Articolo 50 – Ampliamento bonus giovani eccellenze (commi 390-401 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50.13 NF 50.08 NF |
Conte Foti |
LEU FdI |
4.12 |
Modifica il comma 2 (comma 391), lettere a) e b), ampliando la platea degli aventi diritto al bonus occupazionale per le giovani eccellenze, in particolare includendo i giovani laureati presso università telematiche che nel testo base erano esclusi. |
Articolo 51, comma 01 - Modifiche al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (comma 402 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.3 NF |
Lucchini |
Lega |
3.12 |
Premette il comma 01 (comma 402), intervenendo sull’ambito applicativo del Testo unico delle società partecipate (decreto legislativo n.175/2016). In particolare, si prevede che le disposizioni del Testo unico non si applicano, a meno che non ne sia espressamente prevista l’applicazione, alle società controllate da società quotate in borsa. Si ricorda che, in base alla normativa vigente, il Testo unico non si applica, a meno che non ne sia espressamente prevista l’applicazione, alle società partecipate da società quotate, e sempre che esse non siano partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche. |
Articolo 52-bis - Incremento del tempo pieno nella scuola primaria (commi 407-408 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.017 NF |
Marzana |
M5S |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 52-bis (commi 407-408), che incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa. Le modalità per l’incremento del tempo pieno nella scuola primaria devono essere stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Poiché l’ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi, occorre valutare se sia sufficiente il parere della Conferenza unificata o se, invece, non occorra un’intesa. Conseguentemente Modifica l’art. 90, co. 2 (comma 653) riducendo l’incremento delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014 (da € 250 mln) a € 226,73 mln per il 2019, e (da € 400 mln annui dal 2020) a € 328,63 mln nel 2020, € 322,92 mln nel 2021, € 325,75 mln nel 2022, € 325,42 mln nel 2023, € 324,55 mln nel 2024, € 323,59 mln nel 2025, € 321,93 mln nel 2026, € 319,59 mln nel 2027 ed € 318,90 mln annui a decorrere dal 2028. |
Articolo 53 - Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali (commi 409-410 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
53.5 |
Governo Relatori |
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4.12 |
Modifica il comma 1 (comma 409), al fine di incrementare di 400 posti, dall’a.s. 2019/2020, l’organico del personale docente dei licei musicali. In particolare, incrementa (da € 4,85 mln) a € 4,99 mln per il 2019 e (da € 18,16 mln) a € 21,76 mln per il 2020, e riduce, (da € 23,56 mln) a € 19,96 mln per il 2021 l’importo della spesa autorizzata dal testo originario del ddl di bilancio (comma 1). Restano fermi gli importi di € 19,96 mln autorizzati per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di € 20,49 mln per il 2026 ed € 21,56 mln annui dal 2027. Conseguentemente, aggiunge il comma 1-bis (comma 410) che incrementa di € 3,6 mln per il 2021 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004) (comma Conseguentemente alla Tabella A, la voce Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni: 2019: -140.000; 2020: -3.600.000. |
Articolo 53-bis – Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile (commi 411-412 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
53.07 |
Relatori |
|
04.12 |
Aggiunge l’articolo 53-bis (commi 411-412) che stanzia 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 per l’istituzione del Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con sede a Taranto. Conseguentemente il fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 90, comma 2, (comma 653), è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 |
Articolo 54-bis - Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM (comma 416 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
54.067 NF |
Belotti |
Lega |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 54-bis (comma 416), che incrementa la dotazione del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di € 0,5 mln annui a decorrere dal 2019, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA). Conseguentemente, il Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui all’articolo 55 (comma 421) è ridotto di 500 mila euro a decorrere dal 2019. |
Articolo 54-bis – Interventi a valere sul Fondo Kyoto (commi 417-419 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
54.071 |
Governo |
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4.12 |
Aggiunge l’art. 54-bis (commi 417-419), che prevede interventi in materia di misure per la riduzione delle emissioni di gas serra finanziate con l’utilizzo delle risorse del cd. Fondo Kyoto. In primo luogo, nell’ambito delle misure rivolte alla efficienza energetica degli edifici pubblici scolastici e universitari pubblici, disciplinate dall’art. 9 del D.L. n. 91/2014, si estendono i finanziamenti a tasso agevolato concessi ai soggetti pubblici competenti degli edifici scolastici e universitari pubblici, anche alla realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio idrico, oltre che all’incremento della loro efficienza energetica negli usi finali dell’energia; si allarga inoltre la platea dei beneficiari dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica (non inclusi nel previsto Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane), e per l’efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari. L’art. 9 del D.L. n. 91 del 2014 prevede, a valere sul Fondo Kyoto (articolo 1, comma 1110, della legge finanziaria 2007 – L. n. 296/2006), nel limite di 350 milioni di euro, la possibilità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. di concedere finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia.
In secondo luogo, per quanto riguarda le misure rivolte allo sviluppo di progetti per la green economy disciplinate dall’art. 57 del D.L n. 83/2012, si estende la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato anche ai soggetti pubblici, oltre che ai soggetti privati, che effettuano interventi e attività nei settori specificati; si sopprime la condizione riguardante le assunzioni giovanili nel settore della green economy, finalizzata ad ottenere i finanziamenti agevolati per i progetti di investimento; si allarga anche ai soggetti pubblici l’applicazione delle agevolazioni finanziarie previste per gli altri soggetti indicati. L’art. 57 del D.L. n. 83/ 2012 prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»; ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing; processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. L’articolo disciplina altresì, al comma 6, le modalità per le assunzioni giovanili previste per accedere a tali finanziamenti agevolati. |
Articolo 54-bis – Stanziamento del Fondo risorse decentrate relativo al MIBAC (comma 420 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
54.073 |
Relatori |
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4.12 |
Aggiunge l’art. 54-bis (comma 420), il quale incrementa gli stanziamenti del Fondo risorse decentrate relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per un importo complessivo di 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2 (comma 653), il Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 190/204), viene ridotto di 10 milioni di euro dal 2020, passando da uno stanziamento di 400 milioni di euro ad uno stanziamento di 390 milioni di euro.
L’articolo 40, comma 4-ter, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’articolo 11, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 75/2017), ha demandato alla contrattazione collettiva il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In relazione a ciò, l’articolo 76 del CCNL per il personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018 (vigenza triennio 2016-2018) ha costituito il Fondo risorse decentrate è stato costituito per razionalizzare e semplificare la disciplina dei fondi per la contrattazione decentrata, al fine di far confluire in un unico Fondo (a decorrere dal 2018) in un unico importo consolidato, tutte le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto richiamato destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori. Più specificamente, affluiscono al suddetto Fondo tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, negli importi determinati per il 2017, come certificati dagli organi di controllo interno ai quali è demandato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (cioè, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il collegio dei revisori dei conti, il collegio sindacale, gli uffici centrali di bilancio o gli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Il Fondo è incrementato stabilmente da specifiche voci inerenti a determinati trattamenti economici accessori del personale. |
Articolo 55 - Fondo per l’attuazione del programma di Governo (commi 421-423 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
55.2 |
Bellachioma |
Lega |
3.12 |
Modifica il comma 1 (comma 421) riducendo la dotazione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Conseguentemente modifica la Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, incrementando, nell’ambito della Missione 18 Giovani e sport, lo stanziamento del Programma 18.1 Attività ricreative e sport, nei seguenti importi: 2019: +2.000.000; 2020: +2.000.000; 2021: +2.000.000. Il finanziamento è destinato al Comitato Italiano Paralimpico per i finanziamento delle attività istituzionali (cap. 2132/MEF). |
55.4 NF
N.B. Le disposizioni introdotte dall’em. 55.4 sono state soppresse dall’em 1.108 dei Relatori, riportato di seguito |
Tomasi |
Lega |
3.12 |
Modifica il comma 1 (comma 421 dell’A.C. 1334 A/R), prevedendo che una quota del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, nell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, sia destinato al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n.?225, per l'indennizzo delle vittime. Aggiunge il comma 1-bis (comma 427 del testo A, poi soppresso), il quale prevede che, per le vittime di reati violenti intenzionali, l'indennizzo da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al 50 per cento dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo provvisionale con un tetto massimo di 50.000 euro. L'indennizzo sarà corrisposto nella misura di 40.000 euro nel caso risulti ignoto l'autore del reato o nel caso non sia stata chiesta una provvisionale in sede penale, ma si sia ottenuta in tale fase ma condanna generica al risarcimento del danno. Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2019: - 10.000.000; 2020: - 10.000.000; 2021: - 10.000.000. |
1.108 |
I Relatori |
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6.12 |
Modifica il comma 421 e sopprime il comma 427 del testo A, introdotto in sede referente, al fine di sopprimere le disposizioni in materia di alle vittime di reati violenti intenzionali, introdotte dall’emendamento 55.4. La soppressione è disposta in quanto le suddette disposizioni risultano assorbite dall’emendamento 43.020 che insiste sulla stessa materia con più ampia portata (cfr. oltre). |
55.1 NF |
Bellachioma |
Lega |
4.12 |
Modifica il comma 1 (comma 421) riducendo la dotazione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo di 5 milioni di euro per il 2019 e di 6 milioni per gli anni 2020 e 2021. Conseguentemente Modifica la Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rifinanziando, nell’ambito della Missione 1 L'Italia nell'Europa e nel mondo, il Programma 1.5, Integrazione europea, nei seguenti importi: 2019: +5.000.000; 2020: +6.000.000; 2021: +6.000.000. L’incremento è destinato al finanziamento di: iniziative in favore della minoranza italiana nei paesi della ex Jugoslavia (cap. 4544); interventi volti a favorire attività culturali per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia (cap. 4545); interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (cap. 4547/Esteri). |
55.063 NF |
Maccanti |
Lega |
4.12 |
Aggiunge il comma 1-bis (comma 423), con il quale si prevede che in sede di aggiornamento del Contratto di programma tra MIT e RFI 2017-2021- parte investimenti, venga destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie, in grado di attivare finanziamenti europei, che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità al sistema portuale/aeroportuale, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell’ambito delle finalità già previste dal Contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. |
Articolo 55-bis – Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell’Archivio museo storico di Fiume (comma 424 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
55.040 NF |
Rampelli |
FdI |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 55-bis, che riconosce un contributo di 100.000 euro annui dal 2019 al 2021 in favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume. Conseguentemente Si riduce del medesimo importo il Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui all’articolo 55 (comma 421). |
Articolo 55-bis - Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) (commi 425-426 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
55.067 NF |
Benvenuto |
Lega |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 55-bis (commi 425-426), che modifica l’art. 228 del decreto legislativo n. 152/2006 relativamente alla gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Le modifiche prevedono che: § un quantitativo di pneumatici pari in peso a 100 equivale a un quantitativo di PFU in peso a 95, ai fini dell’applicazione dell’obbligo attualmente previsto per i produttori e importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di quantitativi di PFU pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. Viene conseguentemente abrogato il comma 4 dell’art. 9 del regolamento per gli pneumatici fuori uso di cui al D.M. Ambiente n. 82/2011, che prevede attualmente che una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivalga ad una quantità di PFU pari in peso a 90. In pratica, viene imposto a produttori e importatori di raccogliere e gestire 5 tonnellate in più all'anno, per ogni 100 tonnellate di pneumatici immessi sul mercato; § i produttori e gli importatori di pneumatici, anche in forma associata, devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di PFU (anche qualora questi siano stati oggetto di accordi di programma, protocolli di intesa o altri accordi) o per la riduzione del contributo. |
Articolo 55-bis – Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (commi 427-429 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
55.070 |
Relatori |
|
4.12 |
Aggiunge l’articolo 55-bis (commi 427-429) che incrementa di 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, il Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002), al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno (comma 427). Nel contempo, si dispone la confluenza in tale fondo - a decorrere dal 2019 - del Fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dalla L. 289/2002, art. 3, comma 151, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro (comma 428). Il comma 429 reca la relativa autorizzazione di spesa. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 (comma 421) è ridotto di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. |
Articolo 56, commi 1 e 1-bis-1-quater -Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole (commi 430-433 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
56.9 NF |
Fusacchia |
MISTO-+E-CD. |
4.12 |
Modifica il comma 1 (comma 430) e aggiunge i commi 1-bis-1-quater (commi 431-433). In particolare, prevede che, dal 1° gennaio 2020, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico. A tal fine, dispone la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia già impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi a decorrere dal 1999, previo superamento di una procedura selettiva. Autorizza, inoltre, una spesa di € 10 mln annui dal 2020, da destinare all’acquisto dei materiali di pulizia. Infine, incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di € 184 mln nel 2020 e di € 90 mln nel 2021 (comma 433). Conseguentemente, modifica l’articolo 58, comma 2 (comma 461), riducendo l’incremento del Fondo "La Buona Scuola" ivi previsto (da € 29,6 mln) a € 19,6 mln per il 2022, (da € 57,1 mln) a € 47,1 per il 2023, (da € 58,4 mln) a € 48,4 mln per il 2024, (da € 72,8 mln) a € 62,8 mln per il 2025, (da € 75,8 mln) a € 65,8 mln per il 2026, e (da € 109,6 mln annui) a € 99,6 mln annui dal 2027. |
Articolo 57 – Percorsi di competenze trasversali (commi 452-455 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.15 NF |
Gelmini |
FI |
4.12 |
Modifica il comma 18 (commi 452), lettera a), incrementando da 180 ore a 210 ore l’entità dell’orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai percorsi per le competenze trasversali (precedentemente di alternanza scuola-lavoro) nelle 3 classi terminali dei corsi di studio degli istituti professionali. Conseguentemente il fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 90, comma 2, (comma 653) è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 |
Coord. formale |
Commissione |
|
4.12 |
Modifica il comma 22 (comma 456) – che abroga le disposizioni istitutive del “Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta” destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure che dovevano essere definite con un DPCM, mai intervenuto – sopprimendo altresì, nell’articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, le disposizioni che avevano introdotto la possibilità per le università di procedere alla chiamata diretta anche di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, selezionati mediante procedure nazionali. La soppressione è conseguenziale all’abrogazione del comma 209 della legge n. 208/2015, disposta dal medesimo comma 22 (comma 456) |
Articolo 57-bis – Riduzione dello stanziamento per l’attuazione dell’adesione dell’Italia al sistema Schengen e abrogazione dell’art. 1, comma 619 e dell’allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in tema di rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali (commi 457-459 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.020 NF |
Sabrina De Carlo |
M5S |
4.12 |
Introduce l’articolo 57-bis (commi 457-459), che al comma 457 riduce di 824.607 euro, a decorrere dal 2019, lo stanziamento previsto per l’attuazione della legge 30 settembre 1993, di ratifica dell’adesione italiana al sistema Schengen. Il comma 458 abroga l’art. 1, comma 619 della legge di stabilità per il 2016, che prevedeva la rinegoziazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori a due organismi internazionali (l’Accademia delle scienze del Terzo Mondo e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale) indicati in un apposito allegato, parimenti abrogato. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle norme di cui al presente articolo si ricorre alla riduzione, di 201.000 euro a decorrere dal 2019, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2008 e successive modificazioni (comma 459). |
Articolo 58 – Disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria (commi 460-464 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
56.9 NF |
Fusacchia |
MISTO-+E-CD. |
4.12 |
Modifica l’articolo 58, comma 2 (comma 461), riducendo l’incremento del Fondo "La Buona Scuola" ivi previsto - (da € 29,6 mln) a € 19,6 mln per il 2022, (da € 57,1 mln) a € 47,1 per il 2023, (da € 58,4 mln) a € 48,4 mln per il 2024, (da € 72,8 mln) a € 62,8 mln per il 2025, (da € 75,8 mln) a € 65,8 mln per il 2026, e (da € 109,6 mln annui) a € 99,6 mln annui dal 2027 – a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dal comma aggiuntivo all’articolo 56 (comma 432) che autorizza una spesa di € 10 mln annui dal 2020, da destinare all’acquisto dei materiali di pulizia. |
Coord. Formale |
Commissione |
|
4.12 |
Modifica l’articolo 58, comma 1, lett. g) (comma 460), inserendo il riferimento ai posti comuni per le norme che ridefiniscono le prove scritte per i concorsi. Si tratta di una modifica conseguenziale alla previsione di una sola prova scritta per il concorso per i posti di sostegno. |
Articolo 59 - Ulteriori misure di riduzione della spesa (comma 465 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
59.19 59.16 |
IV Comm. Tripodi ed altri |
FI |
4.12 |
Aggiungono il terzo periodo al comma 1 (comma 465) al fine di: - sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto del Ministro della Difesa che ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati dalle misure di riduzione di cui al medesimo comma e le relative consegne; - far salva l’applicabilità del comma 2 dell’articolo 536 – bis del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) in base al quale gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a tale parere rinforzato. |
Articolo 59, commi 9-bis-9-quinquies - Carta d'identità elettronica e notifica atti giudiziari (commi 473-476 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
59.5 NF |
Vanessa Cattoi |
Lega |
3.12 |
Inserisce i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies (commi 473-476), in materia di rilascio della carta di identità elettronica e di notifica postale degli atti giudiziari. Il comma 473 modifica il D.L. 43/2005, art. 7-vicies-ter, comma 2-bis al fine di consentire al Ministero dell’interno di stipulare convenzioni ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d’identità elettronica, nel limite di spesa di 750 mila euro a decorrere dal 2019, con soggetti che abbiano i seguenti requisiti: § siano dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale; § siano Identity provider; § abbiano la qualifica di Certification Authority. Gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati. I soggetti incaricati dalla convenzione riversano i corrispettivi delle carte d’identità elettroniche rilasciate e trattengono i diritti fissi e di segreteria. Il comma 474 apporta alcune modifiche conseguenziali al codice dell’amministrazione digitale (CAD), prevedendo che le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica non siano definite con DPCM, ma attraverso le convenzioni di cui sopra. Il comma 475 modifica la disciplina della legge n. 890 del 1982 sulla notificazione postale degli atti giudiziari prevedendo che: § non sia necessario il bollo dell’ufficio postale sull’avviso di ricevimento (modifica all’articolo 4, comma primo); § i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, qualora la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, siano computati da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione (anziché dall’ufficio postale) che lo restituisce (modifica all’articolo 4, comma quarto); § nel caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, qualora il mittente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata, l’operatore fa una copia digitale (e non più analogica) dell’avviso di ricevimento e provvede entro 5 giorni (invece che in tre giorni) a trasmettere copia dell’avviso al mittente (modifica all’articolo 6 comma 1); § se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario, l'operatore postale gliene dà notizia con raccomandata il cui costo è a carico del mittente (modifica all’articolo 7, comma 3); § il piego è depositato entro due giorni (anziché entro il giorno successivo) dal tentativo di notifica alle persone abilitate che si siano rifiutate di riceverlo (modifica all’articolo 8 comma 1). Il comma 476 prevede che il termine del 1° giugno 2018, previsto dall’articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, in materia di smarrimento dell’avviso di ricevimento e delle conseguenti copie che l’operatore postale è incaricato a rilasciare dell’avvenuto recapito del piego raccomandato, anche in forma digitale, sia differito al 1° giugno 2019, in modo da consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali,. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente all’onere derivante dal comma 473, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, istituito dall’articolo 55 (comma 421) del d.d.l. bilancio in esame |
Articolo 59, commi 9-bis e 9-ter - Celebrazioni ovidiane (commi 477-478 e 478-bis dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
59.48 |
Governo |
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4.12 |
Aggiunge i commi 9-bis e 9-ter (commi 477-478). In particolare, il comma 477 autorizza l’impegno nel 2019 delle somme (relative al 2017 e al 2018) non impegnate entro il 2018, e pari, complessivamente, a € 700.000, stanziate dalla L. 226/2017 per progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio. Il comma 478, novellando l’art. 3, co. 3 e 5, della medesima L. 226/2017, proroga (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine previsto per l’operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, nonché il termine per la trasmissione, da parte del medesimo Comitato, al Presidente del Consiglio, ai fini dell’invio alle Camere, della relazione conclusiva, insieme con il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. |
1.109 |
I Relatori |
|
6.12 |
Aggiunge il comma 478-bis precisando, con riferimento all’articolo 52, comma 1, della legge n. 226/2017, gli anni in cui possono essere realizzate le iniziative da finanziare, che vengono a tal fine estese all’anno 2019. |
Articolo 59-bis - Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli (comma 479 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
59.011 |
Panizzut |
Lega |
3.12 |
Aggiunge l’articolo 59-bis (comma 479), che modifica l’art. 27, co. 3, lett. d), della L. 220/2016, introducendo la Fondazione Cineteca Italiana di Milano e la Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli tra gli enti le cui attività sono sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo. |
Articolo 60-bis– Disapplicazione delle sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio (commi 488-491 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.054 NF |
Cestari |
Lega |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 60-bis (commi 588-491) che esclude, in specifiche ipotesi, l’applicazione delle sanzioni previste a carico degli enti locali per le violazioni della normativa sul patto di stabilità interno e sul pareggio di bilancio. In particolare, si prevede che: § per i comuni che hanno rinnovato i propri organismi in elezioni svoltesi nel 2018, non trova applicazione la sanzione consistente nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (sanzione di cui all’articolo 1, comma 475, lett.e), della legge n.232/2016); § per i comuni in stato di dissesto o pre-dissesto al momento in cui la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti, non trovano applicazione le limitazioni amministrative previste dall’articolo 31, comma 26, della legge 183/2011 e dall’articolo 1, comma 723, della legge n.208/2015 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, limiti agli impegni di spesa corrente, divieto di indebitamento per gli investimenti, divieto di assunzione di personale, riduzione delle indennità di funzione, obbligo di versare entro 60 giorni l’importo corrispondente allo scostamento di bilancio registrato); § per i comuni in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti (di cui all’articolo 258 del TUEL), non trova applicazione la sanzione consistente nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (sanzione di cui all’articolo 1, comma 475, lett.e), della legge n.232/2016) nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di una quota dell’avanzo accantonato. |
Articolo 60-bis – Contabilità economico patrimoniale (comma 492 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.046 NF |
Pella |
FI |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 60-bis (comma 492) che consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato (tale possibilità è attualmente prevista, per tali enti, fino all’esercizio 2017). |
Articolo 61-bis – Premialità per favorire gli investimenti delle regioni (comma 505 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
61.011 N.B. Tale comma è stato modificato dall’em. 1.110 dei Relatori riportato di seguito |
Bellachioma |
Lega |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 61-bis (comma 505) che stanzia 50 milioni di euro annui, dal 2020 al 2033, per la spesa di investimento delle regioni che aderiscono volontariamente alle misure, previste dall’articolo 6, comma 20, del D.L. 78/2010, di riduzione dei costi della pubblica amministrazione (riduzioni di spese per indennità e gettoni di presenza, riduzione dei componenti degli organi collegiali, riduzione delle spese per consulenze esterne, per missioni, per attività di formazione, per le autovetture di servizio). Conseguentemente alla copertura degli oneri si provvede a valere sul Fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all’articolo 16 (comma 64) del disegno di legge. |
1.110 |
I Relatori |
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6.12 |
Sostituisce il comma 505, introdotto in sede referente, rimodulando l’anno di decorrenza dei contributi a favore degli investimenti per gli enti territoriali, di cui all’emendamento 61.011, fissandolo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all’anno 2033 |
Articolo 63-bis – Minoranza italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati (comma 511 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
63.02 Ult.NF |
Lorenzin |
MISTO-CP-A-PS-A |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 63-bis (comma 511) che autorizza una spesa di 1 milione di euro annui per l’anno 2019 per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 73 del 2001, recante interventi a favore della minoranza italiana in Croazia, Slovenia e Montenegro. Conseguentemente Modifica la Tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Programma 1.5. Integrazione europea della Missione 1, L’Italia in Europa e nel mondo, è incrementato dei seguenti importi: 2019: + 1.000.000. La variazione è finalizzata al rifinanziamento della legge n. 72/2011, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (cap. 4547/ESTERI). Conseguentemente Il Fondo di cui all’art. 55 (comma 421), recante il Fondo per l’attuazione del programma di Governo è ridotto di 2 milioni di euro per l’anno 2019. |
Articolo 64 – Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario (commi 512-515 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.52 |
Governo |
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4.12 |
Aggiunge il comma 1-bis (commi 513), il quale prevede che i piani di sicurezza a valenza pluriennale, relativi alla manutenzione delle scuole, finanziati con il contributo di 250 milioni autorizzato dal comma precedente, sono comunicati, una volta predisposti, al Ministero dell’istruzione ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica. Modifica il comma 3 (comma 515), prevedendo che le province beneficiarie assicurino l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica |
Articolo 64, comma 3-bis – Messa in sicurezza ponti bacino del Po (comma 516 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.3 NF |
Lucchini |
Lega |
4.12 |
Aggiunge il comma 3-bis (comma 516), che, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023. L’assegnazione delle risorse è disposta a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell’ANAS S.p.A., in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata. Si prevede che l’assegnazione delle risorse abbia luogo sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. Si prevede, inoltre, che i soggetti attuatori certifichino l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, attraverso apposita rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al D.Lgs. n. 229/2011. Conseguentemente Modifica l’articolo 15, comma 1, (comma 58), riducendo di complessivi 250 milioni di euro il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, a copertura finanziaria dell’intervento |
Articolo 64-bis– Fondo sperimentale di riequilibrio per le province (comma 517 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.047 |
Cestari |
Lega |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 64-bis (comma 517) che rende permanenti (“a decorrere dal 2016”) le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 6-bis, del DL 210/2015, per i soli anni dal 2016 al 2018, relative alle modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale e alla determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione in favore delle province delle regioni Sicilia e Sardegna. |
Articolo 65-bis – Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali (comma 522 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
65.010 |
Cestari |
Lega |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 65-bis (comma 522) che semplifica le modalità di riconoscimento delle spese per lavori pubblici urgenti, cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili, da parte delle Giunte degli enti locali. In particolare, si prevede che la Giunta possa sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese anche nell’ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità. |
Articolo 66, comma 3-bis – Semplificazione adempimenti contabili comuni (comma 526 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
66.2 |
Marattin |
PD |
3.12 |
Aggiunge il comma 3-bis (comma 526), il quale dispone un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano i bilanci entro i termini previsti dal TUEL (Testo unico enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000), ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all’esercizio di riferimento. In particolare, si prevede che, a decorrere dall’esercizio 2019, a tali enti non si applicano una serie di disposizioni che prevedono: § l’obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987); § l’obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007); § l’obbligo di contenere le spese di missione (che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011) e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (che non possono superare l’80% della spesa sostenuta nel 2009 ) (articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012); § l’obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n.98/2011); § specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili (articolo 24 del decreto-legge n.66/2014). |
Articolo 68, commi 4-bis-4-ter – Imposta comunale sulla pubblicità (commi 534-535 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
68.4 NF |
Pella |
FI |
4.12 |
Introduce i commi 4-bis e 4-ter (commi 534-535). Il comma 534 permette ai Comuni, in deroga alle norme vigenti, di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-18, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali, entro al massimo cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva. In estrema sintesi si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018 ha sostanzialmente disposto che le delibere di aumento delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, approvate dai Comuni entro il 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore della norma di abolizione di tale facoltà: decreto-legge n. 83 del 2012) sono efficaci solo per il 2012. Da ciò discende la sostanziale inefficacia delle delibere confermative, espresse o tacite, delle maggiorazioni disposte per gli anni successivi al 2012, nonché una riduzione ope legis delle tariffe deliberate, fino al 2012, per gli anni successivi. Il comma 535 reintroduce, a decorrere dal 2019, la facoltà di tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Si ricorda che tale possibilità è infatti venuta meno a partire dal 2013 per effetto dell’art. 23, comma 7, del Dl n. 83 del 2012, e dell’interpretazione recata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 2018. |
Articolo 68-bis – Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana (comma 536 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
68.016 0.68.016.4 |
Relatori Cestari |
Lega |
4.12 |
Inserisce l’art. 68-bis (comma 536), che incrementa di 25 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2019 il Fondo per la sicurezza urbana. Il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana è stato istituito dall’art. 35-quater del DL 113/2018, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza, la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente dalla Camera il 28 novembre 2018. Il Fondo è destinato al concorso statale del finanziamento di iniziative urgenti dei comuni in materia di sicurezza urbana, anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale. Esso ha una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L’emendamento 68.016 aumenta dunque da 5 a 30 milioni la dotazione del Fondo per gli anni 2019 e 2020 e assicura una dotazione di 25 milioni anche per gli anni successivi. Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, istituito dall’art. 55 (comma 421) del d.d.l. di bilancio in esame. |
Articolo 70-bis – Rivalutazione quote societarie (commi 549-559 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
70.01
N.B. Il comma 564 è stato modificato dall’em. 1.111 dei Relatori riportato di seguito |
Relatori |
|
4.12 |
Inserisce l’articolo 70-bis (commi 549-559), che consente la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Tale disciplina è stata più volte introdotta dal legislatore, come misura temporanea a carattere facoltativo e oneroso, da ultimo con la legge di bilancio 2017; la formulazione delle norme vigenti è analoga a quella delle precedenti rivalutazioni. La rivalutazione ha per oggetto beni di impresa e le partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2017 ed è effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento. Le norme in esame, di conseguenza, aumentano la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE di 49,5 milioni nel 2019 (comma 558). All’onere derivante dalle norme in esame, che è pari a 49,5 milioni nel 2019, 2.5 milioni nel 2021, 8,4 milioni nel 2022, 5,7 milioni nel 2023, 5,8 milioni nel 2024, e a 6 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del predetto FISPE (comma 559). |
1.111 |
I Relatori |
|
6.12 |
Modifica il comma 559, introdotto in sede referente, al fine di precisare che per l’anno 2019 la copertura degli oneri avviene mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi introdotti. |
Articolo 71-bis –Impianti alimentati da fonti rinnovabili (comma 561 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
71.01 |
Faro |
M5S |
4.12 |
Aggiunge un nuovo articolo 71-bis (comma 561), il quale dispone, al primo periodo, che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia. Con riferimento alla formulazione del primo periodo, si osserva che la data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili approvate con D.M. 10 settembre 2010, è il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del medesimo decreto, avvenuta il 18 settembre 2010 e, dunque, è il 3 ottobre 2010. Il secondo periodo dispone che dalla data di entrata in vigore dell’articolo qui in esame, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi sono rivisti alla luce delle predette linee guida (approvate con D.M. 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell’allegato 2. Si dispone altresì che gli importi già erogati o da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili. Si ricorda che, ai sensi dell’allegato 2 del citato D.M. 10 settembre 2010, per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione sono soggette ad una procedura semplificata di autorizzazione unica. L’autorizzazione unica è rilasciata, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico e per gli impianti con potenza termica inferiore, dalle Regioni (o dalle province delegate dalla regione). A tal fine, i predetti soggetti indicono una conferenza di servizi, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione e al procedimento partecipano tutte le amministrazioni interessate (art. 12, comma 4. D.Lgs. n. 387/2003). Ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. Il decreto ministeriale 10 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ha chiarito, all’Allegato 2, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni interessati dalle opere, e che l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni da orientare (secondo criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale) su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi. Il D.M. in questione è stato adottato all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2010, nella quale la Corte, censurando una disposizione legislativa della regione Calabria sul punto, ha affermato che la legge statale vieta tassativamente l’imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia (nel caso di specie, eolica) sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, ex art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 387/2003. Sono, al contrario, ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall’ambiente per l’impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene compensato dall’impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell’operatore economico proponente”. In varie pronunce, l’organo giurisdizionale amministrativo ha riconosciuto l’invalidità di convenzioni già stipulate che imponevano il pagamento di misure compensative patrimoniali da parte delle società titolari degli impianti in questione nei confronti dei Comuni disponendo la ripetizione, in favore delle società ricorrenti, delle somme indebitamente pagate (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 1.4.2008 n. 709; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 29 gennaio 2008 n. 118; Cons. Stato, sez. III, 14.10.2008 n. 2849; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 7.6.2013 n. 1347; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 7.6.2013, n. 1361; T.A.R. Molise, 23.1.2014 n. 55, TAR Puglia Bari, 24 maggio 2018, n. 737). |
Articolo 75, comma 4-bis – Consultazioni elettorali (comma 573 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
75.3 NF |
Vanessa Cattoi |
Lega |
4.12 |
Inserisce il comma 4-bis (comma 573), il quale, al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali per l’elezione suppletive della Camera e del Senato consente al Governo, nel caso in cui entro 180 giorni dalla data di dichiarazione della vacanza si svolgano nel medesimo territorio (o in una parte di esso) altre consultazioni elettorali, di disporre la proroga del termine per le elezioni suppletive (attualmente fissato in 90 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni) fino alla data necessaria per permettere l’accorpamento con le altre consultazioni elettorali. L’art. 21-ter del D.lgs. 533/1993, oggetto della modifica in esame, concerne la vacanza del seggio nel collegio uninominale della Valle d’Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, ma si applica anche alle elezioni suppletive nel caso di vacanza nei collegi uninominali della Camera (in virtù del rinvio disposto dall’art. 86, comma 4 del DPR 361/1957) e del Senato (si veda l’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 533/1993) nell’intero territorio nazionale. |
Articolo 78-bis – Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 583 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.020 NF 78.033 NF |
Varrica Bella |
M5S Lega |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis (comma 583), che incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 40 mln per il 2019. Pertanto, per effetto degli incrementi previsti dall’articolo 32 (comma 209) e dall’articolo in commento, l’importo del FFO ammonterebbe, per il 2019, a € 7.442,6 mln. Conseguentemente modifica l’articolo 90, co. 2 (comma 653), che prevede l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), riducendo tale incremento (da € 250) a € 210 mln nel 2019. |
Articolo 78-bis – Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (comma 584 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.034 NF |
Gallo |
M5S |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis (comma 584), che incrementa il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di € 10 mln per il 2019. Pertanto, per effetto dell’incremento previsto dall’articolo in commento, l’importo del FOE ammonterebbe, per il 2019, a € 1.773,5 mln. Conseguentemente modifica l’articolo 90, co. 2 (comma 653), che prevede l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), riducendo tale incremento, nel 2019, (da € 250) a € 240 mln. |
Articolo 78-bis – Incremento del Fondo per le borse di studio universitarie (comma 585 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.036 NF
|
Lattanzio
|
M5S
|
4.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis (comma 585), che incrementa il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di € 10 mln per il 2019, al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi. Pertanto, per effetto dell’incremento previsto dall’articolo in commento, l’importo del Fondo ammonterebbe, per il 2019, a € 246,8 mln. Conseguentemente modifica l’articolo 90, co. 2 (comma 653), che prevede l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), riducendo tale incremento, per il 2019, (da € 250) a € 240 mln. |
Articolo 78-bis – 112 Numero Unico Europeo (commi 586-588 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.046
N.B. I commi 591 e 592 sono stati modificati dall’em. 1.112 dei Relatori riportato di seguito |
Macina |
M5S |
4.12 |
Inserisce l’articolo 78-bis (commi 586-588), che, a decorrere dal 2019, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia il Fondo unico a sostegno dell’operatività del 112 Numero Unico Europeo al fine di estendere l’operatività del numero unico a tutte le regioni del territorio nazionale. La dotazione del Fondo è pari a 5,8 milioni di euro per il 2019, 14,7 milioni per il 2020 e 20,6 milioni a decorrere dal 2021 (comma 586). La legge 124 del 2015 (art. 8, co. 1, lettera a) ha previsto l’istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centrali operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità stabilite dai protocolli di intesa previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 75-bis, D.Lgs. 259/2003). E al contempo ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2015, 20 milioni per il 2016 e 28 milioni annui a decorrere dal 2017 e fino al 2024 (art. 8, co. 3). Successivamente, per favorire il processo di attuazione, l’art. 14 del D.L. 14/2017 ha consentito alle regioni che avessero rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire, nel 2018, procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato da utilizzare per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative. Le risorse del nuovo Fondo sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri relativi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del Numero unico, sulla base di specifici accordi tra Ministero dell’interno, Ministero della salute e regioni. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’art. 41-bis della legge n. 234/2012 (comma 588). |
1.112 |
I Relatori |
|
6.12 |
Modifica i commi 586 e 587, introdotti in sede referente, prevedendo che il Fondo per la realizzazione del 112, numero unico europeo sia istituito presso il Ministero dell’interno anziché presso il Ministero dell’economia e precisando che sia il Ministero dell’interno a procedere alla stipula degli accordi con il Ministero della salute e le regioni |
Articolo 79 - Esigenze emergenziali (commi 589-610 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
79.143 |
Baldelli |
FI |
30.11 pom. |
Aggiunge il comma 3-bis (comma 592), che destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell’Italia centrale (istituito dall’art. 4 del D.L. 189/2016), per l’esercizio 2018, l’importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata. Lo stesso comma dispone che le risorse in questione (frutto di economie di bilancio della Camera) dovranno poi essere trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, nominato con D.P.C.M. 5 ottobre 2018. Tale comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Si fa notare che si tratta di una disposizione pressoché identica a quella introdotta, per l’esercizio 2017, dall’art. 18, comma 37, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). Si ricorda che la nomina dell’attuale commissario è stata prevista dall’art. 38, comma 1, del D.L. 109/2018, e che, in attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 5 ottobre 2018 che ha nominato Commissario il professor Piero Farabollini. |
79.185 NF 79.186 NF 79.184 NF 79.77 NF
|
Zolezzi Fassina Bignami Fiorini |
M5S LEU FI FI |
4.12 |
Aggiunge il comma 4-bis (comma 594), che (modificando il comma 14-bis dell’art. 10 del D.L. 83/2012) proroga, anche per l’anno 2020, l’applicazione delle disposizioni (contenute nel comma 14 del medesimo art. 10) relative alla stipula di un’apposita convenzione con Fintecna o con una società da questa interamente controllata, al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche, dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012. Per la copertura dei relativi oneri, quantificati in 2 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 49, comma 2, del D.L. 66/2014 (c.d. fondo residui perenti) (comma 4-ter) (comma 595),. Riguardo alla succitata convenzione si ricorda che essa è stata stipulata il 20 febbraio 2013 con ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato (i relativi testi sono pubblicati nel B.U.R. Emilia-Romagna n. 44/2013). L'oggetto della convenzione con Fintecna è la disponibilità fino ad un massimo di 20 unità di personale, dotate delle necessarie competenze professionali tecnico-ingegneristiche, per la realizzazione delle attività necessarie al ripristino dell’operatività degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture oggetto degli interventi per il terremoto. A tal fine, Fintecna può anche stipulare contratti di prestazione di servizi, anche professionali e contratti di collaborazione a progetto con soggetti professionalmente qualificati. |
79.191 NF 79.38 NF 79.76 NF 79.193 NF 79.194 NF |
Zolezzi Cestari Fiorni Bignami Fassina |
M5S Lega FI FI LEU |
4.12 |
Aggiunge il comma 4-bis (comma 596), che proroga a tutto il 2020 la possibilità - concessa fino al 31 dicembre 2019, dall’art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, ai Commissari delegati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, ai comuni colpiti e alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia - di assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vigenti vincoli in materia di personale previsti da specifiche disposizioni. |
79.196 NF 79.195 NF 79.75 NF 79.197 NF |
Zolezzi Bignami Fiorini Fassina |
M5S FI FI LEU |
4.12 |
Aggiunge il comma 4-bis e 4-ter (commi 597-598) che proroga al 31 dicembre 2020 il termine (attualmente previsto al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del D.L. 244/2016) entro il quale i commissari delegati (i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma) riconoscono alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno riguardato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), nei limiti di trenta ore mensili (lett.a). Al relativo onere, entro il limite massimo di 500 mln di euro per l’anno 2020, si provvede mediante l’utilizzo del fondo di parte corrente del MEF relativo al riaccertamento straordinario di residui previsto all’art. 49, comma 2 del D.L. n. 66/2014 (comma 598). |
79.213 NF 79.70 NF 79.41 NF 79.212 NF |
Zolezzi Fiorini Cestari Bignami |
M5S FI Lega FI |
4.12 |
Aggiunge i commi da 4-bis a 4-quinquies (commi 599-602), che prorogano all’anno 2020, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (e individuati dall'art. 2-bis del D.L. 148/2017), la sospensione (prevista dall'art. 14, comma 5-bis del D.L. 244/2016) degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno 2019, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (comma 599).
L’individuazione dei comuni colpiti è stata operata dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012. A tali territori sono stati aggiunti quelli, in presenza di nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, dei comuni indicati dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012. L’art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, ha stabilito che, a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, sia ridotto a 30 Comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno e Vigarano Mainarda. La richiamata disposizione dettata dall’art. 14, comma 5-bis, del D.L. 244/2016, ha previsto, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la proroga all'anno 2018 della sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015. Viene altresì previsto che tali oneri siano pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi (comma 600). Alla copertura degli oneri conseguenti, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede (ai sensi del comma 601) mediante riduzione di pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis (che disciplina il credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione), comma 6, del D.L. 95/2012. Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012 aveva autorizzato una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008 è ridotto in misura corrispondente. Le citate norme entrano in vigore a far data dalla pubblicazione della presente legge (comma 602). |
79.220 NF |
Zolezzi |
M5S FI |
4.12 |
Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter (commi 603-604), che, al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, sostituiscono il comma 758 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), al fine di incrementare di 35 milioni di euro (raddoppiando l’incremento di dotazione già disposto con la legge di bilancio 2018) per gli anni 2019 e 2020 la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, e prevedono la relativa copertura finanziaria a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95/2012 (concernente disposizioni in materia di credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori interessate dagli eventi sismici in questione) (comma 603). Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 aveva autorizzato una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Il nuovo comma 604 prevede inoltre le modalità di compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno. |
79.11 |
Giaccone |
LEGA |
4.12 |
Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter (commi 605-606) che modificano rispettivamente: § l’articolo 1, comma 771 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) avente ad oggetto l’assegnazione di un contributo alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (ossia pari all’intero importo dovuto diminuito del 10 per cento). La modifica introdotta stabilisce che tale contributo sia di importo non superiore al tetto previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti de minimis. § l’articolo 1, comma 774 della medesima legge n. 205 del 2018 che rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 771, nonché delle modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 773 (pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019). La modifica prevede che il citato decreto debba essere adottato entro il 31 marzo 2019 (anziché entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2018, come nel testo vigente). |
Articolo 79-bis – Bonus malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture (commi 611-620 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.069 NF
N.B. Il comma 625 è stato sostituito dall’em. 1.113 dei Relatori riportato di seguito |
Viviani |
Lega |
4.12 |
Introduce l’articolo 79-bis (commi 611-620), rubricato “Bonus malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture”, che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta a carico di chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia (inclusi i veicoli già immatricolati in altri Stati), un veicolo nuovo di categoria M1 (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Tale imposta è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 110 CO2 g/km, secondo gli importi (da 150 a 3000 euro) di cui alla tabella ivi riportata (nell’ambito di 9 fasce di emissioni della suddetta sostanza). In via sperimentale è riconosciuto per i soggetti che immatricolano un veicolo di categoria M1 caratterizzato da basse emissioni inquinanti, conformemente a quanto specificato nella Tabella, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro, nell’ambito di 3 fasce di emissioni della suddetta sostanza. Il suddetto contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto, nel limite complessivo di spesa annuo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo come credito d’imposta. Per l’erogazione di detti contributi è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle sviluppo economico, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le eventuali ulteriori entrate rispetto ai 300 milioni affluiscono al Fondo per le esigenze indifferibili (comma 620) |
1.113 |
I Relatori |
|
6.12 |
Sostituisce il comma 620, introdotto in sede referente, precisando l’ammontare delle entrate derivanti dal contributo dovuto per l’acquisto di auto più inquinanti, di cui all’emendamento 49.069, che non sono soggetti alla riassegnazione alla spesa. |
Articolo 85 – Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 (commi 628-630 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
85.1 |
Relatori |
|
4.12 |
Modifica i commi 1 (comma 628) e introduce il comma 2-bis (comma 630). Con le modifiche al comma 628 si precisa che le norme ivi contenute, che modulano la deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall’applicazione dello standard internazionale IFRS 9, si applicano agli enti creditizi e finanziari, per i quali le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono integralmente deducibili (ai sensi dell’articolo 106, comma 3 TUIR). Con una seconda modifica, si chiarisce che la deducibilità del 10 per cento del loro ammontare, è consentita nel primo periodo di adozione dello standard nei confronti della clientela, di fatto posticipandone la deducibilità. Si ricorda in estrema sintesi che lo standard contabile "IFRS 9 Financial instruments", applicabile dal 2018, reca nuove regole sugli accantonamenti per le perdite su crediti. In precedenza la rilevazione delle perdite su crediti era basata sulle perdite subite e richiedeva la contabilizzazione delle perdite su crediti subite alla data di chiusura del bilancio, mentre il nuovo standard è invece basato sulle “perdite attese su crediti” e ha un approccio incentrato sulla probabilità di registrare perdite future su crediti: i valori contabili delle attività deteriorate per l'esercizio in corso devono essere calcolati considerando non più le perdite creditizie registrate, bensì le perdite creditizie attese (expected credit losses, ECL), proiettando tale stima sull’intera durata residua dell’attività stessa. Con l’introduzione del comma 630 si chiarisce che, in deroga al principio dell’irretroattività delle norme tributarie stabilito dallo Statuto del Contribuente (articolo 3 della legge n. 212 del 2000) le norme introdotte si applicano in sede di prima applicazione del principio contabile IFRS9, ancorché effettuata prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame (dunque anche se applicato prima del 1° gennaio 2019). |
Articolo 85-bis – Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali (comma 631-632 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
85.04 NF |
Trano |
M5s |
4.12 |
Introduce l’articolo 85-bis (commi 631-632), il quale inserisce un nuovo articolo 2-bis nel decreto legislativo n. 38 del 2005,, che concede la facoltà di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni soggetti, attualmente individuati tra quelli obbligati all’utilizzo di detti principi, del medesimo decreto legislativo, ove i loro titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Si ricorda che l’articolo 2 del D.Lgs. n. 38 del 2005 individua i soggetti cui si applicano i principi contabili internazionali, in ottemperanza alle disposizioni europee, le quali (articolo 4 del regolamento UE 1606/2002) dispone che le società quotate applichino i principi contabili internazionali. In particolare, la norma comunitaria dispone che le società soggette al diritto di uno Stato membro redigano i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro. Viene fatta salva la possibilità (successivo articolo 5) che gli Stati membri estendano l'applicazione di detti principi anche ad altre società, benché non quotati. L’Italia (articolo 2 del D. Lgs. n. 38 del 2005) ha esercitato detta opzione scegliendo di applicare i principi contabili internazionali alle scritture di una platea più ampia delle sole società quotate. Ai sensi del richiamato articolo 2 D.Lgs. n. 38 del 2005, sono obbligati alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali: § le società quotate (cioè che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea): § le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati; § le banche, le società finanziarie italiane e le società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari; le SIM, le SGR, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento; § le società consolidate da quelle per le quali vige l'obbligo di adozione dei principi contabili, fatta eccezione per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile; § le imprese di assicurazione quotate, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo (articolo 95 codice della assicurazioni private, D:Lgs. 209 del 2005). Ad essi si applica il relativo provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 3 del 13 luglio 2007, come successivamente modificato nel tempo. Per effetto delle norme in esame, dunque, i richiamati soggetti, ove non quotati, possono optare per l’applicazione di detti principi, in luogo di esservi obbligati. Il comma 2 dell’introdotto articolo 2-bis consente ai predetti soggetti di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 38 del 2005, ove non quotati (ovvero i cui titoli non sono ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato) di avvalersi della facoltà di utilizzo dei predetti principi contabili internazionali a partire dall’esercizio di imposta precedente al 1* gennaio 2019 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). |
Articolo 87 – Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali (comma 638 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
87.2 |
Relatori |
|
4.12 |
Modifica il comma 1 (comma 638), rinviando al 2019 e rimodulando la deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA), non ancora dedotte fino al 31 dicembre 2017, in luogo di rinviare e rimodulare quelle non ancora dedotte nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Aggiungendo un periodo al comma, si chiarisce che restano ferme le quote di ammortamento precedenti, ove di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base al predetto rinvio / rimodulazione; in tale ipotesi la differenza viene resa deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2029. |
Articolo 88-bis – Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione (commi 640-641 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
88.037 (prima parte) |
Relatori |
|
4.12 |
Introduce l’articolo 88-bis (commi 640-641), che modifica la disciplina della cartolarizzazione dei crediti. In particolare (comma 640) con le novelle all’articolo 7 della legge n. 130 del 1999, provvedimento che contiene la disciplina della cartolarizzazione dei crediti: § la predetta disciplina delle cartolarizzazioni si applica alle operazioni realizzate con l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti che emette i titoli, come attualmente previsto dalle norme vigenti, ponendo però l’ulteriore condizione che tali operazioni abbiano per effetto il trasferimento del rischio sui crediti, nella misura e alle condizioni concordate (modifiche alla lettera a) del citato articolo 7, comma 1). In tale ipotesi, si consente al soggetto finanziato, titolare dei crediti cartolarizzati, di destinare i crediti stessi ed altri beni al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione, anche mediante segregazione patrimoniale dei medesimi crediti o costituendo apposite garanzie reali (introdotto comma 2-octies all’articolo 7). I contratti relativi a tali operazioni possono prevedere l’obbligo del soggetto finanziato di trasferire alla società di cartolarizzazione tutte le somme che derivano dai crediti cartolarizzati (nuovo comma 2-novies); § si introduce una nuova ipotesi di applicazione della disciplina sulle cartolarizzazioni, che viene estesa alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi che derivano dalla titolarità di immobili, beni mobili registrati, nonché diritti reali o personali aventi ad oggetto i citati beni (nuova lettera b-bis) all’articolo 7, comma 1); Si demanda l’attuazione delle norme così inserite a uno o più decreti ministeriali (comma 641). Conseguentemente, all’onere derivante dalle norme introdotte, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui all’articolo 55 (comma 421) del provvedimento. |
Articolo 88-ter – Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazione (comma 642 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
88.037 (seconda parte) |
Relatori |
|
4.12 |
Introduce l’articolo 88-ter (comma 642), che modifica la disciplina della cartolarizzazione dei crediti. Viene novellato in più punti l’articolo 1 della legge n. 130 del 1999, che individua l’ambito di applicazione della disciplina della cartolarizzazione dei crediti. In particolare: § si prevede che la disciplina sulle cartolarizzazioni trovi applicazione per le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni e titoli similari, ovvero cambiali finanziarie, se effettuate da parte della società di cartolarizzazione, non più da parte della società che emette i titoli; § si dispone poi, nel caso in cui la società di cartolarizzazione emetta titoli destinati a investitori qualificati, che i titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di società di cartolarizzazione possano essere emessi anche in deroga alle norme del codice civile (articolo 2483, comma 2) che consentono la sottoscrizione da parte dei soli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale; § si chiarisce che, ai fini dell’operatività delle norme che disapplicano i limiti alle emissioni obbligazionarie (previsti dal codice civile all’articolo 2412) se i titoli sono negoziati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, il requisito della quotazione è da ritenersi soddisfatto anche quando sono quotati i soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione; § si amplia il novero delle ipotesi in cui la società di cartolarizzazione può concedere finanziamenti, che per effetto delle norme in esame è estesa anche nel contesto delle sopra menzionate operazioni; § si amplia la platea dei soggetti cui possono essere concessi finanziamenti da parte delle società di cartolarizzazione. Con le modifiche in commento tale facoltà è concessa nei confronti delle imprese con un totale di bilancio pari o superiore a 2 milione di euro, espungendo dalle norme di riferimento l’esclusione delle microimprese, come definite dalla disciplina UE. Conseguentemente all'onere derivante, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l’attuazione del programma di governo di cui all'articolo 55 (comma 421). |
Articolo 88-bis – Norme in materia di entrate locali (comma 643 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
88.025 |
Gusmeroli |
Lega |
4.12 |
Introduce l’articolo 88-bis (comma 643), che consente ai comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale. Si ricorda che il comma 28 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), come modificato nel tempo, aveva tenuto ferma, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014), nella stessa misura prevista per gli anni precedenti, con delibera del consiglio comunale. |
Articolo 88-bis – Riduzione della base imponibile IMU (comma 644 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
88.013 NF |
Fassina |
LEU |
4.12 |
Introduce l’articolo 88-bis (comma 644), che al comma 1 estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta (modificando l’articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge. n. 201 del 2011), anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. Si ricorda che le regole sulla base imponibile IMU, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche alla TASI, in virtù del rinvio operato dall’articolo 1, comma 675 della legge n. 147 del 2013, ivi compresa la riduzione a metà della base imponibile per l’immobile concesso in comodato d’uso ai parenti. Di conseguenza le modifiche in commento sembrano valere anche a fini TASI: anche per detta imposta, la riduzione del 50 per cento della base imponibile opera in favore del coniuge del comodatario, nel caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle norme introdotte, pari a 500.000 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di governo di cui all’articolo 55 (comma 421). |
Articolo 89-bis – Disposizioni in materia di giochi (commi 646-649 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
89.026 |
Governo |
|
4.12 |
Introduce l’articolo 89-bis (commi 646-649) in materia di giochi, il quale:. § per attribuire la nuova concessione per l’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN: giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, come il Superenalotto) proroga la gestione dell’attuale concessionario, fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019 (comma 646); § estende alle concessioni in scadenza nel 2019 (la vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo biennio 2013-2018) la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo (comma 647); § proroga dal 31 dicembre 2018 fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati (comma 648); § proroga di un anno, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro, new slot (articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS), prevedendo che essi siano dismessi entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 (comma 649).
Conseguentemente le maggiori entrate derivanti dalle norme sulla proroga delle concessioni sul Bingo e sulle scommesse sono quantificate in 70,8 milioni per l’anno 2019 e confluiscono nel Fondo per l’attuazione del programma di governo di cui all’articolo 55 (comma 421) del provvedimento in esame. |
Articolo 89-bis – Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo (commi 650-651 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
89.025 NF |
Battelli |
M5S |
4.12 |
Aggiunge l’articolo 89-bis (commi 650-651), che modifica la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. secondary ticketing), introdotta dalla legge di bilancio 2017. In particolare, sopprime la previsione in base alla quale la vendita effettuata da una persona fisica in modo occasionale, anche senza finalità commerciali, non è oggetto di sanzione, e dispone che, dal 31 marzo 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominali. La nuova disciplina sul biglietto nominale non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore. |
Articolo 90-bis– Clausola di salvaguardia (comma 654 dell’A.C. 1334 A/R)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
90.01 |
Gebhard |
Misto |
04/12 |
Aggiunge l’articolo 90-bis (comma 654) che prevede che le disposizioni della legge di bilancio si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i relativi statuti e con le norme attuative degli stessi anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001, di riforma del titolo V della Costituzione. |
Modifiche agli Stati di previsione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
Tab.1.1 |
Governo |
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4.12 |
Alla Tabella 1, Stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 Tributarie, Natura 1.1 Entrate ricorrenti, Tipologia 1.1.13 Altre imposte indirette, sono apportate le seguenti variazioni: 2021: -400.000. Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni: - Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23. 1 Fondi da assegnare: 2021: -400.000. - Missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio: 2019: -3.500.000 (solo cassa). Alla Tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni: - Missione 1 Giustizia, Programma 1.2 Giustizia civile e penale,: 2019: +1.668.980; 2020: +2.002.776; 2021: +2.002.776. Il finanziamento è destinato alle spese di personale civile (capp. 1402 e 1421/Giustizia) - Missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche, Programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza: 2019: +300.000. Il finanziamento è destinato a spese di funzionamento (compresi gettoni di presenza, compensi ai componenti e indennità di missione e rimborso spese di trasporto ai membri estranei al ministero - di consigli, comitati e commissioni) (cap. 1461/Giustizia). - Missione 1 Giustizia, Programma 1.1 Amministrazione penitenziaria: 2019: -1.968.980; 2020: -2.002.776; 2021: -2.002.776. La riduzione è posta a valere sul Fondo da destinare al finanziamento di interventi connessi alla riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario (cap. 1773/Giustizia). L’emendamento modifica tabelle degli stati di previsione dei Ministeri per tenere conto degli effetti finanziari degli emendamenti apportati in sede di conversione del decreto-legge n. 109/2018, i cui effetti originari sono già stati considerati nel ddl di bilancio per il 2019 e bilancio pluriennale per il 2019-2021. |
Tab.2.6 |
Governo |
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4.12 |
Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, sono apportate se seguenti variazioni: 2019: -180.000.000. Conseguentemente Alla Tabella 1, Stato di previsione dell'entrata, Titolo 1 Tributarie, Natura 1.1 Entrate ricorrenti, Tipologia 1.1.2 Imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti variazioni: 2019: - 180.000.000 L’emendamento modifica lo stato di previsione del MEF e, conseguentemente, lo Stato di previsione dell’entrata per introdurre una più corretta imputazione degli effetti finanziari dell’articolo 83 (Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti – Rimodulazione DTA) (comma 625), che nel complesso rimangono invariati, con contestuale aggiornamento del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3). |
Tab. 2.1 NF |
Carnevali |
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4.12 |
Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni: 2019: -2.000.000. Conseguentemente, alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni: 2019: +2.000.000. L’incremento è destinato al rifinanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cap. 3553/Lavoro). |
55.2 |
Bellachioma |
Lega |
3.12 |
Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, incrementando, Missione 18 Giovani e sport, Programma 18.1 Attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni: 2019: +2.000.000; 2020: +2.000.000; 2021: +2.000.000. Il finanziamento è destinato al Comitato Italiano Paralimpico per i finanziamento delle attività istituzionali (cap. 2132/MEF). La copertura dell’emendamento è posta a valere sul Fondo per l’attuazione del programma di Governo di cui all’articolo 55 (comma 421). |
55.1 NF |
Bellachioma |
Lega |
4.12 |
Alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma 1.5, Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni: 2019: +5.000.000; 2020: +6.000.000; 2021: +6.000.000. L’incremento è destinato al finanziamento di: iniziative in favore della minoranza italiana nei paesi della ex Jugoslavia (cap. 4544); interventi volti a favorire attività culturali per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia (cap. 4545); interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (cap. 4547/Esteri). La copertura dell’emendamento è posta a valere sul Fondo per l’attuazione del programma di Governo di cui all’articolo 55 (comma 421). |
63.02 Ult.NF |
Lorenzin |
MISTO-CP-A-PS-A |
4.12 |
Alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L’Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.5. Integrazione europea è incrementato dei seguenti importi: 2019: + 1.000.000. La variazione è destinata al rifinanziamento della legge n. 72/2011, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (cap. 4547/ESTERI). La copertura dell’emendamento è posta a valere sul Fondo per l’attuazione del programma di Governo di cui all’articolo 55 (comma 421). |
Tab.2.7 |
Governo |
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4.12 |
Modifica l’elenco n. 1 “Elenco dei capitoli/piani gestionali per i quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 26 della legge n. 196/2009), allegato al ddl di bilancio per sostituire, nello stato di previsione del Ministero della difesa – Unità di voto 1.5, la voce relativa al capitolo 1213 (Oneri sociali a carico dell’Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare”) con il piano di gestione 1213/1 (Contributi sociali a carico del datore di lavoro sulle competenze fisse”). Tale piano di gestione, infatti, è l’unico all’interno del capitolo integrabile ai sensi della legge di contabilità con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie. |