Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente - seconda edizione
Riferimenti: AC N.685/XVIII AC N.3345/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 521
Data: 09/12/2021
Organi della Camera: II Giustizia


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Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente - seconda edizione

9 dicembre 2021
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Le proposte di legge C. 685 e C. 3345 sono volte a rendere più breve il periodo di tempo necessario affinché i soggetti legittimati, a seguito della scomparsa di una persona, possano rivolgersi al tribunale per ottenerne la dichiarazione di morte presunta.

L'ordinamento giuridico italiano prevede due istituti, disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti l'ipotesi di scomparsa di una persona, ovvero l'assenza e la morte presunta, finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell'autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. Entrambi gli istituti prevedono l'accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l'assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. La dichiarazione d'assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l'assenza.

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Le proposte di legge, entrambe di iniziativa parlamentare, si compongono di un unico articolo, che modifica l'articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell'assente), riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima. Attualmente la normativa richiede che siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia riguardante la persona scomparsa; gli A.A.C. 685 e 3345 si limitano ad abbreviare tale termine a cinque anni, non apportando ulteriori modifiche al procedimento previsto dall'art. 58 c.c.

Procedimento Secondo quanto previsto dall'art. 58 c.c., il pubblico ministero o chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art. 50 c.c. (eredi testamentari o legittimi, legatari e donatari, ovvero chiunque risulti obbligato nei confronti dello scomparso) è legittimato a presentare un'istanza al tribunale del luogo in cui la persona scomparsa aveva l'ultimo domicilio o l'ultima residenza, per ottenere una sentenza che ne dichiari la morte presunta nel giorno a cui risale l'ultima notizia che la riguarda. L'istanza ha la forma di un ricorso, in cui devono essere indicati i presunti successori legittimi dello scomparso, il suo procuratore o rappresentante legale (se ne aveva) e tutte le persone che per effetto della morte dello scomparso perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni (art. 726 c.p.c). Il presidente del tribunale ordina al ricorrente di far pubblicare la domanda per estratto, entro un termine da lui fissato, nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali, per due volte e a distanza di dieci giorni, con l'invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. È facoltà del presidente di far dare pubblicità al ricorso attraverso altri mezzi. Se le pubblicazioni prescritte dal presidente del tribunale non vengono eseguite, la domanda si intende abbandonata.
Trascorsi i sei mesi richiesti per far pervenire al tribunale eventuali notizie della persona scomparsa, il giudice fissa l'udienza di comparizione del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso, nel corso della quale interroga le persone comparse e può disporre di assumere ulteriori informazioni; infine riferisce al tribunale riunito in camera di consiglio, che decide con sentenza (art. 728 c.p.c.). La sentenza tuttavia non può essere pronunciata se non sono ancora trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dello scomparso. Se l'istanza viene rigettata, non può essere riproposta prima che siano trascorsi almeno due anni (art. 59 c.c.).
La sentenza che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia; copia di tali pubblicazioni, che valgono come notificazioni e possono essere eseguite da qualsiasi interessato, deve essere depositata in cancelleria per l'annotazione sull'originale della sentenza (art. 729 c.p.c)
Effetti giuridici La dichiarazione di morte presunta è un esempio di fictio iuris in quanto, dal punto di vista giuridico, si assume che la persona della quale mancano notizie da dieci anni sia deceduta, ancorché non vi siano prove in tal senso. In tal modo è possibile tutelare le posizioni giuridiche di coloro che sarebbero altrimenti pregiudicati da una situazione di incertezza perdurante nel tempo. A seguito della pronuncia della sentenza da parte del tribunale competente, si producono infatti una serie di effetti giuridici:
  • coloro che hanno ottenuto il possesso temporaneo dei beni della persona assente, in seguito alla dichiarazione di assenza, possono disporne (art. 63) ovvero, se non vi è stata dichiarazione di assenza e quindi immissione in possesso temporaneo, gli aventi diritto o il loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti (art. 64);
  • se esistevano soggetti obbligati nei confronti dello scomparso sono definitivamente liberati (art.63) ;
  • il coniuge dello scomparso, dopo la dichiarazione di morte presunta, può contrarre un nuovo matrimonio (art. 65).
  Trattandosi di una finzione giuridica, tuttavia, è sempre possibile che la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta faccia ritorno oppure che se ne provi l'esistenza in vita. In tali casi, la persona scomparsa recupera i suoi beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, se tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito; può inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte a causa della sua morte. Infine, il matrimonio contratto dal coniuge è nullo, fatti salvi gli effetti civili.  
Viceversa, può accadere che venga accertata la morte della persona scomparsa e di conseguenza tutti i diritti acquisiti divengono in questo caso definitivi e non più soggetti a revoca.