Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle intercettazioni - Atto del Governo 38
Riferimenti: SCH.DEC N.38/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 38
Data: 07/08/2018


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Disposizioni in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle intercettazioni - Atto del Governo 38

7 agosto 2018
Atto del Governo 38


Indice

Quadro legislativo e norma di delega|Contenuto|Alcuni dati statistici|


 

Lo schema di decreto in esame, adottato in attuazione della delega contenuta nel comma 91 (vedi infra) dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 introduce e disciplina una apposita procedura per la liquidazione delle spese relative alle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie.

Quadro legislativo e norma di delega

L'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dal comma 88 dell'articolo unico della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), ricomprende fra le prestazioni obbligatorie per gli operatori telefonici, le prestazioni a fini di giustizia  effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie.

Per la disciplina legislativa in materia di costi delle intercettazioni precedente alla legge n. 103 del 2017 si rinvia alla  Nota breve n. 158 della XVII legislatura.

 La disposizione, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie suddette, demanda a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la revisione delle voci di listino di cui al decreto 26 aprile 2001.

Il suddetto decreto interministeriale è chiamato a:

- disciplinare le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

- individuare i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

- definire gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

Il decreto interministeriale di revisione delle voci di listino di cui al decreto 26 aprile 2001 è stato adottato lo scorso 28 dicembre ed è entrato in vigore il 23 gennaio 2018.

Sempre in relazione alle prestazioni funzionali alle operazioni captative la legge 23 giugno 2017, n. 103 demanda (comma 89 dell'articolo unico) ad un decreto del Ministro della giustizia (da adottarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la definizione delle suddette prestazioni e la determinazione delle corrispondenti tariffe. A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono demandate:

• l'individuazione delle tipologie di prestazioni funzionali erogate;

• la determinazione della tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni;

• la specificazione degli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

Con particolare riguardo allo schema in esame, poi, il comma 91 dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, ha stabilito che il Governo è delegato, secondo le modalità di cui al comma 83 dell'articolo unico della legge n. 103, ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;

- individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;

- natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;

- modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

E' appena il caso di ricordare che la legge Orlando ai commi 82-84 dell'articolo unico ha previsto una puntuale delega per la riforma della disciplina delle intercettazioni. In attuazione della suddetta delega è stato adottato il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, la cui efficacia è stata prorogata dal decreto-legge n. 91 del 2018 (art. 2, comma 1) al 1° aprile 2019.
Per quanto concerne la procedura per l'adozione degli schemi di decreto legislativo - ivi incluso quello di cui al citato comma 91 - il comma 83 dell'articolo unico della legge n. 103 prevede che i decreti legislativi, adottati, su proposta del Ministro della giustizia, siano trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri devono essere resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 

In relazione alla liquidazione delle spese per intercettazioni si segnala infine l'articolo 5, comma 1, lett. i-bis) del TU in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) include fra le spese ripetibili quelle relative alle prestazioni di cui all'art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime, senza però né prevedere una puntuale procedura per la liquidazione delle stesse, né individuare l'autorità giudiziaria competente alla liquidazione. 

Nel sistema attuale (come peraltro sottolinea la relazione illustrativa) mentre le prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni vengono liquidate dall'ufficio giudiziario sulla base delle tariffe di cui al DM 28 dicembre 2017, le prestazioni funzionali all'utilizzo delle predette prestazioni obbligatorie vengono, invece, liquidate sulla base di accordi raggiunti dal singolo ufficio giudiziario con le società fornitrici, con costi non uniformi sul territorio nazionale.


Contenuto

Il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1 introduce nel TU in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) il nuovo articolo 168-bis in materia di liquidazione delle spese di intercettazione.

La nuova disposizione prevede che le spese relative alle prestazioni -obbligatorie - a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime siano liquidata con decreto di pagamento del PM che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni captative (comma 1).

Come si sottolinea nella relazione illustrativa tale norma si propone di superare il vuoto legislativo creatosi a seguito della novella del 2004 (art.1, comma 326 della legge n, 311 del 2004), che, inserendo, all'articolo 5, comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, la lett. i-bis), ha estrapolato le spese per le intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico, facendo così venire meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione di cui agli articoli 168 e ss. Peraltro il decreto interministeriale del 28 dicembre 2017 (art. 6, comma 3) ha previsto espressamente che "la procedura di liquidazione è attivata con l'inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali della rendicontazione relativa alla richiesta di pagamento".
La scelta di attribuire la liquidazione delle spese per le operazioni captative al PM che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni stesse si ispira- precisa sempre la relazione illustrativa- al principio per cui il pagamento deve essere eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l'attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari. L'intervento normativo in questione consente così di superare le incertezze interpretative in ordine all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro. Sempre con riguardo alla titolarità dell'adozione del decreto di pagamento, la relazione illustrativa rileva come la formulazione proposta nello schema- che fa espresso riferimento al PM e non genericamente al "magistrato"- fughi ogni possibile dubbio interpretativo in proposito, escludendo ogni possibile competenza del giudice delle indagini preliminari che ha autorizzato le attività captative ( si veda in proposito Cass., sez. IV, Sentenza 16 gennaio 2015, n. 2212).
Infine in relazione al diritto intertemporale delle tariffe applicabili, la relazione illustrativa osserva che in coerenza con il sistema delineato dal TU delle spese di giustizia e con i principi generali dell'ordinamento, i nuovi parametri per la liquidazione trovano applicazione in relazione alle istanze che intervengono in un momento successivo alla data di entrata in vigore (il 23 gennaio 2018) delle nuove tariffe recate dal DM 28 dicembre 2017 .  

Nell'ipotesi in cui sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 168 (comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario. Alla cessazione del segreto il decreto di pagamento è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Con riguardo al comma in esame si segnala l'opportunità di una riformulazione volta a meglio chiarire che la comunicazione del decreto di pagamento alle parti, in caso di segreto, può avere luogo solo dopo la cessazione del segreto stesso.

L'ultimo comma del nuovo articolo 168-bis stabilisce che avverso il decreto di pagamento possa essere proposta opposizione, ex art. 170.

L'articolo 170 stabilisce che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall' articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . Quest'ultima disposizione prevede, in linea generale, l'applicazione alle controversie in questione del rito sommario di cognizione. Sul piano procedurale si prevede inoltre che il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.  Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

L'articolo 2 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.


Alcuni dati statistici

L'analisi dei dati- aggiornati all'ultima Relazione sullo Stato delle spese di giustizia (Doc. XCV, n. 5)- mostra una forte flessione della spesa per intercettazioni, che è passata dai circa 280 milioni di euro rilevati nel 2010 ad una spesa di circa 230  milioni nell'anno 2015 e ai circa 205 milioni di euro nell'anno 2016 (in linea peraltro con lo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1363). Nel 2015 e nel 2016, peraltro l'amministrazione ha avviato specifiche iniziative volte alla velocizzazione dei pagamenti delle spese di intercettazione, ponendo in essere una serie di misure atte a contrastare, in coerenza con le azioni di Governo, il ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali, nel rispetto della direttiva di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002.

  

Per quanto concerne il numero dei "bersagli" intercettati (sia attraverso intercettazioni telefoniche che ambientali) negli ultimi sette anni (2010 – 2016) si osserva dapprima un progressivo aumento (dai 139.051 nel 2010 ai 140.577 nel 2012) con un picco nel 2013, con 141.774 bersagli. Nel triennio 2014- 2016 si registra invece una progressiva riduzione del numero con rispettivamente 137.613, 132.749 e 131.351 bersagli.