Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Emissione di obbligazioni garantite e vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite
Riferimenti: SCH.DEC N.274/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 274
Data: 13/09/2021
Organi della Camera: VI Finanze

 

 

Emissione e vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite

 

Atto del Governo 274

 

 

Ai sensi articoli 1 e 26 della legge 22 aprile 2021, n. 53                                                                         

 

 

 

 

 

 


 

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Dossier n. 445

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 274

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura.. 3

Il contenuto dello schema. 5

La direttiva (UE) 2019/2162 e il regolamento (UE) 2019/2160. 9

La norma di delega. 13

L’articolato. 23

Articolo 1 (Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130) 23

Articolo 2 (Abrogazioni) 29

Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali) 30

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria) 32

 

 


Schede di lettura

 


Il contenuto dello schema

 

Lo schema in esame intende recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. A tal fine sono apportate modifiche alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

 

Le obbligazioni bancarie garantite (OBG) sono titoli di debito emessi da enti creditizi e garantiti da attività di copertura sulle quali i titolari delle obbligazioni possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati in caso di default dell'emittente. Questo duplice diritto di credito nei confronti dell'aggregato di copertura e dell'emittente è denominato meccanismo di doppia rivalsa.

 

Nella relazione illustrativa il Governo sintetizza le innovazioni di maggior rilievo rispetto alla disciplina vigente delle OBG recata dagli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge n. 130 del 1999, dal regolamento attuativo di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213 in materia di vigilanza.

Il recepimento della normativa europea mira ad assicurare, tra l'altro, 1'adeguamento alle previsioni di cui al titolo II della direttiva (UE) 2019/2162, relativo alle caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite, tra cui:

-       il meccanismo di doppia rivalsa e la segregazione delle attività di copertura;

-       i diritti delle controparti ai contratti derivati specificamente stipulati a protezione del programma di emissione;

-       la non aggredibilità delle obbligazioni garantite, tale per cui in caso di insolvenza o risoluzione della banca emittente gli obblighi di pagamento connessi alle obbligazioni garantite rispettano le scadenze del programma senza subire l'accelerazione automatica dei pagamenti;

-       le caratteristiche delle attività di copertura ammissibili e i requisiti di copertura;

-       gli obblighi in materia di trasparenza e informativa agli investitori;

-       l'introduzione del requisito di liquidità dell'aggregato di copertura, al fine di coprire i deflussi netti di liquidità a 180 giorni dei programmi di obbligazioni garantite con una riserva di attività altamente liquide.

In coerenza con l'approccio di armonizzazione minima, gli Stati Membri dispongono di diverse opzioni e discrezionalità, tra cui, a titolo esemplificativo:

-       la possibilità di disapplicare il requisito di liquidità dell'aggregato di copertura limitatamente al periodo coperto dal requisito di liquidità per gli enti creditizi previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (cfr. criterio LDE art. 26 comma 1, 2 lettera f)). Tale opzione consente di evitare la sovrapposizione tra i due requisiti, riducendo di fatto l'orizzonte di applicazione del requisito di liquidità per i programmi di obbligazioni garantite per un periodo pari a 30 giorni (ossia l'orizzonte temporale del requisito di liquidità per gli enti creditizi). L'opzione è stata esercitata all'art. 3, co. 4, dello schema di decreto;

-       la possibilità di consentire l'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, ossia obbligazioni garantite la cui scadenza prevista può essere posticipata per un periodo di tempo predefinito nel caso in cui si verifichi un determinato elemento di attivazione (cfr. criterio LDE art. 26 comma l, lettera g)). L'opzione è stata esercitata all'articolo 7-terdecies dello schema di decreto;

-       la possibilità di consentire che il calcolo del requisito di liquidità dell'aggregato di copertura, nel caso di programmi a scadenza estensibile (cfr. art. 7-terdecies dello schema di decreto), sia effettuato prendendo a riferimento la data di scadenza finale per i1 pagamento del capitale, ossia quella prevista nel caso in cui si verifichi l'elemento di attivazione (cfr. criterio LDE art. 26 comma 1, lettera f)). L'opzione è stata esercitata all'art. 7-duodecies, comma 4, dello schema di decreto.

Altre opzioni previste dalla direttiva (es. la possibilità di includere nel cover pool attivi garantiti da collateral assets localizzati al di fuori dell'UE o la presenza di un controllore dell'aggregato di copertura) erano norme già previste dall'ordinamento italiano e quindi confermate (cfr., rispettivamente, articolo 7-quinquies, comma 1, lettera i) e articolo 7-sexiesdecies dello schema di decreto).

L'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162 delega agli Stati Membri la designazione di una o più autorità competenti per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, deputate allo svolgimento, tra gli altri, dei seguenti compiti:

-       l'autorizzazione all'avvio di ciascun programma di emissione, previa verifica di determinati requisiti delle banche emittenti, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2019/2162;

-       il potere di rivedere regolarmente il programma di emissione per valutare la conformità alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della direttiva.

In coerenza con il ruolo che la Banca d'Italia già svolge nella regolamentazione e nella vigilanza delle obbligazioni garantite e con la LDE, l'articolato designa la Banca d'Italia quale autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, attribuendole i relativi poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione, come indicato all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162.

Il regolamento (UE) 2019/2160 modifica e integra il CRR, e in particolare l'articolo 129, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. In particolare, l'articolo 129 CRR disciplina le condizioni per attribuire un trattamento preferenziale per la ponderazione del rischio di credito derivante da esposizioni in obbligazioni garantite, rispetto a quanto previsto per i titoli di debito non garantiti. Le modifiche intervenute mirano a rafforzare i requisiti per la concessione del trattamento, preferenziale, alle obbligazioni garantite. Tra questi, viene introdotto un livello minimo di eccesso di garanzia pari al 5%, definito come livello della garanzia legale, contrattuale o volontaria che eccede il requisito di copertura di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2162. Gli Stati Membri possono diminuire la soglia fino al 2%, o autorizzare le rispettive Autorità competenti a fissare tale livello (articolo 129, par. 3-bis). La delega (cfr. criterio LDE articolo 26 comma 1, lettera h)) prevede che questa opzione sia esercitata dalla Banca d'Italia, quale soggetto tecnicamente più adeguato a svolgere scelte coerenti con la vigilanza sulle banche. L'opzione sarà esercitata nelle disposizioni di attuazione di cui al nuovo articolo 7-undecies, comma 3, della legge n. 130 del 1999.

Da ultimo, l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 costituisce l'occasione utile per apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee anche le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese.

Nell'ambito del riassetto complessivo nella normativa, le disposizioni relative alle c.d. obbligazioni bancarie collateralizzate (OBC), già oggetto di disciplina nell'ambito della legge novellata, sono inserite nel nuovo Titolo e ad esse viene conseguentemente estesa, nei limiti della compatibilità, la disciplina delle OBG.

 

L'articolato si compone di 4 articoli. Non è stato necessario attuare i criteri di delega con riferimento alle modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, TUB).

L’articolo 1 dello schema reca le modifiche alla legge n. 130 del 1999 necessarie al recepimento della normativa europea.

L'articolo 2 reca l'abrogazione degli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge n. 130 del 1999, del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore e il regime transitorio delle disposizioni novellate.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

La direttiva (UE) 2019/2162 e il regolamento (UE) 2019/2160

La direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e il regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite, sono stati pubblicati nel novembre 2019.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa dello schema, fino ad ora, la disciplina delle OBG si è fondata principalmente sulla normativa nazionale. A livello europeo, infatti, è mancata una disciplina organica in questo ambito: la direttiva 2009/65/CE (articolo 52, paragrafo 4) contiene una definizione generale di obbligazioni garantite, limitata allo scopo di definire gli strumenti in cui possono investire gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Altri atti giuridici dell'Unione, tra cui il regolamento (UE) 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) e la direttiva 2014/59/UE, rinviano alla direttiva 2009/65/CE per l'individuazione delle obbligazioni garantite che ricadono nel loro ambito di applicazione.

Le fonti di cui si prevede il recepimento con lo schema in esame mirano a istituire un quadro comune di armonizzazione minima in materia di OBG che assicuri che le caratteristiche strutturali di tali titoli in tutta l'Unione corrispondano al profilo di rischio inferiore che ne giustifica il trattamento preferenziale. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati Membri, a motivo della necessità di sviluppare ulteriormente il mercato delle obbligazioni garantite e l'Unione dei mercati dei capitali e di sostenere gli investimenti transfrontalieri.

 

In particolare, la direttiva (UE) 2019/2162 è finalizzata ad assicurare un alto livello di protezione degli investitori tramite l'adozione di requisiti di armonizzazione a cui saranno soggette tutte le obbligazioni garantite emesse nell'Unione europea. Tali requisiti sono intesi a garantire lo sviluppo organico e continuo di mercati delle obbligazioni garantite ben funzionanti nell’Unione e a limitare i rischi potenziali e le vulnerabilità per la stabilità finanziaria.

La direttiva fa parte di un pacchetto unitario assieme al regolamento 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR) per quanto riguarda le esposizioni bancarie in forma di obbligazioni garantite. Il suo ambito di applicazione è riferito alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti nell’Unione (articolo 2).

L'obbligazione garantita viene definita dall'articolo 3, par. 1, n. 1, come un titolo di debito emesso da un ente creditizio conformemente alle disposizioni del diritto nazionale che recepiscono i requisiti obbligatori della direttiva in oggetto e garantito da attività di copertura sulle quali gli investitori in obbligazioni garantite possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati (nel caso in cui il debitore principale non sia in grado di effettuare il rimborso).

In termini di caratteristiche strutturali (Titolo II, articoli 4 - 17), il documento in titolo disciplina in primis:

1)  il meccanismo di doppia rivalsa, in virtù del quale agli investitori in obbligazioni garantite e alle controparti di contratti derivati vengono attribuiti: a) il diritto di credito nei confronti dell'ente creditizio emittente nonché, b) in caso di sua insolvenza o risoluzione, di tale ente il diritto di credito prioritario su capitale ed eventuali interessi maturati e futuri dalle attività di copertura e qualora tale ultimo diritto non possa essere pienamente soddisfatto, c) il diritto di credito sulla massa fallimentare dell'ente creditizio avente rango pari ai diritti di credito dei creditori ordinari non garantiti (articolo 4);

2)  la non aggredibilità delle obbligazioni garantite in caso di procedura concorsuale (articolo 5). Gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite non sono soggetti ad accelerazione automatica[1] in caso di insolvenza o di risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite. Si vuole così assicurare che gli investitori siano rimborsati alla scadenza contrattuale anche in caso di insolvenza o di risoluzione.

L'articolo 6 elenca le attività ammissibili, armonizzando i criteri in base ai quali gli attivi possono essere considerati idonei per garantire le obbligazioni mentre l'articolo 7 consente agli Stati membri di includere fra le attività ammissibili quelle che sono garantite da attività utilizzate come garanzia reale ubicate al di fuori dell’Unione, assicurando la tutela degli investitori e imponendo agli enti creditizi di verificare che tali attività utilizzate come garanzia reale siano conformi a tutti i requisiti di cui all’articolo 6.

L'articolo 8 consente agli Stati membri di prevedere, nel rispetto di requisiti minimi dettati dal medesimo articolo, l’uso di strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo nell’ambito delle quali obbligazioni garantite emesse da un ente creditizio appartenente a un gruppo sono utilizzate come attività di copertura per l’emissione esterna di obbligazioni garantite da parte di un altro ente creditizio appartenente al medesimo gruppo.

L'articolo 10 incarica gli Stati membri di assicurare la tutela degli investitori disciplinando la composizione degli aggregati di copertura[2], dettagli sui quali sono contenuti negli articoli 11 (contratti derivati nell'aggregato di copertura), 12 (segregazione, giuridicamente vincolante ed esecutiva, delle attività di copertura) e 13 (nomina di un controllore che eserciti un controllo continuo).

Sempre a tutela degli investitori spetta agli Stati membri assicurare che:

1)  gli enti creditizi emittenti forniscano sui propri programmi di obbligazioni garantite[3] informazioni sufficientemente dettagliate da consentire di valutare il profilo e i rischi del programma e di eseguire la dovuta diligenza (articolo 14);

2)  i programmi di obbligazioni garantite soddisfino in ogni momento almeno i requisiti di copertura elencati nell'articolo 15;

3)  l'aggregato di copertura comprenda in ogni momento una riserva di liquidità costituita da attività liquide disponibili per coprire il deflusso netto di liquidità del programma (articolo 16);

4)  l'emissione di obbligazioni con strutture delle scadenze estensibili sia subordinata alle condizioni elencate nell'articolo 17;

5)  gli enti creditizi emittenti segnalino a intervalli regolari alle autorità competenti designate specifiche informazioni sui programmi di obbligazioni garantite (articolo 21).

L'emissione di obbligazioni garantite è soggetta a vigilanza pubblica ad opera di una o più autorità competenti, designate dagli Stati membri (articolo 18), a cui sono conferiti "tutti i poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione" necessari (articolo 22). Gli Stati membri, per assicurare la tutela degli investitori, impongono agli emittenti di ottenere da tali autorità un’autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite prima dell’emissione dei relativi titoli nell’ambito di tale programma Tali autorità, concedono l'autorizzazione sulla base dei requisiti elencati nell'articolo 19 e di quelli ulteriori eventualmente previsti dagli Stati membri. L'articolo 20 disciplina la vigilanza in caso di insolvenza o risoluzione.

Agli Stati membri spetta di stabilire sanzioni amministrative e altre misure amministrative "effettive, proporzionate e dissuasive" almeno nei casi e con le conseguenze illustrate nell'articolo 23. Le sanzioni, le altre misure amministrative e le eventuali sanzioni penali vengono pubblicate "senza indebito ritardo" sui siti web ufficiali delle autorità competenti (articolo 24) assieme alle ulteriori informazioni elencate nell'articolo 26 (testi normativi sull’emissione di obbligazioni garantite; elenco degli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite; elenco delle obbligazioni garantite che possono utilizzare i marchi "obbligazione garantita europea" e "obbligazione garantita europea (premium)".

L'articolo 25 sancisce la collaborazione delle autorità competenti con quelle che esercitano la vigilanza generale sugli enti creditizi, con le eventuali autorità di risoluzione, con i propri omologhi degli altri Stati membri e con le istituzioni dell'Unione.

Il titolo IV (articolo 27) è dedicato al marchio e stabilisce che:

1)   il marchio "obbligazione garantita europea" sia utilizzato solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della direttiva in argomento;

2)   il marchio "obbligazione garantita europea (premium)" sia utilizzato solo per le obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti stabiliti sia nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della direttiva in argomento sia nel regolamento (UE) n. 575/2013.

Come illustrato nel punto n. 37 delle Premesse, i marchi mirano a facilitare la valutazione della qualità delle obbligazioni garantite da parte degli investitori e, di conseguenza, a renderle più attraenti come veicolo di investimento sia all’interno che all’esterno dell’UE. L’uso dovrebbe tuttavia avvenire su base volontaria, gli Stati membri possono mantenere il loro eventuale quadro nazionale di denominazione.

L'articolo 30 istituisce un regime transitorio, in virtù del quale obbligazioni garantite emesse prima dell'8 luglio 2022 possono, alle condizioni specificate nel medesimo articolo, mantenere la denominazione pur non rispettando tutti i requisiti previsti dal testo in argomento.

Sono stabilite diverse scadenze (8 luglio 2024 e 8 luglio 2025) entro cui la Commissione europea, in stretta cooperazione con l’Autorità bancaria europea, è incaricata di presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio su diversi aspetti specifici della direttiva (articolo 31), se del caso accompagnate da proposte legislative. 

Il termine per il recepimento è fissato all'8 luglio 2021 per l'applicazione a decorrere dall'8 luglio 2022.

La direttiva genera dalla proposta della Commissione europea COM(2018) 93.

La norma di delega

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 26 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021, di seguito "LDE") ed è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale (in particolare, la legge n. 130 del 1999, in materia di disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) alle fonti europee citate.

 

L'articolo 1, comma 1, della LDE reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A ed oggetto degli articoli da 3 a 29 del provvedimento in esame.

 

L’allegato A elenca 38 direttive da recepire con decreto legislativo.

 

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

L’articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l’esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive[4]. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l’esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

L’articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

L’articolo 32 della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti princìpi e criteri direttivi generali di delega:

a)    le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;

b)    ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;

c)     gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. gold plating);

d)    ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";

e)     al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione;

f)      nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g)    quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

h)    le direttive che riguardano le stesse materie o che comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

i)      è sempre assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall’articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l’esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

 

Come visto sopra, il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2162 è fissato all'8 luglio 2021 per l'applicazione a decorrere dall'8 luglio 2022. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il decreto legislativo di attuazione avrebbe dovuto essere approvato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge delega (8 maggio 2021), quindi entro l'8 agosto 2021. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (si veda sopra), dovendosi acquisire sullo schema di decreto il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, i termini di delega sono prorogati di tre mesi.

Il presente schema è stato assegnato il 5 agosto 2021, con termine per l’espressione del parere fissato al 14 settembre 2021 (dunque successivamente all’8 agosto 2021).

Di conseguenza, il termine per la delega slitta di tre mesi, dall’8 agosto all’8 novembre 2021.

 

L'articolo 26 della LDE reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite. Per maggiori dettagli sulla direttiva (UE) 2019/2162 si veda sopra la relativa scheda di sintesi.

 

Il comma 1 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i principi e criteri direttivi specifici di seguito indicati.

 

La lettera a) specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), e alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste. Al riguardo, si evidenzia che la normativa europea in argomento consente agli Stati membri interventi discrezionali su un numero significativo di opzioni. Per alcune di esse, sono stati previsti specifici criteri volti a delegarne al Governo l'esercizio (cfr. lettere f), g) e h)). Ancora con riferimento alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti, la lettera i) prevede che il Governo apporti alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

 

Le lettere b) e c) impongono di individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, attribuendo al medesimo Istituto tutti i poteri per l'esercizio delle relative funzioni, ai sensi degli articoli 18 e 22 della direttiva (UE) 2019/2162.

 

La lettera d) consente di prevedere, ai fini dell'attuazione della direttiva, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, dovrà tenere conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee.

 

La lettera e) contiene i criteri specifici relativi alla modifica dell'impianto sanzionatorio connesso alla disciplina delle obbligazioni garantite. In particolare, il Governo è delegato ad apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del TUB, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva per le violazioni ivi indicate. Tale potere sanzionatorio dovrà essere regolato nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che ne disciplinano l'esercizio da parte della Banca d'Italia, tenendo anche conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo Il, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria - TUF).

 

L'articolo 23 della direttiva prevede che gli Stati membri, fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, stabiliscano sanzioni e altre misure amministrative adeguate, effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare almeno alle situazioni in cui l'ente creditizio che intende emettere o ha emesso obbligazioni garantite:

a)   ha ottenuto l’autorizzazione per il programma mediante false dichiarazioni o altro mezzo irregolare;

b)  non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione per il programma;

c)   emette obbligazioni garantite senza aver ottenuto l’autorizzazione in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 19 (relativo ai requisiti minimi per l'autorizzazione del programma);

d)  non soddisfa i requisiti di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 4 (relativo al meccanismo di doppia rivalsa degli investitori sugli attivi a copertura delle obbligazioni e sul patrimonio dell'emittente);

e)   emette obbligazioni garantite che non soddisfano i requisiti di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 5 (relativo alla non aggredibilità delle obbligazioni garantite in caso di procedura concorsuale);

f)   emette obbligazioni garantite che non sono garantite in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 6 (elenca le attività ammissibili, armonizzando i criteri in base ai quali gli attivi possono essere considerati idonei per garantire le obbligazioni);

g)  emette obbligazioni garantite che sono garantite da attività ubicate al di fuori dell’Unione in violazione dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 7;

h)  garantisce le obbligazioni garantite in una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo, in violazione dei requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 8;

i)    non rispetta le condizioni per il finanziamento congiunto di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 9;

j)    non soddisfa i requisiti di composizione dell’aggregato di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 10;

k)  non soddisfa i requisiti relativi ai contratti derivati nell’aggregato di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 11;

l)    non soddisfa i requisiti di segregazione delle attività di copertura di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 12;

m) non segnala informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 14;

n)  omette in modo ripetuto o persistente di mantenere una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 16;

o)  non rispetta le condizioni applicabili alle strutture delle scadenze estensibili di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 17;

p)  non segnala informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte sui propri obblighi, in violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’articolo 21, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non prevedere sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale (dandone comunicazione alla Commissione europea. Le sanzioni e le misure istituite ai sensi dell'articolo 23 prevedono, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, almeno la revoca dell’autorizzazione del programma di obbligazioni garantite; una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione, nonché un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo.

La direttiva indica inoltre specifiche circostanze di cui, se del caso, le autorità amministrative tengono conto per stabilire il tipo di sanzione o di altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie (gravità e durata della violazione; grado di responsabilità, capacità finanziaria e livello di cooperazione con le autorità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione le perdite subite da terzi, nonché le conseguenze sistemiche effettive o potenziali della violazione). Nei casi in cui i soggetti della violazione siano persone giuridiche, la direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché le autorità competenti applichino le sanzioni e le altre misure amministrative ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

Gli Stati membri devono inoltre assicurare che la decisione di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso, e che, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, le autorità competenti abbiano concesso alla persona fisica o giuridica interessata la possibilità di essere ascoltata prima dell'adozione della decisione o quanto prima qualora sia necessaria un’azione urgente per evitare perdite significative da parte di terzi o ingenti danni al sistema finanziario. In tali casi alla persona interessata è data la possibilità di essere ascoltata quanto prima dopo l’adozione

L'articolo 24 riguarda la pubblicazione delle sanzioni e delle altre misure amministrative, adottate per la violazione delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della direttiva in argomento, sui siti web ufficiali delle autorità competenti. Vengono altresì indicati i casi in cui la decisione deve essere pubblicata in forma anonima.

 

Le lettere f), g) e h) impongono al Governo l'esercizio di specifiche opzioni regolatorie che la direttiva (UE) 2019/2162 rimette alla discrezionalità degli Stati membri.

La lettera f) prevede che il Governo si avvalga della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162 con riferimento al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura.

Per "aggregato di copertura" la direttiva intende l'insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni (garantite) che sono segregate dalle altre attività possedute dall’ente creditizio emittente. L'articolo 16 richiede agli Stati membri di assicurare la tutela degli investitori esigendo che l’aggregato di copertura comprenda in ogni momento una riserva di liquidità costituita da attività liquide disponibili per coprire il deflusso netto di liquidità del programma di obbligazioni garantite (paragrafo 1). Il paragrafo 2 chiarisce che la riserva di liquidità deve coprire il deflusso netto cumulativo massimo di liquidità per il periodo dei successivi 180 giorni, ovvero la somma di tutti i pagamenti in uscita il cui termine scade in tale periodo, inclusi i pagamenti del capitale e degli interessi e i pagamenti nel quadro di contratti derivati del programma di obbligazioni garantite, al netto di tutti gli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso periodo di calendario per i crediti connessi alle attività di copertura. Il paragrafo 3 elenca le attività ammissibili (liquide o facilmente liquidabili) per costituire la riserva di liquidità, consentendo agli Stati membri di limitare i tipi di attività liquide da utilizzare.

Il paragrafo 4 dell'articolo 16 interviene per disciplinare la possibile sovrapposizione fra la riserva di liquidità prevista dalla direttiva (UE) 2019/2162 e i requisiti di liquidità previsti dalla direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive - CRD) e dal regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR, in particolare agli articoli 412, 413 e 414), che definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative. Al riguardo, viene stabilito che, nel caso in cui l’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite sia soggetto a requisiti di liquidità stabiliti in altri atti giuridici dell’Unione che determinano una sovrapposizione con la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del diritto nazionale di recepimento dei paragrafi 1, 2 e 3 per il periodo previsto da tali atti giuridici dell’Unione. Gli Stati membri possono avvalersi di tale opzione solo fino alla data in cui diventi applicabile una modifica di tali atti giuridici dell’Unione intesa a eliminare tale sovrapposizione e, nel caso in cui si avvalgano di tale opzione, informano la Commissione e l’Autorità bancaria europea (ABE). Gli Stati membri possono, inoltre, consentire che il calcolo del capitale per le strutture delle scadenze estensibili sia basato sulla data di scadenza finale conformemente ai termini e condizioni dell’obbligazione garantita (paragrafo 5 dell'articolo 16).

 

La lettera g) prevede che il Governo si avvalga della facoltà di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162 con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili.

L'articolo 17 rimette agli Stati membri la possibilità di consentire l’emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili (dandone notifica all'ABE) laddove la tutela degli investitori sia assicurata almeno dagli elementi seguenti:

a)   le scadenze possono essere estese soltanto sulla base di elementi di attivazione obiettivi precisati nel diritto nazionale, e non a discrezione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;

b)  gli elementi di attivazione dell’estensione delle scadenze sono precisati nei termini e condizioni contrattuali dell’obbligazione garantita;

c)   le informazioni fornite agli investitori circa la struttura delle scadenze sono sufficienti a permettere loro di determinare il rischio delle obbligazioni garantite e contengono una descrizione dettagliata: degli elementi di attivazione dell’estensione delle scadenze; delle conseguenze per quanto concerne l’estensione delle scadenze dell’insolvenza o della risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite; del ruolo delle autorità competenti e, se del caso, dell’amministratore speciale per quanto riguarda l’estensione delle scadenze;

d)  la data di scadenza finale dell’obbligazione garantita è determinabile in qualsiasi momento;

e)   in caso di insolvenza o risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite, le estensioni delle scadenze non pregiudicano il rango degli investitori in obbligazioni garantite né invertono la sequenza delle scadenze originarie programmate delle obbligazioni garantite;

f)   l’estensione delle scadenze non modifica le caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite per quanto concerne la doppia rivalsa di cui all’articolo 4 e la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale di cui all’articolo 5.

 

La lettera h) prevede che il Governo attribuisca all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione, di cui all'articolo l del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo, per effetto del quale è stato modificato l'articolo 129 del CRR che disciplina il trattamento delle esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite identificando un trattamento preferenziale con riferimento al fattore di ponderazione del rischio applicabile, nel rispetto di specifiche condizioni. Per "eccesso di garanzia" si intende la totalità del livello della garanzia legale, contrattuale o volontaria che eccede il requisito di copertura di cui all’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2162, ai sensi del quale il calcolo della copertura richiesta assicura che l’importo nominale aggregato di tutte le attività di copertura sia pari o superiore all’importo nominale aggregato delle obbligazioni garantite in essere ("principio nominale").

 

La nuova formulazione dell'articolo 129 del CRR prevede, di conseguenza, che l’importo nominale totale di tutte le attività comprese nell'aggregato di copertura sia almeno di valore pari all’importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere (“principio nominale”) e sia composto dalle attività ammissibili di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo. Inoltre, viene previsto che le obbligazioni garantite siano soggette ad un livello minimo del 5 per cento di eccesso di garanzia. Agli Stati membri viene data la possibilità di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore, o autorizzare le rispettive autorità competenti a fissare tale livello, purché:

a)   il calcolo dell’eccesso di garanzia sia basato o su un approccio formale che tenga conto del rischio sottostante alle attività o in cui la valutazione delle attività sia soggetta al valore del credito ipotecario; e

b)  il livello minimo di eccesso di garanzia non venga fissato a un livello inferiore al 2 per cento, sulla base del principio nominale di cui all’articolo 15, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2019/2162.

 

Il comma 2 dell'articolo 26 prevede che dall'attuazione delle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I compiti derivanti dall'esercizio della delega dovranno essere svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

 


L’articolato

Articolo 1
(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

 

L’articolo 1 dello schema apporta modifiche alle disposizioni alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

 

In particolare, l'unico comma, alla lettera a), aggiunge, dopo l'articolo 7-quater, il Titolo I-bis (Obbligazioni bancarie garantite), recante gli articoli da 7-quinquies a 7-viciesquater, suddivisi in otto Capi.

 

Il Capo I, recante le disposizioni di carattere generale, specifica all'articolo 7-quinquies le definizioni rilevanti, per cui si intendono per:

a) "obbligazioni bancarie garantite": le obbligazioni emesse da banche nell'ambito delle operazioni indicate all'articolo 7-sexies;

b) "attivi idonei": gli attivi indicati agli articoli 7-novies e 7-decies;

c) "attività liquide": le attività indicate all'articolo 7-duodecies;

d) "banca emittente": la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite nell'ambito dell'operazione indicata all'articolo 7-sexies;

e) "società cessionaria": la società indicata all'articolo 7-septies;

f)  "patrimonio separato": il patrimonio della società cessionaria costituito dalle attività cedute e dalle altre attività segregate ai sensi all'articolo 7-octies, comma 2, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

g) "programma di emissione": il programma di attività relativo all'emissione di obbligazioni bancarie garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficientemente determinata e autorizzati dalla Banca d'Italia;

h) "deflusso netto di liquidità": i deflussi per i pagamenti in scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i pagamenti per capitale e interessi e i pagamenti dovuti in relazione ai contratti derivati del programma di emissione, al netto degli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i diritti di credito connessi alle attività di copertura;

i)  "Stati ammessi": gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.

L'articolo 7-sexies specifica che le disposizioni si applicano all'emissione da parte delle banche obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di operazioni realizzate mediante:

a) la cessione da parte di banche, anche diverse dalla banca emittente, alla società cessionaria di attivi idonei costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-octies;

b) l'erogazione alla società cessionaria di un finanziamento concesso o garantito dalla banca cedente o da altra banca, per l'acquisto degli attivi idonei;

c) la prestazione da, parte della società cessionaria della garanzia prevista all'articolo 7-quaterdecies in favore dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nei limiti del relativo patrimonio separato.

 

L'articolo 7-septies specifica che la società cessionaria, da costituirsi in forma di società di capitali, ha per oggetto esclusivo l'acquisto di attivi idonei e la prestazione di garanzie nell'ambito delle operazioni previste dall'articolo 7-sexies. Oltre agli obblighi di segnalazione previsti dalle norme vigenti, la Banca d'Italia ne può imporre ulteriori relativi agli attivi idonei al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui gli attivi si riferiscono. Alla società cessionaria si applicano le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V (Soggetti operanti nel settore finanziario) del TUB.

 

L'articolo 7-octies reca la disciplina del patrimonio separato, prevedendo che alle operazioni di cui all'articolo 7-sexies si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter, che limitano le azioni sul patrimonio separato da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi, dell'articolo 4, riguardante le modalità ed efficacia della cessione dei crediti, e dell'articolo 6, comma 2, riguardanti le agevolazioni fiscali sulle cessioni dei crediti, salvo specificare una serie di limitazioni a beneficio dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato.

 

Il Capo II (Attivi idonei), specifica, all'articolo 7-novies, che sono considerati attivi idonei nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies, le seguenti categorie di attività:

a) attività ammissibili ai, sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019, a condizione che la banca emittente rispetti gli obblighi previsti all'articolo 129, paragrafi da 1-bis a 3 di tale regolamento;

b) attività liquide previste all'articolo 7-duodecies.

L'articolo chiarisce quindi le condizioni che consentono di considerare le attività ammissibili quali attivi idonei, prevedendo che le banche emittenti debbano dotarsi di processi e metodologie volte ad assicurare la conformità delle attività cedute con le previsioni del presente articolo e per la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali che assistono le attività ammissibili. Alla Banca d'Italia è affidato il compito di emanare disposizioni attuative del presente articolo.

 

L'articolo 7-decies indica le condizioni in base alle quali i contratti derivati sono considerati attivi idonei nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di adottare disposizioni attuative del presente articolo.

 

Il Capo III (Requisiti di copertura e liquidità) indica all'articolo 7-undecies i requisiti di copertura specificando che la banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, determinati livelli del valore nominale complessivo degli attivi idonei, del valore attuale netto delle attività facenti parte del patrimonio separato e degli interessi e altri proventi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato. L'articolo specifica altresì i criteri a cui la banca deve attenersi nel calcolo di tali valori. Alla Banca d'Italia è attribuita la facoltà di adottare disposizioni attuative del presente articolo.

 

L'articolo 7-duodecies, riguardante il requisito per la riserva di liquidità, prevede che la banca emittente assicuri in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, che le attività facenti parte del patrimonio separato comprendano una riserva di liquidità pari almeno al deflusso netto cumulativo massimo di liquidità dei successivi centottanta giorni. Specifica quindi quali tipi di attività compongono la riserva di liquidità.

 

L'articolo 7-terdecies, in materia di scadenze estensibili, stabilisce che i programmi di emissione possano prevedere l'estensione automatica della scadenza delle obbligazioni in caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, di attivazione da parte dell'autorità competente delle misure di intervento precoce indicate al Titolo IV, Capo I, del TUB nei confronti della banca emittente, di accertamento dei presupposti indicati all'articolo 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi) del decreto legislativo n. 180 del 2015 da parte dell'autorità competente all'esercizio della vigilanza sulla banca emittente o dell'autorità di risoluzione.

 

Il Capo IV, in materia di obblighi della banca emittente e della società cessionaria, disciplina all'articolo 7-quaterdecies la garanzia prestata dalla società cessionaria nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite nei limiti del patrimonio separato: essa è irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata e autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente. A tale garanzia non si applicano le disposizioni degli articoli 1939 (validità della fideiussione), 1941 (limiti della fideiussione), primo comma, 1944 (obbligazione del fideiussore), secondo comma, 1945 (eccezioni opponibili dal fideiussore), 1955 (liberazione del fideiussore per fatto del creditore), 1956 (liberazione del fideiussore per obbligazione futura) e 1957 (scadenza dell'obbligazione principale) del codice civile. L'articolo riguarda in particolare i casi inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione della banca emittente, di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente.

 

L'articolo 7-quinquiesdecies, riguardante la garanzia della banca emittente sui contratti derivati, disciplina i casi di incapienza del patrimonio separato della società cessionaria e di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente.

 

L'articolo 7-sexiesdecies in materia di società di controllo dell'aggregato di copertura stabilisce che la banca emittente debba incaricare un soggetto abilitato alla revisione legale dei conti del controllo, in via continuativa, sulla regolarità delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies e, in particolare, sul rispetto degli articoli da 7-octies a 7-terdecies e dell'articolo 7-septiesdecies e delle relative disposizioni attuative. L'articolo specifica i requisiti che la società dovrà soddisfare e gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia.

 

L'articolo 7-septiesdecies disciplina l'informativa al pubblico prevedendo che la banca emittente deve pubblicare almeno su base trimestrale, attribuendo alla Banca d'Italia il compito di dettare le disposizioni attuative.

 

Il Capo V disciplina la vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite.

In particolare, l'articolo 7-octiesdecies (Vigilanza) attribuisce alla Banca d'Italia il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Titolo, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche emittenti, la stabilità del mercato e la tutela dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, esercitando, in quanto compatibili, i poteri previsti dal Titolo    Capi I e II, del TUB.

 

L'articolo 7-noviesdecies (Autorizzazione del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite) disciplina le modalità di autorizzazione da parte della Banca d'Italia del programma per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di una banca avente sede legale in Italia quando risulti assicurato il rispetto delle finalità previste dall'articolo 7-octiesdecies. Viene altresì disciplinata la revoca della medesima autorizzazione, sempre da parte della Banca d'Italia, a cui è demandata l'adozione delle disposizioni attuative del presente articolo.

 

L'articolo 7-vicies (Collaborazione tra autorità) prevede la possibilità di collaborazione della Banca d'Italia con le autorità corrispondenti degli altri Stati membri e, ove previsto, con l'amministratore speciale indicato all'articolo 20 della medesima direttiva nei casi ivi specificati.

 

L'articolo 7-viciessemel (Disciplina e procedura sanzionatoria) rinvia al TUB per la disciplina sanzionatoria in caso di inosservanza degli articoli da 7-septies a 7-septiesdecies, dell'articolo 7-octiesdecies, comma 2 e dell'articolo 7-noviesdecies, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie come definite all'articolo 1, comma l, lettera a), del testo unico bancario. Analogamente, si rinvia alle disposizioni specifiche del TUB per quanto riguarda la procedura, prevedendo la possibilità per la Banca d'Italia di adottare disposizioni attuative in materia di procedura ai sensi dell'articolo 145-quater del testo unico bancario.

 

Il Capo VI riguarda il marchio e prevede all'articolo 7-viciesbis che le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi del presente Titolo possono essere commercializzate utilizzando il marchio "obbligazione garantita europea". Se le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi del presente Titolo che soddisfano anche i requisiti di cui all'articolo 129 (esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite) del regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019, possono essere commercializzate utilizzando il marchio "obbligazione garantita europea (premium)". La lista delle obbligazioni che utilizzano il marchio indicato ai commi 1 e 2 è pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia.

 

Il Capo VII reca le disposizioni fiscali prevedendo, all'articolo 7-viciester che ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui all'articolo 7-sexies come non effettuate e gli attivi idonei che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio degli attivi idonei, e il finanziamento di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera b), è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

 

Il Capo VIII, infine, riguarda le obbligazioni bancarie collateralizzate e prevede, all'articolo 7-viciesquater (Cessione di ulteriori crediti e titoli), l'applicazione delle disposizioni del presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, in quanto compatibili, alle obbligazioni emesse da banche nell'ambito di operazioni conformi allo schema previsto dall'articolo 7-sexies e in cui siano cedute alla società cessionaria obbligazioni e titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. L'individuazione dei titoli cui si applicano tali disposizioni e la disciplina della relativa emissione è demandata ad un regolamento del MEF, sentita la Banca d'Italia.


 

Articolo 2
(Abrogazioni)

 

L'articolo in esame dispone l'abrogazione degli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater (recanti la vigente disciplina delle obbligazioni bancarie garantite) della legge n. 130 del 1999, del regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310 e del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213 che disciplina la vigilanza da parte della Banca d'Italia dell'emissione di obbligazioni bancarie garantite.


 

Articolo 3
(Disposizioni transitorie e finali)

 

L'articolo dispone l'entrata in vigore del presente decreto legislativo il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (comma 1).

Inoltre, si precisa che:

-       le disposizioni attuative del Titolo I-bis della legge n. 130 del 1999, come modificate dal presente decreto, sono adottate entro l'8 luglio 2022 (comma 2);

-       le disposizioni del Titolo I-bis della legge n. 130 del 1999, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative. Qualora le obbligazioni emesse successivamente a tale data siano incluse in programmi di emissione anteriori alla data di applicazione prevista dal primo periodo del presente comma, non si applica l'articolo 7-noviesdecies, comma 1, della legge n. 130 del 1999, come modificata dal presente decreto (comma 3);

-       alle obbligazioni bancarie garantite emesse prima della data di applicazione indicata al comma 2, si applicano gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge n. 130 del 1999, nella versione precedente alle modifiche apportate con il presente decreto legislativo, e le relative disposizioni di attuazione. Su queste obbligazioni, la Banca d'Italia esercita i poteri previsti dall'articolo 7-octiesdecies della legge n. 130 del 1999, come introdotto dal presente decreto (comma 4);

-       fino alla data di entrata in vigore di disposizioni che consentano l'eliminazione della sovrapposizione, per i primi trenta giorni, del requisito di copertura di liquidità previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/61 e della riserva di liquidità del patrimonio separato prevista all'articolo 7-duodecies della legge n. 130 del 1999, come- introdotto dal presente decreto, il deflusso netto cumulativo massimo di liquidità previsto dallo stesso articolo 7-duodecies, comma 1, dovrà essere calcolato su un periodo che va dal trentunesimo al centottantesimo giorno successivo (comma 5);

-       dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste al comma 2, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite della legge n. 130 del 1999, si intendono riferite alle disposizioni del Titolo I-bis della legge medesima, come introdotto dal presente decreto, in quanto compatibili (comma 6);

-       le obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 3 possono essere commercializzate come "obbligazione garantita" ai sensi della direttiva (UE) 2019/2162 (comma 7).


 

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

 

L'articolo stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



[1]    La definizione di "accelerazione" automatica" è contenuta nell'articolo 3, par. 1, n. 9: "la situazione in cui l’obbligazione garantita diventa in automatico immediatamente dovuta ed esigibile in caso di insolvenza o risoluzione dell’emittente e per la quale gli investitori in obbligazioni garantite hanno un credito esecutivo per il rimborso prima della data di scadenza originaria".

[2]    L'aggregato di copertura è definito come "un insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite che sono segregate dalle altre attività possedute dall’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite" (articolo 3, par. 1, n. 3):

[3]    L'articolo 3, par. 1, n. 2, definisce il programma di obbligazioni garantite come le "caratteristiche strutturali di un’emissione di obbligazioni garantite determinate da norme statutarie e da termini e condizioni contrattuali, conformemente all’autorizzazione concessa all’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite".

[4]    Il termine è stato esteso da due a quattro mesi dall’articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).