Le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché i requisiti prudenziali per gli enti creditizi 13 settembre 2021 |
ContenutoLo schema in esame intende dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/878 e adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive - CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR), che definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative. L'articolo 1 dello schema apporta modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB). Vengono, in primo luogo, modificate le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUB allo scopo di adeguarle a quelle indicate nella direttiva. Viene inoltre aggiornata la terminologia rispetto al quadro normativo europeo (ad esempio sostituendo le parole "comunitario" e "della Comunità Europea" con "dell'Unione europea", e la parola "extracomunitario" con "di Paese terzo"). Viene adeguata la disciplina degli assetti proprietari delle banche agli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali. Vengono rafforzati gli obblighi di collaborazione tra autorità prudenziali, autorità antiriciclaggio e Unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Units); Viene introdotto il potere dell'autorità competente di rimuovere i revisori contabili che abbiano violato i loro obblighi di informazione. Viene poi disposta la revisione della disciplina dei gruppi bancari, necessaria per recepire le nuove previsioni sull'autorizzazione e sulla vigilanza delle società di partecipazione finanziaria (holding companies). Viene introdotta la disciplina che prevede, al ricorrere di specifiche condizioni, l'obbligo per i gruppi di Paesi terzi che operano in Europa di costituire una impresa madre intermedia o intermediate parent undertakings. Vengono chiariti i poteri della Banca d'Italia in materia di requisiti aggiuntivi di capitale (cosiddetto "Secondo Pilastro" della vigilanza) e, infine, viene adeguato l'impianto sanzionatorio per includere fra le condotte violative quelle associate al mancato rispetto delle norme contenute nello schema. L'articolo 2 dello schema apporta modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF), allo scopo di adeguarle a quelle indicate nella direttiva estendendo, ove previsto, le regole dettate per le banche alle imprese di investimento e ai gestori del risparmio. In particolare, anche per queste ultime viene introdotto il potere dell'autorità competente di rimuovere i revisori contabili che abbiano violato i loro obblighi di informazione, viene recepita la disciplina delle imprese madri UE intermedie e viene modificata la disciplina dei titolari di partecipazioni al capitale, per adeguarla alla riforma delle partecipazioni bancarie, in conformità ai criteri di delega. L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate nel TUB. L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate nel TUF. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che le relative disposizioni di attuazione sono adottate entro centottanta giorni dalla stessa data. |
La norma di delega e la disciplina europea di riferimentoL'articolo 10 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) detta i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive - CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR), che definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.
Tali regole costituiscono i parametri da rispettare per assicurare una gestione sana e prudente degli enti creditizi e la prima linea (preventiva) di difesa contro le crisi che possono colpire i soggetti che svolgono attività legate al credito, sui quali vigilano la Banca Centrale Europea (BCE) e le banche centrali nazionali, secondo i meccanismi di cooperazione stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (Single Supervisory Mechanism Regulation - SSMR). Insieme alle regole sul risanamento e la risoluzione delle banche, contenute nella direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) e nel regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR), costituiscono la normativa unitaria (single rulebook) del settore a livello europeo.
L'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone, in relazione al recepimento delle direttive, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Ove si tratti di direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (nello specifico: 8 maggio 2021) ovvero scada nei tre mesi successivi (con riferimento alla direttiva in questione ricorre questa circostanza), il Governo deve adottare i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (quindi entro l'8 agosto 2021). La direttiva in esame è peraltro inserita nell'Allegato A della legge n. 53 del 2021, rientrando tra le direttive in relazione alle quali si prevede, sugli schemi dei relativi decreti legislativi di recepimento, che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Al riguardo, il comma 4 dell'articolo 31 sopra citato prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il presente schema è stato assegnato il 6 agosto 2021, con termine per l'espressione del parere fissato al 16 settembre 2021 (dunque successivamente all'8 agosto 2021).
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Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385L'articolo 1, comma 1 dello schema apporta modifiche alle definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), allo scopo di adeguarle a quelle indicate nella direttiva. Viene inoltre aggiornata la terminologia rispetto al quadro normativo europeo (ad esempio sostituendo le parole "comunitario" e "della Comunità Europea" con "dell'Unione europea).
Il comma 2 dell'articolo 1, oltre a operare il medesimo aggiornamento terminologico con riferimento all'articolo 7 del TUB (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità), include (commi 5 e 6) l'Unità di informazione finanziaria (UIF) e le autorità antiriciclaggio degli altri Stati europei fra i soggetti con i quali la Banca d'Italia collabora per agevolare le rispettive funzioni.
Il comma 3 modifica l'articolo 14 del TUB, che regola l'autorizzazione all'attività bancaria, specificando ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata l'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché la descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di incentivazione e remunerazione.
I commi da 4 a 7 modificano gli articoli 19, 20 e 22 del TUB e introducono nel medesimo il nuovo articolo 22-bis, innovando la disciplina relativa agli assetti societari delle banche. La disciplina europea per l'acquisto di una partecipazione superiore al 10, 20, 30 e 50 per cento del capitale o dei diritti di voto di una banca, ovvero di qualunque partecipazione che consenta di esercitarvi un'influenza notevole o il controllo, è contenuta nella CRD ed è ulteriormente dettagliata in specifici orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee. In particolare, è previsto che l'acquisizione di una delle quote di partecipazione summenzionate, definita "partecipazione qualificata", avvenuta direttamente o indirettamente, individualmente o di concerto sia soggetta ad autorizzazione preventiva dell'autorità di vigilanza (la Banca d'Italia o, per le banche "significative", la BCE), che deve valutare il rispetto di un insieme di criteri (tra cui la reputazione del potenziale acquirente e solidità finanziaria del progetto di acquisizione). Tali previsioni sono recepite dall'articolo 19, comma 1, del TUB, come modificato dall'articolo 1, comma 4, lettera a) dello schema in esame. La normativa italiana viene modificata, in attuazione del criterio di delega recato dall'articolo 10, lettera g) della legge di delegazione europea 2019-2020 con lo scopo principale di assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali (vedi infra). Si tratta in particolare degli orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario. La disciplina dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni viene modificata, tenendo conto, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del Governo, "delle prassi della BCE e di altri Paesi che fanno parte del meccanismo di vigilanza unico, limitando la verifica reputazionale sul potenziale acquirente ai soggetti che, ad esito dell'acquisizione, assumeranno il ruolo di componenti dell'organo di amministrazione e direzione, con esclusione dei componenti dell'organo di controllo (collegio sindacale). La verifica inoltre, rispetto al testo vigente, viene limitata anche nel profilo oggettivo, identificando quali parametri di idoneità l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza, con esclusione quindi di indipendenza, adeguata composizione collettiva, tempo dedicato e limiti al cumulo degli incarichi. Come specificato nella relazione del Governo, la valutazione completa (articolo 26 del TUB) deve essere comunque effettuata nel momento della nomina effettiva degli esponenti nell'ambito della procedura di idoneità e adeguatezza. Il comma 4, lettera c) modifica l'articolo 19, comma 9, del TUB includendo fra le deleghe regolamentari della Banca d'Italia le modalità di applicazione del criterio del moltiplicatore (vedi infra) e della disciplina degli acquisti involontari. Il comma 5 dell'articolo 1 introduce nell'articolo 20 del TUB (Obblighi di comunicazione) un onere informativo nei confronti della Banca d'Italia a carico dei soggetti autorizzati all'acquisto di partecipazioni riferito ad atti e fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base delle quali l'autorizzazione è stata rilasciata. I commi 6 e 7 dell'articolo 1 sostituiscono la disciplina delle partecipazioni indirette e degli acquisti di concerto recata dall'articolo 22 del TUB, introducendo una nuova formulazione dell'articolo 22, relativo alle sole partecipazioni indirette, e un nuovo articolo 22-bis relativo ai casi in cui più soggetti agiscano di concerto ai fini dell'acquisizione di una banca. La nuova formulazione dell'articolo 22 introduce il cosiddetto "criterio del moltiplicatore" per l'identificazione dei soggetti che intendono acquisire indirettamente una partecipazione qualificata per il tramite di una catena partecipativa, da utilizzare insieme al "criterio del controllo" (già previsto dal TUB. Il Testo unico vigente già prevede un obbligo di autorizzazione preventiva per chi controlla il potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in un intermediario e, tuttavia, questo stesso obbligo non si applica al soggetto che, pur non controllando il potenziale acquirente, ne possiede una quota tale da conferirgli indirettamente una partecipazione qualificata nella banca oggetto dell'operazione. Le proposte di modifica del TUB si pongono in coerenza con gli orientamenti delle autorità di vigilanza europee e sono volte ad estendere gli obblighi di preventiva autorizzazione ai soggetti che intendono acquisire o arrivano a detenere indirettamente una partecipazione qualificata in un intermediario per il tramite di società non controllate, tenendo conto della "demoltiplicazione" delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa sino all'intermediario stesso.
Nella relazione illustrativa del Governo viene rappresentato un esempio utile per chiarire il
criterio del moltiplicatore e
la fattispecie che si intende includere nell'ambito dell'autorizzazione preventiva. Si pensi a un soggetto A che intenda acquistare una partecipazione del 30 per cento del capitale del soggetto B, che a sua volta ha una partecipazione diretta del 40 per cento nella banca C. La legislazione vigente includerebbe l'acquisizione nell'ambito dell'autorizzazione preventiva esclusivamente se l'acquisto del 30 per cento determinasse il controllo della società. Ai sensi della novella in esame, invece, qualunque sia la natura della partecipazione, l'acquisto dovrà essere autorizzato poiché, per il tramite della catena partecipativa, il soggetto A arriverà a detenere il 30 per cento del 40 per cento, ovvero il 12 per cento del capitale della banca C, superando così una soglia rilevante a fini assetti proprietari.
Il comma 7 introduce nel TUB il nuovo articolo 22-bis che completa la disciplina degli obblighi di preventiva autorizzazione riferiti ai casi in cui un socio arrivi a detenere una partecipazione qualificata in assenza di un'operazione di acquisto. In particolare, viene sottoposta ad autorizzazione la situazione nella quale un patto parasociale stipulato tra soci esistenti porti le persone che agiscono di concerto, in conseguenza del citato patto, a detenere complessivamente una partecipazione qualificata nell'intermediario, senza che, al momento della sottoscrizione del patto, vi siano stati acquisti nel capitale di quest'ultimo da parte degli aderenti al patto stesso. Le altre situazioni in cui un socio, al di fuori delle ipotesi di azione di concerto con altri soci, può arrivare a detenere una partecipazione qualificata nell'intermediario senza aver compiuto alcun acquisto esistenti sono oggetto state incluse nella nuova formulazione dell'articolo 19, comma 1, lettera d) del TUB (vedi supra). I commi 8 e 9 recano modifiche di coordinamento, mentre il comma 10 estende il perimetro dell'articolo 51, comma 1-quinquies del TUF in materia di vigilanza informativa, prevedendo che la Banca d'Italia possa chiedere informazioni a tutti i soggetti esterni ai quali le banche abbiano delegato in generale funzioni aziendali (mentre il testo vigente limita il potere informativo alle esternalizzazioni di funzioni aziendali essenziali o importanti).
Il comma 11 modifica l'articolo 52 del TUB riconoscendo alla Banca d'Italia il potere di richiedere la sostituzione il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di una banca. La direttiva (UE) 2019/878 ha modificato l'articolo 63 della CRD, introducendo tale potere in caso di violazione dell'obbligo per i revisori di segnalare tempestivamente all'autorità competente atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possono costituire una grave violazione delle norme sull'attività bancaria, pregiudicare la continuità aziendale o comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o un giudizio negativo. Questa previsione si applica anche agli altri intermediari disciplinati dal TUB. L'articolo 52 del TUB viene inoltre modificato con l'introduzione del comma 2-ter che prevede l'obbligo per i revisori contabili di fornire alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti. La previsione, già contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo (che viene eliminato), è ora inserita in una disposizione autonoma e chiarisce che l'ambito dello scambio di informazioni tra revisori e autorità di vigilanza non è limitato a specifiche situazioni ma può riguardare ogni informazione potenzialmente rilevante per la vigilanza sugli intermediari.
L'articolo 1, comma 13 dello schema in esame modifica l'articolo 53-bis del TUB introducendo l'esplicita previsione del potere della Banca d'Italia di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivo a copertura dei rischi che nell'ambito dell'attività di vigilanza non risultino adeguatamente coperti dai requisiti previsti dalla normativa (Primo Pilastro), anche con riferimento al coefficiente di leva finanziaria.
I successivi commi, dal 14 al 66, oltre a recare diverse modifiche di coordinamento volte ad aggiornare la terminologia del TUB (sostituendo "comunitario" con "dell'Unione europea"; "extracomunitario" con "di Paesi terzi"), riforma le disposizioni sui gruppi bancari per recepire la nuova disciplina delle società di partecipazione finanziaria (Financial Holding Companies), delle società di partecipazione finanziaria mista (Mixed Financial Holding Companies) e delle imprese madre Ue intermedie (Intermediate Holding Company). Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, introdotte dal nuovo articolo 21-bis del CRD (vedi supra), sono società al vertice di gruppi soggetti a vigilanza prudenziale su base consolidata, per le quali viene prevista una autorizzazione ad assumere il ruolo di capogruppo. L'autorizzazione è richiesta qualora tali società siano al vertice di un gruppo europeo ("parent UE") o della componente nazionale di un gruppo ("parent in a Member State") ed anche quando, pur non essendo al vertice del gruppo, debba rispettare i requisiti di vigilanza su base sub-consolidata in attuazione di specifiche previsioni normative o su richiesta dell'autorità di vigilanza, in quanto sub-holding (una società che controlla alcune società del gruppo e, tuttavia, è a sua volta controllata da un'altra società). Viene previsto inoltre che le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista siano sottoposte a vigilanza in quanto responsabili del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata del gruppo e referenti dell'autorità di vigilanza per l'esercizio della vigilanza su base consolidata pur non essendo assoggettate a requisiti prudenziali su base individuale. L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorità dello Stato membro in cui ha sede la holding, se diversa e, allo stesso modo, anche eventuali interventi di vigilanza sono effettuati congiuntamente. Nello schema in esame, alle società di partecipazione viene applicata la legge nazionale dello Stato in cui la singola società ha sede. Come specificato dalla relazione illustrativa del Governo, nel caso in cui la società abbia sede in un Paese diverso da quello dell'autorità di vigilanza su base consolidata, quest'ultima dovrà applicare la legge dello Stato dove la società ha la propria sede, con il supporto dell'autorità di quel Paese. La relazione specifica inoltre che il recepimento "ha richiesto modifiche pervasive sulla disciplina del gruppo bancario del Titolo III, Capo II del TUB; infatti, attualmente il gruppo comprende solo le capogruppo (banche o holding di partecipazione) aventi sede legale in Italia, mentre per recepire la nuova disciplina europea è necessario estendere la definizione di capogruppo anche alle società di partecipazione aventi sede legale in un altro Stato membro (nel caso Banca d'Italia sia autorità di vigilanza su base consolidata). L'articolo 1, comma 17 dello schema in esame propone l'estensione della definizione di capogruppo di un gruppo bancario alle società di partecipazione con sede in un altro Stato membro, che diventano pertanto referenti dirette della Banca d'Italia per il rispetto della normativa prudenziale applicabile su base consolidata. Il successivo comma 18 introduce l'obbligo di preventiva autorizzazione della società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista, sia nei casi in cui essa assuma il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario italiano e sia soggetta alla vigilanza su base consolidata della Banca d'Italia (nuovo articolo 60-bis del TUB) sia nei casi in cui essa, pur non essendo al vertice di un gruppo italiano, sia la controllante di un "sottogruppo" di banche italiane (o prevalentemente italiane) e tenuta al rispetto della disciplina prudenziale su base sub-consolidata (nuovo articolo 69.1 del TUB, inserito dal comma 28) oppure sia capogruppo di un gruppo soggetto a vigilanza consolidata da parte di autorità di vigilanza di un altro Stato membro (nuovo articolo 69.2 del TUB, inserito anch'esso dal comma 28). Il comma 19 interviene sull'articolo 61, comma 6 del TUB, stabilendo che la vigilanza su base consolidata nei confronti della società capogruppo con sede in un altro Stato membro dovrà essere esercitata nel rispetto della legge dello Stato in cui essa ha sede. Coerentemente, anche il regime autorizzativo e sanzionatorio saranno basati sulla legge dello Stato membro in cui ha sede la società capogruppo. Nel caso in cui la vigilanza venga esercitata congiuntamente, anche i relativi provvedimenti (rilascio dell'autorizzazione o riconoscimento dell'esenzione, adozione delle misure di vigilanza specifiche, irrogazione di sanzioni) sono adottati congiuntamente dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata (quella che vigila sulla holding) e, se diversa, dall'autorità dello Stato membro in cui ha sede la società di partecipazione finanziaria, oltre che d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario (ovvero un gruppo di enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di investimento), se diverso dalle precedenti autorità (nuovo articolo 60-bis, commi 6 e 7; articolo 67-ter, commi 1-bis e 1-ter; articolo 69.1, commi 2 e.3; articolo 69.2, commi 2 e 3). Per favorire un esercizio efficace dell'attività di vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea, l'articolo 67-bis, comma 6, e l'articolo 69, commi 1 e 1-bis del TUB prevedono (comma 27 dell'articolo 1) che la Banca d'Italia definisca, sulla base di accordi con le altre autorità competenti, forme di collaborazione e coordinamento, istituisca collegi di supervisori e partecipi ai collegi istituiti da altre autorità. In particolare, in base a tali accordi, la Banca d'Italia potrà concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni per l'esercizio della vigilanza su base consolidata sulle società di partecipazione aventi sede legale in uno Stato diverso dall'Italia e sulle società bancarie, finanziarie e strumentali da esse controllate. L'articolo 1, comma 28, introduce inoltre nel TUB (nuovo articolo 69.3) la disciplina dell'impresa madre Ue intermedia (Intermediate Holding Company). Il nuovo articolo 21-ter della CRD prevede per i gruppi bancari di Paesi terzi l'obbligo di costituire delle società "intermedie", che rappresentino il vertice e il riferimento per due o più società controllate ("filiazioni") che detengono attivi nell'UE, anche tramite succursali, almeno pari a 40 miliardi di euro. Al ricorrere di queste condizioni, il gruppo di un Paese terzo deve costituire un sotto-gruppo nella UE, con a capo una impresa madre europea intermedia, alla quale si applicano le regole europee su capitale, liquidità, leva finanziaria e gli altri standard prudenziali a livello consolidato. L'autorità di vigilanza su base consolidata del sotto-gruppo UE del gruppo di Paese terzo (la BCE, nella maggior parte dei casi) può consentire che vi siano due sotto-gruppi nella UE e, quindi, due imprese madri intermedie se: i) la normativa nazionale cui è soggetta la controllante del gruppo di Paese terzo impone un obbligo di separazione dell'attività bancaria da quella di trading (come, ad esempio, la normativa USA); oppure nei casi in cui ii) l'esistenza di due sotto-gruppi UE renda più efficiente la risolvibilità di eventuali crisi delle filiazioni europee del gruppo di Paese terzo. Per recepire tale impianto, il nuovo articolo 69.3 del TUB prevede l'obbligo per una banca italiana appartenente a un gruppo di Paese terzo, che ha almeno un'altra filiazione nella UE e ha attivi nell'UE pario superiori a 40 miliardi di euro, di far parte di un sotto-gruppo UE con a capo una impresa madre intermedia. I poteri di intervento e di supervisione già attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB saranno esercitabili anche nei confronti delle banche italiane che operino in violazione dell'obbligo per il gruppo di Paese terzo cui appartengono di costituire una impresa madre nell'UE. Questi poteri sono accompagnati nel TUB dalla possibilità per la Banca d'Italia di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria. Tenuto conto del significativo contenuto tecnico della disciplina in esame, il TUB delega alla Banca d'Italia l'adozione di disposizioni secondarie volte a definire, tra l'altro, la procedura di autorizzazione ed esenzione delle nuove tipologie di soggetti istituiti; le modalità di presentazione delle istanze; il coordinamento con le altre previsioni applicabili in sede di autorizzazione e le ipotesi di revoca dell'autorizzazione. Nell'ambito della revisione della disciplina del gruppo bancario lo schema in esame inserisce degli interventi di coordinamento della disciplina nazionale applicabile alle crisi bancarie (Titolo IV del TUB). In particolare, con le proposte di modifica:
Infine, il comma 65 dell'articolo 1 inserisce nel TUB la nuova disciplina sanzionatoria che assiste le norme introdotte dallo schema. Viene prevista, in particolare:
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Articolo 2 - Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58L'articolo 2 dello schema apporta modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF), allo scopo di adeguarle a quelle indicate nella direttiva estendendo, ove previsto, le regole dettate per le banche, per la cui esposizione dettagliata si rinvia alle pertinenti parti dell'articolo 1, alle imprese di investimento e ai gestori del risparmio.
Il comma 1 modifica l'articolo 8 del TUF con riferimento al potere riconosciuto a Consob e Banca d'Italia, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorità, di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in imprese di investimento, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile (Sicav) e fisso (Sicaf), parallelamente a quanto disposto per le banche dall'articolo 52 del TUB. Il comma 2 inserisce nel TUF il nuovo articolo 11-bis per recepire la disciplina delle imprese madri UE intermedie e renderla applicabile (oltre che alle banche) anche alle imprese di investimento in coordinato con il nuovo articolo 69.3 TUB. Il comma 3 reca modifiche di coordinamento mentre il comma 4 riforma l'articolo 14 del TUF, recante la disciplina dei titolari di partecipazioni al capitale, per adeguarla alla riforma delle partecipazioni bancarie, in conformità ai criteri di delega. Con il medesimo fine, il comma 5 novella l'articolo 15 del TUF in relazione all'acquisito e alla cessione di partecipazioni in imprese di investimento e società di gestione del risparmio, in linea con il disposto degli articoli 22 e 22-bis del TUB. Il comma 6 dell'articolo 3 completa il quadro normativo di riforma della disciplina sugli assetti proprietari introducendo il nuovo articolo 15-bis nel TUF, che disciplina espressamente gli acquisti di concerto e dettaglia le deleghe regolamentari già previste dall'articolo 15. Il comma 7 reca modifiche di coordinamento mentre il comma 8 estende il regime sanzionatorio previsto nel TUF anche alla violazione della disciplina delle imprese madri UE intermedie di cui al nuovo articolo 11-bis. |
Articolo 3 - Disposizioni transitorie concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate nel TUB. In particolare, con riferimento alle modifiche effettuate alla disciplina degli assetti proprietari (articoli 20, 22, 22-bis del TUB) nello schema in esame viene inclusa una norma transitoria, volta ad assicurare che le nuove previsioni si applichino solo alle partecipazioni qualificate che saranno acquisite o detenute successivamente all'entrata in vigore delle previsioni del TUB oppure, ove richiesta, della normativa secondaria della Banca d'Italia. Quest'ultima dovrà, tra l'altro, specificare le modalità di calcolo delle partecipazioni nell'ambito del "criterio del moltiplicatore", individuare gli accordi tra soci che configurano un'azione di concerto ai fini della normativa assetti proprietari, chiarire i tempi e i modi di alcune specifiche comunicazioni in materia (commi da 1 a 4). Nella disciplina transitoria è prevista inoltre una disposizione specifica riguardante l'articolo 25 del TUB (comma 5). Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto che ha recepito la CRD (decreto legislativo n. 72 del 2015) la previgente versione dell'articolo 25 del TUB continuava ad applicarsi fino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal decreto legislativo citato. Conseguentemente, in assenza del decreto ministeriale, risulta necessario modificare anche la norma attualmente applicabile in materia di requisiti dei partecipanti, ovvero l'articolo 25 nella versione precedente al recepimento della CRD. La stessa norma transitoria è prevista con riferimento all'articolo 14 del TUF (vedi infra). Lo schema di decreto prevede infine una disciplina transitoria per la prima applicazione delle nuove previsioni di vigilanza sulle banche relative al gruppo bancario (Titolo III, Capo II. del TUB) continua ad applicarsi la disciplina attuale fino alla dalla data di entrata in vigore della regolamentazione secondaria adottata della Banca d'Italia. |
Articolo 4 - Disposizioni transitorie concernenti le modificazioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate nel TUF. Il comma 1 traspone nel Testo unico la clausola di esclusione prevista dall'articolo 21-ter, paragrafo 8 della CRD, fissando al 30 dicembre 2023 la data entro la quale banche e SIM devono garantire il rispetto dell'obbligo relativo alla partecipazione a un sotto-gruppo nella UE con a capo una impresa madre intermedia, se il gruppo di Paese terzo cui appartengono raggiungeva la soglia dei 40 miliardi di attivi al 27 giugno 2019. I successivi commi sono riferiti alle modifiche effettuate alla disciplina degli assetti proprietari e sono volti ad assicurare che le nuove previsioni si applichino solo alle partecipazioni qualificate che saranno acquisite o detenute successivamente all'entrata in vigore delle previsioni del TUF oppure, ove richiesta, della normativa secondaria della Consob (commi da 2 a 4). Nella disciplina transitoria è prevista inoltre una disposizione specifica riguardante l'articolo 14 del TUF (comma 5), per la quale si rimanda alle considerazioni già esposte a proposito dell'articolo 3, comma 5 dello schema in esame (vedi supra). |
Articolo 5 - Clausola di invarianza finanziariaLa norma stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni contenute nello schema in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. |
Articolo 6 - Disposizioni finali ed entrata in vigoreLa norma stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che le relative disposizioni di attuazione sono adottate entro centottanta giorni dalla stessa data. |