Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e ai fondi comuni monetari
Riferimenti: SCH.DEC N.203/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 203
Data: 16/11/2020
Organi della Camera: VI Finanze


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Prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e ai fondi comuni monetari

16 novembre 2020
Atti del Governo


Indice

Contenuto dello schema|La disciplina europea e le norme di delega|Articolo 1|Articolo 2|Articolo 3|Articolo 4|Articolo 5|Articolo 6|Articolo 7|


Contenuto dello schema

Lo schema di decreto legislativo in esame, in conformità alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), intende dare attuazione alle disposizioni recate dal Regolamento (Ue) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione a negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, FCM.

 

L'articolo 1 integra nel TUF la definizione di fondi comuni monetari (FCM) e individua la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità nazionali competenti ai fini della vigilanza sulle disposizioni recate dal Regolamento sui FCM, attribuendo alle stesse i necessari poteri, nel rispetto delle relative competenze e finalità di vigilanza. Viene inoltre integrato nell'articolo 4-undecies del TUF, che disciplina l'istituto del whistleblowing, il riferimento alla segnalazione delle violazioni di norme previste dal Regolamento sul prospetto.

L'articolo 2 modifica la disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del TUF, con particolare riferimento alle norme sulla revisione legale, chiarendo che il giudizio sul rendiconto rilasciato dal soggetto già incaricato della revisione legale dell'intermediario è circoscritto ai fondi di diritto italiano, anche ove gli stessi siano gestiti da soggetti esteri.

L'articolo 3 modifica la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari per garantire la piena attuazione del Regolamento sul prospetto. In particolare, in considerazione del fatto che le principali norme sono contenute da tale atto e, pertanto, direttamente applicabili, vengono adeguate le definizioni, le regole relative all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione di titoli. Al contempo viene rivista, in analogia con le novità previste per i titoli, la disciplina dei prodotti finanziari diversi da questi. Vengono identificati i poteri che la Consob può esercitare per garantire il rispetto della normativa e le deleghe alla regolamentazione secondaria che la stessa dovrà emanare per disciplinare specifici aspetti della disciplina.

L'articolo 4 attua nell'ordinamento nazionale l'impianto sanzionatorio previsto dal Regolamento sul prospetto.

L'articolo 5 adotta le modifiche necessarie per dare compiuta attuazione alle modifiche in materia di revisione legale previste dall'articolo 2.

L'articolo 6 reca il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui allo schema in esame per l'adeguamento della disciplina secondaria.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.


La disciplina europea e le norme di delega

Con la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), al Governo è stata delegata l'attuazione della disciplina relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione a negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e della disciplina sui fondi comuni monetari.

 

L'articolo 9 della predetta legge conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1129, che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Il prospetto è un documento che contiene tutte le informazioni su una determinata società e sugli strumenti finanziari oggetto di offerta. Sulla base di tali informazioni gli investitori dovrebbero essere in grado di effettuare scelte di investimento consapevoli. Nella loro redazione, gli emittenti di strumenti finanziari sono chiamati a bilanciare l'esigenza di fornire un'informativa completa e, allo stesso tempo, efficace e comprensibile. La riforma nasce dall'esigenza, emersa in sede di revisione della direttiva 2003/71/CE, di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie (PMI), connessi al rispetto degli obblighi di tale disciplina, garantendo al contempo che gli investitori siano adeguatamente informati sui prodotti in cui stanno investendo.

La revisione della normativa persegue, inoltre, il fine di garantire una maggiore armonizzazione normativa e, pertanto, la direttiva del 2003 è stata sostituita adottando un Regolamento direttamente applicabile a far data dal 21 luglio 2019, fatta eccezione per alcune disposizioni, rimesse al potere delegato della Commissione o alla decisione degli Stati membri, la cui applicazione è stata anticipata al 20 luglio 2017 e al 21 luglio 2018. Al riguardo, si segnala che la CONSOB ha già adeguato la regolamentazione secondaria alle novità legislative con la delibera n. 21016 del 24 luglio 2019. In particolare, con riferimento ai casi di inapplicabilità ed esenzioni disciplinati dall'articolo 34-ter del Regolamento emittenti, è stato previsto che le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1 e 8 milioni di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, così innalzando la soglia precedentemente fissata a 5 milioni.

 

La disciplina nazionale sul prospetto è contenuta, in normativa primaria, nella Parte IV, Titolo II del TUF, sull'offerta al pubblico e, in normativa secondaria, nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento emittenti). La disciplina sanzionatoria è contenuta nella Parte V, Titoli I e II del TUF, sulle sanzioni penali e amministrative nei confronti degli emittenti. In particolare, l'articolo 173-bis punisce il reato di falso in prospetto, mentre all'articolo 191 sono sanzionate in via amministrativa le violazioni delle norme sull'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita.

La legge di delegazione europea 2018, al comma 3 dell'articolo 9, individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, le lettere a) e b) dispongono di adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del Regolamento sul prospetto, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori.

Nella definizione delle modifiche alla normativa primaria, ai sensi della lettera c) il Governo è chiamato a prevedere, coerentemente con quanto già stabilito dagli articoli 94 e seguenti del TUF, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB. In particolare, ai sensi della lettera d) viene disposta l'attribuzione alla CONSOB, in linea con le vigenti disposizioni in materia di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF, del potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del Regolamento sul prospetto, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli di ridotte dimensioni (aventi un corrispettivo totale, nell'Unione e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di un milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro). Si prevede inoltre che venga attribuito alla CONSOB, ai sensi della lettera e), il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del Regolamento sul prospetto quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto Regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti. Tale facoltà riguarda il coordinamento fra la disciplina della nota di sintesi del prospetto e quella di cui al documento contenente le informazioni chiave (KID - Key information document) a norma del Regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo a talune categorie di prodotti finanziari, detti "preassemblati" in quanto il loro valore dipende dall'andamento di altri prodotti o indici connessi agli andamenti dell'economia e di specifici mercati. Si tratta in entrambi (nota di sintesi e KID) i casi di documenti sintetici, la cui lunghezza è soggetta a specifiche limitazioni normative, volti a condensare al massimo le informazioni messe a disposizione degli investitori.

La lettera f) dispone la necessità di prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite nei documenti pubblicati ai sensi del Regolamento in argomento all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, che riprende i contenuti chiave del prospetto in un numero limitato di pagine, sarà necessario prevedere che nessun soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, a meno che la stessa sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli. La responsabilità dell'autorità competente resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

La lettera g) individua nella CONSOB l'autorità competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dal Regolamento e di assicurarne l'applicazione ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che la citata Commissione possa esercitare tutti i poteri previsti dal Regolamento stesso.

La lettera h) dispone l'attribuzione alla CONSOB del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del Regolamento (UE) 2017/1029, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del Regolamento medesimo.

La lettera i) delega il Governo ad apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione al Regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità dell'articolo 40 del medesimo Regolamento. 

La lettera l) dispone la necessità di adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies e 4-duedecies del TUF, relativa ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cd. whistleblowing) e alle procedure di segnalazione all'autorità di vigilanza che vengono estesi alle violazioni della disciplina del "prospetto" in conformità a quanto previsto in tema di segnalazioni delle violazioni dall'articolo 41 del Regolamento (UE) 2017/1129.

 

L'articolo 10 della legge di delegazione 2018 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (FCM), il quale si applica dal 21 luglio 2018, fatta eccezione per alcune disposizioni, rimesse al potere delegato della Commissione, applicabili dal 20 luglio 2017.

I FCM rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. Secondo i dati riportati nella relazione del Governo, tali fondi rappresentano in Europa circa il 22% dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38% di quelli emessi dal settore bancario. Per gli investitori, i FCM costituiscono strumenti di gestione delle attività a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato. I FCM sono utilizzati principalmente dalle società desiderose d'investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve.

Con circa 1.000 miliardi di euro di attività gestite, i FCM rappresentano una categoria di fondi distinti da tutti gli altri fondi comuni che, per la maggior parte (circa l'80% in base alla consistenza delle attività e il 60% in base a quello del numero di fondi) sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE (cd. UCITS) sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La parte restante è soggetta alle norme della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA).

I FCM sono caratterizzati da un patrimonio gestito superiore (in media) a quello di altre categorie di fondi. I FCM domiciliati in alcuni Stati membri, quali Francia, Irlanda e Lussemburgo, rappresentano oltre il 95% del mercato. Vi sono tuttavia notevoli interconnessioni con altri paesi a causa della quota elevata di investimenti ed investitori transfrontalieri e delle possibilità di contagio transfrontaliero tra il FCM e il promotore, che nella maggior parte dei casi è domiciliato in un paese diverso da quello del FCM. La rilevanza di tale comparto e le sue implicazioni sul rischio sistemico hanno determinato l'adozione di una normativa specifica da parte dell'Unione europea.

Dato che i FCM svolgono un ruolo centrale nel finanziamento a breve termine di entità come banche, società o amministrazioni pubbliche, le "corse al riscatto" possono avere conseguenze di natura macroeconomica, paragonabili alle "corse agli sportelli" per il ritiro di depositi bancari.

Il Regolamento (UE) 2017/1131 introduce norme comuni per aumentare la liquidità dei FCM e garantire loro una struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali. Il Regolamento contiene anche norme volte a garantire che i FCM investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto il profilo dell'affidabilità creditizia. Queste misure garantiscono che la liquidità del fondo sia adeguata per soddisfare le richieste di riscatto degli investitori. Viene prevista una riserva patrimoniale (la cosiddetta riserva NAV) per assorbire i movimenti dei mercati dei capitali, pari al 3% delle attività gestite dal FCM. Sono rafforzati i requisiti di trasparenza tesi a garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.

La disciplina dei FCM e dei relativi gestori si inserisce nel quadro normativo sulla gestione collettiva del risparmio previsto, nel nostro ordinamento, dalla Parte II, Titolo III del TUF, nonché dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia, dal Regolamento n. 20307/2018 (Regolamento intermediari) e dal Regolamento emittenti della CONSOB.

Nel nostro ordinamento le autorità competenti ai sensi delle direttive sugli OICVM e sui GEFIA sono la Banca d'Italia e la CONSOB. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un OICVM o di un FIA da parte di un gestore (SGR, Sicav o Sicaf) e ad approvare il Regolamento del fondo. Nel caso di prima istituzione di un FCM da parte di un gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri. La CONSOB è l'autorità competente a ricevere dal gestore la notifica per la commercializzazione in Italia o in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni del FCM agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio e a ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore del FCM la notifica per la commercializzazione in Italia, nonché ricevere il prospetto, e le relative modifiche.

La disciplina sanzionatoria nel nostro ordinamento è contenuta nella Parte V, Titolo II del TUF, sulle sanzioni amministrative. Considerato che il Regolamento (UE) 2017/1131 non fissa sanzioni pecuniarie o altre misure amministrative ulteriori rispetto a quelle previste dalle direttive che disciplinano la gestione collettiva del risparmio (2009/65/CE e 2011/61/UE), già recepite nel nostro ordinamento, si applicano le sanzioni attualmente previste dal TUF in materia di disciplina degli intermediari, entro i limiti massimi già previsti.

La legge di delegazione europea 2018, al comma 3 dell'articolo 10, individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, le lettere a) e b) dispongono di adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del Regolamento 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di attuare il Regolamento in argomento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, provvedendo ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel Regolamento anzidetto. Tra i settori di intervento ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale, è incluso quello della revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di rilevanza.

La lettera c) dispone di apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nel TUF, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del Regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

La lettera d) delega infine il Governo a prevedere che le stesse autorità possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dalla parte V, titolo II, del TUF, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1131.

 

Le norme di delega dispongono, sia con riferimento al Regolamento sul prospetto che a quello sui FCM la clausola di invarianza finanziaria, per cui dalle relative misure attuative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nella relazione il Governo fa presente che lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici di CONSOB e Banca d'Italia. Per quanto riguarda il Regolamento sul prospetto, le misure sono state sottoposte ad una consultazione pubblica sul sito del Dipartimento del Tesoro che si è conclusa il 10 aprile 2020. La scelta di un unico decreto legislativo è stata ritenuta la più idonea sotto il profilo dell'economicità dell'azione amministrativa in quanto, secondo i termini previsti dalla legge n. 117 del 2019, il decreto doveva essere adottato entro il 2 novembre 2020 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 117; tale termine è così fissato sia dall'articolo 9, sia dall'articolo 10 della stessa legge di delegazione).

Si ricorda che l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 (sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede che, ove il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione di norme europee scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

L'atto del Governo in esame è stato assegnato in data 2 novembre 2020, con termine per l'espressione del parere delle Commissioni di merito fissato al 12 dicembre 2020; di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è; ulteriormente posticipato dal 2 novembre 2020 al 2 febbraio 2021.


Articolo 1

L'articolo 1 reca le modifiche alla Parte I del TUF (disposizioni comuni). Le definizioni contenute nell'articolo l, comma l, sono state adeguate a quelle previste nel Regolamento sui FCM, chiarendo (lettera a) del comma 1) che per "fondo comune monetario" si intende l'organismo di investimento collettivo del risparmio (OICVM o FIA) rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (Ue) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (nuova lettera m-octies.2). La definizione di "gestori" di organismi di investimento collettivo (lettera q-bis), è stata inoltre integrata per includendovi anche i gestori dei FCM (lettera b) del comma 1).

Il comma 2 inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-quinquies.2 che individua la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità nazionali competenti ai fini della vigilanza sulle disposizioni recate dal Regolamento sui FCM, nel rispetto delle relative competenze e finalità di vigilanza, come richiesto dal criterio di delega di cui all'art. 10, comma 3, lettera c), della legge di delegazione europea 2018.

In particolare, alla Banca d'Italia è stata attribuita la competenza (comma 3 dell'articolo 4-quinquies.2):

  • ad autorizzare un OICVM o un FIA come fondo comune monetario secondo le procedure previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento sui FCM e a revocare l'autorizzazione stessa;
  • a ricevere il riesame (annuale) delle metodologie di valutazione della qualità creditizia; le valutazioni (almeno giornaliere) relative alle attività del fondo, in base ai prezzi di mercato o ad un modello, previste dall'articolo 29 del Regolamento (Ue) 2017/1131; i dettagli delle decisioni relative alle procedure di gestione della liquidità; la relazione dettagliata contenente i risultati delle prove di stress e il piano d'azione volto ad affrontare le vulnerabilità (soggetto al riesame dell'autorità);
  • ad adottare le misure specifiche previste dall'articolo 41, paragrafo 2, del Regolamento europeo per assicurare che il FCM e il gestore rispettino la disciplina vigente in presenza di determinate condotte illecite esplicitamente elencate nel paragrafo l dell'articolo 41.

 

Il comma 4 del nuovo articolo 4-quinquies.2 attribuisce invece alla Consob il compito di adempiere agli obblighi nei confronti dell'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority - ESMA) posti dal Regolamento sui FCM: fornire (trimestralmente) le autorizzazioni rilasciate o revocate; trasmettere la relazione dettagliata che il gestore del FCM è tenuto a elaborare qualora le prove di stress evidenzino una vulnerabilità del fondo; trasmettere un set di informazioni, a sua volta inviato all'autorità dai gestori per ogni FCM, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento sui FCM. Si tratta di informazioni concernenti la tipologia e le caratteristiche del fondo comune monetario, gli indicatori di valutazione del portafoglio e i risultati delle prove di stress.

Alla Consob viene inoltre affidato il compito di vigilare sul regime di trasparenza dei FCM previsto dall'articolo 36 del relativo Regolamento, adottando le misure per assicurare che il fondo e il gestore rispettino tale disciplina ovvero proponendo alla Banca d'Italia la revoca dell'autorizzazione del FCM, ove pertinente.

Il comma 5 del nuovo articolo 4-quinquies.2 attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri di vigilanza (informativa e ispettiva) e di intervento previsti dall'articolo 39 del Regolamento sui FCM, nonché tutti i poteri già loro attribuiti dal TUF (in particolare quelli relativi alla vigilanza su OICVM e FIA).

 

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono volti a dare attuazione alla previsione dell'articolo 41, paragrafo 4 del Regolamento (Ue) 2017/1129 sul prospetto che richiede agli Stati membri di prescrivere l'elaborazione e l'implementazione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cd. whistleblowing) da parte dei datori di lavoro che svolgono attività regolamentate nell'ambito della prestazione di servizi finanziari.

Nel TUF l'istituto del whistleblowing è stato già disciplinato dall'articolo 4-undecies, che viene integrato dallo schema in esame con il riferimento alla segnalazione delle violazioni di norme previste dal Regolamento sul prospetto (in linea con il dettato dell'articolo 9, comma 3, lettera l) della legge di delegazione europea 2018). In particolare, il comma 1 del citato articolo richiede agli intermediari e ai soggetti che gestiscono sedi di negoziazione di adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta nonché per effetto della modifica in esame, del Regolamento sul prospetto.

Viene inoltre integrato il comma 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale il whistleblowing non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, richiamando l'applicazione alle procedure che ne disciplinano l'esercizio delle specifiche tutele previste dall'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tali disposizioni prevedono, in particolare, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Viene inoltre stabilita la nullità del licenziamento ritorsivo del soggetto segnalante, del mutamento di mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, imponendo al datore di lavoro l'onere di provare che le misure aventi effetti negativi sul segnalante (successivi alla presentazione della segnalazione) sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Viene infine integrato l'articolo 4-duodecies del TUF che disciplina la procedura di segnalazione (esterna) delle violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob, le quali ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale di intermediari e gestori dei mercati, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del TUF, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie, comprese le violazioni di norme previste dal Regolamento sul prospetto. Anche alle segnalazioni esterne vengono estese le citate tutele per il lavoratore segnalante previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001.


Articolo 2

L'articolo 2 dello schema modifica la disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del TUF, con particolare riferimento alle norme sulla revisione legale, in attuazione dell'articolo 10, comma 3, lettera a) della legge di delegazione europea 2018.

L'articolo 9, comma 2, del TUF stabilisce che per le società di gestione del risparmio (SGR), il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune. Per risolvere le incertezze interpretative sul perimetro di applicazione della norma segnalate dal Governo nella relazione illustrativa, tale disposizione è stata integrata chiarendo che il giudizio sul rendiconto rilasciato dal soggetto già incaricato della revisione legale dell'intermediario è circoscritto ai fondi di diritto italiano. Conseguentemente, i fondi costituiti in altri Stati membri, seppur gestiti da un soggetto italiano, restano sottoposti alle regole vigenti nei relativi Paesi.

Sul punto, la relazione illustrativa evidenzia comunque che, tali regole, tenuto conto della vigente normativa europea, prevedono la revisione legale.

 

L'articolo 9 è stato modificato anche con l'inserimento del nuovo comma 2-bis il quale sottopone all'obbligo di revisione legale anche i rendiconti dei fondi comuni di diritto italiano gestiti da società di gestione europee, gestori di fondi alternativi europei e non, intendendosi per fondi comuni di diritto italiano i fondi costituiti in Italia. In particolare, la nuova disposizione prevede per i fondi in esame che:

a) il giudizio sul rendiconto venga rilasciato da revisori iscritti nell'apposito Registro tenuto dal MEF, conformemente ai principi di revisione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2010 sulla revisione legale;

b) i fondi italiani gestiti da operatori esteri vengano assoggettati alla normativa concernente gli enti sottoposti al cosiddetto regime intermedio contenuta negli articoli 19-bis e 19-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, con conseguente attribuzione delle funzioni di vigilanza sui relativi revisori alla Consob;

Si ricorda che tale regime prevede l'applicazione solo di alcune delle - più stringenti - regole in materia di revisione applicate agli enti di interesse pubblico. l'articolo 19- bis 1 sottopone a regime intermedio:
a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
b) le società di gestione dei mercati regolamentati;
c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;
g) le società di investimento a capitale variabile e quelle a capitale fisso;
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
i) gli istituti di moneta elettronica;
l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.
Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale. Per tali enti, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

c) le modalità di conferimento dell'incarico di revisione vengano disciplinate dalle norme previste nell'ordinamento del soggetto gestore dei fondi.


Articolo 3

L'articolo 3 dello schema modifica la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari, contenuta nella Parte IV del TUF. Per garantire la piena attuazione del Regolamento sul prospetto vengono riscritti o integrati gli articoli derivanti dal recepimento della direttiva del 2003 e dalle relative revisioni: articolo 93-bis, 94, 94-bis, 95, 96,97, 98, 99, 100, 100-bis, 101, 113 e 154-ter. Vengono inoltre proposte modifiche di coordinamento agli articoli 98-ter e 113-bis, nonché l'abrogazione degli articoli 95-bis, 98-bis e 117-bis.

 

In primo luogo, vengono allineate le definizioni contenute nell'articolo 93-bis del TUF a quelle previste dal Regolamento sul prospetto, in accordo con quanto richiesto dalla legge delega (lettera b) del comma 3 dell'articolo 9). In particolare, la definizione di "strumenti finanziari comunitari" viene sostituita con la definizione di "titoli" prevista dal Regolamento europeo, senza alterarne, tuttavia, il perimetro dell'insieme. Le disposizioni relative al prospetto, pertanto, continuano ad essere applicabili a:

  • valori mobiliari e
  • organismi di investimento collettivo di tipo chiuso.

Si tratta dunque di azioni, obbligazioni e derivati negoziati sui mercati, esclusi gli strumenti del mercato monetario aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi, secondo la definizione dettata dalla direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID 2), nonché di fondi chiusi e società di investimento a capitale fisso (Sicaf).

La disciplina continua invece a non essere applicabile all'offerta al pubblico di organismi di investimento di tipo aperto, per i quali l'informativa ai potenziali investitori è disciplinata dalla direttiva UCITS.

La definizione rappresentata schema alla nuova lettera c) del comma 1 dell'articolo 93- bis del TUF affronta un nodo critico che deriva dalla formulazione del Regolamento europeo sul prospetto. Tale atto, all'articolo 1, cita i "titoli" facendo riferimento alle prime tre categorie di strumenti finanziari citati nel relativo allegato della direttiva MiFID 2 (valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e quote di organismi di investimento collettivo), escludendo esplicitamente dall'ambito di applicazione le quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso, mentre all'articolo 2, lo stesso Regolamento definisce i "titoli" facendo esclusivo riferimento ai valori mobiliari definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva MiFID 2, a eccezione degli strumenti del mercato monetario aventi una scadenza inferiore a 12 mesi. Il richiamo mancante in tale definizione agli organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso è stato risolto dal legislatore delegato nazionale specificando che nei "titoli" sono inclusi tali organismi, pur non essendo riconducibili alla definizione di valori mobiliari ai sensi della MiFID 2, che distingue, come già ricordato fra valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e quote di organismi di investimento collettivo.

La definizione di "Stato membro d'origine" (nuova lettera e) del comma 1 dell'articolo 93-bis) viene distinta nello schema specificando che per i titoli (ovvero valori mobiliari e quote di organismi di investimento di tipo chiuso), la stessa è dettata direttamente dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento sul prospetto, mentre per gli organismi di investimento armonizzati di tipo aperto, lo Stato membro d'origine corrisponde al Paese europeo nel quale gli organismi sono costituiti.

La definizione di "Stato membro ospitante" già prevista dal TUF vigente e conforme al disposto del Regolamento sul prospetto è stata mantenuta in quanto la stessa, come specificato dalla relazione illustrativa, risulta necessaria per l'applicazione della disciplina sull'offerta al pubblico ai FIA UE chiusi.

Nel TUF vengono inserite anche le definizioni di "Regolamento prospetto" e "disposizioni attuative", in modo da poter incorporare nel testo e richiamare gli atti della Commissione europea adottati ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento sul prospetto, nonché le ulteriori norme tecniche emanate ai fini della corretta attuazione della disciplina.

 

Il nuovo articolo 94 del TUF disciplina le offerte al pubblico di titoli, in accordo con i criteri di delega dettati dall'articolo 9, comma 3, lettere b), f) e g) della legge di delegazione europea 2018. Il comma 1 stabilisce che l'offerta pubblica di titoli è disciplinata dal Regolamento europeo sul prospetto e dalle disposizioni attuative, comprese quelle contenute nel TUF. Il comma 2 designa la Consob quale autorità nazionale competente ai fini del rispetto della disciplina in esame. L'articolo 94, pertanto, così come tutta la sezione del TUF in argomento, deve essere letta congiuntamente a quanto disposto a livello europeo per identificare il complesso di norme di rango primario che disciplinano l'offerta al pubblico di titoli.

Il comma 3 riproduce l'obbligo per coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli di presentare la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza. In armonia con la nuova formulazione del Regolamento prospetto viene sostituito il riferimento alla "comunicazione preventiva" presente nella normativa vigente con quello di "domanda di approvazione". Il successivo comma 4 stabilisce che la Consob stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia volti ad assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari (riprendendo quanto previsto dal vigente articolo 94-bis, comma 4, del TUF).

I commi 5 e 6 del nuovo articolo 94 del TUF attuano l'articolo 11 del Regolamento europeo, il quale disciplina la responsabilità per la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto. La norma dispone che l'emittente o l'offerente, a seconda dei casi (ovvero offerta di sottoscrizione o vendita), nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi (rectius provino) di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso. Come chiarito dal considerando 26 e dall'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento europeo, pertanto, gli intermediari finanziari che collocano titoli o che li rivendono successivamente sono autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall'emittente o dal soggetto responsabile della redazione del prospetto, purché valido e debitamente integrato dal supplemento, e purché l'emittente o il soggetto responsabile della redazione del prospetto presti il proprio consenso all'utilizzo (eventualmente ponendo delle condizioni in tal senso). Il consenso all'uso del prospetto, comprese le eventuali relative condizioni, dovrebbe essere espresso in un accordo scritto che consenta alle parti coinvolte di valutare se la rivendita o il collocamento finale dei titoli sia conforme all'accordo. Nel caso in cui sia prestato il consenso, l'emittente o il soggetto responsabile della redazione del prospetto iniziale resta responsabile delle informazioni in esso contenute e, nel caso di un prospetto di base, di fornire e depositare le condizioni definitive. Tuttavia, qualora l'emittente o il soggetto responsabile della redazione del prospetto iniziale non acconsenta all'utilizzo, l'intermediario finanziario è tenuto a pubblicare un nuovo prospetto a meno che l'offerta non ricada in una della ipotesi di esenzione. In tal caso, l'intermediario finanziario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni fornite nel prospetto, comprese tutte le informazioni incluse mediante riferimento e, nel caso del prospetto di base, nelle condizioni definitive.

Il comma 6 specifica inoltre che le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale. Nel prospetto è inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

L'articolo 11 del Regolamento europeo stabilisce che la responsabilità per il prospetto deve essere attribuita "almeno" ai soggetti elencati dal comma 5 e, pertanto, in continuità con quanto previsto dall'ordinamento nazionale vigente, il comma 7 estende all'intermediario responsabile del collocamento la responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di verificare che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

Il comma 8 dell'articolo 94 attua il paragrafo 2 dell'articolo 11 del Regolamento europeo, prevedendo uno specifico regime di responsabilità per la nota di sinesi del prospetto, per cui nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli.

L'ultimo comma dell'articolo 94 conferma infine che le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.

 

Il nuovo articolo 94-bis del TUF contiene la disciplina applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diverse dai titoli e dalle quote o azioni di organismi di investimento del risparmio aperti, non compresi nell'ambito di applicazione del Regolamento europeo sul prospetto. Lo schema conferma la disciplina vigente, che estende l'obbligo di approvazione del prospetto per l'offerta al pubblico di prodotti non compresi o esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento sul prospetto, adattando i contenuti alle analoghe disposizioni della normativa europea, secondo i criteri dettati dall'articolo 9, comma 3, lettera b), della legge di delegazione europea 2018. Nell'articolo in esame vengono anche integrate le disposizioni relative alla revoca dell'acquisto o della sottoscrizione, disciplinate dall'articolo 95-bis del TUF vigente, che viene abrogato dal comma 4 dell'articolo 3 dello schema. Per i titoli oggetto del Regolamento europeo tali norme sono state dettate dagli articoli 17 e 23 di tale atto.

 

Il nuovo articolo 95 conferma, in linea con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera c) della legge di delegazione europea 2018, la delega alla Consob per l'adozione delle disposizioni di attuazione della disciplina sull'offerta al pubblico, anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Rispetto al testo vigente, viene specificato in via generale che l'esercizio di tali poteri regolamentari deve essere effettuato conformemente alle disposizioni europee di riferimento e vengono eliminate le deleghe riferite ad elementi già disciplinati da queste ultime. In particolare, la Consob stabilisce con regolamento:

  • con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione;
  • con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione. La Consob può, inoltre, stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari;
  • le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
  • le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;
  • le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale.
  • le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.
  • secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del Regolamento sul prospetto. Tale previsione da attuazione dell'articolo 9, comma 3, lettera e), della legge di delegazione europea 2018. Si tratta dell'opzione di coordinamento fra la disciplina del prospetto e quella dettata per specifiche categorie di prodotti il cui valore dipende dall'andamento di altri strumenti ("prodotti preassemblati"). In particolare, agli Stati membri è rimessa la facoltà di richiedere obbligatoriamente agli emittenti o offerenti la sostituzione della nota di sintesi con il documento contenente le informazioni chiave ("KID") previsto dal Regolamento (UE) n. 1286 del 2014 (Regolamento "PRIIPs"), nel caso in cui i prodotti offerti ricadano nella categoria dei prodotti preassemblati, in quanto i due documenti perseguono la medesima finalità.

Lo schema non ripropone e, pertanto, abroga il comma 4 dell'articolo 95 del TUF vigente, ai sensi del quale la Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato.

Nella relazione illustrativa viene rappresentato che il potere previsto dal comma abrogato, oltre a non essere stato mai utilizzato, esula dalla disciplina dell'offerta o del prospetto di offerta e non è previsto dalla normativa MiFID 2 con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni.

 

Il comma 5 dell'articolo 3 dello schema sostituisce l'articolo 96 del TUF vigente, che dispone in merito alla revisione legale dei bilanci dell'emittente, direttamente disciplinata dal Regolamento sul prospetto con riferimento ai prodotti finanziari che ricadono nel suo ambito di applicazione. La nuova formulazione riguarda pertanto esclusivamente le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, per i quali, confermando la disciplina vigente nell'ordinamento nazionale, l'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente nonché il bilancio e il bilancio consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal MEF esprimono il proprio giudizio. Viene confermato che l'offerta non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.

 

Le modifiche all'articolo 97 del TUF danno attuazione (in combinato disposto con il nuovo articolo 99, sul quale v. infra) all'articolo 32 del Regolamento sul prospetto, che contiene un elenco minimo dei poteri di vigilanza e di indagine di cui le autorità nazionali competenti devono disporre, in conformità al diritto nazionale, per adempiere ai compiti ad esse affidati dal Regolamento. Lo schema, pertanto, tenendo ferma la lista delle attribuzioni di cui le autorità già dispongono, la integra alla luce del contenuto della disciplina europea.

In particolare, il primo comma dell'articolo 97 consente di disporre dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva elencati dall'articolo 32, paragrafo l, lettere b), c), l) e n) del Regolamento europeo. Rispetto alla precedente formulazione del comma 1, l'esercizio dei poteri di vigilanza informativa connessi alla comunicazione di notizie al mercato (articolo 114 del TUF) è stato limitato agli emittenti e agli offerenti, mentre i poteri di indagine (articolo 115) si applicheranno anche agli altri soggetti menzionati nella disposizione.

 

L'articolo 98 disciplina l'offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine, nonché di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro ospitante, stabilendo che in tali casi il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista, rispettivamente, dagli articoli 43 e 44 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione.

Tali norme, che riproducono quanto previsto dall'articolo 94, primo comma, ultimo periodo, del TUF vigente, danno autonoma rilevanza alla disciplina dell'offerta di fondi chiusi e sostituiscono il contenuto dell'attuale articolo 98 del TUF che disciplina la validità comunitaria del prospetto, dettando norme destinate a essere abrogate in quanto ora definite dal Regolamento europeo sul prospetto (articolo 24 e seguenti).

Per la medesima motivazione lo schema (comma 7 dell'articolo 3) propone l'abrogazione dell'articolo 98-bis del TUF, recante la disciplina degli emittenti di Paesi extracomunitari, disciplinata dagli articoli 28 e 29 del Regolamento europeo sul prospetto.

La relazione illustrativa segnala che tale eliminazione comporta il venir meno della possibilità per gli emittenti non UE, che offrono prodotti finanziari diversi dai titoli, di redigere il prospetto in base alla propria normativa nazionale.

 

Il comma 8 dell'articolo 3 dello schema reca modifiche di coordinamento all'articolo 98-ter, comma 4 TUF, adeguando i riferimenti alle nuove disposizioni relative alla responsabilità per il prospetto applicabili al KID pubblicato nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti. 

 

Il comma 9 dell'articolo 3 dello schema reca le riformulazioni degli articoli 99, 100 e 100-bis del TUF.

Il nuovo articolo 99 integra la disciplina dei poteri di cui la Consob può disporre in attuazione dell'articolo 32 del Regolamento sul prospetto, in parte già contenuta nell'articolo 97, e del criterio di delega di cui all'articolo 9, lettera g) della legge di delegazione europea 2018. Le lettere a) e b) attribuiscono all'autorità il potere di sospensione dell'offerta dettato dalla lettera d) dell'articolo 32 del Regolamento europeo, estendendone e adattandone i contenuti alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli.

Le lettere c), d), f) e g) attribuiscono all'autorità il potere di vietare l'offerta, nonché sospendere la negoziazione in un mercato regolamentato, MTF od OTF se accerta che la disciplina è stata violata o ha ragionevole motivo di sospettare che potrebbe essere violata (lettere d) dell'articolo 32 del Regolamento europeo).

La lettera e) attribuisce all'autorità il potere di rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi dettato dalla lettera i) dell'articolo 32 del Regolamento europeo.

La lettera h) attribuisce all'autorità il potere di sospendere il procedimento di approvazione del prospetto o sospendere o limitare l'offerta pubblica di strumenti finanziari nel caso in cui l'autorità competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 600/2014, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati, dettato dalla lettera j) dell'articolo 32 del Regolamento europeo.

La lettera i) riprende l'articolo 37 del Regolamento sul prospetto che, al paragrafo 2, attribuisce all'autorità competente del Paese ospitante possa adottare tutte le misure opportune per tutelare gli investitori informandone senza ritardo la Commissione e l'ESMA, nel caso in cui, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica, perseverino nella violazione delle disposizioni del Regolamento prospetto.

La lettera l) attribuisce alla Consob il potere di chiedere l'inclusione nel prospetto di informazioni supplementari, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 32 del Regolamento sul prospetto. Tale potere è inserito nel comma 5 dell'l'articolo 94 TUF vigente di cui, pertanto, lo schema propone l'abrogazione.

La lettera m) costituisce la trasposizione dell'articolo 32, paragrafo l, lettera m) del Regolamento sul prospetto. Tale potere coincide in termini di azione di vigilanza con quello indicato alla precedente lettera f), ovvero sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF, di sospendere la negoziazione dei titoli, ma è basato su un diverso presupposto: non rileva in questo caso la violazione delle norme sull'offerta al pubblico bensì il fatto che la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori.

 

L'articolo 100 del TUF è stato integralmente riformulato dallo schema in esame in quanto la disciplina delle esenzioni per le offerte di titoli è stata inclusa nel Regolamento sul prospetto (articolo 1, paragrafo 2 e articolo 3). Permangono, tuttavia, alcune opzioni rimesse dal Regolamento alla disciplina nazionale e delegate dallo schema alla regolamentazione secondaria della Consob.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 100 stabilisce che sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento sul prospetto, le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti di importo monetario compreso tra un minimo di l milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro (l'opzione è già stata esercitata dalla Consob nelle more dell'adozione delle norme in esame, portando la soglia previgente di 5 milioni a 8 milioni). Le offerte cosiddette "sotto-soglia" di titoli vengono esentate dal solo obbligo di pubblicazione del prospetto mentre nella disciplina vigente il mancato superamento della soglia determina l'inapplicabilità della disciplina che regola sull'offerta al pubblico nel suo complesso.

I successivi commi 3 e 4 recano le disposizioni relative alle esenzioni per i prodotti finanziari diversi dai titoli, ovvero quelli che non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento europeo (o sono espressamente esclusi dallo stesso) ma ricadono nella disciplina ai sensi del TUF. In particolare, viene disposta l'inapplicabilità della disciplina sull'offerta al pubblico di titoli alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e:

a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento sulla base della disciplina europea;

b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

d) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.

 

Anche l'articolo 100-bis del TUF, che nel testo vigente disciplina la circolazione dei prodotti finanziari, è stato rivisto in ragione delle novità introdotte dal Regolamento sul prospetto con riferimento alla rivendita successiva di titoli, disciplinata dall'articolo 5 dell'atto europeo. Come segnalato nella relazione illustrativa, il Governo ha ritenuto di integrare la norma europea mantenendo l'istituto, previsto nel vigente articolo (comma 3), della nullità del contratto in caso di rivendita sistematica effettuata nei dodici mesi successivi ad un collocamento riservato ad investitori qualificati. Il nuovo comma estende l'applicazione della disciplina europea della rivendita successiva di titoli, nonché l'istituto della nullità appena descritto, anche alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli.

Il comma 10 propone la sostituzione dell'articolo 101 del TUF che disciplina l'attività pubblicitaria relativa alle offerte al pubblico. L'articolo 22 del Regolamento europeo sul prospetto pone nell'ambito di competenza dell'autorità competente (Consob) la pubblicità sulle offerte di titoli diffusa in Italia (anche relativa a prospetti approvati in altri Stati membri). Il comma 1 sostituisce l'obbligo di trasmissione alla Consob della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta effettuata in Italia, previsto dalla disciplina vigente con una norma che delega alla stessa Consob l'individuazione delle modalità e dei termini per l'acquisizione della stessa documentazione, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati. La relazione suggerisce che tale modifica potrebbe consentire che, in luogo dell'invio della documentazione alla Consob, quest'ultima abbia facoltà di accedere direttamente alla documentazione pubblicitaria secondo modalità definite con proprio regolamento, eliminando l'onere di trasmissione contestuale all'autorità di tutti gli annunci pubblicitari. I commi 2 e 3 riproducono il contenuto delle disposizioni attualmente vigenti (divieto di diffondere annunci pubblicitari prima della pubblicazione del prospetto e successivo rispetto di criteri stabiliti dalla Consob con regolamento), limitandone gli effetti all'attività pubblicitaria relativa a offerte di prodotti finanziari diversi da titoli, in quanto l'attività pubblicitaria relativa a questi ultimi è già regolata dalle fonti europee.

Il comma 4 integra il set di poteri a disposizione della Consob, in attuazione dell'articolo 32 del Regolamento sul prospetto, consentendo all'autorità di:

a) sospendere in via cautelare la pubblicità riferita all'offerta avente ad oggetto titoli, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi l, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione, nonché del Regolamento europeo e delle disposizioni attuative;

b) sospendere in via cautelare la pubblicità riferita all'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, per un periodo non superiore a novanta giorni, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi l, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione;

c) vietare la pubblicità, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme precedentemente indicate;

d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di sospensione o divieto emanati ai sensi dell'articolo 101 del TUF.

 

Il comma 11 propone la sostituzione dell'articolo 113 del TUF, che disciplina l'ammissione alla negoziazione dei titoli in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Seguendo la stessa tecnica adottata per l'articolo 94 relativo all'offerta al pubblico, viene richiamato il Regolamento europeo sul prospetto, che contiene regole alle quali i diversi soggetti coinvolti devono conformarsi ai fini dell'ammissione a negoziazione di un titolo. A livello di tecnica redazionale, il Regolamento europeo presenta congiuntamente le norme applicabili alle due fattispecie dell'offerta al pubblico e dell'ammissione a quotazione, mentre nel TUF tali ambiti sono regolati da disposizioni distinte. In sede di attuazione del Regolamento, la scelta del legislatore delegato è stata quella di minimizzare l'impatto sulla struttura attuale del testo unico. Di conseguenza l'articolo 113 proposto dallo schema richiama le disposizioni già previste in materia di offerta al pubblico di titoli (articolo 94, commi 3, 5, 6, 8 e 9, articolo 95, comma 1, lettera a) e comma 2) applicabili anche all'ammissione alla negoziazione degli stessi e completa il quadro dei poteri di cui l'autorità competente deve disporre in attuazione dell'articolo 32 dell'atto europeo, con particolare riferimento all'ammissione a quotazione dei titoli.

La relazione illustrativa rappresenta che, a parziale accoglimento delle richieste pervenute dall'industria in sede di consultazione, in luogo del potere attribuito alla Consob e di emanare in via regolamentare le norme di correttezza gravanti sull'intermediario incaricato della domanda di ammissione alla quotazione (cd. "sponsor") di cui all'articolo 95, comma 2, è stato previsto il rilascio di una dichiarazione nella quale lo stesso attesti di non essere a conoscenza di informazioni diverse da quelle contenute nel prospetto (lettera m) del comma 2).

 

Il comma 12 dell'articolo 3 modifica un riferimento presente nell'articolo 113-bis del TUF, relativo all'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato, al fine di chiarire che l'emittente in tali casi pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter complessivamente considerato (e non solamente in comma 2).

 

Il comma 13 abroga l'articolo 117-bis del TUF, in quanto la disposizione in esame impone l'obbligo del prospetto di quotazione per una tipologia di operazioni (cd. "reverse combination" o "acquisizione inversa" in cui la società quotata è il target di una società non quotata) per le quali il Regolamento europeo sul prospetto prevede espressamente una esenzione all'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), e paragrafo 5, lettera f), a condizione che sia reso disponibile al pubblico un documento contenente informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente.

Come segnala la relazione illustrativa, peraltro, le modifiche apportate al Regolamento sul prospetto dal più recente Regolamento (UE) 2019/2115 sulla promozione dei mercati di crescita delle PMI (entrate in vigore il 1° gennaio 2020) restringono l'ambito delle citate esenzioni, genericamente riferite a fusioni e scissioni, stabilendo che le stesse si applicano solo ai titoli di capitale in relazione ai quali l'operazione non è considerata come acquisizione inversa nel senso del paragrafo B19 dell'IFRS 3, ovvero i principi contabili internazionali,  sulle aggregazioni aziendali, e solo nei casi seguenti:

  1. i titoli di capitale oggetto dell'entità di acquisizione sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell'operazione;
  2. i titoli di capitale delle entità oggetto della scissione sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell'operazione.

 

Il comma 14, infine, modifica l'articolo 154-ter, comma 6, lettera a) del TUF, per recepire quanto disposto dal paragrafo 12 dell'articolo 9 del Regolamento sul prospetto, il quale prevede la possibilità di autorizzare gli emittenti a pubblicare le relazioni finanziarie annuale e semestrale, di cui alla direttiva 2004/109/CE (direttiva Transparency), come parti del documento di registrazione (la parte del prospetto che contiene le informazioni sull'emittente) cosiddetto universale, che descrive l'organizzazione, l'attività, la situazione finanziaria, gli utili e le prospettive, il governo societario e l'assetto azionario della società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un multilateral trading facility o MTF, vale a dire sistemi di contrattazione privati che offrono la possibilità di negoziare strumenti finanziari quotati presso una Borsa, senza compiti regolamentari di ammissione e informativa.


Articolo 4

L'articolo 4 reca le modifiche alla Parte V, Titolo II del TUF, sulle sanzioni amministrative. In particolare, vengono riformulate e integrate le disposizioni di cui agli articoli 188, 190,191, 194-quater, 194-quinquies, 194-septies e 195-bis; vengono introdotti gli articoli 191-bis e 191-ter, e viene abrogato l'articolo 192-ter, in attuazione dei criteri di delega dettati dall'articolo 9, comma 3, lettere h) e i), della legge di delegazione europea 2018.

 

L'articolo 188 del TUF, che disciplina gli abusi di denominazione, viene integrato al fine di includere tra le fattispecie da sanzionare anche l'utilizzo abusivo della denominazione "fondo comune monetario" o "FCM" (comma 1).

 

L'articolo 190 del TUF, che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie associate alla violazione di obblighi da parte degli intermediari, viene integrato per estendere le sanzioni previste dal comma 1 anche ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento FCM, nonché relative disposizioni attuative (comma 2).

 

Il Regolamento FCM non fissa sanzioni pecuniarie o altre misure amministrative ulteriori rispetto a quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD, già recepite nel nostro ordinamento, mentre il Regolamento sul prospetto prevede un regime sanzionatorio specifico per le violazioni delle disposizioni in materia di offerta al pubblico e di ammissione alla negoziazione di titoli.

Pertanto, l'articolo 191 del TUF vigente, che reca le sanzioni per le violazioni della disciplina dell'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita, è stato riformulato (comma 3) consolidando in un'unica disposizione l'impianto sanzionatorio relativo alle offerte al pubblico di prodotti finanziari.

In particolare, vengono disposte in primo luogo (commi 1, 2 e 3) le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni che disciplinano l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di titoli (in attuazione della disciplina europea), mediante riferimento all'articolo 38 del Regolamento sul prospetto, il quale elenca le norme la cui violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

In tali casi, la forbice edittale della sanzione pecuniaria varia da cinquemila euro a cinque milioni di euro (o fino al 3 per cento del fatturato) per gli enti e le persone giuridiche, e da cinquemila euro a settecentomila euro per le persone fisiche, inclusi gli esponenti aziendali di enti e persone giuridiche di cui sopra.

La responsabilità amministrativa degli esponenti aziendali, che si aggiunge a quella dell'ente di appartenenza, è configurabile nei casi previsti dall'articolo 190- bis, comma l, lettera a), del TUF, ossia laddove la loro condotta abbia inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero abbia provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato. Tale scelta, come rappresentato dalla relazione illustrativa, si innesta nel solco normativo in materia sanzionatoria negli ambiti di competenza della Consob già tracciato a decorrere dal recepimento della direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali, CRD IV), sino al recepimento delle direttive Transparency, MiFID 2, e all'attuazione del Regolamento (Ue) n. 596/2014 sugli abusi di mercato.

Nel medesimo articolo 191 vengono inserite anche le sanzioni relative alle violazioni in materia di ammissione alle negoziazioni che nel TUF vigente sono recate dall'articolo 192-ter di cui, pertanto, lo schema propone l'abrogazione.

I successivi commi dell'articolo 191 riguardano le sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli (disciplina nazionale). Il comma 4 e il comma 5 riguardano la mancata approvazione del prospetto da parte della Consob, nonché le violazioni delle disposizioni nazionali specifiche sul contenuto del prospetto d'offerta o comuni a tutti i tipi di offerta (ad esempio in materia di pubblicità o inosservanza dei provvedimenti ingiuntivi della Consob. In tali casi, l'articolato mantiene l'impostazione attualmente vigente, pur con i necessari adeguamenti dei riferimenti normativi.

Le anzidette violazioni, che possono essere commesse da "chiunque", sono sanzionate con importi pecuniari da un minimo edittale pari a cinquemila euro e fino a settecentocinquantamila euro, con eccezione dell'ipotesi più gravi in cui, stante il carattere abusivo dell'offerta, gli importi previsti variano da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro.

Per tutte le condotte violative è prevista la possibilità di irrogare l'ordine di porre termine alle violazioni, previsto dall'articolo 194-quater, comma l, nuova lettera c-septies), qualora esse siano connotate da scarsa offensività, nonché ove la condotta sia cessata (articolo 4, comma 6 dello schema in esame). Le medesime condotte vengono integrate fra quelle per cui è possibile la dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile (la c.d. reprimenda pubblica) prevista dall'articolo 194-septies (comma 8).

 

Il comma 4 della disposizione in esame introduce nel TUF il nuovo articolo 191-bis. I commi l e 2 confermano, in armonia con il dettato dell'articolo 38, paragrafo 3, del Regolamento sul prospetto, le previsioni relative alle sanzioni accessorie, riproponendo la disciplina precedentemente contenuta nel comma 7 dell'articolo 191 del TUF, che è stata però uniformata, in particolare con riferimento al termine di durata, a quanto previsto dall'articolo 187-quater per le sanzioni accessorie in materia di abusi di mercato.

Il comma 3 dell'articolo 191-bis dà attuazione all'articolo 32, paragrafo 1, lettera k), del Regolamento sul prospetto prevedendo che, qualora l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, abbia già commesso, due o più volte negli ultimi cinque anni, una violazione con dolo o colpa grave delle disposizioni indicate all'articolo 191 (recidiva), la Consob possa negare l'approvazione di un prospetto redatto dal medesimo soggetto per un periodo massimo di cinque anni.

Il comma 4 inserisce inoltre l'articolo 191-ter del TUF che disciplina in modo unitario l'impianto sanzionatorio concernente l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di quote o azioni di OICR aperti, che nel TUF vigente sono disciplinati dai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 191, e dall'articolo 192-ter.

 

Il comma 5 abroga l'articolo 192-ter, in quanto le sanzioni amministrative relative ai procedimenti di ammissione aventi ad oggetto quote o azioni di OICR aperti sono disciplinate dal nuovo comma 7 dell'articolo 191-ter, mentre le violazioni commesse nell'ammissione alle negoziazioni di titoli sono sanzionate dal nuovo articolo 191 del TUF. Infine, i commi 7 e 9 recano una modifica di coordinamento e una di aggiornamento normativo dei riferimenti interni al TUF.


Articolo 5

L'articolo 5 reca le modifiche al decreto legislativo n. 39 del 2010 (revisione legale) necessarie per la compiuta attuazione dell'obbligo di revisione legale anche sui rendiconti dei fondi comuni di diritto italiano gestiti da società di gestione europee, gestori di fondi alternativi europei e non, intendendosi per fondi comuni di diritto italiano i fondi costituiti in Italia (v. supra, articolo 2 dello schema). In particolare, il decreto è stato integrato al fine di attribuire espressamente la qualifica di enti sottoposti a regime intermedio (ESRI) a tutti i fondi comuni di investimento di diritto italiano, indipendentemente dal gestore di riferimento.


Articolo 6

L'articolo 6 reca il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui allo schema in esame, entro cui la Consob adegua i propri regolamenti alle nuove disposizioni.


Articolo 7

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.