Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Imposta sostitutiva per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente
Riferimenti: AC N.1501/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 320
Data: 13/07/2020
Organi della Camera: VI Finanze


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Imposta sostitutiva per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente

13 luglio 2020
Schede di lettura


Indice

Premessa|Il contenuto del provvedimento|


Premessa

Le proposte di legge in esame (A.C. 1501) istituisce una imposta sostitutiva, cd. flat tax, con un'aliquota unica pari al 15 per cento da applicare al reddito incrementale, ovvero sulla parte aggiuntiva di reddito prodotto, rispetto all'anno precedente.

La flat tax (letteralmente, tassa piatta, vale a dire calcolata come percentuale costante) è un sistema fiscale non progressivo, basato su una aliquota fissa, al netto di eventuali deduzioni fiscali o detrazioni.

 

In sintesi, la proposta introduce una nuova tassa agevolata con aliquota al 15% (IrpefIresPlus) - sperimentale per tre anni – da applicarsi sul maggior reddito conseguito rispetto al reddito dell'anno precedente rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita.

Per il primo anno di applicazione la condizione necessaria per utilizzare l'imposta sostitutiva è che il reddito rispetto al quale viene calcolato l'incremento di redditi conseguiti risulti già superiore a quello dell'anno precedente, al fine di evitare che nelle more dell'approvazione della proposta di legge i contribuenti si adoperino per ridurre il loro reddito incrementale e garantirsi una maggiore applicazione dell'IrpefIresPlus.

L'aliquota agevolata sostituisce tutte le tasse (Irpef o Ires e addizionali) applicandosi esclusivamente alla parte incrementale del reddito.

Gli oneri deducibili e le detrazioni per l'incremento del reddito possono essere applicati all'imposta o utilizzati ai fini della compensazione o del rimborso se il loro ammontare complessivo è superiore a quello dell'imposta dovuta.

Inoltre, se per i due anni successivi la base imponibile supera il reddito dichiarato al lordo degli oneri deducibili dell'anno precedente (maggiorato della percentuale Istat dell'anno) di una percentuale del 10%, il reddito viene considerato conforme, comportando la non accertabilità fiscale, fatti salvi eventuali reati tributari per i quali scatta il procedimento penale.

L'introduzione dell'imposta, secondo quanto indicato dai firmatari nella relazione che accompagna il testo della proposta di legge, si prefigge come obiettivo, tra gli altri, la correzione del possibile effetto distorsivo dell'attuale regime forfettario: in particolare, essa contrasterebbe l'occultamento intenzionale di ricavi da parte di chi intende rimanere nel regime agevolato non superando la soglia dei 65.000.

 

Si ricorda che il regime forfettario è un regime fiscale agevolato (al reddito imponibile si applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste) destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno, contemporaneamente:
  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.
Per una panoramica dettagliata sulle norme che disciplinano il regime forfettario si rinvia al Portale della documentazione della Camera dei deputati: Il regime forfetario agevolato (ex "minimi").

Il contenuto del provvedimento

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta sostitutiva

L'articolo 1, comma 1, istituisce l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per gli incrementi di reddito realizzati rispetto all'anno precedente (denominata: imposta IrpefIresPlus) che integra l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES) previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Il comma 2 stabilisce che l'IrpefIresPlus si applica a tutti i redditi e ai soggetti già sottoposti all'IRPEF e all'IRES.

 

Articolo 2 – Aliquota dell'imposta

L'articolo 2 stabilisce l'aliquota dell'imposta: l'IrpefIresPlus è pari al 15 per cento ed è sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e delle relative addizionali regionali e comunali.

 

Secondo la relazione che accompagna il testo, l'introduzione dell'imposta non determinerebbe perdita di gettito per gli enti locali, in quanto solo l'incremento del reddito sarebbe esente da addizionali; verrebbe così garantito l'attuale gettito dell'IRPEF e dell'IRES senza incidere in modo negativo sul bilancio dello Stato e sulla progressività di tali imposte.
Si ricorda che l'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che l'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
  • fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
  • oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
  • oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
  • oltre 75.000 euro, 43 per cento.
 
L'articolo 77 del medesimo Testo unico dispone che l'imposta sul reddito delle società è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento.

 

Articolo 3 – Base imponibile per il primo anno

L'articolo 3, comma 1, prevede che l'imposta IrpefIresPlus si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sui redditi conseguiti nell'anno 2019.

 

Si segnala che il periodo d'imposta a decorrere dal quale si applica l'aliquota agevolata (2020), così come gli anni di riferimento rispetto ai quali calcolare gli incrementi di redditi conseguiti, indicati nel testo della proposta di legge, dovrebbero essere aggiornati.

 

Il comma 2 stabilisce che la base imponibile dell'imposta è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, rivalutato in base agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul costo della vita per lo stesso anno, ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all'IRPEF o all'IRES.

 

Il comma 3 dispone che per il primo anno di applicazione, l'imposta con aliquota pari al 15 per cento si applica ai contribuenti il cui reddito relativo all'anno 2019 sia superiore a quello dichiarato relativo all'anno precedente (2018).

 

Articolo 4 – Base imponibile per i successivi due anni

L'articolo 4 chiarisce che per gli anni 2021 e 2022 la base imponibile dell'imposta IrpefIresPlus è costituita dall'incremento di reddito conseguito rispetto al reddito dichiarato rispettivamente nei due anni precedenti (2020 e 2021) rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita per i medesimi anni.

 

Articolo 5 – Oneri deducibili e detrazioni

L'articolo 5 stabilisce che gli oneri deducibili e le detrazioni previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi possono essere utilizzati ai fini del calcolo dell'imposta IrpefIresPlus o utilizzati ai fini della compensazione o del rimborso, se il loro ammontare complessivo è superiore a quello dell'imposta IrpefIresPlus dovuta.

 

Si ricorda che l'articolo 80 del Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che se l' ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto, previsti dagli articoli del medesimo Testo unico, è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione.

 

Articolo 6 – Versamenti

L'articolo 6 dispone che i versamenti dell'imposta IrpefIresPlus sono effettuati con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'IRPEF e per l'IRES in sede di dichiarazione dei redditi mediante presentazione del modello unico o del modello 730.

 

Articolo 7 – Contributi previdenziali

L'articolo 7 stabilisce che sull'incremento di reddito soggetto all'imposta, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4, non sono dovuti, in deroga alla normativa vigente, i contributi previdenziali e assistenziali.

Rimane ferma, tuttavia, la possibilità di optare per il versamento dei contributi previdenziali in forma volontaria al fine di aumentare la propria quota pensionistica di accantonamento.

 

Articolo 8 – Reddito conforme

L'articolo 8 stabilisce un limite di conformità presunto del reddito dichiarato pari al 10 per cento di incremento rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente. Qualora sia raggiunto tale limite, non si fa luogo ad accertamenti fiscali.

In particolare, la norma dispone che qualora la base imponibile di cui all'articolo 3 per il primo anno, e all'articolo 4 per i successivi due anni, superi il reddito lordo dichiarato, comprensivo degli oneri deducibili, dell'anno 2019, rivalutato in base agli indici dell'ISTAT sul costo della vita per il medesimo anno, di una percentuale pari al 10 per cento, il reddito è considerato conforme e non accertabile.

La norma fa salvi, comunque, i casi in cui l'evasione o il mancato reddito dichiarato determinino l'esistenza di reati penali di natura fiscale, di mancata dichiarazione di redditi esteri o di altri reati penali previsti dalla normativa fiscale e dalla legislazione vigente.

 

Articolo 9 – Disposizioni finali

L'articolo 9 (comma 1) prevede che per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi in quanto compatibili.

Il comma 2 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate le disposizioni per l'applicazione dell'imposta IrpefIresPlus.