Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Impegno a lungo termine degli azionisti e disciplina del sistema di governo societario
Riferimenti: SCH.DEC N.155/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 155
Data: 19/02/2020
Organi della Camera: II Giustizia, VI Finanze


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Impegno a lungo termine degli azionisti e disciplina del sistema di governo societario

19 febbraio 2020
Atti del Governo


Indice

Sintesi dello schema|La norma di delega e l’attuazione della SHRD 2|La normativa europea sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti|Lo schema di decreto|


Sintesi dello schema

Lo schema di decreto legislativo in esame, in conformità alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163/2017), intende recepire nell'ordinamento le disposizioni della direttiva (UE) 2017/828, che ha modificato la direttiva 2007/36/UE (Shareholders' Rights Directive o "SHRD") in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Il processo di recepimento della direttiva è stato avviato con il decreto legislativo n. 49 del 2019, sulla base della predetta legge n. 163 del 2017, in assenza di specifici criteri dì delega. Con la legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) sono stati indicati taluni principi e criteri direttivi specifici per la compiuta attuazione della direttiva SHRD2.

 

Per favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e semplificare l'esercizio dei relativi diritti, la direttiva 2017/828/UE ha introdotto presidi normativi volti ad assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare disclosure sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Sono inoltre dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

 

L'articolo 1 reca una modifica formale al quarto comma dell'articolo 90-quinquies del TUF, per mezzo della quale viene corretto un difetto di coordinamento normativo derivante dai lavori di adeguamento dell'ordinamento nazionale ad una direttiva diversa da quella oggetto di recepimento, ovvero la direttiva 2014/64/UE (Markets in Financial Instruments Directive - "MiFID" 2).

L'articolo 2 riformula, estendendone l'ambito di applicazione e la forbice edittale, le sanzioni relative alle violazioni della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, che assume rilevanza con riferimento all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni rilevanti ed all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dei soci; le sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti, applicabili nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati; nonché le sanzioni relative alle violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate.

L'articolo 3 introduce modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 recante il Codice delle assicurazioni private, al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di governance delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e criteri per la valutazione dell'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle politiche di remunerazione nonché ai poteri di intervento dell'IVASS a tutela del corretto funzionamento delle imprese operanti nel settore.

L'articolo 4 contiene le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.


La norma di delega e l’attuazione della SHRD 2

Con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), il Parlamento ha delegato al Governo l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Shareholders' Rights Directive 2 o SHRD2).

 

La legge di delegazione europea 2016-2017 ha previsto, con riferimento ai principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva, l'applicazione del regime di carattere generale disposto dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Non sono invece previsti principi e criteri specifici.

Il termine di recepimento della direttiva 2017/828/UE era fissato al 10 giugno 2019 dall'articolo 2 della medesima direttiva e dall'Allegato A della legge delegazione europea 2017.

 

Con il decreto legislativo n. 49 del 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019, entrato in vigore lo stesso 10 giugno, è stato avviato il processo di attuazione della SHRD2. Il decreto contiene modifiche al codice civile, al decreto legislativo n. 58 del 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), al decreto legislativo n. 252 del 2005, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, nonché al decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP).

In estrema sintesi, il decreto legislativo n. 49 del 2019 è intervenuto sulla disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari contenuta nel TUF per disciplinare i compiti degli intermediari in relazione all'identificazione degli azionisti e all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dei soci, nonché alla trasparenza e correttezza dei costi connessi a tali servizi, anche attraverso la delega alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ad adottare le disposizioni attuative della richiamata direttiva. La facoltà di identificare gli azionisti, esercitando un'opzione prevista dalla direttiva, è stata limitata ai titolari di una partecipazione superiore allo 0,5% del capitale sociale, con diritto di voto. È stata inoltre modificata la Parte IV (Titolo III, Capo II) del TUF in merito alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e introdotta la sezione sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto. È stata infine adeguata la disciplina dei fondi pensione e delle imprese assicurative alle previsioni della novellata direttiva SHRD.

 

Il citato decreto n. 49 del 2019 è stato predisposto sulla base della legge di delegazione europea 2016-2017, in attesa dell'approvazione della legge di delegazione europea 2018, e dunque in assenza di specifici criteri dì delega.

Con la legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) sono stati indicati taluni principi e criteri direttivi specifici per la compiuta attuazione della direttiva SHRD2.

 

In particolare, l'articolo 7 prevede che il Governo, nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della SHRD2, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2019, è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  1. apportare al CAP le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE (cosiddetta "solvency 2"), in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;
  2. b)   prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

 

Si segnala che gli Stati membri avrebbero dovuto comunicare alla Commissione, entro il 10 giugno 2019, le misure e le sanzioni previste. L'articolo 2 della direttiva stabilisce infatti che gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a SHRD2 entro il 10 giugno 2019.


La normativa europea sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti

La direttiva (UE) 2017/828 è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti. Al fine di perseguire tali obiettivi, vengono introdotti nuovi presidi normativi per assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare disclosure sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Vengono infine dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

Più in particolare, le modifiche introdotte alla direttiva 2007/36/UE riguardano:

  • l'identificazione degli azionisti (nuovo articolo 3-bis). Spetta agli Stati membri assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti. A tal fine, su richiesta della società o di un soggetto terzo da essa nominato, gli intermediari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società l'identità degli azionisti (paragrafo 2);
  • la trasmissione delle informazioni (nuovo articolo 3-ter). Si prevede l'obbligo, per gli intermediari, di trasmettere senza ritardo agli azionisti le informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni, destinate a tutti i detentori di azioni della stessa categoria (paragrafo 1, lettera a). In alternativa, gli intermediari possono trasmettere una comunicazione che indichi dove tali informazioni sono disponibili sul sito Internet della società (paragrafo 1, lettera b). Di converso, il paragrafo 4 impone altresì agli intermediari di "trasmettere alla società, senza indugio e conformemente alle istruzioni ricevute dagli azionisti, le informazioni ricevute dagli azionisti connesse all'esercizio dei diritti conferiti dalle loro azioni";
  • l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti (nuovo articolo 3-quater) da parte degli intermediari. Questi, anche con riferimento alla partecipazione e votazione in occasione di assemblee generali, dovranno:
  1. adottare le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo nominato dall'azionista possano esercitare i diritti;
  2. esercitare essi stessi i diritti conferiti dalle azioni, su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo;
  • la trasparenza degli investitori istituzionali (enti pensionistici o assicurativi del ramo vita), dei gestori di attivi (imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio agli investitori e le società di gestione del risparmio) e dei consulenti in materia di voto (nuovo capitolo I-ter, articoli da 3-octies a 3-duodecies). Si prevede l'obbligo per:
  1. gli investitori istituzionali e gestori di attivi di sviluppare e comunicare al pubblico sia una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno degli azionisti nella loro strategia di investimento sia le modalità di attuazione di tale politica (nuovo articolo 3-octies);
  2. gli investitori istituzionali di comunicare al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario siano coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in che modo contribuiscano al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi, nonché specifiche informazioni relative ad accordi eventualmente conclusi con gestori di attivi (nuovo articolo 3-nonies);
  3. i gestori di attivi che hanno concluso accordi con investitori istituzionali di comunicare a tali investitori, su base annuale, in che modo la strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale o del fondo (nuovo articolo 3-decies);
  4. i consulenti in materia di voto di fare pubblicamente riferimento al codice di condotta applicato e riferire in merito alla sua applicazione. In caso di mancata applicazione di alcun codice, occorre illustrarne le ragioni in maniera chiara e motivata (nuovo articolo 3-undecies).
  • la remunerazione dei dirigenti (articoli 9-bis e 9-ter). Ai sensi del nuovo articolo 9-bis le società devono elaborare una politica di remunerazione degli amministratori, sulla quale agli azionisti deve essere assicurato un diritto di voto vincolante in sede di assemblea generale. Ai sensi dell'articolo 9-bis, paragrafo 3, tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire la natura consultiva di tale voto. Dopo la votazione in assemblea, la politica di remunerazione viene condivisa con il pubblico mediante la pubblicazione sul sito Internet della società, rimanendo accessibile gratuitamente almeno per tutto il periodo di applicabilità (paragrafo 7).

 Sulla base di tale politica, deve essere redatta una "relazione sulla remunerazione, chiara e comprensibile, che fornisca un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, riconosciuta o dovuta nel corso dell'ultimo esercizio ai  singoli amministratori" (articolo 9-ter);

  • le operazioni con parti correlate (articolo 9-quater). Con tale espressione si intendono, in generale, tutti i soggetti che sono in grado di esercitare un'influenza su una società che ha la sua sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Le operazioni effettuate fra parti correlate devono essere rese note al pubblico dalle società al più tardi entro la loro conclusione con la diffusione di specifiche informazioni. Le operazioni di natura "rilevante", oltre ad essere rese note al pubblico, devono essere approvate dall'assemblea generale o dall'organo di amministrazione o vigilanza della società, con procedure che impediscono alla parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano in modo adeguato gli interessi della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza (paragrafo 4). Agli Stati membri è riconosciuta la facoltà di esentare dai predetti obblighi specifiche tipologie di operazioni.

Agli Stati membri spetta stabilire le norme relative alle misure e sanzioni ("efficaci, proporzionate e dissuasive") applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva in esame (articolo 14-ter).


Lo schema di decreto

Articolo 1

L'articolo 1 reca una modifica formale al quarto comma dell'articolo 90-quinquies del TUF, per mezzo della quale viene corretto un difetto di coordinamento normativo derivante dai lavori di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 2014/64/UE (Markets in Financial Instruments Directive - "MiFID" 2). In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. p), del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, che ha recepito la predetta direttiva, ha interamente sostituito la definizione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, rendendo necessaria la modifica dell'articolo 90-quinquies che faceva rinvio alla precedente formulazione. La nuova formulazione dell'articolo 90-quinquies prevede quindi che il riconoscimento da parte della Consob delle condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso è effettuato nei casi di gestori di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di gestori di mercati regolamentati di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

Articolo 2

L'articolo 2 dello schema modifica la Parte V ("Sanzioni") del TUF al fine di stabilire misure e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della SHRD 2.

 

Il comma 1 modifica l'articolo 190.1 del TUF, relativo alle violazioni della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, che assume rilevanza con riferimento all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni rilevanti ed all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dei soci, apportandovi modifiche funzionali, in primo luogo, ad adeguare la cornice edittale ai limiti fissati dai criteri di delega contenuti nella delegazione europea 2018 (lettera a) del comma 2). L'importo minimo viene dunque fissato a 2.500 euro e il massimo a 10 milioni di euro.

L'effetto rispetto alla legislazione vigente è quello di aumentare il limite massimo della pena da 5 a 10 milioni di euro. Allo stesso tempo, vengono eliminati criteri di commisurazione della pena rispettivamente legati ai requisiti del fatturato e del vantaggio ottenuto dall'autore della violazione (abrogando il rinvio all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater), in basi ai quali la legislazione vigente prevede la possibilità di elevare l'importo della sanzione oltre il limite dei 5 milioni.

La lettera b) del comma 1, inoltre, integra l'elenco delle condotte la cui violazione è sanzionabile ai sensi dell'articolo 190.1 del TUF. In particolare, vengono incluse:

  • la violazione dell'articolo 83-quater del TUF, comma 3, che impone agli intermediari la registrazione per ogni titolare di conto degli strumenti finanziari di sua pertinenza nonché il trasferimento, gli atti di esercizio e i vincoli di cui all'articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso;
  • le violazioni di tutti gli obblighi previsti per gli intermediari con riferimento alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione di valori mobiliari previsti dall'articolo 83-novies, comma 1 del TUF. La legislazione vigente include invece fra le condotte sanzionabili esclusivamente i compiti identificati dalle lettere c), d), e) ed f) dello stesso comma 1 articolo. Viene dunque integrata nel perimetro sanzionatorio anche la violazione dell'obbligo per l'intermediario di esercitare su mandato del titolare del conto, in nome e per conto dello stesso, i diritti inerenti agli strumenti finanziari (lettera a) del comma 1 dell'articolo 83-novies); di effettuare le comunicazioni o rilasciare le certificazioni richieste per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari (lettera b)).

Nell'elenco delle condotte sanzionabili ai sensi dell'articolo 190.1 del TUF vengono inoltre rifusi gli obblighi già sanzionabili ai sensi dell'articolo 190.1-bis del TUF, che viene conseguentemente abrogato dall'articolo 2, comma 2 dello schema in esame. Si tratta, in particolare:

  • dell'obbligo di segnalare all'emittente i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-octies del TUF (lettera g)) e di trasmettere le informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti degli azionisti nei casi individuati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-bis del TUF (lettera g-bis));  
  • dell'obbligo previsto dall'articolo 83-novies.1 a carico di intermediari e depositari centrali, di comunicare al pubblico i corrispettivi (non discriminatori e proporzionali ai costi) relativi ai servizi prestati per l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto, distintamente per ciascun servizio.

Vengono, in tal modo raggruppate in un solo articolo le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di gestione accentrata in capo agli intermediari.

 

Il comma 3 dell'articolo 2 interviene sull'articolo 192-bis del TUF, relativo alle sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti, applicabili nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati. La lettera a) del comma 3 aumenta, in conformità ai criteri di delega, il limite massimo edittale di cui al comma 1.1 dell'articolo 192-bis, portandolo da 150.000 a 10 milioni di euro. La lettera b) inserisce un nuovo comma 1.1-bis tramite il quale viene separata la disciplina sanzionatoria applicabile ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società. Anche in questo caso viene aumentato il limite massimo edittale, da 150.000 a 2 milioni di euro (allineando la cornice edittale per le sanzioni agli esponenti in caso di violazioni dell'articolo 123-ter a quella già prevista in caso di omissione delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, in merito alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari).

 

Il comma 4 dell'articolo 2 modifica la forbice edittale per le violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate previste nell'articolo 192-quinquies. In particolare, viene aumentato:

  • il limite massimo edittale nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, da 150.000 a 10 milioni di euro;
  • il limite massimo edittale applicabile ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società, da 150.000 a 1,5 milioni di euro.

Il comma 5 dell'articolo 2 interviene inoltre sulla disciplina del pagamento delle sanzioni in misura ridotta recata dall'articolo 194-quinquies per allineare il contenuto del comma 1, lettera a-bis, alle modifiche apportate dallo schema all'articolo 190.1 del TUF.

Articolo 3

L'articolo 3 dello schema introduce modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP) che innovano il quadro normativo relativo alla governance delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e ai criteri per valutare l'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle remunerazioni nonché ai poteri di intervento dell'IVASS rispetto alla violazione delle regole che presiedono al corretto funzionamento del governo societario.

 

L'articolo 76 del CAP prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione debbano possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS. Analoga previsione è dettata dall'articolo 77 del CAP con riferimento ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione. I suddetti requisiti sono stati definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 220 dell'11 novembre 2011.

 

Lo schema in esame riformula i due citati articoli del CAP aggiornando la cornice dei criteri applicabili agli esponenti aziendali e ai titolari di partecipazioni. In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 76 prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo ("esponenti aziendali") e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione debbano essere idonei allo svolgimento dell'incarico (lettera a) del comma 1). Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 76 (articolo 3, comma 1, lettera c) dello schema) stabilisce che, ai fini dell'idoneità, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o riassicurazione. Il successivo 1-quater delega al Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, l'adozione di un regolamento che definisca compiutamente i precedenti requisiti e criteri, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo, anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni. Il successivo comma 1-quater dispone che, con il medesimo regolamento di cui al precedente 1-ter, vengano definiti i requisiti e i criteri di idoneità di coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Il comma 1-sexies affida la valutazione dell'idoneità di esponenti aziendali e soggetti che svolgono funzioni fondamentali agli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

Il nuovo comma 2 dell'articolo 76 del CAP, sostituito per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera d) dello schema in esame, riprende il procedimento in vigore per la pronuncia della decadenza degli esponenti aziendali, integrato con il riferimento alla valutazione di idoneità (che sostituisce il vigente riferimento alla valutazione dei requisiti), il cui difetto, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Con riferimento ai soggetti che non sono componenti di un organo, il nuovo comma 2 dell'articolo 76 prevede che la valutazione e la pronuncia della decadenza siano effettuate dall'organo che li ha nominati.

 

L'ultimo periodo del testo vigente prevede, inoltre, che, in caso di inerzia, la decadenza sia pronunciata dall'IVASS, che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e) del CAP. Lo schema di decreto elimina tale formulazione dal comma 2, per riformularne il contenuto nel successivo comma 2-bis dell'articolo 76 integrando, inoltre, il citato articolo 188, comma 3-bis del CAP. Il nuovo comma 2-bis introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e) dello schema in esame, prevede che l'IVASS valuti (autonomamente) l'idoneità degli esponenti, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali, tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate dai relativi organi di amministrazione e controllo ad esito della valutazione dell'idoneità prevista dal comma 1-sexies dell'articolo 76 del CAP. L'ultimo periodo prevede che in caso di difetto o violazione l'IVASS pronunci la decadenza dalla carica.

Si tratta dunque di un'azione da parte dell'IVASS che non è più sussidiaria e condizionata all'inerzia degli organi aziendali. I nuovi poteri consentono all'IVASS sia di dichiarare autonomamente la decadenza del soggetto in caso di carenza dei requisiti di idoneità (art. 76 del CAP), sia di ordinare la rimozione dall'incaricato di uno o più esponenti aziendali o titolari di funzioni fondamentali, in caso di condotta in grado di recare pregiudizio alla sana e prudente gestione aziendale. Tale ultima facoltà viene introdotta con la modifica dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e) del CAP e può essere azionata ove non ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76.

 

In analogia con le modifiche apportate all'articolo 76 del CAP viene modificato anche l'articolo 77 relativo ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione. In particolare, il comma 2 dell'articolo 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 77, disponendo che tali soggetti devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa. Il successivo comma 1-bis dell'articolo 77 delega al Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, l'adozione di un regolamento che definisca compiutamente i precedenti requisiti e criteri, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo, anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni.

 

Infine, il comma 4 dell'articolo 3 modifica l'articolo 311-sexies comma 1, lettera c), del CAP, prevedendo che le sanzioni amministrative ivi previste si applichino anche in caso di violazioni di "obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata".

    

Articolo 4

L'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali concernenti gli interventi modificativi della disciplina sanzionatoria del TUF. In relazione a tali modifiche, il richiamo del regime transitorio delineato nell'articolo 7 del decreto 49 è volto a confermare i termini di applicazione differita della normativa ivi previsti.

Il medesimo articolo introduce altresì disposizioni transitorie per le modificazioni del CAP, con particolare riguardo alla disciplina attuativa emanata ai sensi degli articoli 76 e 77, prevedendo, in particolare, che i relativi regolamenti attuativi siano adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigere del presente decreto legislativo.

Articolo 5

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.