Scambio automatico di informazioni nel settore fiscale sui meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica 10 febbraio 2020 |
Indice |
Sintesi del contenuto|La direttiva 2018/822, il contesto europeo e il recepimento nazionale|La norma di delega|Contenuto dello schema| |
Sintesi del contenuto
L'Atto del Governo n. 152 in esame intende recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2018/822, del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione. L'articolo 1 dello schema definisce l'ambito applicativo della disciplina in oggetto. Il provvedimento in esame reca anche la procedura di comunicazione a giurisdizioni extraeuropee, al fine di garantire un inquadramento sistematico della materia dello scambio di informazioni. L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, sia con riferimento ai soggetti coinvolti, sia alle fattispecie oggetto di comunicazione; individua il contribuente e gli intermediari incaricati delle comunicazioni di legge, nonché i meccanismi transfrontalieri da segnalare alle autorità fiscali nazionali ed estere. L'articolo 3 disciplina gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero posti in capo agli intermediari e al contribuente (come chiarito al comma 1), nonché gli esoneri da tale obbligo. L'articolo 4 definisce le regole per l'obbligo di comunicazione in più Stati membri. L'articolo 5 individua il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione; il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione nei casi in cui risulti presente almeno uno degli elementi distintivi ovvero un indice di rischio di elusione o di evasione fiscale. L'articolo 6 elenca la tipologia delle informazioni oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate: L'articolo 7 stabilisce i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni oggetto della comunicazione. L'articolo 8 dispone un obbligo una tantum nei confronti degli intermediari e dei contribuenti obbligati alla comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase di attuazione avviene tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020. L'articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le altre autorità competenti delle giurisdizioni estere. L'articolo 10 reca delle modifiche di coordinamento con alcune disposizioni vigenti. L'articolo 11 introduce per gli intermediari e i contribuenti tenuti alle comunicazioni un obbligo di conservazione dei documenti e dei dati utilizzati per l'attuazione del meccanismo transfrontaliero. L'articolo 12 disciplina le sanzioni per i casi di omessa comunicazione delle informazioni stabilendo che in tali casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 21.000 euro prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (in materia di violazione degli obblighi degli operatori finanziari). L'articolo 13 prevede una clausola di invarianza finanziaria ovvero dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 14 stabilisce la decorrenza: recependo quanto previsto dalla direttiva, le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2020. |
La direttiva 2018/822, il contesto europeo e il recepimento nazionaleLa direttiva 2018/822 apporta sostanziali modifiche alla direttiva 2011/16/UE, che ha stabilito specifiche procedure di cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale, prevedendo uno scambio di informazioni automatico tra gli Stati (sulla base delle informazioni disponibili) con riferimento a specifiche categorie di reddito e di capitali.
La direttiva 2018/822 prevede l'introduzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva. A tal fine stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno il controllo. Al fine di garantire la massima efficacia delle misure proposte, data la dimensione transfrontaliera dei meccanismi da dichiarare, le informazioni comunicate vengono scambiate automaticamente tra le autorità fiscali nazionali.
Di seguito sono descritte le principali modifiche recate agli articoli della direttiva 2011/16/UE da parte della direttiva 2018/822. Definizioni (art. 3 modificato dall'art. 1, par. 1, lettere a) e b))Il nuovo articolo 3 della direttiva 2011/16/UE modifica la definizione di scambio automatico e introduce, con i punti da 18 a 25, le nuove definizioni di meccanismo transfrontaliero, meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, elemento distintivo, intermediario, contribuente pertinente, impresa associata, meccanismo commerciabile e meccanismo su misura.
Scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (art. 8 bis-ter della direttiva 2011/16/UE introdotto dall'art. 1, par. 2)L'articolo 8 bis-ter stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno controllo. L'articolo prevede anche che gli Stati membri adottano le misure necessarie, in caso di meccanismi commerciabili, per imporre agli intermediari la presentazione, ogni tre mesi, di una relazione periodica contenente nuove informazioni soggette all'obbligo di notifica. Ciascuno Stato membro adotta, inoltre, le misure necessarie per imporre che, laddove non vi sia un intermediario o l'intermediario notifichi al contribuente pertinente o a un altro intermediario l'applicazione di un'esenzione, l'obbligo di comunicare informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti all'altro intermediario notificato o, in sua assenza, al contribuente pertinente. Se l'obbligo di comunicazione coinvolge le autorità competenti di più di uno Stato membro, l'intermediario o il contribuente pertinente sono tenuti a comunicare le informazioni soltanto a uno Stato membro. Si stabilisce che ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale. Vengono, altresì, disciplinati gli ulteriori casi di esenzione per l'intermediario o per il contribuente pertinente. Infine, l'articolo 8 bis-ter prevede che l'autorità competente di uno Stato membro cui l'informazione è stata comunicata è tenuta a trasmettere le informazioni attraverso lo scambio automatico alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, secondo le modalità e i termini indicati nello stesso articolo, nonché quelle che verranno ulteriormente adottate dalla Commissione.
Formulari e formati elettronici tipo (art. 20 della direttiva 2011/16/UE modificato dall'art. 1, par. 3)L'articolo 20, al paragrafo 5, prevede che la Commissione adotta formulari tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
Modalità pratiche (art. 21 della direttiva 2011/16/UE modificato dall'art. 1, par. 4)All'articolo 21, paragrafo 5, viene stabilito che la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui sono registrate le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento nonché sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate.
Valutazione (art. 23 della direttiva 2011/16/UE modificato dall'art. 1, par. 5)L'articolo 23 prevede che gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia e dei risultati pratici ottenuti dello scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, nonché sui ruling preventivi transfrontalieri, sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e in materia di rendicontazione paese per paese. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale
Sanzioni (art. 25-bis della direttiva 2011/16/UE sostituito dall'art. 1, par. 6)Il nuovo articolo 25-bis prevede che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Relazioni (art. 27 della direttiva 2011/16/UE sostituito dall'art. 1, par. 7)Il nuovo articolo 27 stabilisce che ogni cinque anni, successivamente al 1° gennaio 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e che ogni due anni successivamente al 1° luglio 2020 gli Stati membri e la Commissione valutano la pertinenza dell'allegato IV e la Commissione presenta una relazione al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Allegato IV-elementi distintivi (allegato aggiunto dall'art. 1, par. 8)L'allegato IV definisce il criterio del vantaggio principale: tale criterio è soddisfatto se è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale. Sono inoltre individuati gli elementi distintivi generici e specifici collegati a tale criterio, gli elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere, gli elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva e gli elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento.
Termini di recepimento (art. 2 della direttiva 2018/820)L'articolo 2 della direttiva 2018/822 prevede che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e che comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Stabilisce, inoltre, che gli Stati sono tenuti ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2020. |
La norma di delegaLa delega al recepimento della direttiva 2018/822 è contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) e si ricava dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato A, n. 16 della medesima legge.
Per quanto riguarda le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 31, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Il termine di recepimento della direttiva - oggetto di recepimento con l'A.G. n. 152 in parola - è scaduto il 31 dicembre 2019, mentre la legge n. 117 del 2019 è entrata in vigore il 2 novembre 2019. Di conseguenza, il termine per il recepimento è teoricamente fissato al 2 febbraio 2020. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 31, la legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega (di cui al già richiamato comma 1) o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il termine per l'espressione del parere sull'A.G. 152 è fissato all'11 marzo 2020; di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 3 della legge n. 234 del 2012, il termine di esercizio della delega, in luogo del 2 febbraio 2020, è prorogato al 2 maggio 2020. |
Contenuto dello schemaArticolo 1L'articolo 1 delinea l'ambito applicativo del provvedimento: esso contiene le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri comunicati dai soggetti obbligati all'Agenzia delle entrate con le altre autorità competenti, e cioè le autorità degli Stati membri UE così come delle giurisdizioni estere con le quali siano in vigore specifici accordi sullo scambio automatico di informazioni. Lo scambio automatico di informazioni è una delle modalità di scambio di informazioni tra gli Stati membri. Essa è disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 (che, come già menzionato nei precedenti paragrafi, ha dato attuazione alla direttiva 2011/16/UE - cd. DAC 1), insieme allo scambio di informazioni su richiesta (articolo 4) e allo scambio spontaneo di informazioni (articolo 6). Lo schema in esame, in luogo di inserire la procedura da esso disciplinata nell'alveo del decreto legislativo n. 29 del 2014 (col quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2011/16/UE), recante le procedure di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, prevede che lo scambio automatico obbligatorio sui meccanismi transfrontalieri costituisca un corpus normativo a sé stante. La direttiva 2018/822 che si intende recepire con l'A.G. in commento, modifica invece in più parti l'originaria direttiva 2011/16/UE. Il Governo rileva al riguardo che l'inclusione di giurisdizioni estere, diverse dagli Stati membri, intende garantire una disciplina sistematica della materia, in considerazione del quadro giuridico adottato in sede OCSE (MDR), in base al quale possono essere stipulati appositi accordi con gli Stati extra-UE per lo scambio di informazioni sulla suddetta tipologia di dati. Articolo 2L'articolo 2, comma 1 reca le definizioni rilevanti con riferimento ai soggetti coinvolti e alle fattispecie disciplinate. In particolare:
- la residenza fiscale del partecipante al meccanismo; - l'attività svolta in una giurisdizione estera mediante una stabile organizzazione o senza esservi residente o avere una stabile organizzazione; - la possibilità di alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o all'identificazione del titolare effettivo;
Si tratta di un soggetto che elabora, commercializza. organizza o mette a disposizione ai fini dell''attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare, o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione (cd. promoter); è intermediario anche chi direttamente o attraverso altri soggetti svolge attività di assistenza o consulenza relativa al meccanismo transfrontaliero (cd. service provider) qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione. Gli intermediari individuati dalla norma sono tenuti a effettuare le comunicazioni, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
Al riguardo il Governo ricorda che tra le condizioni richieste è queste è ricompreso il caso in cui un contribuente disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione. Si chiarisce che la stabile organizzazione beneficia del meccanismo transfrontaliero quando è, anche solo in parte, da essa attuato, ovvero quando è messo anche a sua disposizione e pertanto il meccanismo è riferibile anche ad essa; tale beneficio non deve essere necessariamente legato al conseguimento di un vantaggio fiscale;
Articolo 3L'articolo 3 disciplina gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero posti in capo agli intermediari e al contribuente (come chiarito al comma 1), nonché gli esoneri da tale obbligo. chiarito al comma 1), nonché gli esoneri da tale obbligo. Se nel meccanismo transfrontaliero sono coinvolti più intermediari, l'obbligo di comunicazione spetta a ciascuno di essi, fatti salvi i casi di esonero (comma 2); l'intermediario è esonerato se può provare che le informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state comunicate da un altro intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali sia in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni oggetto di comunicazione ai sensi del presente decreto legislativo. Come rileva al riguardo il Governo nella relazione illustrativa, la norma intende ampliare l'ambito della cooperazione amministrativa in materia fiscale anche ad altre giurisdizioni extra UE con le quali potranno essere stipulati accordi per lo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione. L'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione (commi 4 e 5):
Ove manchi un intermediario o quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione dell'avvenuta comunicazione alle autorità competenti l'obbligo grava sul contribuente in ogni caso (comma 7); ove vi siano più contribuenti, su quello che ha concordato con l'intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ha gestito l'attuazione (comma 8). Il contribuente è esonerato dall'obbligo di comunicazione (commi 9 e 10):
Articolo 4Ai sensi dell'articolo 4, se un intermediario o un contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a più di uno Stato membro, essi sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate se provano l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle autorità competenti di un altro Stato membro, secondo le procedure stabilite dalla direttiva 2011/16/UE, come novellata. Articolo 5L'articolo 5 individua il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione stabilendo che il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione nei casi in cui risulti presente almeno uno degli elementi distintivi ovvero un indice di rischio di elusione o di evasione fiscale (comma 1). Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, senza possibilità di apportare modificazioni di natura sostanziale, le regole tecniche per l'applicazione della disposizione, anche regolamentando l'ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi (individuati nell'Allegato 1 del decreto in esame) nonché i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale. Il comma 3 esclude che il silenzio dell'amministrazione finanziaria circa un meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione implichi l'accettazione della validità o del trattamento fiscale di tale meccanismo. Articolo 6L'articolo 6, comma 1, elenca la tipologia delle informazioni oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate:
Il comma 2 specifica che gli intermediari, sono tenuti a comunicare le informazioni inerenti il meccanismo transfrontaliero solo quando ne sono a conoscenza, ne hanno il possesso o il controllo. Articolo 7L'articolo 7 stabilisce i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni elencate all'articolo 6 oggetto della comunicazione. Il comma 1 dispone che gli intermediari comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni entro trenta giorni a decorrere:
Il comma 2, in riferimento ai casi di meccanismi commerciabili (meccanismo transfrontaliero suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralità di contribuenti senza necessità di personalizzazioni sostanziali), prevede che gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni di cui all' articolo 6, comma 1, lettere a), d), g) e h), diventate disponibili dopo la comunicazione prevista al comma 1 dell'articolo in esame o dopo la presentazione dell'ultima relazione. Il comma 3 specifica che il contribuente destinatario dell'obbligo di comunicazione trasmette le informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato informato dall'intermediario esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo carico. Il comma 4 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri. Articolo 8L'articolo 8 dispone un obbligo una tantum nei confronti degli intermediari e dei contribuenti obbligati alla comunicazione. Il comma 1 stabilisce che gli intermediari ed i contribuenti obbligati alla comunicazione trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il 31 agosto 2020 le informazioni di cui all'articolo 6 relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase avviene tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020. Il comma 2 individua nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (articolo 7, comma 4) lo strumento attraverso il quale sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione delle informazioni richiamate al comma 1. Articolo 9L'articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le altre autorità competenti delle giurisdizioni estere. In particolare l'articolo (comma 1) prevede che l'Agenzia delle entrate trasmette alle autorità competenti delle giurisdizioni estere le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione conformemente alle modalità procedurali stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del richiamato articolo 7, comma 4. L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea le informazioni entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti (comma 2). Il comma 3 pone dei limiti alla trasmissione delle informazioni da parte dell'Agenzia: le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasta con l'ordine pubblico. Articolo 10L'articolo 10 reca delle modifiche di coordinamento con alcune disposizioni vigenti. Nello specifico vengono inseriti all'articolo 31-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina i termini da rispettare in sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni, i riferimenti agli articoli 8-bis bis e 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE (ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese e meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica). Articolo 11L'articolo 11 introduce per gli intermediari e i contribuenti tenuti alle comunicazioni un obbligo di conservazione dei documenti e dei dati utilizzati per l'attuazione del meccanismo transfrontaliero. L'articolo specifica che gli intermediari e i contribuenti obbligati a comunicare il meccanismo transfrontaliero all'Agenzia dell'Entrate sono tenuti a conservare i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero:
Articolo 12L'articolo 12 disciplina le sanzioni per i casi di omessa comunicazione delle informazioni stabilendo che in tali casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 21.000 euro prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (in materia di violazione degli obblighi degli operatori finanziari). La citata sanzione pecuniaria nel caso di omessa comunicazione (comma 1) è aumentata della metà, mentre in caso di comunicazione incompleta o inesatta (comma 2) è ridotta alla metà. Articolo 13L'articolo 13 prevede una clausola di invarianza finanziaria ovvero che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Articolo 14L'articolo 14 stabilisce la decorrenza del provvedimento: recependo quanto previsto dalla direttiva, le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2020. |