Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo
Riferimenti: AC N.1813/XVIII AC N.445/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 344
Data: 17/09/2020
Organi della Camera: VI Finanze


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Contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo

17 settembre 2020
Progetto di legge


Indice

Quadro normativo vigente|Contenuto della proposta di legge A.C. 1813|Contenuto della proposta di legge A.C. 445|


L'A.C. 1813, approvato dal Senato il 30 aprile 2019 e l'A.C. 445, di contenuto sostanzialmente analogo, intervengono sulla discplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cd. cluster,  e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività.

Si ricorda che una analoga iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica (XVII leg. Doc. I, n. 2), in quanto priva della cd. "clausola di salvaguardia penale" per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, e perciò determinando, per la medesima condotta di finanziamento, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale). In ragione degli "evidenti profili di illegittimità costituzionale" derivanti da tale disparità di trattamento, si chiedeva alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dalla proposta di legge.  

Quadro normativo vigente

In relazione a ciascuno dei due tipi di armamento - le mine antipersona e le munizioni e submunizioni cluster (o a grappolo) - il nostro ordinamento contiene già alcune discipline specifiche - anche sanzionatorie - adottate in attuazione di obblighi assunti in sede internazionale.

Per quanto riguarda le mine antipersona, il fondamento normativo è la legge n. 374 del 1997 (Norme per la messa al bando delle mine antipersona), come modificata dalla legge n. 106 del 1999 (di ratifica della Convenzione di Ottawa del 1997).

La Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione, è stata firmata da 127 paesi nel dicembre 1997 a conclusione del processo negoziale denominato 'processo di Ottawa'. La Convenzione impegna le Parti (art. 1) a non usare, sviluppare, produrre, acquisire, accumulare riserve, conservare o trasferire mine anti-persona; né ad aiutare, incoraggiare o indurre chiunque ad impegnarsi nelle suddette attività.
Inoltre, per i profili che qui rilevano, la Convenzione impegna altresì le Parti a distruggere le scorte di mine che si trovino nella loro proprietà o possesso (viene peraltro autorizzata la conservazione ed il trasferimento di un certo numero di mine anti-persona per lo sviluppo di tecniche e l'addestramento per la bonifica e la distruzione) e ad adottare «tutte le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo appropriate, incluso l' imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività vietata». 

In particolare, l'art. 1 della legge n. 374 del 1997 vieta l'uso a qualsiasi titolo di mine antipersona, vieta la ricerca e la produzione, la cessione a qualsiasi titolo e la detenzione delle mine e dei relativi diritti di brevetto. L'art. 7 della legge n. 374 del 1997 sanziona penalmente (reclusione da 3 a 12 anni e multa da 258.228 a 516.456 euro) chiunque usa, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse. La disciplina vigente, dunque, non punisce il finanziamento di imprese che svolgano tali attività vietate, nonostante la Convenzione di Ottawa obbligasse gli Stati contraenti a «non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attività vietata».

Per quanto riguarda invece le cluster bombs, o munizioni a grappolo, il fondamento normativo è la legge n. 95 del 2011, con la quale è stata ratificata la Convenzioe di Oslo del 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo.

 

La Convenzione di Oslo - adottata il 30 maggio 2008 - vieta l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo e impone la distruzione degli stock esistenti.  Sia nel processo negoziale che nella sua sostanza, la Convenzione si è largamente ispirata alla Convenzione di Ottawa sul bando delle mine antipersona e dunque anche in questo caso gli Stati contraenti si impegnano a non aiutare, incoraggiare o indurre chiunque a impegnarsi nelle attività vietate.

L'art. 7 della legge n. 95 del 2011 sanziona penalmente (con la stessa pena prevista per le mine antiuomo: reclusione da 3 a 12 anni e multa da 258.228 a 516.456 euro) chiunque impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività. La legge, dunque, punisce in questo caso anche il finanziamento. La pena può essere diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità.


Contenuto della proposta di legge A.C. 1813

Si ricorda che il Senato ha approvato, con alcune modifiche, la proposta di legge S. 1, frutto dell'automatica ripresentazione del d.d.l. S. 57 della precedente legislatura, il cui iter si era interrotto - dopo la deliberazione conforme di Camera e Senato -  con il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

Il provvedimento, approvato dal Senato e ora all'esame della Camera (A.C. 1813), si compone di 7 articoli ed è sostanziamente identico a quello approvato da entrambi i rami del Parlamento in XVII legislatura, tranne che per i due seguenti aspetti:

  • i divieti previsti dal provvedimento non sono applicabili alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali pertinenti in materia (v. infra, art. 1, co. 2);
  • le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti introdotti all'art. 1 trovano applicazione solo quando le condotte non siano già sanzionate penalmente (v. infra, art. 6).

Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 della proposta di legge delinea il quadro delle attività vietate e delle attività consentite. In particolare, il comma 1 afferma che:

  • è vietato il finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster (primo periodo). Il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile. La disposizione ha portata innovativa per quanto riguarda le mine antipersona e ribadisce invece un divieto già espresso (dalla legge n. 95 del 2011) per le munizioni a grappolo (v. sopra);
  • è vietato svolgere attività di ricerca scientifica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni cluster (secondo periodo). La disposizione ha portata solo parzialmente innovativa (segnatamente per il profilo del divieto di svolgere ricerca tecnologica) rispetto a quanto già vietato dall'art. 7 della legge n. 95 del 2011 (che vieta lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione in qualsiasi modo, lo stoccaggio, la conservazione e il trasferimento di munizioni a grappolo).
Per le mine antipersona non è necessario prevedere tale ultimo divieto in quanto già previsto dall'art. 1 della legge n. 374/1997.

In base alla formulazione del testo, tali divieti hanno efficacia erga omnes, non sono cioè dettati per una specifica categoria. E' il comma 4 ad aggiungere che tali divieti «valgono per tutti gli intermediari abilitati» come definiti dall'art. 2 (v. infra). Inoltre, la stessa disposizione vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività.

Si valuti l'opportunità di coordinare il contenuto del comma 1, che sembra introdurre un divieto di finanziamento per "chiunque", nello spirito delle Convenzioni internazionali, con il contenuto del comma 4 che sembra limitare tali divieti agli intermediari finanziari ed a fondazioni e fondi pensione. La questione evidentemente impatta anche sulla coerenza del quadro sanzionatorio per la violazione dei divieti. Si anticipa infatti sin d'ora che l'art. 6 della p.d.l. introduce sanzioni amministrative per la violazione dei suddetti obblighi a carico dei soli intermediari finanziari.

Il comma 2 specifica che i divieti non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine antipersona e delle munizioni cluster (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Si tratta, presumibilmente, di consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento. Questa disposizione non era contenuta nel provvedimento approvato dalle Camere nella scorsa legislatura.

Il comma 3 preclude alle società che producono, commercializzano o detengono mine antipersona, munizioni e submunizioni clusterdi partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.


Art. 2 (Definizioni)

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento. In particolare, la lettera a) del comma 1 definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario – TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.

 

La successiva lettera b) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui - a titolo esemplificativo - la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate.

 

Per mina anti-persona la lettera c) del provvedimento si riferisce a ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione di Ottawa del 1997, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106. La norma specifica che si tratta di mine progettate in modo tale da esplodere quando si trovano in presenza, prossimità, o contatto di una persona, e la cui esplosione è suscettibile di rendere invalide, ferire o uccidere una o incapacitare una o più persone. D'altra parte vengono escluse dalla definizione di mine antipersona le mine progettate in modo da esplodere quando si trovano in presenza, prossimità o contatto di un veicolo, quantunque dotate di un dispositivo che ne impedisca la manipolazione a fini di disinnesco (c.d. dispositivo anti-handling), e che perciò potrebbe colpire un artificiere eventualmente impegnato a rendere l'ordigno inoffensivo.

 

La successiva lettera d) reca la definizione di mina, intendendo per tale una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.

 

La lettera e) reca la definizione di munizioni e submunizioni cluster. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo del 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, si tratta di ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione.

 

La Convenzione sulle munizioni a grappolo, o cluster munition, (CCM), è stata adottata a Dublino il 30 maggio 2008 ed è entrata in vigore internazionale il 1° agosto 2010.
Le cluster bombs sono armi costituite da un contenitore (o dispenser), lanciato da mezzi aerei o da sistemi di artiglieria, che si apre a mezz'aria spargendo da 200 a 250 submunizioni più piccole (del peso inferiore ai 20 kg) su aree che possono anche raggiungere un chilometro quadrato di ampiezza. Lo scopo delle bombe a grappolo, quindi, non è quello di colpire un singolo bersaglio, ma di distruggere una serie di potenziali bersagli collocati all'interno di una data area. Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo, ma il meccanismo non è tra i più sicuri, al punto che le case produttrici garantiscono un tasso di mancata esplosione intorno al 5 per cento (ma molte Ong sostengono che la percentuale di ordigni inesplosi sia molto più elevata). Le bombe a grappolo inesplose sono molto pericolose, trasformandosi di fatto in mine anti-persona.
La Convenzione proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo; inoltre prevede l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte.
L'articolo 2 della Convenzione sulle munizioni a grappolo contiene la dettagliata definizione dei termini utilizzati nel testo della Convenzione e qualifica la categorie di "vittime di munizioni a grappolo" che ricomprende non solo gli individui direttamente colpiti, ma anche le loro famiglie e le loro comunità. La nozione di "vittima", oltre che ad individuare coloro che abbiano perso la vita o abbiano subito un danno corporale o psicologico, è estesa anche a coloro che abbiano subito un'emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale del godimento dei propri diritti. Vengono poi descritte le caratteristiche che individuano la "munizione a grappolo" escludendo da questa definizione una serie di munizioni che quindi non sono vietate dalla Convenzione, tra cui: munizioni che contengano meno di dieci submunizioni esplosive; submunizioni esplosive del peso superiore ai 4 kg; sub munizioni concepite per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un oggetto unico (dotate di sistemi guida); sub munizioni dotate di meccanismi elettronici di autodistruzione o di autodisattivazione.

 

La lettera f) del comma 1 individua gli organismi di vigilanza rilevanti ai sensi delle norme in esame: essi sono la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.


Art. 3 (Compiti degli organismi di vigilanza)

L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni in commento.

In particolare, si prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti (articolo 3, comma 1).

Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 sopra commentato (relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni cluster), indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco (articolo 3, comma 1, secondo periodo).

Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

 

L' Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia è stata istituita presso la Banca d'Italia dal richiamato  d.lgs. n. 231/2007 , in conformità a regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una  Financial Intelligence Unit  (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione. La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali. L'Unità e gli organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di operazioni finanziarie anomale. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'UIF redige e presenta una Rapporto annuale, che è altresì trasmesso ai due rami del Parlamento. Nel rapporto per il 2018 l'UIF rileva che nel corso dell'anno 2018 le segnalazioni di operazioni sospette sono aumentate in modo significativo. Nel 2018 sono state complessivamente 98.030, circa 4.200 in più rispetto a quelle del 2017 (+4,5 per cento).
 
Si ricorda che le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), nella seduta del 24 settembre 2019, hanno espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della normativa europea relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ( Atto n.°95, ora d.lgs. 125 del 2019).
Il d.lgs. n. 125 del 2019 dispone, tra l'altro, l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria. In particolare è previsto che la UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FlU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. A tal fine, la UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU. Inoltre tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UlF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni. Per tali finalità la UIF può stipulare protocolli di intesa con le altre FIU e partecipare con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessario, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione Investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni. In ogni caso, le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU .

Art. 4 (Compiti degli intermediari)

L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 sopra commentato (relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni cluster) escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.


Art. 5 (Verifiche)

Con l'articolo 5 si disciplinano le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del provvedimento, sopra elencati) e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi (comma 1)

Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame.


Art. 6 (Sanzioni)

L'articolo 6 introduce sanzioni amministrative a carico degli intermediari abilitati e dei loro amministratori che non osservano i divieti previsti dall'articolo 1.

Il complesso delle attività vietate in tale disposizione (v. sopra), che non attengono al mero finanziamento, ma comprendono anche la ricerca tecnologica, la produzione e commercializzazione, dunque, è corredato da una sanzione amministrativa solo quando la violazione è commessa da intermediari abilitati. Peraltro, le attività non riconducibili al finanziamento paiono difficilmente imputabili agli intermediari finanziari che però sono i soli destinatari delle sanzioni.

Analiticamente, il comma 1 sanziona gli intermediari abilitati che violano i divieti di cui all'art. 1 prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro "per i casi di cui" all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

ll richiamato articolo 5 individua le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere imputata una sanzione amministrativa derivante da reato. Si tratta di due distinte ipotesi:
  • il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, anche di una unità organizzativa, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
  • il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti.
Se tali soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, viene invece esclusa la responsabilità dell'ente.

Stante il tenore letterale del rinvio, sembra potersi desumere che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti della società sia condizionata al verificarsi di determinati eventi e, in particolare, ove la violazione del divieto di finanziamento sia compiuta:

  • dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti, secondo quanto previsto al richiamato articolo 5;
  • nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, potendosi quindi escludere la responsabilità ove le medesime persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Il comma 2 sanziona invece, sempre per la violazione dei divieti di cui all'art. 1, le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo. A loro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 7 della legge n. 95 del 2011, è prevista la pena della reclusione per chiunque «assiste anche finanziariamente» colui che sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse; la sanzione penale sarà applicabile ovviamente alle sole persone fisiche responsabili del reato (societas delinquere non potest). In assenza di una analoga disposizione nella legge n. 374 del 1997 sulle mine antipersona, il finanziamento di tali attività - ora qualificato come illecito dall'art. 1, comma 1, della p.d.l., resta sprovvisto di sanzione (tanto penale quanto amministrativa) per tutti coloro che non sono intermediari finanziari.

La clausola di salvaguardia penale, che introduce una novità rispetto al testo approvato nella scorsa legislatura, intende dare riscontro alle criticità rilevate dal messaggio motivato del Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, infatti, motivando la mancata promulgazione del provvedimento, evidenziava la mancanza di una clausola di salvaguardia penale, che avrebbe implicato «in ragione del principio di specialità dell'illecito amministrativo posto dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, l'effetto di privare di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, che risulterebbero sanzionabili solo in via amministrativa», sostanzialmente depenalizzando una condotta attualmente punita con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 258.228 a 516.456 euro quando il finanziamento riguardi imprese che producono munizioni a grappolo (art. 7 della legge n. 95 del 2011).

Il quadro sanzionatorio risultante dalla proposta di legge è dunque il seguente:

  • il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o cluster) è sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (ex art. 7, legge n. 95/2011), ed è corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (ex art. 6, pdl);
  • il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona non è mai sanzionato penalmente, ma costituisce illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati (ex art. 6, pdl).

Si valuti l'opportunità di rivedere il quadro sanzionatorio penale, punendo allo stesso modo il finanziamento di imprese che producono mine antipersona e munizioni a grappolo, in considerazione dell'identico tenore, sul punto, delle Convenzioni di Ottawa e di Oslo.

Infine, il comma 3 dell'articolo 6 associa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta infatti la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.


Art. 7 (Entrata in vigore)

L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento in esame entri  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Contenuto della proposta di legge A.C. 445

Come anticipato, le due proposte di legge hanno contenuto sostanzialmente identico.

Anche l'A.C. 445 è costituito da sette articoli che rispecchiano  nel contenuto  quanto previsto dall'A.C. 1813, ma con una specificità: l'articolo 1 dell'A.C. 445 non riproduce la disposizione (articolo 1,comma 2 dell'A.C. 1813) la quale specifica che i divieti di finanziamento non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine antipersona e delle munizioni cluster (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Di conseguenza, la proposta non sembra consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento.